Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 10/12/1993 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. 1. Lo stato di previsione dell'entrata della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1994, annesso alla presente legge (tabella A), è approvato in Lire 4.240.000.000.000 in [...] |
Art. 2. 1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle tasse provinciali, la riscossione nei confronti dello Stato dei tributi, contributi e quote di [...] |
Art. 3. 1. Lo stato di previsione della spesa della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1994, annesso alla presente legge (tabella B), è approvato in Lire 4.240.000.000.000 in [...] |
Art. 4. 1. E' autorizzato l'impegno delle spese previste nei singoli capitoli per l'esercizio finanziario dall'1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994 nei limiti degli stanziamenti di competenza definiti [...] |
Art. 5. 1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1994, annesso alla presente legge. |
Art. 6. 1. Per l'anno finanziario 1994, le somme che si iscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo, sono autorizzate, in [...] |
Art. 7. 1. Le spese, per le quali la Giunta provinciale può esercitare la facoltà prevista dall'articolo 20 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato da ultimo dall'articolo 16, [...] |
Art. 8. 1. Le spese per le quali la Giunta provinciale può esercitare la facoltà prevista dall'articolo 22 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dall'articolo 5 della legge [...] |
Art. 9. 1. Negli annessi allegati n. 4 e 5 sono indicate le voci da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 24 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, per il finanziamento dei [...] |
Art. 10. 1. La Giunta provinciale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dall'articolo 5 della legge provinciale 28 [...] |
Art. 11. 1. Ai sensi dell'articolo 43 bis, comma 2, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, introdotto con l'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19, [...] |
Art. 12. 1. La Giunta provinciale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 52 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, a disporre la rinuncia alla riscossione di entrate a natura non tributaria, [...] |
Art. 13. 1. La commutazione d'ufficio, da parte del tesoriere, dei mandati di pagamento rimasti interamente o parzialmente inestinti al termine dell'esercizio, in assegni postali localizzati, può essere [...] |
Art. 14. 1. Nel bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1994 le spese sono ripartite nei seguenti settori funzionali, ai sensi dell'articolo 19, secondo [...] |
Art. 15. 1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2, il [...] |
Art. 16. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
§ 6.1.3b - Legge Provinciale 10 dicembre 1993, n. 40.
Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1994 e bilancio pluriennale 1994-1996.
(B.U. 21 dicembre 1993, n. 61 - S.O. n. 1).
1. Lo stato di previsione dell'entrata della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1994, annesso alla presente legge (tabella A), è approvato in Lire 4.240.000.000.000 in termini di competenza ed in Lire 5.240.000.000.000 in termini di cassa.
1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle tasse provinciali, la riscossione nei confronti dello Stato dei tributi, contributi e quote di compartecipazione devolute alla Provincia ed il versamento alla cassa della Provincia delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio dall'1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994.
1. Lo stato di previsione della spesa della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1994, annesso alla presente legge (tabella B), è approvato in Lire 4.240.000.000.000 in termini di competenza ed in Lire 5.240.000.000.000 in termini di cassa.
1. E' autorizzato l'impegno delle spese previste nei singoli capitoli per l'esercizio finanziario dall'1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994 nei limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 3, nonché l'impegno delle spese sugli esercizi successivi ai sensi degli articoli 8 e 55 della
2. E' autorizzato il pagamento delle spese previste nei singoli capitoli per l'esercizio finanziario 1994, nei limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 3.
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1994, annesso alla presente legge.
1. Per l'anno finanziario 1994, le somme che si iscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo, sono autorizzate, in osservanza anche delle prescrizioni recate dalle leggi medesime, nell'ammontare indicato nell'annesso allegato n. 1.
1. Le spese, per le quali la Giunta provinciale può esercitare la facoltà prevista dall'articolo 20 della
2. La dotazione del fondo di riserva per spese obbligatorie e di ordine è determinata, per l'esercizio finanziario 1994, nell'importo di Lire 18.000.000.000 in termini di competenza e di Lire 18.000.000.000 in termini di cassa.
1. Le spese per le quali la Giunta provinciale può esercitare la facoltà prevista dall'articolo 22 della
1. Negli annessi allegati n. 4 e 5 sono indicate le voci da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 24 della
1. La Giunta provinciale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, della
2. Ai sensi dell'articolo 27, quarto comma, della
1. Ai sensi dell'articolo 43 bis, comma 2, della
a) 5 per cento per l'imposta locale sui redditi;
b) 5 per cento per l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
c) 50 per cento per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
1. La Giunta provinciale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 52 della
1. La commutazione d'ufficio, da parte del tesoriere, dei mandati di pagamento rimasti interamente o parzialmente inestinti al termine dell'esercizio, in assegni postali localizzati, può essere autorizzata dalla Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 61 della
1. Nel bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1994 le spese sono ripartite nei seguenti settori funzionali, ai sensi dell'articolo 19, secondo comma, della
- Settore funzionale 01 - Assetto istituzionale;
- Settore funzionale 02 - Amministrazione generale;
- Settore funzionale 03 - Scuola;
- Settore funzionale 04 - Attività culturali e sportive;
- Settore funzionale 05 - Sicurezza sociale;
- Settore funzionale 06 - Sanità;
- Settore funzionale 07 - Lavoro e formazione;
- Settore funzionale 08 - Economia;
- Settore funzionale 09 - Edilizia abitativa;
- Settore funzionale 10 - Opere pubbliche;
- Settore funzionale 11 - Sistema delle reti;
- Settore funzionale 12 - Ambiente;
- Settore funzionale 13 - Protezione civile;
- Settore funzionale 14 - Oneri non ripartibili;
1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.