Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 06/12/1993 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. Approvazione del piano sanitario provinciale. |
Art. 2. Efficacia del piano sanitario provinciale. |
Art. 3. Prestazioni di natura sanitaria a favore di persone anziane non autosufficienti ricoverate in case di riposo. |
Art. 4. Norma transitoria. |
§ 5.1.63 - Legge Provinciale 6 dicembre 1993, n. 38.
Approvazione del piano sanitario provinciale 1993-1995.
(B.U. 14 dicembre 1993, n. 60 - S.O. n. 1).
Art. 1. Approvazione del piano sanitario provinciale.
1. E' approvato il piano sanitario provinciale per il triennio 1993- 1995, allegato alla presente legge.
Art. 2. Efficacia del piano sanitario provinciale.
1. Il piano sanitario provinciale approvato con l'articolo 1 della presente legge ha effetto fino alla data di entrata in vigore del primo piano predisposto e approvato a norma dell'articolo 6 della
2. A seguito dell'adozione da parte del Governo del piano sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1 del
Art. 3. Prestazioni di natura sanitaria a favore di persone anziane non autosufficienti ricoverate in case di riposo.
1. Per quanto concerne l'assunzione a carico delle unità sanitarie locali della spesa inerente a prestazioni di natura sanitaria erogate a favore di persone anziane non autosufficienti ricoverate in case di riposo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 6 della
Art. 4. Norma transitoria.
1. Fino alla data dalla quale avrà effetto il trasferimento delle funzioni all'azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera c), della