§ 5.1.63 - Legge Provinciale 6 dicembre 1993, n. 38.
Approvazione del piano sanitario provinciale 1993-1995.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:06/12/1993
Numero:38


Sommario
Art. 1.  Approvazione del piano sanitario provinciale.
Art. 2.  Efficacia del piano sanitario provinciale.
Art. 3.  Prestazioni di natura sanitaria a favore di persone anziane non autosufficienti ricoverate in case di riposo.
Art. 4.  Norma transitoria.


§ 5.1.63 - Legge Provinciale 6 dicembre 1993, n. 38.

Approvazione del piano sanitario provinciale 1993-1995.

(B.U. 14 dicembre 1993, n. 60 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. Approvazione del piano sanitario provinciale.

     1. E' approvato il piano sanitario provinciale per il triennio 1993- 1995, allegato alla presente legge.

 

     Art. 2. Efficacia del piano sanitario provinciale.

     1. Il piano sanitario provinciale approvato con l'articolo 1 della presente legge ha effetto fino alla data di entrata in vigore del primo piano predisposto e approvato a norma dell'articolo 6 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 concernente «Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale».

     2. A seguito dell'adozione da parte del Governo del piano sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 concernente «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», il piano sanitario provinciale in vigore sarà adeguato alle indicazioni del piano sanitario nazionale entro il termine previsto dal comma 5 del predetto articolo 1 del decreto legislativo n. 502 del 1992, nel rispetto della procedura stabilita dall'articolo 6 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10.

 

     Art. 3. Prestazioni di natura sanitaria a favore di persone anziane non autosufficienti ricoverate in case di riposo.

     1. Per quanto concerne l'assunzione a carico delle unità sanitarie locali della spesa inerente a prestazioni di natura sanitaria erogate a favore di persone anziane non autosufficienti ricoverate in case di riposo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 6 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)», come modificato dall'articolo 47 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 concernente «Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento».

 

     Art. 4. Norma transitoria.

     1. Fino alla data dalla quale avrà effetto il trasferimento delle funzioni all'azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera c), della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2 concernente «Finanziamento del servizio sanitario provinciale» e successive modificazioni, avendo riguardo, per quanto attiene alla determinazione e ripartizione della spesa di cui all'articolo 11 della medesima legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2, agli obiettivi ed ai criteri stabiliti dal piano sanitario provinciale approvato con l'articolo 1 della presente legge.