§ 5.2.26 - Legge Provinciale 18 novembre 1988, n. 39.
Norme concernenti l'accertamento sanitario delle condizioni di minorazione ai sensi delle leggi 30 marzo 1971, n. 188, 27 maggio 1970, [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:18/11/1988
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Oggetto della disciplina. Disposizioni di coordinamento.
Art. 2.  Commissione sanitaria di prima istanza per l'accertamento dell'invalidità civile.
Art. 3.  Commissione sanitaria di prima istanza per l'accertamento delle condizioni di cecità civile.
Art. 4.  Commissione sanitaria di prima istanza per l'accertamento del sordomutismo.
Art. 5.  Disposizioni comunali alle commissioni sanitarie di prima istanza.
Art. 6.  Commissione sanitaria di seconda istanza per l'accertamento dell'invalidità civile.
Art. 7.  Commissione sanitaria di seconda istanza per l'accertamento delle condizioni di cecità civile.
Art. 8.  Commissione sanitaria di seconda istanza per l'accertamento del sordomutismo.
Art. 9.  Disposizioni comuni alle commissioni sanitarie di seconda istanza.
Art. 10.  Disposizioni relative al funzionamento delle commissioni sanitarie.
Art. 11.  Compensi.
Art. 12.  Modificazioni alla legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29.
Art. 13.  Norme transitorie per l'accertamento delle condizioni di minorazione in prima istanza.
Art. 14.  Norme transitorie per l'accertamento delle condizioni di minorazione in seconda istanza.
Art. 17.  Entrata in vigore.


§ 5.2.26 - Legge Provinciale 18 novembre 1988, n. 39.

Norme concernenti l'accertamento sanitario delle condizioni di minorazione ai sensi delle leggi 30 marzo 1971, n. 188, 27 maggio 1970, n. 382 e 26 maggio 1970, n. 381. [*]

(B.U. 29 novembre 1988, n. 54).

 

Art. 1. Oggetto della disciplina. Disposizioni di coordinamento.

     1. Nell'ambito delle attribuzioni conferite alle Province autonome di Trento e Bolzano dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, la presente legge disciplina la composizione, la nomina e le modalità di funzionamento di commissioni sanitarie per l'accertamento, in prima e seconda istanza, delle condizioni di minorazione ai fini della concessione delle provvidenze economiche previste dalla legislazione statale vigente in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti [1].

     2. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge continuano ad applicarsi le leggi 30 marzo 1971, n. 118, 27 maggio 1970, n. 382 e 26 maggio 1970, n. 381, con le modifiche e integrazioni apportate anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, in legge 26 luglio, n. 291.

     3. Fino a quando non sarà data completa attuazione con legge provinciale a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, in legge 26 luglio 1988, n. 291, relativamente a quanto concerne l'individuazione degli organi competenti in ordine alla concessione delle provvidenze economiche contemplate dalle leggi ivi richiamate ed ai relativi ricorsi, e la disciplina procedurale afferente tale materia, tenuto conto di quanto disposto dal successivo comma 4.

     4. L'organo statale competente provvede alla definizione della pratica ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del sopra citato decreto legge n. 173 sulla base del giudizio formulato dalla commissione sanitaria di prima istanza prevista dalla presente legge, qualora contro il giudizio medesimo non sia stato presentato ricorso nel termine stabilito dalle leggi richiamate al precedente comma 2. In tal caso il predetto giudizio viene trasmesso al competente organo statale subito dopo la scadenza del termine.

     Qualora sia stato presentato ricorso, l'organo statale provvede alla definizione della pratica sulla base del giudizio formulato dalla commissione sanitaria di seconda istanza prevista dalla presente legge.

     5. Alle commissioni sanitarie disciplinate dalla presente legge compete l'accertamento delle condizioni di minorazione anche nei casi in cui, ai sensi delle norme in vigore, la condizione di invalido civile, di cieco civile o di sordomuto rilevi a fini diversi da quelli contemplati nel comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 2. Commissione sanitaria di prima istanza per l'accertamento dell'invalidità civile.

     1. La commissione sanitaria di cui all'articolo 7 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è costituita presso il servizio per l'igiene e la sanità pubblica della Provincia ed è composta:

     a) da un medico addetto al servizio sopra indicato, con funzioni di presidente;

     b) da un medico iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale in possesso di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni sociali o, in subordine, in medicina interna o in medicina del lavoro;

     c) da un medie o specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali, designato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC).

     2. Ove si renda necessario, in relazione al numero delle domande presentate, possono essere nominate più commissioni di prima istanza, le quali possono operare in località diverse dal capoluogo della provincia. Ad uno stesso medico, individuato ai sensi del comma 1, lettera a), può essere affidata la presidenza di più commissioni [2].

 

     Art. 3. Commissione sanitaria di prima istanza per l'accertamento delle condizioni di cecità civile.

     1. La commissione sanitaria di cui all'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, è costituita presso il servizio per l'igiene e la sanità pubblica della Provincia ed è composta:

     a) da un medico addetto al servizio sopra indicato, con funzioni di presidente;

     b) da un medico oculista iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale;

     c) da un medico oculista, designato dall'Unione italiana ciechi (UIC) [3].

 

     Art. 4. Commissione sanitaria di prima istanza per l'accertamento del sordomutismo.

     1. La commissione sanitaria di cui all'articolo 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è costituita presso il servizio per l'igiene la sanità pubblica della Provincia ed è composta:

     a) da un medico addetto al servizio sopra indicato, con funzioni di presidente;

     b) da un medico specialista in otorinolaringoiatria iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale;

     c) da un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS) [4].

 

     Art. 5. Disposizioni comunali alle commissioni sanitarie di prima istanza.

     1. Le commissioni sanitarie di prima istanza di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 sono nominate dalla Giunta provinciale [5].

     2. Le funzioni di segretario delle commissioni sono affidate a dipendenti della Provincia di livello funzionale-retributivo non inferiore sesto [5]a.

     3. Per ciascun componente effettivo e per ciascun segretario è nominato, con le stesse modalità, un supplente, che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del titolare.

     4. Le predette commissioni durano in carica tre anni e i loro membri possono essere confermati.

 

     Art. 6. Commissione sanitaria di seconda istanza per l'accertamento dell'invalidità civile.

     1. La commissione sanitaria di cui all'articolo 9 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è costituita presso il servizio per l'igiene e la sanità pubblica della Provincia ed è composta:

     a) da un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali, con funzioni di presidente;

     b) da un medico specialista in medicina del lavoro dipendente da una struttura pubblica;

     c) da un medico ospedaliero in servizio presso un reparto di medicina generale;

     d) da un medico ospedaliero in servizio presso un reparto di neurologia;

     e) da un medico designato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC).

     2. I medici di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 sono scelti nell'ambito dei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale, con preferenza per i medici che rivestano posizione funzionale apicale. Il medico di cui alla lettera a) può essere scelto altresì fra i medici addetti al servizio per l'igiene e la sanità pubblica, prescindendo dall'iscrizione nei predetti ruoli nominativi.

     3. Ove si renda necessario in relazione al numero dei ricorsi presentati possono essere nominate più commissioni di seconda istanza. Ad uno stesso medico, individuato ai sensi del comma 1, lettera a), e del comma 2, può essere affidata la presidenza di più commissioni [6].

 

     Art. 7. Commissione sanitaria di seconda istanza per l'accertamento delle condizioni di cecità civile.

     1. La commissione sanitaria di cui all'articolo 12 della legge 27 maggio 1970, n. 382, è costituita presso il servizio per l'igiene e la sanità pubblica della Provincia ed è composta:

     a) da un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali, con funzioni di presidente;

     b) da un medico oculista;

     c) da un medico oculista, designato dall'Unione italiana ciechi (UIC)."

     2. I medici di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono scelti nell'ambito dei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale, con preferenza per i medici che rivestano posizione funzionale apicale. Il medico di cui alla lettera a) può essere scelto altresì fra i medici addetti al servizio per l'igiene e la sanità pubblica, prescindendo dall'iscrizione nei predetti ruoli nominativi [7].

 

     Art. 8. Commissione sanitaria di seconda istanza per l'accertamento del sordomutismo.

     1. La commissione sanitaria di cui all'articolo 4 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è costituita presso il servizio per l'igiene e la sanità pubblica della Provincia ed è composta:

     a) da un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni sociali, con funzioni di presidente;

     b) da un medico specialista in medicina del lavoro;

     c) da un medico specialista in otorinolaringoiatria o in foniatria;

     d) da un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS).

     2. I medici di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono scelti nell'ambito dei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale, con preferenza per i medici che rivestano posizione funzionale apicale. Il medico di cui alla lettera a) può essere scelto altresì fra i medici addetti al servizio per l'igiene e la sanità pubblica, prescindendo dall'iscrizione nei predetti ruoli nominativi [8].

 

     Art. 9. Disposizioni comuni alle commissioni sanitarie di seconda istanza.

     1. Le commissioni sanitarie di seconda istanza di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 sono nominate dalla Giunta provinciale [8]a.

     2. I componenti delle commissioni di seconda istanza non possono far parte di commissioni di prima istanza.

     3. Le funzioni di segretario delle commissioni sono affidate a dipendenti della Provincia appartenenti a livello funzionale retributivo non inferiore al sesto.

     4. Per ciascun componente effettivo e per ciascun segretario è nominato, con le stesse modalità, un supplente, che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del titolare.

     5. Le commissioni di seconda istanza durano in carica tre anni e i loro membri possono essere confermati.

 

     Art. 10. Disposizioni relative al funzionamento delle commissioni sanitarie.

     1. Le decisioni delle commissioni sono adottate a maggioranza di voti, con la presenza di tutti i componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     2. Il richiedente ha facoltà di farsi assistere dinnanzi alle commissioni da un medico di fiducia.

     3. Le commissioni, in presenza di certificazione di permanente intrasportabilità, anche a mezzo ambulanza, del richiedente, procedono, previo controllo della certificazione, ad effettuare l'accertamento al domicilio dell'interessato, delegando a tal fine due componenti. La relativa decisione è comunque adottata in seduta plenaria, sulla base delle risultanze della visita domiciliare.

     4. Le commissioni possono richiedere l'esecuzione di particolari accertamenti diagnostici ai competenti servizi delle unità sanitarie locali, senza oneri per i soggetti interessati.

     5. Qualora se ne ravvisi l'opportunità a causa del numero delle domande presentate, le visite possono aver luogo presso ambulatori situati in località decentrate rispetto alla sede normalmente stabilita per il funzionamento della commissione.

     6. Con regolamento di esecuzione, sentita la competente commissione legislativa, saranno emanate ulteriori disposizioni concernenti il funzionamento delle commissioni sanitarie.

 

     Art. 11. Compensi.

     1. Ai componenti delle commissioni previste dai precedenti articoli è corrisposto un compenso in misura determinata dalla Giunta provinciale tra un minimo di lire 40.000 ed un massimo di lire 120.000 per ogni giornata di partecipazione alle relative riunioni, in rapporto alla durata dell'impegno lavorativo richiesto, che non può essere comunque inferiore ad un'ora. Ai componenti predetti è inoltre corrisposto un compenso di lire 4.000 per ogni soggetto visitato. Nella stessa giornata non possono essere visitati più di venti soggetti.

     2. Ai componenti delle commissioni di cui al comma 1 spettano altresì il rimborso delle spese di viaggio e di pernottamento, l'indennità chilometrica e il rimborso delle spese sostenute per l'utilizzo del proprio automezzo nella misura e con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 49, come sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 10 settembre 1986, n 27 e modificato, da ultimo, dall'articolo 80 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5.

     3. Ai componenti che vengano delegati ad effettuare visite domiciliari spetta, oltre al trattamento di cui al comma 2, un compenso di lire 20.000 per ogni soggetto visitato.

     4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano ai componenti delle commissioni che siano dipendenti della Provincia o di una unità sanitaria locale compresa nel territorio provinciale. Per i predetti componenti la partecipazione ai lavori delle commissioni, ivi compresa l'effettuazione di visite domiciliari, è considerata compito di istituto, ai fini della corresponsione, ove ne ricorrano i presupposti, del trattamento di missione. Qualora peraltro la suddetta partecipazione avvenga al di fuori dell'orario di lavoro, spettano ai componenti sopra indicati i compensi di cui al comma 1 ovvero, nel caso di visite domiciliari, di cui al comma 3 del presente articolo, escluso qualsiasi compenso per lavoro straordinario [9].

 

     Art. 12. Modificazioni alla legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29.

     1. (Omissis).

     2. La Giunta provinciale, nel procedere a riunire e coordinare in forma di testo unico le disposizioni contenute nella legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, con le successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 33, terrà conto anche delle modificazioni recate alla medesima legge n. 29 dal precedente comma 1.

 

     Art. 13. Norme transitorie per l'accertamento delle condizioni di minorazione in prima istanza.

     1. Fino alla data dalla quale avrà effetto la nomina delle commissioni disciplinate dagli articoli 2, 3 e 4, le commissioni sanitarie di prima istanza previste dalle leggi statali richiamate all'articolo 1, comma 2, continuano a svolgere i compiti ad esse demandati dalle leggi medesime.

     2. Ai componenti delle commissioni sanitarie di prima istanza operanti in via transitoria ai sensi del precedente comma 1 sono attribuiti i compensi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27, alle condizioni ivi stabilite [1]1.

 

     Art. 14. Norme transitorie per l'accertamento delle condizioni di minorazione in seconda istanza.

     1. Fino alla data dalla quale avrà effetto la nomina delle commissioni disciplinate dagli articoli 6, 7 e 8, le commissioni sanitarie di seconda istanza previste dalle leggi statali richiamate all'articolo 1, comma 2, continuano a svolgere i compiti ad esse demandati dalle leggi medesime.

     2. Ai componenti delle commissioni sanitarie di seconda istanza operanti in via transitoria ai sensi del precedente comma 1 sono attribuiti i compensi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27, alle condizioni ivi stabilite [1]2.

 

     Artt. 15. - 16.

     (Omissis) [1]3.

 

     Art. 17. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[*] La presente legge cessa di applicarsi a decorrere dalla data indicata nel comma 3, art. 37 della L.P. 15 giugno 1998, n. 7, salvo quanto disposto dal comma 4 del medesimo articolo.

[1] Comma così modificato dall'art. 33 della L.P. 5 novembre 1991, n. 23.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 34 della L.P. 5 novembre 1991, n. 23.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 35 della L.P. 5 novembre 1991, n. 23.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 36 della L.P. 5 novembre 1991, n. 23.

[5] Comma così sostituito dall'art. 37 della L.P. 5 novembre 1991, n. 23 e successivamente così modificato dall'art. 7 della L.P. 12 febbraio 1996, n. 3.

[5]5a Comma così sostituito dall'art. 37 della L.P. 5 novembre 1991, n. 23.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 38 della L.P. 5 novembre 1991, n. 23.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 39 della L.P. 5 novembre 1991, n. 23.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 40 della L.P. 5 novembre 1991, n. 23.

[8]8a Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 12 febbraio 1996, n. 3.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.P. 19 febbraio 1993, n. 5.

[1]11 Articolo così sostituito dall'art. 42 della L.P. 5 novembre 1991, n. 23.

[1]12 Articolo così sostituito dall'art. 43 della L.P. 5 novembre 1991, n. 23.

[1]13 Recano disposizioni finanziarie.