§ 5.4.223 - D.L. 17 ottobre 2024, n. 153.
Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.4 disciplina generale
Data:17/10/2024
Numero:153


Sommario
Art. 1.  Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali
Art. 2.  Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia  dell'ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti
Art. 3.  Misure urgenti per la gestione della crisi idrica
Art. 4.  Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare
Art. 5.  Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali
Art. 5 bis.  Valori limite di ammissibilità dei rifiuti da collocare in discarica
Art. 6.  Misure urgenti in materia di bonifica
Art. 7.  Istituzione della struttura di supporto al commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara
Art. 8.  Disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo
Art. 9.  Programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico
Art. 10.  Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica
Art. 10 bis.  Disposizioni urgenti per il rafforzamento degli investimenti nei Paesi africani a tutela dell'ambiente e della sicurezza energetica
Art. 11.  Disposizioni finanziarie
Art. 12.  Entrata in vigore


§ 5.4.223 - D.L. 17 ottobre 2024, n. 153. [1]

Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.

(G.U. 17 ottobre 2024, n. 244)

 

Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali

     1. Alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     0a) all'articolo 6, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     «6.1. Le lettere c) e d) del comma 6 si applicano compatibilmente con le disposizioni attuative dell'articolo 26, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118, nonchè con quelle di adeguamento delle regioni o delle province autonome, ove adottate» [2];

     0b) all'articolo 7, comma 5, terzo periodo, le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» [3];

     a) all'articolo 8:

     1) al comma 1:

     1.1) al quinto periodo, le parole «danno precedenza ai progetti» sono sostituite dalle seguenti: «danno precedenza, nell'ordine, ai progetti relativi ai programmi dichiarati di preminente interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, a quelli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ai progetti»;

     1.2) al sesto periodo, le parole da: «hanno in ogni caso priorità,» fino a: «da fonti rinnovabili, ove previsti» sono sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie le tipologie progettuali individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dei seguenti criteri:

     a) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;

     b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;

     c) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

     d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti.»;

     2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, sesto periodo, sono da considerarsi prioritari, secondo il seguente ordine:

     0a) i progetti di nuovi impianti di accumulo idroelettrico mediante pompaggio puro che prevedono, anche attraverso il ripristino delle condizioni di normale esercizio degli invasi esistenti, l'incremento dei volumi di acqua immagazzinabili;

     0b) le opere e gli impianti di stoccaggio geologico, cattura e trasporto di CO2, nonchè i relativi impianti funzionalmente connessi, e gli impianti industriali oggetto di conversione in bioraffinerie;

     a) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili;

     a-bis) i progetti di nuovi impianti concernenti le derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10MW;

     b) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;

     c) i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW.

     1-ter. Ai progetti da considerare prioritari ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis è riservata una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni, nell'ambito della quale l'esame è definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. I progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d'impianto in ordine cronologico tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. Ai fini dell'applicazione uniforme e simultanea dell'ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica l'ordine di priorità stabilito ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, al Ministero della cultura, che vi si uniforma. La disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR nè di quelli finanziati a valere sul fondo complementare.»;

     2-bis) al comma 2-bis, ultimo periodo, la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2026»;

     3) al comma 2-octies, al primo periodo, le parole: «Il presidente della Commissione di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I presidenti delle Commissioni di cui al presente articolo» e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Con le stesse modalità individuate nei periodi precedenti, fermi restando gli specifici compiti attribuiti in materia ambientale dalla normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato nonchè il riparto di competenze tra le Forze di polizia, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e al decreto del Ministro dell'interno del 15 agosto 2017, le Commissioni di cui al presente articolo possono avvalersi di quattro unità di personale del Corpo della Guardia di finanza, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 5»;

     4) dopo il comma 2-octies è inserito il seguente:

     «2-novies. Ove sussistano motivate esigenze contingenti di carattere funzionale ovvero organizzativo, il Presidente della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e il Presidente della commissione tecnica PNRR-PNIEC possono, d'intesa, disporre l'assegnazione alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di progetti spettanti, ai sensi della legislazione vigente, alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, ferma restando l'applicazione della disciplina procedimentale relativa alle valutazioni di impatto ambientale dei progetti PNRR e PNIEC.» [4];

     b) all'articolo 19:

     1) al comma 2, primo periodo, le parole: «e l'adeguatezza» sono soppresse;

     2) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

     «6. Una sola volta ed entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, l'autorità competente può richiedere al proponente chiarimenti ovvero integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto al procedimento di VIA, assegnando al medesimo un termine non superiore a trenta giorni. Qualora il proponente non presenti i chiarimenti ovvero le integrazioni richiesti entro il termine assegnato, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

     6-bis. L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 4 o, nei casi di cui al comma 6, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei chiarimenti ovvero delle integrazioni richiesti. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Nei casi di cui al secondo periodo, l'autorità competente comunica tempestivamente e per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. La comunicazione di cui al periodo precedente è, altresì, pubblicata nel sito internet istituzionale dell'autorità competente.»;

     3) al comma 7:

     3.1) al primo periodo, dopo le parole: «richiesto dal proponente» sono inserite le seguenti: «in sede di presentazione dello studio preliminare ambientale»;

     3.2) il secondo periodo è soppresso;

     4) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonchè dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA. Decorsa l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento è reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del terzo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA originario. Se l'istanza di cui al terzo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al terzo periodo, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a venti giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente procede all'archiviazione.» [5];

     b-bis) all'articolo 23, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     «g-quater) autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa agli assetti proprietari della società proponente e della eventuale società controllante e alla consistenza del capitale sociale della società proponente» [6];

     c) all'articolo 23, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «per via telematica», sono inserite le seguenti: «al proponente nonchè»;

     d) all'articolo 24:

     1) al comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Trascorsi sette giorni dalla richiesta di sospensione senza che la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis si sia espressa, la richiesta stessa si intende accolta per il termine proposto.»;

     2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Entro trenta giorni dall'esito della consultazione ovvero dalla presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente ai sensi del comma 3, il Ministero della cultura verifica l'adeguatezza della relazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma 2-quinquies. Entro i successivi dieci giorni, il Ministero della cultura ha, per una sola volta, la facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione, in formato elettronico, della documentazione integrativa. Su richiesta del proponente, motivata in ragione della particolare complessità del progetto, il Ministero della cultura può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Ricevuta la documentazione integrativa, il Ministero della cultura la trasmette tempestivamente all'autorità competente. Qualora, entro il termine assegnato, il proponente non presenti la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi, da parte del Ministero della cultura, nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti nuovamente incompleta, l'istanza si intende respinta e il Ministero della cultura ne dà comunicazione al proponente e all'autorità competente, cui è fatto obbligo di procedere all'archiviazione. Nei casi di nuova incompletezza della documentazione, la comunicazione di cui al quinto periodo reca le motivazioni per le quali la documentazione medesima non consente la valutazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma 2-quinquies.»;

     e) all'articolo 25:

     1) al comma 2, primo periodo, le parole: «l'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

     2) al comma 2-quinquies:

     2.1) le parole: «ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica» sono sostituite dalle seguenti: «ove la relazione paesaggistica consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica del progetto»;

     2.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero della cultura motiva adeguatamente l'eventuale diniego del concerto. In caso di dissenso del Ministero della cultura rispetto al parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, può applicarsi l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nei casi in cui, con l'atto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, venga superato il dissenso del Ministero della cultura, l'atto medesimo sostituisce a ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole, che comprende l'autorizzazione di cui al primo periodo. Le eventuali proroghe del provvedimento di VIA favorevole ai sensi del quarto periodo sono concesse ai sensi del comma 5 del presente articolo»;

     3) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «ambientale di riferimento» sono inserite le seguenti: «ovvero di modifiche, anche progettuali,»;

     4) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

     «7-bis. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione ambientale di competenza statale, gli eventuali atti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di VIA.» [7];

     f) all'articolo 26-bis, comma 3, secondo periodo, le parole: «studio preliminare ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «studio di impatto ambientale» e le parole «, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica» sono soppresse;

     f-bis) all'articolo 27, comma 8, le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo» sono sostituite dalle seguenti: «competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura» [8];

     g) (Omissis) [9].

     2. Per i progetti di produzione energetica da fonte fotovoltaica, solare termodinamica, a biomassa o a biogas, nonchè di produzione di biometano, il proponente del provvedimento di VIA di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal comma 1, lettera e), del presente articolo, allega una dichiarazione, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie su cui realizzare l'impianto, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse [10].

     3. Per il supporto operativo alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può avvalersi del supporto operativo del Gestore dei Servizi energetici - GSE S.p.A. in relazione a progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. I costi annuali derivanti dall'attuazione del primo periodo sono definiti con il decreto di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 [11].

     4. All'articolo 355 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, il Ministero della difesa può definire un programma di interventi per la transizione energetica dei siti, delle infrastrutture e dei beni del demanio militare a qualunque titolo in uso o in dotazione, dislocati sul territorio nazionale.»;

     b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il programma di cui al comma 1 ovvero, singolarmente, gli interventi ivi inseriti, anche a seguito di successiva modifica del programma, siano sottoposti alle procedure di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tali procedure sono svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e integrate dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione» [12].

     5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, agli interventi di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

 

     Art. 2. Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia  dell'ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti

     1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;

     b) al comma 10, le parole: «Al venir meno della sospensione di cui al comma 6, i canoni» sono sostituite dalle seguenti: «I canoni»;

     c) il comma 13 è abrogato;

     d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di canoni per le concessioni e i permessi di ricerca nel settore degli idrocarburi».

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare non è consentito. Il primo periodo non si applica nel caso di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi da conferire in relazione ad attività di ricerca svolte sulla base di permessi rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ancorchè non concluse alla medesima data. Le attività di coltivazione di idrocarburi liquidi svolte sulla base di concessioni già conferite alla data di entrata in vigore del presente decreto o da conferire ai sensi del secondo periodo proseguono per la durata di vita utile del giacimento.

     3. Nel rilascio delle proroghe delle concessioni di coltivazione di idrocarburi ai sensi dell'articolo 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e dell'articolo 9, comma 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, l'amministrazione competente tiene conto anche delle riserve e del potenziale minerario ancora da produrre e dei tempi necessari per completare la produzione delle riserve medesime fino alla durata di vita utile del giacimento, nonchè tiene in considerazione l'area in concessione effettivamente funzionale all'attività di produzione e di ricerca e sviluppo ancora da svolgere, con riperimetrazione delle aree non più funzionali in tal senso.

     4. All'articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «nove».

     5. All'articolo 16 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «e 3»;

     b) al comma 2, le parole: «esistenti i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano medesimo e già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonchè garantendo, per quanto ivi non previsto, il rispetto della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «di coltivazione di gas naturale esistenti o da conferire nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente, della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali»;

     c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po e il parallelo distante da quest'ultimo 15 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa, è consentito, in deroga all'articolo 6, comma 17, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai soli fini della partecipazione alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 del presente articolo, il rilascio di concessioni di coltivazione di gas naturale sulla base di istanze già presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per la durata di vita utile del giacimento e a condizione che i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi.»;

     d) il comma 4 è abrogato;

     e) ai commi 5, alinea, 10, lettera a), e 13, le parole: «, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «e 3» [13].

     6. All'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «entro il 15 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini e con le modalità stabiliti con atto di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

     b) al comma 4, primo periodo, le parole: «10 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2027» [14].

 

     Art. 3. Misure urgenti per la gestione della crisi idrica

     1. Alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 74, comma 1, dopo la lettera i), è inserita la seguente:

     «i-bis) acque affinate: oltre alle acque reflue urbane di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, le acque reflue domestiche e industriali trattate conformemente all'allegato 5 alla parte terza del presente decreto e sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea»;

     b) all'articolo 77:

     1) al comma 10, l'alinea è sostituito dal seguente: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non violano le disposizioni della presente parte terza qualora, in caso di deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccità prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, purchè ricorra ciascuna delle seguenti condizioni:»;

     2) al comma 10-bis:

     2.1) all'alinea, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» e le parole: «le disposizioni del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni della presente parte terza»;

     2.2) alla lettera a), dopo le parole: «il deterioramento» sono inserite le seguenti: «, anche temporaneo,»;

     2.3) alla lettera b), dopo le parole: «il deterioramento» sono inserite le seguenti: «, anche temporaneo,» e le parole da: «purchè sussistano» a: «garantiscono soluzioni ambientali migliori» sono soppresse;

     3) dopo il comma 10-bis, sono aggiunti i seguenti:

     «10-ter. Il comma 10-bis si applica purchè ricorra ciascuna delle seguenti condizioni:

     a) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;

     b) siano indicate puntualmente e illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi di tutela siano rivisti ogni sei anni;

     c) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b) del comma 10-bis siano di prioritario interesse pubblico e i vantaggi per l'ambiente e la società, risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;

     d) per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.

     10-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano tempestivamente le misure adottate ai sensi dei commi 10 e 10-bis alle Autorità di bacino competenti.»;

     c) all'articolo 78-quater, comma 1, lettera c), le parole: «commi 6, 7 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, 7, 10, 10-bis e 10-ter»;

     d) all'articolo 104, comma 4-bis:

     1) al primo periodo, dopo le parole: «idrici sotterranei» sono inserite le seguenti: «nonchè nei casi di crisi idrica»;

     2) al secondo periodo, dopo le parole: «o sotterranea,» sono inserite le seguenti: «ivi incluse, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea, le acque affinate di cui all'articolo 74, comma 1, lettera i-bis),»;

     e) all'articolo 141, comma 2, dopo le parole: «e di depurazione» sono inserite le seguenti: «nonchè di riuso» [15].

     2. Ferme restando le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e di cui all'articolo 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e limitatamente agli agglomerati compresi nell'ambito di applicazione delle medesime disposizioni per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia da completarsi il processo di adeguamento alla normativa dell'Unione europea, il Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2023, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, può esercitare compiti di coordinamento e di gestione degli interventi di riuso delle acque reflue, ove funzionali a garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche e a contrastare situazioni di crisi delle risorse stesse, nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2024/1765 della Commissione, dell'11 marzo 2024, nonchè di quelle stabilite ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo n. 152 del 2006, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [16].

     2-bis. In considerazione della sua rilevanza strategica per l'interesse nazionale, almeno uno dei componenti dell'organo di amministrazione e almeno uno dei componenti dell'organo di controllo della società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad adeguare lo statuto della società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 141 del 1999 alle disposizioni di cui al presente comma, prevedendo che l'organo di amministrazione sia composto da un numero di membri non superiore a sette, nonchè al rinnovo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, laddove non siano già scaduti [17].

     2-ter. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, ai fini di un eventuale affidamento del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'articolo 149-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è ammesso il trasferimento da parte della regione Puglia di parte delle azioni della società di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 141 del 1999 in favore dei comuni della medesima regione esercenti il controllo analogo sulla società a capitale interamente pubblico dagli stessi costituita o partecipata per le finalità di cui al predetto articolo 149-bis ovvero in favore di quest'ultima società [18].

 

     Art. 4. Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il gruppo di lavoro istituito in attuazione dell'articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, è collocato presso la direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica competente in materia di economia circolare.

     2. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 212:

     1) al comma 2, alinea, secondo periodo, la parola: «diciannove» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

     2) al comma 2, lettera i), la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci» e le parole: «due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «tre dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e tre dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti»;

     3) dopo il comma 16, è inserito il seguente:

     «16-bis. Il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo il responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all'Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l'impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale dell'Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura» [19];

     a-bis) all'articolo 221, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

     «10-bis. I costi indicati nel comma 10, limitatamente all'assolvimento degli obblighi di servizio universale relativi ad attività di carattere residuale o comunque d'interesse generale gravanti sul Consorzio nazionale imballaggi e sui consorzi di cui all'articolo 223, sono ripartiti tra questi ultimi e i sistemi autonomi di cui all'articolo 221-bis al netto di ogni eventuale componente positiva diversa dal contributo ambientale CONAI di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h), previa verifica dei costi rilevanti e della loro entità netta da parte di un esperto indipendente scelto congiuntamente dalle parti o, in mancanza, nominato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. A tal fine le parti concludono un accordo relativo a ciascun materiale d'imballaggio nel rispetto dei principi di proporzionalità, efficienza e tutela della concorrenza e lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che può richiedere modificazioni e integrazioni entro sessanta giorni. Ferma l'efficacia degli accordi sottoscritti, qualora un accordo non sia raggiunto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica invita le parti a concluderlo entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali provvede direttamente, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Resta fermo l'obbligo dei sistemi autonomi di cui all'articolo 221-bis di organizzare la loro attività con riferimento all'intero territorio nazionale ai sensi del comma 3, lettere a) e c), del presente articolo e si applica in ogni caso quanto previsto dall'articolo 224, comma 5-ter» [20];

     a-ter) all'articolo 224:

     1) al comma 3, lettera n), dopo le parole: "nazionali o esteri," sono inserite le seguenti: "o da operatori economici anche non consorziati," e le parole: "in entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti" sono sostituite dalle seguenti: "trasferiti sul territorio nazionale, compresi quelli di provenienza o destinazione transfrontaliere, nonchè i dati dei relativi soggetti coinvolti";

     2) al comma 5-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'accordo di programma quadro di cui al comma 5 stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono a un sistema autonomo di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), ovvero a uno dei consorzi di cui all'articolo 223 assicurano in ogni caso la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata; la copertura di tali costi deve essere assicurata anche qualora gli obiettivi di recupero e riciclaggio siano stati conseguiti o superati attraverso la raccolta su superfici private" [21];

     b) all'allegato L-quinquies, dopo il numero 20, è inserito il seguente:

     «20-bis. Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.».

     3. Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 novembre 2023, è integrato di due membri, uno designato dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e uno designato dalle organizzazioni rappresentative dei gestori dei rifiuti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. I membri aggiuntivi ai sensi del primo periodo restano in carica fino alla scadenza prevista per i membri nominati con il medesimo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 novembre 2023 [22].

     3-bis. All'articolo 4 della legge 17 maggio 2022, n. 60, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Al fine di promuovere obiettivi di economia circolare per i rifiuti in plastica e in altri materiali, accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, i criteri specifici e le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto sono stabiliti ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» [23].

 

     Art. 5. Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali

     1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

     «1-quater. Al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, nonchè di quelli provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara, anche al fine di ridurre il conferimento in discarica dei rifiuti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, ricevuto il Piano approvato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale nonchè il Piano approvato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, acquisiti i pareri vincolanti della regione Liguria, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti, da rendere entro quindici giorni dalla richiesta, adotta con apposito decreto il Programma per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di gestione dei rifiuti. Le modalità e i termini per il conferimento e il riutilizzo dei materiali e dei rifiuti provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara sono definiti mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale.

     Il Programma di cui al primo periodo, previo accertamento mediante apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, prevede l'utilizzo:

     a) dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173;

     b) di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

     c) di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, comprensivi dei materiali geologici naturali e inorganici, idonei in termini di caratteristiche qualitative e granulometriche, derivanti da scavi in roccia oppure dall'escavo di substrati naturali appartenenti all'originale litorale o al fondale sottostante di pertinenza demaniale;

     d) di inerti e materiali geologici inorganici che cessano di essere rifiuto a seguito di un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, nel rispetto delle condizioni di cui all'articoli 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-quater, commi 1 e 2, del medesimo decreto.

     1-quinquies. Il Programma di cui al comma 1-quater, per ciascuno degli interventi previsti nei Piani di cui al medesimo comma 1-quater, contiene un cronoprogramma delle attività finalizzate al recupero dei rifiuti e al riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi, con l'indicazione dei quantitativi massimi dei rifiuti recuperati e dei materiali di cui è previsto il riutilizzo, suddivisi per opera, tipologia di materiale e caratteristiche, nonchè le dichiarazioni di conformità di ciascun produttore, detentore o utilizzatore dei materiali, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater. Le dichiarazioni di conformità di cui al primo periodo includono la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di ogni utilizzo, le attività di gestione necessarie, il sito di origine e di destinazione e le modalità di impiego previste. Il Programma comprende altresì i risultati e le procedure di campionamento e caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti di cui al comma 1-quater.

     1-sexies. L'adozione del Programma di cui al comma 1-quater sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo Programma, ivi incluse le autorizzazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Eventuali interventi contenuti nel Programma da assoggettare a valutazioni di compatibilità ambientale restano sottoposti alla disciplina di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, laddove necessario, provvede all'aggiornamento del Programma con le modalità di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies.

     1-septies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.» [24].

 

     Art. 5 bis. Valori limite di ammissibilità dei rifiuti da collocare in discarica [25]

     1. In conformità alla decisione n. 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2022, all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera c), le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

     b) alla lettera c-bis), le parole: «1° luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2028».

     2. Le disposizioni introdotte dal comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro i successivi centottanta giorni, i titolari di autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in corso di validità alla data di cui al primo periodo, possono richiederne l'adeguamento ai valori limite di cui al medesimo articolo 16-ter, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 6. Misure urgenti in materia di bonifica

     1. Agli interventi previsti dal Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022, in attuazione della Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si applicano le seguenti disposizioni:

     a) in deroga all'articolo 242, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il piano di caratterizzazione di cui al medesimo articolo 242, comma 3, è concordato con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni. In caso di mancata pronuncia nei termini di cui al primo periodo da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, il piano di caratterizzazione è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente;

     b) i risultati delle indagini di caratterizzazione, dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, ove occorrente, nonchè il progetto degli interventi possono essere approvati congiuntamente dall'autorità competente.

     2. Per lo svolgimento delle attività analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo di cui all'articolo 242, comma 13-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'accertamento ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del medesimo decreto legislativo, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente può avvalersi dei laboratori di altri soggetti appartenenti al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), di enti di ricerca ovvero di laboratori privati accreditati ai sensi della normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [26].

     3. Al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 242, comma 13-ter:

     1) al primo periodo, le parole «di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato»;

     2) al quinto e al sesto periodo, la parola «CSC» è sostituita dalla seguente: «concentrazioni»;

     b) all'articolo 244:

     1) al comma 2, dopo le parole «responsabile dell'evento di superamento» sono inserite le seguenti: «, con oneri a carico del medesimo,»;

     2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

     «4-bis. Per le attività affidate alle province ai sensi del presente articolo, le province medesime si avvalgono del supporto tecnico dell'ARPA territorialmente competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

 

     Art. 7. Istituzione della struttura di supporto al commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara

     1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, secondo periodo, le parole «Con successivo» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalità di cui al primo periodo, da realizzare entro il 31 dicembre 2029, con successivo»;

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Il commissario straordinario di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale pari a cinque unità di livello non dirigenziale e una unità di livello dirigenziale non generale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nominate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto all'articolo 11-ter, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le modalità di reperimento di cui al secondo periodo, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Il personale dirigenziale di cui al quarto periodo è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. In aggiunta al personale della struttura di supporto, il commissario può altresì nominare, con proprio provvedimento, fino a due esperti in materie tecniche e giuridiche. La struttura cessa alla scadenza del termine di cui al comma 1, secondo periodo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 76.060 per l'anno 2024 e a euro 456.358 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, di cui euro 50.873 per l'anno 2024 ed euro 305.238 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese del personale, euro 5.000 per l'anno 2024 ed euro 30.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese di funzionamento della struttura ed euro 20.187 per l'anno 2024 ed euro 121.120 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese degli esperti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.» [27].

     2. Al commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone- Cassano e Cerchiara, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2023, è attribuito, a decorrere dalla data della relativa nomina e fino alla rideterminazione del compenso stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2024, un compenso aggiuntivo, a titolo di parte fissa, fino al raggiungimento del compenso determinato nella misura massima di euro 50.000 annui lordi e, a titolo di parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi oggetto dell'incarico, fino a un massimo di euro 50.000 annui lordi. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 28.117 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica [28].

 

     Art. 8. Disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo

     1. Al fine di assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, i soggetti a cui è affidata l'attuazione degli interventi di difesa del suolo alimentano tempestivamente il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo di seguito «piattaforma ReNDiS», a prescindere dalla fonte di finanziamento. Nel caso di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico oggetto di finanziamento e già censiti nella piattaforma ReNDiS, i soggetti di cui al primo periodo inseriscono nella piattaforma stessa le informazioni tecniche, ove mancanti, relative a posizione geografica e tipologia del dissesto e delle opere nonchè agli elaborati progettuali degli interventi medesimi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [29].

     2. I soggetti di cui al comma 1 individuano gli eventuali interventi di difesa del suolo, a prescindere dalla fonte di finanziamento, che non risultano censiti nella piattaforma ReNDiS e ne trasmettono l'elenco, completo dei relativi codici unici di progetto (CUP), all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ai fini del tempestivo inserimento nella piattaforma, e al Ministero dell'economia e delle finanze [30].

     3. I commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano verificano la tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dei sistemi a essa collegati.

     4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 15 novembre 2021, è adeguato alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

 

     Art. 9. Programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico

     1. All'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, dopo il quinto periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini dell'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è data altresì priorità agli interventi la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e abbia conseguito almeno il livello di progettazione qualificabile come progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, nel caso di cui all'articolo 225, comma 9, terzo periodo, del medesimo codice, come progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi del sesto periodo è in ogni caso condizionato al rinnovo della valutazione positiva da parte della competente Autorità di bacino distrettuale, da effettuare in relazione all'ultimo livello di progettazione conseguito.»;

     b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. Per gli interventi la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo di cui all'articolo 55 della legge n. 221 del 2015, le risorse sono revocate qualora, decorsi dodici mesi dall'ammissione al finanziamento e in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, gli interventi medesimi, anche nel caso di cui all'articolo 225, comma 9, terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023,non abbiano conseguito almeno il livello di progettazione qualificabile come progetto di fattibilità tecnica ed economica o come progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

     2-ter. Le risorse finanziarie accreditate sulle contabilità speciali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, intestate ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, non possono essere oggetto di pignoramento o sequestro.» [31].

     2. Le eventuali economie derivanti dagli accordi di programma di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la quota parte derivante da risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, integrano la dotazione finanziaria destinata al Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo [32].

     3. All'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2-ter:

     1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con proprio provvedimento, il commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico può nominare un soggetto attuatore del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a cui delegare l'espletamento delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale opera con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario di Governo.»;

     2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il provvedimento di nomina di cui al primo periodo stabilisce il compenso da corrispondere al soggetto attuatore del Piano, nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, che trova copertura finanziaria nei quadri economici degli interventi, così come risultanti dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, nonchè gli obiettivi, ai fini della corresponsione della parte variabile del compenso, che includono anche l'attività di monitoraggio e rendicontazione di cui all'articolo 7, comma 2, del citato decreto-legge n. 133 del 2014.»;

     b) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:

     «2-quater. Ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico sono attribuite anche le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, che possono essere delegate dai medesimi commissari ai soggetti attuatori di cui al comma 2-ter.

     2-quinquies. Per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, i commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.» [33].

     4. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere di difesa idraulica delle Grave di Ciano, il segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali è individuato come commissario straordinario per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo [34].

     5. Il commissario di cui al comma 4 opera con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il commissario di cui al comma 4 è autorizzato ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Al commissario di cui al comma 4 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati [35].

     6. L'assegnazione delle risorse destinate a interventi finanziati dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, operata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia per il finanziamento di interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, è revocata qualora i soggetti attuatori di cui all'articolo 1, comma 9, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, omettano di trasmettere alla banca dati delle amministrazioni pubbliche - Monitoraggio Opere Pubbliche (BDAP-MOP), in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, i dati relativi ai pagamenti effettuati e alle fatture emesse al fine della successiva verifica sull'importo delle spese sostenute in misura pari o superiore al 15 per cento dell'importo della prima anticipazione ottenuta ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021 [36].

     7. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022, prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2023, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     8. All'articolo 20-ter del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 8, secondo periodo dopo le parole: «per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2024» [37];

     b) al comma 10, alinea, le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro per l'anno 2024»;

     c) al comma 10, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

     «b-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies.».

     8-bis. All'articolo 20-octies, comma 6, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I piani di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo possono essere predisposti e approvati anche per stralci, che possono avere ad oggetto anche le sole attività di progettazione. In tali casi, i piani stralcio sono predisposti e approvati, ai sensi dei commi 2 e 4, nei limiti delle risorse specificamente finalizzate allo scopo. Qualora i piani stralcio abbiano ad oggetto le sole attività di progettazione, le modalità di adozione del decreto di concessione del contributo e dell'eventuale erogazione dell'anticipazione ai soggetti attuatori per l'attività di progettazione sono definite dal Commissario straordinario mediante provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8» [38].

     9. All'articolo 57 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettera b), le parole: «il programma nazionale di intervento» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

     1) il programma nazionale di intervento;

     2) i criteri e le modalità per stabilire le priorità che le amministrazioni dello Stato sono tenute a osservare nell'assegnazione di risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in attuazione dell'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

     3) i criteri e le modalità per il monitoraggio e la revoca delle risorse statali destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ove, in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, le somme assegnate non siano impegnate e pagate dai competenti soggetti attuatori nei termini previsti.»;

     b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettera b), numero 3), le risorse sono comunque riassegnate all'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente per essere impiegate nell'ambito del medesimo territorio e con la medesima destinazione. All'impiego delle risorse assegnate ai sensi del periodo precedente provvede il segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale interessata con i medesimi poteri e deroghe previsti per il commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» [39].

     9-bis. Per il potenziamento delle attività finalizzate a rafforzare, la tutela del territorio e la gestione delle acque nonchè alla mitigazione del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, con particolare riguardo alle attività di pianificazione e aggiornamento degli strumenti di pianificazione, le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono autorizzate, nel limite di una spesa complessiva pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a reclutare e ad assumere, nei limiti della vigente dotazione organica, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro il 30 aprile 2025, sulla base delle richieste delle predette Autorità di bacino coerenti con i rispettivi piani triennali di fabbisogno di personale, sono ripartite le risorse di cui al primo periodo [40].

     9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 [41].

     10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano ai cicli di programmazione finanziaria già avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto che continuano a essere regolati dalla disciplina specifica delle relative fonti di finanziamento. Conseguentemente, rimangono salve, fino alla conclusione del relativo ciclo di programmazione finanziaria, le specifiche disposizioni recanti criteri e regole per il monitoraggio, la revoca e l'assegnazione delle risorse statali destinate a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Rimangono, altresì, fermi gli obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonchè le disposizioni relative al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni, nel rispetto dei criteri e delle modalità di individuazione delle priorità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal comma 9 del presente articolo, in quanto compatibili [42].

 

     Art. 10. Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica

     1. Alla legge 28 giugno 2016, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Sistema nazionale, può adottare linee guida per specifici settori.»;

     b) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: «con il concorso delle agenzie» sono inserite le seguenti: «e sulla base delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 1-bis, ove adottate».

     2. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico del direttore dell'ISIN. Se appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il direttore dell'ISIN è collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga all'ordinamento di appartenenza, mantenendo, a scelta dell'interessato, il trattamento economico complessivo in godimento. Resta salva l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo è altresì determinato il trattamento economico dei componenti della Consulta e del Collegio dei revisori. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con le risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e 17.» [43].

     3. Il trattamento economico stabilito ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 45 del 2014, come modificato dal comma 2 del presente articolo, si applica anche agli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, con effetti a decorrere dalla relativa data di nomina [44].

     4. Allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa e di potenziare le attività necessarie per assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica, fino al 31 dicembre 2026, il Ministero medesimo può conferire ulteriori quattro incarichi dirigenziali di livello non generale di natura tecnico-specialistica oltre i limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di cui al primo periodo sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

     4-bis. Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'impresa maggiore di trasporto del gas naturale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, partecipa in qualità di rappresentante nazionale per l'Italia alla Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH), di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 [45].

 

     Art. 10 bis. Disposizioni urgenti per il rafforzamento degli investimenti nei Paesi africani a tutela dell'ambiente e della sicurezza energetica [46]

     1. Al fine di rafforzare gli investimenti del Piano Mattei nei Paesi africani con l'obiettivo di coniugare le esigenze di sicurezza energetica con quelle della tutela ambientale, mediante lo sviluppo di infrastrutture sostenibili e la riduzione delle emissioni di gas serra, all'articolo 10 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 5, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2025»;

     b) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di inadempimento delle obbligazioni di pagamento da parte del debitore, la Cassa depositi e prestiti Spa invia una richiesta di escussione al Ministero dell'economia e delle finanze che, entro centottanta giorni dal ricevimento della stessa, procede al pagamento della somma dovuta. A seguito del pagamento di cui al precedente periodo, la Cassa depositi e prestiti Spa può gestire, su richiesta, le attività di recupero, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, e le somme da essa eventualmente recuperate sono retrocesse in relazione alla quota garantita»;

     c) al comma 10, le parole: «intestato alla Cassa depositi e prestiti» sono sostituite dalle seguenti: «intestato al Ministero dell'economia e delle finanze»».

 

     Art. 11. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione degli articoli 7, commi 1 e 2, e 9, commi 9-bis e 9-ter, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [47].

 

     Art. 12. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

Decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153. (TESTO ORIGINALE)

Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visti, altresì, gli articoli 9 e 41 della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

     Visto il regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua;

     Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

     Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;

     Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»;

     Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;

     Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

     Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

     Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

     Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»;

     Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

     Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante «Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonchè misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015»;

     Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante «Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi»;

     Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonchè per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;

     Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»;

     Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;

     Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l'articolo 23 che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 225, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data in cui hanno acquistato efficacia le disposizioni del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023;

     Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;

     Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

     Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;

     Visto il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione»;

     Visto il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali»;

     Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica»;

     Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

     Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;

     Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonchè in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

     Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 4, che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

     Visto il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche»;

     Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, recante «Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani in attuazione della misura Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale per la promozione di investimenti in settori strategici per lo sviluppo del Paese e la tempestiva realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), anche nell'ottica di accrescere il grado di indipendenza negli approvvigionamenti energetici;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire certezza del quadro normativo per il settore della prospezione e coltivazione di idrocarburi, in modo da coniugare le esigenze di salvaguardia dell'ambiente con quelle di sicurezza degli approvvigionamenti energetici;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni per la sostenibilità del suolo e delle acque volte a prevenire l'avverarsi di eventi emergenziali, anche mediante l'adozione di misure che garantiscano la messa a disposizione di un quadro conoscitivo sistematico per presidiare la realizzazione degli interventi in materia di difesa del suolo e di dissesto idrogeologico;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure indifferibili per l'economia circolare, nell'ottica dell'assolvimento agli impegni che il Paese ha assunto sul piano europeo e internazionale, nonchè volte ad assicurare la migliore gestione dei materiali e dei rifiuti derivanti dalla realizzazione della diga foranea di Genova e dei correlati interventi;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere in ordine alla semplificazione dei procedimenti di bonifica dei siti inquinati e al rafforzamento delle capacità amministrative, allo scopo di consentire il raggiungimento, entro le scadenze previste, degli obiettivi del PNRR e di riqualificazione dei siti medesimi;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il rafforzamento delle capacità amministrative delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2024;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della cultura e per la protezione civile e le politiche del mare;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

     Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali

     1. Alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 8:

     1) al comma 1:

     1.1) al quinto periodo, le parole «danno precedenza ai progetti» sono sostituite dalle seguenti: «danno precedenza, nell'ordine, ai progetti relativi ai programmi dichiarati di preminente interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, a quelli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ai progetti»;

     1.2) al sesto periodo, le parole da: «hanno in ogni caso priorità,» fino a: «da fonti rinnovabili, ove previsti» sono sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie le tipologie progettuali individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dei seguenti criteri:

     a) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;

     b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;

     c) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

     d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti.»;

     2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, sesto periodo, sono da considerarsi prioritari, secondo il seguente ordine:

     a) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili;

     b) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;

     c) i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW.

     1-ter. Ai progetti da considerare prioritari ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, è riservata una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni, nell'ambito della quale l'esame è definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. I progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d'impianto in ordine cronologico tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. Ai fini dell'applicazione uniforme e coerente dell'ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica al Ministero della cultura l'ordine di priorità stabilito ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, che ne tiene conto. La disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR nè di quelli finanziati a valere sul fondo complementare.»;

     3) al comma 2-octies, il terzo periodo è soppresso;

     4) dopo il comma 2-octies è inserito il seguente:

     «2-novies. Ove sussistano motivate esigenze contingenti di carattere funzionale ovvero organizzativo, il Presidente della commissione tecnica VIA-VAS e il Presidente della commissione tecnica PNRR-PNIEC possono, d'intesa, disporre l'assegnazione alla Commissione tecnica VIA-VAS di progetti spettanti, ai sensi della legislazione vigente, alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, ferma restando l'applicazione della disciplina procedimentale relativa alle valutazioni di impatto ambientale dei progetti PNRR e PNIEC.»;

     b) all'articolo 19:

     1) al comma 2, primo periodo, le parole: «e l'adeguatezza» sono soppresse;

     2) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

     «6. Una sola volta ed entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, l'autorità competente può richiedere al proponente chiarimenti ovvero integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto al procedimento di VIA, assegnando al medesimo un termine non superiore a trenta giorni. Qualora il proponente non presenti i chiarimenti ovvero le integrazioni richiesti entro il termine assegnato, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

     6-bis. L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 4 o, nei casi di cui al comma 6, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei chiarimenti ovvero delle integrazioni richiesti. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Nei casi di cui al secondo periodo, l'autorità competente comunica tempestivamente e per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. La presente comunicazione è, altresì, pubblicata nel sito internet istituzionale dell'autorità competente.»;

     3) al comma 7:

     3.1) al primo periodo, dopo le parole: «richiesto dal proponente» sono inserite le seguenti: «in sede di presentazione dello studio preliminare ambientale»;

     3.2) il secondo periodo è soppresso;

     4) al comma 10, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonchè dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA. Decorsa l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento è reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del terzo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di verifica di assoggettabilità VIA originario. Se l'istanza di cui al terzo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al terzo periodo, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a venti giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente procede all'archiviazione.»;

     c) all'articolo 23, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «per via telematica», sono inserite le seguenti: «al proponente nonchè»;

     d) all'articolo 24:

     1) al comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Trascorsi sette giorni dalla richiesta di sospensione senza che la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis si sia espressa, la richiesta stessa si intende accolta per il termine proposto.»;

     2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Entro trenta giorni dall'esito della consultazione ovvero dalla presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente ai sensi del comma 3, il Ministero della cultura verifica l'adeguatezza della relazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma 2-quinquies. Entro i successivi dieci giorni, il Ministero della cultura ha, per una sola volta, la facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione, in formato elettronico, della documentazione integrativa. Su richiesta del proponente, motivata in ragione della particolare complessità del progetto, il Ministero della cultura può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Ricevuta la documentazione integrativa, il Ministero della cultura la trasmette tempestivamente all'autorità competente. Qualora, entro il termine assegnato, il proponente non presenti la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi, da parte del Ministero della cultura, nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti nuovamente incompleta, l'istanza si intende respinta e il Ministero della cultura ne dà comunicazione al proponente e all'autorità competente, cui è fatto obbligo di procedere all'archiviazione. Nei casi di nuova incompletezza della documentazione, la comunicazione di cui al quinto periodo reca le motivazioni per le quali la documentazione medesima non consente la valutazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma 2-quinquies.»;

     e) all'articolo 25:

     1) al comma 2, primo periodo, le parole: «l'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

     2) al comma 2-quinquies:

     2.1) al primo periodo, le parole: «ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica» sono sostituite dalle seguenti: «ove la relazione paesaggistica consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica del progetto»;

     2.2) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il Ministero della cultura motiva adeguatamente l'eventuale diniego del concerto. In caso di dissenso del Ministero della cultura rispetto al parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, può applicarsi l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nei casi in cui, con l'atto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, venga superato il dissenso del Ministero della cultura, l'atto medesimo sostituisce a ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole, che comprende l'autorizzazione di cui al primo periodo. Le eventuali proroghe del provvedimento di VIA favorevole ai sensi del secondo periodo sono concesse ai sensi del comma 5.»;

     3) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «ambientale di riferimento» sono inserite le seguenti: «ovvero di modifiche, anche progettuali,»;

     4) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

     «7-bis. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione ambientale di competenza statale, gli eventuali atti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di VIA.»;

     f) all'articolo 26-bis, comma 3, secondo periodo, le parole: «studio preliminare ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «studio di impatto ambientale» e le parole «, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica» sono soppresse;

     g) all'articolo 29-sexies, comma 5:

     1) al primo periodo, le parole «L'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «Il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

     2) al secondo periodo, le parole «l'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

     2. Per i progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, il proponente allega all'istanza di VIA di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 anche una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie e, qualora occorra, della risorsa necessarie alla realizzazione dei progetti medesimi.

     3. Per il supporto operativo alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può avvalersi del supporto operativo del Gestore dei Servizi energetici - GSE S.p.A. in relazione a progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto. I costi annuali derivanti dall'attuazione del primo periodo sono definiti con il decreto di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

     4. All'articolo 355 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, il Ministero della difesa può definire un programma di interventi per la transizione energetica dei siti, delle infrastrutture e dei beni del demanio militare a qualunque titolo in uso o in dotazione, dislocati sul territorio nazionale.»;

     b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora gli interventi inseriti nel programma di cui al comma 1, anche a seguito di successiva modifica dello stesso, siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale, tale valutazione è svolta dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC secondo le modalità e le competenze di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione e si conclude con un unico provvedimento».

     5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, agli interventi di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

 

     Art. 2. Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia dell'ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti

     1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;

     b) al comma 10, le parole: «Al venir meno della sospensione di cui al comma 6, i canoni» sono sostituite dalle seguenti: «I canoni»;

     c) il comma 13 è abrogato;

     d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di canoni per le concessioni e i permessi di ricerca nel settore degli idrocarburi».

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare non è consentito. Il primo periodo non si applica nel caso di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi da conferire in relazione ad attività di ricerca svolte sulla base di permessi rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ancorchè non concluse alla medesima data. Le attività di coltivazione di idrocarburi liquidi svolte sulla base di concessioni già conferite alla data di entrata in vigore del presente decreto o da conferire ai sensi del secondo periodo proseguono per la durata di vita utile del giacimento.

     3. Nel rilascio delle proroghe delle concessioni di coltivazione di idrocarburi ai sensi dell'articolo 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e dell'articolo 9, comma 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, l'amministrazione competente tiene conto anche delle riserve e del potenziale minerario ancora da produrre e dei tempi necessari per completare la produzione delle riserve medesime fino alla durata di vita utile del giacimento, nonchè tiene in considerazione l'area in concessione effettivamente funzionale all'attività di produzione e di ricerca e sviluppo ancora da svolgere, con riperimetrazione delle aree non più funzionali in tal senso.

     4. All'articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «nove».

     5. All'articolo 16 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «e 4» sono soppresse;

     b) al comma 2, le parole: «esistenti i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano medesimo e già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonchè garantendo, per quanto ivi non previsto, il rispetto della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «di coltivazione di gas naturale esistenti o da conferire nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente, della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali»;

     c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po e il parallelo distante da quest'ultimo 15 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa, è consentito, in deroga all'articolo 6, comma 17, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai soli fini della partecipazione alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1, il rilascio di concessioni di coltivazione di gas naturale sulla base di istanze già presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per la durata di vita utile del giacimento e, a condizione che i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi.»;

     d) il comma 4 è abrogato;

     e) ai commi 5, 10 e 13, le parole: «, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «e 3».

     6. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025»;

     b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «10 dicembre 2024» sono aggiunte le seguenti: «per un importo pari a 1.000 milioni di euro ed entro il 10 dicembre 2025 per l'importo rimanente».

 

     Art. 3. Misure urgenti per la gestione della crisi idrica

     1. Alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 74, comma 1, dopo la lettera i), è inserita la seguente:

     «i-bis) acque affinate: oltre alle acque reflue urbane di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, le acque reflue domestiche e industriali trattate conformemente all'allegato 5 alla parte terza del presente decreto e sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento, compatibilmente con la normativa eurounitaria;»;

     b) all'articolo 77:

     1) al comma 10, l'alinea è sostituito dal seguente: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non violano le disposizioni della presente parte terza qualora, in caso di deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccità prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, purchè ricorra ciascuna delle seguenti condizioni:»;

     2) al comma 10-bis:

     2.1) all'alinea, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» e le parole: «le disposizioni del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni della presente parte terza»;

     2.2) alla lettera a), dopo le parole: «il deterioramento» sono inserite le seguenti: «, anche temporaneo,»;

     2.3) alla lettera b), dopo le parole: «il deterioramento» sono inserite le seguenti: «, anche temporaneo,» e le parole da: «purchè sussistano» a: «garantiscono soluzioni ambientali migliori» sono soppresse;

     3) dopo il comma 10-bis, sono aggiunti i seguenti:

     «10-ter. Il comma 10-bis si applica purchè ricorra ciascuna delle seguenti condizioni:

     a) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;

     b) siano indicate puntualmente e illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi di tutela siano rivisti ogni sei anni;

     c) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b) del comma 10-bis siano di prioritario interesse pubblico e i vantaggi per l'ambiente e la società, risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;

     d) per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.

     10-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano tempestivamente le misure adottate ai sensi dei commi 10 e 10-bis alle Autorità di bacino competenti.»;

     c) all'articolo 78-quater, comma 1, lettera c), le parole: «commi 6, 7 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, 7, 10, 10-bis e 10-ter».;

     d) all'articolo 104, comma 4-bis:

     1) al primo periodo, dopo le parole: «idrici sotterranei» sono inserite le seguenti: «nonchè nei casi di crisi idrica»;

     2) al secondo periodo, dopo le parole: «o sotterranea,» sono inserite le seguenti: «ivi incluse, compatibilmente con la normativa eurounitaria, le acque affinate di cui all'articolo 74, comma 1, lettera i-bis),»;

     e) all'articolo 141, comma 2, dopo le parole: «e di depurazione» sono inserite le seguenti: «, nonchè di riuso».

     2. Ferme restando le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e di cui all'articolo 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 44 e limitatamente agli agglomerati compresi nell'ambito di applicazione delle medesime disposizioni per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia da completarsi il processo di adeguamento alla normativa dell'Unione europea, il Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, può esercitare compiti di coordinamento e di gestione degli interventi di riuso delle acque reflue, ove funzionali a garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche e a contrastare situazioni di crisi delle risorse stesse, nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento (UE) n. 2020/741 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25 maggio 2020, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2024/1765 della Commissione europea, dell'11 marzo 2024, nonchè di quelle stabilite ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo n. 152 del 2006, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 4. Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il gruppo di lavoro istituito in attuazione dell'articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, è collocato presso la direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica competente in materia di economia circolare.

     2. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 212:

     1) al comma 2, secondo periodo, la parola: «diciannove» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

     2) al comma 2, lettera i), la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci» e le parole: «due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «tre dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e tre dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti»;

     3) dopo il comma 16, è inserito il seguente:

     «16-bis. Il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per l'impresa medesima a condizione che abbia svolto il ruolo di responsabile tecnico presso la stessa per almeno cinque anni consecutivi.»;

     b) all'allegato L-quinquies, dopo il numero 20, è inserito il seguente:

     «20-bis. Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.».

     3. Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 novembre 2023, è integrato di due membri, uno designato dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e uno designato dalle organizzazioni rappresentative dei gestori dei rifiuti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. I membri aggiuntivi ai sensi del primo periodo restano in carica fino alla scadenza prevista per i membri nominati con il medesimo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 novembre 2023.

 

     Art. 5. Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali

     1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

     «1-quater. Al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1-ter, anche al fine di ridurre il conferimento in discarica dei rifiuti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, ricevuto il Piano approvato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, acquisiti i pareri vincolanti della regione Liguria, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e della ASL territorialmente competenti, adotta con apposito decreto il Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di gestione dei rifiuti. Il Piano di cui al primo periodo, previo accertamento mediante apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, prevede l'utilizzo:

     a) dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173;

     b) di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

     c) di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri di cui all'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

     d) di inerti e materiali geologici inorganici che cessano di essere rifiuto a seguito di un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-quater, commi 1 e 2, del medesimo decreto.

     1-quinquies. Il Piano di cui al comma 1-quater, per ciascuno degli interventi di cui al comma 1-ter, contiene un cronoprogramma delle attività finalizzate al recupero dei rifiuti e al riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi, con l'indicazione dei quantitativi massimi dei rifiuti recuperati e dei materiali di cui è previsto il riutilizzo, suddivisi per opera, tipologia di materiale e caratteristiche, nonchè le dichiarazioni di conformità di ciascun produttore, detentore o utilizzatore dei materiali, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater. Le dichiarazioni di conformità di cui al primo periodo includono la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di ogni utilizzo, le attività di gestione necessarie, il sito di origine e di destinazione e le modalità di impiego previste. Il Piano comprende, altresì, i risultati delle procedure di campionamento e caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti di cui al comma 1-quater.

     1-sexies. L'adozione del Piano di cui al comma 1-quater sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo Piano, ivi incluse le autorizzazioni di cui all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Eventuali interventi contenuti nel Piano da assoggettare a valutazioni di compatibilità ambientale restano sottoposti alla disciplina di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, laddove necessario, provvede all'aggiornamento del Piano con le modalità di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies.

     1-septies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

 

     Art. 6. Misure urgenti in materia di bonifica

     1. Agli interventi previsti dal Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022, in attuazione della Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si applicano le seguenti disposizioni:

     a) in deroga all'articolo 242, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il piano di caratterizzazione di cui al medesimo articolo 242, comma 3, è concordato con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni. In caso di mancata pronuncia nei termini di cui al primo periodo da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, il piano di caratterizzazione è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente;

     b) i risultati delle indagini di caratterizzazione, dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, ove occorrente, nonchè il progetto degli interventi possono essere approvati congiuntamente dall'autorità competente.

     2. Per lo svolgimento delle attività analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo di cui all'articolo 242, comma 13-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'accertamento ai sensi dell'articolo 248, comma 2, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente può avvalersi dei laboratori di altri soggetti appartenenti al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), di enti di ricerca ovvero di laboratori privati accreditati ai sensi della normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     3. Al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 242, comma 13-ter:

     1) al primo periodo, le parole «di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato»;

     2) al quinto e al sesto periodo, la parola «CSC» è sostituita dalla seguente: «concentrazioni»;

     b) all'articolo 244:

     1) al comma 2, dopo le parole «responsabile dell'evento di superamento» sono inserite le seguenti: «con oneri a carico del medesimo,»;

     2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

     «4-bis. Per le attività affidate alle province ai sensi del presente articolo, le province medesime si avvalgono del supporto tecnico dell'ARPA territorialmente competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

 

     Art. 7. Istituzione della struttura di supporto al commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara

     1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, secondo periodo, le parole «Con successivo» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalità di cui al primo periodo, da realizzare entro il 31 dicembre 2029, con successivo»;

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Il commissario straordinario di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale pari a cinque unità di livello non dirigenziale e una unità di livello dirigenziale non generale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto all'articolo 11-ter, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le modalità di reperimento di cui al secondo periodo, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Il personale dirigenziale di cui al quarto periodo è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. In aggiunta al personale della struttura di supporto, il commissario può altresì nominare, con proprio provvedimento, fino a due esperti in materie tecniche e giuridiche. La struttura cessa alla scadenza del termine di cui al comma 1, secondo periodo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 76.060 per l'anno 2024 e a euro 456.358 annui per ciascuna delle annualità dal 2025 al 2029, di cui euro 50.873 per l'anno 2024 ed euro 305.238 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese del personale, euro 5.000 per l'anno 2024 ed euro 30.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese di funzionamento della struttura ed euro 20.187 per l'anno 2024 ed euro 121.120 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese degli esperti, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

     2. Al commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2023, è attribuito, a decorrere dalla data della relativa nomina e fino alla rideterminazione del compenso stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024, un compenso aggiuntivo, a titolo di parte fissa, fino al raggiungimento del compenso determinato nella misura massima di euro 50.000 annui lordi e, a titolo di parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi oggetto dell'incarico, fino a un massimo di euro 50.000 annui lordi. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 28.117 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

 

     Art. 8. Disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo

     1. Al fine di assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, i soggetti a cui è affidata l'attuazione degli interventi di difesa del suolo alimentano tempestivamente il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo di seguito «piattaforma ReNDiS», a prescindere dalla fonte di finanziamento. Nel caso di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico oggetto di finanziamento e già censiti nella piattaforma ReNDiS, i soggetti di cui al primo periodo inseriscono nella piattaforma stessa le informazioni tecniche, ove mancanti, relative a posizione geografica, tipologia del dissesto e delle opere, nonchè agli elaborati progettuali degli interventi medesimi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. I soggetti di cui al comma 1 individuano gli eventuali interventi di difesa del suolo, a prescindere dalla fonte di finanziamento, che non risultano censiti nella piattaforma ReNDiS e ne trasmettono l'elenco, completo dei relativi codici unici di progetto (CUP), all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai fini del tempestivo inserimento nella piattaforma e al Ministero dell'economia e delle finanze.

     3. I commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano verificano la tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dei sistemi a essa collegati.

     4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 15 novembre 2021, è adeguato alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

 

     Art. 9. Programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico

     1. All'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, dopo il quinto periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini dell'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è data altresì priorità agli interventi la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e abbia conseguito almeno il livello di progettazione qualificabile come progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, nel caso di cui all'articolo 225, comma 9, terzo periodo, del decreto legislativo medesimo, come progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al sesto periodo è in ogni caso condizionata al rinnovo della valutazione positiva da parte della competente Autorità di bacino distrettuale, da effettuare in relazione all'ultimo livello di progettazione conseguito.»;

     b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. Per gli interventi la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo di cui all'articolo 55 della legge n. 221 del 2015, le risorse sono revocate qualora, decorsi dodici mesi dall'ammissione al finanziamento e in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, gli interventi medesimi, anche nel caso di cui all'articolo 225, comma 9, terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, non abbiano conseguito almeno il livello di progettazione qualificabile come progetto di fattibilità tecnica ed economica o come progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

     2-ter. Le risorse finanziarie accreditate sulle contabilità speciali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014, intestate ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, non possono essere oggetto di pignoramento o sequestro.».

     2. Le eventuali economie derivanti dagli accordi di programma di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la quota parte derivante da risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, integrano la dotazione finanziaria destinata al Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014.

     3. All'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2-ter:

     1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con proprio provvedimento, il commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico può nominare un soggetto attuatore del Piano a cui delegare l'espletamento delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale opera con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario di Governo.»;

     2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il provvedimento di nomina di cui al primo periodo stabilisce il compenso da corrispondere al soggetto attuatore del Piano, nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che trova copertura finanziaria nei quadri economici degli interventi, così come risultanti dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, nonchè gli obiettivi, ai fini della corresponsione della parte variabile del compenso, che includono anche l'attività di monitoraggio e rendicontazione di cui all'articolo 7, comma 2 del decreto-legge n. 133 del 2014.»;

     b) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:

     «2-quater. Ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico sono attribuite anche le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, che possono essere delegate dai medesimi commissari ai soggetti attuatori di cui al comma 2-ter.

     2-quinquies. Per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014, i commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diverse da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.».

     4. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere di difesa idraulica delle Grave di Ciano, il segretario generale dell'autorità di distretto delle Alpi orientali è individuato come commissario straordinario per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

     5. Il commissario di cui al comma 4 opera con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il commissario di cui al comma 4 è autorizzato ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga a ogni disposizione di legge diverse da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Al commissario di cui al comma 4 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

     6. L'assegnazione delle risorse destinate a interventi finanziati dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, operata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia per il finanziamento di interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, è revocata qualora i soggetti attuatori di cui all'articolo 1, comma 9, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, omettano di trasmettere alla banca dati delle amministrazioni pubbliche - Monitoraggio Opere Pubbliche (BDAP-MOP), in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, i dati relativi ai pagamenti effettuati e alle fatture emesse al fine della successiva verifica sull'importo delle spese sostenute in misura pari o superiore al 15 per cento dell'importo della prima anticipazione ottenuta ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021.

     7. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022, prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2023, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     8. All'articolo 20-ter del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 8, secondo periodo dopo le parole: «per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e di 10 milioni per l'anno 2024»;

     b) al comma 10, alinea, le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro per l'anno 2024»;

     c) al comma 10, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

     «b-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies.».

     9. All'articolo 57 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettera b), le parole: «il programma nazionale di intervento» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

     1) il programma nazionale di intervento;

     2) i criteri e le modalità per stabilire le priorità che le amministrazioni dello Stato sono tenute a osservare nell'assegnazione di risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in attuazione dell'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

     3) i criteri e le modalità per il monitoraggio e la revoca delle risorse statali destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ove, in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, le somme assegnate non siano impegnate e pagate dai competenti soggetti attuatori nei termini previsti.»;

     b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettera b), numero 3), le risorse sono comunque riassegnate all'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente per essere impiegate nell'ambito del medesimo territorio e con la medesima destinazione».

     10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano ai cicli di programmazione finanziaria già avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto che continuano a essere regolati dalla disciplina specifica delle relative fonti di finanziamento. Conseguentemente, rimangono salve, fino alla conclusione del relativo ciclo di programmazione finanziaria, le specifiche disposizioni recanti criteri e regole per il monitoraggio, la revoca e l'assegnazione delle risorse statali destinate a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Rimangono, altresì, fermi gli obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonchè le disposizioni relative al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni, nel rispetto dei criteri e delle modalità di individuazione delle priorità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo n. 152 del 2006, così come introdotto dal comma 9 del presente articolo, in quanto compatibili.

 

     Art. 10. Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica

     1. Alla legge 28 giugno 2016, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Sistema nazionale, può adottare linee guida per specifici settori.»;

     b) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: «con il concorso delle agenzie» sono inserite le seguenti: «e sulla base delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 1-bis, ove adottate».

     2. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico del direttore. Se appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il direttore dell'ISIN è collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga all'ordinamento di appartenenza, mantenendo, a scelta dell'interessato, il trattamento economico complessivo in godimento. Resta salva l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo è altresì determinato il trattamento economico dei componenti della Consulta e del Collegio dei revisori. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con le risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e 17.».

     3. Il trattamento economico stabilito ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 45 del 2014 si applica anche agli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, con effetti a decorrere dalla relativa data di nomina.

     4. Allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa e di potenziare le attività necessarie per assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica, fino al 31 dicembre 2026, il Ministero medesimo può conferire ulteriori quattro incarichi dirigenziali di livello non generale di natura tecnico-specialistica oltre i limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di cui al primo periodo sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

 

     Art. 11. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione dell'articolo 7, commi 1 e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 12. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 13 dicembre 2024, n. 191.

[2] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[3] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[4] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[5] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[6] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[7] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[8] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[9] Lettera soppressa dalla L. di conversione.

[10] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[12] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.

[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[14] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[15] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[17] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[18] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[19] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[20] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[21] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[22] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[23] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[24] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[25] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[26] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[27] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[28] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[29] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[30] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[31] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[32] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[33] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[34] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[35] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[36] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[37] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[38] Comma inserito dalla L. di conversione.

[39] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[40] Comma inserito dalla L. di conversione.

[41] Comma inserito dalla L. di conversione.

[42] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[43] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[44] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[45] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[46] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[47] Comma così modificato dalla L. di conversione.