§ 84.1.176 - D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Codice delle comunicazioni elettroniche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:01/08/2003
Numero:259


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Principi generali)
Art. 4.  (Obiettivi generali della disciplina di reti, servizi ed attività di comunicazione elettronica
Art. 5.  (Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio)
Art. 6.  (Attribuzioni del Ministero, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre Amministrazioni competenti)
Art. 7.  (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)
Art. 8.  (Regioni ed Enti locali)
Art. 9.  (Misure di garanzia)
Art. 10.  (Protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi)
Art. 11.  (Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica)
Art. 12.  (Sperimentazione)
Art. 13.  (Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici)
Art. 14.  (Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio del diritto di installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione)
Art. 15.  (Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale)
Art. 16.  (Diritti amministrativi)
Art. 17.  (Separazione contabile e rendiconti finanziari)
Art. 18.  (Modifica dei diritti e degli obblighi)
Art. 19.  (Limitazione o revoca dei diritti)
Art. 20.  (Richiesta di informazioni alle imprese)
Art. 21.  (Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici)
Art. 22.  (Mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta di servizi di connettività)
Art. 23.  (Meccanismo di consultazione e di trasparenza)
Art. 24.  (Consultazione dei soggetti interessati)
Art. 25.  (Risoluzione delle controversie tra utenti finali e operatori)
Art. 26.  (Risoluzione delle controversie tra imprese)
Art. 27.  (Risoluzione delle controversie transnazionali)
Art. 28.  (Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorità)
Art. 29.  (Coordinamento dello spettro radio tra gli Stati membri)
Art. 30.  (Sanzioni)
Art. 31.  (Danneggiamenti e turbative)
Art. 32.  (Osservanza delle condizioni cui sono subordinati l'autorizzazione generale e i diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e conformità a obblighi specifici)
Art. 33.  (Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche)
Art. 34.  (Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive)
Art. 35.  (Richiesta di procedura di valutazione tra pari)
Art. 36.  (Assegnazione armonizzata delle frequenze radio)
Art. 37.  (Autorizzazione congiunta per la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio)
Art. 38.  (Procedure di armonizzazione)
Art. 39.  (Normalizzazione)
Art. 40.  (Sicurezza delle reti e dei servizi)
Art. 41.  (Attuazione e controllo)
Art. 42.  (Contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio e di diritti di installare strutture)
Art. 43.  (Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio)
Art. 44.  (Nuovi impianti -Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici)
Art. 45.  (Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti)
Art. 46.  (Variazioni non sostanziali degli impianti)
Art. 47.  (Impianti temporanei di telefonia mobile)
Art. 48.  (Ulteriori disposizioni in materia di installazione di impianti mobili di comunicazione elettronica)
Art. 49.  (Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico)
Art. 49 bis.  (Misure di semplificazione per impianti relativi ad opere prive o di minore rilevanza).
Art. 49 ter.  (Inefficacia del provvedimento tardivo di diniego).
Art. 50.  (Coubicazione e condivisione di infrastrutture)
Art. 51.  (Pubblica utilità - Espropriazione e diritto di prelazione legale)
Art. 52.  (Limitazioni legali della proprietà)
Art. 53.  (Servitù)
Art. 54.  (Divieto di imporre altri oneri)
Art. 54 bis.  (Infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità).
Art. 55.  (Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari)
Art. 56.  (Impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate - interferenze)
Art. 57.  (Prestazioni obbligatorie)
Art. 58.  (Gestione dello spettro radio)
Art. 59.  (ex art. 46 eecc e art. 27 Codice 2003)
Art. 60.  (Condizioni associate ai diritti d'uso individuali dello spettro radio)
Art. 61.  (Concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio)
Art. 62.  (Durata dei diritti)
Art. 63.  (Rinnovo dei diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato)
Art. 64.  (Trasferimento o affitto di diritti d'uso individuali dello spettro radio)
Art. 65.  (Concorrenza)
Art. 66.  (Tempistica coordinata delle assegnazioni)
Art. 67.  (Procedura per limitare il numero dei diritti d'uso da concedere per lo spettro radio)
Art. 68.  (Accesso alle reti locali in radiofrequenza)
Art. 69.  (Installazione e funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata)
Art. 70.  (Quadro di riferimento generale per l'accesso e l'interconnessione)
Art. 71.  (Diritti ed obblighi degli operatori)
Art. 72.  (Poteri e competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di accesso e di interconnessione)
Art. 73.  (Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse)
Art. 74.  (Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato)
Art. 75.  (Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati)
Art. 76.  (Procedura per l'individuazione dei mercati transnazionali)
Art. 77.  (Procedura per l'individuazione della domanda transnazionale)
Art. 78.  (Procedura per l'analisi del mercato)
Art. 79.  (Imposizione, modifica o revoca degli obblighi)
Art. 80.  (Obbligo di trasparenza)
Art. 81.  (Obblighi di non discriminazione)
Art. 82.  (Obbligo di separazione contabile)
Art. 83.  (Accesso alle infrastrutture di ingegneria civile)
Art. 84.  (Obblighi in materia di accesso e di uso di determinati elementi di rete e risorse correlate)
Art. 85.  (Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi)
Art. 86.  (Tariffe di terminazione)
Art. 87.  (Trattamento normativo dei nuovi elementi di rete ad altissima capacità)
Art. 88.  (Separazione funzionale)
Art. 89.  (Separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata)
Art. 90.  (Procedura relativa agli impegni)
Art. 91.  (Imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso)
Art. 92.  (Migrazione dalle infrastrutture preesistenti)
Art. 93.  (Controllo normativo sui servizi al dettaglio)
Art. 94.  (Servizio universale a prezzi accessibili)
Art. 95.  (Prestazioni di servizio universale a prezzi accessibili)
Art. 96.  (Disponibilità del servizio universale)
Art. 97.  (Situazione dei servizi universali esistenti)
Art. 98.  (Controllo delle spese)
Art. 98 bis.  (Costo degli obblighi di servizio universale)
Art. 98 ter.  (Finanziamento degli obblighi di servizio universale)
Art. 98 quater.  (Trasparenza)
Art. 98 quinquies.  (Servizi obbligatori supplementari)
Art. 98 sexies.  (Risorse di numerazione)
Art. 98 septies.  (Procedura di concessione dei diritti d'uso delle risorse di numerazione)
Art. 98 octies.  (Contributi sui diritti d'uso delle risorse di numerazione)
Art. 98 novies.  (Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compresi i numeri per assistenza a minori e minori scomparsi)
Art. 98 decies.  (Accesso a numeri e servizi)
Art. 98 undecies.  (Deroga per alcune microimprese)
Art. 98 duodecies.  (Non discriminazione)
Art. 98 terdecies.  (Tutela dei diritti fondamentali)
Art. 98 quater decies.  (Obblighi di informazione applicabili ai contratti)
Art. 98 quindecies.  (Trasparenza, confronto delle offerte e pubblicazione delle informazioni)
Art. 98 sexiesdecies.  (Qualità dei servizi relativi all'accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico)
Art. 98 septies decies.  (Durata dei contratti e diritto di recesso)
Art. 98 octies decies.  (Passaggio a un altro fornitore e portabilità del numero)
Art. 98 novies decies.  (Offerte di pacchetti)
Art. 98 vicies.  (Disponibilità di servizi)
Art. 98 vicies semel.  (Disposizioni per favorire l'attuazione del numero di emergenza unico europeo)
Art. 98 vicies bis.  (Comunicazioni di emergenza e numero unico di emergenza europeo)
Art. 98 vicies ter.  (Sistema di allarme pubblico)
Art. 98 vicies quater.  (Accesso e scelta equivalenti per i consumatori con disabilità)
Art. 98 vicies quinquies.  (Servizi di consultazione degli elenchi)
Art. 98 vicies sexies.  (Interoperabilità dei ricevitori autoradio e dei ricevitori radio di consumo e delle apparecchiature di televisione digitale di consumo)
Art. 98 vicies septies.  (Obblighi di trasmissione)
Art. 98 duodetricies.  (Fornitura di prestazioni supplementari)
Art. 98 undetricies.  (Identificazione degli utenti)
Art. 98 tricies.  (Notifica e monitoraggio)
Art. 99.  Installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato
Art. 100.  Impianti di amministrazioni dello Stato
Art. 101.  Traffico ammesso
Art. 102.  Violazione degli obblighi
Art. 103.  Sospensione - revoca - decadenza
Art. 104.  Attività soggette ad autorizzazione generale
Art. 105.  Libero uso
Art. 106.  Obblighi dei rivenditori
Art. 107.  Autorizzazione generale
Art. 108.  Reciprocità
Art. 109.  Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
Art. 110.  Domanda per il rilascio dell'autorizzazione
Art. 111.  Revoca
Art. 112.  Validità
Art. 113.  Dichiarazioni
Art. 114.  Requisiti
Art. 115.  Obblighi
Art. 116.  Contributi
Art. 117.  Verifiche e controlli
Art. 118.  Rinuncia
Art. 119.  Requisiti delle apparecchiature
Art. 120.  Frequenze
Art. 121.  Bande collettive di frequenze
Art. 122.  Collegamento alle reti pubbliche di comunicazione e interconnessione
Art. 123.  Sperimentazione
Art. 124.  Reti e servizi via satellite
Art. 125.  Licenze ed autorizzazioni preesistenti
Art. 126.  Concessione dei diritti individuali di uso
Art. 127.  Stazione radioelettrica
Art. 128.  Risorsa di spettro radio
Art. 129.  Emittenza privata
Art. 130.  Oggetto
Art. 131.  Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito
Art. 132.  Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito
Art. 133.  Adeguamento dei sistemi esistenti
Art. 134.  Attività di radioamatore
Art. 135.  Tipi di autorizzazione
Art. 136.  Patente
Art. 137.  Requisiti
Art. 138.  Dichiarazione
Art. 139.  Nominativo
Art. 140.  Attività di radioamatore all'estero
Art. 141.  Calamità - contingenze particolari
Art. 142.  Assistenza
Art. 143.  Stazioni ripetitrici
Art. 144.  Autorizzazioni speciali
Art. 145.  Banda cittadina - CB
Art. 146.  Danneggiamenti ai cavi sottomarini di comunicazione elettronica
Art. 147.  Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino
Art. 148.  Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di comunicazione elettronica
Art. 149.  Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni elettroniche
Art. 150.  Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini
Art. 151.  Inosservanza della disciplina sui segnali
Art. 152.  Ancoraggio delle navi - Reti da pesca - Inosservanza delle distanze dai cavi sottomarini
Art. 153.  Competenza territoriale
Art. 154.  Reati commessi in alto mare.
Art. 155.  Rifiuto di esibire i documenti
Art. 156.  Pubblico ufficiale
Art. 157.  Sanzioni civili
Art. 158.  Stazioni ad uso delle Amministrazioni dello Stato
Art. 159.  Organizzazione dei servizi radioelettrici costieri per la sicurezza della navigazione marittima
Art. 160.  Licenza di esercizio
Art. 161.  Norme tecniche per gli impianti
Art. 162.  Obbligo del titolo di abilitazione - Esenzioni
Art. 163.  Titoli di abilitazione
Art. 164.  Servizi radioelettrici mobile marittimo e mobile marittimo via satellite
Art. 165.  Definizione di nave - Altre definizioni
Art. 166.  Norme tecniche radionavali
Art. 167.  Stazioni radioelettriche ed apparati radioelettrici a bordo delle navi - Obblighi
Art. 168.  Esenzioni
Art. 169.  Obbligatorietà di particolari apparati radioelettrici di bordo
Art. 170.  Corrispondenza pubblica
Art. 171.  Installazioni d'ufficio
Art. 172.  Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche in acque territoriali
Art. 173.  Giornale delle comunicazioni radio
Art. 174.  Autorità del comandante di bordo
Art. 175.  Vigilanza sul servizio radioelettrico
Art. 176.  Collaudi e ispezioni
Art. 177.  Verbali di collaudo e di ispezione
Art. 178.  Spese per i collaudi e le ispezioni
Art. 179.  Categoria delle stazioni radioelettriche di nave
Art. 180.  Personale addetto alle stazioni radioelettriche di bordo
Art. 181.  Numero e qualificazione degli operatori nelle stazioni radioelettriche di nave per il servizio della corrispondenza pubblica
Art. 182.  Sanzioni disciplinari
Art. 183.  Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi
Art. 184.  Rapporti con gli armatori
Art. 185.  Contributi
Art. 186.  Autorizzazione all'esercizio radioelettrico
Art. 187.  Sospensione, revoca, decadenza
Art. 188.  Navi da pesca: norme tecniche radionavali
Art. 189.  Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da pesca
Art. 190.  Rapporti con gli armatori delle navi da pesca
Art. 191.  Contributi
Art. 192.  Disposizioni applicabili
Art. 193.  Navi da diporto: norme tecniche radionavali
Art. 194.  Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto
Art. 195.  Contributi
Art. 196.  Collaudi e ispezioni sulle navi da diporto
Art. 197.  Disposizioni applicabili
Art. 198.  Servizio radioelettrico mobile aeronautico
Art. 199.  Definizione di aeromobile
Art. 200.  Norme tecniche
Art. 201.  Licenza di esercizio
Art. 202.  Sospensione o revoca della licenza di esercizio
Art. 203.  Installazione d'ufficio
Art. 204.  Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili
Art. 205.  Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche nello spazio aereo territoriale
Art. 206.  Abilitazione al traffico
Art. 207.  Autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili
Art. 208.  Limitazioni legali
Art. 209.  Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica
Art. 210.  Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni
Art. 211.  Turbative alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica
Art. 212.  Sanzioni
Art. 213.  Vigilanza
Art. 214.  Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati
Art. 215.  Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni
Art. 216.  Impianti od apparecchi installati nelle navi ed aerei nazionali - Inosservanza di norme - Sanzioni
Art. 217.  Uso indebito di segnale di soccorso
Art. 218.  Abrogazioni
Art. 219.  Disposizione finanziaria
Art. 220.  Disposizioni finali
Art. 221.  Entrata in vigore


§ 84.1.176 - D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

Codice delle comunicazioni elettroniche.

(G.U. 15 settembre 2003, n. 214, S.O. n. 150/L)

 

PARTE I

NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE

 

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ E OBIETTIVI, DEFINIZIONI

 

CAPO I

OGGETTO, FINALITÀ E DEFINIZIONI

 

Art. 1. (Ambito di applicazione) [1]

     (art. 1 eecc; art. 2 Codice 2003)

     1. Formano oggetto del presente decreto le disposizioni in materia di:

     a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo;

     b) gruppi chiusi di utenti;

     c) reti di comunicazione elettronica ad uso privato [2];

     d) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica;

     e) servizi radioelettrici.

     2. Non formano oggetto del decreto le disposizioni in materia di:

     a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti;

     b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 che attua la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE [3];

     c) disciplina dei servizi della società dell'informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

     3. Il presente decreto reca le specifiche norme in materia di tutela dei consumatori nel settore delle comunicazioni elettroniche, quali condizioni a corredo delle autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica. Rimangono ferme le disposizioni del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

     4. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del decreto le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.

     5. Le amministrazioni competenti all'applicazione del presente decreto garantiscono la conformità del trattamento dei dati alle norme in materia di protezione dei dati.

     6. Le disposizioni del presente decreto si applicano fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.

     7. Restano ferme le competenze e i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonchè le competenze e i poteri del Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 [4].

 

     Art. 2. (Definizioni) [5]

     (ex art. 2 eecc e art. 1 Codice 2003)

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) Codice: il "Codice delle comunicazioni elettroniche" per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

     b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi a un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della società dell'informazione o di servizi di diffusione di contenuti radiotelevisivi; il concetto comprende, tra l'altro, l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale nonchè alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, torri, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso a sistemi informativi o banche dati per l'effettuazione preventiva di ordini, la fornitura, l'effettuazione di ordini, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l'accesso ai servizi di rete virtuale [6];

     b-bis) access point: dispositivo di rete che consente l'accesso ad un numero variabile di utenti tra una rete radio LAN e una rete di comunicazione elettronica [7];

     c) Agenzia: l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, istituita a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, con decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia, di seguito denominata Agenzia [8];

     d) apparato radioelettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa [9];

     e) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva;

     f) Application Programming Interface (API): interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali;

     g) Autorità nazionale di regolamentazione: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità;

     h) [apparecchiature terminali: apparecchiature terminali quali definite all'articolo 1, comma 1), del decreto legislativo 26 ottobre 2010 n. 198] [10];

     i) attribuzione di spettro radio: la designazione di una determinata banda di spettro radio destinata a essere utilizzata da parte di uno o più tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate;

     l) autorizzazione generale: il regime giuridico che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica, conformemente al presente decreto;

     m) BEREC: organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche;

     m-bis) call center: servizio specificamente organizzato per la gestione dei contatti e delle comunicazioni multicanale con gli utenti finali da parte di addetti specializzati o risponditori automatici nell'ambito di un rapporto contrattuale tra il gestore e un operatore che fornisce reti e servizi di comunicazioni elettroniche [11];

     n) centro di raccolta delle chiamate di emergenza o "PSAP" (public safety answering point): un luogo fisico, sotto la responsabilità di un'autorità pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato, in cui perviene inizialmente una comunicazione di emergenza;

     o) centrale unica di risposta o CUR: il centro di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) più idoneo per la ricezione delle comunicazioni di emergenza sul territorio nazionale con PSAP di primo livello definiti su base regionale secondo le modalità stabilite con appositi protocolli d'intesa tra le regioni ed il Ministero dell'interno;

     p) chiamata: la connessione stabilita da un servizio di comunicazione interpersonale accessibile al pubblico che consente la comunicazione vocale bidirezionale;

     p-bis) codice di abilitazione e identificazione: il codice fornito dall'impresa autorizzata ad un utente per identificarlo univocamente e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite un access point [12];

     q) comunicazione di emergenza: comunicazione mediante servizi di comunicazione interpersonale tra un utente finale e il PSAP con l'obiettivo di richiedere e ricevere aiuto d'urgenza dai servizi di emergenza;

     r) consumatore: la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività lavorativa, commerciale, artigianale o professionale svolta;

     s) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di tale rete;

     t) gruppo chiuso di utenti (CUG - Closed User Group): una pluralità di soggetti legati fra loro da uno stabile interesse professionale o d'utenza comune, tale da giustificare esigenze interne di comunicazione confinata, soddisfatta a mezzo di reti e servizi esclusivi e chiusi di comunicazione elettronica ad uso privato [13];

     t-bis) identificazione univoca indiretta dell'utente: identificazione univoca dell'utente effettuata acquisendo l'identità tecnica precedentemente validata e anagrafata da altri soggetti pubblici o esercenti un servizio di pubblica utilità [14];

     t-ter) impianto di comunicazione elettronica: insieme di dispositivi di rete che comprende le apparecchiature e le infrastrutture necessarie per la trasmissione, la ricezione e l'elaborazione di segnali elettronici [15];

     u) incidente di sicurezza: un evento con un reale effetto pregiudizievole per la sicurezza delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica;

     v) informazioni sulla localizzazione del chiamante: i dati trattati in una rete mobile pubblica, derivanti dall'infrastruttura di rete o dai dispositivi mobili, che indicano la posizione geografica delle apparecchiature terminali mobili di un utente finale e i dati sull'indirizzo fisico del punto terminale di rete e in una rete pubblica fissa i dati sull'indirizzo fisico del punto terminale di rete [16];

     z) interconnessione: una particolare modalità di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica mediante il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione elettronica utilizzate dalla medesima impresa o da un'altra impresa per consentire agli utenti di un'impresa di comunicare con gli utenti della medesima o di un'altra impresa o di accedere ai servizi offerti da un'altra impresa qualora tali servizi siano forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete;

     aa) interferenza dannosa: un'interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dell'Unione Europea o nazionali applicabili;

     bb) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività;

     cc) libero uso: la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza necessità di autorizzazione generale;

     cc-bis) Mac Address (Media access control address): codice di dodici caratteri in formato esadecimale, in accordo con la serie di standard IEEE 802, che identifica in modo univoco un dispositivo da connettere ad una rete [17];

     dd) mercati transnazionali: mercati individuati conformemente all'articolo 65 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, che coprono l'Unione o una parte considerevole di questa, situati in più di uno Stato membro;

     ee) messaggio IT-Alert: messaggio riguardante gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, inviato dal sistema di allarme pubblico IT-Alert;

     ff) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;

     gg) misure di autoprotezione: azioni da porre in essere utili a ridurre i rischi e ad attenuare le conseguenze derivanti da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso;

     hh) numero geografico: qualsiasi numero del piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica nel quale alcune delle cifre hanno un indicativo geografico per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete;

     ii) numero non geografico: qualsiasi numero del piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica che non sia un numero geografico, ad esempio i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo;

     ll) operatore: un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazione elettronica, o una risorsa correlata;

     mm) PSAP più idoneo: uno PSAP istituito dalle autorità competenti per coprire le comunicazioni di emergenza da un dato luogo o per le comunicazioni di emergenza di un certo tipo;

     nn) punto di accesso senza fili di portata limitata: apparecchiatura senza fili di accesso alla rete di piccole dimensioni, a bassa potenza, di portata limitata, che utilizza spettro radio soggetto a licenza o spettro radio esente da licenza oppure una combinazione dei due, che può essere utilizzata come parte di una rete pubblica di comunicazione elettronica ed essere dotata di una o più antenne a basso impatto visivo, che consente agli utenti un accesso senza fili alle reti di comunicazione elettronica indipendentemente dalla topologia di rete sottostante, che può essere mobile o fissa;

     oo) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l'utente finale ha accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica e che, in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, è definito mediante un indirizzo di rete specifico correlabile a un numero di utente finale o a un nome di utente finale; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio;

     oo-bis) radio digitale: l'attività di radiodiffusione sonora in tecnica digitale diffusa su reti terrestri utilizzando lo standard DAB+ [18];

     pp) rete ad altissima capacità: una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure una rete di comunicazione elettronica in grado di fornire prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione; le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparità di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;

     qq) rete locale in radiofrequenza o "RLAN" (radio local area network): un sistema di accesso senza fili a bassa potenza, di portata limitata, con un basso rischio di interferenze con altri sistemi di questo tipo installati in prossimità da altri utenti, che utilizza su base non esclusiva, apparati a corto raggio secondo le caratteristiche tecniche previste dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze una porzione di spettro radio armonizzato [19];

     rr) rete locale: il percorso fisico utilizzato dai segnali di comunicazione elettronica che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica;

     ss) rete di comunicazione elettronica ad uso privato: rete di comunicazione elettronica con la quale sono realizzate attività di comunicazione elettronica ad uso esclusivo del titolare della relativa autorizzazione. Una rete privata può interconnettersi, su base commerciale, con la rete pubblica tramite uno o più punti terminali di rete, purchè le attività di comunicazione elettronica realizzati con la rete privata non siano accessibili al pubblico [20];

     tt) rete pubblica di comunicazione elettronica: una rete di comunicazione elettronica, utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di rete;

     uu) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico;

     vv) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione, basati o meno su un'infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

     zz) risorse correlate: servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati a una rete di comunicazione elettronica o a un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le condotte, le tubazioni, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;

     aaa) RSPG: il gruppo "Politica dello spettro radio";

     bbb) servizio CBS - Cell Broadcast Service: servizio che consente la comunicazione unidirezionale di brevi messaggi di testo ai dispositivi mobili presenti in una determinata area geografica coperta da una o più celle delle reti mobili pubbliche;

     ccc) servizio correlato: un servizio correlato a una rete o a un servizio di comunicazione elettronica che permette o supporta la fornitura, l'auto fornitura o la fornitura automatizzata di servizi attraverso tale rete o servizio, o è potenzialmente in grado di farlo, e comprende i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi (electronic programme guides - EPG), nonchè altri servizi quali quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza;

     ddd) servizio di comunicazione da macchina a macchina: servizio di comunicazione non interpersonale in cui le informazioni sono iniziate e trasferite in modo prevalentemente automatizzato tra dispositivi e applicazioni con nessuna o marginale interazione umana. Tale servizio può essere basato sul numero e non consente la realizzazione di un servizio interpersonale;

     eee) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: attività di installazione di reti ovvero, anche congiuntamente, esercizio di reti o servizi di comunicazione elettroniche svolti nell'interesse esclusivo del titolare e per il traffico tra terminali del titolare di un'autorizzazione generale, ovvero del beneficiario dell'attività di comunicazione elettronica ad uso privato [21];

     fff) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento su reti di comunicazioni elettroniche, che comprendono, con l'eccezione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i tipi di servizi seguenti:

     1) servizio di accesso a internet quale definito all'articolo 2, secondo comma, punto 2), del regolamento (UE) 2015/2120;

     2) servizio di comunicazione interpersonale;

     3) servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina e per la diffusione circolare radiotelevisiva;

     ggg) servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero: un servizio di comunicazione interpersonale che si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente - ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale - o consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

     hhh) servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero: un servizio di comunicazione interpersonale che non si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente, ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale, o che non consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

     iii) servizio di comunicazione interpersonale: un servizio di norma a pagamento che consente lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni tramite reti di comunicazione elettronica tra un numero limitato di persone, mediante il quale le persone che avviano la comunicazione o che vi partecipano ne stabiliscono il destinatario o i destinatari e non comprende i servizi che consentono le comunicazioni interpersonali e interattive esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio;

     iii-bis) servizio di comunicazione interpersonale che fa uso indiretto della numerazione: un servizio di comunicazione interpersonale che utilizza come identificativo dell'utente risorse di numerazione assegnate ad un altro soggetto autorizzato [22];

     lll) servizio di comunicazione vocale: un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere, direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

     mmm) servizio di conversazione globale: un servizio di conversazione multimediale in tempo reale che consente il trasferimento bidirezionale simmetrico in tempo reale di immagini video in movimento, nonchè comunicazioni testuali e vocali in tempo reale tra gli utenti in due o più località;

     nnn) servizio di emergenza: un servizio, riconosciuto come tale, che fornisce assistenza immediata e rapida in situazioni in cui esiste, in particolare, un rischio immediato per la vita o l'incolumità fisica, la salute o la sicurezza individuale o pubblica, la proprietà privata o pubblica o l'ambiente;

     ooo) sistema IT-Alert: piattaforma tecnologica con cui, in applicazione dello standard Europeo ETSI TS 102 900 V1.3.1 (2019-02) - Emergency Communications (EMTEL), European Public Warning System (EU-ALERT) using the Cell Broadcast Service, è realizzato in Italia il sistema di allarme pubblico;

     ppp) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio reso accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nazionale o internazionale;

     qqq) [servizio televisivo in formato panoramico: un servizio televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il rapporto d'immagine 16:9 è il formato di riferimento per i servizi televisivi in formato panoramico] [23];

     rrr) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile;

     sss) sicurezza delle reti e dei servizi: la capacità delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di resistere, a un determinato livello di riservatezza, a qualsiasi azione che comprometta la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di tali reti e servizi, dei dati conservati, trasmessi o trattati oppure dei relativi servizi offerti o accessibili tramite tali reti o servizi di comunicazione;

     ttt) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura tecnica, sistema di autenticazione o intesa secondo i quali l'accesso in forma intelligibile a un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato a un abbonamento o a un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale;

     uuu) sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso;

     uuu-bis) SSID (Service set identifier): codice che permette di identificare in maniera univoca una rete Local area network (LAN) [24];

     vvv) spettro radio armonizzato: uno spettro radio per il quale sono state definite condizioni armonizzate relative alla sua disponibilità e al suo uso efficiente mediante misure tecniche di attuazione conformemente all'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE;

     zzz) stazione radioelettrica: uno o più apparati radioelettrici, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o di radioastronomia ovvero per svolgere un'attività di comunicazione elettronica ad uso privato o in gruppo chiuso di utenti. Ogni stazione, in particolare, viene classificata sulla base del servizio o dell'attività alle quali partecipa in maniera permanente o temporanea [25];

     aaaa) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso;

     bbbb) uso condiviso dello spettro radio: l'accesso da parte di due o più utenti per l'utilizzo delle stesse bande di spettro radio nell'ambito di un accordo di condivisione definito, autorizzato sulla base di un'autorizzazione generale, di diritti d'uso individuali dello spettro radio o di una combinazione dei due, che include approcci normativi come l'accesso condiviso soggetto a licenza volto a facilitare l'uso condiviso di una banda di spettro radio, previo accordo vincolante di tutte le parti interessate, conformemente alle norme di condivisione previste nei loro diritti d'uso dello spettro radio onde da garantire a tutti gli utenti accordi di condivisione prevedibili e affidabili, e fatta salva l'applicazione del diritto della concorrenza;

     cccc) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o a gruppi chiusi di utenti;

     dddd) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, e che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico [26].

 

     Art. 3. (Principi generali) [27]

     (art. 3 eecc e art. 3 Codice 2003)

     1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica di cui al presente decreto è volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di:

     a) libertà di comunicazione;

     b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica e l'adozione di misure preventive delle interferenze;

     c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

     2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico nonchè l'attività di comunicazione elettronica ad uso privato o in gruppo chiuso di utenti, che è di preminente interesse generale, sono libere e ad esse si applicano le disposizioni del decreto [28].

     3. Il Ministero, l'Autorità, e le amministrazioni competenti contribuiscono nell'ambito della propria competenza a garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto dell'Unione europea.

     4. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.

 

     Art. 4. (Obiettivi generali della disciplina di reti, servizi ed attività di comunicazione elettronica [29]) [30]

     (artt. 1 e 3 eecc; artt. 4 e 13 Codice 2003)

     1. L'Autorità e il Ministero, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, e fermo quanto previsto all'articolo 6 comma 3, perseguono i seguenti obiettivi generali, che non sono elencati in ordine di priorità:

     a) promuovere la connettività e l'accesso alle reti ad altissima capacità, comprese le reti fisse, mobili e senza fili, e il loro utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese;

     b) promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate, compresa un'efficace concorrenza basata sulle infrastrutture, e nella fornitura dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi correlati;

     c) contribuire allo sviluppo del mercato interno rimuovendo gli ostacoli residui e promuovendo condizioni convergenti per gli investimenti e la fornitura di reti di comunicazione elettronica, servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate e servizi correlati, sviluppando approcci normativi prevedibili e favorendo l'uso effettivo, efficiente e coordinato dello spettro radio, l'innovazione aperta, la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee, la fornitura, la disponibilità e l'interoperabilità dei servizi paneuropei e la connettività da punto a punto (end-to-end);

     d) promuovere gli interessi dei cittadini, garantendo la connettività e l'ampia disponibilità e utilizzo delle reti ad altissima capacità , comprese le reti fisse, mobili e senza fili, e dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi, garantendo un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze , ad esempio in termini di prezzi accessibili , di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilità, utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari, nonchè la scelta e l'accesso equivalente degli utenti finali con disabilità.

     2. La disciplina delle reti e servizi, nonchè delle attività, di comunicazione elettronica è volta altresì a [31]:

     a) promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;

     b) garantire la trasparenza, pubblicità e tempestività delle procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche e private;

     c) garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale, sia essa per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica o per regolare le attività di comunicazione elettronica [32];

     d) garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli effetti distorsivi della concorrenza;

     e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed economica anche a livello locale;

     f) garantire in modo flessibile l'accesso e l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori;

     g) garantire l'esercizio senza interruzioni od interferenze delle reti di comunicazione elettronica poste a presidio dell'ordine pubblico, nonchè a salvaguardia della sicurezza ed a soccorso della vita umana (PPDR - Public Protection and Disaster Relief);

     h) garantire la convergenza, la interoperabilità tra reti e servizi di comunicazione elettronica e l'utilizzo di standard aperti;

     i) garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica, inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilità di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata;

     l) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini;

     m) garantire un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondere alle esigenze, ad esempio in termine di prezzi accessibili, di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilità, utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari e assicurare la scelta e l'accesso equivalente degli utenti finali con disabilità.

     3. A garanzia dei diritti di cui all'articolo 3 e per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, gli obblighi per le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, disposti dal presente decreto, sono imposti secondo principi di imparzialità, obiettività, trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.

     4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica tiene conto delle norme e misure tecniche approvate in sede comunitaria, nonchè dei piani e raccomandazioni approvati da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati.

     5. Nel perseguire le finalità programmatiche specificate nel presente articolo, l'autorità nazionale di regolamentazione e le altre autorità competenti tra l'altro:

     a) promuovono la prevedibilità regolamentare, garantendo un approccio regolatore coerente nell'arco di opportuni periodi di revisione e attraverso la cooperazione reciproca, con il BEREC, con il RSPG e con la Commissione europea;

     b) garantiscono che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica;

     c) applicano il diritto dell'Unione europea secondo il principio della neutralità tecnologica, nella misura in cui ciò sia compatibile con il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3;

     d) promuovono investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e migliorate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese che investono e consentendo vari accordi di cooperazione tra gli investitori e le parti che richiedono accesso onde diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione;

     e) tengono debito conto della varietà delle condizioni attinenti all'infrastruttura, della concorrenza, della situazione degli utenti finali e, in particolare, dei consumatori nelle diverse aree geografiche all'interno del territorio dello Stato, ivi compresa l'infrastruttura locale gestita da persone fisiche senza scopo di lucro;

     f) impongono obblighi regolamentari ex ante unicamente nella misura necessaria a garantire una concorrenza effettiva e sostenibile nell'interesse dell'utente finale e li attenuano o revocano non appena sia soddisfatta tale condizione.

     6. Il Ministero e l'Autorità, anche in collaborazione con la Commissione europea, l'RSPG e il BEREC, adottano, nello svolgimento dei compiti di regolamentazione indicati nel presente decreto, tutte le ragionevoli misure necessarie e proporzionate per conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo.

 

     Art. 5. (Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio) [33]

     (art. 4 eecc; art. 13-bis Codice 2003)

     1. Il Ministero, sentite l'Autorità e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per i profili di competenza, coopera con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea nella pianificazione strategica, nel coordinamento e nell'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nell'Unione europea per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche. A tal fine il Ministero prende in considerazione, tra l'altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all'interesse pubblico, alla libertà di espressione, gli aspetti culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell'Unione europea, come pure i vari interessi delle comunità di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne l'uso e di evitare interferenze dannose.

     2. Il Ministero, cooperando con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea, d'intesa con l'Autorità nell'ambito delle competenze di quest'ultima, promuove il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell'Unione europea e, ove opportuno, condizioni armonizzate per quanto concerne la disponibilità e l'uso efficiente dello spettro radio, che sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche.

     3. Il Ministero, nell'ambito del RSPG, d'intesa con l'Autorità nell'ambito delle competenze di quest'ultima, coopera con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea secondo quanto disposto al comma 1 e, su loro richiesta, con il Parlamento europeo e il Consiglio, per sostenere la pianificazione strategica e il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell'Unione:

     a) sviluppando le migliori prassi sulle questioni connesse allo spettro radio al fine di attuare il presente decreto;

     b) agevolando il coordinamento tra gli Stati membri al fine di attuare il presente decreto e altra legislazione dell'Unione e di contribuire allo sviluppo del mercato interno;

     c) coordinando i propri approcci all'assegnazione e all'autorizzazione all'uso dello spettro radio e pubblicando relazioni o pareri sulle questioni connesse allo spettro radio.

 

CAPO I-BIS

ASSETTO ISTITUZIONALE E GOVERNANCE

 

     Art. 6. (Attribuzioni del Ministero, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre Amministrazioni competenti) [34]

     (artt. 5, 6 e 11 eecc; artt. 7 e 8 Codice 2003)

     1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonchè dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. Fermo restando il puntuale riparto di competenze tra Autorità e Ministero, di cui al presente decreto, il Ministero svolge, in particolare, i seguenti compiti:

     a) predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

     b) effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

     c) effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione;

     d) assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso ad eccezione dell'assegnazione delle numerazioni per servizi di emergenza, e vigila sulla loro utilizzazione;

     e) definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

     f) congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

     g) effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete per come previsto dal presente decreto;

     h) riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti il divieto di prosecuzione dell'attività, acquisisce al bilancio i diritti amministrativi e i contributi dovuti. Trasmette le informazioni al BEREC e può definire, conformemente alle prescrizioni del presente decreto, regimi specifici per particolari categorie di reti o servizi;

     i) vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto;

     l) ogni altro compito conferito dal diritto nazionale nelle materie di cui al presente decreto, comprese le disposizioni nazionali di attuazione del diritto dell'Unione europea.

     2. L'Autorità esercita le competenze derivanti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 nonchè dalla legge 31 luglio 1997, n. 249. Fermo restando il puntuale riparto di competenze tra Autorità e Ministero, di cui al presente decreto, l'Autorità svolge, in particolare, i seguenti compiti:

     a) regolamentazione ex ante del mercato, compresa l'imposizione di obblighi in materia di accesso e interconnessione;

     b) risoluzione delle controversie tra le imprese e tra i proprietari di unità immobiliari o il condominio e l'operatore di rete relative ai diritti e agli obblighi previsti dal decreto legislativo del 15 febbraio 2016, n. 33 [35];

     c) pianificazione per l'assegnazione delle frequenze e pareri in materia di spettro radio, ai sensi del presente decreto;

     d) tutela dei diritti degli utenti finali nel settore della comunicazione elettronica mediante l'applicazione della normativa settoriale e l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto, nonchè attraverso procedure per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori;

     e) garanzia di un accesso aperto a internet ai sensi del regolamento europeo (UE) 2120/2015, mediante l'esercizio dei relativi poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori;

     f) valutazione dell'onere indebito e calcolo del costo netto della fornitura del servizio universale;

     g) garanzia della portabilità del numero tra i fornitori;

     h) esercizio dei poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori in materia di roaming internazionale, ai sensi del regolamento europeo (UE) 2120/2015;

     i) raccolta di dati e altre informazioni dai partecipanti al mercato, anche al fine di contribuire ai compiti del BEREC;

     l) mappatura della copertura geografica delle reti a larga banda all'interno del territorio, ai sensi del presente decreto;

     m) ogni altro compito conferito dal diritto nazionale, comprese le disposizioni nazionali di attuazione del diritto dell'Unione europea, nonchè relativo a qualsiasi ruolo conferito al BEREC.

     3. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale esercita le competenze derivanti dal Titolo V del presente Codice e dal decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. L'Agenzia svolge, in particolare, i compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilità, la confidenzialità, l'integrità e la resilienza [36].

     4. Il Ministero e l'Autorità, per le parti di rispettiva competenza, adottano le misure espressamente previste dal presente decreto intese a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4, nel rispetto dei principi di certezza, efficacia, ragionevolezza e proporzionalità delle regole. Le competenze del Ministero, così come quelle dell'Autorità, sono notificate alla Commissione europea e sono rese pubbliche sui rispettivi siti Internet istituzionali.

     5. Il Ministero, l'Autorità, l'Agenzia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini di una leale collaborazione e reciproca cooperazione nelle materie di interesse comune, si scambiano le informazioni necessarie all'applicazione del presente decreto e delle disposizioni del diritto dell'Unione europea relative alle reti ed i servizi di comunicazione elettronica. I soggetti che ricevono le informazioni sono tenuti a rispettare lo stesso grado di riservatezza cui sono vincolati i soggetti che le trasmettono.

     6. Il Ministero, l'Autorità, l'Agenzia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante specifiche intese, adottano disposizioni sulle procedure di consultazione e di cooperazione nelle materie di interesse comune. Tali disposizioni sono rese pubbliche sui rispettivi siti internet istituzionali.

     7. Il Ministero, l'Autorità, l'Agenzia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per le parti di rispettiva competenza, assicurano cooperazione e trasparenza tra loro e nei riguardi della Commissione europea al fine di garantire la piena applicazione delle disposizioni stabilite dal presente decreto.

     8. Il Ministero e l'Autorità per le parti di rispettiva competenza ai sensi del presente decreto, esercitano i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo, operano in indipendenza e sono giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. In caso di proprietà o di controllo pubblico delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, le funzioni e le attività di regolamentazione sono caratterizzata da una piena ed effettiva separazione strutturale dalle funzioni e attività inerenti alla proprietà o al controllo di tali imprese.

 

     Art. 7. (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) [37]

     (ex art. 7 eecc)

     1. Il Presidente e i Commissari dell'Autorità sono nominati e operano ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

     2. L'Autorità esercita i propri poteri in modo imparziale, obiettivo, trasparente e tempestivo.

     3. L'Autorità opera in indipendenza e non sollecita nè accetta istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti ad essa affidati, anche con riferimento allo sviluppo delle proprie procedure interne e all'organizzazione del personale.

     4. L'Autorità dispone di risorse finanziarie e umane adeguate a svolgere i compiti ad essa assegnati; adotta e pubblica annualmente il proprio bilancio e gode di autonomia nella sua esecuzione. Il controllo sul bilancio dell'Autorità è esercitato in modo trasparente ed è reso pubblico.

     5. L'Autorità dispone di risorse finanziarie e umane sufficienti affinchè possa partecipare e contribuire attivamente al BEREC. Essa sostiene attivamente gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori e, allorchè adotta le proprie decisioni, tiene nella massima considerazione le linee guida, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni comuni, le migliori prassi e le metodologie adottati dal BEREC.

     6. L'Autorità riferisce annualmente al Parlamento sull'attività svolta e sui programmi di lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c) n. 12), della legge n. 249 del 1997. La relazione è resa pubblica.

 

     Art. 8. (Regioni ed Enti locali) [38]

     (art. 5 Codice 2003)

     1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme restando le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome, operano in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concordano, in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le linee generali dello sviluppo del settore, anche per l'individuazione delle necessarie risorse finanziarie. A tal fine è istituito, nell'ambito della Conferenza Unificata, avvalendosi della propria organizzazione e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Comitato paritetico, con il compito di verificare il grado di attuazione delle iniziative intraprese, di acquisire e scambiare dati ed informazioni dettagliate sulla dinamica del settore e di elaborare le proposte da sottoporre alla Conferenza medesima.

     2. In coerenza con i principi di tutela dell'unità economica, di tutela della concorrenza e di sussidiarietà, nell'ambito dei principi fondamentali di cui al presente decreto e comunque desumibili dall'ordinamento della comunicazione stabiliti dallo Stato, e in conformità con quanto previsto dal diritto dell'Unione europea ed al fine di rendere più efficace ed efficiente l'azione dei soggetti pubblici locali e di soddisfare le esigenze dei cittadini e degli operatori economici, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi di cui al primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dettano disposizioni in materia di:

     a) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, da offrire in aree locali predeterminate nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese;

     b) agevolazioni per l'acquisto di apparecchiature terminali d'utente e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda;

     c) promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione, negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle ricettive, turistiche e alberghiere;

     d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone anziane, persone con disabilità, ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in zone rurali o geograficamente isolate.

     2-bis. Le Regioni e gli enti locali favoriscono la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica, nel rispetto dei principi di tutela previsti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e nel perseguimento dell'obiettivo di qualità del servizio. A tal fine, gli stessi non limitano a particolari aree del territorio la possibilità di installazione, ferme restando le specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale ovvero di protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di siti sensibili, dovendo, in tal caso, garantire comunque una localizzazione o soluzione alternativa, da individuare con provvedimento motivato sentiti gli operatori, che assicuri il medesimo effetto [39].

     3. L'utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti dalla normativa comunitaria, necessari per il conseguimento degli obiettivi indicati al comma 2, lettere a) e b), deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.

     4. Le presenti disposizioni sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite.

 

     Art. 9. (Misure di garanzia) [40]

     (art. 6 Codice 2003)

     1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate.

     2. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo del Codice civile. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorchè ricorra una delle situazioni previste dall'articolo 51, comma 10, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 [41].

     3. Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche indirette di agevolazioni alle imprese, da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti pubblici, tali da distorcere le condizioni di concorrenza e configurare aiuti di Stato ai sensi del titolo V del trattato sull'Unione europea, se non nei limiti e alle condizioni di cui al medesimo titolo V.

 

     Art. 10. (Protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi) [42]

     1. Per la stipula di accordi internazionali e di intese tecniche con amministrazioni di altri Stati, restano ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

     2. Restano ferme le competenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di stipula di protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cybersicurezza.

 

CAPO II

AUTORIZZAZIONE GENERALE [43]

 

SEZIONE I

Parte generale

 

     Art. 11. (Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica) [44]

     (ex art. 12 eecc - ex art. 25 d.lgs. n. 259/2003)

     1. L'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera, fatte salve le condizioni stabilite nel presente decreto e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente decreto, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.

     2. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 13 o i diritti di uso di cui agli articoli 59 e 98-septies, è assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della segnalazione di cui al comma 4. Il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, può definire, pubblicandone i regolamenti, conformi alle prescrizioni del presente decreto, regimi specifici per l'autorizzazione generale per particolari categorie di reti o servizi, cui l'impresa che intende offrire le dette reti o servizi è tenuta ad ottemperare.

     3. Le imprese che intendono avviare le attività di cui al comma 1, notificano tale intenzione al Ministero e possono esercitare i diritti che derivano dall'autorizzazione generale subito dopo la notifica, se del caso nel rispetto delle disposizioni sui diritti d'uso stabilite a norma del presente decreto, salva motivata opposizione da parte del Ministero.

     4. La notifica di cui al comma 3 è composta dalla segnalazione, resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, dell'intenzione di iniziare la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, nonchè dalla presentazione delle informazioni necessarie per consentire al Ministero la tenuta di un registro dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica. Tale segnalazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività e deve essere conforme al modello di cui all'allegato 13-bis.

     5. Le informazioni di cui al comma 4 comprendono quanto segue:

     a) il nome del fornitore;

     b) lo status giuridico, la forma giuridica e il numero di registrazione del fornitore, qualora il fornitore sia registrato nel registro pubblico delle imprese o in un altro registro pubblico analogo nell'Unione;

     c) l'eventuale indirizzo geografico della sede principale del fornitore nell'Unione e delle eventuali sedi secondarie in uno Stato membro;

     d) l'indirizzo del sito web del fornitore, se applicabile, associato alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica;

     e) una persona di contatto e suoi recapiti completi;

     f) una breve descrizione delle reti o dei servizi che si intende fornire;

     g) gli Stati membri interessati;

     h) la data presunta di inizio dell'attività;

     i) l'impegno a rispettare le norme del decreto e del regime previsto per l'autorizzazione generale;

     l) l'ubicazione delle stazioni radioelettriche, e nel caso di fornitura di accesso ai sensi dell'articolo 68, il MAC Address, il Service set identifier (SSID) e la frequenza utilizzata.

     6. Al fine di consentire al BEREC la tenuta di una banca dati dell'Unione delle notifiche trasmesse, il Ministero inoltra senza indebito ritardo al BEREC, per via elettronica per il tramite dell'Autorità, ciascuna notifica ricevuta.

     7. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della segnalazione di cui al comma 3, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Il Ministero pubblica le informazioni relative alle dichiarazioni presentate sul sito Internet. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

     8. La cessazione dell'esercizio di un'attività di rete o dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica può aver luogo in ogni tempo. L'operatore informa gli utenti della cessazione, ai sensi dell'articolo 98-septies decies, comma 4, con un preavviso di almeno tre mesi, dandone comunicazione contestualmente al Ministero e all'Autorità. Tale termine è ridotto a un mese nel caso di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario.

     9. Le autorizzazioni generali hanno una durata pari alla durata richiesta nella segnalazione e comunque non superiore a venti anni, con scadenza che coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità, termine elevabile alla durata di un diritto d'uso di frequenze radio o risorse di numerazione o posizioni orbitali, nel caso in cui al fine dell'esercizio dell'autorizzazione generale sia previsto tale utilizzo. Entro il termine di scadenza l'autorizzazione generale può essere rinnovata mediante nuova segnalazione, alle condizioni vigenti, salvo quanto previsto per gli eventuali diritti d'uso associati ai sensi dell'articolo 63.

     10. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 64, una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicate le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 14. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa segnalazione da parte dell'impresa cedente può comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti [45].

 

     Art. 12. (Sperimentazione) [46]

     (art. 39 Codice 2003)

     1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme di legge e di regolamento in materia di sperimentazione della radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica è subordinata a segnalazione preventiva. L'impresa interessata presenta al Ministero una segnalazione della persona fisica titolare o del legale rappresentante della persona giuridica o di soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di effettuare una sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al modello riportato nell'allegato 13. L'impresa è abilitata ad iniziare la sperimentazione a decorrere dall'avvenuta presentazione della segnalazione. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della segnalazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.

     2. La segnalazione di cui al comma 1:

     a) non costituisce titolo per il conseguimento di una successiva autorizzazione generale per l'offerta al pubblico, a fini commerciali, della rete o servizio di comunicazione elettronica oggetto di sperimentazione;

     b) non riveste carattere di esclusività nè in relazione al tipo di rete o servizio, nè in relazione all'area o alla tipologia di utenza interessate;

     c) può prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di spettro radio disponibili per le reti o servizi di comunicazione elettronica, l'espletamento della sperimentazione in regime di condivisione di frequenze.

     3. La segnalazione di cui al comma 1 deve indicare:

     a) l'eventuale richiesta di concessione di diritti individuali d'uso delle frequenze radio e dei numeri necessari;

     b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque non superiore a sei mesi, a partire dal giorno indicato per l'avvio della stessa;

     c) l'estensione dell'area operativa, le modalità di esercizio, la tipologia, la consistenza dell'utenza ammessa che, comunque, non può superare le tremila unità, e il carattere sperimentale del servizio;

     d) l'eventuale previsione di oneri economici per gli utenti che aderiscono alla sperimentazione;

     e) l'obbligo di comunicare all'utente la natura sperimentale del servizio e l'eventuale sua qualità ridotta;

     f) l'obbligo di comunicare al Ministero e, ove siano interessate reti o e servizi pubblici, all'Autorità i risultati della sperimentazione al termine della stessa [47].

     4. Se la sperimentazione comprende l'attribuzione di diritti individuali d'uso, con l'assegnazione delle frequenze radio o di risorse di numerazione, il Ministero li concede, entro quattro settimane dal ricevimento della segnalazione nel caso di numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di numerazione, ed entro otto settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la segnalazione risulta incompleta, il Ministero, entro i termini di cui al primo periodo, invita l'impresa interessata a integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione [48].

     5. Per il rinnovo della sperimentazione si applica la procedura di cui al comma 1 e la presentazione della richiesta deve avvenire entro sessanta giorni antecedenti la data di scadenza.

 

     Art. 13. (Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici) [49]

     (art. 13 eecc- art. 28 d.lgs 2003)

     1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, per l'accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN e i diritti di uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell'allegato 1. Tali condizioni sono non discriminatorie, proporzionate e trasparenti. Nel caso dei diritti d'uso dello spettro radio, tali condizioni ne garantiscono l'uso effettivo ed efficiente e sono conformi agli articoli 58 e 64, mentre nel caso dei diritti d'uso delle risorse di numerazione, sono conformi all'articolo 98-septies. L'autorizzazione generale è sempre sottoposta alla condizione n. 4 della parte A dell'allegato 1.

     2. Gli obblighi specifici prescritti alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 72, commi 1 e 5, e degli articoli 73, 79 e 93 o a quelli designati per la fornitura del servizio universale ai sensi del presente decreto sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza, nell'autorizzazione generale è fatta menzione dei criteri e delle procedure in base ai quali tali obblighi specifici sono prescritti alle singole imprese.

     3. L'autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche del settore e quelle indicate nelle sezioni A, B e C dell'allegato 1 e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di altra normativa nazionale.

     4. Nel concedere i diritti di uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione, il Ministero non ripete le condizioni previste nell'autorizzazione generale.

     5. Nel definire eventuali condizioni all'autorizzazione generale, relative alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, che non riproducano condizioni già imposte alle imprese da altra normativa, il Ministero acquisisce il parere dell'Agenzia e dell'Autorità [50].

 

     Art. 14. (Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio del diritto di installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione) [51]

     (ex art. 14 eecc, art. 31 Codice 2003)

     1. Su richiesta di un operatore, il Ministero, allo scopo di agevolare l'esercizio dei diritti di installare infrastrutture, di negoziare l'interconnessione o di ottenere l'accesso e l'interconnessione nei confronti di altre autorità o di altri operatori, rilascia entro sette giorni dal ricevimento della richiesta una comunicazione da cui risulti che l'operatore stesso ha presentato una segnalazione ai sensi dell'articolo 11 comma 3, indicando le condizioni alle quali una impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di autorizzazione generale è legittimata a richiedere tali diritti [52].

 

SEZIONE II

Diritti e obblighi derivanti dall'autorizzazione generale

 

     Art. 15. (Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale) [53]

     (ex art. 15 eecc, art. 26 Codice 2003)

     1. Le imprese soggette all'autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 11 hanno il diritto di:

     a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico;

     b) che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti di installare strutture in conformità dell'articolo 43;

     c) utilizzare, fatti salvi gli articoli 13, 59 e 67, lo spettro radio in relazione alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica;

     d) che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti d'uso delle risorse di numerazione conformemente all'articolo 98-septies;

     e) fornire l'accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN di cui all'articolo 68 [54].

     2. Allorchè tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale dà loro inoltre il diritto di:

     a) negoziare l'interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolare di un'autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell'Unione europea, alle condizioni del presente capo [55];

     b) poter essere designate quali fornitori di vari elementi del servizio universale o in diverse parti del territorio nazionale conformemente agli articoli 96 e 97.

 

     Art. 16. (Diritti amministrativi) [56]

     (ex art. 16 eecc, art. 34 Codice 2003)

     1. Oltre ai contributi di cui all'articolo 42, sono imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 13 comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonchè di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, e in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.

     2. Per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per le attività di competenza del Ministero, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è individuata nell'allegato 12. Il Ministero nel determinare l'entità della contribuzione può definire eventuali soglie di esenzione.

     3. Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati nel mercato delle comunicazioni elettroniche dalle imprese titolari di autorizzazione generale o di diritti d'uso. L'Autorità nel determinare l'entità della contribuzione può definire eventuali soglie di esenzione.

     4. Il Ministero e l'Autorità pubblicano annualmente sui rispettivi siti internet i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 3. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche. Per i diritti riscossi dal Ministero le modifiche sono apportate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 17. (Separazione contabile e rendiconti finanziari) [57]

     (ex art. 17 eecc, artt. 16 e 48 Codice 2003)

     1. Il Ministero o l'Autorità, ciascuno per quanto di propria competenza prescrivono alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e godono di diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in altri settori nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro:

     a) di tenere una contabilità separata per le attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nella misura che sarebbe richiesta se dette attività fossero svolte da soggetti con personalità giuridica distinta, onde individuare tutti i fattori di costo e ricavo, congiuntamente alla base del loro calcolo e ai metodi dettagliati di imputazione utilizzati, relativi a tali attività, compresa una ripartizione suddivisa per voci delle immobilizzazioni e dei costi strutturali;

     b) di provvedere, in alternativa, a una separazione strutturale per le attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica.

     2. Le prescrizioni di cui al comma 1 non si applicano alle imprese il cui fatturato annuo sia inferiore a 50 milioni di euro nelle attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nell'Unione [58].

     3. Se le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non sono soggette ai requisiti del diritto delle società e non soddisfano i criteri relativi alle piccole e medie imprese previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, i loro rendiconti finanziari sono elaborati e presentati a una revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione è effettuata in conformità delle pertinenti norme dell'Unione europea e nazionali. Il presente comma si applica anche alla separazione contabile di cui al comma 1, lettera a).

 

SEZIONE III

Modifica e revoca

 

     Art. 18. (Modifica dei diritti e degli obblighi) [59]

     (art. 18 eecc, art. 36 Codice 2003)

     1. I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione o ai diritti di installazione delle strutture possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti d'uso trasferibili dello spettro radio o delle risorse di numerazione.

     2. Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state convenute con il titolare dei diritti o dell'autorizzazione generale, il Ministero, sentita l'Autorità per gli eventuali profili di competenza, comunica l'intenzione di procedere alle modifiche ai soggetti interessati, compresi gli utenti e i consumatori, ai quali è concesso un periodo di tempo sufficiente per esprimere la propria posizione al riguardo. Tale periodo, tranne casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane. Le modifiche sono pubblicate, unitamente ai relativi motivi, sul sito del Ministero.

 

     Art. 19. (Limitazione o revoca dei diritti) [60]

     (art. 18 e 19 eecc, art. 36 Codice 2003)

     1. Fatto salvo l'articolo 32 commi 5 e 6, il Ministero non limita, nè revoca i diritti di installare strutture o i diritti d'uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati a norma del comma 2 del presente articolo e, ove applicabile, in conformità all'allegato 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 21- quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     2. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono consentire la limitazione o la revoca dei diritti d'uso dello spettro radio, compresi i diritti di cui all'articolo 62 del presente decreto, sulla base di procedure previamente disposte e chiaramente definite, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione. In conformità al diritto dell'Unione europea e alle pertinenti disposizioni nazionali, previo congruo indennizzo.

     3. Una modifica nell'uso dello spettro radio conseguente all'applicazione dell'articolo 58 comma 4 o 5, non costituisce di per sè un motivo per giustificare la revoca di un diritto d'uso dello spettro radio.

     4. L'intenzione di limitare o revocare i diritti a norma dell'autorizzazione generale o i diritti d'uso individuali dello spettro radio o delle risorse di numerazione senza il consenso del titolare dei diritti è soggetta a consultazione delle parti interessate in conformità dell'articolo 23.

 

TITOLO II

COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI, INDAGINI, MECCANISMI DI CONSULTAZIONE

 

     Art. 20. (Richiesta di informazioni alle imprese) [61]

     (ex art. 20 eecc e art. 10 codice del 2003)

     1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate o servizi correlati, trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al Ministero o all'Autorità, al BEREC, per le materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformità con le decisioni o opinioni adottate ai sensi del presente decreto e del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio o con le disposizioni contenute in tali atti. In particolare, il Ministero e l'Autorità hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti, nonchè informazioni sulle reti di comunicazione elettronica e sulle risorse correlate che siano disaggregate a livello locale e sufficientemente dettagliate da consentire la mappatura geografica e la designazione delle aree ai sensi dell'articolo 22. Qualora le informazioni raccolte in conformità del primo comma non siano sufficienti a consentire al Ministero, all'Autorità e al BEREC di svolgere i propri compiti di regolamentazione ai sensi del diritto dell'Unione, tali informazioni possono essere richieste ad altre imprese competenti attive nel settore delle comunicazioni elettroniche o in settori strettamente collegati. Le imprese che dispongono di un significativo potere sui mercati all'ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all'ingrosso. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica devono fornire tempestivamente le informazioni richieste, nel rispetto dei termini e del grado di dettaglio determinati, rispettivamente, dal Ministero e dall'Autorità. Le richieste di informazioni del Ministero e dell'Autorità sono proporzionate rispetto all'assolvimento dello specifico compito al quale la richiesta si riferisce e sono adeguatamente motivate. Il Ministero e l'Autorità trattano le informazioni conformemente al comma 3. Il Ministero e l'Autorità possono chiedere informazioni agli sportelli unici istituiti a norma della direttiva 2014/61/UE.

     2. Il Ministero e l'Autorità forniscono alla Commissione europea, su richiesta motivata, le informazioni che sono necessarie a quest'ultima per assolvere i compiti che il Trattato le conferisce, proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti. Su richiesta motivata, le informazioni fornite al Ministero e all'Autorità possono essere messe a disposizione di un'altra Autorità indipendente nazionale o di analoga Autorità di altro Stato membro dell'Unione europea e del BEREC, ove ciò sia necessario per consentire l'adempimento delle responsabilità loro derivanti in base al diritto comunitario. Se le informazioni trasmesse alla Commissione europea o ad altra analoga Autorità riguardano informazioni precedentemente fornite da un'impresa su richiesta del Ministero ovvero dell'Autorità, tale impresa deve esserne informata.

     3. Qualora le informazioni raccolte a norma del comma 1, ivi comprese le informazioni raccolte nel contesto di una mappatura geografica, siano considerate riservate da un'autorità nazionale di regolamentazione o da un'altra autorità competente, in conformità con la normativa dell'Unione e nazionale sulla riservatezza commerciale, il Ministero e l'Autorità ne garantiscono la riservatezza commerciale. Tale riservatezza non impedisce la condivisione di informazioni tra l'Autorità, il Ministero, la Commissione europea, il BEREC e qualsiasi altra autorità competente interessata in tempo utile ai fini dell'esame, del controllo e della sorveglianza dell'applicazione del presente decreto.

     4. Il Ministero e l'Autorità pubblicano le informazioni di cui al presente articolo nella misura in cui contribuiscano a creare un mercato libero e concorrenziale, nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza commerciale e protezione dei dati personali.

     5. Il Ministero e l'Autorità pubblicano, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le disposizioni relative all'accesso del pubblico alle informazioni di cui al presente articolo, comprese guide e procedure dettagliate per ottenere tale accesso. Ogni decisione di diniego dell'accesso alle informazioni deve essere esaurientemente motivata e tempestivamente comunicata alle parti interessate.

 

     Art. 21. (Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici) [62]

     (art. 21 eecc e art. 33 codice del 2003)

     1. Fatte salve eventuali informazioni richieste a norma dell'articolo 20 e fatti salvi gli obblighi di informazione e segnalazione periodica stabiliti dalla normativa nazionale diversa dall'autorizzazione generale, il Ministero e l'Autorità non possono imporre alle imprese di fornire informazioni in relazione all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso o agli obblighi specifici di cui all'articolo 13 comma 2, che non siano proporzionate e oggettivamente giustificate, in particolare:

     a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza della condizione 1 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della parte D e delle condizioni 2 e 7 della parte E dell'allegato 1 e l'osservanza degli obblighi specificati all'articolo 13 comma 2;

     b) per verificare caso per caso l'osservanza delle condizioni specificate nell'allegato 1 a seguito di denuncia o in caso di verifica avviata di propria iniziativa dal Ministero e dall'Autorità nell'ambito delle rispettive competenze, o quando il Ministero o l'Autorità abbiano comunque motivo di ritenere che una data condizione non sia stata rispettata;

     c) per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione dei diritti d'uso;

     d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori;

     e) per compilare statistiche, relazioni o studi chiaramente definiti;

     f) per effettuare analisi del mercato ai sensi del presente decreto, compresi i dati sui mercati a valle o al dettaglio associati o connessi a quelli che sono oggetto dell'analisi di mercato;

     g) per salvaguardare l'uso efficiente e garantire la gestione efficace dello spettro radio e delle risorse di numerazione;

     h) per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso resi disponibili ai concorrenti, sulla copertura territoriale, sulla connettività disponibile per gli utenti finali o sulla designazione di aree ai sensi dell'articolo 22;

     i) per realizzare mappature geografiche;

     l) per rispondere a richieste motivate di informazioni da parte del BEREC.

     2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a) e b), e da d) a l) del comma 1 è richiesta prima dell'accesso al mercato nè come condizione necessaria per l'accesso al mercato.

     3. Per quanto riguarda i diritti d'uso dello spettro radio, le informazioni di cui al comma 1 si riferiscono in particolare all'uso effettivo ed efficiente dello spettro radio nonchè al rispetto degli eventuali obblighi di copertura e di qualità del servizio connessi a tali diritti e alla loro verifica.

     4. Quando il Ministero e l'Autorità richiedono informazioni alle imprese ai sensi del comma 1, gli stessi sono tenuti ad informare queste ultime circa l'uso che intendono farne.

     5. Il Ministero, l'Autorità non ripetono le richieste di informazioni già presentate dal BEREC a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1971 nei casi in cui il BEREC ha reso disponibili a tali autorità le informazioni ricevute.

 

     Art. 22. (Mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta di servizi di connettività) [63]

     (art. 22 eecc)

     1. Entro il 21 dicembre 2024, il Ministero e l'Autorità realizzano, ciascuno per i propri ambiti di competenza e finalità istituzionali, una mappatura geografica della copertura delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga e successivamente provvedono ad aggiornare i dati periodicamente e comunque almeno ogni anno. Le informazioni raccolte nelle mappature geografiche presentano un livello di dettaglio locale appropriato, comprendono informazioni sufficienti sulla qualità del servizio e sui relativi parametri e sono trattate conformemente all'articolo 20 comma 3 [64].

     2. La mappatura dell'Autorità riporta la copertura geografica corrente e il relativo grado di utilizzo delle reti a banda larga all'interno del territorio, secondo quanto necessario per lo svolgimento dei propri compiti, ed anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi del presente decreto [65].

     3. All'esito dell'attività di mappatura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di cui al comma 2, l'Autorità pubblica informazioni adeguate, aggiornate e sufficienti, in conformità con i criteri e le finalità definite dall'articolo 98-quindecies, comma 2, anche in formati aperti, standardizzati e interoperabili e, per il tramite della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), resi accessibili a Regioni ed enti locali, volte a consentire agli utenti finali di analizzare lo stato di sviluppo dell'offerta di servizi di connettività al singolo indirizzo, anche al fine di effettuare valutazioni comparative sulle diverse offerte disponibili dei diversi operatori. L'Autorità adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente comma [66].

     4. Il Ministero, anche tenendo conto dell'attività svolta dall'Autorità ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e delle relative informazioni, realizza una mappatura geografica che include le informazioni di previsione sulla copertura delle reti a banda larga, comprese le reti ad altissima capacità, all'interno del territorio nazionale, relative a un arco temporale predefinito dal Ministero medesimo, ai fini dell'accertamento degli elementi istruttori necessari per la definizione e adozione di interventi di politica industriale di settore, comprese le indagini richieste per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Tale mappatura di previsione contiene tutte le informazioni pertinenti, comprese quelle sulle installazioni pianificate, dalle imprese o dalle autorità pubbliche, di reti ad altissima capacità e di importanti aggiornamenti o estensioni delle reti a una velocità di download di almeno 300 Mbps. L'Autorità decide, in relazione ai compiti ad essa attribuiti ai sensi del presente decreto anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, la misura in cui è opportuno avvalersi, in tutto o in parte, delle informazioni raccolte nell'ambito di tale previsione [67].

     4-bis. Nella fase di mappatura di cui al comma 4, le informazioni rilasciate dalle imprese sui piani di installazione delle reti hanno natura di dichiarazioni vincolanti ed implicano l'obbligo per le imprese di riferire al Ministero e all'Autorità, secondo le tempistiche predefinite dal Ministero, in merito allo stato di implementazione dei piani di installazione delle reti oggetto di dichiarazione. Al termine dell'arco temporale predefinito dal Ministero, l'Autorità, in contraddittorio con l'impresa interessata, verifica il rispetto delle dichiarazioni vincolanti e in caso di mancata attuazione, previa contestazione e valutate eventuali cause di giustificazione, applica la sanzione di cui all'articolo 30, comma 2 [68].

     5. Il Ministero, sulla base delle informazioni raccolte e delle previsioni acquisite a norma del comma 1 e del comma 4, può designare aree con confini territoriali definiti in cui abbia accertato che nessuna impresa o autorità pubblica abbia installato o intenda installare una rete ad altissima capacità o realizzare importanti aggiornamenti o estensioni della rete che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 300 Mbps. Il Ministero pubblica le aree designate anche in formati aperti, standardizzati e interoperabili e, per il tramite della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), resi accessibili a Regioni ed enti locali [69].

     6. Nell'ambito dell'area designata, il Ministero può invitare le imprese e le autorità pubbliche a dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacità sulla base delle previsioni acquisite a norma del comma 4. A seguito di tale invito, il Ministero può chiedere ad altre imprese ed autorità pubbliche di dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacità o di realizzare sulla rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 300 Mbps nella medesima area. Il Ministero indica le informazioni da includere in tali comunicazioni, al fine di garantire un livello di dettaglio analogo a quello contenuto nelle previsioni di cui ai commi 1 e 4. Il Ministero rende noto alle imprese o alle autorità pubbliche che manifestano interesse se l'area designata è coperta o sarà coperta da una rete d'accesso di prossima generazione con velocità di download inferiore a 300 Mbps sulla base delle informazioni raccolte ai sensi del comma 1. Tali misure sono adottate secondo una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa aprioristicamente [70].

     7. Se le informazioni pertinenti non sono disponibili sul mercato, il Ministero e l'Autorità, per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinchè i dati scaturiti dalle mappature geografiche e non soggetti alla riservatezza commerciale siano direttamente accessibili conformemente al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 200 per consentirne il riutilizzo anche in formati aperti, standardizzati e interoperabili e, per il tramite della PDND, resi accessibili a Regioni ed enti locali. Qualora tali strumenti non siano disponibili sul mercato, il Ministero e l'Autorità, per quanto di rispettiva competenza, mettono a disposizione anche strumenti di informazione che consentano agli utenti finali di determinare la disponibilità di connettività nelle diverse aree, con un livello di dettaglio utile a giustificare la loro scelta di operatore o fornitore del servizio [71].

     8. Il Ministero e l'Autorità, definiscono, mediante protocollo d'intesa, le modalità di collaborazione ai fini dell'attuazione del presente articolo, con specifico riferimento allo scambio e condivisione di informazioni, le tempistiche e le metodologie di mappatura, con riferimento alla PDND e a standard aperti e di interoperabilità di base dati. In tale protocollo di intesa, il Ministero e l'Autorità concordano un approccio alla mappatura che consenta coerenza, uniformità ed accessibilità dei dati e delle informazioni e che minimizzi l'onere informativo per le imprese, per le Regioni e le altre Pubbliche Amministrazioni interessate [72].

 

     Art. 23. (Meccanismo di consultazione e di trasparenza) [73]

     (art. 23 eecc e art. 11 codice del 2003)

     1. Fatti salvi i casi che rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 26, 27 o 31, comma 10, il Ministero e l'Autorità, quando intendono adottare misure in applicazione del presente decreto o quando intendono imporre limitazioni conformemente all'articolo 58, commi 4 e 5, che abbiano un impatto significativo sul mercato rilevante, danno alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole tenendo conto della complessità della questione e, salvo circostanze eccezionali, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

     2. Ai fini dell'articolo 35, il Ministero e l'Autorità informano il RSPG al momento della pubblicazione di ogni progetto di misure che rientra nell'ambito della procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi dell'articolo 67 comma 2, e che riguarda l'uso dello spettro radio per cui sono state fissate le condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentirne l'utilizzo per reti e servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili.

     3. Il Ministero e l'Autorità, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241, rendono pubbliche sui siti internet istituzionali la procedura che si applica, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ai fini della consultazione. Se i documenti ricevuti contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese, il diritto di accesso è esercitato nei limiti di quanto necessario ad assicurare il contraddittorio. Il Ministero e l'Autorità garantiscono la creazione di un punto informativo unico attraverso il quale si possa accedere a tutte le consultazioni in corso.

     4. Il provvedimento di apertura della procedura di consultazione, la proposta di provvedimento e i risultati della procedura di consultazione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, sono tempestivamente pubblicati sui siti internet istituzionali del Ministero e dell'Autorità.

 

     Art. 24. (Consultazione dei soggetti interessati) [74]

     (ex art. 24 eecc e art. 83 codice del 2003)

     1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, tengono conto, attraverso meccanismi di consultazione pubblica, del parere degli utenti finali, dei consumatori, delle associazioni dei consumatori e degli utenti inclusi in particolare gli utenti con disabilità, delle aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato. In particolare, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, istituiscono un meccanismo di consultazione pubblica che garantisce che nell'ambito delle proprie decisioni sulle questioni attinenti a tutti i diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si tenga adeguatamente conto degli interessi dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche.

     2. Le parti interessate, sulla base di indirizzi formulati dal Ministero e dall'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono mettere a punto meccanismi che associano consumatori, gruppi di utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualità generale delle prestazioni, elaborando, fra l'altro, codici di condotta, nonchè norme di funzionamento e controllandone l'applicazione.

     3. Ai fini della promozione degli obiettivi della politica culturale e dei media, quali ad esempio la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la cooperazione fra le imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica e i settori interessati alla promozione di contenuti legittimi su tali reti e servizi. Tale cooperazione può includere il coordinamento delle informazioni di pubblico interesse da fornire a norma dell'articolo 98-quindecies comma 5.

 

     Art. 25. (Risoluzione delle controversie tra utenti finali e operatori) [75]

     (ex art. 25 eecc e art. 84 Codice 2003)

     1. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, commi 11, 12 e 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, prevede con propri regolamenti le procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco onerose per l'esame delle controversie tra utenti finali e operatori, inerenti alle disposizioni di cui alla parte III, titolo III e relative all'esecuzione dei contratti e alle condizioni contrattuali. Tali procedure consentono una equa e tempestiva risoluzione delle controversie prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso o di indennizzo, ferma restando la tutela giurisdizionale prevista dalla vigente normativa [76].

     2. L'Autorità, anche per il tramite dei Comitati regionali per le comunicazioni, svolge la funzione di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 ed è inserita nell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere nel settore delle comunicazioni elettroniche e postali, di cui all'articolo 141-decies del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito "Codice del consumo").

     3. In alternativa alla procedura dinanzi all'Autorità le parti hanno la facoltà di rimettere la controversia agli altri organismi ADR iscritti nel medesimo elenco di cui al comma 2.

     4. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove la creazione, con l'attuale dotazione di personale e con i beni strumentali acquisibili con gli ordinari stanziamenti di bilancio e conseguente invarianza di spesa, di servizi on-line e di uffici a un adeguato livello territoriale, al fine di facilitare l'accesso dei consumatori e degli utenti finali alle strutture di composizione delle controversie.

     5. L'Autorità stabilisce le modalità con le quali gli utenti possono segnalare le violazioni delle disposizioni normative nelle materie di competenza dell'Autorità e richiederne l'intervento al di fuori delle forme di tutela e delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

     6. Fatto salvo quanto previsto dal Codice del consumo, se in tali controversie sono coinvolti soggetti di Stati membri diversi, l'Autorità collabora con le Autorità competenti degli altri Stati membri al fine di pervenire a una risoluzione della controversia.

 

     Art. 26. (Risoluzione delle controversie tra imprese) [77]

     (ex art. 26 eecc e art. 23 Codice 2003)

     1. Qualora sorga una controversia avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal presente decreto, fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica o tra tali imprese e altre imprese che beneficiano dell'imposizione di obblighi in materia di accesso o di interconnessione derivanti dal presente decreto, l'Autorità, a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto prima, e comunque, entro un termine di quattro mesi dal ricevimento della richiesta, una decisione vincolante che risolve la controversia. Tutte le parti coinvolte sono tenute a prestare piena cooperazione all'Autorità.

     2. L'Autorità dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3. L'Autorità comunica immediatamente alle parti la propria decisione. Se la controversia non è risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se la parte che si ritiene lesa non ha adito un organo giurisdizionale, l'Autorità adotta al più presto e comunque non oltre quattro mesi, su richiesta di una delle parti, una decisione vincolante diretta a dirimere la controversia.

     3. Nella risoluzione delle controversie l'Autorità adotta decisioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4. Gli obblighi che possono essere imposti ad un'impresa dall'Autorità nel quadro della risoluzione di una controversia sono conformi alle presenti disposizioni.

     4. La decisione dell'Autorità deve essere motivata, nonchè pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorità nel rispetto delle norme in materia di riservatezza ed ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed è ricorribile in via giurisdizionale.

     5. La procedura di cui ai commi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.

 

     Art. 27. (Risoluzione delle controversie transnazionali) [78]

     (ex art. 27 eecc e art. 24 Codice 2003)

     1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno una stabilita in un altro Stato membro, relativamente all'applicazione del presente decreto, per la quale risulti competente anche una Autorità di regolamentazione di un altro Stato membro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4. Tali disposizioni non si applicano alle controversie relative al coordinamento dello spettro radio di cui all'articolo 29.

     2. Le parti possono investire della controversia le competenti autorità nazionali di regolamentazione. Se la disputa influenza gli scambi commerciali tra Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione coordinano i loro sforzi e hanno la facoltà di consultare il BEREC in modo da pervenire alla risoluzione coerente della controversia secondo gli obiettivi indicati dall'articolo 4. Qualsiasi obbligo imposto ad un'impresa da parte dell'Autorità al fine di risolvere una controversia è conforme alle presenti disposizioni.

     3. L'Autorità può chiedere al BEREC di emettere un parere in merito all'azione da adottare conformemente alle presenti disposizioni, e in questo caso prima di concludere il procedimento è tenuta ad attendere che il BEREC renda il parere richiesto. L'Autorità può in ogni caso adottare provvedimenti provvisori, su richiesta delle parti o di propria iniziativa, ove vi sia l'urgente necessità di agire per salvaguardare la concorrenza o proteggere gli interessi degli utenti finali. L'Autorità adotta il provvedimento finale entro un mese dal rilascio del parere del BEREC.

     4. Ogni obbligo imposto a un'impresa dall'Autorità nella risoluzione di una controversia rispetta le presenti disposizioni e tiene conto del parere emesso dal BEREC.

     5. La procedura di cui al comma 2 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.

 

     Art. 28. (Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorità) [79]

     (art. 31 eecc, ex art. 9 Codice 2003)

     1. Avverso i provvedimenti dell'Autorità e del Ministero è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

     2. Il Ministero e l'Autorità, ciascuno per le materie di propria competenza, raccolgono informazioni sull'argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive materie trattate, comunicano le informazioni previste dal presente comma alla Commissione europea e al BEREC, su richiesta motivata di uno di essi.

 

     Art. 29. (Coordinamento dello spettro radio tra gli Stati membri) [80]

     (ex art. 28 eecc, art. 13-bis Codice 2003)

     1. Il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, assicura che l'uso dello spettro radio sia organizzato sul territorio nazionale in modo che a nessun altro Stato membro sia impedito di autorizzare sul proprio territorio l'uso di spettro radio armonizzato, in conformità del diritto dell'Unione, soprattutto a causa di interferenze transfrontaliere dannose tra Stati membri. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano tutte le misure necessarie a tal fine, fatti salvi gli obblighi che sono tenuti a rispettare in virtù del diritto internazionale e degli accordi internazionali pertinenti, come il regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT e gli accordi regionali in materia di radiocomunicazioni dell'UIT.

     2. Il Ministero e l'Autorità cooperano con le Autorità degli altri Stati membri e, se del caso, nell'ambito del RSPG ai fini del coordinamento transfrontaliero dell'uso dello spettro radio per:

     a) garantire l'osservanza del comma 1;

     b) risolvere eventuali problemi o controversie in relazione al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere tra Stati membri e con paesi terzi che impediscono agli Stati membri l'uso dello spettro radio armonizzato sul proprio territorio.

     3. Al fine di garantire la conformità con il comma 1, il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, può chiedere al RSPG di prestare attività di supporto per affrontare eventuali problemi o controversie in relazione al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere.

     4. Qualora le azioni di cui ai commi 2 e 3 non abbiano risolto i problemi o le controversie, il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, può chiedere alla Commissione di adottare decisioni rivolte agli Stati membri interessati per risolvere il problema delle interferenze dannose transfrontaliere nel territorio italiano, secondo la procedura di cui all'articolo 118, paragrafo 4, della direttiva 2018/1972/UE.

 

Titolo III

Attuazione

 

     Art. 30. (Sanzioni) [81]

     (art. 29 eecc e art. 98 Codice 2003)

     1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico.

     2. Ai soggetti che nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22, commi 4-bis e 6, forniscono, deliberatamente o per negligenza grave, informazioni errate o incomplete, il Ministero o l'Autorità, in base alle rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000,00 da stabilirsi in rapporto alla gravità del fatto e alle conseguenze che ne sono derivate [82].

     3. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 2.500.000,00, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.

     4. Se il fatto previsto al comma 3 riguarda l'installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici ovvero impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 2.500.000,00.

     5. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo abilitativo è punito con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 2.500.000,00.

     6. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 3, il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari a venti volte i diritti amministrativi e contributi, di cui rispettivamente agli articoli 16 e 42, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno.

     7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'Autorità giudiziaria e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, il Ministero, ove il trasgressore non provveda, può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto ritenuto abusivo, avvalendosi anche dalla forza pubblica.

     8. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui ai commi 3, 4 e 5 per più di due volte in un quinquennio, il Ministero commina la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima stabilita dagli stessi commi.

     9. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico in difformità a quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 11 comma 4, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 580.000,00.

     10. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate piu di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 600.000,00; ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 1.150.000,00.

     11. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e dall'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio delle proprie attività non corrispondenti al vero, si applicano le pene previste dall'articolo 2621 del codice civile.

     12. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide, ovvero agli atti di natura regolamentare o regolatoria adottati ai sensi del presente decreto, il Ministero e l'Autorità, secondo le rispettive competenze, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240.000 a euro 5.000.000, ordinando all'operatore il rimborso delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti ed indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall'Autorità in ordine alla violazione delle disposizioni relative a imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione, nel solo mercato delle comunicazioni elettroniche [83].

     12-bis. Ai soggetti anche non fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, inclusi i call center, che operano, in violazione dell'articolo 98-decies, ponendo in essere pratiche commerciali sleali, frodi o abusi o non ottemperano agli ordini e alle diffide, impartiti ai sensi del presente articolo dal Ministero o dall'Autorità, quest'ultimi, secondo le rispettive competenze, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000 [84].

     13. Nei confronti dei soggetti che offrono al pubblico i servizi di comunicazione elettronica in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali, quali telefoni, telefax o apparati per la connessione alla rete, in caso di accertamento delle violazioni previste dai commi 3, 9 e 10 del presente articolo si applica la sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 25.000,00.

     14. Nei casi previsti dai commi 8,9,10 e 11, 12, 13 e 15 e nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 16 e 42, nei termini previsti dall'allegato n. 12, se la violazione è di particolare gravità, o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero su segnalazione dell'Autorità, e previa contestazione, puo disporre la sospensione dell'attività autorizzata per un periodo non superiore a sei mesi, o la revoca dell'autorizzazione generale e degli eventuali diritti di uso. In caso di mancato, ritardato o incompleto pagamento dei diritti amministrativi di cui all'articolo 16. l'Autorità commina, previa contestazione, una sanzione amministrativa pecuniaria del 10% del contributo dovuto per ogni semestre di ritardato pagamento o, se la violazione è reiterata per più di due volte in un quinquennio, in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione. Nei predetti casi, il Ministero o l'Autorità, rimangono esonerati da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa [85].

     15. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Titolo III della Parte III, nonchè dell'articolo 98-octies decies, il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 a euro 2.500.000,00.

     16. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori di cui all'articolo 57, comma 6, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 a euro 2.500.000,00. Se la violazione degli anzidetti obblighi è di particolare gravità o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In caso di integrale inosservanza della condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione generale.

     17. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 dell'articolo 56, indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e salvo l'esercizio dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 15.000,00 [86].

     18. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 94 comma 6, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.

     19. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 98, 98-quindecies, 98-sedecies, 98-septiesdecies, 98-duodetricies e 98-undetricies il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000,00 a euro 5.000.000,00 e, nei casi più gravi, fino al 5% del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato al momento della notifica della contestazione. e ordinano l'immediata cessazione della violazione. L'Autorità ordina inoltre all'operatore il rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di violazione di particolare gravità o reiterazione degli illeciti di cui agli articoli 98, 98-quindecies, 98-sedecies, 98-septiesdecies, 98-duodetricies e 98-undetricies per più di due volte in un quinquennio, l'Autorità irroga la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione [87].

     20. In caso di violazione dell'articolo 3, commi 1, 2, 5, 6 e 7, dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, comma 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, comma 1, dell'articolo 6-quater, commi 1 e 2, dell'articolo 6-sexies, commi 1, 3 e 4,  dell'articolo 7, commi l, 2 e 3, dell'articolo 9, dell'articolo 11, dell'articolo 12, dell'articolo 14, dell'articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, o dell'articolo 16, comma 4, del regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili  all'interno dell'Unione europea, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2120 e dal regolamento (UE) 2017/920, l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione. L'Autorità ordina inoltre all'operatore il rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora l'Autorità riscontri, a un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, comma 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, comma 1, dell'articolo 6-quater, comma 1, dell'articolo 6-sexies,  commi 1 e 3, dell'articolo 7, comma 1, dell'articolo 9, commi  1 e 4, dell'articolo 11, dell'articolo 12, comma 1, dell'articolo  14 o dell'articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del citato  regolamento (UE) n. 531/2012 e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

     21. In caso di violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4, commi 1 e 2, o dell'articolo 5, comma 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che  stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione. Qualora l'Autorita riscontri, a un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, del citato regolamento (UE) 2015/2120 e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

     22. L'Autorità può disporre la pubblicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 14, 19, 20 e 21, a spese dell'operatore, sui mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, anche con pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale [88].

     23. Restano ferme, per le materie non disciplinate dal decreto, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

     24. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     25. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative del Ministero provvedono gli Ispettorati territoriali, anche su delega della Direzione generale competente in materia [89].

     26. [Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza informatica è punita, con una sanzione amministrativa pecuniaria:

     a) da euro 250.000 a euro 1.500.000 per l'inosservanza delle misure di sicurezza di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a);

     b) da euro 300.000 ad euro 1.800.000 per la mancata comunicazione di ogni incidente significativo di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b);

     c) da euro 200.000 a euro 1.000.000 per la mancata fornitura delle informazioni necessarie per valutare la sicurezza di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a)] [90].

     27. Le sanzioni di competenza dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere ridotte fino ad un terzo, tenuto conto della minima entità della violazione; dell'opera svolta dall'agente per l'eventuale eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e delle dimensioni economiche dell'operatore [91].

     27-bis. Le sanzioni amministrative di competenza del Ministero di cui al presente articolo, fermo restando quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, possono essere assolte con il pagamento di una somma in misura ridotta di un terzo rispetto al minimo edittale entro il termine di dieci giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione [92].

     27-ter. La riduzione di cui al comma 27-bis non si applica alle violazioni, di competenza del Ministero, di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 [93].

     27-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che mette a disposizione sul mercato in qualunque forma ricevitori autoradio ed apparecchiature di televisione digitale di consumo non conformi ai requisiti di cui all'articolo 98-vicies sexies, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 15.000 e del pagamento di una somma da euro 300 a euro 5.000 per ciascuna apparecchiatura [94].

     27-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore, l'assemblatore o il distributore che mette a disposizione sul mercato, in vendita o in locazione, veicoli nuovi della categoria M e N non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 98-vicies sexies, comma 3, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000 e del pagamento di una somma da euro 300 a euro 5.000 per ciascun veicolo. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modificazioni ai ricevitori e alle apparecchiature di televisione digitale di consumo che comportano mancata conformità all'articolo 98-vicies sexies [95].

 

     Art. 31. (Danneggiamenti e turbative) [96]

     (art. 97 Codice 2003)

     1. Chiunque svolga attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica o alle opere e agli oggetti ad essi inerenti è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.

     2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, è vietato arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica e alle opere a essi inerenti. La violazione del divieto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.

     3. Gli Ispettorati territoriali del Ministero provvedono direttamente ad applicare le predette sanzioni amministrative nei confronti dei trasgressori.

 

     Art. 32. (Osservanza delle condizioni cui sono subordinati l'autorizzazione generale e i diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e conformità a obblighi specifici) [97]

     (art. 30 eecc, e art. 32 Codice 2003)

     1. Il Ministero e l'Autorità, per quanto di rispettiva competenza, vigilano e controllano il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione, degli obblighi specifici di cui all'articolo 13 comma 2 e dell'obbligo di utilizzare lo spettro in modo effettivo ed efficiente in conformità a quanto disposto dagli articoli 4, 58, comma 1, e 60. Le imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall'autorizzazione generale o che sono titolari dei diritti di uso di frequenze radio o di numeri, devono comunicare, secondo quanto disposto dall'articolo 21, rispettivamente, al Ministero, le informazioni necessarie per verificare l'effettiva osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti di uso, e all'Autorità le informazioni necessarie per l'effettiva osservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2, o all'articolo 60, nonchè le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni apposte all'autorizzazione generale di cui alla lettera A), n. 1, e alla lettera C), n. 3, dell'Allegato 1 al presente decreto.

     2. L'Autorità accerta l'inosservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2 e delle condizioni apposte all'autorizzazione generale di cui alla lettera A), n. 1, e lettera C), n. 3, dell'Allegato 1 al presente decreto e il Ministero accerta l'inosservanza da parte di un'impresa delle restanti condizioni poste dall'autorizzazione generale o relative ai diritti di uso, ovvero l'Autorità accerta l'inosservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2. La contestazione dell'infrazione accertata è notificata all'impresa, offrendole la possibilità di esprimere osservazioni entro trenta giorni dalla notifica.

     3. Se entro il termine di cui al comma 2 l'impresa non pone rimedio all'infrazione accertata, ripristinando la situazione precedente, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze di cui allo stesso comma 2, adottano misure adeguate e proporzionate per assicurare l'osservanza delle condizioni di cui al comma 1 entro un termine ragionevole.

     4. A tal fine, il Ministero e l'Autorità possono imporre:

     a) se del caso, le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 30;

     b) ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un servizio o di un pacchetto di servizi che, se continuasse, comporterebbe un notevole svantaggio concorrenziale, finchè non siano soddisfatti gli obblighi in materia di accesso imposti in seguito a un'analisi di mercato effettuata ai sensi dell'articolo 78.

     5. Le misure di cui al comma 3 e le relative motivazioni sono tempestivamente notificate all'impresa interessata e prevedono un termine ragionevole entro il quale l'impresa deve rispettare le misure stesse.

     6. In deroga ai commi 2 e 3 del presente articolo, il Ministero autorizza l'Autorità a imporre, se del caso, sanzioni pecuniarie alle imprese che non forniscono le informazioni dovute ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) o b), e dell'articolo 80 entro una scadenza ragionevole fissata dall'autorità competente.

     7. In caso di violazione grave o reiterata più di due volte nel quinquennio delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione o degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2, o all'articolo 59, commi 1 o 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al comma 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, possono impedire a un'impresa di continuare a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica, sospendendo o revocando i diritti di uso. Dette sanzioni possono essere applicate per coprire la durata di qualsiasi violazione di cui all'articolo 30 o revocando i diritti d'uso.

     8. Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 7, qualora il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, abbiano prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o la salute pubblica, o da ostacolare la prevenzione, la ricerca, l'accertamento e il perseguimento di reati o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica o ad altri utenti dello spettro radio, possono adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva, dando all'impresa interessata la possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, confermano le misure provvisorie, che sono valide per un termine massimo di tre mesi, ma che possono, nei casi in cui le procedure di attuazione non sono state completate, essere prolungate per un periodo di ulteriori tre mesi.

     9. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 28.

 

TITOLO IV

PROCEDURE RELATIVE AL MERCATO INTERNO

 

CAPO I

 

     Art. 33. (Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche) [98]

     (art. 32 eecc e art. 12 Codice 2003)

     1. Il Ministero e l'Autorità, nello svolgimento dei compiti relativi al funzionamento del mercato interno indicati nel presente decreto, tengono nella massima considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 4.

     2. L'Autorità contribuisce allo sviluppo del mercato interno collaborando con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione europea e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972. A tale scopo l'Autorità coopera in particolare con la Commissione e il BEREC per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.

     3. Salvo che sia diversamente previsto nelle raccomandazioni o nelle linee guida adottate a norma dell'articolo 34 della direttiva (UE) 2018/1972, al termine della consultazione pubblica, se richiesta ai sensi dell'articolo 23, l'Autorità, qualora intenda adottare una misura che rientri nell'ambito di applicazione degli articoli 72, 75, 78, 79 o 93 e influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile, fornendone apposita documentazione, il progetto di misura, adeguatamente motivato, contemporaneamente alla Commissione, al BEREC e alle Autorità di regolamentazione di altri Stati membri, nel rispetto dell'articolo 20, comma 3. L'Autorità non può adottare la misura prima che sia decorso il termine di un mese dalla predetta informativa.

     4. Il progetto di misura di cui al comma 3 non può essere adottato per ulteriori due mesi:

     a) se tale misura mira a identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla raccomandazione della Commissione europea di cui all'art. 64, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972 oppure a designare un'impresa come detentrice, individualmente o congiuntamente ad altre, di un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 78 comma 3 o 4;

     b) se influenza gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione europea ha indicato all'Autorità che il progetto di misura possa creare una barriera al mercato interno o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell'Unione e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 4.

     5. Qualora la Commissione adotti una decisione conformemente all'articolo 32, paragrafo 6, comma 1, lettera a) della direttiva (UE) 2018/1972, l'Autorità modifica o ritira il progetto di misura entro sei mesi dalla predetta decisione. Se il progetto di misura è modificato, l'Autorità avvia una consultazione pubblica secondo le procedure di cui all'articolo 23 e notifica il progetto di misura modificato alla Commissione europea conformemente al comma 3 del presente articolo.

     6. L'Autorità tiene nella massima considerazione le osservazioni delle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri, della Commissione europea e del BEREC e, salvo nei casi di cui al comma 4 del presente articolo e al paragrafo 6, lettera a), dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2018/1972, può adottare il provvedimento risultante; in tal caso lo comunica alla Commissione europea.

     7. L'Autorità comunica alla Commissione europea e al BEREC tutte le misure definitive adottate che rientrano nel comma 3 del presente articolo.

     8. In circostanze straordinarie l'Autorità, ove ritenga che sussistano motivi di urgenza per salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, può adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del decreto. L'Autorità comunica immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea, alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e al BEREC. La decisione dell'Autorità di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti così adottati o di renderli permanenti è soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4.

     9. L'Autorità può ritirare un progetto di misura in qualsiasi momento.

 

     Art. 34. (Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive) [99]

     (art. 33 eecc e art. 12-bis Codice 2003)

     1. Quando la misura prevista dall'articolo 33, comma 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un'impresa in applicazione dell'articolo 72 o 78 , in combinato disposto con gli articoli da 80 a 87 e l'articolo 93, e la Commissione europea entro il termine di un mese di cui all'articolo 32, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972, notifica all'Autorità i motivi per cui ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato interno o per cui dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell'Unione, l'adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla predetta notifica della Commissione medesima. In assenza di una notifica in tal senso, l'Autorità può adottare il progetto di misura, tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione europea, dal BEREC o da un'altra autorità nazionale di regolamentazione.

     2. Nel periodo di tre mesi di cui al comma 1, l'Autorità coopera strettamente con la Commissione europea e con il BEREC allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti dall'articolo 4, comma 1, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire una pratica regolamentare coerente.

     3. L'Autorità coopera strettamente con il BEREC allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace se il BEREC nel proprio parere di cui all'articolo 33, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972, condivide i seri dubbi della Commissione europea.

     4. Entro il termine di tre mesi di cui al comma 1, l'Autorità può, alternativamente:

     a) modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nella massima considerazione la notifica della Commissione europea di cui al comma 1, nonchè il parere del BEREC;

     b) mantenere il suo progetto di misura.

     5. Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972, o di ritiro delle riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), del medesimo articolo, l'Autorità comunica alla Commissione europea e al BEREC la misura finale adottata. Tale periodo può essere prorogato per consentire all'Autorità di avviare una consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 23.

     6. L'Autorità motiva la decisione di non modificare o ritirare il progetto di misura sulla base della raccomandazione di cui all'articolo 33, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972.

     7. L'Autorità può ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura.

 

CAPO II

Assegnazione coerente dello spettro radio

 

     Art. 35. (Richiesta di procedura di valutazione tra pari) [100]

     (art. 35 eecc)

     1. Quando intende stabilire una procedura di selezione conformemente all'articolo 67 commi 2 e 3, n relazione allo spettro radio armonizzato per cui sono state definite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità alla decisione n. 676/2002/CE al fine di consentirne l'uso per le reti e i servizi a banda larga senza fili, l'Autorità e il Ministero, ciascuno per la parte di propria competenza, informano, secondo quanto previsto dall'articolo 23, il RSPG dei progetti di misura che rientrano nell'ambito della procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi dell'articolo 67 commi 2 e 3 e indicano se e quando richiedere a tale gruppo di convocare un forum di valutazione tra pari secondo le modalità stabilite dall'articolo 35, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2018/1972, al fine di discutere e scambiare opinioni sui progetti di misura trasmessi e di agevolare lo scambio di esperienze e di migliori prassi relativamente a tali progetti di misura.

     2. Nel corso del forum di valutazione tra pari, l'Autorità fornisce una spiegazione sulle modalità con cui il progetto di misura:

     a) promuove lo sviluppo del mercato interno, la fornitura transfrontaliera di servizi e la concorrenza, massimizza i benefici per i consumatori e consente il conseguimento complessivo degli obiettivi di cui agli articoli 4, 58, 59 e 60 del presente decreto e alle decisioni n. 676/2002/CE e n. 243/2012/UE;

     b) garantisce un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio;

     c) garantisce condizioni di investimento stabili e prevedibili per gli utilizzatori dello spettro radio esistenti e potenziali, quando sono installate reti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica basati sullo spettro radio.

 

     Art. 36. (Assegnazione armonizzata delle frequenze radio) [101]

     (art. 36 eecc; art. 30 cod. 2003)

     1. Qualora l'uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso siano state concordate e le imprese cui assegnare lo spettro radio siano state selezionate ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni dell'Unione, il Ministero concede i diritti di uso dello spettro radio secondo le modalità stabilite da tali accordi e disposizioni. A condizione che nel caso di una procedura di selezione comune siano stati soddisfatti tutti i requisiti nazionali relativi al diritto di uso dello spettro radio in questione, non possono essere prescritte altre condizioni, nè criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione dell'assegnazione comune di tale spettro radio.

 

     Art. 37. (Autorizzazione congiunta per la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio) [102]

     (ex art. 37 eecc)

     1. Il Ministero e l'Autorità per le attività di competenza possono cooperare con le Autorità competenti di uno o più Stati membri tra di loro e con il RSPG, tenendo conto dell'eventuale interesse espresso dai partecipanti al mercato, stabilendo congiuntamente gli aspetti comuni di un processo di autorizzazione e, se del caso, svolgendo congiuntamente anche il processo di selezione per la concessione dei diritti d'uso individuali dello spettro radio. Nel definire il processo di autorizzazione congiunto, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono tener conto dei seguenti criteri:

     a) il processo di autorizzazione nazionale è avviato e attuato secondo un calendario concordato con le rispettive autorità competenti degli altri Stati membri interessati;

     b) il processo prevede, se del caso, condizioni e procedure comuni per la selezione e la concessione dei diritti individuali d'uso dello spettro radio tra gli Stati membri interessati;

     c) il processo prevede, se del caso, condizioni comuni o comparabili da associare ai diritti d'uso individuali dello spettro radio tra gli Stati membri interessati, tra l'altro consentendo agli utilizzatori di ricevere in assegnazione blocchi di spettro radio analoghi;

     d) il processo è aperto agli altri Stati membri in qualsiasi momento fino alla sua conclusione.

     2. Qualora il Ministero e l'Autorità, per le rispettive competenze, nonostante l'interesse espresso dai partecipanti al mercato, non agiscano congiuntamente con le autorità competenti degli altri Stati membri interessati, informano detti partecipanti al mercato in merito alle ragioni della loro decisione.

 

CAPO III

Procedure di armonizzazione

 

     Art. 38. (Procedure di armonizzazione) [103]

     (ex art. 38 eecc e art. 22 Codice 2003)

     1. Il Ministero e l'Autorità, nell'assolvimento dei propri compiti, tengono in massima considerazione le raccomandazioni della Commissione europea di cui all'articolo 38, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972, concernenti l'armonizzazione dell'attuazione delle disposizioni ed il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva stessa. Qualora il Ministero o l'Autorità decidano di non conformarsi ad una raccomandazione, ne informano la Commissione europea motivando le proprie decisioni.

 

     Art. 39. (Normalizzazione) [104]

     (ex art. 39 eecc e art. 20 Codice 2003)

     1. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sull'uso delle norme e specifiche tecniche adottate dalla Commissione europea e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea per la fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l'interoperabilità dei servizi, la connettività da punto a punto, la facilitazione del passaggio a un altro fornitore e della portabilità dei numeri e degli identificatori, e per migliorare la libertà di scelta degli utenti.

     2. In assenza di pubblicazione delle norme specifiche di cui al comma 1, il Ministero incoraggia l'applicazione delle norme o specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione e, in mancanza, promuove l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall'organizzazione internazionale per la standardizzazione (International Organisation for Standardisation - ISO) e dalla commissione elettrotecnica internazionale (International Electrotechnical Commission - IEC). Qualora già esistano norme internazionali, il Ministero esorta le organizzazioni europee di normalizzazione a usare dette norme o le loro parti pertinenti come fondamento delle norme che elaborano, tranne nei casi in cui tali norme internazionali o parti pertinenti siano inefficaci.

     3. Qualsiasi norma o specifica al presente articolo non impedisce l'accesso eventualmente necessario in virtù del presente decreto, ove possibile.

     3-bis. Il presente articolo non si applica ai requisiti essenziali, alle specifiche d'interfaccia nè alle norme armonizzate soggette alla direttiva 2014/53/UE, recepita con decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 [105].

 

TITOLO V

SICUREZZA

 

     Art. 40. (Sicurezza delle reti e dei servizi) [106]

     (ex art. 40 eecc e art. 16-bis Codice 2003)

     [1. L'Agenzia, sentito il Ministero, per quanto di rispettiva competenza e tenuto conto delle misure tecniche e organizzative che possono essere adottate dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/1972, individua:

     a) adeguate e proporzionate misure di natura tecnica e organizzativa per gestire i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente, tenuto conto delle attuali conoscenze in materia. Tali misure, che possono comprendere, se del caso, il ricorso a tecniche di crittografia, sono anche finalizzate a prevenire e limitare le conseguenze per gli utenti, le reti interconnesse e gli altri servizi, degli incidenti che pregiudicano la sicurezza;

     b) i casi in cui gli incidenti di sicurezza siano da considerarsi significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti o dei servizi.

     2. Nella determinazione dei casi di cui al comma 1, lettera b), l'Agenzia considera i seguenti parametri, se disponibili:

     a) il numero di utenti interessati dall'incidente di sicurezza;

     b) la durata dell'incidente di sicurezza;

     c) la diffusione geografica della zona interessata dall'incidente di sicurezza;

     d) la misura in cui è colpito il funzionamento della rete o del servizio;

     e) la portata dell'incidenza sulle attività economiche e sociali.

     3. Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico:

     a) adottano le misure individuate dall'Agenzia di cui al comma 1, lettera a);

     b) comunicano all'Agenzia e al Computer Security Incident Response Team (CSIRT), istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, ogni significativo incidente di sicurezza secondo quanto previsto dal comma 1, lettera b).

     4. L'Agenzia può informare il pubblico o imporre all'impresa di farlo, ove accerti che la divulgazione della notizia dell'incidente di sicurezza di cui al comma 1, lettera b), sia nell'interesse pubblico. Se del caso, l'Agenzia informa le Autorità competenti degli altri Stati membri e l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).

     5. L'Agenzia, anche avvalendosi del CSIRT, provvede direttamente o per il tramite dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica ad informare gli utenti potenzialmente interessati da minaccia particolare e significativa di incidenti di sicurezza, riguardo a eventuali misure di protezione o rimedi cui possono ricorrere.

     6. L'Agenzia trasmette ogni anno alla Commissione europea e all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle azioni adottate conformemente al presente articolo.

     7. L'Agenzia, nelle tematiche di cybersicurezza, fatta eccezione per gli ambiti in cui la legge attribuisce specifiche competenze ad altre amministrazioni, collabora con le autorità competenti degli altri Stati membri e con i competenti organismi internazionali e dell'Unione europea al fine di definire procedure e norme che garantiscano la sicurezza dei servizi.

     8. In caso di notifica di incidente di sicurezza che determini anche una violazione di dati personali, l'Agenzia fornisce, senza ritardo, al Garante per la protezione dei dati personali le informazioni utili ai fini di cui all'articolo 33 del Regolamento UE 2016/679.]

 

     Art. 41. (Attuazione e controllo) [107]

     (ex art. 41 eecc e art. 16-ter Codice 2003)

     [1. Le misure adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo e dell'articolo 40 sono approvate con provvedimento dell'Agenzia.

     2. I fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano le istruzioni vincolanti eventualmente impartite dall'Agenzia, anche con riferimento alle misure necessarie per porre rimedio a un incidente di sicurezza o per evitare che si verifichi nel caso in cui sia stata individuata una minaccia significativa.

     3. Ai fini del controllo del rispetto dell'articolo 40 le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenute a:

     a) fornire all'Agenzia le informazioni necessarie per valutare la sicurezza delle loro reti e dei loro servizi, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza;

     b) sottostare a verifiche di sicurezza effettuate dall'Agenzia o da un organismo qualificato indipendente designato dalla medesima Agenzia. L'impresa si assume l'onere finanziario della verifica.

     4. L'Agenzia ha la facoltà di indagare i casi di mancata conformità nonchè i loro effetti sulla sicurezza delle reti e dei servizi. I fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico che indirizzano o raccolgono traffico per servizi offerti sul territorio nazionale sono tenuti a fornire le informazioni e i dati necessari alle indagini.

     5. L'Agenzia, se del caso, consulta l'Autorità, le Autorità di contrasto nazionali, il Garante per la protezione dei dati personali, e coopera con esse.

     6. Nel caso in cui l'Agenzia riscontri il mancato rispetto del presente articolo e dell'articolo 40 ovvero delle disposizioni attuative previste dai commi 1 e 2 da parte delle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 30, commi da 2 a 21.]

 

PARTE II

RETI

 

TITOLO I

INGRESSO NEL MERCATO E DIFFUSIONE

 

CAPO I

Contributi

 

     Art. 42. (Contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio e di diritti di installare strutture) [108]

     (art. 42 eecc; art. 35 Codice 2003)

     1. I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio nelle bande armonizzate, che garantiscono l'uso ottimale di tali risorse, salvo quanto previsto dal comma 6, sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità fatto salvo quanto previsto dall'allegato n. 12 [109].

     2. [Si applicano i contributi nella misura prevista dall'allegato n. 12] [110].

     3. Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l'installazione di strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o al di sotto di esse, usate per fornire reti o servizi di comunicazione elettronica e strutture collegate, che garantiscano l'impiego ottimale di tali risorse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 2 [111].

     4. I contributi di cui al presente articolo sono trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli obiettivi generali di cui al presente decreto.

     5. Per quanto concerne i diritti d'uso dello spettro radio, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, mirano a garantire che i contributi applicabili siano fissati a un livello che assicuri un'assegnazione e un uso dello spettro radio efficienti, anche:

     a) definendo prezzi di riserva quali contributi minimi per i diritti d'uso dello spettro radio, tenendo conto del valore di tali diritti nei loro possibili usi alternativi;

     b) tenendo conto dei costi derivanti da condizioni associate a tali diritti;

     c) applicando, al meglio possibile, modalità di pagamento legate all'effettiva disponibilità per l'uso dello spettro radio.

     6. I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio per le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1, commi da 172 a 176, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

 

Capo II

Accesso al suolo (Disposizioni relative a reti ed impianti)

 

     Art. 43. (Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio) [112]

     (ex art. 43 eecc e art. 86 Codice 2003)

     1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro novanta giorni dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 44, 49 e 50, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture:

     a) su proprietà pubbliche o private, compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica;

     b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.

     2. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico rispettano i principi di trasparenza e non discriminazione nel prevedere condizioni per l'esercizio di tali diritti. Le procedure possono differire nei casi di cui alle lettere a) e b) in funzione del fatto che il richiedente fornisca reti pubbliche di comunicazione elettronica o meno.

     3. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, coubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.

     4. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 44 e 49 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto. L'autorizzazione all'installazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica comprende la valutazione di compatibilità delle relative opere infrastrutturali con la disciplina urbanistica ed edilizia e costituisce titolo unico per la loro installazione. Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, nonchè le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale [113].

     5. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonchè le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui al titolo VI, del libro II, del codice dell'ordinamento militare, nel rispetto del procedimento autorizzatorio semplificato di cui agli articoli 44 e 49.

     6. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di comunicazione elettronica e dei relativi impianti, le disposizioni di cui al decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il codice della navigazione.

     7. L'Autorità vigila affinchè, laddove le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, mantengano la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, vi sia un'effettiva separazione strutturale tra la funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e le funzioni attinenti alla proprietà od al controllo.

     8. Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità si applicano le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

     9. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni e al Ministero la descrizione di ciascun impianto installato, sulla base della modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 [114].

     10. Il Ministero può delegare un altro Ente la tenuta degli archivi telematici e di tutte le comunicazioni trasmettesse.

 

     Art. 44. (Nuovi impianti -Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici) [115]

     (ex art. 87 Codice 2003)

     1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, anche l'installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare successivamente apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonchè per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, anche in coubicazione, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, ove previsto [116].

     1-bis. Le disposizioni dell'articolo 51, comma 3, sono applicabili anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili detenuti dagli operatori in base ad accordi di natura privatistica [117].

     1-ter. Nel procedimento di autorizzazione all'installazione o all'ampliamento dell'impianto, nei luoghi ove è previsto l'innalzamento dei limiti ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 2023, n. 214, il limite emissivo assentibile per singolo richiedente è calcolato tenuto conto dei principi di equa ripartizione, effettività ed efficiente utilizzazione dello spazio elettromagnetico, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, nel procedimento di autorizzazione all'installazione o all'ampliamento dell'impianto, il limite emissivo assentibile per singolo richiedente è calcolato in conformità ai criteri previsti dalla Norma Tecnica CEI 211-10 e commisurato al rapporto tra la banda acquisita dal soggetto richiedente sulla base dei diritti d'uso, e la banda totale disponibile per il servizio, intesa quale sommatoria delle bande acquisite da tutti gli operatori infrastrutturati. Al fine di consentire la massima efficienza nello sfruttamento dei limiti emissivi, nei siti per i quali non vi siano domande in numero tale da saturare il limite massimo previsto dal comma 1, gli operatori autorizzati, decorsi sei mesi dall'autorizzazione, possono richiedere in via temporanea un incremento pro quota del valore assentito, sino al raggiungimento di quello massimo compatibile per l'area, previa dimostrazione dell'effettivo bisogno, finchè gli altri operatori infrastrutturati, aventi titolo in base al secondo periodo del presente comma, non avranno conseguito l'autorizzazione [118].

     1-quater. Nel caso di variazioni di servizi preesistenti o di assegnazione di nuove bande, laddove necessario per il rispetto del limite massimo di cui al comma 1, il limite assentito ai sensi del comma 1-ter è ricalcolato sulla base dei criteri di cui al comma 1-ter, e le autorizzazioni già rilasciate sono rimodulate in conformità [119].

     1-quinquies. Le richieste di incremento dei limiti emissivi rispetto alle autorizzazioni già assentite, compatibilmente con quanto previsto dal comma 1-ter, che non necessitano di nuove installazioni o di modifiche fisiche agli impianti esistenti, sono oggetto di esclusiva comunicazione all'amministrazione e all'organismo competente a effettuare i controlli [120].

     1-sexies. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede, anche avvalendosi della Fondazione Ugo Bordoni, alla rilevazione e al monitoraggio periodico dei dati relativi alle sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, ivi inclusi i dati di cui all'articolo 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Ove all'esito delle rilevazioni periodiche emergano scostamenti tra la potenza autorizzata e quella effettivamente utilizzata, così come dichiarata dagli operatori, il Ministero segnala i casi di sottoutilizzo all'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione per la rimodulazione della stessa alla luce del principio di effettività [121].

     1-septies. Ai sensi del presente articolo, per operatori infrastrutturati si intendono gli operatori di telefonia mobile dotati di impianti e infrastrutture fisiche di telefonia mobile sul territorio e per limite assentibile si intende la potenza massima autorizzabile nel rispetto dei valori di attenzione e obiettivi di qualità di cui alla legge n. 36 del 2001 [122].

     2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1, predisposta sulla base della modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, è presentata all'ente locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'articolo 11, tramite portale telematico e, in mancanza di esso deve essere inviata mediante posta elettronica certificata. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento [123].

     3. L'istanza, redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI. Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme alla modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 [124].

     4. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonchè al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.

     5. Copia dell'istanza ovvero della segnalazione viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto. L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.

     6. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

     6-bis. Salvo quanto previsto ai commi 7, 8, 9 e 10, l'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 si intende accolta decorso il termine perentorio di cui al comma 10 dalla data di presentazione della stessa ove non sia intervenuto un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 [125].

     7. Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi inclusi le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 [126].

     8. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni. enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati, e vale, altresì, come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

     9. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e fermo restando l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 10.

     10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi [127].

     11. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso. Gli operatori che gestiscono apparati radioelettrici attivi comunicano l'attivazione dell'impianto all'ente locale e all'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, entro quindici giorni dalla attivazione stessa [128].

 

     Art. 45. (Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti) [129]

     (ex art. 87-bis Codice 2003)

     1. Nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture con impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l'interessato trasmette all'ente locale, tramite portale telematico, una segnalazione certificata di inizio attività contenente la descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44 nonchè di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza impregiudicata l'operatività del regime di cui ai commi 4-bis e 4-ter, al ricorrere delle caratteristiche ivi indicate. In assenza del portale telematico la segnalazione, conforme alla modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 deve essere inviata mediante posta elettronica certificata [130].

     2. Contestualmente, copia della segnalazione è trasmessa tramite portale telematico, all'organismo di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, per il rilascio del parere di competenza. In mancanza del portale telematico deve essere inviata mediante posta elettronica certificata [131].

     3. Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2, l'organismo competente rilasci un parere negativo, l'ente locale, ai sensi della disciplina e alle tempistiche della SCIA di cui all'art. 19 della L. 241/1990,adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.

     4. Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1, siano rilevanti ai fini sismici, la segnalazione anzidetta è corredata dalla relativa asseverazione della struttura e delle opere inerente il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, redatta da professionista abilitato ed inviata al dipartimento del Genio Civile competente per territorio. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente, la segnalazione è priva di effetti. Al termine dei lavori, viene inviata al suddetto ufficio competente la comunicazione di fine lavori e, salvo che per gli interventi di minore rilevanza di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, collaudo statico a firma del professionista incaricato [132].

     5. [Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1, siano interventi di minore rilevanza, è sufficiente il solo deposito del progetto redatto da professionista abilitato. Al termine dei lavori, viene inviata al suddetto ufficio competente la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato. Sono escluse dalla presentazione delle suddette asseverazioni e depositi all'Ufficio di Genio Civile, gli interventi privi di rilevanza, quali: microcelle, impianti di copertura indoor e in galleria e le infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguali a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN] [133].

     4-bis. Sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le installazioni e le modificazioni, ivi comprese le modificazioni delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui al presente articolo, degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima al connettore d'antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati [134].

     4-ter. L'installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 [135].

 

     Art. 46. (Variazioni non sostanziali degli impianti) [136]

     (ex art. 87-ter Codice 2003)

     1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, l'interessato trasmette in formato digitale e mediante posta elettronica certificata all'Ente locale una comunicazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44, da inviare ai medesimi enti che hanno rilasciato i titoli abilitativi per la verifica della rispondenza dell'impianto a quanto dichiarato [137].

     1-bis. La medesima procedura semplificata di cui al comma 1 si applica, relativamente agli aspetti dimensionali ivi menzionati, nell'ipotesi di richiesta di installazione di radio DAB sulla stessa infrastruttura già assentita per le stazioni di emissioni di diffusioni analogiche FM [138].

 

     Art. 47. (Impianti temporanei di telefonia mobile) [139]

     (ex art. 87-quater Codice 2003)

     1. L'interessato all'installazione e all'attivazione di impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, presenta all'Ente locale e, contestualmente, all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, una comunicazione a cui è allegata la relativa richiesta di attivazione. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione, l'organismo competente di cui al primo periodo non si pronunci negativamente. Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 [140].

     2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, è soggetta a comunicazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'Ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonchè ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.

 

     Art. 48. (Ulteriori disposizioni in materia di installazione di impianti mobili di comunicazione elettronica) [141]

     (ex novo)

     1. Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e le modifiche delle medesime che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni o ingombro su infrastrutture dell'autorità aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile, all'Aeronautica militare e alla società ENAV Spa per eventuali accertamenti, e acquisito il preventivo parere dell'aeronautica militare conformemente a quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45.

     2. Fuori dei casi di cui al comma 1, per le installazioni e le modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione di compatibilità per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, i termini di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità aeronautica competente si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45.

 

     Art. 49. (Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico) [142]

     (ex art. 88 Codice 2003)

     1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza, conforme alla modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, all'ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree. L'istanza così presentata ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo. Il richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento [143].

     2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale [144].

     3. Quando l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione. I soggetti interessati sono tenuti a presentare un'apposita istanza unicamente all'amministrazione procedente [145].

     4. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

     5. Alla già menzionata conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui all'articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto dal comma 7 e l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del procedimento indicato dal comma 9.

     6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, nonchè la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

     7. Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri, il termine è ridotto a dieci giorni. I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici, ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni. Decorsi i suddetti termini, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente [146].

     8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme alla modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, è presentata al comune di maggiore dimensione demografica tramite portale telematico. In mancanza di esso l'istanza deve essere inviata mediante posta elettronica certificata. L'istanza è sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di maggiore dimensione demografica [147].

     9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, i soggetti direttamente interessati all'installazione degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale, altresì, come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente [148].

     10. Per i progetti già autorizzati ai sensi del presente articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dell'istanza per decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell'istanza unica, l'operatore comunica la variazione all'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con un preavviso di almeno quindici giorni, allegando una documentazione cartografica dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo. Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo.

     11. Salve le disposizioni di cui all'articolo 54, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica.

     12. Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta pianificazione delle rispettive attività strumentali e, in specie, delle attività di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad altro ente all'uopo delegato, con le stesse modalità di cui all'articolo 50, comma 2, per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari dell'autorizzazione generale.

     13. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali.

 

     Art. 49 bis. (Misure di semplificazione per impianti relativi ad opere prive o di minore rilevanza). [149]

     1. Gli interventi di cui agli articoli 44 e 45 del presente codice, relativi agli impianti delle opere prive di rilevanza o di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi di cui agli articoli 46, 47 e 49 del presente codice non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

     2. Sono interventi privi di rilevanza, a titolo esemplificativo: microcelle, impianti di copertura indoor e in galleria e le infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguale a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN.

     3. Gli interventi di cui al comma 1 che hanno minore rilevanza e prevedono l'esecuzione di lavori strutturali nelle località sismiche individuate ai sensi dell'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti al preventivo deposito in formato digitale del progetto strutturale presso l'Ufficio del genio civile, accompagnato dalla dichiarazione del progettista che assevera il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico nonchè il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. L'avvenuto deposito abilita all'inizio dei relativi lavori.

 

     Art. 49 ter. (Inefficacia del provvedimento tardivo di diniego). [150]

     1. Con riferimento alle procedure di cui agli articoli da 44 a 49 del presente decreto, si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 8-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

     Art. 50. (Coubicazione e condivisione di infrastrutture) [151]

     (ex art. 44 eecc e art. 89 Codice 2003)

     1. Se un operatore ha esercitato il diritto, in forza del diritto nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure si è avvalso di una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, le autorità competenti hanno la facoltà di imporre la coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle risorse correlate installati su tale base, al fine di tutelare l'ambiente, la salute pubblica e la pubblica sicurezza o di conseguire gli obiettivi della pianificazione urbana e rurale. La coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle strutture installati e la condivisione di proprietà possono essere imposte solo previa consultazione pubblica di durata adeguata, durante la quale tutte le parti interessate abbiano l'opportunità di esprimere i loro punti di vista, e solo nelle aree specifiche in cui detta condivisione sia considerata necessaria ai fini del perseguimento degli obiettivi del presente comma. Le autorità competenti possono imporre la condivisione di tali strutture o proprietà, ivi compresi terreni, edifici, accessi a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti, armadi di distribuzione o provvedimenti atti ad agevolare il coordinamento dei lavori pubblici. L'Autorità svolge i seguenti compiti:

     a) coordina il processo previsto dal presente articolo anche mediante regolamenti o linee guida;

     b) stabilisce norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.

     2. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporti l'effettuazione di scavi, gli operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al SINFI, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.

     3. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 2, gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica, possono concordare, con l'operatore che ha già presentato il progetto, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere, in accordo con quanto prescritto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2016. In assenza di accordo tra gli operatori, l'ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorità delle domande.

     4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, si adottano le disposizioni e le procedure stabilite dall'articolo 49.

     5. I provvedimenti adottati dall'Autorità o dal Ministero conformemente al presente articolo sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

 

     Art. 51. (Pubblica utilità - Espropriazione e diritto di prelazione legale) [152]

     (ex art. 90 Codice 2003)

     1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, quelli esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

     2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, ove concorrano motivi di pubblico interesse.

     3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili o di diritti reali sugli stessi necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, l'operatore, previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio da parte dell'autorità competente ai sensi degli articoli 8, comma 1, lettera a), 9 e 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può esperire la procedura per l'emanazione del decreto di esproprio prevista dal precitato decreto. Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti [153].

     4. In caso di locazione o concessione a diverso titolo, reale o personale, dei beni immobili, o di porzione di essi, destinati alla installazione ed all'esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 1, si applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

 

     Art. 52. (Limitazioni legali della proprietà) [154]

     (ex art. 91 Codice 2003)

     1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 51, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

     2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonchè al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.

     3. Il proprietario o l'inquilino, in qualità di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all'operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attività avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purchè consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già previste dal contratto in essere.

     4. I fili, cavi ed ogni altra installazione sono collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.

     5. Il proprietario è tenuto a consentire il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'operatore di comunicazione elettronica o di ditta da questo incaricata che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.

     6. L'operatore di comunicazione elettronica, durante la fase di realizzazione e sviluppo della rete in fibra ottica e della rete mobile, nonchè per le opere accessorie di cui all'articolo 51, comma 1, può accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione. L'operatore di comunicazione elettronica ha l'obbligo, d'intesa con le proprietà condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati [155].

     7. L'operatore di comunicazione elettronica, durante la fase di realizzazione e sviluppo della rete in fibra ottica e della rete mobile, può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni sia interni all'immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile, nè provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica, in ogni caso, l'ultimo periodo del comma 6 [156].

     8. Nei casi previsti dal presente articolo, al proprietario dell'immobile non è dovuta alcuna indennità.

     9. L'operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.

 

     Art. 53. (Servitù) [157]

     (ex art. 92 Codice 2003)

     1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 52, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 51, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166.

     2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall'autorità competente ed è subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.

     3. L'occorrente procedura, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, è promossa dall'Autorità espropriante che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitù richiesta e determina l'indennità dovuta ai sensi dell'articolo 44 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

     4. La norma di cui al comma 3 è integrata dall'articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

     5. Contro il provvedimento di imposizione della servitù è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.

     6. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.

     7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorchè essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, nè per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù.

     8. Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo compenso per l'onere già subito.

 

     Art. 54. (Divieto di imporre altri oneri) [158]

     (ex art. 93 Codice 2003)

     1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, gli enti pubblici non economici nonchè ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonchè per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri di qualsiasi natura o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa in materia. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall' art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12 [159].

     2. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 44 è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purchè questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 44, comma 5.

     3. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 45, comma 1, è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purchè questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 45, al versamento di un contributo per le spese.

     4. Il contributo previsto dal comma 2, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale, e il contributo previsto al comma 3 sono calcolati in base al tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2016 [160].

     5. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

     6. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la pubblica amministrazione, l'ente locale, ovvero l'ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale.

 

     Art. 54 bis. (Infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità). [161]

     1. Per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici non è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49 del presente codice e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

 

     Art. 55. (Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari) [162]

     (ex art. 94 Codice 2003)

     1. Per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico può essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprietà del concessionario, all'interno delle reti di recinzione.

     2. La servitù è imposta con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

     3. Prima della emanazione del decreto d'imposizione della servitù, il Ministero trasmette all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio competente un piano di massima dei lavori da eseguire. L'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennità da pagarsi al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù.

     4. Il Ministro delle imprese e del made in Italy emana il decreto d'imposizione della servitù entro quindici giorni dalla richiesta dell'intervento di installazione o di manutenzione di reti di comunicazione elettronica, determinando le modalità di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o del deposito dell'indennità. Il decreto viene notificato alle parti interessate [163].

     5. L'inizio del procedimento per l'imposizione della servitù deve essere preceduto da un tentativo di bonario componimento tra il fornitore del servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico ed il proprietario dell'autostrada, previo, in ogni caso, parere dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio competente sull'ammontare dell'indennità da corrispondere per la servitù stessa.

     6. Qualora il concessionario proprietario dell'autostrada dovesse provvedere all'allargamento od a modifiche e spostamenti della sede autostradale per esigenze di viabilità, e l'esecuzione di tali lavori venisse ad interessare le infrastrutture di comunicazione elettronica, ne dà tempestiva comunicazione al proprietario di detti cavi e infrastrutture, avendo cura di inviare la descrizione particolareggiata delle opere da eseguire. In tali modifiche e spostamenti sono compresi anche quelli per frane, bonifiche, drenaggi ed altre cause di forza maggiore.

     7. Il proprietario delle infrastrutture di comunicazione elettronica provvede a propria cura e spese alla modifica dei propri impianti ed al loro spostamento sulla nuova sede definitiva che il concessionario proprietario dell'autostrada è tenuto a mettere a disposizione.

     8. Qualora l'esecuzione dei lavori di cui al comma 6 dovesse interessare le infrastrutture di comunicazione elettronica già realizzate al di fuori del sedime autostradale, le spese del loro spostamento sono a carico del concessionario proprietario dell'autostrada. In tali casi, se lo spostamento delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporta una occupazione del sedime autostradale, il concessionario proprietario dell'autostrada riconosce all'Operatore di comunicazione elettronica il relativo diritto di passaggio.

 

     Art. 56. (Impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate - interferenze) [164]

     (ex art. 95 Codice 2003)

     1. Per la costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica, anche se subacquee e sui relativi atterraggi, a qualunque uso destinate e qualunque ne sia la classe secondo le definizioni adottate nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica.

     2. Per la costruzione, modifica o spostamento delle tubazioni metalliche sotterrate, a qualunque uso destinate, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica.

     3. Le società interessate presentano, prima dell'avvio dei lavori, ai competenti Ispettorati territoriali, le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, corredate da una dettagliata relazione a firma del professionista abilitato e dagli elaborati progettuali che attestino la conformità degli impianti, unitamente all'atto di sottomissione ove previsto dalla normativa vigente. Le dichiarazioni sostituiscono qualsiasi atto di assenso del Ministero sui relativi progetti ai sensi delle norme che regolano la materia, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

     4. Il Ministero vigila ed esercita controlli a campione, sulla realizzazione dei progetti di cui ai commi 1 e 2. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti a segnalare al Ministero l'inizio e la fine dei lavori inerenti al progetto, al fine di consentire l'accesso ai fini ispettivi del personale incaricato, nonchè comunicare, nei termini e con le modalità prescritti, documenti, dati e notizie richiesti.

     5. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate anche le norme generali per gli impianti elettrici adottate dagli organismi competenti in campo elettrotecnico, elettronico e delle comunicazioni elettroniche, nazionali ed internazionali riconosciuti dallo Stato. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.

     6. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se approvati dalle autorità competenti, si abbia un turbamento o la presenza di interferenze alle reti di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti o adotta i provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.

     7. Per le attività di vigilanza e controllo di cui al presente articolo sono dovuti al Ministero i compensi per le prestazioni conto terzi stabiliti con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 57. (Prestazioni obbligatorie) [165]

     (ex art. 96 Codice 2003)

     1. Sono obbligatorie per i soggetti autorizzati all'impianto ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonchè per gli operatori che erogano i servizi individuati dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.109, per gli operatori di transito internazionale di traffico, le prestazioni effettuate a fronte di richieste di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie e delle agenzie preposte alla sicurezza nazionale. I tempi ed i modi sono concordati con le predette Autorità. Fatto salvo quanto disposto dal decreto di cui al comma 6 in ordine alle richieste avanzate dalle autorità giudiziarie.

     2. Sono obbligatorie per i soggetti autorizzati all'impianto ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico le prestazioni a fini di giustizia e di prevenzione di gravi reati effettuate a fronte di richieste di intercettazione da parte delle competenti autorità giudiziarie. I tempi ed i modi sono stabiliti dal decreto di cui al comma 6.

     3. Sono sottratti dagli obblighi di cui ai commi 1 e 2 i soggetti autorizzati per comunicazioni da macchina a macchina - IoT (Internet-of-Things) e per servizi di Edge Computing, limitatamente alla fornitura di tali servizi e con esclusione dei casi in cui l'uso di tali servizi possa contribuire a fornire servizi di comunicazione interpersonale.

     4. È obbligatorio per i soggetti autorizzati all'impianto ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi compresi gli operatori di transito internazionale di traffico, predisporre strumenti per il monitoraggio e il contrasto, anche in tempo reale, delle minacce cibernetiche e la pronta collaborazione a fronte di richieste di informazioni ed intervento a tutela della sicurezza nazionale da parte delle competenti autorità dello Stato. I tempi ed i modi sono concordati con le predette autorità.

     5. Quando si rilevano eventi che possono incidere sulla sicurezza dei sistemi di informazione, gli operatori delle comunicazioni elettroniche informano immediatamente l'Agenzia per la cyber-sicurezza nazionale. L'Agenzia, quando sia a conoscenza di una minaccia che potrebbe incidere sulla sicurezza dei sistemi di informazione, al fine di prevenire la minaccia, ordina agli operatori di comunicazioni elettroniche che hanno predisposto gli strumenti previsti dal comma 4, l'attivazione degli strumenti di contrasto utilizzando, se del caso, marcatori tecnici indicati dalla stessa.

     6. Il canone annuo forfettario per le prestazioni obbligatorie di cui ai commi da 1 a 4 è individuato con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto:

     a) disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete;

     b) individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie;

     c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni.

     7. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel decreto di cui al comma 6, si applica l'articolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6 e l'articolo 30, comma 16.

     8. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 6 gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro le modalità di interconnessione, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità delle prestazioni stesse. Il Ministero può intervenire se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di essi.

     9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 6 continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti, anche di natura regolamentare.

 

CAPO III

Accesso allo spettro radio

 

SEZIONE I

Autorizzazioni

 

     Art. 58. (Gestione dello spettro radio) [166]

     (ex art. 45 eecc, art. 14 Codice 2003)

     1. Tenendo debito conto del fatto che lo spettro radio è un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla sua gestione efficace per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel territorio nazionale ai sensi degli articoli 3 e 4. La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione dello spettro radio per sistemi di comunicazione elettronica, a cura dell'Autorità, è fondata su criteri obiettivi, trasparenti, pro-concorrenziali, non discriminatori e proporzionati. Il rilascio di autorizzazioni generali per l'uso dello spettro radio o di diritti d'uso individuali in materia, a cura del Ministero, è fondato su criteri obiettivi, trasparenti, pro-concorrenziali, non discriminatori e proporzionati. Nell'applicare il presente articolo il Ministero e l'Autorità rispettano gli accordi internazionali pertinenti, fra cui il regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT e altri accordi adottati nel quadro dell'UIT applicabili allo spettro radio, tengono nel massimo conto la pertinente normativa CEPT e possono tener conto di considerazioni di interesse pubblico.

     2. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel territorio dell'Unione europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, quali concorrenza, economie di scala e interoperabilità delle reti e dei servizi. Nel fare ciò agiscono ai sensi dell'articolo 4 e della decisione n. 676/2002/CE, tra l'altro:

     a) perseguendo la copertura della banda larga senza fili sul territorio nazionale e della popolazione ad alta qualità e alta velocità, nonchè la copertura delle principali direttrici di trasporto nazionali ed europee, fra cui la rete transeuropea di trasporto, di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

     b) agevolando il rapido sviluppo nell'Unione di nuove tecnologie e applicazioni delle comunicazioni senza fili, anche, ove appropriato, mediante un approccio intersettoriale;

     c) assicurando la prevedibilità e la coerenza in materia di rilascio, rinnovo, modifica, restrizione e revoca dei diritti d'uso dello spettro radio, al fine di promuovere gli investimenti a lungo termine;

     d) assicurando la prevenzione delle interferenze dannose transfrontaliere o nazionali in conformità, rispettivamente, agli articoli 29 e 59 e adottando opportuni provvedimenti preventivi e correttivi a tal fine;

     e) promuovendo l'uso condiviso dello spettro radio per impieghi simili o diversi dello spettro radio conformemente al diritto della concorrenza;

     f) applicando il sistema di autorizzazione più adeguato e meno oneroso possibile in conformità all'articolo 59, in modo da massimizzare la flessibilità, la condivisione e l'efficienza nell'uso dello spettro radio;

     g) applicando norme in materia di rilascio, trasferimento, rinnovo, modifica e revoca dei diritti d'uso dello spettro radio che siano stabilite in modo chiaro e trasparente, onde garantire la certezza, la coerenza e la prevedibilità della regolamentazione;

     h) perseguendo la coerenza e la prevedibilità, in tutta l'Unione europea, delle modalità con cui l'uso dello spettro radio è autorizzato relativamente alla tutela della salute pubblica, tenendo conto della raccomandazione 1999/519/CE;

     i) tenendo nella massima considerazione la raccomandazione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, commi 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/1972, anche sulla base del parere eventualmente richiesto al RSPG, al fine di promuovere un approccio coerente nell'Unione relativamente ai regimi di autorizzazione per l'uso della banda.

     3. In caso di mancanza di domanda del mercato a livello nazionale o regionale per l'uso di una banda nello spettro armonizzato, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono consentire un uso alternativo integrale o parziale di tale banda, compreso l'uso esistente, conformemente ai commi 5, 6, 7 e 8, a condizione che:

     a) la constatazione della mancanza di domanda del mercato per l'uso di tale banda si basi su una consultazione pubblica in conformità dell'articolo 23, ivi compresa una valutazione prospettica della domanda del mercato;

     b) tale uso alternativo non impedisca od ostacoli la disponibilità o l'uso di tale banda in altri Stati membri;

     c) siano tenuti in debito conto la disponibilità o l'uso a lungo termine di tale banda nell'Unione e le economie di scala per le apparecchiature risultanti dall'uso dello spettro radio armonizzato nell'Unione.

     4. L'eventuale decisione di consentire l'uso alternativo in via eccezionale è soggetta a un riesame periodico ed è, in ogni caso, esaminata tempestivamente su richiesta debitamente giustificata di un potenziale utente al Ministero per l'uso della banda conformemente alla misura tecnica di attuazione. Il Ministero comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri le decisioni prese, insieme con le relative motivazioni, e i risultati degli eventuali riesami.

     5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che tutti i tipi di tecnologie usate per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica possano essere utilizzati nello spettro radio dichiarato disponibile per i servizi di comunicazione elettronica nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nei piani di assegnazione a norma del diritto dell'Unione. È fatta salva la possibilità di prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di rete radio o di tecnologia di accesso senza fili o rete radiofonica utilizzati per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario al fine di:

     a) evitare interferenze dannose;

     b) proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici tenendo nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE;

     c) assicurare la qualità tecnica del servizio;

     d) assicurare la massima condivisione dello spettro radio;

     e) salvaguardare l'uso efficiente dello spettro;

     f) garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al comma 6.

     6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica possano essere forniti nello spettro dichiarato disponibile per i servizi di comunicazione elettronica nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nei piani di assegnazione a norma del diritto dell'Unione. È fatta salva la possibilità di prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di servizi di comunicazione elettronica che è possibile fornire, anche, se necessario, al fine di soddisfare un requisito dei regolamenti delle radiocomunicazioni dell'UIT.

     7. Le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione elettronica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al diritto dell'Unione, incluso, ma a titolo non esaustivo:

     a) garantire la sicurezza della vita;

     b) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini;

     c) promuovere la coesione sociale, regionale o territoriale;

     d) evitare un uso inefficiente dello spettro radio;

     e) promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, ad esempio la fornitura di servizi di diffusione televisiva e radiofonica.

     8. Una misura che vieti la fornitura di qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita. In via eccezionale, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono anche estendere tale misura al fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale quali stabiliti dal Ministero e dall'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, a norma del diritto dell'Unione europea.

     9. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, riesaminano periodicamente la necessità delle limitazioni di cui ai commi 5 e 6, e rendono pubblici i risultati di tali revisioni [167].

     10. I commi 5, 6, 7 e 8 si applicano allo spettro radio attribuito ai servizi di comunicazione elettronica nonchè alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso individuali delle radiofrequenze concessi a decorrere dal termine di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

 

     Art. 59. (ex art. 46 eecc e art. 27 Codice 2003) [168]

     (Autorizzazione all'uso dello spettro)

     1. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, facilitano l'uso dello spettro radio, compreso l'uso condiviso, nel regime delle autorizzazioni generali e limitano la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio alle situazioni in cui tali diritti sono necessari per massimizzare l'uso efficiente alla luce della domanda e tenendo conto dei criteri di cui al comma 3. In tutti gli altri casi, il Ministero, sentita l'Autorità per gli eventuali profili di competenza, stabilisce le condizioni associate all'uso dello spettro radio in un'autorizzazione generale. A tal fine, il Ministero e l'Autorità scelgono il regime più adatto per autorizzare l'uso dello spettro radio, tenendo conto:

     a) delle caratteristiche specifiche dello spettro radio interessato;

     b) dell'esigenza di protezione dalle interferenze dannose;

     c) dello sviluppo di condizioni affidabili di condivisione dello spettro radio, ove appropriato;

     d) della necessità di assicurare la qualità tecnica delle comunicazioni o del servizio;

     e) degli obiettivi di interesse generale stabiliti dal Ministero, conformemente al diritto dell'Unione;

     f) della necessità di salvaguardare l'uso efficiente dello spettro radio.

     2. Nel valutare se rilasciare autorizzazioni generali o concedere diritti d'uso individuali per lo spettro radio armonizzato, in considerazione delle misure tecniche di attuazione adottate in conformità dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, si adoperano per ridurre al minimo i problemi causati dalle interferenze dannose, anche nei casi di uso condiviso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d'uso individuali. Se del caso, il Ministero e l'Autorità valutano la possibilità di autorizzare l'uso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d'uso individuali, tenendo conto dei probabili effetti sulla concorrenza, sull'innovazione e sull'accesso al mercato di diverse combinazioni di autorizzazioni generali e diritti d'uso individuali e dei trasferimenti graduali da una categoria all'altra. Il Ministero e l'Autorità si adoperano per minimizzare le restrizioni all'uso dello spettro radio, tenendo in debita considerazione le soluzioni tecnologiche di gestione delle interferenze dannose allo scopo di imporre il regime di autorizzazione meno oneroso possibile.

     3. Al momento di adottare una decisione a norma del comma 1 al fine di agevolare l'uso condiviso dello spettro radio, il Ministero e l'Autorità assicurano che le condizioni per l'uso condiviso dello spettro radio siano chiaramente definite. Tali condizioni sono poste al fine di agevolare l'uso efficiente dello spettro radio, la concorrenza e l'innovazione.

 

     Art. 60. (Condizioni associate ai diritti d'uso individuali dello spettro radio) [169]

     (ex art. 47 eecc, art. 28 Codice 2003)

     1. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono condizioni associate ai diritti d'uso individuali dello spettro radio in conformità dell'articolo 13, comma 1, in modo da garantire l'uso ottimale e più efficace ed efficiente possibile dello spettro radio. Prima dell'assegnazione o del rinnovo di tali diritti, stabiliscono chiaramente tali condizioni, compreso il livello di uso obbligatorio e la possibilità di soddisfare tale prescrizione mediante trasferimento o affitto, al fine di garantire l'attuazione di dette condizioni in conformità dell'articolo 32. Le condizioni associate ai rinnovi dei diritti d'uso dello spettro radio non devono offrire vantaggi indebiti a coloro che sono già titolari di tali diritti. Tali condizioni specificano i parametri applicabili, incluso qualsiasi termine per l'esercizio dei diritti d'uso il cui mancato rispetto autorizzi il Ministero, sentita l'Autorità, a revocare i diritti d'uso o a imporre altre misure. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, consultano e informano le parti interessate tempestivamente e in modo trasparente circa le condizioni associate ai diritti d'uso individuali prima della loro imposizione. Stabiliscono in anticipo i criteri per la valutazione del rispetto di tali condizioni e ne informano le parti interessate in modo trasparente.

     2. Nello stabilire le condizioni associate ai diritti d'uso individuali dello spettro radio, l'Autorità, in particolare al fine di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o di promuovere la copertura, possono prevedere le possibilità seguenti:

     a) la condivisione delle infrastrutture passive o attive che utilizzano lo spettro radio o lo spettro radio stesso;

     b) accordi commerciali di accesso in roaming o altre modalità tecniche;

     c) il dispiegamento congiunto di infrastrutture per la fornitura di reti o servizi che si basano sull'uso dello spettro radio.

     3. Il Ministero e l'Autorità non vietano la condivisione dello spettro radio nelle condizioni associate ai diritti d'uso dello spettro radio. L'attuazione, da parte delle imprese, delle condizioni stabilite a norma del presente comma resta soggetta al diritto della concorrenza.

 

     Art. 61. (Concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio) [170]

     (ex art. 48 eecc - art. 27 Codice 2003)

     1. Qualora sia necessario concedere diritti d'uso individuali dello spettro radio, il Ministero li rilascia, a richiesta, a ogni impresa per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di un'autorizzazione generale di cui all'articolo 11, nel rispetto dell'articolo 13, dell'articolo 21, comma 1, lettera c), dell'articolo 67 e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse a norma del presente decreto.

     2. Fatti salvi criteri specifici definiti dal Ministero e dall'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, per concedere i diritti d'uso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente al diritto dell'Unione, i diritti d'uso individuali dello spettro radio sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e conformemente all'articolo 58.

     3. Una deroga ai requisiti per le procedure aperte può essere applicata quando la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi è necessaria per conseguire un obiettivo di interesse generale stabilito dal Ministero, sentita l'Autorità per gli aspetti di competenza, conformemente al diritto dell'Unione europea.

     4. Il Ministero esamina le domande di diritti d'uso individuali dello spettro radio nell'ambito di procedure di selezione improntate a criteri di ammissibilità oggettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, previamente definiti e conformi alle condizioni da associare a tali diritti. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno la facoltà di esigere dai richiedenti tutte le informazioni necessarie a valutarne, sulla base di detti criteri, la capacità di soddisfare dette condizioni. Il Ministero, se conclude che il richiedente non possiede le capacità necessarie, emana una decisione debitamente motivata in tal senso.

     5. Al momento della concessione dei diritti individuali d'uso per lo spettro radio, il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, specifica se tali diritti possono essere trasferiti o affittati dal titolare dei diritti e a quali condizioni, in applicazione degli articoli 58 e 64.

     6. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio non appena possibile dopo il ricevimento della domanda completa ed entro sei settimane nel caso dello spettro radio dichiarato disponibile per servizi di comunicazione elettronica nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze e ove applicabile e non diversamente disposto nei piani di assegnazione delle risorse. Detto termine non pregiudica l'articolo 67, comma 9, e l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio o delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l'impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che devono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio [171].

 

     Art. 62. (Durata dei diritti) [172]

     (ex art. 49 eecc, art. 27, comma 4, cod. 2003)

     1. Qualora autorizzino l'uso dello spettro radio mediante diritti d'uso individuali per un periodo limitato, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono a che il diritto d'uso sia concesso per una durata adeguata tenuto conto degli obiettivi perseguiti in conformità dell'articolo 67 comma 2 e 3, e della necessità di assicurare la concorrenza nonchè in particolare l'uso effettivo ed efficiente dello spettro radio e di promuovere l'innovazione e investimenti efficienti, anche prevedendo un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti.

     2. Qualora concedano per un periodo limitato diritti d'uso individuali dello spettro radio per cui sono state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di permetterne l'uso per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono per un periodo di almeno venti anni la prevedibilità regolamentare per i titolari dei diritti relativamente alle condizioni di investimento in infrastrutture che utilizzano detto spettro radio, tenendo conto dei requisiti di cui al comma 1. Il presente articolo è soggetto, se del caso, a qualsiasi modifica delle condizioni associate a tali diritti d'uso in conformità dell'articolo 18. A tal fine, il Ministero e l'Autorità garantiscono che detti diritti siano validi per almeno quindici anni e comprendano, qualora necessario per conformarsi al comma 1, un'adeguata proroga di tale durata, alle condizioni stabilite al presente comma. Il Ministero e l'Autorità mettono a disposizione di tutte le parti interessate i criteri generali per la proroga della durata dei diritti d'uso in modo trasparente prima di concedere diritti d'uso, nell'ambito delle condizioni stabilite all'articolo 67 commi 5 e 8. Tali criteri generali si riferiscono:

     a) all'esigenza di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio in questione, agli obiettivi perseguiti all'articolo 58 comma 2, lettere a) e b), o all'esigenza di conseguire obiettivi di interesse generale relativi alla tutela della sicurezza della vita, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla difesa;

     b) all'esigenza di assicurare una concorrenza senza distorsioni.

     3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a venti anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruità del piano viene valutata d'intesa dal Ministero e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneità dei regimi autorizzatori [173].

     4. Al più tardi due anni prima della scadenza della durata iniziale di un diritto d'uso individuale, l'Autorità, d'intesa col Ministero, effettua una valutazione oggettiva e prospettica dei criteri generali stabiliti per la proroga della durata di detto diritto d'uso alla luce dell'articolo 58 comma 2 lettera c). A condizione di non aver avviato una procedura di contestazione per inadempimento delle condizioni associate ai diritti d'uso a norma dell'articolo 32, il Ministero, sentita l'Autorità, concede la proroga della durata del diritto d'uso, a meno che concluda che tale proroga non sarebbe conforme ai criteri generali stabiliti al comma 2, quarto e quinto periodo, lettere a) o b). Sulla base di tale valutazione, il Ministero notifica al titolare del diritto d'uso la possibilità di concedere la proroga della durata del diritto. Nel caso in cui tale proroga non sia concessa, il Ministero applica l'articolo 61 per la concessione di diritti d'uso per quella specifica banda di spettro radio. Tutte le misure di cui al presente comma devono essere proporzionate, non discriminatorie, trasparenti e motivate. In deroga all'articolo 23, le parti interessate hanno l'opportunità di presentare osservazioni in merito a qualsiasi progetto di misura ai sensi del comma 2, quarto e quinto periodo, lettere a) e b), e del presente comma, primo e secondo periodo, entro tre mesi dalla sua adozione. Il presente comma non pregiudica l'applicazione degli articoli 19 e 30. Nello stabilire i contributi per i diritti d'uso, il Ministero e l'Autorità tengono conto del meccanismo previsto al comma 2 e al presente comma.

     5. Ove debitamente giustificato, il Ministero e l'Autorità possono derogare ai commi 2 e 4 nei seguenti casi:

     a) in zone geografiche limitate in cui l'accesso alle reti ad alta velocità sia gravemente carente o assente e ciò sia necessario per garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 58, comma 2;

     b) per specifici progetti a breve termine;

     c) per uso sperimentale;

     d) per usi dello spettro radio che possano coesistere, in conformità all'articolo 58, commi 5 e 6, con servizi a banda larga senza fili;

     e) per un uso alternativo dello spettro radio in conformità all'articolo 58, comma 3 e 4.

     6. Il Ministero, sentita l'Autorità, può adeguare la durata dei diritti d'uso stabiliti al presente articolo al fine di garantire la simultaneità della scadenza della durata dei diritti in una o più bande.

 

     Art. 63. (Rinnovo dei diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato) [174]

     (art. 50 eecc)

     1. Il Ministero, d'intesa con l'Autorità, decide sul rinnovo dei diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato tempestivamente prima della scadenza della durata di tali diritti, salvo quando, al momento dell'assegnazione, è stata esplicitamente esclusa la possibilità di rinnovo. A tal fine, il Ministero valuta la necessità di tale rinnovo di propria iniziativa o su richiesta del titolare del diritto, in quest'ultimo caso non più di cinque anni prima della scadenza della durata dei diritti di cui trattasi. Ciò non pregiudica le clausole di rinnovo applicabili a diritti esistenti.

     2. Nell'adottare una decisione ai sensi del comma 1, l'Autorità prende in considerazione, tra l'altro:

     a) la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 4, all'articolo 58 comma 2, e all'articolo 61 comma 2, nonchè degli obiettivi di politica pubblica previsti dal diritto dell'Unione o nazionale;

     b) l'attuazione di una misura tecnica di attuazione adottata a norma dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE;

     c) l'esame dell'adeguatezza dell'attuazione delle condizioni associate al diritto di cui trattasi;

     d) la necessità di promuovere la concorrenza o di evitarne qualsiasi distorsione, in linea con l'articolo 65;

     e) la necessità di conseguire maggiore efficienza nell'uso dello spettro radio, alla luce dell'evoluzione tecnologica o del mercato;

     f) la necessità di evitare una grave compromissione del servizio.

     3. Nel prendere in considerazione l'eventuale rinnovo di diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato per il quale il numero di diritti d'uso è limitato ai sensi del comma 2 del presente articolo, l'Autorità applica una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria e tra l'altro:

     a) offre a tutte le parti interessate l'opportunità di esprimere le loro opinioni attraverso una consultazione pubblica a norma dell'articolo 23;

     b) indica chiaramente i motivi di tale eventuale rinnovo.

     4. L'Autorità prende in considerazione eventuali indicazioni, emerse dalla consultazione a norma del comma 3, lettera a), di domanda del mercato da parte di imprese diverse da quelle titolari di diritti d'uso dello spettro radio per la banda in questione quando decide se rinnovare i diritti d'uso o di organizzare una nuova procedura di selezione volta a concedere i diritti d'uso ai sensi dell'articolo 67.

     5. Una decisione di rinnovo di diritti individuali d'uso dello spettro radio armonizzato può essere accompagnata da un riesame dei contributi e degli altri termini e condizioni ad essi associati. Se del caso, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono modificare i contributi relativi ai diritti d'uso in conformità dell'articolo 42.

 

     Art. 64. (Trasferimento o affitto di diritti d'uso individuali dello spettro radio) [175]

     (art. 51 EEC e art. 14-ter Codice 2003)

     1. Le imprese titolari di diritti individuali di uso delle radiofrequenze possono trasferire o affittare ad altre imprese i propri diritti d'uso, con le modalità di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo il potere del Ministero e dell'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, di stabilire che la predetta facoltà non si applichi qualora il diritto d'uso in questione sia stato inizialmente concesso a titolo gratuito in termini di contributi per l'uso ottimale dello spettro o assegnato per la radiodiffusione televisiva.

     2. Il trasferimento o l'affitto dei diritti di uso delle radiofrequenze è efficace previa autorizzazione rilasciata dal Ministero entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell'impresa subentrante.

     3. All'esito dell'istruttoria svolta dall'Autorità che, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, accerta che non si verifichino distorsioni della concorrenza, il Ministero, in conformità dell'articolo 65, concede l'autorizzazione al trasferimento o affitto dei diritti d'uso dello spettro radio, o comunica i motivi che ne giustificano il diniego, se sono mantenute le condizioni originarie associate ai predetti diritti, e, fatta salva la predetta verifica:

     a) sottopone i trasferimenti e gli affitti alla procedura meno onerosa possibile;

     b) non rifiuta l'affitto di diritti d'uso dello spettro radio quando il locatore si impegna a rimanere responsabile per il rispetto delle condizioni originarie associate ai diritti d'uso;

     c) non rifiuta il trasferimento di diritti d'uso dello spettro radio, salvo se vi è il rischio evidente che il nuovo titolare non sia in grado di soddisfare le condizioni originarie associate ai diritti d'uso.

     4. Il Ministero può apporre all'autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte dall'Autorità. In caso di spettro radio armonizzato, i trasferimenti rispettano tale uso armonizzato. I diritti amministrativi imposti alle imprese in relazione al trattamento di una domanda di trasferimento o di affitto di diritti d'uso dello spettro radio devono essere conformi all'articolo 16. Le lettere a), b) e c) del comma 3 lasciano impregiudicata la competenza del Ministero di garantire l'osservanza delle condizioni associate ai diritti d'uso dello spettro radio in qualsiasi momento, riguardo sia al locatore sia al locatario.

     5. L'Autorità e il Ministero agevolano il trasferimento o l'affitto di diritti d'uso dello spettro radio prendendo in considerazione tempestivamente le eventuali richieste di adattare le condizioni associate ai diritti e assicurando che tali diritti o il relativo spettro radio possano essere suddivisi o disaggregati nel miglior grado possibile.

     6. In vista del trasferimento o affitto di diritti d'uso dello spettro radio, il Ministero rende pubblico, in un formato elettronico standardizzato, i dettagli pertinenti relativi ai diritti individuali trasferibili al momento della creazione dei diritti e conserva tali informazioni fintantochè i diritti esistono.

     7. Nel caso di affitto di frequenze ai sensi di una disciplina prevista nel regolamento di gara che ha condotto all'assegnazione dei diritti d'uso delle relative frequenze, e che riguarda un bacino territoriale non superiore a una regione italiana, il Ministero, d'intesa con l'Autorità, può stabilire una procedura semplificata.

     8. Il Ministero per i diritti d'uso assegnati tramite una disciplina di gara, può disporre che il trasferimento o l'affitto di rami d'azienda o il trasferimento del controllo della società che detiene i diritti d'uso, valutato ai sensi degli articoli 51 e 52 delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, salvi i casi delle società quotate in borsa soggetti alla relativa disciplina, siano considerati equivalenti al trasferimento o affitto dei diritti d'uso. In tali casi, il legale rappresentante della società che acquisisce il ramo d'azienda o il controllo sulla società che detiene i diritti, è tenuto a notificare al Ministero la nuova catena di controllo della società acquirente. Ove esso dichiari che il soggetto o i soggetti che congiuntamente detengono il controllo della società acquirente, o la società acquirente, non detengono, direttamente o indirettamente, altri diritti d'uso di frequenze per servizi di comunicazioni elettroniche in Italia, non è richiesto il parere dell'Autorità di cui al comma 3.

     9. Salva la disciplina dei diritti d'uso stabilita nei regolamenti di gara che hanno condotto al rilascio degli stessi, sono assimilati all'affitto dei diritti d'uso di frequenze, e soggetti alla procedura di cui al presente articolo, gli accordi di condivisione di frequenze ove almeno un soggetto parte dell'accordo può utilizzare in maniera attiva frequenze rientranti nei diritti d'uso per servizi di comunicazione elettronica di un altro soggetto per la propria offerta commerciale.

 

     Art. 65. (Concorrenza) [176]

     (ex art. 52 eecc)

     1. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono una concorrenza effettiva ed evitano le distorsioni della concorrenza sul mercato interno al momento di decidere il rilascio, la modifica o il rinnovo dei diritti d'uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, conformemente al presente Codice.

     2. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, allorchè modificano o rinnovano diritti d'uso dello spettro radio, possono adottare misure appropriate quali:

     a) limitare la quantità delle bande di spettro radio per cui concedono diritti d'uso a un'impresa, oppure, in casi giustificati, subordinare detti diritti d'uso a condizioni quali l'offerta di accesso all'ingrosso, di roaming nazionale o regionale, in talune bande o in taluni gruppi di bande aventi caratteristiche simili;

     b) riservare, se appropriato e giustificato in considerazione di una situazione specifica sul mercato nazionale, una determinata parte di una banda di spettro radio o di un gruppo di bande per l'assegnazione a nuovi entranti;

     c) rifiutare di concedere nuovi diritti d'uso dello spettro radio o di autorizzare nuovi usi dello spettro radio per talune bande o imporre determinate condizioni alla concessione di nuovi diritti d'uso dello spettro radio o all'autorizzazione di nuovi usi dello spettro radio per evitare distorsioni della concorrenza dovute ad assegnazioni, trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso;

     d) includere condizioni che vietino o imporre condizioni ai trasferimenti di diritti d'uso dello spettro radio, che non siano assoggettati al controllo delle operazioni di concentrazione dell'Unione o nazionali, quando tali trasferimenti possono pregiudicare in modo significativo la concorrenza;

     e) modificare i diritti esistenti conformemente al presente decreto quando ciò si renda necessario per porre rimedio ex post a una distorsione della concorrenza dovuta a trasferimenti o accumuli di diritti d'uso dello spettro radio.

     3. L'Autorità, tenendo conto delle condizioni di mercato e dei parametri di riferimento disponibili, fonda la propria decisione su una valutazione oggettiva e prospettica delle condizioni della concorrenza nel mercato, della necessità di tali misure per mantenere o conseguire una concorrenza effettiva e dei probabili effetti di tali misure sugli investimenti attuali e futuri da parte dei partecipanti al mercato, in particolare per il dispiegamento della rete. Nel far ciò, l'Autorità tiene conto dell'approccio all'analisi di mercato di cui all'articolo 78 comma 2.

     4. Nell'applicare il comma 2 del presente articolo, l'Autorità agisce in conformità delle procedure di cui agli articoli 18, 19, 23 e 35.

 

SEZIONE III

Procedure

 

     Art. 66. (Tempistica coordinata delle assegnazioni) [177]

     (ex art. 53 eecc)

     1. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, cooperano con le competenti autorità degli altri Stati membri al fine di coordinare l'uso dello spettro radio armonizzato per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nell'Unione tenendo debito conto delle diverse situazioni del mercato a livello nazionale. Ciò può comportare l'individuazione di una o, se del caso, più date comuni entro le quali autorizzare l'uso di uno specifico spettro radio armonizzato.

     2. Ove siano state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentire l'uso dello spettro radio per le reti e i servizi a banda larga senza fili, il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, consente l'uso di tale spettro radio il prima possibile, al più tardi trenta mesi dopo l'adozione di tale misura, o appena possibile dopo la revoca dell'eventuale decisione di consentire l'uso alternativo in via eccezionale a norma dell'articolo 58, comma 3, del presente decreto. Ciò non pregiudica la decisione (UE) 2017/899 e il diritto di iniziativa della Commissione europea di proporre atti legislativi.

     3. Il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, può ritardare la scadenza di cui al comma 2 per una banda specifica nelle seguenti circostanze:

     a) nella misura in cui ciò sia giustificato da una restrizione all'uso di detta banda sulla base dell'obiettivo di interesse generale di cui all'articolo 58, comma 5 lettera a) oppure d);

     b) in caso di questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero che comportino interferenze dannose con paesi terzi, a condizione che lo Stato membro colpito abbia richiesto, se del caso, l'assistenza dell'Unione a norma dell'articolo 28 paragrafo 5 della direttiva (UE) 2018/1972;

     c) tutela della sicurezza nazionale e della difesa;

     d) forza maggiore.

     4. Il Ministero riesamina il ritardo di cui al comma 3 almeno ogni due anni.

     5. Il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, può ritardare la scadenza di cui al comma 2 per una banda specifica nella misura in cui ciò sia necessario e fino a un massimo di trenta mesi in caso di:

     a) questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero che comportino interferenze dannose tra gli Stati membri, a condizione che lo Stato membro colpito adotti tempestivamente tutte le misure necessarie a norma dell'articolo 29, commi 3 e 4;

     b) la necessità e la complessità di assicurare la migrazione tecnica degli utenti esistenti di tale banda.

     6. In caso di ritardo ai sensi del comma 3 o 5, il Ministero informa tempestivamente gli altri Stati membri e la Commissione, indicando le ragioni.

 

     Art. 67. (Procedura per limitare il numero dei diritti d'uso da concedere per lo spettro radio) [178]

     (ex art. 55 eecc- art. 29 Codice 2003)

     1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 66, per le bande di frequenza per le quali il Ministero ha determinato che i relativi diritti d'uso non possono essere soggetti ad autorizzazione generale, l'Autorità, nel valutare se limitare il numero dei diritti d'uso da concedere, tra l'altro:

     a) motiva chiaramente le ragioni alla base della limitazione dei diritti d'uso, in particolare ponderando adeguatamente l'esigenza di massimizzare i benefici per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e, se del caso, riesamina la limitazione periodicamente o a ragionevole richiesta delle imprese interessate;

     b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori, l'opportunità di esprimere le loro posizioni sulle eventuali limitazioni, mediante una consultazione pubblica conformemente all'articolo 23.

     2. Quando l'Autorità determina che il numero di diritti d'uso debba essere limitato, stabilisce e motiva chiaramente gli obiettivi perseguiti mediante una procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi del presente articolo e, ove possibile, li quantifica, ponderando adeguatamente la necessità di raggiungere obiettivi nazionali del mercato interno.

     3. In previsione di una procedura di selezione specifica, l'Autorità può fissare, in aggiunta all'obiettivo di promuovere la concorrenza, uno o più dei seguenti obiettivi:

     a) promuovere la copertura;

     b) assicurare la necessaria qualità del servizio;

     c) promuovere l'uso efficiente dello spettro radio, anche tenendo conto delle condizioni associate ai diritti d'uso e del livello dei contributi;

     d) promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'attività delle imprese.

     4. L'Autorità definisce e motiva chiaramente la scelta della procedura di selezione, compresa l'eventuale fase preliminare di accesso alla procedura stessa. L'Autorità indica, inoltre, chiaramente i risultati della relativa valutazione della situazione concorrenziale, tecnica ed economica del mercato e motiva l'eventuale uso e scelta delle misure a norma dell'articolo 35.

     5. Il Ministero e l'Autorità, nell'esercizio delle rispettive competenze, pubblicano qualsiasi decisione relativa alla procedura di selezione scelta e alle regole connesse, indicandone chiaramente le ragioni. Sono, altresì, pubblicate le condizioni che saranno associate ai diritti d'uso.

     6. Il Ministero, competente per la realizzazione della procedura di selezione, invita a presentare domanda per i diritti d'uso, dopo la decisione sulla procedura di selezione da seguire.

     7. Qualora l'Autorità decida che è possibile rilasciare ulteriori diritti d'uso dello spettro radio o una combinazione di autorizzazione generale e diritti d'uso individuali rende nota la decisione e il Ministero dà inizio al procedimento di concessione di tali diritti.

     8. Qualora sia necessario limitare l'assegnazione di diritti d'uso dello spettro radio, il Ministero effettua il rilascio di tali diritti in base a procedure stabilite dall'Autorità, sulla base di criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, che devono tenere in adeguata considerazione gli obiettivi e le prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 29 e 58.

     9. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitive o comparative, il Ministero, su richiesta dell'Autorità, può prorogare il periodo massimo di sei settimane di cui all'articolo 61, comma 6, nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, aperte e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza però superare il termine di otto mesi, fatta salva un'eventuale tempistica specifica stabilita a norma dell'articolo 66. I termini suddetti non pregiudicano l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio e di coordinamento dei satelliti.

     10. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti d'uso dello spettro radio in conformità dell'articolo 64.

 

CAPO IV

Diffusione e uso delle apparecchiature di rete senza fili

 

     Art. 68. (Accesso alle reti locali in radiofrequenza) [179]

     (ex art. 56 eecc)

     1. La fornitura di un servizio di comunicazione elettronica mediante accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso reti locali punto-multipunto in radiofrequenze (RLAN) nonchè l'uso dello spettro radio armonizzato a tal fine, è assoggettata ad un'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 11, che consegue alla presentazione della dichiarazione conforme al modello di cui all'allegato n. 13-bis al presente decreto, fatte salve le condizioni applicabili dell'autorizzazione generale relative all'uso dello spettro radio di cui all'articolo 59 comma 1. Qualora tale fornitura non sia parte di un'attività economica o sia accessoria a un'attività economica o a un servizio pubblico non subordinati alla trasmissione di segnali su tali reti, un'impresa, un'autorità pubblica o un utente finale che forniscano tale accesso non sono soggetti ad alcuna autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica a norma dell'articolo 11, nè agli obblighi in materia di diritti degli utenti finali a norma della parte III, titolo II, articoli 98-octies decies a 98-vicies ter, nè agli obblighi di interconnessione delle rispettive reti a norma dell'articolo 72 comma 1 [180].

     2. Alle misure del presente articolo si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 [181].

     3. Il Ministero non impedisce ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di autorizzare l'accesso del pubblico alle loro reti attraverso le RLAN, che possono essere ubicate nei locali di un utente finale, subordinatamente al rispetto delle condizioni applicabili dell'autorizzazione generale e al previo consenso informato dell'utente finale.

     4. Conformemente, in particolare, all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non limitino in maniera unilaterale o vietino agli utenti finali la facoltà:

     a) di accedere alle RLAN di loro scelta fornite da terzi;

     b) di consentire reciprocamente l'accesso o, più in generale, di accedere alle reti di tali fornitori ad altri utenti finali tramite le RLAN, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali.

     5. Il Ministero e l'Autorità non limitano o vietano agli utenti finali la facoltà di consentire l'accesso, reciprocamente o in altro modo, alle loro RLAN da parte di altri utenti finali, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali.

     6. Il Ministero e l'Autorità non limitano indebitamente la fornitura di accesso pubblico alle RLAN:

     a) da parte di organismi pubblici o negli spazi pubblici nei pressi dei locali da essi occupati, quando tale fornitura è accessoria ai servizi pubblici forniti in tali locali;

     b) da parte di organizzazioni non governative o organismi pubblici che aggregano e rendono accessibili, reciprocamente o più in generale, le RLAN di diversi utenti finali, comprese, se del caso, le RLAN alle quali l'accesso pubblico è fornito a norma della lettera a).

     6-bis. Il collegamento tra access point appartenenti al medesimo operatore nonchè ad operatori distinti è ammesso a condizione che, in caso di interconnessione tra reti, si rispettino tutte le disposizioni del presente decreto [182].

     7. Agli impianti e alla fornitura di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le reti locali in radiofrequenza (RLAN) si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 30 per l'installazione e fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica.

 

     Art. 69. (Installazione e funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata) [183]

     (ex art. 57 eecc + regolamento 2020/1070 small cells)

     1. Le autorità competenti non limitano indebitamente l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata. Il Ministero si adopera per garantire che le norme che disciplinano l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata siano coerenti a livello nazionale. Tali norme sono pubblicate prima della loro applicazione. In particolare, le autorità competenti non subordinano l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata che soddisfano le caratteristiche di cui al comma 2 a permessi urbanistici individuali o ad altri permessi individuali preventivi. In deroga al secondo periodo, le autorità competenti possono richiedere autorizzazioni per l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata in edifici o siti di valore architettonico, storico, ambientale e paesaggistico protetti a norma del diritto nazionale o se necessario per ragioni di pubblica sicurezza. Al rilascio di tali autorizzazioni si applica l'articolo 7 decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 [184].

     2. Le caratteristiche fisiche e tecniche, come le dimensioni massime, il peso e, se del caso, la potenza di emissione, dei punti di accesso senza fili di portata limitata sono definite dal regolamento 2020/1070/UE della Commissione europea, del 20 luglio 2020. Il presente articolo non si applica ai punti di accesso senza fili di portata limitata con un sistema di antenna attivo. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:

     a) «potenza isotropa equivalente irradiata (Equivalent Isotropically Radiated Power, EIRP)»: il prodotto della potenza fornita all'antenna per il suo guadagno in una data direzione rispetto ad un'antenna isotropa (guadagno assoluto o isotropico);

     b) «sistema di antenna»: la componente hardware di un punto di accesso senza fili di portata limitata che irradia energia in radiofrequenza per fornire connettività senza fili agli utenti finali;

     c) «sistema di antenna attivo» (Active Antenna System, AAS): un sistema di antenna in cui l'ampiezza o la fase tra gli elementi di antenna, o entrambe, sono continuamente modificate, dando luogo a un diagramma di radiazione che varia in risposta a cambiamenti a breve termine nell'ambiente radio. Ciò esclude il modellamento del fascio a lungo termine quale il downtilt elettrico fisso. Nei punti di accesso senza fili di portata limitata dotati di un AAS, quest'ultimo è parte integrante del punto di accesso senza fili di portata limitata;

     d) «al chiuso»: qualsiasi spazio, compresi i veicoli di trasporto, dotato di un soffitto, di un tetto o di una struttura o dispositivo fissi o mobili in grado di coprire l'intero spazio, e che, fatta eccezione per le porte, le finestre e i passaggi pedonali, è completamente racchiuso da muri o pareti, in maniera permanente o temporanea, indipendentemente dal tipo di materiale utilizzato per il tetto, i muri o le pareti e dal carattere permanente o temporaneo della struttura;

     e) «all'aperto»: qualsiasi spazio che non sia al chiuso.

     3. I punti di accesso senza fili di portata limitata sono conformi all'allegato, lettera B, del regolamento 2020/1070/EU e [185]:

     a) sono integrati completamente e in sicurezza nella loro struttura di sostegno e sono quindi invisibili al pubblico;

     b) soddisfano le condizioni di cui all'allegato, lettera A, all'articolo 3 del regolamento 2020/1070/UE.

     4. Il comma 3 fa salve le competenze del Ministero e delle altre autorità competenti di determinare i livelli aggregati dei campi elettromagnetici derivanti dalla co-locazione o dall'aggregazione, in una zona locale, di punti di accesso senza fili di portata limitata, e di garantire la conformità ai limiti aggregati di esposizione ai campi elettromagnetici applicabili conformemente al diritto dell'Unione utilizzando mezzi diversi dai permessi individuali relativi all'installazione di punti di accesso senza fili di portata limitate. Gli operatori che hanno installato punti di accesso senza fili di portata limitata di classe E0, E2 o E10 conformi alle condizioni di cui al comma 1 notificano alle autorità competenti, entro due settimane dall'installazione di ciascuno di essi, l'installazione e l'ubicazione di tali punti di accesso, nonchè i requisiti che rispettano conformemente a tale paragrafo.

     5. Il Ministero, in collaborazione con le altre autorità competenti, con cadenza regolare, effettua attività di monitoraggio e riferisce alla Commissione europea, anche per quanto riguarda le tecnologie utilizzate dai punti di accesso senza fili di portata limitata installati. A tal fine gli operatori riferiscono al Ministero, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le installazioni effettuate al 31 dicembre del precedente anno, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE)2020/1070 della Commissione del 20 luglio 2020 [186].

     6. Il presente articolo non pregiudica i requisiti essenziali previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, e il regime di autorizzazione applicabile per l'uso dello spettro radio [187].

     7. Il Ministero e le altre autorità competenti, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, provvedono affinchè gli operatori abbiano il diritto di accedere a qualsiasi infrastruttura fisica controllata da autorità pubbliche nazionali, regionali o locali che sia tecnicamente idonea a ospitare punti di accesso senza fili di portata limitata o che sia necessaria per connettere tali punti di accesso a una dorsale di rete. Le autorità pubbliche soddisfano tutte le ragionevoli richieste di accesso secondo modalità e condizioni eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, che sono rese pubbliche presso un punto informativo unico.

     8. Fatti salvi eventuali accordi commerciali, l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata non è soggetta a contributi o oneri con eccezione di quelli previsti dall'articolo 16 [188].

 

TITOLO II

ACCESSO

 

CAPO I

Disposizioni generali, principi di accesso

 

     Art. 70. (Quadro di riferimento generale per l'accesso e l'interconnessione) [189]

     (ex art. 59 eecc - art. 40 Codice 2003)

     1. Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso e all'interconnessione. L'operatore costituito in un altro Stato membro che richiede l'accesso o l'interconnessione nel territorio nazionale non necessita di un'autorizzazione ad operare in Italia, qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete. L'Autorità anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti garantisce che non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese accordi di interconnessione e di accesso. Il Ministero e l'Autorità, per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinchè non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese di un medesimo Stato membro o di differenti Stati membri di negoziare tra loro, nel rispetto del diritto dell'Unione, accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso o all'interconnessione.

     2. Fatto salvo l'articolo 98-vicies sexies, sono revocati i provvedimenti giuridici o amministrativi che richiedono alle imprese di concedere analoghi servizi d'accesso e di interconnessione a termini e condizioni differenti in funzione delle differenti imprese per servizi equivalenti o i provvedimenti che impongono obblighi che non dipendono dai servizi di accesso e di interconnessione effettivamente prestati, fatte salve le condizioni indicate all'allegato I.

 

     Art. 71. (Diritti ed obblighi degli operatori) [190]

     (ex art. 60 eecc - art. 41 Codice 2003)

     1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione elettronica hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 15, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta l'Unione. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altre imprese nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'Autorità ai sensi degli articoli 72, 73 e 79.

     2. Fatto salvo l'articolo 21, le imprese che ottengono informazioni da un'altra impresa prima, durante o dopo il negoziato sugli accordi in materia di accesso o di interconnessione utilizzano tali informazioni esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservano in qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Tali imprese non comunicano le informazioni ricevute ad altre parti, in particolare ad altri servizi, società consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale.

     3. I negoziati possono essere condotti mediante intermediari neutri laddove le condizioni di concorrenza lo richiedano.

 

CAPO II

Accesso e interconnessione

 

     Art. 72. (Poteri e competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di accesso e di interconnessione) [191]

     (ex art. 61 eecc - art. 42 Codice 2003)

     1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 4, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni incoraggia e, se del caso, garantisce, in conformità con il presente decreto, un adeguato accesso, un'adeguata interconnessione e l'interoperabilità dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo tale da promuovere l'efficienza, una concorrenza sostenibile, lo sviluppo di reti ad altissima capacità, investimenti efficienti e l'innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali. L'Autorità fornisce orientamenti e rende disponibili al pubblico le procedure per ottenere l'accesso e l'interconnessione, garantendo che piccole e medie imprese e operatori aventi una portata geografica limitata possano trarre beneficio dagli obblighi imposti.

     2. In particolare, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti di imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 79, l'Autorità può imporre:

     a) nella misura necessaria a garantire la connettività da punto a punto, obblighi alle imprese soggette all'autorizzazione generale che controllano l'accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, l'obbligo di interconnessione delle rispettive reti qualora non sia già previsto;

     b) in casi giustificati e nella misura necessaria, obblighi per le imprese soggette all'autorizzazione generale che controllano l'accesso agli utenti finali, onde rendere interoperabili i propri servizi;

     c) in casi giustificati, se la connettività da punto a punto tra gli utenti finali è compromessa a causa della mancanza di interoperabilità tra i servizi di comunicazione interpersonale e nella misura necessaria a garantire la connettività da punto a punto tra utenti finali, obblighi per i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dalla numerazione che abbiano un significativo livello di copertura e di diffusione tra gli utenti, onde rendere interoperabili i propri servizi;

     d) nella misura necessaria a garantire l'accessibilità per gli utenti finali ai servizi di diffusione radiotelevisiva in digitale e servizi complementari correlati specificati dall'Autorità, l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse di cui all'allegato n. 2, parte 2, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

     3. Gli obblighi di cui al comma 2, lettera c), sono imposti soltanto:

     a) nella misura necessaria a garantire l'interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale e possono comprendere obblighi proporzionati per i fornitori di tali servizi di pubblicare e autorizzare l'uso, la modifica e la ridistribuzione delle informazioni pertinenti da parte delle autorità e di altri fornitori o di impiegare o attuare le norme o specifiche di cui all'articolo 39 comma 1, o di altre pertinenti norme europee o internazionali;

     b) qualora la Commissione europea, dopo aver consultato il BEREC e aver preso nella massima considerazione il suo parere, abbia riscontrato la presenza di una notevole minaccia alla connettività da punto a punto tra utenti finali in tutta l'Unione o in almeno tre Stati membri e abbia adottato misure di attuazione che specificano le caratteristiche e la portata degli obblighi che possono essere imposti. Tali misure di attuazione sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 118, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972.

     4. In particolare, fatti salvi i commi 1 e 2, l'Autorità può imporre, in base a una richiesta ragionevole, gli obblighi di concedere l'accesso al cablaggio e alle risorse correlate all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione determinato dall'Autorità qualora tale punto sia situato al di fuori dell'edificio. Ove giustificato dal fatto che la duplicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile, tali obblighi possono essere imposti ai fornitori di reti di comunicazione elettronica o ai proprietari del cablaggio e delle risorse correlate se non sono fornitori di reti di comunicazione elettronica. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull'accesso a tali elementi di rete e alle risorse e ai servizi correlati, su trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio. Qualora l'Autorità concluda relativamente, se applicabile, agli obblighi risultanti da eventuali pertinenti analisi di mercato, che l'obbligo imposto in conformità del comma 2 non è sufficiente a sormontare forti ostacoli fisici o economici non transitori alla duplicazione in base ad una situazione del mercato, esistente o emergente, che limita significativamente i risultati concorrenziali per gli utenti finali, può estendere, a condizioni eque e ragionevoli, l'imposizione di siffatti obblighi di accesso oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione fino a un punto che determina essere il più vicino agli utenti finali, in grado di ospitare un numero di connessioni degli utenti finali sufficiente per essere sostenibile sul piano commerciale per chi richiede accesso efficiente. Nel determinare la portata dell'estensione oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione, l'Autorità tiene nella massima considerazione le pertinenti linee guida del BEREC. L'Autorità può imporre obblighi di accesso attivo o virtuale, se giustificati da motivazioni tecniche o economiche. L'Autorità non impone a fornitori di reti di comunicazione elettronica obblighi a norma del comma 2 qualora stabilisca che:

     a) il fornitore possiede le caratteristiche elencate dall'articolo 91 comma 1, e mette a disposizione di qualsiasi impresa, a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli, un mezzo alternativo, analogo ed economicamente sostenibile per raggiungere gli utenti finali fornendo accesso a una rete ad altissima capacità; l'Autorità può estendere tale esenzione ad altri fornitori che offrono, a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli, l'accesso a una rete ad altissima capacità;

     b) l'imposizione di obblighi comprometterebbe la sostenibilità economica o finanziaria dell'installazione di una nuova rete, in particolare nell'ambito di progetti locali di dimensioni ridotte.

     5. In deroga al comma 4, lettera a), l'Autorità può imporre obblighi ai fornitori di reti di comunicazione elettronica che soddisfano i criteri di cui a tale lettera se la rete interessata è finanziata con fondi pubblici.

     6. Fatti salvi i commi 1 e 2, l'Autorità ha la facoltà di imporre, alle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica, obblighi in relazione alla condivisione delle infrastrutture passive o l'obbligo di concludere accordi di accesso in roaming localizzato, in entrambi i casi se direttamente necessari per la fornitura locale di servizi che comportano l'uso dello spettro radio, in conformità del diritto dell'Unione e purchè non sia messo a disposizione delle imprese un mezzo alternativo di accesso agli utenti finali analogo e economicamente sostenibile, a condizioni eque e ragionevoli. L'Autorità può imporre tali obblighi solo ove tale possibilità sia stata chiaramente prevista in sede di assegnazione dei diritti d'uso dello spettro radio e se ciò è giustificato dal fatto che, nel settore soggetto a tali obblighi, la realizzazione basata sulle dinamiche del mercato delle infrastrutture per la fornitura di reti o servizi che comportano l'uso dello spettro radio incontra ostacoli economici o fisici insormontabili e pertanto l'accesso alle reti o ai servizi da parte degli utenti finali è gravemente carente o assente. Nei casi in cui l'accesso e la condivisione delle infrastrutture passive da soli non sono sufficienti ad affrontare la situazione, l'Autorità può imporre obblighi sulla condivisione delle infrastrutture attive. L'Autorità tiene conto dei seguenti fattori:

     a) la necessità di massimizzare la connettività in tutta l'Unione, lungo le principali vie di trasporto e in particolare negli ambiti territoriali, e la possibilità di migliorare notevolmente la scelta e la qualità del servizio per gli utenti finali;

     b) l'uso efficiente dello spettro radio;

     c) la fattibilità tecnica della condivisione e le relative condizioni;

     d) lo stato della concorrenza basata sulle infrastrutture e sui servizi;

     e) l'innovazione tecnologica;

     f) l'esigenza superiore di sostenere l'incentivo dell'operatore ospitante a dispiegare prima di tutto l'infrastruttura.

     7. Nel quadro della risoluzione delle controversie, l'Autorità può tra l'altro imporre al beneficiario dell'obbligo di condivisione o di accesso l'obbligo di condividere lo spettro radio con l'operatore ospitante dell'infrastruttura nell'ambito territoriale interessato.

     8. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi da 1 a 6 devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono attuati secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34. L'Autorità che ha imposto detti obblighi e condizioni ne valuta i risultati entro cinque anni dall'adozione della precedente misura adottata in relazione alle stesse imprese e valutano se sia opportuno revocarli o modificarli in funzione dell'evolvere della situazione. L'Autorità comunica l'esito della loro valutazione secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.

     9. Ai fini dei commi 1 e 2, l'Autorità è autorizzata a intervenire di propria iniziativa ove giustificato per garantire il conseguimento degli obiettivi politici previsti dall'articolo 4, ai sensi del presente decreto e, in particolare, secondo le procedure di cui agli articoli 23 e 33.

     10. L'Autorità tiene nella massima considerazione le linee guida del BEREC sulla definizione dell'ubicazione dei punti terminali di rete di cui all'articolo 73.

 

     Art. 73. (Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse) [192]

     (ex art. 62 eecc - art. 43 Codice 2003)

     1. All'accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applicano, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all'allegato n.2, parte 1.

     2. Qualora, in base a un'analisi di mercato effettuata in conformità dell'articolo 78, comma 1, l'Autorità appuri che una o più imprese non dispongono di un significativo potere di mercato sul mercato pertinente, può modificare o revocare le condizioni per tali imprese conformemente alle procedure previste dagli articoli 23 e 33 solo se:

     a) l'accessibilità per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell'articolo 98-vicies sexies non risulti pregiudicata da tale modifica o revoca;

     b) le prospettive di un'effettiva concorrenza nei mercati seguenti non risultano pregiudicate da tale modifica o revoca:

     i) servizi di diffusione radiotelevisiva digitale al dettaglio;

     ii) sistemi di accesso condizionato e altre risorse correlate.

     3. Le parti a cui si applica la modifica o la revoca di tali obblighi sono informate con un adeguato preavviso [193].

     4. Le condizioni applicate in virtù del presente articolo lasciano impregiudicata la facoltà all'Autorità di imporre obblighi relativi alla presentazione delle EPG e di analoghi menu e interfacce di navigazione.

     5. In deroga al comma 1, l'Autorità, con cadenza periodica, riesamina le condizioni applicate in virtù del presente articolo attraverso un'analisi di mercato conformemente all'articolo 78 comma 1, per determinare se mantenere, modificare o revocare le condizioni applicate.

 

CAPO III

Analisi di mercato e significativo potere di mercato

 

     Art. 74. (Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato) [194]

     (ex art. 63 eecc- art. 17 Codice 2003)

     1. L'Autorità nell'accertare, secondo la procedura di cui all'articolo 78, quali imprese dispongono di un significativo potere di mercato, applica le disposizioni di cui al comma 2.

     2. Si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente a una posizione dominante, ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori.

     3. L'Autorità, nel valutare se due o più imprese godono congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, procede nel rispetto del diritto dell'Unione europea e tiene in massima considerazione le linee guida della Commissione europea per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato, pubblicate ai sensi dell'articolo 64 della direttiva (UE) 2018/1972, di seguito denominate "linee guida SPM".

     4. Se un'impresa dispone di un significativo potere in un mercato specifico, si presume che essa abbia un significativo potere in un mercato diverso e strettamente connesso, qualora le connessioni tra i due mercati consentano di far valere sul mercato strettamente connesso il potere detenuto nel mercato specifico, rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo dell'impresa. Pertanto, a norma degli articoli 80, 81, 82 e 85, possono essere applicate misure correttive volte a prevenire tale influenza sul mercato strettamente connesso.

 

     Art. 75. (Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati) [195]

     (ex art. 64 eecc - art. 18 Codice 2003)

     1. L'Autorità, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, e le linee guida SPM, definisce i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel territorio nazionale, tenendo conto, tra l'altro, del grado di concorrenza a livello delle infrastrutture in tali aree, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. L'Autorità, se del caso, tiene altresì conto dei risultati della mappatura geografica svolta in conformità dell'articolo 22, comma 1. Prima di definire i mercati diversi da quelli individuati nella raccomandazione, applica la procedura di cui agli articoli 23 e 33.

 

     Art. 76. (Procedura per l'individuazione dei mercati transnazionali) [196]

     (ex art. 65 eecc, art. 19, comma 7 cod 2003)

     1. L'Autorità può presentare, unitamente ad almeno un'altra autorità nazionale di regolamentazione, appartenente ad altro Stato membro, una richiesta motivata e circostanziata al BEREC di svolgere un'analisi sulla possibile esistenza di un mercato transnazionale.

     2. Qualora la Commissione europea abbia adottato decisioni relative alla individuazione di mercati transnazionali, sulla base dell'analisi svolta dal BEREC e a seguito della consultazione delle parti interessate, a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972, l'Autorità effettua l'analisi di mercato congiuntamente alle autorità di regolamentazione degli altri Stati membri interessate, tenendo in massima considerazione le linee guida SMP, e si pronuncia di concerto con queste in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui all'articolo 78 comma 4. L'Autorità e le altre autorità nazionali interessate comunicano congiuntamente alla Commissione europea i propri progetti di misure relative all'analisi di mercato e a ogni obbligo regolamentare in conformità degli articoli 33 e 34.

     3. Anche in assenza di mercati transnazionali, l'Autorità può comunicare, congiuntamente a una o più autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, i propri progetti di misure relative all'analisi di mercato e agli obblighi regolamentari, qualora le condizioni di mercato nelle rispettive sfere di competenza siano ritenute sufficientemente omogenee.

 

     Art. 77. (Procedura per l'individuazione della domanda transnazionale) [197]

     (ex art. 66 eecc)

     1. L'Autorità può presentare, unitamente ad almeno un'altra autorità nazionale di regolamentazione di altro Stato membro, una richiesta motivata e circostanziata al BEREC di svolgere un'analisi della domanda transnazionale, da parte degli utenti finali, di prodotti e servizi forniti all'interno dell'Unione in uno o più mercati elencati nella raccomandazione, ove emerga l'esistenza di un grave problema di domanda che occorre affrontare, secondo la procedura di cui all'articolo 66, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972.

     2. Qualora il BEREC, a seguito dell'individuazione di una significativa domanda avente carattere transnazionale, che non sia sufficientemente soddisfatta dall'offerta commerciale o regolamentata, emani linee guida su approcci comuni per le autorità nazionali di regolamentazione, l'Autorità, nell'espletamento dei propri compiti di regolazione nell'ambito della propria sfera di competenza, tiene in massima considerazione dette linee guida.

     3. Tali linee guida possono fornire la base per l'interoperabilità dei prodotti di accesso all'ingrosso in tutta l'Unione e possono includere orientamenti per l'armonizzazione delle specifiche tecniche dei prodotti di accesso all'ingrosso in grado di soddisfare la domanda di carattere transnazionale di cui al comma 2 [198].

 

     Art. 78. (Procedura per l'analisi del mercato) [199]

     (ex art. 67 eecc - art. 19 Codice 2003)

     1. L'Autorità, determina se un mercato rilevante definito in conformità dell'articolo 75, sia tale da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione di cui al presente decreto. Nello svolgere tale analisi l'Autorità tiene nella massima considerazione le linee guida SPM, segue le procedure di cui agli articoli 23 e 33, e acquisisce il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato [200].

     2. Un mercato può essere considerato tale da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti nel presente decreto se sono soddisfatti tutti i criteri seguenti:

     a) presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso, di carattere strutturale, giuridico o normativo;

     b) esistenza di una struttura del mercato che non tende al raggiungimento della concorrenza effettiva entro l'arco di tempo preso in esame, in considerazione della situazione della concorrenza basata sulle infrastrutture e di altro tipo, al di là degli ostacoli all'accesso;

     c) insufficienza del solo diritto della concorrenza per far fronte adeguatamente ai fallimenti del mercato individuati.

     3. Se svolge un'analisi di un mercato incluso nella raccomandazione, l'Autorità considera soddisfatte le condizioni di cui al secondo comma, lettere a), b) e c), salvo se l'Autorità stessa constata che una o più di esse non è soddisfatta nelle specifiche circostanze nazionali.

     4. Quando svolge l'analisi di cui ai commi da1 a 3, l'Autorità esamina gli sviluppi in una prospettiva futura di assenza della regolamentazione imposta a norma del presente articolo nel mercato rilevante e tiene conto di quanto segue:

     a) gli sviluppi del mercato che incidono sulla tendenza del mercato rilevante al raggiungimento di una concorrenza effettiva;

     b) tutti i pertinenti vincoli concorrenziali, a livello della vendita all'ingrosso e al dettaglio, indipendentemente dal fatto che le cause di tali vincoli siano individuate nelle reti di comunicazione elettronica, nei servizi di comunicazione elettronica o in altri tipi di servizi o applicazioni paragonabili dal punto di vista dell'utente finale, e a prescindere dal fatto che tali restrizioni siano parte del mercato rilevante;

     c) altri tipi di regolamentazione o misure imposte che influiscono sul mercato rilevante o su mercati al dettaglio correlati per tutto il periodo in esame, tra cui, a titolo esemplificativo, gli obblighi imposti in conformità degli articoli 50, 71 e 72;

     d) regolamentazioni imposte in altri mercati rilevanti sulla base del presente articolo.

     5. Se conclude che un mercato rilevante non giustifica l'imposizione di obblighi di regolamentazione in conformità della procedura di cui ai commi da 1 a 4, oppure allorchè le condizioni indicate al comma 6 non sono soddisfatte, l'Autorità non impone nè mantiene nessun obbligo di regolamentazione specifico in conformità dell'articolo 79. Qualora obblighi di regolamentazione settoriali siano già stati imposti in conformità dell'articolo 79, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante. L'Autorità provvede che le parti interessate dalla revoca di tali obblighi ricevano un termine di preavviso appropriato, in modo da assicurare l'equilibrio tra la necessità di garantire una transizione sostenibile per i beneficiari degli obblighi e gli utenti finali, la scelta dell'utente finale e il fatto che la regolamentazione non si estenda oltre il necessario. Nel fissare tale termine di preavviso l'Autorità può stabilire condizioni specifiche e periodi di preavviso in relazione agli accordi di accesso esistenti.

     6. Qualora accerti che, in un mercato rilevante è giustificata l'imposizione di obblighi di regolamentazione in conformità dei commi 1 a 4, l'Autorità individua le imprese che individualmente o congiuntamente dispongono di un significativo potere di mercato su tale mercato rilevante conformemente all'articolo 74. L'Autorità impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione in conformità dell'articolo 79 ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano se ritiene che la situazione risultante per gli utenti finali non sarebbe effettivamente concorrenziale in loro assenza.

     7. Le misure di cui ai commi 5 e 6 sono adottate secondo le procedure di cui agli articoli 23 e 33. L'Autorità effettua un'analisi del mercato rilevante e notifica il corrispondente progetto di misura a norma dell'articolo 33:

     a) entro cinque anni dall'adozione di una precedente misura se l'Autorità ha definito il mercato rilevante e stabilito quali imprese godono di un significativo potere di mercato; in via eccezionale, tale periodo di cinque anni può essere prorogato fino a un massimo di un anno, se l'Autorità ha notificato alla Commissione europea una proposta motivata di proroga non meno di quattro mesi prima del termine del periodo di cinque anni e la Commissione europea non ha formulato obiezioni entro un mese dalla notifica;

     b) entro tre anni dall'adozione di una raccomandazione rivista sui mercati rilevanti per i mercati non notificati in precedenza alla Commissione europea;

     c) entro tre anni dalla data di adesione all'Unione europea per gli Stati membri di nuova adesione.

     8. Qualora l'Autorità ritenga di non poter completare l'analisi di un mercato rilevante individuato nella raccomandazione entro il termine fissato al comma 7, può chiedere al BEREC assistenza per completare l'analisi del mercato specifico e degli obblighi specifici da imporre. Con tale assistenza l'Autorità notifica, entro sei mesi dal termine stabilito al comma 7, il progetto di misura alla Commissione europea a norma dell'articolo 33.

 

CAPO IV

Misure correttive di accesso imposte alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato

 

     Art. 79. (Imposizione, modifica o revoca degli obblighi) [201]

     (ex art. 68 eecc - art. 45 Codice 2003)

     1. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 78, un'impresa sia designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, l'Autorità impone, ove ritenuto opportuno, qualsiasi obbligo previsto agli articoli da 80 a 85 e gli articoli 87 e 91. Conformemente al principio di proporzionalità, l'Autorità sceglie il modo meno intrusivo di affrontare i problemi individuati nell'analisi del mercato.

     2. L'Autorità impone gli obblighi di cui agli articoli da 80 a 85 e gli articoli 87 e 91 solo alle imprese che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato in conformità del comma 1 del presente articolo, fatti salvi:

     a) gli articoli 72 e 73;

     b) gli articoli 50 e 17, la condizione 7 di cui alla parte D dell'allegato I quale applicata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, gli articoli 98-decies e 98-octies decies e le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/58/CE che contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato;

     c) l'esigenza di ottemperare a impegni internazionali.

     3. In circostanze eccezionali l'Autorità, quando intende imporre alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso o di interconnessione diversi da quelli di cui agli 80 a 85 e gli articoli 87 e 91, ne fa richiesta alla Commissione europea, la quale adotta, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 118, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972 una decisione che autorizza o vieta l'adozione di tali misure.

     4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo:

     a) dipendono dal tipo di problema evidenziato dalla Autorità nella sua analisi del mercato, ove appropriato tenendo conto dell'individuazione della domanda transnazionale in conformità dell'articolo 77;

     b) sono proporzionati, in considerazione, ove possibile, dei costi e dei benefici;

     c) sono giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 4;

     d) sono imposti previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e 33.

     5. In relazione all'esigenza di ottemperare a impegni internazionali di cui al comma 4, l'Autorità notifica alla Commissione europea le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti delle imprese, conformemente alle procedure stabilite dall'articolo 33.

     6. L'Autorità prende in considerazione l'impatto dei nuovi sviluppi del mercato, ad esempio in relazione agli accordi commerciali, compresi gli accordi di coinvestimento, che influenzano le dinamiche della concorrenza. Se tali sviluppi non sono sufficientemente importanti da richiedere una nuova analisi di mercato ai sensi dell'articolo 78, l'Autorità valuta senza indugio se sia necessario riesaminare gli obblighi imposti alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato e modifica eventuali decisioni precedenti, anche revocando obblighi o imponendone di nuovi, al fine di garantire che detti obblighi continuino a soddisfare le condizioni indicate al comma 4. Tali modifiche sono imposte solo previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e 33.

 

     Art. 80. (Obbligo di trasparenza) [202]

     (Ex art. 69 eecc - art. 46 Codice 2003)

     1. L'Autorità può imporre, ai sensi dell'articolo 79, obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione o all'accesso, prescrivendo alle imprese di rendere pubbliche determinate informazioni, quali informazioni di carattere contabile, prezzi, specifiche tecniche, caratteristiche della rete e relativi sviluppi previsti, nonchè termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, comprese eventuali condizioni conformi al diritto europeo che modifichino l'accesso a ovvero l'uso di servizi e applicazioni, in particolare per quanto concerne la migrazione dalle infrastrutture preesistenti.

     2. Quando un'impresa è assoggettata a obblighi di non discriminazione, l'Autorità può esigere che tale impresa pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che le imprese non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto. Tale offerta di riferimento contiene una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata di relativi termini, condizioni e prezzi. L'Autorità, con provvedimento motivato, può imporre modifiche alle offerte di riferimento in attuazione degli obblighi previsti dal presente Capo.

     3. L'Autorità può precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime.

     4. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se un'impresa è soggetta agli obblighi di cui all'articolo 83 e 84 relativi all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura della rete, l'Autorità: a) assicura la pubblicazione di un'offerta di riferimento tenendo in considerazione le linee guida del BEREC sui criteri minimi per un'offerta di riferimento di cui all'articolo 69 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018; b) assicura, se pertinente, che siano specificati gli indicatori chiave di prestazione nonchè i corrispondenti livelli dei servizi; c) monitora e garantisce la conformità con gli indicatori di cui alla lettera b) [203].

 

     Art. 81. (Obblighi di non discriminazione) [204]

     (ex art. 70 eecc - art. 47 Codice 2003)

     1. Ai sensi dell'articolo 79, l'Autorità può imporre obblighi di non discriminazione in relazione all'interconnessione o all'accesso.

     2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che l'impresa applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri fornitori di servizi equivalenti, e inoltre che essa fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali. L'Autorità può imporle l'obbligo di fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, compresa la propria, negli stessi tempi, termini e condizioni, incluse quelle relative ai livelli di prezzi e servizi, e attraverso gli stessi sistemi e processi, al fine di garantire l'equivalenza dell'accesso.

 

     Art. 82. (Obbligo di separazione contabile) [205]

     (ex art. 71 eecc- art. 48 Codice 2003)

     1. Ai sensi dell'articolo 79, l'Autorità può imporre obblighi di separazione contabile in relazione a particolari attività nell'ambito dell'interconnessione o dell'accesso, l'Autorità può obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi di trasferimento interno, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 81 o, se del caso, per evitare sussidi incrociati abusivi. L'Autorità può specificare il formato e la metodologia contabile da usare.

     2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 20, per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorità può pubblicare informazioni che contribuiscano a un mercato aperto e concorrenziale, in conformità del diritto dell'Unione e nazionale sulla riservatezza commerciale.

 

     Art. 83. (Accesso alle infrastrutture di ingegneria civile) [206]

     (ex art. 72 eecc)

     1. L'Autorità può imporre alle imprese, conformemente all'articolo 79, l'obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di uso di infrastrutture di ingegneria civile, compresi, ma non limitatamente a questi, edifici o accessi a edifici, cablaggio degli edifici, inclusi cavi, antenne, torri e altre strutture di supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, camere di ispezione, pozzetti e armadi di distribuzione, nei casi in cui, considerata l'analisi di mercato, l'Autorità concluda che il rifiuto di concedere l'accesso o l'imposizione di termini e condizioni non ragionevoli d'accesso o di condizioni di effetto equivalente ostacolerebbe l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato e non sarebbe nell'interesse dell'utente finale.

     2. L'Autorità può imporre a un'impresa l'obbligo di fornire l'accesso conformemente al presente articolo, indipendentemente dal fatto che le attività interessate dall'obbligo facciano parte del mercato rilevante conformemente all'analisi di mercato, a condizione che l'obbligo sia necessario e proporzionato a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4.

 

     Art. 84. (Obblighi in materia di accesso e di uso di determinati elementi di rete e risorse correlate) [207]

     (ex art. 73 eecc - art. 49 Codice 2003)

     1. In conformità dell'articolo 79, l'Autorità può imporre alle imprese l'obbligo di soddisfare richieste ragionevoli di accesso e l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora reputi che il rifiuto di concedere l'accesso o termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrarie agli interessi dell'utente finale. L'Autorità può imporre alle imprese:

     a) di concedere a terzi l'accesso a specifici elementi fisici di rete e risorse correlate, nonchè il relativo uso, secondo i casi, ivi compreso l'accesso disaggregato alla rete e alla sottorete locale;

     b) di concedere a terzi l'accesso a specifici elementi e servizi di rete attivi o virtuali;

     c) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;

     d) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;

     e) di fornire specifici servizi all'ingrosso per la rivendita da parte di terzi;

     f) di concedere un accesso aperto alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali;

     g) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;

     h) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità punto a punto dei servizi o servizi di roaming per le reti mobili;

     i) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;

     l) di interconnettere reti o risorse di rete;

     m) di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza.

     2. L'Autorità può assoggettare tali obblighi a condizioni di equità, ragionevolezza e tempestività. Nel valutare l'opportunità di imporre qualsiasi fra i possibili obblighi specifici di cui al comma 1, e soprattutto le relative idoneità e modalità di imposizione conformemente al principio di proporzionalità, l'Autorità valuta se altre forme di accesso a input all'ingrosso, nello stesso mercato all'ingrosso o in un mercato all'ingrosso connesso, sarebbero sufficienti a dare soluzione al problema individuato nell'interesse dell'utente finale. Detta valutazione comprende offerte di accesso commerciale, l'accesso regolamentato a norma dell'articolo 72 o l'accesso regolamentato esistente o previsto ad altri input all'ingrosso a norma del presente articolo. L'Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:

     a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, alla luce del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione o di accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso upstream quale l'accesso ai condotti;

     b) evoluzione tecnologica prevista che incida sulla progettazione e sulla gestione della rete;

     c) necessità di garantire la neutralità tecnologica che consenta alle parti di progettare e gestire le proprie reti;

     d) fattibilità della fornitura dell'accesso offerto, in relazione alla capacità disponibile;

     e) investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti, con particolare riguardo agli investimenti nelle reti ad altissima capacità e ai livelli di rischio connessi;

     f) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione a una concorrenza infrastrutturale economicamente efficace e a modelli di business innovativi che favoriscono la concorrenza sostenibile, come quelli basati sul coinvestimento nelle reti;

     g) se del caso, eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;

     h) fornitura di servizi paneuropei.

     3. Qualora l'Autorità prenda in considerazione, conformemente all'articolo 79, di imporre obblighi sulla base dell'articolo 83 o del presente articolo, valuta se l'imposizione di obblighi a norma del solo articolo 83 sarebbe uno strumento proporzionato con cui promuovere la concorrenza e gli interessi degli utenti finali.

     4. L'Autorità, nell'imporre a un'impresa l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi del presente articolo, può stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal fornitore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L'obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche è conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all'articolo 39.

 

     Art. 85. (Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi) [208]

     (ex art. 74 eecc - art. 50 Codice 2003

     1. Ai sensi dell'articolo 79, per determinati tipi di interconnessione o di accesso, l'Autorità può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controllo dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonchè l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'impresa interessata potrebbe mantenere prezzi a un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito dell'utenza finale. Nel determinare l'opportunità di imporre obblighi di controllo dei prezzi, l'Autorità prende in considerazione la necessità di promuovere la concorrenza e gli interessi a lungo termine degli utenti finali relativi alla realizzazione e alla diffusione delle reti di prossima generazione, in particolare delle reti ad altissima capacità. In particolare, per incoraggiare gli investimenti effettuati dall'impresa anche nelle reti di prossima generazione, l'Autorità tiene conto degli investimenti effettuati dall'impresa. Se considera opportuni gli obblighi di controllo dei prezzi, l'Autorità consente all'impresa un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete. L'Autorità valuta la possibilità di non imporre nè mantenere obblighi a norma del presente articolo se accerta l'esistenza di un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio e se constata che gli obblighi imposti in conformità degli articoli da 80 a 84, inclusi, in particolare, i test di replicabilità economica imposti a norma dell'articolo 81, garantiscono un accesso efficace e non discriminatorio. Se ritiene opportuno imporre obblighi di controllo dei prezzi per l'accesso a elementi di rete esistenti, l'Autorità tiene anche conto dei vantaggi derivanti dalla prevedibilità e dalla stabilità dei prezzi all'ingrosso per garantire un ingresso sul mercato efficiente e incentivi sufficienti per tutte le imprese alla realizzazione di reti nuove e migliorate.

     2. L'Autorità provvede affinchè tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere la realizzazione di reti nuove e migliorate, l'efficienza e la concorrenza sostenibile e ottimizzino i vantaggi duraturi per gli utenti finali. Al riguardo l'Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.

     3. Qualora un'impresa abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, l'Autorità può approntare una contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L'Autorità può esigere che un'impresa giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.

     4. L'Autorità provvede affinchè, qualora sia obbligatorio istituire un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione di tale sistema, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. Un organismo indipendente qualificato verifica la conformità al sistema di contabilità dei costi e pubblica annualmente una dichiarazione di conformità al sistema.

 

     Art. 86. (Tariffe di terminazione) [209]

     (ex art. 75 eecc)

     1. L'Autorità monitora e garantisce il rispetto dell'applicazione delle tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell'Unione europea da parte dei fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali, determinate con atto delegato della Commissione europea a norma dell'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972.

     2. L'Autorità può richiedere in qualsiasi momento che un fornitore di servizi di terminazione per le chiamate vocali modifichi la tariffa che applica ad altre imprese se non rispetta l'atto delegato di cui al comma 1.

     3. Qualora la Commissione europea decida, a seguito della sua revisione dell'atto delegato, di cui al comma 1, di non imporre una tariffa massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse, su reti mobili o su nessuna di queste, l'Autorità può condurre l'analisi dei mercati della terminazione di chiamate vocali conformemente all'articolo 78 per valutare se sia necessario imporre obblighi di regolamentazione. Qualora, in base all'analisi di mercato, imponga tariffe di terminazione orientate ai costi in un mercato rilevante, l'Autorità rispetta i principi, criteri e parametri indicati all'allegato 3 e il relativo progetto di misura è soggetto alle procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.

     4. L' Autorità riferisce annualmente alla Commissione europea e al BEREC in merito all'applicazione del presente articolo.

 

     Art. 87. (Trattamento normativo dei nuovi elementi di rete ad altissima capacità) [210]

     (ex art. 76 eecc)

     1. Le imprese che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 78, possono offrire impegni in conformità della procedura di cui all'articolo 90 e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, per aprire al coinvestimento la realizzazione di una nuova rete ad altissima capacità che consista di elementi in fibra ottica fino ai locali degli utenti finali o alla stazione di base, ad esempio proponendo la contitolarità o la condivisione del rischio a lungo termine attraverso cofinanziamento o accordi di acquisto che comportano diritti specifici di carattere strutturale da parte di altri fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica [211].

     2. Quando valuta tali impegni, l'Autorità determina, acquisendo ove opportuno, il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se l'offerta di coinvestimento soddisfa tutte le condizioni seguenti:

     a) è aperta in qualsiasi momento durante il periodo di vita della rete a qualsiasi fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica;

     b) consentirebbe ad altri coinvestitori che sono fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di competere efficacemente e in modo sostenibile sul lungo termine nei mercati a valle in cui l'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato è attiva, secondo modalità che comprendono:

     1) condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che consentano l'accesso all'intera capacità della rete nella misura in cui essa sia soggetta al coinvestimento;

     2) flessibilità in termini del valore e della tempistica della partecipazione di ciascun coinvestitore;

     3) la possibilità di incrementare tale partecipazione in futuro;

     4) la concessione di diritti reciproci fra i coinvestitori dopo la realizzazione dell'infrastruttura oggetto del coinvestimento;

     c) è resa pubblica dall'impresa in modo tempestivo e, se l'impresa non possiede le caratteristiche elencate all'articolo 91, comma 1, almeno sei mesi prima dell'avvio della realizzazione della nuova rete.

     d) i richiedenti l'accesso che non partecipano al coinvestimento possono beneficiare fin dall'inizio della stessa qualità e velocità, delle medesime condizioni e della stessa raggiungibilità degli utenti finali disponibili prima della realizzazione, accompagnate da un meccanismo di adeguamento nel corso del tempo, confermato dall'Autorità, alla luce degli sviluppi sui mercati al dettaglio correlati, che mantenga gli incentivi a partecipare al coinvestimento; tale meccanismo fa si che i richiedenti l'accesso abbiano accesso agli elementi ad altissima capacità della rete contemporaneamente e sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie in modo da rispecchiare adeguatamente i gradi di rischio sostenuti dai rispettivi coinvestitori nelle diverse fasi della realizzazione e tengano conto della situazione concorrenziale sui mercati al dettaglio;

     e) è conforme almeno ai criteri di cui all'allegato 5 ed è presentata secondo i canoni di diligenza, correttezza, completezza e veridicità delle informazioni fornite.

     3. L'Autorità, se conclude, prendendo in considerazione i risultati del test del mercato condotto conformemente all'articolo 91, che l'impegno di coinvestimento offerto soddisfa le condizioni indicate al comma 2 del presente articolo, rende l'impegno vincolante ai sensi dell'articolo 90, comma 3, e in conformità con il principio di proporzionalità non impone obblighi supplementari a norma dell'articolo 79 per quanto concerne gli elementi della nuova rete ad altissima capacità oggetto degli impegni, se almeno un potenziale coinvestitore ha stipulato un accordo di coinvestimento con l'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato.

     4. Il comma 3 lascia impregiudicato il trattamento normativo delle circostanze che, tenendo conto dei risultati di eventuali test del mercato condotti conformemente all'articolo 90, comma 2, non soddisfano le condizioni indicate al comma 1 del presente articolo, ma incidono sulla concorrenza e sono prese in considerazione ai fini degli articoli 78 e 79. In deroga al comma 3, l'Autorità può, in casi debitamente giustificati, imporre, mantenere o adeguare misure correttive in conformità degli articoli da 79 a 85 per quanto concerne le nuove reti ad altissima capacità al fine di risolvere notevoli problemi di concorrenza in mercati specifici qualora stabilisca che, viste le caratteristiche specifiche di tali mercati, detti problemi di concorrenza non potrebbero essere risolti altrimenti [212].

     5. L'Autorità monitora costantemente il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e può imporre all'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato di fornire una propria dichiarazione annuale di conformità. Il presente articolo lascia impregiudicato il potere dell'Autorità di adottare decisioni a norma dell'articolo 26, comma 1, qualora insorga una controversia tra imprese nell'ambito di un accordo di coinvestimento che si ritiene rispetti le condizioni stabilite al comma 1 del presente articolo.

     6. L'Autorità tiene conto delle linee guida del BEREC di cui all'articolo 76, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972.

 

     Art. 88. (Separazione funzionale) [213]

     (ex art. 77 eecc- art. 50-bis Codice 2003)

     1. L'Autorità, qualora accerti che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli da 80 a 85 si sono rivelati inefficaci per conseguire un'effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza o fallimenti del mercato individuati in relazione alla fornitura all'ingrosso di taluni mercati di prodotti di accesso, può, in via eccezionale e conformemente all'articolo 79 comma 2, secondo paragrafo, imporre alle imprese verticalmente integrate l'obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all'ingrosso di detti prodotti di accesso in un'entità commerciale operante in modo indipendente. Tale entità commerciale deve fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluse le altre entità commerciali all'interno della società madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure [214].

     2. Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l'Autorità presenta una richiesta alla Commissione europea fornendo:

     a) le prove degli esiti degli accertamenti effettuati dall'Autorità descritti al comma 1;

     b) una valutazione motivata dalla quale si deduca che le prospettive di una concorrenza effettiva e sostenibile basata sulle infrastrutture sono scarse o assenti;

     c) un'analisi dell'impatto previsto dall'Autorità, sull'impresa, in particolare sulla forza lavoro dell'impresa separata, sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi a investirvi, in particolare per quanto riguarda la necessità di garantire la coesione sociale e territoriale, nonchè sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l'impatto previsto sulla concorrenza e ogni potenziale effetto risultante sui consumatori;

     d) un'analisi delle ragioni per cui l'obbligo in questione sarebbe lo strumento più efficace per applicare le misure correttive volte a ovviare ai problemi di concorrenza o ai fallimenti del mercato individuati.

     3. Il progetto di misura di separazione funzionale comprende i seguenti elementi:

     a) la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dell'entità commerciale separata;

     b) l'individuazione dei beni dell'entità commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entità deve fornire;

     c) le disposizioni gestionali per assicurare l'indipendenza del personale dell'entità commerciale separata e gli incentivi corrispondenti;

     d) le norme per garantire l'osservanza degli obblighi;

     e) le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate;

     f) un programma di controllo per assicurare l'osservanza degli obblighi, inclusa la pubblicazione di una relazione annuale.

     4. A seguito della decisione della Commissione europea sul progetto di misura adottato conformemente all'articolo 79, comma 3, l'Autorità effettua un'analisi coordinata dei diversi mercati collegati alla rete di accesso secondo la procedura di cui all'articolo 78. Sulla base di detta analisi, l'Autorità impone, mantiene, modifica o revoca gli obblighi conformemente alle procedure indicate gli articoli 23 e 33.

     5. Un'impresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli 80 a 85 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l'impresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 78 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione europea conformemente all'articolo 79 comma 2.

 

     Art. 89. (Separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata) [215]

     (ex art. 78 eecc - art. 50-ter Codice 2003)

     1. Le imprese che siano state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 78 informano l'Autorità almeno con un preavviso di novanta giorni prima di qualsiasi trasferimento delle loro attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o istituzione di un'entità commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le proprie divisioni al dettaglio, prodotti di accesso pienamente equivalenti. Tali imprese informano inoltre l'Autorità in merito a eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonchè del risultato finale del processo di separazione. Tali imprese possono anche offrire impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso che si applicheranno alla loro rete durante un periodo di attuazione dopo che la forma di separazione proposta è stata adottata al fine di assicurare un accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi. L'offerta di impegni deve essere sufficientemente dettagliata, anche per quanto riguarda i tempi di attuazione e la durata, al fine di consentire all'Autorità di svolgere i propri compiti ai sensi del comma 2 del presente articolo. Tali impegni possono prorogarsi al di là del periodo massimo per le analisi di mercato fissato all'articolo 78, comma 7.

     2. L'Autorità valuta l'effetto della transazione prevista, se del caso insieme agli impegni offerti, sugli obblighi normativi esistenti in base al presente decreto. A tal fine, l'Autorità conduce un'analisi dei vari mercati collegati alla rete d'accesso secondo la procedura di cui all'articolo 78. L'Autorità tiene conto degli impegni offerti dall'impresa, con particolare riguardo agli obiettivi indicati all'articolo 4. A tal fine l'Autorità consulta soggetti terzi conformemente all'articolo 23 e si rivolge, in particolare, ai terzi che sono direttamente interessati dalla transazione prevista. Sulla base della propria analisi, l'Autorità, acquisendo ove opportuno il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente alle procedure di cui agli articoli 23 e 33, applicando, se del caso, l'articolo 91. Nella sua decisione l'Autorità può rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente. In deroga all'articolo 78, comma 5, l'Autorità può rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente, per l'intero periodo per cui sono offerti.

     3. Fatto salvo l'articolo 91, l'entità commerciale separata dal punto di vista giuridico o operativo che è stata designata come detentrice di un significativo potere di mercato in ogni mercato specifico ai sensi dell'articolo 78 può essere soggetta, se del caso, a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 80 a 85 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione europea conformemente all'articolo 79, comma 2, qualora gli impegni offerti siano insufficienti a conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 4.

     4. L'Autorità controlla l'attuazione degli impegni offerti dalle imprese che ha reso vincolanti ai sensi di quanto disposto dal comma 2 e valuta se prorogarli quando è scaduto il periodo per il quale sono inizialmente offerti.

 

     Art. 90. (Procedura relativa agli impegni) [216]

     (ex art. 79 eecc)

     1. Le imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato possono offrire all'Autorità impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso o di coinvestimento, o entrambe, applicabili alle loro reti per quanto concerne, tra l'altro:

     a) gli accordi di cooperazione rilevanti per la valutazione degli obblighi appropriati e proporzionati a norma dell'articolo 79;

     b) il coinvestimento nelle reti ad altissima capacità ai sensi dell'articolo 87;

     c) l'accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi, a norma dell'articolo 67, sia durante un periodo di attuazione della separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata sia dopo l'attuazione della forma di separazione proposta.

     2. L'offerta di impegni è sufficientemente dettagliata, anche per quanto riguarda i tempi e l'ambito della loro applicazione, nonchè la loro durata, per consentire all'Autorità di svolgere la propria valutazione ai sensi del comma 2 del presente articolo. Tali impegni possono prorogarsi al di là dei periodi di svolgimento delle analisi di mercato di cui all'articolo 78, comma 7.

     3. Per valutare gli impegni offerti da un'impresa ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'Autorità, salvo ove tali impegni non soddisfino chiaramente una o più condizioni o criteri pertinenti, esegue un test del mercato, in particolare in merito alle condizioni offerte, conducendo una consultazione pubblica delle parti interessate, in particolare i terzi direttamente interessati. I potenziali coinvestitori o richiedenti l'accesso possono fornire pareri in merito alla conformità degli impegni offerti alle condizioni di cui agli articoli 79, 87 o 89, ove applicabili, e proporre cambiamenti.

     4. Per quanto concerne gli impegni offerti a norma del presente articolo, nel valutare gli obblighi di cui all'articolo 79, comma 6, l'Autorità tiene conto, in particolare:

     a) delle prove riguardanti la natura equa e ragionevole degli impegni offerti;

     b) dell'apertura degli impegni a tutti i partecipanti al mercato;

     c) della tempestiva disponibilità dell'accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, anche alle reti ad altissima capacità, prima del lancio dei relativi servizi al dettaglio;

     d) della capacità generale degli impegni offerti di consentire una concorrenza sostenibile nei mercati a valle e di agevolare l'introduzione e la diffusione cooperative di reti ad altissima capacità, nell'interesse degli utenti finali.

     5. Tenendo conto di tutti i pareri espressi durante la consultazione, nonchè della misura in cui tali pareri sono rappresentativi delle varie parti interessate, l'Autorità comunica all'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato le sue conclusioni preliminari atte a determinare se gli impegni offerti siano conformi agli obiettivi, ai criteri e alle procedure di cui al presente articolo e, ove applicabili, all'articolo 79, 87 o 89 a quali condizioni potrebbe prendere in considerazione la possibilità di rendere detti impegni vincolanti. L'impresa può rivedere la sua offerta iniziale al fine di tenere conto delle conclusioni preliminari dell'autorità nazionale e di soddisfare i criteri di cui al presente articolo e, ove applicabili, all'articolo 79, 87 o 89.

     6. Fatto salvo l'articolo 87 comma 3, l'Autorità può decidere di rendere gli impegni vincolanti, totalmente o parzialmente. In deroga all'articolo 78 comma 7, l'Autorità può rendere vincolanti alcuni o tutti gli impegni per uno specifico periodo, che può corrispondere all'intero periodo per cui sono offerti e, nel caso degli impegni di coinvestimento resi vincolanti ai sensi dell'articolo 87 comma 3, li rende vincolanti per almeno sette anni. Fatto salvo l'articolo 87, il presente articolo lascia impregiudicata l'applicazione della procedura per l'analisi del mercato ai sensi dell'articolo 78 e l'imposizione di obblighi ai sensi dell'articolo 78. Qualora renda gli impegni vincolanti a norma del presente articolo, l'Autorità valuta, ai sensi dell'articolo 79, le conseguenze di tale decisione per l'evoluzione del mercato e l'appropriatezza di qualsiasi obbligo che abbia imposto o che, in assenza di tali impegni, avrebbe considerato di imporre a norma di detto articolo o degli articoli da 80 a 85. Al momento della notifica del progetto di misura pertinente ai sensi dell'articolo 79 in conformità dell'articolo 33, l'Autorità accompagna il progetto di misura notificato con la decisione sugli impegni.

     7. L'Autorità controlla, vigila e garantisce il rispetto degli impegni che essa ha reso vincolanti conformemente al comma 3 del presente articolo nello stesso modo in cui controlla, sorveglia e garantisce il rispetto degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 79 e valuta se prorogarli per il periodo per il quale sono stati resi vincolanti quando è scaduto il periodo di tempo iniziale. Se conclude che un'impresa non ha soddisfatto gli impegni che sono stati resi vincolanti conformemente al comma 3 del presente articolo, l'Autorità può comminare sanzioni in conformità dell'articolo 30. Fatta salva la procedura tesa a garantire l'osservanza di obblighi specifici ai sensi dell'articolo 32 l'Autorità può rivalutare gli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 79 comma 6.

 

     Art. 91. (Imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso) [217]

     (ex art. 80 eecc)

     1. Quando l'Autorità designa un'impresa assente dai mercati al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica come avente un significativo potere di mercato in uno o più mercati all'ingrosso conformemente all'articolo 78, acquisendo ove opportuno il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta se l'impresa presenta le seguenti caratteristiche:

     a) tutte le società e le unità commerciali all'interno dell'impresa, tutte le società che sono controllate, ma non necessariamente del tutto appartenenti allo stesso proprietario apicale, nonchè qualsiasi azionista in grado di esercitare un controllo sull'impresa, svolgono attività, attuali e previste per il futuro, solo nei mercati all'ingrosso dei servizi di comunicazione elettronica e pertanto non svolgono attività in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti agli utenti finali;

     b) l'impresa non è tenuta a trattare con un'unica impresa separata operante a valle che è attiva in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti a utenti finali in virtù di un contratto di esclusiva o un accordo che rappresenta di fatto un contratto di esclusiva.

     2. L'Autorità, se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo siano soddisfatte, e conformemente al principio di proporzionalità, può imporre a detta impresa designata di cui al comma 1, solo obblighi a norma degli articoli 81 e 84 o inerenti a prezzi equi e ragionevoli, se giustificato in base a un'analisi di mercato che comprenda una valutazione in prospettiva del probabile comportamento dell'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato [218].

     3. L'Autorità rivede in qualsiasi momento gli obblighi imposti all'impresa a norma del presente articolo se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 non siano più rispettate e applica, a seconda dei casi, gli articoli da 78 a 85. Le imprese informano senza indebito ritardo l'Autorità di qualsiasi modifica delle circostanze di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.

     4. L'Autorità rivede altresì gli obblighi imposti all'impresa a norma del presente articolo se, sulla base di prove dei termini e delle condizioni offerti dall'impresa ai clienti a valle, conclude che sono sorti o potrebbero sorgere problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali che richiedono l'imposizione di uno o più obblighi di cui agli articoli 80, 82, 83 o 85, o la modifica degli obblighi imposti a norma del comma 2 del presente articolo [219].

     5. L'imposizione di obblighi e la loro revisione a norma del presente articolo sono attuate in conformità delle procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.

 

     Art. 92. (Migrazione dalle infrastrutture preesistenti) [220]

     (ex art. 81 eecc)

     1. Le imprese che sono state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 78 comunicano anticipatamente e tempestivamente all'Autorità l'intenzione di disattivare o sostituire con nuove infrastrutture parti della rete, comprese le infrastrutture preesistenti necessarie per far funzionare una rete in rame, che sono soggette agli obblighi di cui agli articoli da 79 a 91.

     2. L'Autorità provvede affinchè il processo di disattivazione o sostituzione comprenda un calendario e condizioni trasparenti, compreso un idoneo periodo di preavviso per la transizione, e preveda la disponibilità di prodotti alternativi per l'accesso alle infrastrutture di rete aggiornate, di qualità almeno comparabile a quella degli elementi sostituiti, se necessario, per garantire la concorrenza e i diritti degli utenti finali. Per quanto riguarda le attività proposte per la disattivazione o la sostituzione, l'Autorità può revocare gli obblighi dopo aver accertato che il fornitore di accesso:

     a) ha stabilito le condizioni adeguate per la migrazione, compresa la messa a disposizione di un prodotto di accesso alternativo di qualità almeno comparabile al prodotto disponibile nell'ambito delle infrastrutture preesistenti che consenta ai richiedenti l'accesso di raggiungere gli stessi utenti finali;

     b) ha rispettato le condizioni e il processo comunicati all'Autorità conformemente al presente articolo.

     3. La revoca è attuata secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.

     4. Il presente articolo non pregiudica la disponibilità di prodotti regolamentati imposta dall'Autorità sull'infrastruttura di rete aggiornata, a norma delle procedure di cui agli articoli 78 e 79.

 

CAPO V

Controllo normativo sui servizi al dettaglio

 

     Art. 93. (Controllo normativo sui servizi al dettaglio) [221]

     (ex art. 83 eecc)

     1. L'Autorità può imporre gli obblighi normativi adeguati alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell'articolo 74, quando:

     a) a seguito di un'analisi di mercato realizzata conformemente all'articolo 78, l'Autorità stabilisce che un dato mercato al dettaglio, definito in conformità dell'articolo 75, non è effettivamente competitivo;

     b) l'Autorità conclude che gli obblighi imposti conformemente agli articoli da 80 a 85 non permetterebbero il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4.

     2. Gli obblighi normativi imposti ai sensi del comma 1 sono correlati al tipo di problema individuato e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 4. Tali obblighi possono prevedere che le imprese identificate non applichino prezzi eccessivi, non impediscano l'ingresso sul mercato nè limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, non privilegino ingiustamente determinati utenti finali e non accorpino in modo indebito i servizi offerti. L'Autorità può prescrivere a tali imprese di rispettare determinati massimali per quanto riguarda i prezzi al dettaglio, di controllare le singole tariffe o di orientare le proprie tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili al fine di tutelare gli interessi degli utenti finali e promuovere nel contempo un'effettiva concorrenza.

     3. L'Autorità provvede affinchè ogni impresa soggetta a regolamentazione delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio applichi i necessari e adeguati sistemi di contabilità dei costi. L'Autorità può specificare il formato e la metodologia contabile da usare. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente qualificato. L'Autorità provvede affinchè ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformità.

     4. Fatti salvi gli articoli 95 e 98, l'Autorità non applica i meccanismi di controllo al dettaglio di cui al comma 1 del presente articolo a mercati geografici o a mercati al dettaglio nei quali abbia accertato l'esistenza di una concorrenza effettiva.

 

PARTE III

SERVIZI

 

TITOLO I

OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE

 

     Art. 94. (Servizio universale a prezzi accessibili) [222]

     (ex art. 84 eecc - art. 6 cod. 2003)

     1. Su tutto il territorio nazionale i consumatori hanno diritto ad accedere a un prezzo accessibile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, a un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale, che siano disponibili, al livello qualitativo specificato, ivi inclusa la connessione sottostante, in postazione fissa, da parte di almeno un operatore. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sull'applicazione del presente comma.

     2. L'Autorità può assicurare l'accessibilità economica dei servizi di cui al comma 1 non forniti in postazione fissa qualora lo ritenga necessario per garantire la piena partecipazione sociale ed economica dei consumatori alla società.

     3. L'Autorità definisce, alla luce delle circostanze nazionali e della larghezza minima di banda di cui dispone la maggioranza dei consumatori nel territorio italiano, e tenendo conto della relazione del BEREC sulle migliori prassi, il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga ai fini del comma 1 al fine di garantire la larghezza di banda necessaria per la partecipazione sociale ed economica alla società. Il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga è in grado di fornire la larghezza di banda necessaria per supportare almeno l'insieme minimo di servizi di cui all'allegato 5.

     4. Quando un consumatore lo richiede, la connessione di cui al comma 1 e, se del caso, al comma 2 può limitarsi a supportare i servizi di comunicazione vocale.

     5. Il Ministero, sentita l'Autorità, può estendere l'ambito di applicazione del presente articolo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.

     6. Il Ministero, attraverso i suoi Ispettorati territoriali, verifica che l'operatore rispetti gli obblighi e le condizioni economiche fissate dall'Autorità. L'operatore è tenuto a consentire l'accesso, presso i propri siti, del personale incaricato dell'Ispettorato, ai fini del controllo ispettivo.

 

     Art. 95. (Prestazioni di servizio universale a prezzi accessibili) [223]

     (ex art. 85 eecc - artt. 57 e 58 Codice 2003)

     1. L'Autorità vigila sull'evoluzione e sul livello dei prezzi al dettaglio dei servizi di cui all'articolo 94 comma 1, praticati sul mercato, in particolare in relazione ai prezzi nazionali e ai redditi nazionali dei consumatori.

     2. Se l'Autorità stabilisce che, alla luce delle circostanze nazionali, i prezzi al dettaglio dei servizi di cui all'articolo 94 comma 1, non sono accessibili in quanto i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non possono accedere a tali servizi, adotta misure per garantire a tali consumatori l'accesso a prezzi accessibili a servizi adeguati di internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale almeno in una postazione fissa. A tale scopo, l'Autorità e il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, possono assicurare sostegno a tali consumatori a fini di comunicazione o esigere che i fornitori di tali servizi offrano ai suddetti consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte alle normali condizioni commerciali, o entrambi. A tal fine l'Autorità può esigere che i fornitori interessati applichino tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie geografiche, su tutto il territorio. In circostanze eccezionali, in particolare nel caso in cui l'imposizione del su citato obbligo a tutti i fornitori porterebbe a un eccessivo onere amministrativo o finanziario dimostrato per i fornitori, l'Autorità può decidere in via eccezionale di imporre solo alle imprese designate l'obbligo di offrire tali opzioni o formule tariffarie specifiche. L'articolo 96 si applica, se del caso, a tali designazioni. Ove l'Autorità designi delle imprese, garantisce che tutti i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari beneficino di una scelta di imprese che offrono opzioni tariffarie che rispondono alle loro esigenze, a meno che garantire tale scelta sia impossibile o crei un ulteriore ed eccessivo onere organizzativo o finanziario. L'Autorità provvede affinchè i consumatori aventi diritto a tali opzioni o formule tariffarie abbiano il diritto di concludere un contratto con un fornitore dei servizi di cui all'articolo 94 comma 1, oppure con un'impresa designata ai sensi del presente comma, e che il loro numero rimanga disponibile per un adeguato periodo e si eviti una cessazione ingiustificata del servizio.

     3. L'Autorità provvede affinchè le imprese che forniscono opzioni o formule tariffarie a consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari ai sensi del comma 2 tengano informate quest'ultima sui dettagli di tali offerte. L'Autorità provvede affinchè le condizioni alle quali le imprese forniscono le opzioni o formule tariffarie di cui al comma 2 siano pienamente trasparenti e siano pubblicate ed applicate nel rispetto del principio di non discriminazione. L'Autorità può esigere la modifica o la revoca di tali opzioni o formule tariffarie.

     4. In funzione delle circostanze nazionali l'Autorità e il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono affinchè sia fornito un sostegno adeguato ai consumatori con disabilità e siano adottate misure specifiche, se del caso, al fine di assicurare che le relative apparecchiature terminali e le attrezzature e i servizi specifici che promuovono un accesso equivalente, inclusi, se necessario, servizi di conversazione globale e servizi di ritrasmissione, siano disponibili e abbiano prezzi accessibili.

     5. Nell'applicare il presente articolo l'Autorità si adopera per ridurre al minimo le distorsioni di mercato.

     6. Il Ministero, sentita l'Autorità, può estendere l'ambito di applicazione del presente articolo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.

 

     Art. 96. (Disponibilità del servizio universale) [224]

     (ex art. 86 eecc; artt. 53 - 54, 58 e 65 cod. 2003)

     1. Se l'Autorità ha stabilito, tenendo conto dei risultati, ove disponibili, della mappatura geografica svolta ai sensi dell'articolo 22, comma 1, e se del caso, di eventuali ulteriori prove, che la disponibilità in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga quale definito ai sensi dell'articolo 94 comma 2, e di servizi di comunicazione vocale non può essere garantita alle normali condizioni commerciali o mediante altri strumenti potenziali delle politiche pubbliche sul territorio nazionale o in diverse sue parti, essa può imporre adeguati obblighi di servizio universale per soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso a tali servizi da parte degli utenti finali nelle relative parti del suo territorio quanto meno da un operatore designato.

     2. L'Autorità determina il metodo più efficace e adeguato per garantire la disponibilità in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 3, e di servizi di comunicazione vocale nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. L'Autorità si adopera per limitare al minimo le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo l'interesse pubblico.

     3. In particolare, se l'Autorità decide di imporre obblighi per garantire agli utenti finali la disponibilità in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 2 di servizi di comunicazione vocale, può designare una o più imprese perchè garantiscano tale disponibilità di accesso internet in tutto il territorio nazionale. L'Autorità può designare più imprese o gruppi di imprese per la fornitura di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in postazione fissa o per coprire differenti parti del territorio nazionale.

     4. Nel designare le imprese che, in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, garantiscano la disponibilità di servizi di accesso a internet in conformità al comma 3 del presente articolo, l'Autorità applica un meccanismo di designazione efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio, in cui nessuna impresa sia esclusa a priori. Tale sistema di designazione garantisce che servizi di accesso adeguato a internet a banda larga e di comunicazione vocale in postazione fissa siano forniti secondo criteri di economicità e consentano di determinare il costo netto dell'obbligo di servizio universale conformemente all'articolo 98-bis.

     5. Qualora intenda cedere tutte le sue attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un'entità giuridica separata appartenente a una proprietà diversa, l'impresa designata ai sensi del comma 3 del presente articolo informa preventivamente e tempestivamente l'Autorità per permetterle di valutare l'effetto della transazione prevista sulla fornitura in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 2, e di servizi di comunicazione vocale. L'Autorità può imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici conformemente all'articolo 13, comma 2.

 

     Art. 97. (Situazione dei servizi universali esistenti) [225]

     (ex art. 87 eecc)

     1. L'Autorità e il Ministero, per quanto di rispettiva competenza, continuano a garantire la disponibilità o l'accessibilità economica dei servizi diversi dal servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 2, e dei servizi di comunicazione vocale in postazione fissa che erano in vigore il 20 dicembre 2018, ove la necessità di tali servizi sia determinata sulla base delle circostanze nazionali. Quando l'Autorità designa imprese per la fornitura di tali servizi in parte o nella totalità del territorio nazionale, si applica l'articolo 96. Il finanziamento di tali obblighi è conforme a quanto disposto dall'articolo 98-ter. Il Ministero sottopone a riesame gli obblighi imposti a norma del presente articolo entro il 21 dicembre 2022 e, successivamente, ogni tre anni.

 

     Art. 98. (Controllo delle spese) [226]

     (ex art. 88 eecc; art. 60 cod. 2003)

     1. Nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo 94, i fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in conformità degli articoli da 94 a 97 definiscono le condizioni e modalità in modo tale che l'utente finale non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto.

     2. I fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale indicati all'articolo 94 che prestano servizi a norma dell'articolo 96 offrono le prestazioni e i servizi specifici di cui all'allegato 6, parte A, secondo quanto applicabile, di modo che i consumatori possano sorvegliare e controllare le proprie spese. Tali fornitori attuano un sistema per evitare una cessazione ingiustificata dei servizi di comunicazione vocale o di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga per i consumatori di cui all'articolo 95, comprendente un meccanismo adeguato per verificare il perdurare dell'interesse a fruire del servizio. Il presente comma si applica anche agli utenti finali che sono microimprese e organizzazioni senza scopo di lucro di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

     3. L'Autorità, se constata che le prestazioni sono ampiamente disponibili, può disapplicare le disposizioni del comma 2 in tutto il territorio nazionale o in parte di esso.

 

     Art. 98 bis. (Costo degli obblighi di servizio universale) [227]

     (ex art. 89 eecc; art. 62 cod. 2003)

     1. Allorchè l'Autorità ritenga che la fornitura di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 3, e di servizi di comunicazione vocale di cui agli articoli 94, 95 e 96 o il mantenimento dei servizi universali esistenti di cui all'articolo 97 possano comportare un onere eccessivo per i fornitori dei suddetti servizi tale da richiedere una compensazione finanziaria, calcola i costi netti di tale fornitura. A tal fine, l'Autorità può alternativamente:

     a) procedere al calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale, tenendo conto degli eventuali vantaggi commerciali derivanti a uno o più fornitori che forniscono un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quali definiti ai sensi dell'articolo 94c, comma 2 nonchè servizi di comunicazione vocale di cui agli articoli 95, 96 e 97, o il mantenimento dei servizi universali esistenti di cui all'articolo 97, in base alle modalità stabilite nell'allegato 7;

     b) utilizzare i costi netti della fornitura del servizio universale individuati in base a un meccanismo di determinazione conforme all'articolo 96 comma 4.

     2. I conti e le altre informazioni su cui si basa il calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposti alla verifica dell'Autorità o di un organismo indipendente dalle parti interessate e approvato dall'Autorità. I risultati del calcolo e le conclusioni finali della verifica sono messi a disposizione del pubblico.

 

     Art. 98 ter. (Finanziamento degli obblighi di servizio universale) [228]

     (ex art. 90 eecc; art. 63 cod. 2003)

     1. Qualora, sulla base del calcolo del costo netto di cui all'articolo 98-bis, l'Autorità riscontri che uno o più fornitori siano soggetti a un onere eccessivo, decide, previa richiesta del fornitore interessato, di procedere ripartendo il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica.

     2. L'Autorità istituisce un meccanismo di ripartizione dei costi, gestito dal Ministero, che rispetta i principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalità, in conformità ai principi enunciati all'allegato 7 articolo 2 parte B. Può essere finanziato unicamente il costo netto degli obblighi di cui agli articoli da 94 a 97, calcolato ai sensi dell'articolo 98-bis.

     3. L'Autorità può decidere di non chiedere contributi alle imprese il cui fatturato nazionale non raggiunga un determinato limite. Gli eventuali contributi relativi alla ripartizione del costo degli obblighi di servizio universale sono dissociati e definiti separatamente per ciascuna impresa. Tali contributi non sono imposti o prelevati presso imprese che non forniscono servizi nel territorio italiano.

 

     Art. 98 quater. (Trasparenza) [229]

     (ex art. 91 eecc; art. 64 cod. 2003)

     1. L'Autorità, qualora provveda a calcolare il costo netto degli obblighi di servizio universale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 98-bis, pubblica i principi e i particolari del metodo di calcolo del costo netto.

     2. Qualora sia istituito un sistema di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale, l'Autorità pubblica i principi e il metodo di ripartizione dei costi di cui all'articolo 98-ter e il sistema di compensazione del costo netto.

     3. Ferme restando le normative dell'Unione europea e nazionali sulla riservatezza commerciale, l'Autorità pubblica una relazione annuale che presenta i dati del costo degli obblighi di servizio universale che risulta dai calcoli effettuati. In particolare, l'Autorità indica nella relazione i contributi di tutte le imprese interessate, compresi gli eventuali vantaggi commerciali di cui abbiano beneficiato le imprese in conseguenza degli obblighi di servizio universale di cui agli articoli da 94 a 97.

 

     Art. 98 quinquies. (Servizi obbligatori supplementari) [230]

     (ex art. 92 eecc; art. 82 cod. 2003)

     1. Il Ministero, sentita l'Autorità, può decidere di rendere accessibile al pubblico servizio supplementari rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale di cui agli articoli da 94 a 97. In tali casi non è prescritto un meccanismo di indennizzo che preveda la partecipazione di specifiche imprese.

 

TITOLO II

Risorse di numerazione

 

     Art. 98 sexies. (Risorse di numerazione) [231]

     (ex art. 93 eecc; art. 15 cod. 2003)

     1. Il Ministero e l'Autorità sono competenti in materia di numerazione, nomi a dominio e indirizzamento, fatte salve le specifiche attività già attribuite ad altri soggetti. Il Ministero gestisce la concessione dei diritti d'uso per tutte le risorse nazionali di numerazione e la pubblicazione delle assegnazioni dei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, ad eccezione dell'assegnazione delle numerazioni per servizi di emergenza, di pubblica utilità ed armonizzati aventi codice "116" di cui all'articolo 98-novies, assegnati e riportati nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica dall'Autorità, richiesti dai Ministeri competenti. L'Autorità regolamenta e gestisce l'attribuzione, per il tramite di fornitori di servizi di messaggistica aziendale, all'utenza aziendale degli identificativi alfanumerici per l'invio di SMS/MMS. Il Ministero e l'Autorità assicurano che siano fornite risorse di numerazione adeguate per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, fatte salve le eventuali eccezioni previste dal presente decreto o dalla normativa nazionale, e prevedendo procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per la concessione dei diritti d'uso delle risorse nazionali di numerazione [232].

     2. L'Autorità può stabilire nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica la possibilità di concedere a imprese diverse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica diritti d'uso delle risorse di numerazione dei piani nazionali di numerazione per la fornitura di determinati servizi, a condizione che adeguate risorse di numerazione siano messe a disposizione per soddisfare la domanda attuale e quella prevedibile in futuro, stabilendo criteri che consentano di valutare la capacità di gestione efficiente delle risorse di numerazione e il rischio di esaurimento di tali risorse. Tali imprese dimostrano la loro capacità di gestione delle risorse di numerazione e di rispettare i requisiti pertinenti stabiliti in conformità al presente decreto. L'Autorità ed Il Ministero, ciascuno per quanto di propria competenza, possono sospendere l'ulteriore concessione di diritti d'uso delle risorse di numerazione a tali imprese se è dimostrato che sussiste un rischio di esaurimento di tali risorse.

     3. L'Autorità definisce i piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, incluse le connesse modalità di accesso e svolgimento dei servizi di comunicazione elettronica e le relative procedure di assegnazione della numerazione nazionale nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e alle imprese ammissibili a norma del comma 2. L'Autorità vigila sul rispetto dei Piani nazionali di numerazione per i servizi di comunicazioni elettronica e provvede affinchè l'impresa cui sia stato concesso il diritto d'uso delle risorse di numerazione non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle risorse di numerazione utilizzate per dare accesso ai loro servizi.

     4. L'Autorità rende disponibile le risorse di numerazione, tra cui gli identificativi alfanumerici di cui al comma 1, per l'uso da parte dell'utente finale presente sul territorio nazionale, salvo eccezioni determinate dalla stessa tra cui la messa a disposizione di una serie di numeri non geografici che possano essere utilizzati per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale in tutto il territorio dell'Unione europea, fatti salvi il regolamento (UE) n. 612/2022 e l'articolo 98-decies, comma 2, del presente decreto. Ove i diritti d'uso delle risorse di numerazione siano stati concessi a imprese diverse dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, il presente comma si applica ai servizi specifici per la cui fornitura sono stati concessi i diritti d'uso. L'Autorità provvede affinchè le condizioni elencate nella parte E dell'allegato 1 al presente decreto, che possono essere associate ai diritti d'uso delle risorse di numerazione utilizzate per la fornitura di servizi al di fuori dello Stato membro del codice paese e la relativa esecuzione, siano rigorose quanto le condizioni e l'esecuzione applicabili ai servizi forniti nello Stato membro del codice paese, in conformità del presente decreto. L'Autorità provvede inoltre affinchè i fornitori che utilizzano risorse di numerazione del loro codice paese in altri Stati membri rispettino le norme sulla tutela dei consumatori e le altre norme nazionali relative all'uso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate. L'obbligo lascia impregiudicati i poteri di esecuzione del Ministero e dell'Autorità. L'Autorità provvede inoltre a definire norme affinchè le condizioni elencate nella parte E dell'allegato 1 al presente decreto siano applicate anche a numerazioni assegnate direttamente dall'ITU qualora utilizzate per fornire specifici servizi nel territorio nazionale al fine di garantire parità di condizioni d'uso tra numerazioni e siano evitati vantaggi competitivi nell'uso di specifiche numerazioni o per evitare che non siano rispettate garanzie per gli utenti, anche stabilendo, laddove opportuno, criteri di trattamento equivalenti per dette numerazioni rispetto ad altre numerazioni dei Piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica. L'Autorità, con l'eventuale supporto del Ministero, trasmette al BEREC le informazioni relative alle risorse di numerazione nazionali con diritto di uso extraterritoriale all'interno dell'Unione europea al fine dell'introduzione delle stesse nella banca dati istituita dal BEREC [233].

     5. Il prefisso «00» costituisce il prefisso internazionale. L'Autorità può introdurre o mantenere in vigore disposizioni specifiche relative all'uso dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero tra località contigue situate sui due versanti della frontiera nazionale. L'Autorità e il Ministero possono concordare con altri Stati membri di condividere un piano di numerazione comune per tutte le categorie di numeri o per alcune di esse. L'Autorità assicura che gli utenti finali interessati da tali disposizioni o accordi siano adeguatamente informati.

     6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 98-octies decies, l'Autorità promuove la fornitura via etere delle risorse di numerazione, ove tecnicamente fattibile, per agevolare il cambio di fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica da parte di utenti finali, in particolare fornitori e utenti finali di servizi da macchina a macchina.

     7. L'Autorità pubblica i piani nazionali di numerazione e le loro successive modificazioni e integrazioni, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale.

     8. L'Autorità promuove l'armonizzazione di numeri o serie di numeri specifici all'interno dell'Unione europea ove ciò promuova, al tempo stesso, il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei.

     9. Il Ministero vigila affinchè non vi siano utilizzi della numerazione non coerenti con le tipologie di servizi per i quali le numerazioni stesse sono disciplinate dai piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. Il Ministero, altresì, vigila sull'assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento. Il Ministero e l'Autorità nell'ambito della propria competenza, vigilano affinchè le procedure e le norme che garantiscono la sicurezza dei servizi e contrastano pratiche fraudolente, siano attuate attraverso l'utilizzo della numerazione [234].

     10. Il Ministero e l'Autorità, al fine di assicurare l'interoperabilità completa e globale dei servizi, collaborano e operano, in coordinamento con le organizzazioni internazionali che assumono decisioni in tema di numerazione, l'assegnazione di nomi a dominio e l'indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

 

     Art. 98 septies. (Procedura di concessione dei diritti d'uso delle risorse di numerazione) [235]

     (ex art. 94 eecc - art. 27 Codice 2003)

     1. Qualora sia necessario concedere diritti individuali d'uso delle risorse di numerazione, il Ministero concede tali diritti, a richiesta, a ogni impresa per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica titolare o avente le condizioni necessarie per conseguire un'autorizzazione generale di cui all'articolo 11, nel rispetto dell'articolo 13, dell'articolo 21 comma 1 lettera c) e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse di numerazione in conformità del presente decreto e dei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica.

     2. I diritti d'uso delle risorse di numerazione sono concessi dal Ministero mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate. Al momento della concessione dei diritti d'uso delle risorse di numerazione, il Ministero specifica se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni, qualora non sia già definito nei piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. I diritti d'uso delle risorse di numerazione sono concessi dal Ministero per un periodo limitato, la cui la durata è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi, tenuto conto dell'obiettivo perseguito e della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti e comunque la concessione decade al termine della validità dell'autorizzazione generale, ove presente.

     3. Il Ministero adotta le decisioni in materia di concessione di diritti d'uso delle risorse di numerazione assegnate per scopi specifici previsti nell'ambito dei piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica entro tre settimane dal ricevimento della domanda completa. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l'impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di concessione dei diritti d'uso dei numeri. Tali decisioni sono rese pubbliche.

     4. Qualora l'Autorità o il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, abbiano stabilito, previa consultazione delle parti interessate conformemente all'articolo 23, che i diritti d'uso delle risorse di numerazione ai quali potrebbe attribuirsi un valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitive o comparative, il Ministero può prorogare di altre tre settimane il periodo di tre settimane di cui al comma 3 del presente articolo.

     5. L'Autorità e il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, possono limitare il numero dei diritti individuali d'uso da concedere, solo quando ciò sia necessario per garantire l'uso efficiente delle risorse di numerazione.

     6. Se i diritti d'uso delle risorse di numerazione includono l'uso extraterritoriale all'interno dell'Unione conformemente all'articolo 98-sexies, comma 4, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, associano a tali diritti d'uso condizioni specifiche al fine di garantire il rispetto di tutte le norme nazionali in materia di tutela dei consumatori e le normative nazionali relative all'uso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate. Su richiesta dell'Autorità o di un'altra autorità competente di uno Stato membro in cui le risorse di numerazione nazionali sono utilizzate in violazione delle norme in materia di tutela dei consumatori o delle normative nazionali di detto Stato membro in cui sono stati concessi i diritti d'uso delle risorse di numerazione, l'Autorità o il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, applica le condizioni associate previste al primo comma del presente paragrafo in conformità dell'articolo 32, anche revocando, in casi gravi, i diritti d'uso extraterritoriale delle risorse di numerazione concessi all'impresa in questione.

     7. Il presente articolo si applica anche nel caso di concessione di diritti d'uso delle risorse di numerazione a imprese diverse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica in conformità dell'articolo 98-sexies comma 2.

     8. Nel concedere i diritti di uso delle risorse di numerazione il Ministero applica le sole condizioni elencate nell'allegato I parte E del presente decreto, il quale riporta l'elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare i diritti d'uso delle risorse di numerazione.

 

     Art. 98 octies. (Contributi sui diritti d'uso delle risorse di numerazione) [236]

     (ex art. 95 eecc; art. 35 cod. 2003)

     1. I contributi per la concessione di diritti di uso delle risorse di numerazione sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità, al fine di garantire l'impiego ottimale di tali risorse. I contributi sono dovuti nella misura prevista dall'allegato 11. L'Autorità e il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che i contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi indicati all'articolo 4.

 

     Art. 98 novies. (Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compresi i numeri per assistenza a minori e minori scomparsi) [237]

     (ex art. 96 eecc; art. 77-bis cod. 2003)

     1. I Ministeri competenti per materia promuovono i numeri specifici nell'arco di numerazione che inizia con il codice '116' identificati nella decisione 2007/116/CE della Commissione europea, del 15 febbraio 2007, che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con il 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale e resi disponibili dall'Autorità. Essi incoraggiano la prestazione dei servizi per cui tali numeri sono riservati. In particolare, i Ministeri competenti per materia, provvedono affinchè gli utenti finali abbiano accesso gratuitamente a un servizio che operi uno sportello telefonico accessibile al numero «116000» per denunciare casi di minori scomparsi.

     2. I Ministeri competenti per materia provvedono affinchè gli utenti finali con disabilità possano avere un accesso ai servizi forniti nell'arco della numerazione che inizia con il codice '116'. Le misure adottate per facilitare l'accesso degli utenti finali con disabilità a tali servizi mentre viaggiano in altri Stati membri sono fondate sul rispetto delle norme o specifiche in materia stabilite a norma dell'articolo 39.

     3. I Ministeri assegnatari di numerazione con codice '116' adottano misure adeguate a garantire la disponibilità delle risorse necessarie per il funzionamento del relativo sportello telefonico e provvedono affinchè gli utenti finali siano adeguatamente informati dell'esistenza e dell'utilizzo dei servizi attivi forniti con tali numerazioni.

     4. L'Autorità provvede ad includere nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica e modalità di assegnazione dei numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale con codice '116' e provvede altresì alla relativa assegnazione ai Ministeri competenti.

 

     Art. 98 decies. (Accesso a numeri e servizi) [238]

     (ex art. 97 eecc; art. 78 Codice 2003)

     1. Ove ciò sia economicamente fattibile e salvo il caso in cui un utente finale chiamato abbia scelto, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso da parte di chiamanti ubicati in determinate zone geografiche, l'Autorità adotta tutte le misure necessarie per assicurare che gli utenti finali siano in grado di:

     a) accedere e utilizzare i servizi utilizzando numeri non geografici appartenenti ai piani di numerazione telefonica nazionali presenti all'interno dell'Unione; e

     b) accedere a tutti i numeri forniti nell'Unione, a prescindere dalla tecnologia e dai dispositivi utilizzati dall'operatore, compresi quelli dei piani nazionali di numerazione degli Stati membri e i numeri verdi internazionali universali (Universal International Freephone Numbers - UIFN).

     2. L'Autorità può imporre ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di bloccare l'accesso a numeri o servizi, caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi e imporre che in simili casi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da interconnessione o da altri servizi. L'Autorità può stabilire norme di applicazione generalizzata per bloccare l'accesso da numeri o da servizi al fine di contrastare frodi o abusi, anche prevedendo misure regolamentari dissuasive. In particolare, l'Autorità può imporre ai soggetti autorizzati a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica norme per bloccare comunicazioni provenienti dall'estero che illegittimamente usino numerazione nazionale per identificarne l'origine, ovvero non rispettano le specifiche raccomandazioni dell'ITU-T. L'Autorità può ordinare il blocco dei sistemi dei nomi di dominio accessibili da utenza sita sul territorio nazionale in caso di pratiche commerciali aggressive, frodi o abusi sulla base di specifica propria regolamentazione [239].

     3. L'Autorità definisce l'ubicazione dei punti terminali di rete nel rispetto dei principi di accessibilità alle numerazioni e considerando che il punto terminale di rete è il punto di accesso alla rete pubblica definito mediante un indirizzo di rete specifico.

 

TITOLO III

DIRITTI DEGLI UTENTI FINALI

 

     Art. 98 undecies. (Deroga per alcune microimprese) [240]

     (ex art. 98 eecc)

     1. A eccezione degli articoli 98-duodecies e 98-ter decies, il presente titolo non si applica alle microimprese che forniscono servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, a meno che queste forniscano altri servizi di comunicazione elettronica.

     2. L'Autorità provvede affinchè gli utenti finali siano informati dell'esistenza di una deroga concessa ai sensi del primo comma prima di concludere un contratto con una microimpresa che benefici di tale deroga.

 

     Art. 98 duodecies. (Non discriminazione) [241]

     (ex art. 99 eecc)

     1. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi che risultino differenti per ragioni connesse alla cittadinanza, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento dell'utente finale, a meno che tale differenza di trattamento sia oggettivamente giustificata.

     1-bis. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non possono utilizzare le informazioni acquisite per il tramite del database per la portabilità dei numeri mobili, nonchè quelle comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo, per formulare offerte agli utenti finali aventi a oggetto requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza [242].

 

     Art. 98 terdecies. (Tutela dei diritti fondamentali) [243]

     (ex art. 100 eecc)

     1. Le misure nazionali in materia di accesso a servizi e applicazioni o di uso delle stesse attraverso reti di comunicazione elettronica da parte di utenti finali rispettano la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e i principi generali del diritto dell'Unione.

     2. Qualunque provvedimento riguardante l'accesso a servizi e applicazioni o l'uso degli stessi attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che possa limitare l'esercizio dei diritti o delle libertà fondamentali riconosciuti dalla Carta è imposto soltanto se è previsto dalla legge e rispetta detti diritti e libertà, è proporzionato e necessario e risponde effettivamente agli obiettivi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui in conformità dell'articolo 65, comma 1, della Carta e dei principi generali del diritto dell'Unione, incluso il diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo. Di conseguenza, tali provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza e del diritto alla protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE)2016/679, dal decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196 nonchè, ove applicabile, dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. È garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessità di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla Carta.

 

     Art. 98 quater decies. (Obblighi di informazione applicabili ai contratti) [244]

     (ex art. 102 eecc; art. 70 cod. 2003)

     1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta corrispondente, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono le informazioni necessarie di cui agli articoli 48 e 49 del Codice del consumo, nonchè, in aggiunta, le informazioni elencate all'allegato 8, nella misura in cui tali informazioni riguardino un servizio da loro offerto. Le informazioni sono fornite in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole quale definito all'articolo 45, comma 1, lett. l), del Codice del consumo o, se non è fattibile fornire le informazioni su supporto durevole, sotto forma di documento facilmente scaricabile messo a disposizione dal fornitore, anche tramite modalità digitali. Il fornitore richiama esplicitamente l'attenzione del consumatore sulla disponibilità di tale documento e sull'importanza di scaricarlo a fini di documentazione, riferimento futuro e riproduzione identica. Le informazioni sono fornite in un formato accessibile per gli utenti finali con disabilità conformemente al diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

     2. Le informazioni di cui ai commi 1, 3 e 5 sono fornite anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che esse non abbiano espressamente acconsentito a non applicare la totalità o parti di tali disposizioni.

     3. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono ai consumatori una sintesi contrattuale concisa e facilmente leggibile. Tale sintesi individua i principali elementi degli obblighi di informazione in conformità del comma 1. Gli elementi principali comprendono almeno:

     a) il nome, l'indirizzo e i recapiti del fornitore e, se diversi, i recapiti per eventuali reclami;

     b) le principali caratteristiche di ciascun servizio fornito;

     c) i rispettivi prezzi per attivare il servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo, qualora il servizio sia fornito a fronte di un pagamento diretto in denaro;

     d) la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e risoluzione;

     e) la misura in cui i prodotti e i servizi sono progettati per gli utenti finali con disabilità;

     f) con riguardo ai servizi di accesso a internet, una sintesi delle informazioni richieste a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2015/2120.

     4. I fornitori soggetti agli obblighi di cui al comma 1 forniscono, mediante il modello sintetico di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2243 della Commissione, del 17 dicembre 2019, la sintesi contrattuale gratuitamente ai consumatori, prima della stipula del contratto, anche nel caso di contratti a distanza. Qualora sia impossibile in quel momento, per ragioni tecniche oggettive, fornire la sintesi contrattuale, essa è fornita in seguito senza indebito ritardo; il contratto diventa effettivo quando il consumatore ha confermato il proprio accordo in seguito alla ricezione della sintesi contrattuale.

     5. Le informazioni di cui ai commi 1 e 4 diventano parte integrante del contratto e non sono modificate prima della scadenza del termine di cui all'articolo 98-septies decies comma 1, se non con l'accordo esplicito delle parti contrattuali.

     6. Qualora i servizi di accesso a internet o di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico siano fatturati sulla base del consumo in termini di tempo o volume, i fornitori offrono ai consumatori il mezzo per monitorare e controllare l'uso di ciascun servizio. Tale mezzo comprende l'accesso a informazioni tempestive sul livello di consumo dei servizi incluso nel piano tariffario. In particolare, i fornitori inviano ai consumatori una notifica prima che siano raggiunti eventuali limiti di consumo stabiliti con proprio provvedimento dall'Autorità, inclusi nel loro piano tariffario nonchè quando sia stato pienamente consumato un servizio incluso nel piano tariffario.

     7. L'Autorità può imporre ai fornitori di assicurare informazioni aggiuntive in merito al livello di consumo e impedire temporaneamente l'ulteriore utilizzo del servizio corrispondente qualora sia superato il limite finanziario o di volume determinato dall'Autorità.

 

     Art. 98 quindecies. (Trasparenza, confronto delle offerte e pubblicazione delle informazioni) [245]

     (ex art. 103 eecc - art. 71 Codice 2003)

     1. Qualora i fornitori di servizi di accesso a internet o di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico assoggettino la fornitura di tali servizi a termini e condizioni, l'Autorità provvede affinchè le informazioni di cui all'allegato 9 siano pubblicate da tutti i fornitori in questione o dalla stessa Autorità, in forma chiara, esaustiva, idonea alla lettura automatica e in un formato accessibile per i consumatori con disabilità, conformemente al diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Tali informazioni sono costantemente aggiornate. L'Autorità può precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate. Tali informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'Autorità prima della pubblicazione.

     2. L'Autorità provvede affinchè gli utenti finali abbiano accesso gratuito ad almeno uno strumento indipendente di confronto che consenta loro di comparare e valutare diversi servizi di accesso a internet e servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico e, se del caso, di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero accessibili al pubblico, per quanto riguarda:

     a) prezzi e tariffe dei servizi forniti a fronte di pagamenti diretti in denaro ricorrenti o basati sul consumo; e

     b) la qualità del servizio, laddove sia offerta una qualità minima del servizio o all'impresa sia richiesto di pubblicare tali informazioni ai sensi dell'articolo 98-sedecies.

     3. Lo strumento di confronto di cui al comma 2:

     a) è funzionalmente indipendente dai fornitori di tali servizi, e assicura pertanto che tali prestatori di servizi ricevano pari trattamento nei risultati di ricerca;

     b) indica chiaramente i proprietari e gli operatori dello strumento di confronto;

     c) definisce criteri chiari e obiettivi su cui si deve basare il confronto;

     d) utilizza un linguaggio chiaro e privo di ambiguità;

     e) fornisce informazioni corrette e aggiornate e indica la data dell'ultimo aggiornamento;

     f) è aperto a qualsiasi fornitore di servizi di accesso a internet o servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico che metta a disposizione le informazioni pertinenti e comprende un'ampia gamma di offerte che copra una parte significativa del mercato e, se le informazioni presentate non forniscono un quadro completo del mercato, una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati;

     g) prevede una procedura efficace per segnalare le informazioni errate;

     h) comprende la possibilità di comparare prezzi, tariffe e prestazioni in termini di qualità del servizio tra le offerte a disposizione dei consumatori e, qualora l'Autorità lo ritengo opportuno, le offerte standard accessibili pubblicamente agli utenti finali.

     4. Gli strumenti di confronto che soddisfano i requisiti di cui alle lettere da a) a h) sono certificati, su richiesta del fornitore dello strumento, dall'Autorità. I terzi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente e in formati di dati aperti, allo scopo di rendere disponibili tali strumenti indipendenti di confronto, le informazioni pubblicate dai fornitori dei servizi di accesso a internet o dei servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico.

     5. L'Autorità può esigere che i fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico, o entrambi, diffondano gratuitamente, all'occorrenza, informazioni di pubblico interesse agli utenti finali nuovi ed esistenti tramite i canali che utilizzano normalmente per le comunicazioni con gli utenti finali. In tal caso, dette informazioni di pubblico interesse sono fornite dalle competenti autorità pubbliche in forma standardizzata e riguardano fra l'altro:

     a) gli utilizzi più comuni dei servizi di accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico per attività illegali o per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e libertà, comprese le violazioni dei diritti di protezione dei dati, del diritto d'autore e dei diritti connessi, e le conseguenze giuridiche di tali atti; e

     b) i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, per la vita privata e per i dati personali, anche ai fini di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 nella fruizione dei servizi di accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico.

 

     Art. 98 sexiesdecies. (Qualità dei servizi relativi all'accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico) [246]

     (ex art. 104 eecc - art. 72 Codice 2003)

     1. L'Autorità può prescrivere ai fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni complete, comparabili, attendibili, di facile consultazione e aggiornate sulla qualità dei servizi offerti, nella misura in cui controllino almeno alcuni elementi della rete direttamente o in virtù di un accordo sul livello dei servizi a tal fine, e sulle misure adottate per assicurare un accesso equivalente per i consumatori con disabilità. L'Autorità può altresì richiedere che i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico informino i consumatori qualora la qualità dei servizi offerti dipenda da fattori esterni, quali il controllo della trasmissione dei segnali o la connettività della rete. Tali informazioni sono comunicate, a richiesta, all'Autorità prima della pubblicazione. Le misure intese a garantire la qualità del servizio devono essere conformi al regolamento (UE) 2015/2120.

     2. L'Autorità precisa, tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC, i parametri di qualità del servizio da misurare, i metodi di misura applicabili e il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione, compresi meccanismi di certificazione della qualità. Se del caso, sono utilizzati i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell'allegato 10.

 

     Art. 98 septies decies. (Durata dei contratti e diritto di recesso) [247]

     (ex art. 105 eecc; art. 70 cod. 2003)

     1. L'Autorità provvede affinchè le condizioni e le procedure di recesso dei contratti non fungano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi e affinchè i contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina, non impongano un periodo di impegno superiore a 24 mesi con l'obbligo di prevedere che tra le offerte commerciali almeno una abbia una durata massima iniziale di 12 mesi.

     2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla durata di un contratto a rate se il consumatore ha convenuto in un contratto separato di rateizzare i pagamenti esclusivamente per l'installazione di una connessione fisica, in particolare a reti ad altissima capacità. Un contratto a rate per l'installazione di una connessione fisica non include l'apparecchiatura terminale, a esempio router o modem, e non impedisce ai consumatori di esercitare i loro diritti in virtù del presente articolo.

     3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano espressamente acconsentito a non applicare tali disposizioni.

     4. Se il contratto prevede la proroga automatica di un contratto a durata determinata per servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina, dopo la proroga l'utente finale ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di massimo un mese e senza incorrere in alcuna penale nè costi di disattivazione, eccetto quelli addebitati per la ricezione del servizio durante il periodo di preavviso. Con almeno due mesi di anticipo rispetto alla proroga automatica del contratto, i fornitori informano l'utente finale, in modo chiaro e tempestivo e su un supporto durevole, circa la fine dell'impegno contrattuale e in merito alle modalità di recesso dal contratto e migliori tariffe relative ai loro servizi. I fornitori offrono agli utenti finali tali informazioni in merito alle migliori tariffe almeno una volta all'anno.

     5. Gli utenti finali hanno il diritto di recedere dal contratto ovvero di cambiare operatore, senza incorrere in alcuna penale nè costi di disattivazione, al momento dell'avvenuta comunicazione di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, tranne nel caso in cui le modifiche proposte siano esclusivamente a vantaggio dell'utente finale, siano di carattere puramente amministrativo e non abbiano alcun effetto negativo sull'utente finale o siano imposte direttamente dal diritto dell'Unione o nazionale. I fornitori informano gli utenti finali, con preavviso non inferiore a trenta giorni, di qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali e, al contempo, del loro diritto di recedere dal contratto senza incorrere in alcuna penale nè ulteriore costo di disattivazione se non accettano le nuove condizioni. Il diritto di recedere dal contratto può essere esercitato entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali. L'Autorità provvede affinchè la comunicazione sia effettuata in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole.

     6. In caso di discrepanza significativa, continuativa o frequentemente ricorrente tra la prestazione effettiva di un servizio di comunicazione elettronica, diverso da un servizio di accesso a internet o da un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero, e la prestazione indicata nel contratto il consumatore ha il diritto di risolvere il contratto senza incorrere in alcun costo, fatto salvo il diritto agli indennizzi previsti dal contratto o dalla regolamentazione di settore per i disservizi subiti.

     7. Ove un utente finale abbia il diritto di recedere da un contratto per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, diversi da servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, prima della scadenza contrattuale concordata, non è dovuto alcun corrispettivo, a qualsiasi titolo, a eccezione di quanto previsto per le apparecchiature terminali abbinate al contratto al momento della stipula e fornite dall'operatore che l'utente sceglie di mantenere. In tale ipotesi gli importi eventualmente dovuti non superano il loro valore in proporzione al tempo, concordato al momento della conclusione del contratto o la quota rimanente della tariffa per i servizi prestati fino alla fine del contratto, a seconda di quale sia inferiore [248].

     8. L'Autorità può stabilire altri metodi per il calcolo degli importi eventualmente dovuti a condizione che non comportino un livello eccedente quello calcolato in conformità al comma 7. Il fornitore elimina gratuitamente le eventuali condizioni associate all'utilizzo delle apparecchiature terminali su altre reti in un momento specificato dall'Autorità al più tardi al momento del pagamento di tali importi.

     9. Per quanto riguarda i servizi di trasmissione utilizzati per servizi da macchina a macchina, del diritto di recesso di cui ai commi 5 e 7 beneficiano solo gli utenti finali che sono consumatori, microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro.

     10. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007 n. 40

 

     Art. 98 octies decies. (Passaggio a un altro fornitore e portabilità del numero) [249]

     (ex art. 106 eecc; art. 80 cod. 2003)

     1. Nel caso di passaggio da un fornitore di servizi di accesso a internet a un altro, i fornitori interessati offrono all'utente finale informazioni adeguate prima e durante la procedura di passaggio e garantiscono la continuità del servizio di accesso a internet, salvo laddove non sia tecnicamente fattibile. Il fornitore ricevente assicura che l'attivazione dei servizi di accesso a internet abbia luogo nel più breve tempo possibile alla data e comunque entro la data e nei termini espressamente concordati con l'utente finale. Il fornitore cedente continua a prestare il servizio di accesso a internet alle stesse condizioni finchè il fornitore ricevente non attiva il suo servizio di accesso a internet. L'interruzione del servizio durante la procedura di passaggio non può superare un giorno lavorativo. L'Autorità garantisce l'efficienza e la semplicità della procedura di passaggio per l'utente finale.

     2. L'Autorità e il Ministero nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono affinchè tutti gli utenti finali con numeri appartenenti al piano di numerazione nazionale abbiano il diritto di conservare i propri numeri, su richiesta, indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio, a norma dell'allegato 6, parte C.

     3. Qualora un utente finale risolva un contratto, l'Autorità e il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono affinchè possa mantenere il diritto di trasferire un numero dal piano di numerazione nazionale verso un altro fornitore per almeno un mese dalla data della risoluzione, a meno che non rinunci a tale diritto.

     4. L'Autorità provvede affinchè la tariffazione tra fornitori in relazione alla portabilità del numero, qualora prevista, sia orientata ai costi e non siano applicati oneri diretti agli utenti finali.

     5. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile alla data e nei termini esplicitamente concordati con l'utente finale. In ogni caso, gli utenti finali che abbiano concluso un accordo per il trasferimento del proprio numero a un nuovo fornitore ottengono l'attivazione del numero in questione entro un giorno lavorativo dalla data concordata con l'utente finale. In caso di mancato successo delle operazioni di trasferimento, il fornitore cedente riattiva il numero e i servizi correlati dell'utente finale fino al completamento della portabilità. Il fornitore cedente continua a prestare i servizi agli stessi termini e condizioni fino all'attivazione dei servizi del fornitore ricevente. In ogni caso, l'interruzione del servizio durante le operazioni di passaggio di fornitore e trasferimento dei numeri non può superare un giorno lavorativo. Gli operatori le cui reti o le risorse di accesso sono utilizzate dal fornitore cedente o dal fornitore ricevente, o da entrambi, provvedono affinchè non vi siano interruzioni del servizio che ritarderebbero le operazioni di passaggio di fornitore e di portabilità del numero.

     6. Il fornitore ricevente conduce le operazioni di passaggio di fornitore e di portabilità del numero di cui ai commi 1 e 5 ed entrambi i fornitori, ricevente e cedente, cooperano in buona fede. Non causano abusi o ritardi nelle operazioni di passaggio di fornitore e di portabilità del numero nè effettuano il trasferimento di numeri o il passaggio di utenti finali senza il consenso esplicito di questi ultimi. I contratti degli utenti finali con il fornitore cedente sono risolti automaticamente al termine delle operazioni di trasferimento. L'Autorità può stabilire i dettagli delle operazioni di cambiamento del fornitore e di portabilità del numero, tenendo conto delle disposizioni nazionali in materia di contratti, della fattibilità tecnica e della necessità di assicurare agli utenti finali la continuità del servizio. Ciò comprende, ove tecnicamente fattibile, un requisito che preveda che la portabilità sia ultimata via etere, salvo diversa richiesta dell'utente finale. L'Autorità adotta inoltre misure tali da assicurare l'adeguata informazione e tutela degli utenti finali durante tutte le operazioni di trasferimento e di portabilità, evitando altresì il trasferimento ad altro operatore contro la loro volontà. I fornitori cedenti rimborsano su richiesta l'eventuale credito residuo ai consumatori che utilizzano servizi prepagati. Il rimborso può essere soggetto a una trattenuta solo se indicato nel contratto. L'eventuale trattenuta è proporzionata e commisurata ai costi effettivi sostenuti dal fornitore cedente nell'erogazione del rimborso.

     7. L'Autorità stabilisce norme relative ai rimborsi e indennizzi in favore degli utenti finali e alle sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo da parte del fornitore, compresi i ritardi o abusi relativi alle operazioni di passaggio tra fornitori e nel trasferimento del numero e alla mancata presentazione ad appuntamenti di servizio e di installazione.

     8. Oltre alle informazioni richieste ai sensi dell'allegato 8, l'Autorità provvede affinchè gli utenti finali siano adeguatamente informati in merito all'esistenza del diritto al rimborso e indennizzo di cui al comma 7.

     9. L'Autorità definisce con proprio regolamento le norme per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e ne verifica il rispetto nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie stabilite dalla legge.

 

     Art. 98 novies decies. (Offerte di pacchetti)

     (ex art. 107 eecc)

     1. Se un pacchetto di servizi o un pacchetto di servizi e apparecchiature terminali offerto a un consumatore comprende almeno un servizio di accesso a internet o un servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero accessibile al pubblico, si applicano gli articoli 98-quater decies comma 4, 98-quindecies comma 1, 98-septies decies e 98-octies decies a tutti gli elementi del pacchetto, compresi, se del caso quelli non altrimenti contemplati da tali disposizioni [250].

     2. Se il consumatore ha il diritto di risolvere qualsiasi elemento del pacchetto di cui al comma 1 prima della scadenza contrattuale concordata per ragioni di mancata conformità al contratto o di mancata fornitura, ha il diritto di risolvere il contratto in relazione a tutti gli elementi del pacchetto.

     3. La sottoscrizione di servizi o apparecchiature terminali supplementari forniti o distribuiti dal medesimo fornitore di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico non prolunga la durata originaria del contratto a cui tali servizi o apparecchiature terminali sono aggiunti, salvo qualora il consumatore convenga diversamente, in maniera espressa, al momento della sottoscrizione relativa a servizi o apparecchiature terminali supplementari.

     4. I commi 1 e 3 si applicano anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano espressamente acconsentito a non applicare la totalità o parti di tali disposizioni.

     5. L'Autorità può altresì applicare gli articoli 98-quater decies comma 4, 98-quindecies comma 1, 98-septies decies e 98-octies decies richiamati al comma 1 per quanto concerne altre disposizioni di cui al presente titolo.

 

     Art. 98 vicies. (Disponibilità di servizi) [251]

     (ex art. 108 eecc; art. 73 cod. 2003)

     1. Il Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire la più ampia disponibilità possibile dei servizi di comunicazione vocale e dei servizi di accesso a internet forniti attraverso le reti pubbliche di comunicazione elettronica, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore.

     2. Il Ministero provvede affinchè i fornitori di servizi di comunicazione vocale adottino tutte le misure necessarie a garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza e la trasmissione ininterrotta degli allarmi pubblici.

 

     Art. 98 vicies semel. (Disposizioni per favorire l'attuazione del numero di emergenza unico europeo) [252]

     (ex art. 75-bis Codice 2003)

     1. Al Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero, sono attribuiti poteri di indirizzo e coordinamento per l'individuazione e l'attuazione delle iniziative volte all'istituzione su tutto il territorio nazionale del numero unico di emergenza europeo «112» attraverso l'istituzione di PSAP di primo livello da realizzare in ambito regionale, denominati Centrali Uniche di Risposta-CUR, secondo le modalità definite con appositi protocolli d'intesa tra il Ministero dell'interno e le regioni, ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 2015, n.124 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177.

     2. Per l'esercizio dei poteri di cui al comma 1, il Ministero dell'interno si avvale di una commissione consultiva costituita presso il medesimo Ministero e composta dai rappresentanti del Ministero dell'interno, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e della difesa nonchè dai rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso e rimborso spese.

     3. Ai fini dell'attuazione delle iniziative individuate ai sensi del presente articolo, il Ministero d'intesa con il Ministero dell'interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2, esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche.

     4. Il dispiegamento del servizio di cui al comma1 si completa sull'intero territorio nazionale entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 98 vicies bis. (Comunicazioni di emergenza e numero unico di emergenza europeo) [253]

     (ex art. 109)

     1. Il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell'articolo 98-vicies semel, provvede affinchè tutti gli utenti finali dei servizi di cui al comma 2, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano avere accesso, gratuitamente e senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento, ai servizi di soccorso tramite le comunicazioni di emergenza digitando il numero unico di emergenza europeo «112» e qualunque numero di emergenza nazionale. Il Ministero promuove l'accesso ai servizi di soccorso tramite il numero unico di emergenza europeo «112» da reti di comunicazione elettronica che non sono accessibili al pubblico ma consentono le chiamate verso le reti pubbliche, in particolare quando l'impresa responsabile di tale rete non fornisce un accesso alternativo e agevole a un servizio di soccorso. I numeri di emergenza nazionali sono richiesti dai Ministeri competenti, sentito il Ministero e l'Autorità, che provvede all'assegnazione e al recepimento nei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica.

     2. Il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell'articolo 98-vicies semel, previa consultazione dell'Autorità, delle Amministrazioni esercenti servizi di emergenza e dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, provvede affinchè sia garantito un accesso ai servizi di emergenza da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico, nei casi in cui tali servizi consentono agli utenti finali di effettuare chiamate verso un numero che figura in un piano di numerazione nazionale o internazionale, tramite comunicazioni di emergenza allo PSAP più idoneo.

     3. Il Ministero dell'interno provvede affinchè tutte le comunicazioni di emergenza al numero unico di emergenza europeo «112» ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso. Tali comunicazioni di emergenza ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidità ed efficacia riservate alle comunicazioni di emergenza dirette al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3 dell'articolo 98-vicies semel.

     4. Il Ministero dell'interno provvede affinchè l'accesso per gli utenti finali con disabilità ai servizi di emergenza sia disponibile tramite le comunicazioni di emergenza ed equivalente a quello degli altri utenti finali conformemente al diritto dell'Unione europea che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3 dell'articolo 98-vicies semel. L'Autorità e il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell'articolo 98-vicies semel, collaborano con la Commissione europea e le altre autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti al fine dell'adozione di misure adeguate per assicurare che, mentre viaggiano in un altro Stato membro, gli utenti finali con disabilità possano accedere ai servizi di emergenza su un piano di parità con altri utenti finali senza alcuna preregistrazione. Tali misure mirano a garantire l'interoperabilità tra gli Stati membri e si basano quanto più possibile sulle norme o specifiche europee stabilite conformemente all'articolo 39 del presente decreto. Tali misure non impediscono al Ministero, d'intesa con il Ministero dell'interno, che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell'articolo 98-vicies semel, di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo.

     5. Il Ministero dell'interno provvede affinchè le informazioni sulla localizzazione del chiamante siano messe a disposizione dei PSAP senza indugio dopo che è stata stabilita la connessione della comunicazione di emergenza. Esse comprendono le informazioni sulla localizzazione basata sulla rete e, ove disponibili, le informazioni sulla localizzazione del chiamante derivanti dai dispositivi mobili, che sono conservate per il solo tempo strettamente necessario. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3. Il Ministero dell'interno provvede affinchè sia realizzata la generazione e la trasmissione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante, le quali sono gratuite per l'utente finale e per i PSAP con riguardo a tutte le comunicazioni di emergenza al numero unico di emergenza europeo «112». Il Ministero dell'interno, sentiti il Ministero e l'Autorità, può estendere tale obbligo alle comunicazioni di emergenza agli ulteriori numeri di emergenza nazionali fino al completamento del dispiegamento nazionale del modello CUR, secondo quanto indicato al comma 1 dell'articolo 98-vicies semel. Il Ministero dell'interno, sentiti il Ministero e l'Autorità, anche ai fini dell'eventuale consultazione del BEREC, definisce i criteri per l'esattezza e l'affidabilità delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante.

     6. Il Ministero dell'interno provvede affinchè gli utenti finali siano adeguatamente informati in merito all'esistenza e all'uso del numero unico di emergenza europeo «112», nonchè alle sue funzioni di accessibilità, anche attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro e agli utenti finali con disabilità. Tali informazioni sono fornite in un formato accessibile e concepito per diversi tipi di disabilità. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3 dell'articolo 98-vicies semel.

     7. L'Autorità collabora con il BEREC al fine della costituzione e mantenimento della banca dati dei numeri E.164 dei servizi di emergenza degli Stati membri per garantire che questi siano in grado di contattarsi da uno Stato membro all'altro anche qualora tale banca dati sia mantenuta da un'altra organizzazione.

 

     Art. 98 vicies ter. (Sistema di allarme pubblico) [254]

     (ex art. 110 eecc)

     1. Nei casi di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, anche di carattere sanitario, i fornitori dei servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero trasmettono allarmi pubblici agli utenti finali interessati. La trasmissione degli allarmi pubblici ai sensi del presente comma avviene attraverso la trasmissione di messaggi denominati "Messaggi IT-Alert".

     2. I Messaggi IT-Alert sono trasmessi dal sistema IT-Alert, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ooo), avvalendosi del servizio di rete Cell Broadcast Service di cui all'articolo 2, comma 1, lettera bbb).

     3. Le modalità operative ed organizzative relative all'utilizzo ed alle finalità del sistema IT-Alert sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

     4. Gli allarmi pubblici possono essere trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi da quelli di cui al precedente comma 2 e dai servizi di diffusione radiotelevisiva, o tramite un'applicazione mobile basata su un servizio di accesso a internet, a condizione che l'efficacia del sistema di allarme pubblico sia equivalente in termini di copertura e capacità di raggiungere gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella zona interessata.

     5. L'Autorità, tenuto conto delle linee guida del BEREC sulla modalità per valutare se l'efficacia dei sistemi di allarme pubblico, a norma del presente comma, sia equivalente all'efficacia dei sistemi di allarme di cui al comma 1, supporta il Ministero nella valutazione dell'efficacia degli eventuali sistemi di allarme pubblico che utilizzano sistemi di trasmissione diversi da quelli di cui al comma 2.

 

     Art. 98 vicies quater. (Accesso e scelta equivalenti per i consumatori con disabilità) [255]

     (ex art. 111 eecc)

     1. L'Autorità specifica le prescrizioni che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare affinchè i consumatori con disabilità:

     a) abbiano un accesso ai servizi di comunicazione elettronica, incluse le relative informazioni contrattuali fornite a norma dell'articolo 98-quarter decies, equivalente a quello di tutti i consumatori;

     b) beneficino della gamma di imprese e servizi a disposizione della maggior parte dei consumatori.

     2. Nell'adottare le misure di cui al comma 1, l'Autorità favorisce la conformità con le pertinenti norme o specifiche stabilite in conformità dell'articolo 39.

 

     Art. 98 vicies quinquies. (Servizi di consultazione degli elenchi) [256]

     (ex art. 112 eecc; art. 75 cod. 2003)

     1. L'Autorità provvede affinchè tutti i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero che assegnano numeri da un piano di numerazione soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili al pubblico, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie. L'Autorità provvede affinchè sia rispettato il diritto degli utenti di servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti o esclusi dagli elenchi.

     2. L'Autorità può imporre obblighi e condizioni alle imprese che controllano l'accesso degli utenti finali alla fornitura di servizi di consultazione elenchi in conformità dell'articolo 72. Tali obblighi e condizioni sono obiettivi, equi, trasparenti, non discriminatori e favoriscono modalità digitali di erogazione e fruizione del servizio [257].

     3. L'Autorità non mantiene in essere alcuna limitazione normativa che impedisca agli utenti finali di uno Stato membro di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi di un altro Stato membro tramite chiamata vocale o SMS e adotta le misure per garantire tale accesso a norma dell'articolo 98-decies [258].

     4. Il presente articolo si applica fatte salve le prescrizioni del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata e, in particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 129 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

     Art. 98 vicies sexies. (Interoperabilità dei ricevitori autoradio e dei ricevitori radio di consumo e delle apparecchiature di televisione digitale di consumo) [259]

     (ex art. 113 e all. XI eecc e art. 74 Codice 2003)

     1. Tutti i ricevitori autoradio e le apparecchiature di televisione digitale di consumo devono essere interoperabili in conformità ai commi 3 e 4.

     2. Ogni altro ricevitore di radiodiffusione di consumo, non rientrante nei commi 3 e 4, integra almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale. Sono esclusi i ricevitori di radiodiffusione di valore modesto, i prodotti nei quali il ricevitore radio ha una funzione puramente accessoria, quali gli apparati di telefonia mobile smartphone e le apparecchiature utilizzate del servizio radioamatoriale.

     3. I ricevitori autoradio di consumo messi a disposizione del mercato singolarmente, o integrati in un veicolo nuovo della categoria M ed N messo a disposizione sul mercato in vendita o in locazione, comprendono un ricevitore in grado di ricevere e riprodurre almeno i servizi radio forniti attraverso radiodiffusione digitale terrestre. I ricevitori che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o a parti di esse, soddisfano il requisito sopra richiamato contemplato, coperto da tali norme o parti di esse.

     4. Gli apparecchi televisivi digitali di consumo a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 30 cm messi in vendita o in locazione dispongono di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto o conforme a norma da esso adottata, ovvero conforme a una specifica dell'industria) che consenta un agevole collegamento di periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i componenti pertinenti di un segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui servizi di accesso condizionato e interattivo. Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali di televisione digitale (vale a dire trasmissione terrestre, via cavo o via satellite), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nell'Unione europea, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:

     • di ricomporre i segnali conformemente a un algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto (attualmente l'ETSI);

     • di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell'apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione.

     5. Le apparecchiature di ricezione televisiva  vendute nel territorio nazionale, integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVBT2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. In caso di evoluzioni delle codifiche, l'Autorità sentiti gli operatori di mercato interessati indica le nuove codifiche approvate dall'ITU successivamente alla codifica HEVC Main 10, di cui alla Raccomandazione ITU-T H.265 (V4), da integrare ai ricevitori, ritenute necessarie per favorire l'innovazione tecnologica indicando altresì i relativi tempi congrui di adeguamento.

     6. L'Autorità vigila sull'interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo, di cui al comma 4, e se del caso, sentito il Ministero, definisce le misure necessarie per garantirla.

     7. I fornitori di servizi di televisione digitale garantiscono, se del caso, che le apparecchiature di televisione digitale che forniscono ai loro utenti finali siano interoperabili in modo che, ove tecnicamente fattibile, siano riutilizzabili con altri fornitori di servizi di televisione digitale. Fatto salvo l'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, al termine del loro contratto, gli utenti finali hanno la possibilità di restituire le apparecchiature di televisione digitale in modo semplice e gratuito, a meno che il fornitore dimostri che sono pienamente interoperabili con i servizi di televisione digitale di altri fornitori, compresi quelli a cui è passato l'utente finale. Le apparecchiature di televisione digitale che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o a parti di esse, sono considerate conformi alle prescrizioni di interoperabilità di cui sopra contemplate da tali norme o parti di esse. Con regolamento dell'Autorità sono indicate le codifiche che devono considerarsi tecnologicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma.

 

     Art. 98 vicies septies. (Obblighi di trasmissione) [260]

     (ex art. 114 eecc; art. 81 cod 2003)

     1. Il Ministero e l'Autorità, ciascuno per le proprie competenze possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici canali radiofonici e televisivi e servizi complementari, specialmente servizi di accessibilità destinati a consentire un accesso adeguato agli utenti finali con disabilità, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi televisivi o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro dal Ministero e se sono proporzionati e trasparenti.

     2. Gli obblighi di cui al comma 1 sono sottoposti al riesame ogni cinque anni tranne nei casi in cui tale riesame sia stato effettuato nel corso dei quattro anni precedenti.

 

     Art. 98 duodetricies. (Fornitura di prestazioni supplementari) [261]

     (ex art. 115 eecc; art. 79 cod. 2003)

     1. Fatto salvo l'articolo 98 l'Autorità può imporre a tutti i fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico di mettere a disposizione gratuitamente tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell'allegato 6 parte B, se ciò è fattibile sul piano tecnico, come pure tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell'allegato 6 parte A.

     2. Nell'applicare il comma 1, l'Autorità può andare oltre l'elenco delle prestazioni supplementari di cui all'allegato 6 parti A e B, al fine di assicurare un livello di protezione dei consumatori più elevato.

     3. L'Autorità può decidere di non applicare il comma 1 nella totalità o in parte del proprio territorio se ritiene, tenuto conto del parere delle parti interessate, che l'accesso a tali prestazioni sia sufficiente.

 

     Art. 98 undetricies. (Identificazione degli utenti) [262]

     1. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi dei propri clienti titolari di contratti pre-pagati (acquirenti traffico) o post-pagati (abbonati) della telefonia mobile. Il Ministero e l'Autorità, ognuno per le parti di propria competenza, assicurano che i clienti siano identificati prima dell'attivazione, anche di singole componenti, dei servizi, al momento della consegna o messa a disposizione della scheda elettronica (S.I.M.) o della fornitura del profilo nel caso di S.I.M. digitale (eS.I.M.). Le predette imprese, nei casi di nuova attivazione e di portabilità del numero o cambio della S.I.M., adottano tutte le necessarie misure affinchè sia garantita l'acquisizione dei dati anagrafici del titolare del contratto riportati su un documento di identità, nonchè del tipo, del numero, acquisendone copia ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti, fatto salvo il caso in cui per l'identificazione del cliente siano utilizzati sistemi di identità digitale equipollenti ad ogni effetto di legge ai documenti d'identità. L'identificazione del titolare del contratto può essere effettuata anche da remoto o in via indiretta, purchè vengano garantiti la corretta acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente ed il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali. L'Autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno [263].

     2. L'obbligo di identificazione di cui al comma 1 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo 'internet delle cosè, installate senza possibilità di essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico vocale, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 98 tricies. (Notifica e monitoraggio) [264]

     (ex art. 121 eecc art. 52 Codice 2003)

     1. L'Autorità notifica alla Commissione europea entro un mese dall'entrata in vigore e immediatamente in caso di eventuale cambiamento successivo, i nomi delle imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale di cui all'articolo 95 comma 2, articolo 96 o articolo 97.

     2. L'Autorità notifica alla Commissione i nomi delle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato nonchè gli obblighi imposti nei loro confronti. Qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei confronti delle imprese e qualsiasi modifica delle imprese designate è notificata senza indugio alla Commissione europea.

 

Parte IV [265]

Reti e attività di comunicazione elettronica ad uso privato

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 99. Installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato

     1. L'attività di installazione di reti ed esercizio di reti o servizi di comunicazioni elettroniche ad uso privato è libera ai sensi dell'articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Titolo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio Economico Europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della sanità pubblica e della tutela dell'ambiente, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.

     2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.

     3. L'attività di installazione ed esercizio di reti o servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, fatta eccezione di quanto previsto al comma 5, è assoggettata ad una autorizzazione generale che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.

     4. Il soggetto interessato presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di installare o esercire una rete di comunicazione elettronica ad uso privato. La dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività. Il soggetto interessato è abilitato ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di conferimento di diritto d'uso di frequenze [266].

     5. Sono in ogni caso libere le attività di cui all'articolo 105, nonché la installazione, per proprio uso esclusivo, di reti di comunicazione elettronica per collegamenti nel proprio fondo o in più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purché contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore si considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario possessore o detentore e sempre che non siano destinati all'uso pubblico [267].

 

          Art. 100. Impianti di amministrazioni dello Stato

     1. Le Amministrazioni dello Stato possono provvedere, nell'interesse esclusivo dei propri servizi, alla costruzione ed all'esercizio di impianti di comunicazione elettronica. Nel caso di assegnazione di frequenze, è necessario il consenso del Ministero, relativamente alle caratteristiche tecniche dell'impianto ed alle modalità di svolgimento del servizio.

     2. Il consenso di cui al comma 1 non è richiesto per le necessità di ordine militare e di ordine e sicurezza pubblica. Nei casi di interconnessione con altre reti è necessario il coordinamento tecnico con il Ministero.

     3. La norma di cui al comma 2 si applica anche agli Organismi internazionali di cui lo Stato italiano fa parte, nonché ai Paesi membri degli stessi organismi, nei limiti in cui un accordo di Governo abbia previsto la possibilità di eseguire ed esercitare nel territorio italiano impianti di comunicazione elettronica.

 

          Art. 101. Traffico ammesso

     1. Il titolare di autorizzazione generale ad uso privato può utilizzare le reti di comunicazione elettronica soltanto per trasmissioni riguardanti attività di pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico per conto terzi.

     2. Nei casi di calamità naturali o in situazioni di pubblica emergenza, a seguito delle quali risultino interrotte le normali comunicazioni, il Ministero può affidare, per la durata dell'emergenza, a titolari di autorizzazione generale ad uso privato, lo svolgimento di traffico di servizio del Ministero stesso, o comunque inerente alle operazioni di soccorso ed alle comunicazioni sullo stato e sulla ricerca di persone e di cose.

     3. Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di cui al comma 2, sono emanate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni [268].

 

          Art. 102. Violazione degli obblighi

     1. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver ottenuto il diritto d'uso della frequenza da utilizzare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro.

     2. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver conseguito l'autorizzazione generale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 3.000,00 euro.

     3. Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari ai contributi di cui all'articolo 116, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno. Nel caso in cui trovi applicazione l'articolo 112, comma 3, il trasgressore è tenuto al pagamento di un contributo commisurato al periodo di esercizio abusivo accertato [269].

     4. L'effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformità da quanto indicato nel provvedimento di concessione del diritto d'uso di frequenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.

     5. L'effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformità da quanto previsto per le autorizzazioni generali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro.

     6. I trasgressori che per effetto della violazione commessa, di cui ai commi 4 e 5, si sono sottratti al pagamento di un maggior contributo, sono tenuti a corrispondere una somma pari al contributo cui si sono sottratti; tale somma non può essere inferiore al contributo previsto per un anno. Nel caso di autorizzazione generale temporanea i trasgressori sono tenuti a corrispondere una somma pari al contributo dovuto, commisurato al periodo di validità dell'autorizzazione [270].

     7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria, e fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, il Ministero, ove il trasgressore non provveda a disattivare l'impianto ritenuto abusivo, può procedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto stesso.

     8. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, spetta al Ministero.

 

          Art. 103. Sospensione - revoca - decadenza

     1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Codice, ivi compreso quello del versamento dei contributi, previa diffida, l'autorizzazione generale può essere sospesa fino a trenta giorni.

     2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell'applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.

     3. La decadenza dall'autorizzazione generale è pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti dal Codice.

 

Capo II

CATEGORIE DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO

 

          Art. 104. Attività soggette ad autorizzazione generale

     1. L'autorizzazione generale è in ogni caso necessaria nei seguenti casi:

     a) installazione di una o più stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di terra e via satellite richiedenti una assegnazione di frequenza, con particolare riferimento a:

     1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici;

     2) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione;

     3) sistemi di ricerca spaziale;

     4) sistemi di esplorazione della Terra;

     5) sistemi di operazioni spaziali;

     6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;

     7) sistemi di ausilio alla meteorologia;

     8) sistemi di radioastronomia;

     b) installazione od esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 105, comma 2, lettera a);

     c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo:

     1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di radioamatore nonché le stazioni e gli impianti di cui all'articolo 143, comma 1;

     2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza. In particolare l'autorizzazione generale è richiesta nel caso:

     2.1) di installazione od esercizio di reti locali a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 105, comma 1, lettera a);

     2.2) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;

     2.3) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione;

     2.4) di installazione od esercizio di apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque l'emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni nautiche nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave;

     2.5) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività sportive ed agonistiche;

     2.6) di installazione od esercizio di apparecchi per ricerca persone;

     2.7) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate;

     2.8) di installazione od esercizio di apparecchiature per comunicazioni a breve distanza, di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8);

     2.8-bis) di installazione o esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato. A tal fine il Ministero, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero della difesa definisce apposite linee guida entro il 30 giugno 2024 [271];

     3) [Senza alcuna protezione, mediante dispositivi rispondenti alla raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) CEPT/ERC/REC 70-03, relativi all'installazione od esercizio di reti locali radiolan o hiperlan al di fuori del proprio fondo, ovvero reti hiperlan operanti necessariamente in ambienti chiusi o con vincoli specifici derivanti dalle prescrizioni del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze] [272].

     2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

 

          Art. 105. Libero uso

     1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:

     a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5;

     b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan [273];

     c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;

     d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;

     e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;

     f) telecomandi dilettantistici;

     g) applicazioni induttive;

     h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;

     i) ausilii per handicappati;

     j) applicazioni medicali di debolissima potenza;

     k) applicazioni audio senza fili;

     l) apriporta;

     m) radiogiocattoli;

     n) apparati per l'individuazione di vittime da valanga;

     o) apparati non destinati ad impieghi specifici;

     p) apparati per comunicazioni in "banda cittadina - CB" o assimilate, sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori [274].

     2. Sono altresì di libero uso:

     a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo 99, comma 5;

     b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione.

     3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

 

          Art. 106. Obblighi dei rivenditori

     1. I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono applicare sull'involucro o sulla fattura la indicazione che l'apparecchio non può essere impiegato senza l'autorizzazione generale di cui all'articolo 99, comma 3, tranne che si tratti degli apparecchi di cui all'articolo 105.

 

          Art. 107. Autorizzazione generale

     1. Per conseguire un'autorizzazione generale all'espletamento delle attività di cui all'articolo 104, comma 1, lettera a), il soggetto interessato è tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione, conforme al modello riportato nell'allegato n. 13-bis, contenente informazioni riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di impegno ad osservare specifici obblighi, quali il pagamento dei contributi di cui all'allegato n. 25, nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche [275].

     2. Alla dichiarazione di cui all'allegato n. 13-bis deve essere acclusa la domanda di concessione dei diritti d'uso di frequenza, corredata dalla documentazione seguente [276]:

     a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in conformità alle normative tecniche vigenti, finalizzato all'uso ottimale dello spettro radio con particolare riferimento, fra l'altro, alle aree di copertura, alla potenza massima irradiata, alla larghezza di banda di canale, al numero di ripetitori; il progetto, sottoscritto da soggetto abilitato, è elaborato secondo i modelli di cui agli allegati nn. 15 e 16. Tale progetto deve contenere una descrizione tecnica particolareggiata del sistema che si intende gestire. In particolare, esso deve indicare:

     1) il tipo, l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni radioelettriche;

     2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio che si intende gestire, di cui si propone l'utilizzazione;

     3) il numero delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento;

     b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

     3. Il Ministero, entro sei settimane dal ricevimento della domanda completa di ogni elemento necessario, provvede al conferimento del diritto d'uso delle frequenze comunicando la decisione al soggetto interessato il quale ha titolo all'esercizio dell'autorizzazione generale in concomitanza con l'intervenuta comunicazione. Le determinazioni del Ministero sono pubbliche. Resta impregiudicato quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso in specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti.

     4. Allo scopo di garantire una gestione efficiente dello spettro radio, dall'autorizzazione generale non discende al titolare alcun diritto individuale di uso in esclusiva delle frequenze assegnate.

     5. Il soggetto che intende espletare le attività di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), è tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione conforme al modello riportato nell'allegato n. 17.

     6. La dichiarazione contiene le informazioni riguardanti l'interessato, le indicazioni circa le caratteristiche dei sistemi di comunicazioni elettroniche da impiegare, ove previsti, e l'impegno ad osservare specifici obblighi quali quello del pagamento dei contributi di cui all'allegato n. 25, nonché quello dell'osservanza delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione seguente:

     a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione ed esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e su sistemi ottici, sottoscritto da un soggetto abilitato;

     b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

     c) gli attestati dell'avvenuto versamento del contributo a titolo di rimborso delle spese riguardanti l'attività di vigilanza e controllo relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale.

     7. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili, l'interessato, sulla scorta del verbale di collaudo della stazione, se prescritto, richiede al Ministero la licenza di esercizio; questa tiene luogo dell'autorizzazione generale.

     8. Qualora il Ministero ravvisi che l'attività oggetto dell'autorizzazione generale non può essere iniziata o proseguita, l'interessato ha diritto al rimborso del contributo versato per verifiche e controlli.

     9. Nei casi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 1), il soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato nell'allegato n. 18.

     10. Nei casi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2), il soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato nell'allegato n. 19. Per la compilazione della dichiarazione si applicano le disposizioni dettate dal comma 6, fatta eccezione per la lettera a).

     11. Quando la dichiarazione di cui al comma 10 è effettuata da organizzazioni nautiche ubicate sulle coste marine, le stesse si impegnano ad installare, a richiesta del Ministero, presso le stazioni anche un radioricevitore sulla frequenza di soccorso nella gamma delle onde medie e ad assicurare l'ascolto di sicurezza su di esse per tutte le ore di apertura della stazione.

     12. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1, 5, 9 e 10 nonché la domanda di cui al comma 2 risultano carenti rispetto agli elementi informativi da considerare essenziali ed ai dati di cui agli allegati previsti dal presente Titolo, il Ministero richiede, non oltre trenta giorni dalla presentazione delle dichiarazioni stesse, le integrazioni necessarie, che l'interessato è tenuto a fornire entro trenta giorni dalla richiesta.

     13. Il Ministero, ove non pervengano nei termini le integrazioni di cui al comma 12, ovvero non provveda al conferimento del diritto d'uso, revoca l'autorizzazione generale. Il termine può essere prorogato dal Ministero, per una sola volta, a richiesta dell'interessato.

     14. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla relativa documentazione, che si intenda apportare successivamente alla presentazione della dichiarazione, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero.

     15. Il titolare dell'autorizzazione generale è tenuto a conservare copia della dichiarazione di cui ai commi 1, 5, 9, 10 e 14.

     16. Le autorizzazioni generali di cui all'articolo 104, comma 1, lettere a) e b), possono essere cedute a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero. Il Ministero, entro sei settimane dalla presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti cedente e cessionario, può comunicare il proprio diniego, ove non ravvisi la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo al soggetto cessionario, per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.

 

Capo III

RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI A RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE STRANIERE

 

          Art. 108. Reciprocità

     1. Il rilascio di autorizzazione per l'impianto e l'uso di stazioni trasmittenti e riceventi può essere accordato, a condizioni di piena reciprocità, da accertarsi dal Ministero degli affari esteri, alle rappresentanze diplomatiche straniere situate sul territorio italiano, limitatamente alla sede in cui si trova la cancelleria diplomatica, con le norme e le modalità indicate nei successivi articoli.

     2. Analoga autorizzazione può essere rilasciata agli Enti internazionali, cui in virtù di accordi internazionali siano riconosciute nel territorio nazionale agevolazioni in materia di comunicazioni analoghe a quelle spettanti alle rappresentanze diplomatiche.

     3. Nel caso di rappresentanze diplomatiche di Stati con i quali siano intervenuti accordi, che regolano anche la materia dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche, installate o da installarsi nelle sedi delle rappresentanze stesse, non si richiede il rilascio di autorizzazioni, salvo integrazione tecnica degli accordi stessi, per quanto in essi non disciplinato.

 

          Art. 109. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

     1. Il rilascio di una autorizzazione di cui all'articolo 108, fermo restando il disposto del comma 3 dell'articolo stesso, può essere accordata in seguito alla stipulazione di un'apposita convenzione da sottoscriversi dal responsabile della rappresentanza diplomatica straniera, nella quale dovranno essere inserite le seguenti clausole:

     a) l'uso degli impianti radioelettrici deve essere limitato al traffico ufficiale di servizio della rappresentanza diplomatica con lo Stato di appartenenza, escluso il traffico di stampa ed i messaggi personali e qualsiasi collegamento con altri Paesi;

     b) la potenza della stazione trasmittente non deve essere superiore a quella necessaria per il collegamento con lo Stato di appartenenza;

     c) l'esercizio della stazione deve essere affidato a personale tecnicamente idoneo;

     d) l'esercizio della stazione non deve in alcun modo interferire o disturbare i servizi di comunicazione elettronica;

     e) il Ministero può prescrivere particolari accorgimenti tecnici per la eliminazione dei disturbi o interferenze eventualmente derivanti dall'esercizio della stazione e, in caso di persistenza di questi, sospendere l'autorizzazione generale o revocarla;

     f) la stazione non può far uso di frequenze diverse da quelle assegnate dal Ministero.

     2. Qualora le stazioni radioelettriche installate nelle sedi diplomatiche italiane all'estero siano suscettibili, per speciali accordi intervenuti o per legge interna dello Stato straniero, di essere sottoposte ad ispezione ed a controlli da parte delle autorità di quel Paese, analoga potestà di ispezione e di controllo dovrà essere stabilita nella convenzione che la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui trattasi stipulerà con lo Stato italiano per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche nella propria sede diplomatica.

 

          Art. 110. Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

     1. Per il rilascio della autorizzazione di cui all'articolo 108, le rappresentanze interessate debbono avanzare domanda al Ministero degli affari esteri, specificando le località di impianto, le caratteristiche tecniche e l'impiego delle apparecchiature.

     2. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero, previo parere favorevole del Ministero degli affari esteri.

     3. Le autorizzazioni devono specificare le condizioni alle quali è subordinato l'impianto e l'esercizio degli apparati, il termine di scadenza e le modalità per l'eventuale rinnovo.

 

          Art. 111. Revoca

     1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 108 possono essere revocate dal Ministero in caso di inosservanza, da parte della rappresentanza diplomatica straniera, delle clausole stabilite nella convenzione. Esse possono, altresì, essere revocate, sospese o sottoposte a particolari modalità di esercizio, in caso di gravi necessità pubbliche, con provvedimento insindacabile del Ministero, da comunicarsi per il tramite del Ministero degli affari esteri.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO

 

          Art. 112. Validità

     1. Le autorizzazioni generali hanno validità non superiore a dieci anni, sono rinnovabili, e la loro scadenza coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità.

     2. L'interessato può indicare nella dichiarazione un periodo inferiore, rispetto a quanto previsto nel comma 1; il rinnovo deve essere richiesto con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza, con le modalità prescritte per le dichiarazioni dall'articolo 107.

     3. Possono essere richieste autorizzazioni generali temporanee con validità inferiore all'anno. Tali autorizzazioni sono assoggettate ai contributi di cui all'allegato n. 25.

 

          Art. 113. Dichiarazioni

     1. La dichiarazione prevista dall'articolo 107, comma 1, tiene luogo della licenza di esercizio.

     2. Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma 1 sia presentata da più soggetti, deve essere designato tra questi il rappresentante abilitato a tenere i rapporti con il Ministero.

 

          Art. 114. Requisiti

     1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 99, comma 1, non può conseguire l'autorizzazione generale chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.

 

          Art. 115. Obblighi

     1. Il titolare di autorizzazione generale è tenuto, nel corso di validità del titolo, ad ottemperare a norme adottate nell'interesse della collettività o per l'adeguamento all'ordinamento internazionale con specifico riguardo alla sostituzione o all'adattamento delle apparecchiature nonché al cambio delle frequenze.

     2. Il soggetto, titolare di autorizzazione generale, è tenuto a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di salute della popolazione, di protezione ambientale, nonché le norme urbanistiche e quelle dettate dai regolamenti comunali in tema di assetto territoriale.

     3. Ai fini dell'installazione o dell'esercizio di stazioni ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative servitù, l'interessato è tenuto ad acquisire preventivamente il benestare di competenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile relativamente agli aspetti di sicurezza aeronautici.

 

          Art. 116. Contributi

     1. I contributi inerenti alle autorizzazioni generali, di cui all'articolo 107, sono riportati nell'allegato n. 25.

 

          Art. 117. Verifiche e controlli

     1. Il titolare di autorizzazione generale è tenuto a consentire le verifiche ed i controlli necessari all'accertamento della regolarità dello svolgimento della relativa attività di comunicazione elettronica.

     2. I competenti uffici del Ministero hanno facoltà di effettuare detti controlli e verifiche presso le sedi degli interessati, che sono tenuti a fare accedere i funzionari.

     3. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal presente Titolo è svolto, ferme restando le competenze degli organi di polizia, dagli uffici periferici del Ministero ai quali compete l'applicazione delle previste sanzioni amministrative.

 

          Art. 118. Rinuncia

     1. Gli interessati possono rinunciare alla autorizzazione generale entro il 30 novembre di ciascun anno, indipendentemente dalla durata della validità del titolo. La rinuncia ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le relative comunicazioni possono essere consegnate anche direttamente all'ufficio competente del Ministero.

 

          Art. 119. Requisiti delle apparecchiature

     1. Le apparecchiature impiegate per le attività di cui agli articoli 104 e 105, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, devono essere rispondenti alle specifiche stabilite in materia di compatibilità elettromagnetica, di sicurezza elettrica e di altri requisiti essenziali nonché alle specifiche previste in materia di conformità tecnica.

 

          Art. 120. Frequenze

     1. L'utilizzazione delle frequenze deve conformarsi al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

 

          Art. 121. Bande collettive di frequenze

     1. Con provvedimenti del Ministero sono definite:

     a) le interfacce radio delle apparecchiature disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

     b) le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento delle apparecchiature indicate negli articoli 104 e 105, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

     c) le integrazioni necessarie per adeguare l'elenco delle apparecchiature di cui agli articoli 104 e 105.

 

          Art. 122. Collegamento alle reti pubbliche di comunicazione e interconnessione

     1. E' consentito ai soggetti autorizzati all'installazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, ferme le limitazioni poste dall'articolo 101, comma 1, l'accesso alle reti pubbliche di comunicazione. E' comunque necessario il previo consenso del Ministero nel caso in cui i soggetti autorizzati siano titolari di diritti individuali di uso delle frequenze.

     2. E' consentita l'interconnessione fra reti di comunicazione elettronica ad uso privato per motivi di pubblica utilità inerenti alla sicurezza, alla salvaguardia della vita umana ed alla protezione dei beni e del territorio, quali i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti fra loro collegati e le attività di protezione civile e di difesa dell'ambiente e del territorio nonché la sicurezza della navigazione in ambito portuale. Le condizioni per l'interconnessione sono valutate dal Ministero al quale è presentata apposita domanda dalle parti interessate, corredata dal relativo progetto tecnico.

 

          Art. 123. Sperimentazione

     1. E' consentita la sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione, previa autorizzazione temporanea, che consegue alla presentazione di apposita dichiarazione. L'autorizzazione temporanea ha validità massima di centottanta giorni, rinnovabile previa presentazione di ulteriore dichiarazione al Ministero da effettuare sessanta giorni prima della scadenza, il quale si riserva di valutare le motivazioni addotte, anche sulla base dei risultati conseguiti, entro quarantacinque giorni da tale presentazione.

 

          Art. 124. Reti e servizi via satellite

     1. Il conseguimento delle autorizzazioni generali riguardanti reti e servizi di comunicazione elettronica via satellite per uso privato è disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 107.

 

          Art. 125. Licenze ed autorizzazioni preesistenti

     1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano le disposizioni del presente Titolo.

 

Capo V

IMPIANTO ED ESERCIZIO DI STAZIONI RADIOELETTRICHE RICHIEDENTI LA CONCESSIONE DI DIRITTI DI USO PER LE FREQUENZE RADIO

 

          Art. 126. Concessione dei diritti individuali di uso

     1. L'impianto ed esercizio di una stazione radioelettrica richiedente assegnazione di frequenza è subordinato alla concessione del relativo diritto individuale di uso. I diritti individuali di uso sono concessi fino ad esaurimento delle frequenze riservate.

     2. Nella concessione dei diritti individuali di uso si ha riguardo in via prioritaria alle esigenze di natura pubblica.

     3. La concessione a soggetti privati di diritti individuali di uso per l'impianto o l'esercizio di stazioni radioelettriche è consentito a sussidio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e rientranti nel settore del terziario.

 

          Art. 127. Stazione radioelettrica [277]

     1. Ogni stazione radioelettrica che operi su frequenza assegnata deve essere munita di apposito documento di esercizio, rilasciato dal Ministero, contenente gli elementi riguardanti la relativa autorizzazione generale, il diritto individuale di uso della frequenza assegnata, nonché i dati significativi della stazione stessa.

 

          Art. 128. Risorsa di spettro radio

     1. Nel caso in cui la risorsa di spettro radio assegnata risulti eccessiva rispetto alle esigenze del soggetto interessato ovvero non sia impiegata, in tutto o in parte, dal soggetto stesso, il Ministero, previa comunicazione o diffida, provvede a modificare la autorizzazione generale ed il relativo diritto individuale di uso e, se necessario, a revocarli.

 

          Art. 129. Emittenza privata

     1. Per i collegamenti in diretta attraverso ponti mobili e per i collegamenti temporanei, di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998, n. 122, le emittenti utilizzano esclusivamente le frequenze comprese nelle bande destinate allo scopo dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.

 

Capo VI

SERVIZIO RADIOMOBILE PROFESSIONALE AUTOGESTITO

 

          Art. 130. Oggetto

     1. Il servizio radiomobile professionale, per il quale è richiesta l'autorizzazione generale, è un servizio di radiocomunicazioni ad uso professionale tra stazioni di base e stazioni mobili terrestri e tra queste ultime. Esso permette di effettuare comunicazioni di fonia, di dati, di messaggi precodificati, includendo prestazioni specifiche di chiamata di gruppo, di chiamata prioritaria e di chiamata di emergenza.

     2. Il sistema analogico o numerico in tecnica multiaccesso è un sistema che consente, attraverso una o più stazioni di base, di accedere ad un gruppo comune di frequenze.

     3. Il presente Capo:

     a) disciplina il servizio radiomobile professionale analogico e numerico autogestito in tecnica multiaccesso;

     b) individua gruppi distinti di frequenze per i servizi radiomobili professionali analogici e numerici autogestiti.

     4. Il servizio radiomobile professionale numerico autogestito utilizza, in prima applicazione, la tecnologia TETRA (Terrestrial Trunked Radio), così come definita dall'ETSI (European Telecommunication Standard Institute).

     5. L'impiego di standard diversi dal TETRA con l'individuazione delle necessarie frequenze è disciplinato da apposito regolamento, emanato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy [278].

 

          Art. 131. Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito

     1. Le coppie di frequenza in banda VHF elencate nell'allegato n. 21 e le coppie di frequenza in banda UHF elencate nell'allegato n. 22 possono essere utilizzate per il servizio radiomobile professionale analogico autogestito sia in tecnica multiaccesso che in tecnica ad accesso singolo. I sistemi radiomobili professionali analogici in tecnica multiaccesso possono essere realizzati utilizzando anche le frequenze libere in banda VHF e UHF già attribuite al servizio radiomobile professionale non in tecnica multiaccesso.

     2. Il numero delle coppie di frequenze, da assegnare a ciascun sistema radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito, comprendente anche le frequenze di servizio necessarie al funzionamento del sistema stesso, è stabilito secondo le fasce di cui all'allegato n. 23.

     3. Rimangono valide le assegnazioni in numero maggiore di coppie effettuate prima della data di entrata in vigore del Codice, fino alla relativa scadenza, non oltre comunque il periodo previsto dall'articolo 133.

 

          Art. 132. Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito

     1. Sono riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito, di cui all'articolo 130, le frequenze indicate nell'allegato n. 24.

     2. Ulteriori coppie di frequenze possono essere riservate con provvedimento ministeriale al sistema di cui al comma 1 da reperire nelle bande di frequenze previste per tali applicazioni dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze in accordo con la decisione CEPT/ERC/DEC (96)04.

 

          Art. 133. Adeguamento dei sistemi esistenti

     1. I sistemi radiomobili professionali in tecnica multiaccesso, in esercizio alla data di entrata in vigore del Codice, devono adeguarsi alle disposizioni in esso contenute entro diciotto mesi dalla suddetta data.

 

Capo VII

RADIOAMATORI

 

          Art. 134. Attività di radioamatore

     1. L'attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.

     2. Al di fuori della sede dell'impianto l'attività di cui al comma 1 può essere svolta con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo.

     3. L'attività di radioamatore è disciplinata dalle norme di cui al presente Capo e dell'allegato n. 26.

     4. E' libera l'attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di radioamatore.

 

          Art. 135. Tipi di autorizzazione [279]

     1. L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore è di due tipi:

     a) classe A ai sensi della raccomandazione CEPT T/R 61-01 e del decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 2005;

     b) classe N corrispondente alla classe di radioamatore novizio prevista dalla raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06.

     2. Il titolare di autorizzazione generale è abilitato all'impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite, con l'osservanza e nei limiti stabiliti dalle norme tecniche di cui all'allegato n. 26.

     3. Ai radioamatori che abbiano conseguito l'autorizzazione generale di classe A è rilasciata la relativa attestazione equivalente CEPT T/R 61-01.

     4. L'autorizzazione temporanea alla sperimentazione di cui all'articolo 123, rilasciata ad istanza di titolari di autorizzazione generale per il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 134, comma 1, non è soggetta al pagamento dei contributi per la sperimentazione di cui all'allegato n. 25.

     5. Il Ministero adotta processi di informatizzazione interni per fornire ai radioamatori servizi interamente digitali nella gestione dei relativi procedimenti amministrativi.

 

          Art. 136. Patente [280]

     1. Per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore è necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore di classe A di cui all'allegato n. 26 o di classe N. Con decreto del Ministro sono disciplinati i criteri e le modalità per il conseguimento della patente di classe N conformemente alla raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06.

     2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative prove di esame.

     3. Il Ministero può affidare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione e lo svolgimento delle prove di esame di cui al comma 2 alle associazioni dei radioamatori legalmente riconosciute che ne fanno richiesta, previa verifica del possesso dei requisiti minimi in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro.

 

          Art. 137. Requisiti

     1. L'impianto e l'esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi:

     a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia residente in Italia;

     b) abbia età non inferiore a quattordici anni [281];

     c) sia in possesso della relativa patente;

     d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.

 

          Art. 138. Dichiarazione

     1. La dichiarazione di cui all'articolo 107, commi 5, 9, e 10, riguarda :

     a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato;

     b) indicazione delle sedi degli impianti;

     c) gli estremi della patente di operatore;

     d) l'impegno ad osservare le norme tecniche di cui all'allegato n. 26 per gli apparati da utilizzare;

     e) la richiesta del nominativo di stazione di cui all'articolo 139;

     f) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 137 [282].

     2. Alla dichiarazione sono allegate :

     a) l'attestazione del versamento dei contributi dovuti, di cui all'allegato n. 25;

     b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o la tutela.

 

          Art. 139. Nominativo

     1. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero un nominativo, che non può essere modificato se non dal Ministero stesso.

     2. Il nominativo è assegnato dal Ministero, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di cui all'articolo 138, comma 1, al soggetto autorizzato [283].

     2-bis. Il titolare di autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore può richiedere, tramite specifica procedura informatica, in aggiunta al nominativo di stazione l'assegnazione di un nominativo a scelta tra quelli resi disponibili dal Ministero e determinati utilizzando non più di cinque caratteri complessivi [284].

     2-ter. Con decreto del Ministro sono disciplinate le modalità di assegnazione e gestione dei nominativi di cui al comma 2-bis ed è fissata la maggiorazione al contributo dovuto dal richiedente di cui all'allegato n. 25 [285].

 

          Art. 140. Attività di radioamatore all'estero

     1. I cittadini di Stati appartenenti alla CEPT, che siano in possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione, sono ammessi, in occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalità ma nel rispetto delle norme vigenti in Italia.

     2. I soggetti di cui all'articolo 137, comma 1, lettera a), che intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono richiedere all'organo competente del Ministero l'attestazione della rispondenza dell'autorizzazione generale alle prescrizioni dettate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.

     3. L'impianto e l'esercizio della stazione di radioamatore, in occasione di soggiorno temporaneo in Paese estero è soggetto all'osservanza delle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle norme vigenti nel Paese visitato.

 

          Art. 141. Calamità - contingenze particolari

     1. L'Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall'articolo 134.

 

          Art. 142. Assistenza

     1. Può essere consentita ai radioamatori di svolgere attività di radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione agli organi periferici del Ministero del nominativo dei radioamatori partecipanti, della località, della durata e dell'orario dell'avvenimento.

 

          Art. 143. Stazioni ripetitrici [286]

     1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 5, 9 e 10, e 140, l'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio:

     a) di stazioni ripetitrici analogiche o numeriche a divisione di frequenza o di tempo;

     b) di impianti destinati ad accesso multiplo.

     2. Per le singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore costituisce requisito per il conseguimento, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1, dell'autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate.

     3. L'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche presso la residenza o il domicilio del titolare dell'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore sono soggetti a comunicazione; il titolare della stazione di radioamatore è tenuto al controllo delle apparecchiature della stazione ripetitrice al fine di assicurarne il corretto funzionamento in osservanza delle norme tecniche contenute nell'allegato n. 26 per tali tipologie di impianti.

     4. L'installazione e l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all'articolo 139 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.

 

          Art. 144. Autorizzazioni speciali

     1. Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore può essere conseguita da:

     a) Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;

     b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell'istituto;

     c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa;

     d) associazioni dei radioamatori legalmente costituite e loro articolazioni se statutariamente previste, anche per stazioni operanti presso i siti marconiani [287];

     e) [Enti pubblici territoriali per finalità concernenti le loro attività istituzionali] [288].

     2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori in occasione di manifestazioni a carattere radiantistico di rilievo nazionale e internazionale e l'uso della stazione è consentito anche ai partecipanti non muniti di patente e previo consenso, per i minorenni, da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela, esclusivamente per le finalità di promozione del radiantismo e sotto la diretta responsabilità e vigilanza del titolare dell'autorizzazione generale [289].

 

          Art. 145. Banda cittadina - CB

     1. Le comunicazioni in "banda cittadina"-CB, di cui all'articolo 105, comma 2, lettera p), sono consentite ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai soggetti residenti in Italia.

     2. Non è consentita l'attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.

     3. [I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una dichiarazione da cui risulti:

     a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato;

     b) indicazione della sede dell'impianto;

     c) la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili;

     d) l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 2] [290].

     4. [Alla dichiarazione è allegata, per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o la tutela] [291].

     5. In caso di calamità coloro che effettuano comunicazioni in "banda cittadina" possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta delle Autorità competenti.

 

Parte V [292]

TUTELA DEGLI IMPIANTI SOTTOMARINI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

 

Capo I

IMPIANTI SOTTOMARINI

 

          Art. 146. Danneggiamenti ai cavi sottomarini di comunicazione elettronica

     1. Chiunque rompe o guasta, entro o fuori delle acque territoriali, un cavo sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, legalmente posto e che tocca il territorio di uno o più degli Stati contraenti della convenzione del 14 marzo 1884 od aderenti alla medesima, ed in tal modo interrompe od impedisce, in tutto o in parte, le comunicazioni elettroniche, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di danneggiamento di cavo sottomarino di comunicazione elettronica legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.

 

          Art. 147. Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino

     1. Chiunque trova in mare, o dal mare rigettati in località del demanio marittimo, spezzoni di cavi sottomarini od altri ordigni appartenenti a impianti sottomarini di comunicazione elettronica è tenuto, entro ventiquattro ore dall'arrivo della nave in porto o dal ritrovamento, a farne denuncia alla autorità marittima più vicina.

     2. Chi non osserva l'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 35,00 a euro 350,00.

 

          Art. 148. Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di comunicazione elettronica

     1. Chiunque imbarca strumenti atti a spezzare o distruggere impianti sottomarini di comunicazione elettronica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00, salvo che non sia autorizzato a svolgere attività che richiedano l'impiego di tali strumenti.

     2. Colui che, svolgendo le attività indicate nel comma 1, rompe o guasta volontariamente un cavo sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica è punito ai sensi dell'articolo 147, ma le pene sono aumentate.

 

          Art. 149. Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni elettroniche

     1. E' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00:

     a) chiunque per colpa rompe il cavo sottomarino di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, ovvero cagiona ad esso guasti tali da interrompere od impedire, in tutto o in parte, le comunicazioni elettroniche;

     b) il comandante di una nave, il quale nel far porre o riparare un cavo sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare, ha dato causa alla rottura od al deterioramento di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica da parte di altra nave.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di rottura o danneggiamento di cavo sottomarino di comunicazione elettronica legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.

     3. Nel caso indicato nella lettera a) del comma 1, la sanzione è aumentata, se l'autore della rottura o del danneggiamento non ne dà notizia alle autorità del primo porto ove approda la nave sulla quale è imbarcato, nel termine di ventiquattro ore dal suo arrivo.

 

          Art. 150. Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini

     1. Le disposizioni degli articoli 146 e 147 non si applicano a coloro che, dopo aver usato le necessarie precauzioni, sono stati costretti ad interrompere un impianto sottomarino di comunicazione elettronica od a causare ad esso guasti per proteggere la propria vita o per la sicurezza della propria nave.

     2. Le persone indicate nel comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00 se non danno notizia della rottura o del danneggiamento all'autorità del primo porto, ove approda la nave sulla quale sono imbarcate, entro le ventiquattro ore dal loro arrivo.

 

          Art. 151. Inosservanza della disciplina sui segnali

     1. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00:

     a) il comandante di una nave il quale, nel far porre o riparare un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, non osserva le norme sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare;

     b) il comandante o padrone di una nave il quale, vedendo od essendo in condizione di vedere i detti segnali, non si ritira o non si tiene lontano almeno un miglio nautico dalla nave destinata a porre od a riparare un impianto sottomarino di comunicazione elettronica;

     c) il comandante o padrone di una nave il quale, salvo i casi di forza maggiore, nonostante i segnali, che servono a indicare la posizione dei cavi sottomarini, non si tiene lontano dalla linea almeno un quarto di miglio nautico.

 

          Art. 152. Ancoraggio delle navi - Reti da pesca - Inosservanza delle distanze dai cavi sottomarini

     1. E' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 150,00 a euro 1.500,00:

     a) il comandante di una nave il quale getta l'ancora a distanza minore di un quarto di miglio nautico da un cavo sottomarino di cui egli può conoscere la posizione per mezzo di segnali od in altro modo, ovvero urta un segnale destinato ad indicare la posizione di un cavo sottomarino;

     b) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le reti alla distanza di almeno un miglio nautico dalla nave che pone o ripara un cavo sottomarino. Tuttavia, i padroni delle barche da pesca che scorgono o sono in grado di scorgere la nave posacavi od altro mezzo navale all'uopo utilizzato, portante i prescritti segnali, hanno, per conformarsi all'avvertimento, il termine necessario per finire l'operazione in corso, ma questo termine non può eccedere le quattro ore;

     c) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le sue reti alla distanza di almeno un quarto di miglio nautico dalla linea dei segnali destinati ad indicare la posizione di un cavo sottomarino.

 

          Art. 153. Competenza territoriale

     1. Se i reati di cui al presente Titolo sono commessi in alto mare o all'estero, la competenza è determinata secondo le disposizioni dell'articolo 1240 del codice della navigazione.

     2. Se il cittadino ha commesso alcuno dei reati stessi a bordo di una nave straniera in alto mare, e deve essere giudicato nello Stato, la competenza territoriale è determinata secondo le norme del Codice di procedura penale.

 

          Art. 154. Reati commessi in alto mare.

     1. Gli ufficiali comandanti navi da guerra o navi destinate a questo fine da uno degli Stati contraenti della Convenzione del 14 marzo 1884, od aderenti alla medesima, ove abbiano ragionevoli motivi per supporre che da persone imbarcate sopra una nave commerciale sia stato commesso in alto mare alcuno dei reati previsti dalla stessa convenzione, possono esigere dal comandante o padrone di tale nave l'esibizione dei documenti ufficiali concernenti la nazionalità di essa. Di tale esibizione si deve subito prendere nota sui detti documenti.

     2. Gli ufficiali indicati nel comma 1 possono compilare processi verbali per accertare la sussistenza del reato. I verbali sono compilati secondo le forme e nella lingua del Paese al quale appartiene l'ufficiale che li compila. Gli imputati ed i testimoni possono nella loro lingua aggiungere tutte le spiegazioni che credono utili, apponendovi la propria firma.

     3. I verbali compilati da ufficiali comandanti navi straniere fanno fede soltanto fino a prova contraria di quanto l'ufficiale attesta di avere fatto o di essere avvenuto in sua presenza.

 

          Art. 155. Rifiuto di esibire i documenti

     1. Il comandante di una nave italiana che si rifiuta di esibire i documenti richiestigli dagli ufficiali indicati nell'articolo 154, è punito con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00.

     2. Si applica la reclusione fino a due anni se il rifiuto è opposto ad ufficiali della marina militare.

 

          Art. 156. Pubblico ufficiale

     1. Gli ufficiali che, ai sensi dell'articolo 154, hanno facoltà di chiedere l'esibizione dei documenti ivi indicati e di compilare processi verbali per l'accertamento dei reati previsti dal presente Titolo, sono considerati, nell'esercizio di tale facoltà, pubblici ufficiali, anche se non siano ufficiali comandanti navi italiane.

 

          Art. 157. Sanzioni civili

     1. Per i danni cagionati dai reati previsti dal presente Titolo si applicano le norme contenute negli articoli 185 e seguenti del codice penale.

     2. Per le indennità previste nella prima parte dell'articolo 7 della Convenzione internazionale del 14 marzo 1884, si osserva la disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo.

 

Parte VI [293]

IMPIANTI RADIOELETTRICI

 

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

          Art. 158. Stazioni ad uso delle Amministrazioni dello Stato

     1. Per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche da parte delle Amministrazioni dello Stato il consenso di cui all'articolo 100, commi 1, 2 e 3, è subordinato alla accettazione delle caratteristiche tecniche stabilite per l'impianto e delle modalità di svolgimento del traffico.

 

          Art. 159. Organizzazione dei servizi radioelettrici costieri per la sicurezza della navigazione marittima

     1. Ferme restando le norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione aerea, la competenza sull'organizzazione dei servizi radioelettrici costieri inerenti alla sicurezza della navigazione marittima spetta, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale, per lo svolgimento di tale servizio, può avvalersi di idonei titolari di apposita autorizzazione generale per l'istallazione e l'esercizio di una rete di stazioni costiere allo scopo di prestare il servizio mobile marittimo e di stazioni terrene allo scopo di prestare il servizio mobile via satellite Inmarsat. I rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il titolare del suddetto provvedimento, all'uopo individuato dal Ministero, sono regolati mediante uno specifico accordo tra le parti.

     2. All'impianto ed all'esercizio delle stazioni costiere ad esclusivo uso militare provvede direttamente il Ministero della difesa. L'impianto e l'esercizio da parte delle Amministrazioni dello Stato di stazioni costiere che operino nelle gamme di frequenza attribuite al servizio mobile marittimo o mobile marittimo via satellite dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, è sottoposto al consenso di cui all'articolo 100, che è rilasciato previa verifica della compatibilità con la rete di cui allo stesso comma 1 del presente articolo.

 

          Art. 160. Licenza di esercizio [294]

     1. Presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia stata conseguita l'autorizzazione generale all'esercizio deve essere conservata l'apposita licenza rilasciata dal Ministero.

     2. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza.

 

          Art. 161. Norme tecniche per gli impianti

     1. Tutti gli impianti autorizzati, compresi quelli eseguiti a cura delle Amministrazioni dello Stato, devono rispondere alle norme tecniche vigenti in materia ed essere costituiti esclusivamente da apparecchiature rispondenti alle vigenti norme.

 

Capo II

ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI RADIOELETTRICI IN QUALITA' DI OPERATORE

 

          Art. 162. Obbligo del titolo di abilitazione - Esenzioni

     1. Per l'esercizio di qualsiasi stazione trasmittente, o ricetrasmittente, e nel servizio mobile marittimo od aeronautico, anche di quelle solo riceventi, è necessario che il personale operatore sia in possesso di un titolo di abilitazione rilasciato dal Ministero.

     2. Il titolo di cui al comma 1 non è prescritto quando trattasi:

     a) di stazioni destinate esclusivamente ad uso militare delle forze armate, di stazioni adibite per servizio civile d'istituto del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa e di stazioni adibite per i servizi d'istituto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Corpo delle Capitanerie di porto;

     b) di stazioni di radiodiffusione, di radioastronomia, ausiliarie della meteorologia, spaziali o terrene, terrestri radiotelefoniche non adibite a servizi pubblici, emittenti di frequenze campioni.

     3. Il Ministro delle imprese e del made in Italy ha facoltà di estendere, con proprio decreto, le disposizioni di cui al comma 2 ad altri servizi o stazioni riceventi, ricetrasmittenti o trasmittenti, per le quali, a causa delle loro caratteristiche tecniche o di impiego, non sia ritenuta necessaria una particolare qualificazione dell'operatore, ovvero quando la necessaria qualificazione sia stata accertata dall'Amministrazione dello Stato dalla quale il servizio o la stazione dipendono [295].

 

          Art. 163. Titoli di abilitazione

     1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle imprese e del made in Italy sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti [296]:

     a) le classi ed i tipi dei titoli di abilitazione;

     b) le modalità di espletamento dei servizi;

     c) gli esami per il conseguimento dei titoli;

     d) l'ammissione agli esami;

     e) le prove d'esame;

     f) la costituzione delle commissioni esaminatrici;

     g) la revoca, la sospensione e la decadenza dei titoli di abilitazione.

     2. Dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1 non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato ed i costi di funzionamento delle commissioni esaminatrici sono coperti esclusivamente con gli introiti dei contributi fissati dall'articolo 5 dell'allegato n. 25.

 

Capo III

SERVIZIO RADIOELETTRICO MOBILE MARITTIMO

 

Sezione I

Disposizioni generali

 

          Art. 164. Servizi radioelettrici mobile marittimo e mobile marittimo via satellite

     1. Il servizio radioelettrico mobile marittimo è un servizio effettuato tra stazioni radioelettriche costiere e stazioni radioelettriche di nave, o fra stazioni radioelettriche di nave, al quale possono partecipare le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione dei sinistri.

     2. Il servizio radioelettrico mobile marittimo via satellite è un servizio effettuato tra stazioni terrene radioelettriche costiere e stazioni terrene radioelettriche di nave, o tra stazioni terrene radioelettriche di nave, al quale possono partecipare le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione dei sinistri.

 

          Art. 165. Definizione di nave - Altre definizioni

     1. Ai fini del presente Titolo, per navi si intendono quelle definite dal Codice della navigazione, escluse le navi militari e quelle appartenenti alle forze di polizia di Stato.

     2. Per tutti gli altri termini relativi al servizio radioelettrico mobile marittimo, si intendono valide le definizioni date dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT.

 

Sezione II

Prescrizioni ed obblighi per le stazioni e per gli apparati radioelettrici a bordo delle navi

 

          Art. 166. Norme tecniche radionavali

     1. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare, a bordo delle navi nazionali, le stazioni e gli apparati radioelettrici sia obbligatori, per effetto delle disposizioni sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare o di altre disposizioni, sia facoltativi [297].

     2. Gli apparati radioelettrici, per essere impiegati a bordo di navi italiane, devono essere conformi ai requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente.

 

          Art. 167. Stazioni radioelettriche ed apparati radioelettrici a bordo delle navi - Obblighi

     1. Le navi devono essere munite delle stazioni radioelettriche, rese obbligatorie, a seconda del tipo di viaggio cui sono destinate e del tonnellaggio di stazza lorda, dalle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.

 

          Art. 168. Esenzioni

     1. Qualora le esenzioni di cui al primo comma dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1962, n. 616, si riferiscano ad apparecchiature radioelettriche, l'organo tecnico competente, a norma del secondo comma dello stesso articolo, è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero. Tale esenzione non potrà essere concessa se l'apparecchiatura assolve l'obbligo di espletamento del servizio di corrispondenza pubblica di cui all'articolo 170.

 

          Art. 169. Obbligatorietà di particolari apparati radioelettrici di bordo

     1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può imporre a determinate categorie di navi, ai fini della corrispondenza pubblica, di essere dotate di apparati radioelettrici di determinate caratteristiche.

 

          Art. 170. Corrispondenza pubblica

     1. A bordo delle navi, destinate o non al trasporto passeggeri, deve essere previsto un servizio di corrispondenza pubblica idoneo per l'area di navigazione ed esercito nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.

     2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, stabilisce i requisiti tecnici per l'organizzazione e l'espletamento del servizio [298].

 

          Art. 171. Installazioni d'ufficio

     1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero, può disporre, d'ufficio ed a spese dell'armatore, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche e degli apparati radioelettrici obbligatori a bordo di quelle navi per le quali non si sia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli precedenti, ma che debbano esercitare la navigazione in servizio pubblico o di interesse nazionale.

 

          Art. 172. Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche in acque territoriali

     1. E' vietato di fare uso delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche, operanti nelle bande del servizio mobile marittimo, installate a bordo delle navi mercantili, da pesca e da diporto, in sosta nelle acque dello Stato, o che siano in partenza, salvo per avviso o richiesta di soccorso in caso di pericolo, ovvero per motivi di urgenza nella prima mezz'ora dopo l'arrivo, o quando le comunicazioni con la terra siano impedite da forza maggiore o vietate per misura sanitaria.

     2. Tale divieto non si applica alle stazioni radio telefoniche operanti nella banda delle onde metriche (VHF), qualora si colleghino con le stazioni costiere italiane.

     3. Il divieto previsto dal comma 1 non si applica, altresì, a tutte le stazioni operanti nell'ambito del sistema di comunicazioni marittime via satellite gestito da Inmarsat. L'uso di tali stazioni, tuttavia, può essere limitato, sospeso o proibito in determinati porti o aree delle acque territoriali per motivi di pubblica sicurezza o per ragioni connesse alla operatività delle Forze armate.

     4. L'autorità marittima portuale ha facoltà di procedere alla chiusura a chiave ed al suggellamento delle porte di accesso agli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici od alla inutilizzazione temporanea di detti impianti.

     5. Le chiavi devono essere consegnate al comandante della nave che rimane, a tutti gli effetti di legge, custode della integrità dei sigilli.

     6. Il disuggellamento o la riapertura delle porte od il ripristino della funzionalità degli impianti sono eseguiti dal comandante della nave dopo l'uscita di questa dalle acque territoriali, salva la facoltà di procedervi in ogni momento nei casi di pericolo o richiesta di soccorso e sempreché manchi la possibilità di comunicare comunque con la terraferma.

     7. Il comandante della nave deve anche provvedere alla riapertura delle porte ed al ripristino della funzionalità degli impianti nei casi di visite di ispezione o di collaudo da parte dei funzionari del Ministero, nonché dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa, all'uopo incaricati.

     8. I trasgressori del presente articolo sono puniti con l'ammenda da euro 120,00 a euro 485,00.

 

          Art. 173. Giornale delle comunicazioni radio

     1. Fermo restando l'obbligo del giornale radio di bordo, prescritto dalla legislazione nazionale e dalle convenzioni internazionali, copia delle registrazioni relative alle chiamate nonché alla corrispondenza effettuata deve essere trasmessa periodicamente dal capoposto o dall'operatore unico alla società che gestisce il servizio radioelettrico di bordo, ai sensi dell'articolo 183.

 

Sezione III

Sorveglianza sul servizio radioelettrico di bordo

 

          Art. 174. Autorità del comandante di bordo

     1. Il servizio radioelettrico a bordo delle navi è posto sotto l'autorità del comandante o della persona responsabile della nave, il quale deve assicurare che esso sia svolto sotto l'osservanza di tutte le norme nazionali ed internazionali vigenti riguardanti le comunicazioni elettroniche.

 

          Art. 175. Vigilanza sul servizio radioelettrico

     1. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio radioelettrico di bordo, sull'efficienza tecnica delle stazioni e degli apparati radioelettrici di bordo obbligatori e facoltativi nonché sulla qualificazione del personale addetto, nel rispetto della legislazione vigente.

     2. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio radioelettrico costiero di cui all'articolo 159, sull'efficienza tecnica delle stazioni e degli apparati radioelettrici costieri, nonché sulla qualificazione del personale addetto.

 

          Art. 176. Collaudi e ispezioni

     1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante:

     a) collaudi ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica;

     b) un'ispezione ordinaria ogni dodici mesi;

     c) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità.

     2. Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, è necessario nei seguenti casi:

     a) attivazione della stazione radioelettrica;

     b) modifica od aggiunta alla stazione di apparati radioelettrici obbligatori;

     c) richiesta dell'armatore, in caso di cambio dello stesso;

     d) richiesta della società di gestione, di cui all'articolo 183, comma 2, in caso di cambio della stessa.

     3. Le ispezioni ordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica.

     4. I collaudi e le ispezioni ordinarie dovranno essere richiesti all'autorità marittima portuale dalla società che gestisce il servizio radioelettrico a norma dell'articolo 183, comma 2, o dall'armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta nei casi di cui all'articolo 183, comma 3.

     5. Il Ministro dello sviluppo economico ha facoltà, con proprio decreto motivato, di esonerare dall'obbligo del collaudo e della ispezione ordinaria categorie di navi per le quali non sia fatto obbligo della installazione radioelettrica da norme internazionali [299].

     6. Durante le ispezioni ordinarie e straordinarie potranno essere effettuati tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito all'andamento del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del personale addetto.

     7. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente, può affidare i compiti d'ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, con eccezione delle navi da carico [300].

 

          Art. 177. Verbali di collaudo e di ispezione

     1. L'esito dei collaudi e delle ispezioni risulterà da apposito verbale da consegnarsi all'autorità marittima ed, in copia, all'armatore o a chi lo rappresenta o alla società di gestione di cui all'articolo 183, comma 2.

 

          Art. 178. Spese per i collaudi e le ispezioni

     1. Per i collaudi e le ispezioni di cui all'articolo 176 effettuati dai propri funzionari, sono dovuti al Ministero, da parte dell'armatore o della società che gestisce il servizio, il rimborso delle spese e le quote di surrogazione del personale, stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le prestazioni rese ad Enti diversi e privati [301].

 

Sezione IV

Categorie delle stazioni radioelettriche di nave

 

          Art. 179. Categoria delle stazioni radioelettriche di nave

     1. Le stazioni radioelettriche di nave, ai fini del servizio della corrispondenza pubblica, sono ripartite nelle seguenti categorie:

     a) 1ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio in maniera continuativa per 24 ore al giorno;

     b) 2ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 16 ore al giorno;

     c) 3ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 8 ore al giorno;

     d) 4ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per meno di 8 ore al giorno.

     2. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, determina in quali delle categorie suddette sarà assegnata ogni stazione radioelettrica di bordo. Tale indicazione dovrà essere riportata nella licenza di esercizio radioelettrico di cui all'articolo 183.

 

Sezione V

Personale delle stazioni radioelettriche di bordo

 

          Art. 180. Personale addetto alle stazioni radioelettriche di bordo

     1. Il personale addetto al servizio radioelettrico a bordo delle navi deve essere in possesso dei certificati di abilitazione prescritti dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT, o dalle vigenti norme nazionali.

 

          Art. 181. Numero e qualificazione degli operatori nelle stazioni radioelettriche di nave per il servizio della corrispondenza pubblica

     1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, determina, per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 179, il numero e la qualificazione degli operatori nelle stazioni radioelettriche di bordo ai fini della corrispondenza pubblica, sulla base delle indicazioni previste nel regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT.

 

          Art. 182. Sanzioni disciplinari

     1. Al personale addetto al servizio radioelettrico di bordo, iscritto alla gente di mare, per le infrazioni commesse durante l'esercizio del servizio stesso, si applicano le sanzioni previste dal codice della navigazione, che sono comminate dalle autorità marittime anche su proposta del Ministero, nonché le sanzioni contemplate dalle disposizioni del presente Titolo.

     2. Per le infrazioni commesse da personale addetto ai servizi radiomarittimi di bordo, non iscritto alla gente di mare, il Ministero, anche su proposta di quello delle infrastrutture e dei trasporti, applica direttamente le sanzioni previste dal presente Titolo.

 

Sezione VI

Disposizioni in materia di impianto ed esercizio di stazioni per il servizio radiomarittimo

 

          Art. 183. Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi

     1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi è rilasciata dal Ministero l'autorizzazione all'esercizio, previo esito favorevole del collaudo di cui all'articolo 176. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni di natura obbligatoria e facoltativa, strettamente legati alla sicurezza della vita umana in mare, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all'articolo 160. Soltanto gli apparati facoltativi legati ai servizi che vanno ad interfacciarsi con una rete pubblica non devono essere elencati nella licenza. L'offerta di un servizio di comunicazione elettronica al pubblico per mezzo di apparati facoltativi che vanno ad interfacciarsi con una rete pubblica è soggetta al conseguimento di un'autorizzazione generale per servizi di comunicazione elettronica [302].

     2. Per determinate classi di navi, l'impianto e l'esercizio, anche contabile, dei soli apparati di radiocomunicazione obbligatori e facoltativi per la salvaguardia della vita umana in mare, previsti dalla normativa internazionale e nazionale in materia di sicurezza e navigazione, è affidato a imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale sono definiti i requisiti per l'espletamento di tale servizio [303].

     3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche è affidato all'armatore.

 

          Art. 184. Rapporti con gli armatori

     1. Nei rapporti con gli armatori le società di cui all'articolo 183, comma 2, sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.

 

          Art. 185. Contributi

     1. Le società di gestione di cui all'articolo 183, comma 2, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, sono tenute al pagamento dei seguenti contributi:

     a) contributo per istruttoria, pari a 27.750,00 euro all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione generale all'impianto ed esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi;

     b) contributo annuo per verifiche e controlli pari a 27.750,00 euro.

     2. Gli armatori che gestiscono direttamente la propria stazione radioelettrica di bordo, sono tenuti al versamento degli specifici contributi previsti dalla vigente normativa.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono modificate, all'occorrenza, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze [304].

 

          Art. 186. Autorizzazione all'esercizio radioelettrico

     1. Per le classi di navi di cui all'articolo 183, comma 2, la licenza di esercizio di cui all'articolo 160 è rilasciata a nome della società titolare di autorizzazione generale.

     2. Per le classi di navi che non rientrano nei casi di cui all'articolo 183, comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, la licenza di esercizio di cui all'articolo 160 è accordata all'armatore.

 

          Art. 187. Sospensione, revoca, decadenza

     1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sospende o revoca l'autorizzazione generale di cui all'articolo 183, comma 2, nei casi di inosservanza delle condizioni e dei requisiti ivi indicati.

     2. La licenza di esercizio di cui all'articolo 186 è dichiarata decaduta nel caso di radiazione della nave dal corrispondente registro, ovvero quando siano venuti meno i requisiti richiesti per il rilascio della stessa.

 

Capo IV

SERVIZIO RADIOELETTRICO PER LE NAVI DA PESCA

 

          Art. 188. Navi da pesca: norme tecniche radionavali

     1. Le navi destinate alla pesca marittima devono essere munite delle stazioni e degli impianti radioelettrici resi obbligatori, a seconda del tipo di navigazione e del tonnellaggio di stazza lorda, dalla vigente normativa internazionale e nazionale.

 

          Art. 189. Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da pesca

     1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi da pesca, l'autorizzazione all'esercizio è rilasciata dal Ministero, previo esito favorevole del collaudo di cui all'articolo 176. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all'articolo 160.

     2. Per determinate classi di navi, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, l'impianto e l'esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche è affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nella quale sono definiti i requisiti per l'espletamento del servizio.

     3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche è affidato all'armatore.

 

          Art. 190. Rapporti con gli armatori delle navi da pesca

     1. Nei rapporti con gli armatori delle navi da pesca le società di gestione di cui all'articolo 189 sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.

 

          Art. 191. Contributi

     1. I soggetti di cui all'articolo 189 devono corrispondere i contributi indicati nell'articolo 185.

 

          Art. 192. Disposizioni applicabili

     1. In quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche a bordo delle navi destinate alla pesca marittima si applicano le disposizioni relative all'esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo.

 

Capo V

SERVIZIO RADIOELETTRICO PER LE NAVI DA DIPORTO

 

          Art. 193. Navi da diporto: norme tecniche radionavali

     1. Le unità da diporto devono essere munite di impianto radioelettrico corrispondente alle norme tecniche, la cui installazione è obbligatoria in base alle disposizioni vigenti.

     2. Si applica quanto disposto dalla legge 8 luglio 2003, n. 172.

 

          Art. 194. Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto

     1. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto, l'autorizzazione all'esercizio è rilasciata dal Ministero, previo esito favorevole del collaudo di cui all'articolo 196 ai fini del servizio di corrispondenza pubblica. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all'articolo 160.

     2. Per determinate classi di navi da diporto, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, l'impianto e l'esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche è affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nella quale sono definiti i requisiti per l'espletamento del servizio.

     3. Per le classi di navi da diporto che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche è affidato all'armatore.

 

          Art. 195. Contributi

     1. I soggetti di cui all'articolo 194 devono corrispondere i contributi di cui all'articolo 185.

 

          Art. 196. Collaudi e ispezioni sulle navi da diporto

     1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici a bordo delle navi da diporto mediante:

     a) collaudi ai fini del servizio di corrispondenza pubblica;

     b) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità.

     2. Le ispezioni straordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica.

     3. Collaudi sugli apparati radioelettrici possono essere richiesti all'autorità marittima portuale dalla società che gestisce il servizio, dall'armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta.

     4. Durante le ispezioni straordinarie potranno essere effettuati tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito all'andamento del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del personale addetto.

     5. Le spese sostenute per l'effettuazione dei collaudi e delle ispezioni di cui ai commi precedenti sono poste esclusivamente a carico del destinatario di tali attività.

 

          Art. 197. Disposizioni applicabili

     1. Per quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche a bordo delle navi da diporto si applicano le disposizioni relative all'esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo.

 

Capo VI

SERVIZIO RADIOELETTRICO MOBILE AERONAUTICO

 

          Art. 198. Servizio radioelettrico mobile aeronautico

     1. Il servizio radioelettrico mobile aeronautico è un servizio effettuato fra stazioni aeronautiche e stazioni di aeromobile, o fra stazioni di aeromobile. Partecipano al servizio anche le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione di sinistri, quando quest'ultime operano sulle frequenze di soccorso ed urgenza all'uopo destinate.

 

          Art. 199. Definizione di aeromobile

     1. Ai fini del presente Capo, per aeromobili si intendono quelli definiti dall'articolo 743 del codice della navigazione, esclusi quelli militari.

     2. Per tutti gli altri termini del servizio radioelettrico mobile aereo, si intendono valide le definizioni date dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT.

 

          Art. 200. Norme tecniche

     1. Il Ministero, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare le stazioni e gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali che, a norma delle disposizioni particolari che li regolano, abbiano l'obbligo o la facoltà di installarli.

 

          Art. 201. Licenza di esercizio

     1. Ogni stazione radioelettrica, installata a bordo di aeromobili civili immatricolati nel Registro aeronautico nazionale, deve essere munita di apposita licenza di esercizio, rilasciata dal Ministero, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     2. Il possesso della licenza di esercizio non comporta esonero dal controllo degli apparati ai fini della sicurezza della navigazione aerea e dal conseguente rilascio del certificato di navigabilità.

 

          Art. 202. Sospensione o revoca della licenza di esercizio

     1. La licenza di esercizio si intende revocata di diritto nel caso di radiazione dell'aeromobile dal Registro aeronautico nazionale. Il Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sospende, in qualsiasi momento, salvo successiva revoca, la licenza di esercizio nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti sulle radiocomunicazioni e quando la stazione non risponda alle condizioni contenute nella licenza stessa.

 

          Art. 203. Installazione d'ufficio

     1. Il Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dispone d'ufficio ed a spese del proprietario l'impianto e l'esercizio a bordo di aerei di linea delle stazioni radioelettriche obbligatorie nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente articolo 200.

 

          Art. 204. Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili

     1. Il Ministero ha facoltà di far ispezionare dall'autorità competente ai sensi della vigente normativa gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali al fine di accertare la rispondenza alle norme tecniche, di cui all'articolo 200, e di constatarne l'efficienza.

 

          Art. 205. Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche nello spazio aereo territoriale

     1. E' vietato agli aeromobili italiani o stranieri nello spazio aereo territoriale italiano di effettuare emissioni radio elettriche diverse da quelle stabilite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

     2. Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste all'articolo 98.

 

          Art. 206. Abilitazione al traffico

     1. La licenza di esercizio di cui all'articolo 201 abilita le stazioni radioelettriche ad effettuare solo le comunicazioni riguardanti la sicurezza e la regolarità del volo.

 

          Art. 207. Autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili

     1. Le norme per il rilascio delle autorizzazioni all'impianto ed all'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico [305].

 

Capo VII

DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 208. Limitazioni legali

     1. Per la protezione dai disturbi radioelettrici degli impianti trasmittenti e riceventi delle stazioni radio adibite a servizi pubblici e per evitare dannosi assorbimenti dei campi elettromagnetici possono essere imposte limitazioni alla costruzione di edifici, di tramvie, di filovie, di funicolari, di teleferiche, di linee elettriche, di strade e di strade ferrate, nonché all'uso di macchinari e di apparati elettrici e radioelettrici nelle zone limitrofe del comprensorio della stazione radio fino alla distanza di mille metri dai confini del comprensorio stesso.

     2. Le limitazioni sono imposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, prima dell'inizio del funzionamento delle stazioni [306].

     3. Per le limitazioni imposte è dovuto un equo indennizzo.

 

          Art. 209. Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica

     1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.

     2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, nè arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi.

     3. Si applicano all'installazione delle antenne l'articolo 91, nonché il settimo comma dell'articolo 92.

     4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal Ministero.

     5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato è necessario il consenso del proprietario o del condominio, cui è dovuta un'equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall'autorità giudiziaria.

 

          Art. 210. Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni

     1. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615 e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, è vietato immettere in commercio o importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.

     2. L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio dei materiali indicati nel comma 1 sono subordinate al rilascio di una certificazione, di un contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza.

     3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle attività produttive, è effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal comma 2.

 

          Art. 211. Turbative alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica

     1. E' vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica; si applica il disposto dell'articolo 97.

 

          Art. 212. Sanzioni

     1. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 210 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30,00 a euro 600,00.

     2. Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli importatori di apparati od impianti elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 200,00, oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui all'articolo 210.

 

          Art. 213. Vigilanza

     1. Il Ministero ed il Ministero delle attività produttive, congiuntamente, hanno facoltà di fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato od impianto elettrico, ai fini della vigilanza sull'osservanza delle norme di cui all'articolo 208.

 

          Art. 214. Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati

     1. Chiunque esegua impianti radioelettrici, per conto di chi non sia munito di autorizzazione quando questa sia richiesta, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240,00 a euro 2.420,00.

 

          Art. 215. Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni

     1. Chiunque, anche se munito di regolare autorizzazione, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi od alterati o soprannomi non dichiarati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 34,00 a euro 670,00 se il fatto non costituisca reato più grave.

     2. Alla stessa sanzione è sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dall'autorizzazione od ometta la tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione.

 

          Art. 216. Impianti od apparecchi installati nelle navi ed aerei nazionali - Inosservanza di norme - Sanzioni

     1. Le sanzioni previste dall'articolo 215, comma 2, si applicano anche se i fatti siano commessi a bordo di navi od aerei nazionali.

     2. Il Ministero può provvedere direttamente, a spese del contravventore, a rimuovere l'impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi.

 

          Art. 217. Uso indebito di segnale di soccorso

     1. Chiunque usi indebitamente il segnale di soccorso riservato alle navi od alle aeronavi in pericolo, compreso quello emesso dalle radioboe d'emergenza, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 670,00, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

Capo I

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 218. Abrogazioni

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, primo comma, sono soppresse le parole da: "i servizi di telecomunicazioni" fino a: "diffusione sonora e televisiva via cavo"; nella rubrica, sono soppresse le parole: "e delle comunicazioni";

     b) all'articolo 2, sono soppresse le parole: "e di telecomunicazioni";

     c) all'articolo 7, sono soppresse le parole: "e di telecomunicazioni";

     d) all'articolo 8, sono soppresse nella rubrica le parole: "e di telecomunicazioni"; il comma 2 è soppresso;

     e) all'articolo 9, primo comma, sono soppresse le parole: "della convenzione internazionale delle telecomunicazioni"; sono soppressi i commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo;

     f) all'articolo 10, terzo comma, sono soppresse le parole: "e di telecomunicazioni"; nella rubrica, sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni";

     g) all'articolo 11, nella rubrica, sono soppresse le parole: "e di telecomunicazioni";

     h) all'articolo 12, primo comma, sono soppresse le parole: "e di telecomunicazioni"; nella rubrica, sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni"

     i) all'articolo 13, secondo comma, sono soppresse le parole da: "telegrafici e radioelettrici" fino a: "servizi telefonici"; nella rubrica sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni";

     l) al Titolo II, nella rubrica, sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni";

     m) all'articolo 17, primo comma, sono soppresse le parole: "e di telecomunicazioni";

     n) all'articolo 20, secondo comma, sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni";

     o) agli articoli 21 e 22, primo comma, sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni";

     p) all'articolo 23, primo comma, sono soppresse le parole: "e di telecomunicazioni";

     q) all'articolo 25, primo e secondo comma, sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni";

     r) all'articolo 26, primo comma, sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici"; nella rubrica, sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni";

     s) sono o restano abrogati gli articoli 3, 6, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 , 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410 e 413.

     2. Dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 163, comma 1, sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nonchè il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 584, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 1996 ed il decreto ministeriale 25 luglio 2002, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002.

     3. Sono o restano abrogati:

     a) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214;

     b) il decreto ministeriale 7 febbraio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 25 giugno 1980;

     c) il decreto ministeriale 18 dicembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 356 del 30 dicembre 1981;

     d) il decreto ministeriale 24 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 205 del 28 luglio 1982;

     e) il decreto ministeriale 27 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 226 del 28 settembre 1987;

     f) il decreto ministeriale 9 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 22 giugno 1989;

     g) il decreto ministeriale 4 agosto 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1989;

     h) il decreto ministeriale 1° agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1991;

     i) il decreto ministeriale 1° giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 dell'11 settembre 1992;

     l) il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;

     m) il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;

     n) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;

     o) il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;

     p) il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 1997;

     q) il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;

     r) il decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1997;

     s) la legge 1° luglio 1997, n. 189;

     t) gli articoli 1, comma 16, 4 e 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

     u) il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

     v) il decreto ministeriale 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;

     z) il decreto ministeriale 22 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;

     aa) il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;

     bb) il decreto ministeriale 10 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 1998;

     cc) il decreto ministeriale 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998;

     dd) il decreto ministeriale 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;

     ee) l'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128;

     ff) il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;

     gg) la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2000, n. 467/00/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2000;

     hh) il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;

     ii) la deliberazione dell'Autorità 21 marzo 2001, n. 131/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 2001;

     ll) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447;

     mm) il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;

     nn) il decreto ministeriale 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2003.

 

          Art. 219. Disposizione finanziaria

     1. Dall'attuazione del Codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

          Art. 220. Disposizioni finali

     1. Le disposizioni del Codice, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera b), della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono corrette, modificate od integrate, anche sulla base di direttive europee, con la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sentita l'Autorità, secondo i medesimi criteri e principi direttivi di cui al citato articolo 41, comma 2, della citata legge n. 166 del 2002.

     2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del Ministero e dell'Autorità, delle disposizioni di cui al Codice, di quelle assunte in sede comunitaria e dell'articolo 36 della della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono modificate, all'occorrenza, con decreto del Ministero dello sviluppo economico [307].

 

          Art. 221. Entrata in vigore

     1. Il Codice entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

ALLEGATO 1 [308]

Elenco delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali, I diritti d'uso dello spettro radio e I diritti d'uso delle risorse di numerazione

(Articolo 11)

 

Il presente allegato riporta l'elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, eccetto i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dai numeri (parte A), le reti di comunicazione elettronica (parte B), i servizi di comunicazione elettronica, eccetto i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dai numeri (parte C), i diritti d'uso dello spettro radio (parte D) e i diritti d'uso delle risorse di numerazione (parte E).

 

A. Condizioni generali che devono corredare l'autorizzazione generale

1. Oneri amministrativi ai sensi dell'articolo 16.

2. Protezione dei dati personali e tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Informazioni da presentare in osservanza di una procedura di notifica ai sensi dell'articolo 11 e per altri scopi contemplati dall'articolo 21.

4. Possibilità per le autorità nazionali competenti di effettuare legalmente intercettazioni delle comunicazioni in conformità del decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 80 e del Codice in materia dei dati personali.

5. Condizioni d'uso per le comunicazioni delle autorità pubbliche per avvisare il pubblico di minacce imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi calamità.

6. Condizioni d'uso in caso di catastrofi o di emergenze nazionali per garantire le comunicazioni tra i servizi di emergenza e le autorità.

7. Obblighi di accesso diversi da quelli di cui all'articolo 13, applicabili alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica.

8. Misure volte ad assicurare il rispetto delle norme o specifiche di cui all'articolo 39.

9. Obblighi di trasparenza per i fornitori di reti di comunicazione elettronica pubbliche che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico al fine di garantire la connessione da punto a punto, conformemente agli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 3 e 4, nonché, ove necessario e proporzionato, l'accesso da parte delle autorità competenti alle informazioni necessarie per verificare l'accuratezza della divulgazione.

10. Misure volte a garantire, per tutte le tecnologie operative, l'attivazione e la continuità del servizio CBS come definito ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.

11. Assicurare le prestazioni ai fini di giustizia, di cui all'articolo 57 del presente decreto, sin dall'inizio dell'attività.

11-bis. Assenza di interferenze dannose alle altre utilizzazioni previste dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze nelle bande per i servizi di cui all'articolo 68, senza alcun diritto a protezione dalle medesime utilizzazioni in particolare secondo quanto previsto dalle raccomandazioni CEPT ERC/REC 70/03.

11-ter. Il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza e tempestiva collaborazione con l'Autorità giudiziaria.

11-quater. Il rispetto delle eventuali disposizioni emanate dall'Autorità in materia di accesso, condivisione degli apparati e delle strutture, garanzie in materia di tutela della effettiva concorrenza.

11-quinquies. Il rispetto di ogni ragionevole misura tecnica di mitigazione, come previsto dalle rilevanti raccomandazioni e decisioni dell'ECC.

11-sexies. L'adozione, per i servizi di cui all'articolo 68, di opportuni codici di abilitazione e identificazione per identificare univocamente l'abbonato e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite access point.

 

B. Condizioni specifiche che possono corredare le autorizzazioni generali per la fornitura di reti di comunicazione elettronica

1. Interconnessione delle reti conformemente al presente Codice.

2. Obblighi di trasmissione conformemente al presente Codice.

3. Provvedimenti concernenti la protezione della salute pubblica dai campi magnetici prodotti dalle reti di comunicazione elettronica in conformità del diritto dell'Unione, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE.

4. Mantenimento dell'integrità delle reti pubbliche di comunicazione elettronica conformemente al presente Codice, anche mediante le condizioni per prevenire interferenze elettromagnetiche tra reti o servizi di comunicazione elettronica ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194.

5. Sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso non autorizzato conformemente al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. Condizioni per l'uso dello spettro radio conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE, qualora l'uso non sia soggetto alla concessione di diritti d'uso individuali in conformità dell'articolo 59 comma 1, e dell'articolo 61 del presente decreto.

 

C. Condizioni specifiche che possono corredare le autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, tranne i servizi di comunicazione interpersonali indipendenti dai numeri

1. Interoperabilità dei servizi conformemente al presente decreto.

2. Accessibilità da parte degli utenti finali dei numeri del piano nazionale di numerazione, degli UIFN e, se tecnicamente ed economicamente fattibile, dei piani di numerazione di altri Stati membri, comprese le condizioni di cui al presente decreto.

3. Norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche.

4. Restrizioni relative alle trasmissioni di contenuti illegali, in conformità del Decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70, e restrizioni relative alle trasmissioni di contenuti nocivi ai sensi del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

 

D. Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d'uso dello spettro radio

1. Obbligo di fornire un servizio o di utilizzare un tipo di tecnologia entro i limiti di cui all'articolo 58, compresi, se del caso, i requisiti di copertura e di qualità del servizio.

2. Uso effettivo ed efficiente dello spettro radio a norma del presente decreto.

3. Condizioni tecniche e operative necessarie per evitare interferenze dannose e per la protezione della salute pubblica dai campi elettromagnetici, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE, qualora siano diverse da quelle previste dall'autorizzazione generale.

4. Durata massima in conformità dell'articolo 62, fatte salve eventuali modifiche del Piano di ripartizione delle frequenze nazionali.

5. Trasferimento o affitto dei diritti su iniziativa del titolare dei diritti e relative condizioni in conformità del presente decreto.

6. Contributi per l'uso in conformità dell'articolo 42.

7. Ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti d'uso abbia assunto nel quadro della procedura di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione prima della concessione dell'autorizzazione o, se del caso, dell'invito a presentare domanda per i diritti d'uso o se del caso, nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa;

8. Obblighi di aggregare o di condividere lo spettro radio o di consentire l'accesso allo spettro radio ad altri utenti in regioni specifiche o a livello nazionale.

9. Obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso delle bande di spettro radio.

10. Obblighi specifici di un uso sperimentale delle bande di spettro radio.

 

E. Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d'uso delle risorse di numerazione

1. Designazione del servizio per il quale è utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio e, per evitare dubbi, principi tariffari e prezzi massimi che si possono applicare alla serie di numeri specifici al fine di garantire la tutela del consumatore conformemente all'articolo 4 comma 1 lettera d).

2. Uso effettivo ed efficiente delle risorse di numerazione in conformità del presente codice.

3. Requisiti in materia di portabilità del numero in conformità del presente codice.

4. Obbligo di rendere disponibili le informazioni relative agli utenti per la fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili per gli scopi di cui all'articolo 98-vicies quinquies.

5. Durata massima in conformità dell'articolo 98-septies, fatte salve eventuali modifiche nei piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica.

6. Trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare dei diritti e relative condizioni in conformità del presente codice, compresa l'eventuale condizione che il diritto d'uso di un numero sia vincolante per tutte le imprese a cui sono trasferiti i diritti.

7. Contributi per i diritti di uso in conformità dell'articolo 98-octies.

8. Ogni impegno che l'impresa cui sono stati concessi i diritti d'uso abbia assunto nell'ambito di

una procedura di gara o di selezione comparativa.

9. Obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso dei numeri.

10. Obblighi relativi all'uso extraterritoriale dei numeri nell'Unione per assicurare la conformità alle norme sulla tutela dei consumatori e ad altre norme sui numeri degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO 2 [309]

Condizioni di accesso alla diffusione di servizi radiotelevisivi digitali per I telespettatori e agli ascoltatori nell'unione

(Articolo 73)

 

Parte I

Condizioni associate ai sistemi di accesso condizionato applicabili a norma dell'articolo 73

 

Per quanto riguarda l'accesso condizionato alla diffusione di servizi radiotelevisivi digitali per i telespettatori e agli ascoltatori dell'Unione, a prescindere dal mezzo trasmissivo gli Stati membri garantiscono, conformemente all'articolo 73, che siano applicate le seguenti condizioni:

a) i sistemi di accesso condizionato utilizzati sul mercato devono essere dotati della capacità tecnica necessaria per effettuare un trasferimento del controllo (transcontrol) efficiente rispetto ai costi, che consenta agli operatori di rete di effettuare un controllo totale, a livello locale o regionale, dei servizi che impiegano tali sistemi di accesso condizionato;

b) tutte le imprese che forniscono servizi di accesso condizionato, a prescindere dal mezzo trasmissivo, che prestano servizi di accesso ai servizi radiotelevisivi digitali e dai cui servizi di accesso dipendono le emittenti radiotelevisive per raggiungere qualsiasi gruppo di telespettatori o ascoltatori potenziali devono:

- proporre a tutti le emittenti radiotelevisive, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie compatibili con il diritto della concorrenza dell'Unione, servizi tecnici atti a consentire la ricezione dei rispettivi servizi radiotelevisivi trasmessi in digitale da parte dei telespettatori o ascoltatori autorizzati mediante decodificatori gestiti dagli operatori dei servizi, conformandosi al diritto della concorrenza dell'Unione,

- tenere una contabilità finanziaria distinta per quanto riguarda la loro attività di prestazione di servizi di accesso condizionato;

c) quando concedono licenze ai fabbricanti di apparecchiature di consumo, i titolari di diritti di proprietà industriale relativi ai sistemi e ai prodotti di accesso condizionato lo fanno a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. La concessione delle licenze, che tiene conto dei fattori tecnici e commerciali, non può essere subordinata dai titolari di diritti a condizioni che vietino, dissuadano o scoraggino l'inclusione nel medesimo prodotto:

- di un'interfaccia comune che consenta la connessione con più sistemi di accesso diversi, oppure

- di mezzi propri di un altro sistema di accesso, purché il beneficiario della licenza rispetti condizioni ragionevoli e appropriate che garantiscano, per quanto lo riguarda, la sicurezza delle transazioni degli operatori del servizio di accesso condizionato.

 

Parte II

 

Altre risorse cui possono applicarsi condizioni a norma dell'articolo 72 comma 2 lettera d)

a) Accesso alle interfacce per programmi applicativi (API);

b) Accesso alle guide elettroniche ai programmi (EPG).

 

     Allegato n. 3 - (articolo 46)

     Elenco minimo di voci da includere nell'offerta di riferimento relativa all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura di rete, compreso l'accesso condiviso o pienamente disaggregato alla rete locale in postazione fissa che deve essere pubblicato dagli operatori notificati che detengano un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 46 del Codice [310].

     Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

     a) 'sottorete locale', una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete di comunicazione elettronica pubblica fissa [311];

     b) "accesso disaggregato alla rete locale", sia l'accesso completamente disaggregato alla rete locale, sia l'accesso condiviso alla rete locale; esso non implica cambiamenti della proprietà della rete locale;

     c) 'accesso completamente disaggregato alla rete locale', la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore SPM che consenta l'uso dell'intera capacità dell'infrastruttura di rete [312];

     d) 'accesso condiviso alla rete locale', la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore SPM che consenta l'uso di una parte specifica delle capacità dell'infrastruttura di rete, come una parte delle frequenze o simili [313].

     A. Condizioni relative all'accesso disaggregato alla rete locale

     1. Elementi della rete cui è offerto l'accesso tra cui, in particolare, i seguenti elementi con le appropriate installazioni afferenti:

     a) accesso disaggregato alle reti locali (totale e condiviso);

     b) accesso disaggregato alle sottoreti locali (totale e condiviso), compreso, se del caso, l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi ai fini dello sviluppo di reti cablate;

     c) se del caso, accesso ai condotti che consente lo sviluppo di reti di accesso [314].

     2. Informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici inclusi armadi e quadri di distribuzione, disponibilità di reti locali sottoreti e connessioni cablate in parti specifiche della rete di accesso e, se del caso, informazioni relative all'ubicazione di condotti e alla disponibilità nei condotti [315].

     3. Condizioni tecniche relative all'accesso alle reti e alle sottoreti locali e alla loro utilizzazione, ivi incluse le caratteristiche tecniche della coppia elicoidale o della fibra ottica o simili, dei distributori di cavi, condotti e relative installazioni, e, se del caso, le condizioni tecniche relative all'accesso ai condotti [316].

     4. Procedure di ordinazione e di fornitura, limitazioni dell'uso.

     B. Servizio di co-ubicazione

     1. Informazioni sui siti pertinenti dell'operatore notificato come avente significativo potere di mercato o sull'ubicazione della sua attrezzatura e relativo aggiornamento programmato (1) [317].

     2. Opzioni di co-ubicazione nei siti di cui al precedente punto 1 (compresa la co-ubicazione fisica e, se del caso, la co-ubicazione a distanza virtuale).

     3. Caratteristica delle apparecchiature: limitazioni eventuali delle apparecchiature che possono essere co-ubicate.

     4. Aspetti relativi alla sicurezza: misure messe in atto da parte degli operatori notificati per garantire la sicurezza dei loro siti.

     5. Condizioni di accesso per il personale di operatori concorrenti.

     6. Norme di sicurezza.

     7. Norme per l'assegnazione dello spazio in caso di spazio di co-ubicazione limitato.

     8. Condizioni alle quali i beneficiari possano ispezionare i siti in cui è disponibile una co-ubicazione fisica, o quelli in cui la co-ubicazione è stata rifiutata per mancanza di capienza.

     C. Sistemi d'informazione

     Condizioni di accesso ai sistemi di supporto operativi dell'operatore notificato, sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, le richieste di riparazione e manutenzione e la fatturazione.

     D. Condizioni di offerta

     1. Tempi necessari a soddisfare le richieste di fornitura di servizi e risorse; condizioni relative al livello del servizio, riparazione delle avarie, procedure di ripristino del livello normale del servizio e parametri relativi alla qualità del servizio.

     2. Clausole contrattuali standard, compresi, se del caso, indennizzi in caso di mancato rispetto dei tempi.

     3. Prezzi o modalità di tariffazione di ciascun elemento, funzione e risorse sopra elencati.

     NOTA

     (1) E' possibile rendere disponibli queste informazioni soltanto alle parti interessate, per evitare pericoli per la pubblica sicurezza.

 

     Allegato n. 4 [318]

     DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI CITATI ALL'ARTICOLO 98 ALL'ARTICOLO 98- DUODETRICIES E ALL'ARTICOLO 98-OCTIES DECIES

(Articolo 98, 98- duodetricies e 98-octies decies)

 

Parte A

Prestazioni e servizi citati agli articoli 98 e 98-duodetricies

 

Se applicata sulla base dell'articolo 98, la parte A si applica ai consumatori e ad altre categorie di utenti finali qualora il Ministero, sentita l'Autorità, abbia aumentato i beneficiari dell'articolo 98 comma 2. Se applicata sulla base dell'articolo 98-duodetricies, la parte A si applica alle categorie di utenti finali stabilite dal Ministero sentita l'Autorità, a eccezione delle lettere c), d), e g) della presente parte, che si applicano ai soli consumatori.

 

a) Fatturazione dettagliata

Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata, l'Autorità può fissare il livello minimo di dettaglio delle fatture che i fornitori devono offrire gratuitamente agli utenti finali per consentire a questi:

1) di verificare e controllare le spese generate dall'uso dei servizi di accesso a internet o di comunicazione vocale, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini dell'articolo 98-duodetricies;

2) di sorvegliare in modo adeguato il proprio uso della rete e dei servizi e le spese che ne derivano, in modo da esercitare un ragionevole livello di controllo sulle proprie fatture.

Ove opportuno, gli utenti finali possono ottenere, a tariffe ragionevoli o gratuitamente, un maggior livello di dettaglio delle fatture.

Tali fatture dettagliate includono un riferimento esplicito all'identità del fornitore e alla durata dei servizi a tariffazione maggiorata, a meno che l'utente finale abbia richiesto che tali informazioni non siano menzionate. Non è necessario che le chiamate gratuite per l'utente finale, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, siano indicate nella fattura dettagliata dell'utente finale. L'Autorità può imporre agli operatori di fornire gratuitamente l'identificazione della linea chiamante.

 

b) Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita o di MMS o SMS premium o, ove ciò sia tecnicamente fattibile, altri tipi di applicazioni analoghe (servizio gratuito)

Prestazione gratuita grazie alla quale l'utente finale, previa richiesta ai fornitori di servizi di comunicazione vocale o servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini dell'articolo 98-duodetricies, può impedire che vengano effettuate chiamate in uscita di tipo definito o verso determinati tipi di numeri oppure l'invio di MMS o SMS premium o altri tipi di applicazioni analoghe verso queste destinazioni.

 

c) Sistemi di pagamento anticipato

L'Autorità può imporre ai fornitori di proporre ai consumatori modalità di pagamento anticipato per l'accesso alla rete pubblica di comunicazione elettronica e per l'uso dei servizi di comunicazione vocale, o dei servizi di accesso a internet, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini all'articolo 98-duodetricies.

 

d) Pagamento rateale del contributo di allacciamento

L'Autorità può imporre ai fornitori l'obbligo di autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo il pagamento del contributo di allacciamento alla rete pubblica di comunicazione elettronica.

 

e) Mancato pagamento delle fatture

Per la riscossione delle fatture non pagate emesse dai fornitori, l'Autorità autorizza l'applicazione di misure specifiche che siano rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalità e non discriminazione. Tali misure garantiscono che l'utente finale sia informato con debito preavviso dell'interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. Salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, tali misure garantiscono che sia interrotto solo il servizio interessato. La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l'utente finale. Prima della totale cessazione del collegamento l'Autorità può autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale sono permessi esclusivamente chiamate che non comportano un addebito per l'utente finale (ad esempio chiamate al numero «112») e un livello minimo di servizio di accesso ai servizi internet, definito dagli Stati membri alla luce delle condizioni nazionali.

 

f) Consigli tariffari

La procedura in base alla quale gli utenti finali possono chiedere al fornitore di offrire informazioni su tariffe alternative più economiche, se disponibili.

 

g) Controllo dei costi

La procedura in base alla quale i fornitori offrono strategie diverse, se ritenute idonee dall'Autorità per tenere sotto controllo i costi dei servizi di comunicazione vocale o di accesso a internet, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini dell'articolo 98-duodetricies, tra cui sistemi gratuiti di segnalazione ai consumatori di consumi anomali o eccessivi.

 

h) Procedura volta a disattivare la fatturazione di terzi

La procedura in base alla quale gli utenti finali inibiscono la facoltà di fatturazione dei fornitori di servizi terzi che usano le fatture di fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico per addebitare i loro prodotti o servizi.

 

Parte B

Prestazioni di cui all'articolo 98-duodetricies

 

a) Identificazione della linea chiamante

Prima di instaurare la comunicazione la parte chiamata può visualizzare il numero della parte chiamante.

Questa opzione è fornita nel rispetto della normativa relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata e in particolare della direttiva 2002/58/CE.

Nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, gli operatori forniscono dati e segnali per facilitare l'offerta delle prestazioni di identificazione della linea chiamante e di composizione mediante tastiera attraverso i confini degli Stati membri.

 

b) Inoltro di posta elettronica o accesso ai messaggi di posta elettronica dopo la risoluzione del contratto con un fornitore di servizio di accesso a internet

Questa procedura consente, su richiesta e gratuitamente, agli utenti finali che risolvono il contratto con un fornitore di servizio di accesso a internet di accedere ai messaggi di posta elettronica ricevuti all'indirizzo o agli indirizzi di posta elettronica basati sul nome commerciale o sul marchio dell'ex fornitore, durante il periodo considerato necessario e proporzionato dall'Autorità, o trasferire i messaggi di posta elettronica inviati a tale o tali indirizzi durante il suddetto periodo a un nuovo indirizzo di posta elettronica specificato dagli utenti finali.

 

Parte C

Attuazione delle disposizioni relative alla portabilità del numero di cui all'articolo 98-octies decies

 

La prescrizione in base alla quale tutti gli utenti finali con numeri telefonici appartenenti al piano di numerazione nazionale che ne facciano richiesta devono poter conservare i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio si applica:

a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico; e

b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.

 

La presente parte non si applica alla portabilità del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.

 

     Allegato n. 5 - (articolo 71) [319]

     Informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 71 del Codice

     L'Autorità garantisce la pubblicazione delle informazioni elencate nel presente allegato, conformemente all'articolo 71 del Codice. Spetta all'Autorità decidere quali informazioni debbano essere pubblicate dalle imprese fornitrici di reti telefoniche pubbliche o di servizi telefonici accessibili al pubblico e quali debbano invece essere pubblicate dalla stessa Autorità in modo tale da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate.

     1. Nome e indirizzo dell'impresa o delle imprese.

     Nome e indirizzo della sede centrale delle imprese fornitrici di reti di comunicazione pubbliche o di servizi telefonici accessibili al pubblico [320].

     2. Servizi offerti.

     2.1. Portata dei servizi offerti.

     Descrizione dei servizi telefonici accessibili al pubblico offerti, indicando i servizi compresi nella quota di abbonamento e nel canone periodico (ad esempio servizi mediante operatore, servizi di elenchi e consultazione elenchi, sbarramento selettivo della chiamata, fatturazione dettagliata, manutenzione, ecc.).

     2.2. Tariffe generali.

     Le tariffe coprono accesso, costi di utenza, manutenzione e informazioni sugli sconti e sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche ed eventuali costi supplementari, nonchè sui costi relativi alle apparecchiature terminali.

     2.3. Disposizioni in materia di indennizzo o rimborso comprendenti la descrizione dettagliata delle varie formule di indennizzo o rimborso.

     2.4. Servizi di manutenzione offerti.

     2.5. Condizioni contrattuali generali.

     Comprendono, se del caso, disposizioni in merito alla durata minima del contratto, alla cessazione del contratto e alle procedure e costi diretti legati alla portabilità dei numeri e di altri identificatori, se pertinenti [321].

     3. Dispositivi di risoluzione delle controversie, compresi quelli elaborati dalle imprese medesime.

     4. Informazioni in merito ai diritti inerenti al servizio universale, ivi comprese le prestazioni e i servizi di cui all'allegato n. 4.

 

 

Allegato n. 6 [322]

 

Parametri di qualità del servizio

(Articolo 98-sedecies)

 

Parametri relativi alla qualità del servizio, definizioni e metodi di misura previsti all'articolo 98-sedecies

 

Per i fornitori di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica

 

PARAMETRO (Nota 1)

DEFINIZIONE

METODO DI MISURA

Tempo di fornitura del collegamento iniziale

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Tasso di guasti per linea d'accesso

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Tempo di riparazione dei guasti

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

 

PARAMETRO (Nota 2)

DEFINIZIONE

METODO DI MISURA

Tempo di stabilimento di una connessione

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Reclami relativi all'esattezza delle fatture

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Qualità della connessione vocale

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Percentuale di chiamate interrotte

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Percentuale di chiamate non riuscite (Nota 2)

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Probabilità di guasto

 

 

Ritardi del segnale di chiamata

 

 

 

La versione del documento ETSI EG 202 057-1 è la 1.3.1 (luglio 2008)

 

Per i fornitori di servizi di accesso a internet

 

PARAMETRO

DEFINIZIONE

METODO DI MISURA

Latenza (ritardo)

ITU-T Y.2617

ITU-T Y.2617

Jitter

ITU-T Y.2617

ITU-T Y.2617

Perdita di pacchetti

ITU-T Y.2617

ITU-T Y.2617

 

Nota 1

I parametri permettono di analizzare le prestazioni a livello regionale [vale a dire a un livello non inferiore al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (Nomenclature of Territorial Units for Statistics - NUTS) istituita da Eurostat].

Per i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale che esercitano un controllo su almeno alcuni elementi della rete o che hanno a tal fine un accordo sul livello dei servizi con le aziende che forniscono l'accesso alla rete

Nota 2

Gli Stati membri possono decidere di non esigere l'aggiornamento delle informazioni riguardanti le prestazioni relative a questi due parametri se è dimostrato che le prestazioni in questi due settori sono soddisfacenti.

 

 

     Allegato n. 7 [323]

     Interoperabilità dei ricevitorille apparecchiature autoradio e di televisione digitale di consumo di cui all'articolo 98-vicies sexies

(Articolo 98-vicies sexies)

 

1. Algoritmo comune di scomposizione e ricezione in chiaro

Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali di televisione digitale (vale a dire trasmissione terrestre, via cavo o via satellite), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nell'Unione, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:

a) di ricomporre i segnali conformemente a un algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto (attualmente l'ETSI);

b) di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell'apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione.

 

2. Interoperabilità degli apparecchi televisivi digitali

Gli apparecchi televisivi digitali a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 30 cm messi in vendita o in locazione nell'Unione devono disporre di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto o conforme a norma da esso adottata, ovvero conforme a una specifica dell'industria) che consenta un agevole collegamento di periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i componenti pertinenti di un segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui servizi di accesso condizionato e interattivo.

 

3. Interoperabilità dei ricevitori autoradio

I ricevitori autoradio integrati in un veicolo nuovo della categoria M e N messi a disposizione sul mercato dell'Unione in vendita o in locazione a decorrere dal 21 dicembre 2020 comprendono un ricevitore in grado di ricevere e riprodurre almeno i servizi radio forniti attraverso radiodiffusione digitale terrestre. Si presume che i ricevitori che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o a parti di esse, soddisfino il requisito contemplato da tali norme o parti di esse..

 

     Allegato n. 8 - (articolo 68) [324]

     [Requisiti per l'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice.

     Nota: conformemente alla procedura di cui all'articolo 68 del Codice, la fornitura di un insieme minimo di linee affittate secondo i requisiti fissati dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, dovrebbe proseguire fintantoché l'Autorità non stabilisca che esiste un'effettiva concorrenza nel pertinente mercato delle linee affittate.

     L'Autorità vigila affinché la fornitura dell'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice esegua i principi fondamentali della non discriminazione, dell'orientamento ai costi e della trasparenza.

     1. Non discriminazione

     L'Autorità vigila affinché le imprese identificate come aventi un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Codice aderiscano al principio di non discriminazione nel fornire le linee affittate di cui al medesimo articolo 68. Tali imprese applicano requisiti simili in circostanze simili a imprese che forniscono servizi simili; esse forniscono ad altri linee affittate alle stesse condizioni e con gli stessi criteri qualitativi che applicano ai propri servizi o, se del caso, a quelli delle loro filiali o società partner.

     2. Orientamento ai costi

     L'Autorità provvede, se necessario, affinché le tariffe delle linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice seguano i principi fondamentali dell'orientamento ai costi. A tal fine, essa garantisce che le imprese identificate come aventi un significativo potere di mercato, ai sensi dello stesso articolo 68, comma 1, elaborino e mettano in pratica un adeguato sistema di contabilità dei costi. L'Autorità rende disponibili, in modo adeguatamente dettagliato, le informazioni sui sistemi di contabilità dei costi delle suddette imprese. A richiesta, essa trasmette tali informazioni alla Commissione europea.

     3. Trasparenza

     L'Autorità provvede affinché le informazioni in appresso, relative all'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice, siano pubblicate in forma facilmente accessibile.

     3.1. Specificazioni tecniche, compresi le caratteristiche fisiche ed elettriche e i dettagli delle specifiche tecniche e di prestazione che si applicano al punto terminale di rete.

     3.2. Tariffe, compresi i costi di connessione iniziale, i canoni periodici e gli altri oneri. In caso di tariffe differenziate, queste devono essere indicate.

     Qualora, in risposta a una particolare richiesta, un'impresa identificata come avente un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Codice non ritenga ragionevole fornire nell'insieme minimo una linea affittata in base alle condizioni di fornitura e alle tariffe da essa applicate, tale impresa deve chiedere l'autorizzazione dell'Autorità a modificare dette condizioni nel caso specifico.

     3.3. Condizioni di fornitura, compresi almeno gli elementi seguenti:

     - informazioni sulla procedura di ordinazione;

     - periodo normale di consegna, cioè il periodo, calcolato dalla durata in cui l'utente ha confermato una richiesta di linea affittata, in cui il 95 per cento di tutte le linee affittate dello stesso tipo sono state fornite ai clienti.

     Questo periodo è stabilito in base ai periodi effettivi di consegna di linee affittate durante un periodo recente di durata ragionevole. Nel calcolo vanno considerati i casi in cui gli utenti abbiano chiesto di differire la consegna;

     - durata contrattuale, che include la durata generalmente prevista per il contratto e la durata contrattuale minima che l'utente è obbligato ad accettare;

     - tempi normali di riparazione, vale dire il periodo, calcolato dal momento in cui è stato comunicato un messaggio di guasto all'unità competente dell'impresa identificata come avente un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, fino al momento in cui l'80 per cento di tutte le linee affittate dello stesso tipo sono state ripristinate e, se opportuno, è stato notificato agli utenti il ripristino del funzionamento. Qualora per lo stesso tipo di linee affittate siano offerti servizi diversi di riparazione, i vari tempi normali di riparazione devono essere pubblicati;

     - eventuali procedure di rimborso.

     Inoltre, qualora l'Autorità ritenga che le prestazioni della fornitura dell'insieme minimo di linee affittate non soddisfi le esigenze degli utenti, essa può fissare adeguati obiettivi per le condizioni di fornitura sopra elencate.]

 

 

Allegato n. 9 [325]

(articolo 25)

 

     Dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 25 del Codice

 

     Il sottoscritto:

     • Cognome:

     • Nome:

     • Luogo e data di nascita:

     • Residenza e domicilio:

     • Cittadinanza:

     • Società/ditta:

     • Nazionalità:

     • Sede legale:

     • Codice fiscale e partita IVA:

     Qualora la società sia partecipata da Organismi facenti capo a Stato, Regioni o Enti locali deve essere altresì indicata la composizione dell'azionariato.

     (tale informazione viene richiesta al fine della compilazione del questionario annuale sui servizi di TLC approntato dalla Commissione europea)

     Inoltre per ogni eventuale richiesta di chiarimenti sulla presente dichiarazione e per il riscontro alle future richieste di informazioni previste dal presente decreto, si indica nella persona di........................il referente per gli affari istituzionali contattabile ai seguenti recapiti:

 

 

      • n. telefonico:

     • n. fax:

     • indirizzo e-mail:

     Dati del rappresentante legale:

     • Cognome e nome:

     • Luogo e data di nascita:

     • Residenza e domicilio:

     • Codice fiscale:

 

     Dichiara

     di voler offrire al pubblico il seguente servizio di rete o comunicazione elettronica:

     Descrizione tipologia di rete che comprenda, ove previsto e a titolo esemplificativo, la sua costituzione/configurazione, il relativo programma di installazione, le interconnessioni previste con altre reti, la competenza tecnica di cui si avvale per la realizzazione:

     Descrizione tipologia di servizio e l'area di copertura geografica interessata alla fornitura:

     Descrizione sistemi/apparati di rete utilizzati con relative norme tecniche e relativa ubicazione:

     Data di inizio dell'attività:

     A tal fine si impegna a garantire il rispetto della condizione n. 11, parte A dell'allegato n. 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche nonchè, ove applicabili e giustificate rispetto alla rete o servizio di comunicazione elettronica in questione, delle altre condizioni di cui al predetto allegato n. 1 ed a comunicare tempestivamente al Ministero qualsiasi variazione riguardante le informazioni rese con la presente dichiarazione.

     Il dichiarante, per quanto non espressamente menzionato, garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo II del Titolo II del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonchè il rispetto delle condizioni che possono essere imposte alle imprese in virtù di altre normative non di settore.

     Si allegano alla presente dichiarazione:

     1. autocertificazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da cui risulti che l'impresa è iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprensiva della dicitura relativa al nullaosta antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in Paesi non appartenente all'Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocità;

     2. certificato o autocertificazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione.

 

     DATA FIRMA

 

 

     Allegato n. 10 [326]

Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 42

(Articolo 16 e 42)

 

Art. 1 Diritti amministrativi

1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 16 del Codice, le imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e le imprese titolari di autorizzazione generale per l'offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno dal quale decorre l'autorizzazione generale. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, è determinato nei seguenti importi:

a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni anche per la distribuzione di contenuti (Content delivery Network - CDN):

1) sull'intero territorio nazionale: 127.000 euro;

2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 64.000 euro;

3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 32.000 euro;

4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 17.000 euro;

5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale e per servizio prevalente deve intendersi che il fatturato derivante dall'attività di offerta di linee all'utente finale (retail) deve essere superiore a quello derivante da eventuale attività di vendita all'ingrosso (wholesale) di connettività, instradamento e trasporto di traffico telefonico ad altri soggetti autorizzati anche per le reti IP [327].

b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico:

1) sull'intero territorio nazionale: 75.500 euro;

2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 32.000 euro;

3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 12.500 euro;

4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 6.400 euro;

5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale e per servizio prevalente deve intendersi che il fatturato dell'attività fornita all'utente finale (retail) attraverso risorse di numerazione per servizi non a sovraprezzo deve essere superiore al fatturato derivante da eventuale attività di vendita all'ingrosso (wholesale) consistente nella messa a disposizione di risorse di numerazione ad altri soggetti autorizzati. Il regime contributivo di cui al presente punto non è applicabile alle imprese che erogano servizi a sovraprezzo.

c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa:

1) per le imprese che erogano prevalentemente il servizio a un numero di utenti finali pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille utenti e per servizio prevalente deve intendersi che il fatturato dell'attività fornita all'utente finale (retail) attraverso risorse di numerazione per servizi non a sovraprezzo deve essere superiore al fatturato derivante da eventuale attività di vendita all'ingrosso (wholesale) consistente nella messa a disposizione di risorse di numerazione ad altri soggetti autorizzati.

2) per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti superiore a 50.000: 75.500 euro;

d) nel caso di fornitura, anche congiuntamente, anche a bordo di imbarcazioni e di aerei, di servizi di rete o di comunicazione elettronica via satellite:

1) fino a 10 stazioni: 2.220 euro;

2) fino a 100 stazioni: 5.550 euro;

3) oltre 100 stazioni: 11.100 euro [328].

e) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione elettronica via satellite per terminali d'utente S-PCS o DSL, indipendentemente dal numero di terminali, 3.330,00 euro;

f) [nel caso di fornitura di servizi di rete e/o comunicazione via satellite a bordo di imbarcazioni e a bordo di aerei, si applicano i contributi di cui alla lett. d)] [329].

g) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione via satellite SNG temporanei in banda 14,00 - 14,25 GHz oppure in banda 29,50 - 30,00 GHz per evento avente durata massima di 30 giorni, 200,00 euro; nel caso di servizi di comunicazione elettronica, anche non satellitari, assimilabili a questa tipologia è dovuto un pagamento di 200,00 euro per il singolo evento e nel caso di autorizzazione generale si rimanda ai contributi di cui alla lett. d).

h) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione via satellite, diversi dal servizio SNG, si applica un contributo di 600,00 euro, indipendentemente dal numero delle stazioni utilizzate. per tutti gli altri servizi di rete e/o comunicazione elettronica via satellite, anche nel caso in cui si utilizzino stazioni solo riceventi o che non impieghino proprie stazioni o terminali, si applicano i contributi di cui al comma 2;

h-bis) Per tutti gli altri servizi di rete e/o comunicazione elettronica via satellite, anche nel caso in cui si utilizzino stazioni solo riceventi o che non impieghino proprie stazioni o terminali, si applica un contributo di 600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto [330].

2. Le imprese titolari di un'autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica non ricompresi tra quelli indicati al comma 1, sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno in cui l'autorizzazione generale decorre, di un contributo di 600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 16 del Codice l'importo per una sede è dovuto anche nel caso in cui non sia impiegata alcuna apparecchiatura propria.

3. A fini della determinazione del numero delle stazioni componenti una rete VSAT non si considerano le stazioni trasportabili destinate a sostituire le stazioni fisse in situazioni di emergenza.

4. Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli amministrativi e le verifiche tecniche, i titolari di autorizzazioni generali sono tenuti, sulla base di un ragionevole preavviso, a consentire l'accesso al personale incaricato di svolgere tali compiti alle sedi ed ai siti oggetto del controllo.

5. Nel caso di sperimentazioni di reti e/o servizi di comunicazione elettronica si applica il contributo di cui al comma 2.

 

Art. 1-bis (Diritti amministrativi in materia di tecnologia digitale terrestre).

Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 16, comma 1, le imprese titolari di autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale decorre l'autorizzazione generale, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, è determinato nei seguenti importi nel caso di fornitura di reti televisive digitali terrestri: a) sull'intero territorio nazionale: 111.000 euro; b) su un territorio avente più di 30 milioni e fino a 50 milioni di abitanti: 25.000 euro; c) su un territorio avente più di 15 milioni e fino a 30 milioni di abitanti: 18.000 euro; d) su un territorio avente più di 5 milioni e fino a 15 milioni di abitanti: 9.000 euro; e) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 5 milioni di abitanti: 3.000 euro; f) su un territorio avente più di 500.000 e fino a 1 milione di abitanti: 600 euro; g) su un territorio avente fino a 500.000 abitanti: 300 euro [331].

 

Art. 2 Contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio

1. Oltre ai contributi previsti all'articolo 1 del presente allegato le imprese che installano e forniscono reti pubbliche di comunicazioni e/o prestano servizi di comunicazione elettronica mediante l'utilizzo di frequenze radioelettriche sono tenute al pagamento di un contributo annuo, di cui all'articolo 42, secondo la tabella di cui all'articolo 5 del presente allegato, ove non diversamente non disposto dalle procedure di gara per il rilascio dei relativi diritti d'uso. Il contributo è dovuto per ogni frequenza del collegamento punto-punto autorizzata, e per le relative stazioni ripetitrici. Nel caso in cui i medesimi collegamenti autorizzati siano utilizzati in polarizzazione lineare, gli stessi sono soggetti ad un contributo maggiorato del 30 per cento trattandosi di una risorsa scarsa utilizzata in maniera inefficiente. Nel caso di collegamenti utilizzati per l'espletamento di una sperimentazione di servizi o reti di comunicazione elettronica l'ammontare del contributo è calcolato proporzionalmente alla durata della stessa e deve essere corrisposto nuovamente in caso di rinnovo.

2. Nel caso di collegamenti fissi unidirezionali e quelli operanti con tecnologia TDD, l'ammontare del contributo di cui all'articolo 5 del presente allegato è dimezzato.

3. I titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento dei servizi di rete via satellite, per ciascuna delle tipologie sotto elencate, sono tenuti al pagamento dei contributi annui quantificati in relazione alla larghezza di banda di frequenza impegnata in trasmissione e in ricezione, nel caso in cui le stazioni vengano coordinate secondo quanto previsto dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF), con esclusione delle porzioni di bande di frequenza comuni in trasmissione e ricezione.

     per larghezze di banda

     fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;

     da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;

     da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;

     da 10 MHz inclusi a 40 MHz inclusi 22.200,00 euro; per ogni singolo MHz aggiuntivo e/o frazione dello stesso 30,00 euro

     Tipologia di servizio:

     erogato attraverso terminali di tipo HEST

     diffusivo televisivo o radiofonico;

     contribuzione televisiva o radiofonica punto-punto o punto-multipunto;

     operazioni spaziali (quali telemetrie);

     S-PCS riferito al gateway;

     S-PCS riferito ai terminali d'utente;

     Trasmissione dati quale internet via satellite diffusivo, punto-punto o punto-multipunto;

     Tutti gli altri servizi via satellite non riconducibili a quelli summenzionati [332].

3-bis. Non sono soggette al pagamento dei contributi di cui al comma 3 solo le bande di frequenze individuate nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNFR) come di libero uso o ad uso collettivo [333].

4. I titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di comunicazione SNG sono tenuti al pagamento dei seguenti contributi:

a) per la ripresa di un singolo evento della durata massima di trenta giorni rinnovabili: 750,00 euro, per ogni stazione terrena trasportabile impiegata;

300,00 euro per ogni satellite geostazionario impegnato, oltre al primo, dalla medesima stazione.

b) per un numero indeterminato di eventi, purché compresi nell'arco temporale di un anno: 5.550,00 euro per ogni stazione terrena trasportabile impiegata.

 

Art. 2-bis Contributi annui per i collegamenti in ponte radio).

1. Le imprese titolari di autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale [334]:

a) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz;

b) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz;

c) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz;

d) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz)).

 

Art. 3 Contributi per la concessione dei diritti di uso dei numeri

1. Oltre ai contributi previsti all'articolo 1 del presente allegato, l'attribuzione da parte del Ministero di risorse di numerazione, ove necessarie, da impiegare per la fornitura al pubblico di reti o servizi di comunicazione elettronica da parte dei titolari di diritti di uso di numeri, è soggetta al pagamento di un contributo annuo, di cui all'articolo 42, compreso l'anno di attribuzione.

2. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 10.000 numeri in decade 0 per servizi geografici è pari a 111,00 euro

3. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sui codici fittizi 0843 e 0844 per chiamate telefoniche rispettivamente finalizzate ad attività statistiche e quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale è pari a 1,11 euro

4. Il contributo per l'attribuzione di un codice di carrier selection a 4 o 5 cifre è pari, rispettivamente, a 111.000,00 euro e 55.500,00 euro

5. Il contributo per l'attribuzione di un codice per servizi di assistenza clienti customer care a 3, 4, o 6 cifre è pari, rispettivamente, a 55.500,00 euro, 27.750,00 euro e 11.100,00 euro.

6. Il contributo per l'attribuzione di un codice di accesso a rete privata virtuale a 4, 5 o 6 cifre è pari, rispettivamente, 111.000,00 euro, 55.500,00 euro e 27.750,00 euro.

7. Il contributo per l'attribuzione di un singolo numero sul codice 12 per il servizio di informazione abbonati è pari a 55.500,00 euro.

8. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1.000 numeri sul codice 178 per servizi di numero unico o personale è pari ad 50,00 euro.

9. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 199 per servizi di numero unico o personale è pari a 50,00 euro.

10. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 3 cifre sul codice 3XY per il servizio di accesso diretto e di trasferimento della chiamata alla segreteria telefonia o per l'instradamento delle chiamate (Routing Number) il contributo annuo è pari a 111.000,00 euro.

11. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da un milione di numeri sul codice 3XYZ per servizi di comunicazioni mobili e personali è pari a 11.100,00 euro.

12. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100.000 numeri sul codice 31X per servizi di comunicazioni mobili e personali è pari a 1.110,00 euro.

13. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 5 cifre sul codice 4 per servizi a sovrapprezzo SMS/MMS e trasmissione dati è pari a 55.500,00 euro

14. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 7 cifre sul codice 4 per servizi a sovrapprezzo SMS/MMS e trasmissione dati è pari a 2.775,00 euro.

15. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 5 cifre sul codice 43 per servizi non a sovrapprezzo e riservata esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS ed altre tipologie di trasmissione dati è pari a 1.110,00 euro.

16. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 7 cifre sul codice 43 per servizi non a sovrapprezzo e riservata esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS ed altre tipologie di trasmissione dati è pari a 11,10 euro.

17. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 43 per servizi non a sovrapprezzo e riservata esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS ed altre tipologie di trasmissione dati è pari a 11,10 euro.

18. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 55 per il servizio di comunicazione vocale nomadico è pari a 11,10 euro.

19. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 3 cifre sul codice 7XY per l'instradamento delle chiamate (Routing Number) il contributo annuo è pari a 66.600,00 euro.

20. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 70X per servizi Internet è pari a 10,00 euro.

21. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 800 per servizi di addebito al chiamato è pari a 50,00 euro.

22. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 6 cifre sul codice 803 per servizi di addebito al chiamato è pari a 27.750,00 euro.

23. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 840 o 848 per servizi di addebito ripartito è pari a 50,00 euro:

24. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 6 cifre sul codice 841 o 847 per servizi di addebito ripartito è pari a 27.750,00 euro.

25. Il contributo dovuto per un blocco da 10 numeri contigui sul codice 89111 per servizi a sovraprezzo per collegamenti relativi ai POS è pari a 11,10 euro.

26. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 6 cifre sui codici 892, 894 e 895 per servizi a sovrapprezzo è pari a 27.750,00 euro.

27. Il contributo dovuto per un blocco da 10 numeri contigui sui codici 893YUUU e 895YUUU per servizi a sovraprezzo è pari a 27.750,00 euro.

28. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sui codici 893YUUUU, 894YUUUU e 895YUUUU per servizi a sovrapprezzo è pari a 500,00 euro.

29. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sui codici 893YUUUUUU e 895YUUUUUU per servizi a sovrapprezzo è pari a 25,00 euro.

30. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 899UUUUUU per servizi a sovrapprezzo è pari a 50,00 euro.

31. Il contributo per l'attribuzione di un codice identificativo dei punti di segnalazione nazionale o internazionale è pari a 10,00 euro.

32. Il contributo per l'attribuzione di un codice operatore del tipo OP_ID o MNC è pari a 500,00 euro.

33. Il contributo dovuto nel caso di prenotazione di numerazione o di richiesta di numerazione per l'espletamento di una sperimentazione è pari al 50 per cento degli importi previsti nei commi precedenti e deve essere corrisposto anche in caso di rinnovo.

34. Nel caso in cui il Ministero, al fine di prevenire indisponibilità di risorse di numerazione, eserciti la facoltà di attribuire diritti d'uso per blocchi di grandezza inferiore è corrisposto un contributo proporzionale.

 

Art. 4 Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del presente allegato è effettuato attraverso le piattaforme digitali di pagamento della pubblica amministrazione, fatte salve le eccezioni indicate sul sito istituzionale del Ministero [335].

2. In caso di mancato o ritardato pagamento entro i termini stabiliti, si applica, a far data dalla data di scadenza del termine di pagamento, una maggiorazione pari allo 0,5 per cento della somma dovuta per ogni mese o frazione di ritardo.

 

Art. 5 Contributo annuo per l'uso di risorse scarse (Valori in euro)

Larghezza di banda (L)

Frequenza fino a 10 GHz

Frequenza superiore a 10 GHz e sino a 20 GHz

Frequenza superiore a 20 GHz e sino a 30 GHz

Frequenza superiore a 30GHz e sino a 40 GHz

Frequenza superiore a 40GHz e sino a 50 GHz

Frequenza superiore a 50GHz

L inferiore o uguale a 25 kHz

Euro 48,00

 

 

 

 

 

L superiore a 25 kHz ed inferiore o uguale a 125 kHz

Euro 185,00

 

 

 

 

 

L superiore a 125 kHz ed inferiore o uguale a 250 kHz

Euro 370,00

 

 

 

 

 

L superiore a 250 kHz ed inferiore o uguale a 500 kHz

Euro 530,00

 

 

 

 

 

L superiore a 500 kHz ed inferiore o uguale a 1,75 MHz

Euro 695,00

Euro 350,00

Euro 240,00

Euro 185,00

Euro 110,00

Euro 65,00

L superiore a 1,75 MHz ed inferiore o uguale a 3,5 MHz

Euro 1.441,00

Euro 690,00

Euro 558,00

Euro 423,00

Euro 145,00

Euro 90,00

L superiore a 3,5 MHz ed inferiore o uguale a 7 MHz

Euro 1.385,00

Euro 899,00

Euro 817,00

Euro 461,00

Euro 285,00

Euro 170,00

L superiore a 7 MHz ed inferiore o uguale a 14 MHz

Euro 1.925,00

Euro 1.146,00

Euro 1.150,00

Euro 656,00

Euro 420,00

Euro 250,00

L superiore a 14 MHz ed inferiore o uguale a 28 MHz

Euro 1.634,00,00

Euro 1.104,00

Euro 764,00

Euro 503,00

Euro 560,00

Euro 335,00

L superiore a 28 MHz ed inferiore o uguale a 56MHz

Euro 2.120,00

Euro 1.380,00

Euro 1.104,00

Euro 710,00

Euro 700,00

Euro 420,00

L superiore a 56 MHz ed inferiore o uguale a 112 MHz

Euro 3.693,00

Euro 1.925,00

Euro 2.133,00

Euro 1.000,00

Euro 830.00

Euro 500,00

L superiore a 112 MHz ed inferiore o uguale a 500 MHz

Euro 4.015,00

Euro 3.615,00

Euro 2.405,00

Euro 1.592,00

Euro 955.00

Euro 575,00

L superiore a 500 MHz

Euro 4.615,00

Euro 4.157,00

Euro 2.765,00

Euro 1.830,00

Euro 1.097.00

Euro 660,00

 

 

     Allegato n. 11 [336]

     Calcolo dell'eventuale costo netto degli obblighi di servizio universale e istituzione di un eventuale meccanismo di indennizzo o di condivisione secondo quanto previsto dagli articoli 98-bis e 98- ter

(Articolo 98-bis e 98-ter)

 

Articolo 1

Definizioni

1. Oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 del Codice, ai fini di cui al presente allegato, si applicano anche le seguenti:

a) «area potenzialmente non remunerativa», l'area, se del caso corrispondente a uno o più indirizzi civici, servita da un apparato di concentrazione che non sarebbe servita dal soggetto designato in assenza di obblighi di servizio universale;

b) «area non remunerativa», l'area di cui sopra effettivamente in perdita tra quelle risultate potenzialmente non remunerative;

c) «costi evitabili», i costi che l'impresa designata non sosterrebbe in assenza di obblighi di servizio universale;

d) «ricavi mancati», i ricavi che l'impresa designata non conseguirebbe in assenza di obblighi di servizio universale;

e) «costo netto», la differenza fra il costo netto derivante dalla situazione in cui un organismo è incaricato di assolvere agli obblighi del servizio universale rispetto a quella in cui non sia tenuto ad assolvere a tali obblighi;

f) «costi comuni», i costi operativi o di capitale sostenuti per fornire due o più servizi, tra cui in particolare servizi offerti in regime di servizio universale e altri servizi;

g) «capitale impiegato», valore residuo contabile dei cespiti impiegati per fornire il servizio universale;

h) «tasso di rendimento del capitale impiegato», la media pesata del costo del capitale proprio e di terzi;

i) «ragionevole tasso di rendimento del capitale impiegato», il tasso di rendimento del capitale applicabile alle attività di servizio universale.

 

Articolo 2

 

Parte A

Calcolo del costo netto

 

Per obblighi di servizio universale si intendono gli obblighi imposti dall'Autorità nei confronti di un'impresa perché questa fornisca un servizio universale come stabilito dagli articoli da 94 a 97. L'Autorità considera tutti i mezzi adeguati per incentivare le imprese (designate o non) ad assolvere gli obblighi di servizio universale in modo efficiente rispetto ai costi. Ai fini del calcolo, il costo netto degli obblighi di servizio universale consiste nella differenza tra il costo netto delle operazioni di un'impresa quando è soggetta a obblighi di servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di tali obblighi. Particolare attenzione va riservata alla corretta valutazione dei costi che le imprese avrebbero scelto di evitare se non fossero state soggette a tali obblighi.

 

Il calcolo si basa sui costi imputabili ai seguenti fattori:

- i) elementi del servizio che possono essere forniti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali.

In tale categoria rientrano elementi del servizio quali l'accesso ai servizi telefonici di emergenza,, la fornitura di taluni servizi o apparecchiature per utenti finali con disabilità ecc.;

 

- ii) specifici utenti finali o specifiche categorie di utenti finali che, considerati il costo della fornitura di una rete o di un servizio determinato, il gettito generato ed eventuali perequazioni tariffarie geografiche imposte dall'Autorità, possono essere serviti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali.

 

In tale categoria rientrano utenti finali o categorie di utenti finali che non fruirebbero dei servizi di un fornitore se questo non fosse soggetto a obblighi di servizio universale.

 

Il calcolo del costo netto di alcuni aspetti specifici degli obblighi di servizio universale deve essere realizzato separatamente e al fine di evitare una doppia computazione dei vantaggi e dei costi diretti ed indiretti. Il costo netto complessivo degli obblighi di servizio universale di un'impresa equivale alla somma del costo netto dei vari elementi degli obblighi di servizio universale, tenendo conto dei vantaggi immateriali. La verifica del costo netto è di competenza dell'Autorità.

 

Parte B

Indennizzo dei costi netti derivanti dagli obblighi di servizio universale

 

L'indennizzo o il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale può implicare che le imprese soggette a obblighi di servizio universale siano indennizzate per i servizi che forniscono a condizioni non commerciali. Poiché l'indennizzo comporta trasferimenti finanziari, l'Autorità provvede affinché tali trasferimenti siano effettuati in modo obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Ciò significa che i trasferimenti comportano distorsioni minime della concorrenza e della domanda degli utenti. Conformemente all'articolo 98-ter comma 2, un dispositivo di condivisione basato su un fondo usa mezzi trasparenti e neutrali per il prelievo dei contributi che evitino il rischio di una doppia imposizione sulle entrate e le uscite delle imprese. Il Ministero dello sviluppo economico che gestisce il fondo deve essere responsabile del prelievo dei contributi dalle imprese tenute a contribuire al costo netto degli obblighi di servizio universale nel territorio nazionale e della supervisione del trasferimento delle somme dovute o dei pagamenti amministrativi alle imprese autorizzate a ricevere pagamenti provenienti dal fondo.

 

Articolo 3

Finanziamento

1. Viene utilizzato il fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, e, ove previsto, dei costi di cui al successivo articolo 4 del presente allegato.

2. È previsto un meccanismo di ripartizione dei costi, basato sui princìpi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, a carico delle imprese che gestiscono reti pubbliche di comunicazioni, che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico, in proporzione all'utilizzazione da parte di tali soggetti delle reti pubbliche di comunicazioni, o che prestano servizi di comunicazione mobili e personali in ambito nazionale.

3. Le imprese sono tenute a contribuire al fondo di cui al comma 1 sulla base dei ricavi relativi ai servizi indicati al comma 2, ivi compresi quelli relativi ai servizi telefonici accessibili al pubblico offerti a clienti remunerativi o in aree remunerative, nel rispetto delle modalità di cui alle presenti disposizioni.

4. Il finanziamento del servizio universale da parte delle imprese di cui ai commi 2 e 3 avviene esclusivamente attraverso la contribuzione al fondo di cui al comma 1. Le predette imprese non possono applicare prezzi tesi a recuperare la quota che esse versano al fondo del servizio universale nei confronti di altre imprese ugualmente tenute a contribuire allo stesso fondo.

5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 90-ter, comma 2, del presente decreto, non sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1:

a) le imprese che gestiscono reti private di comunicazioni;

b) i fornitori di servizi telefonici per gruppi chiusi di utenti;

6. Il meccanismo di cui al comma 2 non è applicabile quando:

a) la fornitura delle obbligazioni di servizio universale non determina un costo netto;

b) il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale non rappresenti un onere iniquo;

c) l'ammontare del costo netto da ripartire non giustifichi il costo amministrativo di gestione del metodo di ripartizione e finanziamento dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale.

 

Articolo 4

Costi da ripartire

1. I costi da ripartire, oltre a quello netto relativo agli obblighi del servizio universale calcolato secondo i fattori di cui alla parte alla Parte III del Titolo II del presente decreto ed al successivo articolo 5 del presente Allegato, possono comprendere gli oneri relativi al controllo effettuato sul calcolo del costo netto da parte dell'organismo indipendente dotato di specifiche competenze incaricato dall'Autorità, al fine di garantire l'effettiva implementazione dello schema nazionale di finanziamento delle obbligazioni di fornitura del servizio universale.

 

Articolo 5

Metodologia di calcolo del costo netto del servizio universale

1. Il costo netto del servizio universale è calcolato come la differenza fra il costo netto derivante dalla situazione in cui un organismo è incaricato di assolvere agli obblighi del servizio universale rispetto a quella in cui non sia tenuto ad assolvere a tali obblighi.

2. Il costo netto è calcolato sulla base dei costi evitabili e ricavi mancati relativi alle aree non remunerative, alla telefonia pubblica e alle categorie di consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari.

3. Non sono computati nel costo netto i costi non recuperabili.

4. Non sono computati nel costo netto, i costi comuni ai servizi offerti in adempimento agli obblighi di servizio universale e ai servizi offerti ad altro titolo.

5. Sono computati nel costo netto delle aree potenzialmente non remunerative, della telefonia pubblica e delle categorie agevolate i costi operativi e di capitale afferenti agli apparati di telefonia pubblica e alla rete di accesso. Ad eccezione della telefonia pubblica sono computati nel costo netto anche i costi operativi e di capitale afferenti ai portanti trasmissivi tra apparati di concentrazione e/o centrali locali e nodi di instradamento di livello 1, a cui gli stessi sono attestati.

6. Sono computate nel costo netto delle aree non remunerative, della telefonia pubblica e delle categorie agevolate di clienti, tutte le voci di ricavi effettivi e potenziali, derivanti dall'offerta di servizi al dettaglio e all'ingrosso.

7. Non sono inclusi nel calcolo del costo netto del servizio universale i seguenti fattori:

a) il costo di fatturazione dettagliata e delle altre prestazioni supplementari allorché tali prestazioni siano imposte quali obbligazioni ad altre imprese autorizzate a prestare il servizio telefonico accessibile al pubblico;

b) i costi delle prestazioni che sono fuori dalla portata del servizio universale, tra i quali: la fornitura a scuole, ospedali o biblioteche di particolari servizi di comunicazione elettronica stabiliti con decreto ministeriale; la compensazione ed il rimborso di pagamenti, o di costi amministrativi e di altri costi associati a tali pagamenti, effettuati a vantaggio di utenti qualora, fornendo loro il servizio, non siano stati rispettati i livelli di qualità specificati; il costo della sostituzione e della modernizzazione di apparecchiature di comunicazione elettronica nel corso del normale adeguamento delle reti;

c) i costi per collegamenti e servizi concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione e di governo; i relativi oneri sono posti a carico del richiedente, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

8. I cespiti della rete di accesso sono valorizzati a costi storici.

9. I cespiti della rete di trasporto sono valorizzati a costi correnti secondo le disposizioni regolamentari vigenti.

10. Ai fini della valorizzazione dei cespiti a costi correnti è utilizzato il cosiddetto metodo del Financial Capital Maintenance.

11. Il costo netto è calcolato sulla base dei costi, operativi e di capitale, necessari ad una efficiente fornitura dei servizi che l'operatore designato avrebbe evitato di sostenere in assenza di obblighi di servizio universale.

12. Le vite utili e le quote di ammortamento dei cespiti derivano dal bilancio civilistico.

13. Il capitale impiegato è dato dal valore residuo contabile di ciascun cespite, calcolato come differenza tra valore lordo contabile e ammortamento cumulato.

14. È escluso dal capitale impiegato il saldo tra attività e passività correnti.

15. Il tasso di remunerazione del capitale relativo alle attività di servizio universale è pari a quello regolamentato nel periodo di riferimento.

16. Il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 15 è aggiornato a seguito di eventuali revisioni del tasso di remunerazione del capitale applicabile alle attività regolamentate derivanti dalle analisi dei mercati.

17. Il calcolo del costo netto include esclusivamente le attività ricorrenti. Sono pertanto escluse dal calcolo del costo netto le minusvalenze e le sopravvenienze.

 

Articolo 6

Modalità di finanziamento

1. Le imprese incaricate della fornitura del servizio universale sono tenute a presentare all'Autorità, entro 60 giorni dalla chiusura del proprio bilancio civilistico di ogni anno, il calcolo del costo netto degli obblighi del servizio universale riferito all'anno precedente, secondo quanto previsto dalla Parte III del Titolo II del presente decreto e dall'articolo 5 del presente allegato.

2. L'Autorità, fermo restando quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e dal presente Allegato:

a) stabilisce se il meccanismo di ripartizione è applicabile;

b) qualora il meccanismo di ripartizione sia applicabile, incarica un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, per la verifica del calcolo del costo netto di cui al comma 1. I risultati di detta verifica devono essere contenuti in un'articolata relazione di conformità ai criteri, ai princìpi ed alle modalità di determinazione del predetto costo di cui alla Parte III del Titolo II del presente decreto ed alle disposizioni del presente allegato. Tale verifica tiene anche conto degli eventuali vantaggi di mercato derivati all'impresa stessa quale soggetto incaricato della fornitura del servizio universale. Tali vantaggi, alla cui quantificazione provvede il predetto organismo anche su proposta delle imprese, possono riguardare:

1) il riconoscimento della denominazione commerciale rispetto ai concorrenti;

2) la possibilità di sostenere costi comparativamente più bassi dei concorrenti nel caso di estensione della rete a nuovi clienti, tenuto conto dell'elevato livello di copertura del territorio già raggiunto;

3) la possibilità di usufruire, nel tempo, dell'evoluzione del valore di determinati clienti o gruppi di clienti inizialmente non remunerativi;

4) la disponibilità di informazioni sui clienti e sui loro consumi telefonici;

5) la probabilità che un potenziale cliente scelga l'impresa incaricata della fornitura del servizio universale in relazione alla presenza diffusa dell'impresa stessa sul territorio ed alla possibilità di mancata conoscenza dell'esistenza di nuove imprese;

c) stabilisce, ai sensi del cui alla Parte III del Titolo II del presente decreto, se il meccanismo di ripartizione è giustificato sulla base della relazione articolata presentata dall'organismo di cui alla lettera b), indicante, tra l'altro, l'ammontare del costo netto da finanziare;

d) al fine di quanto previsto alla lettera f), tiene conto del costo del controllo effettuato dall'organismo appositamente incaricato;

e) determina, ai fini della sua ripartizione, l'onere complessivo relativo agli obblighi di fornitura del servizio universale ed agli elementi di costo di cui all'articolo 4 del presente allegato;

f) individua le imprese debitrici sulla base della Parte III del Titolo II del presente decreto e dell'articolo 3 del presente allegato;

g) richiede alle imprese debitrici di cui alla lettera g) i dati previsti al successivo comma 4 relativi all'esercizio al quale si riferiscono gli oneri da ripartire, necessari ai fini della determinazione della quota a carico di ciascuno di essi;

h) fissa la quota di contribuzione di ciascuna impresa, ivi comprese le imprese incaricate della fornitura del servizio universale limitatamente a quanto previsto all'articolo 3 del presente allegato, secondo le modalità di cui al successivo comma 4;

i) determina l'importo della somma dovuta alle imprese incaricate della fornitura del servizio universale dopo aver compensato, per tali imprese, le quote di contribuzione di cui alla lettera i);

l) avvia una consultazione pubblica nazionale ai sensi dell'articolo 23 in relazione alla verifica del Costo Netto pubblicando i dati del calcolo, fatto salvo l'obbligo di riservatezza derivante da disposizioni vigenti ovvero da esplicite richieste motivate che siano state formulate dalle imprese;

m) adotta il provvedimento finale di verifica e accertamento del Costo Netto tenuto conto degli esiti della consultazione di cui al punto precedente;

n) comunica al Ministero, entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito dell'Autorità del proprio provvedimento finale concernente il costo netto del servizio universale di ogni anno, l'ammontare della contribuzione a carico delle sole imprese che risultano debitrici.

3. Il Ministero provvede a:

a) comunicare alle imprese debitrici l'importo dei contributi da versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'Autorità, di cui al precedente comma 2, lettera l). Le imprese debitrici versano tali contributi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di versamento da parte del Ministero, con le seguenti modalità:

1) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;

2) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato;

3) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

b) segnalare all'Autorità eventuali inadempimenti da parte delle imprese debitrici;

c) corrispondere alle imprese incaricate di fornire il servizio universale le somme versate dalle imprese debitrici, in adempimento a quanto previsto dalla lettera a), entro 30 giorni dall'ultimo versamento effettuato;

d) inviare all'Autorità un rapporto annuale sulla gestione del fondo del servizio universale, entro 45 giorni dalla corresponsione di cui alla lettera c).

4. La base di calcolo per la contribuzione, a cui sono tenute le imprese di cui all'articolo 3 del presente allegato è determinata con la seguente formula:

quota percentuale per l'operatore i-esimo.

 

 

LEGENDA:

 

RL = Ricavi lordi di competenza economica dell'esercizio, relativi alla fornitura dei 1) servizi di telefonia vocale su rete fissa e mobile e di uso della rete telefonica pubblica, 2) servizi di selezione o preselezione del vettore, 3) servizi di collegamento a Internet su rete fissa e mobile, 4) servizi di linee affittate al dettaglio, 5) servizi di rivendita di capacità trasmissiva, 6) servizi di interconnessione, 7) servizi di affitto circuiti all'ingrosso, 8) servizi di roaming nazionale ed internazionale;

RSU = Ricavi lordi, di competenza economica dell'esercizio, percepiti dalle imprese incaricate del servizio universale per la fornitura dello stesso a clienti o gruppi di clienti non remunerativi ovvero in aree non remunerative;

SI = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di interconnessione;

AC = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di affitto circuiti;

CT = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per acquisto di capacità trasmissiva;

RN = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di roaming nazionale;

TV = Costi di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di telefonia vocale;

CI = Costi di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di collegamento a Internet.

 

 

     Allegato n. 12 [337]

     Dichiarazione per la sperimentazione di servizi o di reti di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 12

(Articolo 12)

 

La dichiarazione deve precisare:

1. Le informazioni riguardanti l'impresa richiedente:

a) denominazione, identità giuridica e sede legale;

b) capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato;

c) composizione dell'azionariato.

 

2. L'oggetto:

a) descrizione della sperimentazione, con l'indicazione della estensione o meno ai servizi di emergenza, nonché degli obiettivi della sperimentazione;

b) zona di copertura geografica e di ampiezza dell'utenza campione prevista che, in ogni caso, non può eccedere le tremila unità;

c) schema di contratto stipulato con gli utenti coinvolti nella sperimentazione per regolare le reciproche obbligazioni;

d) descrizione delle fasi di attuazione ed indicazione dei tempi di attuazione a partire da una determinata data di inizio;

e) frequenze radio e numerazioni necessarie per l'espletamento della sperimentazione.

 

3. L'impegno ad osservare gli obblighi previsti all'articolo 13, pertinenti al servizio oggetto della sperimentazione.

 

     Allegato 12 bis [338]

 

     Allegato n. 13 - (artt. 87 e 88) [339]

 

     Modello A

     Istanza di autorizzazione

     Il sottoscritto ...

     nato a ........... il .........................................

     residente a ....................................... via .......................................... n. ......

     nella sua qualità di..................................... della Società ..................................

     con sede in via ........................ n. ....................

     Chiede

     il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

     Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.

     - Posizionamento degli apparati.

     - Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

     Descrizione del terreno circostante.

     - Si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell'apparato, evidenziando:

     - edifici posti in vicinanza del sito;

     - conformazione e morfologia del terreno circostante;

     - eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare.

     (Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).

     Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.

     - Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.

     (Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).

     Stime del campo generato.

     Presentare i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica specificate nel seguito. Tali risultati dovranno essere forniti, alternativamente, in una delle due forme seguenti:

     volume di rispetto, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36. Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie 3D, contenute nella "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza" [Guida CEI 211-10].

     Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie.

     Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione (max. 10 punti/sito). Per questi ultimi occorre:

     - evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione (specificando se i tempi di permanenza siano maggiori o minori di 4 ore);

     - effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente (è possibile riferirsi alla "Norma CEI 211-7 - Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz", con riferimento all'esposizione umana).

     La scelta tra i due formati sopra descritti rimane a discrezione dell'operatore, secondo quanto riportato nella Guida CEI già citata. In entrambi i casi (volume di rispetto o calcolo puntuale), le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo.

     Modalità di simulazione numerica.

     Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata.

     Indicare la conformità del programma di calcolo alle prescrizioni CEI, non appena emanate.

     Allega alla presente istanza

     - Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).

     - Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).

     - Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.

     - Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto.

     - Planimetria generale ante opera e post operam del progetto di impianto, su scala 1:500.

     - Dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante.

     - In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza.

     Mappe del territorio circostante all'impianto.

     - Stralcio del PRG con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, nonché dei luoghi di pubblico accesso);

     - Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto;

     - Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche;

     - Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico.

     - Nel contempo, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 15, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi,

     Rilascia

     la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: "l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

     - A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità.

     Firma.

 

     Modello B [340]

     Segnalazione certificata di inizio attività

     (per impianti con potenza in antenna inferiore a 20 watt)

     Il sottoscritto ......

     nato a ................... Il .....................................

     residente a ................................... via n. ..........

     nella sua qualità di....................................... della Società .................................

     con sede in ................................. via .. n. .........

     Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.

     - Posizionamento degli apparati.

     - Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato.

     - La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

     Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.

     Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.

     Allega alla presente istanza

     - Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).

     - Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado da 0° a 360°, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).

     - Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.

 

     Modello C

     Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione

     di suolo pubblico in aree urbane;

     Il sottoscritto ......

     nato a ................... Il .....................................

     residente a ................................... via n. ..........

     nella sua qualità di....................................... della Società .................................

     con sede in ................................. via .. n. .........

     Chiede

     il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto:

     Descrizione dell'impianto.

     Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, in particolare:

     - dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;

     - dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;

     - dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato;

     note al momento della presentazione della presente istanza;

     - dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di proprietà/gestione dell'Ente a cui è indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.

     Allega alla presente istanza

     Planimetria dettagliata in scala 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari all'individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi:

     - tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori;

     - manufatti previsti lungo l'impianto con apposita simbologia;

     - particolari "tipo" delle tubazioni utilizzate e dei manufatti;

     - sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;

     - sezioni relative agli attraversamenti stradali, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;

     - vie interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa;

     Dichiara

     di aver comunicato il progetto in formato elettronico.

     Data.

     Firma.

 

     Modello D

     Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico

     in aree extraurbane

     Il sottoscritto ......

     nato a ................... Il .....................................

     residente a ................................... via ......................... n. ..........

     nella sua qualità di....................................... della Società .................................

     con sede in ................................. via .. n. .........

     Chiede

     il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto:

     Descrizione dell'impianto.

     Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, in particolare:

     - dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;

     - dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;

     - dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente istanza;

     - dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di proprietà/gestione dell'Ente a cui è indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.

     Allega alla presente istanza

     Per impianti extraurbani:

     - stralcio planimetrico in scala non superiore a 1:25.000 con indicazione del tracciato di posa dell'impianto e la lunghezza dello stesso;

     - planimetria dettagliata in scala 1:2.000 o 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari all'individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi:

     - tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori;

     - manufatti previsti lungo l'impianto;

     - sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;

     - strade interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa.

     Data

 

     Allegato n. 14 - (art. 107)

(Omissis)

 

     Allegato n. 15 - (art. 107)

(Omissis)

 

     Allegato n. 16 - (art. 107)

(Omissis)

 

     Allegato n. 17 - (art. 107)

     Al Ministero delle

     comunicazioni

     Dichiarazione per l'installazione o l'esercizio di reti di

     comunicazioni elettroniche su supporto fisico, ad onde

     convogliate e con sistemi ottici

     Il sottoscritto ...

     luogo e data di nascita ......................................

     residenza e domicilio .......................................

     cittadinanza ....

     società/ditta ....

     sede .............

     codice fiscale e partita IVA ..............................

     nazionalità ......

     dati del rappresentante legale

     cognome e nome ...........................................

     luogo e data di nascita .....................................

     residenza e domicilio .......................................

     codice fiscale ...

     ai sensi degli articoli 107, comma 5, e 112 del Codice delle comunicazioni elettroniche

     dichiara

     - di voler installare ed esercire una rete di comunicazioni elettroniche

     – su supporto fisico

     – ad onde convogliate

     – con sistemi ottici

     (barrare la casella che interessa)

     - di voler espletare l'attività di comunicazione elettronica di cui sopra fino al 31 dicembre ..................... (massimo 10 anni);

     - di possedere i prescritti requisiti;

     - di essere iscritto alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (se il soggetto si configuri come impresa);

     e si impegna:

     - a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;

     - a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche;

     - a versare il contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero delle comunicazioni;

     - ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla normativa in vigore.

     Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:

     a) il progetto tecnico della rete che si intende realizzare;

     b) la dichiarazione concernente la normativa antimafia;

     c) gli attestati di versamento del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale.

     (data) ...........................

     (firma)

 

     Allegato n. 18 - (artt. 107, comma 9, e 112)

     Al Ministero delle

     comunicazioni

     Dichiarazione per l'installazione e l'esercizio di sistemi

     che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo

     Il sottoscritto ...

     luogo e data di nascita ......................................

     residenza e domicilio .......................................

     cittadinanza ....

     dati del rappresentante legale

     cognome e nome ...........................................

     luogo e data di nascita .....................................

     residenza e domicilio .......................................

     codice fiscale ...

     ai sensi degli articoli 107, comma 9, e 112 del Codice delle comunicazioni elettroniche

     dichiara

     - di voler installare ed esercire:

     – una stazione di radioamatore

     – una stazione ripetitrice analogica o numerica

     – un impianto automatico di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o

     – instradamento di messaggi

     – un impianto destinato ad uso collettivo

     – una stazione radioelettrica .................................... (specificare la tipologia)

     (barrare la casella che interessa)

     - di voler espletare l'attività di comunicazione elettronica di cui sopra fino al 31 dicembre ........................... (massimo 10 anni);

     - di possedere i prescritti requisiti;

     - che la stazione radioelettrica è ubicata ..............

     e presenta le seguenti caratteristiche ...............

     (tipo, numero di apparati, dati di omologazione, approvazione, compatibilità elettromagnetica, ecc.);

     e si impegna:

     - a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;

     - a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche;

     - a versare il contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero delle comunicazioni;

     - ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla normativa in vigore ..............

     Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:

     a) gli attestati di versamento del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale;

     b) la copia della patente di operatore;

     c) il nominativo acquisito;

     d) la dichiarazione di consenso e responsabilità per i minorenni.

     (data) ...........................

     (firma)

 

     Allegato n. 19 - (art. 107)

     Al Ministero delle

     comunicazioni

     Dichiarazione per l'impianto e l'esercizio di dispositivi o di

     apparecchiature terminali di comunicazioni elettroniche di cui

     all'articolo 107, comma 10

     Il sottoscritto ...

     luogo e data di nascita ......................................

     residenza e domicilio .......................................

     cittadinanza ....

     società/ditta ....

     sede .............

     codice fiscale e partita IVA ..............................

     nazionalità ......

     dati del rappresentante legale

     cognome e nome ...........................................

     luogo e data di nascita .....................................

     residenza e domicilio .......................................

     codice fiscale ...

     Ai sensi dell'articolo 107, comma 10, del Codice delle comunicazioni elettroniche

     dichiara

     - di voler utilizzare il seguente sistema radioelettrico ........

     (specificare la tipologia);

     - di voler espletare l'attività di comunicazione elettronica di cui sopra fino al 31 dicembre ....................... (massimo 10 anni)

     - di possedere i prescritti requisiti;

     - di essere iscritto alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (se il soggetto si configuri come impresa);

     - che il sistema radioelettrico è ubicato .................

     e presenta le seguenti caratteristiche ..................

     (tipo, numero di apparati, dati di omologazione, approvazione, compatibilità elettromagnetica, ecc.);

     e si impegna:

     - a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;

     - a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche;

     - a versare il contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero delle comunicazioni;

     - ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla normativa in vigore ...............

     Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:

     a) la dichiarazione concernente la normativa antimafia;

     b) gli attestati di versamento del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale.

     (data) ...........................

     (firma)

 

     Allegato n. 20 - (art. 107)

     DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

     il sottoscritto ......

     nato a ..............

     residente in ................................... via ..n. .........

     nella qualità di ...

     dichiara:

     - in riferimento all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

     - ai fini del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 che i propri familiari, anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato, sono:

     cognome e nome .................. grado di parentela (*) ............... nato a ............il .............................................

     - ovvero che non ha familiari anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato.

     (data) ...........................

     (firma)

     (*) coniuge, figlio/a, fratello/a, genitore, familiare di fatto convivente.

 

     Allegato n. 21 - (art. 131)

     Frequenze previste per il servizio

     radiomobile professionale analogico in

     tecnica multiaccesso in banda VHF autogestito

     157,9125 - 162,5125 MHz

     157,9250 - 162,5250 MHz

     157,9375 - 162,5375 MHz

     157,9500 - 162,5500 MHz

     158,0000 - 162,6000 MHz

     158,0125 - 162,6125 MHz

     158,0250 - 162,6250 MHz

     158,0375 - 162,6375 MHz

     158,0500 - 162,6500 MHz

     158,0875 - 162,6750 MHz

     158,0875 - 162,6875 MHz

     158,1000 - 162,7000 MHz

     158,1250 - 162,7250 MHz

     158,1500 - 162,7500 MHz

     158,1625 - 162,7625 MHz

     158,1750 - 162,7750 MHz

     158,2000 - 162,8000 MHz

     158,2125 - 162,8125 MHz

     158,2250 - 162,8125 MHz

     158,2500 - 162,8500 MHz

     158,2750 - 162,8750 MHz

     158,2875 - 162,8875 MHz

     158,3000 - 162,9000 MHz

     158,3125 - 162,9125 MHz

     158,3250 - 162,9250 MHz

     158,3500 - 162,9500 MHz

     158,3750 - 162,9500 MHz

     158,4000 - 163,0000 MHz

     158,4250 - 163,0250 MHz

     158,4500 - 163,0500 MHz

     158,4625 - 163,0625 MHz

     158,4750 - 163,0750 MHz

     158,4875 - 163,0875 MHz

     158,5000 - 163,1000 MHz

     158,5125 - 163,1125 MHz

     158,5250 - 163,1250 MHz

     158,5375 - 163,1375 MHz

     158,5500 - 163,1500 MHz

     158,5625 - 163,1625 MHz

     158,5750 - 163,1750 MHz

     158,5875 - 163,1875 MHz

     158,6000 - 163,2000 MHz

     158,6125 - 163,2125 MHz

     158,6250 - 163,2250 MHz

     158,6375 - 163,2375 MHz

 

     Allegato n. 22 - (art. 131)

     Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in

     tecnica multiaccesso in banda UHF autogestito

     450,7625 - 460,7625 MHz

     450,7750 - 460,7750 MHz

     450,7875 - 460,7875 MHz

     450,8000 - 460,8000 MHz

     450,8125 - 460,8125 MHz

     450,8250 - 460,8250 MHz

     450,8375 - 460,8375 MHz

     450,8500 - 460,8500 MHz

     450,8625 - 460,8625 MHz

 

     Allegato n. 23 - (art. 131)

     1. Coppie di frequenze da assegnare a ciascun sistema radiomobile analogico in tecnica multiaccesso autogestito:

     - fino a 599 terminali, una coppia di frequenze ogni 100 terminali connessi nell'area di servizio fino ad un massimo di 5 coppie;

     - fino a 1.349 terminali, una coppia di frequenze ogni 120 terminali connessi nell'area di servizio fino ad un massimo di 9 coppie;

     - fino a 2.129 terminali, una coppia di frequenze ogni 150 terminali connessi nell'area fino ad un massimo di 12 coppie;

     - fino a 3.779 terminali, una coppia di frequenze ogni 180 terminali connessi nell'area fino ad un massimo di 16 coppie;

     - fino a 4.619 terminali, una coppia di frequenze ogni 220 terminali connessi nell'area fino ad un massimo di 20 coppie;

     - oltre 4.619 terminali, ulteriori coppie di frequenza potranno essere assegnate a giudizio dell'organismo competente e in funzione della disponibilità di coppie di frequenze nell'area di servizio.

     2. L'assegnazione delle coppie di frequenza è effettuata per sistemi con almeno trecento terminali.

     3. Nel caso di aeroporti, porti, interporti, impianti ferroviari e impianti petrolchimici è consentita la deroga al rapporto tra numero di coppie di frequenza assegnate e numero di terminali indicato nella tabella di cui al punto comma 2, qualora ne sia oggettivamente dimostrata la necessità per la sicurezza della vita umana.

 

     Allegato n. 24 - (art. 132)

     Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale

     TETRA autogestito

     (29 canali)

     452,0250 - 462,0250

     452,0500 - 462,0500

     452,0750 - 462,0750

     452,1000 - 462,1000

     452,1250 - 462,1250

     452,1500 - 462,1500

     452,1750 - 462,1750

     452,2000 - 462,2000

     452,2250 - 462,2250

     452,2500 - 462,2500

     452,2750 - 462,2750

     452,3000 - 462,3000

     452,3250 - 462,3250

     452,3500 - 462,3500

     452,3750 - 462,3750

     452,4000 - 462,4000

     452,4250 - 462,4250

     452,4500 - 462,4500

     452,4750 - 462,4750

     452,5000 - 462,5000

     452,5250 - 462,5250

     452,5500 - 462,5500

     452,5750 - 462,5750

     452,6000 - 462,6000

     452,6250 - 462,6250

     452,6500 - 462,6500

     452,6750 - 462,6750

     452,7000 - 462,7000

     452,7250 - 462,7250

 

     Allegato n. 25 - (art. 116)

 

TITOLO I

CONTRIBUTI - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

     Art. 1. Tipologia dei contributi

     1. Per il conseguimento di autorizzazioni generali per reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, nonché per le richieste di variazione, è dovuto il pagamento di contributi:

     a) per l'istruttoria delle pratiche;

     b) per la vigilanza, ivi compresi le verifiche ed i controlli, sull'espletamento del servizio e sulle relative condizioni.

     2. Il soggetto titolare di autorizzazione generale, al quale sono stati concessi diritti d'uso delle frequenze, è tenuto, oltre a quanto previsto dal comma 1, al pagamento di un contributo per l'utilizzo di risorsa scarsa radioelettrica.

     3. Salvo quanto previsto dagli articoli 38 e 39, concernenti le autorizzazioni temporanee e quelle inerenti alla sperimentazione, i contributi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, sono fissati ad anno solare e non sono frazionabili. I contributi di cui al comma 2 sono frazionabili, limitatamente alla prima annualità, in dodicesimi e decorrono dal mese di validità della concessione dei diritti d'uso.

     4. Nei casi di sospensione, di revoca e di decadenza dell'autorizzazione generale, i contributi versati rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.

     5. Gli utilizzatori di apparati in libero uso non sono tenuti al versamento di alcun contributo.

 

     Art. 2. Modalità di pagamento

     1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente allegato può essere effettuato con le seguenti modalità:

     a) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;

     b) versamento con vaglia postale interno o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato;

     c) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

     c-bis) versamento mediante il sistema di pagamenti elettronici pagoPA [341].

     2. La causale del versamento deve contenere l'indicazione che l'importo deve essere acquisito all'entrata del bilancio dello Stato, al Capo XXVI, capitolo 25 articolo 69.

 

     Art. 3. Termini per il pagamento e attestazione

     1. Il pagamento dei contributi è comprovato:

     a) riguardo alle attività che prevedono la concessione del diritto d'uso delle frequenze, mediante distinte attestazioni di versamento da inviare all'organo competente del Ministero:

     1) per istruttoria, a corredo della domanda;

     2) per vigilanza e mantenimento nonché per l'uso delle frequenze, entro trenta giorni dalla comunicazione della concessione del diritto d'uso delle frequenze, con conseguente revoca del titolo abilitativo in caso di ritardo;

     b) riguardo alle attività soggette ad autorizzazione generale che non prevedono la concessione del diritto d'uso delle frequenze, mediante separate attestazioni di versamento per istruttoria e per verifiche e controlli da inviare all'organo di cui alla lettera a) in allegato alla dichiarazione; in caso di comunicazione negativa da parte del Ministero, è disposto il rimborso dei contributi corrisposti per vigilanza e mantenimento ovvero dell'intero contributo nelle fattispecie di cui agli articoli 35 e 37.

     2. Per gli anni successivi al primo è ammesso il pagamento, in via agevolata, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

 

     Art. 4. Ritardato o mancato pagamento

     1. E' consentito di effettuare il pagamento dei contributi entro il 30 giugno di ciascun anno con l'applicazione di una maggiorazione pari allo 0,5 per cento della somma dovuta per ogni mese o frazione di ritardo.

     2. In caso di mancato pagamento dei contributi e della relativa maggiorazione oltre il termine del 30 giugno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 102 del Codice, in ordine ai provvedimenti di sospensione e di revoca, il Ministero, dopo aver applicato la medesima maggiorazione fino all'eventuale provvedimento di revoca e comprendendo il periodo di sospensione, procede al loro recupero a norma delle vigenti disposizioni.

 

     Art. 5. Contributo per esami

     1. Il contributo per esame per il conseguimento dei titoli di abilitazione all'espletamento dei servizi radioelettrici è fissato in euro 25,00.

 

TITOLO II

CONTRIBUTI AMMINISTRATIVI PER AUTORIZZAZIONI GENERALI CON CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO DELLE FREQUENZE

 

Capo I

CONTRIBUTI AMMINISTRATIVI

 

     Art. 6. Contributo per istruttoria

     1. Per l'espletamento dell'istruttoria relativa al conseguimento dell'autorizzazione generale e della concessione del diritto d'uso delle frequenze l'interessato è tenuto a versare una somma pari a:

     a) 100,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 3 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 30 km o entro l'ambito provinciale, nonché nelle fattispecie di cui alla sezione VI;

     b) 200,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 6 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 60 km o nell'ambito interprovinciale, nonché nelle fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, ed alla sezione VII;

     c) 500,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 12 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 120 km o nell'ambito regionale nonché nelle fattispecie di cui alla sezione VIII ed alla sezione V, comprensive delle casistiche indicate nelle lettere a) e b); per la sezione V le fattispecie successive sono regolate dalle lettere d) ed e);

     d) 1.000,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 16 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 240 km o nell'ambito interregionale;

     e) 3.000,00 euro nei residui casi.

     2. Per il servizio fisso punto-punto si applica il solo criterio della lunghezza di collegamento di cui al comma 1.

     3. L'attività di coordinamento per l'uso dello spettro, laddove prevista, è compresa nell'istruttoria di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 7. Contributo per vigilanza e mantenimento

     1. Per l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il soggetto interessato è tenuto al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione decorre. Tale contributo è pari a:

     a) euro 150,00 nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);

     b) euro 300,00 nel caso di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera b);

     c) euro 600,00 nel caso di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera c);

     d) euro 1.500,00 nei casi di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera d);

     e) euro 5.000,00 nei casi di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera e).

     2. Per il servizio fisso punto-punto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2.

 

Capo II

CONTRIBUTI PER L'USO DI RISORSA SCARSA - DEFINIZIONI E PARAMETRI

 

Sezione I

Definizioni e parametri

 

     Art. 8. Definizioni

     1. Ai fini del presente allegato si intendono per:

     a) risorsa scarsa, la parte di spettro radioelettrico destinata ad essere utilizzata previa assegnazione alle stazioni radioelettriche da parte dell'Autorità competente;

     b) frequenza di diffusione, la frequenza utilizzata per realizzare nel servizio mobile il collegamento con le stazioni mobili;

     c) frequenza di connessione o di "link", la frequenza utilizzata per realizzare collegamenti nel servizio fisso punto-punto e punto-multipunto;

     d) area di servizio, l'area entro la quale viene richiesto di poter effettuare il servizio. E' di norma assimilata ad un cerchio, il cui raggio è uno degli elementi per la determinazione del contributo per uso di risorsa scarsa;

     e) area di servizio di diffusione simultanea, area di servizio risultante dalla somma di singole aree di servizio contigue qualora queste siano servite da impianti operanti sulla stessa o sulle stesse frequenze;

     f) larghezza di banda, la larghezza del canale assegnato per effettuare un determinato collegamento in un servizio prefissato;

     g) stazione radioelettrica, uno o più trasmettitori o ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data ubicazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia. Ogni stazione viene classificata sulla base del servizio al quale partecipa in maniera permanente o temporanea;

     h) apparato radioelettrico, un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa;

     i) apparato CB, apparato per comunicazioni a breve distanza, operante su frequenze collettive nella banda 26,960 - 27,410 MHz e conforme allo standard ETSI EN 300 135-2 o allo standard EN 300 433-2 o equivalente o ad altre disposizioni vigenti, per il cui impiego non è richiesta alcuna qualificazione tecnica da parte dell'utilizzatore;

     l) apparato tipo PMR 446, apparato per comunicazioni a breve distanza operante su frequenze collettive nella banda 446,0 - 446,1 MHz e conforme allo standard ETSI EN 300 296 o equivalente, per il cui impiego non è richiesta alcuna qualificazione tecnica da parte dell'utilizzatore.

 

     Art. 9. Parametri

     1. Ai fini della determinazione dei contributi per l'uso della risorsa scarsa sono presi in considerazione i seguenti parametri:

     a) numero di frequenze in uso;

     b) lunghezza del collegamento nel caso di servizio fisso punto-punto;

     c) area di servizio per i servizi a copertura d'area, quali il servizio mobile e il servizio fisso punto-multipunto; concorrono alla determinazione dell'area di servizio l'angolo di apertura delle antenne e la potenza di apparato;

     d) larghezza di banda assegnata;

     e) posizionamento della banda nello spettro;

     f) numero di apparati radioelettrici o di tipologie di apparati.

 

Sezione II

Servizio fisso

 

     Art. 10. Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenza fino a 1000 MHz

     1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze utilizzate per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda pari di norma a 3 kHz e che utilizzano una frequenza fino a 30 MHz, è fissato in 500,00 euro.

     2. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 30 MHz e fino a 1.000 MHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 12,5 kHz, è fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:

 

lunghezza di tratta

canale simplex ad una frequenza

canale simplex a due frequenze o duplex

 

euro

euro

fino a 15 km

500,00

1.000,00

fino a 30 km

1.250,00

2.500,00

fino a 60 km

3.000,00

6.000,00

oltre 60 km

6.500,00

13.000,00

 

     Per le tratte comprese fra 15 e 30 km e fra 30 e 60 km, sempre che non si superi la metà tra i due valori, è dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla metà di quello della tratta superiore.

     3. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda superiore a 12,5 kHz, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 12 giugno 1998, n. 349, si ottiene moltiplicando per ciascuna tratta gli importi indicati nella tabella di cui al comma 2 per i seguenti coefficienti:

 

con larghezza di banda (in kHz) fino a

coefficiente

25

2

37,5

3

50

5

 

     Per valori eccedenti la larghezza di banda si applicano i coefficienti degli scaglioni corrispondenti, previa suddivisione secondo i valori massimi della tabella soprariportata.

     4. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 2 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:

 

 

numero di tratte

coefficiente

fino a 10

1,0

fino a 30

0,8

fino a 60

0,6

oltre 60

0,4

 

     5. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 2, 3 e 4, riferibile alla quota di banda impegnata per il servizio mobile.

 

     Art. 11. Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenza da oltre 1 GHz fino a 10 GHz

     1. Il contributo annuo per la concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 1 GHz e fino a 10 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 125 kHz, è fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:

 

lunghezza di tratta

collegamenti simplex a due frequenze o duplex

 

euro

fino a 15 km

900,00

fino a 30 km

2.000,00

fino a 60 km

4.600,00

oltre 60 km

7.500,00

 

     Per le tratte comprese fra 15 e 30 km e fra 30 e 60 km, sempre che non si superi la metà tra i due valori, è dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla metà di quello della tratta superiore.

     2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda superiore a 125 kHz è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 moltiplicato per i seguenti coefficienti:

 

larghezza di banda

coefficiente

(kHz)

 

fino a 250

3

fino a 500

5

fino a 1.750

8

fino a 3.500

10

fino a 7.000

14

fino a 14.000

16

fino a 28.000

18

fino a 56.000

20

oltre 56.000

22

 

     3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:

 

numero di tratte

coefficiente

fino a 10

1

oltre 10

0,8

 

     4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3.

     5. Ai fini dell'applicazione dei contributi di cui al comma 2, le canalizzazioni pari a 1.000 kHz ed a 2.000 kHz sono comprese, rispettivamente, negli scaglioni fino a 1.750 kHz con l'applicazione del coefficiente 6, valido da oltre 500 kHz fino a 1.000 kHz e fino a 3.500 kHz con l'applicazione del coefficiente 9, valido da oltre 1.750 kHz fino a 2.000 kHz; la canalizzazione pari a 4.000 kHz, prevista dalla normativa internazionale, è compresa, sempre ai fini dell'applicazione dei contributi di cui al comma 2, nello scaglione fino a 7.000 kHz con l'applicazione del coefficiente 12, valido da oltre 3.500 kHz fino a 4.000 kHz.

 

     Art. 12. Collegamenti tra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze da oltre 10 GHz fino a 19,7 GHz

     1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 10 GHz e fino a 19,7 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 1,75 MHz, è fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:

 

lunghezza di tratta

collegamenti simplex a due frequenze o duplex

 

euro

fino a 15 km

700,00

fino a 30 km

1.700,00

oltre 30 km

4.000,00

 

     Per la tratta compresa fra 15 e 30 km, sempre che non si superi la metà fra i due valori, è dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla metà di quello della tratta superiore.

     2. Il contributo annuo per le reti che impegnano canali con larghezza di banda sotto indicata è pari a quanto riportato nella tabella di cui al comma 1, moltiplicato per i seguenti coefficienti:

 

larghezza di banda

coefficiente

(MHz)

 

fino a 3,5

7

fino a 7

10

fino a 14

14

fino a 28

18

fino a 56

22

oltre 56

24

 

     3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:

 

numero di tratte

coefficiente

fino a 10

1

fino a 30

0,8

oltre 30

0,6

 

     4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3.

 

     Art. 13. Collegamenti tra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze da oltre 19,7 GHz fino a 29,5 GHz

     1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 19,7 GHz fino a 29,5 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano canale di larghezza di banda fino a 1,75 MHz, è fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:

 

lunghezza di tratta

collegamenti simplex a due frequenze o duplex

 

euro

fino a 15 km

650,00

fino a 30 km

1.600,00

oltre 30 km

3.800,00

 

     Per la tratta compresa fra 15 e 30 km, sempre che non si superi la metà fra i due valori, è dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla metà di quello della tratta superiore.

     2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda sotto indicata è pari a quanto riportato nella tabella di cui al comma 1, moltiplicato per i seguenti coefficienti:

 

larghezza di banda

coefficiente

(MHz)

 

fino a 3,5

7

fino a 7

10

fino a 14

14

fino a 28

18

fino a 56

22

oltre 56

24

 

     3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:

 

numero di tratte

coefficiente

fino a 10

1

fino a 30

0,8

oltre 30

0,6

 

     4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3.

 

     Art. 14. Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze di oltre 29,5 GHz

     1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze oltre i 29,5 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 1,75 MHz, è fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:

 

lunghezza di tratta o distanza equivalente

collegamenti simplex a due frequenze o duplex

 

euro

fino a 2,5 km

150,00

fino a 7,5 km

300,00

fino a 15 km

600,00

oltre 15 km

1.200,00

 

     Le tratte intermedie per una distanza massima fino a 15 km possono essere accorpate in una distanza equivalente ai soli fini del calcolo del contributo.

     2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda sotto indicata è pari a quanto riportato nella tabella di cui al comma 1, moltiplicato per i seguenti coefficienti:

 

larghezza di banda

coefficiente

(MHz)

 

fino a 3,5

6

fino a 7

8

fino a 14

12

fino a 28

15

fino a 56

18

oltre 56

22

 

     3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:

 

numero di tratte

coefficiente

fino a 10

1

fino a 30

0,75

fino a 60

0,50

oltre 60

0,40

 

     4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3.

     5. Nel caso di utilizzo delle bande di frequenze oltre 50 GHz, limitatamente alle tratte di lunghezza fino a 600 metri, il contributo di cui al comma 1 è ridotto dell'80 per cento.

 

     Art. 15. Collegamenti fra stazioni del servizio fisso punto-multipunto

     1. In caso di collegamenti tra stazioni del servizio fisso punto-multipunto, per la determinazione del contributo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, nonché all'articolo 18 per quanto attiene agli apparati terminali.

     2. Nel caso di utilizzazione di frequenze fino a 1.000 MHz , per utilizzo di larghezza di canale fino a 25 kHz si applica l'articolo 16, comma 4, e per larghezze di banda superiori a 25 kHz si applica l'articolo 10, comma 3, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Nei casi di impiego di frequenze superiori a 1.000 MHz si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14, relativamente alla larghezza di banda di riferimento di base ed ai coefficienti di larghezza di banda, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

     3. Nel caso in cui il collegamento fisso punto-multipunto sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione del 90 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dell'articolo 16, riferibile alla quota di banda impegnata per il servizio mobile.

     4. I collegamenti fissi con apparati che ritrasmettono in tempi diversi il segnale con la stessa frequenza sono considerati, ai fini del calcolo del contributo, come un servizio punto-multipunto. Gli apparati stessi sono considerati come ripetitori atipici aventi funzione di terminale e di ritrasmissione o di terminazione del segnale stesso. Tali apparati, ai fini del contributo di cui all'articolo 18, sono considerati come stazioni terminali o periferiche.

 

Sezione III

Servizio mobile terrestre

 

     Art. 16. Reti costituite da stazioni di base, da stazioni mobili, da stazioni portatili e da teleallarmi

     1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze utilizzate per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radio per il servizio mobile terrestre, che impegnano un canale di larghezza di banda pari di norma a 3 kHz e che utilizzano una frequenza fino a 30 MHz, è fissato in euro 500,00 per ogni 100 Km di raggio dell'area di servizio o frazione. Per gli apparati mobili si applica la quota supplementare di cui all'articolo 18.

     2. Il contributo annuo per l'uso delle frequenze oltre 30 MHz relative a collegamenti radioelettrici del servizio mobile terrestre, che impegnano larghezze di banda radio fino a 12,5 kHz, è fissato, per ciascuna area di servizio, associata ad una stazione di base o ripetitrice, e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:

 

raggio dell'area di servizio

canale simplex ad una frequenza

canale simplex a due frequenze o duplex

 

euro

euro

fino a 1 km, limitatamente ai casi di fondo proprio o equivalenti

300,00

600,00

fino a 15 km

700,00

1.400,00

fino a 30 km

1.500,00

3.000,00

fino a 60 km

3.000,00

6.000,00

fino a 120 km

4.500,00

9.000,00

oltre 120 km

4.500,00 + 50,00 per ogni km eccedente la distanza dei 120 km

9.000,00 + 100,00 per ogni km eccedente la distanza dei 120 km

 

     3. Per l'uso di frequenze di diffusione con impiego di antenne direttive aventi angoli di apertura del fascio nel piano orizzontale indicati nella seguente tabella, è dovuta una quota proporzionale all'area di servizio impegnata secondo quanto stabilito nella medesima tabella:

 

angolo di apertura

quota proporzionale

fino a 90°

1/3

fino a 180°

1/2

oltre 180°

1

 

     4. Nel caso di larghezza di canale fino a 25 kHz si applicano i contributi di cui al comma 2 moltiplicati per due, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 12 giugno 1998, n. 349. Nel caso di larghezza di canale oltre 25 kHz si applica il comma 3 dell'articolo 10, fatto salvo quanto previsto dal predetto decreto. Si applicano altresì il comma 3 del presente articolo nonché i commi 1 e 2 dell'articolo 17.

     5. Nel caso di uso di reti isofrequenziali, ai fini del calcolo dei contributi di cui al comma 2 si considera un'area equivalente complessiva o area di servizio di diffusione simultanea pari a quella risultante dall'insieme delle aree coperte dai diffusori entro i limiti indicati nel comma 2 in termini di raggio dell'area di servizio.

     6. Nel caso di proprio fondo con tipologia lineare, quali quella ferroviaria, autostradale o similare, ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera un'area equivalente di raggio pari a 15 km per lunghezza fino a 100 km, di raggio pari a 30 km per lunghezza fino a 300 km; per tratte superiori si applica la sommatoria degli scaglioni predetti, comprese le frazioni.

 

     Art. 17. Reti costituite da sole stazioni mobili e portatili

     1. Nel caso di reti costituite da soli mezzi mobili o portatili, ai fini dell'applicazione del contributo di cui al comma 2 dell'articolo 16, il raggio equivalente dell'area di servizio geograficamente predefinita entro i limiti di seguito indicati è fissato come segue:

     a) in 1 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 2 W

     b) in 15 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 5 W

     c) in 30 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 10 W

     d) per l'uso di potenze oltre 10 W, ove ammesso, si considerano, ai fini del raggio equivalente, i multipli interi e le frazioni di 10 W di cui al punto c).

     2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), il contributo di cui al comma 2 dell'articolo 16 è ridotto della metà.

     3. Si applicano altresì i commi 4 e 6 dell'articolo 16, qualora ne ricorra il caso.

 

     Art. 18. Quota apparato per uso della risorsa radioelettrica

     1. Per le reti del servizio mobile terrestre è dovuta una quota annuale supplementare di 30,00 euro per ogni stazione fissa, fatta eccezione per la prima, e per ogni apparato mobile o portatile, con esclusione di quelli solo riceventi, relativamente ai primi cento apparati impiegati sulla frequenza di riferimento del progetto; agli apparati eccedenti si applica una quota unitaria di 15,00 euro.

     2. Nel caso di stazioni terminali o periferiche per teleallarmi o per trasmissione dati bidirezionale il contributo è pari a 12,00 euro relativamente a ciascuno dei primi cinquecento apparati impiegati sulla frequenza di riferimento del progetto; agli apparati eccedenti si applica una quota unitaria di 6,00 euro.

     3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono conteggiati, comunque, una volta sola qualora le stazioni e gli apparati utilizzino le altre frequenze indicate nel progetto.

 

Sezione IV

Disposizioni comuni ai servizi fisso e mobile terrestre

 

     Art. 19. Calcolo del contributo

     1. Nel caso che nelle singole tratte o nelle singole aree sia impiegato più di un canale ad una o due frequenze il contributo delle tratte o delle aree è moltiplicato per il numero dei canali.

     2. Il contributo annuo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ed al comma 1 del presente articolo è dato dalla somma dei contributi inerenti alle singole tratte o alle singole aree.

     3. Alla somma di cui al comma 2 si aggiunge il contributo di cui all'articolo 18.

 

     Art. 20. Collegamenti unidirezionali

     1. Nel caso di collegamenti radio unidirezionali, il contributo annuo di cui agli articoli da 10 a 19 ed all'articolo 21 è ridotto alla metà.

 

     Art. 21. Condivisione di risorse

     1. La condivisione dello stesso mezzo trasmissivo tra più titolari di autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze ad uso privato è ammessa, su richiesta degli stessi e previo assenso del Ministero.

     2. Nel realizzare tale condivisione non è consentita l'interconnessione tra titolari diversi di autorizzazioni con concessione del diritto d'uso delle frequenze.

     3. La determinazione dei contributi per l'uso di risorsa scarsa a carico di ciascun titolare è effettuata in proporzione all'entità percentuale dello sfruttamento della risorsa stessa dichiarata dagli interessati, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'intero contributo per la risorsa.

 

Sezione V

Multiaccesso

 

     Art. 22. Tecnica multiaccesso

     1. Per radiocollegamenti realizzati in tecnica multiaccesso sono applicati ai contributi di cui all'articolo 19, comma 2, i seguenti coefficienti di riduzione:

 

numero di canali assegnati in tecnica multiaccesso

coefficiente

numero di canali assegnati in tecnica multiaccesso

coefficiente

a) tecnica analogica

 

 

 

da 6 a 12

0,95

da 19 a 24

0,85

da 13 a 18

0,90

oltre 24

0,80

b) tecnica numerica

 

 

 

da 6 a 12

0,90

da 19 a 24

0,80

da 13 a 18

0,85

oltre 24

0,75

 

     2. Per i terminali di reti radiomobili in tecnica multiaccesso si applicano le quote di cui all'articolo 18, comma 1.

     3. Nel caso di utilizzazioni particolari, quali quelle previste dall'articolo 23, comma 1, si applica l'articolo 18, comma 2.

 

     Art. 23. Sistemi multiaccesso numerici

     1. Le disposizioni di cui all'allegato n. 23 al Codice sono applicabili ai sistemi multiaccesso numerici. Nel caso dei sistemi TETRA, per l'insieme delle possibili comunicazioni di fonia-slot allocate nel complesso delle coppie delle frequenze assegnate è associato di norma un numero di terminali secondo i valori riportati nello stesso allegato n. 23, fatta esclusione per il canale di controllo. Per casi di utilizzazioni particolari, quali la trasmissione dati, il video lento, la commutazione di pacchetto e la commutazione di circuito, il numero dei canali è determinato sulla base dell'esame del progetto tecnico ed in funzione del grado di servizio richiesto nel progetto stesso. Nei suddetti casi, qualora si renda necessaria un'assegnazione di altre frequenze in esclusiva senza l'utilizzo del corrispondente numero di ulteriori terminali, è dovuto un contributo aggiuntivo di frequenza pari al triplo del contributo di base di cui all'articolo 16. Il medesimo contributo aggiuntivo si applica nelle ipotesi di assegnazione di frequenze superiore a quelle ammesse in deroga ai sensi del predetto allegato.

     2. Ai fini specifici dell'applicazione del coefficiente di riduzione di cui al comma 1 dell'articolo 22 e dell'applicazione dell'allegato n. 23 al Codice, in luogo del numero delle frequenze, si tiene conto del numero delle possibili comunicazioni allocate nel complesso delle coppie di frequenze assegnate; si applicano, inoltre, le restanti disposizioni di cui all'articolo 22.

     3. Nel caso di utilizzazioni particolari previste dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono applicate, ove ne ricorra il caso, per ogni tipologia di multiaccesso numerico.

 

Sezione VI

Servizi mobile marittimo e mobile aeronautico

 

     Art. 24. Servizio mobile marittimo

     1. Per l'uso delle frequenze nei radiocollegamenti presso porti ed approdi marittimi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 104, comma 1, lettera c), punto 2.4, del Codice, è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 800,00 per stazione costiera o portuale e per frequenza; per ogni apparato mobile si applica il contributo di cui all'articolo 18.

     2. L'uso della frequenza di soccorso non è soggetta a contributo.

     3. Nel caso in cui il circondario marittimo, come definito dalla competente autorità, sia costituito da più aree portuali fra loro separate, l'autorizzazione generale per servizi di comunicazione elettronica è estesa al percorso minimo viario esistente fra gli approdi.

 

     Art. 25. Servizio mobile aeronautico

     1. Nel caso di uso di frequenze fino a 30 MHz con canali di larghezza di banda fino a 3 kHz, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1.

     2. Per l'uso, nella gamma fra 30 MHz e 1.000 MHz, delle frequenze nei radiocollegamenti tra una stazione aeronautica ed aeromobili è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 800,00 per stazione e per frequenza nel caso di uso di banda fino a 8,33 kHz.

     3. Nella medesima gamma di frequenze di cui al comma 2, nel caso di uso di canale con larghezza di banda fino a 25 kHz, è dovuta la somma di euro 2.000,00, per un volume di servizio oltre 10.000 piedi (3.048 metri) di altezza, di euro 1.600,00 da oltre 5.000 piedi (1.524 metri) di altezza fino a 10.000 piedi, di euro 800,00 fino a 5.000 piedi di altezza. Per larghezze di banda superiori ai 25 KHz, è dovuta una quota multipla di quella sopra riportata, in funzione della banda richiesta.

     4. Per frequenze superiori a 1.000 MHz, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, per quanto riguarda le larghezze di banda di riferimento di base combinata con i coefficienti moltiplicativi di riferimento, fermo restando quanto previsto dal comma 3.

 

Sezione VII

Altri servizi

 

     Art. 26. Servizi di radiodeterminazione (radar - radiofari), di frequenze campioni e segnali orari, di ausilio alla meteorologia

     1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di una stazione di radar a terra avente finalità meteorologiche o di avvistamento o di assistenza alla navigazione marittima od aerea ovvero per servizi per usi terrestri, anche di introspezione, o spaziali è dovuto un contributo annuo complessivo di euro 1.000,00 per stazione e per frequenza. Sono inclusi i sistemi di radioassistenza per l'atterraggio degli aeromobili.

     2. Per l'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di stazioni di radiofari marittimi ed aeronautici, è dovuto un contributo annuo di euro 1.000,00 per stazione e per frequenza.

     3. Per l'uso di frequenze riguardanti sistemi di frequenze campioni e segnali orari è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 400,00 per stazione e per frequenza.

     4. Nel caso di uso di terminali mobili assimilabili al servizio radar o di posizione si applicano contributi di entità pari a quelli di cui all'articolo 18.

 

     Art. 27. Servizi di radioastronomia ed equiparati

     1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze concernenti l'esercizio di stazioni di radioastronomia, per le quali è richiesta la protezione, è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 1.000,00 per stazione, in funzione delle bande di frequenze indicate come dedicate al servizio nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

     2. Il Ministero, qualora richiesto, fornisce il supporto necessario per la protezione dalle interferenze.

     3. I servizi di "remote sensing" sono equiparati ai servizi di radioastronomia ai fini della determinazione del contributo e della protezione.

 

Sezione VIII

Servizi via satellite

 

     Art. 28. Sistemi di ricerca spaziale

     1. Per l'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di sistemi di ricerca spaziale è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 1.200,00 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 28 MHz il contributo è fissato in euro 1.800,00 e, oltre 28 MHz, in euro 2.400,00.

     2. Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi è dovuto in caso di richiesta di protezione.

 

     Art. 29. Sistemi di esplorazione della Terra via satellite.

     1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di sistemi di esplorazione della Terra è dovuto un contributo annuo complessivo di euro 1.200,00 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 28 MHz il contributo è fissato in euro 1.800,00 e, oltre 28 MHz, in euro 2.400,00.

     2. Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi è dovuto in caso di richiesta di protezione.

 

     Art. 30. Sistemi di operazioni spaziali

     1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di sistemi di operazioni spaziali è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 1.000,00 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 28 MHz il contributo è fissato in euro 1.800,00 e, oltre 28 MHz, in euro 2.400,00.

     2. Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi è dovuto in caso di richiesta di protezione.

 

     Art. 31. Servizi via satellite

     1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio dei servizi via satellite è dovuto un contributo annuo di euro 600,00 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 125 kHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 500 kHz il contributo è fissato in euro 1.200,00; fino a 1,75 MHz in euro 1.600,00; fino a 3,5 MHz in euro 2.400,00; fino a 7 MHz in euro 3.600,00; fino a 14 MHz in euro 4.800,00; fino 28 MHz in euro 6.000,00; fino a 56 MHz in euro 7.200,00; oltre 56 MHz in euro 8.400,00.

     2. Per il caso di richieste di assegnazione dinamica delle bande di frequenza o "band on demand", è dovuto un contributo di euro 1.200,00 per velocità di trasmissione fino a 2 Mb/s, di euro 2.400,00 per velocità di trasmissione fino a 8 Mb/s, di euro 4.800,00 per velocità di trasmissione superiore a 8 Mb/s. Gli stessi valori sono applicati per il caso di utilizzo di servizi CDMA o a divisione di codice o a trasmissione di pacchetto in funzione delle relative velocità.

     3. Per l'uso di frequenze per applicazioni SNG (Satellite News Gathering) è dovuto un contributo annuo di euro 6.000,00 per stazione relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 7 MHz, il contributo è fissato in euro 9.000,00; fino a 28 MHz in euro 14.000,00; oltre 28 MHz in euro 18.000,00.

     4. Per l'esercizio di apparati fissi e mobili si applica, oltre a quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, il contributo di cui all'articolo 18.

     5. Sono fatti salvi gli obblighi di coordinamento delle frequenze e di nulla osta tecnico, ove applicabile, per l'esercizio di particolari gamme di frequenze spaziali secondo quanto previsto dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

 

Sezione IX

Esenzioni e riduzioni

 

     Art. 32. Esenzioni e riduzioni

     1. Le Regioni sono esentate dal pagamento dei contributi previsti dal presente Titolo per le frequenze di diffusione destinate all'espletamento del servizio di emergenza sanitaria "118" (Emergenza-urgenza), secondo le disposizioni dettate dal decreto ministeriale 6 ottobre 1998; tali disposizioni si applicano anche alle frequenze di connessione (link) ritenute strettamente necessarie dal Ministero per lo svolgimento del servizio.

     2. La Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono esentate dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo relativamente all'esercizio dei collegamenti radio utilizzati a fini di protezione civile e di attività antincendi di cui all'articolo 96, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

     3. La Croce rossa italiana è esonerata dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo per le attività assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

     4. Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano e le associazioni di soccorso alpino aventi sede nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano sono esentati dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo.

     5. Le associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esentate dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo relativamente ai servizi socio-sanitari e di protezione civile.

     6. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti dell'80 per cento per i collegamenti riguardanti impianti a scopo didattico presso scuole od istituti nonché per radiocollegamenti per la sicurezza della vita umana in montagna.

     7. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti del 70 per cento relativamente ai servizi adibiti al soccorso medico di persone, esercitati da istituti di assistenza e di beneficenza legalmente riconosciuti.

     8. L'entità dei contributi di cui al presente Capo è stabilita nella misura del cinquanta per cento relativamente:

     a) ai servizi ASL legati alla sanità ed alla salute pubblica;

     b) ai servizi svolti dalle istituzioni pubbliche in via prevalente per finalità di protezione civile e di soccorso, ivi comprese le attività a difesa del patrimonio boschivo dagli incendi;

     c) ai servizi di polizia degli enti locali;

     d) ai servizi di vigilanza e sicurezza disimpegnati da enti o istituti riconosciuti.

     9. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti del 40 per cento per i seguenti servizi:

     a) i servizi di bonifica e di irrigazione eserciti da enti o da consorzi posti sotto la vigilanza di Amministrazioni statali, regionali e comunali;

     b) i servizi di dighe, centrali nucleari, centrali termoelettriche e idroelettriche; i servizi di vigilanza e di manutenzione di elettrodotti, oleodotti, gasdotti, metanodotti e acquedotti;

     c) i servizi di sicurezza per le miniere;

     d) i collegamenti all'interno o tra raffinerie di petrolio, centrali di produzione di gas, stabilimenti adibiti alla lavorazione di materiale infiammabile, esplosivo o pericoloso;

     e) i collegamenti tra stazioni di funivia o di seggiovia;

     f) i servizi per l'esercizio e la manutenzione di linee ferroviarie, tranviarie, filoviarie ed autoviarie nonché di sedi aeroportuali;

     g) i servizi gestiti da imprese di esercizio e manutenzione delle autostrade e dei trafori, limitatamente ai servizi mobili radiotelefonici;

     h) i servizi di auto pubbliche di città;

     i) i servizi di ormeggio e battellaggio negli ambiti portuali;

     j) i servizi gestiti dai circoli nautico-velici;

     k) i servizi di ricerca persone con collegamento bidirezionale;

     l) i servizi per studi e ricerche sismiche, minerarie, metanifere e petrolifere;

     m) i servizi lacuali e fluviali;

     n) i servizi gestiti dalle scuole di sci.

     10. Le esenzioni e le riduzioni si applicano anche alle autorizzazioni generali temporanee.

     11. Il rappresentante legale delle organizzazioni aventi titolo alle esenzioni o alle riduzioni, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione generale, è tenuto ad autocertificare la sussistenza dei titoli e l'espletamento dell'attività da esercitare.

 

Capo III

AUTORIZZAZIONI GENERALI

 

     Art. 33. Contributo per istruttoria

     1. Il soggetto che produce la dichiarazione per conseguire una autorizzazione generale, di cui all'articolo 107 del Codice è tenuto al pagamento di un contributo per istruttoria. Tale contributo è pari:

     a) per le reti di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice, che per il loro funzionamento utilizzano apparati atti alla trasmissione o alla ricezione o all'instradamento di segnali:

     1) a euro 250,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza massima di 20 apparati;

     2) a euro 500,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza fino a 50 apparati;

     3) a euro 1.000,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza fino a 100 apparati, ovvero sia costituito, in tutto o in parte, da un sistema di comunicazioni effettuate con strumenti ottici di tipo laser;

     4) nel caso di impianti con consistenza superiore a 100 apparati, sono dovute, oltre al contributo di cui al numero 3), quote aggiuntive di euro 20,00 per ogni 100 o frazione di 100 apparati e comunque fino ad un massimo di euro 5.000,00;

     b) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1) del Codice:

     1) ad euro 100,00 in caso di collegamenti di lunghezza fino a 2 km e di utilizzo fino a 5 tipologie di apparati;

     2) ad euro 300,00 in caso di collegamenti da oltre 2 km fino a 20 km e di utilizzo da 6 fino a 15 tipologie di apparati;

     3) ad euro 600,00 in caso di collegamenti da oltre 20 km fino a 40 km e di utilizzo da 16 fino a 30 tipologie di apparati;

     4) nel caso di distanze superiori ai 40 km e di impiego di tipologie di apparati superiori a 30 sono dovute quote aggiuntive di 20,00 euro per ogni km eccedente e di 20,00 euro per ogni 3 tipologie di apparati;

     c) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numeri da 2.2) a 2.8) del Codice:

     1) a euro 20,00 per ogni domanda e fino a 5 apparati;

     2) a euro 40,00 per ogni domanda e fino a 15 apparati;

     3) a euro 100,00 per ogni domanda con apparati superiori a 15 [342].

     2. I soggetti, che godono delle esenzioni di cui all'articolo 32, non sono tenuti al versamento del contributo previsto dal presente articolo con il rispetto delle modalità di cui all'articolo 32, comma 11.

     3. Nei casi di richiesta di autorizzazione generale per servizi mobili o portatili terrestri, si applica, ai soli fini del calcolo della distanza massima del collegamento di cui al comma 1, lettera b), il comma 1 dell'articolo 17.

 

     Art. 34. Contributo per vigilanza e mantenimento

     1. Per l'attività di vigilanza del servizio e di mantenimento delle condizioni previste per l'autorizzazione generale, il soggetto di cui all'articolo 33 è tenuto al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre. Tale contributo è pari:

     a) nei casi di reti di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice, che per il loro funzionamento utilizzano apparati atti alla trasmissione o alla ricezione o all'instradamento di segnali:

     1) a euro 200,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 1);

     2) a euro 400,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 2);

     3) a euro 800,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 3);

     4) nel caso di impianti con consistenza superiore a 100 apparati sono dovute, oltre al contributo di cui al numero 3), quote aggiuntive di euro 200,00 per ogni 50 apparati o frazione e comunque fino ad un massimo di euro 50.000,00;

     b) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1), del Codice:

     1) a euro 50,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 1);

     2) a euro 100,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 2);

     3) a euro 150,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 3);

     4) a euro 500,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 4);

     c) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numeri da 2.2) a 2.8) del Codice:

     1) a euro 30,00 in caso di utilizzo fino a 10 apparati;

     2) a euro 100,00 in caso di utilizzo fino a 100 apparati;

     3) a euro 200,00 in caso di utilizzo oltre i 100 apparati;

     c-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.8-bis), del Codice:

     1) a euro 300,00 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;

     2) a euro 500,00 da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;

     3) a euro 700,00 da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;

     4) a euro 1.000,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;

     5) a euro 1.500,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale [343]

     2. I soggetti, che godono delle esenzioni di cui all'articolo 32, non sono tenuti al versamento del contributo previsto dal presente articolo con il rispetto delle modalità di cui all'articolo 32, comma 11.

 

     Art. 35. Radioamatori [344]

     1. Per ciascuna stazione di radioamatore di cui agli articoli 135 e 144 del codice, indipendentemente dal numero degli apparati, il soggetto interessato versa un contributo una tantum di euro 50,00, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui all'art. 1, comma 1, all'atto della richiesta di autorizzazione generale e dell'eventuale richiesta di rinnovo, indipendentemente dalla durata di validità dell'autorizzazione. Il pagamento è comprovato mediante attestazione di versamento da inviare all'ispettorato del Ministero, competente per territorio, in allegato alla dichiarazione.

     2. Per ciascuna stazione ripetitrice automatica non presidiata di cui all'art. 143, comma 1, del codice, il soggetto interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di euro 20,00, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui all'art. 1, comma 1. Il pagamento è comprovato mediante attestazione di versamento da inviare all'ispettorato del Ministero, competente per territorio, per il primo anno in allegato alla dichiarazione e, per gli anni successivi al primo, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

     3. Nei casi di rinuncia, di sospensione, di revoca e di decadenza dell'autorizzazione generale, indipendentemente dalla durata di validità del titolo, il contributo versato rimane acquisito all'entrata del bilancio dello Stato.

     4. L'installazione e l'esercizio della stazione ripetitrice automatica presso la residenza o domicilio del titolare dell'autorizzazione generale di cui al comma 1, sono soggetti a comunicazione senza oneri di contribuzione.

 

     Art. 36. Attività in banda cittadina [345]

     [1. Per ciascuna stazione CB, indipendentemente dal numero degli apparati, l'interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno in cui è stata presentata la dichiarazione di cui all'articolo 145 del Codice, di euro 12,00 complessivi a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di vigilanza, verifica e controllo.]

 

     Art. 37. Attività assimilate a quella in banda cittadina

     1. Per attività assimilate a quella svolta in banda cittadina si intendono:

     a) i servizi che fanno uso di apparati tipo PMR 446;

     b) le attività di telemetria, telecontrollo e telemisure esercitate nella banda 436,000-436,100 MHz, come stabilito nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

     2. [Per le attività di cui al comma 1 l'interessato, indipendentemente dal numero degli apparati, versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di euro 12,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di cui all'articolo 1, comma 1] [346].

 

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

 

     Art. 38. Autorizzazioni generali temporanee con concessione del diritto d'uso delle frequenze

     1. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per servizi mobili, che deve avere durata inferiore all'anno, il soggetto è tenuto al pagamento di un contributo complessivo, per l'uso di ogni canale ad una o due frequenze superiori a 30 MHz, di larghezza fino a 12,5 kHz e per ogni quindici giorni o frazione di durata della autorizzazione generale temporanea, pari a:

     a) euro 300,00 per lunghezza del collegamento fino a 15 km;

     b) euro 500,00 per lunghezza del collegamento fino a 30 km;

     c) euro 800,00 per lunghezza del collegamento fino a 60 km;

     d) euro 1.500,00 per lunghezza del collegamento fino a 120 km;

     e) euro 2.800,00 per lunghezza del collegamento superiore a 120 km.

     2. Nel caso di impiego di larghezza di canale superiore a 12,5 kHz, per la determinazione dei contributi di cui al comma 1 si applica il comma 4 dell'articolo 16.

     3. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per servizio fisso o mobile, ove applicabile, anche a supporto delle richieste di cui al comma 1, l'interessato è tenuto al pagamento di un contributo, per ogni quindici giorni o frazione, pari a un decimo del contributo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, comprese le relative applicazioni, a seconda delle fattispecie.

     4. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per i collegamenti di cui agli articoli 16, comma 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 si applica un contributo, per ogni quindici giorni o frazione, pari a un decimo del contributo fissato nei medesimi articoli.

     5. In caso di dichiarazione intesa a conseguire un'autorizzazione generale temporanea di durata massima inferiore all'anno, il soggetto interessato è tenuto al versamento dei contributi di istruttoria e per l'attività di vigilanza e mantenimento pari a quelli previsti per le autorizzazioni generali ordinarie.

 

     Art. 39. Sperimentazione

     1. Il richiedente la sperimentazione è tenuto a versare, per l'istruttoria della domanda e dell'eventuale richiesta di rinnovo, purché a condizioni immutate, un unico importo pari a:

     a) euro 250,00 ove trattasi di attività soggetta ad autorizzazione generale;

     b) euro 600,00 ove trattasi di attività soggetta ad autorizzazione generale con concessione del diritto d'uso delle frequenze.

     2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), entro dieci giorni dal ricevimento della domanda il Ministero dà notizia all'interessato dell'avvio dell'istruttoria. Nei 30 giorni dal ricevimento della domanda il Ministero comunica all'interessato:

     a) l'eventuale parere negativo motivato: in tal caso il versamento della somma di cui al comma 1 rimane acquisito all'entrata del bilancio dello Stato;

     b) il parere positivo e l'autorizzazione ad espletare la sperimentazione, previo pagamento dei contributi dovuti per l'uso delle frequenze e per l'attività di verifica e controllo, da effettuare entro 30 giorni dalla comunicazione;

     c) la necessità di un'ulteriore istruttoria per l'avviso definitivo.

     3. Il Ministero, nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, comunica, nei termini previsti per il rilascio della concessione del diritto d'uso delle frequenze, l'autorizzazione alla sperimentazione con l'invito a corrispondere i contributi per l'uso delle frequenze e per l'attività di vigilanza e di mantenimento.

     4. Nel caso che l'istruttoria porti ad una pronuncia negativa, resta acquisito all'entrata dello Stato il contributo previsto dal comma 1.

     5. Se la pronuncia è positiva, il soggetto interessato è tenuto a corrispondere un contributo per l'attività di vigilanza e mantenimento pari:

     a) a euro 150,00 nel caso di cui al comma 1, lett. a);

     b) a euro 350,00 nel caso di cui al comma 1, lett. b).

     6. Il soggetto deve versare, per l'utilizzo di risorsa scarsa, ove previsto, per ogni mese o frazione:

     a) per l'uso di ogni canale ad una o due frequenze superiori a 30 MHz, destinato ai servizi mobili di larghezza fino a 12,5 kHz, il contributo: di euro 150,00 per lunghezza del collegamento fino a 15 km; euro 350,00 per lunghezza del collegamento fino a 30 km; euro 800,00 per lunghezza del collegamento fino a 60 km; euro 1.500,00 per lunghezza del collegamento fino a 120 km; euro 3.000,00 per lunghezza del collegamento superiore a 120 km;

     b) nel caso di impiego di larghezza di canale superiore a 12,5 kHz si applica il comma 4 dell'articolo 16;

     c) per l'uso di un collegamento fisso o mobile, anche a supporto delle richieste di cui al punto a), con uso di frequenze superiori a 1.000 MHz, è dovuto un contributo pari a un quinto del contributo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 a seconda delle fattispecie.

     7. In caso di richiesta per sperimentazione a mezzo dei collegamenti di cui agli articoli 16, comma 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 si applica un contributo, per ogni mese o frazione, pari a un quinto del contributo fissato nei medesimi articoli.

     8. Rientrano nella sperimentazione le prove di radiopropagazione o per ricerche ed esperienze radioelettriche, condotte dalla ditta installatrice nell'interesse del soggetto richiedente.

 

     Art. 40. Modalità particolari di esercizio

     1. Nell'ipotesi di disservizio per mancato funzionamento di stazioni ripetitrici, comprese in reti radio installate per la prevenzione degli incendi e dei danni conseguenti, è ammesso il temporaneo esercizio del sistema utilizzando le frequenze assegnate con modalità diverse e senza il pagamento di ulteriori contributi. Tale modalità è anche ammessa per motivi di emergenza e ai fini di sicurezza della vita umana in caso di avaria del ripetitore interessato.

     2. Le applicazioni di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1), ed all'articolo 105, comma 1, lettere a) e b), del Codice, sono soggette, rispettivamente, ad autorizzazione generale ed a libero uso soltanto se utilizzano antenne interne o antenne omnidirezionali dedicate o antenne che, comunque, rispettino i limiti di potenza ERP indicati nella raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, nel rispetto dei limiti delle applicazioni a corto raggio e dei limiti e delle specifiche disposizioni riportate nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Nel caso di richiesta di utilizzo di antenne esterne, diverse da quelle prima indicate, le applicazioni anzidette, sempre che non siano espressamente vietate, sono soggette a concessione del diritto d'uso delle frequenze, con opportuna scelta delle medesime da parte del Ministero nel rispetto degli articoli 10 e 11.

     3. Le applicazioni di tecnologie multiaccesso numeriche a suddivisione di frequenza (FDMA) facenti uso di canalizzazione inferiore o pari a 12,5 kHz, o in ogni caso di tecnologie che prevedono canalizzazioni a 12,5 kHz o a 25 kHz, possono essere autorizzate nelle bande di frequenze previste per il servizio multiaccesso analogico come stabilito nell'articolo 131 del Codice, fatta salva la compatibilità di condivisione fra la tipologia analogica e quella numerica da accertarsi in sede di rilascio della concessione del diritto d'uso delle frequenze. Per i contributi relativi si applicano le disposizioni relative ai contributi per l'uso di risorsa scarsa di cui al presente allegato.

     4. Le autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze possono essere rilasciate con estensione ad aree marittime prospicienti le coste fino a 10 miglia marine; tali aree, ai fini dei contributi, sono considerate come quelle terrestri, sulle quali insistono le stazioni fisse ed i ripetitori. Restano fermi i normali obblighi per i servizi marittimi, qualora previsti.

     4-bis. Per il perseguimento di finalità istituzionali di interesse pubblico e per il coordinamento delle attività legate alla prevenzione delle calamità naturali ed alla salvaguardia della vita umana, dell'ambiente e dei beni, nonchè per le finalità di ordine pubblico, gli Enti Pubblici Territoriali, previo consenso del Ministero, possono rendere partecipi all'utilizzo della propria rete di comunicazione elettronica altri soggetti. In questo caso l'obbligo del pagamento dei corrispettivi rimane in capo all'Ente titolare dell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione a quest'ultimo della minore tra le riduzioni di cui all'articolo 32, sempre che siano applicabili ai servizi svolti [347].

 

     Art. 41. Contitolarità

     1. La contitolarità di una autorizzazione generale di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice, è ammessa esclusivamente nel caso di presentazione di un progetto unico che consenta, da parte dei contitolari, l'esercizio di collegamenti fruibili esclusivamente in comune.

 

     Art. 42. Contributi provvisori - Conguagli

     1. Per l'anno 2003, ed ove necessario per i seguenti, si applica, ai fini dei versamenti in acconto, il decreto del Ministro delle comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 del 7 febbraio 2002.

     2. Fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3, i titolari di autorizzazioni generali e di autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze, entro un mese dalla comunicazione del Ministero, sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi o del conguaglio, salva la facoltà di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione.

     3. I titolari di autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioamatoriali, di cui all'articolo 35, e di stazioni CB ed assimilate, di cui agli articoli 36 e 37, sono tenuti al versamento dei contributi stabiliti nei citati articoli 35, 36 e 37 o del relativo conguaglio entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, salva la facoltà di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione.

 

     Allegato n. 26 con sub allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L (art. 134) [348]

     Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale

 

Capo I

Attività radioamatoriale

Sezione I

Scopo ed ambito di applicazione

 

     Art. 1.

     Validità autorizzazione generale - Rinnovo

     1. L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore di cui all'art. 135 del codice ha validità fino a dieci anni.

     2. L'autorizzazione di cui al comma 1, al pari del relativo rinnovo, si consegue mediante presentazione o invio all'ispettorato territoriale del Ministero (di seguito ispettorato territoriale), competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello sub allegato A al presente allegato.

     3. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella dichiarazione di cui al sub allegato A non sono soggette a comunicazioni.

     4 I radioamatori che intendono ottenere un attestato del conseguimento della autorizzazione generale di cui al comma 1, possono richiedere, con domanda in bollo, al competente ispettorato territoriale una certificazione conforme al modello di cui al sub allegato B al presente allegato.

 

     Art. 2.

     Patente

     1. È recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02.

     2. In applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02 e del decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005 la patente di operatore di stazione di radioamatore deve contenere la dizione «Harmonized Amateur Examination Certificate - HAREC - level A - CEPT TR 61-02».

     3. La patente di operatore di stazione di radioamatore (sub allegato C) di cui al comma 1, è rilasciata dagli ispettorati territoriali a seguito del superamento di esami da effettuarsi avanti a commissioni costituite presso gli uffici stessi ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214. Su delega del direttore generale per le attività territoriali le commissioni esaminatrici possono essere nominate dai dirigenti degli ispettorati territoriali.

     4. Ai cittadini dei Paesi membri della CEPT e non membri che attuano la raccomandazione CEPT TR 61-02, in possesso della patente «HAREC», in occasione di loro soggiorni in Italia della durata superiore a tre mesi, è rilasciata a domanda la corrispondente patente italiana.

     5. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore, il titolare è tenuto a chiedere al competente ispettorato territoriale il rilascio del duplicato del titolo.

     6. Alla domanda di rilascio del duplicato va allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante lo smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore.

 

     Art. 3.

     Esami

     1. In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02 e dal decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005, gli esami per il conseguimento della patente consistono in una prova scritta o orale sugli argomenti indicati nel programma di cui al sub allegato D al presente allegato.

     2. Per il superamento della prova di esame il candidato deve rispondere correttamente al 60% delle domande somministrate. Con provvedimento del direttore generale per le attività territoriali sono disciplinate le modalità e le procedure della prova d'esame, che può essere svolta anche con modalità a distanza.

     3. I portatori di handicap e di patologie invalidanti, la cui gravità impedisce la partecipazione alle prove di esame anche con modalità a distanza, possono chiedere di sostenere le anzidette prove di esame presso il proprio domicilio. La commissione esaminatrice, vista la domanda, fissa una apposita data per lo svolgimento degli esami dandone comunicazione agli interessati.

     4. Ai candidati che abbiano superato la prova di esame è rilasciata la certificazione HAREC (sub allegato E).

 

     Art. 4.

     Domande ammissione esami

     1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore, contenente le generalità del richiedente e in bollo, deve essere inviata all'ispettorato territoriale della regione in cui il candidato è residente, accompagnata dai seguenti documenti: a) fotocopia avanti-retro del documento di identità in corso di validità; b) attestazione del versamento prescritto per tassa esami; c) una marca da bollo del valore corrente.

     2. Gli esami si svolgono almeno una volta l'anno, secondo una programmazione temporale definita da ciascun ispettorato territoriale entro il 30 aprile di ciascun anno; nel medesimo atto sono definite le finestre temporali per la presentazione delle relative domande di partecipazione.

     3. Il modulo di domanda di ammissione agli esami (sub allegato F) e l'atto di programmazione degli esami sono pubblicati nel sito web istituzionale alla pagina degli ispettorati territoriali.

 

     Art. 5.

     Esonero prove di esami

     1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, è comprovata la conoscenza degli argomenti indicati nella parte A del programma di esame di cui al sub allegato D per gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

     a) certificato generale di operatore GMDSS (Global Maritime Distress Safety System), limitatamente a GOC (General Operator's Certificate) e LRC (Long Range Certificate), rilasciato dal Ministero e in corso di validità;

     b) certificati di competenza o di addestramento conseguiti all'estero, analoghi ai certificati GOC e LRC, purchè riconosciuti ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71;

     c) certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato dal Ministero;

     d) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di Stato o riconosciuto dallo Stato.

     2. È altresì comprovata la conoscenza degli argomenti indicati nella parte A del programma di esame di cui al sub allegato D per gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

     a) laurea di primo livello ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. afferente ad una delle classi L08 Ingegneria dell'informazione, L09 Ingegneria industriale, L28 Scienze e tecnologie della navigazione, L30 Scienze e tecnologie fisiche, L31 Scienze e tecnologie informatiche, L35 Scienze matematiche;

     b) laurea di primo livello ai sensi del decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca afferente ad una delle classi 9 Ingegneria dell'informazione, 10 Ingegneria industriale, 22 Scienze e tecnologie della navigazione marittima e aerea, 25 Scienze e tecnologie fisiche, 26 Scienze e tecnologie informatiche, 32 Scienze matematiche;

     c) laurea magistrale ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca afferente ad una delle classi LM17 Fisica, LM18 Informatica, LM25 Ingegneria dell'automazione, LM26 Ingegneria della sicurezza, LM27 Ingegneria delle telecomunicazioni, LM28 Ingegneria elettrica, LM 29 Ingegneria elettronica, LM32 Ingegneria informatica, LM33 ingegneria meccanica, LM34 Ingegneria navale, LM40 Matematica, LM44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, LM66 Sicurezza informatica, LM72 Scienze e tecnologie della navigazione, LM91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione;

     d) diploma di laurea o laurea specialistica, equiparata ad una delle classi di laurea magistrale di cui alla precedente lettera c), ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

     e) diploma di istituto tecnico nei settori tecnologici Elettronica ed elettrotecnica, Informatica e telecomunicazioni, conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.

     3. Può essere altresì comprovata la conoscenza degli argomenti indicati nella parte A del programma di esame di cui al sub allegato D per gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei titoli di studio di cui al comma 2, lettera da a) a d), rilasciato da università non statali riconosciute o di paesi dell'Unione europea, purchè il titolo sia stato dischiarato equivalente secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

     4. Il modulo di domanda di ammissione agli esami (sub allegato G), con esonero parziale dalla prova di esame degli argomenti indicati nella parte A del programma di esame di cui al sub allegato D, è pubblicato nel sito web istituzionale alla pagina degli ispettorati territoriali.

 

     Art. 6.

     Nominativo

     1. Il nominativo, di cui all'art. 139 del codice, è formato dalla lettera I (nona lettera dell'alfabeto) cui può seguire una seconda lettera, seguita da una singola cifra legata alla regione di appartenenza e da un gruppo di lettere. Il direttore generale per le attività territoriali, qualora venga accertato il possibile esaurimento dei nominativi disponibili sulla base delle modalità di assegnazione e gestione protempore vigenti, può rideterminare le predette modalità a tal fine utilizzando non più di 7 caratteri complessivi.

     2. Il nominativo di cui al comma 1 è assegnato:

     a) alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche;

     b) alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui agli articoli 143 e 144 del codice.

 

     Art. 7.

     Acquisizione nominativo

     1. I titolari di patente radioamatoriale al fine di ottenere il nominativo di chiamata debbono presentare domanda in bollo, tramite specifica procedura telematica, all'ispettorato del Ministero, competente per territorio. Gli ispettorati territoriali rilasciano, per via telematica, il nominativo entro trenta giorni dalla ricezione della relativa domanda.

     2. Il richiedente può richiedere, se disponibile, il rilascio di un nominativo appartenente al coniuge o ad un parente in linea retta deceduto, certificandone il motivo.

     3. Se alla scadenza naturale dell'autorizzazione generale, il radioamatore omette di presentare istanza di rinnovo, l'autorizzazione generale si intende decaduta mentre il nominativo precedentemente assegnato rimane a disposizione per un periodo di un anno, trascorso il quale viene cancellato dagli elenchi. In tal caso, il richiedente dovrà procedere ad una nuova richiesta.

 

     Art. 8.

     Ascolto

     1. I soggetti di cui all'art. 134, comma 4 del codice, che intendono ottenere un attestato dell'attività di ascolto, possono richiedere, con domanda in bollo conforme al modello di cui al sub allegato H al presente allegato, l'iscrizione in apposito elenco e l'assegnazione di una sigla distintiva, da apporre su copia della domanda stessa.

     2. La sigla distintiva relativa all'attività radioamatoriale di solo ascolto-SWL (Short Wave Listener) è formata da: «lettera I (Italia), numero di protocollo, sigla della provincia di appartenenza».

 

     Art. 9.

     Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate

     1. L'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate al di fuori del proprio domicilio di cui all'art. 143 del Codice, da utilizzare anche per la sperimentazione, ha validità fino a dieci anni e, al pari del relativo rinnovo, si consegue senza oneri, mediante presentazione o invio all'ispettorato del Ministero, competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello sub allegato I al presente allegato. Per le singole persone fisiche, l'autorizzazione generale di cui all'art. 1, comma 1, costituisce requisito per il conseguimento dell'autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate.

     2. La dichiarazione di cui al comma 1 va indirizzata all'ispettorato del Ministero, competente per territorio, che, fatta salva l'eventualità di un provvedimento negativo, comunica al soggetto autorizzato, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della anzidetta dichiarazione, il nominativo di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e b).

     3. Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui al comma 1 devono operare sulle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di radioamatore e rispettare le allocazioni di frequenza, per le varie classi di emissione, previste dagli organismi radioamatoriali affiliati all'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).

     4. Il titolare dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate e, nel caso delle associazioni radioamatoriali, il soggetto indicato nella scheda tecnica facente parte del sub allegato I, al presente allegato, sono tenuti al controllo delle apparecchiature al fine di assicurarne il corretto funzionamento e, all'occorrenza, a disattivare tempestivamente le apparecchiature stesse nel caso di disturbi ai servizi di comunicazione elettronica.

     5. Per evitare la congestione dello spettro radio non è consentita l'emissione continua della portante radio.

     6. L'emissione della portante a radio frequenza deve essere limitata esclusivamente agli intervalli di tempo in cui è presente il segnale utile nel ricevitore ed interrompersi automaticamente dopo un periodo non superiore a 10 secondi dalla ricezione dell'ultimo segnale.

     7. L'utilizzo della stazione automatica deve essere consentito a tutti i radioamatori.

     8. Il nominativo della stazione deve essere ripetuto ogni 10 minuti.

     9. La massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non deve essere superiore a 10 W.

     10. È consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici automatiche, anche operanti su bande di frequenze e bande di emissione diverse.

     11. Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici che si intendono effettuare devono essere preventivamente comunicate all'ispettorato del Ministero, competente per territorio, il quale, entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all'interessato la necessità di presentare una nuova dichiarazione.

 

     Art. 10.

     Autorizzazioni generali speciali

     1. L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore di cui all'art. 144 del codice ha validità fino a dieci anni e si consegue, al pari del relativo rinnovo, mediante presentazione o invio all'ispettorato del Ministero, competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello sub allegato L al presente allegato.

     2. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella dichiarazione di cui al sub allegato L non sono soggette a comunicazioni.

     3. Qualora le associazioni radioamatoriali legalmente costituite non siano strutturate statutariamente in sezioni sul territorio nazionale, la dichiarazione di cui al modello sub allegato L va prodotta dalla sede legale delle associazioni per conto delle articolazioni locali.

 

Sezione II

Norme tecniche

 

     Art. 11.

     Bande di frequenza

     1. Le stazioni del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via satellite possono operare soltanto sulle bande di frequenze attribuite ai predetti servizi in Italia dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

 

     Art. 12.

     Norme d'esercizio

     1. L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in conformità delle norme legislative e regolamentari vigenti e con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.

     2. È vietato l'uso della stazione di radioamatore da parte di persona diversa dal titolare, salvo che si tratti di persona munita di patente che utilizzi la stazione sotto la diretta responsabilità del titolare. In tal caso deve essere usato il nominativo della stazione dalla quale si effettua la trasmissione.

     3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di radioamatore italiane od estere debitamente autorizzate, a meno che le competenti amministrazioni estere abbiano notificato la loro opposizione.

     4. È consentita l'interconnessione delle stazioni di radioamatore con le reti pubbliche di comunicazione elettronica per motivi esclusivi di emergenza o di conseguimento delle finalità proprie dell'attività di radioamatore.

     5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere effettuate in linguaggio chiaro; le radiocomunicazioni telegrafiche o di trasmissione dati devono essere effettuate esclusivamente con l'impiego di codici internazionalmente riconosciuti; è ammesso l'impiego del codice «Q» e delle abbreviazioni internazionali in uso.

     6. All'inizio ed alla fine delle trasmissioni, nonchè ad intervalli di dieci minuti nel corso di esse, deve essere ripetuto il nominativo della stazione emittente. In caso di trasmissioni numeriche a pacchetto, il nominativo della stazione emittente deve essere contenuto in ogni pacchetto.

     7. È vietato ai radioamatori far uso del segnale di soccorso, nonchè impiegare segnali che possono dar luogo a falsi allarmi.

     8. È vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere; è comunque vietato far conoscere a terzi il contenuto e l'esistenza dei messaggi intercettati e involontariamente captati.

 

     Art. 13.

     Trasferimento di stazione

     1. Nell'ambito del territorio nazionale è consentito l'esercizio temporaneo della stazione di radioamatore al di fuori della propria residenza o domicilio, senza comunicazione alcuna.

     2. L'ubicazione della stazione di radioamatore in domicilio diverso da quello indicato nell'autorizzazione generale deve essere preventivamente comunicata al competente ispettorato territoriale.

     3. Qualora la nuova ubicazione comporti la variazione del nominativo, il titolare dell'autorizzazione generale deve fare richiesta di un nuovo nominativo ai sensi dell'art. 139 del codice.

 

     Art. 14.

     Controllo sulle stazioni

     1. I locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore devono essere in ogni momento ispezionabili dai funzionari incaricati del Ministero o dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

     2. La dichiarazione concernente l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore, di cui all'art. 135 del codice deve accompagnare la stazione e deve essere esibita a richiesta dei funzionari del Ministero incaricati della verifica o degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

 

     Art. 15.

     Limiti di potenza

     1. Fatte salve eventuali limitazioni delle potenze riportate dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, le stazioni del servizio di radioamatore possono operare con le seguenti potenze massime, definite come potenza di picco (p.e.p) cioè potenza media fornita alla linea di alimentazione dell'antenna durante un ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza della massima ampiezza dell'inviluppo di modulazione: fisso o mobile/portatile 500 W.

 

     Art. 16.

     Requisiti delle apparecchiature

     1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore acquistate, modificate o autocostruite, devono rispondere ai requisiti tecnici previsti dalla normativa internazionale di settore.

     2. Le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di radioamatore, ove predisposte ad operare anche con bande di frequenze, classe di emissione o potenze diverse da quelle assegnate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, devono comunque essere utilizzate nel rispetto delle norme di esercizio di cui all'art. 11.

 

     Art. 17.

     Installazione di antenne

     1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 209 del codice nonchè le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica.

     2. L'installazione dell'impianto d'antenna non deve provocare turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni.

 

Capo II

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 18.

     Sub Allegati

     1. Il sub allegato A e i sub allegati da F a L al presente allegato possono essere aggiornati con provvedimento del direttore generale per le attività territoriali per esigenze connesse alla gestione digitale dei relativi procedimenti amministrativi o in applicazione di novità normative ministeriali e sono pubblicati nel sito web istituzionale.

     Sub Allegato A (art. 1, comma 2, dell'Allegato n. 26)

     Dichiarazione rilascio o rinnovo autorizzazione generale

     Sub Allegato B (art. 1, comma 4, dell'Allegato n. 26)

     Attestato di autorizzazione generale

     Sub Allegato C (art. 2, comma 3, dell'Allegato n. 26)

     modello patente

     Sub Allegato D (art. 3, comma 1, dell'Allegato n. 26)

     programma di esame per il conseguimento della patente di radioamatore

     Sub Allegato E (art. 3, comma 4, dell'Allegato n. 26)

     certificazione HAREC

     Sub Allegato F (art. 4, comma 3, dell'Allegato n. 26)

     modello domanda di ammissione agli esami

     Sub Allegato G (art. 5, comma 4, dell'Allegato n. 26)

     modello domanda di ammissione agli esami con esonero parziale

     Sub Allegato H (art. 8, comma 1, dell'Allegato n. 26)

     modello domanda di iscrizione al registro per i soli radioascoltatori - SWL

     Sub Allegato I (art. 9, comma 1, dell'Allegato n. 26)

     dichiarazione per rilascio autorizzazione generale per stazioni ripetitrici con relativa scheda tecnica

     Sub Allegato L (art. 10, comma 1, dell'Allegato n. 26)

     dichiarazione per rilascio autorizzazione generale speciale

     (Omissis)

 

 

     Allegato n. 26-bis [349]

 

     Criteri che l'Autorità deve utilizzare nell'accertare l'esistenza di  una posizione dominante collettiva ai sensi dell'articolo 17, comma 3

     Si può ritenere che due o più imprese godano congiuntamente di una posizione dominante ai sensi dell'articolo 17 allorchè, anche se non sussistono tra di loro interconnessioni strutturali o di altro tipo, esse operano in un mercato caratterizzato dalla mancanza di un'effettiva concorrenza e in cui nessuna singola impresa ha un potere di mercato significativo.

     In conformità con il diritto dell'Unione europea applicabile e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di posizione dominante condivisa, è probabile che ciò si verifichi allorchè il mercato è concentrato e presenta una serie di caratteristiche specifiche, le più importanti delle quali nel contesto delle comunicazioni elettroniche possono essere le seguenti:

     - scarsa elasticità della domanda;

     - analoghe quote di mercato;

     - forti ostacoli giuridici o economici alla penetrazione;

     - integrazione verticale con rifiuto collettivo di fornitura;

     - mancanza di un controbilanciante potere contrattuale

     dell'acquirente;

     - mancanza di potenziale concorrenza.

     Questo elenco è indicativo e non esauriente e i criteri non sono cumulativi.

     L'elenco intende piuttosto illustrare semplicemente tipi di prova che potrebbero essere adottati per suffragare una presunzione di esistenza di posizione dominante condivisa.


[1] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[3] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[5] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[6] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[7] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[8] Lettera già modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48 e così ulteriormente modificata dall'art. 4 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[9] Lettera così modificata dall'art. 4 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[10] Lettera abrogata dall'art. 41 del D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138, con la decorrenza ivi prevista.

[11] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[12] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[13] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[14] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[15] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[16] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[17] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[18] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[19] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[20] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[21] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[22] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[23] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[24] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[25] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[26] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[27] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[28] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[29] Rubrica così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[30] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[31] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[32] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[33] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[34] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[35] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[36] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[37] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[38] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[39] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[40] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[41] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[42] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[43] Rubrica così modificata dall'art. 4 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[44] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207. Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[45] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[46] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207. Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[47] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[48] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[49] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[50] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[51] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[52] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[53] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[54] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[55] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[56] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[57] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[58] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[59] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[60] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[61] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[62] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[63] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[64] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[65] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[66] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[67] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[68] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[69] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[70] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[71] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[72] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[73] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[74] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[75] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[76] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[77] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[78] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[79] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[80] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[81] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[82] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[83] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[84] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[85] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[86] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[87] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[88] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[89] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[90] Comma abrogato dall'art. 41 del D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138, con la decorrenza ivi prevista.

[91] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[92] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[93] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[94] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[95] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[96] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[97] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[98] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[99] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[100] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[101] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[102] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[103] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[104] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[105] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[106] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207. Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 41 del D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138, con la decorrenza ivi prevista.

[107] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207. Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 41 del D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138, con la decorrenza ivi prevista.

[108] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[109] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[110] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[111] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[112] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[113] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[114] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[115] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[116] Comma così modificato dall'art. 32 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[117] Comma inserito dall'art. 30 bis del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

[118] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[119] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[120] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[121] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[122] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[123] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[124] Comma già modificato dall'art. 7 septies del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[125] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[126] Comma così modificato dall'art. 18 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

[127] Comma già modificato dall'art. 32 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, dall'art. 30 bis del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, dall'art. 18 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[128] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[129] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[130] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[131] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[132] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[133] Comma abrogato dall'art. 18 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

[134] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[135] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[136] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[137] Comma così modificato dall'art. 18 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

[138] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[139] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[140] Comma così modificato dall'art. 30 bis del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

[141] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[142] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[143] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[144] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[145] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[146] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[147] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[148] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[149] Articolo inserito dall'art. 18 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

[150] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[151] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[152] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[153] Comma già modificato dall'art. 30 bis del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[154] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[155] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[156] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[157] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[158] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[159] Comma già modificato dall'art. 32 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, dall'art. 18 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[160] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[161] Articolo inserito dall'art. 18 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 e così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[162] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[163] Comma così modificato dall'art. 30 bis del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

[164] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207. Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[165] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[166] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[167] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[168] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[169] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[170] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[171] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[172] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[173] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[174] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[175] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[176] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[177] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[178] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[179] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[180] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[181] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[182] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[183] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[184] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[185] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[186] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[187] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[188] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[189] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[190] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[191] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[192] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[193] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[194] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[195] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[196] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[197] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[198] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[199] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[200] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[201] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[202] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[203] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[204] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[205] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[206] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[207] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[208] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[209] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[210] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[211] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[212] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[213] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[214] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[215] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[216] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[217] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[218] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[219] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[220] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[221] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[222] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[223] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[224] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[225] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[226] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[227] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[228] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[229] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[230] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[231] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[232] Comma così modificato dagli artt. 1 e 4 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[233] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[234] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[235] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[236] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[237] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[238] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[239] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[240] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[241] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[242] Comma aggiunto dall'art. 13 della L. 30 dicembre 2023, n. 214.

[243] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[244] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[245] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[246] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[247] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[248] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[249] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[250] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[251] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[252] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[253] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[254] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[255] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[256] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[257] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[258] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[259] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[260] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[261] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[262] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[263] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[264] I previgenti artt. da 1 a 98 sono stati sostituiti dagli attuali artt. da 1 a 98-tricies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[265] Rubrica sostituita dall'art. 2 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207 e così modificata dall'art. 4 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[266] Comma così modificato dall'art. 80 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.

[267] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[268] Comma così modificato dall'art. 80 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.

[269] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[270] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[271] Numero aggiunto dall'art. 38 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[272] Numero soppresso dall'art. 69 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.

[273] Lettera così modificata dall'art. 70 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.

[274] Lettera già modificata dall'art. 70 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70 e così ulteriormente modificata dall'art. 38 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[275] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[276] Alinea così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[277] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[278] Comma così modificato dall'art. 80 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.

[279] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[280] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[281] Lettera così modificata dall'art. 2 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[282] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[283] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[284] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[285] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[286] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[287] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[288] Lettera abrogata dall'art. 28 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

[289] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[290] Comma abrogato dall'art. 38 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[291] Comma sostituito dall'art. 70 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70 e abrogato dall'art. 38 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[292] Rubrica così modificata dall'art. 2 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[293] Rubrica così modificata dall'art. 2 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[294] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 2 del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2014, n. 50.

[295] Comma così modificato dall'art. 80 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.

[296] Alinea così modificato dall'art. 80 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.

[297] Comma così modificato dall'art. 80 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.

[298] Comma così modificato dall'art. 80 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.

[299] Comma così modificato dall'art. 80 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.

[300] Comma così modificato dall'art. 80 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.

[301] Comma già modificato dall'art. 80 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70 e così ulteriormente modificato dall'art. 48 ter del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[302] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 29 luglio 2015, n. 115.

[303] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 29 luglio 2015, n. 115.

[304] Comma così modificato dall'art. 80 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.

[305] Comma così modificato dall'art. 80 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.

[306] Comma così modificato dall'art. 80 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.

[307] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[308] Allegato sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207 e così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[309] Allegato così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[310] Rubrica così sostituita dall'art. 72 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.

[311] Lettera così sostituita dall'art. 72 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.

[312] Lettera così sostituita dall'art. 72 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.

[313] Lettera così sostituita dall'art. 72 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.

[314] Punto così sostituito dall'art. 72 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.

[315] Punto così sostituito dall'art. 72 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.

[316] Punto così sostituito dall'art. 72 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.

[317] Punto così sostituito dall'art. 72 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.

[318] Allegato così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[319] Allegato sostituito dagli allegati 8 e 9 al D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207, come ivi previsto dall'art. 2.

[320] Punto così sostituito dall'art. 74 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.

[321] Punto così modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.

[322] Allegato già sostituito dall'art. 75 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[323] Allegato così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[324] Allegato abrogato dall'art. 77 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.

[325] Allegato così sostituito dall'art. 78 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.

[326] Allegato così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[327] Lettera così modificata dall'art. 3 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[328] Lettera così modificata dall'art. 3 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[329] Lettera abrogata dall'art. 3 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[330] Lettera aggiunta dall'art. 3 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[331] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[332] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[333] Comma inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[334] Alinea così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[335] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[336] Allegato così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[337] Allegato così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

[338] Vedi l'allegato A al D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

[339] Allegato sostituito dall'allegato 14 al D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207, come ivi previsto dall'art. 2 e con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.

[340] Modello così modificato dall'art. 80 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.

[341] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.M. 19 aprile 2023.

[342] Lettera così modificata dall'art. 38 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[343] Lettera aggiunta dall'art. 38 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[344] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.M. 19 aprile 2023.

[345] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[346] Comma abrogato dall'art. 38 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[347] Comma inserito dall'art. 28 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

[348] Allegato così sostituito dall'art. unico del D.M. 1 marzo 2021.

[349] Allegato inserito dall'art. 79 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.