§ 5.4.77 - L.R. 18 maggio 1998, n. 25.
Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:18/05/1998
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Finalità ed oggetto della legge.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti
Art. 3 bis.  Criteri e modalità per la concessione degli incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti
Art. 4.  Riduzione della produzione dei rifiuti. Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita. Condizioni per i capitolati di appalti pubblici.
Art. 5.  Competenze della Regione.
Art. 5 bis.  Banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica
Art. 6.  Competenze delle province e della Città metropolitana di Firenze
Art. 6 bis.  Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico
Art. 6 ter.  Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti di competenza dell’Autorità marittima
Art. 6 quater.  Norma transitoria.
Art. 7.  Competenze dei Comuni.
Art. 8.  Organi istruttori della Regione e della Provincia.
Art. 8 bis.  Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti
Art. 8 ter.  Comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati
Art. 9.  Contenuti del piano regionale
Art. 10.  Procedimento per l’approvazione del piano regionale
Art. 11.  Contenuti dei piani interprovinciali
Art. 12.  Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti. Procedimento per l’adozione del piano.
Art. 12 bis.  Approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti
Art. 12 ter.  Variazione degli strumenti di pianificazione del territorio e procedimento per l’approvazione del piano interprovinciale
Art. 12 quater.  Procedimento per l’adozione e approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti per le province ricadenti tra due ATO
Art. 13.  Effetti del Piano Regionale.
Art. 13 bis.  Interventi edilizi ammessi
Art. 14.  Effetti del piano interprovinciale
Art. 15.  Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.
Art. 16.  Competenze in ordine alle ordinanze contingibili ed urgenti.
Art. 17.  Smaltimento interregionale dei rifiuti e impianti per la produzione di energia.
Art. 17 bis.  Disposizioni in materia di procedure autorizzative d'impianti d'incenerimento di rifiuti con recupero energetico
Art. 18.  Attività sperimentali.
Art. 19.  Garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento e di recupero.
Art. 20.  Interventi di bonifica.
Art. 20 bis.  (Disposizioni relative ai siti minerari).
Art. 20 ter.  Acque di miniera
Art. 20 quater.  Disposizioni per la gestione delle piante marine e delle alghe spiaggiate
Art. 20 quinquies.  Disposizioni in materia di recupero di rifiuti non pericolosi
Art. 20 sexies.  Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
Art. 20 septies.  Disposizioni per l’impiego della frazione organica stabilizzata (FOS)
Art. 20 octies.  Disposizioni in materia di sedimenti in acque superficiali
Art. 20 novies.  Oneri istruttori
Art. 20 decies.  Modalità di comunicazione per le utenze non domestiche
Art. 21.  Provvedimenti straordinari.
Art. 22.  Vigilanza e attività sostitutiva.
Art. 23.  Comunità d'Ambito.
Art. 23 bis.  (Condizioni per l’attribuzione di finanziamenti).
Art. 24.  Delimitazione degli ATO.
Art. 25.  Autosufficienza - Atti di indirizzo regionali Sistemi d'ATO Poteri regionali.
Art. 25 bis.  Contributo ambientale per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti del loro trattamento in impianti di smaltimento ubicati in ambiti territoriali ottimali diversi da quello di produzione
Art. 26.  Competenze della autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Art. 27.  Piani di ambito.
Art. 28.  Finanziamento degli interventi finalizzati alla valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti
Art. 28 bis.  Finanziamento degli interventi di bonifica di aree inquinate eseguiti in danno dai comuni
Art. 28 ter.  Interventi di bonifica di aree inquinate in danno eseguiti dalla Regione
Art. 29.  Norma finanziaria.
Art. 30.  (Sanzioni amministrative. Obblighi di trasmissione dei dati per gli obiettivi di raccolta differenziata. Tardiva od omessa trasmissione e relative sanzioni
Art. 30 bis.  Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani
Art. 30 ter.  (Trattamento dei rifiuti).
Art. 30 quater.  Disposizioni per la determinazione dell’ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati
Art. 30 quinquies.  Disposizioni transitorie per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani
Art. 31.  Disposizioni transitorie.
Art. 31 bis.  Disposizioni transitorie concernenti l’applicazione del tributo speciale di cui all’articolo 30 bis.
Art. 31 ter.  Disposizioni transitorie concernenti l’addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
Art. 31 quater.  Disposizioni transitorie per la definizione dei criteri relativi ai contributi di cui all’articolo 25 bis
Art. 32.  Abrogazioni.
Art. 32 bis.  Disposizioni transitorie concernenti gli atti attuativi di cui all’articolo 5, comma 1, lettere e) ed e bis)
Art. 32 ter.  Norma transitoria in materia di programmazione
Art. 32 quater.  Disposizione transitoria concernente le modalità di comunicazione per le utenze non domestiche di cui all’articolo 20 decies


§ 5.4.77 - L.R. 18 maggio 1998, n. 25. [1]

Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.

(B.U. 28 maggio 1998, n. 19).

 

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Finalità ed oggetto della legge.

     1. La Regione, con la presente legge, in attuazione del D.Lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi", detta norme in materia di gestione dei rifiuti e per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati e sostiene, anche con risorse finanziarie, tutte le iniziative volte alla realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti che promuova la raccolta differenziata, la selezione, il recupero e la produzione di energia nonché interventi per la bonifica ed il conseguente ripristino ambientale dei siti inquinati.

     2. La Regione definisce indirizzi affinché gli interventi rispondano a criteri di economia, di efficienza e di efficacia nella esecuzione e nella gestione, assicurando anche attraverso efficaci azioni di controllo le massime garanzie di protezione ambientale.

     3. [La Regione persegue inoltre l'articolazione territoriale degli atti di programmazione, di quelli di gestione e dell'esercizio delle funzioni amministrative in attuazione degli articoli 4 e 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modifiche e dell'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa". A tal fine ripartisce le competenze, disciplina gli atti e le procedure di programmazione, di gestione, di controllo e di sostituzione oltre a prevedere interventi speciali in caso di necessità] [2].

     4. La Regione favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini singoli e associati alla formazione dei piani previsti dalla presente legge e al controllo della gestione dei rifiuti e la sostiene anche mediante processi partecipativi ai sensi della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali). Quota parte delle risorse finanziarie stanziate dalla Regione, dagli Enti locali e dalle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per i fini della presente legge, è destinata alla creazione di opportunità di partecipazione dei cittadini singoli o associati ai processi di pianificazione e di realizzazione della gestione dei rifiuti, attraverso la messa a disposizione di strumenti di comunicazione e d’informazione [3].

     4 bis. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo per l’erogazione di contributi regionali tesi al conseguimento di una gestione ottimale dei rifiuti urbani, la Giunta regionale può disporre altresì appositi finanziamenti di progetti, di impianti, e di altre iniziative finalizzate alla riduzione, al recupero ed al riciclaggio di rifiuti speciali [4].

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 22/97, ai fini della presente legge si intende per:

     a) Decreto: il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e le successive modifiche.

     b) ATO: Ambito Territoriale Ottimale.

     c) autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani: l’autorità di cui all’articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) [5];

     d) Sistema di ATO: l'aggregazione tramite convenzione, accordo di programma o altro atto d'intesa fra Comunità d'Ambito al fine del raggiungimento dell'autosufficienza e degli standard ottimali previsti nel piano regionale.

     e) Aree di raccolta: la parte funzionale di un ATO, di norma a dimensione subprovinciale, individuata a fini di predisposizione e realizzazione di soluzioni comuni per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti.

     f) piano di ambito: il piano tramite il quale la Comunità d'Ambito attua la gestione dei rifiuti.

     g) Gestore: il soggetto a cui è affidata dalla autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la gestione integrata dei rifiuti intesa come il complesso di attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l’attività di spazzamento delle strade [6];

     h) [Soggetti attuatori: le organizzazioni del volontariato, le cooperative sociali di cui all'art. 1, primo comma, lett. b) della legge 18 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali", le associazioni ambientalistiche, le associazioni dei consumatori, cui può essere affidata dal gestore, in conformità alle previsioni del contratto di servizio, l'attuazione di parti del piano industriale] [7];

     i) [Garante dell'informazione: il pubblico dipendente incaricato di avviare tutte le azioni necessarie per assicurare l'informazione ai cittadini e alle formazioni sociali, così da favorirne la partecipazione, e in particolare di fornire a chiunque, a richiesta, copia dei piani previsti dagli articoli 10, 12 e 27 e dei relativi supporti conoscitivi, anche utilizzando le reti telematiche. Il garante è scelto nell'ambito dell'Ufficio relazioni con il pubblico previsto dall'art. 12 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego", o nell'ambito delle strutture individuate ai fini dell'informazione ambientale ai sensi dell'art. 5, terzo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 "Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia ambientale", o comunque all'interno della struttura dell'ente] [8].

 

     Art. 3. Incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti [9]

     1. La Giunta regionale adotta misure economiche ai sensi dell’articolo 181, comma 1, e dall’articolo 196, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), finalizzate ad incentivare la riduzione dello smaltimento finale e della produzione dei rifiuti, nonché il recupero degli stessi, compresa l’erogazione di contributi per la realizzazione di investimenti.

     2. I contributi di cui al comma 1, possono essere attribuiti alle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che li assegnano ai soggetti gestori, ovvero direttamente a questi ultimi, per il finanziamento di investimenti pubblici, con effetti calmieranti sulle tariffe degli utenti dell'intero territorio regionale [10].

     3. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, i contributi di cui al comma 1, possono altresì essere concessi ad imprese di settore, soggetti pubblici e privati nonché alle associazioni di categoria nell’ambito degli accordi e contratti di programma di cui all’articolo 206 del d.lgs. 152/2006; i contributi sono concessi per la realizzazione di investimenti a soggetti individuati mediante procedure di evidenza pubblica.

     4. Il contributi regionali a favore dei soggetti gestori non alterano l’equilibrio economico-finanziario dei contratti di servizio di cui all’articolo 203, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e sono contabilizzati separatamente nonché scomputati dai costi a carico dell’utenza.

     5. L’erogazione dei contributi che costituiscono aiuti di stato è subordinata alla decisione favorevole della Commissione dell’Unione europea sui relativi atti, ovvero alla scadenza del termine previsto per tale decisione.

 

     Art. 3 bis. Criteri e modalità per la concessione degli incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti [11]

     1. Il piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) ed il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 9, stabiliscono obiettivi, finalità, criteri generali, nonché tipologie di intervento per l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 3 [12].

     2. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione a quanto contenuto nei piani di cui al comma 1 ed in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione, mediante proprie deliberazioni definisce:

a) i criteri specifici e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 3, comma 2;

b) i criteri specifici e le modalità per l’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 3, comma 3 [13].

     3. I criteri e le modalità di cui al comma 2, lettera b), sono stabilite in funzione:

a) della qualità ed innovatività dei progetti;

b) dell’efficacia dei progetti per l’incremento della raccolta differenziata, del recupero, del riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti ai fini della riduzione dello smaltimento finale [14].

     4. La verifica dei parametri concernenti le priorità di cui al comma 3 può essere effettuata direttamente dall’amministrazione regionale oppure dalla “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” di cui alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25) [15].

 

     Art. 4. Riduzione della produzione dei rifiuti. Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita. Condizioni per i capitolati di appalti pubblici.

     1. Al fine di attivare interventi volti a limitare la produzione di rifiuti, la Regione favorisce e definisce le opportune intese con Comuni e operatori singoli e associati della produzione e della distribuzione; le modalità delle intese, nelle quali possono essere previsti anche incentivi e disincentivi finalizzati al sostegno di detti interventi, sono definite dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Specifici incentivi possono essere destinati a favorire l'introduzione di tecnologie produttive idonee a minimizzare la produzione di rifiuti. Altresì possono essere riconosciuti incentivi agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita che organizzino forme comuni di raccolta e di autosmaltimento dei rifiuti [16].

     2. La Regione, le province e la Città metropolitana di Firenze, i comuni e gli altri enti, istituti ed aziende soggette alla vigilanza degli stessi, sono tenuti ad impiegare, per le proprie necessità ed in misura non inferiore al quaranta per cento del fabbisogno, carta e cartoni prodotti utilizzando, integralmente o prevalentemente, residui recuperabili. Essi sono altresì tenuti ad utilizzare, nell’identica misura del quaranta per cento del fabbisogno annuale relativo, manufatti in plastica riciclata [17].

     3. Ai soggetti di cui al comma 2 è fatto divieto di utilizzare nelle proprie mense, per la somministrazione degli alimenti o delle bevande, contenitori e stoviglie a perdere. I medesimi soggetti hanno altresì l'obbligo di provvedere alla raccolta differenziata di carta e cartone, cartucce di inchiostro e toner per fotocopiatrici e stampanti, o nastri per macchine da scrivere.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     5. La Giunta regionale promuove intese e convenzioni con le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici nazionali per incentivare l'uso di carta e cartoni prodotti integralmente o prevalentemente con materie prime secondarie, per promuovere la raccolta differenziata di carta e cartone, cartucce d'inchiostro per fotocopiatrice e stampanti, nastri per macchine da scrivere o quant'altro stabilito dal piano regionale nonché per disincentivare l'utilizzo di contenitori e stoviglie a perdere.

     6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dalla legislazione vigente per le medie e le grandi strutture di vendita, è richiesta la presentazione del bilancio dei rifiuti prodotti e autosmaltiti da parte delle strutture da insediare. Il bilancio è elemento indispensabile al fine della valutazione del raggiungimento degli standard minimi stabiliti dal piano regionale dei rifiuti. La priorità fra domande concorrenti in regola con gli standard urbanistici e commerciali, è data, a parità delle altre condizioni, a quella che presenta comparativamente il miglior bilancio rifiuti.

     7. Nei capitolati per appalti pubblici di opere, di forniture e di servizi sono inserite specifiche condizioni per favorire l'uso di residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel piano regionale.

     8. Nell'ambito degli atti di pianificazione dei comuni, ai sensi delle disposizioni specificamente previste dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), devono essere indicate le aree di servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità dei rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti [18].

 

Titolo II

COMPETENZE

 

     Art. 5. Competenze della Regione. [19]

     1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di gestione dei rifiuti, di spandimento fanghi in agricoltura, di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia ed in particolare:

a) l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 9;

b) l'approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico), secondo quanto disposto dall'articolo 6-bis;

c) il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, l'esercizio e la chiusura degli impianti di gestione dei rifiuti e lo svolgimento delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi, rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209, 211 e 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché, ove applicabili, ai sensi delle disposizioni di cui alla parte II, titolo III bis, del medesimo d.lgs. 152/2006, ivi comprese le autorizzazioni relative agli impianti di cui all'articolo 21;

d) il controllo, con il supporto dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), sul rispetto delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi e più in generale sulle attività di gestione dei rifiuti, di intermediazione e di commercio, ivi compresa l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, fatte salve le funzioni di controllo sul territorio svolte dagli organi di polizia giudiziaria e ferme restando le competenze dei comuni di cui all'articolo 262, comma 1, del d.lgs. 152/2006;

e) [le funzioni relative alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs. 152/2006 e di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)] [20];

f) il rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento, nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale, dell'autorizzazione per l'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), del d.p.r. 59/2013, nei casi e nel rispetto delle procedure previste nel medesimo decreto;

g) l'emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità o di urgenza di cui all’articolo 191 del d.lgs. 152/2006, nonché la promozione e l'adozione delle iniziative di cui al comma 2 del medesimo articolo;

h) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal d.lgs. 152/2006;

i) l'approvazione di norme regolamentari per la disciplina delle attività di gestione dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, con particolare riferimento a:

1) i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza;

2) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all’articolo 195, comma 2, lettera a), del d.lgs. 152/2006, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

3) la definizione dei parametri di riferimento per la quantificazione degli scarti e sovvalli prodotti negli impianti di gestione di rifiuti, diversi da quelli di cui all'articolo 30-quater, ai fini dell'applicazione del tributo per lo smaltimento in discarica disciplinato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

l) la redazione di:

1) linee guida e criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 195, comma 1, lettera r), del d.lgs. 152/2006;

2) un disciplinare per l’esercizio delle funzioni tecnico-amministrative in materia di bonifica.

m) l'erogazione dei finanziamenti previsti dal piano regionale di cui all'articolo 9, nonché dei contributi di cui all'articolo 3;

n) la concessione di finanziamenti per la redazione di studi, ricerche, piani, progetti, mostre, convegni, programmi, indagini tecniche, iniziative didattiche e di divulgazione;

o) le funzioni in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti attribuite alle autorità competenti di spedizione e destinazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, ivi comprese le comunicazioni di cui all’articolo 194, comma 7, del d.lgs. 152/2006;

p) [tutte le funzioni amministrative concernenti la bonifica dei siti inquinati attribuite alle regioni ed alle province ai sensi del titolo V, della parte IV, del d.lgs. 152/2006, e non riservate ai comuni dalla legge regionale 10 luglio 2006, n. 30 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati)] [21].

     2. Sugli impianti di gestione dei rifiuti, individuati negli allegati A1 e B1 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), la Regione effettua la valutazione di impatto ambientale e la verifica di assoggettabilità.

 

     Art. 5 bis. Banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica [22]

     1. In attuazione dell’articolo 251 del d.lgs. 152/2006, è istituita, nell’ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), la banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica, che comprende l’anagrafe dei siti da bonificare di cui all’articolo 251 medesimo.

     2. I contenuti, nonché i criteri e le modalità per la gestione della banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica, ivi comprese le modalità di informatizzazione dei procedimenti amministrativi, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 54/2009.

 

     Art. 6. Competenze delle province e della Città metropolitana di Firenze [23]

     1. Le province e la Città metropolitana di Firenze provvedono all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

 

     Art. 6 bis. Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico [24]

     1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del d.lgs. 182/2003 l’Autorità portuale comunica il piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico alla Regione che lo approva entro sessanta giorni da tale comunicazione, integrandolo con le previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti.

     2. Il piano è approvato con deliberazione del Consiglio regionale, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e reso accessibile tramite pubblicazione sul sito internet della Regione.

 

     Art. 6 ter. Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti di competenza dell’Autorità marittima [25]

     1. Nei porti in cui l’autorità competente è l’autorità marittima, le prescrizioni di cui all’articolo 5, comma 1, del d.lgs. 182/2003 sono adottate, d’intesa con la Regione, con ordinanza che, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, dello stesso d.lgs. 182/2003, costituisce piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico. L’intesa è approvata con deliberazione della Giunta regionale.

     2. Entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano proposto, lo stesso è integrato a cura della Regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con le previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti.

     3. [La Regione, avvalendosi dell’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il cui ambito ricomprende il territorio di competenza dell’autorità marittima o la parte prevalente dello stesso, cura, d’intesa con l’autorità marittima stessa, le procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico] [26].

 

     Art. 6 quater. Norma transitoria. [27]

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 6 bis e 6 ter si applicano anche relativamente ai piani già trasmessi alla Regione dall’Autorità portuale, ove non ancora approvati, ed alle intese non ancora perfezionate.

 

     Art. 7. Competenze dei Comuni.

     1. I Comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cooperazione disciplinate dalla presente legge.

 

     Art. 8. Organi istruttori della Regione e della Provincia. [28]

     1. La Giunta regionale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 2, del Decreto, determina la composizione della Conferenza Regionale per la gestione dei rifiuti.

     2. Le Province, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 2, del Decreto, determinano la composizione delle Conferenze provinciali per la gestione dei rifiuti, individuando gli uffici regionali territoriali, gli uffici provinciali, le agenzie regionali e le aziende sanitarie competenti chiamati a farne parte.

 

     Art. 8 bis. Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti [29]

     1. Presso la Giunta regionale è istituito un comitato regionale di coordinamento con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento tra gli uffici regionali e provinciali per l’esercizio delle funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti [30].

     2. Il Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti è composto dai dirigenti responsabili degli uffici regionali e provinciali competenti in materia di gestione dei rifiuti o loro delegati.

     3. Alle sedute del Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti possono essere invitati a partecipare i tecnici dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani [31].

     4. Il Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti è convocato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti che lo presiede, almeno ogni sei mesi e comunque ogniqualvolta sia necessario un coordinamento a livello regionale.

     5. La partecipazione al Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti è a titolo gratuito.

     6. Il Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti approva, a maggioranza dei suoi componenti, un regolamento interno per la propria organizzazione e funzionamento.

 

     Art. 8 ter. Comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati [32]

     1. Presso la Giunta regionale è istituito un comitato regionale di coordinamento con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento tra gli uffici regionali e comunali per l’esercizio delle funzioni di rispettiva competenza in materia di bonifica dei siti inquinati.

     2. Il comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati è composto dal dirigente responsabile, o suo delegato, della struttura regionale competente, nonché dai dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici competenti in materia di bonifica dei siti inquinati appartenenti ai cinque comuni individuati dal consiglio delle autonomie locali.

     3. Alle sedute del comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati possono essere invitati a partecipare i tecnici dell’ARPAT nonché, in relazione agli argomenti trattati, i dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici comunali competenti in materia di bonifica dei siti inquinati che non sono membri del comitato.

     4. Il comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati è convocato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di bonifica dei siti inquinati, che lo presiede, almeno ogni sei mesi e comunque ogniqualvolta sia necessario un coordinamento a livello regionale.

     5. La partecipazione al comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati è a titolo gratuito.

     6. Il comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati approva, a maggioranza dei suoi componenti, un regolamento interno per la propria organizzazione e funzionamento.

 

Titolo III

PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

 

     Art. 9. Contenuti del piano regionale [33]

     1. Il piano regionale definisce, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della l.r. 1/2015 Stessa e con le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi generali individuati nel piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 14/2007, ed ha i contenuti di cui all’articolo 199 del d.lgs. 152/2006.

     2. Ad integrazione dei contenuti di cui al comma 1, il piano regionale in particolare definisce:

a) gli interventi idonei ai fini della riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti, ai fini della semplificazione dei flussi di rifiuti da inviare a impianti di smaltimento finale, nonché a promuovere la razionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani anche tramite la riorganizzazione dei servizi;

b) i criteri per l’organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

c) i criteri per l’individuazione, nell’ambito del PTCP, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Definisce inoltre le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti di gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;

d) i fabbisogni, la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani. Per la definizione dei fabbisogni, della tipologia e del complesso degli impianti di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi, compreso il recupero energetico degli stessi, da realizzare nella regione, si tiene conto dell’obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani all’interno degli ATO, nonché dell’offerta di smaltimento e recupero da parte del sistema industriale;

e) i fabbisogni degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali, anche pericolosi, da realizzare nella regione tali da assicurare lo smaltimento e il recupero dei medesimi in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti, nonché la caratterizzazione dei prodotti recuperati ed i relativi processi di commercializzazione;

f) criteri per la definizione di standard tecnici economici relativi alle operazioni di recupero e smaltimento;

g) i livelli minimi di qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

h) le fonti principali per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi stabiliti nel piano;

i) i criteri per l’individuazione degli interventi prioritari da ammettere a finanziamento;

l) il programma pluriennale dei finanziamenti per la realizzazione di interventi finalizzati al sistema di gestione dei rifiuti;

m) gli obiettivi, la finalità e le tipologie di intervento per l’adozione delle misure economiche di cui all’articolo 3;

n) i termini entro i quali devono essere realizzati gli interventi di adeguamento o costruzione degli impianti di smaltimento e di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

     3. Il piano regionale contiene, inoltre, la programmazione degli interventi per la bonifica, la messa in sicurezza ed il ripristino ambientale delle aree inquinate. Il piano, in particolare, contiene, ad integrazione dei contenuti di cui all'articolo 199, comma 6, del d.lgs. 152/2006:

a) gli obiettivi generali del piano ed i principi per la sua attuazione;

b) il programma pluriennale dei finanziamenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e di bonifica di aree inquinate.

     3 bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 bis, comma 2, la Giunta regionale in coerenza con il DEFR e la relativa nota di aggiornamento, attua il piano regionale, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione [34].

     4. L'individuazione dei siti potenzialmente contaminati è effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989 (Criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le regioni e province autonome, dei piani di bonifica, nonché definizione delle modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie, di cui alla legge 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, come modificata dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397), estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio d'incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).

     5. La Giunta regionale approva linee guida finalizzate ad uniformare sul territorio le attività di censimento e mappatura delle aree potenzialmente contaminate di cui al comma4.

     6. I proponenti di interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del comma 4, sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero, unitamente a quest'ultimo, un apposito piano di indagini per attestare il rispetto dei livelli di concentrazione della soglia di contaminazione, previsti per la specifica destinazione d'uso, di cui alla parta quarta, titolo quinto, allegato 5, del d.lgs. 152/2006.

     7. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è atto di governo del territorio ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10, comma 2, della l.r. 1/2005.

 

     Art. 10. Procedimento per l’approvazione del piano regionale [35]

     1. Il piano regionale, le modifiche e gli aggiornamenti allo stesso sono approvati, sentite le province, i comuni e le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dal Consiglio regionale, secondo il procedimento di cui al titolo II della l.r. 1/2005, da ultimo modificata dalla legge regionale 27 luglio 2007, n. 41. Il piano può essere approvato anche per stralci funzionali e tematici e acquista efficacia dalla data di pubblicazione dell’avviso di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (b.u.r.t.).

 

     Art. 11. Contenuti dei piani interprovinciali [36]. [37]

     1. Il piano interprovinciale contiene [38]:

     a) la determinazione delle caratteristiche, dei tipi, delle quantità e dell'origine dei rifiuti da recuperare e da smaltire;

     b) il rilevamento e la descrizione dei servizi di raccolta differenziata e degli impianti esistenti di trattamento, di rigenerazione, di recupero, di riciclo di innocuizzazione finalizzata allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi;

     c) eventuali proposte alla Regione di perimetrazioni di ATO diverse da quelle definite all’articolo 30 della l.r. 69/2011 [39];

     d) l'eventuale individuazione, all'interno degli ATO e su proposta delle Comunità d'Ambito, di aree di raccolta che ottimizzino il sistema delle raccolte in relazione alle tipologie ed alle quantità di rifiuti prodotti, all'economia dei trasporti, alle soluzioni tecniche adottate ed alle dimensioni e caratteristiche territoriali degli ATO di riferimento;

     d1. [l'eventuale individuazione, su proposta delle Comunità d'Ambito quando istituite, delle gestioni subprovinciali] [40];

     e) l'individuazione dei metodi e delle tecnologie di smaltimento più idonei, in relazione alle quantità, alle caratteristiche dei rifiuti, agli impianti esistenti ed alle prescrizioni del piano regionale finalizzati ad ottenere l'autosufficienza degli ATO per la gestione dei rifiuti urbani;

     f) l'individuazione del sistema integrato dei servizi di raccolta differenziata e relative attività di recupero;

     g) l'individuazione delle frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata in relazione agli obiettivi e relative modalità di recupero;

     h) l'individuazione di tutte le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, sulla base del P.T.C. e del piano regionale;

     i) le modalità per l'attuazione del piano;

     l) i criteri per la localizzazione ed il dimensionamento delle aree da adibire a centri di raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili, nonché alla definizione delle modalità per la loro gestione;

     m) la valutazione degli oneri finanziari connessi alla realizzazione degli interventi;

     n) i termini entro i quali devono essere presentati i progetti e realizzati gli interventi di adeguamento o costruzione degli impianti di smaltimento e di raccolta differenziata;

     o) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali anche pericolosi da realizzare nelle Province sulla base delle prescrizioni generali contenute nel piano regionale;

     p) la previsione e programmazione temporale, in caso di variazioni, dei flussi interni all’ambito territoriale di competenza e le eventuali intese con altre province per i flussi interprovinciali di rifiuti o residui [41];

     q) la localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero secondo le procedure previste dagli articoli 12, 12 bis e 12 ter [42].

     2. I piani interprovinciali contengono inoltre piani per la bonifica e messa in sicurezza delle aree inquinate comprensivi [43]:

     a) della perimetrazione dei singoli ambiti di bonifica;

     b) della stima degli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica degli ambiti di bonifica definiti dal piano regionale;

     c) della quantità e della qualità dei materiali da rimuovere e smaltire nonché le modalità per il loro smaltimento;

     d) dell'elenco delle aree già messe in sicurezza e/o bonificate con i rispettivi vincoli di destinazione d'uso;

     e) della definizione delle priorità degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza delle aree inquinate definite a medio termine dal piano regionale, con l'indicazione dei termini entro i quali devono essere presentati i progetti.

 

     Art. 12. Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti. Procedimento per l’adozione del piano. [44]

     1. Le province appartenenti a ciascun ATO di cui all’articolo 30 della l.r. 69/2011, approvano un unico piano dei rifiuti interprovinciale, con i contenuti di cui all’articolo 11, anche per stralci funzionali e tematici corrispondenti a quelli nei quali si articola il piano regionale dei rifiuti, sentiti i comuni e la autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo il procedimento di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 e 20 del titolo II della l.r. 1/2005, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, nonché dell’articolo 12 bis [45].

     2. La provincia con il maggior numero di abitanti, compresa nell’ATO, convoca una conferenza di servizi tra le strutture tecniche delle province interessate al fine di elaborare una proposta di piano interprovinciale.

     3. In caso di approvazione di un nuovo piano regionale dei rifiuti, ovvero di modifiche o aggiornamento dello stesso, la conferenza di cui al comma 2 è convocata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione di detto piano.

     4. Entro centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di cui al comma 2, le strutture competenti elaborano una proposta di piano interprovinciale e la trasmettono alle province interessate.

     5. Nei sessanta giorni successivi alla trasmissione di cui al comma 4, gli organi competenti delle province interessate approvano la proposta di piano interprovinciale dei rifiuti e danno mandato ai legali rappresentanti per la stipulazione, nei successivi quindici giorni, di una intesa preliminare sul piano interprovinciale dei rifiuti.

     6. Entro trenta giorni dalla data di stipulazione dell’intesa di cui al comma 5, ciascuna provincia provvede all’adozione del piano interprovinciale, oggetto di tale intesa. Il piano in tal modo adottato è immediatamente trasmesso alla Giunta regionale per la pubblicazione del relativo avviso di adozione sul b.u.r.t., ed è depositato, presso la sede di ciascuna provincia, per sessanta giorni dalla stessa data di pubblicazione.

     7. Entro il termine perentorio dei sessanta giorni di cui al comma 6, tutti possono prendere visione dell’atto e dell’intesa depositati, presentando altresì le osservazioni che ritengano opportune. Entro il medesimo termine, la Giunta regionale esprime un parere obbligatorio e vincolante sulla conformità del piano interprovinciale ai contenuti del piano regionale e alla normativa vigente in materia di rifiuti, raccomandando o prescrivendo, ove occorra, le modifiche da apportare.

 

     Art. 12 bis. Approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti [46]

     1. Decorso il termine dei sessanta giorni di cui all’articolo 12, comma 6, la provincia che convoca la conferenza, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, procede, nei successivi quindici giorni, alla nuova convocazione delle altre amministrazioni partecipanti all’intesa ai fini della conclusione definitiva dell’accordo e dell’approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti.

     2. L’accordo sul piano interprovinciale dei rifiuti conferma il piano adottato da ciascuna delle province interessate di cui all’articolo 12, tenendo conto delle osservazioni eventualmente pervenute e del parere della Regione. L’accordo concluso dai legali rappresentanti delle amministrazioni partecipanti all’intesa, è ratificato dagli organi competenti delle medesime amministrazioni, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla stipulazione. La ratifica dell’accordo determina l’approvazione definitiva del piano interprovinciale dei rifiuti.

     3. La provincia di cui al comma 1 trasmette immediatamente il piano approvato alla Giunta regionale la quale, fatto salvo quanto previsto al comma 4, dispone, entro trenta giorni dal ricevimento, la pubblicazione dell’avviso di approvazione sul b.u.r.t. .

     4. Se la Giunta regionale rileva che il piano approvato, trasmesso per la pubblicazione ai sensi del comma 3, non è conforme alle prescrizioni regionali eventualmente dettate ai sensi dell’articolo 12, comma 7, ne dispone il rinvio alla province interessate, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, per il riesame.

     5. Nel caso di rinvio ai sensi del comma 4, le province provvedono, entro i successivi quarantacinque giorni, all’adeguamento e alla nuova trasmissione alla Giunta regionale che, verificata la conformità del piano alle sue prescrizioni, procede alla pubblicazione ai sensi del comma 3.

     6. Se le province non adeguano il piano alle prescrizioni regionali ovvero non provvedono alla trasmissione ai sensi del comma 5 nel rispetto dei termini ivi indicati, la Giunta regionale apporta al piano interprovinciale le modifiche necessarie al fine di adeguarlo alle sue prescrizioni e successivamente ne dispone la pubblicazione.

     7. Il piano interprovinciale adottato e quello approvato sono resi accessibili ai cittadini anche in via telematica. L’avviso di cui al comma 3 contiene l’indicazione del sito informatico su cui il piano è consultabile. Il piano acquista efficacia dalla data di pubblicazione dell’avviso di approvazione sul b.u.r.t. .

 

     Art. 12 ter. Variazione degli strumenti di pianificazione del territorio e procedimento per l’approvazione del piano interprovinciale [47]

     1. Qualora sia opportuno, al fine del loro coordinamento, procedere alla variazione contestuale di un altro strumento di pianificazione territoriale oltre ai piani territoriali di coordinamento (PTC) di cui all’articolo 51 della l.r. 1/2005, le province interessate possono promuovere la stipulazione contestuale di un accordo di pianificazione ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della l.r. 1/2005.

     2. Nel caso di cui al comma 1, il procedimento per l’approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti è quello di cui agli articoli 22 e 23 della l.r. 1/2005 ed è contestuale al procedimento di variazione degli strumenti di pianificazione territoriale. Nell’ambito dell’intesa di cui all’articolo 22, comma 2, della l.r. 1/2005 è stabilito il termine per la conclusione dell’intero procedimento che non è in ogni caso superiore a venti mesi dalla stipulazione dell’intesa.

     3. La Regione è soggetto necessario dell’intesa preliminare di cui all’articolo 22, comma 2 della l.r. 1/2005 e dell’accordo di pianificazione sul piano interprovinciale dei rifiuti, al fine di verificare la conformità di tale piano ai contenuti del piano regionale dei rifiuti e alla normativa vigente in materia di rifiuti.

     4. Nell’ambito dell’intesa preliminare di cui al comma 3, la Giunta regionale indica, ove occorra, le modifiche da apportare al piano interprovinciale.

     5. A seguito dell’approvazione del piano, la provincia con il maggior numero di abitanti trasmette il piano approvato alla Giunta regionale, la quale dispone la pubblicazione del relativo avviso sul b.u.r.t.. Il piano acquista efficacia dalla data di tale pubblicazione.

     6. Il piano interprovinciale è reso accessibile ai cittadini anche in via telematica. L’avviso di cui al comma 5 contiene l’indicazione del sito informatico su cui il piano è consultabile.

 

     Art. 12 quater. Procedimento per l’adozione e approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti per le province ricadenti tra due ATO [48]

     1. Qualora, a seguito della deliberazione di cui all’articolo 30 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e dell’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla l.r.25/1998, alla l.r. 61/2007, alla l.r.20/2006, alla l.r.30/2005, alla l.r.91/1998, alla l.r.35/2011 e alla l.r.14/2007), uno o più comuni di una provincia transitino ad un ATO diverso da quello cui la stessa provincia appartiene, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

     2. La provincia di cui al comma 1, adotta e approva solo il piano interprovinciale di gestione dei rifiuti relativo all’ATO cui appartiene. Tale piano, per i territori dei comuni che sono transitati a diverso ATO, non contiene e non disciplina gli aspetti di cui all’articolo 11, comma 1, relativi ai rifiuti urbani.

     3. Il piano interprovinciale dei rifiuti relativo all’ATO a cui i comuni sono transitati contiene e disciplina, per il territorio di tali comuni, gli aspetti di cui all’articolo 11, comma 1, esclusivamente per quanto concerne i rifiuti urbani.

     4. Ai fini dell’approvazione del piano interprovinciale di cui al comma 3, la provincia di cui al comma 1:

a) inoltra alla provincia che convoca la conferenza di cui all’articolo 12, comma 2, gli elementi necessari per la redazione della proposta di piano relativi al territorio dei comuni transitati;

b) esprime parere vincolante prima dell’adozione e dell’approvazione del piano relativamente alla parte che riguarda il territorio dei comuni transitati, dando conto della conformità delle previsioni con il proprio piano territoriale di coordinamento. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta, in caso di silenzio, il parere si intende reso in senso favorevole.

 

     Art. 13. Effetti del Piano Regionale. [49]

     1. Le prescrizioni contenute nel piano regionale hanno effetto obbligatorio e vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività disciplinati dalla presente legge.

     2. Il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti integra il quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all’articolo 48 della l.r. 1/2005.

     3. Il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti concorre a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi, ove questi ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 1/2005.

     4. I criteri di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), hanno effetto prescrittivo ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettera c) della l.r. 1/2005 [50].

     5. L'inserimento di un’area nell’elenco dei siti da bonificare, di cui all’articolo 199, comma 6, lettera b), del d.lgs. 152/2006, o nell’anagrafe dei siti contaminati, di cui all’articolo 251 del medesimo d.lgs. 152/2006, determina:

a) il divieto di realizzare, fino alla certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza, interventi edilizi diversi da quelli di cui all’articolo 13 bis, ad eccezione delle opere ed interventi necessari a dare attuazione alle ordinanze contingibili ed urgenti eventualmente emanate e fatto salvo quanto previsto all’articolo 34, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.);

b) l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento [51].

     6. In conseguenza dell’obbligo di cui al comma 5, lettera b), l’utilizzo dell’area è consentito solo in conformità a quanto previsto nell’atto di certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciato dalla Regione [52].

     7. I vincoli, gli obblighi e le limitazioni all’utilizzo di cui ai commi 5 e 6 relativi agli ambiti da bonificare costituiscono misure di salvaguardia ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettera d) della l.r. 1/2005.

 

     Art. 13 bis. Interventi edilizi ammessi [53]

     1. A seguito dell'inserimento di un'area nell’elenco dei siti da bonificare di cui all’articolo 199, comma 6, lettera b), del d.lgs. 152/2006 o nell’anagrafe dei siti contaminati di cui all’articolo 251 del medesimo d.lgs. 152/2006, possono essere realizzati sui manufatti esistenti unicamente i seguenti interventi edilizi:

a) interventi di manutenzione ordinaria che non comportino aumento della pianta del fabbricato;

b) interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, che non comportino aumento della pianta del fabbricato;

c) interventi necessari all’adeguamento degli organismi edilizi alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

d) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e che non comportino mutamenti della destinazione d’uso;

e) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità;

f) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti a condizione che non comportino aumento di occupazione di suolo.

     2. Gli interventi edilizi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), sono ammessi a condizione che non interferiscano con il suolo, il sottosuolo e la falda e non ostacolino la realizzazione delle eventuali opere di bonifica.

     3. Nei casi in cui sia accertato, unicamente per la falda, il superamento dei limiti di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) di cui alla parte quarta, titolo V, allegato 5, tabella 2, del d.lgs. 152/2006, o dei diversi valori di fondo naturale eventualmente definiti ai sensi di quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 301 (L.R. 25/25/1998 - Art. 5 - Comma 1 (Lett. E bis) - Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati), possono essere realizzate anche tipologie di interventi edilizi diverse da quelle di cui al comma 1, a condizione che il proprietario:

a) dimostri che l’inquinamento della falda non abbia avuto origine da attività svolte o da fatti verificatisi sul terreno di sua proprietà, allo stesso imputabili;

b) dimostri che l’intervento edilizio proposto non infici in alcun modo la successiva bonifica della falda;

c) dimostri che l’intervento proposto non comporti rischi per la salute delle persone che frequentano l’area a vario titolo;

d) dia atto delle misure di prevenzione eventualmente già attuate ai sensi dell’articolo 245 del d.lgs. 152/2006.

     4. Ai fini di cui al comma 3, il proprietario dell’area presenta all’ente titolare del procedimento di bonifica il progetto di intervento e una relazione tecnica contenente:

a) l’analisi delle attività potenzialmente inquinanti svolte, anche in passato, sull’area specificando l’attività produttiva, i cicli industriali, le materie prime utilizzate nonché i rifiuti e gli scarichi liquidi;

b) la caratterizzazione dello stato di inquinamento della falda al di sotto dell’area;

c) la verifica delle condizioni di inquinamento della falda all’intorno dell’area attraverso una ricostruzione delle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dell’area con determinazione delle isofreatiche e delle linee di flusso, nonché delle caratteristiche idrodinamiche dell’acquifero e con la realizzazione di almeno tre piezometri;

d) l’analisi di rischio sanitario per l’utilizzo dell’area.

     5. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli elaborati progettuali e tecnici di cui al comma 4, salva la richiesta di eventuali integrazioni, l’ente titolare del procedimento di bonifica, previa convocazione della conferenza di servizi di cui all’articolo 242 del d.lgs. 152/2006, a cui sono invitati a partecipare anche l’ARPAT e l’azienda unità sanitaria locale (ASL) di competenza, autorizza, ove ne ricorrono le condizioni, il rilascio del titolo abilitativo edilizio necessario all’esecuzione dell’intervento proposto dal proprietario dell’area, con indicazione delle prescrizioni da inserire nello stesso titolo abilitativo.

     6. Qualora all’esito della conferenza di servizi di cui al comma 5, emerga la necessità di attuare le misure di messa in sicurezza di cui all’articolo 245 del d.lgs. 152/2006, il rilascio del titolo abilitativo può essere autorizzato solo dopo l’attuazione di tali misure di messa in sicurezza.

     7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessano di avere efficacia gli “Indirizzi per l’interpretazione e l’applicazione dell’articolo 13, comma 5, lettera a), della l.r. 25/1998 ”, Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2013, n. 1193.

 

     Art. 14. Effetti del piano interprovinciale [54]

     1. Il piano interprovinciale ha effetto obbligatorio e vincolante in ogni sua parte e per ciascun intervento in esso previsto per i piani di ambito di cui all’articolo 27 e per gli atti di competenza dei comuni.

     2. Il quadro conoscitivo del piano interprovinciale di gestione dei rifiuti integra il quadro conoscitivo dei PTC.

     3. Le individuazioni, i criteri e le localizzazioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettere h), l), o), q) hanno effetto prescrittivo ai sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera b) della l.r. 1/2005. In relazione alle localizzazioni si applicano le misure di salvaguardia di cui all’articolo 51, comma 3, lettera c) della l.r. 1/2005.

 

Titolo IV

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

 

     Art. 15. Agenzia regionale recupero risorse s.p.a. [55].

     1. Allo scopo di certificare il conseguimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata di cui all’articolo 205, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e per la determinazione del coefficiente di correzione di cui all’articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), la Giunta regionale definisce un metodo standard, con il quale certifica le percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune ed in ogni ATO. Gli accertamenti necessari sono effettuati direttamente dall’amministrazione regionale ovvero dalla “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” ai sensi dell’articolo 5 comma 1 , lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998 n. 25) [56].

     2. [Allo scopo di favorire le attività di sostegno e promozione alla limitazione, recupero e riutilizzo dei rifiuti, così come previsto dall'art. 4 del Decreto, la Regione Toscana provvede alla istituzione, presso l'Agenzia Regione Recupero Risorse, dello Sportello Informambiente per la raccolta, l'elaborazione, la gestione e la divulgazione di dati ed informazione, nonché per la documentazione e formazione in favore degli Enti locali e della società toscana relativamente al settore dei rifiuti, ai sensi dell'art. 3, quarto comma] [57].

     2 bis. I comuni, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, i gestori dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani e i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti sono tenuti a trasmettere i dati sulla gestione dei rifiuti in loro possesso richiesti dall’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. e dall'ARPAT, necessari all'esercizio delle attività istituzionali di tali enti di cui, rispettivamente, alla l.r. 87/2009 ed alla l.r. 30/2009. L’ARPAT al fine di garantire l'acquisizione di un quadro conoscitivo unitario, trasmette a sua volta annualmente alla “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.” i dati relativi al modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale). La trasmissione dei dati avviene in coerenza con le disposizioni contenute nel titolo I, capo I della legge 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) ed avvalendosi dei flussi informativi in conformità alle modalità e agli standard tecnologici previsti dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza) [58].

     2 ter. I dati trasmessi ai sensi del comma 2 bis, opportunamente coordinati ed organizzati secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera e) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25), sono resi sistematicamente disponibili agli stessi soggetti elencati al comma 2 bis medesimo, a cura della “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.”, che provvede altresì a redigere d’intesa con l’ARPAT apposito rapporto annuale. La disponibilità dei dati è assicurata con le modalità tecnologiche ed informative previste al comma 2 bis [59].

 

     Art. 16. Competenze in ordine alle ordinanze contingibili ed urgenti.

     1. Per l'adozione delle Ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'articolo 191 del d.lgs. 152/2006 sono competenti:

     a) il Presidente della Giunta Regionale quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio di più Comuni;

     b) [il Presidente della Provincia quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio di più Comuni all'interno della Provincia] [60];

     c) il Sindaco quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi l'ambito del territorio comunale [61].

     2. [Le competenze di cui all'art. 13, comma 2, del Decreto sono attribuite al Presidente della Provincia nel caso che le Ordinanze di cui al comma 1 del suddetto articolo siano state emesse dal Presidente della Provincia o dai Sindaci] [62].

 

     Art. 17. Smaltimento interregionale dei rifiuti e impianti per la produzione di energia.

     1. Negli impianti localizzati nel territorio regionale lo smaltimento dei rifiuti urbani e di materiali di risulta della lavorazione degli stessi, prodotti in altre regioni, può essere consentito esclusivamente previa definizione di specifiche intese, convenzioni o accordi di programma tra la Regione Toscana e le altre Regioni interessate. Con le stesse modalità può essere richiesto e consentito lo smaltimento in impianti localizzati in altre Regioni dei rifiuti urbani e di materiali di risulta delle lavorazioni degli stessi prodotti nel territorio regionale.

     2. Tutti gli impianti di produzione di energia che utilizzano, come alimentazione, combustibili da rifiuti, compresi gli impianti di cui all’articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Nome per l’attuazione del nuovo piano energetico nazionale), possono essere previsti nel piano regionale di gestione dei rifiuti, fermo il rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica e ambientale ai fini di soddisfare il fabbisogno di gestione del recupero energetico secondo gli obiettivi posti dallo stesso piano regionale ricorrendo in questo senso all’offerta resa disponibile dal sistema industriale [63].

     3. [Quando ricorrono le condizioni indicate dall'art. 22, comma 11, del Decreto, agli accordi di programma stipulati dalla Regione partecipano la provincia e il comune interessati] [64].

 

     Art. 17 bis. Disposizioni in materia di procedure autorizzative d'impianti d'incenerimento di rifiuti con recupero energetico [65]

     1. I flussi annui di rifiuti urbani in ingresso agli impianti di incenerimento di rifiuti con recupero energetico sono correlati al potere calorifico inferiore (PCI) dei rifiuti al fine di stabilire univocamente in autorizzazione la potenzialità impiantistica in termini di carico termico nominale complessivo espresso in MJ/h.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, nelle procedure di valutazione di impatto ambientale e di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti di incenerimento di rifiuti con recupero energetico, la Regione tiene conto della capacità nominale e del carico termico nominale dell'impianto, stabilendo il solo carico termico nominale complessivo dell'impianto anche ad integrazione di quanto già previsto negli atti di pianificazione vigenti.

     3. I flussi annui di rifiuti in ingresso agli impianti di cui al comma 1, sono individuati sulla base del carico termico nominale complessivo dell'impianto nel rispetto di quanto previsto dal piano regionale.

     4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti già avviati senza necessità d'integrazione e modifica della pianificazione vigente.

 

     Art. 18. Attività sperimentali.

     1. La Regione autorizza le attività sperimentali, non interferenti con i piani di cui alla presente legge, volte alla verifica della fattibilità ambientale, tecnica, ed economica di tecnologie e sistemi innovativi per la gestione dei rifiuti alle condizioni di cui ai commi successivi oltre a quelle definite all'art. 29 del Decreto [66].

     2. Le attività sperimentali autorizzate possono essere interrotte in ogni momento, anche prima della scadenza prevista, qualora i controlli rilevino rischi di danno ambientale e territoriale.

     3. La Giunta regionale definisce:

     a) la procedura di rilascio delle autorizzazioni;

     b) i casi in cui le autorizzazioni sono subordinate al deposito di una garanzia finanziaria;

     c) i criteri e le modalità di controllo da parte dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - A.R.P.A.T., fermo restando che i costi dei controlli ambientali sono a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione alla sperimentazione;

     d) le attività di monitoraggio da effettuarsi da parte del soggetto richiedente.

 

     Art. 19. Garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento e di recupero.

     1. Le autorizzazioni all'esercizio degli impianti di smaltimento, di recupero e di stoccaggio sono condizionate al rilascio di idonea garanzia finanziaria a favore della Regione [67].

     2. L'importo della fideiussione, da depositare all'atto della concessione, è proporzionato al progetto di ripristino di cui all'art. 28, comma 1, lettera g), del Decreto, ed ai costi per la gestione di post- chiusura delle discariche. In caso di variazione delle autorizzazioni per modifiche od ampliamenti, deve essere adeguato il progetto di ripristino e la fideiussione.

     2 bis. Nel rispetto di quanto previsto agli articoli 208, 209 e 211 del d.lgs. 152/2006, nonché all’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti), la Giunta regionale approva un’apposita deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti [68].

     2 ter. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 208, comma 19, del d.lgs. 152/2006, le garanzie originariamente prestate sono rideterminate secondo le modalità e le forme individuate nella deliberazione di cui al comma 2 bis [69].

     3. [Le direttive procedurali e tecniche di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), indicano:

     a) le modalità ed i tempi per la presentazione delle fideiussioni, anche per le attività di discarica autorizzata all'esercizio in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge;

     b) le prescrizioni in merito alle garanzie finanziarie di cui all'art. 28, comma 1, lett. h), del Decreto] [70].

 

     Art. 20. Interventi di bonifica.

     1. [L'inserimento di un'area nell'elenco a "Breve termine" contenuto nel Piano Regionale comporta, oltre a quanto indicato all'art. 13, l'obbligo di presentare entro sessanta giorni il progetto di bonifica e/o di messa in sicurezza nelle articolazioni tecniche e sequenziali stabilite con le direttive di cui all'art. 5, comma 1, lettera e)] [71].

     2. [La bonifica e/o la messa in sicurezza competono al soggetto che ha provocato l'inquinamento in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area] [72].

     3. [Il comune territorialmente competente, qualora il soggetto obbligato non provveda all’adempimento degli obblighi previsti dal comma 1, procede d’ufficio, previa verifica da parte dell’ARPAT della permanenza delle condizioni di inquinamento, in conformità con quanto disposto dall’articolo 17, commi 10 e 11 del decreto, con addebito delle relative spese all’inadempiente. A tal fine il comune, in caso di inadeguatezza ed insufficienza delle sole risorse tecnico-finanziarie di cui disponga, può procedere mediante la stipulazione di specifici accordi di programma o convenzioni con la Regione, con la provincia territorialmente competente e con gli altri enti ed organismi pubblici interessati, in conformità altresì con quanto disposto dall’articolo 30 e 34 del DLgs 267/2000 e successive modifiche] [73].

     4. [L'inserimento di un'area nell'elenco a "Medio termine" contenuto nel Piano regionale comporta, oltre a quanto indicato all'art. 13, il rispetto del programma di priorità approvato ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera e)] [74].

     5. [La fideiussione di cui all'art. 17, comma 4, del Decreto è prestata a favore dell'Ente che approva il progetto per una capienza pari al costo dell'intervento progettato] [75].

     6. [Ove il soggetto obbligato non provveda all'esecuzione dell'intervento di bonifica secondo i tempi e le modalità di cui all'art. 11, comma 2, lettera e), si applicano le procedure di cui al precedente comma 3] [76].

     7. [Le funzioni, conferite alla Regione dall’articolo 17, commi 4 e 5 del decreto, sono attribuite alle province. Sono inoltre attribuite alle province le funzioni previste dall’articolo 17, comma 9, limitatamente agli interventi di bonifica, in sostituzione dei comuni inadempienti ed a quelli che interessino il territorio di due o più comuni ricompresi nell’ambito di una stessa provincia. In tali casi la provincia competente, analogamente a quanto disposto dal comma 3 per gli interventi di competenza comunale, può procedere, in caso di inadeguatezza ed insufficienza delle sole risorse tecnico-finanziarie di cui disponga, alla stipulazione di specifici accordi di programma o convenzioni] [77].

     7 bis. [E’ fatta salva la competenza regionale, relativamente agli interventi in danno previsti dall’articolo 17, comma 9, del decreto, qualora sia interessato il territorio di due o più province. In tal caso la Regione può provvedere mediante commissario, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione). La Regione può provvedere ai sensi della stessa LR 53/2001, altresì per l’esercizio dei poteri sostitutivi delle province inadempienti agli obblighi di cui al comma 7, secondo periodo, del presente articolo. Qualora gli interventi siano di competenza dei comuni, la sostituzione opera direttamente nei confronti di tali enti] [78].

     8. [Le province, per l’esercizio delle funzioni di propria competenza, relative all’approvazione, all’autorizzazione ed al controllo di interventi di messa in sicurezza e di bonifica, si avvalgono delle conferenze previste dall’articolo 8, comma 2] [79].

     9. [Le funzioni di autorizzazione e approvazione di interventi di bonifica e di messa in sicurezza di aree ricadenti in più comuni appartenenti a province diverse sono esercitate d'intesa fra le province interessate] [80].

     10. Per l'espletamento delle funzioni di cui alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 30 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati), i comuni si avvalgono dell'A.R.P.A.T. [81].

     11. Qualora sulla base del progetto di bonifica sia possibile l'utilizzazione dell'area per lotti successivi e ricorrano particolari condizioni d'interesse pubblico, con riguardo allo sviluppo economico ed occupazionale della zona interessata il Comune può, previa certificazione di avvenuta bonifica dei singoli lotti da parte della Regione, rilasciare la concessione edilizia ed il certificato di agibilità e di abitabilità relativo alle opere realizzate nei singoli lotti, fermo restando lo svincolo della fidejussione ad avvenuto completamento dell'intero progetto di bonifica. Qualora il soggetto obbligato non completi il progetto di bonifica approvato, il Comune, previa diffida ad adempiere, provvede d'ufficio ai sensi dell'articolo 250 del d.lgs. 152/2006 e incamera inoltre la fideiussione a titolo di penale, destinandola al finanziamento di interventi di cui alla presente legge [82].

     12. La certificazione può essere rilasciata anche in presenza di processi di depurazione a lungo termine della falda acquifera, qualora l'area soprastante sia stata bonificata in conformità al progetto. La depurazione della falda dovrà comunque essere garantita fino al raggiungimento degli standard prescritti nel certificato stesso, fermo restando lo svincolo della fideiussione ad avvenuta attuazione di tutto il progetto di bonifica.

     13. Per la bonifica di discariche o aree inquinate la cui responsabilità è riconducibile esclusivamente ad un soggetto pubblico, il Comune, sulla base di un progetto generale e di un piano economico- finanziario, può approvare anche singoli stralci funzionali del progetto generale, qualora sia dimostrato che lo stralcio medesimo è efficace a ridurre l'inquinamento [83].

     14. [Gli Enti pubblici e i loro consorzi ed aziende a maggioranza di partecipazione pubblica rilasciano la fidejussione di cui al comma 5 solo per gli importi che nel provvedimento di approvazione del progetto non risultino, dalla certificazione di cui all'art. 53 della L. 142/90, finanziati ed imputati a specifico capitolo di bilancio dell'Ente] [84].

     15. [85].

     16. In caso di segnalazione di siti inquinati, in attesa delle certificazioni che attestino o meno la necessità di inserimento nell'elenco delle aree da bonificare, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può adottare misure di salvaguardia che vincolino l'area segnalata per un periodo massimo di un anno durante il quale viene interdetto ogni intervento modificativo sull'area stessa.

     16 bis. Nei casi di cui al comma 16, accertato lo stato di contaminazione, la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede all’inserimento del sito nell’elenco degli ambiti da bonificare, di cui all’articolo 199, comma 6, lettera b) del d.lgs. 152/2006. L’inserimento del sito in tale elenco comporta l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, commi 5 e 6 [86].

 

     Art. 20 bis. (Disposizioni relative ai siti minerari). [87]

     1. Ai fini della rinuncia alla concessione mineraria, di cui all’articolo 38 del regio decreto 29 luglio 1927, n.1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), è fatto salvo quanto disposto dallo stesso articolo 38 con riferimento all’adozione dei provvedimenti finalizzati a prevenire rischi derivanti da pericoli immediati per l’incolumità delle persone e per la sicurezza dei luoghi. Il progetto di chiusura della miniera finalizzato alla rinuncia della concessione è presentato, oltre che ai soggetti già previsti dall’articolo 38 del regio decreto n. 1443 del 1927, anche ai comuni competenti per territorio e alla Regione.

     2. Fatta salva la messa in sicurezza del sito minerario ai sensi del comma 1 ed a seguito di essa, per la definizione del procedimento di accettazione della rinuncia, si procede altresì, qualora ne ricorra la necessità, all’adozione delle misure e dei provvedimenti finalizzati alla bonifica del sito, ai sensi e per gli effetti della presente legge e di quanto disposto in materia dal decreto e dalle norme attuative di esso. A tal fine l’accettazione della rinuncia è subordinata alla realizzazione del progetto complessivo di bonifica, comprensivo delle misure di ripristino ambientale.

     3. E’ fatto salvo l’esercizio, da parte delle autorità sanitarie competenti, delle funzioni di vigilanza e di controllo previste dalle leggi statali e regionali vigenti.

 

     Art. 20 ter. Acque di miniera [88]

     1. Il titolare della concessione, anche in ragione dei rischi derivanti da pericoli per l’incolumità delle persone e di sicurezza dei luoghi, ai fini dell’accettazione della rinuncia della concessione mineraria prosegue nella gestione delle acque di miniera; a tal fine predispone uno studio che, tenuto conto della specificità del territorio, contenga:

a) la caratterizzazione delle acque in uscita dalla miniera;

b) la valutazione degli effetti prodotti sull’ecosistema del reticolo idrografico interessato e sulle eventuali falde ad esso connesse;

c) lo studio di fattibilità e relativi interventi per il riutilizzo delle stesse prioritariamente a favore della collettività;

d) l’individuazione degli interventi di bonifica o di riduzione del rischio di possibile ulteriore estensione della contaminazione alle matrici ambientali che, applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, risultassero necessari per ridurre i rischi per la salute umana e la compromissione della qualità dell’ambiente nel suo complesso.

     2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera c), sono da considerarsi prioritari rispetto agli interventi di cui al comma 1, lettera d).

     3. Lo studio di cui al comma 1, è presentato contestualmente alla presentazione del progetto di chiusura della miniera e comunque non oltre due anni dalla presentazione dell’istanza di rinuncia. In riferimento alle concessioni per le quali, al momento dell’entrata in vigore della legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006 n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”), è già stata presentata istanza di rinuncia, lo studio è presentato entro due anni dall’entrata in vigore della legge medesima.

     4. L’accettazione della rinuncia è subordinata, oltre a quanto previsto dall’articolo 20 bis, comma 2, anche all’approvazione dello studio di cui al comma 1, in sede di conferenza di servizi da parte della Regione e all’attuazione degli eventuali interventi previsti alle lettere c) e d) del medesimo comma, fermo restando quanto stabilito dagli accordi procedimentali e di programma già sottoscritti alla data di entrata in vigore della l.r. 28/2010 [89].

     5. Fino all’approvazione dello studio di cui al comma 1, ovvero fino all’attuazione degli eventuali interventi previsti alle lettere c) e d) del medesimo comma, ovvero fino alla realizzazione delle diverse attività indicate negli accordi procedimentali e di programma già sottoscritti alla data di entrata in vigore della l.r. 28/2010 il titolare della concessione prosegue nell’immissione delle acque di miniera nel reticolo idrico superficiale attuando apposito monitoraggio delle matrici ambientali interessate.

     6. Le acque di miniera, in assenza di titolare di concessione o dopo accettazione della rinuncia, sono destinate prioritariamente al riutilizzo per usi collettivi. Fermo restando quanto stabilito negli accordi procedimentali di programma già sottoscritti alla data di entrata in vigore della l.r. 28/2010, fino all’attuazione degli interventi finalizzati al riutilizzo è ammessa la prosecuzione dell’immissione nel reticolo idrico superficiale nel rispetto delle condizioni di cui al comma 5 [90].

     7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle acque di miniera per le quali, alla data di entrata in vigore della l.r. 28/2010, risulti terminata l’attività di estrazione dei minerali ma la concessione non sia ancora cessata per cause diverse dalla rinuncia.

 

     Art. 20 quater. Disposizioni per la gestione delle piante marine e delle alghe spiaggiate [91]

     1. Le operazioni di mera separazione delle alghe e delle piante marine dalla sabbia effettuate sulla spiaggia mediante l’utilizzo di impianti mobili, non rientrano nelle attività da autorizzare secondo quanto previsto dal capo IV del titolo I della parte IV del d.lgs. 152/2006.

 

     Art. 20 quinquies. Disposizioni in materia di recupero di rifiuti non pericolosi [92]

     1. [In base al decreto legge 6 novembre 2008, n. 172 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208 e 209 del d.lgs. 152/2006 finalizzate alle attività di recupero di rifiuti non pericolosi, non sono vincolanti le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) relative alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto, alle tecniche ed ai metodi di recupero, nonché alle caratteristiche dei materiali ottenuti, fatto salvo quanto previsto al comma 2] [93].

     2. Per le attività di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione non pericolosi i materiali ottenuti al termine dello stesso processo di recupero [94]:

a) presentano l’eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dall’articolo 9 del d.m. ambiente 5 febbraio 1998;

b) sono conformi alle norme UNI di settore ed alla normativa vigente in materia di marcatura CE dei prodotti da costruzione;

c) hanno le caratteristiche tecniche indicate all’allegato 1, suballegato 1, punto 7.1.4, del d.m. ambiente 5 febbraio 1998, in relazione agli inerti da costruzione e demolizione;

d) se usati per ripristino ambientale, hanno anche le caratteristiche di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d-bis, dello stesso d.m. ambiente 5 febbraio 1998.

 

     Art. 20 sexies. Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) [95]

     1. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), provenienti da nuclei domestici, raccolti e gestiti ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 (Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - modalità semplificate), possono essere conferiti, nel rispetto delle modalità indicate nel medesimo decreto, ad impianti autorizzati per la raccolta con le procedure di cui ai capi IV e V del titolo I della parte IV del d.lgs. 152/2006, a condizione che tali impianti, non iscritti all’albo dei gestori ambientali di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche), posseggano, per la gestione dei RAEE, le caratteristiche strutturali ed i requisiti gestionali di cui all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche).

 

     Art. 20 septies. Disposizioni per l’impiego della frazione organica stabilizzata (FOS) [96]

     1. Le attività di recupero della frazione organica stabilizzata (FOS) con le procedure di cui alla parte quarta, titolo I, capi IV e V, del d.lgs. 152/2006, possono essere autorizzate per la copertura giornaliera e la sistemazione finale delle discariche a condizione che tale materiale presenti un indice di respirazione dinamico (IRD) inferiore a 1.000 mgO2Kg-1VSh-.

     2. Nelle autorizzazioni di cui al comma 1, sono specificati, in funzione della tipologia della discarica, i quantitativi massimi da impiegare che comunque non possono essere superiori a venti centimetri di spessore, per la copertura giornaliera, ed a un metro di spessore, per la sistemazione finale.

 

     Art. 20 octies. Disposizioni in materia di sedimenti in acque superficiali [97]

     1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 185, comma 3, del d.lgs. 152/2006, per acque superficiali si intende l’area occupata dal medesimo corpo idrico superficiale così come definito dall’articolo 54 comma 1, lettere l) ed n), del medesimo d.lgs. 152/2006, nel limite delle fasce di pertinenza fino ad un massimo di dieci metri dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell’argine ove esistente.

     2. Previa acquisizione del parere di ARPAT, la Giunta regionale individua con apposito regolamento, da approvarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, le metodologie per l’effettuazione dei campionamenti, analisi ed accertamenti delle caratteristiche dei sedimenti spostati nell’area di cui al comma 1.

 

     Art. 20 novies. Oneri istruttori [98]

     1. Gli importi e le modalità, di applicazione e di corresponsione degli oneri istruttori e delle tariffe relative alle autorizzazioni di cui all’articolo 5, non rilasciate nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale di cui al d.p.r. 59/2013 o nell’ambito dell’autorizzazione integrata ambientale di cui alla parte II, titolo III bis del medesimo d.lgs. 152/2006, ove non determinati da disposizioni nazionali, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei costi delle attività svolte nell’ambito dell’istruttoria del procedimento e sulla base dei criteri di cui ai commi 2 e 3.

     2. Per le istanze relative alla bonifica dei siti inquinati, gli importi di cui al comma 1 sono definiti, al netto di eventuali ulteriori oneri relativi al rilascio dei titoli sostituiti dall’autorizzazione regionale di cui all’articolo 242, comma 7, del d.lgs. 152/2006, in misura non inferiore a 100,00 euro e non superiore a 5.000,00 euro, tenendo conto:

     a) della tipologia d'istanza ai sensi della parte IV, titolo V, del d.lgs. 152/2006;

     b) della complessità dell'intervento per le ipotesi di cui all'articolo 242, comma 7, del d.lgs. 152/2006.

     3. Per le istanze non ricomprese nel comma 2, gli importi di cui al comma 1 sono determinati, in misura non inferiore a 300,00 euro e non superiore a 800,00 euro, tenendo conto della complessità istruttoria, valutata anche in relazione alla tipologia del titolo autorizzatorio e dell'istanza.

     4. La delibera di cui al comma 1 stabilisce altresì le modalità di aggiornamento degli oneri quantificati ai sensi del presente articolo nonché la quota percentuale da destinare ad ARPAT.

     5. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” titolo 3 “entrate extratributarie” del bilancio regionale.

 

     Art. 20 decies. Modalità di comunicazione per le utenze non domestiche [99]

     1. Nel rispetto dell’articolo 198 del d.lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli a recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell’articolo 238, comma 10, del d.lgs. 152/2006, lo comunicano al comune e all’affidatario del servizio pubblico, a pena di irricevibilità, entro il termine di cui all’articolo 30, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19) o, nel caso in cui tale termine non sia previsto dalla legge di conversione, entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice dell’Elenco europeo dei rifiuti (EER) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell’anno precedente.

     2. Alla comunicazione di cui al comma 1 è allegato l’accordo contrattuale con il soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti.

     3. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione effettuata ai sensi dell'articolo 198, comma 2 bis, del d.lgs 152/2006, provvedono a farne richiesta entro il termine di cui all'articolo 30, comma 5, del d.l. 41/2021 o, nel caso in cui tale termine non sia previsto dalla legge di conversione, entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, al comune e all'affidatario del servizio. Il gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro trenta giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al comune. Decorso il termine di trenta giorni, in assenza di comunicazioni del gestore, l'istanza si intende accolta.

     4. Al fine di poter conteggiare i quantitativi di rifiuti urbani gestiti al di fuori del servizio pubblico, per il calcolo della percentuale della raccolta differenziata ai sensi dell'articolo 198, comma 2 bis, e l'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del d.lgs. 152/2006, entro il 1° febbraio di ciascun anno l’utenza non domestica di cui al comma 1, comunica al comune e al gestore del servizio pubblico di riferimento i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell’anno precedente per codice EER e per impianto di destinazione con l’indicazione del soggetto che effettua la raccolta e dell’operazione di recupero a cui tali rifiuti sono destinati, dando specifica evidenza dei rifiuti avviati a riciclo o recupero della materia.

     5. Con cadenza annuale, il comune trasmette le informazioni relative alle utenze non domestiche all’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. (ARRR) in via telematica, entro il termine di cui all’articolo 30, comma 2.

 

Titolo V

CONTROLLI E POTERI SOSTITUTIVI E STRAORDINARI

 

     Art. 21. Provvedimenti straordinari.

     1. Il Presidente della Giunta regionale, anche indipendentemente dalle previsioni dei piani vigenti, può emanare atti per sopperire a situazioni di necessità o urgenza. In tali casi, può altresì individuare impianti di smaltimento esistenti, o nuovi siti, in cui disporre la realizzazione di interventi per lo smaltimento dei rifiuti, anche in sostituzione di quanto contenuto nei piani vigenti. Tali atti costituiscono automatica ed immediata modifica dei piani e sostituiscono ogni concessione, autorizzazione o nulla osta, ove occorrenti [100].

     1 bis. Il presidente della Giunta regionale, per far fronte a situazioni di necessità ed urgenza, può altresì provvedere, anche in luogo del soggetto affidatario del servizio, alla realizzazione di impianti già previsti nei piani di settore, con le modalità di cui all’articolo 202, comma 5, del d.lgs. 152/2006 [101].

     2. La Giunta regionale può approvare, per i siti o gli impianti di smaltimento di cui al comma 1, nuovi progetti o progetti di ampliamento ed eventualmente disporne la realizzazione [102].

     3. Nei casi di cui al comma 1, nonché per la realizzazione degli impianti di cui ai commi 1 bis e 2, il Presidente della Giunta regionale può provvedere mediante la nomina di un commissario, ai sensi della LR 53/2001 [103].

     4. I flussi di conferimento di rifiuti negli impianti di cui al primo comma sono autorizzati dalla Giunta Regionale, qualora non siano previsti dai piani di ambito e non siano disciplinati da atti di intesa fra le Comunità d'Ambito ai sensi dell'art. 25 [104].

     5. Le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani autorizzate dalla Giunta regionale a conferire i rifiuti nei casi di cui al comma 4, corrispondono alla Regione un contributo fino a 10,33 euro per tonnellata di rifiuto [105].

     6. Il contributo di cui al comma 5 è versato alla Regione Toscana entro il mese successivo alla scadenza del bimestre di riferimento, sulla base di rendiconti certificati dal Dipartimento competente.

     7. In caso di ritardo si applicano le seguenti indennità di mora:

     a) 2% per un ritardo non superiore a 15 giorni;

     b) 4% per un ritardo da 16 a 30 giorni;

     c) 6% per un ritardo da 31 a 60 giorni;

     d) 10% per un ritardo superiore a 60 giorni.

     8. In caso di mancato pagamento entro 90 giorni dalla scadenza di cui al comma 1 o di tre ritardati pagamenti ai sensi del comma 7, l'autorizzazione al conferimento decade.

     9. L'autorizzazione al conferimento dei rifiuti decade egualmente ove il soggetto conferente effettui tre pagamenti bimestrali di importo inferiore a quello dovuto in base ai quantitativi effettivamente conferiti negli impianti quali risultano dalla documentazione dei gestori degli impianti di smaltimento.

 

     Art. 22. Vigilanza e attività sostitutiva. [106]

     1. La Regione vigila affinché i piani di ambito siano approvati nei tempi e con le procedure previste dall’articolo 27, nonché in conformità con il piano regionale di gestione dei rifiuti, ed esercita i poteri sostitutivi previsti dall’articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), come modificata dalla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 [107].

     2. La Giunta regionale, in attuazione di quanto disposto dal comma 1, può procedere, con propria deliberazione, alla nomina di un commissario regionale ai fini della predisposizione della proposta di piano di ambito e delle ulteriori attività istruttorie sia di natura tecnica che amministrativa, secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, della LR 53/2001, e con gli effetti disciplinati dall’articolo 7, comma 11, della stessa LR 53/2001 [108].

     3. [Le province vigilano, d’intesa tra loro, sull’attuazione del piano interprovinciale di gestione dei rifiuti disciplinato dagli articoli 11, 12, 12 bis e 12 ter] [109].

     4. [Le province assicurano l’effettiva approvazione da parte delle competenti autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dei piani di ambito disciplinati dall’articolo 27, nei tempi, con le procedure ivi previste e altresì in conformità sia con il piano regionale che con quello interprovinciale. A tal fine, in caso di inadempimento da parte delle competenti autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la provincia con il maggior numero di abitanti all’interno di ciascun ATO di cui all’articolo 30 della l.r. 69/2011, provvede, in via sostitutiva, all’esercizio delle relative competenze] [110].

     5. [Le province, d’intesa tra loro, vigilano affinché gli interventi contenuti nei piani interprovinciali siano eseguiti nei tempi e nei modi previsti sia dal piano interprovinciale che da quello di ambito] [111].

     6. Le province esercitano i poteri sostitutivi di cui al comma 4, nonché quelli di cui all’articolo 20, comma 7, nelle forme, nei termini e con le modalità procedurali previste dai rispettivi ordinamenti. Qualora questi ultimi nulla dispongano al riguardo, provvedono in conformità con le disposizioni di legge che disciplinano l’esercizio dei poteri sostitutivi regionali previsti dalla LR 88/1998 e dalla LR 53/2001 [112].

     7. Le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani vigilano affinché i gestori garantiscano la realizzazione degli interventi di loro spettanza ed assicurano che la gestione degli impianti, nonché l’effettuazione dei servizi, siano attuati in conformità con i piani di ambito approvati secondo quanto previsto all’articolo 43 della l.r. 69/2011 [113].

     8. La Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 44 della l.r. 69/2011 [114].

 

Titolo VI

Disposizioni per la programmazione di ambito nonché per l’attribuzione dei finanziamenti [115]

 

     Art. 23. Comunità d'Ambito. [116]

     [1. Per superare la frammentazione delle gestioni, per conseguire economicità gestionale e per garantire che la gestione risponda a criteri di efficienza ed efficacia, la gestione integrata dei rifiuti urbani è affidata ai Comuni che la esercitano attraverso la autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani [117].

     2. La autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani opera per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e consegue, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a) del Decreto, l'autosufficienza per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno del territorio di riferimento [118].

     3. [La Comunità di Ambito si costituisce in una delle seguenti forme:

     a) attraverso la convenzione prevista dall'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e succ. mod.;

     b) attraverso un consorzio istituito ai sensi dell'art. 25 della stessa legge] [119].

     4. [A tal fine la provincia convoca, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, una conferenza dei comuni appartenenti all'Ambito Territoriale di riferimento. In caso di ATO compreso nel territorio di più province, provvedono d'intesa le province interessate. Con atto del Presidente della Provincia, adottato d'intesa con il presidente delle altre province interessate in caso di ATO compreso nel territorio di più province, è scelta la forma di collaborazione sulla base del pronunciamento favorevole per il consorzio o per la convenzione di tanti comuni che rappresentino almeno la metà più uno degli abitanti del territorio interessato, calcolati sulla base dell'ultimo censimento] [120].

     5. [Se la forma scelta è il consorzio, la provincia, o le province d'intesa in caso di ATO compreso nel territorio di più province, provvede:

     a) a predisporre lo Statuto-tipo della autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sulla base dello schema, completo del contratto di servizio-tipo, con allegata carta dei servizi, approvato dal Consiglio regionale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge;

     b) a inviare lo Statuto per l'approvazione agli Enti che costituiscono la autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed a esercitare il controllo sostitutivo, in caso di inadempimento nel termine di centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

     c) a convocare l'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi della autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

     d) ad assicurare, con la propria struttura organizzativa, il primo funzionamento della Comunità di Ambito] [121].

     6. [Se la forma scelta è la convenzione, la provincia, o le province d'intesa in caso di ATO compreso nel territorio di più province, individuano il comune responsabile del coordinamento, il quale convoca la conferenza dei servizi per la stipula della convenzione, da adottarsi nel rispetto dello schema-tipo, completo del contratto di servizio-tipo con allegata carta dei servizi, approvato dal Consiglio Regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La provincia provvede in via sostitutiva nel caso di inadempimento nel termine di centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge] [122].

     7. Il peso dei Comuni all'interno della autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è determinato dallo Statuto o dalla Convenzione in base ai seguenti fattori fondamentali riferiti ai rispettivi territori comunali:

     a) quantità di rifiuti prodotti;

     b) quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata e avviati al recupero;

     c) quantità di rifiuti smaltiti sul territorio comunale [123].]

 

     Art. 23 bis. (Condizioni per l’attribuzione di finanziamenti). [124]

     1. Fermo restando l’esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 22, l’attribuzione di qualsiasi finanziamento e contributo di competenza regionale, previsto per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, non può essere disposta qualora, relativamente al territorio interessato, non sia stato approvato il piano interprovinciale o non si sia provveduto, entro il termine previsto dall’articolo 51 della l.r. 69/2011 alla costituzione degli organi dell’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani [125].

     2. [L’attribuzione di finanziamenti alle Comunità di ambito per la costruzione di impianti assume priorità qualora sia stato individuato un soggetto gestore unico di ambito o per interventi previsti dalla pianificazione integrata fra più ATO, in conformità a quanto previsto dall’articolo 25] [126].

 

     Art. 24. Delimitazione degli ATO. [127]

     [1. Al fine della gestione integrata dei rifiuti urbani sono istituiti i seguenti ATO:

- ATO Toscana Centro, costituito dai comuni compresi nelle province di Firenze, Prato e Pistoia;

- ATO Toscana Costa, costituito dai comuni compresi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno;

- ATO Toscana Sud, costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto [128].

     1 bis. La Giunta regionale può stipulare accordi con la Regione Emilia-Romagna per l’inserimento dei Comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola, compresi nella Provincia di Firenze, nonché dei Comuni di Abetone, Cutigliano, Marliana, Pescia, Piteglio, Sambuca Pistoiese e San Marcello Pistoiese, compresi nella Provincia di Pistoia, nei limitrofi ambiti territoriali ottimali della Regione Emilia-Romagna [129].

     1 ter. La Giunta regionale può stipulare accordi con la Regione Marche per l’inserimento del Comune di Sestino, compreso nella Provincia di Arezzo, nei limitrofi ambiti territoriali ottimali della Regione Marche [130].

     1 quater. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, fissa la data a partire dalla quale i comuni di cui ai commi 1 bis e 1 ter, cessano di essere compresi rispettivamente nell’ambito dell’ATO Toscana Centro e dell’ATO Toscana Sud e di partecipare ai relativi consorzi, dettando le eventuali disposizioni per assicurare il funzionamento dell’ATO Toscana Centro e dell’ATO Toscana Sud [131].

     2. [Alla modifica delle delimitazioni degli ATO si provvede con atto del Consiglio regionale, sentite le province e i comuni interessati] [132].

     3. Le Comunità d'Ambito possono individuare, all'interno del proprio territorio, aree di raccolta cui riferire le gestioni del sistema delle raccolte per un miglior conseguimento degli obiettivi del piano regionale.]

 

     Art. 25. Autosufficienza - Atti di indirizzo regionali Sistemi d'ATO Poteri regionali.

     1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 bis, ove l'obiettivo della completa autosufficienza nella gestione dei rifiuti a livello di ATO non risulti interamente perseguibile in conseguenza della carenza di capacità di smaltimento per le varie tipologie di impianti, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, formula indirizzi per la sottoscrizione di una convenzione tra le autorità per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, finalizzata allo smaltimento dei rifiuti in un ATO diverso da quello di provenienza [133].

     2. In attuazione degli indirizzi di cui al comma 1, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate provvedono alla stipula della convenzione, che costituisce modifica dei rispettivi piani di ambito [134].

     2.1 Presso la direzione competente della Giunta regionale è istituito un Comitato regionale di coordinamento, il quale è composto:

a) dal direttore della direzione della Giunta regionale competente in materia di rifiuti o suo delegato;

b) dal dirigente dell’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. o suo delegato;

c) dai direttori generali delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate o loro delegati [135].

     2.2. Il Comitato monitora e verifica l’attuazione della convenzione di cui al comma 2 con particolare riferimento alla gestione dei flussi dei rifiuti destinati a impianti di trattamento fuori dall’ambito ottimale di produzione [136].

     2.3. In esito alle verifiche condotte dal Comitato regionale di coordinamento di cui al comma 2.1, la Giunta regionale può approvare con propria deliberazione, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio regionale di cui al comma 1 e sentite le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate, specifiche disposizioni operative con riferimento alla gestione dei flussi di rifiuti oggetto della convenzione di cui al comma 2 [137].

     2.4. Entro trenta giorni dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.3, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate adeguano le convenzioni sottoscritte ai sensi del comma 2 alle disposizioni operative di cui al comma 2.3 [138].

     2.5. Qualora l’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani rimanga inerte o comunque non dia piena attuazione a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.3, la Regione si sostituisce con le modalità di cui all’articolo 44 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) [139].

     2 bis. In caso di eventi eccezionali e contingenti, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate possono sottoscrivere convenzioni per lo smaltimento dei rifiuti in un ATO diverso da quello di provenienza, anche in assenza degli indirizzi di cui al comma 1, previa acquisizione del parere della Giunta regionale [140].

     3. [Alla data dell’approvazione del piano interprovinciale di gestione dei rifiuti le province interessate alla convenzione danno conto di tale intesa ed integrano i flussi di rifiuti da esso derivanti nei rispettivi piani] [141].

     4. [La stipula delle convenzioni è di competenza delle Comunità d'ambito interessate, che vi provvedono in coerenza con le indicazioni del piano interprovinciale e ne danno conto nei piani di ambito di cui all'art. 27] [142].

     5. [Indipendentemente dal procedimento di cui ai commi precedenti, l'autosufficienza può essere raggiunta all'interno dei sistemi d'ATO come definiti dall'art. 2. In tal caso le province interessate autorizzano i flussi di rifiuti e integrano il piano interprovinciale] [143].

     6. Qualora non sia comunque possibile assicurare l’autosufficienza ai sensi dei commi 1, 2, la Giunta regionale può autorizzare il conferimento dei rifiuti eccedentari nelle discariche di cui all’articolo 21, comma 1, con applicazione del tributo previsto dallo stesso articolo 21, comma 5 [144].

 

     Art. 25 bis. Contributo ambientale per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti del loro trattamento in impianti di smaltimento ubicati in ambiti territoriali ottimali diversi da quello di produzione [145]

     1. La Giunta regionale a partire dal 1° gennaio 2014 assegna alle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani risorse da destinare alle province ed ai comuni sede degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti del loro trattamento prodotti in altri ambiti territoriali ottimali [146].

     2. Le autorità destinano le risorse di cui al comma 1 ai comuni ed alle province a titolo di contributo per la realizzazione di investimenti pubblici volti al miglioramento ed alla mitigazione ambientale connessi con la gestione dei rifiuti e le bonifiche dei siti inquinati, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

     3. Dal 1° gennaio 2014 il contributo sostituisce ogni onere, indennizzo o compenso a carattere ambientale e territoriale a favore di comuni e province destinatari dei rifiuti.

     4. [Il contributo ambientale di cui al presente articolo non si applica agli atti e alle convenzioni aventi a oggetto flussi extra ATO già in essere alla data di cui al comma 3] [147].

     5. Fino all’approvazione dei piani di ambito, le risorse di cui al comma 1, sono assegnate sulla base dei flussi autorizzati ai sensi dell’articolo 31, comma 6.

 

     Art. 26. Competenze della autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. [148]

     [1. Le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attuano i piani interprovinciali di gestione dei rifiuti attraverso i piani di ambito [149].

     2. Le funzioni di competenza della autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attengono in particolare:

     a) all'elaborazione, all'approvazione e all'aggiornamento del piano di ambito;

     b) all’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani [150];

     c) alla redazione dei rapporti sulla realizzazione del piano di ambito sulla capacità di smaltimento dell'ATO [151];

     d) alla determinazione della tariffa, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente [152];

     e) all'assegnazione ai soggetti gestori dei contributi di cui all'art. 3, comma 2. La tariffa è applicata in forma differenziata in relazione direttamente proporzionale alla minore produzione di rifiuti ed inversamente proporzionale alla più elevata percentuale di raccolta differenziata raggiunta [153];

     e bis) alla certificazione del conseguimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da conferire in discarica ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 36/2003 secondo i criteri, le modalità ed i tempi stabiliti nel programma regionale di cui all’articolo 9, comma 1, lettera o bis) [154];

     e ter) all’invio alla Giunta regionale di un rapporto annuale sui rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica [155].

     3. Le attività di cui al comma 2 sono organizzate dalle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il raggiungimento degli standard tecnici economici di cui al piano regionale. A tal fine le Comunità d'Ambito e le Province istituiscono forme di controllo dell'applicazione e dell'efficacia dei servizi di gestione dei rifiuti.

     4. La autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani rendiconta alle province interessate, alla Regione ed ai Comuni interessati sullo stato di attuazione del piano di ambito nelle forme e nei tempi stabiliti con atto della Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [156].]

 

     Art. 27. Piani di ambito.

     1. Il piano di ambito si basa sull'analisi della situazione esistente contenuta nel piano regionale. Il piano di ambito contiene [157]:

     a) l'individuazione delle aree di raccolta;

     b) i progetti preliminari, completi dei relativi piani economici e finanziari, degli interventi previsti nel piano regionale [158];

     c) gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza delle aree inquinate riferibili a precedenti attività di gestione dei rifiuti a cura del pubblico servizio;

     d) i progetti preliminari dei servizi di raccolta e del sistema dei trasporti completi dei relativi piani economici e finanziari;

     e) la definizione dei tempi per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b) e c);

     f) lo schema di assetto gestionale, le aree di raccolta, i servizi e gli impianti di smaltimento e di recupero di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) da affidare in gestione [159];

     g) il piano degli investimenti necessari per raggiungere gli obiettivi, articolato su base decennale per i servizi di smaltimento e su base quinquennale per i servizi di raccolta e spazzamento;

     h) [la previsione dell'importo delle tariffe articolate per singole voci di costo, da effettuarsi su base pluriennale, nonché le modalità progressive di attuazione garantendo la gradualità degli adeguamenti tariffari] [160];

     i) gli obiettivi e gli standard dei servizi di gestione dei rifiuti, eventualmente articolati per aree;

     i bis) la previsione e programmazione temporale dei flussi interni all'ambito territoriale di competenza, ivi compresa la dimensione quantitativa dei rifiuti che eccedono la capacità di smaltimento [161];

     i ter) la descrizione del sistema di raccolta differenziata, idoneo al raggiungimento degli obiettivi del piano di ambito; [162]

     i quater) le frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata in relazione agli obiettivi e le modalità di avvio al recupero [163].

     2. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del piano regionale, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani adottano e trasmettono alla Regione i piani di ambito. Contestualmente le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nominano il garante dell’informazione, incaricato di avviare tutte le azioni necessarie per assicurare l’informazione ai cittadini e alle formazioni sociali, che può essere scelto all’interno della struttura dell’ente, ad esclusione del responsabile del procedimento, ovvero all’esterno [164].

     3. Il piano adottato è depositato per trenta giorni consecutivi presso le sedi della autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei comuni compresi nel territorio dell'ambito ottimale, nonché sul sito istituzionale dei comuni e della Regione, durante i quali chiunque può presentare osservazioni. Dell'avvenuta adozione e del nome del garante è data comunicazione su almeno due quotidiani a diffusione locale. Entro lo stesso termine la Regione può prescrivere alla autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani le modifiche necessarie a rendere il piano di ambito conforme al piano regionale. I comuni trasmettono tempestivamente alla autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani le osservazioni ricevute [165].

     4. La autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani approva il piano di ambito entro sessanta giorni dall’adozione. Il piano dà conto delle osservazioni non accolte. Il piano è trasmesso alla Regione che lo adegua alle eventuali prescrizioni di cui al comma 3, qualora la autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani non abbia provveduto. La Regione dispone la pubblicazione dell’avviso di avvenuta approvazione sul b.u.r.t. Il piano di ambito è efficace dalla data di tale pubblicazione [166].

     4 bis. Il piano di ambito è reso accessibile ai cittadini anche in via telematica mediante pubblicazione sul sito istituzionale della autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di riferimento, della Regione e dei comuni interessati. L’avviso di cui al comma 4 contiene l’indicazione del sito informatico su cui il piano è consultabile [167].

     5. Le modifiche al piano di ambito sono approvate con le stesse procedure di cui ai commi precedenti.

     6. [Con l'atto di approvazione di cui al quarto comma, la Comunità d'ambito nomina un Comitato di garanzia, che verifica l'attuazione del piano di ambito e l'attività dei gestori. La Comunità d'Ambito provvede a disciplinarne i criteri di nomina e di funzionamento, la durata in carica e quant'altro necessario e opportuno, fermo quanto previsto nel comma 7] [168].

     7. [Il comitato di cui al comma 6 è composto da almeno due membri, uno dei quali è designato dalle province comprese nel medesimo ATO. Il comitato riferisce alla autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e ai comuni che ne fanno richiesta sullo stato di realizzazione del piano. Almeno due volte l’anno il comitato elabora relazioni sullo stato del piano e le trasmette ai consigli comunali e provinciali interessati. Le relazioni sono rese pubbliche a cura del comitato, trascorsi trenta giorni dal loro invio ai comuni e alle province. Chiunque può prenderne visione o chiederne copia al garante dell’informazione della autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani] [169].

 

Titolo VII

NORME FINANZIARIE, SISTEMA SANZIONATORIO

E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 28. Finanziamento degli interventi finalizzati alla valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti [170]

     1. Per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 3, è istituito un fondo regionale a titolo di anticipazione, alimentato:

a) con i contributi previsti ai sensi dell’articolo 21, comma 5;

b) con i proventi eventualmente derivanti dalla stipulazione delle convenzioni e degli accordi di programma di cui all’articolo 17, comma 1;

c) con risorse regionali.

     2. I soggetti beneficiari delle anticipazioni a valere sul fondo di cui al comma 1, sono tenuti al loro rimborso, senza alcun onere per interessi, in un periodo massimo di cinque anni. A tal fine, con l’atto di attribuzione del finanziamento si provvede a determinare il periodo e le modalità con le quali il rimborso deve essere effettuato.

 

     Art. 28 bis. Finanziamento degli interventi di bonifica di aree inquinate eseguiti in danno dai comuni [171]

     1. Per gli interventi sostitutivi in danno di cui all'articolo 250 del d.lgs. 152/2006 di competenza dei comuni, la Regione può provvedere con:

a) la concessione di finanziamenti con obbligo di restituzione;

b) la concessione di contributi.

     2. I criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e dei contributi di cui al comma 1 sono tabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

     3. Il sostegno finanziario regionale può riguardare anche le attività di caratterizzazione, analisi di rischio e progettazione direttamente funzionali all'intervento di bonifica.

     4. Ai finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), possono anche accedere:

a) gli interventi di cui all’articolo 240, comma 1, lettere i) e m), del d.lgs. 152/2006;

b) gli interventi di competenza diretta degli enti pubblici territoriali.

     5. Il rimborso delle somme concesse quale finanziamento ai sensi del comma 1, lettera a), è dovuto, senza alcun onere di interesse, in un periodo massimo di otto anni dall'attestazione della Regione effettuata ai sensi del paragrafo 7, capoverso 6, della deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 301 (L.R. 25/25/1998 - Art. 5 - Comma 1 (Lett. E bis) - Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati), con le modalità e le priorità temporali nonché secondo il piano finanziario, definiti nell'atto di attribuzione del finanziamento.

     6. I contributi di cui al comma 1, lettera b), possono essere erogati, anche ad integrazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), solo quando il costo dell’intervento risultante dal progetto di bonifica approvato sia superiore al 10 per cento delle entrate finali del bilancio del Comune, per la quota che supera tale percentuale ed entro i limiti stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.

     7. I comuni destinatari dei contributi di cui al comma 1, lettera b), provvedono al recupero delle somme tramite azione di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente ovvero mediante ripetizione delle spese nei confronti del proprietario del sito, ai sensi dell’articolo 253 del d.lgs. 152/2006, e alla restituzione alla Regione delle somme recuperate entro il limite massimo dell'importo del contributo concesso. I comuni medesimi comunicano alla Regione tutte le attività svolte e le azioni esercitate per adempiere ai suddetti obblighi.

     8. I contributi di cui al comma 1, lettera b), sono revocati, con recupero delle somme mediante compensazione, qualora:

a) il comune non avvii o non completi i lavori di bonifica;

b) il comune ometta di intraprendere l’azione di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente o il recupero delle spese nei confronti del proprietario.

 

     Art. 28 ter. Interventi di bonifica di aree inquinate in danno eseguiti dalla Regione [172]

     1. Ove la Regione intenda provvedere in via sostitutiva all’esecuzione degli interventi di bonifica in danno ai sensi dell’articolo 250 del d.lgs. 152/2006, diffida il comune ad attivarsi entro un congruo termine.

     2. Decorso il termine indicato nella diffida, la Regione realizza gli interventi di cui al comma 1, nell’ambito degli stanziamenti destinati agli interventi di cui all’articolo 28 bis, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, procedendo al recupero delle somme a carico del comune inadempiente anche mediante compensazione ai sensi dell’articolo 27 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della l.r. 6.8.2001, n. 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”).

 

     Art. 29. Norma finanziaria. [173]

     1. Al finanziamento del fondo istituito ai sensi dell'articolo 28 si fa fronte mediante imputazione della spesa alla UPB 423 “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – spese di investimento” del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale 2004/2006 [174].

     2. I rientri di cui al fondo di anticipazione previsto dall'articolo 28, comma 2, sono allocati alla UPB 451 “Entrate inerenti contributi e trasferimenti da altri soggetti – entrate libere” del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale 2004/2006 [175].

     3. Agli oneri di spesa previsti dalla presente legge per l’anno 2004, si fa fronte con imputazione della spesa relativa:

     a) alla UPB 423 “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – spese di investimento”, per un importo pari a euro 4.300.630,37;

     b) alla UPB 424 “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – spesa corrente” per un importo pari a euro 2.912.952,00;

     c) alla UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – spese di investimento”, per un importo pari a euro 9.577.342,00.

     3 bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, comma 2, stimati in euro 6.000.000,00 per l’anno 2010 ed euro 5.000.000,00 per l’anno 2011, si fa fronte con le risorse stanziate nell’unità previsionale di base (UPB 423) “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Spese di investimento” del bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011, annualità 2010 e 2011 [176].

     3 ter. Per gli oneri derivanti dall’articolo 3, comma 3, è autorizzata la spesa di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2010 e 2011, cui si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 423 “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Spese di investimento” del bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011, annualità 2010 e 2011 [177].

     3 quater. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 3 ter, al bilancio pluriennale 2009 – 2011, annualità 2011 è apportata la seguente variazione per sola competenza:

Anno 2011

In diminuzione

UPB 424 “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – spese correnti” per euro 1.500.000,00;

In aumento UPB 423 “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Spese di investimento” per euro 1.500.000,00 [178].

     3 quinquies. Per gli oneri derivanti dall'articolo 28 bis, comma 1, lettere a) e b), è autorizzata, rispettivamente, la spesa fino ad un massimo di euro 4.200.000,00 e fino ad un massimo di euro 5.200.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 423 “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – spese di investimento” del bilancio di previsione 2015 [179].

     3 sexies. I rimborsi di cui alle concessioni di crediti previste dall'articolo 28 bis, comma 1, lettera a), sono imputati alla UPB di entrata 461 “Riscossione di crediti” del bilancio regionale, secondo l'articolazione per importo ed annualità prevista nel piano finanziario definito nell'atto di attribuzione del finanziamento [180].

     3 septies. Le somme eventualmente restituite alla Regione di cui all'articolo 28 bis, comma 7, sono imputate alla UPB di entrata 451 “Altre entrate in conto capitale libere” del bilancio regionale [181].

     4. Agli oneri di spesa relativi agli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.

     5. Gli stanziamenti di cui ai commi 1 e 3 quinquies possono essere integrati da ulteriori risorse provenienti da fondi comunitari e nazionali [182].

     5 bis. Le minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 30 quater sono stimate in euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e fanno carico agli stanziamenti delle UPB 111 “Imposte e tasse” del bilancio di previsione [183].

     5 ter. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 6 al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011 - 2013, annualità 2012 e 2013, sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:

anno 2012

- in diminuzione, UPB 111 di entrata “Imposte e tasse”, euro 1.500.000,00;

- in diminuzione, UPB 424 di spesa “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati-spesa corrente”, euro 1.500.000,00.

anno 2013

- in diminuzione, UPB n. 111 di entrata “Imposte e tasse”, euro 1.500.000,00;

- in diminuzione, UPB n. 424 di spesa “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Spesa corrente”, euro 1.500.000,00 [184].

     5 quater. Per gli oneri derivanti dall’articolo 25 bis è autorizzata per l’annualità 2014 la spesa fino ad un massimo di euro 6.000.000,00, cui si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 423 “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati-spesa di investimento” del bilancio pluriennale 2013-2015, annualità 2014 [185].

     5 quinquies. Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione degli articoli 30 quater e 30 quinquies sono stimate in euro 3.840.000,00 annui per ciascuna delle annualità 2014 e 2015 e sono imputate alla UPB di entrata 111 "Imposte e tasse" del bilancio pluriennale 2013–2015 [186].

 

     Art. 30. (Sanzioni amministrative. Obblighi di trasmissione dei dati per gli obiettivi di raccolta differenziata. Tardiva od omessa trasmissione e relative sanzioni [187]). [188]

     1. La violazione dei divieti e degli obblighi posti dalla presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro ad 7.500,00 euro. Alla stessa sanzione è soggetta altresì la violazione dei divieti espressamente sanciti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 9.

     2. Con cadenza annuale, i comuni trasmettono all’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A i dati richiesti ai fini della certificazione del conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata entro il 1° marzo dell’anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono. La trasmissione tardiva, effettuata comunque entro il 2 maggio dell’anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 1.550,00 euro a 5.000,00 euro [189].

     2 bis. L’omessa trasmissione dei dati richiesti ai fini della certificazione del conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, oppure la trasmissione dei dati effettuata dopo il 2 maggio dell’anno successivo a quello a cui essi si riferiscono, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 4.000,00 euro a 12.000,00 euro [190].

     3. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo provvede la Regione [191].

 

     Art. 30 bis. Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani [192]

     1. Il tributo disciplinato dalla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’articolo 3 della l. 28 dicembre 1995, n. 549) è stabilito per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in euro 25,82 per tonnellata.

     2. L’ammontare complessivo del tributo per ciascun ATO è calcolato moltiplicando l’importo di cui al comma 1 per la quantità dei rifiuti urbani e assimilati prodotti all’interno dell’ambito e smaltiti in discarica.

     3. Al fine di definire la quota di tributo dovuta da ciascun comune dell’ATO, l’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani può stabilire criteri e metodi di ripartizione da approvarsi con propria deliberazione assembleare.

     4. L’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ripartisce l’eventuale onere derivante dall’applicazione dell’addizionale di cui all’articolo 205, comma 3, del d.lgs. 152/2006 secondo le modalità ivi previste.

     5. L’addizionale di cui all’articolo 205, comma 3 del d .lgs. 152/2006 è versata alla Regione Toscana dai soggetti passivi individuati dall’articolo 3 della l.r. 60/1996.

     6. L’accertamento delle percentuali di raccolta differenziata ai fini dell’applicazione dell’addizionale prevista all’articolo 205, comma 3, del d.lgs. 152/2006, è effettuato annualmente con atto del dirigente della competente struttura, entro la data e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di cui all’articolo 15, comma 1. Tale deliberazione, avuto riguardo anche agli standard del sistema informativo regionale ambientale (SIRA), individua i formati e le modalità di trasmissione dei dati che i comuni sono obbligati a trasmettere ai fini della certificazione dei dati medesimi.

     7. Con cadenza annuale, i comuni trasmettono all’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A i dati di cui al comma 6, entro il 1° marzo dell’anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono.

     8. L’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, per le finalità di cui al comma 4, applica i dati percentuali di raccolta differenziata a decorrere dal trimestre immediatamente successivo all’adozione dell’atto del dirigente della competente struttura di cui al comma 6. Dallo stesso termine si applica l’eventuale addizionale del 20 per cento prevista dall’articolo 205, comma 3, del d.lgs. 152/2006, qualora ricorrano le condizioni ivi previste come accertato dall’atto del dirigente della competente struttura.

     9. La trasmissione dei dati di cui al comma 7 effettuata dopo il 1° marzo dell’anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, ma comunque entro il 2 maggio dell’anno medesimo, comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 30, comma 2.

     10. L’omessa trasmissione dei dati di cui al comma 7 oppure la trasmissione di detti dati effettuata dopo il termine del 2 maggio di cui al comma 9, comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 30, comma 2 bis.

     11. Le somme effettivamente incassate ai sensi del comma 5 sono riassegnate sui bilanci degli esercizi successivi per il finanziamento di interventi diretti a ridurre la produzione di rifiuti nonché ad incentivare il sistema di raccolta differenziata secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale).

 

     Art. 30 ter. (Trattamento dei rifiuti). [193]

     [1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 30 bis, comma 1, si considerano trattati i rifiuti sottoposti ai processi meccanici, fisici, termici, chimici o biologici, atti a modificare la natura e le caratteristiche del rifiuto "tal quale", al fine di conseguire i seguenti effetti:

     a) favorire il recupero di materiali o di energia;

     b) facilitare il trasporto ai luoghi di effettuazione delle successive fasi di recupero o di smaltimento finale;

     c) ridurre la quantità e le componenti biodegradabili del rifiuto residuo destinato allo smaltimento in discarica, nonché la produzione di percolazioni e di emissioni di biogas, in conformità con gli obiettivi posti in materia dalla Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti.

     [2. Le frazioni di materiale in uscita dagli impianti di trattamento di cui al comma 1, quali la frazione organica stabilizzata (FOS) e la frazione secca non classificabile come combustibile derivante dai rifiuti (CDR), qualora non vengano effettivamente riutilizzati, ai sensi degli articoli 27 e 28, nonché 31 e 33 del decreto, ma siano avviati allo smaltimento in discarica, sono soggetti al tributo di cui alle lettere b) e d) del comma 1 dell’articolo 30 bis.] [194]

     3. Le definizioni di scarti, sovvalli e scorie, si riferiscono a quei materiali che il sistema impiantistico di trattamento, di cui al comma 1, produce quale residuo della lavorazione. Ai fini di cui alla presente legge, ed altresì per l’applicazione del tributo di cui alla l. 549/1995, la classificazione quali rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 7 comma 3, lettera g), del decreto, è riservata esclusivamente a tali materiali.]

 

     Art. 30 quater. Disposizioni per la determinazione dell’ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati [195]

     1. Gli scarti e i sovvalli provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella stabilita dall’articolo 23 bis, comma 1, lettera c), della l.r. 60/1996, fino al limite massimo del 25 per cento rispetto al flusso di rifiuti urbani in ingresso.

     2. I rifiuti derivanti dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, in particolare, fatto salvo quanto previsto al comma 4, la frazione organica stabilizzata (FOS) e non, la frazione secca ed i quantitativi degli scarti e i sovvalli superiori al limite massimo di cui al comma 1, sono soggetti all’aliquota di euro 21,00 a tonnellata [196].

     3. [L’aliquota di cui al comma 2, si applica a decorre dal 1° gennaio 2012] [197].

     4. La FOS utilizzata per la copertura e la sistemazione finale delle discariche, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 20 septies, non è soggetta al pagamento del tributo.

 

     Art. 30 quinquies. Disposizioni transitorie per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani [198]

     1. Il tributo disciplinato dalla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) è determinato, per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani e sino al 31 dicembre 2015, sulla base dei seguenti parametri riferiti a ciascun comune:

a) grado di efficienza della raccolta differenziata, espresso in percentuale rispetto alla quantità complessiva di rifiuti prodotti;

b) produzione annua pro capite di rifiuti.

     2. L’ammontare del tributo dovuto ai sensi del comma 1 è calcolato secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella riportata nell'allegato A alla presente legge.

     3. L’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ripartisce l’eventuale onere derivante dall’applicazione dell’addizionale di cui all’articolo 205, comma 3, del d.lgs. 152/2006 secondo le modalità ivi previste.

     4. L'addizionale di cui al comma 3 è versata alla Regione Toscana dai soggetti passivi individuati dall'articolo 3 della l.r. 60/1996.

     5. Per i piccoli comuni in situazione di maggiore disagio, che possono essere destinatari del contributo di cui all'articolo 82 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, (Norme sul sistema delle autonomie locali.), i quali abbiano prodotto una quantità di rifiuti inferiore o pari a 500 chilogrammi per abitante l'anno, l'ammontare del tributo dovuto ai sensi dei commi 1 e 2, è ridotto di euro 3,00. Tale riduzione non può comportare la diminuzione del tributo dovuto al di sotto della misura minima prevista dall'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

     6. La Giunta regionale individua con propria deliberazione la soglia del disagio al di sopra della quale sono concesse le riduzioni previste al comma 5.

     7. L'accertamento dei livelli di raccolta differenziata e di produzione dei rifiuti annui pro capite, anche ai fini dell'applicazione dell'addizionale prevista al comma 3, è effettuato annualmente con atto del dirigente della competente struttura, entro la data e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di cui all'articolo 15, comma 1. Tale deliberazione, avuto riguardo anche agli standard del sistema informativo regionale ambientale (SIRA), individua i formati e le modalità di trasmissione dei dati, che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della suddetta certificazione.

     8. Con cadenza annuale, i comuni trasmettono all’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A i dati di cui al comma 7, entro il 1° marzo dell’anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono.

     9. La trasmissione dei dati di cui al comma 8 effettuata dopo il 1° marzo dell’anno successivo a quello a cui essi si riferiscono ma comunque entro il 2 maggio dell’anno medesimo comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 30, comma 2.

     10. L’omessa trasmissione dei dati di cui al comma 8 oppure la trasmissione di detti dati effettuata il termine del 2 maggio di cui al comma 9 comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 30, comma 2 bis ed, inoltre, l’applicazione del tributo nella misura massima di 25,82 euro a tonnellata, prevista dall’articolo 3 della l. 549/1995.

     11. L'ammontare del tributo è annualmente rideterminato a decorrere dal primo giorno del trimestre immediatamente successivo all'adozione dell'atto del dirigente della competente struttura di cui al comma 7. Dallo stesso termine si applica l’eventuale addizionale del 20 per cento prevista dall’articolo 205, comma 3, del d.lgs. 152/2006 qualora ricorrano le condizioni ivi previste come accertato dall’atto del dirigente della competente struttura.

     12. Le somme effettivamente incassate ai sensi del comma 4 sono riassegnate sui bilanci degli esercizi successivi per il finanziamento di interventi diretti a ridurre la produzione di rifiuti nonché ad incentivare il sistema di raccolta differenziata secondo le modalità di cui alla l.r. 14/2007.

 

     Art. 31. Disposizioni transitorie.

     1. Fino all'approvazione di un nuovo piano regionale, ai sensi dell'art. 10, resta valido il piano regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 8 Aprile 1998, n. 88. Tale piano produce gli effetti di cui all'art. 13 [199].

     2. [Fino all'entrata in vigore dei piani provinciali approvati ai sensi dell'art. 12, si applicano i piani regionali approvati ai sensi della L.R. 13.11.1984, n. 65 "Norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi". Le Province entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge possono richiedere alla Giunta Regionale la verifica di conformità delle scelte dei Piani suddetti e delle loro varianti al Piano Regionale, salvo che le Province non intendano modificarli. Le integrazioni e modifiche all'esistente seguono la procedura prevista dall'art. 12 contestualmente ad una informazione delle parti già approvate. Le localizzazioni di impianti previste nei piani provinciali approvati dai rispettivi Consigli ai sensi della L.R. 65/84 prima della decadenza prevista dalla disposizione transitoria di cui all'art. 13, comma 4, della L.R. 12 gennaio 1995, n. 4 e non approvati dalla Regione per la successiva decadenza prevista dalla norma transitoria richiamata, sono considerate conformi, su richiesta della provincia, qualora la Giunta regionale ne verifichi la coerenza con quanto previsto dal piano regionale di cui all'art. 22 del Decreto] [200].

     3. [Sino all'adozione del piano di bonifica di cui all'art. 9, comma 2, resta in vigore il piano regionale di bonifica delle aree inquinate approvato ai sensi della L.R. 29/93. Solo con l'adozione del piano di cui all'art. 9, comma 2, si producono gli effetti di cui all'art. 20, commi 1 e 4] [201].

     4. [Le direttive tecniche e procedurali di cui all'art. 5, comma 1, lett. e), relative all'espletamento delle funzioni attribuite dalla presente legge agli enti locali, sono approvate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; in prima applicazione e fino all'approvazione delle suddette direttive, conservano validità le direttive approvate dalla Giunta regionale ai sensi della L.R. 12 gennaio 1995, n. 4 e della L.R. 29/93] [202].

     5. [Per i progetti di bonifica e/o di messa in sicurezza non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale attribuisce agli enti competenti ai sensi della presente legge la conclusione del procedimento] [203].

     6. [Fino all'approvazione dei piani di ambito, i flussi di rifiuti sono autorizzati con atti congiunti delle Province di provenienza e di quelle di destinazione, sentite le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate] [204].

     7. [In prima applicazione, i piani provinciali di cui all'art. 11 sono approvati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge] [205].

 

     Art. 31 bis. Disposizioni transitorie concernenti l’applicazione del tributo speciale di cui all’articolo 30 bis. [206]

     1. Per l’anno d’imposta 2006, sino all’adozione del provvedimento regionale di accertamento di cui all’articolo 30 bis, comma 5, il tributo si determina in acconto con riferimento esclusivo alla quota relativa al grado di efficienza della raccolta differenziata, così come accertato dal provvedimento regionale adottato nell’anno 2005.

     2. I conguagli derivanti dall’applicazione della quota relativa alla produzione pro-capite di rifiuti per anno, sono effettuati in sede di versamento del tributo concernente il quarto trimestre 2006.

 

     Art. 31 ter. Disposizioni transitorie concernenti l’addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi [207]

     1. In sede di prima applicazione l’addizionale prevista dall’articolo 30 bis, comma 8, si applica a decorrere dal secondo trimestre successivo all’adozione dell’atto del dirigente della competente struttura di cui all’articolo 30 bis, comma 5, relativo all’accertamento dei livelli di raccolta differenziata raggiunti nell’anno 2006.

 

     Art. 31 quater. Disposizioni transitorie per la definizione dei criteri relativi ai contributi di cui all’articolo 25 bis [208]

     1. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di cui all’articolo 25 bis, comma 2, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

 

     Art. 32. Abrogazioni.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione dell'art. 10 della L.R. 19.08.88 n. 60, dell'art. 4 della L.R. 06.09.93 n. 64, il comma 5 della L.R. 02.09.89 n. 61 e dell'art. 4 della L.R. 04.04.95 n. 35 che sono riferiti alla A.R.R.R., sono abrogate:

     - la L.R. 19 Agosto 1988, n. 60 "Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti"

     - la L.R. 2 Settembre 1989 n. 61 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 60/88 - Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti"

     - la L.R. 22 Marzo 1990 n. 19 "Costituzione Agenzia Regione, Recupero Risorse S.P.A. art. 10 L.R. 60/88"

     - la L.R. 12 Maggio 1993 n. 29 "Criteri di utilizzo di aree inquinate soggette a bonifica"

     - la L.R. 6 Settembre 1993 n. 64 "Disciplina delle materie prime secondarie - Catasto rifiuti ed osservatorio regionale sui rifiuti e sulle M.P.S. - Modifiche ed integrazione alla L.R. 19 agosto 1988, n. 60 - Norme per la limitazione e il recupero dei rifiuti"

     - la L.R. 7 Novembre 1994 n. 85 "Integrazione alla L.R. 12/5/93, n. 29 recante criteri di utilizzo di aree inquinate soggette a bonifica"

     - la L.R. 12 Gennaio 1995 n. 4 "Norme per lo smaltimento dei rifiuti"

     - la L.R. 4 Aprile 1995, n. 35 "Contributi per interventi urgenti a sostegno infrastrutture per lo smaltimento dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati e modifiche alle LL.RR. 60/88, 29/93, e 4/95"

     - la L.R. 28 Giugno 1996, n. 47 «Modifiche ed integrazioni della L.R. 12 gennaio 1995, n. 4 e successive modificazioni recante "Norme per lo smaltimento dei rifiuti"»

     - la L.R. 17 Dicembre 1992, n. 55 "Procedure per l'individuazione dei siti di cava e discarica necessari alla realizzazione delle opere pubbliche e per l'utilizzo prioritario delle materie prime secondarie", artt. n. 7, 9 e 11.

     2 bis. L’articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 70 (Modifiche ed interpretazione autentica della LR 18 maggio 1998, n. 25, concernente: "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati") è abrogato [209].

     2 ter. La legge regionale 31 agosto 2000, n. 71 (Modifiche alla LR 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", come modificata dalla LR 22 dicembre 1999, n. 70 "Modifiche ed interpretazione autentica della LR 18 maggio 1998, n. 25 concernente: "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati"). è abrogata [210].

 

     Art. 32 bis. Disposizioni transitorie concernenti gli atti attuativi di cui all’articolo 5, comma 1, lettere e) ed e bis) [211]

     1. Le norme regolamentari di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), e i criteri e le linee guida di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e bis), sono approvati dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.

     2. Fino all’approvazione degli atti di cui comma 1, restano in vigore le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 14/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche), in quanto compatibili con la normativa statale in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

 

     Art. 32 ter. Norma transitoria in materia di programmazione [212]

     1. Su indicazione del PRS 2016-2020, il piano attuativo del PRS 2011-2015 in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94, è prorogato ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della l.r. 1/2015.

 

     Art. 32 quater. Disposizione transitoria concernente le modalità di comunicazione per le utenze non domestiche di cui all’articolo 20 decies [213]

     1. Con riferimento all’anno 2021, la comunicazione di cui all’articolo 20 decies, comma 1, è effettuata entro il termine di cui all’articolo 30, comma 5, del d.l. 41/2021 o, nel caso in cui tale termine non sia previsto dalla legge di conversione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo e produce i suoi effetti per l'anno in corso a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del comune.

     2. Le comunicazioni effettuate oltre la data di cui al comma 1 producono effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno 2022.

     3. Sono fatte salve le istanze già presentate prima dell'entrata in vigore del presente articolo.

 

ALLEGATO A [214]

(articolo 10, comma 1)

 

(Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)

 

Tabella determinazione ammontare tributo - articolo 30 bis

 

 

 

Produzione rifiuti urbani e assimilati Kg/ab/anno

 

produz ≤500

500<produz≤650

650<produz≤800

produz>800

Efficienza raccolta differenziata (%)

Euro/t

Euro/t

Euro/t

Euro/t

RD<30

18

20

22

23

30≤RD<35

13

15

17

18

35≤RD<40

10

12

14

15

RD≥40

8

10

13

14

 

 


[1] Nella presente legge, le parole “comunità d’ambito” e “comunità di ambito”, sono state sostituite dalle seguenti: “autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”; le parole “piano industriale” e “piani industriali”, sono state sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “piano di ambito” e “piani di ambito” per effetto dell'art. 57 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 69.

[2] Comma modificato dall’art. 1 della L.R. 26 luglio 2002, n. 29 e abrogato dall'art. 55 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[3] Comma già modificato dall'art. 24 della L.R. 27 dicembre 2007, n. 69 e così ulteriormente modificato dall'art. 21 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 70.

[4] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 26 luglio 2002, n. 29.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 58 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 69.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61.

[7] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61.

[8] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 novembre 2009, n. 67.

[10] Comma così sostituito dall'art. 126 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[11] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 9 novembre 2009, n. 67.

[12] Comma così modificato dall'art. 108 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[13] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 gennaio 2015, n. 2.

[14] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 gennaio 2015, n. 2.

[15] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 87, con l'efficacia di cui all'art. 17 della stessa L.R. 87/2009. Il testo previgente recava: "4. La verifica dei parametri concernenti le priorità di cui al comma 3, può essere effettuata, oltre che direttamente dall’amministrazione regionale, dall’Agenzia regione recupero risorse s.p.a., di cui all’articolo 15, alla quale, ai sensi della presente legge, possono essere affidati anche il controllo e la certificazione dei risultati raggiunti con la realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente articolo".

[16] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[17] Comma sostituito dall’art. 3 della L.R. 26 luglio 2002, n. 29 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[18] Comma così modificato dall’art. 171 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

[19] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61 e modificato dall'art. 2 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[20] Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 6 luglio 2020, n. 51. La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2019, n. 129, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui attribuisce alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate.

[21] Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 6 luglio 2020, n. 51. La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2019, n. 129, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui attribuisce alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate.

[22] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[23] Articolo già sostituito dall'art. 3 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[24] Articolo inserito dall’art. 5 della L.R. 8 maggio 2006, n. 16 e così sostituito dall'art. 4 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[25] Articolo inserito dall’art. 6 della L.R. 8 maggio 2006, n. 16, già sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 agosto 2011, n. 41, ulteriormente sostituito dall'art. 5 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61 e modificato dall'art. 4 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[26] Comma abrogato dall'art. 34 della L.R. 9 agosto 2016, n. 58.

[27] Articolo inserito dall’art. 7 della L.R. 8 maggio 2006, n. 16 e abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[28] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[29] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 5 agosto 2011, n. 41 e abrogato dall'art. 55 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[30] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[31] Comma così modificato dall'art. 60 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 69.

[32] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 5 agosto 2011, n. 41 e così modificato dall'art. 5 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[33] Articolo sostituito dall'art. 7 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61 e modificato dall'art. 2 della L.R. 7 gennaio 2015, n. 2.

[34] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[35] Articolo sostituito dall'art. 5 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61 e così modificato dall'art. 8 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[36] Rubrica così modificata dall'art. 6 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61.

[37] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[38] Alinea così modificato dall'art. 6 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61.

[39] Lettera sostituita dall'art. 6 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61 e così modificata dall'art. 62 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 69.

[40] Lettera abrogata dall'art. 6 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61.

[41] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61.

[42] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61.

[43] Alinea così modificato dall'art. 6 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61.

[44] Articolo modificato dall’art. 4 della L.R. 26 luglio 2002, n. 29, sostituito dall'art. 7 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61 e abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[45] Comma così modificato dall'art. 63 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 69.

[46] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61 e abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[47] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61 e abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[48] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 18 giugno 2013, n. 33 e abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[49] Articolo modificato dall’art. 174 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 e sostituito dall'art. 10 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61.

[50] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[51] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[52] Comma già modificato dall'art. 9 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[53] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[54] Articolo modificato dall’art. 175 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1, sostituito dall'art. 11 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61 e abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[55] Rubrica così sostituita dall'art.16 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 87, con l'efficacia di cui all'art. 17 della stessa L.R. 87/2009. Il testo previgente recava: "Agenzia Regionale Recupero Risorse".

[56] Comma modificato dall'art. 42 della L.R. 27 luglio 2007, n. 40 e così sostituito dall'art. 16 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 87, con l'efficacia di cui all'art. 17 della stessa L.R. 87/2009. Il testo previgente recava: "1. Allo scopo di certificare il conseguimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata di cui all’articolo 205, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e per la determinazione del coefficiente di correzione di cui all'art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", la Giunta regionale definisce un metodo standard, con il quale certifica le percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune e in ogni ATO. Gli accertamenti necessari possono essere svolti direttamente dall'amministrazione regionale, ovvero possono essere attribuiti dalla Giunta regionale, previa apposita convenzione, all'Agenzia Regione Recupero Risorse o ad altri soggetti".

[57] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 87, con l'efficacia di cui all'art. 17 della stessa L.R. 87/2009.

[58] Comma aggiunto dall’art. 5 della L.R. 26 luglio 2002, n. 29, già sostituito dall'art. 16 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 87 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[59] Comma aggiunto dall’art. 5 della L.R. 26 luglio 2002, n. 29, sostituito dall'art. 16 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 87, con l'efficacia di cui all'art. 17 della stessa L.R. 87/2009 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[60] Lettera abrogata dall'art. 55 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[61] Comma già modificato dall'art. 11 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[62] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[63] Comma sostituito dall'art. 12 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61 e così modificato dall'art. 12 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[64] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61.

[65] Articolo inserito dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77 e così modificato dall'art. 9 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[66] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[67] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[68] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 5 agosto 2011, n. 41.

[69] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 5 agosto 2011, n. 41.

[70] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 9 novembre 2009, n. 67.

[71] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[72] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[73] Comma sostituito dall’art. 6 della L.R. 26 luglio 2002, n. 29 e abrogato dall'art. 14 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[74] Comma modificato dall'art. 13 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61 e abrogato dall'art. 14 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[75] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[76] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[77] Comma sostituito dall’art. 6 della L.R. 26 luglio 2002, n. 29, modificato dall'art. 14 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61 e abrogato dall'art. 55 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[78] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 26 luglio 2002, n. 29 e abrogato dall'art. 55 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[79] Comma sostituito dall’art. 6 della L.R. 26 luglio 2002, n. 29 e abrogato dall'art. 55 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[80] Comma abrogato dall'art. 55 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[81] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[82] Comma già modificato dall'art. 14 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[83] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[84] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[85] Comma abrogato dall’art. 6 della L.R. 26 luglio 2002, n. 29.

[86] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61 e così modificato dall'art. 14 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[87] Articolo aggiunto dall’art. 7 della L.R. 26 luglio 2002, n. 29 e così modificato dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[88] Articolo inserito dall'art. 16 della L.R. 3 marzo 2010, n. 28.

[89] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[90] Comma così modificato dall'art. 52 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.

[91] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 5 agosto 2011, n. 41.

[92] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 5 agosto 2011, n. 41.

[93] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 6 luglio 2020, n. 51.

[94] Alinea così modificato dall'art. 22 della L.R. 6 luglio 2020, n. 51.

[95] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 5 agosto 2011, n. 41 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 marzo 2012, n. 12.

[96] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 5 agosto 2011, n. 41 e così modificato dall'art. 15 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[97] Articolo inserito dall'art. 11 della L.R. 5 agosto 2011, n. 41 e abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61. La Corte costituzionale, con sentenza 27 giugno 2012, n. 159, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11, L.R. 41/2011.

[98] Articolo inserito dall'art. 14 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[99] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 16 aprile 2021, n. 14.

[100] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.R. 26 luglio 2002, n. 29.

[101] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61.

[102] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.R. 26 luglio 2002, n. 29.

[103] Comma sostituito dall’art. 8 della L.R. 26 luglio 2002, n. 29 e così modificato dall'art. 14 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61.

[104] Comma già modificato dall'art. 14 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61 e così ulteriormente modificato dall'art. 16 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[105] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61.

[106] Articolo sostituito dall’art. 9 della L.R. 26 luglio 2002, n. 29.

[107] Comma sostituito dall'art. 15 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61 e così modificato dall'art. 17 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[108] Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61 e così ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[109] Comma sostituito dall'art. 15 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61 e abrogato dall'art. 17 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[110] Comma sostituito dall'art. 15 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61, modificato dall'art. 64 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 69 e abrogato dall'art. 17 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[111] Comma sostituito dall'art. 15 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61, modificato dall'art. 64 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 69 e abrogato dall'art. 17 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[112] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61.

[113] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[114] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[115] Rubrica così sostituita dall'art. 65 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 69.

[116] Articolo abrogato dall'art. 75 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 69.

[117] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61. Per l'abrogazione del presente comma, vedi l'art. 12 della L.R. 1 aprile 2011, n. 12. Tale legge non è entrata in vigore per effetto del suo art. 13.

[118] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61.

[119] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61.

[120] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61.

[121] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61.

[122] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61.

[123] Per l'abrogazione del presente comma, vedi l'art. 12 della L.R. 1 aprile 2011, n. 12. Tale legge non è entrata in vigore per effetto del suo art. 13.

[124] Articolo aggiunto dall’art. 10 della L.R. 26 luglio 2002, n. 29 e abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[125] Comma già modificato dall'art. 17 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61 e così ulteriormente modificato dall'art. 66 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 69.

[126] Comma abrogato dall'art. 17 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61.

[127] Articolo abrogato dall'art. 75 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 69.

[128] Comma già sostituito dall’art. 11 della L.R. 26 luglio 2002, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 18 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61.

[129] Comma inserito dall'art. 29 della L.R. 21 novembre 2008, n. 62.

[130] Comma inserito dall'art. 29 della L.R. 21 novembre 2008, n. 62 e così sostituito dall'art. 12 della L.R. 5 agosto 2011, n. 41.

[131] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 5 agosto 2011, n. 41.

[132] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61.

[133] Comma già sostituito dall'art. 19 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61 e così ulteriormente sostituito dall'art. 18 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[134] Comma modificato dall'art. 19 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61 e così sostituito dall'art. 18 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[135] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 28 novembre 2018, n. 67.

[136] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 28 novembre 2018, n. 67.

[137] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 28 novembre 2018, n. 67.

[138] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 28 novembre 2018, n. 67.

[139] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 28 novembre 2018, n. 67.

[140] Comma inserito dall'art. 18 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[141] Comma sostituito dall'art. 19 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61 e abrogato dall'art. 18 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[142] Comma modificato dall'art. 19 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61 e abrogato dall'art. 18 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[143] Comma modificato dall'art. 19 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61 e abrogato dall'art. 18 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[144] Comma sostituito dall'art. 19 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61 e così modificato dall'art. 18 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[145] Articolo inserito dall'art. 48 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 77.

[146] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[147] Comma abrogato dall'art. 51 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[148] Articolo abrogato dall'art. 75 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 69.

[149] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61.

[150] Lettera rettificata con avviso pubblicato nel B.U. del 18 agosto 1999, n. 33 e così sostituita dall'art. 20 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61.

[151] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nel B.U. del 18 agosto 1999, n. 33.

[152] Lettera rettificata con avviso pubblicato nel B.U. del 18 agosto 1999, n. 33 e così sostituita dall'art. 20 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61.

[153] Lettera rettificata con avviso pubblicato nel B.U. del 18 agosto 1999, n. 33 e così modificata dall'art. 1 della L.R. 22 dicembre 1999, n. 70.

[154] Lettera aggiunta dall'art. 13 della L.R. 5 agosto 2011, n. 41.

[155] Lettera aggiunta dall'art. 13 della L.R. 5 agosto 2011, n. 41.

[156] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61.

[157] Alinea già modificato dall'art. 21 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[158] Lettera già modificata dall'art. 21 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61 e così ulteriormente modificata dall'art. 20 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[159] Lettera già modificata dall'art. 21 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61 e così ulteriormente modificata dall'art. 20 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[160] Lettera abrogata dall'art. 20 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[161] Lettera aggiunta dall'art. 20 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[162] Lettera aggiunta dall'art. 20 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[163] Lettera aggiunta dall'art. 20 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[164] Comma sostituito dall'art. 21 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61 e così modificato dall'art. 20 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[165] Comma già sostituito dall'art. 21 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61, modificato dall'art. 20 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61 e così ulteriormente sostituito dall'art. 15 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[166] Comma sostituito dall'art. 21 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61 e così modificato dall'art. 20 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[167] Comma inserito dall'art. 21 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61 e così modificato dall'art. 20 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[168] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[169] Comma sostituito dall'art. 21 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61 e abrogato dall'art. 20 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[170] Articolo già sostituito dall’art. 12 della L.R. 26 luglio 2002, n. 29, dall’art. 22 della L.R. 19 dicembre 2003, n. 58 e così ulteriormente sostituito dall'art. 6 della L.R. 9 novembre 2009, n. 67.

[171] Articolo aggiunto dall’art. 13 della L.R. 26 luglio 2002, n. 29, già sostituito dall’art. 23 della L.R. 19 dicembre 2003, n. 58, ulteriormente sostituito dall'art. 17 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 86 e così modificato dall'art. 16 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[172] Articolo inserito dall'art. 18 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 86.

[173] Articolo già sostituito dall’art. 14 della L.R. 26 luglio 2002, n. 29 e ulteriormente sostituito dall’art. 24 della L.R. 19 dicembre 2003, n. 58.

[174] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 86.

[175] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 86.

[176] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 9 novembre 2009, n. 67.

[177] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 9 novembre 2009, n. 67.

[178] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 9 novembre 2009, n. 67.

[179] Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 86.

[180] Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 86.

[181] Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 86.

[182] Comma già sostituito dall'art. 14 della L.R. 5 agosto 2011, n. 41 e così ulteriormente sostituito dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 86.

[183] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 5 agosto 2011, n. 41.

[184] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 5 agosto 2011, n. 41.

[185] Comma inserito dall'art. 49 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 77.

[186] Comma inserito dall'art. 49 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 77.

[187] Rubrica così sostituita dall'art. 50 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 77.

[188] Articolo modificato dall'art. 4 della L.R. 22 dicembre 1999, n. 70 e dall'art. 1 della L.R. 31 agosto 2000, n. 71 e sostituito dall’art. 15 della L.R. 26 luglio 2002, n. 29.

[189] Comma così sostituito dall'art. 50 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 77.

[190] Comma inserito dall'art. 50 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 77.

[191] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[192] Articolo aggiunto dall’art. 16 della L.R. 26 luglio 2002, n. 29, già modificato dall’art. 6 della L.R. 20 dicembre 2004, n. 71, sostituito dall’art. 9 della L.R. 27 dicembre 2005, n. 70, dall'art. 43 della L.R. 27 luglio 2007, n. 40, dall'art. 51 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 77, modificato dall'art. 18 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 29 luglio 2016, n. 45.

[193] Articolo aggiunto dall’art. 17 della L.R. 26 luglio 2002, n. 29 e abrogato dall'art. 44 della L.R. 27 luglio 2007, n. 40.

[194] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 22 dicembre 2006, n. 64.

[195] Articolo inserito dall'art. 15 della L.R. 5 agosto 2011, n. 41.

[196] Comma sostituito dall'art. 52 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 77, con la decorrenza ivi prevista all'art. 68 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 29 luglio 2016, n. 45.

[197] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 29 luglio 2016, n. 45.

[198] Articolo inserito dall'art. 53 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 77 e così modificato dall'art. 19 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[199] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 giugno 1998, n. 34.

[200] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61.

[201] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61.

[202] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61.

[203] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61.

[204] Comma sostituito dall'art. 68 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 69 e abrogato dall'art. 21 della L.R. 28 ottobre 2014, n. 61.

[205] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61.

[206] Articolo inserito dall’art. 11 della L.R. 27 dicembre 2005, n. 70.

[207] Articolo inserito dall'art. 45 della L.R. 27 luglio 2007, n. 40.

[208] Articolo inserito dall'art. 54 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 77 e abrogato dall'art. 35 della L.R. 9 agosto 2016, n. 58.

[209] Comma così sostituito dall’art. 18 della L.R. 26 luglio 2002, n. 29.

[210] Comma aggiunto dall’art. 18 della L.R. 26 luglio 2002, n. 29.

[211] Articolo aggiunto dall'art. 8 della L.R. 9 novembre 2009, n. 67.

[212] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

[213] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 16 aprile 2021, n. 14.

[214] Allegato aggiunto dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 2005, n. 70, rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 14 aprile 2006, n. 12, già sostituito dall'art. 46 della L.R. 27 luglio 2007, n. 40 e ulteriormente sostituito dall'art. 55 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 77, con la decorrenza ivi prevista all'art. 68.