§ 4.1.265 – L.R. 8 maggio 2006, n. 16.
Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica) e alla legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 (Norme per la gestione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:08/05/2006
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 58 della l.r. 34/1994.
Art. 2.  Modifiche all’articolo 59 bis della l.r. 34/1994.
Art. 3.  Inserimento dell’articolo 61 bis nella l.r. 34/1994.
Art. 4.  Modifiche all’articolo 6 della l.r. 25/1998.
Art. 5.  Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 25/1998.
Art. 6.  Inserimento dell’articolo 6 ter nella l.r. 25/1998.
Art. 7.  Inserimento dell’articolo 6 quater nella l.r. 25/1998.


§ 4.1.265 – L.R. 8 maggio 2006, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica) e alla legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

(B.U. 12 maggio 2006, n. 13).

 

Capo I

Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 58 della l.r. 34/1994. [1]

     1. L’articolo 58 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), da ultimo modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2004, n. 3, è sostituito dal seguente:

     “Art. 58. Canali demaniali di irrigazione.

     1. Le funzioni amministrative concernenti i canali demaniali d’irrigazione, trasferiti alla Regione Toscana ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione orto-floro-frutticola, della forestazione, dell’irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani), sono esercitate dalle province competenti per il comprensorio di bonifica in cui ciascun canale ricade. Alla gestione dei canali, le province provvedono, di norma, tramite concessione al consorzio di bonifica competente per territorio.

     2. I canali di cui al comma 1, e le pertinenze ad essi relative, sono trasferiti, previa individuazione degli stessi, al demanio delle province nel territorio delle quali sono dislocati, mediante apposito verbale di consegna, che costituisce titolo per le relative trascrizioni, e per le volture catastali.

     3. La provincia destinataria, ai sensi del comma 2, del trasferimento di proprietà del canale demaniale di irrigazione e delle relative pertinenze, qualora non coincida con la provincia competente ai sensi dell’articolo 11 per il comprensorio di bonifica, garantisce ad essa l’esercizio delle funzioni di gestione dei beni medesimi, secondo modalità consensuali concordate tra le province interessate.

     4. I canali di cui al presente articolo, ove non più attivi né utilizzati per la funzione originaria, sono trasferiti ai comuni, d’intesa con gli enti locali interessati, previa apposita individuazione, sulla base del censimento curato a tal fine dalla Regione. Il verbale di consegna relativo costituisce titolo per le relative trascrizioni e per le volture catastali.”

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 59 bis della l.r. 34/1994. [2]

     1. L’articolo 59 bis della l.r. 34/1994 è sostituito dal seguente:

     “Art. 59 bis. Norme per i consorzi idraulici di terza categoria.

     1. Il personale dei consorzi idraulici di terza categoria, soppressi ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1993, n. 520 (Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria), individuato dallo stesso articolo 1, comma 2, in servizio presso gli enti destinatari delle funzioni dei soppressi consorzi idraulici, indicati nell’allegato alla presente legge, successivamente sostituito con l’allegato annesso alla legge regionale 3 febbraio 1995, n. 17, è trasferito a tali enti in via definitiva.

     2. Il personale trasferito ai sensi del comma 1 è inquadrato definitivamente nei posti disponibili dei relativi ruoli organici del personale, con la qualifica funzionale posseduta alla data dell’assegnazione provvisoria.

     3. I beni immobili e mobili dei soppressi consorzi, trasferiti alle Regioni in attuazione dell’articolo 1, comma 1, della l. 520/1993, entrano a far parte del corrispondente demanio o patrimonio regionale. Il verbale di consegna o di ricognizione dei beni stessi costituisce titolo per le relative trascrizioni e per le volture catastali.

     4. La Regione subentra altresì in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai soppressi consorzi. A tal fine, la Giunta regionale provvede, con apposita deliberazione, a disciplinare le modalità di assolvimento e di estinzione delle relative obbligazioni.”

 

     Art. 3. Inserimento dell’articolo 61 bis nella l.r. 34/1994. [3]

     1. Dopo l’articolo 61 della l.r. 34/1994, è inserito il seguente:

     “Art. 61 bis. Disposizioni finanziarie di attuazione dell’articolo 59 bis.

     1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 59 bis, comma 4, le entrate conseguenti alla conclusione delle procedure di subentro nei rapporti attivi facenti capo ai consorzi soppressi di cui allo stesso articolo 59 bis, valutabili in euro 500.000,00, sono introitate nell’unità previsionale di base (UPB) 322 “Proventi diversi” del bilancio di previsione 2006.

     2. Agli oneri finanziari che residuino in capo alla Regione a seguito delle procedure di subentro nei rapporti passivi facenti carico ai consorzi soppressi di cui al comma 1, valutabili in euro 500.000,00, si fa fronte con le risorse della UPB 422 “Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico - spese correnti”, del bilancio di previsione 2006.

     3. Al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:

     Anno 2006:

     entrate in aumento:

     UPB 322 “Proventi diversi”, euro 500.000,00;

     uscite in aumento:

     UPB 422 “Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico - spese correnti”, euro 500.000,00.”

 

Capo II

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 25/1998.

     1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), da ultimo modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70, è inserita la seguente lettera:

     “a bis) l’approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico), secondo quanto disposto dall’articolo 6 bis della presente legge;”.

 

     Art. 5. Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 25/1998.

     1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 25/1998, è inserito il seguente:

     “Art. 6 bis. Disposizioni relative all’approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico.

     1. Le province territorialmente competenti approvano i piani di raccolta dei rifiuti elaborati dall’Autorità portuale ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 182/2003, integrandoli, per gli aspetti relativi alla gestione, con i piani provinciali di cui all’articolo 11 della presente legge.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la comunicazione del piano elaborato dall’Autorità portuale è fatta sia alla Regione sia alla provincia competente, che procede all’approvazione nei successivi sessanta giorni, previa acquisizione del parere di conformità della Giunta regionale rispetto al piano regionale dei rifiuti.

     3. La Giunta regionale esprime il parere di cui al comma 2, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del piano elaborato dall’Autorità portuale.

     4. Alle province competenti all’approvazione dei piani di cui al presente articolo è attribuita altresì la funzione relativa al controllo dello stato di attuazione del piano medesimo, di cui all’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 182/2003.”

 

     Art. 6. Inserimento dell’articolo 6 ter nella l.r. 25/1998.

     1. Dopo l’articolo 6 bis della l.r. 25/1998, è inserito il seguente:

     “Art. 6 ter. Disciplina delle intese con l’Autorità marittima.

     1. Nei porti in cui l’autorità competente è l’Autorità marittima, ai fini del raggiungimento dell’intesa finalizzata all’emanazione dell’ordinanza di cui all’articolo 5, comma 4, del d.lgs. 182/2003, la Regione, per gli aspetti relativi alla gestione, si attiene al parere espresso dalla provincia competente.”

 

     Art. 7. Inserimento dell’articolo 6 quater nella l.r. 25/1998.

     1. Dopo l’articolo 6 ter della l.r. 25/1998, è inserito il seguente:

     “Art. 6 quater. Norma transitoria.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 6 bis e 6 ter si applicano anche relativamente ai piani già trasmessi alla Regione dall’Autorità portuale, ove non ancora approvati, ed alle intese non ancora perfezionate.”


[1]Articolo abrogato dall'art. 48 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 79.

[2]Articolo abrogato dall'art. 48 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 79.

[3]Articolo abrogato dall'art. 48 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 79.