Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 26/07/2002 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 1 della LR 25/1998). |
Art. 2. (Integrazioni all’articolo 3 della LR 25/1998). |
Art. 3. (Modifiche all’articolo 4 della LR 25/1998). |
Art. 4. (Modifiche ed integrazioni all’articolo 12 della LR 25/1998). |
Art. 5. (Integrazioni all’articolo 15 della LR 25/1998). |
Art. 6. (Modifiche all’articolo 20 della LR 25/1998). |
Art. 7. (Inserimento dell’articolo 20 bis alla LR 25/1998). |
Art. 8. (Modifiche all’articolo 21 della LR 25/1998). |
Art. 9. (Sostituzione dell’articolo 22 della LR 25/1998). |
Art. 10. (Inserimento dell’articolo 23 bis alla LR 25/1998). |
Art. 11. (Modifiche all’articolo 24 della LR 25/1998). |
Art. 12. (Sostituzione dell’articolo 28 della LR 25/1998). |
Art. 13. (Inserimento dell’articolo 28 bis alla LR 25/1998). |
Art. 14. (Sostituzione dell’articolo 29 della LR 25/1998). |
Art. 15. (Sostituzione dell’articolo 30 della LR 25/1998). |
Art. 16. (Inserimento dell’articolo 30 bis alla LR 25/1998). |
Art. 17. (Inserimento dell’articolo 30 ter alla LR 25/1998). |
Art. 18. (Modifiche all’articolo 32 della LR 25/1998). |
Art. 19. (Modifiche all’articolo 2 della LR 60/1996). |
Art. 20. (Modifiche all’articolo 12 della LR 60/1996). |
Art. 21. (Modifiche all’articolo 16 della LR 60/1996). |
Art. 22. (Modifiche all’articolo 17 della LR 60/1996). |
Art. 23. (Inserimento dell’articolo 23 bis alla LR 60/1996). |
Art. 24. (Proroga del termine per l’approvazione dei piani provinciali). |
Art. 25. (Proroga del termine per l’attribuzione delle funzioni di cui all’articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE [...] |
Art. 26. (Proroga dei termini previsti per la costituzione delle Comunità di ambito). |
Art. 27. (Norme transitorie). |
Art. 28. (Entrata in vigore). |
§ 5.4.118 - L.R. 26 luglio 2002, n. 29.
Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e successive modificazioni e modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) e successive modificazioni.
(B.U. 30 luglio 2002, n. 21).
Capo I
Modifiche alla
dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e successive modificazioni.
Art. 1. (Modifiche all’articolo 1 della
1. Al comma 3 dell’articolo 1 della
(Omissis).
Art. 2. (Integrazioni all’articolo 3 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della
(Omissis).
Art. 3. (Modifiche all’articolo 4 della
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della
(Omissis).
Art. 4. (Modifiche ed integrazioni all’articolo 12 della
1. Il comma 9 dell’articolo 12 della
(Omissis).
2. Il comma 10 dell’articolo 12 della
(Omissis).
3. Dopo il comma 10 dell’articolo 12 della
(Omissis).
Art. 5. (Integrazioni all’articolo 15 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della
(Omissis).
2. Dopo il comma 2 bis è aggiunto il comma 2 ter:
(Omissis).
Art. 6. (Modifiche all’articolo 20 della
1. Il comma 3 dell’articolo 20 della
(Omissis).
2. Il comma 7 dell’articolo 20 della
(Omissis).
3. Dopo il comma 7 dell’articolo 20 della
(Omissis). [1]
4. Il comma 8 dell’articolo 20 della
(Omissis).
5. Il comma 15 dell’articolo 20 della
Art. 7. (Inserimento dell’articolo 20 bis alla
1. Dopo l’articolo 20 della
(Omissis).
Art. 8. (Modifiche all’articolo 21 della
1. Il comma 1 dell’articolo 21 della
(Omissis).
2. Il comma 2 dell’articolo 21 della
(Omissis).
3. Il comma 3 dell’articolo 21 della
(Omissis). [2]
Art. 9. (Sostituzione dell’articolo 22 della
1. L’articolo 22 della
(Omissis).
Art. 10. (Inserimento dell’articolo 23 bis alla
1. Dopo l’articolo 23 della
(Omissis).
Art. 11. (Modifiche all’articolo 24 della
1. Il comma 1 dell’articolo 24 della
(Omissis).
Art. 12. (Sostituzione dell’articolo 28 della
1. L’articolo 28 della
(Omissis).
Art. 13. (Inserimento dell’articolo 28 bis alla
1. Dopo l’articolo 28 della
(Omissis).
Art. 14. (Sostituzione dell’articolo 29 della
1. L’articolo 29 della
(Omissis).
Art. 15. (Sostituzione dell’articolo 30 della
1. L’articolo 30 della
(Omissis).
Art. 16. (Inserimento dell’articolo 30 bis alla
1. Dopo l’articolo 30 della
(Omissis).
Art. 17. (Inserimento dell’articolo 30 ter alla
1. Dopo l’articolo 30 bis della
(Omissis).
Art. 18. (Modifiche all’articolo 32 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 32 della
(Omissis)
2. Dopo il comma 2 bis è aggiunto il comma 2 ter:
(Omissis).
Capo II
Modifiche alla
(Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della
Art. 19. (Modifiche all’articolo 2 della
1. L’articolo 2 della
(Omissis).
Art. 20. (Modifiche all’articolo 12 della
1. Il comma 2 dell’articolo 12 della
(Omissis).
Art. 21. (Modifiche all’articolo 16 della
1. Al comma 6 dell’articolo 16 della
(Omissis).
Art. 22. (Modifiche all’articolo 17 della
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della
(Omissis).
Art. 23. (Inserimento dell’articolo 23 bis alla
1. Dopo l’articolo 23 della
(Omissis).
Capo III
Disposizioni transitorie e finali
Art. 24. (Proroga del termine per l’approvazione dei piani provinciali).
1. Le province che non abbiano provveduto, nelle forme, nei tempi e con le modalità dettate dall’articolo 12 della
2. Con riferimento allo stralcio del piano relativo ai rifiuti speciali, ed a quello relativo alla bonifica e messa in sicurezza delle aree inquinate, di cui all’articolo 11, comma 2, della
3. Decorsi inutilmente i termini rispettivamente previsti dai commi 1 e 2, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva secondo quanto disposto dall’articolo 22, commi 1 e 2, della
4. I termini previsti dai commi 1 e 2, con riferimento alle Province di Prato, Pistoia, e Firenze-Circondario Empolese, sono prorogati di ulteriori centoventi giorni, in ragione della nuova definizione degli ATO n. 5 e n. 10 effettuata con la deliberazione del Consiglio regionale n. 2 del 16 gennaio 2002 [8].
Art. 25. (Proroga del termine per l’attribuzione delle funzioni di cui all’articolo 17, comma 9, del
1. Le funzioni attribuite alla Regione ai sensi dell’articolo 17, comma 9, del d.lgs 22/1997, e trasferite alle province dall’articolo 20, comma 7, della
Art. 26. (Proroga dei termini previsti per la costituzione delle Comunità di ambito).
1. Le province ed i comuni che non abbiano assolto agli adempimenti previsti dall’articolo 23 della
2. Decorso il termine di cui al comma 1, in assenza di adempimento da parte delle province, provvede la Regione in via sostitutiva, secondo quanto previsto dall’articolo 22, commi 1 e 2, della
3. In caso di inadempimento da parte dei comuni, le province provvedono in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 22, comma 3, della
4. I termini di cui al comma 1 sono prorogati di ulteriori centoventi giorni per le Province di Prato, di Pistoia, e di Firenze-Circondario Empolese, analogamente a quanto disposto dall’articolo 24, comma 4.
Art. 27. (Norme transitorie).
1. Ai fini del pagamento del tributo di cui all’articolo 30 bis, comma 6, e per la comminazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 30, comma 2, della
2.Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 30 bis della
Art. 28. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 2 marzo 2004, n. 70 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità proposta contro il presente comma.
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 2 marzo 2004, n. 70 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità proposta contro il presente comma.
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 2 marzo 2004, n. 70 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità proposta contro il presente articolo.
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 2 marzo 2004, n. 70 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità proposta contro il presente articolo.
[5] La Corte costituzionale, con sentenza 2 marzo 2004, n. 70 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità proposta contro il presente comma.
[6] La Corte costituzionale, con sentenza 2 marzo 2004, n. 70 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità proposta contro il presente comma.
[7] La Corte costituzionale, con sentenza 2 marzo 2004, n. 70 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità proposta contro il presente comma.
[8] La Corte costituzionale, con sentenza 2 marzo 2004, n. 70 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità proposta contro il presente comma.