§ 2.3.91 - L.R. 27 dicembre 2011, n. 68.
Norme sul sistema delle autonomie locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, enti comprensoriali
Data:27/12/2011
Numero:68


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Principi
Art. 3.  Trasferimento di funzioni fondamentali
Art. 4.  Tavolo di concertazione istituzionale
Art. 5.  Iniziativa congiunta del Consiglio regionale e del Consiglio delle autonomie locali
Art. 6.  Principi e ambito della cooperazione finanziaria
Art. 7.  Sistema informativo sulla finanza delle autonomie locali
Art. 8.  Sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio
Art. 9.  Adempimenti degli enti locali e della Regione
Art. 10.  Mantenimento dell’obiettivo complessivo di finanza pubblica a livello regionale
Art. 11.  Interventi regionali compensativi
Art. 12.  Rideterminazione degli obiettivi dei singoli enti
Art. 13.  Premialità e altri effetti
Art. 14.  Partecipazione degli enti locali all’accertamento di tributi regionali
Art. 15.  Sistema integrato di contrasto all’evasione fiscale
Art. 16.  Ricorso all'indebitamento da parte della Regione e degli enti locali
Art. 17.  Definizioni
Art. 18.  Norme applicabili
Art. 19.  Atti associativi tra Regione ed enti locali
Art. 20.  Convenzione
Art. 21.  Convenzione di costituzione di ufficio comune
Art. 22.  Convenzione di delega
Art. 23.  Ambito di applicazione
Art. 24.  Unione di comuni
Art. 25.  Statuto dell’unione
Art. 26.  Norme generali
Art. 27.  Composizione del consiglio dell’unione
Art. 28.  Rappresentanza di genere
Art. 29.  Rappresentanti del comune in caso di mancata elezione
Art. 30.  Sostituzione dei rappresentanti del comune
Art. 31.  Entrata in carica e cessazione del rappresentante del comune
Art. 32.  Consiglio dell’unione
Art. 33.  Giunta dell’unione
Art. 34.  Presidente dell’unione
Art. 35.  Commissario del comune
Art. 36.  Incompatibilità
Art. 37.  Dimissioni
Art. 38.  Responsabili dei servizi
Art. 39.  Personale
Art. 40.  Comunicazione della spesa per il personale
Art. 41.  Norme di salvaguardia
Art. 42.  Disciplina generale
Art. 43.  Referto del controllo di gestione
Art. 44.  Unioni di comuni deficitarie
Art. 45.  Fondo di anticipazione per temporanee esigenze di bilancio delle unioni
Art. 46.  Gestione delle risorse aggiuntive per la montagna
Art. 47.  Effetti di provvedimenti statali
Art. 48.  Mancata approvazione di bilanci
Art. 49.  Obblighi dei comuni
Art. 50.  Disposizioni sulle unioni che esercitano funzioni conferite dalla Regione
Art. 51.  Esercizio di funzioni affidate da altri soggetti pubblici
Art. 52.  Unione di comuni e Circondario dell’Empolese Valdelsa
Art. 52 bis.  Conferenza permanente delle unioni di comuni
Art. 53.  Norme generali
Art. 54.  Dimensione territoriale adeguata per l’esercizio delle funzioni dei comuni
Art. 55.  Comuni tenuti all’esercizio associato delle funzioni fondamentali
Art. 56.  Disposizioni speciali di settore
Art. 57.  Termini per l’esercizio associato delle funzioni fondamentali
Art. 58.  Funzioni fondamentali
Art. 59.  Oggetto
Art. 60.  Proposta di aggregazione e istituzione dell'unione di comuni a disciplina differenziata
Art. 61.  Effetti dell’istituzione delle unioni di comuni a disciplina differenziata
Art. 62.  Norme generali
Art. 63.  Fusione dei comuni dell’unione
Art. 64.  Contributi per fusioni e incorporazioni
Art. 65.  Contributi ai comuni in situazione di maggiore disagio
Art. 66.  Estinzione delle comunità montane
Art. 67.  Trasformazione della comunità montana in unione di comuni
Art. 68.  Effetti dell’estinzione
Art. 69.  Disciplina dei rapporti tra unione e comuni non associati per casi particolari
Art. 70.  Assegnazione di risorse e continuità amministrativa
Art. 71.  Deliberazione di scioglimento e di avvio del procedimento di estinzione
Art. 72.  Commissario straordinario
Art. 73.  Piano di successione e subentro
Art. 74.  Presa d’atto e provvedimento di estinzione
Art. 75.  Effetti dell’estinzione
Art. 75 bis.  Commissario per la liquidazione dei rapporti oggetto di successione
Art. 75 ter.  Contributo regionale per la liquidazione
Art. 76.  Assegnazione di risorse e continuità amministrativa
Art. 77.  Obblighi dei comuni già facenti parte di comunità montane
Art. 78.  Intese per il trasferimento del personale e disposizioni sul personale
Art. 78 bis.  Disposizioni speciali per l’estinzione della Comunità montana Appennino pistoiese
Art. 79.  Oggetto e finalità
Art. 80.  Criteri per l’individuazione delle situazioni di disagio
Art. 81.  Orientamento delle politiche pubbliche regionali
Art. 82.  Contributi annuali ai piccoli comuni in situazione di maggiore disagio
Art. 82 bis.  Finanziamenti straordinari per investimenti
Art. 83.  Comuni montani e territori montani e insulari
Art. 84.  Benefici previsti per i territori montani
Art. 85.  Politiche pubbliche regionali in favore dei territori montani
Art. 86.  Conferenza permanente per la montagna
Art. 87.  Fondo regionale per la montagna
Art. 88.  Patto per la montagna
Art. 89.  Norme generali
Art. 90.  Contributi alle unioni di comuni
Art. 91.  Verifica dell'effettività dell'esercizio associato e revoca dei contributi
Art. 92.  Iniziative per garantire i servizi di prossimità
Art. 93.  Fondo di anticipazione per spese progettuali
Art. 94.  Risorse regionali per spese di funzionamento e funzioni conferite
Art. 95.  Trasferimento di funzioni conferite
Art. 96.  Trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura
Art. 97.  Fiscalizzazione dei trasferimenti regionali agli enti locali e perequazione infraregionale
Art. 98.  Rendiconto dei contributi straordinari concessi dalla Regione agli enti locali
Art. 98 bis.  Potere sostitutivo della Regione per l’adempimento di obblighi di pubblicazione
Art. 99.  Estensione di benefici
Art. 100.  Effetti del trasferimento di personale
Art. 101.  Rapporti finanziari
Art. 102.  Revoca di contributi già concessi
Art. 103.  Esclusione di maggiori spese
Art. 103 bis.  Norma di copertura finanziaria dell’articolo 15
Art. 103 ter.  Norma di copertura finanziaria dell’articolo 6
Art. 104.  Norma di copertura finanziaria dell’articolo 16
Art. 105.  Norma di copertura finanziaria dell’articolo 45
Art. 106.  Norma di copertura finanziaria degli articoli 82, 87, 90, 93 e 94
Art. 106 bis.  Norma di copertura finanziaria dell’articolo 64
Art. 107.  Relazione al Consiglio regionale sulle iniziative di cooperazione finanziaria
Art. 108.  Relazione al Consiglio regionale
Art. 109.  Relazione al Consiglio regionale sull’attuazione delle politiche per la montagna
Art. 110.  Disposizioni sulle unioni di comuni
Art. 111.  Decorrenze, efficacia di disposizioni abrogate, altre disposizioni speciali e transitorie
Art. 112.  Procedimenti in corso
Art. 113.  Modifiche all’articolo 2 della l.r. 12/2006
Art. 114.  Modifiche all’articolo 18 della l.r. 54/2009
Art. 115.  Modifiche alla l.r. 36/2000 e disposizioni integrative
Art. 116.  Abrogazioni
Art. 117.  Entrata in vigore


§ 2.3.91 - L.R. 27 dicembre 2011, n. 68.

Norme sul sistema delle autonomie locali.

(B.U. 28 dicembre 2011, n. 62)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione;

Visti l’articolo 4, comma 1, lettera v), e gli articoli 62, 64 e 66 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito, con modificazioni. dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

Visto l’articolo 14, commi da 25 a 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge di stabilità 2011");

Visto l’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale);

Vista la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza);

Visto il parere favorevole, con una condizione e raccomandazioni, espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 2 novembre 2011;

 

Considerato quanto segue:

1. In attuazione delle disposizioni nazionali sopra richiamate in materia di comunità montane e unioni di comuni, si deve procedere a riordinare la normativa regionale di settore avviando, al tempo stesso, un più ampio percorso di riforma complessiva dell’ordinamento locale, volto ad accrescerne l’efficienza ed a ridurne i costi di funzionamento;

2. Tale percorso, che deve necessariamente avvenire nel quadro della riforma nazionale dell’ordinamento locale, ancora in corso di definizione, può comunque prendere le mosse, per quanto attiene alla Toscana, dalla presente legge e dalle indicazioni, in essa espresse, sulla collaborazione istituzionale tra Regione ed enti locali;

3. La Regione Toscana, nel perseguire i principi della massima collaborazione istituzionale tra la Regione stessa e gli enti locali e del rafforzamento della partecipazione di questi ultimi alle decisioni che riguardano le comunità locali, individua alcune sedi privilegiate di confronto istituzionale;

4. In particolare, si prevede l’istituzione di un’apposita commissione congiunta tra il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali (CAL), a cui viene attribuito il compito di elaborare, sulla base degli approfondimenti necessari e nelle more della definizione del quadro normativo nazionale, proposte per il riordino dell’ordinamento regionale degli enti locali e per l’individuazione dei principi, delle norme e delle politiche della cooperazione tra la Regione e gli enti locali stessi. Con l’istituzione della commissione congiunta si mira a valorizzare il ruolo del CAL quale organo di rappresentanza del sistema delle autonomie locali della Toscana;

5. Si attribuisce, inoltre, rango legislativo al tavolo di concertazione istituzionale tra la Giunta regionale e le associazioni degli enti locali, finora operante sulla base di un protocollo d’intesa, la cui attività dovrà svolgersi nel rispetto degli articoli 46 e 48 dello Statuto regionale e del ruolo che lo Statuto regionale assegna al CAL;

6. S’individuano le principali aggregazioni di livello intercomunale nell’ambito delle quali possa svolgersi una più intensa cooperazione degli enti locali, e si prefigura il ruolo dei comuni per l’attivazione di servizi di sportello ai cittadini e alle imprese e per mantenere e diffondere i servizi di prossimità, pubblici e privati, nel territorio;

7. Si stabiliscono i principi generali della cooperazione finanziaria tra la Regione e gli enti locali, si prevede l’istituzione del sistema informativo sulla finanza degli enti locali e del sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio, oltre a dettare la nuova disciplina del patto di stabilità territoriale. Si ricollocano, inoltre, in una sede normativa unitaria, alcune norme relative alla partecipazione degli enti locali all’accertamento di tributi regionali e si stabiliscono misure di sostegno agli enti locali che procedono all’estinzione dei debiti;

8. Si dà attuazione alle norme del decreto-legge 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, per l’esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali dei comuni;

9. Per dare piena attuazione a tali norme statali, che dispongono sull’esercizio associato obbligatorio, mediante convenzione o unione, delle funzioni fondamentali dei comuni, si dettano anzitutto norme integrative su dette forme associative, nel rispetto della ripartizione delle competenze legislative stabilita dall’articolo 117 della Costituzione e degli orientamenti assunti dalla Corte costituzionale circa il carattere tassativo delle materie indicate dalla lettera p) del secondo comma dell’articolo 117 stesso le norme integrative regionali sono comunque dettate nell’ambito dei principi del d.lgs. 267/2000 (TUEL);

10. La disciplina delle unioni è dettata in legge con disposizioni in gran parte cogenti nei confronti degli statuti dell’unione, in alcuni casi cedevoli, in altre integrative nei confronti di quest’ultimi. Esse hanno l’obiettivo di assicurare il buon funzionamento di un soggetto che è destinato ad assolvere ad un ruolo nuovo e di grande rilievo per i comuni di minore dimensione demografica obbligati dalla legge dello Stato all’esercizio associato delle funzioni fondamentali. L’unione deve perciò essere dotata di organi che siano in grado di costruire un indirizzo politico-amministrativo unitario e deve funzionare con continuità, adeguando la composizione dei propri organi al mutare degli organi dei comuni che la costituiscono;

11. Per la composizione dei consigli dell’unione, i criteri individuati dalla legge fanno riferimento ai limiti disposti dall’articolo 37 del TUEL in combinato con quanto affermato dal Consiglio di Stato (parere n. 1506/2003, sezione I, 29.1.2003) sulla prevalenza del principio di rappresentanza delle minoranze rispetto alla necessità di limitazione numerica della rappresentanza stessa;

12. Si dispone pertanto che, in via ordinaria, per ogni singolo comune siano presenti, oltre al sindaco, due rappresentanti, uno di maggioranza ed uno di minoranza, prevedendo poi che i comuni più grandi, con popolazione superiore a 10.000 abitanti abbiano diritto ad esprimere un numero maggiore di rappresentanti e cioè quattro e che un eventuale ulteriore incremento di alcune unità possa prodursi, al fine di garantire una più ampia rappresentanza delle minoranze, comunque fino al limite massimo previsto dal TUEL;

13. Si favorisce la presenza, nel consiglio dell’unione, di consiglieri di entrambi i generi, con la disposizione di legge secondo la quale gli statuti devono prevedere norme atte ad assicurare la rappresentanza di genere e con lo stabilire lo scioglimento di diritto del consiglio nel caso in cui lo stesso risulti composto da soggetti di un unico genere;

14. Al fine di consentire ai comuni obbligati all’esercizio associato, mediante convenzione o unione, di adempiere a tale obbligo, la legge dà compiuta attuazione alle norme dell’articolo 14, commi da 26 a 30, del decreto-legge 78/2010, prevedendo l’identificazione di 37 ambiti di dimensione territoriale adeguata, nei quali sono compresi tutti i 90 comuni tenuti a detto esercizio, identificati sulla base delle soglie di popolazione definite dalle norme statali, nonché, per favorire i processi di unità dell’amministrazione, anche comuni non obbligati all’esercizio associato;

15. Poiché la disciplina statale delle funzioni fondamentali è ancora in corso di completamento, con riguardo all’esatta identificazione del contenuto delle funzioni medesime, ed è necessariamente destinata ad essere integrata dalle discipline di settore, statali e regionali, è opportuno che, nel frattempo, vi siano indicazioni utili a consentire l’adempimento dei comuni. A tal fine, e per assicurare che il processo in corso si svolga in modo ordinato, la legge richiama in gran parte il contenuto del Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194 (Regolamento per l’approvazione dei modelli di cui all’art. 114 del D.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), a cui l’articolo 21, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione) fa riferimento, e consente, nel periodo transitorio, l’esercizio associato di dette funzioni secondo quanto emerge dagli atti regionali che fino a oggi hanno regolato l’esercizio associato volontario;

16. Si disciplinano gli adempimenti della Regione e dei comuni con popolazione fino a 1000 abitanti relativi all’istituzione delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 138/2011 convertito dalla legge 148/2011 per l’esercizio obbligatorio, in forma associata, di tutte le funzioni amministrative e di tutti i servizi pubblici di cui sono titolari;

si dettano norme, in particolare, sulla la proposta di aggregazione territoriale da parte dei comuni interessati e l’eventuale definizione, in alternativa, da parte della Giunta regionale, dell’aggregazione stessa;

17. Si favoriscono processi aggregativi, anche attraverso l’incentivazione all’istituzione delle stesse unioni di comuni, che possano portare nel tempo a fusioni. E’ stabilito, perciò, il principio che la Regione promuove i processi di fusione, in particolare dei comuni tenuti all’esercizio obbligatorio di funzioni fondamentali, dandovi attuazione attraverso la previsione di contributi regionali di sostegno alle fusioni, di disciplina degli effetti della fusione, di impegni specifici per raggiungere intese e promuovere le leggi di fusione;

18. Le comunità montane non sono individuate dallo Stato tra gli enti mediante i quali i comuni possono esercitare le funzioni fondamentali. Se ne prevede pertanto l’estinzione. La disciplina dello scioglimento e dell’estinzione delle comunità montane sostanzialmente recupera e migliora (soprattutto per gli effetti successori) le norme della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunità montane). L’estinzione, perciò, avverrà anzitutto a seguito della trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni, seguendo il sistema già vigente, come modificato dalla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) che comporta la successione dell’unione alla comunità montana estinta e l’esercizio delle funzioni regionali che risultano conferite alla comunità al momento dell’estinzione su tutto il territorio della comunità montana estinta. É necessario, pertanto, stabilire un termine entro il quale procedere alla trasformazione. Se alla trasformazione non si procederà nel termine, è previsto che alla comunità montana succeda la provincia, fermo restando il successivo riordino di tale ente ai sensi del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici), in relazione ai rapporti conseguenti all’esercizio delle funzioni in materia di forestazione, interventi di difesa del suolo, progetti finanziati con le risorse del fondo per la montagna o con risorse dell’Unione Europea; per le funzioni di bonifica è prevista una successione in via transitoria; per tutti gli altri rapporti, è previsto che succedano i comuni. Sono altresì individuati gli obblighi dei comuni complessivamente interessati alla successione.

Quanto al personale, occorre confermare il principio del trasferimento in relazione alle funzioni trasferite, garantendo i rapporti di lavoro in corso e individuando la provincia quale ente cui viene trasferito anche il personale che in questi anni ha supportato la generalità delle funzioni conferite alla comunità montana. Tutto ciò, al fine di completare, per quanto possibile, il processo di estinzione entro il 2011, in modo da facilitare l’allineamento degli adempimenti finanziari degli enti interessati;

19. Per esigenze di coordinamento e di allineamento della disciplina regionale in materie connesse, si rende necessario riprodurre nella legge, semplificandola, la disciplina della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio) sui piccoli comuni, sull’indicatore del disagio, sugli interventi regionali di sostegno;

20. Per le medesime finalità e, dovendosi provvedere all’abrogazione della l.r. 37/2008, occorre comunque confermare le norme sui territori montani e introdurre una nuova disciplina, incentrata sul fondo della montagna e sullo strumento negoziale, il patto per la montagna, destinato a darvi attuazione;

21. In coerenza con la legge 42/2009, la Regione intende prevedere misure di premialità per le unioni di comuni. Una disciplina specifica è dedicata, in questo quadro, al sostegno ai servizi di prossimità;

22. Nel confermare l’assegnazione delle risorse regionali per le funzioni conferite, è necessario prevedere criteri per il trasferimento del personale e delle relative risorse, quando tutte o parte di dette funzioni siano assegnate ad altro ente locale ed altre disposizioni di rilievo finanziario. In questo quadro, è altresì opportuno dettare la disciplina di principio e programmatica per l’attuazione del federalismo fiscale;

23. Si stabilisce la costante informazione del Consiglio regionale, attraverso specifiche relazioni della Giunta di cui agli artt.108-110, su tutti i fondamentali passaggi del percorso di riforma dei processi associativi e politiche per le aree disagiate;

24. Con disposizioni transitorie, occorre assicurare il passaggio dalla disciplina delle leggi abrogate a quella attuale, salvaguardando i procedimenti amministrativi in corso, anche di carattere finanziario. In tale contesto, di particolare rilievo è l’articolo 113. É altresì necessario stabilire termini per l’adeguamento degli statuti delle unioni alla disciplina della presente legge o a sue modifiche;

25. E’ altresì necessario differire l’efficacia di alcune disposizioni e prevedere che alcune disposizioni di legge abrogate continuino ad essere applicate per l’anno 2011; in tal senso dispone l’articolo 112 della presente legge, per il fondo della montagna, per i contributi ai piccoli comuni in situazione di maggior disagio, per i provvedimenti di attuazione della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni) per i requisiti per la concessione dei contributi degli articoli 82 e 90. E’ altresì previsto che il controllo della Regione sui bilanci delle unioni decorra dal 2013;

26. Nell’articolo 113 sono infine dettate disposizioni per i procedimenti in corso che hanno comportato la nomina di commissari ai sensi degli articoli 9, 15 e 17 della l.r. 37/2008, ovvero ai sensi dell’articolo 141, commi 7 e 8, del TUEL; per dette attività commissariali sono previste disposizioni di raccordo, con salvezza degli atti adottati, nel caso di procedimento finalizzato all’estinzione dell’ente, per ragioni di uniformità di trattamento e al procedimento in corso non concluso si applicano le norme sopravvenute con la presente legge, sia per l’adeguamento del procedimento sia per gli effetti dell’estinzione;

27. Deve provvedersi, in relazione alle norme sulla cooperazione finanziaria, ad apportare conseguenti modifiche alle leggi regionali n. 12/2006 e n. 54/2009, nonché, in relazione all’ estinzione delle comunità montane, alla modifica della l.r. 36/2000 sulla composizione del CAL;

28. Nel costante perseguimento delle finalità di semplificazione e di razionalizzazione dell’ordinamento regionale si dispone l’abrogazione delle leggi regionali o di singole norme delle stesse in relazione alle quali la presente legge provvede a dettare una disciplina sostitutiva o ad acquisirne il contenuto;

29. La presente legge tiene conto del parere espresso dal CAL nella seduta del 2 novembre 2011, adeguando il testo alla condizione ed alle raccomandazioni ivi contenute, in particolare prevedendo una specifica intesa tra il presidente della Giunta ed il presidente del CAL per definire le modalità di partecipazione del CAL al tavolo di concertazione istituzionale;

30. Occorre, infine, prevedere che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, in relazione all’urgenza degli adempimenti previsti dalla legge medesima

 

 

Approva la presente legge

 

TITOLO I

Finalità e principi

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. La presente legge detta norme sul sistema delle autonomie in Toscana, definendo gli strumenti per la cooperazione finanziaria e l’attuazione della legislazione statale sull’esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni, per il riordino di enti, e per lo sviluppo delle politiche in favore dei territori montani e disagiati, anche insulari.

 

     Art. 2. Principi

1. La Regione persegue l’attuazione dei principi di sussidiarietà istituzionale, di semplificazione delle relazioni tra gli enti, di coesione tra i territori, di efficienza delle pubbliche amministrazioni e di svolgimento delle funzioni, in attuazione dell’articolo 62 dello Statuto regionale.

2. A tal fine, favorisce il superamento delle duplicazioni e promuove l’unità dell’amministrazione, predisponendo strumenti di collaborazione e di raccordo tra Regione, province, città metropolitana e comuni, e di partecipazione degli enti locali alle decisioni che riguardano le comunità locali [1].

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1 e per l’attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il territorio della Regione Toscana è suddiviso in ambiti di dimensione territoriale adeguata, nei quali sono compresi i territori delle unioni di comuni [2].

 

     Art. 3. Trasferimento di funzioni fondamentali

1. Nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, la Regione provvede con legge al trasferimento delle funzioni fondamentali la cui titolarità, a seguito dell’individuazione delle funzioni medesime ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, spetta ad un ente diverso rispetto a quello che le esercita, in base alla legge regionale, al momento dell’individuazione.

 

CAPO II

Sedi di confronto istituzionale

 

     Art. 4. Tavolo di concertazione istituzionale

1. Il Presidente della Giunta regionale, per le finalità di cui all’articolo 48 dello Statuto regionale, promuove l’istituzione di una sede di concertazione e confronto generale con gli enti locali, denominata tavolo di concertazione istituzionale, mediante la stipula di un protocollo d’intesa con le associazioni di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), che rappresentano, in ambito regionale, i comuni e le province.

2. Il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali (CAL) stabiliscono, d’intesa tra di loro, le modalità di partecipazione del CAL alle sedute del tavolo di concertazione istituzionale.

 

     Art. 5. Iniziativa congiunta del Consiglio regionale e del Consiglio delle autonomie locali

1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il presidente del Consiglio regionale convoca la seduta congiunta del Consiglio regionale e del CAL, secondo quanto previsto dall’articolo 67 dello Statuto regionale e dall’articolo 15 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del consiglio delle autonomie locali), per la definizione di un programma di lavoro comune finalizzato all’elaborazione di proposte per un complessivo riordino dell’ordinamento delle autonomie locali.

2. La seduta congiunta, nel definire il programma di lavoro e la sua scadenza, che deve comunque non superare il centottantesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce una commissione congiunta, per lo svolgimento degli approfondimenti necessari, composta da consiglieri delle due assemblee e presieduta da un componente del Consiglio regionale ed alla quale partecipa l’assessore regionale competente per materia.

3. Ai membri della commissione non possono essere riconosciuti indennità o gettoni di presenza comunque denominati.

4. Il supporto tecnico allo svolgimento del programma di lavoro è fornito dalle strutture del segretariato generale del Consiglio regionale, con la collaborazione delle strutture della competente direzione generale della Giunta regionale.

5. Il Consiglio e la Giunta regionale, ai fini della definizione degli atti di riordino del sistema locale secondo le rispettive competenze, valutano le proposte elaborate ai sensi del presente articolo.

 

TITOLO II

Cooperazione finanziaria

 

CAPO I

Norme generali

 

     Art. 6. Principi e ambito della cooperazione finanziaria [3]

1. La Regione opera, nel quadro della legislazione statale, in vista dell’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse finanziarie proprie e degli enti locali del territorio e degli spazi relativi al mantenimento dei saldi di finanza pubblica, anche in rapporto all’indebitamento e agli investimenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali cooperano al fine di realizzare l’obiettivo complessivo di finanza pubblica a livello regionale, di massimizzare l’efficienza del controllo e della gestione complessiva del debito sul territorio e di provvedere, al contempo, all’efficacia allocativa delle risorse destinate agli investimenti, con particolare riferimento a quelli di interesse strategico regionale. la Regione e gli enti locali cooperano, inoltre, per la semplificazione e l’efficientamento delle procedure in materia tributaria e di contrasto all’evasione fiscale.

3. La cooperazione si svolge mediante accordi e intese, anche con le articolazioni territoriali delle associazioni rappresentative degli enti locali di cui all’articolo 4.

 

     Art. 7. Sistema informativo sulla finanza delle autonomie locali

1. La Giunta regionale provvede all’organizzazione e alla gestione del sistema informativo sulla finanza delle autonomie locali (SIFAL).

2. Nel SIFAL sono raccolti e resi disponibili:

a) i dati contenuti nei certificati al conto di bilancio e nei certificati al bilancio di previsione dei comuni, delle province e dei loro enti associativi, della città metropolitana [4];

b) le informazioni finanziarie connesse al concorso, al contenimento dei saldi di finanza pubblica e al livello di indebitamento [5].

 

     Art. 8. Sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio

1. E’ istituito il sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio, quale raccordo, riuso ed ulteriore implementazione di sistemi informativi regionali e locali, per effettuare analisi e studi sul fenomeno dell’evasione e per sostenere l’attività di contrasto all’evasione fiscale, all’abusivismo edilizio ed all’illecito ambientale, con il fine di accertamento dei tributi e di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai privati per la concessione dei benefici erogati dalle pubbliche amministrazioni. Le suddette finalità sono di rilevante interesse pubblico.

2. Il sistema informativo è organizzato in modo tale da determinare l’interconnessione e comunicazione tra le banche dati della Regione Toscana e degli enti locali aderenti ed è disciplinato da apposita convenzione.

3. Ciascun ente resta titolare dei dati personali di cui è in possesso;

la comunicazione degli stessi e l’interconnessione delle relative banche dati avviene nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui agli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

4. L’infrastruttura del sistema informativo è gestita dalla Regione Toscana, di concerto con gli enti locali aderenti, che rendono disponibile, tramite cooperazione applicativa, il proprio patrimonio informativo nel rispetto della vigente normativa regionale e statale in materia di sistemi informativi della pubblica amministrazione e di amministrazione digitale.

5. Il sistema informativo è aperto all’interscambio con i dati delle pubbliche amministrazioni statali e degli enti previdenziali pubblici. Le modalità di interscambio sono stabilite con apposita convenzione, stipulata tra le amministrazioni medesime e la Regione Toscana, aperta all’adesione degli enti locali aderenti, nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui agli articoli 3 e 11 del d.lgs.196/2003.

6. Il sistema è altresì aperto, previa apposita convenzione, alla partecipazione delle camere di commercio, dei gestori di utenze e delle società affidatarie dell’attività di accertamento e riscossione tributi, che posseggono informazioni utili per le finalità indicate al comma 1.

7. Il sistema è costituito nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal d.lgs. 196/2003.

 

     Art. 9. Adempimenti degli enti locali e della Regione

1. I comuni, le province e i loro enti associativi, la città metropolitana sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale i seguenti dati [6]:

a) per le unioni di comuni, la tabella di cui all’articolo 44, comma 2 [7];

b) [le informazioni finanziarie relative al concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica] [8];

c) [le informazioni finanziarie sul livello di indebitamento] [9];

d) le informazioni necessarie per l’alimentazione e il mantenimento degli archivi regionali di cui all’articolo 8 [10].

2. [Gli enti locali trasmettono gli atti di cui al comma 1, lettera a), nei termini e con le modalità con i quali vi provvedono nei confronti degli organi dello Stato] [11].

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le informazioni di cui al comma 1, lettera d), e sono stabiliti i termini e le modalità per la loro trasmissione. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i termini e le modalità di trasmissione degli atti di cui al comma 1, lettera a) [12].

4. [Le deliberazioni di cui al comma 3, sono adottate previo parere del CAL, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di atto.

Decorso detto termine senza l’espressione del parere, la Giunta regionale può comunque adottare l’atto] [13].

5. [Ai fini dell’attuazione delle norme del capo II sul patto di stabilità territoriale, la Giunta regionale effettua il monitoraggio sulla situazione finanziaria di ogni singolo ente. Il monitoraggio si svolge sulla base dei dati finanziari trasmessi dai comuni, dalle province e dalla città metropolitana entro il 10 ottobre, attinenti il rispetto dell'obiettivo programmatico alla data del 1° ottobre e l'entità dei pagamenti che detti enti possono effettuare nel corso dell'anno. Restano fermi gli adempimenti relativi alle attività di monitoraggio previste dalla normativa statale] [14].

6. La Giunta regionale utilizza gli atti e le informazioni trasmesse dagli enti locali per le finalità previste dalla presente legge, nonché da altre norme di legge regionale e statale.

7. Se l’unione di comuni non trasmette la tabella di cui all’articolo 44, comma 2, non può accedere ai contributi di cui all’articolo 90 [15].

 

CAPO II

Mantenimento dell’obiettivo complessivo di finanza pubblica a livello regionale [16]

 

     Art. 10. Mantenimento dell’obiettivo complessivo di finanza pubblica a livello regionale [17]

1. La Regione, nell’ambito della cooperazione finanziaria di cui all’articolo 6, attua gli strumenti previsti e disciplinati dalla normativa nazionale relativa al mantenimento dell'obiettivo complessivo di finanza pubblica a livello regionale, al fine di garantire le priorità individuate dagli strumenti di programmazione generale della Regione stessa.

 

     Art. 11. Interventi regionali compensativi [18]

1. La Regione persegue il proprio obiettivo programmatico e, al fine di incrementare la capacità di spesa degli enti locali a vantaggio del sistema economico territoriale, può effettuare interventi compensativi ai sensi dell’articolo 1, comma 138, della l. 220/2010, procedendo contestualmente alla rideterminazione del proprio obiettivo.

 

     Art. 12. Rideterminazione degli obiettivi dei singoli enti [19]

1. Ai fini della rideterminazione, in senso migliorativo, dell'obiettivo programmatico dell'ente locale, la Giunta regionale tiene conto di uno o più dei seguenti criteri:

a) sostegno alla fusione di due o più comuni;

b) riduzione dei residui passivi;

c) sostegno agli investimenti di interesse strategico regionale;

d) realizzazione di interventi legati a situazioni di emergenza, diversi da quelli esclusi dalla vigente  normativa statale;

e) trasferimento o attribuzione di funzioni;

f) riduzione del livello di indebitamento;

g) capacità di utilizzazione dei margini del patto di stabilità interno.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua fra quelli di cui al comma 1, i criteri da utilizzare nell'anno di riferimento e i parametri e le modalità per l'applicazione dei criteri medesimi. La deliberazione è adottata previa acquisizione del parere del CAL, che si esprime entro quindici giorni dal ricevimento della proposta. Decorso detto termine senza l'espressione del parere, la Giunta regionale può comunque adottare l'atto.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, nel rispetto di quanto stabilito ai sensi del comma 2, può rideterminare gli obiettivi programmatici dei singoli enti locali nel rispetto dell'obiettivo aggregato unico, tenuto conto degli eventuali interventi compensativi di cui all'articolo 11, delle informazioni finanziarie di monitoraggio di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b) e c), delle richieste degli enti locali e della realizzazione di specifici investimenti di interesse strategico regionale.

4. La deliberazione di cui al comma 3, è comunicata tempestivamente agli enti locali interessati, che provvedono ad adeguare la propria gestione finanziaria e contabile agli obiettivi rideterminati. La deliberazione è altresì trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Le richieste degli enti locali di modifica, in senso peggiorativo o migliorativo, del proprio obiettivo programmatico, devono pervenire alla Giunta regionale entro il termine previsto dalla deliberazione di cui al comma 2.

6. L'ente locale non può utilizzare la rideterminazione in senso migliorativo dell'obiettivo programmatico a copertura di spesa corrente.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano per quanto non diversamente stabilito dalle leggi dello Stato, cui la Regione sia tenuta a dare attuazione.

 

     Art. 13. Premialità e altri effetti [20]

1. Ferme restando le premialità riconosciute dalla normativa statale, agli enti locali che adempiono al proprio obiettivo programmatico si applicano le premialità previste dal presente articolo.

2. Ad ogni ente locale, il cui obiettivo programmatico è modificato in senso peggiorativo su propria richiesta ai sensi dell’articolo 12, può essere riconosciuta, a valere sull’obiettivo aggregato dei tre successivi esercizi, una priorità nell’accesso a modifiche migliorative del proprio obiettivo programmatico, nella misura massima pari alla quota di obiettivo programmatico ceduto, fermo restando il rispetto dell’obiettivo aggregato.

3. Nei casi di cui al comma 2, all’ente locale è attribuita la maggiore quota dei tributi regionali prevista dal comma 4 dell’articolo 14, nonché la priorità nell’attribuzione dei contributi di cui all’articolo 16.

4. Per ogni ente locale il cui obiettivo programmatico è stato modificato in senso migliorativo ai sensi dell’articolo 12, può essere applicata, entro i tre esercizi successivi, una modifica peggiorativa in misura non superiore a quella migliorativa ottenuta.

5. L’ente locale che ha ottenuto una modifica in senso migliorativo del proprio obiettivo programmatico ai sensi dell’articolo 12, e che non la utilizza almeno nella misura percentuale definita con deliberazione della Giunta regionale, è escluso per due esercizi successivi dalla rideterminazione in senso migliorativo del proprio obiettivo programmatico.

6. Se il saldo conseguito a fine esercizio dall’ente locale risulta superiore ad un valore percentuale, definito con deliberazione della Giunta regionale, rispetto ai dati comunicati ai sensi dall’articolo 9, comma 5, la Giunta regionale provvede a rideterminare l’obiettivo programmatico dell’ente in senso peggiorativo, nella misura non superiore a quella dello scostamento accertato.

7. Restano ferme le sanzioni previste dalla normativa statale a carico agli enti locali che non adempiono al proprio obiettivo programmatico.

 

CAPO III

Cooperazione per l'accertamento di tributi regionali e per il contrasto all'evasione

 

     Art. 14. Partecipazione degli enti locali all’accertamento di tributi regionali

1. [I comuni, le province e la città metropolitana possono partecipare all’accertamento di tributi regionali con le modalità previste dal presente articolo] [21].

2. [La partecipazione si realizza a seguito dell’adesione del comune, singolo o in forma associata, o della provincia o della città metropolitana ad apposita convenzione, che disciplina le modalità della collaborazione dell’ente locale all’accertamento dei tributi regionali e al contrasto all’evasione fiscale. La convenzione prevede la trasmissione alla Regione Toscana, o ai soggetti incaricati della gestione dei tributi regionali, di segnalazioni qualificate di atti, fatti e negozi che manifestino immediatamente, senza la necessità di ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi da parte di soggetti passivi di tributi regionali] [22].

3. Ai comuni che partecipano, tramite segnalazioni qualificate, all’accertamento fiscale dei tributi regionali è attribuita una quota pari al cinquanta per cento delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo dalla Regione o dai soggetti incaricati [23].

4. [La quota di cui al comma 3 è elevata al sessanta per cento nel caso in cui il comune o la provincia abbia richiesto e ottenuto nell’esercizio precedente la rideterminazione in senso peggiorativo dell’obiettivo programmatico ai sensi dell’articolo 12] [24].

5. Il trattamento e la comunicazione dei dati e delle notizie derivanti dall’applicazione del presente articolo sono effettuati nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003.

6. Per ogni esercizio finanziario le entrate e le uscite di cui ai commi 3 e 4, sono iscritte con legge di bilancio rispettivamente all’unità previsionale di base (UPB) di entrata 111 “Imposte e tasse” e all’UPB di uscita 731 “Sistema di gestione delle entrate tributarie ed extra-tributarie - Spese correnti”.

7. [La convenzione prevista al comma 2, è stipulata in conformità allo schema tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge; sono fatte salve le convenzioni che disciplinano la partecipazione degli enti locali all’accertamento dei tributi regionali, già stipulate all’entrata in vigore della presente legge, per la durata da esse prevista] [25].

 

     Art. 15. Sistema integrato di contrasto all’evasione fiscale [26]

1. La Regione, al fine di favorire il contrasto all’evasione fiscale, rende disponibili i dati contenuti nel sistema informativo tributario regionale agli enti locali e ai soggetti pubblici istituzionalmente preposti al contrasto all’evasione fiscale e contributiva, anche tramite cooperazione applicativa, nel rispetto di quanto stabilito dal d. lgs. 196/2003.

2. La Regione promuove e sostiene, anche finanziariamente, i progetti degli enti locali realizzati all’interno di zone territoriali omogenee rispetto alle dimensioni socio-economiche rilevanti in ordine all’attuazione delle finalità medesime, come individuate dagli strumenti di programmazione generale della Regione e finalizzati a rafforzare la fiscalità locale ed il contrasto all'evasione. Ogni progetto è realizzato in modo da massimizzare gli effetti e le ricadute dello stesso all’interno di ognuna delle zone individuate ed è volto a definire ed attuare procedure, modelli e soluzioni comuni agli enti che ad esso partecipano.

3. Per l’attuazione del comma 2 la Regione può prevedere l’erogazione di contributi ai comuni, singoli o associati, da assegnare:

a) a seguito della pubblicazione di appositi avvisi;

b) a titolo di compartecipazione a specifici progetti;

c) nell’ambito di accordi o convenzioni.

4. Al fine del coordinamento, anche operativo, e dell’intensificazione e diversificazione delle attività di contrasto all’evasione svolte dalla Regione e dagli enti locali singoli o associati, la Giunta regionale definisce con regolamento le modalità attuative di quanto disciplinato dal presente articolo.

 

CAPO IV

Riduzione dell'indebitamento

 

     Art. 16. Ricorso all'indebitamento da parte della Regione e degli enti locali [27]

1. La Regione, nell'ambito della cooperazione finanziaria di cui all'articolo 6, attua gli strumenti previsti e disciplinati dalla normativa nazionale relativa al ricorso all'indebitamento da parte di Regione ed enti locali, al fine di garantire le priorità individuate dagli strumenti di programmazione generale della Regione medesima.

 

TITOLO III

Norme per l’esercizio associato di funzioni

 

CAPO I

Norme generali

 

     Art. 17. Definizioni

1. Si ha esercizio associato di funzioni di enti locali quando, per effetto della stipula di un atto associativo, una struttura amministrativa unica svolge funzioni, e pone in essere atti e attività relativi, di cui sono titolari comuni o province.

2. Ai fini della presente legge, per “ente responsabile dell’esercizio associato” s’intende l’ente presso il quale opera la struttura amministrativa unica.

3. [Ai fini della presente legge, salvo diversa espressa specificazione, per “unione di comuni” si intendono unitariamente:

a) l’unione di comuni costituita ai sensi dell’articolo 32 del TUEL e delle disposizioni del capo III del presente titolo, di seguito denominata “unione di comuni a disciplina ordinaria”;

b) l’unione di comuni avente la disciplinata differenziata di cui all’articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, di seguito denominata “unione di comuni a disciplina differenziata.”] [28].

 

     Art. 18. Norme applicabili

1. L’esercizio associato di funzioni di enti locali, quando riguarda, tra l'altro, le materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, si svolge mediante convenzione tra enti locali e mediante unione di comuni, ai sensi della presente legge e secondo la disciplina del presente titolo [29].

2. L’esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali dei comuni si svolge ai sensi del capo IV del presente titolo.

2 bis. Salva diversa espressa disposizione di legge regionale:

a) quando una legge statale prevede l'obbligo da parte dei comuni di esercizio associato di altre funzioni, detto obbligo è assolto negli ambiti e con le modalità previsti dalla presente legge;

b) se una legge regionale stabilisce che l'esercizio associato di funzioni comunali si svolge tra tutti i comuni di un ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), si applicano le seguenti disposizioni:

1) l'esercizio associato è svolto mediante unione di comuni, nel caso in cui il territorio dell’ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto coincida con quello dell'unione;

2) negli altri casi l'esercizio associato è svolto mediante convenzione di cui all'articolo 20. La conferenza dei sindaci dell’ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto stabilisce le modalità di esercizio associato, tra quelle di cui agli articoli 21 e 22, individua l'ente responsabile dell'esercizio associato, è l'organo comune di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), delibera gli eventuali atti di programmazione locale previsti dalla legge regionale, attinenti all'esercizio associato. La conferenza è composta da tutti i sindaci dell’ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto e ad essa si applicano le norme di funzionamento di cui all'articolo 34 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Alla conferenza dei sindaci partecipano anche i presidenti delle unioni di comuni dell’ambito [30].

3. Salva diversa espressa disposizione di legge regionale, le funzioni conferite dalla Regione ai comuni, alle province e alla città metropolitana ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione possono essere esercitate in forma associata [31].

4. Per quanto non rientrante nell’esercizio associato di cui all’articolo 17, comma 1, restano ferme le modalità di esercizio congiunto o coordinato di funzioni, compiti, attività e servizi, nonché le diverse forme di collaborazione tra enti locali, previsti dalla legislazione statale, in particolare dagli articoli 30, comma 1, e 34 del TUEL, e dalla legislazione regionale.

 

     Art. 19. Atti associativi tra Regione ed enti locali

1. La Regione può esercitare funzioni amministrative in forma associata con comuni e province, mediante stipula di convenzione di cui al presente titolo.

2. La convenzione:

a) è approvata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere favorevole della commissione consiliare competente per materia;

b) è sottoscritta dal sindaco del comune e dal presidente della provincia aderenti;

c) prevede che l’ente presso il quale opera la struttura amministrativa unica sia la Regione;

d) prevede che all’organo di cui di cui all’articolo 20, comma 2, lettera c), partecipi il Presidente della Giunta regionale o l’assessore delegato, che lo presiede;

e) può prevedere che la successione di cui all’articolo 20, comma 2, lettera e), riguardi anche la Regione.

3. Restano ferme le specifiche disposizioni di legge regionale che disciplinano l’esercizio associato tra Regione ed enti locali in materia di trasporto pubblico locale.

4. Per quanto non previsto dai commi 2 e 3, si applicano le disposizioni del capo II del presente titolo.

 

CAPO II

Esercizio associato mediante convenzione

 

     Art. 20. Convenzione

1. L’esercizio associato di cui all’articolo 17, comma 1, della presente legge, può essere attivato mediante la stipula di apposita convenzione, prevista dall’articolo 30 TUEL, ed integrata dalla disciplina del presente articolo, con la quale sono costituiti uffici comuni o è individuato l’ente delegato ad esercitare la funzione.

2. La convenzione indica:

a) la funzione oggetto dell’esercizio associato; la durata dell’esercizio associato; l’ente che assume la responsabilità dell’esercizio associato, presso il quale, a seguito della costituzione dell’ufficio comune o per effetto della delega, è operante la struttura amministrativa competente all’esercizio della funzione;

b) i criteri per la definizione dei rapporti finanziari tra gli enti, in particolare per la partecipazione alle spese derivanti a qualsiasi titolo dall’esercizio associato;

c) la costituzione e le norme di funzionamento di un organo comune, composto dai sindaci o presidenti di provincia, o loro delegati, che assume il compito di esprimere l’indirizzo politico, il coordinamento dell’organizzazione e dello svolgimento dell’esercizio associato, e la definizione dei rapporti finanziari tra gli enti;

d) le modalità per il recesso dal vincolo associativo da parte del singolo ente; le modalità semplificate nel caso in cui il recesso sia motivato da esercizio della funzione mediante unione di comuni;

e) le modalità per lo scioglimento consensuale del vincolo associativo da parte degli enti partecipanti; gli effetti derivanti dal recesso e dallo scioglimento; i comuni o le province associati che, rispettivamente, succedono nei rapporti attivi e passivi e nel contenzioso insorto; i comuni o le province associati tenuti alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso e la disciplina da applicare per garantire la continuità amministrativa;

f) le norme regolamentari applicabili, anche mediante rinvio a regolamenti approvati o da approvarsi da parte dell’ente responsabile dell’esercizio associato, per lo svolgimento dell’esercizio medesimo.

3. Se la convenzione non specifica i procedimenti, i servizi e le attività che rientrano nell’esercizio associato della funzione, l’esercizio medesimo è costituito dall’insieme dei procedimenti, dei servizi e delle attività ad essa inerenti secondo l’ordinamento vigente. Se la convenzione non specifica la decorrenza dell’esercizio associato, questa si intende dalla data della stipulazione [32].

4. Per quanto non previsto dalla convenzione ai sensi del comma 2, lettera f), l’ente che assume la responsabilità dell’esercizio associato approva la disciplina regolamentare per lo svolgimento della funzione.

5. La convenzione può prevedere la partecipazione degli enti alle spese a qualunque titolo derivanti da contenzioso, che sono sostenute dall’ente responsabile dell’esercizio associato.

6. Le norme della convenzione integrano, quale disciplina specifica che si applica per l’esercizio associato, le norme regolamentari dei singoli enti.

7. In mancanza o carenza di disciplina della convenzione sugli effetti del recesso, l’ente recedente resta obbligato per le obbligazioni assunte e per le spese deliberate prima del recesso.

8. Se la convenzione non ha disciplinato le modalità di scioglimento, prima della scadenza del termine di durata, del vincolo associativo, questo cessa di avere effetto a seguito della stipula di una specifica convenzione di scioglimento, con la quale sono individuati gli enti che sono tenuti alla conclusione dei procedimenti in corso e gli enti che succedono nei rapporti attivi e passivi, e sono stabiliti gli altri effetti, anche patrimoniali e finanziari, dello scioglimento.

9. In mancanza o carenza di disciplina della convenzione sugli effetti dello scioglimento consensuale del vincolo associativo, gli enti locali che avevano sottoscritto la convenzione succedono ad ogni effetto nei rapporti giuridici instaurati a seguito dell’esercizio associato, secondo i principi della solidarietà attiva e passiva.

10. Salvo diversa disciplina prevista dalla convenzione, se un comune esercita una funzione mediante convenzione con una unione di cui non fa parte, e successivamente intende esercitare la stessa funzione partecipando ad un’altra unione:

a) il recesso dal vincolo associativo precedente, relativo alla funzione, opera dalla data che lo statuto di detta altra unione prevede per l’avvio dell’esercizio associato;

b) l’ente recedente è tenuto a comunicare ai soggetti sottoscrittori della convenzione l’atto di approvazione dello statuto;

c) l’ente recedente resta comunque obbligato per le obbligazioni assunte e per le spese deliberate prima del recesso dal vincolo associativo.

 

     Art. 21. Convenzione di costituzione di ufficio comune

1. Con la convenzione di cui all’articolo 20, gli enti locali possono costituire un ufficio comune, che opera per l’esercizio delle funzioni oggetto della convenzione medesima, in luogo dei singoli uffici già competenti in via ordinaria.

2. La convenzione individua l’ente presso il quale l’ufficio comune è costituito.

3. L’ufficio comune opera come struttura di ogni singolo ente, al quale sono imputati ad ogni effetto i relativi atti.

4. La convenzione può altresì prevedere che l’ufficio possa gestire procedimenti unici che riguardano una pluralità di enti associati; in questo caso, l’ufficio agisce contemporaneamente in qualità di struttura degli enti associati per i quali opera e gli effetti degli atti sono imputati a tutti gli enti associati.

5. La convenzione deve stabilire se il responsabile dell’ufficio adotta gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa, sul bilancio di ogni singolo ente ovvero sul bilancio dell’ente presso cui l’ufficio è costituito. In mancanza, il responsabile dell’ufficio adotta gli atti di gestione finanziaria esclusivamente sul bilancio dell’ente presso cui l’ufficio opera.

6. La convenzione detta le norme per l’organizzazione dell’ufficio comune. Per quanto non previsto dalla convenzione, l’ufficio è considerato come struttura dell’ente presso cui è costituto.

 

     Art. 22. Convenzione di delega

1. Con la convenzione di cui all’articolo 20, gli enti locali possono delegare l’esercizio di funzioni ad uno degli enti partecipanti all’accordo, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

2. La delega non può essere limitata allo svolgimento di attività istruttorie, e deve comportare l’adozione dei provvedimenti amministrativi attinenti l’esercizio della funzione, compresi gli atti di gestione. Gli atti adottati nell’esercizio della delega sono imputati ad ogni effetto all’ente delegato.

3. La convenzione non può contenere disposizioni che limitano l’autonomia organizzativa dell’ente delegato nell’esercizio delle funzioni oggetto della delega.

 

CAPO III

Esercizio associato mediante unione di comuni

 

SEZIONE I

Norme generali

 

     Art. 23. Ambito di applicazione [33]

1. Il presente capo non si applica alle unioni di comuni a disciplina differenziata di cui all’articolo 16 del decreto-legge 138/2011 convertito dalla legge 148/2011, ad eccezione dell’articolo 50, comma 1, lettera a).

2. Resta fermo l’adempimento di cui all’articolo 40, per le unioni di comuni a disciplina differenziata che intendono accedere al contributo di cui all’articolo 90, comma 9, della presente legge o che, per effetto dell’articolo 61, comma 1, della presente legge, esercitano funzioni conferite dalla Regione [34].

 

     Art. 24. Unione di comuni

1. L’esercizio associato di cui all’articolo 17, comma 1, della presente legge, può essere attivato mediante la costituzione di un’unione di comuni, disciplinata dalle disposizioni del presente capo, nell’ambito dei principi stabiliti dall’articolo 32 del TUEL. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capo, si applicano le disposizioni dell’articolo 32 del TUEL e le disposizioni di legge statale che alle unioni di comuni fanno riferimento.

2. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei comuni. L’unione è costituita mediante sottoscrizione, da parte dei sindaci dei comuni associati, dell’atto costitutivo e lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nell’albo pretorio del comune associato che per ultimo ha provveduto a detto adempimento. La pubblicazione dello statuto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana è effettuata a cura dell’unione e riporta la data in cui lo statuto è entrato in vigore [35].

3. Le modifiche statutarie, salvo quanto previsto all’articolo 25, comma 4, per le modifiche ricognitive, sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio dell’unione, previe deliberazioni conformi dei consigli comunali. La proposta di modifica è adottata dalla giunta dell'unione all'unanimità dei componenti ed è trasmessa ai comuni; il comune si esprime, con deliberazione del consiglio approvata, a maggioranza assoluta dei componenti, sul testo della proposta di modifica. La deliberazione del consiglio comunale adottata con modifiche del testo o subordinata a condizioni non è valida per il procedimento di modifica statutaria. Le modifiche statutarie possono essere deliberate solo dal consiglio dell’unione a maggioranza assoluta dei componenti quando riguardano adeguamenti di mero recepimento di disposizione di legge. Le modifiche statutarie entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro pubblicazione nell’albo pretorio dell’unione di comuni. La pubblicazione dello statuto, a seguito delle modifiche statutarie, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana è effettuata a cura dell’unione e riporta la data in cui le modifiche statutarie sono entrate in vigore. Sono comunque in vigore gli statuti delle unioni pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana alla data di entrata in vigore del presente comma [36].

4. Fatte salve le unioni già costituite all’entrata in vigore del presente comma, l’unione può essere costituita esclusivamente tra comuni del medesimo ambito di cui all’allegato A, deve essere costituita da almeno tre comuni e deve raggiungere il limite demografico minimo di 10.000 abitanti. Le unioni di comuni possono stipulare convenzioni tra loro o con singoli comuni ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del TUEL, nonché convenzioni di cui all’articolo 20 con singoli comuni, a condizione che le unioni siano gli enti responsabili dell’esercizio associato [37].

5. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni.

5 bis. In caso di recesso dall’unione, il comune può approvare, nelle more della conclusione del relativo procedimento, gli atti di adesione ad altra unione o di costituzione di altra unione; l'adesione o la sottoscrizione dell'atto costitutivo sono efficaci dopo la conclusione del procedimento di recesso [38].

6. L’unione e i comuni associati trasmettono alla Giunta regionale l’atto di costituzione, lo statuto, le modifiche statutarie, le deliberazioni di recesso e di scioglimento, gli atti relativi alla composizione degli organi di governo e gli altri atti previsti dalla presente legge. Salvo diversa previsione della presente legge, gli atti sono trasmessi entro dieci giorni dalla loro esecutività.

7. Nel territorio della regione non possono essere costituite unioni con la medesima denominazione. La denominazione identifica esclusivamente il territorio dell’unione.

 

     Art. 25. Statuto dell’unione

1. Lo statuto dell’unione detta i principi e le norme generali di organizzazione dell’unione stessa.

2. Lo statuto, in particolare:

a) in conformità con le disposizioni del presente capo:

1) specifica le attribuzioni degli organi di governo;

2) disciplina la composizione del consiglio nel caso di cui all’articolo 27, comma 2, nonché i criteri per garantire la rappresentanza di genere ai sensi dell’articolo 28;

3) stabilisce le maggioranze necessarie per la validità delle sedute e per le deliberazioni del consiglio e della giunta nei casi in cui la legge rimette allo statuto la determinazione di maggioranze diverse da quelle previste agli articoli 32 e 33;

4) disciplina l’elezione del presidente dell’unione, la durata del mandato e le cause di cessazione di cui all’articolo 34, individuando il sostituto in caso di assenza o impedimento temporanei o di cessazione;

4 bis) prevede l’eventuale rotazione alla carica di presidente dell’unione tra i sindaci dei comuni associati e, in tal caso, ne stabilisce i criteri [39];

5) [stabilisce le ulteriori cause d’incompatibilità a ricoprire le cariche negli organi di governo, comprese quelle del sindaco del comune e del presidente dell’unione] [40];

6) disciplina le dimissioni volontarie.

b) dispone sulle modalità di insediamento del consiglio dell’unione a seguito di scioglimento del consiglio medesimo;

c) stabilisce la durata dell’unione, comunque non inferiore a dieci anni;

d) individua la pluralità di funzioni comunali svolte dall’unione;

e) stabilisce criteri per l’attribuzione da parte dei comuni delle risorse finanziarie per il funzionamento dell’unione, e comunque per lo svolgimento delle sue funzioni, dei servizi e delle attività;

f) disciplina forme di comunicazione annuale ai consigli comunali sulle attività svolte dall’unione;

g) stabilisce termini e modalità per il recesso dall’unione, o dal vincolo associativo per una determinata funzione, da parte del singolo comune, ovvero per lo scioglimento consensuale dell’unione o del vincolo associativo per una determinata funzione da parte di tutti i comuni;

stabilisce, fatto salvo quanto previsto agli articoli 39, 41, 49 e 50 della presente legge, gli effetti derivanti dal recesso e dallo scioglimento, i comuni che succedono nei rapporti attivi e passivi e nel contenzioso insorto, i comuni tenuti alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso e la disciplina da applicare per assicurare la continuità amministrativa;

h) stabilisce le modalità e i termini, non superiori a sei mesi, per il recesso del comune che intende costituire altra unione di comuni o aderire ad altra unione già costituita.

3. Le modifiche relative alle funzioni oggetto dell’esercizio associato tra i comuni dell’unione comportano modifica dello statuto.

4. Le modifiche da apportare a seguito dell’avvenuto recesso, secondo statuto, del singolo comune, sono adottate, a titolo ricognitivo, dalla giunta dell’unione. Alla deliberazione di approvazione delle modifiche apportate ai sensi del presente articolo è allegato il testo coordinato dello statuto. Lo statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e riporta gli estremi della deliberazione della giunta dell’unione [41].

5. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, le unioni di comuni adeguano lo statuto in conformità alle disposizioni del presente capo. Nel periodo transitorio continuano ad avere efficacia le disposizioni statutarie adottate ai sensi della legislazione previgente. Decorso tale termine, le disposizioni statutarie in difformità al presente capo non si applicano, e si applicano le disposizioni del capo medesimo; fatta salva la disciplina transitoria di cui all’articolo 110 per il presidente dell’unione che non ricopre la carica di sindaco, se uno degli organi di cui all’articolo 26, comma 1, risulta costituito in difformità alle disposizioni del presente capo, gli organi medesimi decadono di diritto, e sono così provvisoriamente costituiti:

a) il consiglio dell’unione è composto dai sindaci dei comuni associati e dai rappresentanti individuati ai sensi dell’articolo 29;

b) la giunta dell’unione è composta da tutti i sindaci dei comuni associati;

c) il presidente è individuato nel sindaco del comune di maggiore dimensione demografica, e, fino all’elezione del nuovo presidente, si applicano i criteri di rotazione di cui all’articolo 34, comma 8 [42].

6. Le leggi regionali che modificano le disposizioni del presente capo determinano, dalla data della loro entrata in vigore, la cessazione di efficacia delle norme statutarie incompatibili [43].

7. [E’ fatta salva la cessazione del vincolo associativo di cui all’articolo 61 della presente legge] [44].

 

SEZIONE II

Organi di governo dell'unione

 

     Art. 26. Norme generali

1. Sono organi di governo dell’unione il consiglio, la giunta e il presidente.

2. Lo statuto prevede che gli organi di governo siano composti unicamente da sindaci e consiglieri dei comuni associati, salvo i casi previsti dalla presente legge.

3. Chi riveste una carica negli organi dell’unione di comuni cessa dalla carica nei casi, con le modalità e nei termini previsti dal TUEL e dalla presente legge.

4. Il sindaco del comune associato è componente di diritto del consiglio e della giunta dell'unione. In detti organi è sostituito dal vicesindaco in carica, esclusivamente nei casi di decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione dall'esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 2 bis e 3. Se il vicesindaco non è  in carica, il sindaco è sostituto dall'assessore del comune in carica più anziano di età. Il sindaco è altresì sostituito dai soggetti individuati dagli articoli 36, comma 3 bis, e 37, comma 2 bis, nei casi ivi previsti [45].

5. Lo statuto può prevedere che l’approvazione di una deliberazione del consiglio o della giunta sia condizionata al voto favorevole anche dei sindaci dei comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione dei comuni dell’unione, o di comuni montani, o di comuni obbligati all’esercizio associato di funzioni fondamentali per i quali l’unione svolge le funzioni medesime.

6. Al fine della omogenea composizione degli organi collegiali, volta a garantire la rappresentanza di ogni singolo comune e delle minoranze consiliari, lo statuto prevede che il consiglio e la giunta dell’unione siano composti secondo le norme previste dalla presente sezione.

 

     Art. 27. Composizione del consiglio dell’unione

1. Il consiglio è composto, per ciascuno dei comuni associati, dal sindaco e da due rappresentanti elettivi, uno di maggioranza e uno di minoranza, ovvero, nel caso di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, da quattro rappresentanti elettivi, due di maggioranza e due di minoranza. Ai fini della determinazione della popolazione si considera la popolazione che è stata presa a riferimento per l’elezione del consiglio comunale ai sensi dell’articolo 37, comma 4, del Tuel [46].

2. Nei casi in cui il numero dei componenti del consiglio definito ai sensi del comma 1, risulti inferiore di più di un’unità rispetto al numero di consiglieri previsti per un comune con popolazione pari a quella complessiva dell’unione, lo statuto dell’unione può prevedere che il consiglio sia composto da un maggior numero di consiglieri, comunque non superiore al limite citato, stabilendo altresì i criteri per l’elezione dei consiglieri ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, e assicurando comunque che essi siano in numero pari e ripartiti in modo paritario tra maggioranza e minoranza [47].

3. I rappresentanti elettivi sono eletti dal consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il sindaco, e i consiglieri di minoranza, compreso il candidato eletto consigliere ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del TUEL. I consiglieri di maggioranza e i consiglieri di minoranza eleggono i rappresentanti rispettivamente tra gli stessi consiglieri di maggioranza e gli stessi consiglieri di minoranza [48].

4. Ai fini del comma 3:

a) è consigliere comunale di maggioranza il consigliere che, nelle elezioni comunali, è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al sindaco;

b) è consigliere comunale di minoranza il consigliere che, nelle elezioni comunali, è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al sindaco, compreso il candidato eletto consigliere ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del TUEL.

5. Nel caso in cui i rappresentanti elettivi siano più di due, i consiglieri di maggioranza e di minoranza eleggono distintamente i propri rappresentanti con voto limitato ad uno.

6. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 28 in materia di rappresentanza di genere, in caso di parità di voti, salva diversa previsione statutaria, è eletto il consigliere più anziano di età.

7. In assenza di minoranza consiliare, derivante dall’originaria composizione del consiglio comunale o da successive cessazioni, i rappresentanti elettivi del comune sono solo quelli di maggioranza e il numero dei componenti del consiglio dell’unione è automaticamente ridotto fino al rinnovo del consiglio comunale.

8. Il comune provvede all’elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell’unione:

a) nel termine stabilito dallo statuto dell’unione, quando il consiglio comunale è stato rinnovato; in mancanza del termine, sono di diritto rappresentanti del comune i soggetti di cui al all’articolo 29;

b) in tutti gli altri casi, entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica di consigliere dell’unione.

 

     Art. 28. Rappresentanza di genere

1. Gli statuti prevedono disposizioni idonee a garantire la presenza di entrambi i generi nel consiglio dell’unione.

2. Il consiglio dell’unione in cui, a seguito dell’elezione dei componenti da parte di tutti i comuni dell’unione, non siano presenti consiglieri di entrambi i generi, è sciolto di diritto e ricostituito secondo le disposizioni dell’articolo 29.

 

     Art. 29. Rappresentanti del comune in caso di mancata elezione

1. Nel caso in cui i rappresentanti elettivi di un comune sono due e questi non sono eletti nei termini stabiliti all’articolo 27, comma 8, sono di diritto componenti del consiglio dell’unione:

a) il consigliere comunale di maggioranza che ha riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale e, in caso di parità di cifre individuali, il consigliere più anziano di età; in caso di rinuncia o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di consigliere dell’unione, si applicano gli stessi criteri, non considerando il consigliere che ha rinunciato o che è cessato;

b) il consigliere comunale di minoranza eletto ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del TUEL, la cui lista o gruppo di liste ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti tra più consiglieri eletti ai sensi delle medesime disposizioni, il consigliere più anziano di età;

c) in caso di rinuncia o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di consigliere dell’unione da parte del rappresentante di cui alla lettera b), il consigliere comunale di minoranza che ha riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale tra gli eletti in una o più liste non collegate al sindaco e, in caso di parità di cifre individuali tra più consiglieri aventi dette caratteristiche, il consigliere più anziano di età; in caso di ulteriore rinuncia o cessazione per qualsiasi causa, si applicano gli stessi criteri, non considerando il consigliere che ha rinunciato o che è cessato.

2. Nel caso in cui i rappresentanti elettivi di un comune siano in numero superiore a due e questi non siano eletti nei termini stabiliti all’articolo 27, comma 8, sono di diritto componenti del consiglio dell’unione:

a) i consiglieri comunali di maggioranza individuati ai sensi del comma 1, lettera a);

b) i consiglieri comunali di minoranza individuati come segue:

1) i consiglieri comunali di minoranza eletti ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del TUEL sono disposti in ordine decrescente di voti riportati dalla lista o dal gruppo di liste collegate e, in caso di parità di voti, in ordine di anzianità; sono individuati quali rappresentanti di minoranza del comune i consiglieri secondo l’ordine ivi stabilito, fino a concorrenza dei seggi da ricoprire nel consiglio dell’unione;

2) in caso di rinuncia o cessazione dei consiglieri di cui al n. 1), sono individuati i consiglieri di cui al comma 1, lettera c), eletti alle elezioni comunali nella medesima lista o nelle liste già collegate al consigliere che ha rinunciato o è cessato;

3) se vi sono ulteriori rappresentanti da individuare, si procede assegnando un rappresentante a ciascuna lista o gruppo di liste già collegate ai consiglieri di cui al n. 1), attribuendo il primo rappresentante alla lista o al gruppo di liste collegate che hanno ottenuto più voti e attribuendo quelli successivi alle liste o gruppi di liste collegate che seguono nell’ordine, e ripartendo dall’ordine iniziale fino all’esaurimento dei rappresentanti da individuare; stabiliti i seggi spettanti ad ogni lista o gruppo di liste già collegate ai consiglieri di cui al numero 1), i rappresentanti sono individuati secondo i criteri di cui al comma 1, lettera c), considerando solo la lista o il gruppo di liste collegate allo stesso consigliere.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nell’ipotesi prevista dall’articolo 28, comma 2.

4. Lo statuto può disporre diversamente da quanto previsto dal presente articolo, stabilendo i criteri per l’individuazione dei componenti di diritto in caso di mancata elezione dei rappresentanti elettivi nei termini di cui all’articolo 27, comma 8, e nel caso di cui all’articolo 28, comma 2.

 

     Art. 30. Sostituzione dei rappresentanti del comune

1. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, comprese le dimissioni contestuali, dalla carica di consigliere dell’unione da parte di rappresentanti dei comuni, la composizione del consiglio è a tutti gli effetti corrispondentemente ridotta, ed è reintegrata di volta in volta a seguito di elezione dei sostituti o di entrata in carica dei componenti di cui all’articolo 29.

2. Se si deve sostituire, per un comune, un rappresentante di minoranza eletto si procede al rinnovo dell’intera rappresentanza delle minoranze di tale comune.

3. Il comune può, in ogni tempo, con le procedure di cui all’articolo 27, comma 3, sostituire i rappresentanti eletti o quelli individuati ai sensi dell’articolo 29. La sostituzione ha carattere fiduciario e non comporta motivazione di merito.

 

     Art. 31. Entrata in carica e cessazione del rappresentante del comune

1. Il rappresentante del comune entra in carica al momento dell’elezione a consigliere dell’unione; se è decorso inutilmente il termine per l’elezione, il rappresentante individuato ai sensi dell’articolo 29 entra in carica allo spirare del termine medesimo.

2. Il rappresentante del comune esercita le sue funzioni a partire dalla prima seduta del consiglio successiva all’entrata in carica. Se il consiglio dell’unione è stato sciolto, i nuovi consiglieri esercitano le funzioni dalla data di insediamento del nuovo consiglio.

3. Il consiglio dell’unione provvede, nella seduta di cui al comma 2, e secondo le modalità stabilite dallo statuto, alla convalida dell’entrata in carica del rappresentante eletto o di diritto.

4. Ferme restando le cause di nullità disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), il rappresentante del comune cessa dalla carica di consigliere dell'unione nei casi e a decorrere dai termini previsti dallo statuto e comunque:

a) dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio dell'unione, nei casi previsti dal TUEL e dalla presente legge;

b) dalla data di adozione del decreto di scioglimento del consiglio comunale;

c) dal momento in cui si verificano la sospensione o la decadenza disciplinate dall'articolo 11 del d.lgs. 235/2012. La cessazione dalla carica di consigliere dell'unione resta ferma anche se la sospensione è cessata, e l'interessato può essere nuovamente eletto consigliere dell'unione ai sensi dell'articolo 30;

d) dal momento in cui gli è stata notificata la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale ai sensi dell'articolo 69 del TUEL;

e) in tutti gli altri casi in cui sia cessato dalla carica di consigliere comunale, dal momento della cessazione. Detta disposizione si applica anche ai consiglieri comunali di cui agli articoli 36, comma 3 bis, e 110;

f) dal momento in cui le dimissioni volontarie dalla carica di consigliere dell'unione sono state acquisite al protocollo dell'unione;

g) dal momento in cui il consiglio dell'unione ha deliberato, secondo le previsioni statutarie e regolamentari, la decadenza per impedimento permanente o per accertamento delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 36, o per reiterata mancata partecipazione ai lavori del consiglio [49].

5. Il rappresentante del comune cessa, altresì, dalla carica di consigliere dell’unione dal momento dell’elezione del sostituto ai sensi dell’articolo 30.

6. Se la cessazione del consigliere dell’unione interviene dopo la convocazione del consiglio dell’unione, essa può essere rilevata anche al momento all’apertura della seduta, disponendosi l’immediata integrazione del consiglio con il sostituto. In tal caso, la comunicazione al sostituto sulla sua entrata in carica è valida anche se avvenuta il giorno stesso della riunione del consiglio, ed egli ha titolo per parteciparvi; la seduta può comunque avere luogo anche in assenza del sostituto.

 

     Art. 32. Consiglio dell’unione

1. Il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’unione. Ha competenza limitatamente agli atti fondamentali, per i quali si applica, nelle parti compatibili, l’articolo 42 del TUEL.

2. Il consiglio è convocato e presieduto dal presidente dell’unione. Lo statuto può prevedere che sia eletto presidente del consiglio dell’unione un componente diverso; fino a detta elezione, e comunque in caso di assenza del presidente eletto, le funzioni di presidente del consiglio sono svolte dal presidente dell’unione.

3. Il consiglio approva il regolamento di funzionamento, ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del TUEL. Salvo quanto previsto dalla presente legge, se il regolamento non dispone, ai sensi dell’articolo 38, comma 2, secondo periodo, del TUEL, sul numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, le deliberazioni del consiglio dell’unione sono assunte con la partecipazione al voto di almeno la metà dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

 

     Art. 33. Giunta dell’unione

1. La giunta dell’unione è composta da tutti i sindaci dei comuni associati che siano stati proclamati eletti nelle elezioni comunali. All’atto della proclamazione, il sindaco eletto sostituisce ad ogni effetto nella giunta dell’unione il sindaco cessato.

2. La giunta collabora con il presidente dell’unione nel governo dell’ente ed esercita le sue funzioni in forma collegiale. Opera con proprie deliberazioni, assunte dalla maggioranza dei componenti.

3. La giunta esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati, dalla legge e dallo statuto, al consiglio o al presidente. Dà attuazione alle deliberazioni del consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. Adotta i regolamenti sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto e degli indirizzi deliberati dal consiglio.

4. Quando la legge regionale prevede che un atto deve essere approvato da un organo amministrativo, comunque denominato, di cui fanno parte solo i sindaci dei comuni associati, questo si intende riferito alla competenza della giunta dell’unione.

 

     Art. 34. Presidente dell’unione

1. Il presidente rappresenta l’unione, è responsabile dell’amministrazione dell’ente, convoca e presiede la giunta e, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 2, il consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti. Può nominare tra i componenti della giunta il sindaco che lo sostituisce in casi di assenza o impedimento temporanei. In mancanza di nomina, le funzioni di presidente sono svolte dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il comune di cui è sindaco il presidente.

2. Il presidente dell’unione è eletto dalla giunta salvo che lo statuto preveda l’elezione da parte del consiglio, tra i sindaci dei comuni associati. Lo statuto può prevedere la rotazione tra i sindaci dei comuni associati alla carica di presidente [50].

3. Lo statuto stabilisce la durata del mandato del presidente e i criteri per la eventuale rotazione. In assenza di disciplina statutaria, il mandato del presidente decorre dalla data della prima elezione [51].

4. Salvo diversa disciplina statutaria, il sindaco eletto nelle elezioni comunali in sostituzione del sindaco presidente dell’unione assume la carica di presidente dell’unione dalla data di proclamazione a sindaco, e dura in carica per tutto il tempo residuo che sarebbe spettato al presidente cessato.

5. In ogni caso, se il presidente cessa dalla carica di sindaco, cessa altresì automaticamente dalla carica di presidente dell’unione.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, in caso di dimissioni, decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza di diritto, sospensione dall’esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità ai sensi dell’articolo 36, cessazione per scadenza del mandato del presidente ai sensi del comma 3, o per effetto di altre cause previste dallo statuto, fino all’elezione del nuovo presidente, le funzioni di presidente sono svolte dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il comune di cui è sindaco il presidente cessato. Lo statuto può, in alternativa, individuare il sindaco che svolge le funzioni di presidente fino all’elezione.

7. Il soggetto che sostituisce il sindaco nei casi previsti dall’articolo 26, comma 4 e articolo 35, non può comunque ricoprire la carica di presidente dell’unione, salvo per il periodo in cui, per effetto delle suddette disposizioni, la giunta risulti composta interamente da sostituti dei sindaci [52].

8. L’atto costitutivo individua il sindaco che svolge transitoriamente le funzioni di presidente dell’unione per non più di novanta giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto medesimo fino alla data dell’elezione.

Decorsi i novanta giorni senza che l’organo competente abbia provveduto all’elezione del nuovo presidente, e fino a detta elezione, la carica di presidente è ricoperta di diritto a rotazione ogni novanta giorni, alternando il sindaco del comune di maggiore dimensione demografica con il sindaco di minore dimensione demografica, escludendo ogni volta il sindaco che ha già ricoperto l’incarico. La durata rimane ferma anche in caso di ingresso o fuoriuscita di comuni dall’unione. A decorrere dalla data di elezione del presidente, si applica il comma 3, non considerando il mandato di presidente svolto ai sensi del presente articolo.

 

     Art. 35. Commissario del comune

1. Il commissario del comune, nominato ai sensi dell’articolo 141 del TUEL, sostituisce il sindaco e i rappresentanti del comune negli organi collegiali dell’unione. Il numero dei componenti del consiglio dell’unione è corrispondentemente ridotto fino all’entrata in carica dei nuovi rappresentanti del comune.

 

     Art. 36. Incompatibilità

1. Non possono ricoprire cariche negli organi di governo dell’unione di comuni, quantunque sindaci o consiglieri comunali [53]:

a) il dipendente dell’unione di comuni, salvo che sia in aspettativa non retribuita e chi presta comunque servizio presso la stessa unione, in posizione di comando o distacco [54];

b) colui che si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 63 del TUEL nei confronti dell’unione, salvo che per fatto connesso con l’esercizio del mandato di sindaco o di consigliere comunale.

2. Quando si verifica una situazione di incompatibilità il consiglio dell’unione provvede ai sensi dell’articolo 69 del TUEL.

2 bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, se l'incompatibilità di cui al comma 1, lettera a), riguarda un sindaco, la dichiarazione di incompatibilità può essere effettuata direttamente dal sindaco medesimo. Dalla data di acquisizione al protocollo dell'unione della dichiarazione di incompatibilità, il sindaco cessa di far parte degli organi dell'unione. Si applicano i commi 3 e 3 bis [55].

3. Se l’amministratore dichiarato incompatibile è un sindaco, si applica l’articolo 26, comma 4, secondo periodo. In caso di incompatibilità anche del vicesindaco, questi è sostituito dall’assessore del comune più anziano di età, e, in caso di ulteriore incompatibilità, dall’assessore del comune che segue nell’ordine di anzianità. La cessazione in qualsiasi momento della causa di incompatibilità del sindaco è accertata dal consiglio dell’unione e comporta il reintegro nelle funzioni di componente del consiglio e della giunta dell’unione, in sostituzione del vicesindaco o dell’assessore del comune.

3 bis. In caso di incompatibilità di un sindaco di un comune privo di giunta per effetto di legge, il sindaco è sostituito nel consiglio e nella giunta dell'unione da un consigliere del comune non in carica nell'unione, da lui delegato in via permanente. Fino alla nomina del consigliere delegato, il consiglio e la giunta dell'unione continuano a operare in composizione ridotta. Il consigliere delegato cessa dalle cariche dell'unione nel caso di reintegro del sindaco conseguente alla  cessazione delle cause di incompatibilità accertata dal consiglio dell'unione [56].

4. Se la dichiarazione di incompatibilità riguarda il sindaco che ricopre la carica di presidente dell’unione, il presidente decade dalla carica.

5. Il soggetto che sostituisce il sindaco ai sensi del comma 3 cessa comunque dalla carica di componente del consiglio e della giunta dell’unione a seguito di cessazione della carica di assessore del comune. In tal caso, è sostituito a sua volta dall’assessore del comune in carica che segue nell’ordine di anzianità.

5 bis. Restano ferme le incompatibilità stabilite, per i componenti della giunta e del consiglio dell'unione, dalle disposizioni del capo VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), per le quali si applica la disciplina ivi prevista [57].

 

     Art. 37. Dimissioni

1. Lo statuto disciplina, in conformità con i principi del TUEL, le dimissioni volontarie da presidente o da componente del consiglio dell’unione. In assenza di disciplina statutaria, le dimissioni sono indirizzate rispettivamente alla giunta o al consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente, nell’ordine temporale di presentazione; le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo dell’ente per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. In ogni caso, le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

2. Le dimissioni del sindaco da componente di diritto degli organi collegiali dell’unione sono prive di effetti. Sono altresì prive di effetti le dimissioni dagli organi collegiali dell’unione del soggetto che sostituisce il sindaco nei casi previsti dagli articoli 26, comma 4 e 35. Sono fatti salvi i casi previsti dal comma 2 bis [58].

2 bis. Le dimissioni del sindaco da componente di diritto degli organi collegiali dell'unione sono ammesse esclusivamente in caso di scelta effettuata per incompatibilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera h), del d.lgs. 39/2013. Il sindaco cessa dalle cariche dal momento in cui le dimissioni sono state acquisite al protocollo dell'unione. Le presenti disposizioni si applicano anche ai soggetti che sostituiscono il sindaco ai sensi della presente legge. Nel caso in cui, per dimissioni successive per incompatibilità, non residuano ulteriori componenti della giunta, la sostituzione è effettuata secondo le medesime modalità e per gli effetti dell'articolo 36, comma 3 bis [59].

 

SEZIONE III

Disposizioni sull’organizzazione e sul personale

 

     Art. 38. Responsabili dei servizi

1. Nell’esercizio associato mediante unione non si applica l’articolo 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2001”), concernente la facoltà dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale.

2. Lo statuto può prevedere che i responsabili dei servizi dell’unione esprimano i pareri e compiano le attività previste dalla legislazione statale o regionale anche per i singoli comuni associati, quando la legislazione medesima stabilisce che determinati atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli comuni.

 

     Art. 39. Personale [60]

1. L’unione di comuni, per l’esercizio delle funzioni e dei servizi affidati dai comuni e dalle province, opera di norma con personale distaccato, comandato o trasferito da detti enti. In caso di trasferimento di personale dai comuni all’unione, si applicano le disposizioni dell’articolo 78, comma 3, in quanto compatibili [61].

1 bis. Ai fini dell'applicazione dell’articolo 32, comma 5, del TUEL, non rientrano nelle spese ivi previste quelle relative al personale derivante dal conferimento effettuato direttamente all’unione di funzioni e servizi da parte dello Stato o della Regione [62].

2. Salvo diversa disciplina dello statuto o diverso accordo tra gli enti interessati, in caso di scioglimento dell’unione o di cessazione di funzioni affidate da comuni, province e città metropolitana, il personale di cui al comma 1, rientra, con provvedimento dell’ente di provenienza, nella disponibilità di detto ente [63].

3. In caso di cessazione di funzioni affidate da comuni, province e città metropolitana, l’unione, previa deliberazione della giunta adottata all’unanimità dei componenti, può stipulare accordi con l’ente di provenienza per il mantenimento presso l’unione del personale comandato o trasferito [64].

 

     Art. 40. Comunicazione della spesa per il personale

1. Le unioni di comuni, per le finalità di cui agli articoli 50, 90, comma 9, e 95, comma 1, lettera b), della presente legge trasmettono annualmente alla Giunta regionale l’elenco dei dipendenti, specificando il costo annuale di ciascuno di essi e le funzioni cui risulta assegnato in via esclusiva o prevalente, evidenziando, ove ricorra il caso, il personale che svolge le funzioni conferite dalla Regione.

 

     Art. 41. Norme di salvaguardia

1. In caso di scioglimento dell’unione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 39, comma 2, il personale a tempo indeterminato che risulta comunque assegnato in via definitiva all’unione, anche per effetto di quanto previsto dall’articolo 39, comma 3, è assegnato ai comuni associati sulla base di accordi intercorsi tra l’unione e i comuni medesimi.

2. In caso di mancato accordo l’unione non può essere sciolta.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale con contratto di lavoro a tempo determinato appartenente alle categorie del comparto degli enti locali, quando lo statuto non abbia dettato le regole per garantire la continuità dei rapporti di lavoro fino allo spirare del termine previsto dal contratto.

4. In caso di scioglimento dell’unione che esercita funzioni conferite dalla Regione, alle disposizioni del presente articolo si dà attuazione dopo l’avvenuto trasferimento delle funzioni ai sensi dell’articolo 50 della presente legge.

 

SEZIONE IV

Disposizioni sulla gestione finanziaria

 

     Art. 42. Disciplina generale

1. Alle unioni di comuni si applicano i principi e le norme sull’ordinamento finanziario e contabile dei comuni di cui al TUEL, nonché i principi e le norme di coordinamento della finanza pubblica dettati dallo Stato, rivolti alle unioni medesime o alla generalità degli enti locali.

2. I comuni sono tenuti a trasferire all’unione risorse finanziarie sufficienti alla copertura integrale delle spese per il funzionamento dell’unione stessa, e comunque allo svolgimento delle funzioni, dei servizi e delle attività dell’ente.

3. Lo statuto dell’unione può stabilire norme per coordinamento dei bilanci dell’unione e dei comuni associati. Le spese per le quali non sono indicati dallo statuto i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie sono sostenute da trasferimenti dei comuni quantificati in misura proporzionale alla popolazione.

4. I bilanci, i provvedimenti di riequilibrio, i rendiconti approvati dall’unione sono trasmessi ai comuni associati entro dieci giorni dall’esecutività dell’atto di approvazione.

5. Le unioni di comuni sono tenute a definire e ad approvare un proprio piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, ai sensi dell’articolo 169, commi 1 e 2, del TUEL.

 

     Art. 43. Referto del controllo di gestione

1. Le unioni di comuni sono tenute ad applicare il controllo di gestione, secondo le modalità previste dagli articoli 196, 197, 198 e 198 bis del TUEL, dai propri statuti e dal regolamento di contabilità.

2. Dell’avvenuta trasmissione del referto alla Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 198 bis del TUEL è data comunicazione alla Giunta regionale.

 

     Art. 44. Unioni di comuni deficitarie

1. Le unioni di comuni che risultino per tre anni consecutivi strutturalmente deficitarie sono soggette alla decurtazione del cinquanta per cento delle risorse regionali di cui agli articoli 87 e 90 della presente legge [65].

2. La condizione di ente strutturalmente deficitario è rilevata dalle risultanze riportate nella tabella del penultimo esercizio precedente quello di riferimento, trasmesso dalle unioni alla Regione. La tabella è approvata dalla Giunta regionale.

3. La decurtazione delle risorse regionali ha luogo sulle assegnazioni relative all’esercizio finanziario successivo a quello nel quale è stata data comunicazione del terzo rendiconto di gestione riportante la condizione di deficitarietà, ed è applicata anche negli anni immediatamente successivi, fino al superamento della condizione medesima.

 

     Art. 45. Fondo di anticipazione per temporanee esigenze di bilancio delle unioni

1. E’ istituito un fondo di anticipazione per far fronte a temporanee difficoltà finanziarie delle unioni di comuni e a esigenze di riorganizzazione dei flussi finanziari tra unioni e comuni associati.

2. Il fondo opera fino alla concessione massima complessiva di 2.000.000,00 di euro. L’importo massimo concedibile alla singola unione di comuni non può essere superiore a 500.000,00 euro.

3. Le unioni di comuni che accedono al fondo sono tenute, entro trentasei mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale, al rimborso del finanziamento concesso, senza alcun onere per interessi.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a definire i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dei finanziamenti e per il rimborso e il recupero delle somme anticipate. L’accesso al fondo, salvo quanto previsto dall’articolo 72, è comunque subordinato, per le unioni di comuni, all’approvazione di conformi deliberazioni del consiglio dell’unione e dei consigli dei comuni associati sull’entità delle somme richieste, sul tempo della restituzione, sull’impegno dei comuni alla restituzione delle somme, ciascuno per la propria quota, in caso di mancata o non integrale restituzione da parte dell’unione [66].

5. In caso di mancata restituzione delle somme ai sensi del comma 3, la Regione procede a compensazione del credito, nei confronti dell’unione e dei comuni associati, ai sensi dell’articolo 27 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”).

6. Se è stato nominato il commissario di cui all’articolo 48, comma 2, la deliberazione del consiglio dell’unione di cui al comma 4 del presente articolo è sostituita dal decreto del commissario medesimo.

7. L’anticipazione può essere concessa anche se sussiste la situazione di cui all’articolo 44.

 

     Art. 46. Gestione delle risorse aggiuntive per la montagna

1. Le unioni di comuni, ai sensi dell’articolo 87, comma 4, sono beneficiarie delle risorse aggiuntive per la montagna ed effettuano gli interventi destinati ai territori montani.

2. I provvedimenti che individuano gli interventi aggiuntivi destinati ai territori montani sono deliberati dagli organi collegiali con la maggioranza prevista dallo statuto, che preveda il voto favorevole anche dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni montani.

3. Se lo statuto non dispone sulle maggioranze ai sensi del comma 2, l’individuazione degli interventi aggiuntivi destinati ai territori montani è deliberata dal consiglio dell’unione, se tra i favorevoli si sono espressi anche i sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni montani.

 

SEZIONE V

Controlli sulle unioni di comuni

 

     Art. 47. Effetti di provvedimenti statali

1. Quando gli organi dello Stato provvedono, ai sensi dell’articolo 141, commi 1, lettera a), 7 e 8, del TUEL alla sospensione o allo scioglimento del consiglio dell’unione di comuni, il presidente e la giunta dell’unione cessano dalle funzioni a decorrere dalla data di nomina del commissario.

 

     Art. 48. Mancata approvazione di bilanci

1. In caso di mancata approvazione del bilancio dell’unione di comuni nei termini previsti dalla normativa statale, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta dell’unione il relativo schema, il Presidente della Giunta regionale nomina con proprio decreto un commissario affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al consiglio dell’unione. Lo schema di bilancio indica le risorse che i comuni sono tenuti a trasferire all’unione ai sensi dell’articolo 42 commi 2 e 3.

2. In tal caso, e comunque quando il consiglio dell’unione non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il Presidente della Giunta regionale assegna al consiglio, con lettera trasmessa ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale nomina con proprio decreto un commissario per l’approvazione del bilancio.

3. Con il decreto di cui al comma 2, è disposto lo scioglimento del consiglio e della giunta dell’unione ed è dichiarata la decadenza del presidente; il commissario provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’ente in sostituzione degli organi di governo dell’unione fino alla loro ricostituzione.

4. A seguito dello scioglimento, i comuni provvedono all’elezione dei nuovi rappresentanti nel consiglio dell’unione secondo le norme della presente legge.

5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è stabilita la data di insediamento del nuovo consiglio ed è nominato, tra i sindaci dei comuni, il sindaco che svolge le funzioni di presidente fino all’elezione del nuovo presidente, o il sindaco che deve ricoprire la carica di presidente ai sensi dello statuto in caso di scioglimento degli organi.

6. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano a esercitare, fino all’entrata in carica dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

7. Dell’adozione dei provvedimenti della Regione di cui al presente articolo è data comunicazione al Prefetto. I medesimi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

8. La mancata adozione del rendiconto di gestione e dei provvedimenti di riequilibrio del bilancio nei termini di legge comporta l’applicazione della procedura prevista per la mancata approvazione del bilancio [67].

9. I presidenti delle unioni di comuni sono tenuti a dare comunicazione alla Giunta regionale dell’avvenuta approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, e dell’adozione dei provvedimenti di riequilibrio se necessari ai sensi di legge. La comunicazione deve essere trasmessa entro dieci giorni dall’esecutività dell’atto di approvazione [68].

10. Per la nomina del commissario si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione). La nomina a commissario di un dirigente o un funzionario dipendenti dalla Prefettura - Ufficio territoriale del governo è effettuata previa intesa con il Prefetto. A tal fine, la Giunta regionale promuove la stipula di protocolli di intesa con le prefetture – uffici territoriali del governo. Al commissario è riconosciuta un’indennità pari all'indennità lorda mensile del sindaco del comune di maggior dimensione demografica costituente l'unione, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute. L'indennità e le spese sono a carico dell'unione che provvede a liquidarle entro trenta giorni dalla cessazione del mandato commissariale. In caso di nomina di dirigente o funzionario di Prefettura, l'intesa può prevedere forme alternative di rimborso della retribuzione e delle spese sostenute [69].

11. Quando è nominato il commissario ai sensi dei commi 2 e 8, in deroga alle disposizioni del presente capo che disciplinano l’elezione o l’individuazione dei rappresentanti dei comuni e del presidente dell’unione:

a) i rappresentanti del comune che risultano componenti del consiglio dell’unione al momento della nomina del commissario non possono ricoprire la carica di consiglieri dell’unione per l’intero mandato amministrativo del comune;

b) il presidente dell’unione in carica al momento della nomina del commissario non può essere rieletto alla carica di presidente fino alla conclusione del mandato amministrativo di sindaco del comune.

11 bis. Le disposizioni relative al rendiconto di gestione di cui ai commi 8 e 9, come modificati dall'articolo 34 della legge regionale agosto 2013, n. (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013), si applicano dal 1° gennaio 2014 [70].

 

SEZIONE VI

Disposizioni finali

 

     Art. 49. Obblighi dei comuni

1. In caso di recesso, salvo diversa disciplina dello statuto dell’unione di comuni o, per quanto non previsto dallo statuto, salvo accordi intercorsi tra il comune interessato e l’unione, il comune recedente:

a) resta obbligato nei confronti dell’unione per le obbligazioni che, al momento in cui il recesso è efficace, non risultino adempiute verso l’ente, come derivanti dalla presente legge, dallo statuto e dai regolamenti dell’unione, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti all’unione;

b) resta altresì obbligato nei confronti dell’unione per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall’unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il comune ha a qualsiasi titolo affidato all’unione, per tutta la durata di detti affidamenti.

2. In caso di scioglimento dell’unione, il comune già facente parte dell’unione resta obbligato, nei confronti degli enti che succedono nei rapporti dell’unione e limitatamente a detti rapporti, per le obbligazioni che, al momento dello scioglimento, non risultino adempiute verso l’unione, come derivanti dalla presente legge, dallo statuto e dai regolamenti dell’unione, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti all’unione. Resta altresì obbligato, nei confronti degli enti che succedono nei rapporti dell’unione e limitatamente a detti rapporti, per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall’ente subentrante per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il comune ha a qualsiasi titolo affidato all’unione, per tutta la durata di detti affidamenti. Sono fatti salvi gli accordi tra il comune e l’ente subentrante volti a regolare diversamente i loro rapporti a seguito dello scioglimento.

3. In caso di scioglimento dell’unione, per tutti i rapporti che non rientrano nella successione di cui al comma 2, il comune già facente parte dell’unione resta obbligato secondo quanto stabilito dallo statuto per i rapporti medesimi. In mancanza di disposizione statutaria, si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

 

     Art. 50. Disposizioni sulle unioni che esercitano funzioni conferite dalla Regione

1. Nei casi in cui l’unione di comuni esercita, per effetto dell’articolo 68 o dei provvedimenti adottati ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane) o dalla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), funzioni conferite dalla Regione:

a) l’ingresso di un comune nell’unione non determina modifiche del territorio sul quale sono esercitate le funzioni conferite;

b) il recesso di comuni dall’unione, nonché lo scioglimento dell’unione, sono sottoposti, su iniziativa dei sindaci dei comuni interessati, alla procedura del presente articolo [71].

2. Il sindaco del comune che intende recedere e i sindaci dei comuni che intendono sciogliere l’unione ne danno comunicazione alla Giunta regionale. Alla comunicazione è allegata la deliberazione del consiglio comunale di recesso o di scioglimento [72].

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, con propria deliberazione prende atto di quanto espresso dai sindaci [73].

4. Per quanto necessario al fine di garantire l’ordinato ed efficace svolgimento delle funzioni regionali conferite, la Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 3, può stabilire,:

a) il differimento del termine dal quale il recesso oppure lo scioglimento dell’unione sono efficaci; qualora, in relazione a tali eventi, sia necessario modificare le disposizioni legislative che attribuiscono le funzioni, il differimento è disposto fino all’entrata in vigore della legge di modifica [74];

b) la continuazione dell’esercizio delle funzioni da parte dell’unione anche sul territorio del comune che recede;

c) l’assegnazione delle funzioni ad altro ente competente ai sensi della legislazione regionale vigente, per il territorio del comune recedente;

d) le disposizioni necessarie ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa tra gli enti interessati;

e) le disposizioni per la successione nei rapporti attivi e passivi tra gli enti interessati e per il trasferimento o la ripartizione dei beni, delle risorse strumentali e del personale, ivi compreso il termine della loro decorrenza;

f) le disposizioni per il periodo transitorio e le modalità da osservare per il trasferimento delle funzioni.

5. Fino alla data di decorrenza stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, gli atti di recesso e di scioglimento dell’unione non producono effetti e l’unione resta obbligata allo svolgimento delle funzioni regionali conferite [75].

6. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui al presente articolo costituiscono titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione tra enti.

7. [Se l’unione non esercita entro il 31 dicembre 2013 le funzioni fondamentali di cui all’articolo 55, commi 2 e 4, nei casi ivi previsti, o comunque non esercita le funzioni di cui all’articolo 55, comma 4, lettera b), nonché in caso di successiva cessazione dell’esercizio di tali funzioni da parte dell’unione, la Giunta regionale procede ai sensi del comma 4, lettera c). In alternativa, la Giunta regionale presenta una proposta di legge con la quale si provvede all’attribuzione ad altri enti delle funzioni già conferite all’unione] [76].

8. L’entrata in vigore di leggi regionali che modificano l’assetto delle funzioni conferite dalla Regione non comporta la modifica dello statuto dell’unione.

9. [Salvo quanto previsto dal comma 1, lettera a) che si applica anche alle unioni di comuni a disciplina differenziata, le disposizioni del presente articolo si applicano unicamente alle unioni di comuni a disciplina ordinaria] [77].

 

     Art. 51. Esercizio di funzioni affidate da altri soggetti pubblici

1. Nell’ambito dell’esercizio associato di funzioni comunali che rientrano nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, lo statuto dell’unione di comuni può prevedere che l’unione assuma l’esercizio di funzioni di altri soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, per esercitarle limitatamente al territorio dei comuni associati. Le funzioni da assumere devono avere riguardo a compiti amministrativi, attività o servizi di interesse comune, la cui integrazione con le funzioni esercitate dall’unione consente di perseguire sinergie o risparmi di gestione, semplificazione dei rapporti con l’utenza, miglioramento dei servizi per i cittadini.

2. L’assunzione delle funzioni è effettuata mediante convenzione con i soggetti pubblici interessati, approvata dal consiglio dell’unione con la maggioranza qualificata prevista dallo statuto, che preveda almeno il voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni associati.

3. La convenzione può stabilire, tra l’altro, le modalità di svolgimento delle funzioni o dei compiti, a tal fine utilizzando le forme generali della delega o della costituzione di uffici comuni, ovvero individuando specifiche modalità di organizzazione degli uffici. Può prevedere la costituzione di organi comuni di indirizzo per l’esercizio delle funzioni affidate. Deve prevedere la copertura della spesa da parte del soggetto pubblico interessato.

 

     Art. 52. Unione di comuni e Circondario dell’Empolese Valdelsa

1. L’ente associativo costituito dai comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci e denominato Circondario dell’Empolese Valdelsa, di cui alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 38 (Istituzione del Circondario Empolese Val d’Elsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo), è riconosciuto ad ogni effetto anche quale unione di comuni.

2. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge i comuni provvedono all’adeguamento dello statuto in conformità alle disposizioni della presente legge.

3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che si sia provveduto alla modifica statutaria, si applicano le disposizioni del presente capo.

 

     Art. 52 bis. Conferenza permanente delle unioni di comuni [78]

1. Al fine di monitorare gli effetti che derivano dall'esercizio associato, da parte delle unioni di comuni, delle funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), nei diversi settori amministrativi di competenza regionale, nonché il concreto impatto del processo associativo sui comuni, sui cittadini e sulle imprese, è istituita la Conferenza permanente delle unioni di comuni, di seguito denominata “Conferenza”, cui partecipano il Presidente della Giunta regionale o l’assessore delegato, che la presiedono, i presidenti delle unioni di comuni e il presidente di ANCI Toscana. La partecipazione ai lavori della Conferenza non dà luogo ad alcun compenso o rimborso a carico del bilancio regionale.

2. La Conferenza si riunisce di norma annualmente, al fine di esaminare il consolidamento e lo sviluppo del processo associativo dei comuni mediante le unioni di comuni.

 

CAPO IV

Esercizio associato di funzioni fondamentali

 

     Art. 53. Norme generali

1. L’esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali dei comuni è svolto, mediante convenzione o unione di comuni, negli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui all’allegato A, definiti dalla presente legge ai sensi dell’articolo 14, comma 30, del decreto-legge 78/2010 convertito dalla legge 122/2010. Sono fatte salve le leggi regionali che stabiliscono ambiti di esercizio più ampi per l’esercizio di specifiche funzioni fondamentali [79].

2. In presenza di esercizio associato di funzioni comunali, presso ogni comune sono garantiti ai cittadini e alle imprese servizi di informazione, di ricezione di domande e di istanze, di conoscenza degli atti adottati che li riguardano. I servizi sono assicurati nell’ambito dell’organizzazione predisposta dalla forma associativa o direttamente dai comuni, secondo le modalità previste dagli atti associativi.

3. I servizi di sportello di cui al presente articolo, se attuati direttamente dai singoli comuni, non possono comportare lo svolgimento di compiti istruttori o decisori di competenza della forma associativa.

 

     Art. 54. Dimensione territoriale adeguata per l’esercizio delle funzioni dei comuni

1. La dimensione territoriale adeguata per l’esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali dei comuni è costituita da aggregazioni di comuni, aventi territorio di norma contermine e con popolazione complessiva superiore a 5.000 abitanti, come risultante dai dati ufficiali ISTAT relativi come risultante dai dati ufficiali dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi al censimento della popolazione 2011. Detto limite è raggiunto dai comuni obbligati, tra di loro o in aggregazione con altri comuni dell’ambito [80].

2. I comuni di Capraia Isola e di Isola del Giglio, in ragione della specificità insulare del territorio dell’intero comune, ai sensi dell’articolo 14, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, non sono obbligati a partecipare alle aggregazioni di cui al comma 1.

3. Le aggregazioni di cui al comma 1 sono costituite negli ambiti di cui all’allegato A, coerenti, salvo le eccezioni ivi previste, con gli ambiti della zona distretto [81].

4. La Giunta regionale può, con deliberazione, unificare due o più ambiti dell’allegato A, previa richiesta della maggioranza dei sindaci dei comuni compresi nei singoli ambiti oggetto di modifica [82].

5. [Le intese di cui al comma 4, sono realizzate se alla proposta di modifica aderiscono tutti i sindaci dell'ambito territoriale proposto. Se la proposta non è sottoscritta da tutti i sindaci dell'ambito territoriale proposto, la Giunta regionale assume le determinazioni finali sentiti gli altri sindaci e previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente che lo esprime entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di deliberazione, decorsi inutilmente i quali l'atto può essere comunque adottato] [83].

6. [La Giunta regionale provvede d’ufficio alla modifica dell’allegato A se è stata istituita una unione di comuni a disciplina differenziata; in tal caso sono ammesse eventuali riduzioni della popolazione complessiva degli ambiti dell’allegato A al di sotto del limite di 5.001 abitanti] [84].

7. [La modifica può riguardare anche la costituzione di aggregazioni con comuni non ricompresi nell’allegato A] [85].

8. [Sullo schema di deliberazione è acquisito il parere della commissione consiliare competente; decorsi trenta giorni dalla trasmissione dello schema di deliberazione, l’atto può essere comunque adottato] [86].

9. Resta ferma l’individuazione dell’ambito di dimensione territoriale costituito da tutti i comuni dell’isola d’Elba.

 

     Art. 55. Comuni tenuti all’esercizio associato delle funzioni fondamentali

1. Nell’ambito dei territori di cui all'allegato A, fatta eccezione per i comuni di cui all'articolo 54, comma 2, i comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se hanno fatto parte di comunità montane, come risultanti dai dati ufficiali ISTAT relativi al censimento della popolazione 2011, avviano l’esercizio associato delle funzioni fondamentali mediante convenzione o unione di comuni, osservando i seguenti limiti dimensionali [87]:

a) il limite demografico minimo è di 5.001 abitanti e deve essere raggiunto da aggregazioni cui partecipano comuni obbligati o comuni obbligati e non obbligati; in particolare, i comuni obbligati, pur non raggiungendo complessivamente 5.001 abitanti, raggiungono il limite dimensionale se le loro funzioni fondamentali sono esercitate in unione di comuni avente almeno 5.001 abitanti [88];

b) [il limite dimensionale di cui alla lettera a) può essere diverso se la popolazione complessiva dell’ambito è inferiore, e in tal caso corrisponde alla popolazione complessiva dell’ambito medesimo] [89];

b bis) Il limite dimensionale di cui alla lettera a), può essere diverso se nell'ambito è presente un solo comune obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali e se l'esercizio associato è svolto in convenzione; in tal caso detto limite dimensionale corrisponde alla popolazione complessiva del comune obbligato e del comune contermine associato [90];

b ter) il limite dimensionale di cui alla lettera a), può essere diverso se almeno tre comuni costituiscono un’unione di comuni e svolgono, mediante la medesima unione, tutte le funzioni fondamentali per le quali è previsto l'esercizio associato obbligatorio. In tal caso il limite dimensionale corrisponde alla popolazione complessiva dei comuni costituenti l'unione [91];

c) [per i comuni obbligati che svolgono, secondo la disciplina dell’articolo 60, le funzioni fondamentali mediante unione a disciplina differenziata, il limite dimensionale corrisponde alla popolazione complessiva dell’unione medesima] [92].

2. Fermo restando l’obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali ai sensi della legislazione statale vigente, se è costituita un'unione di comuni cui partecipano comuni obbligati, tutti i comuni dell'unione sono tenuti almeno all’esercizio, mediante l’unione medesima, di due funzioni tra quelle indicate dall’articolo 90, comma 1, lettera b) [93].

3. [A decorrere dal 1° gennaio 2013, per l’esercizio di funzioni fondamentali, i comuni non compresi nei territori di cui all’allegato A non possono stipulare convenzioni con singoli comuni delle unioni eventualmente costituite nei territori medesimi] [94].

4. Se l'unione svolge per tutti i comuni obbligati all'esercizio associato un numero di funzioni fondamentali superiore a quelle svolte per i comuni non obbligati, l'approvazione degli atti fondamentali dell'ente e delle norme per l'organizzazione degli uffici è soggetta a maggioranze, stabilite dallo statuto, che comportino il voto favorevole anche dei sindaci, partecipanti alla votazione, che rappresentino la maggioranza della popolazione dei comuni obbligati [95].

5. [Per consentire il progressivo adeguamento dell’esercizio associato negli ambiti di cui all’allegato A, fino alla data del 31 dicembre 2013 i comuni obbligati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali possono esercitarle, mediante convenzione, anche in aggregazione con comuni non ricompresi nel medesimo ambito, purché l’aggregazione raggiunga le dimensioni di cui al comma 1, lettera a)] [96].

6. [Si ha corrispondenza di funzioni, ai sensi del comma 4, lettera d), quando l'unione esercita per tutti i comuni due medesime funzioni] [97].

 

     Art. 56. Disposizioni speciali di settore [98]

1. L'adempimento all’obbligo dell’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni in materia di servizi sociali è assolto negli ambiti e con le modalità previsti dalla legislazione di settore.

2. L'adempimento all’obbligo dell’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni in materia di urbanistica è assolto negli ambiti previsti dalla presente legge e con le modalità stabilite dalla legislazione regionale di settore.

3. L'adempimento all’obbligo dell’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni in materia di rifiuti è assolto negli ambiti e con le modalità stabilite dalla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).

4. L'adempimento dell'obbligo di esercizio associato relativo al trasporto pubblico in ambito comunale è assolto anche nel caso in cui il comune abbia stipulato la convenzione di cui all'articolo 85 della l.r. 65/2010.

 

     Art. 57. Termini per l’esercizio associato delle funzioni fondamentali

1. I comuni tenuti all’esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali completano detto esercizio entro i termini stabiliti dall’articolo 14, comma 31 ter, del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010 [99].

2. I comuni trasmettono gli atti associativi e le loro modifiche, entro quindici giorni dalla loro stipulazione, alla Giunta regionale ed alle prefetture-uffici territoriali del Governo competenti per territorio [100].

 

     Art. 58. Funzioni fondamentali [101]

1. Le funzioni fondamentali dei comuni sono individuate dall’articolo 14 del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010.

 

CAPO V [102]

Unioni di comuni a disciplina differenziata

 

     Art. 59. Oggetto [103]

1. Il presente capo disciplina gli adempimenti della Regione e dei comuni per l’attuazione delle disposizioni dell’articolo 16 del decreto-legge 138/2011 convertito dalla legge 148/2011, nonché gli effetti derivanti da detta applicazione.

 

     Art. 60. Proposta di aggregazione e istituzione dell'unione di comuni a disciplina differenziata [104]

1. I comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti che non fanno parte di unioni di comuni e i comuni fino a 1.000 abitanti che fanno parte di unioni di comuni alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, trasmettono alla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 16 del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011, e nei termini stabiliti dalla medesima normativa statale, la proposta di aggregazione e la documentazione ivi prevista. L'aggregazione deve essere compresa in una stessa provincia, deve avere continuità territoriale e popolazione complessiva superiore a 1.000 abitanti. La popolazione complessiva può essere inferiore se l’aggregazione non ha continuità territoriale con comuni aventi popolazione fino a 1.000 abitanti.

2. La mancata trasmissione, da parte dei comuni di cui al comma 1, della proposta di aggregazione entro il termine stabilito dalla normativa statale vigente comporta l’applicazione, nei confronti dei comuni medesimi, della disciplina sull’esercizio obbligatorio delle funzioni  fondamentali di cui all’articolo 14 del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010.

3. La Giunta regionale, sulla base delle proposte deliberate dai comuni, definisce con propria deliberazione le aggregazioni, ai fini della successiva istituzione delle unioni di comuni a disciplina differenziata. Sono prese in considerazione unicamente le proposte che rientrano in uno dei seguenti casi:

a) la proposta è avanzata solo da comuni aventi popolazione fino a 1.000 abitanti, riguarda solo detti comuni, è stata da essi deliberata e rispetta le condizioni del comma 1;

b) la proposta è avanzata da comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, facenti parte di un’unione di comuni già costituita alla data di entrata in vigore del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, riguarda tutti i comuni dell’unione, e la proposta è stata deliberata da tutti i comuni dell’unione.

4. Negli altri casi, non si procede all’istituzione dell’unione a disciplina differenziata.

5. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvede, ai sensi della normativa statale, all'istituzione dell'unione di comuni a disciplina differenziata, per la quale è stata presentata la proposta di aggregazione e sulla quale la Giunta regionale ha verificato la sussistenza delle condizioni di cui al comma 3, lettere a) o b). Se espressamente richiesto nelle deliberazioni dei comuni, l’unione è istituita anticipatamente entro sessanta giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 3.

6. Se la proposta è avanzata, ai sensi del comma 3, lettera b), da tutti i comuni di un'unione di comuni già costituita, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque all'istituzione della nuova unione.

 

     Art. 61. Effetti dell’istituzione delle unioni di comuni a disciplina differenziata [105]

1. Se l'istituzione dell'unione di comuni a disciplina differenziata avviene ai sensi dell’articolo 60,  comma 6, l'unione di comuni a disciplina ordinaria è estinta dalla data di istituzione della nuova unione; la nuova unione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'unione estinta e, salvo la disciplina differenziata, opera in continuità con l'unione estinta, anche nell'esercizio delle funzioni che risultano già in capo all'unione estinta per effetto dell'articolo 68, comma 1.

2. Se l'istituzione dell'unione di comuni a disciplina differenziata avviene fra comuni già facenti parte di unioni di comuni a disciplina ordinaria, fermo restando quanto previsto dall’articolo 20, comma 7, e dall'articolo 49, comma 1, dalla data di istituzione dell’unione di comuni a disciplina differenziata, i comuni coinvolti cessano di far parte dell’unione di comuni a disciplina ordinaria, cessano altresì gli  atti associativi da essi stipulati con altri comuni o unioni di comuni. L'unione di comuni a disciplina ordinaria di cui faceva già parte il comune continua a svolgere le funzioni conferite dalla Regione all'unione anche sul territorio del comune medesimo.

3. Ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, per i quali non si è provveduto all’istituzione dell’unione di comuni a disciplina differenziata, si applica esclusivamente la disciplina dei comuni obbligati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali. Non si applicano le disposizioni statutarie che prevedono l’esclusione o il recesso automatici da un’unione di un comune fino a 1.000 abitanti, adottate in ragione dell’applicazione delle norme di cui all’articolo 16 del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011, previgente all’entrata in vigore del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012.

 

TITOLO IV

Riordino di enti

 

CAPO I

Norme sulla fusione di comuni

 

     Art. 62. Norme generali

1. Al fine di consolidare e sviluppare i processi aggregativi dei comuni in funzione del riordino e della semplificazione istituzionale, la Regione promuove la fusione di comuni, in particolare dei comuni obbligati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali.

2. Due o più comuni contermini, facenti parte della medesima provincia, che, d’intesa tra di loro, esprimono la volontà di procedere alla loro fusione, possono richiedere alla Giunta regionale di presentare la proposta di legge di fusione. Nella richiesta, i comuni evidenziano le consultazioni e i processi partecipativi eventualmente svolti sulla proposta di fusione e i loro esiti. La Giunta regionale valuta la proposta formulata dai comuni e, se ritiene di accoglierla, presenta la proposta di legge di fusione, dando conto nella deliberazione di approvazione se sul testo è stato acquisito l’avviso favorevole dei sindaci, compresa l’eventuale denominazione difforme da quella proposta [106].

3. [A decorrere dal 1° gennaio 2013, la Giunta regionale promuove le intese di cui al comma 2, che coinvolgono i comuni obbligati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali, tenendo conto degli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui all’allegato A. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la Giunta regionale presenta le proposte di legge di fusione dei comuni anche in assenza dell’intesa] [107].

4. Dalla data di istituzione del nuovo comune costituito a seguito di fusione o di incorporazione, che supera la popolazione di cui all’articolo 55, comma 1, il comune medesimo è considerato a tutti gli effetti non obbligato all’esercizio associato delle funzioni fondamentali [108].

4 bis. Ferma restando l'applicazione anche nei confronti del comune derivante da fusione delle disposizioni delle leggi regionali di settore che disciplinano modalità e termini di esercizio associato di funzioni per la generalità dei comuni, il comune derivante da fusione, che non supera la popolazione di cui all'articolo 55, comma 1, è soggetto alle disposizioni dell'articolo 14, comma 28, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, a decorrere dal secondo mandato elettorale, con esclusione dell'obbligo di esercizio associato della funzione fondamentale di cui allo stesso articolo 14, comma 27, lettera a). A partire dalla data in cui il Consiglio Regionale delibera, ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), lo svolgimento del referendum per la fusione di comuni la cui popolazione complessiva risulti superiore ai limiti di cui all’articolo 55, comma 1, ai comuni stessi non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 28, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, fino alla data in cui il Consiglio regionale assume le decisioni finali in ordine alla legge di fusione, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, della l.r. 62/2007 [109].

 

     Art. 63. Fusione dei comuni dell’unione

1. Al comune nato dalla fusione di tutti i comuni dell’ambito territoriale di una unione di comuni già costituita sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa, sulla base della legislazione regionale in vigore al momento dell’approvazione della legge regionale istitutiva del nuovo comune.

2. Se la legge regionale istitutiva del nuovo comune non vi provvede direttamente:

a) gli effetti di cui al comma 1 si producono a decorrere dalla data di insediamento del consiglio comunale;

b) a decorrere dalla medesima data l’unione è estinta di diritto e il comune di nuova istituzione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell’unione.

3. Se la fusione coinvolge parte dei comuni di un’unione, gli effetti della fusione, compresi quelli relativi ai rapporti tra l’unione e il nuovo comune, sono stabiliti dalla legge regionale istitutiva del nuovo comune.

Quando detti comuni sono tutti partecipanti all’unione, la composizione degli organi collegiali dell’unione è corrispondentemente ridotta, e il sindaco e i rappresentanti del nuovo comune partecipano agli organi dell’unione in sostituzione dei sindaci e dei rappresentanti dei comuni originari.

 

     Art. 64. Contributi per fusioni e incorporazioni

1. In caso di fusione o incorporazione di due o più comuni, al comune risultante dalla fusione o dall’incorporazione è concesso, a decorrere dall’anno solare in cui è prevista l’elezione del nuovo consiglio comunale, un contributo annuale, per cinque anni, pari a euro 250.000,00 per ogni comune originario, e comunque non superiore a euro 1.000.000,00. La legge regionale che provvede alla fusione o all’incorporazione può stabilire un contributo maggiore in presenza di almeno due parametri tra quelli di seguito indicati:

a) popolazione del comune risultante dalla fusione superiore a 10.000 abitanti, a condizione che almeno uno dei comuni interessati alla fusione o incorporazione risulti già obbligato all’esercizio associato delle funzioni fondamentali;

b) classe di virtuosità riconosciuta ad almeno un comune interessato alla fusione o incorporazione ai sensi dell’articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 [110];

c) almeno due comuni in situazione di disagio beneficiari del contributo di cui all’articolo 82 [111].

1 bis. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, non sono considerati i comuni già beneficiari del contributo del presente articolo [112].

1 ter. Per comune originario si intende il comune già costituito alla data dell'entrata in vigore della presente legge. Sono pertanto esclusi da questa definizione tutti i comuni istituiti successivamente a tale data mediante fusione di comuni preesistenti [113].

1 quater. A decorrere dalle fusioni e dalle incorporazioni per le quali il referendum si è svolto dopo il 30 giugno 2015, e fermo restando quanto stabilito dal comma 2, i contributi di cui al comma 1:

a) sono incrementati del 30 per cento se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione ha una popolazione superiore a 10.000 abitanti, ovvero la fusione o l’incorporazione è avvenuta coinvolgendo almeno tre comuni e, in entrambi i casi almeno uno dei comuni originari era obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali;

b) sono incrementati del 60 per cento se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione ha una popolazione superiore a 15.000 abitanti;

c) in alternativa a quanto previsto dalle lettere a) e b), sono raddoppiati se la fusione o l'incorporazione è avvenuta coinvolgendo tutti i comuni di un ambito di dimensione adeguata di cui all'allegato A [114].

1 quinquies. A decorrere dalle fusioni e dalle incorporazioni per le quali il referendum si è svolto dopo il 30 giugno 2016 e, fermo restando quanto stabilito al comma 2, i contributi di cui al comma 1 sono ridotti della metà, se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione non supera la popolazione che comporta l'esonero dall'esercizio associato di funzioni fondamentali [115].

2. Se le risorse non sono sufficienti a garantire il contributo di cui al comma 1, questo è ridotto proporzionalmente [116].

 

CAPO II

Disposizioni sulle comunità montane

 

SEZIONE I

Disposizioni generali

 

     Art. 65. Contributi ai comuni in situazione di maggiore disagio

1. In caso di fusione o di incorporazione, che coinvolgano un comune rientrante tra quelli beneficiari del contributo di cui all’articolo 82, il contributo di cui all’articolo medesimo spetta al comune risultante dalla fusione o dall’incorporazione.

2. Ai fini del comma 1, si considera il comune rientrante nella graduatoria vigente al momento dell’approvazione della legge di fusione o di incorporazione.

 

     Art. 66. Estinzione delle comunità montane

1. Le comunità montane, esistenti all’entrata in vigore della presente legge, sono estinte a seguito di trasformazione in unioni di comuni o di mancata trasformazione, nei termini e con le modalità del presente capo. La Giunta regionale, decorso il termine di cui all’articolo 71, comma 1, informa il Consiglio sui provvedimenti di estinzione adottati o da adottarsi per effetto della trasformazione o della mancata trasformazione.

2. Il presente capo disciplina altresì gli effetti derivanti dall’estinzione.

3. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge non si applicano le disposizioni dell’articolo 29 del TUEL.

 

SEZIONE II

Estinzione a seguito di trasformazione in unione di comuni

 

     Art. 67. Trasformazione della comunità montana in unione di comuni

1. I comuni di un ambito territoriale nel quale è costituita la comunità montana possono trasformarla in unione di comuni [117].

2. L’unione deve essere costituita dalla maggioranza dei comuni dell’ambito territoriale della comunità montana. Lo statuto deve prevedere che l’unione eserciti, nel termine stabilito dall’articolo 57, comma 1, le funzioni fondamentali di cui all’articolo 55, commi 2 e 4, nei casi ivi previsti, ovvero le funzioni che costituiscono il requisito minimo di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c), della l.r. 37/2008.

3. L’unione, entro il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, procede all’insediamento degli organi [118].

4. Il presidente dell’unione comunica al Presidente della Giunta regionale che l’unione è operativa e che gli adempimenti di cui al comma 3 sono stati effettuati.

5. Il Presidente della Giunta regionale, acquisita la comunicazione di cui al comma 4, completa della descrizione degli adempimenti effettuati, e verificata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, con proprio decreto dichiara estinta la comunità montana.

 

     Art. 68. Effetti dell’estinzione

1. A decorrere dalla data di estinzione della comunità montana, l’unione di comuni succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della comunità montana estinta; l’unione, fino al definitivo riordino delle funzioni, subentra, altresì, ad ogni effetto, nell’esercizio delle funzioni o dei compiti conferiti o assegnati alla comunità montana allo stesso titolo per il quale sono esercitati dalla comunità montana sulla base della legge regionale vigente al momento dell’estinzione ed esclusivamente per il territorio già di competenza della comunità montana estinta, quantunque all’unione partecipino parte dei comuni della comunità montana estinta, compresi le funzioni e i servizi che la legge regionale prevede siano esercitati dalla comunità montana, sullo stesso ambito territoriale o su un territorio diverso, sulla base di deliberazioni del Consiglio regionale o di atti convenzionali con i comuni.

2. Il subentro dell’unione comporta che la disciplina regionale, già applicabile all’esercizio delle funzioni da parte della comunità montana estinta, si intende riferita all’unione medesima; in particolare, l’unione subentra nelle funzioni che risultano già attribuite alla comunità montana ai sensi dell’articolo 53 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), per la cui disciplina si applicano le disposizioni del medesimo articolo 53.

3. Il personale dipendente a tempo indeterminato della comunità montana estinta, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto autonomie locali, è alla stessa data trasferito all’unione. L’unione succede altresì in tutti gli altri rapporti di lavoro e di collaborazione coordinata e continuativa in corso presso la comunità montana alla stessa data. L’unione subentra nell’esercizio delle funzioni e dei servizi associati dei comuni di cui la comunità montana è responsabile al momento della sua estinzione.

4. L’unione provvede all’approvazione del rendiconto della gestione della comunità montana relativi agli anni 2011 e 2012.

 

     Art. 69. Disciplina dei rapporti tra unione e comuni non associati per casi particolari

1. L’unione dei comuni costituita ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 37/2008 e dell’articolo 67 della presente legge, che subentra ad una comunità montana senza la partecipazione di tutti i comuni già appartenenti alla comunità montana stessa, effettua, con gli idonei supporti tecnici, una ricognizione ed una stima del valore dei beni immobili e delle partecipazioni societarie provenienti dalla disciolta comunità montana, a suo tempo acquisiti con il concorso del comune non aderente all’unione.

2. L’atto di ricognizione e di stima è trasmesso alla Giunta regionale che, sentito il comune interessato, delibera in via definitiva in merito a tale atto.

3. In caso di dismissione dei beni immobili o delle partecipazioni societarie di cui al comma 1, cui non faccia seguito, entro i sei mesi successivi, il reinvestimento dei proventi a favore dell’unione, il comune non aderente a quest’ultima ha diritto alla quota parte del ricavato, salvo la detrazione delle spese di manutenzione o di miglioria apportate ai beni immobili

 

     Art. 70. Assegnazione di risorse e continuità amministrativa

1. Il Presidente della Giunta regionale, con il decreto di cui all’articolo 67, comma 5, provvede a dettare disposizioni per l’assegnazione all’unione delle risorse regionali già spettanti alla comunità montana.

2. Ove necessario, può dettare disposizioni per assicurare la continuità dell’azione amministrativa tra la comunità montana estinta e l’unione di comuni e l’ordinato svolgimento delle funzioni in corso. Il decreto può altresì stabilire modalità e differire termini per la decorrenza dell’estinzione della comunità montana e degli effetti di cui all’articolo 68.

3. Il decreto di estinzione e il decreto di cui al comma 2 costituiscono titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione.

4. Copia del decreto di estinzione è trasmesso dalla Regione al Ministero dell’interno ai fini dell’applicazione dell’articolo 2 bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

 

SEZIONE III

Estinzione per mancata trasformazione in unione di comuni

 

     Art. 71. Deliberazione di scioglimento e di avvio del procedimento di estinzione

1. Se è decorso il termine di cui all’articolo 67, comma 3, senza che i comuni abbiano provveduto a costituire l’unione di cui al medesimo articolo 67 e ad insediarne gli organi, la Giunta regionale delibera lo scioglimento della comunità montana e avvia il procedimento di estinzione dell’ente provvedendo alla nomina di un commissario straordinario.

2. Dalla data di adozione della deliberazione di nomina del commissario, gli organi di governo della comunità montana e il revisore dei conti decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

3. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

4. L’ente continua ad operare secondo le disposizioni della presente sezione fino alla sua estinzione.

 

     Art. 72. Commissario straordinario

1. E’ nominato commissario straordinario il presidente della provincia cui appartengono i comuni che fanno parte della comunità montana. Il presidente della provincia può richiedere che, al suo posto, sia nominato commissario l’assessore provinciale o il dirigente o il funzionario o il segretario generale, in servizio o in quiescenza, da lui indicati.

2. Il commissario predispone il piano di successione e di subentro di cui all’articolo 73 ed esercita con propri decreti, fino alla data stabilita dal decreto di estinzione dell’ente e in conformità a quanto indicato dall’atto di nomina o da atti aggiuntivi, ogni potere di governo della comunità, compresi i poteri di organizzazione, regolamentari, di straordinaria amministrazione e di liquidazione delle attività e delle passività, anche in deroga allo statuto dell’ente.

3. Ai fini della corretta gestione dell’ente fino all’estinzione, il commissario stabilisce, ove occorra, le risorse che ciascun comune interessato è tenuto ad erogare all’ente per le spese di gestione delle funzioni e dei compiti esercitati, secondo la ripartizione prevista dallo statuto o dagli atti che regolano i rapporti in essere, e, in assenza, in proporzione diretta alla popolazione residente di ciascun comune.

4. Il commissario può richiedere l’accesso al fondo di anticipazione di cui all’articolo 45. In tal caso, la concessione può essere disposta fino a concorrenza delle risorse disponibili ed è subordinata all’autorizzazione della provincia; i commi 3 e 5 dell’articolo 45 stesso si applicano nei confronti della provincia.

5. Per lo svolgimento delle suddette attività il commissario si avvale, di norma, delle strutture della comunità montana e, su disposizione del presidente della provincia, del personale di questa.

6. L’incarico di commissario comporta l’esercizio delle pubbliche funzioni e dei poteri stabiliti dalla presente sezione. Gli atti del commissario sono imputati alla comunità montana.

7. Al commissario spetta il rimborso delle spese sostenute, nella misura e nei limiti già previsti per il presidente della comunità montana. Al commissario, salvo che rivesta la carica di presidente o di assessore della provincia, è altresì attribuita un’indennità forfetaria, per tutto il mandato commissariale, nella misura stabilita dalla deliberazione di nomina, comunque non superiore all’indennità spettante per sei mesi al sindaco di un comune con popolazione pari a quella complessiva dei comuni della comunità montana.

Dette spese sono a carico del bilancio della comunità montana. In caso di sostituzione del commissario, l’indennità spettante è suddivisa assegnando il settanta per cento al commissario che ha trasmesso il piano di successione e subentro ai sensi dell’articolo 74 e assegnando la restante quota ai commissari che hanno esercitato il mandato, in proporzione al periodo in cui sono stati in carica dal momento dell’insediamento.

8. Il commissario cessa dalla carica dalla data in cui opera l’estinzione della comunità montana, salvo che per l’eventuale approvazione del rendiconto della gestione dell’ente relativo agli anni 2011 e 2012.

9. Alle attività commissariali di cui alla presente sezione non si applicano le disposizioni della l.r. 53/2001.

 

     Art. 73. Piano di successione e subentro

1. Il commissario straordinario predispone, nei termini e secondo le direttive stabilite nell’atto di nomina o in atti aggiuntivi, un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro nelle funzioni esercitate dall’ente, che individua distintamente:

a) lo stato patrimoniale;

b) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, le attività e le passività derivanti dall’esercizio delle funzioni in materia di foreste ai sensi della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) e dei relativi atti di programmazione, i beni e le risorse strumentali acquisiti per l’esercizio medesimo; il personale, dipendente dalla comunità montana, a tempo indeterminato o determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, destinato in via esclusiva o prevalente all’esercizio di dette funzioni; il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l’esercizio delle funzioni medesime; il personale con contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) “Addetti agli interventi di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria”;

c) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, le attività e le passività derivanti dall’esercizio delle funzioni in materia di agricoltura di competenza della comunità montana, i beni e le risorse strumentali acquisiti per l’esercizio medesimo; il personale, dipendente dalla comunità montana, a tempo indeterminato o determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, destinato in via esclusiva o prevalente all’esercizio di dette funzioni; il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l’esercizio delle funzioni medesime;

d) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, conseguenti allo svolgimento di compiti e funzioni affidati dalla provincia, o inerenti agli interventi di difesa del suolo finanziati dallo Stato, dalla Regione o dalla provincia, o relativi alla gestione degli interventi e dei progetti realizzati con le risorse del fondo per la montagna o con risorse dell’Unione Europea; le attività e le passività derivanti da detto esercizio e i beni e le risorse strumentali acquisiti per l’esercizio medesimo; il personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l’esercizio delle funzioni medesime;

e) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, le attività e le passività derivanti dall’eventuale esercizio delle funzioni in materia di bonifica ai sensi della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), i beni e le risorse strumentali acquisiti per l’esercizio medesimo; il personale, dipendente dalla comunità montana, a tempo indeterminato o determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, destinato in via esclusiva o prevalente all’esercizio di dette funzioni; il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l’esercizio dei compiti e delle funzioni medesimi;

f) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, conseguenti all’esercizio associato di funzioni di comuni di cui la comunità montana risulta responsabile; le attività e le passività derivanti da detto esercizio e i beni e le risorse strumentali acquisiti per l’esercizio medesimo; le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie; il personale, dipendente a tempo indeterminato o determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, distaccato, comandato o trasferito dai comuni associati per l’esercizio di dette funzioni; il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l’esercizio delle funzioni medesime;

g) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, conseguenti all’affidamento di compiti e funzioni di comuni, diversi dalle gestioni associate di cui alla lettera f); le attività e le passività derivanti da detto esercizio e i beni e le risorse strumentali acquisiti per l’esercizio medesimo; le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie o dagli atti che regolano detti affidamenti; il personale, dipendente a tempo indeterminato o determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, distaccato, comandato o trasferito dai comuni affidatari per l’esercizio di detti compiti e funzioni;

h) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, non rientranti nei rapporti di cui alle lettere da b) a g), conseguenti allo svolgimento di compiti e funzioni di cui risultano beneficiari i comuni o connessi ad opere o a servizi realizzati nel territorio comunale a prevalente vantaggio della popolazione di uno o più comuni, e quelli conseguenti alla gestione di compiti e funzioni che la comunità montana ha volontariamente assunto per lo sviluppo delle comunità locali o per effetto di convenzioni, accordi, contratti con soggetti pubblici o privati; le attività e le passività derivanti da detto esercizio e i beni e le risorse strumentali acquisiti per l’esercizio medesimo; le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie o dagli atti che regolano i rapporti; il personale, dipendente a tempo indeterminato o determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, distaccato, comandato o trasferito dai comuni affidatari per l’esercizio di detti compiti e funzioni; il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l’esercizio dei compiti e delle funzioni medesimi;

i) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, conseguenti allo svolgimento degli altri compiti, funzioni e attività esercitati dall’ente, le attività e le passività derivanti da detto esercizio, i beni e le risorse strumentali necessari per il loro svolgimento; il patrimonio non rientrante tra i beni e le risorse strumentali di cui alle lettere da b) a h);

j) il personale, dipendente dalla comunità montana, a tempo indeterminato o determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, non rientranti tra quelli di cui alle lettere da b) ad h); il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, in corso presso la comunità montana, non rientranti tra quelli di cui alle lettere da b) ad h);

k) la proposta di organizzazione delle sedi istituzionali della comunità montana, concordata con la provincia, per la gestione di dette sedi in relazione alla prevalente successione della provincia nei rapporti di lavoro in essere; la proposta può prevedere la successione della provincia nella proprietà o nel contratto di locazione o nel possesso o nella detenzione dei beni ad altro titolo, ovvero altre modalità di gestione che garantiscano, anche in via transitoria, la continuità delle prestazioni di lavoro del personale trasferito;

l) il prospetto riassuntivo dei mutui coperti dal contributo sviluppo e investimenti erogato dallo Stato, distinti per funzioni cui sono connessi.

2. Il commissario provvede all’individuazione del personale e alla formulazione della proposta di organizzazione delle sedi, di cui al comma 1, alla lettera k), tenendo conto delle intese di cui all’articolo 78 eventualmente intervenute.

 

     Art. 74. Presa d’atto e provvedimento di estinzione

1. Entro la data stabilita dalla deliberazione di nomina, il commissario trasmette il piano alla Giunta regionale per la presa d’atto.

2. La Giunta regionale può indicare le ulteriori operazioni che devono essere compiute per l’eventuale integrazione del piano, quando da questo non possano trarsi tutti gli elementi per l’adozione dei decreti del Presidente della Giunta regionale previsti dalla presente sezione.

3. La presa d’atto della Giunta regionale non implica valutazioni di merito o di legittimità sul contenuto del piano.

4. La presa d’atto della Giunta regionale, con allegato il piano di successione e subentro, è trasmessa ai sindaci dei comuni della comunità montana e ai sindaci dei comuni che, secondo il piano, risultano interessati alla successione.

5. Effettuata la presa d’atto, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara estinta la comunità montana.

 

     Art. 75. Effetti dell’estinzione

1. A decorrere dalla data di estinzione della comunità montana, la provincia subentra nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 73, comma 1, lettere b), c) e d), allo stesso titolo per il quale dette funzioni sono esercitate dalla comunità montana al momento dell’estinzione e per il territorio già di competenza della comunità montana estinta; il subentro comporta che la disciplina regionale, già applicabile all’esercizio delle funzioni della comunità montana estinta, si intende riferita alla provincia.

La provincia succede, altresì, ai sensi del piano, nei rapporti, attività e passività di cui all’articolo 73, comma 1, lettere b), c) e d), compresi i beni e le risorse strumentali connessi, ferma restando la disciplina delle sedi istituzionali definita ai sensi del medesimo articolo 73, comma 1, lettera k).

2. Il personale di cui all’articolo 73, comma 1, lettere b), c), d) e j), salvo il personale dirigente a tempo determinato, è alla stessa data trasferito alla provincia, secondo le indicazioni del piano. Il personale con contratto collettivo nazionale di lavoro “Addetti agli interventi di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria” continua a svolgere le attività presso l’ente destinatario secondo le norme contrattuali in essere.

3. Fino a quando la provincia non dispone diversamente, anche a seguito delle consultazioni e degli accordi con le organizzazioni e le rappresentanze sindacali previsti dal vigente ordinamento, le strutture amministrative e operative della comunità montana, il cui personale è trasferito ai sensi del presente articolo, operano, anche in deroga alle norme regolamentari vigenti nell’ente, come strutture distaccate nell’ambito dell’organizzazione della provincia medesima, presso il luogo stabilito dal decreto di estinzione, come individuato ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera k); ai dipendenti continuano ad applicarsi i trattamenti e le norme contrattuali in essere.

4. A decorrere dalla data di estinzione della comunità montana, i comuni succedono, ai sensi del piano, nei rapporti, attività e passività, di cui all’articolo 73, comma 1, lettere f), g), h) e i), compresi i beni, le risorse strumentali e il patrimonio ivi indicati, ferma restando la disciplina delle sedi istituzionali definita ai sensi del medesimo articolo 73, comma 1, lettera k). La successione dei comuni opera secondo quanto previsto dagli atti che regolano i rapporti o che individuano i comuni interessati e le quote di compartecipazione alle spese, e, in mancanza, per ciascuno dei rapporti medesimi e per i comuni in ciascuno di essi coinvolti, secondo le regole della solidarietà attiva e passiva ai sensi dell’articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008”). Le regole della solidarietà attiva e passiva si applicano altresì verso tutti i comuni partecipanti all’ente, o che vi partecipavano al momento dell’instaurazione dei rapporti in corso, nel caso in cui non sia possibile ricondurre detti rapporti a comuni determinati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai comuni che, alla data di estinzione della comunità montana, sono parte dei rapporti in corso o vi hanno partecipato al momento della loro instaurazione, ancorché essi non facciamo parte della comunità medesima.

5. Salvo il personale dirigente a tempo determinato, il personale di cui all’articolo 73, comma 1, lettere f), g) e h), distaccato, comandato o trasferito dai comuni alla comunità montana è riassegnato ai comuni di provenienza. Negli altri rapporti di lavoro indicati dalle lettere f) e h) del comma medesimo succede il comune nel quale ha sede la comunità montana estinta; il relativo personale continua a svolgere le attività secondo i trattamenti e le norme contrattuali in essere, e i comuni della comunità montana estinta sono obbligati a sostenere le spese derivanti dal contratto.

6. Il decreto di estinzione può disporre diversamente dalla successione regolata ai sensi dei commi 4 e 5, su richiesta dei sindaci di tutti i comuni interessati alla successione che abbiamo a tal fine raggiunto intese o accordi per regolare in altro modo la successione tra i comuni medesimi.

7. L’accordo di cui al comma 6 può altresì stabilire che un comune sia individuato quale ente responsabile per la chiusura dei rapporti attivi e passivi e dei procedimenti in corso, ovvero che, per le medesime finalità, sia, per effetto dell’accordo medesimo, costituito un ufficio comune operante ai sensi dell’articolo 21, disponendo sull’assegnazione temporanea del personale di cui al comma 5. In tali casi l’accordo può prevedere l’avvalimento del personale di cui al comma 2, che la provincia è tenuta a mettere a disposizione, senza oneri per i comuni, per quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività.

8. In assenza di accordo, il decreto di estinzione, fermo restando gli effetti successori di cui ai commi 4 e 5, individua i comuni che sono tenuti alla gestione dei rapporti e alla conclusione dei procedimenti in corso di cui all’articolo 73, comma 1, lettere g), h) e i), sulla base dei seguenti criteri:

a) è individuato il singolo comune per la gestione dei rapporti attivi e passivi in corso e dei procedimenti conseguenti allo svolgimento di compiti e funzioni connessi ad opere, servizi, interventi realizzati in via esclusiva nel suo territorio;

b) per gli altri rapporti attivi e passivi e procedimenti è individuato il comune nel quale ha sede la comunità montana estinta.

8 bis. La gestione dei rapporti di cui al comma 8, è effettuata sulla base del piano di successione e subentro e comporta, da parte del comune individuato per tale funzione, in particolare:

a) l’accertamento di ogni debito e credito costituente la massa attiva e passiva e la relativa ripartizione pro quota tra i comuni coinvolti nel rapporto cui il debito o il credito afferiscono secondo le regole previste dall’articolo 75, comma 4 ovvero, nei casi in cui ai sensi di tale disposizione devono applicarsi le regole della solidarietà attiva e passiva, l’individuazione della quota spettante a ciascun comune coinvolto nel rapporto, in proporzione alla popolazione residente quale risultante dal rendiconto di gestione approvato dai comuni nell’anno precedente a quello in corso;

b) la ripartizione delle somme che devono essere versate alla Cassa depositi e prestiti per i mutui nei quali i comuni sono succeduti, la ripartizione delle somme che devono essere versate al tesoriere dell’ente estinto, nonché delle risorse che i comuni succeduti sono tenuti a restituire agli enti finanziatori che hanno concesso contributi per opere da realizzare, per le quali non risultano adottati atti di aggiudicazione definitiva;

c) la comunicazione preventiva degli schemi degli atti da assumere ai sensi delle lettere a) e b), a tutti i comuni della disciolta unione, i quali, entro il termine assegnato, possono presentare osservazioni circa la ripartizione tra i comuni stessi dei crediti e dei debiti nonché in ordine alla loro eventuale estinzione; gli atti sono adottati valutate le osservazioni;

d) la gestione dei procedimenti amministrativi relativi a opere pubbliche e servizi in corso alla data del decreto di successione [119].

8 ter. La gestione dei rapporti di cui al comma 8, non comporta per il comune o per i comuni individuati né la riscossione né il pagamento di somme di cui risultino debitori o creditori gli altri comuni coinvolti nella successione [120].

9. Il decreto di estinzione provvede altresì ad individuare l’ente che gestisce in via provvisoria le funzioni di bonifica di cui articolo 73, comma 1, lettera e), fino all’individuazione, ai sensi della l.r. 34/1994, del soggetto competente in via ordinaria. L’ente succede nei rapporti di lavoro di cui al medesimo comma 1, lettera e); il relativo personale continua a svolgere le attività secondo i trattamenti e le norme contrattuali in essere.

 

     Art. 75 bis. Commissario per la liquidazione dei rapporti oggetto di successione [121]

1. Il sindaco del comune individuato ai sensi dell’articolo 75, comma 8, o i sindaci dei comuni individuati ai sensi della medesima disposizione, d’intesa tra loro, possono presentare al Presidente della Giunta regionale la richiesta, adeguatamente motivata, di nominare un commissario per lo svolgimento delle funzioni previste dall’articolo 75, comma 8 bis.

2. La richiesta può essere accompagnata dalla designazione del commissario, formulata d’intesa tra tutti i sindaci dei comuni coinvolti nella successione. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del commissario sulla base della designazione formulata.

3. In assenza della designazione, il Presidente della Giunta regionale nomina commissario il presidente della provincia al cui territorio appartiene la maggioranza dei comuni interessati dalla successione. In tal caso il presidente della provincia può richiedere che al suo posto sia nominato commissario un assessore provinciale o il segretario generale o, in deroga all’incompatibilità di cui al secondo periodo del comma 7, un dirigente o un funzionario, in servizio o in quiescenza, da lui indicato.

4. Il commissario provvede alle funzioni ed ai compiti definiti dall’articolo 75, comma 8 bis, lettere a), b), c), nonché all’individuazione dei singoli comuni tenuti all’esercizio delle funzioni di cui allo stesso articolo 75, comma 8 bis, lettera d), fermo restando, ai sensi dello stesso articolo 75, comma 8 ter, che l’esercizio delle funzioni commissariali non comporta né la riscossione né il pagamento di somme di cui risultino debitori o creditori i comuni coinvolti nella successione. In particolare, né la Regione né la provincia in caso di nomina del commissario ai sensi del comma 3, rispondono in alcun modo delle riscossioni e dei pagamenti inerenti alla successione.

5. Il commissario opera con decreti dotati di immediata esecutività, i quali sono pubblicati nell'albo pretorio di ogni comune coinvolto nella successione.

6. Alla data di adozione dei singoli decreti di cui al comma 5, e in relazione a quanto in essi stabilito, i comuni, per la quota di rispettiva competenza, acquisiscono le risorse derivanti dalla liquidazione delle attività, rispondono ad ogni effetto dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla liquidazione delle passività e subentrano nella gestione dei procedimenti in corso, anche di carattere contenzioso, assumendo le conseguenti determinazioni amministrative e di bilancio.

7. Il commissario è scelto tra soggetti dotati di adeguata qualificazione professionale o esperienza amministrativa in relazione all’incarico da svolgere. Non possono essere nominati i soggetti di cui all’articolo 236 del d.lgs. 267/2000, intendendosi per ente locale i comuni coinvolti nella successione dell’unione estinta.

8. Al commissario, salvo che rivesta la carica di presidente o assessore della provincia, spetta un’indennità lorda complessiva determinata per tutto il periodo dell’attività commissariale, in misura forfetaria, non superiore al compenso massimo attribuibile al presidente di commissione straordinaria di liquidazione degli enti dissestati, stabilito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 (Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati), per comune di dimensione demografica pari a quella complessiva dei comuni di interessati alla successione. L’indennità può essere liquidata anche per frazioni mensili, calcolate in proporzione alla durata del mandato commissariale. Al commissario spetta altresì il rimborso delle spese sostenute, nella misura prevista per i dirigenti del comune, tra quelli interessati, di maggiori dimensioni demografiche. Gli oneri finanziari sono a carico di tutti i comuni interessati alla successione e sono ripartiti in ragione della popolazione residente.

9. I comuni coinvolti nella successione sono tenuti ad assicurare al commissario ogni collaborazione per lo svolgimento della sua attività. Il commissario, per l’esercizio delle sue funzioni, può, sulla base di opportuni accordi con i comuni coinvolti nella successione, avvalersi delle risorse strumentali, professionali e logistiche dei comuni stessi.

 

     Art. 75 ter. Contributo regionale per la liquidazione [122]

1. Successivamente al termine delle procedure di cui all’articolo 75 bis, la Giunta regionale con deliberazione può corrispondere ai comuni interessati un contributo a titolo di compartecipazione alle spese sostenute per la definizione delle procedure di liquidazione, ripartito in modo proporzionale alle rispettive spese, fino all’importo massimo complessivo di euro 20.000 a valere sulle risorse stanziate per l'attuazione dell'articolo 90. In tal caso sono corrispondentemente ridotte le risorse da concedere ai sensi del medesimo articolo 90.

 

     Art. 76. Assegnazione di risorse e continuità amministrativa

1. Il Presidente della Giunta regionale, con il decreto di estinzione della comunità montana, provvede a dettare disposizioni per l’assegnazione agli enti subentranti delle risorse regionali già spettanti alla comunità medesima. In particolare, sono assegnate alla provincia le risorse per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 73, comma 1, lettere b), c) e d). La Giunta regionale può altresì assegnare alle province, in via straordinaria nell’anno 2012, complessivamente fino al 10 per cento delle risorse di cui all’articolo 94 per far fronte ad eventuali difficoltà finanziarie derivanti dalla successione; in tal caso, sono proporzionalmente ridotte le risorse dell’articolo 94, da assegnare ai sensi del comma 2 dell’articolo medesimo.

2. Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa tra gli enti locali interessati e l’ordinato trasferimento del personale, il decreto di estinzione della comunità montana può prevedere il differimento del termine dal quale operano l’estinzione dell’ente e gli altri effetti previsti dall’articolo 75, dettando, ove occorra, disposizioni transitorie per lo svolgimento dell’attività del commissario straordinario.

2 bis. Quando sono state richieste le integrazioni di cui all’articolo 74, comma 2, nelle more del procedimento di presa d’atto, al fine di assicurare la continuità di esercizio, da parte degli enti di cui all’articolo 75, commi 1 e 9, delle funzioni conferite dalla Regione all’ente in via di estinzione, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, può disporre con proprio decreto, sulla base di quanto previsto dall’articolo 75, il trasferimento di dette funzioni, dei beni e delle risorse strumentali necessarie al loro esercizio e del personale dell’ente, e la conseguente assegnazione delle risorse regionali di cui al comma 1, primo e secondo periodo, dettando, ove necessario, ulteriori disposizioni per assicurare la continuità amministrativa tra gli enti interessati al subentro e alla successione. Il decreto di estinzione dà atto degli effetti che si sono già prodotti con i suddetti provvedimenti. Sono fatti salvi i provvedimenti regionali adottati all’entrata in vigore della presente disposizione [123].

2 ter. Gli enti subentranti possono richiedere alla Giunta regionale la rimodulazione dei finanziamenti concessi alle comunità montane estinte, al fine di completare gli interventi o le attività  in corso di realizzazione, ovvero di concludere i rapporti pendenti e di concentrare le risorse sugli interventi o sulle attività ritenuti prioritari. La Giunta regionale, con una o più deliberazioni, stabilisce gli interventi e le attività prioritari da realizzare, determinando la rimodulazione dei finanziamenti già concessi [124].

3. Il decreto di estinzione della comunità montana costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione.

4. Copia del decreto di estinzione è trasmesso dalla Regione al Ministero dell’interno ai fini dell’applicazione agli enti subentranti dell’articolo 2 bis del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

 

SEZIONE IV

Disposizioni finali

 

     Art. 77. Obblighi dei comuni già facenti parte di comunità montane

1. Il comune già facente parte di comunità montana estinta resta obbligato nei confronti degli enti che, ai sensi degli articoli 68 e 75, succedono nei rapporti della comunità montana, secondo quanto previsto dai medesimi articoli 68 e 75, e in particolare:

a) per tutte le obbligazioni che, al momento dell’estinzione, non risultino adempiute verso la comunità montana originaria, derivanti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della comunità montana, ovvero dalle convenzioni o da altri atti di affidamento di funzioni e compiti alla comunità medesima;

b) per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall’ente subentrante per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il comune ha a qualsiasi titolo affidato alla comunità montana, per tutta la durata di detti affidamenti;

c) per tutte le altre obbligazioni derivanti dalla successione di cui all’articolo 75, comma 4, nei casi ivi previsti.

2. Sono fatti salvi gli accordi tra il comune e gli enti subentranti volti a regolare diversamente i loro rapporti.

3. Gli obblighi di cui al comma 1 dei comuni facenti parte della comunità montana originaria restano fermi anche nei confronti di altro ente che nei medesimi rapporti subentri ai sensi di legge all’unione di comuni o alla provincia.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai comuni facenti parte di comunità montane estinte ai sensi della l.r. 37/2008.

 

     Art. 78. Intese per il trasferimento del personale e disposizioni sul personale

1. La Giunta regionale promuove il raggiungimento di intese tra le associazioni regionali rappresentative degli enti locali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul processo di trasferimento del personale dalle comunità montane estinte agli enti subentranti, al fine di perseguire, nel periodo transitorio, la continuità dell’attività amministrativa e operativa e la compiuta applicazione delle norme contrattuali vigenti.

2. Il personale trasferito dalla comunità montana estinta ad altro ente secondo le disposizioni della presente legge mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l’anzianità di servizio già maturata.

3. A decorrere dal trasferimento, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dalla comunità montana a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale di cui al comma 2, confluiscono nelle corrispondenti risorse degli enti che acquisiscono il relativo personale.

4. Le spese di personale a carico degli enti subentranti, anche a seguito degli accordi di cui all’articolo 75, comma 6, non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge finanziaria per il 2007) e successive modificazioni e integrazioni, e all’articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 78 bis. Disposizioni speciali per l’estinzione della Comunità montana Appennino pistoiese [125]

1. La Comunità montana Appennino pistoiese è estinta a decorrere dal 1° dicembre 2012. Sono fatti salvi gli atti adottati, ai sensi degli articoli 71 e 72 e gli effetti da questi prodotti.

2. A decorrere dalla data di estinzione della Comunità montana Appennino pistoiese, il commissario straordinario, nominato ai sensi dell’articolo 72, cessa dalle sue funzioni e la Provincia di Pistoia subentra nell’esercizio delle funzioni dell’ente estinto allo stesso titolo per il quale dette funzioni sono esercitate dalla comunità montana al momento dell’estinzione e per il territorio già di competenza della comunità montana estinta; il subentro comporta che la disciplina regionale, già applicabile all’esercizio delle funzioni della comunità montana estinta, si intende riferita alla provincia. La provincia succede, altresì, in tutti i rapporti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere da a) a j), nonché nei mutui di cui al medesimo articolo 73, comma 1, lettera l). Dalla data di estinzione della comunità montana cessano di avere efficacia gli atti associativi fra i comuni e la comunità montana stessa.

3. Le disposizioni dell’articolo 75, commi 2 e 3, si applicano per quanto compatibile con le disposizioni del presente articolo. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 75, commi da 4 a 9. Dell’articolo 76 si applica unicamente il comma 2 ter.

4. Il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto a dettare disposizioni per l’assegnazione alla Provincia di Pistoia delle risorse regionali già spettanti alla Comunità montana Appennino pistoiese.

5. La Provincia di Pistoia effettua la ricognizione dei beni per i quali occorrono trascrizioni, volture catastali o altri adempimenti di legge; il Presidente della Giunta regionale, con uno o più decreti, prende atto della ricognizione. Il decreto del Presidente della Giunta regionale costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali e gli altri adempimenti di legge.

 

TITOLO V

Politiche per i territori

 

CAPO I

Territori disagiati

 

     Art. 79. Oggetto e finalità

1. Il presente capo detta disposizioni per sostenere lo sviluppo sociale e civile dei territori dei comuni montani e di minore dimensione demografica che si trovano in situazione di disagio derivante da fattori demografici, geo-

morfologici, sociali ed economici, al fine di promuovere l’uguaglianza tra le diverse aree territoriali della Regione e favorire l’esercizio dei diritti delle persone.

2. Le iniziative e gli interventi previsti dal presente capo sono adottati in coerenza con la promozione delle forme di esercizio associato di funzioni, e sono attuati in armonia con la legislazione regionale e con gli strumenti ordinari della programmazione regionale e ne assumono gli obiettivi di conservazione, protezione e valorizzazione del territorio e delle sue risorse rurali, naturali, paesaggistiche, architettoniche, culturali e turistiche, nonché di sviluppo dei servizi, dei presìdi produttivi e dei livelli occupazionali.

 

     Art. 80. Criteri per l’individuazione delle situazioni di disagio

1. La Regione, ai fini dell’attuazione del presente capo, individua un indicatore unitario del disagio che tiene conto dei seguenti elementi:

a) maggiore montanità, riferita all’asperità morfologica;

b) particolare svantaggio derivante dall’insularità;

c) minore dimensione demografica;

d) minore densità demografica;

e) maggiore spopolamento relativo ai dati del cinquantennio degli ultimi cinque censimenti della popolazione e dell’ultimo quinquennio, avuto riguardo ai dati ufficiali dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

f) maggiore incidenza della popolazione anziana;

g) minore tasso di attività;

h) minore gettito per tributi locali;

i) minore incidenza del gettito derivante dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

j) minore diffusione di unità produttive locali.

2. La definizione dell’indicatore unitario del disagio è effettuata, sulla base dei dati elaborati dall’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare e del CAL. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di deliberazione; decorso detto termine senza che la competente commissione consiliare o il CAL si siano espressi, il provvedimento può comunque essere adottato.

3. Sulla base dell’indicatore unitario di cui al comma 2, la Giunta regionale determina una graduatoria generale del disagio, disponendo i comuni in ordine decrescente, a partire dai comuni che risultano in situazione di maggiore disagio.

4. In caso di aggiornamento dell’elenco di cui al comma 3, le modifiche hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo all’adozione della deliberazione di aggiornamento.

5. Negli anni 2011, 2012 e 2013 resta ferma la graduatoria che risulta approvata all’entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio). L’aggiornamento è effettuato a decorrere dall’anno 2014 e, successivamente, con cadenza triennale. La graduatoria è altresì aggiornata a seguito dell'istituzione di nuovi comuni, utilizzando, ove necessario, i dati dei comuni estinti [126].

 

     Art. 81. Orientamento delle politiche pubbliche regionali

1. La Regione orienta le proprie politiche pubbliche tenendo conto dei territori nei quali sono compresi i comuni che si trovano in situazione di maggiore disagio, come risultanti dall’elenco di cui all’articolo 80, comma 3.

2. A tal fine, prevede azioni prioritarie o specifiche misure di sostegno, anche di carattere finanziario, nell’ambito degli atti della programmazione regionale e degli altri atti generali attuativi della legislazione regionale che intervengono in materia di servizi educativi per l’infanzia, servizi sociali, servizi di emergenza sanitaria, servizi di trasporto pubblico locale, viabilità rurale, attività artigianali, commerciali e turistiche.

3. In particolare, la Regione favorisce la diffusione dei servizi di prossimità di cui all’articolo 92. La Regione sostiene, altresì, le attività economico-produttive, mediante misure di accesso a finanziamenti con tasso agevolato.

4. In relazione alle diverse politiche che devono essere perseguite e alle misure che devono essere attivate, gli atti di cui al comma 2 del presente articolo individuano, sulla base degli elementi di cui all’articolo 80, il grado di disagio da considerare rilevante e possono stabilire ulteriori requisiti e condizioni di cui tenere conto per l’attuazione delle politiche e l’applicazione delle misure. Quando vengono in rilievo ambiti territoriali sovracomunali, l’elenco di cui all’articolo 80, comma 3, può essere riformulato in modo aggregato, o può essere considerata la presenza nell’ambito territoriale di comuni di minore dimensione demografica in situazione di maggior disagio.

5. Quando la realizzazione delle politiche pubbliche comporta l’esercizio di funzioni e servizi di competenza comunale, per l’applicazione delle azioni e delle misure di cui al comma 2 può essere richiesta, ove non già prevista dalla legislazione statale e regionale, la gestione in forma associata delle funzioni, dei servizi e degli interventi.

6. Alle disposizioni del presente articolo è data attuazione con gradualità, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e l’efficacia delle politiche pubbliche già attivate.

7. Nell’attuazione delle disposizioni del presente articolo, la Regione tiene conto dei provvedimenti, di propria competenza, di riparto dei fondi perequativi di cui all’articolo 13 della l. 42/2009.

8. I provvedimenti adottati dalla Regione in favore dei comuni montani, ai sensi del capo II del presente titolo, che risultano coerenti con le disposizioni del presente articolo, si considerano assunti anche in attuazione delle disposizioni del presente articolo.

 

     Art. 82. Contributi annuali ai piccoli comuni in situazione di maggiore disagio

1. Fino all'istituzione del fondo perequativo di cui all'articolo 97, comma 3, la Regione attribuisce un contributo annuale ai comuni con dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti che risultano, nella graduatoria di cui all'articolo 80, comma 3, in situazione di maggiore disagio e che, salvo il caso dei comuni di cui all’articolo 54, comma 2, esercitano esclusivamente mediante l’unione di comuni di cui fanno parte almeno cinque funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l bis), del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010. In aggiunta o in sostituzione di una o più funzioni fondamentali sono considerate una o più funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4). Il contributo è altresì attribuito ai comuni di cui all’articolo 65 della presente legge [127].

1 bis. Nell'anno 2014 il numero delle funzioni fondamentali di cui al comma 1 è fissato in due [128].

2. Il contributo annuale è concesso in misura identica per ciascun comune, fino a concorrenza delle risorse disponibili nel bilancio regionale dell’anno finanziario di riferimento. L’individuazione dei comuni che hanno titolo alla concessione del contributo e la sua esatta determinazione sono effettuati con i seguenti criteri:

a) si individua la misura teorica del contributo attribuibile a ciascun comune, corrispondente al 2 per cento delle risorse disponibili;

b) si individuano i soli comuni ai quali potrebbe essere concesso il contributo in considerazione del maggior disagio che risulta dalla graduatoria di cui all’articolo 80, comma 3, e della possibilità di attribuire a ciascuno di essi la misura teorica di cui alla lettera a); se l’ultimo comune da prendere in considerazione risulta insieme ad altri con identico valore del disagio, sono considerati anche i comuni con detto valore;

c) si prendono in considerazione nell’anno di riferimento solo i comuni, tra quelli della lettera b), che risultano avere i requisiti di cui al comma 1. Le risorse disponibili sono ripartite in modo tale che a ciascuno di essi sia concessa, nel limite massimo di 25.000,00 euro, una somma di identico valore;

c bis) se, a seguito del riparto di cui alla lettera c), residuano risorse disponibili, queste sono assegnate agli altri comuni che risultano nella graduatoria, aventi i requisiti di cui al comma 1, nell'ordine ivi previsto e fino a concorrenza delle risorse residue, in modo tale che ad essi sia attribuito un contributo nella stessa misura dei comuni beneficiari ai sensi della medesima lettera c); se l’ultimo comune aggiuntivo da prendere in considerazione risulta, insieme ad altri, con identico valore del disagio, sono considerati anche i comuni con detto valore, e le risorse residue sono ripartite in misura identica tra tutti i comuni aggiuntivi, anche se la misura del contributo è inferiore a 25.000,00 euro [129].

3. I contributi sono utilizzati dai comuni, in via prioritaria, per sostenere le spese generali di partecipazione all’esercizio associato, nonché per gli interventi aggiuntivi da realizzare sul proprio territorio in relazione a detto esercizio, ovvero per le spese di gestione degli uffici di sportello di cui all’articolo 53, comma 2, per le iniziative volte ad assicurare sul territorio servizi di prossimità pubblici o privati di cui all’articolo 92, per le iniziative volte a rafforzare le politiche pubbliche regionali destinate allo sviluppo sociale e civile del territorio. Le risorse eventualmente residue possono essere utilizzate per le attività, le iniziative e gli interventi e per le spese che risultano a carico dei comuni medesimi a titolo di compartecipazione ad attività e interventi finanziati dalla Regione, dallo Stato o dall’Unione europea.

4. Non è ammessa l’utilizzazione del contributo per le spese che risultano coperte da altri finanziamenti pubblici o dalla partecipazione di soggetti privati, ovvero per il pagamento di ratei di mutui.

5. Ogni volta che il comune beneficiario del contributo realizza specifiche attività, iniziative e interventi in forma associata definisce nell’atto associativo o in un atto aggiuntivo le modalità di realizzazione, in modo tale che le attività, le iniziative e gli interventi riguardino il territorio del comune medesimo. Dell’utilizzazione del contributo è comunque responsabile il comune beneficiario.

6. I contributi sono concessi nei termini e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Il contributo concesso non è revocabile [130].

6 bis. L’esercizio delle funzioni associate di cui al comma 1, è soggetto a verifica solo nei casi previsti dall’articolo 91, comma 7, nei termini e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Se è stato accertato che una funzione non è effettivamente svolta, detta funzione può essere nuovamente considerata per il contributo di cui al presente articolo solo a seguito di nuova verifica con esito positivo. Nuove funzioni attivate entro l’avvio del procedimento di concessione dei contributi, che non sono state oggetto di verifica, possono comunque essere considerate sulla base dello statuto vigente dell’unione, fermi restando gli effetti delle verifiche successive [131].

7. I contributi del presente articolo non sono considerati ai fini della determinazione delle risorse finanziarie preordinate allo svolgimento delle funzioni conferite ai comuni.

 

     Art. 82 bis. Finanziamenti straordinari per investimenti [132]

1. Per gli anni 2020, 2021, 2022, ai comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono concessi contributi straordinari annuali per investimenti per un importo complessivo pari ad euro 20.000.000,00. Il contributo massimo concedibile a ciascun comune è costituito da una somma minima uguale per tutti, pari a euro 30.000,00, cui si aggiunge, a riparto delle ulteriori risorse disponibili, una somma calcolata in proporzione al valore dell’indicatore unitario del disagio di cui all’articolo 80, maggiorato del 20 per cento se il comune è ricompreso nell’elenco del progetto regionale 3 “Politiche per la montagna e per le aree interne”, di cui all’allegato A della deliberazione del Consiglio regionale 15 gennaio 2019, n. 2 (Sostituzione dell’Allegato 1a della deliberazione consiliare 18 dicembre 2018, n. 109 “Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale DEFR 2019”).

2. Per l’individuazione dei comuni interessati e dei valori del disagio si fa riferimento alla graduatoria di cui all’articolo 80 in vigore alla data del 1° gennaio 2020.

3. I contributi sono concessi per la realizzazione, entro l’anno di concessione, di nuove opere e lavori pubblici, rientranti tra gli interventi di investimento di cui all’articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2004”). Negli anni 2021 e 2022 il contributo può essere utilizzato per tutte le voci del quadro economico che prevedono contratti, stipulati nell’anno di concessione del contributo, i cui dati sono inseriti nelle banche dati indicate al comma 8. Ai fini della liquidazione di cui al comma 9 si fa riferimento al codice identificativo di gara (CIG) ad esclusione dello Smart CIG [133].

4. Nell’anno 2020 sono esclusi dal contributo gli interventi di cui al comma 3 su strade comunali. [Per gli anni 2021 e 2022 il contributo per gli interventi su strade comunali può essere concesso a condizione che sussista cofinanziamento alla spesa da parte del comune in misura non inferiore al 10 per cento per i comuni fino a 3.000 abitanti e al 20 per cento per i restanti comuni. Il cofinanziamento non è richiesto quando l’intervento su strada comunale rientra tra gli interventi di somma urgenza di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e l’evento si è verificato nel medesimo anno di concessione e prima della presentazione della domanda [134]].

5. Nell’anno 2020 i contributi possono essere concessi anche per gli interventi di cui al comma 3 per i quali è stato stipulato, nel medesimo anno e prima della presentazione della domanda, il contratto di affidamento dei lavori.

6. Ai fini della concessione e della determinazione della misura dei contributi:

a) la domanda deve risultare completa degli elementi e della documentazione previsti dalla deliberazione di cui al comma 12;

b) i contributi possono essere concessi a condizione che il comune non abbia ottenuto, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3, altri finanziamenti pubblici o privati, fatta salva l’eventuale compartecipazione alla spesa a carico del bilancio del comune; sono comunque escluse le spese di progettazione finanziate ai sensi dell’articolo 93 [135];

c) [su richiesta del comune, il contributo può essere determinato comprendendo anche le spese per la progettazione e per la direzione dei lavori, se i contratti di affidamento sono stipulati nell’anno di concessione del contributo; sono comunque escluse le spese di progettazione finanziate ai sensi dell’articolo 93] [136].

7. Il comune può richiedere, all’atto della domanda, che gli sia concessa, per un unico intervento di cui al comma 3 che intende realizzare a totale carico del contributo regionale, una somma rientrante nel limite del contributo massimo concedibile, relativo a due o tre annualità all’interno del periodo 2020-2022.

8. Il contributo è liquidato a condizione che risultino regolarmente assolti gli obblighi informativi vigenti:

a) ai fini del monitoraggio delle opere pubbliche nell’ambito della banca dati delle amministrazioni pubbliche (MOP-BDAP), di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti);

b) ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 50/2016, anche tramite il sistema informativo dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

9. Il contributo è liquidato, per singolo intervento di cui al comma 3, secondo i seguenti criteri:

a) per gli interventi per i quali è prevista la conclusione entro l’anno di concessione dei contributi:

1) è liquidato il 50 per cento del valore dell’intervento risultante dai contratti stipulati, al netto dell’eventuale somma di compartecipazione alla spesa da parte del comune e comunque nei limiti del 50 per cento della somma concessa, dopo la data di stipulazione del contratto di affidamento dei lavori;

2) è liquidata la somma residua, nei limiti della somma concessa, sulla base dei pagamenti effettuati entro il 31 dicembre dell’anno di concessione del contributo o comunque della sussistenza entro la medesima data di spese esigibili [137];

b) per gli interventi per i quali è stato concesso un contributo su più annualità ai sensi del comma 7:

1) nella prima annualità, è liquidato il 50 per cento del contributo concesso, dopo la data di stipulazione del contratto di affidamento dei lavori; la somma residua dell’annualità è liquidata, nei limiti della somma concessa, sulla base dei pagamenti effettuati entro il 31 dicembre dell’anno di concessione del contributo o comunque della sussistenza entro la medesima data di spese esigibili;

2) per le restanti annualità, sulla base dei pagamenti effettuati semestralmente per ogni singola annualità o comunque della sussistenza entro il medesimo periodo di spese esigibili.

10. Il contributo per il singolo intervento di cui al comma 3 è revocato se il contratto di affidamento dei lavori non è stipulato entro cinque mesi dalla data di adozione del decreto di concessione. A decorrere dal 2021, il termine per la stipula del contratto di affidamento dei lavori è di quattro mesi dalla data di adozione del decreto di concessione. È altresì revocato [138]:

a) nel caso di interventi per i quali è prevista la conclusione entro l’anno di concessione, per la parte della somma già concessa o già liquidata dalla Regione che non risulti pagata dal comune entro il 31 dicembre dell’anno di concessione o divenuta esigibile entro la medesima data;

b) nel caso di interventi per i quali è stato concesso un contributo su più annualità ai sensi del comma 7, per la parte della somma già concessa o già liquidata dalla Regione che non risulti pagata dal comune entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento o divenuta esigibile entro la medesima data.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di realizzazione dell’intervento in esercizio associato. In tal caso:

a) la domanda di contributo è comunque effettuata dal comune, che resta il soggetto beneficiario del contributo medesimo e il destinatario dell’eventuale provvedimento di revoca;

b) ai fini della liquidazione rilevano i contratti stipulati dall’ente responsabile dell’esercizio associato e i pagamenti da esso effettuati;

c) ogni onere di documentazione è a carico del comune beneficiario, che provvede ad acquisirla dall’ente responsabile dell’esercizio associato.

12. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti:

a) i limiti di importo dei contributi di cui al comma 1 concedibili negli anni 2020, 2021 e 2022 a ciascuno dei comuni interessati;

b) il termine perentorio per la presentazione della domanda e i soggetti abilitati a presentarla;

c) la documentazione da presentare a corredo della domanda per gli interventi che si intendono realizzare e concludere entro il 31 dicembre dell’anno di concessione del contributo, e i soggetti che devono sottoscrivere le attestazioni e le dichiarazioni. Rientrano in tale documentazione anche la dichiarazione sulla riconducibilità dell’intervento alla tipologia di investimento di cui all’articolo 3, comma 18, della l. 350/2003, l’indicazione del codice unico di progetto e la spesa stimata lorda di ciascun intervento, nonché l’indicazione del responsabile unico del procedimento;

d) la documentazione da presentare per la liquidazione a cura del responsabile unico del procedimento; le modalità e i termini per effettuare le richieste di liquidazione o per comunicare l’esigibilità della spesa, anche al fine di evitare la revoca;

e) gli adempimenti dei comuni per eventuali regolarizzazioni o integrazioni attinenti alla domanda di contributo, la documentazione allegata, le richieste di liquidazione, e i termini perentori entro i quali devono essere svolti;

f) le modalità di revoca dei contributi concessi o liquidati, in conformità a quanto previsto dall’articolo 98;

g) la struttura regionale competente alla concessione del contributo e alla revoca del contributo, le altre strutture regionali interessate al procedimento, gli adempimenti che devono essere svolti, in particolare ai fini della verifica dell’assolvimento degli oneri informativi di cui al comma 8 e del controllo sullo stato di realizzazione dell’opera mediante consultazione dei dati contenuti nelle banche dati di cui al comma medesimo;

h) le ulteriori modalità operative di attuazione del presente articolo.

13. Le disposizioni del presente articolo costituiscono, a norma dell’articolo 98, disciplina speciale per la concessione, la liquidazione e la revoca dei contributi ivi previsti.

14. Ai contratti stipulati in attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di attività contrattuale.

15. Per l’attuazione di quanto previsto al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di euro 20.000.000,00, di cui euro 7.000.000,00 per l’anno 2020, euro 6.000.000,00 per l’anno 2021 ed euro 7.000.000,00 per l’anno 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022.

15 bis. Per far fronte alle spese conseguenti alla proroga dei termini di cui all'ultimo periodo dell'articolo 111, comma 7 undecies, è autorizzata l'ulteriore spesa massima di euro 3.500.000,00 per l'anno 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023 [139].

 

CAPO II

Territori montani e insulari

 

     Art. 83. Comuni montani e territori montani e insulari

1. Sono comuni montani quelli elencati nell’allegato B alla presente legge, il cui territorio risulta essere stato classificato in tutto o in parte montano ai sensi della normativa statale.

2. L’allegato B alla presente legge indica altresì la parte di territorio dei comuni che risulta essere stato classificato montano ai fini regionali secondo le disposizioni vigenti fino all’entrata in vigore della presente legge.

3. La classificazione di cui al comma 2 ha rilevanza esclusivamente regionale e si applica solo se ad essa fanno espressamente rinvio le leggi o i provvedimenti regionali; della classificazione medesima può altresì essere tenuto conto, ferme restando le risorse previste, nell’ambito degli atti della programmazione regionale e degli altri atti generali di settore adottati dalla Regione.

4. Le disposizioni del presente capo che si applicano ai territori insulari della Toscana perché classificati montani o perché già facenti parte di comunità montana, continuano ad applicarsi ai medesimi territori anche se, per il sopravvenire di leggi statali successive, non siano più considerati montani.

4 bis. A decorrere dall'anno 2012 la popolazione di cui all'allegato B, per i comuni il cui territorio è classificato in parte montano, può essere aggiornata, con provvedimento della struttura regionale competente, nei seguenti casi:

a) se l'ultimo dato disponibile della popolazione del comune al 31 dicembre risulta inferiore alla popolazione montana di cui all'allegato B;

b) se l'unione di comuni o i singoli comuni interessati trasmettono entro il 31 gennaio i dati della popolazione montana e questa presenta in un incremento, rispetto all'anno precedente, di almeno il 5 per cento;

c) sulla base dei dati trasmessi dai singoli comuni, dopo la pubblicazione dei dati ufficiali da parte dell'ISTAT del censimento della popolazione [140];

c bis) sulla base di leggi regionali che hanno istituito comuni per fusione o incorporazione [141].

4 bis 1. Il comma 4 bis si applica fino alla data di entrata in vigore del presente comma, a partire da tale data, l’allegato B può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale nei seguenti casi:

a) quando, al 31 dicembre, l’ultimo dato disponibile della popolazione del comune, il cui territorio è classificato in parte montano, risulta inferiore alla popolazione montana di cui all’allegato B;

b) quando l’unione di comuni o i singoli comuni interessati, il cui territorio è classificato in parte montano, trasmettono, entro il 31 gennaio, i dati della popolazione montana e questa presenta un incremento, rispetto all’anno precedente, di almeno il 5 per cento;

c) quando i singoli comuni, il cui territorio è classificato in parte montano, trasmettono i dati della popolazione montana dopo la pubblicazione dei dati ufficiali da parte dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) del censimento della popolazione;
d) quando le leggi regionali hanno istituito nuovi comuni, compresi i casi di fusione o di incorporazione, o hanno modificato confini o denominazioni che coinvolgono comuni il cui territorio è classificato totalmente o in parte montano [142].

4 ter. La popolazione di cui all'allegato B, per i comuni il cui territorio è classificato in parte montano, è aggiornata dal 2016 e ogni dieci anni con deliberazione della Giunta regionale. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i termini di acquisizione dei dati [143].

 

     Art. 84. Benefici previsti per i territori montani

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 19, della l. 244/2007, l’esclusione di comuni da una comunità montana non priva i territori dai benefici che ad essi si riferiscono né dagli interventi speciali per la montagna stabiliti a loro favore dall’Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

2. Il comma 1 si applica anche se, per effetto dell’attuazione della presente legge, un comune non fa più parte di una comunità montana.

Nell’allegato B sono indicati i comuni che, fino all’entrata in vigore della presente legge, fanno parte di comunità montane; sono altresì indicati i comuni che ne facevano parte fino all’attuazione della l.r. 37/2008.

3. È confermata l’agevolazione delle aliquote IRAP prevista dall’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”) [144].

 

     Art. 85. Politiche pubbliche regionali in favore dei territori montani

1. La Regione, al fine di promuovere la coesione tra le diverse aree territoriali, valorizza lo sviluppo economico, sociale, culturale e civile dei territori montani attraverso il sostegno della competitività del sistema montano, la tutela dell’ecosistema montano e la promozione della qualità della vita e dei servizi in montagna, con particolare riguardo a quei territori montani che si trovano in situazione di maggior svantaggio [145].

1 bis. La Regione, in coerenza con le finalità di cui al comma 1, in particolare sostiene azioni finalizzate a promuovere:

a) il contrasto allo spopolamento;

b) la difesa del suolo e dell’assetto idrogeologico;

c) la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale;

d) la tutela dell’identità storica e culturale;

e) il potenziamento dei servizi pubblici locali e dei servizi socio-sanitari;

f) la promozione delle attività industriali, artigianali, manifatturiere e commerciali, nonché della cooperazione, con particolare riferimento alle cooperative di comunità;

g) il sostegno all’economia circolare;

h) il sostegno alle attività agro-zootecniche e forestali;

i) il sostegno alle politiche ed attività finalizzate a garantire la destagionalizzazione turistica, con particolare riferimento al turismo sostenibile, ambientale e responsabile;

j) il sostegno dell’impiantistica sportiva, con particolare riferimento al sistema neve;

k) la qualità delle infrastrutture viarie;

l) la trasformazione dei servizi ecosistemici in valore, da ricavarsi nella generalità della contribuzione, da destinare allo sviluppo delle aree montane [146].

2. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, persegue le finalità di cui ai commi 1 e 1 bis mediante interventi previsti negli strumenti ordinari della programmazione regionale e interventi speciali. Gli interventi speciali possono essere promossi e definiti mediante la stipula di intese tra la Giunta regionale e gli enti locali interessati [147].

3. Il programma regionale di sviluppo (PRS) indica, in un’apposita sezione, gli obiettivi strategici e le priorità politiche in favore dei territori montani.

4. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e gli altri atti attuativi della legislazione regionale fissano, in coerenza con quanto previsto dal PRS, le azioni e le misure di sostegno specificatamente rivolte ai territori montani, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 87 [148].

5. Le politiche pubbliche regionali tengono conto degli elementi differenziali del disagio dei territori montani e dei diversi livelli di sviluppo economico e sociale raggiunti. Quando vengono in rilievo ambiti territoriali montani sovracomunali, si applica l’articolo 81, comma 4 [149].

 

     Art. 86. Conferenza permanente per la montagna [150]

1. Per le finalità di cui all’articolo 85, è costituita la Conferenza permanente per la montagna, quale organo di cooperazione interistituzionale. La partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso a carico del bilancio regionale.
2. La conferenza di cui al comma 1 è composta:

a) dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede;

b) dall’assessore regionale con delega alle politiche per la montagna;

c) dal presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana, o suo delegato;

d) dal presidente dell’ Unione province d’Italia (UPI) Toscana, o suo delegato;

e) dai presidenti delle unioni di comuni costituite da almeno uno dei comuni di cui all’allegato B della presente legge;

f) da un rappresentante del Consiglio per le autonomie locali (CAL) nominato tra i sindaci dei comuni di cui all’allegato B della presente legge non facenti parte di unioni di comuni;

g) da esponenti delle rappresentanze sindacali e datoriali e dell’associazionismo, individuate con deliberazione della Giunta regionale.

3. La Conferenza svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) verifica lo stato di attuazione delle politiche regionali per i territori montani, le azioni da attivare a loro favore e le azioni di coordinamento che, a livello amministrativo, sono attivate per l’efficace perseguimento degli obiettivi;

b) promuove gli Stati generali della montagna quale momento di confronto con gli enti locali, le forze sociali, le istituzioni nazionali e comunitarie sulle politiche per i territori montani definite nel PRS.

4. La struttura regionale competente in materia di politiche della montagna supporta la Conferenza e, tramite il monitoraggio delle attività delle diverse strutture di settore della Giunta regionale, fornisce gli elementi di cui al comma 3, lettera a).

 

     Art. 87. Fondo regionale per la montagna

1. E’ istituito il fondo regionale per la montagna.

2. Il fondo è alimentato da risorse finanziarie regionali, da finanziamenti statali, in particolare provenienti dal fondo nazionale per la montagna, e da trasferimenti comunitari.

3. Il fondo regionale per la montagna ha lo scopo di sostenere finanziariamente, anche in relazione alla strategia per le aree interne, le politiche di sviluppo delle zone montane di cui all’articolo 85 e gli interventi speciali di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane). Le risorse del fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale disposto a favore degli enti locali [151].

4. Le risorse del fondo sono attribuite:

a) alle unioni di comuni di cui all’articolo 67 o comunque costituite a seguito dell’estinzione delle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008;

b) alle unioni di comuni, diverse da quelle della lettera a), che hanno almeno il trenta per cento del proprio territorio classificato montano o nelle quali almeno il trenta per cento della popolazione è residente in territorio classificato montano;

c) ai comuni classificati montani che non fanno parte di unioni di comuni o che fanno parte di un’unione di comuni diversa da quelle di cui alle lettere a) e b).

5. Gli enti locali di cui al comma 4 utilizzano le risorse del fondo per spese di investimento per la realizzazione di interventi, che rientrano nelle finalità di cui al comma 3, localizzati esclusivamente in zona classificata come montana, nonché per le spese generali attinenti e indicate nei detti interventi. I beni realizzati o acquistati con le risorse del fondo non possono essere alienati, ceduti o utilizzati per altre finalità nei cinque anni successivi, a decorrere dal saldo delle risorse regionali, pena la restituzione delle stesse [152].

6. Le risorse del fondo per la montagna possono essere utilizzate come quota parte a carico degli enti di cui al comma 4 per progetti sostenuti da finanziamento comunitario, statale o regionale. Il finanziamento del fondo non può superare il 90 per cento del costo complessivo del singolo progetto [153].

7. La disciplina di attuazione per la concessione e l’utilizzazione delle risorse del fondo è stabilita con regolamento regionale, da adottarsi entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge. Fino all’adozione del regolamento si applicano i criteri stabiliti dal piano di indirizzo per le montagne toscane.

8. Il regolamento di cui al comma 7 stabilisce, tenuto conto di quanto disposto al comma 9, i criteri di valutazione degli interventi proposti, fissa le modalità di individuazione di specifiche materie o ambiti di intervento cui, eventualmente, vincolare i contenuti delle proposte progettuali nonché le modalità per determinare gli ulteriori criteri relativi alle materie e agli ambiti suddetti. Il regolamento stabilisce, inoltre, la disciplina del procedimento di attribuzione delle risorse, le modalità per la verifica dei risultati raggiunti e per il monitoraggio degli interventi finanziati, da effettuarsi con cadenza almeno annuale, e le procedure di revoca, parziale o totale, delle risorse assegnate [154].

9. Le attribuzioni di risorse del fondo per gli enti locali di cui al comma 4 tengono conto, tra l’altro, della superficie montana, della popolazione montana e del disagio ai sensi dell’articolo 85, comma 5. Si considerano anche i territori classificati montani ai fini regionali [155].

9 bis. Le risorse di cui al comma 9 sono oggetto:

a) di revoca per intero:

1) qualora non vengano rispettati i tempi di realizzazione dell’intervento finanziato salvo eventuali deroghe, legate a eventi straordinari non imputabili al soggetto che realizza gli interventi, definite nel regolamento;

2) a causa del mancato adempimento dell’obbligo di monitoraggio periodico.

b) di revoca parziale:

1) se la quota di cofinanziamento regionale risulta, dalla documentazione finale di spesa, superiore rispetto al limite del 90 per cento previsto al comma 6;

2) se le risorse regionali utilizzate per la realizzazione del progetto risultano inferiori a quanto già erogato a titolo di acconto [156].

10. Gli enti locali cui la Regione attribuisce le risorse del fondo sono gli unici responsabili della corrispondenza dell’impiego delle risorse medesime alle azioni e agli interventi individuati ai sensi del presente articolo, nonché in materia di aiuti di Stato. La gestione delle risorse del presente articolo non rientra nella disciplina di cui all’articolo 50 [157].

11. In caso di subentro della provincia ai sensi dell’articolo 75, le risorse del presente articolo che sarebbero spettate all’ente estinto sono attribuite alla provincia per gli interventi da effettuare sul territorio montano su cui operava l’ente medesimo. In caso di successiva costituzione, nel territorio dell’ente estinto, di una unione di comuni avente le caratteristiche di cui al comma 4 del presente articolo, le risorse del fondo sono destinate all’unione medesima.

 

     Art. 88. Patto per la montagna

1. Per il coordinamento, l’integrazione e lo sviluppo degli interventi e delle risorse finanziarie destinati ai territori montani, la Giunta regionale può promuovere la stipula di patti per la montagna.

2. Il patto per la montagna è uno strumento negoziale ad adesione volontaria, è stipulato tra la Giunta regionale e gli enti locali interessati, ha come riferimento il territorio di una provincia o territori sub provinciali e contiene gli interventi considerati come prioritari e strategici per il territorio montano.

3. I soggetti che sottoscrivono il patto per la montagna assumono specifici impegni per la realizzazione degli interventi concordati.

4. L’iniziativa per la sottoscrizione di un patto per la montagna è dell’amministrazione provinciale quando il patto ha come riferimento l’intero territorio provinciale, è di una delle unioni di comuni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo 87 quando ha come riferimento il livello territoriale sub-provinciale.

5. La partecipazione della Giunta regionale alla formazione del patto per la montagna è definita con deliberazione della Giunta medesima, in coerenza con gli indirizzi del PRS e degli altri atti della programmazione regionale. Agli interventi contenuti nel patto per la montagna è attribuita, compatibilmente con le discipline comunitarie, statali e regionali, priorità per i finanziamenti regionali destinati al territorio di riferimento.

6. In caso di sottoscrizione di un patto per la montagna, le risorse del fondo regionale per la montagna di cui all’articolo 87 sono, per gli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dello stesso articolo, destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi ivi contenuti.

7. Il patto per la montagna può essere costituito da un’apposita sezione, dedicata agli interventi per lo sviluppo dei territori montani, del patto per lo sviluppo locale di cui all’articolo 12 bis della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

8. Se è sottoscritto un patto per la montagna di livello provinciale, anche nella forma di cui al comma 7, non si procede alla stipula di altri patti per la montagna di livello sub-provinciale. Se questi sono già stati sottoscritti, gli interventi in essi previsti sono ricompresi nel patto di livello provinciale.

 

CAPO III

Premialità per le buone pratiche

 

     Art. 89. Norme generali

1. La Regione, nell’ambito della legislazione regionale di attuazione della l. 42/2009, stabilisce con propria legge misure finanziarie di premialità per le unioni di comuni.

2. Fino all’entrata in vigore della legislazione regionale di cui al comma 1, alle unioni di comuni sono concesse premialità, nella forma di contributi straordinari, sulla base delle disposizioni del presente capo.

3. Alle unioni di comuni e ai comuni di minore dimensione demografica sono altresì concesse, ai sensi del presente capo, anticipazioni finanziarie per favorire la progettualità

 

     Art. 90. Contributi alle unioni di comuni [158]

1. Le unioni di comuni accedono ai contributi del presente articolo a condizione che, alla data di avvio del procedimento di concessione del contributo di cui al comma 5 [159]:

a) rispettino i requisiti di cui all’articolo 24, comma 4;

b) esercitino per tutti i comuni dell’unione almeno quattro funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, lettere b), d), e), g), h), i) e l bis), del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010; in aggiunta o sostituzione di una o più delle suddette funzioni fondamentali è considerato anche l'esercizio associato di una o più di quelle unitariamente indicate ai numeri seguenti:

1) sportello unico delle attività produttive;

2) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica. In alternativa ai pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica è considerata la costituzione di un ufficio cui compete la responsabilità del procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;

3) piano strutturale intercomunale di cui all'articolo 23 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); dette attività sono considerate solo se sono svolte in alternativa alla funzione di cui all’articolo 14, comma 27, lettera d), del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, ovvero se, in presenza di esercizio associato di detta funzione, ne costituiscono l'unico o il prevalente svolgimento;

4) almeno due delle seguenti funzioni: gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell’inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio; gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale [160].

2. Ai fini della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera b), si considerano le sole funzioni che sono esercitate direttamente dall’unione per effetto di espressa e vigente norma statutaria o di provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto ed esecutivi ai sensi di legge, che prevedono il termine di decorrenza dell’effettivo esercizio e a condizione che detto esercizio sia stato accertato a seguito della verifica di effettività di cui all’articolo 91. Non sono considerate le funzioni affidate all'unione mediante convenzione, quantunque richiamate dallo statuto [161].

2 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'anno 2017, l'esercizio associato dello sportello unico delle attività produttive può essere considerato tra le funzioni di cui al comma 1, lettera b), solo se risulta anche la sussistenza dei requisiti di interoperabilità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale; l'accertamento della sussistenza di detti requisiti avviene d'ufficio, sulla base di comunicazione della struttura regionale competente alla gestione di tale sistema di interoperabilità [162].

3. I contributi non possono comunque essere concessi se l'unione è in fase di scioglimento, anche per effetto di legge, ovvero se, al momento della concessione, è stato adottato o sussistono le condizioni perché sia adottato il decreto di revoca di cui all’articolo 91 o se l'unione non ha provveduto con i propri organi agli adempimenti di bilancio previsti, nell’anno di concessione dei contributi, dall'articolo 48. Al fine di evitare gli effetti della revoca nei confronti dei comuni, l'unione, previa deliberazione della giunta, può rinunciare ai contributi, motivando sulla intenzione dei comuni di procedere allo scioglimento ancorché non sia stato ancora avviato formalmente il relativo procedimento [163].

4. I contributi sono ridotti del 50 per cento se, al momento della concessione, l'unione si trova nella situazione di cui all'articolo 44.

4 bis. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 12, può stabilire di concedere un contributo straordinario, non superiore a euro 30.000,00 per singola unione di comuni, al fine di sostenere il consolidamento e lo sviluppo delle funzioni esercitate dalle unioni e la costituzione di nuove unioni. L’attribuzione di risorse ai sensi dei commi da 5 a 9 avviene al netto di quelle eventualmente attribuite ai sensi del presente comma [164].

5. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito in misura uguale per ogni unione che ha titolo alla concessione del contributo.

6. Il 20 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito considerando le sole funzioni di cui al comma 1, lettera b), ulteriori rispetto al numero minimo di funzioni richiesto per l'accesso ai contributi e che risultino, a seguito della verifica di cui all’articolo 91, attivate alla data del 1° marzo dell’anno solare di concessione dei contributi ed effettivamente esercitate per tutti i comuni dell’unione. Il contributo concedibile è stabilito in misura uguale per ogni funzione ulteriore, e non può superare la somma di euro 50.000,00 per singola funzione. Le risorse non assegnate sono poste a incremento di quelle di cui al comma 7 [165].

7. Il 30 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito nella misura stabilita dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:

a) numero dei comuni partecipanti all’unione;

b) numero dei comuni partecipanti all'unione che risultino tra i primi ottanta comuni della graduatoria generale del disagio di cui all’articolo 80; se l’ultimo comune da prendere in considerazione risulta insieme ad altri con identico valore del disagio, sono considerati tutti i comuni con detto valore [166];

c) popolazione residente in territorio montano dei comuni partecipanti all’unione; si considera, per i comuni con territorio totalmente classificato montano, la popolazione residente risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre, e, per i comuni con territorio classificato parzialmente montano, la popolazione risultante dall'allegato B, compresa quella dei territori classificati montani ai fini regionali;

d) popolazione residente in territorio non montano nei comuni partecipanti all’unione, come risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre;

e) estensione del territorio montano dei comuni partecipanti all’unione, compreso il territorio classificato montano ai fini regionali, come risultante dall'allegato B;

f) estensione del territorio non montano dei comuni partecipanti all’unione.

8. [Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito per l'attivazione nel territorio dell'unione dei servizi di prossimità di cui all'articolo 92, per i quali lo statuto dell'unione preveda la competenza dell'unione medesima ad individuare gli interventi, da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni] [167].

9. Il 40 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito sulla base di indicatori, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, di efficienza dell'unione e di maggiore integrazione dei comuni, avuto riguardo, in particolare, agli istituti utilizzati per la gestione del personale e all’avvenuta attivazione, secondo le previsioni statutarie, dell’esercizio associato, per tutti i comuni dell’unione, di attività funzioni e servizi diversi da quelli di cui al comma 1, lettera b), come individuati dalla medesima deliberazione [168].

10. [Le unioni di comuni costituite da soli comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti accedono esclusivamente ai contributi di cui al comma 5] [169].

11. Le risorse non assegnate per effetto della decurtazione prevista dall'articolo 44 sono attribuite agli altri enti beneficiari.

12. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite la data di avvio del procedimento e le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi del presente articolo da concedere alle singole unioni, nonché gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi. La deliberazione stabilisce, altresì, fermo restando l'esercizio diretto delle funzioni da parte dell'unione negli ambiti di cui all'allegato A, i casi in cui il requisito dello svolgimento della funzione per tutti i comuni si considera assolto nelle situazioni eccezionali in cui l'unione è composta anche da comuni che rientrano in una diversa zona distretto e la funzione è svolta per tutti gli altri comuni dell’unione. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, può modificare le percentuali di cui ai commi da 5 a 9 [170].

13. Le leggi regionali di settore dispongono sulla promozione e l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni non fondamentali ed individuano le funzioni, le attività e i servizi che rientrano nell'esercizio associato.

14. Le risorse statali trasferite alla Regione per il sostegno all'associazionismo, sono concesse alle unioni di comuni in proporzione ai contributi complessivamente attribuiti ai sensi dei commi 4 bis, 5, 6, 7 e 9 [171].

15. I contributi di cui ai commi 4 bis, 5, 6, 7, 9 e 14, non hanno destinazione vincolata e sono utilizzati nell'ambito delle scelte di bilancio dell'unione [172].

15 bis. Fatte salve le unioni già costituite all'entrata in vigore del presente comma, non possono accedere ai contributi le unioni di comuni costituite in maggioranza da comuni receduti da altre unioni di comuni [173].

 

     Art. 91. Verifica dell'effettività dell'esercizio associato e revoca dei contributi [174]

1. L’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 90, comma 1, lettera b), è soggetto a verifica di effettività. Ferme restando le altre condizioni previste dall’articolo 90 per la concessione dei contributi, l’esito positivo della verifica di effettività dell’esercizio di una funzione comporta che la funzione possa essere considerata nei successivi procedimenti di concessione dei contributi, fino a che non intervenga il mancato esercizio per modifica statutaria o l’esito negativo di una nuova verifica di effettività.

2. Le verifiche sono effettuate dalla struttura regionale competente nei termini e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. La deliberazione individua a tal fine, per ogni funzione di cui all’articolo 90, comma 1, lettera b), gli atti o le attività che sono indicatori di effettivo esercizio.

3. Le verifiche sono effettuate:

a) d’ufficio e con cadenza biennale, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi e, in caso di insussistenza, al fine di provvedere alla revoca dei contributi di cui all’articolo 90, commi 5, 6, 7 e 9, concessi nell’anno precedente; dette verifiche sono rivolte alle unioni beneficiarie dei contributi nell’anno precedente; le verifiche biennali possono essere rivolte anche alle unioni che non hanno beneficiato dei contributi nell’anno precedente, a condizione che l’unione richieda la verifica, entro e non oltre, il 1° marzo dell’anno in cui devono essere concessi i contributi, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 90, comma 1, lettera b);

b) su richiesta dell’unione di comuni interessata, da presentare alla struttura regionale competente entro e non oltre il 1° marzo dell’anno successivo alle verifiche biennali, al fine di accertare, per la successiva concessione dei contributi, lo svolgimento effettivo:

1) di funzioni per le quali una precedente verifica ha dato esito negativo;

2) di funzioni attivate per la prima volta entro il 1° marzo dell’anno successivo alle verifiche biennali, anche da unioni di nuova costituzione.

4. Le verifiche si svolgono in due fasi quando, ai fini del raggiungimento dell’effettività dell’esercizio delle funzioni oggetto di verifica, sono richieste ulteriori attività degli enti interessati. Non si procede alla seconda fase, e la verifica si conclude con esito negativo, se nella prima fase è stata accertata una pluralità di atti associativi per la medesima funzione. Nuove funzioni attivate dopo la prima fase di verifica sono considerate solo in occasione della verifica.

5. Nel corso delle verifiche biennali di cui al comma 3, lettera a):

a) sono prese in considerazione inizialmente tutte le funzioni che, alla data della verifica, risultano esercitate dall’unione;

b) se, a esito della verifica iniziale di cui alla lettera a), talune funzioni non risultano effettivamente esercitate, all’unione è concessa una seconda fase di verifica, da svolgere non prima di trenta giorni dalla conclusione della prima, nella quale l’unione deve dimostrare di aver svolto le attività necessarie al raggiungimento dell’effettività; l’unione può, prima della conclusione della seconda fase di verifica, dimostrare di aver attivato ed effettivamente esercitato nuove funzioni;

c) le funzioni che risultano effettivamente esercitate a esito della seconda fase della verifica sono tutte rilevanti ai fini del raggiungimento del numero minimo di funzioni ai sensi dell’articolo 90, comma 1, lettera b); tra di esse, sono rilevanti ai fini del contributo di cui all’articolo 90, comma 6, dell’anno in corso le sole funzioni che risultano essere state attivate entro il 1° marzo.

6. Nel corso delle verifiche di cui al comma 3, lettera b):

a) sono prese in considerazione le sole funzioni che risultano attivate alla data del 1° marzo dell’anno della verifica;

b) se, a esito della verifica iniziale, le funzioni di cui alla lettera a) non risultano effettivamente esercitate, all’unione è concessa una seconda fase di verifica, da svolgere non prima di trenta giorni dalla conclusione della prima, nella quale l’unione può dimostrare di aver svolto le attività necessarie per il raggiungimento dell’effettività dell’esercizio delle funzioni medesime. Se anche detta verifica di effettività non ha esito positivo, la funzione non può essere considerata per la concessione dei contributi di cui all’articolo 90 nell’anno della verifica.

7. L’esercizio effettivo delle funzioni che l’unione esercita per conto dei comuni potenzialmente beneficiari del contributo di cui all’articolo 82, anche se non rilevante per la concessione dei contributi di cui all’articolo 90, è accertato d’ufficio nel corso della verifica biennale di cui al comma 3, lettera a), o nel corso della verifica a richiesta di cui al comma 3, lettera b), se la funzione coincide con quella oggetto di verifica ai sensi della medesima lettera. La verifica è altresì effettuata su richiesta del comune o dell’unione interessati, da presentare entro e non oltre il 1° marzo dell’anno di concessione del contributo dell’articolo 82, quando si tratta di accertare l’effettività dell’esercizio di una funzione per la quale una precedente verifica ha dato esito negativo, determinando la perdita del requisito di accesso al contributo.

8. La struttura regionale competente comunica all’unione di comuni gli esiti della verifica entro trenta giorni dallo svolgimento.

9. Se, a conclusione della verifica biennale di cui al comma 3, lettera a), risulta che l’unione di comuni non esercita effettivamente il numero minimo di funzioni previsto dall’articolo 90, comma 1, i contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 6, 7 e 9, sono revocati. La somma soggetta a revoca è pari al contributo integrale complessivo concesso dalla Regione all'ente nell'anno precedente ai sensi del medesimo articolo 90, commi 5, 6, 7 e 9.

10. Prima di adottare il decreto di revoca dei contributi, la struttura regionale competente assegna all’unione di comuni un termine, non inferiore a quindici giorni, per l’invio di eventuali elementi integrativi sull’effettività dell’esercizio associato. Se gli elementi integrativi sono trasmessi oltre il termine assegnato o non sono sufficienti a dimostrare l’effettività dell'esercizio associato, la struttura regionale competente provvede, entro i sessanta giorni successivi, ad adottare il provvedimento di revoca dei contributi.

11. La Giunta regionale può disporre una verifica di effettività in via straordinaria a seguito di sentenza, ancorché non definitiva, emessa nell’ambito di un giudizio amministrativo o contabile o a seguito di altre pronunce della Corte dei conti, che siano state segnalate alla Regione e da cui possano desumersi elementi di mancato esercizio della funzione. Dell’eventuale esito negativo della verifica si tiene conto ai fini della concessione dei contributi di cui all’articolo 90.

12. L’unione di comuni a cui non sono stati concessi i contributi per mancanza del requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera b), può essere riammessa ai contributi solo a seguito di esito positivo delle verifiche di cui al comma 3.

13. Salvo quanto previsto all’articolo 90, comma 3, i contributi sono altresì revocati d’ufficio, nella medesima misura stabilita dal comma 9 del presente articolo, se, alla data di avvio del procedimento per la concessione del contributo successivo, è stato avviato il procedimento di scioglimento dell’unione di comuni. La revoca del contributo è effettuata verso i comuni facenti parte dell’unione di comuni secondo i criteri stabiliti dallo statuto per l’attribuzione da parte dei comuni delle risorse finanziarie per il funzionamento e, in assenza, in proporzione alla popolazione come risultante dai dati ufficiali ISTAT relativi al censimento della popolazione 2011. Prima di adottare il decreto di revoca dei contributi, la struttura regionale competente assegna all’unione di comuni un termine, non inferiore a quindici giorni, per inviare gli atti adottati dall’unione e dai comuni volti a dimostrare che il procedimento di scioglimento dell’unione si è concluso negativamente.

14. Si provvede alla revoca dei contributi nei soli casi tassativi previsti dal presente articolo.

 

     Art. 92. Iniziative per garantire i servizi di prossimità

1. La Regione favorisce le iniziative delle unioni di comuni volte al mantenimento e alla diffusione di servizi di prossimità nei territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione dei servizi medesimi. Sono servizi di prossimità, ai sensi della presente legge:

a) i servizi erogati da soggetti privati, anche mediante esercizi commerciali polifunzionali, essenziali per la vita delle comunità locali;

rientra tra questi il servizio postale universale;

b) i servizi erogati da soggetti pubblici e privati, utili per la vita delle comunità locali, tra i quali rientrano i servizi alla persona, i servizi di e-governement e telematici erogati tramite punti di accesso assistito, i servizi di riscossione delle entrate comunali, i servizi di tesoreria, i servizi ambientali ed energetici, i servizi postali accessori, i servizi bancari, i servizi artigianali, turistici e culturali, i servizi di volontariato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le unioni di comuni, in presenza di espressa previsione statutaria, possono:

a) predisporre strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle comunità locali, che possono derivare da carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento dei servizi di prossimità, e adottare iniziative, da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni, per fronteggiare dette situazioni, in particolare per alleviare il disagio delle persone anziane e disabili nell’accesso ai servizi;

b) promuovere l’introduzione e lo sviluppo di forme innovative per lo svolgimento dei servizi di prossimità e modalità di offerta improntate alla multifunzionalità,

c) utilizzare a tal fine anche i contributi concessi ai sensi dell’articolo 90 [175].

3. Nei territori caratterizzati da rischi di marginalità economica e sociale, i comuni, singoli o associati, possono costituire centri multifunzionali, nei quali concentrare lo svolgimento di più attività e servizi, in particolare di servizi di prossimità, nel rispetto della vigente normativa che disciplina detti servizi.

4. Ai fini del comma 3, sono considerati:

a) i territori montani dei comuni che, nella graduatoria di cui all’articolo 80, risultano con indice del disagio superiore alla media regionale;

b) i territori nei quali possono essere costituiti empori polifunzionali ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 23 novembre 2018 n. 62 (Codice del commercio) [176].

5. I comuni e gli altri soggetti pubblici interessati possono destinare risorse per la realizzazione, l’attivazione e il sostegno alle spese generali di funzionamento dei centri multifunzionali.

6. [Le risorse attribuite ai sensi dell’articolo 90, comma 8, sono utilizzate unicamente per le finalità del presente articolo e sono cumulabili con quelle concesse ai sensi di altre disposizioni di legge. Ad ogni unione può essere concesso, nell’anno di riferimento, un contributo non superiore a 50.000,00 euro. Le risorse non assegnate sono poste ad incremento di quelle di cui all’articolo 90, comma 7] [177].

7. [L'unione è tenuta a presentare una relazione sulle iniziative intraprese e sui risultati raggiunti, sulla base di uno schema approvato dalla struttura regionale competente. Dopo il primo contributo, i successivi sono concedibili solo se l'unione ha trasmesso la relazione dalla quale risulta che le risorse concesse l'anno precedente sono state impegnate almeno per il 75 per cento, con esclusione delle spese per il personale dipendente degli enti attuatori] [178].

 

     Art. 93. Fondo di anticipazione per spese progettuali

1. E’ istituito un fondo di anticipazione per favorire la progettualità dei comuni facenti parte dell’elenco di cui all’articolo 80, comma 3, che risultano con valori del disagio superiori alla media regionale e un fondo di anticipazione per favorire la progettualità delle unioni di comuni cui partecipano comuni montani. I fondi operano sino alla concessione massima complessiva:

a) di euro 2.000.000,00, destinati alle spese per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche dei comuni, nonché per la redazione di piani strutturali e regolamenti urbanistici e studi connessi; l’importo massimo che può essere concesso è determinato nella misura di:

1) euro 200.000,00 per ogni progetto;

2) euro 300.000,00 complessivi per la redazione di piani strutturali, regolamenti urbanistici e loro varianti e studi connessi, e per la realizzazione di opere pubbliche; l’anticipazione per la realizzazione delle opere è concessa per motivi di liquidità nelle more dell’incasso dei fondi previsti per il finanziamento del quadro economico dell’opera;

b) di euro 1.000.000,00, destinati alle unioni di comuni per spese di progettazione e realizzazione di opere da localizzare in territorio montano e per studi finalizzati allo sviluppo dei territori montani che siano coerenti con le politiche regionali di cui all’articolo 85; l’importo massimo che può essere concesso è determinato nella misura di 200.000,00 euro;

l’anticipazione per la realizzazione delle opere è concessa per motivi di liquidità nelle more dell’incasso dei fondi previsti per il finanziamento del quadro economico dell’opera.

2. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono concesse ponendo i comuni richiedenti in una graduatoria decrescente del disagio in relazione al valore unitario del disagio.

3. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera b), sono concesse ponendo le unioni di comuni richiedenti in una graduatoria decrescente del disagio considerando la media del disagio complessivo dei comuni costituenti l’unione medesima.

4. I comuni e le unioni che accedono ai fondi sono tenuti, entro trentasei mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale, al rimborso del finanziamento concesso, senza alcun onere per interessi.

5. In caso di mancata restituzione delle somme ai sensi del comma 4, la Regione si riserva di trattenere gli stessi importi da erogazioni dovute agli enti beneficiari.

6. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a definire le modalità per la concessione e l’erogazione dei finanziamenti, l’eventuale documentazione da presentare a supporto delle previsioni di restituzione, le modalità per il rimborso e il recupero delle somme anticipate, privilegiando i comuni che risultano in situazione di maggiore disagio e le unioni cui detti comuni partecipano. Nell’ambito del fondo di cui al comma 1, lettera a), è data priorità alle spese di progettazione.

 

TITOLO VI

Disposizioni finali e transitorie

 

CAPO I

Disposizioni di rilievo finanziario

 

     Art. 94. Risorse regionali per spese di funzionamento e funzioni conferite [179]

1. La legge di bilancio annuale quantifica le risorse complessive da attribuire agli enti che esercitano le funzioni che risultano conferite dalla Regione alle comunità montane e alle unioni di comuni ai sensi della l.r. 37/2008 e della presente legge.

2. Dette risorse sono ripartite considerando gli enti competenti alla data del 31 dicembre 2010, in modo tale che per ciascuno di essi sia prevista l’assegnazione di una quota delle risorse complessive in proporzione alla quota attribuita nell’anno 2010.

3. In caso di estinzione dell’ente già competente alla data del 31 dicembre 2010, la quota attribuibile a detto ente è assegnata all’ente subentrante nell’esercizio dell’insieme delle funzioni conferite.

4. Nei casi diversi dal comma 3 si applica la disciplina dell’articolo 95.

4 bis. A decorrere dall’anno 2022, le risorse di cui al comma 1 sono attribuite:

a) nella misura del 40 per cento a titolo di contributo per le spese di funzionamento alle unioni di comuni che risultano costituite per trasformazione di comunità montane o costituite in tutto o in parte sul territorio delle comunità montane. Le risorse sono assegnate agli enti e nelle percentuali di cui all’allegato B bis della presente legge. La Giunta regionale, in caso di scioglimento dell’ente, provvede con deliberazione, in deroga alle disposizioni dei commi 3 e 4, ad assegnare le risorse in proporzione al costo del personale trasferito, non considerando il personale che risulta già trasferito dai comuni;

b) nella misura del 60 per cento alle unioni di comuni cui la Regione ha conferito la funzione in materia di forestazione. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità e la misura delle risorse da concedere, tenendo conto dei seguenti parametri:

1) estensione territoriale su cui l’unione di comuni esercita la funzione;

2) maggiore montanità, di cui all’articolo 80, comma 1, lettera a);

3) superficie del territorio boscato;

4) superficie del patrimonio agricolo forestale regionale gestito dall’unione di comuni;

5) superficie delle aree a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi, come individuate ai sensi dell’articolo 76, comma 1, lettera b bis), della l.r. 39/2000;

6) numero delle autorizzazioni di vincolo idrogeologico, di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana);

7) parametri di riequilibrio rispetto al fabbisogno di personale per l’esercizio della funzione [180].

4 ter. Al fine di consentire l’attuazione progressiva del riordino della disciplina delle risorse da attribuire alle unioni di comuni ai sensi del comma 4 bis, per gli anni 2019, 2020 e 2021, le risorse di cui al comma 1, sono attribuite:

a) nella misura del 96,66 per cento, secondo le modalità di cui al comma 4 bis;

b) nella misura del 3,34 per cento, con le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da destinare alle unioni di comuni che, a seguito dell’applicazione della lettera a), risultano destinatarie di minori trasferimenti rispetto all’anno 2017. La deliberazione della Giunta regionale stabilisce altresì le modalità di riequilibrio tra le unioni di comuni delle risorse concedibili a norma della lettera a) [181].

 

     Art. 95. Trasferimento di funzioni conferite

1. Salvo che la legge regionale disponga diversamente, in caso di trasferimento di funzioni conferite dalla Regione alle unioni di comuni e, fino alla loro estinzione ai sensi della presente legge, alle comunità montane:

a) il personale dipendente a tempo indeterminato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, che risulta destinato in via esclusiva o prevalente all’esercizio della funzione, è trasferito all’ente cui è trasferita la funzione;

b) all’ente cui la funzione è trasferita spetta quota parte delle risorse finanziarie di cui all’articolo 94, comma 2, corrispondenti alla spesa sostenuta l’anno precedente al trasferimento per ciascuna unità di personale effettivamente trasferito; si applicano le disposizioni dell’articolo 78, commi 2, 3 e 4;

b bis) a decorrere dall’anno 2019, non si applica quanto previsto dalla lettera b) del presente comma, e agli enti cui la funzione è trasferita spettano le risorse finanziarie di cui all’articolo 94, comma 4 bis, lettera b) [182].

2. La giunta dell’unione o della comunità montana provvede, entro il termine stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale, ad approvare uno schema preliminare di piano di subentro della funzione, contenente:

a) l’identificazione del personale di cui al comma 1, lettera a);

b) l’individuazione dei beni, acquisiti con risorse regionali o dello Stato o dell’Unione europea, destinati in via esclusiva all’esercizio della funzione;

c) l’individuazione dei rapporti attivi e passivi, anche derivanti da contenzioso, in corso per l’esercizio della funzione.

3. Lo schema di piano è trasmesso all’ente subentrante. Entro venti giorni dal ricevimento, gli enti interessati definiscono, d’intesa tra di loro, il piano di subentro definitivo.

4. L’intesa, sottoscritta dagli enti interessati, è trasmessa alla Giunta regionale, che dispone con propria deliberazione sul subentro della funzione e sugli elementi di cui al comma 2 in conformità all’intesa medesima.

5. Se l’intesa non è raggiunta nei termini, la Giunta regionale, acquisite le valutazioni degli enti interessati, dispone con propria deliberazione sul subentro della funzione e sugli elementi di cui al comma 2.

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può dettare disposizioni, anche transitorie, per assicurare la continuità dell’azione amministrativa tra gli enti interessati e l’ordinato svolgimento delle funzioni in corso.

7. Le deliberazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 costituiscono titolo per la trascrizione, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dal subentro nell’esercizio della funzione.

8. Se, per effetto dell’intesa di cui al comma 4, non è previsto il trasferimento di unità di personale, all’ente subentrante sono assegnate, a titolo di spese generali della funzione, risorse pari al 5per cento della quota di cui all’articolo 94, comma 2.

9. Se il trasferimento della funzione deriva da recesso o scioglimento volontario dell’unione, si applicano unicamente le disposizioni dell’articolo 50.

 

     Art. 96. Trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura

1. Le funzioni in materia di agricoltura già attribuite alle comunità montane, alle unioni di comuni ed alle province dalla legislazione regionale vigente, saranno trasferite ad un unico livello di governo territoriale nell’ambito del complessivo riordino dell’ordinamento delle autonomie locali, definito ai sensi dell’articolo 5.

 

     Art. 97. Fiscalizzazione dei trasferimenti regionali agli enti locali e perequazione infraregionale

1. La Regione Toscana, in attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettera e) della l. 42/2009 e del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) effettua la ricognizione dei trasferimenti regionali diretti al finanziamento delle spese degli enti locali aventi carattere di generalità e permanenza.

2. Con legge regionale sono definite le modalità di soppressione dei trasferimenti regionali e la sostituzione con aliquote di tributi regionali. Con lo stesso atto, al fine di realizzare il processo di fiscalizzazione in modo progressivo e territorialmente equilibrato, sono istituiti il fondo regionale di riequilibrio per le province e il fondo regionale di riequilibrio per i comuni, le cui modalità di riparto sono definite, annualmente, con deliberazione della Giunta Regionale, previo parere del CAL. I fondi regionali di riequilibrio cessano a decorrere dalla data di attivazione dei fondi perequativi di cui al comma 3 [183].

3. La Regione, successivamente alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali degli enti locali, al fine del concorso al finanziamento delle funzioni da essi svolte, provvede ad istituire un fondo perequativo per i comuni ed un fondo perequativo per le province, le cui modalità di alimentazione e riparto sono definite con legge regionale. Sulle linee fondamentali della legge è attivato il procedimento di confronto con gli enti locali previsto dall’articolo 48 dello Statuto regionale; nell’ambito di detto procedimento, la Giunta regionale acquisisce le valutazioni del CAL, fermo restando il parere obbligatorio previsto dall’articolo 66, comma 3, dello Statuto medesimo.

 

     Art. 98. Rendiconto dei contributi straordinari concessi dalla Regione agli enti locali

1. Gli enti locali beneficiari dei contributi straordinari concessi dalla Regione sono tenuti, ai fini del rendiconto dei contributi, a presentare unicamente la documentazione prevista dalle leggi regionali e dai provvedimenti attuativi, nei termini e con le modalità ivi stabiliti.

2. Gli effetti della mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1, o di presentazione di documentazione insufficiente, sono stabiliti dalle leggi regionali e dai provvedimenti attuativi medesimi.

3. In ogni caso, prima di effettuare la revoca, la Regione assegna all’ente un termine ulteriore, non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, entro il quale l’ente medesimo può presentare la documentazione necessaria ad evitare la revoca.

 

     Art. 98 bis. Potere sostitutivo della Regione per l’adempimento di obblighi di pubblicazione [184]

1. Quando una norma statale prevede l’esercizio del potere sostitutivo della Regione per inadempimento da parte degli enti locali di obblighi di pubblicazione di atti o di modulistica sui siti istituzionali degli enti medesimi, la struttura regionale competente, scaduto il termine stabilito per l’adempimento, procede, anche a seguito di rilievi pervenuti da cittadini o imprese, al monitoraggio dei siti istituzionali in collaborazione con gli enti locali interessati e alla segnalazione della mancata pubblicazione o della mancata rimozione di atti o modulistica non conforme, assegnando un congruo termine per l’adempimento o per la comunicazione degli elementi che consentono di verificare l’adempimento. Le segnalazioni sono comunicate anche alle associazioni regionali degli enti locali di cui all’articolo 4 della presente legge, rappresentative degli enti interessati.

2. Decorso inutilmente il termine assegnato dalla struttura regionale competente, la Regione provvede, previa diffida, all’esercizio del potere sostitutivo a norma della l.r. 53/2001. Possono essere nominati commissari i componenti degli organi esecutivi degli enti locali interessati.

3. Con una o più deliberazioni della Giunta regionale sono stabiliti, in relazione alle diverse tipologie di obblighi di pubblicazione:

a) i casi in cui l’obbligo di pubblicazione deve ritenersi assolto mediante collegamento a pagine web contenenti gli atti o la modulistica aggiornati, ovvero a piattaforme sulle quali sono resi disponibili gli atti o la modulistica interessati purché ne sia garantito l’accesso in modalità non autenticata;

b) le modalità della collaborazione richiesta agli enti locali, e i termini entro i quali deve svolgersi, anche al fine di individuare la collocazione sul sito dell’ente degli atti o della modulistica aggiornati e disponibili all’utenza o di accertare l’avvenuta rimozione di atti o modulistica non conformi;

c) i termini di svolgimento del monitoraggio e la sua eventuale ripetizione nel tempo, in particolare in relazione ad atti o modulistica nuovi o oggetto di aggiornamento, fermo restando l’effettuazione del monitoraggio in presenza di puntuali rilievi pervenuti da cittadini o imprese; in relazione a obblighi di pubblicazione che coinvolgono la generalità degli enti interessati e che comportano la continuità dell’adempimento nel tempo, è indicata altresì la frequenza del relativo monitoraggio generale, non superiore a due anni dalla conclusione dell’ultimo effettuato;

d) le modalità della segnalazione sulla sussistenza dell’inadempimento o sulla mancata collaborazione.

 

     Art. 99. Estensione di benefici

1. Alle unioni costituite ai sensi dell’articolo 67 della presente legge e degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008, si applicano i benefici previsti per le comunità montane dall’articolo 20, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”) e dall’articolo 8 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali).

2. [Gli stessi benefici si applicano alle unioni di comuni istituite ai sensi dell’articolo 60 negli ambiti delle unioni di cui al comma 1 del presente articolo] [185].

 

     Art. 100. Effetti del trasferimento di personale

1. Le disposizioni di cui all’articolo 78, commi 2, 3 e 4, si applicano anche per il trasferimento di personale dell’unione effettuato ai sensi degli articoli 39, 41 e 95.

 

     Art. 101. Rapporti finanziari

1. Le risorse regionali assegnate, o da assegnarsi sulla base di procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a qualsiasi titolo dalla Regione, già spettanti alla comunità montana trasformata o agli enti subentranti alla comunità montana estinta, derivanti da risorse proprie, statali o dall’Unione Europea, sono concesse e liquidate agli enti subentranti, alle stesse condizioni e per le stesse finalità. Gli enti subentranti, per dette risorse sono tenuti agli adempimenti ed ai compiti già di competenza della comunità montana trasformata o estinta.

2. Gli accertamenti già assunti dalla Regione Toscana a carico della comunità montana trasformata o estinta sono posti a carico degli enti subentranti.

 

     Art. 102. Revoca di contributi già concessi

1. I contributi di cui alla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 66 (Servizi postali e di prossimità. Interventi di sostegno ai comuni disagiati), che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano essere stati concessi e non ancora liquidati, sono revocati. Gli altri contributi concessi non sono revocabili.

2. I contributi di cui alla l.r. 40/2001, concessi negli anni 2009 e 2010, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è spirato il termine di cui all’articolo 98, comma 3, non sono revocabili.

 

     Art. 103. Esclusione di maggiori spese

1. Salve le disposizioni espresse di copertura finanziaria di cui agli articoli 104, 105 e 106, l’attuazione delle disposizioni della presente legge non può comportare maggiori spese a carico del bilancio regionale, in particolare per gli oneri che derivano a qualsiasi titolo a carico degli enti che succedono nei rapporti attivi e passivi delle unioni di comuni e delle comunità montane estinte.

 

     Art. 103 bis. Norma di copertura finanziaria dell’articolo 15 [186]

1. Per gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 15 è autorizzata la spesa massima di euro 1.120.000,00 per l’anno 2012, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 111 “Azioni di Sistema Regione-Enti Locali – spese correnti”.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 103 ter. Norma di copertura finanziaria dell’articolo 6 [187]

1. Per gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 6 è autorizzata la spesa di euro 250.000,00 per l’anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti delle seguenti UPB del bilancio di previsione 2014:

- UPB 111 “Azioni di Sistema Regione-Enti Locali – spese correnti” per euro 100.000,00;

- UPB 119 “Azioni di Sistema Regione-Enti Locali – spese di investimento”, per euro 150.000,00.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 104. Norma di copertura finanziaria dell’articolo 16

1. Per gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 16 è autorizzata la spesa massima di € 500.000,00 per l’anno 2012, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 111 “Azioni di Sistema Regione-Enti locali - spese correnti” [188].

2. Al fine della copertura di cui al comma 1, al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011-2013, annualità 2012, sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:

anno 2012 - in diminuzione UPB 731 “Sistema di gestione delle entrate tributarie ed extratributarie – Spese correnti”, per euro 200.000,00;

- in aumento UPB 111 “Azioni di Sistema Regione-Enti locali - Spese correnti” per euro 200.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 105. Norma di copertura finanziaria dell’articolo 45 [189]

     1. Per gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 45 è autorizzata la spesa massima di euro 2.000.000,00 per l’anno 2012, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 119 “Azioni di sistema Regione-Enti locali – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2012.

     2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2012 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:

anno 2012

- in aumento UPB di entrata 461 “Riscossione di crediti”, per euro 2.000.000,00;

- in aumento UPB di spesa 119 “Azioni di sistema Regione-Enti locali – Spese di investimento”, per euro 2.000.000,00.

     3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 106. Norma di copertura finanziaria degli articoli 82, 87, 90, 93 e 94

1. L’attuazione delle disposizioni degli articoli 82, 87, 90, 93 e 94 non comporta oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione previgente e resta pertanto finanziato, rispettivamente:

a) quanto all’articolo 82, per euro 2.200.000,00 a valere sull’UPB 111 “Azioni di sistema Regione-Enti locali-Spese correnti” del bilancio di previsione 2011;

b) quanto all’articolo 87, per euro 5.000.000,00 a valere sull’UPB 516 “Sviluppo locale-Spese di investimento” del bilancio di previsione 2011;

c) quanto all’articolo 90, per euro 6.184.999,98 a valere sull’UPB 111 “Azioni di sistema Regione-Enti locali-Spese correnti” del bilancio di previsione 2011;

d) quanto all’articolo 93, mediante contemporanea iscrizione sulla parte entrata e sulla parte uscita del bilancio regionale come segue:

- per euro 2.000.000,00 a valere sull’ UPB di entrata 461 “Riscossione di crediti” del bilancio 2011 e sull’ UPB di spesa 119 “Azioni di sistema Regione – Enti locali- Spese di investimento” del bilancio 2011

- per euro 1.000.000,00 a valere sull’ UPB di entrata 461 “Riscossione di crediti” del bilancio 2011 e sull’ UPB di spesa 516 “Sviluppo locale – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2011

e) quanto all’articolo 94, per euro 15.315.000,00 a valere sull’UPB 111 “Azioni di sistema Regione-Enti locali-Spese correnti” del bilancio di previsione 2011;

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 106 bis. Norma di copertura finanziaria dell’articolo 64 [190]

1. Il contributo di cui all’articolo 64 della l.r. 68/2011 è finanziato per l’annualità 2014 per l'importo di euro 3.500.000,00, a valere sull’UPB 111 “Azioni di sistema Regione-Enti locali – spese correnti” del bilancio di previsione 2014.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

CAPO II

Informazione al Consiglio regionale

 

     Art. 107. Relazione al Consiglio regionale sulle iniziative di cooperazione finanziaria

1. A partire dall’anno 2013, la Giunta regionale presenta con cadenza biennale al Consiglio regionale una relazione con la quale si dà conto:

a) dello stato di attuazione degli accordi e delle intese di cui all'articolo 6, comma 3;

b) dello stato di attuazione dei sistemi informativi di cui agli articoli 7 e 8;

c) dello stato di attuazione del sistema integrato per il contrasto all'evasione di cui agli articoli 14 e 15 [191].

 

     Art. 108. Relazione al Consiglio regionale [192]

1. La Giunta regionale nell’anno di entrata in vigore del presente articolo e, successivamente, con cadenza biennale, invia al Consiglio regionale una relazione che dà conto della concessione dei contributi di premialità per le buone pratiche di cui al titolo V, capo III della presente legge, delle verifiche di effettività di cui all’articolo 91 e delle risorse trasferite dalla Regione ai comuni in situazione di maggior disagio di cui all’articolo 82.

 

     Art. 109. Relazione al Consiglio regionale sull’attuazione delle politiche per la montagna

1. Con cadenza biennale, a partire dal giugno 2013, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione concernente la sintesi dello stato di attuazione delle politiche regionali a favore dei territori montani, con particolare riferimento a:

a) le risorse stanziate nel fondo regionale per la montagna ed alla loro ripartizione ed erogazione;

b) la sottoscrizione dei patti di cui all’articolo 88.

 

CAPO III

Disposizioni transitorie

 

     Art. 110. Disposizioni sulle unioni di comuni

1. Il presidente di unione di comuni costituita ai sensi dell’articolo 67 della presente legge e degli articoli 14 e 15 della l.r. 37/2008, in carica alla data del 31 dicembre 2011, che non ricopre la carica di sindaco, resta in carica fino al rinnovo del consiglio comunale di appartenenza, salvo che lo statuto preveda una durata dalla carica più breve e salvi comunque tutti i casi di cessazione anticipata del presidente previsti dallo statuto e dalla presente legge.

2. In caso di cessazione del presidente non sindaco di cui al comma 1, e fino all’elezione del nuovo presidente, le funzioni del medesimo sono svolte dal sindaco individuato dallo statuto o, in assenza di detta individuazione, dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il comune del presidente cessato. Se non è decorso il termine stabilito all’articolo 25, comma 5, l’organo cui spetta per statuto l’elezione del presidente procede alla sua elezione esclusivamente tra i sindaci dei comuni associati.

 

     Art. 111. Decorrenze, efficacia di disposizioni abrogate, altre disposizioni speciali e transitorie [193]

1. Le disposizioni di cui all’articolo 87 sulla disciplina del fondo regionale per la montagna si applicano a decorrere dall’anno 2012. Nell’anno 2011 il fondo regionale per la montagna di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95 (Disciplina degli investimenti per lo sviluppo della montagna) continua ad essere erogato secondo le disposizioni della legge medesima.

2. Nell’anno 2011 i contributi di cui all’articolo 82 sono concessi ai sensi dell’articolo 112 della l.r. 65/2010, e successive modificazioni.

Nell’anno 2012, i contributi di cui all’articolo 82 sono concessi anche ai comuni che ne hanno beneficiato nell’anno 2011.

3. Nell’anno 2011 le risorse del fondo di cui all’articolo 93, comma 1, lettera a), continuano ad essere concesse ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 39/2004 e dei provvedimenti attuativi. Nello stesso anno, le risorse di cui all’articolo 93, comma 1, lettera b), continuano ad essere concesse ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 37/2004 e dei provvedimenti attuativi.

4. [I provvedimenti di attuazione della l.r. 40/2001 richiamati dall’articolo 58 della presente legge continuano ad avere efficacia per le finalità ivi indicate] [194].

5. Nell’anno 2011, i contributi alle unioni di comuni, in deroga a quanto previsto dall’articolo 90 della presente legge, sono concessi ai sensi dell’articolo 112 della l.r. 65/2010, e successive modificazioni.

5 bis. Nell’anno 2012, i contributi di cui all'articolo 90 sono concessi sulla base della disciplina dello stesso articolo, ovvero secondo la disciplina degli articoli 90, 55 e 58 previgenti alla data di entrata in vigore del presente comma [195].

5 ter. Nell’anno 2013, alle province succedute alle comunità montane estinte si applica quanto previsto dall’articolo 72, comma 4 [196].

5 quater. Nell'anno 2013 al soggetto succeduto all'esercizio delle funzioni di bonifica dell'estinta unione di comuni dell'Arcipelago Toscano possono essere attribuite le risorse di cui all'articolo 45, nella misura massima di euro 500.000,00. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede a definire i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del finanziamento e per il rimborso e il recupero delle somme anticipate, osservando i termini e le modalità di restituzione di cui allo stesso articolo 45, commi 3 e 5 [197].

6. Nell’anno 2011 continua ad applicarsi l’articolo 113 della l.r. 65/2010 per l’attribuzione delle risorse ivi previste.

7. Le disposizioni del capo III del titolo III, relative ai controlli sulle unioni di comuni, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013. Se alla data medesima sono stati adottati i provvedimenti di sospensione o di scioglimento degli organi dell’unione di comuni ai sensi dei commi 7 e 8 dell’articolo 141 del TUEL, i relativi procedimenti sono conclusi ai sensi delle medesime disposizioni di legge statale.

7 bis. Le disposizioni dell’articolo 9, comma 7, secondo e terzo periodo, si applicano dall’anno 2013 [198].

7 ter. Fino al 31 dicembre 2014, ovvero fino al termine dal quale la legge statale faccia decorrere l'effettivo riordino delle province, le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 3, si applicano anche alle convenzioni tra provincia ed enti locali compresi nel suo territorio per l'esercizio di funzioni e compiti di competenza della provincia stessa, già affidati agli enti locali alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 [199].

7 quater. Nell'anno 2015 il numero di funzioni fondamentali di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), necessario per l'accesso ai contributi dell'articolo medesimo, è fissato in almeno due, e non si considera l’esercizio di almeno una funzione di cui all’articolo 4, comma 1, della l.r. 22/2015; nell’anno 2016 il numero di funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), è fissato in almeno tre [200].

7 quinquies. Per consentire il progressivo adeguamento dell’esercizio associato negli ambiti di cui all’allegato A, fino alla data di decorrenza dell’obbligo di gestione associata, stabilita dallo Stato, il comune obbligato all’esercizio associato delle funzioni fondamentali può continuare a esercitarle mediante convenzione in aggregazione con comuni non ricompresi nell’ambito di appartenenza del comune medesimo, purché l’aggregazione raggiunga le dimensioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 55. Se il comune, ai fini dell’adeguamento di un determinato esercizio associato all’ambito di appartenenza, stipula un nuovo atto associativo con i comuni di detto ambito, la cessazione dal precedente esercizio associato si determina di diritto dopo sei mesi dalla stipula del nuovo atto associativo e l’efficacia di quest’ultimo decorre dalla stessa data, ferma restando la decorrenza più breve prevista dall’atto associativo precedente per il recesso; salvo diverso accordo con i comuni partecipanti alla convenzione cessata, il comune resta obbligato per le obbligazioni assunte e per le spese deliberate prima della cessazione. Le disposizioni derogatorie del presente comma non si applicano nei casi di cui all’articolo 56, per i quali resta ferma l’osservanza degli ambiti e delle forme associative previsti dalle norme ivi richiamate [201].

7 sexies. Quando l'ambito di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A, è modificato ai sensi dell'articolo 54, comma 4, il comune procede all'adeguamento dell'esercizio associato entro sei mesi dalla modifica dell'ambito. Si applicano le disposizioni del comma 7 quinquies, secondo periodo [202].

7 septies. I procedimenti di cui all’articolo 91, comma 5, avviati nell'anno 2016, cessano se, alla data della verifica, lo statuto dell'unione di comuni prevedeva l'esercizio anche di funzioni tra quelle indicate dal medesimo articolo 90, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), e il numero di funzioni esercitate era di almeno due. Le altre risultanze del procedimento avviato sono comunque assunte dalla struttura regionale competente al fine dell'accertamento dei presupposti per l'accesso ai contributi successivi [203].

7 octies. Nell’anno 2019, in deroga alle disposizioni degli articoli 90 e 91, nel procedimento di concessione dei contributi di cui all’articolo 90 non è richiesta, ai soli fini del raggiungimento del numero minimo di funzioni per l’accesso ai contributi, la preventiva verifica di effettività delle funzioni attivate dall’unione per la prima volta nell’anno 2019. Nello stesso anno 2019, in deroga alle disposizioni degli articoli 90 e 91, sono considerate ai fini della concessione dei contributi di cui all’articolo 90, comma 6, anche le funzioni considerate nel procedimento dell’anno 2018 [204].

7 novies. Fino all’approvazione del regolamento di cui all’articolo 87, comma 8, come modificato dalla legge regionale 26 luglio, n. 2019, n. 49 (Disposizioni sugli enti locali. Modifiche alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 22/2015), si applica il regolamento vigente [205].

7 decies. Le verifiche di effettività di cui all’articolo 91, previste per l’anno 2020, sono posticipate all’anno 2022. Negli anni 2020 e 2021, in deroga a quanto previsto dagli articoli 90 e 91, i contributi di cui all’articolo 90 sono concessi unicamente alle unioni già beneficiarie dei contributi dell’anno 2019, alle sole condizioni che non si trovino in fase di scioglimento e che rispettino i requisiti di cui all’articolo 24, comma 4. I contributi concessi nell’anno 2020 non sono soggetti a revoca. Le risorse previste nel bilancio regionale per gli anni 2020 e 2021 e destinate ai contributi dell’articolo 90 sono assegnate a dette unioni in proporzione a quelle concesse nell’anno 2019. Negli stessi anni 2020 e 2021 i contributi di cui all’articolo 82 sono concessi ai piccoli comuni interessati sulla base delle funzioni ivi previste che, alla data di avvio del procedimento di concessione, risultano esercitate ai sensi degli statuti delle unioni cui i medesimi comuni appartengono, indipendentemente dagli esiti dell’ultima verifica di effettività svolta [206].

7 undecies. Per i contributi di cui all’articolo 82 bis concessi nell’anno 2020, il termine di cinque mesi per la stipula del contratto di affidamento dei lavori, previsto dal comma 10 dell’articolo medesimo, può essere rideterminato con deliberazione della Giunta regionale, anche in relazione a ogni singolo procedimento di concessione. Per i medesimi contributi concessi nel 2020, il termine di cui all'articolo 82 bis, comma 9, lettere a), numero 2), e b), numero 1), e comma 10, lettere a) e b), è posticipato al 30 giugno 2021 [207].

 

     Art. 112. Procedimenti in corso

1. Se alla data di entrata in vigore della presente legge è stato nominato il commissario ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 37/2008, sono fatti salvi gli atti già adottati dalla Regione sulla base delle suddette disposizioni. Il commissario cessa, in caso di trasformazione della comunità montana, dalla data del decreto di estinzione di cui all’articolo 67, comma 5, ovvero, nel caso di mancata trasformazione della comunità montana, dalla data di adozione della deliberazione di nomina del commissario straordinario di cui all’articolo 72.

2. Se alla data di entrata in vigore della presente legge è stato nominato il commissario straordinario ai sensi dell’articolo 17, comma 5, della l.r. 37/2008 e delle norme da questo richiamate, sono fatti salvi gli atti già adottati dalla Regione sulla base delle suddette disposizioni. Se l’ente non è stato estinto all’entrata in vigore della presente legge, ai fini della conclusione del procedimento di estinzione e degli effetti di questa, si applicano unicamente le disposizioni del titolo IV, capo II, sezione III, della presente legge; le disposizioni suddette che fanno riferimento alle comunità montane si intendono riferite alle unioni di comuni di cui deve provvedersi all’estinzione, e quelle che fanno riferimento alla provincia si intendono riferite alla provincia competente in via prevalente sul territorio dell’unione; si applica altresì l’articolo 78. Il commissario straordinario in carica provvede ad adeguare il piano di successione e subentro ai sensi dell’articolo 73 [208].

3. Se alla data di entrata in vigore della presente legge è stato nominato il commissario di cui all’articolo 15, comma 5, della l.r. 37/2008, il commissario resta in carica per la gestione dell’ente fino alla sua trasformazione ai sensi degli articoli 67 e seguenti della presente legge, ovvero fino alla data di adozione della deliberazione di nomina del commissario straordinario di cui all’articolo 72. In deroga al termine previsto dall’atto di nomina del commissario, l’unione di comuni provvede all’insediamento degli organi nel termine previsto dall’articolo 67, comma 3.

 

CAPO IV

Modifiche e abrogazioni

 

     Art. 113. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 12/2006 [209]

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale), è aggiunta la seguente: “e) effettuare attività di controllo ed ispettive inerenti la verifica degli adempimenti in materia di tributi regionali”.

 

     Art. 114. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 54/2009

1. La lettera k) del comma 4 dell’articolo 18 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza) è sostituita dalla seguente:

“k) sistema delle posizioni debitorie previsto all’art. 9, ivi compreso il sistema informativo tributario regionale di cui all’articolo 22 della l.r. 31/2005 ed il sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio”.

 

     Art. 115. Modifiche alla l.r. 36/2000 e disposizioni integrative

1. All’articolo 1, comma 2, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali), la lettera f) è sostituita dalla seguente: “f) 3 presidenti di unioni di comuni.”.

2. All’articolo 6 della l.r. 36/2000, nella rubrica e nel comma 1, le parole “Comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “unioni di comuni”.

3. All’articolo 9, comma 4, della l.r. 36/2000 le parole “di Comunità montana” sono sostituite dalle seguenti: “di unione di comuni”.

4. Il presidente della comunità montana che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta componente del CAL continua ad esercitare la propria funzione fino all’estinzione della comunità montana ai sensi della presente legge. Dalla data di estinzione della comunità montana, il presidente della comunità montana medesima è sostituito nel CAL dal presidente dell’unione di comuni che è subentrata, per trasformazione, alla comunità montana estinta. In caso di mancato subentro di unione di comuni e comunque in tutti i casi previsti dall’articolo 9 della l.r. 36/2000, si provvede all’elezione ordinaria del nuovo componente del CAL.

 

     Art. 116. Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge regionale 17 luglio 1995, n. 77 (Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento);

b) il comma 4 ter dell’articolo 11 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’articolo 3 della L. 28 dicembre 1995 n. 549);

c) la legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95 (Disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna), ad eccezione del comma 3 dell’articolo 2;

d) gli articoli 2, 5, e 8 della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112);

e) gli articoli 2, 5, e 8 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

f) gli articoli 2, 5, e 8 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e di compiti in materia urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal d.lgs 31 marzo 1998, n. 112);

g) il comma 5 dell’articolo 12 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);

h) la legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni);

i) la legge regionale 14 ottobre 2002, n. 37 (Modificazioni alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 -Norme in materia di comunità montane);

j) l’articolo 7 della legge regionale 12 luglio 2004, n. 37 (Bilancio di previsione per l’anno 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006. Seconda variazione);

k) la legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio), ad eccezione degli articoli 11 e 14;

l) la legge regionale 29 novembre 2004, n. 68 (Modificazioni alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 -Norme in materia di comunità montane);

m) l’articolo 8 bis della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali);

n) la legge regionale 11 luglio 2006, n. 31 (Disposizioni in materia di contributi straordinari concessi dalla Regione agli enti locali);

o) la legge regionale 11 dicembre 2007, n. 66 (Servizi postali e di prossimità. Interventi di sostegno ai comuni disagiati);

p) la legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane);

q) la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 71 (Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunità montane). Disposizioni per le comunità montane e le unioni di comuni);

r) la legge regionale 5 agosto 2010, n. 46 (Disposizioni relative al patto di stabilità territoriale ai sensi dell’articolo 77-ter, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 “Norme generali in materia di tributi regionali”);

s) la legge regionale 15 novembre 2011, n. 59 (Individuazione dei limiti demografici minimi per le forme associative dei comuni ai sensi delle norme statali in materia di stabilizzazione finanziaria);

2. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati, all’entrata in vigore della presente legge, sulla base delle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1, ancorché non espressamente richiamati dalle disposizioni della presente legge.

3. Le disposizioni della l.r. 39/2004, cui si fa riferimento nelle leggi e negli atti regionali, si intendono riferite alle corrispondenti disposizioni degli articoli da 79 a 82 della presente legge.

 

     Art. 117. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

 

ALLEGATO A [210]

 

ALLEGATO B [211]

 

ALLEGATO B bis [212]

Unioni di comuni che risultano costituite per trasformazione di comunità montane o costituite in tutto o in parte sul territorio delle comunità montane e percentuali di riparto del contributo per le spese di funzionamento di cui all’articolo 94, comma 4 bis, lettera a).

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59.

[2] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 ottobre 2016, n. 70.

[4] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 6 ottobre 2016, n. 70.

[6] Alinea così modificato dall'art. 4 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59.

[7] Lettera già modificata dall'art. 20 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 6 ottobre 2016, n. 70 e abrogata dall'art. 1 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[9] Lettera sostituita dall'art. 3 della L.R. 6 ottobre 2016, n. 70 e abrogata dall'art. 1 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[10] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 6 ottobre 2016, n. 70.

[11] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[12] Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 6 ottobre 2016, n. 70 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[13] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 6 ottobre 2016, n. 70.

[14] Comma modificato dall'art. 4 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 6 ottobre 2016, n. 70.

[15] Comma già modificato dall'art. 25 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47, sostituito dall'art. 20 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 6 ottobre 2016, n. 70.

[16] Rubrica così sostituita dall'art. 12 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 70.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 6 ottobre 2016, n. 70.

[18] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 6 ottobre 2016, n. 70.

[19] Articolo sostituito dall'art. 26 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47 e abrogato dall'art. 5 della L.R. 6 ottobre 2016, n. 70.

[20] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 6 ottobre 2016, n. 70.

[21] Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 6 ottobre 2016, n. 70.

[22] Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 6 ottobre 2016, n. 70.

[23] Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 6 ottobre 2016, n. 70.

[24] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 6 ottobre 2016, n. 70.

[25] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 6 ottobre 2016, n. 70.

[26] Articolo sostituito dall'art. 43 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 6 ottobre 2016, n. 70.

[27] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 6 ottobre 2016, n. 70.

[28] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[29] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[30] Comma inserito dall'art. 25 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29, già sostituito dall'art. 6 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59 e così ulteriormente sostituito dall'art. 16 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[31] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59.

[32] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59.

[33] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[34] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59.

[35] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[36] Comma già sostituito dall'art. 27 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47 e così ulteriormente sostituito dall'art. 18 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[37] Comma già modificato dall'art. 10 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59 e così ulteriormente modificato dall'art. 18 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 17 della L.R. 6 luglio 2020, n. 51.

[38] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59.

[39] Numero inserito dall'art. 9 della L.R. 6 ottobre 2016, n. 70.

[40] Numero soppresso dall'art. 26 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[41] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[42] Comma già modificato dall'art. 11 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59 e così ulteriormente modificato dall'art. 19 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[43] Comma così sostituito dall'art. 28 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[44] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[45] Comma così sostituito dall'art. 29 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[46] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59.

[47] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[48] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[49] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[50] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 6 ottobre 2016, n. 70.

[51] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 6 ottobre 2016, n. 70.

[52] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[53] Alinea così modificato dall'art. 27 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[54] Lettera così modificata dall'art. 27 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[55] Comma inserito dall'art. 32 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[56] Comma inserito dall'art. 32 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[57] Comma aggiunto dall'art. 32 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[58] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[59] Comma aggiunto dall'art. 33 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[60] Rubrica così sostituita dall'art. 13 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59.

[61] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[62] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59.

[63] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59.

[64] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59.

[65] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[66] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[67] Comma così modificato dall'art. 34 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[68] Comma così modificato dall'art. 34 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[69] Comma così modificato dall'art. 34 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[70] Comma aggiunto dall'art. 34 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[71] Comma già modificato dall'art. 14 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59 e così ulteriormente modificato dall'art. 18 della L.R. 6 luglio 2020, n. 51.

[72] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59.

[73] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59.

[74] Lettera così modificata dall'art. 14 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59.

[75] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59.

[76] Comma sostituito dall'art. 14 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59 e abrogato dall'art. 22 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[77] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[78] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[79] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59.

[80] Comma già modificato dall'art. 16 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59 e così ulteriormente modificato dall'art. 23 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[81] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[82] Comma già sostituito dall'art. 23 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[83] Comma sostituito dall'art. 16 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59 e abrogato dall'art. 23 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[84] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[85] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[86] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59.

[87] Alinea sostituito dall'art. 17 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59 e così modificato dall'art. 24 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[88] Lettera così modificata dall'art. 24 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[89] Lettera abrogata dall'art. 24 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[90] Lettera inserita dall'art. 17 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59.

[91] Lettera inserita dall'art. 35 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[92] Lettera abrogata dall'art. 24 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[93] Comma già sostituito dall'art. 17 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59, ulteriormente sostituito dall'art. 24 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22 e così modificato dall'art. 11 della L.R. 6 ottobre 2016, n. 70.

[94] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[95] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[96] Comma modificato dall'art. 17 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59 e abrogato dall'art. 24 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[97] Comma sostituito dall'art. 17 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59 e abrogato dall'art. 24 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[98] Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[99] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59.

[100] Comma così sostituito dall'art. 29 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[101] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59.

[102] Capo abrogato dall'art. 26 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[103] Il Capo V è stato abrogato dall'art. 26 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[104] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59. Il Capo V è stato abrogato dall'art. 26 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[105] Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59. Il Capo V è stato abrogato dall'art. 26 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[106] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[107] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[108] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[109] Comma aggiunto dall'art. 27 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22 e così modificato dall'art. 5 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[110] Lettera così modificata dall'art. 36 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[111] Comma sostituito dall'art. 7 della L.R. 14 settembre 2012, n. 49 e così modificato dall'art. 21 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[112] Comma inserito dall'art. 36 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[113] Comma inserito dall'art. 36 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[114] Comma inserito dall'art. 28 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22 e così modificato dall'art. 12 della L.R. 6 ottobre 2016, n. 70.

[115] Comma inserito dall'art. 28 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[116] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[117] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[118] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 aprile 2012, n. 14.

[119] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 10 dicembre 2012, n. 73.

[120] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 10 dicembre 2012, n. 73.

[121] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 10 dicembre 2012, n. 73.

[122] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 10 dicembre 2012, n. 73.

[123] Comma inserito dall'art. 32 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[124] Comma inserito dall'art. 22 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59.

[125] Articolo inserito dall'art. 23 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59.

[126] Comma già modificato dall'art. 24 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59 e così ulteriormente modificato dall'art. 37 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[127] Comma sostituito dall'art. 22 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77, già modificato dall'art. 30 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 6 ottobre 2016, n. 70.

[128] Comma inserito dall'art. 25 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[129] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 6 ottobre 2016, n. 70.

[130] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[131] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[132] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 80.

[133] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 98.

[134] Periodi soppressi dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 98.

[135] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 98.

[136] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 98.

[137] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 98.

[138] Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 98.

[139] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 98.

[140] Comma aggiunto dall'art. 38 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[141] Lettera aggiunta dall'art. 31 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[142] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[143] Comma aggiunto dall'art. 31 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[144] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[145] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 18 giugno 2019, n. 34.

[146] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 18 giugno 2019, n. 34.

[147] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 18 giugno 2019, n. 34.

[148] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 giugno 2019, n. 34.

[149] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[150] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 giugno 2019, n. 34.

[151] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[152] Comma così modificato dall'art. 39 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[153] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[154] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[155] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[156] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[157] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[158] Articolo sostituito dall'art. 32 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[159] Alinea così modificato dall'art. 11 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[160] Lettera sostituita dall'art. 14 della L.R. 6 ottobre 2016, n. 70, già modificata dall'art. 55 della L.R. 8 settembre 2017, n. 50 e così ulteriormente modificata dall'art. 11 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[161] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[162] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 6 ottobre 2016, n. 70.

[163] Comma già modificato dall'art. 14 della L.R. 5 febbraio 2016, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[164] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[165] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[166] Lettera così sostituita dall'art. 11 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[167] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[168] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[169] Comma modificato dall'art. 11 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 13 novembre 2019, n. 65.

[170] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[171] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[172] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[173] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 6 ottobre 2016, n. 70.

[174] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[175] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[176] Lettera così sostituita dall'art. 13 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[177] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[178] Comma sostituito dall'art. 34 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22 e abrogato dall'art. 13 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[179] Rubrica così sostituita dall'art. 14 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[180] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[181] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[182] Lettera aggiunta dall'art. 15 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[183] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59.

[184] Articolo inserito dall'art. 16 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[185] Comma abrogato dall'art. 35 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[186] Articolo inserito dall'art. 45 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35.

[187] Articolo inserito dall'art. 23 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[188] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 24 novembre 2012, n. 64.

[189] Articolo così sostituito dall'art. 46 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35.

[190] Articolo inserito dall'art. 24 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[191] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 6 ottobre 2016, n. 70.

[192] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[193] Rubrica così sostituita dall'art. 36 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[194] Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59.

[195] Comma inserito dall'art. 29 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59.

[196] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 24 novembre 2012, n. 64.

[197] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 2 maggio 2013, n. 19, con la decorrenza ivi prevista all'art. 8.

[198] Comma aggiunto dall'art. 29 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59.

[199] Comma aggiunto dall'art. 41 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[200] Comma aggiunto dall'art. 36 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22 e così modificato dall'art. 17 della L.R. 6 ottobre 2016, n. 70.

[201] Comma aggiunto dall'art. 36 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22 e così modificato dall'art. 18 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[202] Comma aggiunto dall'art. 36 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22.

[203] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 6 ottobre 2016, n. 70.

[204] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[205] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[206] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 5 maggio 2020, n. 28 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 98.

[207] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 5 maggio 2020, n. 28 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 98.

[208] Comma già modificato dall'art. 34 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 30 della L.R. 25 ottobre 2012, n. 59.

[209] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 5 agosto 2021, n. 29.

[210] Allegato già sostituito dall'art. 37 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22 e così ulteriormente sostituito dall'art. 19 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49. Per una modifica al presente allegato, vedi l'art. 19 della L.R. 6 luglio 2020, n. 51.

[211] Allegato già sostituito dall'art. 37 della L.R. 3 marzo 2015, n. 22 e così ulteriormente sostituito dall'art. 19 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.

[212] Allegato inserito dall'art. 19 della L.R. 26 luglio 2019, n. 49.