Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 29/07/2016 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. Ammontare dell’imposta e determinazione del tributo dovuto. Modifiche all’articolo 23 bis della l.r. 60/1996 |
Art. 2. Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati. Modifiche all’articolo 30 bis della l.r. 25/1998 |
Art. 3. Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati. [...] |
Art. 4. Norma finanziaria |
Art. 5. Disposizioni finali |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 6.1.364 - L.R. 29 luglio 2016, n. 45.
Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale di cui all’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi. Modifiche alla l.r. 60/1996 e alla l.r. 25/1998.
(B.U. 29 luglio 2016, n. 30)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), n), o), dello Statuto;
Vista la
Visto il
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. L’esigenza di dettare nuove aliquote per la determinazione del tributo speciale di cui all’articolo 3 della
2. È necessario garantire l’entrata in vigore della legge entro il 31 luglio 2016, al fine di rendere applicabili le nuove aliquote dal 1° gennaio 2017 ai sensi della
Approva la presente legge
CAPO I
Modifiche alla
Art. 1. Ammontare dell’imposta e determinazione del tributo dovuto. Modifiche all’articolo 23 bis della
1. Il comma 1 dell’articolo 23 bis della
“1. In attuazione dell'articolo 26 della
a) euro 4,33 a tonnellata per i rifiuti speciali inerti non pericolosi ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi delle norme di attuazione del
b) euro 7,33 a tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi, non rientranti nella lettera a), derivanti:
1) da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico dei minerali, identificati con il codice CER 01, con esclusione dei rifiuti non specificati altrimenti compresi in tale categoria;
2) da operazioni di costruzione e demolizione identificati con il codice CER 17;
3) da processi termici identificati con il codice CER 10, come individuati nell'allegato A della presente legge;
4) dalla lavorazione idrometallurgica del rame identificati con il codice CER 11 02 06, diversi da quelli della voce 11 02 05;
c) nella misura di cui all'articolo 30 quater della
d) euro 15,00 a tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b);
e) nella misura di cui agli articoli 30 bis e 30 quinquies della
f) euro 15,00 a tonnellata per i rifiuti speciali pericolosi stabili e non reattivi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), del
g) euro 25,82 a tonnellata per i rifiuti pericolosi diversi da quelli indicati alla lettera e).”.
CAPO II
Modifiche alla
Art. 2. Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati. Modifiche all’articolo 30 bis della
1. Al comma 1 dell’articolo 30 bis della legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), le parole: “è stabilito per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in euro 18,00 per tonnellata” sono sostituite dalle seguenti: “è stabilito per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in euro 25,82 per tonnellata.”.
Art. 3. Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati. Modifiche all’articolo 30 quater della
1. Al comma 2 dell’articolo 30 quater della
2. Il comma 3 dell’articolo 30 quater della
CAPO III
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 4. Norma finanziaria
1. A decorrere dall'anno 2017, le maggiori entrate derivanti dall’attuazione della presente legge sono stimate in euro 5.000.000,00 annui e sono imputate agli stanziamenti della tipologia 101 " Imposte, tasse e proventi assimilati " del titolo 1 " Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa " del bilancio di previsione 2016 - 2018 e successivi.
Art. 5. Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Art. 6. Entrata in vigore
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, la presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.