Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 21/11/2008 |
Numero: | 62 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 79/1998 |
Art. 2. Modifica all’articolo 3 della l.r. 23/2007 |
Art. 3. Modifica all’articolo 5 della l.r. 23/2007 |
Art. 4. Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 23/2007 |
Art. 5. Modifica all’articolo 18 della l.r. 23/2007 |
Art. 6. Modifica all’articolo 73 della l.r. 38/2007 |
Art. 7. Modifica all’articolo 28 della l.r. 69/2007 |
Art. 8. Modifica all’articolo 6 della l.r. 34/1994 |
Art. 9. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 24/1996 |
Art. 10. Modifica all’articolo 9 della l.r. 35/2000 |
Art. 11. Modifica all’articolo 13 della l.r. 28/2005 |
Art. 12. Modifica all’articolo 14 della l.r. 28/2005 |
Art. 13. Sostituzione dell’articolo 110 della l.r. 28/2005 |
Art. 14. Inserimento dell’articolo 111 ter nella l.r. 28/2005 |
Art. 15. Modifica all’articolo 5 della l.r. 45/2007 |
Art. 16. Modifica all’articolo 19 della l.r. 45/2007 |
Art. 17. Modifica all’articolo 20 della l.r. 45/2007 |
Art. 18. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 16/2000 |
Art. 19. Modifica all’articolo 7 della l.r. 16/2000 |
Art. 20. Modifica all’articolo 17 della l.r. 16/2000 |
Art. 21. Modifica all’articolo 26 bis della l.r. 16/2000 |
Art. 22. Modifica all’articolo 4 della l.r. 35/2003 |
Art. 23. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 3/2008 |
Art. 24. Modifica all’articolo 10 septies della l.r. 32/2002 |
Art. 25. Modifica all’articolo 12 della l.r. 32/2002 |
Art. 26. Modifica all’articolo 20 della l.r. 24/1994 |
Art. 27. Modifica all’articolo 14 della l.r. 49/1995 |
Art. 28. Modifica all’articolo 20 delle l.r. 65/1997 |
Art. 29. Modifica all’articolo 24 della l.r. 25/1998 |
Art. 30. Modifica all’articolo 6 della l.r. 42/1998 |
Art. 31. Modifica all’articolo 7 della l.r. 42/1998 |
Art. 32. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 42/1998 |
Art. 33. Interpretazione autentica dell’articolo 15, comma 4, della l.r. 78/1998 |
Art. 34. Sostituzione dell’articolo 12 bis della l.r. 91/1998 |
Art. 35. Inserimento dell’articolo 12 ter nella l.r. 91/1998 |
Art. 36. Inserimento dell’articolo 12 quater nella l.r. 91/1998. |
Art. 37. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 1/2005 |
Art. 38. Modifica all’articolo 30 della l.r. 1/2005 |
Art. 39. Sostituzione dell’articolo 32 della l.r. 1/2005 |
Art. 40. Sostituzione dell’articolo 33 della l.r. 1/2005 |
Art. 41. Abrogazione dell’articolo 34 della l.r. 1/2005 |
Art. 42. Modifica all’articolo 39 della l.r. 1/2005 |
Art. 43. Modifiche all’articolo 41 della l.r. 1/2005 |
Art. 44. Modifiche all’articolo 42 della l.r. 1/2005 |
Art. 45. Modifica all’articolo 44 della l.r. 1/2005 |
Art. 46. Modifica all’articolo 80 della l.r. 1/2005 |
Art. 47. Sostituzione dell’articolo 87 della l.r. 1/2005 |
Art. 48. Sostituzione dell’articolo 88 della l.r. 1/2005 |
Art. 49. Sostituzione dell’articolo 89 della l.r. 1/2005 |
Art. 50. Abrogazione dell’articolo 91 della l.r. 1/2005 |
Art. 51. Sostituzione dell’articolo 92 della l.r. 1/2005 |
Art. 52. Sostituzione dell’articolo 93 della l.r. 1/2005 |
Art. 53. Modifica all’articolo 94 della l.r. 1/2005 |
Art. 54. Modifica all’articolo 102 della l.r. 1/2005 |
Art. 55. Modifica all’articolo 105 della l.r. 1/2005 |
Art. 56. Modifiche all’articolo 105 ter della l.r. 1/2005 |
Art. 57. Modifica all’articolo 105 quater della l.r. 1/2005 |
Art. 58. Modifica all’articolo 117 della l.r. 1/2005 |
Art. 59. Inserimento dell’articolo 205 bis nella l.r. 1/2005 |
Art. 60. Modifica all’articolo 206 bis della l.r. 1/2005 |
Art. 61. Modifica all’allegato A della l.r. 1/2005 |
Art. 62. Modifica all’articolo 6 della l.r. 27/2007 |
Art. 63. Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 81/2000 |
Art. 64. Modifica all’articolo 4 della l.r. 81/2000 |
Art. 65. Modifica all’articolo 15 della l.r. 81/2000 |
Art. 66. Modifica all’articolo 7 della l.r. 5/2008 |
Art. 67. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 19/1972 |
Art. 68. Entrata in vigore |
§ 2.1.269 - L.R. 21 novembre 2008, n. 62.
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2008.
(B.U. 28 novembre 2008, n. 41)
CAPO I
Presidenza della Giunta
SEZIONE I
Modifiche alla
(Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale)
Art. 1. Modifiche all’articolo 18 della
1. Il comma 4 dell’articolo 18 della
“4. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 bis, non è consentito procedere a valutazione di impatto ambientale in sanatoria, relativamente a progetti già realizzati.”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della
“4 bis. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione d’impatto ambientale, o di annullamento della pronuncia di compatibilità ambientale, l’autorità competente provvede ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del
SEZIONE II
Modifiche alla
(Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla
Art. 2. Modifica all’articolo 3 della
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della
“1. Il BURT si articola in tre parti, i cui contenuti sono specificati negli articoli 4, 5 e 5 bis.”.
Art. 3. Modifica all’articolo 5 della
1. Le lettere h), i), j) e k) del comma 1 dell’articolo 5 della
Art. 4. Inserimento dell’articolo 5 bis nella
1. Dopo l’articolo 5 della
“Art. 5 bis Parte terza
1. Sono pubblicati nella parte terza del BURT:
a) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
b) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l’attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
c) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere a) e b);
d) gli avvisi per il conferimento di incarichi esterni e di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.
2. Sono inoltre pubblicati nella parte terza, ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla
Art. 5. Modifica all’articolo 18 della
1. Al comma 2 dell’articolo 18 della
SEZIONE III
Modifiche alla
(Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)
Art. 6. Modifica all’articolo 73 della
1. Al comma 1 dell’articolo 73 della
SEZIONE IV
Modifiche alla
(Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali)
Art. 7. Modifica all’articolo 28 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 28 della
“1 bis. Nei tre mesi antecedenti le elezioni degli enti locali interessati dai processi partecipativi di cui al capo IV, non sono ammessi nuovi progetti partecipativi.”.
CAPO II
Sviluppo economico
SEZIONE I
Modifiche alla
(Norme in materia di bonifica)
Art. 8. Modifica all’articolo 6 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della
“1 bis. Il Consiglio regionale può deliberare una proposta di nuova delimitazione che è trasmessa alla Giunta regionale per l’avvio delle procedure di cui all’articolo 5, commi 3, 4 e 5.”.
SEZIONE II
Modifiche alla
(Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell’estinzione delle obbligazioni fideiussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla
Art. 9. Modifiche all’articolo 5 della
1. Il comma 2 dell’articolo 5 della
“2. Le somme recuperate dalla Fidi Toscana S.p.A. sia a titolo di recupero dei crediti sia dalla gestione o vendita delle partecipazioni di cui al comma 1, detratte le spese relative al compenso di cui all’articolo 2, comma 2, vengono utilizzate dalla Fidi Toscana S.p.A. per la dotazione finanziaria del fondo di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b) della l.r. 41/1994.”.
2. I commi 2 bis e 3 dell’articolo 5 della
3. Al comma 4 dell’articolo 5 della
SEZIONE III
Modifiche alla
(Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive)
Art. 10. Modifica all’articolo 9 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della
“3 bis. Nel caso sia accertata l’indebita percezione del finanziamento per carenza dei requisiti essenziali oppure per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 9 del
SEZIONE IV
Modifiche alla
(Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio
in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e
bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e
distribuzione di carburanti)
Art. 11. Modifica all’articolo 13 della
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 della
Art. 12. Modifica all’articolo 14 della
1. Il comma 4 dell’articolo 14 della
“4. Ai cittadini degli stati membri dell’Unione europea ed alle società costituite in conformità alla legislazione di uno stato membro dell’Unione europea ed aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione europea si applica quanto previsto dal
Art. 13. Sostituzione dell’articolo 110 della
1. L’articolo 110 della
“Art. 110
Decorrenza, abrogazioni e norme transitorie in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione dei carburanti
1. Le disposizioni della presente legge, fatto salvo quanto previsto agli articoli 111, 111 bis e 111 ter, si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 3.
2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 3 sono abrogate le seguenti leggi:
a)
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 3 i comuni adeguano i propri regolamenti alla presente legge e i propri atti di programmazione alla disciplina regionale.
4. Fino all’approvazione degli atti di programmazione e dei regolamenti di cui al comma 3 si applicano gli atti comunali vigenti per le parti non incompatibili con le disposizioni della presente legge.”.
Art. 14. Inserimento dell’articolo 111 ter nella
1. Dopo l’articolo 111 bis della
“Art. 111 ter
Decorrenza delle disposizioni in materia di distribuzione di carburanti
1. Le disposizioni in materia di distribuzione di carburanti di cui al titolo II, capo VII e le altre disposizioni ad esse collegate si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di modifica del capo VII del titolo II della
SEZIONE V
Modifiche alla
(Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)
Art. 15. Modifica all’articolo 5 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della
“4 bis. Il soggetto riconosciuto IAP, anche ai sensi dell’articolo 4, presenta richiesta di cancellazione dell’iscrizione di cui al comma 2, ad ARTEA entro centoventi giorni dalla data in cui l’atto o la circostanza che ha determinato la perdita dei requisiti di cui all’articolo 2, ha avuto esito definitivo.”.
Art. 16. Modifica all’articolo 19 della
1. Il comma 2 dell’articolo 19 della
“2. Entro il 31 dicembre 2008 le persone fisiche che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritte all’albo provinciale di cui alla
Art. 17. Modifica all’articolo 20 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della
“1 bis. Le aziende degli enti pubblici che esercitano in via esclusiva attività definite agricole dall’articolo 2135 del codice civile e dalle leggi statali speciali, sono equiparate allo IAP ai seguenti fini:
a) attribuzione di provvidenze con gli strumenti di programmazione regionale che dispongono interventi finanziari in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale;
b) applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, capo III della
CAPO III
Diritto alla salute e politiche di solidarietà
SEZIONE I
Modifiche alla
(Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).
Art. 18. Modifiche all’articolo 4 della
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della
“1. Il comune adotta i provvedimenti di autorizzazione o concessione in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e igiene degli alimenti, ad eccezione di quelli riservati alla Regione dall’articolo 2. Il comune inoltre adotta i provvedimenti di riconoscimento e riceve le dichiarazioni di inizio di attività ai fini della registrazione ai sensi del
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della
“1 bis. Il comune può delegare le funzioni di cui al comma 1 alle aziende USL oppure avvalersi degli uffici delle stesse.”.
Art. 19. Modifica all’articolo 7 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della
“1 bis. Con riferimento ai procedimenti finalizzati a garantire l’igiene degli alimenti, le aziende USL nella loro attività di vigilanza e di controllo: a) formulano prescrizioni dirette ad assicurare il rispetto della normativa in materia di igiene alimentare;
b) dispongono il sequestro e la distruzione degli alimenti considerati pericolosi per la salute, a meno che possano essere utilizzati per scopi diversi dall’alimentazione umana;
c) dispongono il blocco ufficiale di alimenti e mangimi o la sospensione di attività o la chiusura temporanea dello stabilimento.”.
Art. 20. Modifica all’articolo 17 della
1. Al comma 2 dell’articolo 17 della
Art. 21. Modifica all’articolo 26 bis della
1. Al comma 2 dell’articolo 26 bis della
SEZIONE II
Modifiche alla
(Tutela sanitaria dello sport)
Art. 22. Modifica all’articolo 4 della
1. Il comma 4 dell’articolo 4 della
“4. Le certificazioni di idoneità agonistica e non agonistica sono rilasciate dalle aziende unità sanitarie locali o da strutture ambulatoriali private accreditate per la medicina dello sport.”.
SEZIONE III
Modifiche alla
(Istituzione e organizzazione dell’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica “ISPO”. Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica “CSPO”)
Art. 23. Modifiche all’articolo 2 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della
“4 bis. Per l’esercizio delle proprie funzioni l’ISPO può accedere alle banche dati della Regione, delle aziende unità sanitarie locali (aziende USL), degli enti, agenzie e fondazioni regionali.”.
CAPO IV
Politiche formative, beni e attività culturali
SEZIONE I
Modifiche alla
(Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)
Art. 24. Modifica all’articolo 10 septies della
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 10 septies della
“6 bis. Ai componenti del Consiglio compete il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute secondo modalità definite dal regolamento di cui all’articolo 32, comma 3.”.
Art. 25. Modifica all’articolo 12 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della
“2 bis. Per le finalità di cui al comma 1 il sistema provinciale per l’impiego, gli istituti scolastici e le università possono promuovere tirocini estivi di orientamento in favore degli studenti iscritti alla scuola secondaria superiore e degli studenti universitari, secondo modalità annualmente definite con deliberazione della Giunta regionale.”.
CAPO V
Politiche territoriali e ambientali
SEZIONE I
Modifiche alla
(Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali
della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli.
Soppressione dei relativi consorzi)
Art. 26. Modifica all’articolo 20 della
1. Il comma 2 dell’articolo 20 della
“2. Il nulla osta di cui al comma 1, nel caso in cui sia stato espressamente rilasciato e non si sia determinato per decorrenza dei termini, sostituisce, in deroga alle competenze di cui alle vigenti disposizioni, l’autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico di cui al
SEZIONE II
Modifiche alla
(Norme sui parchi, le riserve naturali e
le aree naturali protette di interesse locale)
Art. 27. Modifica all’articolo 14 della
1. Il comma 4 dell’articolo 14 della
“4. Il nulla osta, nel caso in cui sia stato espressamente rilasciato e non si sia determinato per decorrenza dei termini, sostituisce, in deroga alle competenze di cui alle vigenti disposizioni, l’autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico di cui al
SEZIONE III
Modifiche alla
(Istituzione dell’Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane".
Soppressione del relativo Consorzio)
Art. 28. Modifica all’articolo 20 delle
1. Il comma 2 dell’articolo 20 della
“2 Il nulla osta di cui al comma 1, nel caso in cui sia stato espressamente rilasciato e non si sia determinato per decorrenza dei termini, sostituisce, in deroga alle competenze di cui alle vigenti disposizioni, l’autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico di cui al
SEZIONE IV
Modifiche alla
(Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)
Art. 29. Modifica all’articolo 24 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 24 della
“1 bis. La Giunta regionale può stipulare accordi con la Regione Emilia-
Romagna per l’inserimento dei Comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola, compresi nella Provincia di Firenze, nonché dei Comuni di Abetone, Cutigliano, Marliana, Pescia, Piteglio, Sambuca Pistoiese e San Marcello Pistoiese, compresi nella Provincia di Pistoia, nei limitrofi ambiti territoriali ottimali della Regione Emilia-Romagna.
1 ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, fissa la data a partire dalla quale i comuni di cui al comma 1 bis cessano di essere compresi nell’ambito dell’ATO Toscana Centro e di partecipare al relativo consorzio e detta le eventuali disposizioni per assicurare il funzionamento dell’ATO Toscana Centro.”.
SEZIONE V
Modifiche alla
(Norme per il trasporto pubblico locale)
Art. 30. Modifica all’articolo 6 della
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 6 della
“7 bis. In caso di esercizio associato delle funzioni ai sensi dell’articolo 22, la Regione, in accordo con gli enti locali interessati, può trasferire le risorse regionali destinate ai servizi di cui al comma 4, lettera a), direttamente al soggetto delegato ovvero al consorzio individuato o istituito ai sensi dell’articolo 22, comma 2.”.
Art. 31. Modifica all’articolo 7 della
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della
Art. 32. Modifiche all’articolo 9 della
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della
2. Al comma 2 dell’articolo 9 della
SEZIONE VI
Interpretazione autentica dell’articolo 15, comma 4, della
(Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili)
Art. 33. Interpretazione autentica dell’articolo 15, comma 4, della
1. La disposizione di cui al primo periodo del comma 4 dell’articolo 15 della
SEZIONE VII
Modifiche alla
(Norme per la difesa del suolo)
Art. 34. Sostituzione dell’articolo 12 bis della
1. L’articolo 12 bis della
“Art. 12 bis
Iniziative e regolamenti regionali per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata per usi diversi da quello idropotabile
1. La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi irrigui e produttivi e per il risparmio idrico, nonché per la costituzione di riserve idriche e per il riuso delle acque reflue e gli usi plurimi, nel rispetto delle priorità previste dalle leggi vigenti. 2. La Giunta regionale, acquisito il parere delle province e delle autorità di bacino, emana uno o più regolamenti finalizzati a garantire, su tutto il territorio regionale con carattere di omogeneità, la riduzione dei consumi da parte dei soggetti che utilizzano acque a scopi diversi da quelli idropotabili, con particolare riferimento agli usi irrigui e produttivi.
3. I regolamenti garantiscono la riduzione dei consumi, la tutela della risorsa, la prevenzione delle crisi idriche, anche incidendo sulle concessioni di derivazione e sui relativi canoni.
4. I regolamenti hanno ad oggetto in particolare:
a) la definizione di disposizioni omogenee per l’intero territorio regionale in materia di concessioni di derivazione per l’utilizzo dell’acqua pubblica;
b) la definizione di disposizioni concernenti l’estrazione di acqua sotterranea finalizzata all’abbassamento del livello piezometrico, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, del
c) la definizione di criteri per la determinazione dei canoni, prevedendo casi di riduzione o maggiorazione finalizzati a favorire il risparmio e l’uso sostenibile della risorsa idrica;
d) la disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee anche in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 96, comma 11, del
e) la definizione degli obblighi di misurazione dei prelievi e delle restituzioni dell’acqua pubblica, attraverso l’installazione e la manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d’acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del d.lgs.152/2006;
f) la definizione degli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell’autorità concedente per il loro invio alla Regione ed alle autorità di bacino competenti;
g) la definizione di criteri per la costituzione di riserve di acqua;
h) la definizione di criteri per il riuso delle acque, anche in attuazione di quanto previsto dall’articolo 99 del
i) la determinazione delle riduzioni applicabili alla tariffa per le utenze industriali con riferimento al servizio di fognatura e depurazione, ai sensi di quanto previsto all’articolo 155, comma 6, del
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti indirizzi e priorità per l’effettuazione del censimento delle utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, nel rispetto dei criteri adottati ai sensi dell’articolo 95, comma 5, del d.lgs. 152/2006.”.
Art. 35. Inserimento dell’articolo 12 ter nella
1. Dopo l’articolo 12 bis della
“Art. 12 ter
Funzioni di vigilanza e controllo sulle utilizzazioni delle acque
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nei regolamenti di cui all’articolo 12 bis, e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal
Art. 36. Inserimento dell’articolo 12 quater nella
1. Dopo l’articolo 12 ter della
“Art. 12 quater
Sanzioni per la violazione delle disposizioni dei regolamenti regionali
1. Ove non diversamente sanzionate, le violazioni degli obblighi e divieti contenuti nel regolamenti di cui all’articolo 12 bis comportano l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.”.
SEZIONE VIII
Modifiche alla
(Norme per il governo del territorio)
Art. 37. Modifiche all’articolo 23 della
1. Il comma 1 dell’articolo 23 della
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 23 della
“2 bis. Se l’accordo di pianificazione non è stato ratificato, nel termine di cui al comma 1, da tutte le amministrazioni che hanno sottoscritto l’intesa, ma è stato ratificato almeno da due di esse, l’amministrazione promotrice convoca una conferenza tra quelle che hanno provveduto alla ratifica al fine di valutare la possibilità e l’opportunità di confermare tale accordo.”.
3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 23 della
“2 ter. Se nell’ambito della conferenza di cui al comma 2 bis si confermano i contenuti dell’accordo, esso produce effetti limitatamente agli strumenti di pianificazione o agli atti di governo del territorio delle amministrazioni che abbiano ratificato.”.
Art. 38. Modifica all’articolo 30 della
1. Il comma 1 dell’articolo 30 della
“1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio si conformano alle disposizioni del presente capo, aventi la finalità di garantire la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio, nonché in generale del patrimonio naturale, storico e culturale presente nel territorio della Regione.”.
Art. 39. Sostituzione dell’articolo 32 della
1. L’articolo 32 della
“Art. 32
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
1. Sono soggetti alla speciale tutela disposta dalla parte III, titolo I, capo II, del Codice dei beni culturali e del paesaggio gli immobili e le aree riconosciute di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136, 137, 138, 139, 140, 141 e 143, comma 1, lettere b) e d), del medesimo Codice.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 135, comma 1, e dall’articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio in ordine all’elaborazione congiunta del piano paesaggistico tra Ministero e Regione, qualora dall’applicazione dell’articolo 33, commi 3, 4 e 5, derivi una modificazione degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli articoli 140, 141 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l’entrata in vigore delle relative disposizioni degli strumenti della pianificazione territoriale è subordinata all’espletamento delle forme di pubblicità indicate nell’articolo 140, commi 2, 3 e 4, del medesimo Codice.”.
Art. 40. Sostituzione dell’articolo 33 della
1. L’articolo 33 della
“Art. 33
Disciplina regionale di tutela paesaggistica
1. In attuazione dell’articolo 135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, lo statuto del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico riconosce gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche dell’intero territorio regionale e ne delimita i relativi ambiti.
2. In funzione dei diversi ambiti di cui al comma 1, lo statuto del piano di indirizzo territoriale attribuisce corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica, che perseguono le finalità indicate negli articoli 131 e 133 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 3. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 135, comma 1, e dall’articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio in ordine all’elaborazione congiunta del piano paesaggistico tra Ministero e Regione, lo statuto del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo. 4. Ai sensi dell’articolo 143, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, lo statuto contiene: a) la ricognizione generale dell’intero territorio, attraverso l’analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare; b) l’analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, la comparazione con gli altri atti di programmazione, della pianificazione e di difesa del suolo; c) la determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico; d) l’individuazione generale degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate; e) l’individuazione generale delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate; f) la ricognizione delle aree di cui agli articoli 136 e 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea nonché la determinazione delle relative prescrizioni d’uso;
g) l’individuazione generale, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettere d) ed e) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di eventuali categorie di immobili o di aree da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.
5. Ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, lo statuto del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico contiene altresì:
a) l’individuazione delle aree soggette a tutela ai sensi dell’articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e non interessate da specifici provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 139, 140 e 157 del Codice medesimo, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento per il rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi stessi alle previsioni della disciplina paesaggistica contenuta nel piano di indirizzo territoriale, nonché degli strumenti della pianificazione ed atti del governo del territorio dei comuni adeguati a tale disciplina;
b) l’individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero e alla riqualificazione non richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 87.
6. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 135, comma 1, e dall’articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio in ordine all’elaborazione congiunta del piano paesaggistico tra Ministero e Regione, lo statuto del piano di indirizzo territoriale, anche in relazione alle diverse tipologie di opere od interventi di trasformazione del territorio, detta prescrizioni per le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni medesime, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano di indirizzo territoriale ai sensi del comma 3.
7. Lo statuto del piano di indirizzo territoriale detta altresì prescrizioni per le aree con riferimento alle quali siano definiti parametri vincolanti per le specifiche previsioni da introdurre negli strumenti della pianificazione territoriale, di comuni e province, in sede di conformazione e di adeguamento allo statuto del piano di indirizzo territoriale.
8. La Giunta regionale organizza, con le proprie strutture e di concerto con gli enti locali, l’osservatorio del paesaggio con il compito, fra l’altro, di esercitare il monitoraggio dell’efficacia dello statuto del piano di indirizzo territoriale e di mantenerne aggiornato il quadro conoscitivo.”.
Art. 41. Abrogazione dell’articolo 34 della
1. L’articolo 34 della l.r.1/2005 è abrogato.
Art. 42. Modifica all’articolo 39 della
1. Il comma 1 dell’articolo 39 della
“1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio promuovono la valorizzazione dell’economia rurale e montana attraverso il consolidamento del ruolo multifunzionale svolto dall’attività agricola anche integrata con le altre funzioni e settori produttivi compatibili con la tutela e coerenti con la valorizzazione delle risorse del territorio, ivi comprese le attività industriali agroalimentari, di fruizione del territorio rurale per il tempo libero, la produzione per autoconsumo e la salvaguardia delle risorse genetiche autoctone, nonché attraverso il sostegno delle famiglie residenti in funzione del mantenimento della presenza umana a presidio dell’ambiente, anche adeguando i servizi e le infrastrutture nelle aree marginali.”.
Art. 43. Modifiche all’articolo 41 della
1. Il comma 6 dell’articolo 41 della
“6. Gli annessi agricoli costruiti ai sensi del presente articolo dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente capo non possono mutare la destinazione d’uso agricola. Nel caso di variazioni della destinazione d’uso rispetto all’uso agricolo, agli annessi stessi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 132.”.
2. Il comma 9 dell’articolo 41 della
Art. 44. Modifiche all’articolo 42 della
1. La lettera c) del comma 8 dell’articolo 42 della
“c) a non modificare la destinazione d’uso agricola dei nuovi edifici rurali ad uso abitativo, per almeno venti anni dalla loro ultimazione;”.
2. La lettera f) del comma 8 dell’articolo 42 della
Art. 45. Modifica all’articolo 44 della
1. Il comma 1 dell’articolo 44 della
“1. Nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, sugli edifici con destinazione d’uso non agricola sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché, ove espressamente previsti dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali dei comuni in coerenza con il piano strutturale approvato e con gli altri strumenti della pianificazione territoriale, interventi di ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica.”.
Art. 46. Modifica all’articolo 80 della
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 80 della
Art. 47. Sostituzione dell’articolo 87 della
1. L’articolo 87 della
“Art. 87
Delega di funzioni relative all’autorizzazione paesaggistica
1. L’esercizio della funzione autorizzatoria di cui agli articoli 146, 153 e 154 del Codice dei beni culturali e del paesaggio è delegata ai comuni singoli o associati per i territori di competenza.
2. Ove necessario per garantire un’efficace ed omogenea gestione amministrativa, la Regione promuove l’esercizio in forma associata della funzione autorizzatoria, con riferimento agli ambiti territoriali individuati dal piano di indirizzo territoriale, ai sensi dell’articolo 33, comma 1.”.
Art. 48. Sostituzione dell’articolo 88 della
1. L’articolo 88 della
“Art. 88
Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica
1. I soggetti di cui all’articolo 87 esercitano la funzione autorizzatoria in conformità con le disposizioni degli articoli 146, 153 e 154 del Codice dei beni culturali e del paesaggio dal 1° gennaio 2009. 2. I soggetti di cui al comma 1 si avvalgono delle commissioni per il paesaggio di cui all’articolo 89, secondo quanto previsto dall’articolo 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
3. Il responsabile del procedimento amministrativo in materia urbanistico-
edilizia non può essere responsabile del procedimento amministrativo in materia di autorizzazione paesaggistica.”.
Art. 49. Sostituzione dell’articolo 89 della
1. L’articolo 89 della
“Art. 89
Commissione per il paesaggio
1. Per l’esercizio della funzione di cui all’articolo 88, i soggetti di cui all’articolo 87 istituiscono una commissione denominata commissione per il paesaggio.
2. La commissione è composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale aventi i requisiti di cui al comma 6.
3. La commissione esprime parere obbligatorio ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
4. La commissione delibera con la presenza e il voto concorde di almeno due membri. Ciascun membro ha diritto di far verbalizzare le motivazioni del proprio voto.
5. I membri della commissione restano in carica per cinque anni, salvo diversa disposizione prevista nei regolamenti dei soggetti di cui all’articolo 87, e possono essere rieletti una sola volta nello stesso territorio.
6. In relazione alle specifiche finalità dell’incarico di consulenza tecnica, in seno alla Commissione possono essere nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica:
a) architetti, ingegneri, agronomi e forestali, geologi iscritti da almeno cinque anni agli albi dei relativi ordini professionali oppure in possesso di diploma post-universitario di specializzazione in materia paesaggistica;
b) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;
c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, iscritti agli albi professionali di cui alla lettera a) o in possesso dei titoli di studio e di abilitazione richiesti per l’accesso agli stessi, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a tre anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze in materia paesaggistica.
7. Le deliberazioni di nomina dei membri della commissione per il paesaggio sono corredate di curricula attestanti il possesso dei requisiti di idoneità di cui al comma 6, nonché dell’eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia.
8. Ai membri della commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle sedute. L’importo del gettone non può superare il tetto massimo fissato per i consiglieri comunali eletti nello stesso territorio. La partecipazione alle sedute della commissione dei membri dipendenti di enti pubblici non in quiescenza è assicurata nell’ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli stessi prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun gettone.”.
Art. 50. Abrogazione dell’articolo 91 della
1. L’articolo 91 della
Art. 51. Sostituzione dell’articolo 92 della
1. L’articolo 92 della
“Art. 92
Vigilanza
1. Ai sensi dell’articolo 155 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Regione vigila sull’ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente legge da parte dei comuni e degli enti parco per l’esercizio delle competenze in materia di paesaggio.
2. Nell’esercizio del potere di vigilanza di cui al comma 1, in caso di rilevata inottemperanza o inerzia dei soggetti delegati, la Regione provvede allo svolgimento della funzione autorizzatoria.”.
Art. 52. Sostituzione dell’articolo 93 della
1. L’articolo 93 della
“Art. 93
Sanzioni
1. La mancata osservanza delle disposizioni in materia paesaggistica determina l’applicazione, da parte del comune o dell’ente parco competente per territorio, delle sanzioni previste nella parte IV, titolo I, capo II, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.”.
Art. 53. Modifica all’articolo 94 della
1. Il comma 2 dell’articolo 94 della
Art. 54. Modifica all’articolo 102 della
1. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 102 della
“1 quater. La certificazione di cui al comma 1 bis è presentata dal richiedente al comune al momento della richiesta del permesso di costruire o al momento della presentazione della denuncia di inizio attività.”.
Art. 55. Modifica all’articolo 105 della
1. Il comma 4 dell’articolo 105 della
“4. Alla richiesta di autorizzazione sono allegati:
a) il progetto, in duplice copia, debitamente firmato da professionisti iscritti nei relativi albi, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori;
b) la dichiarazione di cui all’articolo 107;
c) la relazione di calcolo, asseverata dal progettista;
d) l’attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo di cui all’articolo 105 quinquies, comma 1.”.
Art. 56. Modifiche all’articolo 105 ter della
1. Il comma 4 dell’articolo 105 ter della
“4. Qualora i lavori di nuova costruzione, adeguamento o miglioramento sismico abbiano ad oggetto opere di carattere strategico o rilevante, i progetti sono assoggettati obbligatoriamente a verifica.”.
2. Il comma 5 dell’articolo 105 ter della
Art. 57. Modifica all’articolo 105 quater della
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 105 quater della
2. Il comma 5 dell’articolo 105 quater della
“5. La misura del campione da assoggettare alle verifiche di cui all’articolo 105 ter, comma 3, è determinata mensilmente, nella misura del 10 per cento dei progetti depositati nel mese precedente a quello in cui è effettuato il sorteggio. I progetti da sottoporre a controllo sono individuati, mediante sorteggio, nella misura del 50 per cento tra quelli depositati nel mese precedente a quello in cui è effettuato il sorteggio e del restante 50 per cento tra quelli depositati nei precedenti dodici mesi per cui non sia ancora stata presentata la relazione sulle strutture ultimate di cui all’articolo 109.”.
Art. 58. Modifica all’articolo 117 della
1. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 117 della
Art. 59. Inserimento dell’articolo 205 bis nella
1. Dopo l’articolo 205 della
“Art. 205 bis
Disposizioni transitorie in materia di paesaggio
1. La Regione effettua le verifiche di cui all’articolo 159, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dà atto dell’esito di dette verifiche con deliberazione della Giunta regionale.
2. Con la deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale prescrive ai comuni che non abbiano strutture dotate dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’articolo 146, comma 6, gli adeguamenti necessari per lo svolgimento della funzione autorizzatoria.
3. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni di cui al comma 2, con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i comuni per i quali la Regione svolge direttamente la funzione autorizzatoria, secondo quanto previsto dall’articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, a far data dal 1° gennaio 2009.
4. In attesa della nomina della commissione per il paesaggio di cui all’articolo 89, i comuni che abbiano strutture dotate dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’articolo 146, comma 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, possono continuare ad esercitare le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica fino al 30 aprile 2009, avvalendosi dei tre esperti che compongono le attuali commissioni comunali per il paesaggio, i quali esprimono i propri pareri in modo autonomo rispetto alla commissione edilizia con le modalità stabilite all’articolo 89, comma 4.”.
Art. 60. Modifica all’articolo 206 bis della
1. Il comma 3 dell’articolo 206 bis della
“3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 117, resta in vigore la deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2003, n. 604.”.
Art. 61. Modifica all’allegato A della
1. Il titolo della tabella prevista dall’articolo 105 quinquies della
“Contributo delle spese per l’istruttoria delle richieste di autorizzazione o deposito a qualunque titolo effettuate (quali, ad esempio, nuove costruzioni, adeguamenti, richieste di accertamento di conformità ai sensi dell’articolo 140 della
CAPO VI
Organizzazione e sistema informativo
SEZIONE I
Modifiche alla
(Misure di razionalizzazione delle spese per il personale.
Modifiche alla
Art. 62. Modifica all’articolo 6 della
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della
CAPO VII
Bilancio e finanze
SEZIONE I
Modifiche alla
(Disposizioni in materia di sanzioni amministrative)
Art. 63. Sostituzione dell’articolo 2 della
1. L’articolo 2 della
“Art. 2 Principi generali
1. Salvo che non sia diversamente stabilito da legge regionale, all’applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme nelle materie di competenza regionale provvedono gli enti che ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione esercitano le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono. L’autorità competente all’applicazione delle sanzioni è individuata in conformità ai rispettivi ordinamenti.
2. Qualora le funzioni di amministrazione attiva siano riservate all’amministrazione dello Stato, l’applicazione delle sanzioni amministrative compete agli enti cui la legge attribuisce funzioni di vigilanza e controllo.
3. Nel caso in cui la legge statale attribuisca alla Regione ulteriori funzioni sanzionatorie, la relativa competenza è ripartita secondo i criteri di cui al comma 1. Nel caso in cui le nuove funzioni non siano riconducibili all’esercizio di funzioni di amministrazione attiva, vigilanza e controllo da parte degli enti, queste sono esercitate dalla Regione, previa integrazione della deliberazione di cui all’articolo 4.
4. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative spettano all’ente competente alla loro applicazione e non sono soggetti a vincolo di destinazione.”.
Art. 64. Modifica all’articolo 4 della
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della
“1. Sono riservate alla Giunta regionale le funzioni amministrative concernenti le potestà sanzionatorie relative a: a) infrazioni amministrative ascrivibili in via solidale all’ente competente all’applicazione delle sanzioni secondo i principi di cui all’articolo 2; b) infrazioni amministrative, individuate con deliberazione della Giunta regionale, nelle materie dell’igiene degli alimenti, dell’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, della sicurezza dei luoghi di lavoro, della qualità delle acque destinate al consumo umano.”.
Art. 65. Modifica all’articolo 15 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della
“2 bis. I procedimenti sanzionatori in corso fino al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione della deliberazione di cui all’articolo 4 sono portati a termine secondo le disposizioni previgenti.”.
CAPO VIII
Istituti statutari
SEZIONE I
Modifiche alla
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)
Art. 66. Modifica all’articolo 7 della
1. Al comma 4 dell’articolo 7 della
SEZIONE II
Modifiche alla
(Norme sull’iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi)
Art. 67. Modifiche all’articolo 5 della
1. Al secondo periodo del quinto comma dell’articolo 5 della
2. Alla fine del quinto comma dell’articolo 5 della
CAPO IX
Disposizioni finali
Art. 68. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1]Articolo abrogato dall'art. 48 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 30 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 131 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 131 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 131 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 131 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 23 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 140 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[15] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[16] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[17] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[18] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[19] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[20] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[21] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[22] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[23] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[24] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[25] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[26] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[27] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[28] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[29] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[30] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[31] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[32] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[33] Articolo abrogato dall'art. 254 della