§ 2.1.269 - L.R. 21 novembre 2008, n. 62.
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2008.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:21/11/2008
Numero:62


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 18 della l.r. 79/1998
Art. 2.  Modifica all’articolo 3 della l.r. 23/2007
Art. 3.  Modifica all’articolo 5 della l.r. 23/2007
Art. 4.  Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 23/2007
Art. 5.  Modifica all’articolo 18 della l.r. 23/2007
Art. 6.  Modifica all’articolo 73 della l.r. 38/2007
Art. 7.  Modifica all’articolo 28 della l.r. 69/2007
Art. 8.  Modifica all’articolo 6 della l.r. 34/1994
Art. 9.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 24/1996
Art. 10.  Modifica all’articolo 9 della l.r. 35/2000
Art. 11.  Modifica all’articolo 13 della l.r. 28/2005
Art. 12.  Modifica all’articolo 14 della l.r. 28/2005
Art. 13.  Sostituzione dell’articolo 110 della l.r. 28/2005
Art. 14.  Inserimento dell’articolo 111 ter nella l.r. 28/2005
Art. 15.  Modifica all’articolo 5 della l.r. 45/2007
Art. 16.  Modifica all’articolo 19 della l.r. 45/2007
Art. 17.  Modifica all’articolo 20 della l.r. 45/2007
Art. 18.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 16/2000
Art. 19.  Modifica all’articolo 7 della l.r. 16/2000
Art. 20.  Modifica all’articolo 17 della l.r. 16/2000
Art. 21.  Modifica all’articolo 26 bis della l.r. 16/2000
Art. 22.  Modifica all’articolo 4 della l.r. 35/2003
Art. 23.  Modifiche all’articolo 2 della l.r. 3/2008
Art. 24.  Modifica all’articolo 10 septies della l.r. 32/2002
Art. 25.  Modifica all’articolo 12 della l.r. 32/2002
Art. 26.  Modifica all’articolo 20 della l.r. 24/1994
Art. 27.  Modifica all’articolo 14 della l.r. 49/1995
Art. 28.  Modifica all’articolo 20 delle l.r. 65/1997
Art. 29.  Modifica all’articolo 24 della l.r. 25/1998
Art. 30.  Modifica all’articolo 6 della l.r. 42/1998
Art. 31.  Modifica all’articolo 7 della l.r. 42/1998
Art. 32.  Modifiche all’articolo 9 della l.r. 42/1998
Art. 33.  Interpretazione autentica dell’articolo 15, comma 4, della l.r. 78/1998
Art. 34.  Sostituzione dell’articolo 12 bis della l.r. 91/1998
Art. 35.  Inserimento dell’articolo 12 ter nella l.r. 91/1998
Art. 36.  Inserimento dell’articolo 12 quater nella l.r. 91/1998.
Art. 37.  Modifiche all’articolo 23 della l.r. 1/2005
Art. 38.  Modifica all’articolo 30 della l.r. 1/2005
Art. 39.  Sostituzione dell’articolo 32 della l.r. 1/2005
Art. 40.  Sostituzione dell’articolo 33 della l.r. 1/2005
Art. 41.  Abrogazione dell’articolo 34 della l.r. 1/2005
Art. 42.  Modifica all’articolo 39 della l.r. 1/2005
Art. 43.  Modifiche all’articolo 41 della l.r. 1/2005
Art. 44.  Modifiche all’articolo 42 della l.r. 1/2005
Art. 45.  Modifica all’articolo 44 della l.r. 1/2005
Art. 46.  Modifica all’articolo 80 della l.r. 1/2005
Art. 47.  Sostituzione dell’articolo 87 della l.r. 1/2005
Art. 48.  Sostituzione dell’articolo 88 della l.r. 1/2005
Art. 49.  Sostituzione dell’articolo 89 della l.r. 1/2005
Art. 50.  Abrogazione dell’articolo 91 della l.r. 1/2005
Art. 51.  Sostituzione dell’articolo 92 della l.r. 1/2005
Art. 52.  Sostituzione dell’articolo 93 della l.r. 1/2005
Art. 53.  Modifica all’articolo 94 della l.r. 1/2005
Art. 54.  Modifica all’articolo 102 della l.r. 1/2005
Art. 55.  Modifica all’articolo 105 della l.r. 1/2005
Art. 56.  Modifiche all’articolo 105 ter della l.r. 1/2005
Art. 57.  Modifica all’articolo 105 quater della l.r. 1/2005
Art. 58.  Modifica all’articolo 117 della l.r. 1/2005
Art. 59.  Inserimento dell’articolo 205 bis nella l.r. 1/2005
Art. 60.  Modifica all’articolo 206 bis della l.r. 1/2005
Art. 61.  Modifica all’allegato A della l.r. 1/2005
Art. 62.  Modifica all’articolo 6 della l.r. 27/2007
Art. 63.  Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 81/2000
Art. 64.  Modifica all’articolo 4 della l.r. 81/2000
Art. 65.  Modifica all’articolo 15 della l.r. 81/2000
Art. 66.  Modifica all’articolo 7 della l.r. 5/2008
Art. 67.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 19/1972
Art. 68.  Entrata in vigore


§ 2.1.269 - L.R. 21 novembre 2008, n. 62.

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2008.

(B.U. 28 novembre 2008, n. 41)

 

CAPO I

Presidenza della Giunta

 

SEZIONE I

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79

(Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 79/1998

1. Il comma 4 dell’articolo 18 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale), è sostituito dal seguente:

“4. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 bis, non è consentito procedere a valutazione di impatto ambientale in sanatoria, relativamente a progetti già realizzati.”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 79/1998, è inserito il seguente:

“4 bis. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione d’impatto ambientale, o di annullamento della pronuncia di compatibilità ambientale, l’autorità competente provvede ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) nel testo risultante dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.”.

 

SEZIONE II

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23

(Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”).

 

     Art. 2. Modifica all’articolo 3 della l.r. 23/2007

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), è sostituito dal seguente:

“1. Il BURT si articola in tre parti, i cui contenuti sono specificati negli articoli 4, 5 e 5 bis.”.

 

     Art. 3. Modifica all’articolo 5 della l.r. 23/2007

1. Le lettere h), i), j) e k) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 23/2007 sono abrogate.

 

     Art. 4. Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 23/2007

1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 23/2007 è inserito il seguente:

“Art. 5 bis Parte terza

 

1. Sono pubblicati nella parte terza del BURT:

a) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;

b) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l’attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;

c) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere a) e b);

d) gli avvisi per il conferimento di incarichi esterni e di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.

2. Sono inoltre pubblicati nella parte terza, ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Restano ferme le forme di pubblicazione ivi previste ed i relativi effetti.”.

 

     Art. 5. Modifica all’articolo 18 della l.r. 23/2007

1. Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 23/2007 le parole: “dell’articolo 5” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 4, lettere d), e) e g), dell’articolo 5 e dell’articolo 5 bis.”.

 

SEZIONE III

Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38

(Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)

 

     Art. 6. Modifica all’articolo 73 della l.r. 38/2007

1. Al comma 1 dell’articolo 73 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), la parola: “18,“ e soppressa.

 

SEZIONE IV

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69

(Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali)

 

     Art. 7. Modifica all’articolo 28 della l.r. 69/2007

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), è aggiunto il seguente:

“1 bis. Nei tre mesi antecedenti le elezioni degli enti locali interessati dai processi partecipativi di cui al capo IV, non sono ammessi nuovi progetti partecipativi.”.

 

CAPO II

Sviluppo economico

 

SEZIONE I

Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34

(Norme in materia di bonifica)

 

     Art. 8. Modifica all’articolo 6 della l.r. 34/1994 [1]

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), è inserito il seguente:

“1 bis. Il Consiglio regionale può deliberare una proposta di nuova delimitazione che è trasmessa alla Giunta regionale per l’avvio delle procedure di cui all’articolo 5, commi 3, 4 e 5.”.

 

SEZIONE II

Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1996, n. 24

(Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell’estinzione delle obbligazioni fideiussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 istitutiva della Fidi Toscana S.p.A.)

 

     Art. 9. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 24/1996

1. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 24 (Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell’estinzione delle obbligazioni fideiussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 istitutiva della Fidi Toscana S.p.A.), è sostituito dal seguente:

“2. Le somme recuperate dalla Fidi Toscana S.p.A. sia a titolo di recupero dei crediti sia dalla gestione o vendita delle partecipazioni di cui al comma 1, detratte le spese relative al compenso di cui all’articolo 2, comma 2, vengono utilizzate dalla Fidi Toscana S.p.A. per la dotazione finanziaria del fondo di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b) della l.r. 41/1994.”.

2. I commi 2 bis e 3 dell’articolo 5 della l.r. 24/1996 sono abrogati.

3. Al comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 24/1996 le parole: “e sulle disponibilità liquide del fondo di cui al comma 2, lettera b)” sono soppresse.

 

SEZIONE III

Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35

(Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive)

 

     Art. 10. Modifica all’articolo 9 della l.r. 35/2000 [2]

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive), è aggiunto il seguente:

“3 bis. Nel caso sia accertata l’indebita percezione del finanziamento per carenza dei requisiti essenziali oppure per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).”.

 

SEZIONE IV

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28

(Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio

in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e

bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e

distribuzione di carburanti)

 

     Art. 11. Modifica all’articolo 13 della l.r. 28/2005 [3]

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), è abrogata.

 

     Art. 12. Modifica all’articolo 14 della l.r. 28/2005 [4]

1. Il comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“4. Ai cittadini degli stati membri dell’Unione europea ed alle società costituite in conformità alla legislazione di uno stato membro dell’Unione europea ed aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione europea si applica quanto previsto dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).”.

 

     Art. 13. Sostituzione dell’articolo 110 della l.r. 28/2005 [5]

1. L’articolo 110 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 110

Decorrenza, abrogazioni e norme transitorie in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione dei carburanti

1. Le disposizioni della presente legge, fatto salvo quanto previsto agli articoli 111, 111 bis e 111 ter, si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 3.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 3 sono abrogate le seguenti leggi:

a) legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114); b) legge regionale 29 settembre 2003, n. 52 (Inserimento dell’articolo 10 bis nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 “Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”).

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 3 i comuni adeguano i propri regolamenti alla presente legge e i propri atti di programmazione alla disciplina regionale.

4. Fino all’approvazione degli atti di programmazione e dei regolamenti di cui al comma 3 si applicano gli atti comunali vigenti per le parti non incompatibili con le disposizioni della presente legge.”.

 

     Art. 14. Inserimento dell’articolo 111 ter nella l.r. 28/2005 [6]

1. Dopo l’articolo 111 bis della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“Art. 111 ter

Decorrenza delle disposizioni in materia di distribuzione di carburanti

1. Le disposizioni in materia di distribuzione di carburanti di cui al titolo II, capo VII e le altre disposizioni ad esse collegate si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di modifica del capo VII del titolo II della l.r. 28/2005, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 83 bis, comma 21, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”.

 

SEZIONE V

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 45

(Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)

 

     Art. 15. Modifica all’articolo 5 della l.r. 45/2007

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), è aggiunto il seguente:

“4 bis. Il soggetto riconosciuto IAP, anche ai sensi dell’articolo 4, presenta richiesta di cancellazione dell’iscrizione di cui al comma 2, ad ARTEA entro centoventi giorni dalla data in cui l’atto o la circostanza che ha determinato la perdita dei requisiti di cui all’articolo 2, ha avuto esito definitivo.”.

 

     Art. 16. Modifica all’articolo 19 della l.r. 45/2007

1. Il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 45/2007 è sostituito dal seguente:

“2. Entro il 31 dicembre 2008 le persone fisiche che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritte all’albo provinciale di cui alla l.r. 6/1994, nella seconda sezione e relativa sottosezione, e la cui azienda è iscritta all’anagrafe regionale delle aziende agricole, possono richiedere all’ARTEA il riconoscimento della qualifica di IAP, unicamente facendo valere la predetta iscrizione.”.

 

     Art. 17. Modifica all’articolo 20 della l.r. 45/2007

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della l. r. 45/2007 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Le aziende degli enti pubblici che esercitano in via esclusiva attività definite agricole dall’articolo 2135 del codice civile e dalle leggi statali speciali, sono equiparate allo IAP ai seguenti fini:

a) attribuzione di provvidenze con gli strumenti di programmazione regionale che dispongono interventi finanziari in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale;

b) applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, capo III della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), concernenti le costruzioni sul territorio rurale.”.

 

CAPO III

Diritto alla salute e politiche di solidarietà

 

SEZIONE I

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16

(Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).

 

     Art. 18. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 16/2000

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2008 n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), è sostituito dal seguente:

“1. Il comune adotta i provvedimenti di autorizzazione o concessione in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e igiene degli alimenti, ad eccezione di quelli riservati alla Regione dall’articolo 2. Il comune inoltre adotta i provvedimenti di riconoscimento e riceve le dichiarazioni di inizio di attività ai fini della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Il comune dispone la revoca del provvedimento di riconoscimento o la chiusura definitiva dello stabilimento nel caso di mancato rispetto dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 16/2000 è inserito il seguente:

“1 bis. Il comune può delegare le funzioni di cui al comma 1 alle aziende USL oppure avvalersi degli uffici delle stesse.”.

 

     Art. 19. Modifica all’articolo 7 della l.r. 16/2000

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 16/2000 è inserito il seguente:

“1 bis. Con riferimento ai procedimenti finalizzati a garantire l’igiene degli alimenti, le aziende USL nella loro attività di vigilanza e di controllo: a) formulano prescrizioni dirette ad assicurare il rispetto della normativa in materia di igiene alimentare;

b) dispongono il sequestro e la distruzione degli alimenti considerati pericolosi per la salute, a meno che possano essere utilizzati per scopi diversi dall’alimentazione umana;

c) dispongono il blocco ufficiale di alimenti e mangimi o la sospensione di attività o la chiusura temporanea dello stabilimento.”.

 

     Art. 20. Modifica all’articolo 17 della l.r. 16/2000

1. Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 16/2000 dopo la parola: “abitanti” sono inserite le seguenti: “, ovvero nei comuni classificati montani o parzialmente montani ai sensi della normativa statale e regionale,”.

 

     Art. 21. Modifica all’articolo 26 bis della l.r. 16/2000

1. Al comma 2 dell’articolo 26 bis della l.r. 16/2000 dopo le parole: “comma 1” sono aggiunte le seguenti: “dell’articolo 26”.

 

SEZIONE II

Modifiche alla legge regionale 9 luglio 2003, n. 35

(Tutela sanitaria dello sport)

 

     Art. 22. Modifica all’articolo 4 della l.r. 35/2003

1. Il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport), è sostituito dal seguente:

“4. Le certificazioni di idoneità agonistica e non agonistica sono rilasciate dalle aziende unità sanitarie locali o da strutture ambulatoriali private accreditate per la medicina dello sport.”.

 

SEZIONE III

Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3

(Istituzione e organizzazione dell’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica “ISPO”. Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica “CSPO”)

 

     Art. 23. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 3/2008 [7]

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica “ISPO”. Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica “CSPO”), è aggiunto il seguente:

“4 bis. Per l’esercizio delle proprie funzioni l’ISPO può accedere alle banche dati della Regione, delle aziende unità sanitarie locali (aziende USL), degli enti, agenzie e fondazioni regionali.”.

 

CAPO IV

Politiche formative, beni e attività culturali

 

SEZIONE I

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32

(Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)

 

     Art. 24. Modifica all’articolo 10 septies della l.r. 32/2002

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 10 septies della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è inserito il seguente:

“6 bis. Ai componenti del Consiglio compete il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute secondo modalità definite dal regolamento di cui all’articolo 32, comma 3.”.

 

     Art. 25. Modifica all’articolo 12 della l.r. 32/2002

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Per le finalità di cui al comma 1 il sistema provinciale per l’impiego, gli istituti scolastici e le università possono promuovere tirocini estivi di orientamento in favore degli studenti iscritti alla scuola secondaria superiore e degli studenti universitari, secondo modalità annualmente definite con deliberazione della Giunta regionale.”.

 

CAPO V

Politiche territoriali e ambientali

 

SEZIONE I

Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24

(Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali

della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli.

Soppressione dei relativi consorzi)

 

     Art. 26. Modifica all’articolo 20 della l.r. 24/1994 [8]

1. Il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi), è sostituito dal seguente:

“2. Il nulla osta di cui al comma 1, nel caso in cui sia stato espressamente rilasciato e non si sia determinato per decorrenza dei termini, sostituisce, in deroga alle competenze di cui alle vigenti disposizioni, l’autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani).”.

 

SEZIONE II

Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49

(Norme sui parchi, le riserve naturali e

le aree naturali protette di interesse locale)

 

     Art. 27. Modifica all’articolo 14 della l.r. 49/1995

1. Il comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), è sostituito dal seguente:

“4. Il nulla osta, nel caso in cui sia stato espressamente rilasciato e non si sia determinato per decorrenza dei termini, sostituisce, in deroga alle competenze di cui alle vigenti disposizioni, l’autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani).”.

 

SEZIONE III

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65

(Istituzione dell’Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane".

Soppressione del relativo Consorzio)

 

     Art. 28. Modifica all’articolo 20 delle l.r. 65/1997

1. Il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio), è sostituito dal seguente:

“2 Il nulla osta di cui al comma 1, nel caso in cui sia stato espressamente rilasciato e non si sia determinato per decorrenza dei termini, sostituisce, in deroga alle competenze di cui alle vigenti disposizioni, l’autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani).”.

 

SEZIONE IV

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25

(Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)

 

     Art. 29. Modifica all’articolo 24 della l.r. 25/1998

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), sono inseriti i seguenti:

“1 bis. La Giunta regionale può stipulare accordi con la Regione Emilia-

Romagna per l’inserimento dei Comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola, compresi nella Provincia di Firenze, nonché dei Comuni di Abetone, Cutigliano, Marliana, Pescia, Piteglio, Sambuca Pistoiese e San Marcello Pistoiese, compresi nella Provincia di Pistoia, nei limitrofi ambiti territoriali ottimali della Regione Emilia-Romagna.

1 ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, fissa la data a partire dalla quale i comuni di cui al comma 1 bis cessano di essere compresi nell’ambito dell’ATO Toscana Centro e di partecipare al relativo consorzio e detta le eventuali disposizioni per assicurare il funzionamento dell’ATO Toscana Centro.”.

 

SEZIONE V

Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42

(Norme per il trasporto pubblico locale)

 

     Art. 30. Modifica all’articolo 6 della l.r. 42/1998

1. Dopo il comma 7 dell’articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), è aggiunto il seguente:

“7 bis. In caso di esercizio associato delle funzioni ai sensi dell’articolo 22, la Regione, in accordo con gli enti locali interessati, può trasferire le risorse regionali destinate ai servizi di cui al comma 4, lettera a), direttamente al soggetto delegato ovvero al consorzio individuato o istituito ai sensi dell’articolo 22, comma 2.”.

 

     Art. 31. Modifica all’articolo 7 della l.r. 42/1998

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 42/1998 le parole: “Il Piano territoriale di coordinamento (P.T.C.) di cui all’art. 16 della L.R. 16.01.1995, n. 5” sono sostituite dalle seguenti: “Il piano territoriale di coordinamento (PTC) di cui all’articolo 51 della l.r. 1/2005”.

 

     Art. 32. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 42/1998

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 42/1998 le parole: “Gli strumenti di pianificazione territoriale comunale di cui alla L.R. 16.01.1995, n. 5 ed il Piano urbano del traffico di cui all’art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), ove prescritto” sono sostituite dalle seguenti: “Gli strumenti di pianificazione territoriale dei comuni ed il piano urbano della mobilità di cui all’articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999)”.

2. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 42/1998, le parole: “i Piani urbani del traffico” sono sostituite dalle seguenti: “i piani urbani della mobilità”.

 

SEZIONE VI

Interpretazione autentica dell’articolo 15, comma 4, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78

(Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili)

 

     Art. 33. Interpretazione autentica dell’articolo 15, comma 4, della l.r. 78/1998

1. La disposizione di cui al primo periodo del comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili), si interpreta nel senso che il materiale ornamentale cui fare riferimento per l’applicazione del contributo è quello idoneo alla commercializzazione.

 

SEZIONE VII

Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91

(Norme per la difesa del suolo)

 

     Art. 34. Sostituzione dell’articolo 12 bis della l.r. 91/1998

1. L’articolo 12 bis della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), è sostituito dal seguente:

“Art. 12 bis

Iniziative e regolamenti regionali per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata per usi diversi da quello idropotabile

1. La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi irrigui e produttivi e per il risparmio idrico, nonché per la costituzione di riserve idriche e per il riuso delle acque reflue e gli usi plurimi, nel rispetto delle priorità previste dalle leggi vigenti. 2. La Giunta regionale, acquisito il parere delle province e delle autorità di bacino, emana uno o più regolamenti finalizzati a garantire, su tutto il territorio regionale con carattere di omogeneità, la riduzione dei consumi da parte dei soggetti che utilizzano acque a scopi diversi da quelli idropotabili, con particolare riferimento agli usi irrigui e produttivi.

3. I regolamenti garantiscono la riduzione dei consumi, la tutela della risorsa, la prevenzione delle crisi idriche, anche incidendo sulle concessioni di derivazione e sui relativi canoni.

4. I regolamenti hanno ad oggetto in particolare:

a) la definizione di disposizioni omogenee per l’intero territorio regionale in materia di concessioni di derivazione per l’utilizzo dell’acqua pubblica;

b) la definizione di disposizioni concernenti l’estrazione di acqua sotterranea finalizzata all’abbassamento del livello piezometrico, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

c) la definizione di criteri per la determinazione dei canoni, prevedendo casi di riduzione o maggiorazione finalizzati a favorire il risparmio e l’uso sostenibile della risorsa idrica;

d) la disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee anche in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 96, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

e) la definizione degli obblighi di misurazione dei prelievi e delle restituzioni dell’acqua pubblica, attraverso l’installazione e la manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d’acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del d.lgs.152/2006;

f) la definizione degli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell’autorità concedente per il loro invio alla Regione ed alle autorità di bacino competenti;

g) la definizione di criteri per la costituzione di riserve di acqua;

h) la definizione di criteri per il riuso delle acque, anche in attuazione di quanto previsto dall’articolo 99 del d.lgs. 152/2006;

i) la determinazione delle riduzioni applicabili alla tariffa per le utenze industriali con riferimento al servizio di fognatura e depurazione, ai sensi di quanto previsto all’articolo 155, comma 6, del d.lgs. 152/2006.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti indirizzi e priorità per l’effettuazione del censimento delle utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, nel rispetto dei criteri adottati ai sensi dell’articolo 95, comma 5, del d.lgs. 152/2006.”.

 

     Art. 35. Inserimento dell’articolo 12 ter nella l.r. 91/1998

1. Dopo l’articolo 12 bis della l.r. 91/1998 è inserito il seguente:

“Art. 12 ter

Funzioni di vigilanza e controllo sulle utilizzazioni delle acque

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nei regolamenti di cui all’articolo 12 bis, e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal d.lgs. 152/2006 nonché dalla presente legge, spettano alle province competenti, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). 2. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.”.

 

     Art. 36. Inserimento dell’articolo 12 quater nella l.r. 91/1998.

1. Dopo l’articolo 12 ter della l.r. 91/1998 è aggiunto il seguente:

“Art. 12 quater

Sanzioni per la violazione delle disposizioni dei regolamenti regionali

1. Ove non diversamente sanzionate, le violazioni degli obblighi e divieti contenuti nel regolamenti di cui all’articolo 12 bis comportano l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.”.

 

SEZIONE VIII

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1

(Norme per il governo del territorio)

 

     Art. 37. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 1/2005 [9]

1. Il comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è sostituito dal seguente: “1. Decorso il termine di cui all’articolo 22, commi 3 e 4, l’amministrazione promotrice dell’accordo di pianificazione procede alla nuova convocazione delle altre amministrazioni partecipanti all’intesa, ai fini della conclusione definitiva dell’accordo medesimo. L’accordo di pianificazione conferma l’intesa di cui all’articolo 22, comma 2, tenendo conto delle osservazioni eventualmente pervenute. L’accordo, siglato dai legali rappresentanti delle amministrazioni partecipanti all’intesa, è ratificato dagli organi competenti delle medesime amministrazioni, entro sessanta giorni a pena di decadenza, salvo quanto previsto dai commi 2 bis e 2 ter.”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:

“2 bis. Se l’accordo di pianificazione non è stato ratificato, nel termine di cui al comma 1, da tutte le amministrazioni che hanno sottoscritto l’intesa, ma è stato ratificato almeno da due di esse, l’amministrazione promotrice convoca una conferenza tra quelle che hanno provveduto alla ratifica al fine di valutare la possibilità e l’opportunità di confermare tale accordo.”.

3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 23 della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:

“2 ter. Se nell’ambito della conferenza di cui al comma 2 bis si confermano i contenuti dell’accordo, esso produce effetti limitatamente agli strumenti di pianificazione o agli atti di governo del territorio delle amministrazioni che abbiano ratificato.”.

 

     Art. 38. Modifica all’articolo 30 della l.r. 1/2005 [10]

1. Il comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio si conformano alle disposizioni del presente capo, aventi la finalità di garantire la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio, nonché in generale del patrimonio naturale, storico e culturale presente nel territorio della Regione.”.

 

     Art. 39. Sostituzione dell’articolo 32 della l.r. 1/2005 [11]

1. L’articolo 32 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 32

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alla speciale tutela disposta dalla parte III, titolo I, capo II, del Codice dei beni culturali e del paesaggio gli immobili e le aree riconosciute di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136, 137, 138, 139, 140, 141 e 143, comma 1, lettere b) e d), del medesimo Codice.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 135, comma 1, e dall’articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio in ordine all’elaborazione congiunta del piano paesaggistico tra Ministero e Regione, qualora dall’applicazione dell’articolo 33, commi 3, 4 e 5, derivi una modificazione degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli articoli 140, 141 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l’entrata in vigore delle relative disposizioni degli strumenti della pianificazione territoriale è subordinata all’espletamento delle forme di pubblicità indicate nell’articolo 140, commi 2, 3 e 4, del medesimo Codice.”.

 

     Art. 40. Sostituzione dell’articolo 33 della l.r. 1/2005 [12]

1. L’articolo 33 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 33

Disciplina regionale di tutela paesaggistica

1. In attuazione dell’articolo 135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, lo statuto del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico riconosce gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche dell’intero territorio regionale e ne delimita i relativi ambiti.

2. In funzione dei diversi ambiti di cui al comma 1, lo statuto del piano di indirizzo territoriale attribuisce corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica, che perseguono le finalità indicate negli articoli 131 e 133 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 3. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 135, comma 1, e dall’articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio in ordine all’elaborazione congiunta del piano paesaggistico tra Ministero e Regione, lo statuto del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo. 4. Ai sensi dell’articolo 143, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, lo statuto contiene: a) la ricognizione generale dell’intero territorio, attraverso l’analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare; b) l’analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, la comparazione con gli altri atti di programmazione, della pianificazione e di difesa del suolo; c) la determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico; d) l’individuazione generale degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate; e) l’individuazione generale delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate; f) la ricognizione delle aree di cui agli articoli 136 e 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea nonché la determinazione delle relative prescrizioni d’uso;

g) l’individuazione generale, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettere d) ed e) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di eventuali categorie di immobili o di aree da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.

5. Ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, lo statuto del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico contiene altresì:

a) l’individuazione delle aree soggette a tutela ai sensi dell’articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e non interessate da specifici provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 139, 140 e 157 del Codice medesimo, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento per il rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi stessi alle previsioni della disciplina paesaggistica contenuta nel piano di indirizzo territoriale, nonché degli strumenti della pianificazione ed atti del governo del territorio dei comuni adeguati a tale disciplina;

b) l’individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero e alla riqualificazione non richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 87.

6. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 135, comma 1, e dall’articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio in ordine all’elaborazione congiunta del piano paesaggistico tra Ministero e Regione, lo statuto del piano di indirizzo territoriale, anche in relazione alle diverse tipologie di opere od interventi di trasformazione del territorio, detta prescrizioni per le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni medesime, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano di indirizzo territoriale ai sensi del comma 3.

7. Lo statuto del piano di indirizzo territoriale detta altresì prescrizioni per le aree con riferimento alle quali siano definiti parametri vincolanti per le specifiche previsioni da introdurre negli strumenti della pianificazione territoriale, di comuni e province, in sede di conformazione e di adeguamento allo statuto del piano di indirizzo territoriale.

8. La Giunta regionale organizza, con le proprie strutture e di concerto con gli enti locali, l’osservatorio del paesaggio con il compito, fra l’altro, di esercitare il monitoraggio dell’efficacia dello statuto del piano di indirizzo territoriale e di mantenerne aggiornato il quadro conoscitivo.”.

 

     Art. 41. Abrogazione dell’articolo 34 della l.r. 1/2005 [13]

1. L’articolo 34 della l.r.1/2005 è abrogato.

 

     Art. 42. Modifica all’articolo 39 della l.r. 1/2005 [14]

1. Il comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio promuovono la valorizzazione dell’economia rurale e montana attraverso il consolidamento del ruolo multifunzionale svolto dall’attività agricola anche integrata con le altre funzioni e settori produttivi compatibili con la tutela e coerenti con la valorizzazione delle risorse del territorio, ivi comprese le attività industriali agroalimentari, di fruizione del territorio rurale per il tempo libero, la produzione per autoconsumo e la salvaguardia delle risorse genetiche autoctone, nonché attraverso il sostegno delle famiglie residenti in funzione del mantenimento della presenza umana a presidio dell’ambiente, anche adeguando i servizi e le infrastrutture nelle aree marginali.”.

 

     Art. 43. Modifiche all’articolo 41 della l.r. 1/2005 [15]

1. Il comma 6 dell’articolo 41 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“6. Gli annessi agricoli costruiti ai sensi del presente articolo dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente capo non possono mutare la destinazione d’uso agricola. Nel caso di variazioni della destinazione d’uso rispetto all’uso agricolo, agli annessi stessi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 132.”.

2. Il comma 9 dell’articolo 41 della l.r. 1/2005 è abrogato.

 

     Art. 44. Modifiche all’articolo 42 della l.r. 1/2005 [16]

1. La lettera c) del comma 8 dell’articolo 42 della l.r. 1/2005 è sostituita dalla seguente:

“c) a non modificare la destinazione d’uso agricola dei nuovi edifici rurali ad uso abitativo, per almeno venti anni dalla loro ultimazione;”.

2. La lettera f) del comma 8 dell’articolo 42 della l.r. 1/2005 è abrogata.

 

     Art. 45. Modifica all’articolo 44 della l.r. 1/2005 [17]

1. Il comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“1. Nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, sugli edifici con destinazione d’uso non agricola sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché, ove espressamente previsti dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali dei comuni in coerenza con il piano strutturale approvato e con gli altri strumenti della pianificazione territoriale, interventi di ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica.”.

 

     Art. 46. Modifica all’articolo 80 della l.r. 1/2005 [18]

1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 80 della l.r. 1/2005 dopo le parole: “edilizia comunale” sono aggiunte le seguenti: “, e fermo restando il rispetto delle disposizioni dei regolamenti edilizi”.

 

     Art. 47. Sostituzione dell’articolo 87 della l.r. 1/2005 [19]

1. L’articolo 87 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 87

Delega di funzioni relative all’autorizzazione paesaggistica

1. L’esercizio della funzione autorizzatoria di cui agli articoli 146, 153 e 154 del Codice dei beni culturali e del paesaggio è delegata ai comuni singoli o associati per i territori di competenza.

2. Ove necessario per garantire un’efficace ed omogenea gestione amministrativa, la Regione promuove l’esercizio in forma associata della funzione autorizzatoria, con riferimento agli ambiti territoriali individuati dal piano di indirizzo territoriale, ai sensi dell’articolo 33, comma 1.”.

 

     Art. 48. Sostituzione dell’articolo 88 della l.r. 1/2005 [20]

1. L’articolo 88 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 88

Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica

1. I soggetti di cui all’articolo 87 esercitano la funzione autorizzatoria in conformità con le disposizioni degli articoli 146, 153 e 154 del Codice dei beni culturali e del paesaggio dal 1° gennaio 2009. 2. I soggetti di cui al comma 1 si avvalgono delle commissioni per il paesaggio di cui all’articolo 89, secondo quanto previsto dall’articolo 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Il responsabile del procedimento amministrativo in materia urbanistico-

edilizia non può essere responsabile del procedimento amministrativo in materia di autorizzazione paesaggistica.”.

 

     Art. 49. Sostituzione dell’articolo 89 della l.r. 1/2005 [21]

1. L’articolo 89 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 89

Commissione per il paesaggio

1. Per l’esercizio della funzione di cui all’articolo 88, i soggetti di cui all’articolo 87 istituiscono una commissione denominata commissione per il paesaggio.

2. La commissione è composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale aventi i requisiti di cui al comma 6.

3. La commissione esprime parere obbligatorio ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

4. La commissione delibera con la presenza e il voto concorde di almeno due membri. Ciascun membro ha diritto di far verbalizzare le motivazioni del proprio voto.

5. I membri della commissione restano in carica per cinque anni, salvo diversa disposizione prevista nei regolamenti dei soggetti di cui all’articolo 87, e possono essere rieletti una sola volta nello stesso territorio.

6. In relazione alle specifiche finalità dell’incarico di consulenza tecnica, in seno alla Commissione possono essere nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica:

a) architetti, ingegneri, agronomi e forestali, geologi iscritti da almeno cinque anni agli albi dei relativi ordini professionali oppure in possesso di diploma post-universitario di specializzazione in materia paesaggistica;

b) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;

c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, iscritti agli albi professionali di cui alla lettera a) o in possesso dei titoli di studio e di abilitazione richiesti per l’accesso agli stessi, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a tre anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze in materia paesaggistica.

7. Le deliberazioni di nomina dei membri della commissione per il paesaggio sono corredate di curricula attestanti il possesso dei requisiti di idoneità di cui al comma 6, nonché dell’eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia.

8. Ai membri della commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle sedute. L’importo del gettone non può superare il tetto massimo fissato per i consiglieri comunali eletti nello stesso territorio. La partecipazione alle sedute della commissione dei membri dipendenti di enti pubblici non in quiescenza è assicurata nell’ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli stessi prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun gettone.”.

 

     Art. 50. Abrogazione dell’articolo 91 della l.r. 1/2005 [22]

1. L’articolo 91 della l.r. 1/2005 è abrogato.

 

     Art. 51. Sostituzione dell’articolo 92 della l.r. 1/2005 [23]

1. L’articolo 92 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 92

Vigilanza

1. Ai sensi dell’articolo 155 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Regione vigila sull’ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente legge da parte dei comuni e degli enti parco per l’esercizio delle competenze in materia di paesaggio.

2. Nell’esercizio del potere di vigilanza di cui al comma 1, in caso di rilevata inottemperanza o inerzia dei soggetti delegati, la Regione provvede allo svolgimento della funzione autorizzatoria.”.

 

     Art. 52. Sostituzione dell’articolo 93 della l.r. 1/2005 [24]

1. L’articolo 93 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 93

Sanzioni

1. La mancata osservanza delle disposizioni in materia paesaggistica determina l’applicazione, da parte del comune o dell’ente parco competente per territorio, delle sanzioni previste nella parte IV, titolo I, capo II, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.”.

 

     Art. 53. Modifica all’articolo 94 della l.r. 1/2005 [25]

1. Il comma 2 dell’articolo 94 della l.r. 1/2005 è abrogato.

 

     Art. 54. Modifica all’articolo 102 della l.r. 1/2005 [26]

1. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 102 della l.r. 1/2005 è aggiunto il seguente:

“1 quater. La certificazione di cui al comma 1 bis è presentata dal richiedente al comune al momento della richiesta del permesso di costruire o al momento della presentazione della denuncia di inizio attività.”.

 

     Art. 55. Modifica all’articolo 105 della l.r. 1/2005 [27]

1. Il comma 4 dell’articolo 105 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“4. Alla richiesta di autorizzazione sono allegati:

a) il progetto, in duplice copia, debitamente firmato da professionisti iscritti nei relativi albi, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori;

b) la dichiarazione di cui all’articolo 107;

c) la relazione di calcolo, asseverata dal progettista;

d) l’attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo di cui all’articolo 105 quinquies, comma 1.”.

 

     Art. 56. Modifiche all’articolo 105 ter della l.r. 1/2005 [28]

1. Il comma 4 dell’articolo 105 ter della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“4. Qualora i lavori di nuova costruzione, adeguamento o miglioramento sismico abbiano ad oggetto opere di carattere strategico o rilevante, i progetti sono assoggettati obbligatoriamente a verifica.”.

2. Il comma 5 dell’articolo 105 ter della l.r. 1/2005 è abrogato.

 

     Art. 57. Modifica all’articolo 105 quater della l.r. 1/2005 [29]

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 105 quater della l.r. 1/2005 la parola: “triplice” è sostituita dalla seguente: “duplice”.

2. Il comma 5 dell’articolo 105 quater della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“5. La misura del campione da assoggettare alle verifiche di cui all’articolo 105 ter, comma 3, è determinata mensilmente, nella misura del 10 per cento dei progetti depositati nel mese precedente a quello in cui è effettuato il sorteggio. I progetti da sottoporre a controllo sono individuati, mediante sorteggio, nella misura del 50 per cento tra quelli depositati nel mese precedente a quello in cui è effettuato il sorteggio e del restante 50 per cento tra quelli depositati nei precedenti dodici mesi per cui non sia ancora stata presentata la relazione sulle strutture ultimate di cui all’articolo 109.”.

 

     Art. 58. Modifica all’articolo 117 della l.r. 1/2005 [30]

1. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 117 della l.r. 1/2005 è sostituita dalla seguente: “f) gli edifici strategici e rilevanti situati in zona a bassa sismicità da assoggettare alla verifica obbligatoria ai sensi dell’articolo 105 ter, comma 4;”.

 

     Art. 59. Inserimento dell’articolo 205 bis nella l.r. 1/2005 [31]

1. Dopo l’articolo 205 della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:

“Art. 205 bis

Disposizioni transitorie in materia di paesaggio

1. La Regione effettua le verifiche di cui all’articolo 159, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dà atto dell’esito di dette verifiche con deliberazione della Giunta regionale.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale prescrive ai comuni che non abbiano strutture dotate dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’articolo 146, comma 6, gli adeguamenti necessari per lo svolgimento della funzione autorizzatoria.

3. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni di cui al comma 2, con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i comuni per i quali la Regione svolge direttamente la funzione autorizzatoria, secondo quanto previsto dall’articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, a far data dal 1° gennaio 2009.

4. In attesa della nomina della commissione per il paesaggio di cui all’articolo 89, i comuni che abbiano strutture dotate dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’articolo 146, comma 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, possono continuare ad esercitare le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica fino al 30 aprile 2009, avvalendosi dei tre esperti che compongono le attuali commissioni comunali per il paesaggio, i quali esprimono i propri pareri in modo autonomo rispetto alla commissione edilizia con le modalità stabilite all’articolo 89, comma 4.”.

 

     Art. 60. Modifica all’articolo 206 bis della l.r. 1/2005 [32]

1. Il comma 3 dell’articolo 206 bis della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 117, resta in vigore la deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2003, n. 604.”.

 

     Art. 61. Modifica all’allegato A della l.r. 1/2005 [33]

1. Il titolo della tabella prevista dall’articolo 105 quinquies della l.r. 1/2005, contenuta nell’allegato A alla medesima l.r. 1/2005, è sostituito dal seguente:

“Contributo delle spese per l’istruttoria delle richieste di autorizzazione o deposito a qualunque titolo effettuate (quali, ad esempio, nuove costruzioni, adeguamenti, richieste di accertamento di conformità ai sensi dell’articolo 140 della l.r. 1/2005, eccetera)”.

 

CAPO VI

Organizzazione e sistema informativo

 

SEZIONE I

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2007, n. 27

(Misure di razionalizzazione delle spese per il personale.

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale)”)

 

     Art. 62. Modifica all’articolo 6 della l.r. 27/2007

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 3 maggio 2007, n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale)”) le parole: “, comprensivo della retribuzione di posizione spettante ai titolari di posizione organizzativa percepita sulla base dei contratti collettivi nazionali e decentrati in vigore alla data di presentazione della domanda di risoluzione del rapporto di lavoro” sono soppresse.

 

CAPO VII

Bilancio e finanze

 

SEZIONE I

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81

(Disposizioni in materia di sanzioni amministrative)

 

     Art. 63. Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 81/2000

1. L’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), è sostituito dal seguente:

“Art. 2 Principi generali

1. Salvo che non sia diversamente stabilito da legge regionale, all’applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme nelle materie di competenza regionale provvedono gli enti che ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione esercitano le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono. L’autorità competente all’applicazione delle sanzioni è individuata in conformità ai rispettivi ordinamenti.

2. Qualora le funzioni di amministrazione attiva siano riservate all’amministrazione dello Stato, l’applicazione delle sanzioni amministrative compete agli enti cui la legge attribuisce funzioni di vigilanza e controllo.

3. Nel caso in cui la legge statale attribuisca alla Regione ulteriori funzioni sanzionatorie, la relativa competenza è ripartita secondo i criteri di cui al comma 1. Nel caso in cui le nuove funzioni non siano riconducibili all’esercizio di funzioni di amministrazione attiva, vigilanza e controllo da parte degli enti, queste sono esercitate dalla Regione, previa integrazione della deliberazione di cui all’articolo 4.

4. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative spettano all’ente competente alla loro applicazione e non sono soggetti a vincolo di destinazione.”.

 

     Art. 64. Modifica all’articolo 4 della l.r. 81/2000

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 81/2000 è sostituito dal seguente:

“1. Sono riservate alla Giunta regionale le funzioni amministrative concernenti le potestà sanzionatorie relative a: a) infrazioni amministrative ascrivibili in via solidale all’ente competente all’applicazione delle sanzioni secondo i principi di cui all’articolo 2; b) infrazioni amministrative, individuate con deliberazione della Giunta regionale, nelle materie dell’igiene degli alimenti, dell’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, della sicurezza dei luoghi di lavoro, della qualità delle acque destinate al consumo umano.”.

 

     Art. 65. Modifica all’articolo 15 della l.r. 81/2000

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 81/2000 è inserito il seguente:

“2 bis. I procedimenti sanzionatori in corso fino al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione della deliberazione di cui all’articolo 4 sono portati a termine secondo le disposizioni previgenti.”.

 

CAPO VIII

Istituti statutari

 

SEZIONE I

Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5

(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)

 

     Art. 66. Modifica all’articolo 7 della l.r. 5/2008

1. Al comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), le parole: “di cui alla lettera f)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alla lettera c)”.

 

SEZIONE II

Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1972, n. 19

(Norme sull’iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi)

 

     Art. 67. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 19/1972

1. Al secondo periodo del quinto comma dell’articolo 5 della legge regionale 14 luglio 1972, n. 19 (Norme sull’iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi), le parole: “entro un mese” sono sostituite dalle seguenti: “entro dieci giorni”.

2. Alla fine del quinto comma dell’articolo 5 della l.r. 19/1972 sono aggiunte, le parole: “Il numero dei fogli richiesti complessivamente non può essere superiore al doppio dei fogli necessari per raccogliere il numero minimo delle firme previste ai sensi dell’articolo 74 dello Statuto.”.

 

CAPO IX

Disposizioni finali

 

     Art. 68. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1]Articolo abrogato dall'art. 48 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 79.

[2] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 71.

[3] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[4] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[5] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[6] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[7] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 14 dicembre 2017, n. 74.

[8] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[9] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[10] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[11] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[12] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[13] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[14] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[15] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[16] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[17] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[18] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[19] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[20] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[21] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[22] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[23] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[24] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[25] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[26] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[27] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[28] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[29] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[30] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[31] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[32] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[33] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.