Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 27/07/2007 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 58/2006. |
Art. 2. Abrogazione della l.r. 46/1988 |
Art. 3. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 10/1989 |
Art. 4. Modifiche all’articolo 46 della l.r. 3/1994 |
Art. 5. Sostituzione dell’articolo 48 della l.r. 3/1994 |
Art. 6. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 41/1994 |
Art. 7. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 24/1996 |
Art. 8. Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 50/1995 |
Art. 9. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 16/1999 |
Art. 10. Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 16/1999 |
Art. 11. Modifiche all’allegato A “Tabella degli ambiti turistici” della l.r. 42/2000 |
Art. 12. Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 64/2004 |
Art. 13. Sostituzione dell’articolo 30 bis della l.r. 40/2005 |
Art. 14. Modifiche all’articolo 50 della l.r. 40/2005. |
Art. 15. Modifiche all’articolo 57 della l.r. 40/2005 |
Art. 16. Inserimento dell’articolo 101 bis nella l.r. 40/2005 |
Art. 17. Modifiche all’articolo 107 della l.r. 40/2005 |
Art. 18. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 85/1998 |
Art. 19. Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 25/2006 |
Art. 20. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 28/2004 |
Art. 21. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 28/2004 |
Art. 22. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 28/2004 |
Art. 23. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 9/2006 |
Art. 24. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 9/2006 |
Art. 25. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 9/2006 |
Art. 26. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 9/2006 |
Art. 27. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 9/2006 |
Art. 28. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 9/2006 |
Art. 29. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 9/2006 |
Art. 30. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 35/2003 |
Art. 31. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 35/2003 |
Art. 32. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 100/1998 |
Art. 33. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 100/1998 |
Art. 34. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 32/2002 |
Art. 35. Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 32/2002 |
Art. 36. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 32/2002 |
Art. 37. Modifiche all’articolo 22 ter della l.r. 32/2002 |
Art. 38. Inserimento dell’articolo 17 bis nella l.r. 89/1998 |
Art. 39. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 29/2007 |
Art. 40. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 29/2007 |
Art. 41. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 31/2005 |
Art. 42. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 25/1998 |
Art. 43. Sostituzione dell’articolo 30 bis nella l.r. 25/1998. |
Art. 44. Abrogazione dell’articolo 30 ter della l.r. 25/1998 |
Art. 45. Inserimento dell’articolo 31 ter nella l.r. 25/1998 |
Art. 46. Sostituzione dell’allegato B della l.r. 25/1998 |
Art. 47. Inserimento dell’art. 9 bis nella l.r. 57/2000. |
Art. 48. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 57/2000 |
Art. 49. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 57/2000 |
Art. 50. Inserimento dell’articolo 12 bis nella l.r. 57/2000 |
Art. 51. Inserimento dell’articolo 13 bis nella l.r. 57/2000 |
Art. 52. Inserimento dell’articolo 13 ter nella l.r. 57/2000 |
Art. 53. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 70/1988 |
Art. 54. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 70/1988 |
Art. 55. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 70/1988 |
Art. 56. Abrogazione dell’articolo 4 della l.r. 70/1988 |
Art. 57. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 83/1995 |
Art. 58. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 37/1993 |
Art. 59. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 67/1993 |
Art. 60. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 67/1993 |
Art. 61. Modifiche all’articolo 26 bis della l.r. 42/1998 |
Art. 62. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 49/1995 |
Art. 63. Soppressione del Comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico. Abrogazioni |
Art. 64. Modifica all’articolo 15 della l.r. 39/2004 |
Art. 65. Entrata in vigore |
§ 1.2.76 - L.R. 27 luglio 2007, n. 40.
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007.
(B.U. 31 luglio 2007, n. 22)
CAPO I
Presidenza della Giunta
SEZIONE I
Spese di rappresentanza. Modifiche alla
Art. 1. Modifiche all’articolo 4 della
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della
CAPO II
Sviluppo economico
SEZIONE I
Elettrificazione rurale. Abrogazione della
Art. 2. Abrogazione della
1. La
SEZIONE II
Funzioni amministrative.
Modifiche alla
(Norme generali per l’esercizio delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca)
Art. 3. Modifiche all’articolo 8 della
1. Il comma 2 dell’articolo 8 della
SEZIONE III
Caccia. Modifiche alla
Art. 4. Modifiche all’articolo 46 della
1. Il comma 1 dell’articolo 46 della
“1. Ai proprietari o conduttori di fondi, per la realizzazione di progetti per la valorizzazione del territorio, l’incremento della fauna selvatica, il ripristino degli equilibri naturali, secondo le indicazioni previste dagli indirizzi di cui all’articolo 7, possono essere assegnati contributi in conto capitale. Con deliberazione del Consiglio regionale sono stabiliti i criteri per l’assegnazione dei contributi.”.
Art. 5. Sostituzione dell’articolo 48 della
1. L’articolo 48 della
“Art. 48 Utilizzazione dei territori agricoli ai fini della gestione programmata della caccia
1. Allo scopo di gestire il contributo dovuto ai proprietari o conduttori di fondi ai sensi dell’articolo 15, comma 1 della
SEZIONE IV
Contabilizzazione degli interessi su fondi costituiti presso Fidi Toscana S.p.A.. Modifiche alla
Art. 6. Modifiche all’articolo 17 della
1. Il comma 4 dell’articolo 17 della
“4. Gli interessi maturati sulle disponibilità dei predetti fondi, al netto degli oneri fiscali, sono acquisiti al bilancio regionale.”.
Art. 7. Modifiche all’articolo 5 della
1. Il comma 4 dell’articolo 5 della
“4. Gli interessi maturati sulle somme recuperate ai sensi del comma 2 e sulle disponibilità liquide del fondo di cui al comma 2, lettera b), al netto degli oneri fiscali, sono acquisiti al bilancio regionale.”.
SEZIONE V
Tartufi. Modifiche alla
Art. 8. Sostituzione dell’articolo 21 della
1. L’articolo 21 della
“Art. 21. Sanzioni amministrative
1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi effettua la ricerca e la raccolta del tartufo senza aver conseguito il tesserino di cui all’articolo 11;
b) la sanzione da euro 100,00 a euro 600,00 per chi, pur essendo munito del tesserino, non ha provveduto al pagamento dell’importo relativo all’abilitazione di cui all’articolo 23;
c) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la ricerca e la raccolta in periodo di divieto o in ore non consentite;
d) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la ricerca o la raccolta senza l’ausilio del cane appositamente addestrato o senza idoneo attrezzo;
e) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la raccolta o la ricerca mediante la lavorazione anche del terreno o effettua buche in soprannumero o non riempite subito con il medesimo terreno di scavo per deciara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque buche aperte e non riempite a regola d’arte;
f) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la raccolta nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi quindici anni dal rimboschimento; tali aree devono essere delimitate da tabelle recanti la scritta "area di rimboschimento fino al ...", disposte con la tipologia e le modalità di cui all’articolo 3, comma 4;
g) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi raccoglie tartufi immaturi: in detto caso si applica inoltre la sanzione di euro 100,00 per ogni tartufo colto immaturo;
h) la sanzione da euro 300,00 a euro 1.800,00 per la vendita al mercato pubblico di tartufi senza l’osservanza delle norme prescritte dalla presente legge;
i) la sanzione da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chi esercita il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta previsto dal calendario ovvero per chi esercita il commercio di tipi di tartufo non previsti dall’articolo 2;
l) la sanzione da euro 300,00 a euro 1.800,00 per chi mette in commercio tartufi conservati senza l’osservanza delle norme prescritte dalla presente legge;
m) la sanzione da euro 300,00 a euro 1.800,00 per chi esercita la raccolta dei tartufi nei terreni di "raccolta di tartufo riservata" senza la necessaria autorizzazione da parte del proprietario o conducente il fondo o per chi esercita senza averne titolo la raccolta nei terreni d’uso civico tabellati con la scritta "raccolta di tartufo riservata - terre d’uso civico";
n) la tabellazione illegittima delle aree rimboschite è punita con una sanzione di euro 25,00 per ogni tabella apposta illegittimamente;
o) l’apposizione o il mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate è punita con una sanzione da euro 1.500,00 a euro 9.000,00;
p) la sanzione da euro 50,00 a euro 300,00 per chi non esibisce, all’atto dell’accertamento o entro tre giorni dalla data dell’accertamento stesso, il tesserino di cui all’articolo 11 e la ricevuta di pagamento dell’importo relativo all’abilitazione di cui all’articolo 23 a richiesta degli agenti accertatori;
q) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 a chi non appone la tabellazione in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4;
r) la sanzione da euro 150,00, a euro 900,00 per la violazione di cui all’articolo 3, commi 6 e 7;
s) la sanzione da euro 150,00 a euro 900,00 per chi viola le disposizioni della presente legge o del calendario di raccolta non espressamente richiamate dal presente articolo.
2. In caso di recidiva, ai sensi dell’articolo 22, le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate.
3. Qualora sia accertata la violazione di cui al comma 1, lettera g), l’ammontare del pagamento in misura ridotta è determinato, da un minimo ad un massimo, con i criteri di cui all’articolo 16 della
SEZIONE VI
Funghi. Modifiche alla
(Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei)
Art. 9. Modifiche all’articolo 7 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della
“2 bis. Il personale in servizio presso gli Ispettorati micologici di cui all’articolo 19 ed in possesso della qualifica di micologo, attestata dal tesserino di riconoscimento di cui all’articolo 19, comma 4, è autorizzato:
a) ad effettuare la raccolta di funghi epigei spontanei su tutto il territorio regionale, in qualsiasi giorno dell’anno, da un’ora prima del sorgere del sole ad un’ora dopo il tramonto;
b) a raccogliere fino ad un massimo di tre esemplari per ogni specie di funghi epigei, senza limitazioni di peso, dimensione e grado di sviluppo;
c) ad utilizzare per il trasporto anche contenitori chiusi o sigillati.”.
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 7 della
“2 ter. L’autorizzazione di cui al comma 2 bis è estesa al personale in servizio presso gli Ispettorati micologici per i quali sia attestata, dalla azienda unità sanitaria locale (azienda USL) di appartenenza, l’iscrizione a corsi per l’ottenimento della qualifica di micologo.”.
Art. 10. Sostituzione dell’articolo 25 della
1. L’articolo 25 della
1. Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo II si applicano le seguenti sanzioni:
a) da euro 30,00 a euro 180,00 per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza l’autorizzazione di cui all’articolo 2 ovvero con autorizzazione scaduta ovvero non avendo riportato la data sull’autorizzazione turistica e per chi effettua la raccolta nelle zone di cui all’articolo 11 e all’articolo 12 senza averne titolo;
b) da euro 10,00 a euro 60,00 per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza avere con sé un documento di riconoscimento, copia dell’autorizzazione a fini scientifici ovvero la ricevuta del versamento degli importi di cui all’articolo 8, lettere a), b) e c), nonché i documenti richiesti ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1 bis, lettera c), purché tale documentazione venga esibita entro dieci giorni dalla contestazione all’ufficio da cui dipendono gli agenti che hanno effettuato l’accertamento;
c) da euro 30,00 a euro 180,00 per la raccolta effettuata oltre i limiti massimi consentiti;
d) da euro 50,00 a euro 300,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, commi 1 e 2;
e) da euro 30,00 a euro 180,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 3;
f) da euro 5,00 a euro 30,00 per ogni esemplare raccolto di Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, di Hygrophorus marzuolus o Calocybe gambosa (Tricholoma georgii) con diametro del cappello inferiore a centimetri 2, di funghi del gruppo Boletus con un cappello di diametro inferiore a centimetri 4, e comunque con un importo massimo di euro 1.000,00;
g) da euro 30,00 a euro 180,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 3;
h) da euro 50,00 a euro 300,00 per l’esercizio della raccolta nelle aree di cui all’articolo 13, comma 4, salvo sanzioni di importo maggiore eventualmente stabilite dagli organi di gestione;
i) da euro 30,00 a euro 180,00 per l’esercizio della raccolta nelle aree di cui all’articolo 13, commi 5 e 6;
l) da euro 50,00 a euro 300,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 7;
m) da euro 50,00 a euro 300,00 per la violazione dei divieti temporanei di cui all’articolo 14;
n) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la tabellazione di aree di raccolta riservata a fini economici o di raccolta a pagamento, in assenza di regolare autorizzazione o per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti di gestione.
2. Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo III si applicano le seguenti sanzioni:
a) da euro 130,00 a euro 780,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, all’articolo 21, commi da 1 a 5 e all’articolo 21 bis, comma 1;
b) da euro 52,00 a euro 312,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 21, comma 6;
c) da euro 130,00 a euro 780,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 22.”.
SEZIONE VII
Turismo. Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000,
n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)
Art. 11. Modifiche all’allegato A “Tabella degli ambiti turistici” della
1. L’ambito turistico n. 6 dell’allegato A della
“- Ambito turistico n. 6, comprendente i territori dei comuni di Campagnatico, Capalbio, Castiglion della Pescaia, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo Marittimo, Montieri, Orbetello, Pitigliano, Roccastrada, Scansano, Scarlino, Sorano, Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Roccalbenga, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano e Cinigiano;”.
2. L’ambito turistico n. 10 dell’allegato A della
“- Ambito turistico n. 10, comprendente i territori dei comuni di Asciano, Buonconvento, Casole d’Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Colle di Val d’Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicondoli, Rapolano Terme, San Gimignano, San Giovanni d’Asso, San Quirico d’Orcia, Siena, Sovicille, Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio e Radicofani;”.
3. L’ambito turistico n. 15 dell’allegato A della
SEZIONE VIII
Razze e varietà locali. Modifiche alla legge regionale
16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio
di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale)
Art. 12. Inserimento dell’articolo 5 bis nella
1. Dopo l’articolo 5 della
“Art. 5 bis. Registro anagrafico
1. Al fine di tutelare le razze e specie zootecniche iscritte nei repertori di cui all’articolo 5 e non disciplinate dalla normativa comunitaria o nazionale possono essere istituiti registri anagrafici.
2. Nel registro anagrafico sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza o specie con l’indicazione dei loro ascendenti.
3. Il registro anagrafico è istituito e tenuto da una associazione di allevatori di rilevanza regionale o provinciale dotata di personalità giuridica, che a tal fine si dota di un regolamento contenente, in particolare:
a) le norme di organizzazione interna dell’associazione per la tenuta del registro;
b) le modalità di svolgimento della tenuta del registro;
c) le disposizioni relative ai requisiti necessari per l’iscrizione al registro;
d) gli obblighi degli allevatori aderenti al registro.
4. L’istituzione del registro anagrafico e il regolamento di cui al comma 3 sono comunicati alla competente struttura della Giunta regionale.”.
CAPO III
Diritto alla salute e politiche di solidarietà sociale
SEZIONE I
Servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale
24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)
Art. 13. Sostituzione dell’articolo 30 bis della
1. L’articolo 30 bis della
“Art. 30 bis. Indebitamento delle aziende e degli ESTAV
1. Le aziende sanitarie possono contrarre indebitamento, previa autorizzazione, fino ad un massimo di trenta anni unicamente per il finanziamento di spese di investimento e fino ad un ammontare complessivo delle relative rate per capitale ed interessi non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti, ad esclusione della quota di fondo sanitario regionale di parte corrente loro attribuito ed avendo a riferimento l’insieme delle aziende sanitarie nonché degli enti di cui al comma 4.
2. Le aziende sanitarie possono essere autorizzate, in rapporto alle finalità di cui al comma 1, a rinegoziare il proprio indebitamento anche mediante allungamento della scadenza.
3. La Giunta regionale autorizza le operazioni di indebitamento con propria deliberazione, previa verifica della congruità tra la tipologia dell’investimento e la durata del finanziamento, nonché previa analisi e valutazione economica della capacità delle aziende sanitarie di far fronte agli oneri conseguenti, e del complessivo rispetto del limite giuridico di indebitamento di cui al comma 1.
4. In casi eccezionali debitamente motivati nella deliberazione di cui al comma 3, gli Enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV), nell’ambito dei limiti complessivi di cui al comma 1, possono essere autorizzati a contrarre indebitamento. In tal caso la Giunta regionale assicura, a valere sul fondo sanitario regionale e per l’intera durata dell’operazione, le risorse necessarie alla copertura degli oneri di ammortamento del debito.”.
Art. 14. Modifiche all’articolo 50 della
1. Al comma 4 dell’articolo 50 della
Art. 15. Modifiche all’articolo 57 della
1. Al comma 2 dell’articolo 57 della
Art. 16. Inserimento dell’articolo 101 bis nella
1. Dopo l’articolo 101 della
“Art. 101 bis. Svolgimento in forma unificata delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale
1. L’ESTAV può espletare concorsi in forma unificata per le aziende sanitarie comprese nell’area vasta.
2. Il presidente e i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al comma 1 vengono individuati tra il personale in servizio nelle aziende dell’area vasta. 3. La disposizione di cui al comma 2 trova applicazione anche nel caso in cui vengano indette procedure selettive per l’individuazione del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle aziende nell’ambito dell’area vasta.
4. La scelta e la designazione del presidente e dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono effettuate rispettivamente dal comitato di area vasta di cui all’articolo 9 e dal collegio di direzione di area vasta di cui all’articolo 49.
5. Le graduatorie dei concorsi espletati dall’ESTAV, ancorché non in forma unificata, possono essere utilizzate da tutte le aziende sanitarie comprese nell’area vasta.”.
Art. 17. Modifiche all’articolo 107 della
1. Il comma 1 bis dell’articolo 107 della
“1 bis. Lo schema del regolamento generale e delle eventuali successive modifiche e integrazioni è trasmesso alla Giunta regionale al fine di acquisirne il parere. La Giunta regionale esprime il proprio parere entro il termine di quaranta giorni dalla data di ricevimento, decorso il quale si può procedere all’approvazione.”.
SEZIONE II
Funzioni amministrative. Modifiche alla legge regionale
26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina
generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia
di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica,
formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo,
conferiti alla Regione con
Art. 18. Modifiche all’articolo 11 della
1. Al comma 4 dell’articolo 11 della
2. Il comma 7 dell’articolo 11 della
“7. Le modalità di esercizio delle funzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.”.
SEZIONE III
Fondazione toscana Gabriele Monasterio. Modifiche alla legge
regionale 21 giugno 2006, n. 25 (Istituzione della Fondazione
toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità
pubblica)
Art. 19. Inserimento dell’articolo 3 bis nella
1. Dopo l’articolo 3 della
“Art. 3 bis. Inquadramento della fondazione nell’ambito del sistema sanitario regionale. 1. La fondazione partecipa alle attività del servizio sanitario regionale (SSR) come presidio ospedaliero specialistico nell’ambito dell’area vasta nord-
ovest e in relazione ai rapporti convenzionali con le aziende sanitarie toscane. Svolge attività di ricerca, sperimentazione e formazione in collaborazione con le università e le aziende ospedaliero-universitarie per il miglioramento e lo sviluppo dell’assistenza nel SSR.
2. Al fine di assicurare la coerenza del piano aziendale della fondazione con gli obiettivi degli atti di programmazione di area vasta, il direttore generale della fondazione o suo delegato partecipa alle attività del comitato di area vasta nord-ovest finalizzate alla elaborazione del piano di area vasta e si relaziona in ambito regionale per le medesime finalità con gli altri comitati di area vasta.
3. Per la remunerazione delle attività assistenziali e le funzioni di riferimento regionale e di elevata qualificazione e innovazione svolte dalla fondazione a favore del SSR, si applica la disciplina prevista per il finanziamento delle aziende ospedaliero-universitarie di cui all’articolo 28, commi 1 e 2, della
SEZIONE IV
Attività di estetica. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004,
n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)
Art. 20. Modifiche all’articolo 6 della
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 della
“b) le modalità per la presentazione della dichiarazione d’inizio attività di cui all’articolo 7, nonché per la sospensione e la cessazione dell’attività nei casi di cui agli articoli 11 e 12;”.
Art. 21. Sostituzione dell’articolo 7 della
1. L’articolo 7 della
“Art. 7. Dichiarazione d’inizio attività
1. Le attività di cui all’articolo 1 sono soggette a dichiarazione d’inizio attività attestante il rispetto di quanto previsto dalla legge e dai regolamenti regionale e comunale.
2. La dichiarazione d’inizio attività è presentata al comune ove si svolge l’attività che può essere iniziata dalla data di presentazione della dichiarazione.
3. Il comune, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo, ove ciò sia possibile che l’interessato provveda a conformare l’attività ed i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune e in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
4. Il comune trasmette la dichiarazione d’inizio attività all’azienda USL ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo previste all’articolo 11.”.
Art. 22. Modifiche all’articolo 12 della
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della
“1. Chiunque esercita l’attività senza il titolo abilitativo di cui all’articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell’attività di una somma da euro 2.000,00 a euro 10.000,00.”.
2. Al comma 4 dell’articolo 12 della
3. Al comma 5 dell’articolo 12 della
4. Al comma 7 dell’articolo 12 della
SEZIONE V
Laboratori di analisi. Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006,
n. 9 (Istituzione dell’elenco regionale dei laboratori
che effettuano analisi nell’ambito delle procedure
di autocontrollo delle industrie alimentari)
Art. 23. Modifiche all’articolo 3 della
1. Il comma 5 dell’articolo 3 della
“5. Copia dell’elenco di cui al presente articolo è trasmesso dalla Regione ai ministeri interessati.”.
Art. 24. Modifiche all’articolo 4 della
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della
Art. 25. Modifiche all’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
“Art. 6. Soggetti destinatari
1. L’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 3 può essere richiesta dai responsabili di laboratori presenti sul territorio regionale, i quali:
a) siano già inseriti in elenchi provvisori precedentemente predisposti ai fini dell’autocontrollo delle industrie alimentari, facendo riferimento alla documentazione ed agli atti già presentati a tal fine;
b) non siano iscritti negli elenchi di cui alla lettera a), ma risultino già operanti ai sensi del
c) non siano iscritti negli elenchi di cui alla lettera a) ed intendano iniziare a svolgere attività di analisi nell’ambito dell’autocontrollo delle industrie alimentari.”.
Art. 26. Modifiche all’articolo 7 della
1. Al comma 2 dell’articolo 7 della
Art. 27. Modifiche all’articolo 9 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della
Art. 28. Modifiche all’articolo 11 della
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della
2. Il comma 3 dell’articolo 11 della l.r.9/2006 è sostituito dal seguente:
“3. Qualora dalle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 risulti il venir meno di uno dei requisiti di cui all’articolo 4, l’azienda USL le trasmette entro quattordici giorni alla struttura regionale competente alla tenuta dell’elenco, ai fini dell’adozione dei provvedimenti necessari e dell’aggiornamento dell’elenco.”.
Art. 29. Modifiche all’articolo 16 della
1. All’articolo 16 della
SEZIONE VI
Tutela sanitaria dello sport. Modifiche alla legge regionale 9
luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport)
Art. 30. Modifiche all’articolo 4 della
1. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport) le parole: “18 febbraio 1983” sono sostituite dalle seguenti: “18 febbraio 1982”.
Art. 31. Modifiche all’articolo 5 della
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della
2. Al comma 3 dell’articolo 5 della
SEZIONE VII
Trasporto pubblico locale. Modifiche alla legge regionale 23
dicembre 1998, n. 100 (Disciplina tariffaria di trasporto pubblico
locale in favore di particolari categorie)
Art. 32. Modifiche all’articolo 2 della
1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della
“g) ai Cavalieri di Vittorio Veneto, ai titolari del diploma d’onore al combattente istituito con
Art. 33. Sostituzione dell’articolo 4 della
1. L’articolo 4 della
“Art. 4. Criteri per la determinazione del reddito
1. I limiti di reddito previsti, rispettivamente, quali condizione per il rilascio dei titoli di viaggio in favore dei cittadini di età superiore ai sessantacinque anni ai sensi dell’articolo 2, lettera h), e quali condizione per l’accesso alla fruizione delle riduzioni di tariffa, vengono stabiliti a seguito della valutazione della situazione economica del richiedente, effettuata con lo strumento dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal
CAPO IV
Politiche del lavoro
SEZIONE I
Modifiche alla
(Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, formazione professionale e lavoro)
Art. 34. Modifiche all’articolo 10 della
1. Il comma 6 dell’articolo 10 della
“6. La Giunta regionale approva il bilancio previsionale economico delle aziende con l’allegato piano di attività annuale, previa espressione del parere del Consiglio regionale.”.
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 10 della
“6 bis. Il Consiglio regionale verifica i risultati finali del controllo di gestione e approva il conto di esercizio delle aziende.”.
3. Al comma 8 dell’articolo 10 della
Art. 35. Sostituzione dell’articolo 16 della
1. L’articolo 16 della
“Art. 16. Formazione professionale
1. Il sistema regionale della formazione professionale ha le seguenti finalità:
a) assicurare standard di qualità dell’offerta formativa mediante l’innovazione dei profili e delle competenze degli operatori della formazione, lo sviluppo e l’innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell’offerta;
b) ridurre il dislivello qualitativo e quantitativo fra la domanda e l’offerta di lavoro;
c) promuovere la formazione professionale in quanto servizio di interesse generale volto a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta, favorendo la crescita della cultura professionale;
d) assicurare attività di qualificazione, riqualificazione, specializzazione e riconversione professionale.”.
Art. 36. Modifiche all’articolo 17 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 17 della
2. Al comma 5 dell’articolo 17 della
Art. 37. Modifiche all’articolo 22 ter della
1. Al comma 1 dell’articolo 22 ter della
CAPO V
Politiche territoriali e ambientali
SEZIONE I
Inquinamento acustico. Modifiche alla legge regionale
1 dicembre 1998 n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)
Art. 38. Inserimento dell’articolo 17 bis nella
1. Dopo l’articolo 17 della
“Art. 17 bis. Prima attuazione del
1. Il Comune di Firenze è individuato come agglomerato con più di 250.000 abitanti per gli effetti del
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati gli agglomerati compresi fra 100.000 e 250.000 abitanti per gli effetti del
3. Il Comune di Firenze è l’autorità competente all’elaborazione delle mappe acustiche strategiche e dei dati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), nonché dei piani di azione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) del
SEZIONE II
Emergenza idrica. Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2007,
n. 29 (Norme per l’emergenza idrica per l’anno 2007. Modifiche alla
di risorse idriche)" e alla legge regionale 11 dicembre 1998
n. 91 “Norme per la difesa del suolo”)
Art. 39. Modifiche all’articolo 1 della
1. Dopo il comma 1 della
“1 bis. In caso di superamento dello stato di emergenza idrica idropotabile, la Giunta regionale, anche su proposta delle province e degli ATO, può dichiararne la cessazione, con propria deliberazione, anche per parti del territorio regionale.”.
Art. 40. Modifiche all’articolo 5 della
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della
“1. Le province, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza idrica idropotabile di cui all’articolo 1, sulla base dei piani operativi per l’emergenza idrica di cui all’articolo 7 bis della
a) alla sospensione del rilascio di nuove concessioni o autorizzazioni al prelievo idrico per usi diversi da quello idropotabile;
b) alla emanazione dei provvedimenti limitativi di propria competenza, in materia di usi idrici diversi da quello idropotabile.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 5 della
a) alle concessioni ad uso zootecnico per le quali è prescritta la potabilità delle acque;
b) alle concessioni ad uso diverso da quello idropotabile, i cui titolari utilizzino sistemi di risparmio dell’acqua.”.
CAPO VI
Bilancio e finanze
SEZIONE I
Tributi regionali. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005,
n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali)
Art. 41. Modifiche all’articolo 16 della
1. Al comma 3 dell’articolo 16 della
SEZIONE II
Tributo per il deposito in discarica. Modifiche alla legge regionale
18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la
bonifica dei siti inquinati)
Art. 42. Modifiche all’articolo 15 della
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della
Art. 43. Sostituzione dell’articolo 30 bis nella
1. L’articolo 30 bis della
“Art. 30 bis. Disposizioni per la determinazione dell’ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani
1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 il tributo disciplinato dalla
a) grado di efficienza della raccolta differenziata, espresso in percentuale rispetto alla quantità complessiva di rifiuti prodotti;
b) produzione annua pro-capite di rifiuti.
2. L’ammontare del tributo dovuto è calcolato secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella riportata nell’allegato alla presente legge.
3. Per i comuni ricadenti negli ATO che hanno provveduto alla costituzione delle comunità d’ambito secondo quanto previsto all’articolo 23, e nei quali sia stato conseguito l’obiettivo di raccolta differenziata di cui all’articolo 205, comma 1, del
4. Per i piccoli comuni in situazione di maggiore disagio, che possono essere destinatari del contributo di cui all’articolo 4 della
5. L’accertamento dei livelli di raccolta differenziata e di produzione dei rifiuti annui pro-capite, anche ai fini dell’applicazione dell’addizionale prevista al comma 8, è effettuato annualmente con atto del dirigente della competente struttura, entro la data e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di cui all’articolo 15, comma 1. Tale deliberazione, avuto riguardo anche agli standard del sistema informativo regionale ambientale (SIRA), individua i formati, i termini e le modalità di trasmissione dei dati, che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della suddetta certificazione.
6. Ai fini di cui al presente articolo, l’omessa comunicazione dei dati di cui al comma 5 e la ritardata comunicazione degli stessi oltre sessanta giorni dal termine stabilito comportano l’applicazione del tributo nella misura massima di 25,82 euro a tonnellata, prevista dall’articolo 3 della
7. L’ammontare del tributo è annualmente rideterminato a decorrere dal primo giorno del trimestre immediatamente successivo all’adozione dell’atto del dirigente della competente struttura di cui al comma 5. Dallo stesso termine si applica l’addizionale del 20 per cento ai comuni nella condizione di cui al comma 9, accertata dall’atto del dirigente della competente struttura.
8. L’addizionale del 20 per cento al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, prevista dall’articolo 205, comma 3 del
9. L’addizionale di cui al comma 8 è versata alla Regione Toscana dai soggetti passivi individuati dall’articolo 3 della
10. Una quota pari al 90 per cento delle somme effettivamente incassate ai sensi del comma 8 è riassegnata sui bilanci degli esercizi successivi per il finanziamento di interventi diretti a ridurre la produzione di rifiuti nonché ad incentivare il sistema di raccolta differenziata secondo le modalità di cui alla
Art. 44. Abrogazione dell’articolo 30 ter della
1. L’articolo 30 ter della
Art. 45. Inserimento dell’articolo 31 ter nella
1. Dopo l’articolo 31 bis della
“Art. 31 ter. Disposizioni transitorie concernenti l’addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
1. In sede di prima applicazione l’addizionale prevista dall’articolo 30 bis, comma 8, si applica a decorrere dal secondo trimestre successivo all’adozione dell’atto del dirigente della competente struttura di cui all’articolo 30 bis, comma 5, relativo all’accertamento dei livelli di raccolta differenziata raggiunti nell’anno 2006.”.
Art. 46. Sostituzione dell’allegato B della
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 la tabella di cui all’allegato B della
“Tabella determinazione ammontare tributo – articolo 30 bis
|
Produzione rifiuti urbani e assimilati kg/ab/anno |
|||
|
produz≤500 |
500<produz≤650 |
650<produz≤800 |
produz>800 |
Efficienza raccolta differenziata (%) |
Euro/t |
Euro/t |
Euro/t |
Euro/t |
RD<30 |
18 |
20 |
22 |
23 |
30≤RD<35 |
13 |
15 |
17 |
18 |
35≤RD<40 |
10 |
12 |
14 |
15 |
RD≥40 |
8 |
10 |
13 |
14 |
SEZIONE III
Commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali. Modifiche alla
commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali)
Art. 47. Inserimento dell’art. 9 bis nella
1. Dopo l’articolo 9 della
“Art. 9 bis Tariffa fitosanitaria
1. Ai sensi dell’articolo 55 del
2. La tariffa fitosanitaria è versata su apposito conto corrente postale con le modalità stabilite dall’ARPAT.”.
Art. 48. Modifiche all’articolo 10 della
1. Il comma 1 dell’articolo 10 della
“1. Per l’erogazione dei servizi nell’ambito delle attività fitosanitarie di cui all’articolo 7, non ricomprese nelle attività di cui all’articolo 9 bis, comma 1, gli utenti sono tenuti al versamento all’ARPAT di un corrispettivo, determinato in base ad uno specifico tariffario approvato dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali agricole.”.
Art. 49. Modifiche all’articolo 11 della
1. La rubrica dell’articolo 11 della
2. Dopo il comma 17 dell’articolo 11 della
“17 bis. Chiunque non esegue, in tutto o in parte, o esegue oltre la scadenza il versamento della tariffa fitosanitaria di cui all’articolo 9 bis è soggetto al pagamento della sanzione prevista dall’articolo 10 della
Art. 50. Inserimento dell’articolo 12 bis nella
1. Dopo l’articolo 12 della
“Art. 12 bis. Recupero della tariffa fitosanitaria e irrogazione della sanzione tributaria
1. La Regione Toscana è l’ente competente al recupero delle somme dovute a titolo di tariffa fitosanitaria ed all’irrogazione delle sanzioni tributarie previste dall’articolo 11, comma 17 bis. A tali fini si applicano le disposizioni di cui alla
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento dell’ARPAT per l’esercizio delle attività fitosanitarie di cui alla presente legge.”.
Art. 51. Inserimento dell’articolo 13 bis nella
1. Dopo l’articolo 13 della
“Art. 13 bis. Comunicazioni
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l’ARPAT comunica alla Regione la somma complessiva introitata dalla riscossione della tariffa fitosanitaria per l’anno precedente, ai fini del rendiconto e dell’assestamento.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, l’ARPAT comunica alla Regione l’elenco dei soggetti che non hanno eseguito, in tutto o in parte, o eseguito oltre la scadenza il versamento della tariffa fitosanitaria nell’anno precedente.”.
Art. 52. Inserimento dell’articolo 13 ter nella
1. Dopo l’articolo 13 bis della
“Art. 13 ter. Norma contabile
1. La Regione iscrive in entrata del proprio bilancio di previsione le somme presumibili di cui all’articolo 13 bis, comma 1, e le destina al finanziamento dell’ARPAT per l’esercizio delle attività in ambito fitosanitario di cui alla presente legge, iscrivendo a tal fine specifico stanziamento nella parte spesa del bilancio regionale.
2. La tariffa fitosanitaria incassata dall’ARPAT è riversata alla Regione, che può provvedere alla riscossione anche mediante compensazione a valere sulle erogazioni al medesimo.”.
CAPO VII
Commissioni e comitati
SEZIONE I
Modifiche alla
(Trattamento economico ai membri di alcuni comitati
e commissioni regionali)
Art. 53. Modifiche all’articolo 1 della
1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 1 della
“1. La presente legge disciplina l’indennità ed il rimborso spese, nonché il trattamento economico di missione per il presidente, i componenti ed i segretari dei seguenti organismi:”.
2. Le lettere c), d) ed e) del comma 1 dell’articolo 1 della
Art. 54. Modifiche all’articolo 2 della
1. All’articolo 2 della
Art. 55. Modifiche all’articolo 3 della
1. All’articolo 3 della
Art. 56. Abrogazione dell’articolo 4 della
1. L’articolo 4 della
SEZIONE II
Modifiche alla
(Istituzione dell’Azienda regionale agricola di Alberese)
Art. 57. Modifiche all’articolo 10 della
1. Alla lettera e) del comma 1 della
2. Alla lettera f) del comma 1 della
SEZIONE III
Modifiche alla
(Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo
e l’innovazione nel settore agricolo forestale “ARSIA”)
Art. 58. Modifiche all’articolo 13 della
1. Il comma 10 dell’articolo 13 della
“10. Al presidente del comitato spetta un’indennità annua pari al 14,25 per cento del compenso spettante all’amministratore. Agli altri componenti spetta un’indennità annua pari al 9,5 per cento.”.
SEZIONE IV
Modifiche alla
(Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio
di taxi e servizio di noleggio)
Art. 59. Modifiche all’articolo 2 della
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della
“d) due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali, su proposta dell’ANCI e dell’UPI”;
2. Al comma 11 dell’articolo 2 della
Art. 60. Modifiche all’articolo 6 della
1. Al comma 12 dell’articolo 6 della
SEZIONE V
Modifiche alla
(Norme per il trasporto pubblico locale)
Art. 61. Modifiche all’articolo 26 bis della
1. Al comma 1 dell’articolo 26 bis della
2. Al comma 2 dell’articolo 26 bis della
3. Al comma 3 dell’articolo 26 bis della
SEZIONE VI
Modifiche alla
(Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette
di interesse locale)
Art. 62. Modifiche all’articolo 3 della
1. Il comma 7 dell’articolo 3 della
“7. Ai membri della Consulta spetta un gettone di presenza per ogni giorno di riunione nella misura di euro 61,00 lordi, oltre al rimborso spese e all’indennità di missione, secondo la disciplina prevista per i dirigenti regionali.”.
SEZIONE VII
Soppressione del Comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico
Art. 63. Soppressione del Comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico. Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) articolo 7 della
b) articolo 4 della
CAPO VIII
Rapporti con le autonomie locali
SEZIONE I
Modifica alla
Art. 64. Modifica all’articolo 15 della
1. Il comma 2 dell’articolo 15 della
“2. I comuni che accedono al fondo sono tenuti, entro trentasei mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale, al rimborso del finanziamento concesso, senza alcun onere per interessi.”.
CAPO IX
Disposizioni finali
Art. 65. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Articolo abrogato dall'art. 160 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 140 della