§ 6.2.70 - L.R. 7 gennaio 2015, n. 2.
Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 programmazione economica
Data:07/01/2015
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Modifiche all' articolo 3 bis della l.r. 25/1998
Art. 2.  Modifiche all'articolo 9 della l.r. 25/1998
Art. 3.  Modifiche all'articolo 24 della l.r. 88/1998
Art. 4.  Modifiche all'articolo 2 della l.r. 11/1999
Art. 5.  Modifiche all'articolo 2 della l.r. 35/2000
Art. 6.  Modifiche all'articolo 8 della l.r. 35/2000
Art. 7.  Modifiche all'articolo 10 della l.r. 35/2000
Art. 8.  Modifiche all'articolo 2 della l.r. 72/2000
Art. 9.  Modifiche all'articolo 31 della l.r. 32/2002
Art. 10.  Modifiche all'articolo 7 della l.r. 1/2004
Art. 11.  Modifiche all'articolo 10 della l.r. 40/2005
Art. 12.  Modifiche all'articolo 18 della l.r. 40/2005
Art. 13.  Modifiche all'articolo 26 della l.r. 41/2005
Art. 14.  Modifiche all'articolo 45 della l.r. 41/2005
Art. 15.  Modifiche all'articolo 2 della l.r. 1/2006
Art. 16.  Modifiche all'articolo 9 della l.r. 1/2006
Art. 17.  Modifiche all'articolo 2 della l.r. 14/2007
Art. 18.  Modifiche all' articolo 3 bis della l.r. 14/2007
Art. 19.  Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 9/2008
Art. 20.  Modifiche all'articolo 6 della l.r. 9/2008
Art. 21.  Modifiche all'articolo 7 della l.r. 9/2008
Art. 22.  Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 16/2009
Art. 23.  Modifiche all'articolo 22 della l.r. 16/2009
Art. 24.  Modifiche al preambolo della l.r. 16/2009
Art. 25.  Abrogazione dell'articolo 9 della l.r. 26/2009
Art. 26.  Modifiche all'articolo 42 della l.r. 26/2009
Art. 27.  Modifiche all'articolo 43 della l.r. 26/2009
Art. 28.  Sostituzione dell'articolo 44 della l.r. 26/2009
Art. 29.  Modifiche all'articolo 53 della l.r. 26/2009
Art. 30.  Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 29/2009
Art. 31.  Modifiche all'articolo 5 della l.r. 29/2009
Art. 32.  Modifiche all'articolo 6 della l.r. 29/2009
Art. 33.  Modifiche all'articolo 1 della l.r. 9/2010
Art. 34.  Modifiche all'articolo 2 della l.r. 9/2010
Art. 35.  Modifiche all'articolo 9 della l.r. 9/2010
Art. 36.  Modifiche all'articolo 11 della l.r 9/2010
Art. 37.  Modifiche all'articolo 5 della l.r. 21/2010
Art. 38.  Modifiche all'articolo 7 della l.r. 21/2010
Art. 39.  Modifiche all'articolo 31 della l.r. 21/2010
Art. 40.  Modifiche all’articolo 42 della l.r. 21/2010
Art. 41.  Modifiche all’articolo 43 della l.r. 21/2010
Art. 42.  Modifiche all’articolo 44 della l.r. 21/2010
Art. 43.  Modifiche all’articolo 47 della l.r. 21/2010
Art. 44.  Modifiche all'articolo 2 della l.r. 55/2011
Art. 45.  Modifiche all'articolo 3 della l.r. 55/2011
Art. 46.  Modifiche all'articolo 4 della l.r. 55/2011
Art. 47.  Modifiche all'articolo 1 della l.r. 51/2013


§ 6.2.70 - L.R. 7 gennaio 2015, n. 2.

Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore.

(B.U. 14 gennaio 2015, n. 1)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

 

Visto l'articolo 46 dello Statuto;

 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

 

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

 

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

 

Vista la legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti);

 

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese);

 

Vista la legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie);

 

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

 

Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana");

 

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

 

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

 

Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale);

 

Vista la legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale);

 

Vista la legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti);

Vista la legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere);

 

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);

 

Vista la legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana);

 

Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente);

 

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

 

Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale);

 

Vista la legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 (Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative);

 

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).

 

Considerato quanto segue:

 

1. È necessario adeguare la legislazione regionale in materia di programmazione settoriale alle disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili, approvate con apposita legge a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche approntate al d.lgs. 118/2011, in modo da coordinare le norme settoriali con quelle generali in materia di programmazione, e per operare i necessari adeguamenti testuali;

 

Approva la presente legge

 

CAPO I - Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)

 

Art. 1. Modifiche all' articolo 3 bis della l.r. 25/1998

     1. Il comma 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); è sostituito dal seguente:

“ 2. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione a quanto contenuto nei piani di cui al comma 1 ed in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione, mediante proprie deliberazioni definisce:

a) i criteri specifici e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 3, comma 2;

b) i criteri specifici e le modalità per l’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 3, comma 3. ”.

     2. Al comma 3 dell'articolo 3 bis della l.r. 25/1998 le parole: “ Le priorità ” sono sostituite dalle seguenti: “ I criteri e le modalità ”.

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 25/1998

     1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:

“ 1. Il piano regionale definisce, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della l.r. 1/2015 Stessa e con le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi generali individuati nel piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 14/2007, ed ha i contenuti di cui all’articolo 199 del d.lgs. 152/2006. ”.

 

CAPO II - Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 88/1998

     1. Il comma 1 bis dell'articolo 24 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), è sostituito dal seguente:

“ 1 bis. La Giunta regionale, con le deliberazioni di cui all’articolo 4 della l.r. 55/2011, definisce le azioni specifiche e le relative risorse, fissando altresì il termine per la relativa progettazione ed esecuzione delle opere. ”.

     2. Al comma 3 bis dell'articolo 24 della l.r. 88/1998, le parole: “ dell’articolo 10 bis, comma 3, della 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) ” sono sostituite dalle seguenti: “ dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 7 gennaio 2015, n.1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008). ”.

 

CAPO III - Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti)

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 11/1999

     1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti) è sostituito dal seguente:

“ 1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge assumono come riferimento le linee di programmazione pluriennale contenute nel programma regionale di sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento annuale di cui al documento di economia e finanza regionale (DEFR) e alla relativa nota di aggiornamento, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008). ”.

     2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:

“ 2. Il Consiglio regionale approva, in attuazione del PRS, direttive pluriennali, di durata pari al PRS, aggiornabili annualmente in coerenza con il DEFR e della relativa nota di aggiornamento. Tali direttive si compongono di due parti, concernenti rispettivamente le attività dei soggetti destinatari dei contributi e i progetti di interesse regionale promossi dalla Regione. ”.

     3. Il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:

“ 5. La Giunta regionale provvede con proprie deliberazioni all’attuazione delle direttive di cui al comma 2. ”.

 

CAPO IV - Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese)

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 35/2000 [1]

     1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese) è sostituito dal seguente:

“ 1. Il piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) è strumento di programmazione ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) che attua le strategie di intervento individuate nel programma regionale di sviluppo (PRS) in materia di industria, artigianato, commercio, turismo, cooperazione e servizi, assumendone le priorità, perseguendone gli obiettivi e applicandone i criteri di intervento, per il periodo di riferimento. ”.

     2. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 35/2000 le parole: “ ai sensi della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e successive modifiche ” sono soppresse.

     3. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 35/2000 le parole: “ 49/1999 ” sono sostituite dalle seguenti: “ 1/2015. ”.

     4. Al comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 35/2000 le parole: “ documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) e con il bilancio di previsione annuale e pluriennale ” sono sostituite dalle seguenti: “ documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione ”.

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 35/2000 [2]

     1. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 35/2000 le parole: “ dell'articolo 10 bis della l.r. 49/1999 ” sono sostituite dalle seguenti: “ dell'articolo 10, comma 6, della l.r. 1/2015. ”.

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 35/2000 [3]

     1. All'articolo 10 della l.r. 35/2000 le parole: “ Il PRSE resta in vigore per un periodo di sei mesi dalla data di approvazione del PRS della legislatura successiva alla sua approvazione ” sono soppresse.

 

CAPO V - Modifiche alla legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie)

 

     Art. 8. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 72/2000

     1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie) è sostituito dal seguente:

“ 1. Il piano regionale di settore per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive, quale strumento di programmazione regionale ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), attua le strategie di intervento in tema di politiche sociali definite dal programma regionale di sviluppo (PRS). ”.

     2. L'alinea del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 72/2000 è sostituito dal seguente:

“ 2. Il piano di cui al comma 1 individua gli obiettivi, le tipologie di intervento e i criteri generali per la loro attuazione ai fini della promozione della cultura e della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive, e definisce, in particolare: ”.

 

CAPO VI - Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 32/2002

     1. Il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) è sostituito dal seguente:

“ 1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge assumono come riferimento strategico le linee emergenti nella programmazione effettuata dal programma regionale di sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento annuale di cui al documento di economia e finanza regionale (DEFR) e relativa nota di aggiornamento, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008). ”.

     2. Il comma 3 dell'articolo 31 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“ 3. La programmazione generale degli interventi integrati e intersettoriali viene espressa attraverso un piano di indirizzo generale integrato (PIGI), definito ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 1/2015. Eventuali aggiornamenti annuali del piano sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale. ”.

     3. Al comma 5 dell'articolo 31 della l.r. 32/2002, le parole: “ dell’art. 15 della l.r. 49/1999 ” sono sostituite dalle seguenti: “ dell'articolo 3 della l.r. 1/2015. ”.

 

CAPO VII - Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana")

 

     Art. 10. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 1/2004

     1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana"), dopo le parole: “ in materia di programmazione ” sono inserite le seguenti: “ di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008). ”.

     2. L'alinea del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“ 2. Il Programma è strumento di programmazione settoriale ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 1/2015 e attua le strategie di intervento definite dal programma regionale di sviluppo (PRS) in materia di promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza. E’ approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, formulata tenuto conto degli indirizzi e dei documenti programmatici della Rete. Il Programma contiene: ”.

     3. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“ 3. La Giunta regionale provvede all’attuazione del Programma con propri atti, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione. ”.

     4. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 1/2004 è inserito il seguente:

“ 3 bis. Gli atti di cui al comma 1 vengono comunicati al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali e concorrono alla formazione del Piano di attività annuale della Rete di cui all’articolo 17. ”.

 

CAPO VIII - Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)

 

     Art. 11. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 40/2005

     1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), le parole: “ , che ha durata corrispondente a quella del programma regionale di sviluppo; ” sono soppresse.

 

     Art. 12. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 40/2005

     1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 40/2005, dopo le parole: “ strumento di programmazione” è inserita la seguente: “ intersettoriale ”.

     2. Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 40/2005 le parole: “ conferenza regionale delle società della salute ” sono sostituite dalle seguenti: “ conferenza regionale dei sindaci. ”.

     3. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 40/2005 le parole: “ , ed ha durata corrispondente a quella del programma regionale di sviluppo. ” sono soppresse.

     4. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 40/2005 le parole: “ 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) ” sono sostituite dalle seguenti: “ 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008). ”.

     5. Il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“ 3. La Giunta regionale con proprie deliberazioni provvede all’attuazione del piano sanitario e sociale integrato regionale in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione. ”.

 

CAPO IX - Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)

 

     Art. 13. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 41/2005

     1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), le parole: “ , in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 49/1999. ” sono soppresse.

 

     Art. 14. Modifiche all'articolo 45 della l.r. 41/2005

     1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 45 della l.r. 41/2005, le parole: “ in sede di aggiornamento annuale del piano sanitario e sociale integrato regionale ” sono sostituite dalle seguenti: “ con le deliberazioni di cui all’articolo 18, comma 3, della l.r. 40/2005 ”.

 

CAPO X - Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)

 

     Art. 15. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 1/2006

     1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) è sostituito dal seguente:

“ 1. Il piano regionale agricolo forestale (PRAF) è lo strumento di programmazione intersettoriale che, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), attua le strategie di intervento per le politiche agricole, forestali e di sviluppo rurale definite nel programma regionale di sviluppo (PRS), nel rispetto degli indirizzi di politica agricola comunitaria e nazionale. ”.

     2. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

“3. La sezione agricola del PRAF:

a) definisce gli obiettivi e le tipologie di intervento;

b) individua l'ammontare delle risorse destinate agli interventi nei settori di cui al comma 2, che possono essere articolati per ambiti di intervento settoriale, intersettoriale e territoriale;

c) individua l'ammontare del finanziamento di interventi urgenti e imprevisti;

d) individua i soggetti attuatori e i soggetti beneficiari in relazione alle tipologie di intervento;

e) individua gli strumenti di intervento operanti ai sensi delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia;

f) definisce gli indirizzi per l'attuazione degli interventi. ”.

     3. Il comma 8 dell'articolo 2 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

“ 8. La Giunta regionale provvede all’attuazione del PRAF con propri atti, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione. ”.

 

     Art. 16. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 1/2006

     1. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 1/2006, le parole: “ della l.r. 49/1999 (art. 10 bis comma 3) ” sono sostituite dalle seguenti: “ dell'articolo 10, comma 6, della l.r. 1/2015. ”.

 

CAPO XI - Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale)

 

     Art. 17. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 14/2007

     1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale), le parole: “ all’articolo 6 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) ” sono sostituite dalle seguenti: “ all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008). ”.

     2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 14/2007 è sostituito dal seguente:

“ 2. Il PAER ha carattere di piano intersettoriale ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2015 ed è coordinato ed integrato con il piano di indirizzo territoriale di cui all'articolo 88 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), contribuendo a determinarne gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni progettuali strategiche. ”.

 

     Art. 18. Modifiche all' articolo 3 bis della l.r. 14/2007

     1. Il comma 1 dell'articolo 3 bis della l.r. 14/2007 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale con proprie deliberazioni provvede all’attuazione del PAER in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione. ”.

 

CAPO XII - Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti)

 

     Art. 19. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 9/2008

     1. L'articolo 5 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti) è sostituito dal seguente:

“ Art. 5. Piano di indirizzo

1. Il piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti è strumento di programmazione settoriale che, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), attua le strategie di intervento individuate dal programma regionale di sviluppo (PRS) in materia di tutela dei consumatori e degli utenti.

2. Il piano, su proposta della Giunta regionale, previo parere del Comitato, individua gli obiettivi da perseguire, le tipologie di intervento, gli indirizzi ed i criteri per la scelta delle iniziative da realizzare annualmente, nonché i criteri per l’assegnazione dei contributi da riservare alle associazioni dei consumatori e utenti, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1.

3. Il piano definisce inoltre per l’ambito della difesa e tutela dei consumatori l’attuazione della strategia regionale coordinata e continuativa in materia di sicurezza stradale. ”.

 

     Art. 20. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 9/2008

     1. La rubrica dell'articolo 6 della l.r. 9/2008 è sostituita dalla seguente:

“ Modalità di attuazione ”.

     2. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 9/2008 la parola: “ priorità ” è sostituita dalla seguente: “ tipologie ”.

     3. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 9/2008 è sostituito dal seguente:

“ 3. Entro centoventi giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta regionale, in base agli indirizzi di cui all’articolo 5 ed in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione, provvede all’attuazione del piano, in base alle domande ed iniziative pervenute ai sensi dei commi 1 e 2. ”.

     4. L'alinea del comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 9/2008 è sostituito dal seguente:

“ 4. La Giunta regionale, ai sensi del comma 3, fissa l’elenco delle iniziative ammesse, le quote di finanziamento ed i contributi da erogare secondo la seguente ripartizione: ”.

     5. Al comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 9/2008 le parole: “ previsti nel documento di attuazione ” sono soppresse.

 

     Art. 21. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 9/2008

     1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 9/2008 le parole: “ previsti nel documento di attuazione ” sono soppresse.

 

CAPO XIII - Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere)

 

     Art. 22. Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 16/2009

     1. L'articolo 10 della legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere) è abrogato.

 

     Art. 23. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 16/2009

     1. Il comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 16/2009 è sostituito dal seguente:

“ 1. Il piano regionale per la cittadinanza di genere costituisce lo strumento della programmazione regionale in tema di pari opportunità ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) e stabilisce:

a) gli obiettivi regionali in tema di pari opportunità in coerenza con gli indirizzi definiti dal PRS;

b) gli obiettivi e i requisiti generali dei progetti per la conciliazione vita-lavoro di cui all’articolo 3;

c) gli obiettivi ed i requisiti generali dei progetti delle associazioni di cui all’articolo 6;

d) i criteri e indirizzi per l’attuazione delle azioni di cui all’articolo 17;

e) le tipologie dei progetti che la Giunta regionale intende realizzare direttamente;

f) i finanziamenti destinati alle singole tipologie di cui alle lettere b), c), d), e);

g) gli indirizzi per la definizione di patti territoriali e accordi locali di genere. ”.

     2. Il comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 16/2009 è abrogato.

 

     Art. 24. Modifiche al preambolo della l.r. 16/2009

     1. Al punto 6 bis del considerato del preambolo le parole: “ 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) ” sono sostituite dalle seguenti: “ 1/2015 ”.

 

CAPO XIV - Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana)

 

     Art. 25. Abrogazione dell'articolo 9 della l.r. 26/2009

     1. L'articolo 9 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), è abrogato.

 

     Art. 26. Modifiche all'articolo 42 della l.r. 26/2009

     1. Al comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 26/2009 le parole: “ e le relative deliberazioni di attuazione adottate dalla Giunta Regionale, ai sensi degli articoli 10 e 10 bis della l.r. 49/1999 ” sono soppresse.

     2. Il comma 4 dell'articolo 42 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

“ 4. Al fine di raccordare le relative strategie di rilievo internazionale, il piano integrato delle attività internazionali e il PRSE sono elaborati ed attuati in forma coordinata, tenendo conto delle rispettive peculiarità. ”.

 

     Art. 27. Modifiche all'articolo 43 della l.r. 26/2009

     1. Il comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

“ 1. Il piano integrato delle attività internazionali (PIAI) è lo strumento di programmazione che, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), attua le strategie di intervento individuate dal programma regionale di sviluppo in materia di attività internazionali. ”.

     2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 43 della l.r. 26/2009 è sostituita dalla seguente:

“a) gli indirizzi per il coordinamento delle attività di rilievo internazionale condotte dalla Regione nei diversi settori di intervento; ”.

     3. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 43 della l.r. 26/2009 è sostituita dalla seguente:

“b) gli obiettivi definiti in coerenza con il programma regionale di sviluppo; ”.

     4. Al comma 5 dell'articolo 43 della l.r. 26/2009 le parole: “ 49/99 ” sono sostituite dalle seguenti: “ 1/2015. ”.

 

     Art. 28. Sostituzione dell'articolo 44 della l.r. 26/2009

     1. L'articolo 44 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

“ Art. 44. Attuazione del piano integrato delle attività internazionali

     1. La Giunta regionale provvede all’attuazione del PIAI con propri atti, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione. ”.

 

     Art. 29. Modifiche all'articolo 53 della l.r. 26/2009

     1. Al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 26/2009, le parole: “ 49/1999 ” sono sostituite dalle seguenti: “ 1/2015 ”.

 

CAPO XV - Modifiche alla legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana)

 

     Art. 30. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 29/2009

     1. L'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana) è sostituito dal seguente:

“Art. 4. Strumenti di programmazione

1. Gli strumenti della programmazione regionale delle politiche migratorie sono:

a) il programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

b) il piano di indirizzo integrato per le politiche sull’immigrazione, di seguito denominato “piano di indirizzo”;

c) il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e la relativa nota di aggiornamento di cui agli articoli 8 e 9 della l.r. 1/2015. ”.

 

     Art. 31. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 29/2009

     1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 29/2009 è sostituito dal seguente:

“ 1. Il piano di indirizzo integrato per le politiche sull’immigrazione, quale piano settoriale redatto ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 1/2015, attua le strategie di intervento individuate dal PRS. Il piano di indirizzo valorizza i collegamenti e le interazioni tra le diverse politiche settoriali regionali. ”.

     2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 29/2009 la parola: “ strategici ” è soppressa.

 

     Art. 32. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 29/2009

     1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 29/2009 è sostituito dal seguente:

“ 1. La Giunta regionale provvede all’attuazione del piano di indirizzo con propri atti, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione.”.

     2. I commi 2 e 3 dell'articolo 6 della l.r. 29/2009 sono abrogati.

     3. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 29/2009 è sostituito dal seguente:

“4. Gli atti della Giunta regionale attuativi del piano di indirizzo contengono in un apposito allegato:

a) le segnalazioni relative ad opportuni interventi sulla normativa regionale vigente da trasmettere ai settori competenti dell’amministrazione regionale;

b) l’analisi della normativa internazionale, comunitaria, nazionale e regionale sopravvenuta, che abbia conseguenze dirette o indirette sulla condizione giuridica dei cittadini stranieri;

c) l’individuazione di possibili interventi della Regione all’interno degli organismi di coordinamento interistituzionale per ciò che concerne la materia disciplinata nella presente legge. ”.

     4. Il comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 29/2009 è sostituito dal seguente:

“ 5. Gli interventi della presente legge si integrano con quelli previsti dalla normativa regionale ed in particolare con quelli di cui alla l.r. 41/2005. ”.

     5. Al comma 8 dell'articolo 6 della l.r. 29/2009 le parole: “ e del documento annuale di intervento ” sono soppresse.

     6. Al comma 16 dell'articolo 6 della l.r. 29/2009 le parole: “ e del documento annuale di intervento ” sono soppresse.

     7. Al comma 18 dell'articolo 6 della l.r. 29/2009 le parole: “ 15 della l.r. 49/1999 ” sono sostituite dalle seguenti: “ 3 della l.r. 1/2015 ”.

 

CAPO XVI - Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente)

 

     Art. 33. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 9/2010

     1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente) le parole: “ dall’articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) ” sono sostituite dalle seguenti: “ dall’articolo 1 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008). ”.

 

     Art. 34. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 9/2010

     1. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 9/2010 è sostituita dalla seguente:

“ h) all’attuazione del piano regionale per la qualità dell’aria ambiente di cui all’articolo 9, con le modalità definite al successivo articolo 11, comma 1, lettera a); ”.

 

     Art. 35. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 9/2010

     1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 9/2010 le parole: “ delle priorità definite nel programma regionale di sviluppo (PRS) ” sono sostituite dalle seguenti: “ delle strategie e degli indirizzi definiti nel programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008). ”.

     2. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 9/2010 è sostituito dal seguente:

“ 2. Il piano regionale per la qualità dell’aria ambiente è piano intersettoriale ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2015, nonché atto di governo del territorio ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). ”.

 

     Art. 36. Modifiche all'articolo 11 della l.r 9/2010

     1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 9/2010 è sostituita dalla seguente:

“ a) ad atti della Giunta regionale che, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento di cui alla l.r. 1/2015, destinano le risorse finanziarie necessarie all’attuazione sulla base del bilancio di previsione; ”.

     2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 9/2010 è abrogata.

 

CAPO XVII - Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali)

 

     Art. 37. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 21/2010

     1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) è sostituito dal seguente:

“ 1. Il piano della cultura di cui all’articolo 4, quale piano settoriale ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) è approvato dal Consiglio regionale e attua le strategie di intervento individuate dal programma regionale di sviluppo (PRS) in materia di politiche culturali. ”.

     2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:

“ 2. La Giunta regionale provvede con proprie deliberazioni all’attuazione del piano della cultura di cui all’articolo 4, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione, previo invio delle proposte di atti al Consiglio regionale contestualmente alla richiesta di iscrizione all’ordine del giorno della Giunta regionale. ”.

     3. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 21/2010, le parole: “ 49/1999 ” sono sostituite dalle seguenti: “ 1/2015 ”.

 

     Art. 38. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 21/2010

     1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 21/2010 le parole: “ ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 49/1999 ” sono soppresse.

     2. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 21/2010 la parola: “ approvati ” è sostituita dalla seguente: “ attuati ”.

 

     Art. 39. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 21/2010

     1. Al comma 4 dell'articolo 31 della l.r. 21/2010 le parole: “ con deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 5, comma 2 ” sono sostituite dalle seguenti: “ ai sensi dell’articolo 5, comma 2 ”.

 

     Art. 40. Modifiche all’articolo 42 della l.r. 21/2010

     1. Il comma 4 dell'articolo 42 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:

“ 4. L’ammontare del finanziamento annuale della Regione per ciascuna delle due Fondazioni è stabilito con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5, comma 2, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio di previsione. ”.

 

     Art. 41. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 21/2010

     1. Il comma 4 dell'articolo 43 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:

“ 4. La Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, eroga alle fondazioni di cui ai commi 1 e 2 e all’Orchestra Camerata strumentale di Prato, contributi finanziari il cui importo è determinato, sulla base del programma di attività presentato, con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5, comma 2. ”.

 

     Art. 42. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 21/2010

     1. Al comma 5 dell'articolo 44 della l.r. 21/2010, le parole: “ ai sensi dell’articolo 10 bis della l.r. 49/1999 ” sono soppresse.

 

     Art. 43. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 21/2010

     1. Il comma 3 dell'articolo 47 della l.r. 21/2010, è sostituito dal seguente:

“ 3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione eroga alla fondazione un contributo annuale nella misura determinata con deliberazione ai sensi dell’articolo 5, comma 2. ”.

 

CAPO XVIII - Modifiche alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale)

 

     Art. 44. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 55/2011

     1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale), le parole: “ all'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) ” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).”.

 

     Art. 45. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 55/2011

     1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 55/2011, le parole: “ ha carattere di piano intersettoriale ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 49/1999 e ” sono sostituite dalle seguenti: “ quale strumento della programmazione regionale ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 1/2015 ”.

     2. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 55/2011, le parole “ i documenti attuativi ” sono sostituite dalle seguenti: “ le deliberazioni ”.

 

     Art. 46. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 55/2011

     1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 55/2011 è sostituito dal seguente:

“ 1. La Giunta regionale con proprie deliberazioni provvede all’attuazione del PRIIM in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione. ”.

     2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 55/2011 le parole: “ previsto dal piano attuativo relativo all’anno precedente ” sono sostituite dalle seguenti: “ programmato nell’anno precedente attraverso il DEFR ”.

 

CAPO XIX - Modifiche alla legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 (Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative)

 

     Art. 47. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 51/2013

     1. L’articolo 1 della legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 (Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative) è sostituito dal seguente:

“Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il piano regionale di tutela dall’amianto, in attuazione delle strategie di intervento del programma regionale di sviluppo (PRS) in tema di protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e in conformità con le previsioni della pianificazione ambientale, energetica e socio-sanitaria regionale, definisce gli indirizzi e le misure per la protezione dell’ambiente, la decontaminazione, lo smaltimento e la bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto. Il piano definisce altresì gli indirizzi per la progressiva dismissione dei siti estrattivi di materiali contenenti amianto naturale.

2. Il piano regionale di tutela dall’amianto è approvato, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) ”.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 71.

[2] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 71.

[3] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 71.