Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 programmazione economica |
Data: | 07/01/2015 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all' articolo 3 bis della l.r. 25/1998 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 25/1998 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 88/1998 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 11/1999 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 35/2000 |
Art. 6. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 35/2000 |
Art. 7. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 35/2000 |
Art. 8. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 72/2000 |
Art. 9. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 32/2002 |
Art. 10. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 1/2004 |
Art. 11. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 40/2005 |
Art. 12. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 40/2005 |
Art. 13. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 41/2005 |
Art. 14. Modifiche all'articolo 45 della l.r. 41/2005 |
Art. 15. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 1/2006 |
Art. 16. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 1/2006 |
Art. 17. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 14/2007 |
Art. 18. Modifiche all' articolo 3 bis della l.r. 14/2007 |
Art. 19. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 9/2008 |
Art. 20. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 9/2008 |
Art. 21. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 9/2008 |
Art. 22. Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 16/2009 |
Art. 23. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 16/2009 |
Art. 24. Modifiche al preambolo della l.r. 16/2009 |
Art. 25. Abrogazione dell'articolo 9 della l.r. 26/2009 |
Art. 26. Modifiche all'articolo 42 della l.r. 26/2009 |
Art. 27. Modifiche all'articolo 43 della l.r. 26/2009 |
Art. 28. Sostituzione dell'articolo 44 della l.r. 26/2009 |
Art. 29. Modifiche all'articolo 53 della l.r. 26/2009 |
Art. 30. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 29/2009 |
Art. 31. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 29/2009 |
Art. 32. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 29/2009 |
Art. 33. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 9/2010 |
Art. 34. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 9/2010 |
Art. 35. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 9/2010 |
Art. 36. Modifiche all'articolo 11 della l.r 9/2010 |
Art. 37. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 21/2010 |
Art. 38. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 21/2010 |
Art. 39. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 21/2010 |
Art. 40. Modifiche all’articolo 42 della l.r. 21/2010 |
Art. 41. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 21/2010 |
Art. 42. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 21/2010 |
Art. 43. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 21/2010 |
Art. 44. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 55/2011 |
Art. 45. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 55/2011 |
Art. 46. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 55/2011 |
Art. 47. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 51/2013 |
§ 6.2.70 - L.R. 7 gennaio 2015, n. 2.
Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore.
(B.U. 14 gennaio 2015, n. 1)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 46 dello Statuto;
Visto il
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Considerato quanto segue:
1. È necessario adeguare la legislazione regionale in materia di programmazione settoriale alle disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili, approvate con apposita legge a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche approntate al
Approva la presente legge
CAPO I - Modifiche alla
Art. 1. Modifiche all' articolo 3 bis della
1. Il comma 2 dell'articolo 3 bis della
“ 2. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione a quanto contenuto nei piani di cui al comma 1 ed in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione, mediante proprie deliberazioni definisce:
a) i criteri specifici e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 3, comma 2;
b) i criteri specifici e le modalità per l’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 3, comma 3. ”.
2. Al comma 3 dell'articolo 3 bis della
Art. 2. Modifiche all'articolo 9 della
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della
“ 1. Il piano regionale definisce, ai sensi dell’articolo 10 della
CAPO II - Modifiche alla
Art. 3. Modifiche all'articolo 24 della
1. Il comma 1 bis dell'articolo 24 della
“ 1 bis. La Giunta regionale, con le deliberazioni di cui all’articolo 4 della
2. Al comma 3 bis dell'articolo 24 della
CAPO III - Modifiche alla
Art. 4. Modifiche all'articolo 2 della
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della
“ 1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge assumono come riferimento le linee di programmazione pluriennale contenute nel programma regionale di sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento annuale di cui al documento di economia e finanza regionale (DEFR) e alla relativa nota di aggiornamento, in coerenza con quanto previsto dalla
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della
“ 2. Il Consiglio regionale approva, in attuazione del PRS, direttive pluriennali, di durata pari al PRS, aggiornabili annualmente in coerenza con il DEFR e della relativa nota di aggiornamento. Tali direttive si compongono di due parti, concernenti rispettivamente le attività dei soggetti destinatari dei contributi e i progetti di interesse regionale promossi dalla Regione. ”.
3. Il comma 5 dell'articolo 2 della
“ 5. La Giunta regionale provvede con proprie deliberazioni all’attuazione delle direttive di cui al comma 2. ”.
CAPO IV - Modifiche alla
Art. 5. Modifiche all'articolo 2 della
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della
“ 1. Il piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) è strumento di programmazione ai sensi dell’articolo 10 della
2. Al comma 2 dell'articolo 2 della
3. Al comma 3 dell'articolo 2 della
4. Al comma 6 dell'articolo 2 della
Art. 6. Modifiche all'articolo 8 della
1. Al comma 2 dell'articolo 8 della
Art. 7. Modifiche all'articolo 10 della
1. All'articolo 10 della
CAPO V - Modifiche alla
Art. 8. Modifiche all'articolo 2 della
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della
“ 1. Il piano regionale di settore per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive, quale strumento di programmazione regionale ai sensi dell’articolo 10 della
2. L'alinea del comma 2 dell'articolo 2 della
“ 2. Il piano di cui al comma 1 individua gli obiettivi, le tipologie di intervento e i criteri generali per la loro attuazione ai fini della promozione della cultura e della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive, e definisce, in particolare: ”.
CAPO VI - Modifiche alla
Art. 9. Modifiche all'articolo 31 della
1. Il comma 1 dell'articolo 31 della
“ 1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge assumono come riferimento strategico le linee emergenti nella programmazione effettuata dal programma regionale di sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento annuale di cui al documento di economia e finanza regionale (DEFR) e relativa nota di aggiornamento, in coerenza con quanto previsto dalla
2. Il comma 3 dell'articolo 31 della
“ 3. La programmazione generale degli interventi integrati e intersettoriali viene espressa attraverso un piano di indirizzo generale integrato (PIGI), definito ai sensi dell’articolo 10 della
3. Al comma 5 dell'articolo 31 della
CAPO VII - Modifiche alla
Art. 10. Modifiche all'articolo 7 della
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della
2. L'alinea del comma 2 dell'articolo 7 della
“ 2. Il Programma è strumento di programmazione settoriale ai sensi dell’articolo 10 della
3. Il comma 3 dell'articolo 7 della
“ 3. La Giunta regionale provvede all’attuazione del Programma con propri atti, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione. ”.
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della
“ 3 bis. Gli atti di cui al comma 1 vengono comunicati al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali e concorrono alla formazione del Piano di attività annuale della Rete di cui all’articolo 17. ”.
CAPO VIII - Modifiche alla
Art. 11. Modifiche all'articolo 10 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della
Art. 12. Modifiche all'articolo 18 della
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della
2. Al comma 2 dell’articolo 18 della
3. Al comma 2 dell'articolo 18 della
4. Al comma 2 dell'articolo 18 della
5. Il comma 3 dell'articolo 18 della
“ 3. La Giunta regionale con proprie deliberazioni provvede all’attuazione del piano sanitario e sociale integrato regionale in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione. ”.
CAPO IX - Modifiche alla
Art. 13. Modifiche all'articolo 26 della
1. Al comma 1 dell'articolo 26 della
Art. 14. Modifiche all'articolo 45 della
1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 45 della
CAPO X - Modifiche alla
Art. 15. Modifiche all'articolo 2 della
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della
“ 1. Il piano regionale agricolo forestale (PRAF) è lo strumento di programmazione intersettoriale che, ai sensi dell’articolo 10 della
2. Il comma 3 dell'articolo 2 della
“3. La sezione agricola del PRAF:
a) definisce gli obiettivi e le tipologie di intervento;
b) individua l'ammontare delle risorse destinate agli interventi nei settori di cui al comma 2, che possono essere articolati per ambiti di intervento settoriale, intersettoriale e territoriale;
c) individua l'ammontare del finanziamento di interventi urgenti e imprevisti;
d) individua i soggetti attuatori e i soggetti beneficiari in relazione alle tipologie di intervento;
e) individua gli strumenti di intervento operanti ai sensi delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia;
f) definisce gli indirizzi per l'attuazione degli interventi. ”.
3. Il comma 8 dell'articolo 2 della
“ 8. La Giunta regionale provvede all’attuazione del PRAF con propri atti, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione. ”.
Art. 16. Modifiche all'articolo 9 della
1. Al comma 2 dell'articolo 9 della
CAPO XI - Modifiche alla
Art. 17. Modifiche all'articolo 2 della
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della
“ 2. Il PAER ha carattere di piano intersettoriale ai sensi dell'articolo 10 della
Art. 18. Modifiche all' articolo 3 bis della
1. Il comma 1 dell'articolo 3 bis della
“1. La Giunta regionale con proprie deliberazioni provvede all’attuazione del PAER in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione. ”.
CAPO XII - Modifiche alla
Art. 19. Sostituzione dell'articolo 5 della
1. L'articolo 5 della
“ Art. 5. Piano di indirizzo
1. Il piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti è strumento di programmazione settoriale che, ai sensi dell’articolo 10 della
2. Il piano, su proposta della Giunta regionale, previo parere del Comitato, individua gli obiettivi da perseguire, le tipologie di intervento, gli indirizzi ed i criteri per la scelta delle iniziative da realizzare annualmente, nonché i criteri per l’assegnazione dei contributi da riservare alle associazioni dei consumatori e utenti, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1.
3. Il piano definisce inoltre per l’ambito della difesa e tutela dei consumatori l’attuazione della strategia regionale coordinata e continuativa in materia di sicurezza stradale. ”.
Art. 20. Modifiche all'articolo 6 della
1. La rubrica dell'articolo 6 della
“ Modalità di attuazione ”.
2. Al comma 1 dell'articolo 6 della
3. Il comma 3 dell'articolo 6 della
“ 3. Entro centoventi giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta regionale, in base agli indirizzi di cui all’articolo 5 ed in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione, provvede all’attuazione del piano, in base alle domande ed iniziative pervenute ai sensi dei commi 1 e 2. ”.
4. L'alinea del comma 4 dell'articolo 6 della
“ 4. La Giunta regionale, ai sensi del comma 3, fissa l’elenco delle iniziative ammesse, le quote di finanziamento ed i contributi da erogare secondo la seguente ripartizione: ”.
5. Al comma 7 dell'articolo 6 della
Art. 21. Modifiche all'articolo 7 della
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della
CAPO XIII - Modifiche alla
Art. 22. Abrogazione dell'articolo 10 della
1. L'articolo 10 della
Art. 23. Modifiche all'articolo 22 della
1. Il comma 1 dell’articolo 22 della
“ 1. Il piano regionale per la cittadinanza di genere costituisce lo strumento della programmazione regionale in tema di pari opportunità ai sensi dell'articolo 10 della
a) gli obiettivi regionali in tema di pari opportunità in coerenza con gli indirizzi definiti dal PRS;
b) gli obiettivi e i requisiti generali dei progetti per la conciliazione vita-lavoro di cui all’articolo 3;
c) gli obiettivi ed i requisiti generali dei progetti delle associazioni di cui all’articolo 6;
d) i criteri e indirizzi per l’attuazione delle azioni di cui all’articolo 17;
e) le tipologie dei progetti che la Giunta regionale intende realizzare direttamente;
f) i finanziamenti destinati alle singole tipologie di cui alle lettere b), c), d), e);
g) gli indirizzi per la definizione di patti territoriali e accordi locali di genere. ”.
2. Il comma 3 dell’articolo 22 della
Art. 24. Modifiche al preambolo della
1. Al punto 6 bis del considerato del preambolo le parole: “ 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) ” sono sostituite dalle seguenti: “ 1/2015 ”.
CAPO XIV - Modifiche alla
Art. 25. Abrogazione dell'articolo 9 della
1. L'articolo 9 della
Art. 26. Modifiche all'articolo 42 della
1. Al comma 2 dell'articolo 42 della
2. Il comma 4 dell'articolo 42 della
“ 4. Al fine di raccordare le relative strategie di rilievo internazionale, il piano integrato delle attività internazionali e il PRSE sono elaborati ed attuati in forma coordinata, tenendo conto delle rispettive peculiarità. ”.
Art. 27. Modifiche all'articolo 43 della
1. Il comma 1 dell'articolo 43 della
“ 1. Il piano integrato delle attività internazionali (PIAI) è lo strumento di programmazione che, ai sensi dell’articolo 10 della
2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 43 della
“a) gli indirizzi per il coordinamento delle attività di rilievo internazionale condotte dalla Regione nei diversi settori di intervento; ”.
3. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 43 della
“b) gli obiettivi definiti in coerenza con il programma regionale di sviluppo; ”.
4. Al comma 5 dell'articolo 43 della
Art. 28. Sostituzione dell'articolo 44 della
1. L'articolo 44 della
“ Art. 44. Attuazione del piano integrato delle attività internazionali
1. La Giunta regionale provvede all’attuazione del PIAI con propri atti, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione. ”.
Art. 29. Modifiche all'articolo 53 della
1. Al comma 1 dell'articolo 53 della
CAPO XV - Modifiche alla
Art. 30. Sostituzione dell'articolo 4 della
1. L'articolo 4 della
“Art. 4. Strumenti di programmazione
1. Gli strumenti della programmazione regionale delle politiche migratorie sono:
a) il programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della
b) il piano di indirizzo integrato per le politiche sull’immigrazione, di seguito denominato “piano di indirizzo”;
c) il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e la relativa nota di aggiornamento di cui agli articoli 8 e 9 della
Art. 31. Modifiche all'articolo 5 della
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della
“ 1. Il piano di indirizzo integrato per le politiche sull’immigrazione, quale piano settoriale redatto ai sensi dell’articolo 10 della
2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della
Art. 32. Modifiche all'articolo 6 della
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della
“ 1. La Giunta regionale provvede all’attuazione del piano di indirizzo con propri atti, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione.”.
2. I commi 2 e 3 dell'articolo 6 della
3. Il comma 4 dell’articolo 6 della
“4. Gli atti della Giunta regionale attuativi del piano di indirizzo contengono in un apposito allegato:
a) le segnalazioni relative ad opportuni interventi sulla normativa regionale vigente da trasmettere ai settori competenti dell’amministrazione regionale;
b) l’analisi della normativa internazionale, comunitaria, nazionale e regionale sopravvenuta, che abbia conseguenze dirette o indirette sulla condizione giuridica dei cittadini stranieri;
c) l’individuazione di possibili interventi della Regione all’interno degli organismi di coordinamento interistituzionale per ciò che concerne la materia disciplinata nella presente legge. ”.
4. Il comma 5 dell’articolo 6 della
“ 5. Gli interventi della presente legge si integrano con quelli previsti dalla normativa regionale ed in particolare con quelli di cui alla
5. Al comma 8 dell'articolo 6 della
6. Al comma 16 dell'articolo 6 della
7. Al comma 18 dell'articolo 6 della
CAPO XVI - Modifiche alla
Art. 33. Modifiche all'articolo 1 della
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della
Art. 34. Modifiche all'articolo 2 della
1. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 della
“ h) all’attuazione del piano regionale per la qualità dell’aria ambiente di cui all’articolo 9, con le modalità definite al successivo articolo 11, comma 1, lettera a); ”.
Art. 35. Modifiche all'articolo 9 della
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della
2. Il comma 2 dell'articolo 9 della
“ 2. Il piano regionale per la qualità dell’aria ambiente è piano intersettoriale ai sensi dell'articolo 10 della
Art. 36. Modifiche all'articolo 11 della l.r 9/2010
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della
“ a) ad atti della Giunta regionale che, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento di cui alla
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della
CAPO XVII - Modifiche alla
Art. 37. Modifiche all'articolo 5 della
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della
“ 1. Il piano della cultura di cui all’articolo 4, quale piano settoriale ai sensi dell’articolo 10 della
2. Il comma 2 dell'articolo 5 della
“ 2. La Giunta regionale provvede con proprie deliberazioni all’attuazione del piano della cultura di cui all’articolo 4, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione, previo invio delle proposte di atti al Consiglio regionale contestualmente alla richiesta di iscrizione all’ordine del giorno della Giunta regionale. ”.
3. Al comma 4 dell'articolo 5 della
Art. 38. Modifiche all'articolo 7 della
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della
2. Al comma 2 dell'articolo 7 della
Art. 39. Modifiche all'articolo 31 della
1. Al comma 4 dell'articolo 31 della
Art. 40. Modifiche all’articolo 42 della
1. Il comma 4 dell'articolo 42 della
“ 4. L’ammontare del finanziamento annuale della Regione per ciascuna delle due Fondazioni è stabilito con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5, comma 2, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio di previsione. ”.
Art. 41. Modifiche all’articolo 43 della
1. Il comma 4 dell'articolo 43 della
“ 4. La Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, eroga alle fondazioni di cui ai commi 1 e 2 e all’Orchestra Camerata strumentale di Prato, contributi finanziari il cui importo è determinato, sulla base del programma di attività presentato, con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5, comma 2. ”.
Art. 42. Modifiche all’articolo 44 della
1. Al comma 5 dell'articolo 44 della
Art. 43. Modifiche all’articolo 47 della
1. Il comma 3 dell'articolo 47 della
“ 3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione eroga alla fondazione un contributo annuale nella misura determinata con deliberazione ai sensi dell’articolo 5, comma 2. ”.
CAPO XVIII - Modifiche alla
Art. 44. Modifiche all'articolo 2 della
1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 45. Modifiche all'articolo 3 della
1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 3 della
2. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della
Art. 46. Modifiche all'articolo 4 della
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della
“ 1. La Giunta regionale con proprie deliberazioni provvede all’attuazione del PRIIM in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione. ”.
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della
CAPO XIX - Modifiche alla
Art. 47. Modifiche all'articolo 1 della
1. L’articolo 1 della
“Art. 1. Oggetto e finalità
1. Il piano regionale di tutela dall’amianto, in attuazione delle strategie di intervento del programma regionale di sviluppo (PRS) in tema di protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e in conformità con le previsioni della pianificazione ambientale, energetica e socio-sanitaria regionale, definisce gli indirizzi e le misure per la protezione dell’ambiente, la decontaminazione, lo smaltimento e la bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto. Il piano definisce altresì gli indirizzi per la progressiva dismissione dei siti estrattivi di materiali contenenti amianto naturale.
2. Il piano regionale di tutela dall’amianto è approvato, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 30 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 30 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 30 della