Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 19/03/2007 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto della legge. |
Art. 2. Piano ambientale ed energetico regionale |
Art. 3. Contenuti del PAER |
Art. 3 bis. Attuazione, monitoraggio e valutazione del PAER |
Art. 4. Norma finanziaria. |
Art. 4 bis. Norma transitoria |
Art. 5. Entrata in vigore. |
§ 5.4.174 - L.R. 19 marzo 2007, n. 14. [1]
Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale [2].
(B.U. 28 marzo 2007, n. 6).
Art. 1. Oggetto della legge.
1. La presente legge istituisce il piano ambientale ed energetico regionale, di seguito denominato PAER e ne definisce l’ambito di intervento ed i contenuti [3].
Art. 2. Piano ambientale ed energetico regionale [4].
1. Il PAER costituisce attuazione del piano regionale di sviluppo di cui all'articolo 7 della
2. Il PAER ha carattere di piano intersettoriale ai sensi dell'articolo 10 della
3. [Il PRAA dispone per un periodo corrispondente a quello del programma regionale di sviluppo (PRS), ha durata fino ai sei mesi successivi all’approvazione del nuovo PRS e può essere aggiornato annualmente] [7].
Art. 3. Contenuti del PAER [8]
1. Il PAER definisce il quadro conoscitivo relativo allo stato dell’ambiente, individua finalità e obiettivi generali, sia di natura settoriale che intersettoriale, e detta indirizzi al fine di assicurare l’integrazione ed il coordinamento delle politiche regionali nei seguenti settori di intervento:
a) inquinamento atmosferico;
b) inquinamento acustico, elettromagnetico e radiazioni ionizzanti;
c) difesa del suolo e risorse idriche;
d) rischio sismico;
e) aziende a rischio di incidente rilevante;
f) aree protette e biodiversità;
g) rifiuti e bonifiche dei siti inquinati;
h) energia e miniere;
i) cambiamenti climatici.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il PAER, in attuazione degli obiettivi, finalità ed indirizzi di cui al comma 1, individua obiettivi specifici, tipologie di intervento settoriali ed intersettoriali e definisce il quadro delle risorse attivabili per i settori di cui al medesimo comma 1, contenendo in particolare quanto previsto:
a) all’articolo 6 della
b) all’articolo 12 della
c) all’articolo 5 della
d) all’articolo 3 bis della
d bis) all’articolo 25 della
d ter) all’articolo 1 bis della
d quater) all’articolo 3, comma 2, e all’articolo 18, comma 2 della
3. Le politiche regionali di settore in materia di qualità dell’aria ambiente, di gestione dei rifiuti e bonifica nonché di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica sono definite, in coerenza con le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi generali di cui al comma 1, nell’ambito, rispettivamente, del piano regionale per la qualità dell’aria ambiente di cui all’articolo 9 della
4. Nelle more dell’approvazione o dell’aggiornamento dei piani di settore di cui al comma 3, il PAER può prevedere obiettivi specifici e tipologie di intervento nelle materie di riferimento, definendo il quadro delle risorse attivabili e autorizzando la relativa spesa.
Art. 3 bis. Attuazione, monitoraggio e valutazione del PAER [13]
1. La Giunta regionale con proprie deliberazioni provvede all’attuazione del PAER in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione [14].
2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale un documento di valutazione e monitoraggio, che descrive gli stati di realizzazione e i risultati dell’attuazione del piano.
Art. 4. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse annualmente stabilite con legge di bilancio nell’ambito delle pertinenti unità previsionali di base (UPB).
Art. 4 bis. Norma transitoria [15]
1. Su indicazione del Programma regionale di sviluppo 2016-2020, il PAER attuativo del PRS 2011-2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 2015, n. 10, è prorogato ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della
Art. 5. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
[1] Abrogata dall'art. 7 della
[2] Titolo così sostituito dall'art. 1 della
[3] Comma così modificato dall'art. 2 della
[4] Rubrica così sostituita dall'art. 3 della
[5] Comma già modificato dall'art. 3 della
[6] Comma modificato dall'art. 3 della
[7] Comma abrogato dall'art. 3 della
[8] Articolo sostituito dall'art. 4 della
[9] Lettera così sostituita dall'art. 29 della
[10] Lettera aggiunta dall'art. 72 della
[11] Lettera inserita dall'art. 118 della
[12] Lettera aggiunta dall'art. 29 della
[13] Articolo inserito dall'art. 5 della
[14] Comma così sostituito dall'art. 17 della
[15] Articolo inserito dall'art. 30 della