§ 5.1.43 - L.R. 10 dicembre 1998, n. 88.
Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e assetto del territorio
Data:10/12/1998
Numero:88


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Forme di raccordo e processi di concertazione).
Art. 3.  (Funzioni riservate alla Regione).
Art. 4.  (Funzioni conferite agli Enti locali).
Art. 5.  (Esercizio associato delle funzioni)
Art. 6.  (Poteri sostitutivi).
Art. 7.  (Attribuzione delle risorse).
Art. 8.  (Ambito di applicazione).
Art. 9.  (Disciplina generale delle funzioni).
Art. 10.  (Modifiche all'art. 3 della L.R. 16 gennaio 1995 n. 5).
Art. 11.  (Modifiche all'art. 6 della L.R. 16 gennaio 1995 n. 5).
Art. 12.  (Modifiche all'art. 17 della L.R. 16 gennaio 1995 n. 5).
Art. 13.  (Modifiche all'art. 30 della L.R. 16 gennaio 1995 n. 5).
Art. 14.  (Modifiche all'art. 36 della L.R. 16 gennaio 1995 n. 5).
Art. 15.  (Modifiche all'art. 39 della L.R. 16 gennaio 1995 n. 5).
Art. 16.  (Modifiche all'art. 40 della L.R. 16 gennaio 1995 n. 5).
Art. 17.  Protezione della fauna e della flora ed aree naturali protette
Art. 18.  (Attività a rischio di incidente rilevante. Riparto di competenze).
Art. 19.  (Aree ad elevato rischio di crisi ambientale. Funzioni della Regione).
Art. 20.  Inquinamento delle acque
Art. 21.  Inquinamento atmosferico
Art. 22.  (Funzioni della Regione).
Art. 23.  (Funzioni delle Province e dei Comuni)
Art. 24.  (Disposizioni procedurali in materia di viabilità).
Art. 25.  (Opere pubbliche
Art. 26.  (Funzioni della Regione).
Art. 27.  (Funzioni delle Province e dei Comuni).
Art. 27 bis.  Funzioni delle province sulle vie navigabili di interesse regionale e locale
Art. 27 ter.  Disposizioni transitorie in materia di porti e vie navigabili
Art. 27 quater.  Disposizioni particolari in materia di tramvie e funivie.
Art. 28.  (Funzioni della Regione).
Art. 29.  (Funzioni delle Province).
Art. 30.  (Funzioni della Regione).
Art. 31.  (Funzioni delle Province).
Art. 32.  (Riordino della normativa).
Art. 32 bis.  Norma finanziaria
Art. 33.  (Rinvii).


§ 5.1.43 - L.R. 10 dicembre 1998, n. 88.

Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

(B.U. 10 dicembre 1998, n. 42).

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La presente legge, in attuazione dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dello stesso articolo, definisce l'attribuzione agli enti locali e la disciplina generale, ivi compresa l'individuazione delle competenze riservate alla Regione, delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia, risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

     2. La presente legge si conforma all'ordinamento regionale toscano delle autonomie regionali definito dalla legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 (Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento), secondo i principi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).

 

     Art. 2. (Forme di raccordo e processi di concertazione). [1]

     1. La Regione promuove forme di concertazione permanente con gli enti locali al fine di perseguire il maggior grado di efficienza e di efficacia nell'esercizio delle rispettive funzioni nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. In tale sede sono definiti i livelli e le modalità ottimali di esercizio delle funzioni degli enti locali relative a settori organici di materie affini o complementari e sono valutati i risultati dei processi di decentramento di cui alla presente legge e alle altre normative in attuazione della l. 59/1997.

     2. La concertazione di cui al comma precedente è attuata tra la Giunta regionale e le delegazioni rappresentative delle associazioni regionali delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane della Toscana da queste formalmente costituite.

     3. Quando il procedimento di concertazione abbia ad oggetto la definizione di modalità di esercizio di funzioni conferite dalla Regione, il procedimento stesso si svolge in sessanta giorni, trascorsi i quali la Regione adotta le relative determinazioni anche in assenza dell'intesa [2].

     4. Sono fatte salve le competenze del Consiglio regionale delle autonomie locali di cui alla legge regionale 21 aprile 1998, n. 22 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali).

 

     Art. 3. (Funzioni riservate alla Regione).

     1. Nelle materie di cui alla presente legge, sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le funzioni e i compiti concernenti:

     a) il concorso alla elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;

     b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni nonché, per quanto di competenza, i rapporti con le istituzioni comunitarie;

     c) l'attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale, definiti ai sensi della legislazione vigente;

     d) il coordinamento dei sistemi informativi;

     e) la cura di specifici interessi di carattere unitario e le altre attribuzioni specificamente previste dalla presente legge e dalle altre normative attuative della medesima;

     e bis) la pianificazione, programmazione, progettazione ed esecuzione delle opere per i porti regionali di rilevanza commerciale per i quali è istituita l’Autorità portuale regionale [3].

     1 bis. Nelle materie oggetto della presente legge, il Consiglio regionale esercita le funzioni attinenti all'indirizzo ed alla programmazione; le altre funzioni, ove non diversamente disposto dallo Statuto o da altre disposizioni di legge, sono esercitate dalla Giunta regionale; sono fatte salve in ogni caso le funzioni di gestione di competenza dei dirigenti delle strutture regionali ai sensi della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale) [4].

 

     Art. 4. (Funzioni conferite agli Enti locali). [5]

     1. Nelle materie di cui alla presente legge tutte le funzioni amministrative ed i compiti non riservati alla Regione ai sensi dell'art. 3 sono conferiti alle Provincie ed ai Comuni, secondo quanto stabilito dai successivi articoli.

     2. Ogni funzione amministrativa eventualmente non individuata dalla presente legge e non riservata alla Regione ai sensi dell'art. 3, è attribuita alle Province. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso di limitare o di riattribuire alla Regione funzioni e compiti già delegati o comunque conferiti agli enti locali dalla normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. (Esercizio associato delle funzioni) [6]. [7]

     1. Al fine di favorire l'esercizio associato da parte dei comuni delle funzioni conferite dalla Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, il Consiglio regionale approva il programma di riordino territoriale di cui all'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali [8].

     2. [9].

     3. [10].

     4. Fino alla costituzione della Città Metropolitana di Firenze, la Provincia di Firenze, i Comuni e gli altri enti locali dell'Area metropolitana fiorentina definiscono, nell'ambito della Conferenza metropolitana (Co.Met.), le modalità di coordinamento o d'integrazione dell'esercizio delle rispettive funzioni per cui l'area metropolitana costituisce riferimento necessario o livello ottimale di esercizio. Il relativo procedimento è promosso dalla Provincia di Firenze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. (Poteri sostitutivi).

     1. In caso di accertata inadempienza degli enti competenti nell'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione ovvero direttamente attribuite dallo Stato ai sensi dell'art. 118, comma 1, della Costituzione, la Regione si sostituisce agli enti medesimi qualora tale inadempienza:

     a) consista nella mancata adozione di atti di programmazione e pianificazione, previsti dalla legge o da atti di programmazione e pianificazione statali o regionali;

     b) abbia ad oggetto obblighi comunitari e comporti un pregiudizio finanziario a carico della Regione;

     c) consista nella mancata adozione di altri atti e la legislazione statale o regionale attribuisca espressamente l'esercizio dei poteri sostitutivi alla Regione o ai suoi organi istituzionali.

     2. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Presidente della Giunta regionale, preso atto dell'inadempienza, diffida l'ente a provvedere entro un congruo periodo di tempo. Trascorso inutilmente il termine assegnato, nei casi di cui al comma 1, lett. a), la Giunta regionale si sostituisce all'ente inadempiente; negli altri casi, il Presidente nomina un commissario con le procedure di cui alla normativa regionale in materia di commissari nominati dalla Regione [11].

     3. I poteri sostitutivi che le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge attribuiscono al Comitato Regionale di controllo, su segnalazione della Giunta regionale, sono esercitati dalla Regione, con le modalità di cui al comma 2.

     4. Fuori dai casi di inadempienza, si applicano le disposizioni in materia di poteri sostitutivi e d'urgenza previsti dalla legislazione vigente.

 

     Art. 7. (Attribuzione delle risorse).

     1. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 59/1997, che individuano i beni e le risorse statali ivi compreso il personale oggetto di trasferimento, la Regione, entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato, attribuisce agli enti locali i beni e le risorse idonei a garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione.

     2. La decorrenza dell'esercizio da parte degli enti locali delle funzioni conferite coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi enti delle risorse di cui al comma 1.

 

     Art. 8. (Ambito di applicazione). [12]

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, si applicano nelle materie oggetto della presente legge anche in ordine alle funzioni conferite dalla Regione non in attuazione della l. 59/1997.

 

Capo II

URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

 

     Art. 9. (Disciplina generale delle funzioni).

     1. Nella materia "urbanistica e pianificazione territoriale" di cui agli artt. 53 e seguenti del decreto è riservata alla Regione l'individuazione delle zone sismiche.

     2. Le altre funzioni e compiti della Regione e degli enti locali in materia di urbanistica e pianificazione territoriale sono disciplinati dalla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), come modificata dalla presente legge.

 

     Art. 10. (Modifiche all'art. 3 della L.R. 16 gennaio 1995 n. 5). [13]

 

     Art. 11. (Modifiche all'art. 6 della L.R. 16 gennaio 1995 n. 5). [14]

 

     Art. 12. (Modifiche all'art. 17 della L.R. 16 gennaio 1995 n. 5).

     1. [15].

     2. [16]

     3. [17].

     4. [18].

 

     Art. 13. (Modifiche all'art. 30 della L.R. 16 gennaio 1995 n. 5). [19]

 

     Art. 14. (Modifiche all'art. 36 della L.R. 16 gennaio 1995 n. 5).

     1. [20].

 

     Art. 15. (Modifiche all'art. 39 della L.R. 16 gennaio 1995 n. 5).

     1. [21].

 

     Art. 16. (Modifiche all'art. 40 della L.R. 16 gennaio 1995 n. 5).

     1. [22].

     2. [23].

     3. [24].

 

Capo III

PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE,

TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI

 

     Art. 17. Protezione della fauna e della flora ed aree naturali protette [25]

     1. Nella materie “protezione della fauna e flora” e “parchi e riserve naturali” di cui, rispettivamente, all'articolo 70 e 77 e seguenti del decreto, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, la Regione esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia e in particolare:

a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;

b) le funzioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna;

c) le funzioni amministrative in materia di commercializzazione e detenzione di fauna selvatica, nonché quelle già esercitate dal Corpo forestale dello Stato, in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge. Nei territori dei parchi regionali dette funzioni sono esercitate dagli enti parco.

 

     Art. 18. (Attività a rischio di incidente rilevante. Riparto di competenze). [26]

     [1. In ordine alle "attività a rischio di incidente rilevante" di cui all'art. 72 del decreto, sono riservate alla Regione:

     a) l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di attività industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti;

     b) l'approvazione dei piani di risanamento relativi alle aree ad elevata concentrazione di attività industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti.

     2. Sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione con il comma 1.

     3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione disciplina l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.]

 

     Art. 19. (Aree ad elevato rischio di crisi ambientale. Funzioni della Regione).

     1. In ordine alle "aree ad elevato rischio di crisi ambientale" di cui all'art. 74 del decreto è riservato alla Regione l'esercizio delle relative funzioni.

 

     Art. 20. Inquinamento delle acque [27]

     1. Nella materia “inquinamento delle acque” di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto, la Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla Provincia, ed in particolare:

a) le funzioni amministrative e di pianificazione attribuite alle regioni dalla parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e relativi decreti attuativi, ivi comprese le autorizzazioni di cui all' articolo 109 del medesimo d.lgs. 152/2006, anche relativamente agli interventi di cui all’articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale.);

b) le funzioni in materia di qualità delle acque di balneazione attribuite alle regioni dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 (Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE.);

c) le funzioni in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano attribuite alle regioni dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano).

     2. In materia di gestione degli invasi la Regione svolge:

a) le funzioni di cui all'articolo 114, comma 5, del d.lgs. 152/2006, come disciplinate dal decreto del Ministro dell’ambiente e del territorio 30 giugno 2004 (Criteri per la redazione dei progetti di gestione degli invasi, ai sensi dell' articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo);

b) le ulteriori funzioni di cui all' articolo 4 del d.m. ambiente 30 giugno 2004.

     3. La Giunta regionale approva, con deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.m. ambiente 30 giugno 2004, disposizioni tecniche per gli sbarramenti non soggetti al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta), indicando criteri che tengano conto, oltre che degli usi e delle dimensioni, della eventuale relazione con le aree soggette a tutela e dei siti di importanza regionale.

 

     Art. 21. Inquinamento atmosferico [28]

     1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela della qualità dell’aria non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla Provincia.

 

Capo IV

VIABILITA'

 

     Art. 22. (Funzioni della Regione).

     1. Nella materia "viabilità" di cui agli artt. 97 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione:

     a) la programmazione pluriennale degli interventi da realizzarsi nel territorio regionale, sentite le Province, ivi compresi i preliminari studi di fattibilità relativi alle strade ed autostrade regionali [29];

     a bis) la progettazione e la costruzione delle opere relative alle strade regionali, programmate dalla Regione e indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). Modifiche alla l.r. 88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale) [30];

     b) il coordinamento delle funzioni attribuite alle province, relativamente alle strade regionali [31];

     c) la verifica dei progetti delle strade regionali secondo le modalità indicate al comma 4 [32];

     d) la determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze, le autorizzazioni, e le concessioni, nonché per l'esposizione di pubblicità lungo o in vista delle autostrade e strade regionali;

     e) la individuazione degli ambiti territoriali entro i quali l'esposizione di pubblicità è vietata o limitata, ai fini della tutela del paesaggio;

     f) la concessione di costruzione e esercizio di autostrade e strade regionali, ivi compresa la determinazione delle tariffe;

     g) [33];

     h) la classificazione e declassificazione amministrativa delle strade regionali e provinciali [34];

     h bis) la predisposizione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all’articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge-quadro sull’inquinamento acustico), relativi alle strade regionali nonché l’attuazione degli interventi ivi previsti [35];

     h ter) l’elaborazione delle mappature acustiche e dei piani di azione, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale), relativamente alle strade regionali individuate come assi stradali principali ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del medesimo decreto [36].

     2. La Regione provvede alla individuazione della rete autostradale e stradale regionale e provinciale, a seguito del trasferimento di cui all'art. 101 del decreto, con deliberazione del Consiglio regionale, sentite le Province. Con la stessa deliberazione si provvede al trasferimento al demanio provinciale delle strade attribuita alla competenza delle Province, attribuendo alle medesime le risorse necessarie entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato.

     3. La Regione promuove accordi di programma con le altre regioni interessate ai fini del coordinamento degli interventi sulle strade interregionali.

     3 bis. La Regione promuove l’esercizio coordinato ed integrato delle funzioni proprie e di quelle trasferite agli enti locali tramite appositi accordi e convenzioni [37].

     4. Con apposito regolamento sono determinate le modalità di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo di competenza della Regione di cui al presente articolo [38].

     4 bis. Con riferimento ai proventi di cui all'articolo 142, comma 12 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), con deliberazione della Giunta regionale sono definiti, per le strade regionali:

a) le modalità per la determinazione della quota regionale dei proventi incassati dai soggetti accertatori delle sanzioni;

b) fatto salvo quanto disciplinato dal comma 4 ter, gli indirizzi per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 23, comma 3, in conformità a quanto previsto dal comma 12 ter del medesimo articolo 142 del d.lgs. 285/1992 [39].

     4 ter. L'utilizzazione dei proventi di cui all'articolo 142, comma 12 bis, del d.lgs. 285/1992, riferiti alla Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, è disciplinata tramite convenzione fra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Pisa e Provincia di Livorno, in conformità alle finalità dell'articolo 142 del d.lgs. 285/1992 [40].

 

     Art. 23. (Funzioni delle Province e dei Comuni) [41].

     1. Nella materia "viabilità" di cui agli artt. 97 e seguenti del decreto, ferme restando le competenze comunali per le strade vicinali, sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione o non delegate alle Province medesime ai sensi del comma 3, in particolare [42]:

     a) la manutenzione delle strade regionali [43];

     b) la classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali. Alla classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali si provvede d'intesa con i comuni interessati. Qualora l'intesa non venga raggiunta entro 6 mesi dall'inizio del procedimento, alla classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali provvede la Regione [44].

     2. [Le attività di progettazione e costruzione di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo sono esercitate dalla Provincia, individuata nell'ambito della programmazione regionale degli interventi, in relazione al prevalente interesse dell'opera] [45].

     3. Sono delegate alle Province le funzioni concernenti le strade regionali attribuite agli enti proprietari delle strade dalla legislazione vigente. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 22, comma 4 ter, i proventi derivanti dall’esercizio di tali funzioni sono destinati alle ulteriori spese di manutenzione e pronto intervento sulle strade regionali, rispetto a quanto destinato annualmente dal bilancio regionale e, per una somma complessiva massima di euro 500.000,00 annui, al concorso per le spese relative al personale della polizia provinciale, in proporzione ai chilometri di strade regionali, ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle medesime [46].

     3 bis. E' attribuita ai Comuni la competenza per il rilascio della concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali [47].

     3 ter. Entro il mese di marzo di ogni anno, le province e la Città metropolitana di Firenze comunicano alla struttura regionale competente, oltre alla stima dei proventi di cui al comma 3 per l’anno in corso ai fini della programmazione delle risorse regionali, la quota dei proventi di cui al comma 3 percepiti nell'anno precedente. Per tale quota, la comunicazione dà atto della quota di proventi già utilizzati e delle eventuali economie. Su proposta della provincia e previa autorizzazione della Giunta regionale, i proventi non utilizzati e le economie sono riutilizzate, entro l'anno successivo a quello della comunicazione, per la manutenzione delle strade regionali ed il relativo pronto intervento [48].

     3 quater. Le somme non utilizzate entro l’anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma 3 sono trasferite alla Regione nella misura del 50 per cento, anche attraverso equivalente riduzione dei trasferimenti annuali di cui al comma 3 medesimo, e vengono destinate alla gestione delle strade regionali. Il restante 50 per cento è destinato ad interventi per la sicurezza stradale delle strade regionali da individuare con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno, anche su proposta della Città metropolitana di Firenze o delle province interessate. Con la stessa deliberazione viene stabilito anche il termine per la realizzazione degli interventi, alla scadenza del quale le somme residue sono trasferite alla Regione, anche attraverso equivalente riduzione dei trasferimenti annuali di cui al comma 3 [49].

 

     Art. 24. (Disposizioni procedurali in materia di viabilità).

     1. Gli obiettivi, gli indirizzi e i criteri di ripartizione delle risorse destinate agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e alle nuove opere da realizzare sono definiti dal piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale) [50].

     1 bis. In coerenza con l'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), la Giunta regionale, con le deliberazioni di cui all’articolo 4 della l.r. 55/2011, definisce le azioni specifiche e le relative risorse, fissando altresì il termine per la relativa progettazione ed esecuzione delle opere [51].

     1 ter. Qualora per la costruzione di nuove strade regionali o di interventi sulla viabilità di competenza della Regione, previsti negli atti di programmazione di cui ai commi 1 e 1bis, siano necessarie variazioni o integrazioni agli atti di governo del territorio, l'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi, indetta dalla Regione ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. A tal fine, la conferenza di servizi garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) è data notizia della indizione della conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto, che è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e degli enti locali interessati. I soggetti interessati possono presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURT. Le osservazioni sono riportate in conferenza di servizi, la quale si esprime motivatamente entro i successivi quindici giorni. Le varianti agli atti di governo del territorio sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta efficace la determinazione conclusiva del procedimento, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS). La determinazione è comunicata agli enti interessati per l'adeguamento dei propri atti [52].

     2. [Quando, per la predisposizione e l’approvazione dei progetti definitivi relativi alla costruzione di nuove strade regionali o di interventi sulla viabilità regionale la Regione procede mediante accordo di programma ai sensi del titolo II, capo II bis, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), l'approvazione di tale accordo, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori] [53].

     3. [Per l'approvazione delle opere da realizzarsi in difformità dagli strumenti urbanistici vigenti, qualora non sia stato concluso l'accordo di programma da tutte le amministrazioni interessate o l'accordo non sia stato ratificato dagli organi consiliari delle stesse amministrazioni, si può provvedere, su proposta della Giunta, mediante deliberazione del Consiglio regionale. Tale approvazione produce gli effetti di variante agli strumenti urbanistici comunali e provinciali senza necessità di ratifica da parte dei rispettivi organi consiliari] [54].

     3 bis. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 7 gennaio 2015, n.1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), gli stati di realizzazione e i risultati dell’attuazione nell’ambito del monitoraggio del PRIIM di cui all’articolo 4, comma 2, della l.r. 55/2011 [55].

 

Capo V

OPERE PUBBLICHE

 

     Art. 25. (Opere pubbliche [56]). [57]

     1. Nella materia "opere pubbliche" di cui agli articoli 93 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione le seguenti funzioni:

a) l’individuazione nel piano di indirizzo territoriale (PIT) dei porti di interesse regionale; la previsione degli interventi di ampliamento, di riqualificazione di quelli esistenti e la disciplina delle funzioni di tali porti, ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettera c quater), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) [58];

b) la valutazione dell’idoneità tecnica dei progetti relativi alle opere realizzate nei porti di interesse regionale ivi compresi i progetti relativi alle opere di grande infrastrutturazione portuale. Si applica in ogni caso la disposizione di cui all’articolo 47 quater, comma 1 bis, della l.r. 1/2005 [59];

b bis) la classificazione, ai fini della programmazione nell’ambito del PRIIM di cui alla l.r. 55/2011, dei porti di interesse regionale e delle vie fluviali e dei laghi di interesse regionale ai fini della navigabilità [60].

     2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l’escavazione e l’approfondimento dei fondali.

     3. Sono trasferite alle province le funzioni statali delegate alla Regione nella materia delle opere pubbliche di cui agli articoli 93 e seguenti del decreto.

     4. Sono attribuite ai comuni, che possono esercitarle anche in forma associata, tutte le funzioni non espressamente riservate alla Regione e non trasferite alle province ai sensi del comma 3, ivi comprese le funzioni concernenti le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, quelle che attengono alla realizzazione di nuove opere delle aree a terra, degli specchi acquei, dei fondali e delle infrastrutture nei porti e il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici, nonché l’edilizia di culto.

     5. La Regione partecipa al finanziamento delle funzioni nella misura necessaria a garantire la funzionalità e continuità dell’esercizio dei porti e delle vie navigabili di interesse regionale di cui all’articolo 48, comma 4, lettere c quater) e c quinquies), della l.r. 1/2005.

     6. La Regione partecipa, in attuazione delle individuazioni e delle previsioni contenute nel PIT ai sensi dell’articolo 48, comma 4, della l.r. 1/2005, alla realizzazione degli interventi infrastrutturali nei porti di interesse regionale e nelle vie navigabili. Nell’ambito del PRIIM di cui alla l.r. 55/2011 sono determinati i criteri da utilizzare per il riparto delle risorse a favore degli enti locali per la realizzazione di detti interventi, tenuto conto del quadro delle risorse attivabili su base triennale [61].

     7. [La Giunta regionale, in attuazione della presente legge, del PIT e dei criteri approvati dal Consiglio regionale con l’atto di cui al comma 6, provvede annualmente, con propria deliberazione, a specificare gli obiettivi operativi, ad individuare le modalità di intervento, nonché all’aggiornamento del quadro finanziario sulla base del bilancio di previsione annuale; tale deliberazione è trasmessa dalla Giunta regionale alla commissione consiliare competente] [62].

     8. La Regione promuove l’esercizio coordinato delle funzioni proprie e di quelle trasferite agli enti locali tramite appositi accordi e convenzioni.

 

Capo VI

TRASPORTI

 

     Art. 26. (Funzioni della Regione). [63]

     1. Nella materia "trasporti" di cui agli articoli 102 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione:

a) l’estimo navale;

a bis) la progettazione, costruzione, manutenzione delle vie navigabili di interesse regionale [64];

a ter) la vigilanza e controllo della funzionalità e della circolazione dei natanti [65];

a quater) l’ispettorato di porto per le vie navigabili di interesse regionale e locale [66];

a quinquies) l’individuazione, su proposta dei comuni, delle vie fluviali e dei laghi di interesse locale ai fini della navigabilità [67];

a sexies) le funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul canale Pisa-Livorno denominato “Navicelli” nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Livorno [68];

b) l’individuazione, nell’ambito del PIT di cui all’articolo 48 della l.r. 1/2005, degli aeroporti di interesse regionale;

b bis) la classificazione, ai fini della programmazione nell’ambito del PRIIM di cui alla l.r. 55/2011, degli aeroporti di interesse regionale [69].

     1 bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera a sexies), la Regione promuove forme di collaborazione con l'Autorità portuale di Livorno [70].

 

     Art. 27. (Funzioni delle Province e dei Comuni). [71]

     1. Nella materia "trasporti" di cui agli articoli 102 e seguenti del decreto sono attribuite alle province tutte le funzioni non riservate alla Regione o non attribuite ai comuni o alle autorità di ambito di cui alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”), ai sensi del presente articolo.

     2. Oltre alle funzioni di cui al comma 1, sono attribuite alle province le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per le costruzioni entro la fascia di rispetto dalle linee e infrastrutture di trasporto diverse da strade ed autostrade regionali.

     3. Fatte salve le funzioni in materia di porti regionali per i quali è istituita l’Autorità portuale regionale di cui alla legge regionale 25 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005), sono attribuite ai comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale [72].

     3 bis. Sono attribuite ai comuni le funzioni relative alla progettazione, costruzione e manutenzione delle vie navigabili di interesse locale [73].

     4. Sono attribuite al Comune di Pisa le funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul canale Pisa - Livorno denominato “Canale Navicelli” sul tratto ricadente nel territorio comunale e sul tratto dell’Arno dalla città di Pisa alla foce [74].

     5. Resta fermo il regime relativo all’invaso del Bilancino come definito dalla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Realizzazione opere idrogeologiche per il completamento della diga di Bilancino/Gestione commissariale).

     6. Sono attribuite alle autorità di ambito di cui alla l.r. 81/1995, le funzioni concernenti il rifornimento idrico delle isole.

     7. Gli impianti realizzati sulle isole per la produzione di acqua ad uso potabile, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 6, fanno parte del servizio idrico integrato e appartengono al demanio del comune territorialmente competente, che li conferisce in uso e gestione al gestore del servizio idrico integrato per la fornitura di acqua ad uso potabile; il gestore si assume gli oneri conseguenti.

 

     Art. 27 bis. Funzioni delle province sulle vie navigabili di interesse regionale e locale [75]

     1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 27, commi 3, 4 e 5, in materia di navigazione interna, sono attribuite alle province le funzioni relative alle vie navigabili di interesse regionale e locale ed in particolare le funzioni di:

a) progettazione, costruzione, manutenzione delle vie navigabili di interesse regionale e locale;

b) vigilanza e controllo della funzionalità e della circolazione dei natanti;

c) ispettorato di porto;

d) determinazione dei canoni delle concessioni del demanio idrico relativo alle aree prospicienti alle vie navigabili, tenuto conto dei criteri di cui al comma 2;

e) individuazione delle vie fluviali e dei laghi di interesse locale ai fini della navigabilità.

     2. Nel rispetto degli atti di governo del territorio dei comuni territorialmente interessati, le province determinano i canoni delle concessioni del demanio idrico relativo alle aree di cui al comma 1, lettera d), in base all’alta o normale valenza di dette aree determinata sulla base dei seguenti criteri:

a) grado di sviluppo territoriale esistente;

b) funzione produttiva o turistica delle aree;

c) accessibilità, caratteristiche delle attrezzature e qualità dei servizi;

d) qualità ambientale.

 

     Art. 27 ter. Disposizioni transitorie in materia di porti e vie navigabili [76]

     [1. Fino alle individuazioni e alle previsioni effettuate nel PIT ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettere c quater) e c quinquies) della l.r. 1/2005 e fino alla determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse effettuata ai sensi dell’articolo 25, comma 6, resta ferma la deliberazione del Consiglio regionale 30 dicembre 2008, n. 101 (Definizione dei criteri per i contributi in materia di porti regionali e navigazione interna ai sensi dell’articolo 21 bis della legge regionale 27 maggio 2008, n. 27 “Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 Legge finanziaria per l’anno 2008”).]

 

     Art. 27 quater. Disposizioni particolari in materia di tramvie e funivie. [77]

     1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la realizzazione di tramvie e funicolari destinate al servizio di trasporto pubblico, i comuni procedono all'approvazione dei progetti definitivi delle opere, previa acquisizione del parere della Regione e della provincia, finalizzato alla verifica di coerenza dei progetti stessi rispetto agli atti della relativa programmazione.

     2. Il parere regionale di cui al comma 1, è vincolante in presenza di contributi regionali, anche a seguito di trasferimenti da programmi comunitari o nazionali, per la realizzazione o gestione delle opere.

 

Capo VII

ENERGIA

 

     Art. 28. (Funzioni della Regione).

     1. Nella materia "energia" di cui agli artt. 28 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione:

     a) le concessioni per l'esercizio delle attività elettriche;

     b) [le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di linee e di impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale di esercizio fra 100.000 e 150.000 volt con sviluppo superiore a 3 Km. e le relative varianti] [78];

     c) l'attuazione del Piano energetico regionale in riferimento anche ai contributi e incentivi di cui agli artt. 11, 12, 13 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);

     d) la definizione, nell'ambito del Piano energetico regionale, degli standard tecnici per la realizzazione e gestione degli impianti di produzione di energia, anche da fonti rinnovabili, e di procedure amministrative semplificate per la loro realizzazione in conformità agli standard di cui sopra;

     e) l'assistenza agli enti locali per le attività di informazione e formazione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);

     f) il rilascio di permessi di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche sulla terraferma nonché la concessione dei relativi contributi finanziari;

     g) la polizia mineraria;

     h) la determinazione delle tariffe da corrispondere da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche e collaudi entro i limiti massimi fissati dallo Stato;

     i) la determinazione dei limiti massimi dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni.

 

     Art. 29. (Funzioni delle Province).

     1. Sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione ai sensi della presente legge o non attribuite ai Comuni ai sensi della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), in particolare:

     a) le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica non riservate alla Regione;

     b) le funzioni relative all'esercizio di reti di oleodotti e gasdotti;

     c) le funzioni relative allo stoccaggio di idrocarburi in terraferma [79].

     2. Le competenze di cui al comma 2 dell'art. 31 del decreto sono esercitate dalle Province in conformità al Piano energetico regionale.

 

Capo VIII

PROTEZIONE CIVILE

 

     Art. 30. (Funzioni della Regione). [80]

     [1. Sono riservate alla Regione, oltre alla funzione relativa alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi sulla base degli indirizzi nazionali, le seguenti funzioni:

     a) organizzazione del sistema regionale di protezione civile, cui partecipano le Province, i Comuni, le Comunità Montane ed ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata operante sul territorio regionale in materia di protezione civile, ivi comprese le organizzazioni di volontariato;

     b) promozione di intese ed altre forme di concerto con gli organi e le strutture tecniche dello Stato al fine del coordinamento delle attività del sistema nazionale della protezione civile e di quelle del sistema regionale;

     c) adozione delle disposizioni per l'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e coordinamento dell'attuazione medesima d'intesa con le componenti statali del Sistema di protezione civile;

     d) concorso all'attuazione degli interventi urgenti di cui alla lettera c) d'intesa con le Province interessate, anche avvalendosi del Corpo dei Vigili del Fuoco;

     e) concorso con gli organi dello Stato all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 225/1992, sulla base di quanto stabilito nelle ordinanze di protezione civile;

     f) adozione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge 225/1992 e dei piani comunali e intercomunali di emergenza di cui all'art. 108, comma 1, lettera c), punto 3, del D.Lgs. 112/1998, e coordinamento dei piani stessi;

     g) organizzazione generale del volontariato, adozione degli indirizzi per la sua partecipazione alle attività di protezione civile e coordinamento del suo utilizzo.

     2. Degli atti di cui al comma 1, lettera c), d) ed e) la Giunta regionale informa il Consiglio Regionale].

 

     Art. 31. (Funzioni delle Province). [81]

     [1. Sono attribuite alle Province le funzioni attinenti:

     a) l'attuazione degli interventi urgenti per fronteggiare gli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge 225/1992 e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite, secondo le disposizioni emanate dalla Regione;

     b) l'organizzazione e il coordinamento dell'utilizzo del volontariato in ambito provinciale].

 

     Art. 32. (Riordino della normativa). [82]

     [1. Entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 112/1998, la Regione provvede al riordino della normativa concernente le attività di protezione civile].

 

     Art. 32 bis. Norma finanziaria [83]

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 25 comma 5, stimati in euro 2.100.000,00 per l’anno 2009, euro 2.000.000,00 per l’anno 2010 ed euro 1.900.000,00 per l’anno 2011, si fa fronte con le risorse stanziate sull’unità previsionale di base (UPB) 312 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese correnti” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009 – 2011.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

3. Gli oneri derivanti dalla partecipazione della Regione agli investimenti infrastrutturali di cui all’articolo 25, comma 6, sono definiti sulla base degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale.

 

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 33. (Rinvii). [84]

     1. Le funzioni e i compiti riservati alla Regione e quelli conferiti agli enti locali in materia di edilizia residenziale pubblica, valutazione di impatto ambientale, inquinamento acustico, difesa del suolo e risorse idriche, cave, torbiere e miniere sono disciplinati con separati provvedimenti legislativi.

     2. Le funzioni e i compiti riservati alla Regione e quelli conferiti agli enti locali in materia di parchi e riserve naturali sono disciplinati ai sensi della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale) e quelli in materia di gestione dei rifiuti ai sensi della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).


[1] Articolo abrogato dall'art. 116 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 68.

[2] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 16 agosto 2001, n. 40.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 25 della L.R. 28 maggio 2012, n. 23.

[4] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 16 gennaio 2001, n. 1.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 16 gennaio 2001, n. 1.

[6] Rubrica così sostituita dall'art. 14 della L.R. 16 agosto 2001, n. 40.

[7] Articolo abrogato dall'art. 116 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 68.

[8] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 16 agosto 2001, n. 40.

[9] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 16 agosto 2001, n. 40.

[10] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 16 agosto 2001, n. 40.

[11] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 31 ottobre 2001, n. 53.

[12] Articolo abrogato dall'art. 116 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 68.

[13] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 3 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.

[14] Modifica la lettera b) del comma 2, art. 6 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.

[15] Modifica il comma 6, art. 17 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.

[16] Sostituisce il comma 8, art. 17 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.

[17] Modifica il comma 9, art. 17 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.

[18] Aggiunge il comma 11 bis all'art. 17 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.

[19] Sostituisce il comma 4, art. 30 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.

[20] Modifica il comma 1, art. 36 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.

[21] Sostituisce il comma 1, art. 39 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.

[22] Sostituisce il comma 3, art. 40 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.

[23] Sostituisce il comma 5, art. 40 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.

[24] Sostituisce il comma 7, art. 40 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.

[25] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 febbraio 2016, n. 18 e così ulteriormente sostituito dall'art. 36 della L.R. 9 agosto 2016, n. 58.

[26] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 20 marzo 2000, n. 30, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 16 della stessa L.R. 30/2000.

[27] Articolo già sostituito dall'art. 21 della L.R. 16 gennaio 2001, n. 1 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 febbraio 2016, n. 18.

[28] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 febbraio 2016, n. 18.

[29] Lettera così sostituita dall'art. 22 della L.R. 16 gennaio 2001, n. 1.

[30] Lettera inserita dall'art. 4 della L.R. 29 febbraio 2016, n. 18.

[31] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 29 febbraio 2016, n. 18.

[32] Lettera così sostituita dall'art. 22 della L.R. 16 gennaio 2001, n. 1.

[33] Lettera abrogata dall'art. 22 della L.R. 16 gennaio 2001, n. 1.

[34] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 6 dicembre 2017, n. 68.

[35] Lettera aggiunta dall'art. 23 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39.

[36] Lettera aggiunta dall'art. 23 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39.

[37] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 4 novembre 2011, n. 55.

[38] Comma così sostituito dall'art. 22 della L.R. 16 gennaio 2001, n. 1.

[39] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 6 dicembre 2017, n. 68.

[40] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 6 dicembre 2017, n. 68.

[41] Rubrica così sostituita dall'art. 23 della L.R. 16 gennaio 2001, n. 1.

[42] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 22 marzo 2000, n. 40.

[43] Lettera già sostituita dall'art. 23 della L.R. 16 gennaio 2001, n. 1 e così ulteriormente sostituita dall'art. 5 della L.R. 29 febbraio 2016, n. 18.

[44] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 22 marzo 2000, n. 40.

[45] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 29 febbraio 2016, n. 18.

[46] Comma già modificato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 82 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 6 dicembre 2017, n. 68.

[47] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.R. 16 gennaio 2001, n. 1.

[48] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 82.

[49] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 82.

[50] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 4 novembre 2011, n. 55.

[51] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 4 novembre 2011, n. 55, sostituito dall'art. 3 della L.R. 7 gennaio 2015, n. 2 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 29 febbraio 2016, n. 18.

[52] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 3 luglio 2018, n. 33 e così modificato dall'art. 51 della L.R. 7 gennaio 2019, n. 3.

[53] Comma sostituito dall'art. 6 della L.R. 29 febbraio 2016, n. 18 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 3 luglio 2018, n. 33.

[54] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 3 luglio 2018, n. 33.

[55] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 4 novembre 2011, n. 55 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 gennaio 2015, n. 2.

[56] Rubrica così modificata dall'art. 7 della L.R. 29 febbraio 2016, n. 18.

[57] Articolo già sostituito dall'art. 25 della L.R. 16 gennaio 2001, n. 1 e ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 novembre 2009, n. 66. La Corte costituzionale, con sentenza 11 novembre 2010, n. 314, ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 1, 9 e 10 della L.R. 66/2009, nella parte in cui escludono la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale che siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e che siano di importo superiore a venticinque milioni di euro.

[58] Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.R. 4 novembre 2011, n. 55.

[59] Lettera così modificata dall'art. 53 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.

[60] Lettera aggiunta dall'art. 9 della L.R. 4 novembre 2011, n. 55.

[61] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 4 novembre 2011, n. 55.

[62] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 4 novembre 2011, n. 55.

[63] Articolo sostituito dall'art. 2 della L.R. 9 novembre 2009, n. 66.

[64] Lettera inserita dall'art. 8 della L.R. 29 febbraio 2016, n. 18.

[65] Lettera inserita dall'art. 8 della L.R. 29 febbraio 2016, n. 18.

[66] Lettera inserita dall'art. 8 della L.R. 29 febbraio 2016, n. 18 e così modificata dall'art. 46 della L.R. 9 agosto 2016, n. 58.

[67] Lettera inserita dall'art. 8 della L.R. 29 febbraio 2016, n. 18.

[68] Lettera inserita dall'art. 8 della L.R. 29 febbraio 2016, n. 18.

[69] Lettera aggiunta dall'art. 10 della L.R. 4 novembre 2011, n. 55.

[70] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 29 febbraio 2016, n. 18.

[71] Articolo modificato dall'art. 2 della L.R. 21 febbraio 2008, n. 11 e sostituito dall'art. 3 della L.R. 9 novembre 2009, n. 66.

[72] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 28 maggio 2012, n. 23.

[73] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 29 febbraio 2016, n. 18.

[74] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 29 febbraio 2016, n. 18.

[75] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 9 novembre 2009, n. 66 e abrogato dall'art. 11 della L.R. 29 febbraio 2016, n. 18.

[76] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 9 novembre 2009, n. 66 e abrogato dall'art. 11 della L.R. 4 novembre 2011, n. 55.

[77] Articolo inserito dall'art. 128 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65.

[78] Lettera abrogata dall’art. 42 della L.R. 24 febbraio 2005, n. 39.

[79] Lettera così sostituita dall'art. 26 della L.R. 16 gennaio 2001, n. 1.

[80] Articolo sostituito dall'art. 27 della L.R. 16 gennaio 2001, n. 1 e abrogato dall’art. 32 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 67.

[81] Articolo sostituito dall'art. 28 della L.R. 16 gennaio 2001, n. 1 e abrogato dall’art. 32 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 67.

[82] Articolo sostituito dall'art. 29 della L.R. 16 gennaio 2001, n. 1 e abrogato dall’art. 32 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 67.

[83] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 9 novembre 2009, n. 66.

[84] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 29 febbraio 2016, n. 18.