Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 39. Elezioni e referendum |
Capitolo: | 39.5 referendum |
Data: | 28/04/2009 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. 1. I referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009 sono indetti per una domenica compresa tra il 15 aprile e il 30 giugno del medesimo anno |
§ 39.5.136 - L. 28 aprile 2009, n. 40.
Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009. (09G0048)
(G.U. 29 aprile 2009, n. 98)
1. I referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009 sono indetti per una domenica compresa tra il 15 aprile e il 30 giugno del medesimo anno.
2. Nel caso di contemporaneo svolgimento dei referendum di cui al comma 1 con il secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci, anche quando disciplinate da norme regionali, per tutti gli adempimenti comuni, ivi compresi la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e gli orari della votazione, si applicano le disposizioni in vigore per i referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei referendum di cui al comma 1 e successivamente, senza interruzione, a quelle per le elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci. Nel caso di cui al presente comma, non si applica la lettera o) del comma 1 dell'articolo 1 del
3. In caso di contemporaneo svolgimento delle consultazioni di cui al comma 2, l'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione dei referendum, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento. All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum e alle elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni, da presentarsi entro il termine di sei mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'Amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni. In caso di contemporaneo svolgimento dei referendum con le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci delle regioni a statuto speciale, il riparto di cui al presente comma è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo.
4. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.