Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 10/07/2006 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. Bonifica di siti contaminati. |
Art. 2. Disposizione transitoria. |
Art. 3. Entrata in vigore. |
§ 5.4.167 – L.R. 10 luglio 2006, n. 30.
Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati.
(B.U. 12 luglio 2006, n. 22).
Art. 1. Bonifica di siti contaminati.
1. Le funzioni amministrative inerenti agli interventi di bonifica che ricadano interamente nell’ambito del territorio comunale e che, ai sensi dell’articolo 242 del
Art. 2. Disposizione transitoria.
1. La disposizione di cui all’articolo 1 si applica anche ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.