Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 27/03/2012 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 20/2006 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 20/2006 |
Art. 3. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 20/2006 |
Art. 4. Modifiche all’articolo 20 sexies della l.r. 25/1998 |
Art. 5. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 64/2009 |
§ 5.4.214 - L.R. 27 marzo 2012, n. 12.
Disposizioni urgenti in materia ambientale. Modifiche alla l.r. 20/2006, alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 64/2009.
(B.U. 6 aprile 2012, n. 16)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) ed l), dello Statuto;
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
Per quanto concerne la sezione I:
1. E’ opportuno chiarire che il piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti, di cui all’articolo 24, commi 2 e 3, della
2. L’istituzione dell’autorità idrica toscana, a cui sono state trasferite, a partire dal 1° gennaio 2012, le funzioni già esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 148 del d.lgs 152/2006, e che costituisce il soggetto cui è demandata sia l’approvazione del programma di adeguamento degli scaricatori di piena a servizio delle pubbliche fognature, sia, a norma dello stesso articolo 148, comma 4, l’attività di coordinamento qualora detto programma debba essere redatto da più soggetti, ha determinato la necessità di posticipare al 31 dicembre 2012 il termine previsto dall’articolo 25, comma 3, della
3. Sempre in considerazione della recente istituzione dell’autorità idrica toscana, è anche opportuna una rivisitazione dei tempi per la stipula degli accordi e contratti di programma, posticipando al 31 dicembre 2012 il termine previsto per la stipula degli stessi di cui all’articolo 26 della
4. E’ opportuno stabilire che gli accordi e i contratti di programma di cui all’articolo 26 della
5. E’ necessario specificare, conformemente al parere reso in data 1° dicembre 2011 dall’albo nazionale dei gestori ambientali, sezione regionale della Toscana, che gli impianti autorizzati alla raccolta con le procedure di cui alla parte IV, titolo I, capi IV e V, del
a) dare certezza agli operatori nell’applicazione dell’articolo 20 sexies della
b) chiarire che il richiamo al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’ 8 marzo 2010, n. 65 (Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), contenuto nell’articolo 20 sexies della
Per quanto concerne la sezione III:
6. E’ necessario posticipare al 31 marzo 2013 i termini per la presentazione della denuncia di esistenza degli sbarramenti di ritenuta di cui alla
Approva la presente legge
Capo I
Disposizioni urgenti in materia ambientale
Sezione I
Modifiche alla
(Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento)
Art. 1. Modifiche all’articolo 24 della
1. Al comma 2 dell’articolo 24 della
2. Al comma 3 dell’articolo 24 della
Art. 2. Modifiche all’articolo 25 della
1. Al comma 3 dell’articolo 25 della
Art. 3. Modifiche all’articolo 26 della
1. Al comma 2 dell’articolo 26 della
2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 26 della
“a bis) condizioni e modalità, conformi alle indicazioni dell’allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo, per la prosecuzione in via temporanea degli scarichi fino all’ultimazione degli interventi previsti ai sensi della lettera a);”.
3. Al comma 4 dell’articolo 26 della
Sezione II
Modifiche alla
(Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)
Art. 4. Modifiche all’articolo 20 sexies della
1. All’articolo 20 sexies della
Sezione III
Modifiche alla
(Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo)
Art. 5. Modifiche all’articolo 11 della
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della