Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 5. Ambiente |
Capitolo: | 5.4 disciplina generale |
Data: | 13/03/2013 |
Numero: | 59 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Autorizzazione unica ambientale |
Art. 4. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale |
Art. 5. Rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale |
Art. 6. Modifiche |
Art. 7. Autorizzazioni di carattere generale |
Art. 8. Oneri istruttori e tariffe |
Art. 9. Monitoraggio |
Art. 10. Disposizioni transitorie |
Art. 11. Poteri sostitutivi e abrogazioni |
Art. 12. Clausola d'invarianza finanziaria |
§ 5.4.168 - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.
Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
(G.U. 29 maggio 2013, n. 124 - S.O. n. 42)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 23 del
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Vista la
Vista la
Visti gli articoli 20, 20-bis e 20-ter della
Visto il
Visto il
Visti gli articoli 25 e 38 del
Visto l'articolo 49, comma 4-quater, del
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese ed, in particolare, l'articolo 2;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa in data 10 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2011, recante misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis, del
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 settembre 2012;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 29 novembre 2012;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto, alla luce del parere di Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, che l'autorizzazione unica ambientale debba avere comunque una durata non inferiore al periodo di validità massimo previsto per le autorizzazioni da questa sostituite, al fine di evitare maggiori oneri per le imprese, in linea con quanto stabilito dal citato articolo 23, comma 1, lettera c), del
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico;
Emana
il seguente regolamento:
Capo I
Principi generali
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, in attuazione della previsione di cui all'articolo 23, del
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) autorizzazione unica ambientale: il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3;
b) autorità competente: la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del
c) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale;
d) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal
e) sportello unico per le attività produttive (SUAP): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del
f) modifica: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente;
g) modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.
Capo II
Autorizzazione unica ambientale
Art. 3. Autorizzazione unica ambientale
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del
b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del
d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del
e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della
f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del
g-bis) autorizzazione di cui all'articolo 26 del
g-ter) notifica di pratica di cui all'articolo 24 del
2. Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell'autorizzazione unica ambientale.
3. E' fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.
4. Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'articolo 20 del
5. L'autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall'autorità competente tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attività. In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'articolo 108 del
6. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio.
Art. 4. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale
1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è presentata al SUAP che la trasmette immediatamente, in modalità telematica all'autorità competente e ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale. Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, per i quali si chiede il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonchè le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore.
2. Qualora l'autorità competente riscontri che è necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.
3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 si concludono entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata. Nel caso di richiesta di integrazione documentale ai sensi del comma 2, si applica l'articolo 2, comma 7, della
4. Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni, l'autorità competente adotta il provvedimento nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP che, rilascia il titolo. [Resta ferma la facoltà di indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del
5. Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a novanta giorni, il SUAP, salvo quanto previsto al comma 7, indice, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, la conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo l'autorità competente promuove il coordinamento dei soggetti competenti, anche nell'ambito della conferenza di servizi.
7. Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa documentazione all'autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della
8. L'autorità competente trasmette, in modalità telematica, ogni comunicazione al gestore tramite il SUAP e mette a disposizione del medesimo tutte le informazioni sulla documentazione da presentare e sull'iter relativo alla procedura di autorizzazione unica ambientale. Il SUAP, assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia secondo quanto previsto dall'articolo 6 del
Art. 5. Rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale
1. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1.
2. E' consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.
3. L'autorità competente si esprime sulla domanda di rinnovo secondo la procedura prevista dall'articolo 4.
4. Per le attività e gli impianti per cui le istanze di rinnovo sono presentate nei termini di cui al comma 1, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione.
5. L'autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:
a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.
Art. 6. Modifiche
1. Il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione.
2. Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4.
3. L'autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata ai sensi del comma 1 è una modifica sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.
4. Le Regioni e le Province Autonome possono, nel rispetto delle norme di settore vigenti, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al comma 1.
Capo III
Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera
Art. 7. Autorizzazioni di carattere generale
1. E' fatta salva la facoltà del gestore di aderire tramite il SUAP, ricorrendone i presupposti, all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del
2. Per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del
3. Le autorizzazioni generali adottate dalle autorità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera o), del
Capo IV
Disposizioni attuative
Art. 8. Oneri istruttori e tariffe
1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento sono posti a carico dell'interessato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure ivi stabilite. Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria la cui misura, sommata agli oneri di cui al precedente periodo, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale.
Art. 9. Monitoraggio
1. I Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in raccordo con la Conferenza Unificata e sentite le associazioni imprenditoriali, predispongono forme di monitoraggio almeno annuali sull'attuazione del presente regolamento volte a verificare, tra l'altro, il numero delle domande presentate al SUAP, i tempi impiegati per l'istruttoria, per l'invio telematico della documentazione agli enti competenti e per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonchè il rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento della conferenza di servizi.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 10. Disposizioni transitorie
1. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi.
2. L'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del
Art. 11. Poteri sostitutivi e abrogazioni
1. Decorsi inutilmente i termini per la conclusione dei procedimenti previsti dal presente regolamento, si applica l'articolo 2, commi da 9-bis a 9-quinquies, della
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i poteri sostitutivi già attribuiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 269, comma 3, e per la prosecuzione dell'esercizio degli stabilimenti di cui all'articolo 281, comma 1, del
3. Per la prosecuzione dell'esercizio degli stabilimenti di cui all'articolo 281, commi 1 e 3, del
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al
a) nell'articolo 269, comma 3, il quarto periodo è abrogato;
b) nell'articolo 272, comma 2, il quarto e sesto periodo sono abrogati;
c) nell'articolo 281:
1) al comma 1 le parole: «; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269» sono abrogate;
2) al comma 3 le parole: «; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269» sono abrogate;
3) al comma 4 il secondo periodo è abrogato;
4) il comma 8 è abrogato;
5) il comma 11 è abrogato.
Art. 12. Clausola d'invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2013 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 4, foglio n. 168
[1] Lettera aggiunta dall'art. 72 del
[2] Lettera aggiunta dall'art. 72 del
[3] Il secondo periodo è stato soppresso dall'art. 4 del
[4] Periodo soppresso dall'art. 4 del