§ 6.2.74 - L.R. 31 marzo 2017, n. 15.
Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 25/1998, 39/2000, 32/2002, 1/2004, 7/2005, 39/2005, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 programmazione economica
Data:31/03/2017
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Programmazione regionale. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 3/1994
Art. 2.  Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 63 bis della l.r. 3/1994
Art. 3.  Contenuti del piano regionale. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 25/1998
Art. 4.  Norma transitoria in materia di programmazione. Inserimento dell'articolo 32 ter nella l.r. 25/1998
Art. 5.  Programmazione forestale regionale. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 39/2000
Art. 6.  Ambito degli interventi. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 39/2000
Art. 7.  Utilizzazione del patrimonio agricoloforestale a fini faunisticovenatori. Modifiche all'articolo 30 bis della l.r. 39/2000
Art. 8.  Programmi e piani in corso. Modifiche all'articolo 91 della l.r. 39/2000
Art. 9.  Finalità, destinatari e tipologie degli interventi per il diritto allo studio scolastico. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 32/2002
Art. 10.  Tipologie degli interventi per il diritto allo studio universitario. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 32/2002
Art. 11.  Azienda regionale per il diritto allo studio universitario. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 32/2002
Art. 12.  Istituzione della Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario. Modifiche all 'articolo 10 quinquies della l.r. 32/2002
Art. 13.  Consiglio regionale degli studenti. Modifiche all'articolo 10 septies della l.r. 32/2002
Art. 14.  Istruzione e formazione tecnica superiore e poli tecnicoprofessionali. Modifiche all'articolo 14 bis della l.r. 32/2002
Art. 15.  Funzioni dell’Agenzia. Modifiche all'articolo 21 quater della l.r. 32/2002
Art. 16.  Piano annuale delle attività. Modifiche all'articolo 21 decies della l.r. 32/2002
Art. 17.  Istituzione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 32/2002
Art. 18.  Programmazione delle politiche regionali in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e del diritto allo studio universitario. Sostituzione dell'articolo 31 [...]
Art. 19.  Programmazione. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 1/2004
Art. 20.  Ambiti di intervento. Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 1/2004
Art. 21.  Programmazione degli interventi. Sostituzione dell'articolo 8 bis della l.r. 7/2005
Art. 22.  Sistema della programmazione regionale. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 39/2005
Art. 23.  Politiche per la famiglie. Modifiche all'articolo 52 della l.r. 41/2005
Art. 24.  Politiche per gli immigrati. Modifiche all'articolo 56 della l.r. 41/2005
Art. 25.  Programmazione. Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 1/2006
Art. 26.  Tipologie degli interventi. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 1/2006
Art. 27.  Valutazione di efficacia. Abrogazione dell'articolo 9 della l.r. 1/2006
Art. 28.  Norme finanziarie. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 1/2006
Art. 29.  Contenuti del PAER. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 14/2007
Art. 30.  Norma transitoria. Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 14/2007
Art. 31.  Funzioni del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 9/2008
Art. 32.  Programmazione. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 9/2008
Art. 33.  Modalità di attuazione. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 9/2008
Art. 34.  Revoca dei finanziamenti. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 9/2008
Art. 35.  Regolamento regionale. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 9/2008
Art. 36.  Formazione ed informazione dei consumatori e degli utenti. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 9/2008
Art. 37.  Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 9/2008
Art. 38.  Azioni e progetti per la conciliazione vitalavoro. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 16/2009
Art. 39.  Progetti delle associazioni. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 16/2009
Art. 40.  Parametri di genere negli atti regionali che attribuiscono contributi. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 16/2009
Art. 41.  Bilancio di genere. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 16/2009
Art. 42.  Cittadinanza di genere nelle politiche economiche. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 16/2009
Art. 43.  Programmazione. Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 16/2009
Art. 44.  Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 16/2009
Art. 45.  Oggetto. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 20/2009
Art. 46.  Conferenza regionale per la ricerca e l’innovazione. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 20/2009
Art. 47.  Programmazione degli interventi in materia di ricerca e innovazione. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 20/2009
Art. 48.  Programmi settoriali in materia di ricerca ed innovazione. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 20/2009
Art. 49.  Diffusione e trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 20/2009
Art. 50.  Relazione sullo stato di attuazione della legge. Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 20/2009
Art. 51.  Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 20/2009
Art. 52.  Oggetto. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 26/2009
Art. 53.  Obiettivi. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 26/2009
Art. 54.  Funzioni del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 26/2009
Art. 55.  Concorso regionale ad interventi di emergenza promossi o partecipati dallo Stato. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 26/2009
Art. 56.  Piano integrato delle attività internazionali. Abrogazione degli articoli 42 e 44 della l.r. 26/2009
Art. 57.  Programmazione. Sostituzione dell'articolo 43 della l.r. 26/2009
Art. 58.  Monitoraggio e valutazione. Sostituzione dell'articolo 45 della l.r. 26/2009
Art. 59.  Azioni di iniziativa regionale. Modifiche all’articolo 46 della l.r. 26/2009
Art. 60.  Progetti ed iniziative di soggetti terzi. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 26/2009
Art. 61.  Coordinamento politicoistituzionale. Modifiche all’articolo 49 della l.r. 26/2009
Art. 62.  Coordinamento tecnicoamministrativo. Modifiche all’articolo 50 della l.r. 26/2009
Art. 63.  Sistema informativo delle attività internazionali. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 26/2009
Art. 64.  Finalità e strumenti. Modifiche all’articolo 53 della l.r. 26/2009
Art. 65.  Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 58 della l.r. 26/2009
Art. 66.  Piano di indirizzo integrato per le politiche sull’immigrazione. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 29/2009
Art. 67.  Disposizioni sull'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri in Toscana. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 29/2009
Art. 68.  Norme transitorie. Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 29/2009
Art. 69.  Conferenza di servizi in via telematica. Modifiche all’articolo 30 della l.r. 40/2009
Art. 70.  Obbligo di fornire dati statistici. Modifiche all'articolo 33 della l.r. 54/2009
Art. 71.  Abrogazione dell’articolo 35 della l.r. 54/2009
Art. 72.  Accesso ai finanziamenti. Modifiche all'articolo 42 della l.r. 54/2009
Art. 73.  Programmazione delle attività e degli interventi di prevenzione del rischio sismico. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 58/2009
Art. 74.  Disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 9/2010
Art. 75.  Programmazione. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 21/2010
Art. 76.  Piano della cultura, progetti locali e progetti annuali. Abrogazione degli articoli 5, 8 e 32 della l.r. 21/2010
Art. 77.  Criteri per l’attuazione degli interventi di investimento. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 21/2010
Art. 78.  Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 21/2010
Art. 79.  Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 21/2010
Art. 80.  Le reti documentarie locali. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 21/2010
Art. 81.  Tabella regionale. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 21/2010
Art. 82.  Funzioni della Regione. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 21/2010
Art. 83.  Commissione regionale dello spettacolo dal vivo. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 21/2010
Art. 84.  Attività cinematografiche, audiovisive e multimediali. Modifiche all’articolo 38 della l.r. 21/2010
Art. 85.  Forme del sostegno regionale. Modifiche all’articolo 39 della l.r. 21/2010
Art. 86.  Fondazione Orchestra Regionale Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo. Modifiche all’articolo 42 della l.r. 21/2010
Art. 87.  Fondazione Maggio Musicale Fiorentino e Orchestra Camerata Strumentale Città di Prato. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 21/2010
Art. 88.  Modalità dell’intervento regionale. Modifiche all’articolo 46 della l.r. 21/2010
Art. 89.  Fondazione Scuola di Musica di Fiesole. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 21/2010
Art. 90.  Funzioni della Regione. Modifiche all’articolo 48 della l.r. 21/2010
Art. 91.  Indicatori regionali, monitoraggio e informazione. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 21/2010
Art. 92.  Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 52 della l.r. 21/2010
Art. 93.  Monitoraggio degli interventi in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali. Sostituzione dell'articolo 54 della l.r. 21/2010
Art. 94.  Disposizioni transitorie. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 55/2011
Art. 95.  Pianificazione della mobilità ciclabile. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 27/2012
Art. 96.  Finalità. Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. 51/2013
Art. 97.  Piano regionale di tutela dell’amianto. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 51/2013
Art. 98.  Norma finale. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 21/2015
Art. 99.  Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano. Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 30/2015
Art. 100.  Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 30/2015
Art. 101.  Istituzione e funzioni dell’ente parco per la gestione del parco regionale. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 30/2015
Art. 102.  Funzioni delle Province e della città metropolitana in materia di aree naturali protette. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 30/2015
Art. 103.  Funzioni dei comuni in materia di aree naturali protette. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 30/2015
Art. 104.  Piano integrato per il parco. Modifiche all'articolo 27 della l.r. 30/2015
Art. 105.  Procedimento per l’approvazione del piano integrato del parco. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 30/2015
Art. 106.  Programma annuale delle attività. Modifiche all'articolo 36 della l.r. 30/2015
Art. 107.  Funzioni di indirizzo e coordinamento sull’attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento. Modifiche all'articolo 44 della l.r. 30/2015
Art. 108.  Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali. Modifiche all'articolo 46 della l.r. 30/2015
Art. 109.  Esercizio coordinato delle funzioni. Forme di collaborazione con i gestori delle aree protette nazionali. Modifiche all'articolo 60 della l.r. 30/2015
Art. 110.  Iniziative per la formazione, la divulgazione e per il sostegno alle attività agricole e di uso del territorio. Modifiche all'articolo 86 della l.r. 30/2015
Art. 111.  Norma transitoria
Art. 112.  Entrata in vigore


§ 6.2.74 - L.R. 31 marzo 2017, n. 15.

Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 25/1998, 39/2000, 32/2002, 1/2004, 7/2005, 39/2005, 41/2005, 1/2006, 14/2007, 9/2008, 16/2009, 20/2009, 26/2009, 29/2009, 40/2009, 54/2009, 58/2009, 9/2010, 21/2010, 55/2011, 27/2012, 51/2013, 21/2015, 30/2015.

(B.U. 3 aprile 2017, n. 13)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 46 dello Statuto;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana");

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale);

Vista la legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale);

Vista la legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti);

Vista la legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere);

Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione);

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);

Vista la legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza);

Vista la legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico);

Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale);

Vista la legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica);

Vista la legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 (Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008)

Vista la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi);

Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010);

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente delle autonomie sociali espresso nella seduta del 10 febbraio 2017;

Considerato quanto segue:

1. La proposta di legge risponde alla necessità di adeguare, con un unico provvedimento, la normativa di programmazione settoriale istitutiva di strumenti di programmazione non riproposti dal Programma regionale di sviluppo (PRS) 2016-2020 per l’attuazione delle proprie strategie;

2. Il Consiglio Regionale, con risoluzione 6 ottobre 2015, n. 13, ha impegnato la Giunta a ridurre il numero di piani e programmi da elaborare nel corso della legislatura, limitandosi a quelli previsti da norma nazionale;

3. Conseguentemente, in un’ottica di semplificazione il PRS 2016-2020, adottato con delibera della Giunta regionale 14 giugno 2016, n. 567 e trasmesso al Consiglio per l’approvazione, prevede l’abrogazione dei piani non previsti dalla normativa nazionale, la proroga di alcuni piani ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della l.r. 1/2015 e la predisposizione di piani derivanti da legislazione nazionale, dal processo di riordino istituzionale o comunque aventi carattere di atti di governo del territorio;

4. È necessario modificare le leggi di settore sostituendo l’articolo istitutivo del piano con un articolo che definisca le nuove modalità attuative delle politiche di settore in base al modello delineato dalla l.r. 1/2015;

5. È necessaria la proroga di alcuni piani ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della l.r. 1/2015;

6. È necessario favorire l'inserimento della pianificazione della mobilità ciclistica relativa alle aree urbane nell'ambito dei piani della mobilità urbana sostenibile (PUMS), prevedendo la possibilità che i finanziamenti previsti per la pianificazione della mobilità ciclistica possano essere destinati anche alla elaborazione dei PUMS nei quali tale pianificazione è ricompresa;

7. È necessario tenere conto che, secondo quanto disposto dall’articolo 29, comma 1, della l.r. 1/2015, i piani e programmi regionali attuativi del PRS 2011-2015 restano in vigore fino all’approvazione del PRS elaborato per la legislatura corrente, o comunque non oltre dodici mesi dall’approvazione dello stesso;

8. È necessario assicurare l’attuazione delle politiche di settore previste dalle leggi i cui piani non sono riproposti dal PRS 2016-2020 né sono prorogati con la presente legge, nel periodo che intercorre tra l’approvazione dello stesso e l’approvazione della sezione programmatoria del DEFR 2017, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 8, comma 5 bis, della l.r. 1/2015;

9. Al fine di consentire la tempestiva efficacia delle disposizioni in raccordo col PRS 2016-2020, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15 marzo 2017, è necessario prevedere l'entrata in vigore della legge il giorno stesso della pubblicazione;

 

Approva la presente legge

 

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")

 

Art. 1. Programmazione regionale. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 3/1994

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") è sostituito dal seguente:

“1. La Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di gestione del territorio agricolo-forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata, nonché le tipologie di intervento necessarie per l’attuazione degli stessi nell’ambito del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“1 bis. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS e nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, le priorità per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento, individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.”.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:

“3 bis. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per il monitoraggio della fauna, per la gestione delle risorse per la prevenzione e per il risarcimento danni in favore degli imprenditori agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui fondi.”.

 

     Art. 2. Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 63 bis della l.r. 3/1994

1. Al comma 1 dell'articolo 63 bis della l.r. 3/1994 le parole: “nel PAR” sono sostituite dalle seguenti: “nel DEFR”.

 

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)

 

     Art. 3. Contenuti del piano regionale. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 25/1998

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) è inserito il seguente:

“3 bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 bis, comma 2, la Giunta regionale in coerenza con il DEFR e la relativa nota di aggiornamento, attua il piano regionale, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.”.

 

     Art. 4. Norma transitoria in materia di programmazione. Inserimento dell'articolo 32 ter nella l.r. 25/1998

1. Dopo l'articolo 32 bis della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:

“Art. 32 ter - Norma transitoria in materia di programmazione

1. Su indicazione del PRS 2016-2020, il piano attuativo del PRS 2011-2015 in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94, è prorogato ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della l.r. 1/2015.”.

 

CAPO III

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)

 

     Art. 5. Programmazione forestale regionale. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 39/2000

1. L'articolo 4 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) è sostituito dal seguente:

“Art. 4 - Programmazione forestale regionale

1. Le linee di sviluppo e di tutela del patrimonio forestale della Toscana sono definite nel Piano forestale regionale che costituisce attuazione del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).

2. Il piano forestale regionale, quale strumento della programmazione regionale, approvato dal Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 1/2015:

a) descrive lo stato e le caratteristiche dei boschi in relazione alla situazione ambientale generale ed all’economia della Regione;

b) ripartisce il territorio di interesse forestale in aree omogenee, in rapporto alle competenze amministrative e alle esigenze di coordinamento e di organicità dell’attività forestale;

c) stabilisce gli obiettivi strategici e i criteri generali per l’esercizio delle funzioni amministrative;

d) definisce le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, lo sviluppo e il sostegno della filiera foresta-legno in ambito regionale;

e) individua gli indirizzi e gli strumenti per la valorizzazione del patrimonio agricolo forestale regionale, per la previsione, la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi, gli interventi pubblici forestali, la tutela e valorizzazione dei prodotti non legnosi del bosco, l'attuazione delle politiche forestali comunitarie e degli impegni assunti in sede internazionale;

f) specifica le modalità di presentazione delle proposte d’intervento da parte degli enti competenti, la tipologia delle opere e dei lavori da eseguire in amministrazione diretta e di quelli da affidare a terzi, il contingente numerico e la distribuzione territoriale degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria impiegati in amministrazione diretta e le misure d’incentivazione della selvicoltura;

g) individua le previsioni di spesa, le risorse finanziarie disponibili, ivi comprese quelle per gli interventi urgenti, i criteri di ripartizione ed assegnazione dei finanziamenti fra gli enti competenti, nonché la rendicontazione delle spese ed il monitoraggio fisico e finanziario;

h) definisce le modalità di redazione dell’Inventario forestale della Toscana e della Carta forestale della Toscana;

i) individua le attività di qualificazione, informazione e comunicazione, i mezzi per attuarle e i soggetti cui indirizzarle.

3. La Giunta regionale, in coerenza con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e la relativa nota di aggiornamento, attua il piano forestale regionale, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.”.

 

     Art. 6. Ambito degli interventi. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 39/2000

1. Al comma 3 quater dell'articolo 10 della l.r. 39/2000 le parole: “previste dagli strumenti della programmazione di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008)” sono sostituite dalle seguenti: “stabilite dalle deliberazioni di cui all’articolo 4, comma 3”.

 

     Art. 7. Utilizzazione del patrimonio agricoloforestale a fini faunisticovenatori. Modifiche all'articolo 30 bis della l.r. 39/2000

1. Al comma 1 dell'articolo 30 bis della l.r. 39/2000 le parole: “nel PRAF” sono sostituite dalle seguenti: “negli strumenti di cui all’articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)”.

 

     Art. 8. Programmi e piani in corso. Modifiche all'articolo 91 della l.r. 39/2000

1. Il comma 1 dell'articolo 91 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:

“1. Fino all’approvazione del piano di cui all’articolo 4 restano in vigore le disposizioni del Programma regionale agricolo forestale 2012-2015, approvato con delibera del Consiglio regionale 24 gennaio 2012, n. 3, inerenti al settore forestale.”.

 

CAPO IV

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)

 

     Art. 9. Finalità, destinatari e tipologie degli interventi per il diritto allo studio scolastico. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 32/2002

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 7 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) sono abrogati.

 

     Art. 10. Tipologie degli interventi per il diritto allo studio universitario. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 32/2002

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“2. Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), in coerenza con il Programma regionale di sviluppo (PRS), individua annualmente:

a) gli interventi prioritari da attuare che prescindono dal possesso di determinati requisiti soggettivi e oggettivi degli studenti;

b) gli interventi che non prescindono dai suddetti requisiti o che vengono attribuiti per concorso;

c) i requisiti di merito e di reddito degli studenti per l’accesso agli interventi attribuiti per concorso ed agli interventi cumulabili di cui al comma 5.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“3. La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFR e determina altresì le entità dei benefici.”.

3. Al comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 32/2002 le parole: “Il Piano di indirizzo generale integrato di cui all'articolo 31” sono sostituite dalle seguenti: “Il DEFR in coerenza con il PRS”.

 

     Art. 11. Azienda regionale per il diritto allo studio universitario. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 32/2002

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 32/2002 le parole: “l’Istituto Italiano di Scienze Umane,” sono soppresse, e dopo le parole: “l’Accademia di Belle Arti di Carrara,” sono inserite le seguenti: “gli Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale della Toscana e l’Istituto superiore per le industrie artistiche di Firenze”.

 

     Art. 12. Istituzione della Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario. Modifiche all 'articolo 10 quinquies della l.r. 32/2002

1. Il comma 4 dell'articolo 10 quinquies della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“4. La Conferenza esprime pareri:

a) sulla delibera della Giunta regionale di cui all’articolo 9, comma 3;

b) sul piano degli investimenti dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario;

c) sulle proposte di sviluppo universitario in Toscana per gli aspetti inerenti al diritto allo studio universitario;

d) sul piano annuale delle attività, sul bilancio previsionale e di esercizio dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario.”.

 

     Art. 13. Consiglio regionale degli studenti. Modifiche all'articolo 10 septies della l.r. 32/2002

1. La lettera a) del comma 5 dell'articolo 10 septies della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente:

“a) esprime pareri e formula proposte in merito alla delibera della Giunta regionale di cui all’articolo 9, comma 3;”.

2. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 10 septies della l.r. 32/2002 dopo la parola: “esercizio” sono aggiunte le seguenti: “dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario”.

 

     Art. 14. Istruzione e formazione tecnica superiore e poli tecnicoprofessionali. Modifiche all'articolo 14 bis della l.r. 32/2002

1. Al comma 3 dell'articolo 14 bis della l.r. 32/2002 le parole: “della programmazione regionale” sono sostituite dalle seguenti: “degli strumenti della programmazione regionale di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008)”.

 

     Art. 15. Funzioni dell’Agenzia. Modifiche all'articolo 21 quater della l.r. 32/2002

1. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 21 quater della l.r. 32/2002, dopo le parole: “programmazione regionale” sono aggiunte le seguenti: “di cui agli articoli 7 e 8 della l.r. 1/2015”.

 

     Art. 16. Piano annuale delle attività. Modifiche all'articolo 21 decies della l.r. 32/2002

1. Al comma 1 dell'articolo 21 decies della l.r. 32/2002, dopo le parole: “programmazione regionale” sono aggiunte le seguenti: “di cui agli articoli 7 e 8 della l.r. 1/2015”.

 

     Art. 17. Istituzione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 32/2002

1. Il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“2. La Giunta regionale, sulla base degli interventi definiti dal DEFR per favorire l’occupazione dei disabili, stabilisce le modalità di gestione del fondo e, valutate le proposte del Comitato regionale per il fondo di cui all’articolo 27, approva il piano di ripartizione delle risorse e verifica i risultati dell’attività .”.

 

     Art. 18. Programmazione delle politiche regionali in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e del diritto allo studio universitario. Sostituzione dell'articolo 31 della l.r. 32/2002

1. L'articolo 31 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 31 - Programmazione delle politiche regionali in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e del diritto allo studio universitario

1. La Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale, del lavoro e del diritto allo studio universitario, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi, nell'ambito del PRS di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2015.

2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il DEFR di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità programmatiche per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all’articolo 9 della l.r. 1/2015, individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.

3. La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFR.”.

 

CAPO V

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana")

 

     Art. 19. Programmazione. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 1/2004

1. L'articolo 7 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana") è sostituito dal seguente:

“Art. 7 - Programmazione

1. La Regione stabilisce gli indirizzi, gli obiettivi e le tipologie di intervento in materia di promozione e sviluppo dell'agenda digitale toscana idonei a dare impulso all’amministrazione elettronica e alla società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale, nell'ambito del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).

2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità programmatiche per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2015, individua gli interventi da realizzare tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.

3. La Giunta regionale definisce con deliberazione le linee guida e le strategie tecniche in tema di promozione e sviluppo dell'Agenda digitale toscana al fine di coordinare le azioni per la crescita digitale della Regione.

4. La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFR in coerenza con quanto stabilito dalla deliberazione di cui al comma 3.

5. Gli atti di cui al comma 4 vengono comunicati al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali e concorrono alla formazione del Piano di attività annuale della Rete di cui all’articolo 17.

6. Per le finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei rispettivi ambiti di autonomia, gli enti locali coordinano i propri interventi con quelli definiti nella programmazione regionale attraverso la partecipazione alle attività e ai progetti della Rete, nonché attraverso eventuali strumenti negoziali di attuazione.

7. I finanziamenti regionali degli interventi degli enti locali sono graduati, sulla base di criteri condivisi nella Rete, in relazione sia alla congruenza degli interventi stessi con gli atti di programmazione di cui al presente articolo, sia al loro livello di integrazione territoriale e di compartecipazione al finanziamento.”.

 

     Art. 20. Ambiti di intervento. Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 1/2004

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 1/2004 è inserito il seguente:

“Art. 7 bis - Ambiti di intervento

1. Gli interventi contenuti negli atti di cui all'articolo 7 possono riguardare:

a) il sostegno degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b);

b) il sostegno della formazione del personale della Regione, degli enti regionali e degli enti aderenti alla Rete, da perseguire preferibilmente in forma stabile, anche con riferimento agli amministratori locali;

c) il sostegno della gestione e dello sviluppo dell’infrastruttura tecnologica, nonché dei servizi e delle attività della Rete;

d) l’individuazione delle informazioni statistiche ufficiali, delle rilevazioni, dei progetti e delle elaborazioni di interesse regionale e locale affidate al sistema statistico regionale (SISTAR);

e) le priorità in relazione alle indagini e alle analisi statistiche da effettuare a livello regionale, nonché le specifiche risorse finanziarie da destinare alle medesime.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono individuati in raccordo con il programma statistico nazionale in ordine alle metodologie, agli standard e alle nomenclature, anche ai fini delle comunicazioni e delle valutazioni delle rilevazioni statistiche regionali rispetto al programma statistico nazionale.

3. Le attività statistiche che riguardano il trattamento di dati sensibili e giudiziari sono svolte nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), della legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo) e del relativo regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Giunta 12 febbraio 2013, n. 6/R, nonché del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale.”.

 

CAPO VI

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne)

 

     Art. 21. Programmazione degli interventi. Sostituzione dell'articolo 8 bis della l.r. 7/2005

1. L'articolo 8 bis della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) è sostituito dal seguente:

“Art. 8 bis - Programmazione degli interventi

1. La Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di pesca nelle acque interne, nonché le tipologie di intervento necessarie per l’attuazione degli stessi nell’ambito del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).

2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2015, individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.

3. La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFR e a tal fine individua l'ammontare delle risorse, i soggetti attuatori e i soggetti beneficiari e le modalità di attuazione degli interventi.”.

 

CAPO VII

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)

 

     Art. 22. Sistema della programmazione regionale. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 39/2005

1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) sono aggiunte le seguenti parole: “di cui all’articolo 3, lettera h), della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale)”.

2. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 39/2005 sono aggiunte le seguenti parole: “di cui all’articolo 3 bis della l.r. 14/2007, adottati dalla Giunta regionale con deliberazioni in coerenza con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione”.

 

CAPO VIII

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)

 

     Art. 23. Politiche per la famiglie. Modifiche all'articolo 52 della l.r. 41/2005

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 52 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) è abrogata.

 

     Art. 24. Politiche per gli immigrati. Modifiche all'articolo 56 della l.r. 41/2005

1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 56 della l.r. 41/2005 è abrogata.

 

CAPO IX

Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)

 

     Art. 25. Programmazione. Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 1/2006

1. L'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) è sostituito dal seguente:

“Art. 2 - Programmazione

1. La Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi, nell'ambito del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).

2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2015, individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.

3. La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFR e a tal fine individua l'ammontare delle risorse, i soggetti attuatori e i soggetti beneficiari e le modalità di attuazione degli interventi.”.

 

     Art. 26. Tipologie degli interventi. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 1/2006

1. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 1/2006 è abrogata.

 

     Art. 27. Valutazione di efficacia. Abrogazione dell'articolo 9 della l.r. 1/2006

1. L'articolo 9 della l.r. 1/2006 è abrogato.

 

     Art. 28. Norme finanziarie. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 1/2006

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

“1. IL DEFR indica la proiezione finanziaria delle risorse attivabili, individuando le risorse regionali stanziate dal bilancio.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 1/2006 le parole: “unità previsionali di base (UPB)” sono sostituite dalle seguenti: “missioni e programmi di spesa”.

 

CAPO X

Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale)

 

     Art. 29. Contenuti del PAER. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 14/2007

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) è sostituita dalla seguente:

“b) all’articolo 12 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 e alla l.r. 10/2010);”.
2. Dopo la lettera d ter) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 14/2007 è aggiunta la seguente:

“d quater) all’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).”.

 

     Art. 30. Norma transitoria. Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 14/2007

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 14/2007 è inserito il seguente:

“Art. 4 bis - Norma transitoria

1. Su indicazione del Programma regionale di sviluppo 2016-2020, il PAER attuativo del PRS 2011-2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 2015, n. 10, è prorogato ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015 n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).”.

 

CAPO XI

Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti)

 

     Art. 31. Funzioni del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 9/2008

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti) le parole: “atti di programmazione e” sono soppresse.

 

     Art. 32. Programmazione. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 9/2008

1. L'articolo 5 della l.r. 9/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 - Programmazione

1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi.

2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità programmatiche per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2015, individua gli interventi da realizzare tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.”.

 

     Art. 33. Modalità di attuazione. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 9/2008

1. L'articolo 6 della l.r. 9/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 - Modalità di attuazione

1. La Giunta regionale attua gli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, e definisce con deliberazione le modalità per la realizzazione degli interventi e per l’assegnazione dei contributi da riservare alle associazioni dei consumatori e utenti.

2. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 presentano annualmente alla competente struttura della Giunta regionale le iniziative che intendono realizzare e le domande per ottenere contributi a sostegno della loro funzionalità, in aderenza e con espresso riferimento alle tipologie di intervento sancite negli strumenti di programmazione.

3. Le associazioni, attraverso un’unica associazione senza fini di lucro costituita esclusivamente dalle stesse, possono presentare alla competente struttura della Giunta regionale iniziative volte a realizzare interventi di carattere unitario e coordinato a vantaggio dei consumatori e degli utenti.

4. In base alle domande ed iniziative pervenute la Giunta regionale fissa l’elenco delle iniziative ammesse, le quote di finanziamento ed i contributi da erogare secondo la seguente ripartizione:

a) iniziative che la Giunta regionale intende realizzare direttamente;

b) iniziative ammesse a finanziamento su domanda delle singole associazioni, ai sensi del comma 2;

c) iniziative ammesse a finanziamento su domanda del soggetto di cui al comma 3;

d) contributi da erogare per la funzionalità delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

5. Le modalità e i termini per la presentazione delle iniziative e delle domande di contributo sono fissate nel regolamento di cui all’articolo 9.

6. L'ammontare dei contributi assegnati ai sensi del comma 4, lettera d), non può eccedere il 30 per cento dei fondi disponibili annualmente per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

7. Al fine di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e la conoscenza dei risultati conseguiti, la Giunta regionale effettua il monitoraggio delle attività svolte dalle associazioni destinatarie dei finanziamenti, a tal fine le associazioni sono tenute a trasmettere annualmente alla Giunta un rendiconto delle attività svolte e delle spese sostenute, con le modalità ed i termini definiti dal regolamento.”.

 

     Art. 34. Revoca dei finanziamenti. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 9/2008

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 9/2008, le parole: “negli atti di programmazione di cui agli articoli 5 e 6” sono sostituite dalle seguenti: “negli atti di cui all’articolo 6”.

 

     Art. 35. Regolamento regionale. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 9/2008

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 9/2008 le parole: “commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “commi 2 e 3”.

 

     Art. 36. Formazione ed informazione dei consumatori e degli utenti. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 9/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 9/2008 le parole: “e degli strumenti di programmazione di cui agli articoli 5 e 6” sono soppresse.

 

     Art. 37. Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 9/2008

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 9/2008 è sostituito dal seguente:

“2. Le risorse per l’attuazione della presente legge sono definite, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio regionale, con il DEFR di cui all’articolo 5 e nelle rispettive delibere di attuazione di cui all’articolo 6.”.

 

CAPO XII

Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere)

 

     Art. 38. Azioni e progetti per la conciliazione vitalavoro. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 16/2009

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere) è abrogato.

 

     Art. 39. Progetti delle associazioni. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 16/2009

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 16/2009 è abrogato.

 

     Art. 40. Parametri di genere negli atti regionali che attribuiscono contributi. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 16/2009

1. Nella rubrica dell'articolo 11 della l.r. 16/2009 le parole: “nei programmi” sono sostituite dalle seguenti: “negli atti”.

2. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 16/2009 le parole: “Nei programmi” sono sostituite dalle seguenti: “Nell’ambito degli atti”.

 

     Art. 41. Bilancio di genere. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 16/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 16/2009 dopo le parole: “complessiva valutazione” sono aggiunte le seguenti: “di legislatura”, e le parole: “anche al fine della redazione del piano di cui all’articolo 22” sono soppresse.

 

     Art. 42. Cittadinanza di genere nelle politiche economiche. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 16/2009

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 16/2009 è abrogato.

 

     Art. 43. Programmazione. Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 16/2009

1. L'articolo 22 della l.r. 16/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 22 - Programmazione

1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali per la cittadinanza di genere nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi.

2. Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’articolo 8 della l.r. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità programmatiche per l’anno successivo e individua, in fase di nota di aggiornamento di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2015, tenendo conto degli stanziamenti del bilancio di previsione, gli interventi da realizzare ai fini di quanto stabilito dalla presente legge.

3. La Giunta regionale con deliberazione attua gli interventi previsti dal DEFR.”.

 

     Art. 44. Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 16/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 16/2009 le parole: “con il piano regionale” sono sostituite dalle seguenti: “con il DEFR”.

 

CAPO XIII

Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione)

 

     Art. 45. Oggetto. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 20/2009

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione) le parole: “definisce gli strumenti di programmazione e coordinamento” sono sostituite dalle seguenti: “individua gli strumenti di programmazione per l’attuazione”.

 

     Art. 46. Conferenza regionale per la ricerca e l’innovazione. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 20/2009

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 20/2009 è sostituita dalla seguente:

“a) formulare proposte e osservazioni finalizzate all’elaborazione del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015 n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), relativamente agli interventi regionali negli ambiti di attività di alta formazione e di ricerca in ambito scientifico, tecnologico, umanistico, economico e giuridico in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea coerentemente con accordi ed iniziative a carattere interregionale, favorendo l’interazione fra i diversi ambiti disciplinari del sapere e della conoscenza;”.

 

     Art. 47. Programmazione degli interventi in materia di ricerca e innovazione. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 20/2009

1. L'articolo 6 della l.r. 20/2009 è sostituito dal seguente:

“Art 6 - Programmazione degli interventi in materia di ricerca e innovazione.

1. Ai fini del raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, il PRS, coerentemente agli orientamenti comunitari in materia di ricerca, stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di promozione e sostegno della ricerca e dell’innovazione, del trasferimento tecnologico e dell'alta formazione, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi. In particolare il PRS:

a) specifica gli indirizzi strategici in materia di promozione e sostegno della ricerca e di diffusione e trasferimento della conoscenza dei risultati della ricerca stessa;

b) definisce gli indirizzi per la partecipazione alla formazione e all’attuazione del programma nazionale della ricerca per la cooperazione con le altre istituzioni dello spazio europeo della ricerca;

c) definisce le metodologie di coordinamento intersettoriali con riferimento agli interventi in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione;

d) definisce le strategie di convergenza delle azioni e degli investimenti pubblici e privati, anche attraverso l’individuazione di azioni strategiche intersettoriali di interesse regionale;

e) definisce le strategie per la qualificazione e lo sviluppo delle infrastrutture materiali e immateriali per la ricerca;

f) definisce le strategie per la valorizzazione delle risorse umane nelle attività di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione;

g) definisce le forme di collaborazione tra i soggetti della rete regionale della ricerca che concorrono alla migliore attuazione degli obiettivi prefissati;

h) definisce le strategie per promuovere l’interazione tra il sistema regionale della ricerca ed il sistema produttivo e dei servizi, l’accesso delle imprese alle attività e alle strutture di ricerca regionali, nazionali ed internazionali.

2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’articolo 8 della l.r. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità programmatiche per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2015, individua gli interventi da realizzare per la promozione e il sostegno della ricerca e dell’innovazione, del trasferimento tecnologico e dell'alta formazione, tenendo conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.

3. La Giunta regionale con deliberazione attua gli interventi previsti dal DEFR.”.

 

     Art. 48. Programmi settoriali in materia di ricerca ed innovazione. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 20/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 20/2009 le parole: “nell’atto di cui all’articolo 6” sono sostituite dalle seguenti: “nel PRS”.

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 20/2009 è abrogato.

 

     Art. 49. Diffusione e trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 20/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 20/2009 le parole: “nell'atto” sono sostituite dalle seguenti: “negli strumenti”.

 

     Art. 50. Relazione sullo stato di attuazione della legge. Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 20/2009

1. L'articolo 12 della l.r. 20/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 12 - Relazione sullo stato di attuazione della legge.

1. La Giunta regionale trasmette entro il 31 marzo al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti in termini di sviluppo e promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica, nonché in ordine alla realizzazione ed all'organizzazione della rete regionale della ricerca, anche sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio di cui all’articolo 9.

2. La relazione contiene dati ed indicatori di natura quantitativa e qualitativa con particolare riferimento a:

a) quadro dei finanziamenti assegnati ai beneficiari e alla descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti finanziati;

b) attività di promozione, informazione e diffusione promosse e adottate;

c) tasso di sviluppo e incremento della ricerca e dell'innovazione tecnologica e alle ricadute economiche, occupazionali e formative dei progetti e programmi di investimento.”.

 

     Art. 51. Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 20/2009

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 20/2009 è sostituito dal seguente:

“1. Le risorse per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definite nel DEFR in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con le disposizioni di cui all’articolo 6.”.

 

CAPO XIV

Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana)

 

     Art. 52. Oggetto. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 26/2009

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) è abrogato.

 

     Art. 53. Obiettivi. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 26/2009

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 26/2009 è abrogata.

 

     Art. 54. Funzioni del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 26/2009

1. Al comma 3 bis dell'articolo 23 della l.r. 26/2009 le parole: “dal piano integrato delle attività internazionali” sono sostituite dalle seguenti: “dagli strumenti della programmazione di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).”.

 

     Art. 55. Concorso regionale ad interventi di emergenza promossi o partecipati dallo Stato. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 26/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 26/2009 le parole: “La Regione destina una parte delle risorse del piano integrato delle attività internazionali di cui all’articolo 43” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione può destinare parte delle risorse regionali del bilancio di previsione dedicate alle relazioni internazionali”.

2. Il comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

“4. La Giunta regionale dà conto degli interventi attuati ai sensi del presente articolo secondo quanto previsto dall’articolo 45.”.

 

     Art. 56. Piano integrato delle attività internazionali. Abrogazione degli articoli 42 e 44 della l.r. 26/2009

1. Gli articoli 42 e 44 della l.r. 26/2009 sono abrogati.

 

     Art. 57. Programmazione. Sostituzione dell'articolo 43 della l.r. 26/2009

1. L'articolo 43 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

“Art.43 - Programmazione

1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2015 stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di attività europee e di rilievo internazionale, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi.

2. In particolare il PRS contiene:

a) gli indirizzi per il coordinamento delle attività di rilievo internazionale condotte dalla Regione nei diversi settori di intervento;

b) le priorità geografiche e tematiche;

c) le priorità nell’ambito delle quali definire le azioni di iniziativa regionale di cui all’articolo 46.

3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 definisce le priorità programmatiche per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'articolo 9 della l.r.1/2015, individua gli interventi da realizzare tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.

4. La Giunta regionale con deliberazione attua gli interventi previsti dal DEFR.”.

 

     Art. 58. Monitoraggio e valutazione. Sostituzione dell'articolo 45 della l.r. 26/2009

1. L'articolo 45 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 45 - Monitoraggio e valutazione

1. Gli interventi della Regione in materia di attività europee e di rilievo internazionale attuati ai sensi dell’articolo 43 sono sottoposti ai processi di monitoraggio e valutazione di cui all’articolo 22, comma 2, della l.r. 1/2015.”.

 

     Art. 59. Azioni di iniziativa regionale. Modifiche all’articolo 46 della l.r. 26/2009

1. Il comma 2 dell'articolo 46 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

“2. Ai fini di cui al comma 1, con deliberazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, la Giunta regionale specifica:

a) le aree geografiche di interesse;

b) gli ambiti prioritari di intervento;

c) le tipologie dei destinatari degli interventi;

d) le attività di sostegno alla programmazione regionale.”.

 

     Art. 60. Progetti ed iniziative di soggetti terzi. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 26/2009

1. Il comma 2 dell'articolo 47 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

“2. La Giunta regionale può erogare contributi a favore di progetti e iniziative presentate da soggetti terzi ed elaborati in conformità agli indirizzi ed agli obiettivi della programmazione fissati nel PRS e nel DEFR. A tal fine, con deliberazione in conformità a quanto previsto dall’articolo 43, comma 4, specifica:

a) gli ambiti di intervento rispetto ai quali è possibile presentare proposte progettuali da parte di soggetti esterni all’amministrazione pubblica;

b) le tipologie degli interventi, dei soggetti realizzatori e dei destinatari degli interventi;

c) le modalità di presentazione delle proposte;

d) le modalità di valutazione preventiva degli interventi che si intendono realizzare e di verifica dei risultati degli stessi nonché di redazione ed utilizzazione della graduatoria;

e) le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 47 della l.r. 26/2009 è abrogato.

 

     Art. 61. Coordinamento politicoistituzionale. Modifiche all’articolo 49 della l.r. 26/2009

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 26/2009 le parole: “prevista dal piano integrato per le attività internazionali,” sono sostituite dalle seguenti: “previste dagli strumenti di programmazione regionale di cui all’articolo 43” e le parole: “della presentazione del documento” sono sostituite dalle seguenti: “del processo”.

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 26/2009 è abrogata.

 

     Art. 62. Coordinamento tecnicoamministrativo. Modifiche all’articolo 50 della l.r. 26/2009

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 50 della l.r. 26/2009 è abrogata.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 50 della l.r. 26/2009 le parole: “del piano integrato delle attività internazionali predisponendo, semestralmente, una relazione da sottoporre alla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “degli interventi previsti ai sensi dell’articolo 43”.

 

     Art. 63. Sistema informativo delle attività internazionali. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 26/2009

1. Il comma 3 dell'articolo 51 della l.r. 26/2009 è abrogato.

 

     Art. 64. Finalità e strumenti. Modifiche all’articolo 53 della l.r. 26/2009

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 53 della l.r. 26/2009 è aggiunto il seguente:

“2 bis. La Giunta Regionale, al fine di consolidare il Sistema Toscano della cooperazione internazionale, con deliberazione indica le specifiche modalità di raccordo e consultazione con i soggetti del territorio che svolgono attività di rilievo internazionale.”.

 

     Art. 65. Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 58 della l.r. 26/2009

1. Al comma 4 dell'articolo 58 della l.r. 26/2009 le parole: “, nell’ambito del piano integrato delle attività internazionali. Fino all’entrata in vigore di tale piano le risorse regionali a ciò destinate restano quelle individuate nei piani adottati dal Consiglio regionale sulla base delle normative previgenti” sono soppresse.

 

CAPO XV

Modifiche alla legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana)

 

     Art. 66. Piano di indirizzo integrato per le politiche sull’immigrazione. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 29/2009

1. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana) è abrogato.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 29/2009 è aggiunto il seguente:

“3 bis. La Giunta regionale attua il piano di indirizzo in coerenza con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione.”.

3. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 5 della l.r. 29/2009 è aggiunto il seguente:

“3 ter. Gli atti della Giunta regionale attuativi del piano di indirizzo contengono in un allegato:

a) le segnalazioni relative ad opportuni interventi sulla normativa regionale vigente da trasmettere ai settori competenti dell’amministrazione regionale;

b) l’analisi della normativa internazionale, comunitaria, nazionale e regionale sopravvenuta, che abbia conseguenze dirette o indirette sulla condizione giuridica dei cittadini stranieri;

c) l’individuazione di possibili interventi della Regione all’interno degli organismi di coordinamento interistituzionale per ciò che concerne la materia disciplinata nella presente legge.”.

 

     Art. 67. Disposizioni sull'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri in Toscana. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 29/2009 [1]

1. I commi 1, 4, 8, e da 16 a 22, dell'articolo 6 della l.r. 29/2009 sono abrogati.

 

     Art. 68. Norme transitorie. Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 29/2009

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 29/2009 è aggiunto il seguente:

“Art. 6 bis - Norme transitorie

1. Il piano di indirizzo integrato per le politiche sull’immigrazione, attuativo del Programma regionale di sviluppo (PRS) 2011-2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 22 febbraio 2012, n. 20, è prorogato fino all’approvazione del Piano sanitario sociale integrato regionale (PSSIR) attuativo del PRS 2016-2020, che definisce indirizzi ed obiettivi con riferimento alle seguenti politiche di intervento a favore dei cittadini stranieri:

a) accesso al sistema integrato per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale;

b) diritto alla salute con particolare riferimento ai soggetti vulnerabili;

d) interventi per i minori non accompagnati;

e) interventi contro la tratta e lo sfruttamento;

f) interventi a favore dei detenuti.

2. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro la data di adozione da parte della Giunta regionale del PSSIR, attuativo del PRS 2016-2020, una o più proposte di adeguamento della normativa regionale in materia di accoglienza, integrazione partecipe e tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana.”.

 

CAPO XVI

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa)

 

     Art. 69. Conferenza di servizi in via telematica. Modifiche all’articolo 30 della l.r. 40/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) le parole: “nel programma regionale” sono sostituite dalle seguenti: “negli atti.”.

 

CAPO XVII

Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza)

 

     Art. 70. Obbligo di fornire dati statistici. Modifiche all'articolo 33 della l.r. 54/2009

1. Ai commi 1 e 3 dell'articolo 33 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza) le parole: “all’articolo 7, comma 2, lettera d) ed e) della l.r. 1/2004, come sostituito dall’articolo 35” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 7 bis, comma 1, lettere d) ed e)”.

2. Al comma 3 dell’articolo 33 della l.r. 54/2009 le parole: “il programma stesso può” sono sostituite dalle seguenti: “gli atti di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2004 possono”.

 

     Art. 71. Abrogazione dell’articolo 35 della l.r. 54/2009

1. L’articolo 35 della l.r. 54/2009 è abrogato.

 

     Art. 72. Accesso ai finanziamenti. Modifiche all'articolo 42 della l.r. 54/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 54/2009 le parole: “nel programma previsto dall ’” sono sostituite dalle seguenti: “negli atti di cui all '”.

 

CAPO XVIII

Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico)

 

     Art. 73. Programmazione delle attività e degli interventi di prevenzione del rischio sismico. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 58/2009

1. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico) le parole: “lettera c)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera d)”.

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 58/2009 la parola: “annuali” è soppressa, le parole: “10 bis della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)” sono sostituite dalle seguenti: “3 bis della l.r. 14/2007”, e dopo le parole: “Giunta regionale” sono inserite le seguenti: “, in coerenza con quanto stabilito dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’articolo 8 della l.r. 1/2015,”.

 

CAPO XIX

Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente)

 

     Art. 74. Disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 9/2010

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente) è aggiunto il seguente:

“5 bis. Il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'aria, approvato con delibera del Consiglio Regionale 25 giugno 2008, n. 44, è prorogato sino all’approvazione del piano di cui all’articolo 9.”.

 

CAPO XX

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali)

 

     Art. 75. Programmazione. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 21/2010

1. L'articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) è sostituito dal seguente:

“Art. 4 - Programmazione

1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi.

2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 definisce le priorità programmatiche per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2015, individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.

3. La Giunta regionale, nei limiti previsti dal bilancio di previsione e in coerenza con gli indirizzi ed i criteri espressi nel DEFR, con proprie deliberazioni definisce le modalità operative per l’attuazione degli interventi di cui al comma 2:

a) in favore delle istituzioni culturali di rilievo regionale di cui all’articolo 31;

b) per il sostegno regionale degli enti di cui all’articolo 39, commi 1 e 2;

c) per la salvaguardia e la valorizzazione del ruolo sociale dei piccoli cinema;

d) per quanto previsto dagli articoli 4 e 7 della legge regionale 13 novembre 2014, n. 69 (Norme per la valorizzazione del ruolo della Toscana nel periodo risorgimentale ai fini del conseguimento dell’unità nazionale);

e) per la determinazione del contributo per le fondazioni di cui all'articolo 42, comma 4;

f) in favore delle fondazioni di cui all’articolo 43, comma 4;

g) per il finanziamento di cui all’articolo 46, comma 4;

h) in materia di arte contemporanea di cui all’articolo 48, comma 4.

4. Gli enti locali partecipano alla definizione, attuazione, monitoraggio e verifica degli interventi in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali nei modi previsti dalla l.r. 1/2015.”.

 

     Art. 76. Piano della cultura, progetti locali e progetti annuali. Abrogazione degli articoli 5, 8 e 32 della l.r. 21/2010

1. Gli articoli 5, 8 e 32 della l.r. 21/2010 sono abrogati.

 

     Art. 77. Criteri per l’attuazione degli interventi di investimento. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 21/2010

1. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 21/2010 le parole: “piano della cultura di cui all’articolo 4” sono sostituite dalla seguente: “DEFR”.

 

     Art. 78. Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 21/2010

1. La rubrica dell'articolo 7 della l.r. 21/2010 è sostituita dalla seguente:

“Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali”.

2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale, secondo le modalità definite dall'articolo 4, comma 3, svolge le attività direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale definiti nel PRS e declinati con il DEFR e, in particolare:”.

3. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 21/2010 è abrogato.

 

     Art. 79. Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 21/2010

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 21/2010 le parole: “per l’elaborazione e l’attuazione del piano della cultura di cui all’articolo 4, nonché per la valutazione dei suoi effetti” sono sostituite dalle seguenti: “per l’elaborazione e l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi delle politiche regionali”.

 

     Art. 80. Le reti documentarie locali. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 21/2010

1. Al comma 5 dell'articolo 28 della l.r. 21/2010 le parole: “dal piano della cultura” sono sostituite dalle seguenti: “dalle deliberazioni della Giunta regionale”.

 

     Art. 81. Tabella regionale. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 21/2010

1. Al comma 4 dell'articolo 31 della l.r. 21/2010 le parole: “ai sensi dell’articolo 5, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “con gli atti di cui all’articolo 4, comma 3”.

2. Al comma 5 dell'articolo 31 della l.r. 21/2010 le parole: “previsti dal piano della cultura di cui all’articolo 4” sono sostituite dalle seguenti: “per l’attuazione di ulteriori interventi di rilievo regionale previsti dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento”.

 

     Art. 82. Funzioni della Regione. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 21/2010

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 21/2010 le parole: “nel piano di cui all’articolo 4,” sono soppresse.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 21/2010 le parole: “nei programmi regionali” sono sostituite dalle seguenti: “nell’attuazione delle politiche regionali”.

 

     Art. 83. Commissione regionale dello spettacolo dal vivo. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 21/2010

1. Al comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 21/2010, le parole: “dei documenti annuali di attuazione del piano della cultura di cui all’articolo 4,” sono sostituite dalle seguenti: “degli atti di cui all’articolo 4, comma 3”.

 

     Art. 84. Attività cinematografiche, audiovisive e multimediali. Modifiche all’articolo 38 della l.r. 21/2010

1. Al comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 21/2010 le parole: “, sulla base dei criteri stabiliti nel piano di cui all’articolo 4” sono soppresse.

 

     Art. 85. Forme del sostegno regionale. Modifiche all’articolo 39 della l.r. 21/2010

1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 21/2010 le parole: “, in forma annuale o pluriennale,” sono soppresse.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 21/2010 le parole: “nei programmi regionali” sono sostituite dalle seguenti: “nell’attuazione delle politiche regionali”.

3. L'alinea del comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:

“2. Nel quadro degli interventi stabiliti dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento la Regione eroga contributi:”.

4. Il comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:

“3. L’ammontare dei contributi per le specifiche attività è determinato, in coerenza col DEFR, dalle delibere attuative di cui all’articolo 4, comma 3.”.

 

     Art. 86. Fondazione Orchestra Regionale Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo. Modifiche all’articolo 42 della l.r. 21/2010

1. Al comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 21/2010 le parole: “previsti dal piano della cultura di cui all’articolo 4,” sono sostituite dalle seguenti: “del PRS”.

2. Al comma 4 dell’articolo 42 della l.r. 21/2010 le parole: “dell’articolo 5, comma 2,” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 4, comma 3,”.

 

     Art. 87. Fondazione Maggio Musicale Fiorentino e Orchestra Camerata Strumentale Città di Prato. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 21/2010

1. Al comma 4 dell'articolo 43 della l.r. 21/2010 le parole: “ai commi 1 e 2 e all’Orchestra Camerata strumentale di Prato” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 e 3” e le parole: “5, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “4, comma 3”.

 

     Art. 88. Modalità dell’intervento regionale. Modifiche all’articolo 46 della l.r. 21/2010

1. Al comma 4 dell'articolo 46 della l.r. 21/2010 le parole: “definite dal piano della cultura di cui all’articolo 4” sono sostituite dalle seguenti: “individuate dalle deliberazioni di cui all’articolo 4, comma 3”.

 

     Art. 89. Fondazione Scuola di Musica di Fiesole. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 21/2010

1. Al comma 3 dell'articolo 47 della l.r. 21/2010 le parole: “5, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “4, comma 3”.

 

     Art. 90. Funzioni della Regione. Modifiche all’articolo 48 della l.r. 21/2010

1. Il comma 4 dell'articolo 48 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:

“4. Il PRS stabilisce i programmi e gli ambiti d’intervento prioritario della Regione in materia di promozione della cultura contemporanea, nonché le relative tipologie di intervento.”.

 

     Art. 91. Indicatori regionali, monitoraggio e informazione. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 21/2010

1. Il comma 2 dell'articolo 51 della l.r. 21/2010 è abrogato.

 

     Art. 92. Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 52 della l.r. 21/2010

1. Al comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 21/2010 le parole: “con il piano della cultura di cui all’articolo 4” sono sostituite dalle seguenti: “con il DEFR”.

 

     Art. 93. Monitoraggio degli interventi in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali. Sostituzione dell'articolo 54 della l.r. 21/2010

1. L'articolo 54 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 54 - Monitoraggio degli interventi in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali

1. Gli interventi della Regione in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali, sono sottoposti ai processi di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 9 e 22 della l.r. 1/2015.”.

 

CAPO XXI

Modifiche alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale)

 

     Art. 94. Disposizioni transitorie. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 55/2011

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale) è aggiunto il seguente:

“5 bis. Su indicazione del PRS 2016-2020, il PRIIM attuativo del PRS 2011-2015 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 12 febbraio 2014, n. 18, è prorogato ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della l.r. 1/2015.”.

 

CAPO XXII

Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica)

 

     Art. 95. Pianificazione della mobilità ciclabile. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 27/2012

1. Al comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica) dopo le parole: “piani provinciali e comunali per la mobilità ciclistica,” sono inserite le seguenti: “finanziabili anche nell’ambito dell’elaborazione dei Piani per la mobilità urbana sostenibile (PUMS),”.

 

CAPO XXIII

Modifiche alla legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 (Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative)

 

     Art. 96. Finalità. Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. 51/2013

1. L'articolo 1 della legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 (Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative) è sostituito dal seguente:

“Art. 1 - Finalità

1. La Regione Toscana, ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente, promuove specifiche azioni di tutela dai pericoli derivanti dall’amianto, anche ai sensi della legge 27 agosto 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto) e del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto).”.

 

     Art. 97. Piano regionale di tutela dell’amianto. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 51/2013

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 51/2013 le parole: “della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale)” sono sostituite dalle seguenti: “della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008)”.

 

CAPO XXIV

Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi)

 

     Art. 98. Norma finale. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 21/2015

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi) è aggiunto il seguente:

“2 bis. Il piano per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive 2012-2015, attuativo del Programma regionale di sviluppo (PRS) 2011-2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 febbraio 2012, n. 18, è prorogato fino all’approvazione del Piano sanitario sociale integrato regionale (PSSIR), attuativo del PRS 2016-2020, nel quale confluiscono i contenuti di cui all’articolo 4. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro la data di adozione del PSSIR, attuativo del PRS 2016-2020, una o più proposte di adeguamento della normativa regionale in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi con riferimento agli aspetti di programmazione regionale.”.

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 21 della l.r. 21/2015 è aggiunto il seguente:

“2 ter. Per l’adeguamento del piano approvato con del. c.r. 18/2012 per i profili di cui all’articolo 1, comma 4, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), si provvede con specifico allegato al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) o alla relativa nota di aggiornamento.”.

 

CAPO XXV

Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010)

 

     Art. 99. Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano. Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 30/2015

1. L'articolo 12 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010) è sostituito dal seguente:

“Art. 12 - Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano

1. Le politiche di intervento in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale assumono come riferimento strategico il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della l.r. 1/2015.

2. Ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 1/2015, ed in coerenza con il PRS, il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), di cui all’articolo 3, lettera h, della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale), nel perseguire finalità di tutela, valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile, definisce:

a) le strategie per la gestione del sistema delle aree naturali protette regionali, assicurandone la sinergia all’interno del sistema integrato delle aree naturali protette della Toscana, individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2;

b) la strategia regionale della biodiversità, individuando le finalità, gli obiettivi generali e le priorità delle politiche regionali in materia di tutela della biodiversità;

c) le strategie di coordinamento delle componenti e dei valori del patrimonio naturalistico ambientale regionale di cui all'articolo 1;

d) il quadro dei fabbisogni e delle risorse attivabili, con riferimento all'attuazione delle strategie di cui alle lettere a), b) e c).

3. In coerenza con gli strumenti di programmazione di cui al comma 2 la Regione stabilisce annualmente, con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’articolo 8 della l.r. 1/2015, le priorità in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale per l’anno successivo. Con nota di aggiornamento al DEFR di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2015 individua, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione, le iniziative e le azioni finalizzate alla conservazione, alla gestione ed allo sviluppo ecosostenibile dei territori e degli elementi del patrimonio naturalistico toscano.

4. La Giunta regionale, nel quadro di quanto stabilito dal DEFR come aggiornato ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 1/2015, approva con deliberazione entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento il documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano, che definisce in particolare:

a) l'aggiornamento degli elenchi delle aree protette regionali e dei siti della Rete Natura 2000, completi dello stato dei relativi atti di pianificazione e regolamentazione;

b) l'elenco delle proposte di istituzione di nuove aree protette o di designazione di nuovi siti della Rete Natura 2000, nonché di modifica dei perimetri di quelli già istituiti, da sottoporre a verifica di coerenza con la disciplina normativa di riferimento e con gli atti della programmazione regionale;

c) l'elenco delle riserve e dei siti della Rete Natura 2000 esterni al territorio di competenza degli enti parco regionali, per la gestione dei quali la Regione, nell'anno di riferimento, può:

1. previa stipula di convenzione, avvalersi degli enti parco regionali, in ragione della peculiarità dei valori naturalistici presenti in tali aree e siti o della loro connessione ecologica con le aree dei parchi nonché dell'opportunità di garantire l'unitarietà di gestione dei territori interessati;

2. previa stipula di convenzione, avvalersi dei comuni, anche associati nelle forme previste dal titolo III della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), nel caso in cui le riserve e i siti della Rete Natura 2000 ricadano interamente nel territorio di competenza;

3. attivare forme di collaborazione con le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della l. 349/1986:

3.1) nei casi e con le modalità previste dall’articolo 12, comma 4, e dall’articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati”);

3.2) nei casi e con le modalità previste dell'articolo 10 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);

d) le attività e gli interventi da realizzare a cura della Regione, corredati dal relativo cronoprogramma, ove necessario in coerenza con le previsioni dell'elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

e) le attività e gli interventi da realizzare a cura degli enti parco, degli enti gestori o dei soggetti che svolgono attività gestionale ai sensi della lettera c) e finanziati, in tutto o in parte, dalla Regione, anche attraverso eventuali contributi comunitari o statali;

f) le attività e gli interventi da realizzare a cura di soggetti privati, finanziati in tutto o in parte dalla Regione, anche attraverso eventuali contributi comunitari o statali, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, atti in particolare a:

1. perseguire gli obiettivi di conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio naturalistico ambientale regionale;

2. favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente, in coerenza con le finalità delle aree protette e della tutela della biodiversità;

g) le iniziative e le attività idonee a prevenire, contenere e mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica.

5. Il documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano può essere approvato per stralci funzionali e può essere aggiornato nel corso dell'anno di riferimento.

6. Il monitoraggio delle politiche regionali in materia di aree naturali protette e di biodiversità è inserito nell'apposita sezione del documento annuale di monitoraggio degli atti di programmazione di riferimento.”.

 

     Art. 100. Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 30/2015

1. Alla lettera a) e alla lettera l) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 30/2015, le parole: “previa verifica della coerenza ambientale di cui all'articolo 12, comma 4, lettera f)” sono sostituite dalle seguenti: “previa la verifica di coerenza di cui all'articolo 12, comma 4, lettera b)”.

2. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 30/2015 la parola: “5” è sostituita dalle seguenti: “4, lettera c)”.

3. Al comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 30/2015 le parole: “della presente legge” sono soppresse.

 

     Art. 101. Istituzione e funzioni dell’ente parco per la gestione del parco regionale. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 30/2015

1. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 30/2015 la parola: “5” è sostituita dalle seguenti: “4, lettera c)”.

 

     Art. 102. Funzioni delle Province e della città metropolitana in materia di aree naturali protette. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 30/2015

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 30/2015 la parola: “ambientale” è soppressa, e la parola “f)” è sostituita dalla seguente: “b)”.

 

     Art. 103. Funzioni dei comuni in materia di aree naturali protette. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 30/2015

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 30/2015 la parola: “5” è sostituita dalle seguenti: “4, lettera c)” e la parola: “3” è sostituita dalla seguente: “4”.

 

     Art. 104. Piano integrato per il parco. Modifiche all'articolo 27 della l.r. 30/2015

1. Nell’alinea del comma 8 dell'articolo 27 della l.r. 30/2015 le parole: “con il piano regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della L.R. 1/2015 e” sono soppresse.

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 27 della l.r. 30/2015 è aggiunto il seguente:

“8 bis. All'attuazione della sezione programmatica del piano integrato per il parco si provvede attraverso il programma annuale di cui all'articolo 36.”.

 

     Art. 105. Procedimento per l’approvazione del piano integrato del parco. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 30/2015

1. Il comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 30/2015 è abrogato.

 

     Art. 106. Programma annuale delle attività. Modifiche all'articolo 36 della l.r. 30/2015

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 30/2015 è aggiunto il seguente:

“2 bis. L'ente parco dà conto dello stato di attuazione delle azioni individuate ai sensi del comma 1 nella relazione di accompagnamento sulla gestione di cui all'articolo 35, comma 3.”.

 

     Art. 107. Funzioni di indirizzo e coordinamento sull’attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento. Modifiche all'articolo 44 della l.r. 30/2015

1. Il comma 2 dell'articolo 44 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, approva il documento di indirizzo annuale con il quale detta direttive, anche comuni, agli enti parco, per il perseguimento di specifici obiettivi di rilievo strategico per le politiche regionali e per lo svolgimento delle relative attività in coerenza con gli atti della pianificazione e programmazione dei parchi. Gli enti parco predispongono il bilancio preventivo economico nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo annuale che ripartisce tra gli enti parco regionali gli importi previsti dall’articolo 34, comma 1, lettera a). La relazione di accompagnamento al bilancio d'esercizio sulla gestione di cui all'articolo 35, dà atto dello stato di attuazione delle azioni, in rapporto agli obiettivi assegnati ed ai risultati conseguiti. Gli enti parco si adeguano ai rilievi della Regione.”.

 

     Art. 108. Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali. Modifiche all'articolo 46 della l.r. 30/2015

1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 30/2015 la parola: “ambientale” è soppressa e la parola: “f)” è sostituita dalla seguente: “b)”.

2. Al comma 3 dell'articolo 46 della l.r. 30/2015 la parola: “5” è sostituita dalle seguenti: “4, lettera c)”, e le parole: “di cui all'articolo 12, comma 5, lettera c)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui allo stesso articolo 12, comma 4, lettera c)”.

 

     Art. 109. Esercizio coordinato delle funzioni. Forme di collaborazione con i gestori delle aree protette nazionali. Modifiche all'articolo 60 della l.r. 30/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 60 della l.r. 30/2015 le parole: “lettera d)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere e) ed f)”.

 

     Art. 110. Iniziative per la formazione, la divulgazione e per il sostegno alle attività agricole e di uso del territorio. Modifiche all'articolo 86 della l.r. 30/2015

1. Al numero 4) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 86 della l.r. 30/2015 le parole: “e coerenti con il PAER di cui all'articolo 12” sono soppresse.

 

CAPO XXVI

Norme finali

 

     Art. 111. Norma transitoria

1. Gli atti di attuazione dei piani e programmi previsti dal PRS 2011-2015, non riproposti dal PRS 2016-2020 e non prorogati dalla presente legge, in corso alla data di entrata in vigore della medesima, sono adottati in conformità alla legislazione previgente sino all’approvazione della sezione programmatoria del DEFR 2017 da effettuarsi ai sensi dell’articolo 8, comma 5 bis, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).

 

     Art. 112. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 1 agosto 2017, n. 40. Il testo previgente reca: "Disposizioni sull’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri in Toscana. Abrogazione dell'articolo 6 della l.r. 29/2009 1. L'articolo 6 della l.r. 29/2009 è abrogato."