Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 programmazione economica |
Data: | 31/03/2017 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Programmazione regionale. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 3/1994 |
Art. 2. Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 63 bis della l.r. 3/1994 |
Art. 3. Contenuti del piano regionale. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 25/1998 |
Art. 4. Norma transitoria in materia di programmazione. Inserimento dell'articolo 32 ter nella l.r. 25/1998 |
Art. 5. Programmazione forestale regionale. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 39/2000 |
Art. 6. Ambito degli interventi. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 39/2000 |
Art. 7. Utilizzazione del patrimonio agricoloforestale a fini faunisticovenatori. Modifiche all'articolo 30 bis della l.r. 39/2000 |
Art. 8. Programmi e piani in corso. Modifiche all'articolo 91 della l.r. 39/2000 |
Art. 9. Finalità, destinatari e tipologie degli interventi per il diritto allo studio scolastico. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 32/2002 |
Art. 10. Tipologie degli interventi per il diritto allo studio universitario. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 32/2002 |
Art. 11. Azienda regionale per il diritto allo studio universitario. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 32/2002 |
Art. 12. Istituzione della Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario. Modifiche all 'articolo 10 quinquies della l.r. 32/2002 |
Art. 13. Consiglio regionale degli studenti. Modifiche all'articolo 10 septies della l.r. 32/2002 |
Art. 14. Istruzione e formazione tecnica superiore e poli tecnicoprofessionali. Modifiche all'articolo 14 bis della l.r. 32/2002 |
Art. 15. Funzioni dell’Agenzia. Modifiche all'articolo 21 quater della l.r. 32/2002 |
Art. 16. Piano annuale delle attività. Modifiche all'articolo 21 decies della l.r. 32/2002 |
Art. 17. Istituzione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 32/2002 |
Art. 18. Programmazione delle politiche regionali in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e del diritto allo studio universitario. Sostituzione dell'articolo 31 [...] |
Art. 19. Programmazione. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 1/2004 |
Art. 20. Ambiti di intervento. Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 1/2004 |
Art. 21. Programmazione degli interventi. Sostituzione dell'articolo 8 bis della l.r. 7/2005 |
Art. 22. Sistema della programmazione regionale. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 39/2005 |
Art. 23. Politiche per la famiglie. Modifiche all'articolo 52 della l.r. 41/2005 |
Art. 24. Politiche per gli immigrati. Modifiche all'articolo 56 della l.r. 41/2005 |
Art. 25. Programmazione. Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 1/2006 |
Art. 26. Tipologie degli interventi. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 1/2006 |
Art. 27. Valutazione di efficacia. Abrogazione dell'articolo 9 della l.r. 1/2006 |
Art. 28. Norme finanziarie. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 1/2006 |
Art. 29. Contenuti del PAER. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 14/2007 |
Art. 30. Norma transitoria. Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 14/2007 |
Art. 31. Funzioni del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 9/2008 |
Art. 32. Programmazione. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 9/2008 |
Art. 33. Modalità di attuazione. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 9/2008 |
Art. 34. Revoca dei finanziamenti. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 9/2008 |
Art. 35. Regolamento regionale. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 9/2008 |
Art. 36. Formazione ed informazione dei consumatori e degli utenti. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 9/2008 |
Art. 37. Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 9/2008 |
Art. 38. Azioni e progetti per la conciliazione vitalavoro. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 16/2009 |
Art. 39. Progetti delle associazioni. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 16/2009 |
Art. 40. Parametri di genere negli atti regionali che attribuiscono contributi. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 16/2009 |
Art. 41. Bilancio di genere. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 16/2009 |
Art. 42. Cittadinanza di genere nelle politiche economiche. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 16/2009 |
Art. 43. Programmazione. Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 16/2009 |
Art. 44. Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 16/2009 |
Art. 45. Oggetto. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 20/2009 |
Art. 46. Conferenza regionale per la ricerca e l’innovazione. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 20/2009 |
Art. 47. Programmazione degli interventi in materia di ricerca e innovazione. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 20/2009 |
Art. 48. Programmi settoriali in materia di ricerca ed innovazione. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 20/2009 |
Art. 49. Diffusione e trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 20/2009 |
Art. 50. Relazione sullo stato di attuazione della legge. Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 20/2009 |
Art. 51. Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 20/2009 |
Art. 52. Oggetto. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 26/2009 |
Art. 53. Obiettivi. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 26/2009 |
Art. 54. Funzioni del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 26/2009 |
Art. 55. Concorso regionale ad interventi di emergenza promossi o partecipati dallo Stato. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 26/2009 |
Art. 56. Piano integrato delle attività internazionali. Abrogazione degli articoli 42 e 44 della l.r. 26/2009 |
Art. 57. Programmazione. Sostituzione dell'articolo 43 della l.r. 26/2009 |
Art. 58. Monitoraggio e valutazione. Sostituzione dell'articolo 45 della l.r. 26/2009 |
Art. 59. Azioni di iniziativa regionale. Modifiche all’articolo 46 della l.r. 26/2009 |
Art. 60. Progetti ed iniziative di soggetti terzi. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 26/2009 |
Art. 61. Coordinamento politicoistituzionale. Modifiche all’articolo 49 della l.r. 26/2009 |
Art. 62. Coordinamento tecnicoamministrativo. Modifiche all’articolo 50 della l.r. 26/2009 |
Art. 63. Sistema informativo delle attività internazionali. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 26/2009 |
Art. 64. Finalità e strumenti. Modifiche all’articolo 53 della l.r. 26/2009 |
Art. 65. Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 58 della l.r. 26/2009 |
Art. 66. Piano di indirizzo integrato per le politiche sull’immigrazione. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 29/2009 |
Art. 67. Disposizioni sull'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri in Toscana. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 29/2009 |
Art. 68. Norme transitorie. Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 29/2009 |
Art. 69. Conferenza di servizi in via telematica. Modifiche all’articolo 30 della l.r. 40/2009 |
Art. 70. Obbligo di fornire dati statistici. Modifiche all'articolo 33 della l.r. 54/2009 |
Art. 71. Abrogazione dell’articolo 35 della l.r. 54/2009 |
Art. 72. Accesso ai finanziamenti. Modifiche all'articolo 42 della l.r. 54/2009 |
Art. 73. Programmazione delle attività e degli interventi di prevenzione del rischio sismico. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 58/2009 |
Art. 74. Disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 9/2010 |
Art. 75. Programmazione. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 21/2010 |
Art. 76. Piano della cultura, progetti locali e progetti annuali. Abrogazione degli articoli 5, 8 e 32 della l.r. 21/2010 |
Art. 77. Criteri per l’attuazione degli interventi di investimento. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 21/2010 |
Art. 78. Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 21/2010 |
Art. 79. Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 21/2010 |
Art. 80. Le reti documentarie locali. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 21/2010 |
Art. 81. Tabella regionale. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 21/2010 |
Art. 82. Funzioni della Regione. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 21/2010 |
Art. 83. Commissione regionale dello spettacolo dal vivo. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 21/2010 |
Art. 84. Attività cinematografiche, audiovisive e multimediali. Modifiche all’articolo 38 della l.r. 21/2010 |
Art. 85. Forme del sostegno regionale. Modifiche all’articolo 39 della l.r. 21/2010 |
Art. 86. Fondazione Orchestra Regionale Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo. Modifiche all’articolo 42 della l.r. 21/2010 |
Art. 87. Fondazione Maggio Musicale Fiorentino e Orchestra Camerata Strumentale Città di Prato. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 21/2010 |
Art. 88. Modalità dell’intervento regionale. Modifiche all’articolo 46 della l.r. 21/2010 |
Art. 89. Fondazione Scuola di Musica di Fiesole. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 21/2010 |
Art. 90. Funzioni della Regione. Modifiche all’articolo 48 della l.r. 21/2010 |
Art. 91. Indicatori regionali, monitoraggio e informazione. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 21/2010 |
Art. 92. Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 52 della l.r. 21/2010 |
Art. 93. Monitoraggio degli interventi in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali. Sostituzione dell'articolo 54 della l.r. 21/2010 |
Art. 94. Disposizioni transitorie. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 55/2011 |
Art. 95. Pianificazione della mobilità ciclabile. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 27/2012 |
Art. 96. Finalità. Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. 51/2013 |
Art. 97. Piano regionale di tutela dell’amianto. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 51/2013 |
Art. 98. Norma finale. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 21/2015 |
Art. 99. Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano. Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 30/2015 |
Art. 100. Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 30/2015 |
Art. 101. Istituzione e funzioni dell’ente parco per la gestione del parco regionale. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 30/2015 |
Art. 102. Funzioni delle Province e della città metropolitana in materia di aree naturali protette. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 30/2015 |
Art. 103. Funzioni dei comuni in materia di aree naturali protette. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 30/2015 |
Art. 104. Piano integrato per il parco. Modifiche all'articolo 27 della l.r. 30/2015 |
Art. 105. Procedimento per l’approvazione del piano integrato del parco. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 30/2015 |
Art. 106. Programma annuale delle attività. Modifiche all'articolo 36 della l.r. 30/2015 |
Art. 107. Funzioni di indirizzo e coordinamento sull’attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento. Modifiche all'articolo 44 della l.r. 30/2015 |
Art. 108. Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali. Modifiche all'articolo 46 della l.r. 30/2015 |
Art. 109. Esercizio coordinato delle funzioni. Forme di collaborazione con i gestori delle aree protette nazionali. Modifiche all'articolo 60 della l.r. 30/2015 |
Art. 110. Iniziative per la formazione, la divulgazione e per il sostegno alle attività agricole e di uso del territorio. Modifiche all'articolo 86 della l.r. 30/2015 |
Art. 111. Norma transitoria |
Art. 112. Entrata in vigore |
§ 6.2.74 - L.R. 31 marzo 2017, n. 15.
Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 25/1998, 39/2000, 32/2002, 1/2004, 7/2005, 39/2005, 41/2005, 1/2006, 14/2007, 9/2008, 16/2009, 20/2009, 26/2009, 29/2009, 40/2009, 54/2009, 58/2009, 9/2010, 21/2010, 55/2011, 27/2012, 51/2013, 21/2015, 30/2015.
(B.U. 3 aprile 2017, n. 13)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 46 dello Statuto;
Vista la
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Visto il parere favorevole della Conferenza permanente delle autonomie sociali espresso nella seduta del 10 febbraio 2017;
Considerato quanto segue:
1. La proposta di legge risponde alla necessità di adeguare, con un unico provvedimento, la normativa di programmazione settoriale istitutiva di strumenti di programmazione non riproposti dal Programma regionale di sviluppo (PRS) 2016-2020 per l’attuazione delle proprie strategie;
2. Il Consiglio Regionale, con risoluzione 6 ottobre 2015, n. 13, ha impegnato la Giunta a ridurre il numero di piani e programmi da elaborare nel corso della legislatura, limitandosi a quelli previsti da norma nazionale;
3. Conseguentemente, in un’ottica di semplificazione il PRS 2016-2020, adottato con delibera della Giunta regionale 14 giugno 2016, n. 567 e trasmesso al Consiglio per l’approvazione, prevede l’abrogazione dei piani non previsti dalla normativa nazionale, la proroga di alcuni piani ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della
4. È necessario modificare le leggi di settore sostituendo l’articolo istitutivo del piano con un articolo che definisca le nuove modalità attuative delle politiche di settore in base al modello delineato dalla
5. È necessaria la proroga di alcuni piani ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della
6. È necessario favorire l'inserimento della pianificazione della mobilità ciclistica relativa alle aree urbane nell'ambito dei piani della mobilità urbana sostenibile (PUMS), prevedendo la possibilità che i finanziamenti previsti per la pianificazione della mobilità ciclistica possano essere destinati anche alla elaborazione dei PUMS nei quali tale pianificazione è ricompresa;
7. È necessario tenere conto che, secondo quanto disposto dall’articolo 29, comma 1, della
8. È necessario assicurare l’attuazione delle politiche di settore previste dalle leggi i cui piani non sono riproposti dal PRS 2016-2020 né sono prorogati con la presente legge, nel periodo che intercorre tra l’approvazione dello stesso e l’approvazione della sezione programmatoria del DEFR 2017, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 8, comma 5 bis, della
9. Al fine di consentire la tempestiva efficacia delle disposizioni in raccordo col PRS 2016-2020, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15 marzo 2017, è necessario prevedere l'entrata in vigore della legge il giorno stesso della pubblicazione;
Approva la presente legge
CAPO I
Modifiche alla
Art. 1. Programmazione regionale. Modifiche all'articolo 7 della
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della
“1. La Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di gestione del territorio agricolo-forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata, nonché le tipologie di intervento necessarie per l’attuazione degli stessi nell’ambito del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della
“1 bis. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS e nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, le priorità per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento, individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.”.
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della
“3 bis. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per il monitoraggio della fauna, per la gestione delle risorse per la prevenzione e per il risarcimento danni in favore degli imprenditori agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui fondi.”.
Art. 2. Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 63 bis della
1. Al comma 1 dell'articolo 63 bis della
CAPO II
Modifiche alla
Art. 3. Contenuti del piano regionale. Modifiche all'articolo 9 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della
“3 bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 bis, comma 2, la Giunta regionale in coerenza con il DEFR e la relativa nota di aggiornamento, attua il piano regionale, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.”.
Art. 4. Norma transitoria in materia di programmazione. Inserimento dell'articolo 32 ter nella
1. Dopo l'articolo 32 bis della
“Art. 32 ter - Norma transitoria in materia di programmazione
1. Su indicazione del PRS 2016-2020, il piano attuativo del PRS 2011-2015 in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94, è prorogato ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della l.r. 1/2015.”.
CAPO III
Modifiche alla
Art. 5. Programmazione forestale regionale. Sostituzione dell'articolo 4 della
1. L'articolo 4 della
“Art. 4 - Programmazione forestale regionale
1. Le linee di sviluppo e di tutela del patrimonio forestale della Toscana sono definite nel Piano forestale regionale che costituisce attuazione del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della
2. Il piano forestale regionale, quale strumento della programmazione regionale, approvato dal Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della
a) descrive lo stato e le caratteristiche dei boschi in relazione alla situazione ambientale generale ed all’economia della Regione;
b) ripartisce il territorio di interesse forestale in aree omogenee, in rapporto alle competenze amministrative e alle esigenze di coordinamento e di organicità dell’attività forestale;
c) stabilisce gli obiettivi strategici e i criteri generali per l’esercizio delle funzioni amministrative;
d) definisce le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, lo sviluppo e il sostegno della filiera foresta-legno in ambito regionale;
e) individua gli indirizzi e gli strumenti per la valorizzazione del patrimonio agricolo forestale regionale, per la previsione, la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi, gli interventi pubblici forestali, la tutela e valorizzazione dei prodotti non legnosi del bosco, l'attuazione delle politiche forestali comunitarie e degli impegni assunti in sede internazionale;
f) specifica le modalità di presentazione delle proposte d’intervento da parte degli enti competenti, la tipologia delle opere e dei lavori da eseguire in amministrazione diretta e di quelli da affidare a terzi, il contingente numerico e la distribuzione territoriale degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria impiegati in amministrazione diretta e le misure d’incentivazione della selvicoltura;
g) individua le previsioni di spesa, le risorse finanziarie disponibili, ivi comprese quelle per gli interventi urgenti, i criteri di ripartizione ed assegnazione dei finanziamenti fra gli enti competenti, nonché la rendicontazione delle spese ed il monitoraggio fisico e finanziario;
h) definisce le modalità di redazione dell’Inventario forestale della Toscana e della Carta forestale della Toscana;
i) individua le attività di qualificazione, informazione e comunicazione, i mezzi per attuarle e i soggetti cui indirizzarle.
3. La Giunta regionale, in coerenza con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e la relativa nota di aggiornamento, attua il piano forestale regionale, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.”.
Art. 6. Ambito degli interventi. Modifiche all'articolo 10 della
1. Al comma 3 quater dell'articolo 10 della
Art. 7. Utilizzazione del patrimonio agricoloforestale a fini faunisticovenatori. Modifiche all'articolo 30 bis della
1. Al comma 1 dell'articolo 30 bis della
Art. 8. Programmi e piani in corso. Modifiche all'articolo 91 della
1. Il comma 1 dell'articolo 91 della
“1. Fino all’approvazione del piano di cui all’articolo 4 restano in vigore le disposizioni del Programma regionale agricolo forestale 2012-2015, approvato con delibera del Consiglio regionale 24 gennaio 2012, n. 3, inerenti al settore forestale.”.
CAPO IV
Modifiche alla
Art. 9. Finalità, destinatari e tipologie degli interventi per il diritto allo studio scolastico. Modifiche all'articolo 7 della
1. I commi 3 e 4 dell'articolo 7 della
Art. 10. Tipologie degli interventi per il diritto allo studio universitario. Modifiche all'articolo 9 della
1. Il comma 2 dell'articolo 9 della
“2. Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), in coerenza con il Programma regionale di sviluppo (PRS), individua annualmente:
a) gli interventi prioritari da attuare che prescindono dal possesso di determinati requisiti soggettivi e oggettivi degli studenti;
b) gli interventi che non prescindono dai suddetti requisiti o che vengono attribuiti per concorso;
c) i requisiti di merito e di reddito degli studenti per l’accesso agli interventi attribuiti per concorso ed agli interventi cumulabili di cui al comma 5.”.
2. Il comma 3 dell'articolo 9 della
“3. La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFR e determina altresì le entità dei benefici.”.
3. Al comma 4 dell'articolo 9 della
Art. 11. Azienda regionale per il diritto allo studio universitario. Modifiche all'articolo 10 della
1. Al comma 2 dell'articolo 10 della
Art. 12. Istituzione della Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario. Modifiche all 'articolo 10 quinquies della
1. Il comma 4 dell'articolo 10 quinquies della
“4. La Conferenza esprime pareri:
a) sulla delibera della Giunta regionale di cui all’articolo 9, comma 3;
b) sul piano degli investimenti dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario;
c) sulle proposte di sviluppo universitario in Toscana per gli aspetti inerenti al diritto allo studio universitario;
d) sul piano annuale delle attività, sul bilancio previsionale e di esercizio dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario.”.
Art. 13. Consiglio regionale degli studenti. Modifiche all'articolo 10 septies della
1. La lettera a) del comma 5 dell'articolo 10 septies della
“a) esprime pareri e formula proposte in merito alla delibera della Giunta regionale di cui all’articolo 9, comma 3;”.
2. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 10 septies della
Art. 14. Istruzione e formazione tecnica superiore e poli tecnicoprofessionali. Modifiche all'articolo 14 bis della
1. Al comma 3 dell'articolo 14 bis della
Art. 15. Funzioni dell’Agenzia. Modifiche all'articolo 21 quater della
1. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 21 quater della
Art. 16. Piano annuale delle attività. Modifiche all'articolo 21 decies della
1. Al comma 1 dell'articolo 21 decies della
Art. 17. Istituzione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili. Modifiche all'articolo 26 della
1. Il comma 2 dell'articolo 26 della
“2. La Giunta regionale, sulla base degli interventi definiti dal DEFR per favorire l’occupazione dei disabili, stabilisce le modalità di gestione del fondo e, valutate le proposte del Comitato regionale per il fondo di cui all’articolo 27, approva il piano di ripartizione delle risorse e verifica i risultati dell’attività .”.
Art. 18. Programmazione delle politiche regionali in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e del diritto allo studio universitario. Sostituzione dell'articolo 31 della
1. L'articolo 31 della
“Art. 31 - Programmazione delle politiche regionali in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e del diritto allo studio universitario
1. La Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale, del lavoro e del diritto allo studio universitario, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi, nell'ambito del PRS di cui all'articolo 7 della
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il DEFR di cui all'articolo 8 della
3. La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFR.”.
CAPO V
Modifiche alla
Art. 19. Programmazione. Sostituzione dell'articolo 7 della
1. L'articolo 7 della
“Art. 7 - Programmazione
1. La Regione stabilisce gli indirizzi, gli obiettivi e le tipologie di intervento in materia di promozione e sviluppo dell'agenda digitale toscana idonei a dare impulso all’amministrazione elettronica e alla società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale, nell'ambito del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della
3. La Giunta regionale definisce con deliberazione le linee guida e le strategie tecniche in tema di promozione e sviluppo dell'Agenda digitale toscana al fine di coordinare le azioni per la crescita digitale della Regione.
4. La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFR in coerenza con quanto stabilito dalla deliberazione di cui al comma 3.
5. Gli atti di cui al comma 4 vengono comunicati al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali e concorrono alla formazione del Piano di attività annuale della Rete di cui all’articolo 17.
6. Per le finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei rispettivi ambiti di autonomia, gli enti locali coordinano i propri interventi con quelli definiti nella programmazione regionale attraverso la partecipazione alle attività e ai progetti della Rete, nonché attraverso eventuali strumenti negoziali di attuazione.
7. I finanziamenti regionali degli interventi degli enti locali sono graduati, sulla base di criteri condivisi nella Rete, in relazione sia alla congruenza degli interventi stessi con gli atti di programmazione di cui al presente articolo, sia al loro livello di integrazione territoriale e di compartecipazione al finanziamento.”.
Art. 20. Ambiti di intervento. Inserimento dell'articolo 7 bis nella
1. Dopo l'articolo 7 della
“Art. 7 bis - Ambiti di intervento
1. Gli interventi contenuti negli atti di cui all'articolo 7 possono riguardare:
a) il sostegno degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b);
b) il sostegno della formazione del personale della Regione, degli enti regionali e degli enti aderenti alla Rete, da perseguire preferibilmente in forma stabile, anche con riferimento agli amministratori locali;
c) il sostegno della gestione e dello sviluppo dell’infrastruttura tecnologica, nonché dei servizi e delle attività della Rete;
d) l’individuazione delle informazioni statistiche ufficiali, delle rilevazioni, dei progetti e delle elaborazioni di interesse regionale e locale affidate al sistema statistico regionale (SISTAR);
e) le priorità in relazione alle indagini e alle analisi statistiche da effettuare a livello regionale, nonché le specifiche risorse finanziarie da destinare alle medesime.
2. Gli interventi di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono individuati in raccordo con il programma statistico nazionale in ordine alle metodologie, agli standard e alle nomenclature, anche ai fini delle comunicazioni e delle valutazioni delle rilevazioni statistiche regionali rispetto al programma statistico nazionale.
3. Le attività statistiche che riguardano il trattamento di dati sensibili e giudiziari sono svolte nel rispetto delle disposizioni del
CAPO VI
Modifiche alla
Art. 21. Programmazione degli interventi. Sostituzione dell'articolo 8 bis della
1. L'articolo 8 bis della
“Art. 8 bis - Programmazione degli interventi
1. La Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di pesca nelle acque interne, nonché le tipologie di intervento necessarie per l’attuazione degli stessi nell’ambito del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della
3. La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFR e a tal fine individua l'ammontare delle risorse, i soggetti attuatori e i soggetti beneficiari e le modalità di attuazione degli interventi.”.
CAPO VII
Modifiche alla
Art. 22. Sistema della programmazione regionale. Modifiche all'articolo 5 della
1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della
2. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della
CAPO VIII
Modifiche alla
Art. 23. Politiche per la famiglie. Modifiche all'articolo 52 della
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 52 della
Art. 24. Politiche per gli immigrati. Modifiche all'articolo 56 della
1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 56 della
CAPO IX
Modifiche alla
Art. 25. Programmazione. Sostituzione dell'articolo 2 della
1. L'articolo 2 della
“Art. 2 - Programmazione
1. La Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi, nell'ambito del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della
3. La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFR e a tal fine individua l'ammontare delle risorse, i soggetti attuatori e i soggetti beneficiari e le modalità di attuazione degli interventi.”.
Art. 26. Tipologie degli interventi. Modifiche all'articolo 4 della
1. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 4 della
Art. 27. Valutazione di efficacia. Abrogazione dell'articolo 9 della
1. L'articolo 9 della
Art. 28. Norme finanziarie. Modifiche all'articolo 11 della
1. Il comma 1 dell'articolo 11 della
“1. IL DEFR indica la proiezione finanziaria delle risorse attivabili, individuando le risorse regionali stanziate dal bilancio.”.
2. Al comma 2 dell'articolo 11 della
CAPO X
Modifiche alla
Art. 29. Contenuti del PAER. Modifiche all'articolo 3 della
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della
“b) all’articolo 12 della
2. Dopo la lettera d ter) del comma 2 dell'articolo 3 della
“d quater) all’articolo 2 della
Art. 30. Norma transitoria. Inserimento dell'articolo 4 bis nella
1. Dopo l'articolo 4 della
“Art. 4 bis - Norma transitoria
1. Su indicazione del Programma regionale di sviluppo 2016-2020, il PAER attuativo del PRS 2011-2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 2015, n. 10, è prorogato ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della
CAPO XI
Modifiche alla
Art. 31. Funzioni del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti. Modifiche all'articolo 3 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 32. Programmazione. Sostituzione dell'articolo 5 della
1. L'articolo 5 della
“Art. 5 - Programmazione
1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della
Art. 33. Modalità di attuazione. Sostituzione dell'articolo 6 della
1. L'articolo 6 della
“Art. 6 - Modalità di attuazione
1. La Giunta regionale attua gli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, e definisce con deliberazione le modalità per la realizzazione degli interventi e per l’assegnazione dei contributi da riservare alle associazioni dei consumatori e utenti.
2. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 presentano annualmente alla competente struttura della Giunta regionale le iniziative che intendono realizzare e le domande per ottenere contributi a sostegno della loro funzionalità, in aderenza e con espresso riferimento alle tipologie di intervento sancite negli strumenti di programmazione.
3. Le associazioni, attraverso un’unica associazione senza fini di lucro costituita esclusivamente dalle stesse, possono presentare alla competente struttura della Giunta regionale iniziative volte a realizzare interventi di carattere unitario e coordinato a vantaggio dei consumatori e degli utenti.
4. In base alle domande ed iniziative pervenute la Giunta regionale fissa l’elenco delle iniziative ammesse, le quote di finanziamento ed i contributi da erogare secondo la seguente ripartizione:
a) iniziative che la Giunta regionale intende realizzare direttamente;
b) iniziative ammesse a finanziamento su domanda delle singole associazioni, ai sensi del comma 2;
c) iniziative ammesse a finanziamento su domanda del soggetto di cui al comma 3;
d) contributi da erogare per la funzionalità delle associazioni dei consumatori e degli utenti.
5. Le modalità e i termini per la presentazione delle iniziative e delle domande di contributo sono fissate nel regolamento di cui all’articolo 9.
6. L'ammontare dei contributi assegnati ai sensi del comma 4, lettera d), non può eccedere il 30 per cento dei fondi disponibili annualmente per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.
7. Al fine di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e la conoscenza dei risultati conseguiti, la Giunta regionale effettua il monitoraggio delle attività svolte dalle associazioni destinatarie dei finanziamenti, a tal fine le associazioni sono tenute a trasmettere annualmente alla Giunta un rendiconto delle attività svolte e delle spese sostenute, con le modalità ed i termini definiti dal regolamento.”.
Art. 34. Revoca dei finanziamenti. Modifiche all'articolo 8 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della
Art. 35. Regolamento regionale. Modifiche all'articolo 9 della
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della
Art. 36. Formazione ed informazione dei consumatori e degli utenti. Modifiche all'articolo 10 della
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della
Art. 37. Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 12 della
1. Il comma 2 dell'articolo 12 della
“2. Le risorse per l’attuazione della presente legge sono definite, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio regionale, con il DEFR di cui all’articolo 5 e nelle rispettive delibere di attuazione di cui all’articolo 6.”.
CAPO XII
Modifiche alla
Art. 38. Azioni e progetti per la conciliazione vitalavoro. Modifiche all'articolo 3 della
1. Il comma 4 dell'articolo 3 della
Art. 39. Progetti delle associazioni. Modifiche all'articolo 6 della
1. Il comma 3 dell'articolo 6 della
Art. 40. Parametri di genere negli atti regionali che attribuiscono contributi. Modifiche all'articolo 11 della
1. Nella rubrica dell'articolo 11 della
2. Al comma 1 dell'articolo 11 della
Art. 41. Bilancio di genere. Modifiche all'articolo 13 della
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della
Art. 42. Cittadinanza di genere nelle politiche economiche. Modifiche all'articolo 17 della
1. Il comma 2 dell'articolo 17 della
Art. 43. Programmazione. Sostituzione dell'articolo 22 della
1. L'articolo 22 della
“Art. 22 - Programmazione
1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della
2. Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’articolo 8 della
3. La Giunta regionale con deliberazione attua gli interventi previsti dal DEFR.”.
Art. 44. Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 25 della
1. Al comma 1 dell'articolo 25 della
CAPO XIII
Modifiche alla
Art. 45. Oggetto. Modifiche all’articolo 2 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 46. Conferenza regionale per la ricerca e l’innovazione. Modifiche all’articolo 4 della
1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della
“a) formulare proposte e osservazioni finalizzate all’elaborazione del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della
Art. 47. Programmazione degli interventi in materia di ricerca e innovazione. Sostituzione dell'articolo 6 della
1. L'articolo 6 della
“Art 6 - Programmazione degli interventi in materia di ricerca e innovazione.
1. Ai fini del raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, il PRS, coerentemente agli orientamenti comunitari in materia di ricerca, stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di promozione e sostegno della ricerca e dell’innovazione, del trasferimento tecnologico e dell'alta formazione, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi. In particolare il PRS:
a) specifica gli indirizzi strategici in materia di promozione e sostegno della ricerca e di diffusione e trasferimento della conoscenza dei risultati della ricerca stessa;
b) definisce gli indirizzi per la partecipazione alla formazione e all’attuazione del programma nazionale della ricerca per la cooperazione con le altre istituzioni dello spazio europeo della ricerca;
c) definisce le metodologie di coordinamento intersettoriali con riferimento agli interventi in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione;
d) definisce le strategie di convergenza delle azioni e degli investimenti pubblici e privati, anche attraverso l’individuazione di azioni strategiche intersettoriali di interesse regionale;
e) definisce le strategie per la qualificazione e lo sviluppo delle infrastrutture materiali e immateriali per la ricerca;
f) definisce le strategie per la valorizzazione delle risorse umane nelle attività di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione;
g) definisce le forme di collaborazione tra i soggetti della rete regionale della ricerca che concorrono alla migliore attuazione degli obiettivi prefissati;
h) definisce le strategie per promuovere l’interazione tra il sistema regionale della ricerca ed il sistema produttivo e dei servizi, l’accesso delle imprese alle attività e alle strutture di ricerca regionali, nazionali ed internazionali.
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’articolo 8 della
3. La Giunta regionale con deliberazione attua gli interventi previsti dal DEFR.”.
Art. 48. Programmi settoriali in materia di ricerca ed innovazione. Modifiche all’articolo 7 della
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della
2. Il comma 2 dell'articolo 7 della
Art. 49. Diffusione e trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca. Modifiche all'articolo 8 della
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della
Art. 50. Relazione sullo stato di attuazione della legge. Sostituzione dell'articolo 12 della
1. L'articolo 12 della
“Art. 12 - Relazione sullo stato di attuazione della legge.
1. La Giunta regionale trasmette entro il 31 marzo al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti in termini di sviluppo e promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica, nonché in ordine alla realizzazione ed all'organizzazione della rete regionale della ricerca, anche sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio di cui all’articolo 9.
2. La relazione contiene dati ed indicatori di natura quantitativa e qualitativa con particolare riferimento a:
a) quadro dei finanziamenti assegnati ai beneficiari e alla descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti finanziati;
b) attività di promozione, informazione e diffusione promosse e adottate;
c) tasso di sviluppo e incremento della ricerca e dell'innovazione tecnologica e alle ricadute economiche, occupazionali e formative dei progetti e programmi di investimento.”.
Art. 51. Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 13 della
1. Il comma 1 dell'articolo 13 della
“1. Le risorse per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definite nel DEFR in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con le disposizioni di cui all’articolo 6.”.
CAPO XIV
Modifiche alla
Art. 52. Oggetto. Modifiche all’articolo 1 della
1. Il comma 3 dell'articolo 1 della
Art. 53. Obiettivi. Modifiche all'articolo 3 della
1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 54. Funzioni del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 23 della
1. Al comma 3 bis dell'articolo 23 della
Art. 55. Concorso regionale ad interventi di emergenza promossi o partecipati dallo Stato. Modifiche all'articolo 26 della
1. Al comma 1 dell'articolo 26 della
2. Il comma 4 dell'articolo 26 della
“4. La Giunta regionale dà conto degli interventi attuati ai sensi del presente articolo secondo quanto previsto dall’articolo 45.”.
Art. 56. Piano integrato delle attività internazionali. Abrogazione degli articoli 42 e 44 della
1. Gli articoli 42 e 44 della
Art. 57. Programmazione. Sostituzione dell'articolo 43 della
1. L'articolo 43 della
“Art.43 - Programmazione
1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della
2. In particolare il PRS contiene:
a) gli indirizzi per il coordinamento delle attività di rilievo internazionale condotte dalla Regione nei diversi settori di intervento;
b) le priorità geografiche e tematiche;
c) le priorità nell’ambito delle quali definire le azioni di iniziativa regionale di cui all’articolo 46.
3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della
4. La Giunta regionale con deliberazione attua gli interventi previsti dal DEFR.”.
Art. 58. Monitoraggio e valutazione. Sostituzione dell'articolo 45 della
1. L'articolo 45 della
“Art. 45 - Monitoraggio e valutazione
1. Gli interventi della Regione in materia di attività europee e di rilievo internazionale attuati ai sensi dell’articolo 43 sono sottoposti ai processi di monitoraggio e valutazione di cui all’articolo 22, comma 2, della l.r. 1/2015.”.
Art. 59. Azioni di iniziativa regionale. Modifiche all’articolo 46 della
1. Il comma 2 dell'articolo 46 della
“2. Ai fini di cui al comma 1, con deliberazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, la Giunta regionale specifica:
a) le aree geografiche di interesse;
b) gli ambiti prioritari di intervento;
c) le tipologie dei destinatari degli interventi;
d) le attività di sostegno alla programmazione regionale.”.
Art. 60. Progetti ed iniziative di soggetti terzi. Modifiche all’articolo 47 della
1. Il comma 2 dell'articolo 47 della
“2. La Giunta regionale può erogare contributi a favore di progetti e iniziative presentate da soggetti terzi ed elaborati in conformità agli indirizzi ed agli obiettivi della programmazione fissati nel PRS e nel DEFR. A tal fine, con deliberazione in conformità a quanto previsto dall’articolo 43, comma 4, specifica:
a) gli ambiti di intervento rispetto ai quali è possibile presentare proposte progettuali da parte di soggetti esterni all’amministrazione pubblica;
b) le tipologie degli interventi, dei soggetti realizzatori e dei destinatari degli interventi;
c) le modalità di presentazione delle proposte;
d) le modalità di valutazione preventiva degli interventi che si intendono realizzare e di verifica dei risultati degli stessi nonché di redazione ed utilizzazione della graduatoria;
e) le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi.”.
2. Il comma 3 dell'articolo 47 della
Art. 61. Coordinamento politicoistituzionale. Modifiche all’articolo 49 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 49 della
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 49 della
Art. 62. Coordinamento tecnicoamministrativo. Modifiche all’articolo 50 della
1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 50 della
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 50 della
Art. 63. Sistema informativo delle attività internazionali. Modifiche all’articolo 51 della
1. Il comma 3 dell'articolo 51 della
Art. 64. Finalità e strumenti. Modifiche all’articolo 53 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 53 della
“2 bis. La Giunta Regionale, al fine di consolidare il Sistema Toscano della cooperazione internazionale, con deliberazione indica le specifiche modalità di raccordo e consultazione con i soggetti del territorio che svolgono attività di rilievo internazionale.”.
Art. 65. Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 58 della
1. Al comma 4 dell'articolo 58 della
CAPO XV
Modifiche alla
Art. 66. Piano di indirizzo integrato per le politiche sull’immigrazione. Modifiche all’articolo 5 della
1. Il comma 2 dell’articolo 5 della
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della
“3 bis. La Giunta regionale attua il piano di indirizzo in coerenza con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione.”.
3. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 5 della
“3 ter. Gli atti della Giunta regionale attuativi del piano di indirizzo contengono in un allegato:
a) le segnalazioni relative ad opportuni interventi sulla normativa regionale vigente da trasmettere ai settori competenti dell’amministrazione regionale;
b) l’analisi della normativa internazionale, comunitaria, nazionale e regionale sopravvenuta, che abbia conseguenze dirette o indirette sulla condizione giuridica dei cittadini stranieri;
c) l’individuazione di possibili interventi della Regione all’interno degli organismi di coordinamento interistituzionale per ciò che concerne la materia disciplinata nella presente legge.”.
Art. 67. Disposizioni sull'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri in Toscana. Modifiche all'articolo 6 della
1. I commi 1, 4, 8, e da 16 a 22, dell'articolo 6 della
Art. 68. Norme transitorie. Inserimento dell'articolo 6 bis nella
1. Dopo l'articolo 6 della
“Art. 6 bis - Norme transitorie
1. Il piano di indirizzo integrato per le politiche sull’immigrazione, attuativo del Programma regionale di sviluppo (PRS) 2011-2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 22 febbraio 2012, n. 20, è prorogato fino all’approvazione del Piano sanitario sociale integrato regionale (PSSIR) attuativo del PRS 2016-2020, che definisce indirizzi ed obiettivi con riferimento alle seguenti politiche di intervento a favore dei cittadini stranieri:
a) accesso al sistema integrato per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale;
b) diritto alla salute con particolare riferimento ai soggetti vulnerabili;
d) interventi per i minori non accompagnati;
e) interventi contro la tratta e lo sfruttamento;
f) interventi a favore dei detenuti.
2. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro la data di adozione da parte della Giunta regionale del PSSIR, attuativo del PRS 2016-2020, una o più proposte di adeguamento della normativa regionale in materia di accoglienza, integrazione partecipe e tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana.”.
CAPO XVI
Modifiche alla
Art. 69. Conferenza di servizi in via telematica. Modifiche all’articolo 30 della
1. Al comma 1 dell'articolo 30 della
CAPO XVII
Modifiche alla
Art. 70. Obbligo di fornire dati statistici. Modifiche all'articolo 33 della
1. Ai commi 1 e 3 dell'articolo 33 della
2. Al comma 3 dell’articolo 33 della
Art. 71. Abrogazione dell’articolo 35 della
1. L’articolo 35 della
Art. 72. Accesso ai finanziamenti. Modifiche all'articolo 42 della
1. Al comma 1 dell'articolo 42 della
CAPO XVIII
Modifiche alla
Art. 73. Programmazione delle attività e degli interventi di prevenzione del rischio sismico. Modifiche all’articolo 5 della
1. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 5 della
2. Al comma 2 dell'articolo 5 della
CAPO XIX
Modifiche alla
Art. 74. Disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 17 della
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 17 della
“5 bis. Il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'aria, approvato con delibera del Consiglio Regionale 25 giugno 2008, n. 44, è prorogato sino all’approvazione del piano di cui all’articolo 9.”.
CAPO XX
Modifiche alla
Art. 75. Programmazione. Sostituzione dell'articolo 4 della
1. L'articolo 4 della
“Art. 4 - Programmazione
1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della
3. La Giunta regionale, nei limiti previsti dal bilancio di previsione e in coerenza con gli indirizzi ed i criteri espressi nel DEFR, con proprie deliberazioni definisce le modalità operative per l’attuazione degli interventi di cui al comma 2:
a) in favore delle istituzioni culturali di rilievo regionale di cui all’articolo 31;
b) per il sostegno regionale degli enti di cui all’articolo 39, commi 1 e 2;
c) per la salvaguardia e la valorizzazione del ruolo sociale dei piccoli cinema;
d) per quanto previsto dagli articoli 4 e 7 della
e) per la determinazione del contributo per le fondazioni di cui all'articolo 42, comma 4;
f) in favore delle fondazioni di cui all’articolo 43, comma 4;
g) per il finanziamento di cui all’articolo 46, comma 4;
h) in materia di arte contemporanea di cui all’articolo 48, comma 4.
4. Gli enti locali partecipano alla definizione, attuazione, monitoraggio e verifica degli interventi in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali nei modi previsti dalla l.r. 1/2015.”.
Art. 76. Piano della cultura, progetti locali e progetti annuali. Abrogazione degli articoli 5, 8 e 32 della
1. Gli articoli 5, 8 e 32 della
Art. 77. Criteri per l’attuazione degli interventi di investimento. Modifiche all’articolo 6 della
1. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 6 della
Art. 78. Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali. Modifiche all’articolo 7 della
1. La rubrica dell'articolo 7 della
“Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali”.
2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della
“1. La Giunta regionale, secondo le modalità definite dall'articolo 4, comma 3, svolge le attività direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale definiti nel PRS e declinati con il DEFR e, in particolare:”.
3. Il comma 2 dell'articolo 7 della
Art. 79. Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali. Modifiche all’articolo 9 della
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della
Art. 80. Le reti documentarie locali. Modifiche all’articolo 28 della
1. Al comma 5 dell'articolo 28 della
Art. 81. Tabella regionale. Modifiche all’articolo 31 della
1. Al comma 4 dell'articolo 31 della
2. Al comma 5 dell'articolo 31 della
Art. 82. Funzioni della Regione. Modifiche all’articolo 34 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34 della
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 34 della
Art. 83. Commissione regionale dello spettacolo dal vivo. Modifiche all’articolo 37 della
1. Al comma 2 dell'articolo 37 della
Art. 84. Attività cinematografiche, audiovisive e multimediali. Modifiche all’articolo 38 della
1. Al comma 2 dell'articolo 38 della
Art. 85. Forme del sostegno regionale. Modifiche all’articolo 39 della
1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 39 della
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 della
3. L'alinea del comma 2 dell'articolo 39 della
“2. Nel quadro degli interventi stabiliti dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento la Regione eroga contributi:”.
4. Il comma 3 dell'articolo 39 della
“3. L’ammontare dei contributi per le specifiche attività è determinato, in coerenza col DEFR, dalle delibere attuative di cui all’articolo 4, comma 3.”.
Art. 86. Fondazione Orchestra Regionale Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo. Modifiche all’articolo 42 della
1. Al comma 2 dell'articolo 42 della
2. Al comma 4 dell’articolo 42 della
Art. 87. Fondazione Maggio Musicale Fiorentino e Orchestra Camerata Strumentale Città di Prato. Modifiche all’articolo 43 della
1. Al comma 4 dell'articolo 43 della
Art. 88. Modalità dell’intervento regionale. Modifiche all’articolo 46 della
1. Al comma 4 dell'articolo 46 della
Art. 89. Fondazione Scuola di Musica di Fiesole. Modifiche all’articolo 47 della
1. Al comma 3 dell'articolo 47 della
Art. 90. Funzioni della Regione. Modifiche all’articolo 48 della
1. Il comma 4 dell'articolo 48 della
“4. Il PRS stabilisce i programmi e gli ambiti d’intervento prioritario della Regione in materia di promozione della cultura contemporanea, nonché le relative tipologie di intervento.”.
Art. 91. Indicatori regionali, monitoraggio e informazione. Modifiche all’articolo 51 della
1. Il comma 2 dell'articolo 51 della
Art. 92. Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 52 della
1. Al comma 1 dell'articolo 52 della
Art. 93. Monitoraggio degli interventi in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali. Sostituzione dell'articolo 54 della
1. L'articolo 54 della
“Art. 54 - Monitoraggio degli interventi in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali
1. Gli interventi della Regione in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali, sono sottoposti ai processi di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 9 e 22 della l.r. 1/2015.”.
CAPO XXI
Modifiche alla
Art. 94. Disposizioni transitorie. Modifiche all’articolo 18 della
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 18 della
“5 bis. Su indicazione del PRS 2016-2020, il PRIIM attuativo del PRS 2011-2015 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 12 febbraio 2014, n. 18, è prorogato ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della l.r. 1/2015.”.
CAPO XXII
Modifiche alla
Art. 95. Pianificazione della mobilità ciclabile. Modifiche all’articolo 3 della
1. Al comma 5 dell’articolo 3 della
CAPO XXIII
Modifiche alla
Art. 96. Finalità. Sostituzione dell’articolo 1 della
1. L'articolo 1 della
“Art. 1 - Finalità
1. La Regione Toscana, ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente, promuove specifiche azioni di tutela dai pericoli derivanti dall’amianto, anche ai sensi della
Art. 97. Piano regionale di tutela dell’amianto. Modifiche all’articolo 2 della
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della
CAPO XXIV
Modifiche alla
Art. 98. Norma finale. Modifiche all’articolo 21 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della
“2 bis. Il piano per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive 2012-2015, attuativo del Programma regionale di sviluppo (PRS) 2011-2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 febbraio 2012, n. 18, è prorogato fino all’approvazione del Piano sanitario sociale integrato regionale (PSSIR), attuativo del PRS 2016-2020, nel quale confluiscono i contenuti di cui all’articolo 4. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro la data di adozione del PSSIR, attuativo del PRS 2016-2020, una o più proposte di adeguamento della normativa regionale in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi con riferimento agli aspetti di programmazione regionale.”.
2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 21 della
“2 ter. Per l’adeguamento del piano approvato con de
CAPO XXV
Modifiche alla
Art. 99. Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano. Sostituzione dell'articolo 12 della
1. L'articolo 12 della
“Art. 12 - Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano
1. Le politiche di intervento in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale assumono come riferimento strategico il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della
2. Ai sensi dell’articolo 10 della
a) le strategie per la gestione del sistema delle aree naturali protette regionali, assicurandone la sinergia all’interno del sistema integrato delle aree naturali protette della Toscana, individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
b) la strategia regionale della biodiversità, individuando le finalità, gli obiettivi generali e le priorità delle politiche regionali in materia di tutela della biodiversità;
c) le strategie di coordinamento delle componenti e dei valori del patrimonio naturalistico ambientale regionale di cui all'articolo 1;
d) il quadro dei fabbisogni e delle risorse attivabili, con riferimento all'attuazione delle strategie di cui alle lettere a), b) e c).
3. In coerenza con gli strumenti di programmazione di cui al comma 2 la Regione stabilisce annualmente, con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’articolo 8 della
4. La Giunta regionale, nel quadro di quanto stabilito dal DEFR come aggiornato ai sensi dell’articolo 9 della
a) l'aggiornamento degli elenchi delle aree protette regionali e dei siti della Rete Natura 2000, completi dello stato dei relativi atti di pianificazione e regolamentazione;
b) l'elenco delle proposte di istituzione di nuove aree protette o di designazione di nuovi siti della Rete Natura 2000, nonché di modifica dei perimetri di quelli già istituiti, da sottoporre a verifica di coerenza con la disciplina normativa di riferimento e con gli atti della programmazione regionale;
c) l'elenco delle riserve e dei siti della Rete Natura 2000 esterni al territorio di competenza degli enti parco regionali, per la gestione dei quali la Regione, nell'anno di riferimento, può:
1. previa stipula di convenzione, avvalersi degli enti parco regionali, in ragione della peculiarità dei valori naturalistici presenti in tali aree e siti o della loro connessione ecologica con le aree dei parchi nonché dell'opportunità di garantire l'unitarietà di gestione dei territori interessati;
2. previa stipula di convenzione, avvalersi dei comuni, anche associati nelle forme previste dal titolo III della
3. attivare forme di collaborazione con le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della
3.1) nei casi e con le modalità previste dall’articolo 12, comma 4, e dall’articolo 13 della
3.2) nei casi e con le modalità previste dell'articolo 10 della
d) le attività e gli interventi da realizzare a cura della Regione, corredati dal relativo cronoprogramma, ove necessario in coerenza con le previsioni dell'elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all'articolo 21 del
e) le attività e gli interventi da realizzare a cura degli enti parco, degli enti gestori o dei soggetti che svolgono attività gestionale ai sensi della lettera c) e finanziati, in tutto o in parte, dalla Regione, anche attraverso eventuali contributi comunitari o statali;
f) le attività e gli interventi da realizzare a cura di soggetti privati, finanziati in tutto o in parte dalla Regione, anche attraverso eventuali contributi comunitari o statali, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, atti in particolare a:
1. perseguire gli obiettivi di conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio naturalistico ambientale regionale;
2. favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente, in coerenza con le finalità delle aree protette e della tutela della biodiversità;
g) le iniziative e le attività idonee a prevenire, contenere e mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica.
5. Il documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano può essere approvato per stralci funzionali e può essere aggiornato nel corso dell'anno di riferimento.
6. Il monitoraggio delle politiche regionali in materia di aree naturali protette e di biodiversità è inserito nell'apposita sezione del documento annuale di monitoraggio degli atti di programmazione di riferimento.”.
Art. 100. Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette. Modifiche all’articolo 14 della
1. Alla lettera a) e alla lettera l) del comma 2 dell'articolo 14 della
2. Al comma 3 dell'articolo 14 della
3. Al comma 4 dell'articolo 14 della
Art. 101. Istituzione e funzioni dell’ente parco per la gestione del parco regionale. Modifiche all’articolo 15 della
1. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 15 della
Art. 102. Funzioni delle Province e della città metropolitana in materia di aree naturali protette. Modifiche all’articolo 16 della
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della
Art. 103. Funzioni dei comuni in materia di aree naturali protette. Modifiche all’articolo 17 della
1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 17 della
Art. 104. Piano integrato per il parco. Modifiche all'articolo 27 della
1. Nell’alinea del comma 8 dell'articolo 27 della
2. Dopo il comma 8 dell'articolo 27 della
“8 bis. All'attuazione della sezione programmatica del piano integrato per il parco si provvede attraverso il programma annuale di cui all'articolo 36.”.
Art. 105. Procedimento per l’approvazione del piano integrato del parco. Modifiche all'articolo 29 della
1. Il comma 5 dell'articolo 29 della
Art. 106. Programma annuale delle attività. Modifiche all'articolo 36 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 36 della
“2 bis. L'ente parco dà conto dello stato di attuazione delle azioni individuate ai sensi del comma 1 nella relazione di accompagnamento sulla gestione di cui all'articolo 35, comma 3.”.
Art. 107. Funzioni di indirizzo e coordinamento sull’attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento. Modifiche all'articolo 44 della
1. Il comma 2 dell'articolo 44 della
“2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, approva il documento di indirizzo annuale con il quale detta direttive, anche comuni, agli enti parco, per il perseguimento di specifici obiettivi di rilievo strategico per le politiche regionali e per lo svolgimento delle relative attività in coerenza con gli atti della pianificazione e programmazione dei parchi. Gli enti parco predispongono il bilancio preventivo economico nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo annuale che ripartisce tra gli enti parco regionali gli importi previsti dall’articolo 34, comma 1, lettera a). La relazione di accompagnamento al bilancio d'esercizio sulla gestione di cui all'articolo 35, dà atto dello stato di attuazione delle azioni, in rapporto agli obiettivi assegnati ed ai risultati conseguiti. Gli enti parco si adeguano ai rilievi della Regione.”.
Art. 108. Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali. Modifiche all'articolo 46 della
1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 46 della
2. Al comma 3 dell'articolo 46 della
Art. 109. Esercizio coordinato delle funzioni. Forme di collaborazione con i gestori delle aree protette nazionali. Modifiche all'articolo 60 della
1. Al comma 2 dell'articolo 60 della
Art. 110. Iniziative per la formazione, la divulgazione e per il sostegno alle attività agricole e di uso del territorio. Modifiche all'articolo 86 della
1. Al numero 4) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 86 della
CAPO XXVI
Norme finali
Art. 111. Norma transitoria
1. Gli atti di attuazione dei piani e programmi previsti dal PRS 2011-2015, non riproposti dal PRS 2016-2020 e non prorogati dalla presente legge, in corso alla data di entrata in vigore della medesima, sono adottati in conformità alla legislazione previgente sino all’approvazione della sezione programmatoria del DEFR 2017 da effettuarsi ai sensi dell’articolo 8, comma 5 bis, della
Art. 112. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 15 della