§ 5.4.160 – L.R. 31 maggio 2006, n. 20.
Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:31/05/2006
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 1 bis.  Funzioni della Regione
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Flussi informativi e attività di controllo
Art. 3 bis.  Comitato regionale di coordinamento
Art. 4.  Autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura.
Art. 5.  Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura.
Art. 5 bis.  Autorizzazione allo scarico di acque reflue non ricadenti in AUA, diverse dalle acque domestiche
Art. 5 ter.  Disposizioni per l'utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterranee diverse dalle risorse geotermiche, prelevate per scambio termico in impianti a pompa di calore
Art. 6.  Modalità di rinnovo alle autorizzazioni allo scarico.
Art. 6 bis.  Impianti di depurazione delle acque reflue urbane
Art. 7.  Approvazione del progetto degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane.
Art. 8.  Scarico di acque di prima pioggia e di acque meteoriche dilavanti contaminate.
Art. 9.  Scarico di acque meteoriche dilavanti non contaminate.
Art. 10.  Autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena.
Art. 11.  Disposizioni per la restituzione di acque prelevate ai sensi del r.d. 1775/1933
Art. 11 bis.  Disposizioni per la restituzione delle acque di ricerca di cui alla l.r. 38/2004
Art. 11 ter.  Disposizioni per la restituzione delle acque in mare
Art. 11 quater.  Disposizioni per la restituzione delle acque in mare derivanti da impianti di dissalazione del servizio idrico integrato
Art. 12.  Acque destinate all’utilizzazione agronomica.
Art. 13.  Regolamento regionale.
Art. 13 bis.  Depurazione delle acque reflue a carattere prevalentemente industriale
Art. 14.  Obbligo di allacciamento.
Art. 15.  Classificazione degli scaricatori di piena
Art. 16.  Caratteristiche degli scaricatori di piena.
Art. 17.  Norme per l’attuazione del piano di tutela delle acque.
Art. 18.  Acque destinate alla balneazione ed alla molluschicoltura.
Art. 19.  Acque dolci idonee alla vita dei pesci.
Art. 20.  Acque superficiali destinate alla potabilizzazione.
Art. 21.  Limiti di emissione nei corpi recettori.
Art. 21 bis.  Condizioni di emissione degli scarichi provenienti da piccoli agglomerati
Art. 21 ter.  Disposizioni per le aree sensibili e per la programmazione degli interventi.
Art. 21 quater.  Disposizioni per lo scarico di acque reflue in aree sensibili
Art. 22.  Sanzioni.
Art. 23.  Norme finali.
Art. 24.  Norme transitorie per le acque meteoriche dilavanti
Art. 25.  Norme transitorie per gli scaricatori di piena e le condotte bianche delle fognature separate.
Art. 26.  Norme transitorie per le acque reflue urbane
Art. 26 bis.  Disposizioni per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche derivanti da servizi, rilasciate dai comuni
Art. 27.  Norme transitorie e finali.
Art. 27 bis.  Disposizioni transitorie relative al trasferimento di funzioni
Art. 28.  Modifiche all’articolo 20 della l.r. 88/1998.
Art. 29.  Abrogazioni.


§ 5.4.160 – L.R. 31 maggio 2006, n. 20.

Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento.

(B.U. 7 giugno 2006, n. 17).

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), parte III, di seguito denominato decreto legislativo, ha come oggetto la tutela delle acque e dei corpi idrici attraverso disposizioni relative [1]:

     a) alla attribuzione delle competenze ed alla definizione delle procedure autorizzative;

     b) alle acque destinate all’utilizzazione agronomica di cui all’articolo 112, del decreto legislativo anche all’interno delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola di cui all’ articolo 92 dello stesso decreto [2];

     c) alle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne di cui all’articolo 113, del decreto legislativo;

     d) alle acque di restituzione di cui all’articolo 114, comma 1, del decreto legislativo;

     e) [alle acque di miniera o perforazione] [3];

     f) agli allacciamenti ed agli scaricatori di piena delle pubbliche fognature;

     g) al coordinamento con e tra gli strumenti di pianificazione;

     h) alla tutela delle acque a specifica destinazione di cui alla parte III, sezione II, titolo II, capo II, del decreto legislativo;

     i) agli obiettivi di qualità ambientale e ai limiti di emissione.

 

     Art. 1 bis. Funzioni della Regione [4]

     1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge o da altra normativa regionale, esercita, ai sensi della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela delle acque dall’inquinamento non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione, ivi comprese le funzioni in materia di autorizzazioni allo scarico di acque reflue di qualunque natura, rilasciate fuori e nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

     a) abitante equivalente (AE): il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) di 60 grammi di ossigeno al giorno; è da considerare equiparabile una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi di ossigeno al giorno. Solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno;

     b) acque di lavaggio: acque, non meteoriche, derivanti da lavaggi o da altre operazioni diverse da quelle di processo e risultanti da altre attività accessorie ad esso funzionalmente e stabilmente correlate, che si realizzano negli stabilimenti. Tali acque sono da assimilare ad acque reflue industriali oppure ad acque reflue domestiche, se rispondenti alle caratteristiche di assimilazione previste dal regolamento di cui all’articolo 13;

     c) acque di restituzione ai sensi dell’articolo 114, comma 1, del decreto legislativo: fatto salvo quanto previsto al comma 1 bis, le acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché le acque derivanti da sondaggi e perforazioni, diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, a condizione che siano restituite allo stesso corpo idrico di provenienza o a quello al quale sarebbero state naturalmente destinate e che siano prelevate a seguito di:

1) concessioni e permessi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), oppure:

2) permesso di ricerca o autorizzazione di nuova opera di presa ai sensi degli articoli 8 e 16, comma 2 bis, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) oppure:

2 bis) concessione o altro titolo abilitativo in materia di demanio marittimo che autorizza, con opere di presa fisse o mobili, il prelievo di acque di mare o, in caso di impianti di dissalazione del servizio idrico integrato, approvazione del progetto definitivo ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) [5];

     d) acque meteoriche dilavanti (AMD): acque derivanti da precipitazioni atmosferiche e non riconducibili alle acque reflue industriali; si dividono in acque meteoriche dilavanti non contaminate e acque meteoriche dilavanti contaminate, che includono anche le acque meteoriche di prima pioggia salvo quelle individuate dall’articolo 8, comma 8 [6];

     e) acque meteoriche dilavanti contaminate (AMC): acque meteoriche dilavanti, diverse dalle acque meteoriche dilavanti non contaminate, ivi incluse le acque meteoriche di prima pioggia, derivanti dalle attività che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali individuate dal regolamento di cui all’articolo 13;

     f) acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC): acque meteoriche dilavanti derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive, ossia: le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali; sono AMDNC anche le acque individuate ai sensi dell’articolo 8, comma 8;

     g) acque meteoriche di prima pioggia (AMPP): acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti; i coefficienti di deflusso si assumono pari ad 1 per le superficie coperte, lastricate od impermeabilizzate ed a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate; si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di quarantotto ore;

     h) acque per utilizzazione agronomica: gli effluenti di allevamento, le acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, ovvero le acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla loro produzione all’ applicazione al terreno di cui all’ articolo 74, comma 1, lettera o) del decreto legislativo;

     i) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

     i bis) acque reflue assimilate a domestiche: acque reflue di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b), c), e d), del decreto legislativo, nonché quelle di cui alla lettera e) del medesimo articolo, come definite dal regolamento di cui all’articolo 13 [7];

     i ter) acque reflue provenienti da impianti di scambio termico: acque reflue prodotte da scambio termico in impianti a pompa di calore a circuito aperto, la cui alterazione rispetto alla risorsa idrica originaria sia solo quella della temperatura [8];

     j) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche, dalle acque reflue assimilate a domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento [9];

     k) acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

     l) agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale [10];

     m) agglomerato a forte fluttuazione: agglomerato il cui carico inquinante stagionale, calcolato in abitanti equivalenti, sia superiore di almeno il 30 per cento rispetto al carico derivante dalla popolazione residente;

     n) aree pubbliche: le strade, come definite dall’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e le relative pertinenze anche destinate alla sosta o movimentazione dei veicoli, che non siano parte di insediamenti o stabilimenti;

     o) autorità idrica toscana (AIT): l'autorità di cui all'articolo 3 della l.r. 69/2011 [11];

     p) corpo idrico superficiale interno: ogni componente naturale ed artificiale nel sistema idrografico che contiene e convoglia acque meteoriche o di sorgente rappresentato nella cartografia della Regione Toscana come definito nel regolamento di cui all’articolo 13;

     q) fognatura mista: la rete fognaria appositamente progettata e realizzata per la canalizzazione in un’unica condotta degli scarichi di acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento; tale sistema è dotato di idonei dispositivi per lo sfioro delle acque di piena (scaricatori di piena successivamente definiti) ed è realizzato per convogliare le acque di tempo asciutto ed, in quantità stabilita, le acque di pioggia verso il recapito finale;

     r) fognatura pubblica: complesso di canalizzazioni di proprietà pubblica, servite o meno da impianto di depurazione, specificamente destinate a raccogliere e portare al recapito le acque meteoriche e di lavaggio provenienti da agglomerati e quelle reflue domestiche, urbane, industriali;

     s) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, detta condotta bianca, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia, detta condotta nera;

     t) impianto di depurazione: complesso di opere e impianti atto a ridurre il carico inquinante presente nelle acque ad esso addotte, mediante processi fisico-meccanici e biologici e chimici;

     u) insediamento: complesso di uno o più edifici, diverso da stabilimento ed agglomerato, ad uso residenziale o produttivo o ad entrambi gli usi, da cui possono derivare acque reflue domestiche, acque reflue assimilate a domestiche, acque meteoriche di dilavamento e acque reflue prodotte da scambio termico [12];

     v) scaricatori di piena:

1) i dispositivi a servizio di fognature di tipo misto, atti a scaricare verso un ricettore finale le portate eccedenti la portata massima di progetto della fognatura, al fine di salvaguardare l’integrità e la funzionalità delle sue parti costitutive;

2) i collegamenti detti by-pass degli impianti di depurazione e dei sollevamenti fognari;

3) i dispositivi, di cui all’articolo 16, comma 5, messi in atto dai gestori del servizio idrico integrato [13];

     w) stabilimento industriale, stabilimento: tutta l’area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l’utilizzazione delle sostanze di cui all’allegato 8, alla parte III del decreto legislativo ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

     x) terminali di scarico della fognatura bianca: i manufatti terminali delle condotte di collettamento delle acque meteoriche nei sistemi fognari di tipo separato recapitanti direttamente nel ricettore finale;

     x bis) scarichi da piccoli agglomerati: gli scarichi di acque reflue urbane con meno di duemila abitanti equivalenti, se recapitanti in acque superficiali interne o di transizione, e con meno di diecimila abitanti equivalenti, se recapitanti in acque marine [14];

     x ter) corpo idrico tipizzato: corpo idrico superficiale oggetto della caratterizzazione di cui alla parte III, all’allegato 3, paragrafo 1, sezioni A e B, del decreto legislativo [15];

     x quater) piano di gestione: il piano di gestione del distretto idrografico, di cui all’articolo 13, comma 1, della direttiva 23 ottobre 2000 n. 2000/60/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque) ed all’articolo 117 del decreto legislativo [16].

     1 bis. Sono escluse dalle acque di restituzione di cui al comma 1, lettera c):

a) le acque derivanti da sondaggi o perforazioni eseguite a scopi geotermici o minerari, salvo quanto previsto al comma 1, lettera c), numero 2;

b) le acque scaricate dagli stabilimenti autorizzati alla coltivazione del giacimento minerario;

c) le acque utilizzate nei processi di perforazione o sondaggio al fine di permettere l’esecuzione degli stessi o di altre operazioni ad essi funzionali, in quanto acque di processo [17].

 

     Art. 3. Flussi informativi e attività di controllo [18]

     1. I comuni, l'AIT, i gestori, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), ciascuno per quanto di propria competenza, sono tenuti a fornire alla Regione tutte le informazioni entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui ai decreti previsti dall’articolo 75, comma 5, del decreto legislativo, allo scopo di soddisfare le richieste di informazioni dello Stato, dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e della Unione europea definite dal decreto medesimo [19].

     2. La definizione dei programmi di controllo di cui all’articolo 128 del decreto legislativo è attribuita ai soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico.

     3. I soggetti di cui al comma 2 attuano i programmi di controllo tramite l’ARPAT ai sensi della normativa in materia.

 

     Art. 3 bis. Comitato regionale di coordinamento [20]

     1. Presso la Giunta regionale è istituito il comitato regionale di coordinamento con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento fra gli uffici regionali, provinciali, comunali e dell'AIT, per l’esercizio delle funzioni di rispettiva competenza in materia di tutela e gestione delle risorse idriche, ivi comprese quelle autorizzative di cui all’articolo 8 della legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali.

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”) [21].

     2. Il comitato regionale di coordinamento è composto dai dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici competenti in materia di tutela e gestione delle risorse idriche:

a) della Regione e delle province;

b) dell'AIT [22];

c) dei sei comuni individuati dal Consiglio delle autonomie locali.

     3. Per l’acquisizione delle informazioni necessarie, alle sedute del comitato regionale di coordinamento possono essere invitati a partecipare l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), i soggetti gestori del servizio idrico integrato, nonché i gestori degli impianti di cui all’articolo 13 bis.

     4. Il comitato regionale di coordinamento è convocato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela e gestione delle risorse idriche, che lo presiede, almeno ogni sei mesi, e comunque ogniqualvolta sia necessario un coordinamento a livello regionale.

     5. La partecipazione al comitato regionale di coordinamento è a titolo gratuito.

     6. Il comitato regionale di coordinamento approva un regolamento interno per la propria organizzazione e funzionamento.

 

Capo II

Disposizioni in materia di acque reflue, meteoriche, di restituzione

 

     Art. 4. Autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura.

     1. Le autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, di acque reflue urbane, di acque domestiche provenienti da servizi, di acque reflue assimilabili a domestiche e di acque meteoriche di dilavamento contaminate, sono rilasciate, nell’ambito dell’AUA di cui al d.p.r. 59/2013, dal dirigente della struttura regionale competente [23].

     1 bis. Gli scarichi di acque reflue prodotte da scambio termico in impianti a pompa di calore sono autorizzati, nell’ambito del procedimento di concessione di derivazione di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici):

a) dal dirigente della struttura regionale competente, ai sensi del d.p.r. 59/2013, se lo scarico da autorizzare proviene da insediamento in cui siano presenti anche impianti a servizio di attività produttive;

b) dal comune territorialmente competente, secondo quanto disposto dall’articolo 124, comma 2, del decreto legislativo, se lo scarico da autorizzare proviene da impianto a servizio di insediamenti ad uso residenziale [24].

     2. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di acque reflue domestiche, non ricadenti nell’ambito di applicazione del regolamento emanato con d.p.r. 59/2013, in quanto derivanti da insediamenti ad uso esclusivamente residenziale, è di competenza del comune [25].

     3. Il comune e la struttura regionale competente provvedono alla conclusione delle procedure autorizzative entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, salvo quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) [26].

     4. L’autorizzazione allo scarico non in pubblica fognatura è sempre rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente, nell’ambito dell’AUA di cui al d.p.r. 59/2013, se da uno stesso stabilimento originano, separatamente, oltre agli scarichi ricadenti in AUA, anche gli scarichi di acque reflue domestiche di cui al comma 2 [27].

     5. La comunicazione del gestore del servizio idrico integrato di cui all'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo è trasmessa alla struttura regionale competente [28].

     6. Per gli scarichi di cui al comma 2, i comuni possono disciplinare con proprio regolamento il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nell'ambito del permesso di costruire o ad altri atti autorizzativi in materia edilizia [29].

 

     Art. 5. Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura.

     1. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del regolamento di gestione della pubblica fognatura, di cui all’articolo 107, comma 2, del decreto legislativo, approvato dall’AIT, lo scarico di acque reflue domestiche ed assimiliate a domestiche in pubblica fognatura mista e nella condotta nera delle fognature separate è sempre ammesso e non necessita di autorizzazione [30].

     2. Le autorizzazioni allo scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, di acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento contaminate sono rilasciate, nell’ambito dell’AUA di cui al regolamento emanato con d.p.r. 59/2013, dal dirigente della struttura regionale competente che provvede previa acquisizione di una relazione tecnica del gestore del servizio idrico ai sensi del comma 5. Nei casi di cui all'articolo 13 bis, la relazione è predisposta, per quanto di rispettiva competenza, dal gestore del servizio idrico e dai gestori degli impianti a carattere prevalentemente industriale utilizzati per la depurazione di acque reflue [31].

     2 bis. Per i territori dei Comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio di cui all’articolo 2, comma 1, della l.r. 69/2011, l’autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata sulla base di una relazione tecnica dei gestori del servizio idrico [32].

     3. La struttura regionale competente provvede alla conclusione delle procedure autorizzative entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, salvo quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, della l.r. 40/2009 [33].

     4. [La Regione, nel regolamento di cui all’articolo 13, determina i criteri e le modalità con le quali l’AATO esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2; per l’esercizio di tali funzioni l'AIT può stabilire forme di collaborazione con il comune sulla base del regolamento di cui all’articolo 13] [34].

     5. Il gestore del servizio idrico integrato ed il gestore degli impianti di cui all'articolo 13 bis, sono tenuti a fornire la propria collaborazione tecnica alla struttura regionale competente nell’esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 2 bis [35].

     6. [È attribuita all'AIT la determinazione delle tariffe per il collettamento e la depurazione delle acque reflue industriali, e delle AMC, sulla base di quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del decreto legislativo] [36].

     7. [E’ altresì attribuita all’AATO la determinazione del corrispettivo dovuto dal soggetto gestore del servizio idrico integrato per la depurazione delle acque reflue urbane negli impianti di depurazione prevalentemente industriali. Per la determinazione di tale corrispettivo, che deve essere calcolato a livello di singolo impianto, l’AATO fa riferimento a quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 1 agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato)] [37].

 

     Art. 5 bis. Autorizzazione allo scarico di acque reflue non ricadenti in AUA, diverse dalle acque domestiche [38]

     1. Gli scarichi di acque reflue, diverse dalle domestiche, che non ricadono nell’ambito di applicazione del d.p.r. 59/2013, sono autorizzati dal dirigente della struttura regionale competente.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la struttura regionale competente:

     a) esprime le proprie determinazioni nell’ambito dei procedimenti che, per espressa previsione di legge, si concludono con il rilascio di un’autorizzazione unica oppure di altro atto di approvazione che comprende o sostituisce i singoli titoli settoriali ambientali, ivi compresa l’autorizzazione allo scarico di acque reflue;

     b) autorizza gli scarichi di acque reflue che afferiscono ad impianti o attività caratterizzati da un esercizio temporaneo e strettamente limitato alla durata dell’intervento a cui sono funzionali, quali lo scarico di acque emunte nell’ambito di misure di prevenzione e di operazioni di messa in sicurezza di emergenza di cui alla parte IV del titolo V del decreto legislativo.

     3. Ai fini dell’istruttoria finalizzata all’autorizzazione degli scarichi di cui al presente articolo, la struttura regionale competente si avvale del contributo tecnico-istruttorio dell’ARPAT, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”) e, in caso di scarichi recapitanti in pubblica fognatura, acquisisce la relazione tecnica dal gestore del servizio idrico integrato di cui all’articolo 5, commi 2 e 5.

 

     Art. 5 ter. Disposizioni per l'utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterranee diverse dalle risorse geotermiche, prelevate per scambio termico in impianti a pompa di calore [39]

     1. L’installazione di sistemi impiantistici per la produzione di calore e raffreddamento, definiti “impianti a pompa di calore”, se a circuito chiuso, è sempre ammessa e non necessita di autorizzazione ai sensi della presente legge.

     2. L’installazione di impianti a pompe di calore a circuito aperto con prelievo di acqua dal sottosuolo, con o senza reimmissione in falda del fluido estratto, è ammessa nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, purché tali sistemi non compromettano lo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici sotterranei interessati.

     3. Lo scarico delle acque prelevate è autorizzato, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 bis, nell’ambito del procedimento di concessione di derivazione ed è condizionato all’ammissibilità del prelievo ai fini della tutela della risorsa idrica sotterranea.

     4. La reimmissione in falda del fluido estratto è autorizzata nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 104, comma 2, del decreto legislativo, nonché delle condizioni e dei criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 13.

 

     Art. 6. Modalità di rinnovo alle autorizzazioni allo scarico.

     1. La Giunta regionale, nel regolamento di cui all’articolo 13, definisce le condizioni alle quali le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche, non in pubblica fognatura, sono assoggettabili a forme semplificate o tacite di rinnovo da parte del comune, ai sensi dell’articolo 124, comma 8, del decreto legislativo.

     2. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all’articolo 13, disciplina altresì le condizioni e le modalità di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico delle altre acque reflue, nonché le condizioni alle quali tali autorizzazioni sono assoggettabili ad eventuali procedure semplificate.

 

     Art. 6 bis. Impianti di depurazione delle acque reflue urbane [40]

     1. I progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all’articolo 126 del decreto legislativo sono approvati dall’Autorità idrica toscana ai sensi dell’articolo 22 della l.r. 69/2011, in conformità alle norme sul procedimento amministrativo e alle disposizioni statali e regionali che regolano i lavori pubblici relativi alle infrastrutture del servizio idrico integrato.

     2. La valutazione tecnico amministrativa finalizzata all’approvazione dei progetti di cui al comma 1, è espressa in coerenza con le linee guida di cui al comma 5 e, in caso di progetto definitivo, sulla base del parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale competente che si esprime in relazione:

     a) ai programmi di riutilizzazione delle acque;

     b) alla verifica della rispondenza del progetto ai criteri di cui all'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo;

     c) alla corrispondenza tra la capacità di trattamento dell’impianto e le esigenze delle aree asservite;

     d) all’efficienza depurativa in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal piano di tutela delle acque, nonché alle modalità della gestione che deve assicurare il rispetto dei valori limite.

     3. Ai fini dell’istruttoria finalizzata al rilascio del parere di cui al comma 1, la struttura regionale può avvalersi del supporto tecnico scientifico dell’ARPAT in conformità a quanto previsto dalla l.r. 30/2009.

     4. Gli elaborati progettuali, individuati dalla normativa in materia di lavori pubblici, sono integrati da apposite relazioni tecniche volte:

     a) a definire le caratteristiche di qualità e le modalità di scarico durante le fasi di avviamento di un nuovo impianto o durante gli interventi sugli impianti esistenti relativi a parti dei medesimi il cui mancato funzionamento ne compromette temporaneamente l'efficienza;

     b) a regolare i periodi di avviamento e di manutenzione programmata nonché a disciplinare le modalità di ripristino funzionale dell'impianto in esito a interventi di adeguamento, a guasti, a malfunzionamenti o interruzioni dovute a cause di forza maggiore.

     5. In coerenza con i criteri della buona tecnica corrente e della migliore tecnologia disponibile, la Giunta regionale può approvare specifiche linee guida per la progettazione, gestione, manutenzione e controllo degli impianti di depurazione di acque reflue urbane, applicative delle normative di settore e delle disposizioni del presente articolo.

 

     Art. 7. Approvazione del progetto degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane. [41]

     [1. Il comune approva il progetto definitivo degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ai sensi dell’articolo 126 del decreto legislativo, previo parere vincolante della provincia e dell’AATO, per quanto di loro competenza, in relazione anche ai programmi di riutilizzazione delle acque.]

 

     Art. 8. Scarico di acque di prima pioggia e di acque meteoriche dilavanti contaminate.

     1. Lo scarico di AMPP in pubblica fognatura derivanti dalle aree pubbliche è sempre ammesso e non necessita di autorizzazione qualora rispetti le seguenti condizioni:

     a) compatibilità della rete fognaria dal punto di vista idraulico con le portate immesse nella medesima;

     b) caratteristiche qualitative e quantitative della AMPP scaricate tali da non compromettere l’efficienza depurativa dell’impianto di depurazione;

     c) preventivo assenso del gestore del servizio idrico integrato nel caso di fognatura mista o di condotta nera di fognatura separata.

     2. Lo scarico di AMPP derivanti dalle aree pubbliche fuori dalla pubblica fognatura è ammesso e non necessita di autorizzazione allo scarico. Devono essere previsti idonei trattamenti delle AMPP, ove necessari al raggiungimento e/o al mantenimento degli obiettivi di qualità, per le autostrade e le strade extraurbane principali di nuova realizzazione e nel caso di loro adeguamenti straordinari.

     3. Lo scarico di AMPP, diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, in pubblica fognatura mista o nella condotta nera delle fognature separate è sottoposto ad autorizzazione rilasciata, nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al regolamento emanato con d.p.r. 59/2013, dal dirigente della struttura regionale competente previa acquisizione di una relazione tecnica del gestore del servizio idrico integrato e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, quando esse siano derivanti da stabilimenti che svolgano le attività di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera e) [42].

     4. Lo scarico di AMPP, diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, fuori dalla pubblica fognatura è sottoposto ad autorizzazione rilasciata, nell’ambito dell’AUA di cui al d.p.r. 59/2013, dal dirigente della struttura regionale competente, previo parere dell’ARPAT e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, quando esse siano derivanti da stabilimenti che svolgano le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) [43].

     5. Le AMPP, di cui ai commi 3 e 4, sono sottoposte ad idoneo trattamento di depurazione, secondo le indicazioni del regolamento di cui all’articolo 13, prima dell’immissione del corpo recettore finale.

     6. Il dirigente della struttura regionale competente, acquisito l’assenso del comune e sentito il parere dell'ARPAT, autorizza lo scarico di AMPP, da insediamenti o da stabilimenti che svolgano le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), trattate secondo le indicazioni del regolamento di cui all’articolo 13, nella condotta bianca delle fognature separate [44].

     7. Fatte salve le precedenti disposizioni per le AMPP, lo scarico di AMC è comunque soggetto ad autorizzazione rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente nell’ambito dell’AUA di cui al d.p.r. 59/2013, nel rispetto delle disposizioni a tutela della qualità delle acque e dell’ambiente previste dalla normativa nazionale e regionale [45].

     8. Le AMPP sono assimilate ad AMDNC quando non siano entrate in contatto con altre acque e derivino:

     a) esclusivamente da tetti o tettoie di edifici, di altre strutture permanenti o temporanee, di insediamenti o stabilimenti che non svolgano le attività, individuate dal regolamento di cui all’articolo 13, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e);

     b) da altre superfici impermeabili, diverse da quelle di cui alla lettera a), di insediamenti o di stabilimenti che non svolgano le attività, individuate dal regolamento di cui all’articolo 13, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e) [46].

     9. Alle acque assimilate ad AMDNC, di cui al comma 8, si applicano le disposizioni dell’articolo 9.

 

     Art. 9. Scarico di acque meteoriche dilavanti non contaminate.

     1. Lo scarico di AMDNC in pubblica fognatura mista e nella condotta bianca delle fognature separate è ammesso e non necessita di autorizzazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

     a) compatibilità della rete fognaria dal punto di vista idraulico con la portata immessa nella medesima;

     b) caratteristiche tali da non compromettere l’efficienza depurativa dell’impianto di depurazione a servizio della fognatura ricevente;

     c) comunicazione preventiva al gestore del servizio idrico integrato da effettuarsi solo per i nuovi stabilimenti [47].

     2. È vietato lo scarico di AMDNC nella condotta nera delle fognature separate.

     3. I comuni agevolano ed incentivano la realizzazione di impianti di accumulo e riutilizzo delle acque meteoriche dilavanti non contaminate, anche con specifiche disposizioni dei propri strumenti regolamentari od urbanistici.

 

     Art. 10. Autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena.

     1. L’autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena di classe B2 è rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente contestualmente all’autorizzazione allo scarico della pubblica fognatura e del depuratore di cui sono al servizio, a seguito di una valutazione complessiva del sistema di raccolta e trattamento da questi elementi costituito, secondo le indicazioni del regolamento di cui all’articolo 13 e quelle di cui agli articoli 15, 16, 17 e 21 [48].

     2. Gli scaricatori di classe A1, A2, B1 si intendono autorizzati, fatto salvo l’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 15 e 16, i cui esiti devono essere comunicati alla struttura regionale competente nelle forme definite dal regolamento di cui all’articolo 13 [49].

     3. Nel caso la gestione del depuratore e degli scaricatori di piena sia effettuata da due gestori diversi, la struttura regionale competente provvede a coordinare temporalmente e funzionalmente le procedure amministrative, anche con la modifica d’ufficio di autorizzazioni già rilasciate, adottando comunque atti finali separati per ciascun gestore [50].

     4. [Nel caso in cui uno o più scaricatori di piena siano a servizio di una pubblica fognatura che si estenda su due o più province, la domanda di autorizzazione per l’intero sistema è presentata alla provincia competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico dell’impianto di depurazione. La provincia che riceve la domanda coordina l’istruttoria necessaria a determinare le condizioni per l’autorizzazione rilasciata dalle singole province ciascuna per il proprio territorio di competenza] [51].

     5. Nei casi di cui all’articolo 21, comma 6, per le sole sostanze identificate nelle tabelle 1A e 1B dell'allegato 1 della parte III del decreto legislativo e su proposta del soggetto gestore del servizio idrico integrato, il dirigente della struttura regionale competente può disporre limiti di emissione più restrittivi rispetto a quelli già stabiliti nelle autorizzazioni già rilasciate relativamente ai soli scarichi che determinano il superamento degli standard di qualità previsti nelle medesime tabelle [52].

     5 bis. Ove non sia possibile procedere ai sensi del comma 5, l’AIT provvede ad adeguare il regolamento di accettazione di cui all’articolo 107, comma 1, del decreto legislativo [53].

     6. [A seguito della richiesta di cui al comma 5, l'AIT può disporre la modifica d’ufficio di autorizzazioni allo scarico in essere, previa verifica della sussistenza delle attestazioni del richiedente, in collaborazione con l’ARPAT] [54].

     7. L’attivazione di nuovi scaricatori di piena degli impianti di fognatura a servizio di agglomerati, o parti di agglomerati o di depuratori già autorizzati è comunicata alla provincia novanta giorni prima dell’ingresso in esercizio. La struttura regionale competente valuta l’influsso del nuovo elemento sul sistema esistente ed autorizzato e, se del caso, dispone le necessarie variazioni delle autorizzazioni in essere. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione, lo scaricatore di piena si intende autorizzato all’esercizio sulla base dell’autorizzazione in essere [55].

     8. Per ogni scaricatore di piena di classe B2 la richiesta di autorizzazione allo scarico della fognatura o dell’impianto di depurazione riporta anche una scheda tecnica i cui contenuti sono disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 13.

 

     Art. 11. Disposizioni per la restituzione di acque prelevate ai sensi del r.d. 1775/1933 [56].

     1. Ai fini della tutela delle acque, del mantenimento e del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione previste dal piano di tutela, il rilascio nei corpi idrici di acque di restituzione è soggetto alle condizioni poste nel disciplinare di concessione che autorizza il prelievo delle acque successivamente restituite, ai sensi dell’articolo 12 bis, comma 1, del r.d. 1775/1933.

     2. Le condizioni di restituzione di cui al comma 1, includono i limiti di emissione, in concentrazione e quantità per anno, delle sostanze contenute nelle acque, disposti caso per caso, previo parere dell’ARPAT, sentita l'AIT e l’autorità di bacino, ciascuna per quanto di competenza secondo le previsioni del regolamento di cui all’articolo 13 [57].

     3. I piani d’ambito, al fine del rispetto dei limiti di emissione di cui al comma 2, devono prevedere un programma degli investimenti necessari, dei tempi e delle risorse finanziarie per quanto riguarda le restituzioni inerenti al servizio idrico integrato.

     4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 114, escluso il comma 1, del decreto legislativo, alle quali la struttura regionale competente si attiene [58].

     5. Il rilascio di acque di cui all’articolo 114, comma 2, del decreto legislativo, si intende approvato con l’approvazione del progetto di gestione dell’invaso di cui al medesimo articolo del decreto legislativo.

     6. La Giunta regionale, nell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 13, si attiene ai seguenti criteri:

     a) i limiti di emissione sono correlati alle caratteristiche chimico-fisico-biologiche che le acque hanno al prelievo. Se le acque non sono restituite al corpo idrico di provenienza devono avere caratteristiche compatibili con quelle del corpo idrico in cui vengono rilasciate;

     b) la restituzione di acque sotterranee effettuata tramite perforazioni, di qualunque tipo, deve evitare comunque che le acque contenute nelle falde idriche attraversate, diverse da quella di provenienza, entrino in contatto con le acque restituite;

     c) le acque intercettate durante lavori di ingegneria civile sono ricondotte al reticolo idrico di originaria destinazione, salvo diverso uso assentito in base alla normativa vigente.

     7. Il concessionario è tenuto:

     a) al controllo periodico della qualità delle acque restituite, secondo quanto prescritto dal dirigente della struttura regionale competente nel disciplinare di concessione, ed all’invio semestrale dei risultati alla struttura regionale competente ed all’ARPAT;

     b) al pagamento delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari a determinare le condizioni di rilascio delle acque per quanto non già soddisfatto dai versamenti effettuati ai sensi del r.d. 1775/1933 [59].

     8. [Il presente articolo non si applica:

     a) alle acque derivanti da sondaggi o perforazioni eseguiti a scopi minerari o geotermici che sottostanno alla specifiche discipline;

     b) alle pratiche di irrigazione di piante] [60].

     9. Alle acque di restituzione di centrali idroelettriche si applicano le disposizioni contenute nel disciplinare di concessione che autorizza il prelievo delle acque successivamente restituite.

 

     Art. 11 bis. Disposizioni per la restituzione delle acque di ricerca di cui alla l.r. 38/2004 [61]

     1. La restituzione delle acque di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), è soggetta alle prescrizioni del comune contenute nel permesso di ricerca o nell’atto di approvazione delle nuove opere di presa.

     2. Le condizioni di restituzione di cui al comma 1, includono i limiti di emissione, in concentrazione e quantità per anno, delle sostanze contenute nelle acque, disposti caso per caso, previo parere dell’ARPAT, sentite l’AIT, la struttura regionale competente e l’autorità di bacino, ciascuna per quanto di competenza secondo le previsioni del regolamento di cui all’articolo 13.

     3. Il ricercatore è tenuto:

a) al controllo periodico della qualità delle acque restituite, secondo quanto previsto nei provvedimenti di cui al comma 1, ed all’invio dei relativi risultati al comune che si avvale dell’ARPAT per le necessarie verifiche;

b) al pagamento delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari a determinare le condizioni di restituzione di cui al comma 2.

 

     Art. 11 ter. Disposizioni per la restituzione delle acque in mare [62]

     1. La restituzione di acque in mare, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2 bis), nei casi non disciplinati dall’articolo 11 quater, è soggetta alle condizioni stabilite nel titolo abilitativo che autorizza, con opere di presa fisse o mobili, il prelievo delle acque, rilasciato dall’ente competente in materia di demanio marittimo.

     2. Le condizioni di cui al comma 1:

     a) includono prescrizioni e livelli di emissione, da stabilire, caso per caso, in correlazione alle caratteristiche chimico fisico biologiche che le acque hanno al prelievo, nonché, in correlazione all’ambiente marino di destinazione, nel rispetto degli indirizzi approvati con regolamento ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera g);

     b) sono disposte previa valutazione tecnica dell’ARPAT, espressa in conformità a quanto previsto dalla l.r. 30/2009 e sentita, per quanto di competenza, l'autorità di bacino.

     3. Gli indirizzi di cui al comma 2, lettera a), individuano la documentazione da allegare all’istanza per il rilascio del titolo demaniale, ai fini dell’approvazione delle condizioni di restituzione delle acque e prevedono inoltre:

     a) in caso di acque sottoposte a processi di dissalazione, modalità di restituzione che assicurano la massima diluizione in mare del concentrato salino, tale da non determinare effetti negativi e significativi sull’ambiente marino;

     b) l’obbligo per il soggetto autorizzato di separare dalle acque, o dal concentrato salino oggetto di restituzione, gli agenti chimici provenienti da lavaggi e controlavaggi o comunque utilizzati nell’ambito delle attività di cui all’articolo 114, comma 1, del decreto legislativo, al fine di consentirne il collettamento ad idoneo sistema di depurazione o lo smaltimento come rifiuti liquidi;

     c) il monitoraggio dell’ecosistema marino in prossimità delle condotte di presa e di restituzione dell’impianto.

     4. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 1 è tenuto:

     a) al controllo periodico della qualità delle acque restituite, secondo quanto previsto nel titolo demaniale rilasciato ed all'invio dei relativi risultati all’ente competente che si avvale dell’ARPAT per le necessarie verifiche;

     b) al pagamento delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari a determinare le condizioni di restituzione di cui al comma 2, per quanto non già soddisfatto dagli oneri istruttori corrisposti per il rilascio del titolo che autorizza il prelievo delle acque di mare.

 

     Art. 11 quater. Disposizioni per la restituzione delle acque in mare derivanti da impianti di dissalazione del servizio idrico integrato [63]

     1. Per gli impianti di potabilizzazione mediante dissalazione afferenti al servizio idrico integrato, le condizioni di restituzione delle acque in mare sono stabilite in apposito disciplinare nell’ambito del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai sensi degli articoli 22 e 22 bis della l.r. 69/2011.

     2. Le condizioni di cui al comma 1:

     a) includono prescrizioni e livelli di emissione, da stabilire caso per caso in correlazione alle caratteristiche chimico fisico biologiche che le acque hanno al prelievo nonché in correlazione all’ambiente marino di destinazione, nel rispetto degli indirizzi approvati con regolamento ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera g);

     b) sono disposte, previa valutazione tecnica dell’ARPAT, in conformità a quanto previsto dalla l.r. 30/2009 e sentita, per quanto di competenza, l'autorità di bacino.

     3. Gli indirizzi di cui al comma 2, lettera a), individuano la documentazione tecnica da allegare al progetto, ai fini dell’approvazione del disciplinare di restituzione delle acque e prevedono inoltre:

     a) modalità di restituzione che assicurano la massima diluizione in mare del concentrato salino, tale da non determinare effetti negativi e significativi sull’ambiente marino;

     b) l’obbligo per il gestore dell’impianto di separare dal concentrato salino oggetto di restituzione gli agenti chimici provenienti da lavaggi e controlavaggi delle membrane o, comunque, utilizzati nelle operazioni del processo di dissalazione ad eccezione degli agenti potabilizzanti di cui all’allegato 7 del regolamento emanato con decreto 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”), al fine di consentirne il collettamento ad idoneo sistema di depurazione o lo smaltimento come rifiuti liquidi;

     c) il monitoraggio dell’ecosistema marino in prossimità delle condotte di presa e di restituzione dell’impianto.

     4. Il gestore del servizio idrico integrato è tenuto:

     a) al controllo periodico della qualità delle acque restituite, secondo quanto previsto nel disciplinare di cui al comma 1, ed all'invio dei relativi risultati all’Autorità idrica toscana che si avvale dell'ARPAT per le necessarie verifiche;

     b) al pagamento delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari a determinare le condizioni di restituzione di cui al comma 2, per quanto non già soddisfatto dagli oneri istruttori corrisposti per l’approvazione del progetto dell’impianto.

 

     Art. 12. Acque destinate all’utilizzazione agronomica.

     1. L’utilizzazione agronomica, come definita dall’articolo 74, comma 1, lettera p), del decreto legislativo, è attuata, ai sensi dell’articolo 112, comma 1, del decreto legislativo, per:

     a) gli effluenti di allevamento;

     b) le acque di vegetazione dei frantoi oleari sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) e dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152);

     c) le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b), c), del decreto legislativo;

     d) le acque reflue dalle piccole aziende agroalimentari assimilate alle aziende di cui alla lettera c) sulla base del decreto ministeriale di cui all’articolo 112, comma 2, del decreto legislativo.

     2. La comunicazione di cui all’articolo 112, comma 1, del decreto legislativo è presentata al comune almeno trenta giorni prima dell’inizio delle attività di utilizzazione nelle forme previste dal regolamento di cui all’articolo 13, dal rappresentate legale dell’azienda che produce gli effluenti e le acque destinate all’ utilizzazione agronomica o da altri soggetti indicati dal decreto ministeriale di cui all’articolo 112, comma 2, del decreto legislativo.

     3. Il regolamento di cui all’articolo 13, detta le procedure e le modalità per lo svolgimento dell’utilizzazione agronomica delle acque di cui al presente articolo in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 112, comma 3, del decreto legislativo e sulla base dei criteri di cui al comma 4 del presente articolo.

     4. La Giunta regionale nell’emanazione del regolamento di cui al comma 3, si attiene ai seguenti criteri:

     a) le tecniche di distribuzione assicurano:

     1) la tutela delle acque ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione;

     2) la produzione, da parte degli effluenti, di un effetto irriguo, concimante e ammendante sul terreno;

     3) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola;

     4) un’elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ed uniforme applicazione degli stessi;

     b) le dimensioni dei contenitori per lo stoccaggio delle acque di cui al presente articolo in relazione alle esigenze colturali garantiscono una capacità sufficiente a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l’impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche o climatiche.

 

     Art. 13. Regolamento regionale.

     1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge, provvede a disciplinare con regolamento:

     a) le modalità di esercizio delle funzioni di cui al capo II [64];

     b) l’assimilazione ad acque reflue domestiche di cui all’articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo;

     c) i trattamenti appropriati di cui all’articolo 105, comma 2, del decreto legislativo in conformità all’allegato 5 della parte III del decreto stesso;

     c bis) l’utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterranee diverse dalle risorse geotermiche, prelevate per scambio termico in impianti a pompa di calore, definendo in particolare:

1) le modalità tecnico operative per l’installazione e la gestione degli impianti e le caratteristiche minime dei relativi progetti;

2) i criteri tecnici, geologici e territoriali in base ai quali è rilasciata l’autorizzazione per l’installazione di sonde geotermiche e le prescrizioni finalizzate al rispetto delle risorse naturali interessate;

3) le profondità di perforazione e di installazione delle sonde geotermiche, nonché i limiti al di sotto dei quali è richiesta l'autorizzazione da parte della Regione;

4) le modalità di vigilanza e monitoraggio da parte dell’autorità competente sulle installazioni realizzate;

5) la differenza massima di temperatura tra quella rilevata nell’acqua prelevata e quella rilevata nell’acqua restituita e reimmessa nella medesima falda [65];

     d) le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio, che non può eccedere i trecentosessantacinque giorni, termine rinnovabile una sola volta in caso di dimostrata necessita tecnica;

     e) le procedure e modalità per l’uso delle acque per l’utilizzazione agronomica sulla base dei criteri di cui all’articolo 12;

     e bis) i programmi d’azione obbligatori di cui all’articolo 92, comma 7, del decreto legislativo [66];

     f) gli indirizzi per l’autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena di cui all’articolo 10, comma 1 [67];

     f bis) gli indirizzi per il trattamento di depurazione delle AMPP, di cui all’articolo 8, commi 5 e 6, e delle AMC [68];

     f ter) la tipologia delle attività, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), che comportano oggettivo rischio di trascinamento nelle acque meteoriche dilavanti di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali [69];

     g) gli indirizzi per la determinazione delle condizioni qualitative per il rilascio delle acque di restituzione di cui agli articoli 11, comma 2, 11 bis, comma 2, 11 ter, comma 2 e 11 quater, comma 2 [70];

     h) criteri per l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane, provenienti dagli agglomerati a forte fluttuazione stagionale, di cui all’articolo 105, comma 5, del decreto legislativo;

     i) norme tecniche per la classificazione, identificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche di cui all’articolo 15, comma 4;

     l) criteri tecnici per l’ identificazione dei corpi idrici superficiali interni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p);

     m) prescrizioni regionali per la tutela delle acque in attuazione del piano di tutela delle acque di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005, n. 6, in materia di controllo e monitoraggio degli scarichi e dei flussi informativi, anche attraverso appositi registri informatici;

     n) il contenuto delle schede tecniche relative agli scaricatori di piena di classe B2 di cui all’articolo 10, comma 8;

     o) le modalità di comunicazione degli esiti della ricognizione degli scaricatori di classe A1, A2, B1 di cui all’articolo 10, comma 2;

     o bis) criteri ed indicazioni per l’esercizio uniforme delle funzioni controllo [71];

     o ter) le condizioni di autorizzazione degli scarichi di acque reflue in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 101, commi 1 e 2, 106 e 124, comma 3, del decreto legislativo [72].

     2. [Le disposizioni contenute nel regolamento regionale di cui al comma 1, lettera a), che disciplinano l’esercizio da parte degli enti locali e dell'AIT delle competenze di cui al capo II, possono essere sostituite da appositi regolamenti degli enti locali territorialmente competenti] [73].

 

     Art. 13 bis. Depurazione delle acque reflue a carattere prevalentemente industriale [74]

     1. Non rientra nel servizio idrico integrato la gestione degli impianti di depurazione di acque reflue a carattere prevalentemente industriale, anche se di totale o parziale proprietà pubblica.

     2. Gli impianti di cui al comma 1, se di proprietà pubblica, possono essere concessi in uso agli attuali gestori degli stessi previa stipula di apposita convenzione con i comuni proprietari; essi possono essere utilizzati, per una quota minoritaria, anche per la depurazione delle acque reflue urbane, nel rispetto di quanto previsto al comma 3.

     3. I soggetti gestori del servizio idrico integrato possono stipulare apposite convenzioni con i gestori degli impianti di cui al comma 1 per la depurazione delle acque reflue urbane, dietro il pagamento di un corrispettivo determinato dall’autorità idrica toscana (AIT) calcolato a livello di singolo impianto, secondo quanto previsto dalle delibere approvate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

     4. Ai fini di cui al comma 2, l’AIT provvede ad individuare gli impianti di cui al comma 1.

     5. Il dirigente della struttura regionale competente, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore degli impianti di cui al comma 1, a smaltire nell'impianto rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione e a condizione che non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.

 

Capo III

Disposizioni relative alle pubbliche fognature, agli allacciamenti,

agli scaricatori di piena e ai terminali di scarico delle fognature bianche

 

     Art. 14. Obbligo di allacciamento.

     1. Per gli insediamenti e stabilimenti già esistenti che diano luogo a scarichi di acque reflue il comune, sentito il gestore del servizio idrico integrato, può imporre l’allacciamento al servizio pubblico di fognatura secondo i criteri previsti dal regolamento di fognatura e depurazione in vigore, ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo [75].

     2. I nuovi insediamenti e stabilimenti che diano luogo a scarichi di acque reflue che ricadono in aree territoriali servite dalle pubbliche fognature, si allacciano alla pubblica fognatura nel rispetto [76]:

     a) della capacità ricettiva del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui sul quale insistono;

     b) delle eventuali previsioni di adeguamento della stessa di cui al piano d’ambito;

     c) delle modalità previste dal regolamento di fognatura e depurazione; in presenza di fognatura separata è obbligatorio l’allaccio delle acque reflue alla condotta nera.

     3. In caso di mancata osservanza, il comune, sentito il gestore del servizio idrico integrato, dispone l’allaccio con propria ordinanza.

 

     Art. 15. Classificazione degli scaricatori di piena [77].

     1. La classificazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche viene effettuata, per ogni singola bocca di scarico, in relazione alle caratteristiche della porzione di rete servita, ed esclusivamente sulla base della tipologia delle utenze autorizzate ed allacciate e delle aree servite.

     2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1, i dispositivi di collettamento e recapito delle acque meteoriche dei sistemi fognari sono classificabili nelle seguenti categorie:

     a) classe A1: terminali di scarico delle condotte bianche delle fognature separate;

     b) classe A2: scaricatori di piena a servizio di agglomerati, o parti di agglomerato, costituiti da insediamenti e/o stabilimenti scaricanti in fognatura esclusivamente acque reflue domestiche o assimilate;

     c) classe B1: scaricatori di piena a servizio di agglomerati, o parti di agglomerato, costituiti da insediamenti e/o stabilimenti scaricanti acque reflue urbane od industriali nel cui ciclo produttivo non sono presenti sostanze pericolose di cui alle tabelle 3A e 5 dell’allegato 5 alla parte III del decreto legislativo [78];

     d) classe B2: scaricatori di piena a servizio di agglomerati, o parti di agglomerato, costituiti da insediamenti e/o stabilimenti scaricanti acque reflue urbane od industriali nel cui ciclo produttivo sono presenti sostanze pericolose di cui alle tabelle 3A e 5 dell’allegato 5 alla parte III del decreto legislativo [79].

     3. L’attribuzione delle classi è di competenza del gestore della pubblica fognatura che ne da comunicazione alla struttura regionale competente, all'AIT ed all’ARPAT per quanto di loro competenza [80].

     4. La comunicazione di cui al comma 3, contiene le informazioni necessarie per identificare e caratterizzare gli scaricatori di piena e i terminali di scarico delle fognature bianche, ai sensi delle prescrizioni e della scheda tecnica contenute nel regolamento di cui all’articolo 13 [81].

 

     Art. 16. Caratteristiche degli scaricatori di piena.

     1. Gli scaricatori di piena, in considerazione delle caratteristiche del corpo ricettore e degli usi a cui è destinato, sono dimensionati in relazione alla funzionalità idraulica complessiva della rete fognaria e del depuratore, al fine di adeguare il sistema con accorgimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione di cui al piano di tutela delle acque.

     2. Gli scaricatori di piena di nuova realizzazione di classe A2 e B1 garantiscono di norma valori di diluizione di almeno tre volte la portata media nera in tempo secco calcolato nelle ventiquattro ore e comunque valori di diluizione utili al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione previsti dai piani di tutela per i corpi idrici recettori prossimali o distali.

     3. Gli scaricatori di piena di classe B2 di nuova realizzazione garantiscono valori di diluizione di almeno cinque volte la portata media nera in tempo secco calcolato nelle ventiquattro ore, e comunque valori di diluizione utili al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione previsti dai piani di tutela per i corpi idrici recettori prossimali o distali tenuto conto anche del livello delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 1A e 1B dell’allegato 1 alla parte III del decreto legislativo, veicolate dalla rete fognaria in condizioni di tempo secco.

     4. Al fine di proteggere la funzionalità degli impianti di depurazione a servizio di fognature miste i gestori adottano gli accorgimenti impiantistici o gestionali tali da garantire la corretta gestione degli afflussi di acque meteoriche, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

     4 bis. Sulle condotte nere delle fognature separate, nelle quali sia accertata la presenta di acque parassite superiori a due volte la portata nera, i gestori del servizio idrico integrato adottano gli accorgimenti impiantistici, strutturali o gestionali, ivi compresi gli scaricatori di piena, necessari a proteggere l’integrità della rete ed il corretto funzionamento del processo depurativo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente [82].

 

Capo IV

Disposizioni per la gestione della qualità delle acque

 

Sezione I

Coordinamento con gli strumenti di pianificazione

 

     Art. 17. Norme per l’attuazione del piano di tutela delle acque.

     1. In applicazione e nel rispetto dei vincoli posti dalle disposizioni di cui all’articolo 101, commi 1 e 2, del decreto legislativo, nel piano di tutela delle acque possono essere disposte condizioni di emissione necessarie al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione, integrative di quelle di cui alla normativa regionale vigente.

     2. In relazione alle caratteristiche dello scarico, alla sua localizzazione ed alle condizioni ambientali del corpo recettore, gli atti autorizzativi, comunque denominati, di cui alla presente legge, contengono le prescrizioni necessarie al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione, in attuazione della presente legge, del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo e del piano di gestione [83].

 

Sezione II

Tutela delle acque a specifica destinazione

 

     Art. 18. Acque destinate alla balneazione ed alla molluschicoltura.

     1. Fatte salve le disposizioni della presente legge relative allo scarico di AMD, lo scarico delle acque reflue urbane nella fascia marina costiera il cui uso prevalente sia quello della balneazione è consentito, in accordo con l’articolo 105 del decreto legislativo, solo se le acque reflue sono allontanate con apposita condotta sottomarina.

     2. Tale condotta dista dalla costa almeno trecento metri ed è ancorata ad una profondità non inferiore a venticinque metri.

     3. L’ubicazione, il sistema di spandimento e di ancoraggio della condotta sottomarina sono scelti sulla base di precisi studi mirati ad assicurare la buona conduzione e manutenzione del sistema di scarico da parte del titolare e a verificare che le condizioni meteomarine, la natura dei fondali, i venti e le correnti prevalenti siano tali da allontanare convenientemente lo scarico dalla costa e siano garantiti il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione.

     4. Gli studi di cui al comma 3, propongono una soluzione alternativa, che dia le stesse garanzie ambientali ed igienico-sanitarie, nei casi in cui le condizioni previste al comma 2 siano inattuabili a seguito di:

     a) particolari conformazioni dei fondali costieri;

     b) motivazioni tecniche ambientali;

     c) per eccessiva onerosità in rapporto ai benefici ambientali ottenuti.

     5. Nel caso di cui al comma 4, il dirigente della struttura regionale competente valuta la proposta alternativa fatta e se del caso può autorizzare lo scarico in difformità alle prescrizioni del comma 2, fermo restando l’obbligo da parte del titolare dello scarico di garantire localmente, con oneri economici a proprio carico, il raggiungimento e il mantenimento di prefissati obiettivi di qualità ambientale e di quelli relativi ai corpi idrici a specifica destinazione [84].

     6. Lo scarico di una condotta sottomarina è vietato in prossimità di banchi di molluschi bivalvi gasteropodi anche a sviluppo naturale di cui sia consentita la pesca.

 

     Art. 19. Acque dolci idonee alla vita dei pesci.

     1. L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico adotta nell’atto autorizzativo le prescrizioni necessarie ai fini del mantenimento della qualità necessaria al conseguimento e mantenimento della conformità alla vita dei pesci nei tratti designati dalla Regione ai sensi dell’articolo 84 del decreto legislativo.

     2. Al Presidente della Giunta regionale spetta, sentito il parere dell'ARPAT, l'emanazione degli atti urgenti di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo [85].

 

     Art. 20. Acque superficiali destinate alla potabilizzazione.

     1. Qualora lo scarico delle acque reflue urbane, industriali nonché lo scarico finale di impianti di depurazione avvenga in prossimità e comunque al di fuori dell’area di salvaguardia, di prese acquedottistiche di cui all’articolo 94, comma 1, del decreto legislativo e classificate ai sensi dell’articolo 80 del medesimo, l’ente che autorizza lo scarico detta disposizioni specifiche per il mantenimento e il miglioramento delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica.

     2. In presenza di particolari situazioni di magra del corpo idrico ricettore che ne possano compromettere l’uso idropotabile, il dirigente della struttura regionale competente  prescrive, ove necessario, ai soggetti interessati particolari interventi per diminuire l’apporto inquinante e la diminuzione dei diritti di prelievo di acque al fine di aumentare il deflusso minimo vitale in alveo, determinandone modalità e durata senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi [86].

     3. Qualora, al fine di migliorare la qualità delle acque derivate per il successivo uso potabile, sia ritenuto necessario cambiare le posizioni relative alla presa di acqua o il punto di scarico delle acque reflue urbane che ne compromette la qualità, il soggetto gestore privilegia le soluzioni più economiche a parità di tutela ambientale.

 

Sezione III

Obiettivi di qualità ambientale e limiti di emissione

 

     Art. 21. Limiti di emissione nei corpi recettori.

     1. In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 124, comma 10, del decreto legislativo e dell’articolo 17, comma 2, l’ente competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico può prescrivere limiti di emissione più restrittivi di quelli disposti dall’allegato 5 della parte III del decreto legislativo, qualora sia necessario per il mantenimento e raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione previsti dai piani di tutela. In particolare per le sostanze pericolose di cui alle tabelle 1A e 1B dell’allegato 1 alla parte III del decreto legislativo, si autorizzano limiti allo scarico tali da non compromettere il raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione.

     2. L’ente competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico, nel caso di scarichi fuori dalla pubblica fognatura, in applicazione dell’articolo 101, commi 1 e 2, del decreto legislativo e dell’articolo 17, comma 2, della presente legge, può definire, sentito il parere dell’ARPAT, limiti di emissione diversi da quelli dell’allegato 5 alla parte III del decreto legislativo nel rispetto delle disposizioni del comma 3 del presente articolo.

     3. Il comma 2 è applicabile nel rispetto delle seguenti condizioni:

     a) limiti diversi da quelli previsti dall’allegato 5 alla parte III del decreto legislativo possono essere previsti nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 101, comma 2, del decreto legislativo;

     b) [limiti diversi non possono essere stabiliti per scarichi direttamente adducenti a corpi idrici significativi nei quali non sia già stato raggiunto lo stato di qualità ambientale di buono] [87];

     c) il limite diverso non deve compromettere il raggiungimento ed il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione [88];

     d) non è applicabile per scarichi adducenti ai corpi idrici tipizzati appartenenti alle categorie laghi, invasi e acque di transizione [89].

     4. Nel caso lo scarico oggetto dell’autorizzazione presenti sostanze non disciplinate, neanche in via generale, dalla vigente normativa l’ente competente può disporre, sentito il parere dell’ARPAT, limiti di emissione, in concentrazione e massa, che ritiene necessari per il mantenimento e raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione previsti dai piani di tutela [90].

     5. Per i terminali di scarico delle fognature bianche e per le portate di supero degli scaricatori di piena, il conseguimento dei limiti di emissione è garantito dal rispetto da parte degli stessi delle disposizioni di cui agli articoli 15 e 16.

     6. Qualora si renda necessario, per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione previsti dal piano di tutela delle acque, la struttura regionale competente può determinare specifiche condizioni di emissione per singoli scaricatori di piena di classe B2, aggiuntive a quelle previste dall’articolo 16, anche in relazione alla presenza nello scarico delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 1A e 1B dell’allegato 1 alla parte III del decreto legislativo [91].

     7. Per l’attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione e delle reti fognarie, che comportino diminuzione dell’efficacia depurativa, i gestori:

     a) per gli interventi programmabili tiene conto delle caratteristiche del corpo ricettore ed anche in relazione alle utenze industriali servite dall’impianto, privilegia i periodi di minor apporto di inquinanti: di tali interventi dà preventiva comunicazione, entro sessanta giorni dall’inizio dei lavori, alla struttura regionale competente, al comune, all'AIT, all’ARPAT ed alla azienda USL competenti per territorio;

     b) per gli interventi non programmabili dovuti a guasti accidentali, scarichi abusivi o atti di sabotaggio il gestore dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente, al comune, all'AIT, all’ARPAT ed alla azienda unità sanitaria locale competenti per territorio  [92].

     8. Le comunicazioni di cui al comma 7, riportano i motivi dell’intervento, le misure di tutela ambientale adottate ed i tempi previsti per il recupero della piena efficienza depurativa.

     9. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane, provenienti dagli agglomerati a forte fluttuazione stagionale, di cui all’articolo 105, comma 5, del decreto legislativo, nelle acque superficiali la struttura regionale competente segue i criteri individuati nel regolamento di cui all’articolo 13 [93].

 

     Art. 21 bis. Condizioni di emissione degli scarichi provenienti da piccoli agglomerati [94]

     1. Secondo quanto previsto all’articolo 105 del decreto legislativo, gli scarichi da piccoli agglomerati sono sottoposti ad un trattamento appropriato nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 13 e delle prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi.

     2. I trattamenti appropriati di cui al comma 1, assicurano il rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, e in particolare di quelle contenute all’allegato 5 alla parte III del stesso decreto a condizione che:

a) sia garantita la tutela della falda e l’osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie;

b) nel caso di scarichi in corpi idrici superficiali, i trattamenti appropriati siano dimensionati e realizzati a regola d’arte nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 13;

c) sia garantito il perfetto stato di funzionamento, manutenzione e conservazione dei trattamenti appropriati, secondo un programma di manutenzione e gestione definito nel regolamento di cui all’articolo 13;

d) non risulti compromesso il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione;

e) l’impianto di depurazione non sia utilizzato anche per il trattamento di rifiuti.

     3. Agli scarichi provenienti da piccoli agglomerati in cui sono convogliate anche acque reflue industriali si applicano i limiti di emissione di cui alla parte III, allegato 5, tabella 3, del decreto legislativo in riferimento ai parametri caratteristici degli scarichi industriali presenti sul territorio e recapitanti in pubblica fognatura.

     3 bis. I limiti di emissione di cui al comma 3 non si applicano agli scarichi provenienti da piccoli agglomerati in cui sono convogliate anche acque reflue industriali qualora il titolare di tali scarichi dimostri che:

a) la percentuale quantitativa delle acque reflue industriali è inferiore al 10 per cento del numero degli abitanti equivalenti collettati;

b) le utenze allacciate alla pubblica fognatura non scarichino nella stessa le sostanze pericolose indicate nella parte III, allegato 5, tabelle 3/A e 5, del decreto legislativo.

     3 ter. I limiti di emissione di cui al comma 3 non si applicano altresì ai reflui con percentuale quantitativa delle acque industriali in misura non superiore al 35 per cento del totale, qualora siano strettamente caratterizzabili con parametri tipicamente presenti nei reflui domestici e purché sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) i reflui provengano da un agglomerato a forte fluttuazione stagionale ai sensi dell'articolo 2, lettera m);

b) le caratteristiche qualitative del corpo idrico recettore rispettino ed abbiano rispettato, almeno nel corso del quinquennio precedente, gli obiettivi di qualità ambientale disposti dall'articolo 76 del decreto legislativo;

c) le utenze allacciate alla pubblica fognatura non scarichino nella stessa le sostanze pericolose indicate nella parte III, allegato 5, tabelle 3/A e 5, del decreto legislativo.

     4. Le deroghe di cui ai commi 3 bis e 3 ter non operano qualora l’applicazione dei limiti di emissione di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del decreto legislativo sia necessaria a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale.

     5. Prima del rilascio dell’autorizzazione, la struttura regionale competente verifica il rispetto dei requisiti e condizioni di cui ai commi 2 e 4.

 

     Art. 21 ter. Disposizioni per le aree sensibili e per la programmazione degli interventi. [95]

     1. Nell’ambito del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo ed in attuazione di quanto previsto dall’articolo 91 del medesimo decreto, la Regione provvede, ove necessario, all’individuazione delle aree sensibili ed alla delimitazione dei relativi bacini drenanti che contribuiscono all’inquinamento delle stesse.

     2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri tecnici per la valutazione della percentuale di abbattimento del carico complessivo di azoto e fosforo totale all’interno delle aree sensibili e dei relativi bacini drenanti, ai fini del raggiungimento, entro sette anni dall’individuazione delle medesime aree, dell’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 106, comma 2, nonché per la valutazione da parte dell'AIT dell’idoneità degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane che scaricano all’interno delle aree sensibili e dei relativi bacini drenanti a garantire il raggiungimento del predetto obiettivo di riduzione [96].

     3. Al fine di garantire il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 106, comma 2, del decreto legislativo, la Giunta regionale, con propria deliberazione e con il supporto dell’ARPAT e dell'AIT provvede, entro novanta giorni dall’individuazione delle singole aree sensibili [97]:

a) ad effettuare la ricognizione di tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che scaricano all’interno dell’area sensibile e del relativo bacino drenante;

b) ad accertare, sulla base dei criteri tecnici di cui al comma 2, l’effettivo livello di riduzione del carico complessivo di azoto e fosforo totale, sia a livello di bacino drenante che di singolo impianto;

c) a selezionare tra gli impianti di cui alla lettera a), quelli idonei a contribuire al raggiungimento, entro sette anni dall’individuazione dell’area sensibile, dell’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 106, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

d) a stabilire per gli scarichi provenienti dagli impianti di cui alla lettera c), la percentuale di riduzione di azoto e fosforo totale che ciascuno di essi è tenuto a garantire;

e) ad individuare gli impianti di trattamento di acque reflue urbane provenienti da agglomerati ubicati all’interno della delimitazione territoriale del bacino drenante che, tuttavia, scaricano al di fuori di esso per mezzo di condutture o canali.

     4. La selezione di cui al comma 3, lettera c), è effettuata tenendo conto, sulla base di una valutazione costi/benefici:

a) del contributo di ciascun impianto alla riduzione del carico complessivo di azoto e fosforo totale a livello di area sensibile e relativo bacino drenante;

b) della percentuale di riduzione del carico di azoto e fosforo totale garantita da ciascun impianto.

     5. Agli impianti di cui al comma 3, lettera e), nonché ai quantitativi di acque reflue urbane depurate destinate all’effettivo riutilizzo, è attribuita una percentuale di riduzione del carico di azoto e fosforo totale pari al cento per cento.

     6. Entro centottanta giorni, dall’adozione della deliberazione di cui al comma 3, l'AIT verifica, nel rispetto dei criteri tecnici di cui comma 2, che gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, siano idonei a consentire il raggiungimento, entro sette anni dall’individuazione dell’area sensibile, dell’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 106, comma 2. La verifica è effettuata tenendo conto anche degli impianti ed interventi già programmati nei piani di ambito e nei relativi piani stralcio di cui all’articolo 2 della l.r. 28/2010 [98].

     7. Qualora la verifica di cui al comma 6 dia esito negativo, l'AIT provvede ad adeguare i propri atti di programmazione al fine di prevedere gli interventi necessari a consentire il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 106, comma 2, del decreto legislativo [99].

 

     Art. 21 quater. Disposizioni per lo scarico di acque reflue in aree sensibili [100]

     1. Qualora alla scadenza dei sette anni dall’individuazione dell’area sensibile e del relativo bacino drenante, sia stato conseguito l’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 106, comma 2, del decreto legislativo:

a) gli impianti di cui all’articolo 21 ter, comma 3, lettera c), sono soggetti al rispetto delle percentuali di riduzione di azoto e fosforo totale stabilite dalla Regione ai sensi dell’articolo 21 ter, comma 3, lettera d), nonché dei valori limite individuati nella tabella 1 e, per i restanti parametri, nella tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del decreto legislativo, ad eccezione dei valori limite relativi ai parametri azoto nitroso e azoto nitrico;

b) gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre duemila abitanti equivalenti, diversi da quelli di cui all’articolo 21 ter, comma 3, lettere c) ed e), sono soggetti esclusivamente ai limiti di emissione individuati nella tabella 1 e, per i restanti parametri, nella tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del decreto legislativo, o ai limiti più restrittivi stabiliti dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 21, comma 1.

     2. Gli scarichi da piccoli agglomerati recapitanti all’interno delle aree sensibili e nei relativi bacini drenanti sono sottoposti unicamente ai trattamenti appropriati di cui all’articolo 21 bis.

     3. [Qualora alla scadenza dei sette anni dall’individuazione dell’area sensibile e del relativo bacino drenante, non sia stato conseguito l’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 106, comma 2, del decreto legislativo, gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre diecimila abitanti equivalenti sono sottoposti al trattamento più spinto di cui al medesimo articolo, comma 1, al fine di garantire il rispetto dei limiti di emissione stabiliti nella tabella 2 dell’allegato 5 alla parte III del medesimo decreto legislativo. A tal fine le province provvedono, ove necessario, ad adeguare le autorizzazioni già rilasciate] [101].

 

Capo V

Sanzioni

 

     Art. 22. Sanzioni.

     1. La competenza all’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tutela delle acque dall’inquinamento è attribuita alla Regione secondo le disposizioni di cui all’articolo 135 del decreto legislativo [102].

     2. [Secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge, definisce criteri ed indicazioni per l’esercizio uniforme delle funzioni sanzionatorie di cui alla presente legge, anche sulla base di informazioni e dati assunti dagli enti competenti e relativi all’applicazione delle sanzioni amministrative] [103].

     3. I proventi delle sanzioni amministrative sono incassati dall’ente competente all’applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi del comma 1; restano fermi i vincoli di destinazione disposti dall’articolo 136 del decreto legislativo

     4. A chiunque effettui il rilascio di acque di restituzione contravvenendo a quanto disposto dall’articolo 11, è comminata una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 12.000,00.

     4 bis. A chiunque effettui il rilascio di acque di restituzione contravvenendo a quanto disposto dall'articolo 11 bis, è comminata una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 12.000,00 [104].

     5. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’articolo 137, comma 14, del decreto legislativo, a chiunque effettui l’utilizzazione agronomica contravvenendo alle disposizioni regolamentari dettate ai sensi dell’articolo 12, comma 3, si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00.

 

Capo VI

Norme finali e transitorie

 

     Art. 23. Norme finali.

     1. Qualora da insediamento, stabilimento o da agglomerato vengano immesse nell’ambiente due o più delle tipologie di acque definite all’articolo 2, e per le quali è previsto da parte dell’ente competente il rilascio di qualsiasi atto di consenso, l’ente competente alla ricezione delle domande è la struttura regionale competente [105].

 

     Art. 24. Norme transitorie per le acque meteoriche dilavanti [106]

     1. Gli scarichi di AMPP di cui all’articolo 8, commi 3 e 4, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzati all’esercizio fino al termine del procedura autorizzativa di cui al presente articolo. Si ritengono autorizzati gli scarichi di AMPP esplicitamente disciplinati nelle autorizzazioni esistenti allo scarico di altre acque derivanti dal medesimo stabilimento o insediamento.

     2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, i titolari degli scarichi di AMPP presentano richiesta di autorizzazione e contestuale piano di gestione delle AMD, ove previsto, all’amministrazione competente entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 13 [107].

     3. I titolari di scarichi di AMPP che risultino già titolari di eventuali autorizzazioni allo scarico di altre acque reflue derivanti dal medesimo stabilimento o insediamento o titolari di autorizzazione integrata ambientale (AIA) possono presentare richiesta di autorizzazione e contestuale piano di gestione delle AMD, ove previsto, alla struttura regionale competente anche successivamente al termine di cui al comma 2 contestualmente alla prima richiesta di rinnovo delle autorizzazioni esistenti nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 13 [108].

     4. Il dirigente della struttura regionale competente rilascia l’autorizzazione entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, prescrivendo i tempi massimi per la realizzazione degli eventuali trattamenti di cui all’articolo 8, comma 5.

     5 Qualora le AMPP derivino da stabilimento o da insediamento già titolare di un’autorizzazione allo scarico in essere per altre acque, il dirigente della struttura regionale competente provvede, se necessario, a riunificare in un unico atto l’autorizzazione di cui al presente articolo con quella in essere.

6. Agli scarichi di AMC di cui all’articolo 8, si applicano le disposizioni transitorie di cui al presente articolo.

 

     Art. 25. Norme transitorie per gli scaricatori di piena e le condotte bianche delle fognature separate.

     1. Gli scaricatori di piena esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si considerano autorizzati per effetto dell’approvazione dei progetti relativi alle reti fognarie e ai collettori esistenti fino al termine della procedura autorizzativa di cui al presente articolo.

     2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 13, i gestori della pubblica fognatura e/o dell’impianto di depurazione comunicano alla provincia, all'AIT ed all’ARPAT gli esiti della classificazione, di cui all’articolo 15, effettuata sugli scaricatori di piena in esercizio [109].

     3. Entro il 31 dicembre 2012, i gestori della pubblica fognatura e dell’impianto di depurazione relativamente agli scaricatori di piena [110]:

     a) definiscono e presentano alla provincia un programma, approvato per quanto di competenza dall'AIT, di otto anni per l’adeguamento alle disposizioni della presente legge, comprensivo di cronoprogramma degli interventi per ciascun agglomerato, suddiviso in due quadrienni. Nel primo quadriennio, a far data dall’atto di autorizzazione di cui al comma 5, sono inclusi gli interventi relativi agli scaricatori di classe B2 [111];

     b) quantificano le risorse finanziare necessarie alla realizzazione del programma stesso;

     c) richiedono, ove necessario, l’autorizzazione allo scarico alla provincia identificando quegli elementi per i quali ritengono di richiedere l’applicazione dei commi 5, 6 e 7.

     4. Nel caso in cui il programma di cui al comma 3 faccia carico a soggetti diversi, l'AIT coordina tra i diversi soggetti la redazione di un programma unificato [112].

     5. La provincia autorizza l’esercizio in via provvisoria degli scaricatori di piena esistenti, fino al termine dei lavori di adeguamento previsti dal cronoprogramma di cui al comma 3, e previa stipula tra le parti interessate, tra cui i comuni e la provincia, di un accordo di programma, ai sensi dell’articolo 101, comma 10, del decreto legislativo. L’esercizio in via provvisoria è disposto solo nei casi in cui gli scaricatori di piena esistenti non siano in grado di rispettare i requisiti previsti dalla presente normativa al fine:

     a) della salvaguardia dell’integrità della rete fognaria;

     b) di garantire il corretto funzionamento degli impianti di depurazione e del servizio di fognatura e depurazione ai fini della tutela ambientale comunque da essi attuato.

     6. Entro sessanta giorni successivi alla presentazione della documentazione di cui al comma 3, le province, in attuazione delle disposizioni degli articoli 16, 17, 21, e del presente articolo, definiscono le condizioni di autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena esistenti inserendo tra le prescrizioni autorizzative le previsioni di adeguamento contenute nell’accordo di programma di cui al comma 5.

     7. Gli scaricatori di piena rispettano comunque le previsioni, di cui alla presente normativa, entro otto anni dal rilascio della prima autorizzazione successiva all’entrata in vigore della presente legge.

     8. Entro trecento giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i gestori delle condotte bianche delle fognature separate attestano, per ogni agglomerato, alla provincia e all'AIT che nelle reti non siano allacciati scarichi di acque reflue [113].

     9. Gli scaricatori di piena di classe A2, B1, B2, esistenti, in corso di realizzazione o con progetto esecutivo approvato e finanziato alla data di entrata in vigore della presente legge, garantiscono di norma valori di diluizione di cui alla normativa previgente.

 

     Art. 26. Norme transitorie per le acque reflue urbane [114]

     1. Al fine di aumentare la capacità depurativa degli scarichi da piccoli agglomerati e la disponibilità effettiva di acqua per gli usi possibili, nonché al fine di concorrere al migliore utilizzo delle risorse idriche stesse e di sostenere le portate dei corpi idrici recettori, con particolare riguardo a quelle di magra, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 101, comma 10, del decreto legislativo, promuove e stipula accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, per il raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo o dal piano di gestione.

     2. Entro il 31 dicembre 2012, gli accordi e contratti di programma di cui al comma 1, possono essere stipulati tra Regione, province, l'AIT ed i gestori del servizio idrico integrato, per la definizione degli interventi necessari all’adeguamento degli scarichi da piccoli agglomerati alle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all’articolo 13. A tal fine gli accordi e contratti di programma stabiliscono [115]:

a) sulla base dei cronoprogrammi di cui al comma 4, tempi e modalità di attuazione degli interventi, nonché il termine di conclusione degli stessi nel rispetto di quanto previsto al comma 3;

a bis) condizioni e modalità, conformi alle indicazioni dell’allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo, per la prosecuzione in via temporanea degli scarichi fino all’ultimazione degli interventi previsti ai sensi della lettera a) [116];

b) le procedure per la verifica dello stato di attuazione degli interventi;

c) le procedure di revisione degli accordi medesimi in relazione allo stato dei corpi idrici recettori.

     3. Gli interventi definiti negli accordi e contratti di programma di cui al comma 2 sono conclusi entro la data del 31 dicembre 2015, oppure, a condizione che non risulti pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al comma 1, anche successivamente a tale data, comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

     4. Ai fini della stipula degli accordi di programma di cui al comma 2 ed entro il 31 maggio 2012, i gestori del servizio idrico integrato trasmettono alle province competenti il programma degli interventi, comprensivo del relativo cronoprogramma, approvato dall'AIT o dal soggetto che assumerà le relative funzioni [117].

 

     Art. 26 bis. Disposizioni per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche derivanti da servizi, rilasciate dai comuni [118]

     1. Le autorizzazioni allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche derivanti da servizi, rilasciate dai comuni anteriormente all’entrata in vigore del d.p.r. 59/2013, sono rinnovate ai sensi della presente legge, dal dirigente della struttura regionale competente, nell’ambito dell’AUA.

 

     Art. 27. Norme transitorie e finali.

     1. Le province, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 13, informano i titolari dei rilasci di acque di restituzione, in essere all’entrata in vigore del regolamento e soggetti alle previsioni dell’articolo 11, dell’attivazione della procedura di revisione del disciplinare di concessione per adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge e del relativo regolamento richiedendo contestualmente la documentazione necessaria.

     2. I rilasci di cui al comma 1 sono adeguati alle disposizioni di cui alla presente legge e del regolamento entro i termini prescritti dalla provincia e, comunque, non oltre quattro anni.

     3. Fino all’adozione del piano di gestione di cui all’articolo 114, del decreto legislativo, si applicano le previsioni dell’articolo 11 in relazione al rilascio di acque da dighe e invasi.

     4. Sono fatte salve le disposizioni contenute negli accordi di programma in materia di tutela delle risorse idriche ai sensi dell’articolo 101, comma 10, del decreto legislativo, e le disposizioni amministrative assunte dagli enti competenti in applicazione degli accordi stessi.

     5. [Qualora l'AIT non abbia ancora proceduto all’affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico di cui alla l.r. 81/1995, le funzioni previste all’articolo 5, comma 2, continuano ad essere esercitate dal comune fino al sessantesimo giorno successivo all’affidamento] [119].

 

     Art. 27 bis. Disposizioni transitorie relative al trasferimento di funzioni [120]

     1. Le attività e gli adempimenti di competenza delle province ai sensi delle disposizioni transitorie di cui agli articoli 25, 26 e 27, sono svolti dalla Regione a decorrere dall'effettivo trasferimento alla medesima delle funzioni disciplinate dalla presente legge come modificata dalla legge regionale 26 gennaio 2016, n. 3 (Disposizioni per la tutela delle acque dall’inquinamento. Modifiche alla l.r. 20/2006 in attuazione della l.r. 22/2015).

     2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la Regione subentra alle province negli accordi di cui agli articoli 25 e 26 già sottoscritti alla medesima data.

 

     Art. 28. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 88/1998.

     1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) è sostituita dalla seguente:

     “b) i programmi di monitoraggio sullo stato della qualità delle acque superficiali e sotterranee, anche a specifica destinazione e di rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici, come definiti ai sensi degli articoli 118 e 120 del decreto legislativo.”

     2. [La lettera b) del comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 88/1998 è abrogata.] [121]

 

     Art. 29. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) la legge regionale 23 gennaio 1986, n. 5 (Disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), fatto salvo quanto previsto dal comma 2;

     b) la legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88).

     2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 13, si applicano le indicazioni tecniche relative alla fertirrigazione di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 e 40 della l.r. 5/1986.

     3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 13, è abrogato il decreto del Presidente della Giunta regionale 23 maggio 2003, n. 28/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64), che sino a tale data rimane applicabile per quanto compatibile con le disposizioni della presente legge.


[1] Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50.

[3] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50.

[4] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 4 giugno 2020, n. 32.

[5] Lettera sostituita dall'art. 2 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50 e così modificata dall'art. 2 della L.R. 4 giugno 2020, n. 32.

[6] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 4 giugno 2020, n. 32.

[7] Lettera inserita dall'art. 2 della L.R. 4 giugno 2020, n. 32.

[8] Lettera inserita dall'art. 2 della L.R. 4 giugno 2020, n. 32.

[9] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 4 giugno 2020, n. 32.

[10] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50.

[11] Lettera sostituita dall'art. 83 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47 e così modificata dall'art. 2 della L.R. 4 giugno 2020, n. 32.

[12] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 4 giugno 2020, n. 32.

[13] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50.

[14] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50.

[15] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50.

[16] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50.

[17] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50.

[18] Rubrica così sostituita dall'art. 2 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.

[19] Comma già modificato dall'art. 84 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.

[20] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50 e abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.

[21] Comma così modificato dall'art. 85 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[22] Lettera così sostituita dall'art. 85 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[23] Comma già sostituito dall'art. 4 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50, dall'art. 3 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 4 giugno 2020, n. 32.

[24] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 4 giugno 2020, n. 32.

[25] Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 4 giugno 2020, n. 32.

[26] Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.

[27] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 4 giugno 2020, n. 32.

[28] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.

[29] Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 4 giugno 2020, n. 32.

[30] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 4 giugno 2020, n. 32.

[31] Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 4 giugno 2020, n. 32.

[32] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.

[33] Comma sostituito dall'art. 5 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50, già modificato dall'art. 86 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.

[34] Comma modificato dall'art. 86 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47 e abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.

[35] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.

[36] Comma sostituito dall'art. 5 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50, modificato dall'art. 86 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47 e abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.

[37] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50.

[38] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 4 giugno 2020, n. 32.

[39] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 4 giugno 2020, n. 32.

[40] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 4 giugno 2020, n. 32.

[41] Articolo abrogato dall'art. 75 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 69.

[42] Comma già modificato dall'art. 87 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.

[43] Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 4 giugno 2020, n. 32.

[44] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.

[45] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50, dall'art. 5 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 4 giugno 2020, n. 32.

[46] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 4 giugno 2020, n. 32.

[47] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50.

[48] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.

[49] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.

[50] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.

[51] Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.

[52] Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 6 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.

[53] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50 e così sostituito dall'art. 6 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.

[54] Comma modificato dall'art. 88 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47 e abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.

[55] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.

[56] Rubrica così sostituita dall'art. 7 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.

[57] Comma così modificato dall'art. 89 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[58] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.

[59] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.

[60] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50.

[61] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50 e così modificato dall'art. 8 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.

[62] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 4 giugno 2020, n. 32.

[63] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 4 giugno 2020, n. 32.

[64] Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.

[65] Lettera inserita dall'art. 11 della L.R. 4 giugno 2020, n. 32.

[66] Lettera inserita dall'art. 11 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50.

[67] Lettera così sostituita dall'art. 11 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50.

[68] Lettera inserita dall'art. 11 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50 e così modificata dall'art. 90 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[69] Lettera inserita dall'art. 11 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50.

[70] Lettera sostituita dall'art. 11 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50 e così modificata dall'art. 11 della L.R. 4 giugno 2020, n. 32.

[71] Lettera aggiunta dall'art. 11 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50.

[72] Lettera aggiunta dall'art. 11 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50.

[73] Comma modificato dall'art. 90 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47 e abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.

[74] Articolo inserito dall'art. 12 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 31 maggio 2021, n. 17.

[75] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50.

[76] Alinea così modificato dall'art. 13 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50.

[77] Rubrica così sostituita dall'art. 11 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.

[78] Lettera così modificata dall'art. 14 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50.

[79] Lettera così modificata dall'art. 14 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50.

[80] Comma così modificato dall'art. 92 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[81] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.

[82] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50.

[83] Comma già sostituito dall'art. 61 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10 e così ulteriormente sostituito dall'art. 16 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50.

[84] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.

[85] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.

[86] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.

[87] Lettera abrogata dall'art. 17 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50.

[88] Lettera così sostituita dall'art. 17 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50.

[89] Lettera così modificata dall'art. 17 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50.

[90] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50.

[91] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.

[92] Comma già modificato dall'art. 17 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50, dall'art. 93 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47 e così ulteriormente modificato dall'art. 15 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.

[93] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.

[94] Articolo inserito dall'art. 18 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50, già modificato dall'art. 16 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 15 maggio 2018, n. 22.

[95] Articolo inserito dall'art. 19 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50.

[96] Comma così modificato dall'art. 94 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[97] Alinea così modificato dall'art. 94 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[98] Comma così modificato dall'art. 94 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[99] Comma così modificato dall'art. 94 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[100] Articolo inserito dall'art. 20 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50.

[101] Comma abrogato dall'art. 75 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 69.

[102] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 4 giugno 2020, n. 32.

[103] Comma sostituito dall'art. 21 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50 e abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.

[104] Comma inserito dall'art. 17 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.

[105] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.

[106] Articolo sostituito dall'art. 13 della L.R. 3 marzo 2010, n. 28.

[107] Comma già modificato dall'art. 62 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2012, n. 12.

[108] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2012, n. 12.

[109] Comma così modificato dall'art. 95 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[110] Alinea già modificato dall'art. 14 della L.R. 3 marzo 2010, n. 28, dall'art. 63 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 27 marzo 2012, n. 12.

[111] Lettera così modificata dall'art. 95 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[112] Comma così modificato dall'art. 95 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[113] Comma così modificato dall'art. 95 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[114] Articolo sostituito dall'art. 22 della L.R. 10 ottobre 2011, n. 50.

[115] Alinea già modificato dall'art. 3 della L.R. 27 marzo 2012, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 96 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[116] Lettera inserita dall'art. 3 della L.R. 27 marzo 2012, n. 12.

[117] Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 27 marzo 2012, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 96 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

[118] Articolo inserito dall'art. 14 della L.R. 4 giugno 2020, n. 32.

[119] Comma modificato dall'art. 97 della L.R. 9 agosto 2013, n. 47 e abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.

[120] Articolo inserito dall'art. 20 della L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.

[121] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 28 novembre 2006 n. 60.