Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 01/04/2011 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità della legge. |
Art. 2. Trasferimento delle funzioni già esercitate dalle AATO. |
Art. 3. Modalità di esercizio delle funzioni. |
Art. 4. Commissari per il servizio di gestione rifiuti. |
Art. 5. Commissario per il servizio idrico. |
Art. 6. Commissioni consultive. |
Art. 7. Controllo del Consiglio regionale. |
Art. 8. Scioglimento dei consorzi e subentro della Regione nei rapporti in essere. |
Art. 9. Modifiche all'articolo 26 della L.R. n. 61/2007. |
Art. 10. Abrogazione dell'articolo 28 della L.R. n. 61/2007. |
Art. 11. Norma finanziaria. |
Art. 12. Abrogazioni. |
Art. 13. Entrata in vigore. |
§ 5.4.204 - L.R. 1 aprile 2011, n. 12.
Disposizioni in materia di ATO per la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.
(B.U. 6 aprile 2011, n. 15)
Preambolo
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 17, comma quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;
Visto il
Visto l'articolo 2, comma 186-bis, della
Visto l'articolo 1 del
Visto l'articolo 81 della
Vista la
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Occorre far fronte all'imminente scadenza del termine stabilito dall'articolo 2, comma 186-bis, della
2. L'articolo 81 della
3. Occorre adeguare le disposizioni della
Approva la presente legge.
Capo I
Oggetto e finalità dell'intervento
Art. 1. Oggetto e finalità della legge.
1. Le disposizioni della presente legge:
a) disciplinano la riallocazione provvisoria delle funzioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti da parte della Regione in conformità alla competenza attribuita alla medesima dall'articolo 2, comma 186-bis, della
b) dettano la disciplina per assicurare il completamento degli affidamenti dei servizi in conformità alla normativa statale e regionale.
Capo II
Disposizioni per l'esercizio delle funzioni
Art. 2. Trasferimento delle funzioni già esercitate dalle AATO.
1. A decorrere dal 1° aprile 2011 le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dalle ATO di cui agli articoli 148 e 201 del
2. Il trasferimento di funzioni opera in via provvisoria, nelle more dell'entrata in vigore delle leggi regionali di riforma organica del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.
Art. 3. Modalità di esercizio delle funzioni.
1. La Regione esercita le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso commissari nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della
2. Sono nominati quattro commissari di cui uno per ciascuno degli ambiti territoriali ottimali per il servizio di gestione dei rifiuti ed un unico commissario per i sei ambiti territoriali ottimali del servizio idrico.
3. I commissari sono nominati tra soggetti dotati di elevata professionalità e competenza tecnica nelle materie relative alle funzioni da esercitare, in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private.
4. Salvo quanto previsto al comma 3, ai commissari si applicano le disposizioni di cui alla
Art. 4. Commissari per il servizio di gestione rifiuti.
1. I commissari provvedono all'effettuazione delle procedure per l'affidamento del servizio al gestore unico in ciascuno degli ambiti di cui alla
2. Nelle more dell'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio al gestore unico, la Regione per il tramite dei commissari subentra nei contratti di servizio e provvede alla relativa gestione in conformità agli impegni ivi previsti:
a) con decorrenza 1° aprile 2011, ove i contratti risultino in titolarità delle ATO al 31 marzo 2011;
b) nei casi e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, ove i contratti risultino in titolarità dei comuni alla data del 31 marzo 2011.
3. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), i commissari, entro il 30 giugno 2011, effettuano la ricognizione dei contratti in titolarità dei comuni e formulano la relativa proposta alla Giunta regionale, che provvede con deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento, decorsi i quali la Giunta regionale può comunque procedere.
4. Nelle more dell'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio al gestore unico e fino al subentro del medesimo, resta fermo quanto previsto all'articolo 81, comma 3 della
5. I commissari per il servizio di gestione rifiuti operano sulla base dei piani straordinari di cui all'articolo 27 della
6. I mandati commissariali cessano alla data stabilita dalla legge regionale di riforma di cui all'articolo 81, comma 1, della
Art. 5. Commissario per il servizio idrico.
1. Con decorrenza 1° aprile 2011, la Regione per il tramite del commissario per il servizio idrico, subentra senza effetti novativi, nelle convenzioni di affidamento del servizio in essere e in tutti i rapporti ad esse inerenti posti in essere dalle ATO, ivi inclusi quelli relativi alle operazioni di finanziamento dei soggetti affidatari.
2. Il commissario subentra inoltre, nei casi e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, nelle convenzioni del servizio idrico integrato che risultino in titolarità dei comuni alla data del 31 marzo 2011, e provvede alla relativa gestione in conformità agli impegni ivi previsti.
3. Ai fini di cui al comma 2, il commissario entro il 30 giugno 2011, effettua la ricognizione delle convenzioni in titolarità dei comuni e formula la relativa proposta alla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento, decorsi i quali la Giunta regionale può comunque procedere.
4. Il commissario provvede altresì all'espletamento delle procedure di affidamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente, subentrando, con decorrenza 1° aprile 2011, nelle procedure eventualmente già avviate dall'ATO.
5. Il commissario opera sulla base dei piani di ambito in essere negli ATO di cui all'articolo 2 della
6. Il mandato commissariale cessa alla data stabilita dalla legge regionale di riforma di cui all'articolo 81, comma 1, della
Art. 6. Commissioni consultive.
1. Per ciascuno degli ATO di cui all'articolo 24 della
2. Nell'ambito delle commissioni, a ciascun comune è riconosciuta rappresentatività corrispondente alla quota di partecipazione posseduta nei consorzi istituiti ai sensi della
3. Le modalità di organizzazione e funzionamento delle commissioni sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale.
4. Ai componenti della commissione non compete alcuna indennità di carica o di presenza.
5. Le commissioni esprimono parere obbligatorio sulle proposte di provvedimenti del commissario relativi a:
a) la definizione dei contenuti strategici degli atti inerenti l'affidamento del servizio, con particolare riferimento alle forme di controllo del servizio;
b) la determinazione della tariffa e delle relative variazioni;
c) il programma degli interventi inerenti le infrastrutture e le relative varianti;
d) la proposta di subentro di cui all'articolo 8, comma 6, elaborata dal commissario.
6. I pareri obbligatori di cui al comma 5, sono espressi entro trenta giorni dal ricevimento, decorsi i quali il commissario può comunque procedere. Qualora il commissario non si conformi al parere della commissione, la decisione viene assunta dalla Giunta regionale.
7. Ai fini di agevolare il raccordo con il commissario, ciascuna commissione nomina al proprio interno un comitato ristretto, formato da un numero massimo di quattro sindaci, o loro delegati, rappresentativi delle diverse realtà locali e un sindaco, o suo delegato, che presiede lo stesso comitato ristretto e la commissione.
Art. 7. Controllo del Consiglio regionale.
1. I commissari riferiscono trimestralmente al Consiglio regionale con relazione scritta, circa l'attuazione delle linee programmatiche e politiche predisposte.
2. Il Consiglio regionale può disporre l'audizione dei commissari presso la commissione competente, qualora ne faccia richiesta la commissione stessa oppure almeno un quinto dei componenti del Consiglio.
Art. 8. Scioglimento dei consorzi e subentro della Regione nei rapporti in essere.
1. Alla data del 1° aprile 2011:
a) i consorzi di cui all'articolo 24 della
b) i consigli di amministrazione e le assemblee consortili dei consorzi sono sciolti, i collegi dei revisori restano in carica per l'espletamento delle attività di liquidazione ed il liquidatore, nominato ai sensi del comma 2, provvede alla sostituzione dei componenti il collegio eventualmente cessati in tale periodo;
c) sono avviate le procedure di liquidazione.
2. Salva la facoltà, per i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale, di nominare come liquidatori soggetti diversi entro il 31 marzo 2011, i presidenti dei consigli di amministrazione assumono le funzioni di liquidatori dei rispettivi consorzi.
3. Il liquidatore cura la gestione ordinaria del consorzio limitatamente agli atti strettamente necessari alla fase di liquidazione e dispone a tal fine delle risorse finanziarie previste nei bilanci di previsione dei consorzi.
4. Nell'ambito delle attività di liquidazione ed ai fini di cui al comma 6, il liquidatore elabora un piano di ricognizione della situazione patrimoniale ed economica dell'ente, recante:
a) l'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi in essere;
b) l'accertamento della dotazione patrimoniale del consorzio comprensiva dei beni mobili ed immobili;
c) l'accertamento della dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie e dei profili professionali esistenti.
5. Il piano di ricognizione è certificato dal collegio dei revisori entro il 30 giugno 2011.
6. I commissari regionali predispongono la proposta di subentro da parte della Regione, e la trasmettono alla Giunta regionale entro il 31 luglio 2011 ai fini dell'adozione della deliberazione di cui al comma 7.
7. La Regione subentra con decorrenza dal 1° ottobre 2011 nei rapporti giuridici attivi e passivi individuati con deliberazione della Giunta regionale sulla base della proposta elaborata dai commissari.
8. È fatta salva la possibilità di subentro anticipato della Regione, con oneri a proprio carico, su singoli rapporti essenziali all'espletamento del mandato commissariale, sulla base di apposita intesa tra il commissario regionale ed il liquidatore.
9. Fino al 30 settembre 2011 il personale del consorzio supporta il commissario regionale nell'esercizio delle sue funzioni e collabora, con le modalità stabilite dal commissario medesimo d'intesa con i liquidatori, alle attività connesse alla liquidazione. Fino alla medesima data il commissario regionale utilizza gli uffici del consorzio e dispone delle risorse stanziate su apposito capitolo del bilancio regionale.
10. Dal 1° ottobre 2011 il personale dipendente a tempo indeterminato del consorzio, è provvisoriamente trasferito nel ruolo regionale ed assegnato alle strutture commissariali regionali in attesa del definitivo trasferimento al soggetto competente all'esercizio delle funzioni ai sensi della legge regionale di riforma organica del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. Il personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento presso il consorzio.
11. Le spese di funzionamento, compresi gli oneri per il personale, sono sostenute fino al 30 settembre 2011 dai comuni in base alla quota di partecipazione posseduta dai comuni stessi nei consorzi istituiti ai sensi della
12. Sono altresì a carico della Regione dal 1° aprile 2011 gli oneri relativi alle indennità dei commissari.
Capo III
Modifiche alla
Art. 9. Modifiche all'articolo 26 della
1. Al comma 1 dell'articolo 26 della
2. Al comma 2 dell'articolo 26 della
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della
“3-bis. Nelle more dell'affidamento del servizio al gestore unico, le procedure per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), possono essere avviate dai gestori in essere secondo quanto previsto dall'articolo 202, comma 5, del
Art. 10. Abrogazione dell'articolo 28 della
1. L'articolo 28 della
Capo IV
Disposizioni finanziarie
Art. 11. Norma finanziaria.
1. Ai fini del'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2011 la spesa di euro 2.100.000,00 cui si fa fronte con le risorse iscritte nell'unità previsionale di base (UPB) 432 “Azioni di sistema per la tutela ambientale – Spese correnti” del bilancio annuale di previsione 2011
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2011 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
Anno 2011
In diminuzione, UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti” per euro 2.100.000,00
In aumento, UPB 432 “Azioni di sistema per la tutela ambientale - Spese correnti” per euro 2.100.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con la legge di bilancio.
Capo V
Disposizioni finali
Art. 12. Abrogazioni.
1. A decorrere dal 1° aprile 2011 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 9 della
b) articolo 23, commi 1 e 7, della
c) articolo 24, commi da 1 a 3, articolo 25, articolo 30, comma 1, della
Art. 13. Entrata in vigore. [1]
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
2. La presente legge, in caso di proroga del termine di soppressione delle ATO, di cui all'articolo 1, comma 2, del
[1] Con D.P.C.M. 25 marzo 2011, pubblicato sulla G.U. n. 74 del 31 marzo 2011, il termine previsto per la soppressione delle Autorità degli ambiti territoriali ottimali (AATO) di cui all'articolo 2 comma 186-bis della