Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 12/12/2017 |
Numero: | 70 |
Sommario |
Art. 1. Adempimenti di trasparenza dei consiglieri regionali. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 26/2017 |
Art. 2. Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta regionale e degli assessori. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 26/2017 |
Art. 3. Pubblicità dei dati dei consiglieri. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 26/2017 |
Art. 4. Pubblicità dei dati del Presidente della Giunta regionale e degli assessori. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 26/2017 |
Art. 5. Aggiornamenti. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 26/2017 |
Art. 6. Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 26/2017 |
Art. 7. Diffida e sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 26/2017 |
Art. 8. Incompatibilità. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 5/2008 |
Art. 9. Limitazioni per l'esercizio degli incarichi. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 5/2008 |
Art. 10. Decadenza e revoca. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 5/2008 |
Art. 11. Programma di azione normativa. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 55/2008 |
Art. 12. Mantenimento dell’obiettivo complessivo di finanza pubblica a livello regionale. Sostituzione della rubrica del capo II del titolo II della l.r. 68/2011 |
Art. 13. Strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 49 della l.r. 1/2009 |
Art. 14. Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale Modifiche all'articolo 51 della l.r. 1/2009 |
Art. 15. Portavoce o responsabile delle relazioni istituzionali del Presidente del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 52 della l.r. 1/2009 |
Art. 16. Personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 53 della l.r. 1/2009 |
Art. 17. Segreterie dei gruppi consiliari. Modifiche all'articolo 55 della l.r. 1/2009 |
Art. 18. Decorrenza delle indennità e rimborsi spese Modifiche all'articolo 10 della l.r. 3/2009 |
Art. 19. Utilizzazione dei fondi. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 60/1996 |
Art. 20. Ammontare dell'imposta e determinazione del tributo dovuto. Modifiche all’articolo 23 bis della l.r. 60/1996 |
Art. 21. Finalità ed oggetto della legge. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 25/1998 |
Art. 22. Tenuta di San Rossore. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 24/2000 |
Art. 23. Programma comunale degli impianti. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 49/2011 |
Art. 24. Disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 49/2011 |
Art. 25. Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 30/2015 |
Art. 26. Comunità del parco. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 30/2015 |
Art. 27. Contabilità e bilancio dell’ente parco. Modifiche all'articolo 35 della l.r. 30/2015 |
Art. 28. Programma annuale delle attività. Modifiche all'articolo 36 della l.r. 30/2015 |
Art. 29. Funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 30/2015 |
Art. 30. Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale. Modifiche all'articolo 103 della l.r. 30/2015 |
Art. 31. Disposizioni transitorie. Modifiche all’articolo 121 della l.r. 30/2015 |
Art. 32. Modalità di inoltro dell’istanza di nulla osta e dello studio di incidenza relativi a progetti ed interventi connessi ad attività produttive, edilizie ed agricoloforestali. Modifiche all'articolo [...] |
Art. 33. Modifiche al preambolo della l.r. 56/2017 |
Art. 34. Disposizioni transitorie al piano stralcio del Parco regionale delle Alpi Apuane. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 56/2017 |
Art. 35. Esercizio dell’attività di panificazione. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 18/2011 |
Art. 36. Ricerca e innovazione. Modifiche al preambolo della l.r. 20/2009 |
Art. 37. Programmazione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 21/2010 |
Art. 38. Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 21/2010 |
Art. 39. Funzioni della Regione. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 21/2010 |
Art. 40. Disposizioni sull’ammissibilità dei soggetti ai tirocini non curriculari. Modifiche dell'articolo 17 quater della l.r. 32/2002 |
Art. 41. Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 67/1993 |
Art. 42. Funzionamento della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 67/1993 |
Art. 43. Disciplina tariffaria dei servizi programmati Modifiche all'articolo 19 bis della l.r. 42/1998 |
Art. 44. Funzioni della Regione regionali in tema di tutela sanitaria dello sport. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 35/2003 |
Art. 45. Certificazione di idoneità sportiva agonistica e non agonistica. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 35/2003 |
Art. 46. Criteri generali per la qualificazione dell'attività sportiva agonistica e per il rilascio dei relativi attestati di idoneità. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 35/2003 |
Art. 47. Anagrafe dei soggetti sottoposti a visita per idoneità allo sport agonistico. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 35/2003 |
Art. 48. Autorizzazione ed accreditamento degli ambulatori privati. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 35/2003 |
Art. 49. Provvedimenti sanzionatori. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 35/2003 |
Art. 50. Percorsi e requisiti formativi. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 28/2004 |
Art. 51. Conferenza aziendale dei sindaci. Sostituzione della rubrica dell'articolo 12 della l.r. 40/2005 |
Art. 52. Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale. Modifiche all'articolo 37 della l.r. 40/2005 |
Art. 53. Cause di decadenza e revoca del direttore generale. Modifiche all'articolo 39 della l.r. 40/2005 |
Art. 54. Strutture regionali del governo clinico. Modifiche all'articolo 43 della l.r. 40/2005 |
Art. 55. Organismo toscano per il governo clinico e Osservatorio per le professioni sanitarie. Sostituzione della rubrica del capo III bis del titolo IV della l.r. 40/2005 |
Art. 56. Rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 40/2005 |
Art. 57. Conferenza regionale permanente. Modifiche all'articolo76 septies della l.r. 40/2005 |
Art. 58. Conferenza zonale dei sindaci. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 41/2005 |
Art. 59. Accreditamento delle strutture. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 82/2009 |
Art. 60. Norma transitoria. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 82/2009 |
Art. 61. Personale. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 85/2009 |
Art. 62. Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all'articolo 26 decies della l.r. 82/2015 |
Art. 63. Abrogazione della l.r. 40/1995 |
Art. 64. Sanzioni amministrative. Funzioni esercitate dalla Regione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 81/2000 |
Art. 65. Abrogazione delle leggi regionali 54/1995 e 49/1997 |
Art. 66. Centrale unica di committenza. Modifiche all'articolo 11 sexies della l.r. 3/1994 |
Art. 67. Manufatti e altri interventi edilizi per esigenze venatorie. Sostituzione dell'articolo 34 bis della l.r. 3/1994 |
Art. 68. Manufatti per l'attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie. Modifiche all'articolo 78 della l.r. 65/2014 |
Art. 69. Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale. Modifiche all’articolo 84 della l.r. 65/2014 |
Art. 70. Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA. Modifiche all’articolo 134 della l.r. 65/2014 |
Art. 71. Opere ed interventi soggetti a SCIA. Modifiche all’articolo 135 della l.r. 65/2014 |
Art. 72. Disposizioni in materia faunistico venatoria. Modifiche al preambolo della l.r. 37/2017 |
Art. 73. Commissione regionale per il paesaggio. Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 26/2012 |
Art. 74. Procedimento di nomina e insediamento della commissione. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 26/2012 |
Art. 75. Modalità di funzionamento della commissione. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 26/2012 |
Art. 76. Norme transitorie. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 26/2012 |
Art. 77. Entrata in vigore |
§ 2.1.326 - L.R. 12 dicembre 2017, n. 70.
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017.
(B.U. 13 dicembre 2017, n. 52)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4 dello Statuto;
Visto il
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Considerato quanto segue:
1. Si ritiene necessario intervenire sulla vigente disciplina in materia di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia, al fine di effettuare correttivi tecnici e colmare lacune inerenti ai termini di pubblicazione dei dati, anche in coerenza con le disposizioni statali di cui la
2. Al fine di rendere individuabile, in modo più univoco, la causa di incompatibilità relativa alla titolarità di tre incarichi di membro effettivo in collegi sindacali o organi di controllo contabile di cui alla
3. Al fine di uniformare la possibile permanenza in carica dei direttori degli enti dipendenti e degli amministratori unici con funzioni di direzione in società in house, è necessario modificare l'articolo 13, comma 5 bis 1, della
4. In seguito all’abrogazione della
5. Le disposizioni della sezione V del capo I provvedono a ripristinare il coordinamento tra l’articolo 55 della
6. È necessario modificare la decorrenza dell'indennità di carica e dei rimborsi spese del presidente del Consiglio e dei altri componenti dell'Ufficio di presidenza, dei componenti dell'ufficio di presidenza delle commissioni consiliari, del portavoce dell'opposizione e dei presidenti dei gruppi consiliari, alfine di collegarle all'effettivo esercizio delle relative funzioni;
7. È necessario raccordare alcune disposizioni della
8. È necessario correggere la disposizione di cui all’articolo 17, comma 8, della
9. Si rende necessario aggiornare la lettera b) del comma 1 dell’articolo 9 della
10. È opportuno intervenire sulla
11. In fase di applicazione della
12. È necessario allineare la normativa sull’attività di panificazione di cui alla
13. Alla luce dell’articolo 48 della
14. È necessario stabilire, con inequivoca certezza, un nesso logico normativo fra l’articolo 4, comma 3, e l’articolo 7 della
15. È opportuno adeguare la
16. Il comma 170 dell’articolo 1 della
17. È necessario, nell'ambito delle verifiche di regolarità delle domande per l'iscrizione al ruolo dei conducenti, effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del
18. L'articolo 9 del
19. In tema di tutela sanitaria dello sport è necessario recepire nella
20. È necessario modificare l’articolo 10 della
21. È opportuno correggere alcuni errori materiali e precisare alcuni raccordi normativi all'interno della
22. È opportuno ricollocare la clausola valutativa prevista dall’articolo 20 della
23. In seguito ai recenti mutamenti normativi intervenuti, sia negli assetti organizzativi del servizio sanitario regionale, sia nel sistema degli organismi di governo clinico, è necessario adeguare la composizione dell'organismo previsto dall'articolo 76 septies della
24. Ai fini del rispetto dei principi del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui alla
25. È necessario, in adempimento dell'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale, conformarsi alle indicazioni contenute nell’impugnativa governativa del marzo scorso, che aveva tra l’altro contestato, con riferimento alla nuova disciplina dell’accreditamento dettata dalla
26. È necessario, in adempimento dell'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale, introdurre una puntualizzazione sul rispetto della normativa vigente nella
27.Ai fini di una necessaria uniformità, è opportuno estendere anche alle figure apicali della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio di cui alla
28. La scelta di un modello decentrato di gestione delle sanzioni amministrative rende necessario adeguare la
29. È necessario prevedere la facoltà del dirigente di rappresentare in giudizio la Regione nella fase di opposizione alla sanzione, potendo altresì delegare appositi funzionari;
30. L’evoluzione normativa in materia di produzioni biologiche a livello comunitario e, in particolare, l’implementazione della disciplina dei controlli e della tenuta e gestione degli elenchi degli operatori biologici prevista dalla normativa statale, rende opportuno adeguare l’ordinamento regionale abrogando la
31. È opportuno chiarire che si applica, anche nel caso della centrale unica di committenza degli ambiti territoriali di caccia (ATC) della Toscana, la norma transitoria la quale stabilisce che i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33 ter del
32. È necessario dare seguito all’impegno assunto con la Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito delle osservazioni sollevate in riferimento alla
33. È necessario modificare la
34. È opportuno dettare una norma transitoria che contemperi l'esigenza di continuità dei lavori della Commissione regionale per il paesaggio nelle more della nomina della nuova e la celerità nell'espletamento delle procedure per quest'ultima;
Approva la presente legge
CAPO I
Affari istituzionali
SEZIONE I
Modifiche alla
Art. 1. Adempimenti di trasparenza dei consiglieri regionali. Modifiche all’articolo 7 della
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 7 della
Art. 2. Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta regionale e degli assessori. Modifiche all’articolo 8 della
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della
Art. 3. Pubblicità dei dati dei consiglieri. Modifiche all’articolo 10 della
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della
“a) la dichiarazione sugli investimenti ;”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della
3. Il comma 3 dell'articolo 10 della
“3. I dati di cui al comma 1, lettere a) e b), sono pubblicati rispettivamente entro tre e quattro mesi dall'elezione del Consiglio regionale. I dati di cui alla lettera c) sono pubblicati con la massima tempestività; i dati di cui alla lettera d) sono pubblicati al momento dell'erogazione all'avente diritto e i dati di cui alla lettera e) sono pubblicati entro tre mesi dalle elezioni.”.
4. Il comma 4 dell’articolo 10 della
“4. I dati di cui al comma 1 rimangono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso eccetto la dichiarazione sugli investimenti, che rimane pubblicata fino alla ricezione della dichiarazione prevista all’articolo 13, comma 1.”
Art. 4. Pubblicità dei dati del Presidente della Giunta regionale e degli assessori. Modifiche all’articolo 11 della
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 della
“a) la dichiarazione sugli investimenti per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore;”.
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della
“b) la sintesi del rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute per la propaganda elettorale di cui all’articolo 7, comma 6, della
3. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 11 della
4. Il comma 3 dell'articolo 11 della
“3. I dati di cui al comma 1, lettera a), sono pubblicati entro tre mesi dall'elezione del Presidente della Giunta regionale e dalla nomina di ciascun assessore; quelli di cui alla lettera b) entro quattro mesi dall'elezione; quelli di cui alla lettera c) con la massima tempestività; quelli di cui alla lettera d) al momento dell'erogazione all'avente diritto e quelli di cui alla lettera e) entro tre mesi dalla elezione o nomina.”.
5. Dopo il comma 3 dell’articolo 11 della
“3 bis. I dati di cui al comma 1 rimangono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso, eccetto la dichiarazione sugli investimenti che rimane pubblicata fino alla ricezione della dichiarazione prevista all’articolo 13, comma 1.”.
Art. 5. Aggiornamenti. Modifiche all’articolo 12 della
1. Al comma 1 dell’articolo 12 le parole: “di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “sugli investimenti”.
2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 12 della
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della
“1 bis. La dichiarazione di cui al comma 1 rimane pubblicata per tutta la durata del mandato, fino alla ricezione della dichiarazione prevista all’articolo 13, comma 1.”.
Art. 6. Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica. Modifiche all’articolo 13 della
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della
“1 bis. La dichiarazione di cui al comma 1 viene pubblicata con la massima tempestività e rimane pubblicata per i tre anni successivi alla cessazione dalla carica.”.
Art. 7. Diffida e sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 15 della
1. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 15 della
SEZIONE II
Modifiche alla
Art. 8. Incompatibilità. Modifiche all'articolo 11 della
1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 11 della
“f) titolare di tre incarichi di membro effettivo in collegi sindacali o organi di controllo contabile presso i soggetti appartenenti al gruppo amministrazioni pubbliche della Regione Toscana individuati ai sensi del
Art. 9. Limitazioni per l'esercizio degli incarichi. Modifiche all'articolo 13 della
1. Alla fine del comma 5 bis 1 dell'articolo 13 della
Art. 10. Decadenza e revoca. Modifiche all’articolo 15 della
1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 15 della
SEZIONE III
Modifiche alla
Art. 11. Programma di azione normativa. Modifiche all'articolo 3 della
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della
SEZIONE IV
Modifiche alla
Art. 12. Mantenimento dell’obiettivo complessivo di finanza pubblica a livello regionale. Sostituzione della rubrica del capo II del titolo II della
1. La rubrica del capo II del titolo II della
SEZIONE V
Modifiche alla
Art. 13. Strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 49 della
1. Al comma 4 bis1 dell'articolo 49 della
Art. 14. Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale Modifiche all'articolo 51 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 51 della
"2 bis. Il contratto di lavoro di cui al comma 2, è prorogato nei confronti del personale che viene confermato nel rapporto alla scadenza dell'Ufficio di presidenza previsto dall'articolo 14, comma 3, dello Statuto per una durata non superiore alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale, del componente dell'Ufficio presidenza e del Portavoce dell'opposizione .
Art. 15. Portavoce o responsabile delle relazioni istituzionali del Presidente del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 52 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 52 della
“3 bis. Al personale di cui al comma 1 si applica l’articolo 5, comma 5, secondo periodo del
Art. 16. Personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 53 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 della
"4 bis. Il contratto di lavoro di cui al comma 4, è prorogato nei confronti del personale che viene confermato nel rapporto alla scadenza dell'Ufficio di presidenza previsto dall'articolo 14, comma 3, dello Statuto per una durata non superiore alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale, del componente dell'Ufficio presidenza e del Portavoce dell'opposizione. "
Art. 17. Segreterie dei gruppi consiliari. Modifiche all'articolo 55 della
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 55 della
2. Il comma 1 bis dell’articolo 55 della
SEZIONE VI
Modifiche alla
Art. 18. Decorrenza delle indennità e rimborsi spese Modifiche all'articolo 10 della
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della
CAPO II
Ambiente
SEZIONE I
Modifiche alla
Art. 19. Utilizzazione dei fondi. Modifiche all’articolo 21 della
1. Il comma 1 dell'articolo 21 della
“1. Il Fondo per la minore produzione di rifiuti è costituito dall’ammontare versato a titolo di tributo, esclusa la parte derivante dall’applicazione del tributo ai fanghi di risulta .”.
2. Il comma 2 dell'articolo 21 della
“2. Il Fondo per investimenti di tipo ambientale è costituito dall’ammontare del tributo riferito ai fanghi di risulta .”.
Art. 20. Ammontare dell'imposta e determinazione del tributo dovuto. Modifiche all’articolo 23 bis della
1. Il comma 3 dell'articolo 23 bis della
“3. I rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione “D10 Incenerimento a terra” ai sensi dell’allegato B alla parte quarta del
2. Al comma 4 dell'articolo 23 bis della
SEZIONE II
Modifiche alla
Art. 21. Finalità ed oggetto della legge. Modifiche all’articolo 1 della
1. Al comma 4 dell'articolo 1 della
SEZIONE III
Modifiche alla
Art. 22. Tenuta di San Rossore. Modifiche all'articolo 6 della
1. Il comma 4 dell'articolo 6 della
“4. Il bilancio preventivo economico predisposto dall'ente parco ai sensi dell'articolo 35 della
SEZIONE IV
Modifiche alla
Art. 23. Programma comunale degli impianti. Modifiche all'articolo 9 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della
Art. 24. Disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 17 della
1. Alla lettera a) del comma 8 dell'articolo 17 della
SEZIONE V
Modifiche alla
Art. 25. Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità. Modifiche all'articolo 9 della
1. Alla fine della lettera g) del comma 2 dell'articolo 9 della
Art. 26. Comunità del parco. Modifiche all’articolo 22 della
1. Al comma 4 dell'articolo 22 della
Art. 27. Contabilità e bilancio dell’ente parco. Modifiche all'articolo 35 della
1. Alla fine del comma 7 dell'articolo 35 della l.r. 30/2015” sono aggiunte le seguenti: “ed è trasmesso immediatamente alla comunità del parco per l’espressione del parere e alla Giunta regionale”.
Art. 28. Programma annuale delle attività. Modifiche all'articolo 36 della
1. Al comma 2 bis dell'articolo 36 della
Art. 29. Funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento. Modifiche all’articolo 44 della
1. Al comma 2 dell'articolo 44 della
Art. 30. Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale. Modifiche all'articolo 103 della
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 103 della
Art. 31. Disposizioni transitorie. Modifiche all’articolo 121 della
1. Al comma 2 dell'articolo 121 della
Art. 32. Modalità di inoltro dell’istanza di nulla osta e dello studio di incidenza relativi a progetti ed interventi connessi ad attività produttive, edilizie ed agricoloforestali. Modifiche all'articolo 123 bis della
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 123 bis della
SEZIONE VI
Modifiche alla
Art. 33. Modifiche al preambolo della
1. Alla fine del punto 5 del preambolo della
2. Dopo il punto 5 del preambolo della
" 5 bis. Al fine di evitare che nel territorio del Comune di Coreglia Antelminelli si crei una piccola exclave classificata ad area contigua del parco, completamente scollegata dalle altre aree oggetto del piano stralcio ed in contrasto quindi con la definizione stessa di "area contigua", è necessario ripristinare l'originale perimetro dell'area contigua del parco come risultante dall'allegato della
3. Alla fine del punto 6 del preambolo della
Art. 34. Disposizioni transitorie al piano stralcio del Parco regionale delle Alpi Apuane. Modifiche all'articolo 1 della
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della
"b) per il Comune di Coreglia Antelminelli è ripristinato l'originale perimetro dell'area contigua del parco come risultante dall'allegato della
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della
“b bis) i territori dei Comuni di Borgo a Mozzano, Piazza al Serchio e Camporgiano sono esclusi dal piano del parco.”.
3. Il comma 2 dell'articolo 1 della
“2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, il Consiglio direttivo del parco provvede alle modifiche cartografiche degli allegati al piano stralcio, approvato con propria
CAPO III
Attività produttive
Art. 35. Esercizio dell’attività di panificazione. Modifiche all’articolo 2 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della
“1 bis. Il subingresso è soggetto alla comunicazione ai sensi dell'articolo 47 della
CAPO IV
Cultura
SEZIONE I
Modifiche alla
Art. 36. Ricerca e innovazione. Modifiche al preambolo della
1. I punti 6 e 7 del preambolo della
SEZIONE II
Modifiche alla
Art. 37. Programmazione. Modifiche all'articolo 4 della
1. L'alinea del comma 3 dell'articolo 4 della
2. Dopo la lettera h) del comma 3 dell'articolo 4 della
“h bis) in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali di cui all'articolo 7 .”.
Art. 38. Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali. Modifiche all'articolo 7 della
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 7 della
Art. 39. Funzioni della Regione. Modifiche all'articolo 24 della
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 24 della
CAPO V
Istruzione e formazione
Art. 40. Disposizioni sull’ammissibilità dei soggetti ai tirocini non curriculari. Modifiche dell'articolo 17 quater della
1. Al comma 1 dell’articolo 17 quater della
CAPO VI
Mobilità e infrastrutture
SEZIONE I
Modifiche alla
Art. 41. Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. Modifiche all'articolo 3 della
1. Al comma 2 dell'articolo 3 della
“c bis) conducenti di velocipedi .”.
Art. 42. Funzionamento della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli. Sostituzione dell'articolo 7 della
1. L'articolo 7 della
“Art. 7 Funzionamento della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli
1. La commissione di cui all'articolo 6:
a) valuta la regolarità delle domande per l’iscrizione al ruolo;
b) redige l’elenco dei candidati ammessi a sostenere l’esame per l’accertamento del requisito dell’idoneità professionale all’esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente;
c) accerta, mediante esame, il requisito dell’idoneità professionale;
d) procede all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate in ordine ai requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 4, presentate ai sensi del
e) vigila sul permanere del possesso, da parte dei soggetti già iscritti al ruolo, dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 4, con controlli anche a campione.
2. I ruoli provinciali, suddivisi per sezione, sono trasmessi, a cura del segretario della Commissione, entro trenta giorni dall’aggiornamento conseguente agli adempimenti di cui al comma 1, alle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. I ruoli sono pubblici.
3. Il segretario della Commissione, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell’esame, pubblica sul sito istituzionale della Regione Toscana l'elenco dei candidati ammessi, la data ed il luogo dell’esame. Con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata (PEC) sono comunicati agli esclusi i motivi della non ammissione.
4. Il segretario provvede alla convocazione dei membri effettivi della Commissione. Qualora un membro effettivo sia impossibilitato a partecipare, ne dà immediata comunicazione alla segreteria della Commissione al fine di consentire la convocazione del relativo supplente .”.
SEZIONE II
Modifiche alla
Art. 43. Disciplina tariffaria dei servizi programmati Modifiche all'articolo 19 bis della
1. Al comma 5 dell'articolo 19 bis della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), le parole: “I biglietti di corsa semplice sono posti in vendita anche a bordo dei mezzi di trasporto, con eventuale maggiorazione del prezzo nel rispetto dell'importo massimo stabilito dagli enti competenti .” sono soppresse:
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 19 bis della
“5 bis. I biglietti di corsa semplice sono posti in vendita anche a bordo dei mezzi di trasporto, con eventuale maggiorazione del prezzo nel rispetto dell'importo massimo stabilito dagli enti competenti, salvo qualora ciò sia limitato o negato per motivi di sicurezza o di politica antifrode o a causa dell’obbligo di prenotazione.”.
CAPO VII
Sanità e coesione sociale
SEZIONE I
Modifiche alla
Art. 44. Funzioni della Regione regionali in tema di tutela sanitaria dello sport. Modifiche all'articolo 2 della
1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 45. Certificazione di idoneità sportiva agonistica e non agonistica. Modifiche all’articolo 4 della
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della
2. Il comma 3 dell’articolo 4 della
“3. Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva non agonistica sono rilasciate dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport, oppure dai medici della Federazione medico sportiva italiana del CONI individuati dall’articolo 42 bis, comma 2, del
3. Il comma 4 dell’articolo 4 della
“4. Le certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica sono rilasciate dalle strutture delle aziende unità sanitarie locali o dalle strutture ambulatoriali private accreditate per la medicina dello sport .”.
Art. 46. Criteri generali per la qualificazione dell'attività sportiva agonistica e per il rilascio dei relativi attestati di idoneità. Modifiche all’articolo 5 della
1. Al comma 1 e al comma 3 dell’articolo 5 della
Art. 47. Anagrafe dei soggetti sottoposti a visita per idoneità allo sport agonistico. Modifiche all’articolo 10 della
1. Alla fine della rubrica dell’articolo 10 della
2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 10 della
3. Alla fine del comma 2 dell’articolo 10 della
4. Al comma 3 dell'articolo 10 della
Art. 48. Autorizzazione ed accreditamento degli ambulatori privati. Modifiche all’articolo 13 della
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della
Art. 49. Provvedimenti sanzionatori. Modifiche all'articolo 14 della
1. Al comma 5 dell'articolo 14 della
SEZIONE II
Modifiche alla
Art. 50. Percorsi e requisiti formativi. Modifiche all’articolo 10 della
1. Al comma 3 bis dell’articolo 10 della
SEZIONE III
Modifiche alla
Art. 51. Conferenza aziendale dei sindaci. Sostituzione della rubrica dell'articolo 12 della
1. La rubrica dell’articolo 12 della
Art. 52. Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale. Modifiche all'articolo 37 della
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 37 della
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 37 della
“6-bis. Durante la pendenza del contratto il Presidente della Giunta regionale può, per motivate esigenze organizzative e gestionali, nominare, ad invarianza di retribuzione, il direttore generale presso altra azienda o ente del servizio sanitario regionale o presso un'area vasta nel ruolo di direttore per la programmazione di area vasta, per la residua durata del contratto. Nulla è comunque dovuto al direttore generale, a titolo di indennizzo, a fronte di tale mobilità. La disposizione si applica ai direttori generali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale e ai direttori per la programmazione di area vasta, anche con rapporto in essere, in conformità a quanto previsto nei contratti vigenti, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale di azienda sanitaria .”.
3. Il comma 7 dell’articolo 37 della
Art. 53. Cause di decadenza e revoca del direttore generale. Modifiche all'articolo 39 della
1. Al comma 7 dell’articolo 39 della
Art. 54. Strutture regionali del governo clinico. Modifiche all'articolo 43 della
1. Alla fine dell'alinea del comma 4 dell'articolo 43 della
Art. 55. Organismo toscano per il governo clinico e Osservatorio per le professioni sanitarie. Sostituzione della rubrica del capo III bis del titolo IV della
1. La rubrica del capo III bis del titolo IV della
Art. 56. Rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua. Modifiche all’articolo 51 della
1. Al comma 6 quater dell’articolo 51 della
Art. 57. Conferenza regionale permanente. Modifiche all'articolo76 septies della
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 76 septies della
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 76 septies della
“d) il referente sanitario regionale per le grandi emergenze individuato ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2016 (Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale) ;
3. Il comma 5 dell'articolo 76 septies della
“5. La direzione regionale competente verifica ogni due anni che gli organismi di cui al comma 1, lettera e), conservino il carattere della maggiore rappresentatività a livello regionale. '".
SEZIONE IV
Modifiche alla
Art. 58. Conferenza zonale dei sindaci. Modifiche all’articolo 34 della
1. Il comma 1 dell’articolo 34 della
“1. In ciascuna delle zone-distretto è istituita la conferenza zonale dei sindaci, cui partecipano tutti i sindaci dell’ambito, ovvero chi, ai sensi della normativa nazionale, ricopre temporaneamente la carica di sindaco. ’”.
SEZIONE V
Modifiche alla
Art. 59. Accreditamento delle strutture. Modifiche all’articolo 4 della
1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 4 della
“2 ter. L'accreditamento istituzionale ha validità cinque anni, decorrenti dalla data del rilascio. Ai fini del rinnovo, il legale rappresentante della struttura accreditata presenta istanza alla Giunta regionale, con le modalità di cui al comma 2. Nelle more del provvedimento regionale la struttura accreditata continua ad operare in regime di proroga .”.
Art. 60. Norma transitoria. Modifiche all’articolo 13 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della
“2 bis. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2 ter, si applica alle strutture già accreditate di cui al comma 1, a far data dalla comunicazione di cui al medesimo comma 1.”.
SEZIONE VI
Modifiche alla
Art. 61. Personale. Sostituzione dell’articolo 5 della
1. L’articolo 5 della
“Art. 5 Personale
1. Al personale dipendente della Fondazione si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti del servizio sanitario regionale.
2. Le figure apicali di direzione sono individuate e regolate dallo statuto della Fondazione, in analogia a quelle previste per le aziende sanitarie.
3. Gli incarichi apicali sono esclusivi, non sono compatibili con cariche pubbliche elettive o di nomina e sono subordinati, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, sono a carico del bilancio della Fondazione.
4. Nel caso in cui gli incarichi apicali siano conferiti a un dipendente della Regione, di un ente del servizio sanitario regionale o di un altro ente regionale, l’amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento corrisposto dalla Fondazione, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto alla Fondazione, che procede al recupero delle quote a carico dell’interessato.
5. Nel caso in cui gli incarichi apicali siano conferiti a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l’amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all’atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all’interno dell’amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente alla Fondazione il rimborso di tutto l’onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l’incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell’amministrazione di appartenenza, la Fondazione provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
6. Il trattamento contributivo di cui ai commi 4 e 5 esclude ogni altra forma di versamento.”.
SEZIONE VII
Modifiche alla
Art. 62. Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all'articolo 26 decies della
1. La lettera e) del comma 3 dell’articolo 26 decies della
“e) due rappresentanti designati dal CAL.”.
CAPO VIII
Sanzioni amministrative
Art. 63. Abrogazione della
1. La
Art. 64. Sanzioni amministrative. Funzioni esercitate dalla Regione. Modifiche all'articolo 4 della
1. Nella rubrica dell'articolo 4 della
2. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 4 della
3. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della
“b bis) infrazioni amministrative nelle materie trasferite alla Regione ai sensi dell’articolo 2 della
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della
“1 bis. All’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza della Regione provvedono i dirigenti regionali cui è attribuita la relativa competenza. I dirigenti curano anche la fase di opposizione in sede giudiziaria, per la quale si avvalgono della facoltà di cui all’articolo 6, comma 9, del
5. Al comma 2 dell'articolo 4 della
CAPO IX
Sviluppo rurale
SEZIONE I
Produzioni ottenute mediante metodi biologici. Abrogazione di leggi regionali
Art. 65. Abrogazione delle leggi regionali 54/1995 e 49/1997
1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali:
a)
b)
SEZIONE II
Disposizioni in materia di caccia e governo del territorio. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 65/2014, 37/2017
Art. 66. Centrale unica di committenza. Modifiche all'articolo 11 sexies della
1. Il comma 3 dell’articolo 11 sexies della
“3. L’ufficio con funzioni di centrale unica di committenza di cui al comma 2, provvede all’acquisizione della qualificazione di cui all’articolo 38 del
Art. 67. Manufatti e altri interventi edilizi per esigenze venatorie. Sostituzione dell'articolo 34 bis della
1. L’articolo 34 bis della
“Art. 34 bis Manufatti e altri interventi edilizi per esigenze venatorie
1. Per il ritrovo e l’organizzazione delle attività delle squadre di caccia al cinghiale nel territorio rurale possono essere realizzati:
a) manufatti secondo quanto previsto dall’articolo 78 della
b) interventi edilizi sul patrimonio esistente secondo quanto previsto dall’articolo 79 della
2. I manufatti di cui al comma 1 non costituiscono appostamenti fissi ai sensi dell’articolo 34.”.
Art. 68. Manufatti per l'attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie. Modifiche all'articolo 78 della
1. Nel comma 1 dell’articolo 78 della
2. Nel comma 2 bis dell’articolo 78 della
3. Nel comma 3 dell’articolo 78 della
Art. 69. Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale. Modifiche all’articolo 84 della
1. La lettera n) del comma 1 dell’articolo 84 della
“n) le condizioni per la realizzazione dei manufatti di cui all’articolo 78.”.
Art. 70. Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA. Modifiche all’articolo 134 della
1. La lettera b bis) del comma 1 dell’articolo 134 della
“b bis) l’installazione dei manufatti di cui all’articolo 78;”.
Art. 71. Opere ed interventi soggetti a SCIA. Modifiche all’articolo 135 della
1. La lettera g) del comma 2 dell’articolo 135 della
“g) l’installazione dei manufatti di cui all’articolo 78;”.
Art. 72. Disposizioni in materia faunistico venatoria. Modifiche al preambolo della
1. Al punto 5 del preambolo della
CAPO X
Urbanistica
Art. 73. Commissione regionale per il paesaggio. Sostituzione dell'articolo 2 della
1. L'articolo 2 della
“Art. 2 Composizione e durata della commissione
1. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Della commissione fanno parte di diritto:
a) il segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana, o suo delegato;
b) i soprintendenti archeologia, belle arti e paesaggio competenti per il territorio in cui sono situati gli immobili o le aree oggetto dei procedimenti attribuiti alla competenza della commissione, o loro delegati;
c) due fra dirigenti o funzionari preposti alle strutture regionali in materia di paesaggio, individuati nel decreto di nomina dal Presidente della Giunta regionale in ragione del loro ufficio.
2. Oltre ai membri di diritto, indicati al comma 1, della commissione fanno parte tre membri, anch’essi nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, scelti fra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio:
a) un docente universitario scelto all’interno di una terna di soggetti designati d’intesa dai rettori delle università degli studi della Toscana;
b) un esperto scelto all’interno di una terna di soggetti designati d’intesa dalle associazioni portatrici di interessi diffusi in materia ambientale, che sono rappresentate al tavolo di concertazione generale, secondo quanto previsto dall’articolo 3 della
c) un esperto scelto all’interno di una terna di soggetti designati dal Consiglio delle autonomie locali.
3. La commissione è integrata da un rappresentante designato dal competente comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare carabinieri regionale, nel caso in cui la proposta di cui all’articolo 1 riguardi filari, alberate ed alberi monumentali, ai sensi dell’articolo 137 del
4. La commissione resta in carica cinque anni.”.
Art. 74. Procedimento di nomina e insediamento della commissione. Modifiche all’articolo 3 della
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della
“2. Entro quindici giorni dal ricevimento delle designazioni di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale costituisce la commissione provvedendo alla nomina dei membri secondo la composizione stabilita nell’articolo 2 e ne convoca la prima seduta, in composizione plenaria. Nel caso di inutile decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 1, trascorsi quindici giorni dalla scadenza dello stesso, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla costituzione della commissione ed alla nomina dei suoi membri.”.
2. Il comma 2 bis dell’articolo 3 della
Art. 75. Modalità di funzionamento della commissione. Modifiche all’articolo 4 della
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della
“1. Nel corso della prima seduta, la commissione, convocata in composizione plenaria:
a) nomina il presidente fra i membri di diritto di cui all’articolo 2, comma 1;
b) approva il regolamento interno di funzionamento della commissione.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 4 della
Art. 76. Norme transitorie. Sostituzione dell’articolo 7 della
1. L'articolo 7 della
“Art. 7 Norma transitoria
1. In fase di prima applicazione dell'articolo 2, come modificato dalla
2. Fino alla nomina della commissione secondo la composizione stabilita ai sensi dell'articolo 2, come modificato dalla l.r.70/2017 sono prorogate le funzioni della commissione nella composizione precedente.”.
Art. 77. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.