Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
Capitolo: | 56.6 rifiuti |
Data: | 14/07/2008 |
Numero: | 123 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di [...] |
§ 56.6.261 - L. 14 luglio 2008, n. 123.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.
(G.U. 16 luglio 2008, n. 165)
1. Il
2. E' abrogato il
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 2008, N. 90
All'articolo 1:
al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;
al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Alle attività di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili sulle gestioni esistenti e, in via residuale, sul Fondo per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle emergenze".
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: "tutela della salute e dell'ambiente" sono inserite le seguenti: "previste dal diritto comunitario";
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato non percepisce ulteriori emolumenti";
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Sottosegretario di Stato è altresì autorizzato a porre in essere, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le procedure sopra descritte, misure di recupero e riqualificazione ambientale nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 17";
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. Senza compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle vigenti ordinanze di protezione civile, il personale delle Forze armate impiegato per lo svolgimento delle attività di vigilanza e protezione, di cui al comma 7, agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere all'identificazione e all'immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8-bis. Il rimborso degli oneri derivanti dal concorso reso dalle amministrazioni dello Stato per le finalità di cui al presente decreto è effettuato dal soggetto delegato mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione dell'amministrazione interessata, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17";
al comma 9, la parola: "ostacoli" è sostituita dalla seguente: "ostacola" e la parola: "complessiva" è soppressa;
al comma 12, le parole: "ricorso di interventi" sono sostituite dalle seguenti: "ricorso ad interventi" e dopo le parole: "a valere sulle risorse" sono inserite le seguenti: "dei comuni interessati";
dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
"12-bis. Il Sottosegretario di Stato, sessanta giorni prima della cessazione dello stato di emergenza, presenta al Parlamento una relazione nella quale quantifica tutti gli oneri relativi agli interventi realizzati a carico delle risorse di cui all'articolo 17, indicando puntualmente e in modo motivato le esigenze in atto, le risorse disponibili e i soggetti pubblici e privati ai quali verranno affidati gli oneri della gestione ordinaria del ciclo dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania".
All'articolo 3:
al comma 1, dopo le parole: "relativi ai reati" sono inserite le seguenti: ", consumati o tentati,", le parole: "nonchè a quelli ad essi" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè in quelli" e dopo le parole: "dell'articolo 12 del codice di procedura penale," sono inserite le seguenti: "attinenti alle attribuzioni del Sottosegretario di Stato, di cui all'articolo 2 del presente decreto,";
al comma 4, le parole: "il Procuratore della Repubblica di Napoli" sono sostituite dalle seguenti: "il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli";
al comma 5, primo periodo, le parole: "delle disposizioni medesime" sono sostituite dalle seguenti: "del presente decreto";
al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "personale amministrativo in servizio" sono inserite le seguenti: ", ivi compreso quello in servizio presso i tribunali militari e la corte militare d'appello, d'intesa con il Ministro della difesa,".
All'articolo 5:
al comma 1, dopo la parola: "20.03.01" è inserita la seguente: "; 20.03.99";
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ai sensi dell'articolo 5 del
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. La struttura del Sottosegretario di Stato mette a disposizione tutte le informazioni riguardanti le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative procedure, e ne informa la Commissione europea conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, della
al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", per la cui individuazione si provvede in sede di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 5 del
il comma 4 è soppresso.
All'articolo 6:
al comma 1, secondo periodo, le parole: "senza oneri" sono sostituite dalle seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri";
al comma 2:
al primo periodo, la parola: "nonchè" è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè per la produzione di combustibile da rifiuti di qualità (CDR-Q) da utilizzarsi in co-combustione nei cementifici e nelle centrali termoelettriche"; al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", entro un limite di spesa di euro 10.900.000".
Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
"Art. 6-bis. - (Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti - termovalorizzatore di Acerra) - 1. Allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli enti che vi sono ordinariamente preposti, è trasferita alle province della regione Campania la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, di cui all'articolo 6, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali. Le province rimangono estranee alle situazioni debitorie e creditorie insorte anteriormente alla data di entrata in vigore del
2. Le province della regione Campania, nelle more dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, si avvalgono, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, delle risorse umane e strumentali strettamente afferenti alla gestione degli impianti di cui al comma 1. 3. In attesa della definizione delle procedure previste dal comma 2, il Sottosegretario di Stato richiede, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2009, l'impiego delle Forze armate per la conduzione tecnica e operativa degli impianti predetti.
4. Resta fermo l'obbligo del completamento del termovalorizzatore di Acerra (NA) per le società già affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti nella regione Campania. 5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della regione Campania provvede all'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto. 6. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti.
Art. 6-ter. - (Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti) - 1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di valutazione di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzato, presso gli impianti ivi indicati, il trattamento meccanico dei rifiuti urbani, per i quali, all'esito delle relative lavorazioni, si applica in ogni caso, fermo quanto disposto dall'articolo 18, la disciplina prevista per i rifiuti codice CER 19.12.12, CER 19.12.02, CER 19.05.01; presso i medesimi impianti sono altresì autorizzate le attività di stoccaggio e di trasferenza dei rifiuti stessi.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, e in deroga alle disposizioni di cui all'allegato D alla parte IV del
All'articolo 7:
al comma 2:
al primo periodo, le parole: "è aggiunto, in fine, il seguente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi" e dopo le parole: "Segretario generale" è inserito il seguente periodo: ". Al conferimento dell'incarico di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del
il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La copertura dei relativi oneri è assicurata mediante soppressione di un posto di funzione di livello dirigenziale generale, effettivamente ricoperto, di cui all'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al
il comma 3 è soppresso;
la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali".
All'articolo 8:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti della regione Campania di cui al presente decreto e ferma restando la necessità di adottare misure di salvaguardia ambientale e di tutela igienico-sanitaria, è autorizzato l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99 sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e sono altresì autorizzati lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento e il deposito temporaneo limitatamente ai rifiuti aventi i medesimi codici sopra richiamati";
il comma 3 è soppresso.
Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
"Art. 8-bis. - (Misure per favorire la realizzazione dei termovalorizzatori) - 1. Per superare la situazione di emergenza e per assicurare un'adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti in Campania, per gli impianti di termovalorizzazione localizzati nei territori dei comuni di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa (CE), il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta motivata del Sottosegretario di Stato, definisce, con riferimento alla parte organica dei rifiuti stessi, le condizioni e le modalità per concedere, con propri decreti, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, anche in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della
All'articolo 9:
al comma 2, dopo la parola: "19.02.06;" sono inserite le seguenti: "20.03.99, fermo restando quanto previsto dal comma 3;" e dopo le parole: "presso i suddetti impianti è inoltre autorizzato" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto della distinzione tra categorie di discariche di cui alla normativa comunitaria tecnica di settore,";
al comma 3, la parola: "20.03.01" è sostituita dalle seguenti: "20.03.99, salva diversa classificazione effettuata dal gestore prima del conferimento in discarica";
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. Fatte salve le intese ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del
All'articolo 10:
al comma 1 sono premesse le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 4," e dopo le parole: "attività di" è inserita la seguente: "pretrattamento,";
al comma 2, dopo le parole: "per il periodo di tempo strettamente necessario" sono inserite le seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2009"; le parole: "nella misura non superiore al 50 per cento rispetto ai limiti" sono sostituite dalle seguenti: "in una misura che non superi di oltre il 50 per cento i limiti"; le parole: "senza maggiori oneri" sono sostituite dalle seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"; dopo le parole: "non spetta alcun compenso" sono inserite le seguenti: ", emolumento o rimborso spese"; dopo le parole: "di valutare" sono inserite le seguenti: ", in relazione agli obiettivi di qualità previsti dalle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, attraverso un'apposita pianificazione di monitoraggi continui," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè di proporre agli enti territorialmente competenti le eventuali misure di salvaguardia".
All'articolo 11:
al comma 1, le parole da: "31 dicembre 2008" fino a: "e al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009, al 35 per cento entro il 31 dicembre 2010 e al 50 per cento entro il 31 dicembre 2011, fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007, è imposta una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 15 per cento, al 25 per cento e al 40 per cento";
al comma 4, le parole: "nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito delle risorse disponibili del bilancio degli enti locali interessati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
al comma 6, dopo le parole: "regione Campania," sono inserite le seguenti: "anche in forma associata," e le parole: "nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito delle risorse disponibili del bilancio degli enti locali interessati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
al comma 8, le parole: "della provincie" sono sostituite dalle seguenti: "delle province";
al comma 12:
al primo periodo, dopo le parole: "di compensazione ambientale" sono inserite le seguenti: "e bonifica";
al secondo periodo, le parole: "per l'importo di 47 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo di 47 milioni di euro" e dopo le parole: "del Fondo per le aree sottoutilizzate" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 61 della
All'articolo 12:
al comma 1, le parole: "per l'importo massimo di quaranta milioni di euro" sono soppresse; il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 e del presente articolo si provvede, nel limite massimo di quaranta milioni di euro, con le risorse del Fondo di cui all'articolo 17".
All'articolo 13:
al comma 1, dopo le parole: "l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati," sono inserite le seguenti: "al fine di promuovere il rispetto dell'ambiente, anche stimolando l'adozione di comportamenti e abitudini tali da favorire lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti," e le parole: "senza maggiori oneri" sono sostituite dalle seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato";
al comma 3, le parole: "senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato";
al comma 5, le parole: "interventi didattico-educativi integrativi" sono sostituite dalle seguenti: "attività aggiuntive di insegnamento".
All'articolo 14, al comma 1, dopo le parole: "nonchè l'articolo 5-bis" sono inserite le seguenti: ", comma 5,".
All'articolo 15:
al comma 1, alinea, le parole: "Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17, destinate ad iniziative di spese di parte corrente," sono soppresse;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonchè delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 6-bis, si provvede a valere sulle risorse destinate ad interventi di parte corrente di cui all'articolo 17, nel limite di euro 12.214.000";
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. All'articolo 6, comma 1, del
All'articolo 16:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: "anche in soprannumero," sono soppresse;
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) al fine di assicurare interventi adeguati alla risoluzione delle problematiche di cui all'articolo 1, il Dipartimento della protezione civile può usufruire di personale specializzato con ruolo dirigenziale, assunto a tempo determinato mediante concorso pubblico, con scadenza al 31 dicembre 2009, anche con contratti di diritto privato";
al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 1, lettera a), e 2, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della
la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure per garantire la funzionalità dell'Amministrazione".
All'articolo 17:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'emergenza rifiuti Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008, che costituisce limite di spesa per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, ad eccezione delle spese derivanti dagli articoli 11, comma 12, e 16. La dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è trasferita, nell'anno 2008, su apposita contabilità speciale per l'attuazione degli interventi di cui al precedente periodo. Una quota della medesima dotazione, pari al 10 per cento, è destinata a spese di parte corrente"; al comma 2, le parole: "all'articoli 61" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 61";
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. All'attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera b), si provvede a valere sulle risorse di parte corrente del Fondo per la protezione civile, come determinato dalla tabella C allegata alla
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Il Sottosegretario di Stato provvede al monitoraggio degli impegni finanziari assunti, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, informando il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
All'articolo 18:
all'alinea, le parole da: ", il Sottosegretario" fino alla fine dell'alinea sono sostituite dalle seguenti: "e fermo restando il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, della sicurezza sul lavoro, dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati, ove necessario per la salvaguardia della salute pubblica e per il tempo strettamente necessario a garantire la tutela di tale interesse, a derogare alle seguenti disposizioni:";
al trentatreesimo capoverso (
al trentacinquesimo capoverso (
al trentasettesimo capoverso (
Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:
"Art. 19-bis. - (Relazione al Parlamento) - 1. Entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente, ogni sei mesi, il Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, con particolare riferimento alle misure previste dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 18, nonchè sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti. Nella relazione è fornita dettagliata illustrazione dell'impiego del Fondo di cui all'articolo 17 e di ogni altro finanziamento eventualmente destinato alle finalità del presente decreto, con distinta indicazione degli interventi per i quali le risorse sono state utilizzate. La relazione espone, altresì, le modalità con cui, nel ricorrere alle deroghe di cui all'articolo 18, è stato assicurato il rispetto dei principi fondamentali in materia igienico-sanitaria".