Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 28/11/2018 |
Numero: | 67 |
Sommario |
Art. 1. Comitato regionale di coordinamento. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 25/1998 |
§ 5.4.287 - L.R. 28 novembre 2018, n. 67.
Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi. Modifiche alla l.r. 25/1998.
(B.U. 5 dicembre 2018, n. 54)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera s), commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;
Visto il
Vista la
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Vista la
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Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 28 giugno 2018;
Considerato che:
1. Nelle more della definizione di una nuova organizzazione in materia di gestione dei rifiuti urbani e di quanto derivante dal trattamento degli stessi che preveda una pianificazione su base regionale ed una maggiore autonomia operativa su base locale, nonché nel rispetto del principio di prossimità di cui all’articolo 182 bis del
2. Si rende necessario prevedere specifiche disposizioni al fine di verificare e monitorare l’attuazione delle convenzioni tra le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante l’istituzione di un comitato regionale di coordinamento;
3. Conseguentemente, si rende necessario prevedere che la Giunta regionale, in seguito alle sopra richiamate azioni di verifica e monitoraggio, possa approvare specifiche disposizioni operative con riferimento alla gestione dei flussi di rifiuti oggetto della convenzione, che sono recepite dalle autorità di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate entro trenta giorni;
4. Si rende altresì necessario prevedere l’applicazione dei poteri sostitutivi da parte della Regione qualora l’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani rimanga inerte o comunque non dia piena attuazione a quanto stabilito dalla Giunta regionale;
Approva la presente legge
Art. 1. Comitato regionale di coordinamento. Modifiche all’articolo 25 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 25 della
“2.1 Presso la direzione competente della Giunta regionale è istituito un Comitato regionale di coordinamento, il quale è composto:
a) dal direttore della direzione della Giunta regionale competente in materia di rifiuti o suo delegato;
b) dal dirigente dell’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. o suo delegato;
c) dai direttori generali delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate o loro delegati.”.
2. Dopo il comma 2.1 dell'articolo 25 della
“2.2. Il Comitato monitora e verifica l’attuazione della convenzione di cui al comma 2 con particolare riferimento alla gestione dei flussi dei rifiuti destinati a impianti di trattamento fuori dall’ambito ottimale di produzione.”.
3. Dopo il comma 2.2 dell'articolo 25 della
“2.3. In esito alle verifiche condotte dal Comitato regionale di coordinamento di cui al comma 2.1, la Giunta regionale può approvare con propria deliberazione, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio regionale di cui al comma 1 e sentite le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate, specifiche disposizioni operative con riferimento alla gestione dei flussi di rifiuti oggetto della convenzione di cui al comma 2.”.
4. Dopo il comma 2.3 dell'articolo 25 della
“2.4. Entro trenta giorni dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.3, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate adeguano le convenzioni sottoscritte ai sensi del comma 2 alle disposizioni operative di cui al comma 2.3.”.
5. Dopo il comma 2.4 dell'articolo 25 della
“2.5. Qualora l’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani rimanga inerte o comunque non dia piena attuazione a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.3, la Regione si sostituisce con le modalità di cui all’articolo 44 della