Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 09/11/2009 |
Numero: | 67 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 25/1998 |
Art. 2. Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 25/1998 |
Art. 3. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 25/1998 |
Art. 4. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 25/1998 |
Art. 5. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 25/1998 |
Art. 6. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 25/1998 |
Art. 7. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 25/1998 |
Art. 8. Inserimento dell’’articolo 32 bis nella l. r. 25/1998 |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 5.4.186 - L.R. 9 novembre 2009, n. 67.
Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).
(B.U. 13 novembre 2009, n. 46)
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;
Visto il
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 7 settembre 2009;
Considerato quanto segue:
1. In attuazione degli articoli 181, comma 1, e 196, comma 1, lettera l), del
2. In merito ai contributi destinati alla realizzazione di investimenti pubblici funzionali al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, occorre tener conto delle norme e dei principi del
3. Proprio al fine di ottenere effetti calmieranti sulle tariffe degli utenti, oltre che per incentivare la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti, il presente intervento normativo stabilisce che il concorso finanziario della Regione a favore dei soggetti gestori del servizio di gestione dei rifiuti non altera l’equilibrio economico-finanziario dei contratti di servizio di cui all’articolo 203, comma 1, del
4. In attuazione del
5. Nel caso di contributi agli investimenti privati, i provvedimenti attuativi dell’articolo 3 della
6. Ai sensi dell’articolo 3 del
7. A seguito dell’entrata in vigore del
8. In quanto norma di maggior protezione dell’interesse ambientale, si reputa necessario inserire all’articolo 9 della l.r.
25/1998 il disposto contenuto nell’articolo 63 del d.p.g.r.
14/R/2004, che verrà abrogato con l’approvazione del nuovo regolamento regionale;
9. In attesa dell’approvazione della nuova normativa regionale di attuazione, al fine di evitare che si crei un vuoto normativo a livello regionale, si prevede che fino a tale momento continuino a trovare applicazione le disposizioni del d.p.g.r. 14/R/2004, in quanto compatibili con la normativa statale in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
Si approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
“Art. 3
Incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti
1. La Giunta regionale adotta misure economiche ai sensi dell’articolo 181, comma 1, e dall’articolo 196, comma 1, lettera l) del
2. I contributi di cui al comma 1, possono essere attribuiti alle comunità di ambito che li assegnano ai soggetti gestori, ovvero direttamente a questi ultimi, per la realizzazione di investimenti pubblici, con effetti calmieranti sulle tariffe degli utenti dell’intero territorio regionale.
3. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, i contributi di cui al comma 1, possono altresì essere concessi ad imprese di settore, soggetti pubblici e privati nonché alle associazioni di categoria nell’ambito degli accordi e contratti di programma di cui all’articolo 206 del
4. Il contributi regionali a favore dei soggetti gestori non alterano l’equilibrio economico-finanziario dei contratti di servizio di cui all’articolo 203, comma 1, del
5. L’erogazione dei contributi che costituiscono aiuti di stato è subordinata alla decisione favorevole della Commissione dell’Unione europea sui relativi atti, ovvero alla scadenza del termine previsto per tale decisione.”.
Art. 2. Inserimento dell’articolo 3 bis nella
1. Dopo l’articolo 3 della
“Art. 3 bis
Criteri e modalità per la concessione degli incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti
1. Il piano regionale di azione ambientale (PRAA) di cui alla
2. La Giunta regionale, mediante le deliberazioni di attuazione dei piani di cui al comma 1, assunte ai sensi dell’articolo 10 bis della
a) i criteri specifici e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 3, comma 2;
b) le priorità, i criteri specifici e le modalità per l’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 3, comma 3.
3. Le priorità di cui al comma 2, lettera b), sono stabilite in funzione:
a) della qualità ed innovatività dei progetti;
b) dell’efficacia dei progetti per l’incremento della raccolta differenziata, del recupero, del riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti ai fini della riduzione dello smaltimento finale.
4. La verifica dei parametri concernenti le priorità di cui al comma 3, può essere effettuata, oltre che direttamente dall’amministrazione regionale, dall’Agenzia regione recupero risorse s.p.a., di cui all’articolo 15, alla quale, ai sensi della presente legge, possono essere affidati anche il controllo e la certificazione dei risultati raggiunti con la realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente articolo.”.
Art. 3. Modifiche all’articolo 5 della
1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 della
“e) l’approvazione di norme regolamentari per la disciplina delle attività di gestione dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, con particolare riferimento a:
1) le procedure di autorizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti nonché delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti anche pericolosi al fine di garantirne la semplificazione, lo snellimento e l’uniformità sul territorio regionale;
2) i criteri e le modalità per l’esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza di competenza delle province;
3) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all’articolo 195, comma 2, lettera a) del
2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 della
“e bis) la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l’approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l’individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 195, comma 1, lettera r) del
Art. 4. Modifiche all’articolo 9 della
1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell’articolo 9 della
“m bis) gli obiettivi, le finalità e le tipologie di intervento per l’adozione delle misure economiche di cui all’articolo 3”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della
“3 bis. I proponenti di interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del comma 3, sono tenuti a presentare all’ente competente all’approvazione del progetto di trasformazione o recupero, unitamente a quest’ultimo, un apposito piano di indagini per attestare il rispetto dei livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti, per la specifica destinazione d’uso, all’allegato 5 alla parte IV del
Art. 5. Modifiche all’articolo 19 della
1. Il comma 3 dell’articolo 19 della
Art. 6. Modifiche all’articolo 28 della
1. L’articolo 28 della
“Art. 28
Finanziamento degli interventi finalizzati alla valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti
1. Per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 3, è istituito un fondo regionale a titolo di anticipazione, alimentato:
a) con i contributi previsti ai sensi dell’articolo 21, comma 5;
b) con i proventi eventualmente derivanti dalla stipulazione delle convenzioni e degli accordi di programma di cui all’articolo 17, comma 1;
c) con risorse regionali.
2. I soggetti beneficiari delle anticipazioni a valere sul fondo di cui al comma 1, sono tenuti al loro rimborso, senza alcun onere per interessi, in un periodo massimo di cinque anni. A tal fine, con l’atto di attribuzione del finanziamento si provvede a determinare il periodo e le modalità con le quali il rimborso deve essere effettuato.”.
Art. 7. Modifiche all’articolo 29 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 29 della
“3 bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, comma 2, stimati in euro 6.000.000,00 per l’anno 2010 ed euro 5.000.000,00 per l’anno 2011, si fa fronte con le risorse stanziate nell’unità previsionale di base (UPB 423) “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Spese di investimento” del bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011, annualità 2010 e 2011.”.
2. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 29 della
“3 ter. Per gli oneri derivanti dall’articolo 3, comma 3, è autorizzata la spesa di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2010 e 2011, cui si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 423 “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Spese di investimento” del bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011, annualità 2010 e 2011.”.
3. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 29 della
“3 quater. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 3 ter, al bilancio pluriennale 2009 – 2011, annualità 2011 è apportata la seguente variazione per sola competenza:
Anno 2011
In diminuzione
UPB 424 “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – spese correnti” per euro 1.500.000,00;
In aumento UPB 423 “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Spese di investimento” per euro 1.500.000,00.”.
Art. 8. Inserimento dell’’articolo 32 bis nella
1. Dopo l’articolo 32 della
“Art. 32 bis
Disposizioni transitorie concernenti gli atti attuativi di cui all’articolo 5, comma 1, lettere e) ed e bis)
1. Le norme regolamentari di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), e i criteri e le linee guida di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e bis), sono approvati dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.
2. Fino all’approvazione degli atti di cui comma 1, restano in vigore le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 14/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell’articolo 5 della
Art. 9. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2010.