Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 05/08/2011 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 25/1998 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 6 ter della l.r. 25/1998 |
Art. 3. Inserimento dell’articolo 8 bis della l.r. 25/1998 |
Art. 4. Inserimento dell’articolo 8 ter nella l.r. 25/1998 |
Art. 5. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 25/1998 |
Art. 6. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 25/1998 |
Art. 7. Inserimento dell’articolo 20 quater nella l.r. 25/1998 |
Art. 8. Inserimento dell’articolo 20 quinquies nella l.r. 25/1998 |
Art. 9. Inserimento dell’articolo 20 sexies nella l.r. 25/1998 |
Art. 10. Inserimento dell’articolo 20 septies nella l.r. 25/1998 |
Art. 11. Inserimento dell’articolo 20 octies nella l.r. 25/1998 |
Art. 12. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 25/1998 |
Art. 13. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 25/1998 |
Art. 14. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 25/1998 |
Art. 15. Inserimento dell’articolo 30 quater nella l.r. 25/1998 |
Art. 16. Disposizioni transitorie |
§ 5.4.207 - L.R. 5 agosto 2011, n. 41.
Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).
(B.U. 10 agosto 2011, n. 41)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) ed l), dello Statuto;
Visto il
Vista la
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta dell’11 luglio 2011;
Considerato quanto segue:
1. La materia interessa vari ambiti di competenza: anzitutto la tutela dell’ambiente, di competenza esclusiva statale, ma anche la tutela della salute, di competenza concorrente delle regioni, per l’innegabile ed evidente interconnessione esistente tra salubrità dell’ambiente e salute dell’uomo;
2. Lo stesso
3. Si rende pertanto necessario introdurre alcune modifiche alla
4. Con le modifiche introdotte la Regione, nell’esercizio della propria competenza legislativa, dà attuazione all’obiettivo di riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti, sancito dallo stesso
5. Un primo intervento di adeguamento alla normativa nazionale riguarda la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi nei porti sede di Autorità marittima, che si rende necessario a seguito delle modifiche introdotte al l’articolo 5 del
6. In merito all’elaborazione ed approvazione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti portuali prodotti dalle navi nei porti sede di Autorità marittima, si reputa che il livello provinciale risulti il più adeguato per lo svolgimento degli adempimenti e delle funzioni ad esse connesse, in ragione delle competenze di cui le province sono titolari e delle evidenti interconnessioni dei contenuti di tali piani con quelli dei piani interprovinciali di gestione dei rifiuti. Risulta, invece, più congruo attribuire gli adempimenti connessi alle procedure di affidamento del servizio di gestione di questi rifiuti alle Comunità di ambito, che opereranno, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del
7. Analogamente a quanto già realizzato in altre leggi regionali di settore, occorre assicurare l’esercizio coordinato ed integrato delle funzioni amministrative
in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati, attraverso l’istituzione di appositi organismi di natura tecnica, composti dai dirigenti responsabili dei competenti uffici regionali, provinciali e comunali;
8. Occorre assicurare l’uniforme applicazione sul territorio regionale della normativa nazionale in materia di recupero di rifiuti e di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), modificata dal legislatore nazionale con più interventi, spesso privi della necessaria normativa attuativa, che hanno determinato disorientamento negli operatori del settore e comportamenti talvolta tra loro difformi da parte degli enti competenti;
9. In particolare per quanto riguarda le attività di recupero da autorizzare con procedure ordinarie, occorre chiarire, in conformità a quanto già previsto dall’articolo 9 bis del
10. Poiché il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 (Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche “RAEE” da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche “AEE”, nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature), recentemente entrato in vigore, ha stabilito che i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), provenienti da nuclei domestici, devono essere conferiti in centri di raccolta realizzati e gestiti con le modalità previste dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del
11. Al fine di dare attuazione all’obiettivo di riduzione dei rifiuti biodegradabili da conferire in discarica, è necessario prevedere che il piano regionale dei rifiuti contenga anche l’apposito programma previsto dall’articolo 5 del
12. Al fine di assicurare l’uniformità di trattamento degli operatori del settore, ai quali la normativa nazionale impone la prestazione di garanzie finanziarie per l’esercizio di un’attività di smaltimento o recupero di rifiuti, è rinviata ad una successiva deliberazione della Giunta regionale la definizione delle forme e modalità per la prestazione delle suddette garanzie;
13. È necessario chiarire che le operazioni di mera separazione delle alghe e delle piante marine dalla sabbia effettuate mediante l’impiego di impianti mobili, non sono soggette ad autorizzazione, in quanto riconducibili alle fattispecie previste dall’articolo 208, comma 15, del
14. Occorre prevedere che possono essere stipulati accordi con la Regione Marche per l’inserimento del Comune di Sestino nei limitrofi ambiti territoriali marchigiani, in coerenza con i criteri di delimitazione degli ambiti territoriali ottimali individuati all’articolo 200 del
15. Occorre definire, rispetto a talune tipologie di rifiuti, le aliquote del tributo speciale per il conferimento in discarica secondo criteri che consentano di semplificare l’applicazione di tale tributo, facilitando anche i relativi controlli, e che incentivino pratiche di gestione dei rifiuti più cautelative per la tutela ambientale. E’ invece rinviata al regolamento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), della
16. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 185, comma 3, del
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all’articolo 5 della
1. Dopo il numero 3) della lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 della
“3 bis) la definizione dei parametri di riferimento per la quantificazione degli scarti e sovvalli prodotti negli impianti di gestione di rifiuti, diversi da quelli di cui all’articolo 30 quater, ai fini dell’applicazione del tributo per lo smaltimento in discarica disciplinato dalla
Art. 2. Modifiche all’articolo 6 ter della
1. L’articolo 6 ter della
“Art. 6 ter. Disposizioni relative ai piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti approvati dall’Autorità marittima
1. L’Autorità marittima adotta le ordinanze che, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del
2. Ai fini di cui al comma 1, il piano elaborato dall’Autorità marittima è trasmesso, oltre che alle province competenti, alla Regione che esprime il parere di conformità rispetto al piano regionale di gestione dei rifiuti, entro trenta giorni dal ricevimento.
3. Alla predisposizione dello studio di cui all’articolo 5, comma 2, del
4. La comunità di ambito, o l’ente che assumerà le relative funzioni, il cui ambito territoriale ottimale ricomprende il territorio di competenza dell’Autorità marittima o la parte prevalente dello stesso, provvede, in avvalimento e per conto della stessa Autorità marittima, all’espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, previa stipula di apposita convenzione con l’Autorità marittima medesima per il rimborso delle spese sostenute.
Art. 3. Inserimento dell’articolo 8 bis della
1. Dopo l’articolo 8 della
“Art. 8 bis. Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti
1. Presso la Giunta regionale è istituito un comitato regionale di coordinamento con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento tra gli uffici regionali e provinciali per l’esercizio delle funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle autorizzative e di controllo di competenza provinciale.
2. Il Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti è composto dai dirigenti responsabili degli uffici regionali e provinciali competenti in materia di gestione dei rifiuti o loro delegati.
3. Alle sedute del Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti possono essere invitati a partecipare i tecnici dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e le comunità di ambito o l’ente che assumerà le relative funzioni.
4. Il Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti è convocato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti che lo presiede, almeno ogni sei mesi e comunque ogniqualvolta sia necessario un coordinamento a livello regionale.
5. La partecipazione al Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti è a titolo gratuito.
6. Il Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti approva, a maggioranza dei suoi componenti, un regolamento interno per la propria organizzazione e funzionamento.”.
Art. 4. Inserimento dell’articolo 8 ter nella
1. Dopo l’articolo 8 bis della
“Art. 8 ter. Comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati
1. Presso la Giunta regionale è istituito un comitato regionale di coordinamento con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento tra gli uffici regionali, provinciali e comunali per l’esercizio delle funzioni di rispettiva competenza in materia di bonifica dei siti inquinati.
2. Il comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati è composto dai dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici regionali e provinciali competenti in materia di bonifica dei siti inquinati, nonché dai dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici competenti in materia di bonifica dei siti inquinati appartenenti ai tre comuni individuati dal consiglio delle autonomie locali.
3. Alle sedute del comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati possono essere invitati a partecipare i tecnici dell’ARPAT nonché, in relazione agli argomenti trattati, i dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici comunali competenti in materia di bonifica dei siti inquinati che non sono membri del comitato.
4. Il comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati è convocato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di bonifica dei siti inquinati, che lo presiede, almeno ogni sei mesi e comunque ogniqualvolta sia necessario un coordinamento a livello regionale.
5. La partecipazione al comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati è a titolo gratuito.
6. Il comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati approva, a maggioranza dei suoi componenti, un regolamento interno per la propria organizzazione e funzionamento.”.
Art. 5. Modifiche all’articolo 9 della
1. Dopo la lettera o) del comma 1 dell’articolo 9 della
“o bis) il programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da conferire in discarica in attuazione dell’articolo 5 del
Art. 6. Modifiche all’articolo 19 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 19 della
“2 bis. Nel rispetto di quanto previsto agli articoli 208, 209 e 211 del
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 19 della
“2 ter. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 208, comma 19, del
Art. 7. Inserimento dell’articolo 20 quater nella
1. Dopo l’articolo 20 ter della
il seguente:
“Art. 20 quater. Disposizioni per la gestione delle piante marine e delle alghe spiaggiate
1. Le operazioni di mera separazione delle alghe e delle piante marine dalla sabbia effettuate sulla spiaggia mediante l’utilizzo di impianti mobili, non rientrano nelle attività da autorizzare secondo quanto previsto dal capo IV del titolo I della parte IV del
Art. 8. Inserimento dell’articolo 20 quinquies nella
1. Dopo l’articolo 20 quater della
“Art. 20 quinquies. Disposizioni in materia di recupero di rifiuti non pericolosi
1. In base al
2. Per le attività di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione non pericolosi, autorizzate ai sensi del comma 1, i materiali ottenuti al termine dello stesso processo di recupero:
a) presentano l’eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dall’articolo 9 del d.m. ambiente 5 febbraio 1998;
b) sono conformi alle norme UNI di settore ed alla normativa vigente in materia di marcatura CE dei prodotti da costruzione;
c) hanno le caratteristiche tecniche indicate all’allegato 1, suballegato 1, punto 7.1.4, del d.m. ambiente 5 febbraio 1998, in relazione agli inerti da costruzione e demolizione;
d) se usati per ripristino ambientale, hanno anche le caratteristiche di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d-bis, dello stesso d.m. ambiente 5 febbraio 1998.”.
Art. 9. Inserimento dell’articolo 20 sexies nella
1. Dopo l’articolo 20 quinquies della
“Art. 20 sexies. Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
1. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), provenienti da nuclei domestici, raccolti e gestiti ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 (Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - modalità semplificate), possono essere conferiti, nel rispetto delle modalità indicate nel medesimo decreto, ad impianti autorizzati per la raccolta con le procedure di cui ai capi IV e V del titolo I della parte IV del
Art. 10. Inserimento dell’articolo 20 septies nella
1. Dopo l’articolo 20 sexies della
“Art. 20 septies. Disposizioni per l’impiego della frazione organica stabilizzata (FOS)
1. Le province possono autorizzare con le procedure di cui ai capi IV e V del titolo I della parte IV del
2. Nelle autorizzazioni di cui al comma 1, sono specificati, in funzione della tipologia della discarica, i quantitativi massimi da impiegare che comunque non possono essere superiori a venti centimetri di spessore, per la copertura giornaliera, ed a un metro di spessore, per la sistemazione finale.”.
Art. 11. Inserimento dell’articolo 20 octies nella
1. Dopo l’articolo 20 septies della
“Art. 20 octies. Disposizioni in materia di sedimenti in acque superficiali
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 185, comma 3, del
2. Previa acquisizione del parere di ARPAT, la Giunta regionale individua con apposito regolamento, da approvarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, le metodologie per l’effettuazione dei campionamenti, analisi ed accertamenti delle caratteristiche dei sedimenti spostati nell’area di cui al comma 1.”.
Art. 12. Modifiche all’articolo 24 della
1. Il comma 1 ter dell’articolo 24 della
“1 ter. La Giunta regionale può stipulare accordi con la Regione Marche per l’inserimento del Comune di Sestino, compreso nella Provincia di Arezzo, nei limitrofi ambiti territoriali ottimali della Regione Marche.”.
2. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 24 della
“1 quater. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, fissa la data a partire dalla quale i comuni di cui ai commi 1 bis e 1 ter, cessano di essere compresi rispettivamente nell’ambito dell’ATO Toscana Centro e dell’ATO Toscana Sud e di partecipare ai relativi consorzi, dettando le eventuali disposizioni per assicurare il funzionamento dell’ATO Toscana Centro e dell’ATO Toscana Sud.”.
Art. 13. Modifiche all’articolo 26 della
1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 26 della
“e bis) alla certificazione del conseguimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da conferire in discarica ai sensi dell’articolo 5 del
2. Dopo la lettera e bis) del comma 2 dell’articolo 26 della
“e ter) all’invio alla Giunta regionale di un rapporto annuale sui rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica.”.
Art. 14. Modifiche all’articolo 29 della
1. Il comma 5 dell’articolo 29 della
“5. Gli stanziamenti di cui al comma 1, possono essere integrati da ulteriori risorse provenienti da fondi comunitari e nazionali.”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 29 della
“5 bis. Le minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 30 quater sono stimate in euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e fanno carico agli stanziamenti delle UPB 111 “Imposte e tasse” del bilancio di previsione.
5 ter. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 6 al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011 - 2013, annualità 2012 e 2013, sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:
anno 2012
- in diminuzione, UPB 111 di entrata “Imposte e tasse”, euro 1.500.000,00;
- in diminuzione, UPB 424 di spesa “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati-spesa corrente”, euro 1.500.000,00.
anno 2013
- in diminuzione, UPB n. 111 di entrata “Imposte e tasse”, euro 1.500.000,00;
- in diminuzione, UPB n. 424 di spesa “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Spesa corrente”,
euro 1.500.000,00.”.
Art. 15. Inserimento dell’articolo 30 quater nella
1. Dopo l’articolo 30 ter, abrogato, della
“Art. 30 quater. Disposizioni per la determinazione dell’ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati
1. Gli scarti e i sovvalli provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella stabilita dall’articolo 23 bis, comma 1, lettera c), della
2. I rifiuti derivanti dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, in particolare, fatto salvo quanto previsto al comma 4, la frazione organica stabilizzata (FOS) e non, la frazione secca ed i quantitativi degli scarti e i sovvalli superiori al limite massimo di cui al comma 1, sono soggetti all’aliquota di euro 10,33 a tonnellata.
3. L’aliquota di cui al comma 2, si applica a decorre dal 1° gennaio 2012.
4. La FOS utilizzata per la copertura e la sistemazione finale delle discariche, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 20 septies, non è soggetta al pagamento del tributo.”.
Art. 16. Disposizioni transitorie
1. I titolari delle autorizzazioni al recupero della frazione organica stabilizzata (FOS), per la copertura giornaliera e sistemazione finale delle discariche già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle disposizioni contenute all’articolo 20 septies della
2. Alle autorizzazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute all’articolo 30 quater, comma 4, della
3. Il regolamento interno di cui all’articolo 8 bis, comma 6, della
4. Il regolamento interno di cui all’articolo 8 ter, comma 6, della
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva la deliberazione per la definizione delle forme e delle modalità relative alle garanzie finanziarie di cui all’articolo 19, comma 2 bis, della
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 27 giugno 2012, n. 159, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, limitatamente alla sostituzione del comma 4 dell’art. 6-ter della
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 27 giugno 2012, n. 159, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.