Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e assetto del territorio |
Data: | 27/07/2007 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 16 della l.r.1/2005 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 17 della l.r.1/2005 |
Art. 3. Modifiche all’articolo 18 della l.r.1/2005 |
Art. 4. Modifiche all’articolo 24 della l.r.1/2005 |
Art. 5. Sostituzione dell’articolo 25 della l.r.1/2005 |
Art. 6. Sostituzione dell’articolo 26 della l.r.1/2005 |
Art. 7. Norma finanziaria |
§ 5.1.94 - L.R. 27 luglio 2007, n. 41. [1]
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).
(B.U. 3 agosto 2007, n. 23)
Art. 1. Modifiche all’articolo 16 della l.r.1/2005
1. Al comma 2 dell’articolo 16 della
Art. 2. Modifiche all’articolo 17 della l.r.1/2005
1. Il comma 6 dell’articolo 17 della l.r.1/2005 è sostituito dal seguente: “6. Lo strumento della pianificazione approvato è comunicato ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, con i relativi atti, almeno quindici giorni prima della pubblicazione dei relativi avvisi sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (b.u.r.t.) ed è reso accessibile a tutti anche in via telematica.”.
2. Il comma 7 dell’articolo 17 della l.r.1/2005 è sostituito dal seguente:
“7. Gli avvisi relativi all’approvazione dello strumento della pianificazione territoriale, ai sensi del presente articolo, sono pubblicati sul b.u.r.t. decorsi almeno trenta giorni dall’approvazione stessa. Lo strumento acquista efficacia dalla data di tale pubblicazione.”.
Art. 3. Modifiche all’articolo 18 della l.r.1/2005
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 18 della l.r.1/2005 è inserito il seguente:
“2 bis. Le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 si applicano agli atti di cui al comma 2 e loro varianti, anche se non modificano gli strumenti della pianificazione territoriale.”.
Art. 4. Modifiche all’articolo 24 della l.r.1/2005
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 24 della l.r.1/2005 è inserito il seguente: “4 bis. La Giunta regionale informa trimestralmente il Consiglio regionale sullo stato dei procedimenti di cui agli articoli 25 e 26 riguardanti il piano di indirizzo territoriale di cui all’articolo 48 e su eventuali misure di salvaguardia apposte ai sensi dell’articolo 26, comma 5.”.
Art. 5. Sostituzione dell’articolo 25 della l.r.1/2005
1. L’articolo 25 della l.r.1/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 25. Soggetti che possono adire la conferenza e compiti della conferenza
1. Il comune, la provincia o la Regione, qualora ritengano che uno strumento della pianificazione territoriale, un regolamento urbanistico comunale, un piano complesso di intervento, una variante a taluno di tali strumenti o atti approvati da altra amministrazione presentino possibili profili di incompatibilità o contrasto con un proprio strumento della pianificazione territoriale già vigente, adiscono la conferenza interistituzionale, nel termine perentorio di sessanta giorni dall’avviso sul b.u.r.t. dell’avvenuta approvazione dello strumento o atto in contrasto ovvero incompatibile, al fine di chiedere una pronuncia in ordine all’incompatibilità o al contrasto.
2. La richiesta di pronuncia di cui al comma 1 individua puntualmente le parti dello strumento della pianificazione territoriale o dell’atto di governo del territorio in contrasto ovvero incompatibile con lo strumento di pianificazione dell’amministrazione che adisce la conferenza.
3. Entro il termine di trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione dell’avviso sul b.u.r.t. dell’avvenuta approvazione di uno degli strumenti o atti indicati al comma 1, cittadini organizzati in forme associative possono presentare apposite istanze al comune, alla provincia o alla Regione, dirette a rilevare l’incompatibilità o il contrasto con strumenti della pianificazione già vigenti dell’ente a cui è rivolta l’istanza. Sulla base di tali istanze, il comune, la provincia e la Regione possono adire la conferenza ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Le istanze di cui al comma 3 aventi ad oggetto violazioni del piano di indirizzo territoriale pervengono al garante della comunicazione istituito dalla Regione.
5. La richiesta di pronuncia di cui al comma 1 è pubblicata sul b.u.r.t., a cura del soggetto che ha presentato l’istanza ed è immediatamente comunicata al soggetto istituzionale che ha approvato lo strumento della pianificazione territoriale o l’atto di governo del territorio oggetto di contestazione. 6. Dalla data di pubblicazione di cui al comma 5 è sospesa l’efficacia delle parti dello strumento della pianificazione territoriale o dell’atto di governo del territorio oggetto di contestazione.”.
Art. 6. Sostituzione dell’articolo 26 della l.r.1/2005
1. L’articolo 26 della l.r.1/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 26. Pronuncia della conferenza
1. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla richiesta di pronuncia di cui all’articolo 25, la conferenza interistituzionale di cui all’articolo 24 esprime il parere di competenza ed entro il medesimo termine lo comunica al soggetto richiedente. 2. Qualora la conferenza paritetica non esprima il parere ovvero rilevi l’inesistenza di un contrasto tra gli strumenti o gli atti, l’amministrazione che ha approvato lo strumento della pianificazione territoriale o l’atto di governo del territorio oggetto di contestazione procede a dare avviso sul b.u.r.t. della mancata pronuncia ovvero della pronuncia della conferenza che non ritiene necessaria la modifica dello strumento o dell’atto oggetto di contestazione. Dalla data di tale pubblicazione, lo strumento della pianificazione territoriale o l’atto di governo del territorio riprendono la loro efficacia.
3. Qualora la conferenza paritetica esprima il parere ai sensi del comma 1 rilevando il contrasto, l’amministrazione che ha approvato lo strumento della pianificazione territoriale o l’atto di governo del territorio di cui si tratti provvede all’adeguamento dello strumento o atto medesimo, in conformità con la pronuncia della conferenza, dandone avviso sul b.u.r.t..
4. Qualora il soggetto istituzionalmente competente non intenda adeguarsi alla pronuncia della conferenza, provvede alla conferma dello strumento o atto contestato, dandone espressa ed adeguata motivazione. Provvede altresì a comunicare alla Regione e all’amministrazione che ha adito la conferenza gli atti di conferma e a darne avviso sul b.u.r.t..
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 gli strumenti e gli atti riacquistano efficacia decorsi quarantacinque giorni dalla pubblicazione. Possono comunque essere approvate specifiche misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 48, comma 5 ed all’articolo 51, comma 4, che sospendono l’efficacia degli atti.”.
Art. 7. Norma finanziaria
1. Agli oneri di cui alla presente legge, stimati in euro 186.000,00 per l’anno 2007, euro 373.088,16 per l’anno 2008 ed euro 373.088,16 per l’anno 2009, si fa fronte con gli stanziamenti delle seguenti UPB del bilancio pluriennale 2007/2009:
a) anno 2007:
- UPB 711 (Funzionamento della struttura regionale - spese correnti) per euro 175.095,00; - UPB 713 (Funzionamento della struttura regionale – spese di investimento) per euro 10.905,00;
b) anni 2008/2009:
- UPB 711 (Funzionamento della struttura regionale - spese correnti) per euro 373.088,16.
2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2007 e pluriennale a legislazione vigente 2007/2009 sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza:
a) anno 2007:
- in diminuzione: UPB 741 (Fondi spese correnti) per euro 186.000,00; - in aumento: UPB 711 (Funzionamento della struttura regionale - spese correnti) per euro 175.095,00;
- in aumento: UPB 713 (Funzionamento della struttura regionale – spese di investimento) per euro 10.905,00;
b) anno 2008:
- in diminuzione: UPB 741 (Fondi spese correnti) per euro 373.088,16; - in aumento: UPB 711 (Funzionamento della struttura regionale - spese correnti) per euro 373.088,16;
c) anno 2009:
- in diminuzione: UPB 741 (Fondi spese correnti) per euro 373.088,16; - in aumento: UPB 711 (Funzionamento della struttura regionale - spese correnti) per euro 373.088,16.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 254 della