§ 3.6.86 – L.R. 5 luglio 2004, n. 10.
Interventi urgenti per il settore lapideo e disposizioni per il riequilibrio del prezzo della benzina nelle isole minori.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 cave e miniere
Data:05/07/2004
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Interventi urgenti per le imprese del settore lapideo di pregio.
Art. 2.  Semplificazione delle procedure di rinnovo delle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti da cava.
Art. 3.  Disposizioni per il riequilibrio del prezzo della benzina nelle isole minori.
Art. 4. 


§ 3.6.86 – L.R. 5 luglio 2004, n. 10.

Interventi urgenti per il settore lapideo e disposizioni per il riequilibrio del prezzo della benzina nelle isole minori.

(G.U.R. 9 luglio 2004, n. 29).

 

Art. 1. Interventi urgenti per le imprese del settore lapideo di pregio.

     1. Al fine di consentire il superamento del grave stato di crisi del settore e il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese operanti nel settore dei materiali lapidei di pregio, così come individuate ai sensi e per gli effetti della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, sono disposti gli interventi di cui al presente articolo.

     2. E' sospeso, senza alcun onere aggiuntivo per le imprese beneficiarie il pagamento delle rate scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quelle che andranno a scadere fino al 1° gennaio 2006 relative a:

     a) finanziamenti agevolati concessi dall'Irfis - Medio credito della Sicilia S.p.A. ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

     b) crediti di esercizio e mutui concessi dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni. [1]

     2 bis. Sono altresì sospesi gli eventuali interessi di mora già maturati sulle rate sospese che verranno poi corrisposti contestualmente al pagamento della rata a cui si riferiscono [2].

     2 ter. Il pagamento delle rate oggetto della sospensione avverrà in coda al piano di ammortamento che viene prolungato di un numero di rate pari a quelle scadute e non pagate in virtù della presente legge e secondo la medesima periodicità prevista originariamente [3].

     2 quater. I suddetti benefici si applicano anche in presenza di azioni esecutive escluse le procedure concorsuali, avviate per il recupero delle rate oggetto della sospensione, a condizione che l'impresa debitrice provveda al pagamento delle spese legali connesse [4].

     2 quinquies. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2, dell'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 2004, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, il fondo di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) con l'articolo 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è incrementato, nell'esercizio finanziario 2005, di 25 migliaia di euro (UPB 5.2.2.7.1, capitolo 645608). Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 2004, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, il fondo unico costituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è incrementato nell'esercizio finanziario 2005, di 25 migliaia di euro (UPB 8.2.2.7.1, capitolo 745611) [5].

     3. L'articolo 73 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 non si applica alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 20, ultimo comma, della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7.

     4. Gli interventi previsti dal presente articolo sono concessi nell'ambito dei massimali previsti dall'Unione europea per gli aiuti de minimis.

     5. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2, il fondo di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) con l'articolo 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è incrementato, nell'esercizio finanziario 2004, di 125 migliaia di euro. Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 2, il fondo unico costituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è incrementato, nell'esercizio finanziario 2004, di 125 migliaia di euro.

     6. All'onere di 250 migliaia di euro discendente dall'applicazione del comma 5, si provvede, per l'esercizio finanziario 2004, con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 2. Semplificazione delle procedure di rinnovo delle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti da cava.

     1. Per i titolari delle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti da cava, di cui alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, che presentino, entro i termini previsti, istanza di rinnovo finalizzata al completamento del programma di coltivazione precedentemente autorizzato, in quanto non svolto nel periodo concesso, le autorizzazioni sono rilasciate dall'ingegnere capo del distretto minerario in deroga alla procedura di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, all'articolo 1 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19, all'articolo 39 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni, previo esito positivo della procedura di valutazione ambientale preliminare di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni [6].

     2. Con la procedura di cui al comma 1 possono essere autorizzati i rinnovi delle autorizzazioni che prevedano, nell'ambito dell'area già assentita, una modifica plano-altimetrica del programma di utilizzazione del giacimento a suo tempo approvato.

     3. Si intendono sostanziali le varianti ai progetti autorizzati che comportano:

     a) un ampliamento delle volumetrie di scavo eccedenti il limite massimo del 10 per cento;

     b) le modifiche riguardanti l'assetto plano-altimetrico della configurazione finale approvata;

     c) l'introduzione di tecniche di scavo che prevedono l'uso di esplosivo;

     d) le modifiche al progetto di coltivazione che comportano un incremento delle garanzie fideiussorie [7].

     3-bis. Per l'approvazione delle varianti di cui al comma 3 trova applicazione il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 127/1980 e successive modificazioni [8].

     3-ter. Fuori dai casi di cui al comma 3, il titolare dell'autorizzazione comunica la proposta di variante al distretto minerario competente per territorio, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, si esprime sulla sostanzialità della medesima e ne approva l'esecuzione, ferma restando la durata dell'autorizzazione [9].

     3-quater. I provvedimenti di carattere urgente finalizzati alla sicurezza, di cui agli articoli 674 e 675 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, prevalgono su ogni altra prescrizione organizzativa relativa alla coltivazione di cave e le eventuali modifiche introdotte nel piano di coltivazione non sono considerate varianti sostanziali [10].

     3-quinquies. L'esercente può chiedere al distretto minerario competente per territorio la riduzione dell'area di coltivazione nei casi in cui essa sia stata oggetto di recupero ambientale e siano state esperite le procedure di cui all'articolo 19-ter della legge regionale n. 127/1980. Sull'istanza l'ingegnere capo del distretto minerario competente per territorio decide nel termine di sessanta giorni dalla presentazione. Copia del provvedimento di autorizzazione alla riduzione, corredata della relativa documentazione cartografica indicante la porzione di cava stralciata con descrizione dello stato dei luoghi esclusi dall'autorizzazione e con documentazione fotografica, è trasmessa all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente [11].

     4. L'esercente l'attività estrattiva può sospendere la stessa, previa autorizzazione del Distretto minerario, ogni qualvolta ciò si renda necessario per esigenze tecniche, economiche e commerciali.

 

     Art. 3. Disposizioni per il riequilibrio del prezzo della benzina nelle isole minori.

     1. Al fine di compensare gli squilibri derivanti dalla perifericità e marginalità territoriale, il Presidente della Regione destina ai comuni di Pantelleria e delle altre isole minori un contributo annuale per favorire l'allineamento del prezzo della benzina alla pompa e il costo di acquisto di bombole a gas da parte dei consumatori, a quelli praticati sulla terraferma.

     2. Il contributo regionale, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 4, è determinato con decreto del Presidente della Regione ed è ripartito tra i comuni in base al numero dei residenti, secondo le modalità stabilite nel medesimo decreto.

     3. I comuni definiscono le modalità di presentazione, da parte dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti e dei titolari degli esercizi commerciali in cui si pratica la vendita di bombole a gas, della documentazione necessaria per la liquidazione dei contributi compensativi dei maggiori oneri di trasporto sopportati e gravanti sui consumatori. I contributi sono liquidati nei limiti delle disponibilità finanziarie ed entro importi che, in ogni caso, non possono essere sovracompensativi rispetto alla differenza di prezzo praticata in ragione dei maggiori oneri di trasporto.

     4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006.

     5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2004, con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     6. Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 la spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] L’originario comma 2 è stato così sostituito dagli attuali commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies per effetto dell’art. 20 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[2] L’originario comma 2 è stato così sostituito dagli attuali commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies per effetto dell’art. 20 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[3] L’originario comma 2 è stato così sostituito dagli attuali commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies per effetto dell’art. 20 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[4] L’originario comma 2 è stato così sostituito dagli attuali commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies per effetto dell’art. 20 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[5] L’originario comma 2 è stato così sostituito dagli attuali commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies per effetto dell’art. 20 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[6] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 2 aprile 2024, n. 6.

[7] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 2 aprile 2024, n. 6.

[8] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 2 aprile 2024, n. 6.

[9] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 2 aprile 2024, n. 6.

[10] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 2 aprile 2024, n. 6.

[11] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 2 aprile 2024, n. 6.