§ 3.16.253 - L.R. 5 novembre 2001, n. 17.
Interventi urgenti in materia di lavoro.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:05/11/2001
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Finanziamento di norme in materia di lavoro.
Art. 2.  Modifica dell'articolo 86 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
Art. 3.  Disposizioni in materia di contratti di diritto privato.
Art. 4.  Interventi formativi per il contingente dei Carabinieri presso gli Ispettorati del lavoro.
Art. 5.  Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18.
Art. 6.  Estensione dei benefici della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
Art. 7.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.16.253 - L.R. 5 novembre 2001, n. 17.

Interventi urgenti in materia di lavoro.

(G.U.R. 9 novembre 2001, n. 53).

 

Art. 1. Finanziamento di norme in materia di lavoro.

     1. Al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di lire 600 milioni (capitolo 322106).

     2. Al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, per le finalità di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, nonché la prosecuzione delle attività ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita dei lavoratori destinatari delle disposizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di L. 100.834 milioni (capitolo 322111).

     3. Al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 e il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di L. 15.000 milioni (capitolo 322116).

     4. Per il funzionamento del Comitato di gestione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 22 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 200 milioni.

     5. Per l'esercizio finanziario 2001, agli oneri di lire 116.634 milioni di cui al presente articolo si provvede:

     - quanto a lire 18.834 milioni con le disponibilità del capitolo 314107;

     - quanto a lire 40.100 milioni con le disponibilità del capitolo 215704, accantonamento 1001;

     - quanto a lire 50.000 milioni con le disponibilità del capitolo 108007;

     - quanto a lire 4.000 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 3, comma 1 e dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, articolo 2 (capitolo 322101);

     - quanto a lire 3.700 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 5, comma 1 e dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, articolo 2 (capitolo 322102).

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 86 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

     1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 le attribuzioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, continuano ad essere esercitate dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di contratti di diritto privato.

     1. Gli enti che stipulano i contratti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 a tempo parziale possono elevare, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, l'impegno orario nei limiti dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.

     2. Per i contratti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, stipulati

dall'Amministrazione regionale, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a finanziare totalmente gli oneri relativi ai contratti stessi, attivati anche attraverso procedure di mobilità ed a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2.

 

     Art. 4. Interventi formativi per il contingente dei Carabinieri presso gli Ispettorati del lavoro.

     1. L'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, d'intesa con i Dipartimenti regionali del lavoro e della formazione professionale, promuove, progetta ed attua interventi formativi e di aggiornamento rivolti al personale del contingente dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso gli Ispettorati del lavoro, avvalendosi, in conformità alle previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, dei centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria.

     2. Alla spesa di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse destinate a tali finalità dal P.O.R. Sicilia 2000-2006 e dal relativo complemento di programmazione.

 

     Art. 5. Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18.

     1. [1].

     2. Restano ferme, per il Consorzio per le Autostrade siciliane, le procedure di selezione già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. Estensione dei benefici della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.

     1. Tra i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, sono compresi i lavoratori assunti o riassunti da aziende di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, a seguito di crisi aziendale. I predetti benefici decorrono dalla data di presentazione della domanda, anche prodotta all'Istituto previdenziale.

     2. Gli aiuti previsti dal comma 1 sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo dell'Unione Europea.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Modifica il comma 1 bis, art. 1 della L.R. 30 aprile 1991, n. 12.