Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.16 lavoro e previdenza sociale |
Data: | 14/04/2006 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili |
Art. 2. Elenco speciale dei destinatari dei benefici previsti in favore dei lavoratori provenienti dal bacino dei lavori socialmente utili |
Art. 3. Disposizioni in materia di assunzioni |
Art. 4. Contratti di diritto privato |
Art. 5. Proroga di termini. Concorsi pubblici e assunzioni |
Art. 6. Disposizioni ed incentivi in favore dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con risorse dell'ente utilizzatore |
Art. 7. Modifiche di norme |
Art. 8. Personale precario presso le Aziende di turismo, l'Azienda terme di Sciacca, gli Enti Parco e gli uffici della Corte dei conti |
Art. 9. Inquadramenti contrattuali |
Art. 10. Stabilizzazione del personale dei consorzi di bonifica, ASI e camere di commercio |
Art. 11. Adeguamento contrattuale per l'anno 2006 |
Art. 12. Norma finanziaria |
Art. 13. Oneri per il personale regionale |
Art. 14. Comitato nazionale per la sicurezza alimentare |
Art. 15. Impianti di dissalazione |
Art. 16. Interventi per la continuità territoriale |
Art. 17. Garanzia sussidiaria Ente fiera di Palermo |
Art. 18. Personale Ente fiera di Palermo |
Art. 19. Finanziamento della spesa sanitaria |
Art. 20. 1. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). |
Art. 21. Abrogazioni e modifiche di norme |
Art. 22. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. |
§ 3.16.263 – L.R. 14 aprile 2006, n. 16.
Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie.
(G.U.R. 21 aprile 2006, n. 21 - Supplemento Ordinario).
Titolo I
STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO
Art. 1. Stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili
1. La Regione promuove e sostiene con misure concorrenti straordinarie l'attivazione di politiche del lavoro finalizzate ad ampliare la base produttiva per creare nuove opportunità occupazionali in favore dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come definito dall'articolo 4 della
a) soggetti prioritari di cui alla
b) gli altri lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come definito dall'articolo 4 della
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, emana, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, direttive per l'individuazione dei soggetti di cui alla lettera a), comma 1, quali beneficiari di dote finanziaria per la stipula di contratti di diritto privato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, con deliberazione da adottarsi entro il 31 marzo 2007, approva un programma regionale di stabilizzazione dei soggetti di cui alla lettera b), comma 1 e dei soggetti utilizzati ai sensi dell'articolo 25 della
Art. 2. Elenco speciale dei destinatari dei benefici previsti in favore dei lavoratori provenienti dal bacino dei lavori socialmente utili
1. Al fine di erogare i benefici e gli incentivi previsti dalla vigente normativa in favore dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è istituito, su base provinciale, l'elenco speciale dei soggetti destinatari di detti benefici in cui confluiscono:
a) i lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili così come definito dall'articolo 4 della
b) i lavoratori assunti con contratti di lavoro a termine a seguito di processi di stabilizzazione di soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come definito dall'articolo 4 della
c) i lavoratori di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 della
Art. 3. Disposizioni in materia di assunzioni
1. Al fine di garantire specifiche esigenze istituzionali, le disposizioni di cui all'articolo 77, comma 1, della
2. Ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008, ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della
Art. 4. Contratti di diritto privato [1]
1. Il comma 6 dell'articolo 12 della
"6. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 3 della
2. I benefici di cui al comma 1 si applicano alle società partecipate dallo Stato, dalla Regione o dagli enti locali territoriali o istituzionali, nonché agli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza aventi finalità di stabilizzazione di soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1. Gli interventi di cui al presente comma sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea. I singoli regimi di aiuto possono essere notificati separatamente alla Commissione europea.
3. Il contributo erogato dalla Regione, ai sensi dell'articolo 12 della
a) al 90 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;
b) all'80 per cento per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
c) al 100 per cento per i consorzi di bonifica, le ASI e le camere di commercio.
3 bis. I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti con accertate difficoltà di bilancio, possono stipulare contratti di diritto privato, utilizzando unicamente il contributo erogato dalla Regione ai sensi del comma 3, con una flessibilità oraria non inferiore a 18 ore, previo accordo con le Organizzazioni sindacali [2].
4. Al comma 7 dell'articolo 12 della
5. Il comma 8 dell'articolo 12 della
"8. I contratti di cui al presente articolo possono avere durata da uno a cinque anni e possono essere confermati alla scadenza.".
6. Il comma 5 dell'articolo 2 della
7. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione regionale per l'impiego, emana direttive inerenti le modalità di individuazione dei lavoratori che all'interno dell'ente beneficiano dell'estensione temporale del contratto di lavoro, dando priorità ai soggetti già utilizzati dal medesimo ente.
8. Per l'espletamento delle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 108 del
Art. 5. Proroga di termini. Concorsi pubblici e assunzioni
1. I termini previsti per le riserve, le priorità, le precedenze e preferenze in favore dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili per i concorsi pubblici e per le assunzioni sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione in favore dei soggetti individuati nell'articolo 2.
3. Ferme restando le disposizioni generali in materia di concorsi e di assunzioni ed in particolare quelle afferenti ai limiti delle riserve dei posti per l'accesso ai pubblici impieghi, limitatamente alle sole quote riservate ai soggetti di cui al comma 1, tutti gli enti tenuti ad applicare le suddette riserve, per la copertura dei posti della propria dotazione organica, provvedono a redigere, ogniqualvolta dovessero rendersi vacanti, una graduatoria per titoli, in relazione ai requisiti professionali posseduti alla data della selezione medesima.
4. La graduatoria di cui al comma 3 è redatta in base alle direttive emanate dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, su conforme deliberazione della Commissione regionale per l'impiego, tenendo conto delle seguenti priorità:
a) utilizzazione in attività socialmente utili, sussistenza di un rapporto di lavoro a termine presso l'ente nonché sussistenza di un rapporto di lavoro presso l'ente ai sensi del comma 2;
b) ordine cronologico della prima assegnazione ai lavori socialmente utili attestata dal competente centro per l'impiego;
c) carico familiare;
d) maggiore età.
5. Ciascun lavoratore è inserito, previa domanda, nelle graduatorie di più enti secondo le modalità stabilite nelle direttive di cui al comma 4.
6. L'Amministrazione regionale e gli enti soggetti a controllo e vigilanza della Regione impartiscono direttive alle società a prevalente capitale pubblico, ivi comprese quelle che gestiscono gli ambiti territoriali ottimali dei servizi idrico e rifiuti, partecipate dai predetti enti, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti di cui al comma 1. Nell'ambito di tali direttive sono individuati eventuali incentivi volti a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti di cui al comma 1.
Art. 6. Disposizioni ed incentivi in favore dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con risorse dell'ente utilizzatore
1. Gli enti promotori di attività e misure non ricadenti nelle previsioni del fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della
a) i lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, in costanza di utilizzazione nelle predette attività;
b) i lavoratori assunti con contratti di lavoro a termine a seguito di processi di stabilizzazione di soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, in costanza di rapporto di lavoro;
c) i lavoratori di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2 della
2. Qualora alla data di approvazione della presente legge, siano in atto piani di stabilizzazione in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), non ancora conclusi con atti definitivi da parte dei competenti organi istituzionali dei vari enti, è riconosciuta ai medesimi soggetti facoltà di scelta delle modalità di stabilizzazione che ritengano di maggiore tutela delle loro posizioni.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, emana le conseguenti direttive applicative.
4. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, per le finalità di cui al comma 1, può concedere prioritariamente agli enti locali con popolazione inferiore a 50.000 abitanti e agli enti soggetti a controllo e vigilanza della Regione incentivi e contributi avvalendosi delle risorse comunitarie e statali destinate a politiche attive del lavoro.
5. La Regione adotta ulteriori misure di incentivazione per la stabilizzazione dei lavoratori a carico del Fondo nazionale per l'occupazione e rientranti nel regime transitorio dei lavori socialmente utili.
Art. 7. Modifiche di norme
1. Al comma 4 dell'articolo 10 della
2. Al comma 15 dell'articolo 21 della
Art. 8. Personale precario presso le Aziende di turismo, l'Azienda terme di Sciacca, gli Enti Parco e gli uffici della Corte dei conti [3]
1. Il personale in servizio con contratto di diritto privato di cui all'articolo 12 della
2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione eroga direttamente agli Enti Parco le risorse finanziarie per le finalità di cui al comma 1, nonché le risorse necessarie alla stabilizzazione dei soggetti impegnati nelle attività socialmente utili per la fruizione della Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni.
3. Il personale in atto applicato presso gli uffici della Corte dei conti per la Regione che ha stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa a seguito dei processi di stabilizzazione di lavoratori in attività socialmente utili nonché contratti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della
Art. 9. Inquadramenti contrattuali
1. Gli enti che hanno attuato le modifiche della natura dei contratti, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della
Art. 10. Stabilizzazione del personale dei consorzi di bonifica, ASI e camere di commercio
1. I consorzi di bonifica, i consorzi per le aree di sviluppo industriale, le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, gli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione destinano prioritariamente le risorse finanziarie regionali, finalizzate all'impiego di personale anche temporaneo, alla stabilizzazione di lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili impegnato nelle predette attività presso lo stesso ente, anche con contratti annuali di diritto privato.
Art. 11. Adeguamento contrattuale per l'anno 2006
1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione può erogare, per l'anno 2006, nel limite delle risorse assegnate al fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si possono altresì applicare, nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della
a) ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) ai soggetti titolari di contratto di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della
c) ai lavoratori stabilizzati attraverso contratti a termine ai sensi dell'articolo 25 della
3. I contratti di cui al presente articolo possono avere durata da sei mesi a cinque anni e possono essere confermati alla scadenza.
Art. 12. Norma finanziaria
1. La spesa derivante dall'attuazione del Titolo I, da attivare nella misura compatibile con le risorse finanziarie disponibili nel triennio di riferimento, con esclusione dell'articolo 6 per il quale sono utilizzate risorse extra-regionali, è posta a carico del fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della
2. Le disposizioni di cui al Titolo I si applicano esclusivamente ai soggetti destinatari, al 31 dicembre 2005, del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come definito dall'articolo 4 della
3. L'Agenzia regionale per l'impiego autorizza gli interventi previsti dal Titolo I previo assenso della Ragioneria generale della Regione sulla compatibilità finanziaria in relazione alle risorse disponibili sul fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della
Titolo II
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 13. Oneri per il personale regionale
1. Gli oneri quantificati con l'articolo 4, comma 2, della
Art. 14. Comitato nazionale per la sicurezza alimentare
1. Al comma 10 dell'articolo 20 della
Art. 15. Impianti di dissalazione
1. All'articolo 9 della
2. I soggetti gestori degli impianti di dissalazione delle acque marine di Gela, Porto Empedocle, Lampedusa, Linosa e Pantelleria, di cui alla
Art. 16. Interventi per la continuità territoriale
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 269, della
Art. 17. Garanzia sussidiaria Ente fiera di Palermo
1. Al comma 1 dell'articolo 82 della
Art. 18. Personale Ente fiera di Palermo
1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2006, un contributo straordinario di 300 migliaia di euro all'Ente autonomo fiera del Mediterraneo di Palermo per il pagamento dei salari, stipendi, oneri riflessi e per eventuali arretrati del personale, anche per le società controllate.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2006, con corrispondente riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 3, della
Art. 19. Finanziamento della spesa sanitaria [5]
1. Le assegnazioni dello Stato a titolo di concorso alla copertura dei disavanzi delle aziende sanitarie ed ospedaliere relative ad anni pregressi nonché quelle effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34bis, della
1. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 21. Abrogazioni e modifiche di norme
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 9 della
2. Il comma 19 dell'articolo 21 della
3. Alla tabella degli oneri finanziari di cui al comma 1 dell'articolo 22 della
4. Alla fine del comma 10 dell'articolo 12 della
5. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della
"3bis. Per far fronte a esigenze connesse al funzionamento del dipartimento regionale della Protezione civile, da accertarsi con provvedimento del dirigente generale, si applicano le procedure di cui all'articolo 30 del
6. Al comma 1 dell'articolo 5 della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 30 della
[2] Comma inserito dall'art. 2 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 30 della
[4] Comma così modificato dall'art. 76 della
[5] Articolo così modificato dall'art. 55 della