§ 4.4.9 - L.R. 4 giugno 1964, n. 10.
Decentramento di attribuzioni regionali in materia di trasporti e provvidenze per favorire la municipalizzazione degli autoservizi comunali di linea.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:04/06/1964
Numero:10


Sommario
Art. 1.      E' devoluta alle amministrazioni comunali la potestà in ordine alla concessione dei pubblici servizi di trasporto sotto indicati, quando la linea si svolga integralmente nell'ambito del [...]
Art. 2.      I comuni, ai fini della facoltà di assunzione diretta di pubblici servizi urbani di trasporto, per gli effetti contemplati dal testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, provvedono alla relativa [...]
Art. 3.      I comuni, che vogliano avvalersi della facoltà prevista dall'articolo precedente relativamente a servizi affidati all'industria privata, vi provvedono la norma del primo comma dell'art. 24 del [...]
Art. 4.      La deliberazione prevista dall'articolo precedente deve contenere:
Art. 5.      L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere del Comitato regionale di coordinamento per i trasporti, espresso anche sulla base di una relazione [...]
Art. 6.      Il pagamento dell'indennità dovuta ai concessionari è effettuato mediante cessione ai medesimi, per la parte spettante, del ricavato del mutuo previsto dall'art. 4 ovvero del contributo previsto [...]
Art. 7.      I comuni interessati, ricevuta comunicazione del decreto di concessione del contributo regionale, provvedono, in linea di urgenza, a tutti gli adempimenti necessari per il conseguimento [...]
Art. 8.      Dalla data di notifica del provvedimento previsto dall'articolo precedente, l'esercizio dei servizi già in concessione passa di diritto al Comune, il quale può provvedervi con gestione [...]
Art. 13.      Nella concessione del contributo previsto dall'art. 5, è data la precedenza ai Comuni capoluoghi di provincia aventi popolazione superiore ai 200.000 abitanti, nonché a quelli in cui esistono, [...]
Art. 14.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.4.9 - L.R. 4 giugno 1964, n. 10.

Decentramento di attribuzioni regionali in materia di trasporti e provvidenze per favorire la municipalizzazione degli autoservizi comunali di linea.

(G.U.R. 6 giugno 1964, n. 25).

 

CAPO I

DECENTRAMENTO DI ATTRIBUZIONI

 

Art. 1.

     E' devoluta alle amministrazioni comunali la potestà in ordine alla concessione dei pubblici servizi di trasporto sotto indicati, quando la linea si svolga integralmente nell'ambito del territorio del comune:

     a) autolinee, eccettuate quelle che collegano il comune con il proprio scalo ferroviario o con un aeroporto vicino;

     b) filovie;

     c) funicolari aree (funivie);

     d) slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie.

     La stessa potestà è devoluta alle predette amministrazioni, allorquando il servizio di trasporto, diretto a collegare località dello stesso comune, debba effettuarsi mediante attraversamento di zone ricadenti in territorio di comuni limitrofi. Per l'istituzione di fermate in tali zone, occorre l'adesione della giunta municipale del comune interessato.

     Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei servizi anzidetti sono accordate con provvedimento del sindaco, su conforme deliberazione del consiglio comunale, previo parere tecnico dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile, preceduto dalle riunioni istruttorie se trattasi di autolinee e, nei rimanenti casi, sentiti anche i pareri tecnici degli altri organi previsti dalle vigenti disposizioni.

     Le disposizioni per la disciplina e la sicurezza dei servizi sono impartite, sia all'atto della concessione che successivamente, dall'autorità concedente, sentito l'Ispettorato della motorizzazione civile, il cui parere è vincolante per quanto attiene alla sicurezza dell'esercizio.

     Spetta all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti la vigilanza sullo svolgimento dei servizi predetti.

 

CAPO II

NORME PER LA MUNICIPALIZZAZIONE

 

     Art. 2.

     I comuni, ai fini della facoltà di assunzione diretta di pubblici servizi urbani di trasporto, per gli effetti contemplati dal testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, provvedono alla relativa manifestazione di volontà con deliberazione dei rispettivi consigli, a norma delle disposizioni sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6, convertito nella L. 15 marzo 1963, n. 16.

 

     Art. 3.

     I comuni, che vogliano avvalersi della facoltà prevista dall'articolo precedente relativamente a servizi affidati all'industria privata, vi provvedono la norma del primo comma dell'art. 24 del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578.

     A tal fine la deliberazione di assunzione diretta del pubblico servizio di trasporto contiene anche la manifestazione della volontà di avvalersi della facoltà di riscatto e determina il relativo preavviso che non può essere inferiore a tre mesi.

     Il preavviso di riscatto è notificato agli interessati entro tre giorni dalla data in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.

     La deliberazione divenuta esecutiva è trasmessa all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro dieci giorni dalla data predetta.

 

     Art. 4.

     La deliberazione prevista dall'articolo precedente deve contenere:

     a) l'approvazione, previo parere dell'Ispettorato per la motorizzazione civile e dell'Ufficio tecnico erariale competente per territorio, di apposito progetto tecnico-finanziario contenente la previsione delle spese necessarie per la corresponsione dell'indennità ai concessionari, da calcolarsi a norma del comma quarto e seguenti dell'art. 24 del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578;

     b) l'autorizzazione, ove i comuni non possano altrimenti provvedere alle spese anzidette, a contrarre, a norma dell'art. 27 del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578, e delle disposizioni del successivo art. 5, con gli istituti abilitati al credito a tasso ridotto in favore di enti locali, mutui per il fabbisogno finanziario occorrente alla corresponsione dell'equa indennità ai concessionari;

     c) l'autorizzazione ad effettuare le cessioni previste dal successivo art. 6.

 

     Art. 5.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere del Comitato regionale di coordinamento per i trasporti, espresso anche sulla base di una relazione economico-finanziaria e di redditività delle aziende da municipalizzare compilata dalla Ragioneria generale della Regione, è autorizzato a concedere ai comuni che abbiano adottato la deliberazione prevista dagli articoli precedenti un contributo annuo, per la durata di 5 anni, nella misura del 22,40 per cento dell'intero ammontare delle spese ritenute ammissibili.

     I contributi previsti dall'articolo precedente non possono essere concessi nel caso di servizi gestiti dall'Azienda siciliana trasporti.

 

     Art. 6.

     Il pagamento dell'indennità dovuta ai concessionari è effettuato mediante cessione ai medesimi, per la parte spettante, del ricavato del mutuo previsto dall'art. 4 ovvero del contributo previsto dall'art. 5, ove i predetti concessionari ne abbiano fatto richiesta entro il termine di preavviso indicato nel secondo comma dell'art. 3.

 

     Art. 7.

     I comuni interessati, ricevuta comunicazione del decreto di concessione del contributo regionale, provvedono, in linea di urgenza, a tutti gli adempimenti necessari per il conseguimento immediato degli impianti, dei materiali e delle attrezzature da rilevare dai concessionari e per assicurare la continuità dei servizi dai medesimi disimpegnati.

     A tal fine i sindaci dei Comuni predetti, con apposito provvedimento, attribuiscono in favore dei concessionari, a titolo di liquidazione provvisoria dell'indennità loro dovuta, la corrispondente parte del ricavato del contraendo mutuo previsto dall'art. 4, ovvero del contributo previsto dall'art. 5.

     Nel provvedimento è dichiarata la cessazione delle concessioni.

 

     Art. 8.

     Dalla data di notifica del provvedimento previsto dall'articolo precedente, l'esercizio dei servizi già in concessione passa di diritto al Comune, il quale può provvedervi con gestione provvisoria.

     Dalla stessa data gli impianti fissi, il materiale rotabile e ogni altra attrezzatura, di cui sia prevista l'acquisizione nel progetto tecnico-finanziario, sono trasferiti al Comune, rimanendo soggetti, secondo la loro natura, al vincolo di riservato dominio od a garanzia ipotecaria in favore dei concessionari, nelle more della liquidazione dell'indennità definitiva a norma dei comma sesto e seguenti dell'art. 24 del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578 e della stipula del mutuo previsto all'art. 4.

     Il personale dipendente dalle ditte concessionarie in servizio alla data della deliberazione prevista dall'art. 3, passa, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della gestione comunale nel momento in cui quest'ultima si immette nell'esercizio dei servizi, conservando ogni diritto inerente al precedente rapporto.

 

CAPO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Artt. 9. - 12.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 13.

     Nella concessione del contributo previsto dall'art. 5, è data la precedenza ai Comuni capoluoghi di provincia aventi popolazione superiore ai 200.000 abitanti, nonché a quelli in cui esistono, alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, gestioni commissariali disposte dall'Amministrazione regionale in danno di precedenti concessionari.

 

     Art. 14.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Disposizioni transitorie ormai prive di efficacia.