§ 40.5.27 - D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.5 risparmio energetico
Data:21/12/1999
Numero:551


Sommario
Art. 1.  Precisazioni in ordine alla definizione di temperatura media.
Art. 2.  Precisazioni in ordine allo scarico dei fumi.
Art. 3.  Installazione di generatori di calore e coibentazione degli impianti.
Art. 4.  Rendimento minimo dei generatori di calore.
Art. 5.  Termoregolazione e contabilizzazione.
Art. 16.  Competenza delle regioni.
Art. 17.  Istituzione o completamento del catasto degli impianti termici.
Art. 18.  Allegati.
Art. 19.  Norma transitoria.


§ 40.5.27 - D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.

(G.U. 6 aprile 2000, n. 81).

 

Art. 1. Precisazioni in ordine alla definizione di temperatura media. [1]

 

     Art. 2. Precisazioni in ordine allo scarico dei fumi. [2]

 

     Art. 3. Installazione di generatori di calore e coibentazione degli impianti.

     1. [3].

     2. [4].

 

     Art. 4. Rendimento minimo dei generatori di calore. [5]

 

     Art. 5. Termoregolazione e contabilizzazione. [6]

 

     Artt. 6. - 15. [7]

 

     Art. 16. Competenza delle regioni.

     1. Le disposizioni di cui ai commi 18, 19 e 20 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applicano fino all'adozione dei provvedimenti di competenza delle regioni, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nell'ambito delle funzioni di coordinamento ed assistenza agli enti locali ivi previste, le regioni promuovono altresì, nel rispetto delle rispettive competenze, l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici.

 

     Art. 17. Istituzione o completamento del catasto degli impianti termici.

     1. Al fine di costituire il catasto degli impianti o di completare quello già esistente all'atto della data di entrata in vigore del presente decreto, gli Enti locali competenti possono richiedere alle società distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, che sono tenute a provvedere entro 90 giorni, di comunicare l'ubicazione e la titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi; i comuni trasmettono i suddetti dati alla provincia ed alla regione, anche in via informatica.

 

     Art. 18. Allegati.

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, dopo l'allegato G, sono inseriti gli allegati H ed I al presente decreto. Il punto 1 dell'allegato E del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è soppresso.

 

     Art. 19. Norma transitoria.

     1. Le attività di verifica ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto conservano la loro validità e possono essere portate a compimento secondo la normativa preesistente.

 

 


[1] Modifica il comma 1, art. 4, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

[2] Modifica il comma 9, art. 5, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

[3] Sostituisce il comma 10, art. 5, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

[4] Modifica il comma 11, art. 5, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

[5] Sostituisce il comma 1, art. 6, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

[6] Modifica il comma 3, art. 7, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

[7] Sostituiscono i commi 1, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 18, 19 e 20, art. 11, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.