Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 40. Energia |
Capitolo: | 40.5 risparmio energetico |
Data: | 21/12/1999 |
Numero: | 551 |
Sommario |
Art. 1. Precisazioni in ordine alla definizione di temperatura media. |
Art. 2. Precisazioni in ordine allo scarico dei fumi. |
Art. 3. Installazione di generatori di calore e coibentazione degli impianti. |
Art. 4. Rendimento minimo dei generatori di calore. |
Art. 5. Termoregolazione e contabilizzazione. |
Art. 16. Competenza delle regioni. |
Art. 17. Istituzione o completamento del catasto degli impianti termici. |
Art. 18. Allegati. |
Art. 19. Norma transitoria. |
§ 40.5.27 - D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.
(G.U. 6 aprile 2000, n. 81).
Art. 1. Precisazioni in ordine alla definizione di temperatura media. [1]
Art. 2. Precisazioni in ordine allo scarico dei fumi. [2]
Art. 3. Installazione di generatori di calore e coibentazione degli impianti.
1. [3].
2. [4].
Art. 4. Rendimento minimo dei generatori di calore. [5]
Art. 5. Termoregolazione e contabilizzazione. [6]
Artt. 6. - 15. [7]
Art. 16. Competenza delle regioni.
1. Le disposizioni di cui ai commi 18, 19 e 20 dell'articolo 11 del
Art. 17. Istituzione o completamento del catasto degli impianti termici.
1. Al fine di costituire il catasto degli impianti o di completare quello già esistente all'atto della data di entrata in vigore del presente decreto, gli Enti locali competenti possono richiedere alle società distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti di cui al
Art. 18. Allegati.
1. Al
Art. 19. Norma transitoria.
1. Le attività di verifica ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della
[1] Modifica il comma 1, art. 4, del
[2] Modifica il comma 9, art. 5, del
[3] Sostituisce il comma 10, art. 5, del
[4] Modifica il comma 11, art. 5, del
[5] Sostituisce il comma 1, art. 6, del
[6] Modifica il comma 3, art. 7, del
[7] Sostituiscono i commi 1, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 18, 19 e 20, art. 11, del