§ 63.1.265 - Del.CIPE 27 maggio 2005, n. 35.
Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Rifinanziamento della legge n. 208/1998 - periodo 2005-2008 (legge [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:27/05/2005
Numero:35

§ 63.1.265 - Del.CIPE 27 maggio 2005, n. 35.

Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Rifinanziamento della legge n. 208/1998 - periodo 2005-2008 (legge finanziaria 2005).

(G.U. 11 ottobre 2005, n. 237)

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo cui affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

     Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

     Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e la legge 30 giugno 1998, n. 208, provvedimenti tutti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del Paese;

     Viste inoltre le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999), 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) e 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), che recano fra l'altro autorizzazioni di spesa volte ad assicurare il rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998 per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;

     Visto, in particolare, l'art. 73 della citata legge finanziaria 2002 che stabilisce criteri e modalità di assegnazione delle risorse aggiuntive disponibili per interventi nelle aree depresse, a titolo di rifinanziamento della legge n. 208/1998, volti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione e a superare gli squilibri economici e sociali presenti nel Paese. Tali criteri privilegiano gli obiettivi dell'avanzamento progettuale, della coerenza programmatica - con particolare riferimento ai principi comunitari - e della premialità;

     Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i fondi per aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al citato Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra si da unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della carta Costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese, e viene stabilita la possibilità che questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall'uno all'altro Fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;

     Visto in particolare il comma 3, lettera a), del citato art. 61 della legge n. 289/2002, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze sia utilizzato, fra l'altro, per il finanziamento degli investimenti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 208/1998, come integrato dall'art. 73 della legge n. 448/2001, da realizzare nell'ambito delle intese istituzionali di programma e dei programmi nazionali;

     Visto l'art. 11 della legge 10 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini del monitoraggio previsto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ogni progetto di investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato di un «Codice unico di progetto» (CUP), demandando a questo Comitato il compito di disciplinarne modalità e procedure attuative;

     Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004) e, in particolare, il comma 128 che, oltre alla dotazione di 8.061 milioni di euro per il triennio 2004-2006 (tabella D), attribuisce un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro al Fondo di cui all'art. 61 della legge finanziaria 2003, per l'anno 2007;

     Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale e, in particolare gli articoli 5 e 8, concernenti rispettivamente gli interventi per lo sviluppo infrastrutturale e la riforma degli incentivi;

     Viste le proprie delibere 6 agosto 1999, n. 139 (Gazzetta Ufficiale n. 254/1999), 15 febbraio 2000, n. 14 (Gazzetta Ufficiale n. 96/2000), 4 agosto 2000, n. 84 (Gazzetta Ufficiale n. 268/2000), 21 dicembre 2000, n. 138 (Gazzetta Ufficiale n. 34/2001), 4 aprile 2001, n. 48 (Gazzetta Ufficiale n. 142/2001), 3 maggio 2002, n. 36 (Gazzetta Ufficiale n. 167/2002), 6 giugno 2002, n. 39 (Gazzetta Ufficiale n. 222/2002), 9 maggio 2003, n. 16 (Gazzetta Ufficiale n. 156/2003), 9 maggio 2003, n. 17 (Gazzetta Ufficiale n. 155/2003), 13 novembre 2003, n. 83 (Gazzetta Ufficiale n. 48/2004) e 29 settembre 2004, n. 19 (Gazzetta Ufficilae n. 254/2004) e n. 20 (Gazzetta Ufficiale n. 265/2004);

     Vista la propria delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003) con la quale sono state disciplinate le modalità e le procedure attuative per l'attribuzione del codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP);

     Vista la propria delibera n. 34/2005, adottata in data odierna in attuazione dei citati articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003, concernente la ripartizione generale delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate di cui ai due fondi istituiti rispettivamente presso i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, che prevede fra l'altro il rifinanziamento della legge n. 208/1998, art. 1, comma 1, per un importo di 4.370 milioni di euro per il periodo 2005-2008, comprensivo di un importo di 270,58 milioni di euro destinato a progetti nelle città e nelle aree metropolitane del Mezzogiorno e del centro-nord, ripartito tra le regioni e le province autonome secondo la chiave consolidata;

     Vista la richiesta presentata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con la quale sono state rappresentate esigenze di finanziamento sia per la copertura delle quote di intervento a fondo perduto relative a progetti di ricerca industriale, sia per la realizzazione di progetti di ricerca anche nell'ambito degli interventi realizzati attraverso il modello dei distretti tecnologici;

     Vista la richiesta presentata dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, relativa al finanziamento di interventi a sostegno degli investimenti delle imprese, di carattere innovativo, mediante tecnologie digitali;

     Viste le ulteriori esigenze finanziarie rappresentate dal Ministero dell'interno relative ad un primo finanziamento per l'avvio del progetto Tetra che prevede la realizzazione di una nuova rete nazionale radiomobile in tecnologia digitale ad uso esclusivo delle Forze di polizia; dal Ministero delle comunicazioni per la prosecuzione del programma di infrastrutturazione della «larga banda»; dai Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il finanziamento delle attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico svolte dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli e per il finanziamento, nell'ambito del progetto Prisma, di azioni pilota per il trasferimento di tecnologie innovative di impatto sul tessuto aziendale del Mezzogiorno; dal Ministero per i beni e le attività culturali per la prosecuzione del progetto «Biennale nel Mezzogiorno» e per il finanziamento di poli museali di eccellenza nel Mezzogiorno, nonchè, in accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la promozione di attività audiovisive e culturali nel Mezzogiorno; dal Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il finanziamento del progetto RI-MED che prevede la creazione di un Centro di ricerca biotecnologica nel Mezzogiorno;

     Tenuto conto delle esigenze rappresentate - per il finanziamento di azioni di sistema - da parte dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e trasporti, delle attività produttive, dei beni e delle attività culturali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole e forestali, dell'economia e delle finanze (Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione), del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, del Ministro per le pari opportunità, amministrazioni centrali tutte competenti alla stipula di Accordi di programma quadro (APQ), nonchè delle esigenze segnalate dal Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale per lo svolgimento delle attività di coordinamento di sua competenza;

     Tenuto conto del carattere di aggiuntività che le risorse oggetto del presente riparto rivestono rispetto agli altri fondi pubblici per investimenti, costituiti dagli ordinari stanziamenti di bilancio per le diverse linee di intervento, nonchè dalle risorse disponibili a carico dei Fondi strutturali comunitari e dal relativo cofinanziamento nazionale e considerato in particolare che le amministrazioni centrali destinatarie di finanziamenti per infrastrutture materiali e immateriali sono tenute a perseguire l'obiettivo di destinare al Mezzogiorno il 30% delle risorse «ordinarie» (ossia non espressamente destinate, a livello comunitario o nazionale, alle aree sottoutilizzate) e di dare conto dei progressi verso tale obiettivo;

     Ritenuto di dover confermare la ripartizione delle risorse destinate alle regioni e alle province autonome, tra le macroaree del centro-nord e del Mezzogiorno, nella misura, rispettivamente, del 15% e dell'85% che viene applicata anche alle amministrazioni centrali e, all'interno delle due macroaree, secondo la tradizionale chiave di riparto adottata in passato da questo Comitato;

     Ritenuto di dover confermare lo strumento dell'Accordo di programma quadro, come rafforzato dalla legge finanziaria 2004 (art. 4, commi 130 e 131), quale modalità ordinaria di programmazione, idonea ad assicurare il tempestivo avvio degli interventi da parte delle stazioni appaltanti, attraverso l'adozione dei provvedimenti di impegno riferibili all'intero ammontare delle risorse CIPE programmate nell'ambito degli accordi stessi, sin dal momento della loro stipula e considerata altresì l'opportunità di tenere conto, in tale fase, anche degli indirizzi settoriali prioritari individuati nell'accantonamento di cui alla odierna delibera generale di riparto n. 34/2005 (punto 16);

     Ritenuto opportuno - per assicurare tempestività di intervento e stabilità delle regole da applicare, già adeguate in misura significativa lo scorso anno - di dover confermare anche per l'utilizzo delle risorse di cui al presente riparto i criteri, le regole e i metodi fissati dalla delibera n. 20/2004 che richiedono, nella loro applicazione, una proiezione pluriennale significativa perchè ne siano assicurati validi ritorni in termini di efficacia;

     Tenuto conto che, ove dal confronto con le regioni e le province autonome - avviato in attuazione delle indicazioni contenute nel punto 3.7 della delibera n. 20/2004 che dovrà condurre, entro il 31 luglio 2005, ad una proposta per questo Comitato volta a rafforzare e semplificare lo strumento delle intese istituzionali di programma - emerga tempestivamente, e comunque non oltre il 30 giugno 2005, l'opportunità condivisa di apportare modifiche migliorative al quadro delle regole previste dalla delibera n. 20/2004, anche tali proposte di modifica verranno sottoposte all'approvazione di questo Comitato anche prima del 31 luglio 2005;

     Ritenuto opportuno che, nel quadro del complessivo monitoraggio delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui alla propria delibera generale di riparto n. 34/2005 adottata in data odierna, le otto regioni del Mezzogiorno - destinatarie delle risorse assegnate in passato da questo Comitato per il completamento degli interventi ricompresi nei piani regionali di sviluppo e nell'azione organica 6.3 (zone interne) finanziati a carico della legge n. 64/1986 - diano informativa alla segreteria del CIPE sullo stato di attuazione dei detti interventi;

     Ritenuto che, a fini di semplificazione e di correntezza amministrativo-contabile, l'effettivo trasferimento delle risorse assegnate con la presente delibera a favore delle amministrazioni regionali e centrali (che possono programmare interamente tali risorse) terrà conto dell'esito della verifica sulla situazione complessiva degli impegni adottati dalle citate amministrazioni a fronte delle risorse assegnate con la delibera n. 36/2002 (punto 7.6), situazione che sarà prossimamente sottoposta all'attenzione di questo Comitato da parte del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione;

     Ritenuto di dover assicurare un forte riequilibrio a favore degli investimenti pubblici in infrastrutture materiali e immateriali e di confermare, al contempo, la centralità delle regioni e delle province autonome come principali soggetti attuatori degli interventi attraverso la tradizionale ripartizione delle risorse tra amministrazioni centrali e regionali nella misura, rispettivamente, di circa il 20% e l'80%;

     Ritenuto di dover assicurare, a titolo di destinazione straordinaria, un finanziamento di 20 milioni di euro a favore dei territori della regione Molise colpiti dagli eventi calamitosi del 2002 per consentire la prosecuzione e i completamenti degli interventi volti a favorire la ripresa produttiva valorizzando le prospettive di sviluppo regionale, in linea con il programma approvato da questo Comitato con la delibera n. 32/2004;

     Acquisito, sulla proposta di ripartizione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, di cui alla nota n. 0016163 del 25 maggio 2005, il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, espresso nella seduta del 26 maggio 2005;

     Su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e per lo sviluppo e la coesione territoriale;

 

     Delibera:

 

     1. Ripartizione delle risorse.

     L'importo complessivo di 4.370 milioni di euro - destinato in data odierna con la propria delibera n. 34/2005 al finanziamento degli investimenti pubblici nelle aree sottoutilizzate di cui all'art. 1 della legge n. 208/1998 per il periodo 2005-2008 - è ripartito, per le finalità indicate in premessa e in linea con i criteri ed i metodi previsti dall'art. 73 della legge finanziaria 2002, come segue:

 

 

 

     2. Predestinazioni e assegnazioni straordinarie.

     2.1. Nell'ambito delle risorse, pari a 4.370 milioni di euro, complessivamente destinate al rifinanziamento della legge n. 208/1998 con la delibera generale di riparto n. 34/2005 adottata in data odierna, sono compresi gli importi di 230 e 40,58 milioni di euro, quale destinazione aggiuntiva di risorse a favore rispettivamente delle regioni del Mezzogiorno e del centro-nord, per il finanziamento di interventi nelle città e nelle aree metropolitane, da attuare secondo le modalità di cui alla citata delibera n. 20/2004. La ripartizione dei predetti importi di 230 e 40,58 milioni di euro, effettuata secondo la chiave consolidata, è indicata nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente delibera.

     In particolare, le regioni e le province autonome sono chiamate a programmare tali risorse aggiuntive in consonanza con le priorità strategiche e i criteri di selezione definiti dal tavolo inter-istituzionale promosso dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, in occasione dell'analoga assegnazione disposta per l'anno 2004, priorità e criteri che potranno eventualmente essere aggiornati nella medesima sede.

     2.2. E' assegnato a favore della regione Molise un importo di 20 milioni di euro per consentire la prosecuzione e il completamento degli interventi connessi agli eventi sismici verificatisi nel 2002, in linea con le finalità indicate nel programma plunennale di interventi volti a favorire la ripresa produttiva, predisposto da parte della stessa regione d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, approvato da questo Comitato con la delibera n. 32/2004. Gli interventi di cui al presente punto saranno selezionati e attuati secondo i criteri e le modalità generali esplicitati ai successivi punti 6 e 7 e le relative risorse saranno programmate all'interno di accordi di programma quadro. 3. Ripartizione delle risorse tra amministrazioni regionali e

     centrali e tra macroaree.

     Al netto dell'assegnazione straordinaria di cui al precedente punto 2.2, sono disponibili per la ripartizione tra amministrazioni regionali e centrali e tra le macroaree del centro-nord e del Mezzogiorno risorse pari a complessivi 4.350 milioni di euro milioni di euro per il periodo 2005-2008.

     A fronte della predetta disponibilità complessiva di 4.350 milioni di euro, questo Comitato destina a favore delle regioni e delle province autonome l'importo di 3.480 milioni di euro e alle amministrazioni centrali l'importo di 870 milioni di euro, confermando il tradizionale criterio di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome da un lato e 1e amministrazioni centrali dall'altro, nell'ordine rispettivamente di circa l'80% e il 20%.

     E' confermato il criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili nella misura del 15% al centro-nord e dell'85% al Mezzogiorno, già adottato negli anni passati e volto ad assicurare, per quanto riguarda il Mezzogiorno, effettiva aggiuntività alle risorse oggetto del presente riparto, rispetto alla distribuzione territoriale delle risorse «ordinarie». Tale criterio vige naturalmente anche per le amministrazioni centrali destinatarie delle presenti risorse.

     4. Risorse per programmi regionali.

     4.1. In linea con quanto previsto dal punto 3.1 della citata delibera n. 20/2004, per la componente (15%) delle risorse da utilizzare nelle aree del centro-nord nei campi della ricerca e della società dell'informazione, pari a 71 milioni di euro, i soggetti attuatori degli interventi sono le regioni e le province autonome.

     Tale importo di 71 milioni di euro sarà destinato alla ricerca e alla società dell'informazione in linea con le percentuali di ripartizione delle risorse destinate ai programmi nazionali di cui al successivo punto 5.1 (rispettivamente 87,5% e 12,5%).

     A carico dell'assegnazione disposta a favore di ciascuna regione e provincia autonoma è accantonata una quota del 10%, per un totale di 7,10 milioni di euro, da attribuire secondo i criteri premiali di cui al successivo punto 8.

     La ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse assegnate per le predette finalità pari a 63,90 milioni di euro, al netto della predetta quota premiale del 10%, è riportata nell'allegato 2 che costituisce parte integrante della presente delibera.

     Il vincolo di spesa a favore dei due settori riguarda i casi in cui la somma ripartita, per ciascun settore, è uguale o superiore a 1,29 milioni di euro, mentre al di sotto di tale importo non è previsto alcun vincolo settoriale di spesa.

     Gli interventi di cui al presente punto saranno selezionati e attuati secondo i criteri e le modalità generali esplicitati ai successivi punti 6 e 7.

     4.2. L'importo di 3.138,42 milioni di euro, al netto delle prededuzioni di 230 milioni di euro e di 40,58 milioni di euro di cui al punto 2.1 e di 71 milioni di euro di cui al punto 4.1, è destinato al finanziamento di interventi infrastrutturali materiali e immateriali da ricomprendere nell'ambito delle intese istituzionali di programma e dei relativi accordi di programma quadro, secondo i criteri e le modalità generali di cui ai successivi punti 6 e 7.

     Nell'ambito ditale disponibilità, l'importo di 470,76 milioni di euro (15%) è ripartito a favore delle regioni e delle province autonome del centro-nord, mentre l'importo di 2.667,66 milioni di euro (85%) è ripartito a favore delle regioni meridionali.

     4.3. Gli importi di 470,76 e di 2.667,66 milioni di euro sono ripartiti tra le regioni e le province autonome secondo le chiavi di riparto già adottate con le delibere di questo Comitato n. 84/2000, n. 138/2000, n. 36/2002, n. 17/2003 e n. 20/2004. A carico dell'assegnazione disposta a favore di ciascuna regione e provincia autonoma è accantonata una quota del 10% da attribuire secondo i criteri premiali di cui al successivo punto 8, per un totale rispettivamente pari a 47,07 milioni di euro per le regioni e le province autonome del centro-nord e a 266,76 milioni di euro per le regioni meridionali.

     La ripartizione delle risorse assegnate, al netto delle predette quote premiali del 10% (pari a 2.400,90 milioni di euro per le regioni meridionali e a 423,69 milioni di euro per le regioni e le province autonome del centro-nord) sono riportate nell'allegato 3, che costituisce parte integrante della presente delibera.

     4.4. Una quota massima del 3% delle risorse ripartite tra le regioni e province autonome di cui al precedente punto 4.3 può essere utilizzata per il finanziamento di studi di fattibilità relativi ad interventi da inserire nei piani triennali predisposti dai soggetti attuatori ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109/1994 (legge Merloni), ovvero di studi di fattibilità attinenti a programmi regionali di intervento.

     La possibilità di finanziare in un APQ singole fasi progettuali andrà utilizzata con l'espressa finalità di costituire un parco di interventi attuabili attraverso APQ. La eventuale successiva decisione di non completare il ciclo progettuale andrà motivata.

     4.5. Nell'ambito della quota destinata ai programmi regionali, possono essere ricomprese le azioni di sistema per una quota massima pari allo 0,65% delle risorse per le aree sottoutilizzate, ripartite a favore di ciascuna regione e provincia autonoma, da utilizzare in APQ. Tale quota può essere destinata al finanziamento di azioni di carattere innovativo finalizzate all'efficace raggiungimento degli obiettivi degli APQ e di attività preparatorie, di sorveglianza, di valutazione e di controllo.

     4.6. Ove dal confronto con le regioni - avviato in attuazione delle indicazioni contenute nel punto 3.7 della delibera CIPE n. 20/2004, che dovrà condurre, entro il 31 luglio 2005, a un proposta per questo Comitato volta a rafforzare e semplificare lo strumento delle intese - emerga tempestivamente, e comunque non oltre il 30 giugno 2005, l'opportunità condivisa di modifiche migliorative al quadro delle regole della medesima delibera n. 20/2004, anche tali proposte di modifica verranno sottoposte all'approvazione di questo Comitato anche prima del 31 luglio 2005.

     5. Risorse per programmi nazionali.

     Sono destinate al finanziamento dei programmi nazionali gestiti da amministrazioni centrali risorse per complessivi 870 milioni di euro.

     5.1. Programmi di sviluppo nel Mezzogiorno.

     Al finanziamento degli interventi nei campi della ricerca e della società dell'informazione è destinato un importo complessivo di 400 milioni di euro.

     Tale importo di 400 milioni di euro è ripartito tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie nella misura, rispettivamente, di 350 e di 50 milioni di euro.

     Sui predetti importi di 350 e di 50 milioni di euro sono accantonate due quote del 10%, rispettivamente pari a 35 milioni di euro per il settore ricerca e a 5 milioni di euro per la società dell'informazione, per un totale di 40 milioni di euro, da attribuire secondo il criterio premiale di cui al successivo punto 8.1.

     5.1.1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destinerà l'importo di 315 milioni di euro assegnato con la presente delibera, al netto della quota premiale del 10%, sia alla copertura (per circa il 55%) delle quote di intervento a fondo perduto relative a progetti di ricerca industriale, a fronte di interventi, nella forma del credito agevolato, realizzati attraverso il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui alla legge n. 311/2004, sia alla realizzazione di progetti di ricerca (per circa il 45%) anche nel quadro degli interventi realizzati, nell'ambito della normativa vigente, attraverso il modello dei distretti tecnologici.

     5.1.2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, attraverso l'assegnazione di 45 milioni di euro di cui al presente riparto, al netto della quota premiale del 10%, procederà al finanziamento di interventi a fondo perduto relativi a investimenti delle imprese in innovazione digitale, a fronte di interventi, nella forma del credito agevolato, realizzati attraverso il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui alla legge n. 311/2004. Saranno allo scopo sviluppati, dal detto Dipartimento, specifici bandi tematici tecnologicoterritoriali, concentrando le risorse in settori e territori del Mezzogiorno che presentino reali fattori di crescita.

     5.1.3. Al fine di massimizzare l'efficacia di questi interventi aggiuntivi, il Ministero dell'istruzione, del-l'università e della ricerca e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie sono impegnati:

     a dare piena trasparenza al riparto delle risorse ordinarie, destinandone il 30% a favore del Mezzogiorno, secondo il vincolo di aggiuntività;

     a predisporre, ove lontani da tale risultato, indirizzi per il raggiungimento di questo obiettivo nel medio periodo;

     a dare conto, con una relazione da presentare, entro il 28 febbraio e il 30 settembre di ogni anno, a questo Comitato: a) dei volumi e della localizzazione territoriale della spesa erogata, b) del riparto territoriale dell'intera spesa ordinaria in conto capitale di loro responsabilità;

     a garantire e dare evidenza della concertazione (o dell'informativa) con le regioni nell'utilizzazione delle risorse, tenuto conto della natura dell'intervento.

     Gli interventi di cui al presente punto 5.1 saranno realizzati attraverso lo strumento dell'accordo di programma quadro, ad eccezione degli interventi agevolativi nel settore della ricerca e dell'innovazione, le cui caratteristiche non consentono di ricorrere proficuamente al detto strumento.

     5.2. E' destinato a favore delle sottoindicate amministrazioni centrali, per il finanziamento di azioni di sistema prevalentemente volte a garantire una adeguata progettazione degli interventi da ricomprendere in APQ, un importo complessivo di 35 milioni di euro.

     In particolare, ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e trasporti e al Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale è destinato un importo di 5 milioni di euro; a ciascuno dei Ministeri delle attività produttive, dei beni e delle attività culturali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole e forestali, dell'economia e delle finanze (Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione) e al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie è destinato un importo di 3 milioni di euro; è infine destinato al Dipartimento per le pari opportunità un importo di 2 milioni di euro.

     Le risorse di cui al presente punto sono per metà assegnate alle amministrazioni destinatarie; per l'altra metà l'assegnazione è invece subordinata, per ogni amministrazione, al conseguimento dei seguenti obiettivi attinenti gli accordi di programma quadro che competono a quella amministrazione centrale:

     che ha dato l'informativa di cui al punto 7.1.2;

     che ha concertato con le regioni le date di stipula degli APQ che intende sottoscrivere;

     che ha effettivamente sottoscritto APQ, entro le previste date di stipula, per almeno l'80% del complesso delle risorse di cui al presente riparto da programmare negli APQ di competenza.

     Per il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, l'obiettivo è riferito alla programmazione, entro il 31 dicembre 2006, di almeno il 75% delle risorse complessive da programmare negli APQ finanziati con la presente delibera.

     Le relative verifiche saranno effettuate sulla base della situazione risultante al 31 dicembre 2006.

     Per quanto concerne il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale le risorse loro destinate, pari a 5 milioni di euro ciascuno, sono integralmente assegnate con la presente delibera per consentire agli stessi di fronteggiare sin da ora, attraverso adeguate azioni di assistenza tecnica e supporto alla progettazione, le esigenze connesse, rispettivamente, alle emergenze ambientali da fronteggiare con iniziative che presentano carattere di massima urgenza e all'avvio delle funzioni di coordinamento di competenza del detto Ministro.

     5.3. Sono inoltre disponibili per il finanziamento di altri interventi, pilota o sperimentali, risorse per complessivi 435 milioni di euro. Si tratta dei seguenti interventi le cui proposte sono state presentate da diverse amministrazioni centrali al servizio centrale di segreteria del CIPE e che hanno costituito oggetto di esame e di confronto tecnico:

     5.3.1. l'importo di 220 milioni di euro è destinato al Ministero dell'interno per il finanziamento del progetto Tetra che prevede, su base nazionale, la realizzazione di una nuova rete radiomobile, in tecnologia digitale, ad uso esclusivo delle Forze di polizia. Tenuto conto del rilevante onere finanziario complessivo del progetto, viene assegnato, con la presente delibera, un primo cofinanziamento di 220 milioni di euro che consente, in questa fase, l'avvio del progetto attraverso un esperienza pilota nel Mezzogiorno, considerato che gli interventi da realizzare sono articolati, con una loro autonomia funzionale, su base provinciale e che è pertanto possibile la loro realizzazione completa, con l'importo assegnato, in due regioni meridionali;

     5.3.2. l'importo di 80 milioni di euro è destinato al Ministero delle comunicazioni per la prosecuzione del programma «larga banda» da realizzare in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria di riferimento, con particolare attenzione alle modalità di cofinanziamento privato e tenendo conto della natura delle risorse ripartite con la presente delibera finalizzate al finanziamento di investimenti pubblici;

     5.3.3. l'importo di 12.897.543 euro è destinato al Ministero dell'economia e delle finanze, che ha istruito la relativa proposta con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il finanziamento di attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico, per il triennio 2005-2007, svolte dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli.

     In particolare, all'Istituto italiano per gli studi filosofici vengono assegnati 7.844.543 euro, di cui 1.922.271 euro per il 2005; l'assegnazione per gli esercizi 2006 e 2007 sono subordinate alla presentazione dei programmi annuali e della rendicontazione delle attività già oggetto di finanziamento.

     All'Istituto italiano per gli studi storici viene assegnato un importo di 5.053.000 euro, di cui 2.148.000 euro per il 2005; le assegnazioni per gli esercizi 2006 e 2007 sono subordinate alla presentazione dei programmi annuali e della rendicontazione delle attività già oggetto di finanziamento.

     Il contributo annuale, a favore di ciascun Istituto, è concesso in più soluzioni, in relazione all'andamento della spesa;

     5.3.4. l'importo di 1,352 milioni di euro, per l'anno 2005, è destinato al Ministero dell'economia e delle finanze (DPS), che ha istruito la relativa proposta con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il finanziamento del progetto Prisma, predisposto dall'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), che prevede la realizzazione di azioni pilota per il trasferimento di tecnologie innovative di impatto sul tessuto aziendale del Mezzogiorno);

     5.3.5. l'importo di 50.740 milioni di euro è destinato al Ministero per i beni e le attività culturali per la prosecuzione del progetto biennale nel Mezzogiorno (15,264 milioni di euro) e per il finanziamento del progetto pilota strategico poli museali di eccellenza nel Mezzogiorno (35,476 milioni di euro);

     5.3.6. l'importo di 40 milioni di euro è destinato alla promozione di attività audiovisive e culturali nel Mezzogiorno, attraverso il finanziamento di un progetto promosso dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale e attuato dal Ministero per i beni e le attività culturali e con il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attraverso le strutture e gli enti affidatari del servizio pubblico, e/o a capitale interamente pubblico, operanti nei settori interessati.

     Viene inoltre accantonato un importo di 30 milioni di euro per il finanziamento del progetto RI-MED, che vede il coinvolgimento del Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che prevede la creazione di un Centro di ricerca biotecnologia, nel Mezzogiorno (Sicilia), sede di laboratori dedicati ai campi più avanzati della ricerca e della traslazione del settore biotecnologico. Il Centro disporrà anche di tecnologie avanzate per consentire una rapida trasferibilità dei risultati della ricerca in ambito applicativo e commerciale e sarà dotato di attrezzature di altissimo livello tecnologico in grado esse stesse di attrarre attività formative e di garantire la competitività del Centro a livello nazionale creando altresì opportunità per l'avvio di nuove imprese nel territorio.

     Gli interventi di cui al presente punto 5.3 saranno realizzati attraverso lo strumento dell'APQ a eccezione dei progetti di cui ai precedenti punti 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 e 5.3.5 (limitatamente ai poli museali di eccellenza), le cui caratteristiche non consentono di ricorrere proficuamente allo strumento dell'APQ.

     5.4. Tutte le amministrazioni centrali di cui ai punti 5.2 e 5.3, ad eccezione di quelle chiamate ad utilizzare lo strumento dell'APQ, presenteranno a questo Comitato, entro il 28 febbraio e il 30 settembre di ogni anno, una relazione nella quale sarà indicata l'entità della spesa realizzata e i risultati conseguiti.

     6. Selezione dei progetti.

     Le amministrazioni beneficiarie delle risorse scelgono, in primo luogo, in piena autonomia, secondo una tassonomia codificata, i settori nel cui ambito rientrano i progetti da finanziare.

     Gli interventi sono selezionati nel rispetto dei seguenti criteri:

     coerenza programmatica: per ogni amministrazione centrale e regionale la coerenza programmatica è stabilita facendo riferimento ai criteri specificati nei propri programmi operativi comunitari, nazionali e regionali, o nei propri DOCUP, con un rafforzamento, per quanto riguarda la coerenza programmatica, della rilevanza dei criteri generali comunitari enunciati nella delibera n. 36/2002 così come aggiornati a seguito della revisione di metà percorso del ciclo di programmazione comunitario 2000-2006. Ogni amministrazione avrà la flessibilità di discostarsi, su specifiche questioni, da tali criteri, dandone chiara motivazione, purchè, se autonomie regionali, in coerenza con la propria programmazione regionale;

     avanzamento progettuale: conferma del criterio adottato in occasione dei precedenti ripari, del quale le amministrazioni centrali e regionali daranno evidenza al momento della presentazione al CIPE dell'elenco dei progetti e del cronoprogramma di spesa.

     Viene inoltre previsto che una quota, pari almeno al 30% delle risorse ripartite di cui all'allegato 3, sia destinata dalle regioni e dalle province autonome a favore di interventi di rilievo strategico per il finanziamento di opere comprese nel primo programma delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera CIPE n. 121/2001.

     In caso di mancata assegnazione del 30% alle suddette opere, le parti sono tenute a dare evidenza delle motivazioni (quali la non coincidenza delle aree territoriali eligibili, la non corrispondenza tra il fabbisogno finanziario dell'opera e la disponibilità esistente o l'esistenza di un forte e documentato fabbisogno strategico alternativo). In tal caso la quota di risorse finalizzata alle suddette opere sarà programmata dalle regioni a favore di interventi selezionati secondo le procedure ordinarie.

     7. Attribuzione delle risorse.

     7.1 A fronte delle diverse destinazioni di spesa di cui alla presente delibera, al fine di dare trasparenza alle selezioni, di poter attivare la premialità e di garantire una celere finalizzazione delle risorse, l'attribuzione delle risorse stesse alle amministrazioni destinatarie, è subordinata al rispetto dei seguenti adempimenti:

     7.1.1 entro il 30 settembre 2005 ciascuna regione e provincia autonoma presenta a questo Comitato e alle amministrazioni centrali settorialmente competenti, il riparto programmatico per settori delle risorse di cui al punto 4.2 della presente delibera (che può fare riferimento anche a riparti successivi), accompagnato da una relazione che per ciascun settore evidenzi:

     il relativo stato di avanzamento della programmazione;

     le modalità con cui si intende individuare gli interventi - con evidenza di come si intenda programmare la quota di risorse da assegnare alle infrastrutture di rilievo strategico di cui al precedente punto 6 - ovvero gli specifici interventi eventualmente già individuati;

     l'eventuale fabbisogno di risorse aggiuntive;

     7.1.2 Entro il 31 dicembre 2005 le amministrazioni centrali e regionali concertano, dandone notizia al Servizio centrale di segreteria del CIPE, la data di stipula degli APQ, sulla base delle informazioni di cui al precedente punto 7.1.1. Alla base della concertazione della data di stipula starà anche un'informativa, che le amministrazioni centrali di settore predisporranno per ogni regione e provincia autonoma e che illustrerà gli interventi che esse prevedono di avviare con le proprie risorse (per le aree sottoutilizzate, comunitarie e ordinarie) sul territorio di quella regione o provincia autonoma. L'informativa verrà resa formalmente nota al Servizio centrale di segreteria del CIPE entro il 31 dicembre 2005.

     Sempre entro il 31 dicembre 2005, le regioni e le province autonome verificano con le amministrazioni centrali la destinazione della predetta quota pari ad almeno il 30% delle risorse assegnate con la presente delibera per il finanziamento di opere comprese nel primo programma delle infrastrutture strategiche di cui al precedente punto 6.

     In caso di mancata concertazione della data di stipula degli APQ le parti ne danno comunicazione al CIPE;

     7.1.3 Entro il 31 marzo 2006 ciascuna Amministrazione centrale e regionale presenta al Servizio centrale di segreteria del CIPE un cronoprogramma con una stima della spesa della quota complessiva ad essa destinata di cui ai precedenti punti 4.3, 5.1.1 e 5.1.2, unitamente a un elenco degli interventi da finanziare e del relativo profilo stimato di spesa annua prevista per ciascuno di essi, con preventivo inserimento da parte delle regioni e delle province autonome - per ciascun intervento - delle informazioni richieste da questo Comitato nell'apposita scheda della banca dati di monitoraggio degli APQ.

     L'elenco degli interventi è accompagnato da una relazione tecnica del Nucleo di valutazione dell'amministrazione regionale o centrale che contiene:

     a) elementi di valutazione circa la rispondenza della proposta ai criteri di coerenza programmatica, la coerenza interna (la coerenza dell'insieme della proposta formulata) ed esterna (la coerenza della proposta rispetto agli altri strumenti con cui si attua la politica di sviluppo di quella amministrazione);

     b) elementi informativi sui principali effetti economico-sociali attesi dalla proposta;

     c) una sintesi delle valutazioni di fattibilità esistenti per gli interventi proposti;

     d) l'indicazione degli interventi di importo superiore a 10 milioni di euro (quando reputato opportuno dalla regione anche al di sotto) per i quali appaiono opportuni, ai fini dell'attuazione amministrativa, approfondimenti relativi alla fattibilità tecnica, procedurale e/o economico-finanziaria prima della firma dell'APQ, al fine di assicurare più adeguate condizioni di realizzazione.

     A conferma di quanto previsto dalle proprie delibere n. 36/2002, n. 17/2003 e n. 20/2004, l'elenco dei progetti presentati formalmente sarà reso pubblico da ogni amministrazione centrale e regionale e sarà pubblicato sul sito di questo Comitato.

     Il cronoprogramma di spesa di ciascun intervento, inserito nell'elenco presentato al Servizio centrale di segreteria del CIPE, decorrerà dalla data di stipula del relativo APQ. Per gli interventi ricompresi negli APQ, ove l'Accordo stesso sia già stato stipulato entro il 31 marzo 2006, il cronoprogramma coinciderà con il profilo di spesa previsto nell'APQ.

     7.2 Per le amministrazioni centrali destinatarie delle risorse di cui ai precedente punto 5.1, anche quando non tenute alla stipula di APQ, valgono gli stessi adempimenti di cui al precedente punto 7.1.3.

     7.3 Resta fermo, sia per le regioni e province autonome che per le amministrazioni centrali, quanto previsto dal punto 7.5 della delibera n. 36/2002 sulla modificabilità sia dell'elenco degli interventi presentati al CIPE, sia del loro cronoprogramma di spesa, a condizione che la modifica sia motivata, che i nuovi interventi presentino caratteristiche di coerenza programmatica e che resti inalterato il profilo programmatico della spesa relativa all'intera quota ripartita a favore di ciascuna amministrazione.

     7.4 Gli APQ relativi agli interventi da finanziare con le risorse di cui al presente riparto potranno essere stipulati in qualunque momento a partire dalla operatività della presente delibera, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006 ai fini del conseguimento della quota premiale di cui al successivo punto 8.

     7.5 Coerentemente con il principio comunitario, che fissa scadenze stringenti per la sequenza degli atti programmatici ed in linea con le previsioni dell'art. 52, comma 50, della legge finanziaria 2002 e della delibera n. 36/2002, il mancato rispetto, entro il 31 marzo 2006, di quanto previsto al precedente punto 7.1.3, da parte delle amministrazioni centrali e regionali, oltre ad impedire la messa a disposizione delle risorse ripartite con la presente delibera, ne determinerà una decurtazione progressiva. La suddetta decurtazione verrà applicata, con decorrenza temporale dal 1° aprile 2006, nella misura del 5% per ogni mese di ulteriore ritardo, analogamente allo schema di cui all'allegato 5 della delibera n. 36/2002. Le risorse che si renderanno disponibili a seguito di tale decurtazione saranno integralmente ripartite da questo Comitato tra le amministrazioni che soddisferanno i requisiti entro il 31 marzo 2006.

     7.6 E' prevista la possibilità di inserire in APQ interventi già avviati e con anticipazione finanziaria da parte delle stazioni appaltanti, a condizione che la spesa non sia anteriore alla data del 1° gennaio 2005.

     7.7 Le risorse di cui alla presente delibera non impegnate entro il 31 dicembre 2008, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte dei beneficiari finali - quali risultano dai dati forniti dalle amministrazioni centrali e regionali destinatarie delle risorse stesse - saranno riprogrammate da questo Comitato, secondo le procedure contabili previste dall'art. 5, comma 3, della legge n. 144/1999. 8. Attribuzione della quota accantonata per la premialità (10% per

     ciascuna delle due macroaree e per le amministrazioni centrali).

     In linea con quanto previsto dall'art. 73 della legge finanziaria 2002 che prevede il ricorso a metodi premiali nella destinazione delle risorse per interventi nelle aree depresse e dalle proprie delibere n. 36/2002, n. 17/2003 e n. 20/2004, sono accantonate - a valere sulle risorse di cui ai punti 4.1, 4.2 e 5.1 destinate alle regioni e province autonome di ciascuna delle due macroaree del Mezzogiorno e del centro-nord e alle amministrazioni centrali - quote pari al 10% delle rispettive dotazioni. Tali riserve premiali saranno attribuite pro quota da questo Comitato alle amministrazioni destinatarie delle predette risorse che soddisferanno, in tutto o in parte, i criteri di cui ai successivi punti 8.1, 8.2 e 8.3.

     In particolare l'attribuzione della riserva premiale è subordinata:

     8.1 per il 60%, al rispetto, entro il 31 dicembre 2008, del profilo di spesa previsto dal cronoprogramma presentato dalle singole amministrazioni regionali e centrali entro il 31 marzo 2006, profilo che decorre dalla data di effettiva stipula dell'APQ.

     Il criterio - applicato pro-quota a ogni accordo di programma quadro e ponderato rispetto alla percentuale di risorse di cui alla presente delibera programmate nell'accordo stesso - è soddisfatto al 100% se, per ogni accordo, la spesa realizzata negli anni 2005-2008 per interventi finanziati con risorse di cui alla presente delibera è pari ad almeno il 95% della spesa prevista per quegli anni dal cronoprogramma presentato. Per l'accordo, la cui spesa realizzata ha, invece, un valore compreso tra il 70% e il 95% della spesa prevista dal cronoprogramma, l'amministrazione accede ad una quota delle risorse premiali di propria pertinenza per il presente criterio - ponderato come sopra - secondo lo schema riportato nell'allegato 6 della citata delibera n. 36/2002. Per l'accordo, la cui spesa realizzata negli anni 2005-2008 per interventi finanziati con risorse di cui alla presente delibera sia inferiore al 70% della spesa prevista-per quegli anni dal cronoprogramma, l'amministrazione non accede alla quota premiale potenzialmente di propria pertinenza per il presente criterio.

     La verifica del presente criterio avverrà al termine del quadriennio 2005-2008 con conseguente attribuzione delle risorse premiali alle amministrazioni performanti;

     8.2 per il 15%, al rispetto, da parte della singola regione o della provincia autonoma, della data di stipula degli APQ prevista e inizialmente comunicata a questo Comitato, per almeno l'80% delle risorse ad essa assegnate.

     La verifica del soddisfacimento del presente criterio, per quanto riguarda la concertazione delle date di stipula degli APQ con le amministrazioni centrali, si effettua sulla base delle informazioni inviate dalle regioni e province autonome a questo Comitato entro il 31 marzo 2006.

     Per la verifica del rispetto delle date di stipula degli APQ, previste nel cronoprogramma inviato dalle amministrazioni entro il 31 marzo 2006, tali date sono confrontate con le effettive date di stipula risultanti dalla Banca dati di monitoraggio al 31 dicembre 2006.

     La verifica del presente criterio avverrà nel corso del 2007, con conseguente attribuzione delle risorse premiali alle amministrazioni performanti;

     8.3 per il 25%, al raggiungimento, con uno scostamento massimo del 25%, della percentuale della spesa prevista al 31 dicembre 2007 per il complesso degli APQ stipulati tra il 31 dicembre 2003 e il 31 dicembre 2004, secondo i dati desunti dai cronoprogramma previsti negli APQ al momento della loro sottoscrizione.

     La verifica del presente criterio avverrà nel corso del 2008, con conseguente attribuzione delle risorse premiali alle amministrazioni performanti;

     8.4 Il meccanismo di attribuzione della riserva premiale consente di attribuire alle regioni e alle province autonome anche solo una parte della riserva a seconda del numero di criteri soddisfatti e del peso di questi;

     8.5 Per le amministrazioni centrali il criterio per l'attribuzione della riserva di premialità è costituito dal rispetto, entro il 31 dicembre 2008, della tempistica del profilo di spesa previsto dal cronoprogramma presentato entro il 31 marzo 2006.

     Il criterio è pienamente soddisfatto se la spesa effettuata negli anni 2005-2008 per interventi finanziati con risorse di cui alla presente delibera è pari ad almeno il 95% della spesa prevista per quegli anni dal cronoprogramma presentato. Se la spesa effettuata ha, invece, un valore compreso tra il 70% e il 95% di quella prevista dal cronoprogramma, l'amministrazione accede ad una quota delle risorse premiali di propria pertinenza per il presente criterio, secondo lo schema riportato nell'allegato 6 alla delibera n. 36/2002. L'amministrazione, la cui spesa effettuata negli anni 2005- 2008 per interventi finanziati con risorse di cui alla presente delibera è inferiore al 70% della spesa prevista per quegli anni dal cronoprogramma, non ha diritto alla quota premiale potenzialmente di propria pertinenza per il presente criterio;

     8.6 Le eventuali eccedenze derivanti dalla mancata attribuzione delle risorse premiali costituiscono disponibilità separate per ognuna delle tre categorie - regioni del Mezzogiorno, regioni del centro-nord e amministrazioni centrali - da attribuire nell'ambito di ciascuna categoria, a seconda della provenienza della mancata performance, alle amministrazioni concorrenti che abbiano soddisfatto integralmente tutti i criteri di premialità ad esse applicabili, proporzionalmente alla propria quota iniziale di risorse e, comunque, per un importo non eccedente il triplo della quota premiale potenzialmente di propria pertinenza.

     Per le risorse derivanti dal fondo di premialità, le amministrazioni predisporranno i progetti - secondo i principi di coerenza programmatica e avanzamento progettuale - entro novanta giorni dalla attribuzione delle quote premiali. L'eventuale ritardo nella predisposizione dei progetti potrà essere oggetto di valutazione da parte di questo Comitato in occasione delle successive ripartizioni;

     8.7 Le eventuali eccedenze non attribuibili saranno riprogrammate da questo Comitato per il finanziamento di altre iniziative nel rispetto delle tre categorie di provenienza delle risorse, regioni del Mezzogiorno, regioni del centro-nord e amministrazioni centrali;

     8.8 Per la verifica dei criteri di premialità questo Comitato si avvale delle informazioni contenute nel cronoprogramma delle amministrazioni e nella banca dati di monitoraggio degli APQ. In sintonia con i criteri comunitari, verranno effettuate verifiche a campione in loco.

     9. Trasferimento delle risorse alle amministrazioni beneficiarie.

     Il trasferimento delle risorse della presente delibera, ripartite ex ante e premiali, per le quali è prevista l'utilizzazione nell'ambito degli APQ, è condizionato al corretto inserimento e aggiornamento dei dati di monitoraggio degli APQ secondo quanto stabilito rispettivamente dalle delibere di questo Comitato n. 44/2000 e n. 76/2002 e dal documento di cui all'allegato n. 4 della delibera n. 17/2003.

     10. Impegnabilità pluriennale delle risorse.

     Come deciso nel corso dell'odierna seduta, le amministrazioni destinatarie delle risorse ripartite con la presente delibera potranno assumere, sin dall'inizio, impegni pluriennali di spesa per l'intero importo delle singole assegnazioni disposte a loro favore.

     Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato è pertanto autorizzato a disporre le conseguenti variazioni di bilancio pluriennali in attuazione della suddetta decisione.

 

Allegato 1

RIPARTO REGIONALE RISORSE PER PROGETTI ACCELERATI NELLE AREE URBANE

Totale 270,58 milioni di euro per il periodo 2005-2008

Quota delle risorse per aree sottoutilizzate riservate alle regioni del centro-nord.

 

 

 

Euro

Regioni

Valori percentuali (*)

Importi

 

 

 

Emilia- Romagna

3,24

1.314.792

Friuli- Venezia Giulia

3,07

1.245.806

Lazio

18,66

7.572.228

Liguria

8,96

3.635.968

Lombardia

10,53

4.273.074

Marche

4,45

1.805.810

P.A. Bolzano

1,09

442.322

P.A. Trento

0,54

219.132

Piemonte

18,57

7.535.706

Toscana

14,45

5.863.810

Umbria

5,63

2.284.654

Valle d'Aosta

0,63

255.654

Veneto

10,18

4.131.044

Totale . . .

100,00

40.580.000

 

     (*) Valori percentuali concordati in sede di Conferenza Stato-regioni, già utilizzati nelle delibere CIPE numeri 84/00, 138/00, 36/02, 17/03 e 20/04.

 

Quota delle risorse per aree sottoutilizzate riservata alle regioni dell'Obiettivo 1 e alle regioni Abruzzo e Molise

 

 

 

Euro

Regioni

Valori percentuali (*)

Importi

 

 

 

Abruzzo

4,31

9.913.000

Basilicata

4,45

10.235.000

Calabria

12,33

28.359.000

Campania

23,92

55.016.000

Molise

2,59

5.957.000

Puglia

16,40

37.720.000

Sardegna

12,00

27.600.000

Sicilia

24,00

55.200.000

Totale . . .

100,00

230.000.000

 

     (*) Valori percentuali concordati in sede di Conferenza Stato-regioni, già utilizzati nelle delibere CIPE numeri 84/00, 138/00, 36/02, 17/03 e 20/04.

 

Allegato 2

RIPARTO REGIONALE RISORSE GESTITE DALLE REGIONI NEL CENTRO-NORD PER INTERVENTI DA RICOMPRENDERE IN APQ NEI SETTORI RICERCA E SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE.

Totale risorse da ripartire: 63,90 milioni di euro (al netto della premialita)

 

 

 

Euro

Regioni centro- nord

Valori percentuali (*)

Importi

 

 

 

Emilia- Romagna

3,24

2.070.360

Friuli- Venezia Giulia

3,07

1.961.730

Lazio

18,66

11.923.740

Liguria

8,96

5.725.440

Lombardia

10,53

6.728.670

Marche

4,45

2.843.550

P.A. Bolzano

1,09

696.510

P.A. Trento

0,54

345.060

Piemonte

18,57

11.866.230

Toscana

14,45

9.233.550

Umbria

5,63

3.597.570

Valle d'Aosta

0,63

402.570

Veneto

10,18

6.505.020

Totale . . .

100,00

63.900.000

 

     (*) Valori percentuali concordati in sede di Conferenza Stato-regioni, già utilizzati nelle delibere CIPE numeri 142/99, 84/00, 138/00, 36/02 e 17/03.

 

Allegato 3

RIPARTO REGIONALE RISORSE PER INTERVENTI DA RICOMPRENDERE NELLE INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA.

Totale 2.824,59 milioni di euro per il periodo 2005-2008 (al netto della premialita)

Quota delle risorse per aree sottoutilizzate riservate alle regioni del centro-nord.

 

 

 

Euro

Regioni

Valori percentuali (*)

Importi

 

 

 

Emilia-Romagna

3,24

13.727.556

Friuli-Venezia Giulia

3,07

13.007.283

Lazio

18,66

79.060.554

Liguria

8,96

37.962.624

Lombardia

10,53

44.614.557

Marche

4,45

18.854.205

P.A. Bolzano

1,09

4.618.221

P.A. Trento

0,54

2.287.926

Piemonte

18,57

78.679.233

Toscana

14,45

61.223.205

Umbria

5,63

23.853.747

Valle d'Aosta

0,63

2.669.247

Veneto

10,18

43.131.642

Totale . . .

100,00

423.690.000

 

     (*) Valori percentuali concordati in sede di Conferenza Stato-regioni, già utilizzati nelle delibere CIPE numeri 84/00, 138/00, 36/02, 17/03 e 20/04.  Quota delle risorse per aree sottoutilizzate riservata alle regioni dell'Obiettivo 1 e alle regioni Abruzzo e Molise

 

 

 

Euro

Regioni

Valori percentuali (*)

Importi

 

 

 

Abruzzo

4,31

103.478.790

Basilicata

4,45

106.840.050

Calabria

12,33

296.030.970

Campania

23,92

574.295.280

Molise

2,59

62.183.310

Puglia

16,40

393.747.600

Sardegna

12,00

288.108.000

Sicilia

24,00

576.216.000

Totale . . .

100,00

2.400.900.000

 

(*) Valori percentuali concordati in sede di Conferenza Stato-regioni, già utilizzati nelle delibere CIPE numeri 84/00, 138/00, 36/02, 17/03 e 20/04