§ 3.12.98 - L.R. 23 maggio 1994, n. 9.
Norme per l'esercizio delle attività professionali erboristiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 commercio
Data:23/05/1994
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Scopi.
Art. 2.  Definizione di uso erboristico.
Art. 3.  Attività erboristica.
Art. 4.  Etichette.
Art. 5.  Finanziamenti.
Art. 6.  Esercizio dell'attività.
Art. 7.  Elenco degli erboristi.
Art. 8.  Corsi professionali.
Art. 9.  Vigilanza.
Art. 10.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana


§ 3.12.98 - L.R. 23 maggio 1994, n. 9.

Norme per l'esercizio delle attività professionali erboristiche.

(G.U.R. 25 maggio 1994, n. 25).

 

Art. 1. Scopi.

     1. La Regione, con la presente legge, intende promuovere l'esercizio della professione di erborista così come riconosciuta e disciplinata dalla vigente legislazione nazionale.

 

     Art. 2. Definizione di uso erboristico.

     1. Per uso erboristico si intende l'utilizzo, anche a fini commerciali, delle piante e droghe miscelate o singole consentite, in grado di manifestare effetti benefici e salutari sulle funzioni dell'organismo, convenzionalmente definiti prodotto erboristico.

     2. Le piante e le droghe di cui al comma 1 sono preparate e commercializzate in erboristeria intesa come laboratorio erboristico purché non si configurino come specialità medicinali o come farmaci preconfezionati prodotti industrialmente.

 

     Art. 3. Attività erboristica.

     1. All'erborista è consentito di sottoporre le piante e droghe per uso erboristico a trattamenti fisici e meccanici nonché lo svolgimento di ulteriori attività di elaborazione erboristica nei limiti fissati dalla legislazione nazionale.

     2. L'attività di elaborazione consiste nella trasformazione del prodotto atta ad ottenere preparati nelle forme idonee all'uso ed alla commercializzazione.

 

     Art. 4. Etichette.

     1. Le etichette disposte per la commercializzazione dei prodotti contengono almeno le seguenti indicazioni:

     a) nome comune e nome botanico della pianta, secondo la denominazione botanica internazionale, seguito dalla indicazione della parte di pianta impiegata;

     b) natura della pianta (selvatica o coltivata);

     c) luogo e/o azienda di origine;

     d) data di raccolta;

     e) metodo di preparazione e trattamento eventuale con fitofarmaci per la conservazione;

     f) tipo di presentazione (macerazione, polverizzato, compressato, naturale o altro);

     g) data di confezionamento;

     h) modalità di conservazione e di uso corretto;

     i) quantità netta all'origine;

     l) data fino alla quale il prodotto è in grado di conservare le sue qualità in adeguate condizioni di conservazione;

     m) indicazione di eventuali sostanze pericolose;

     n) proprietà naturali del prodotto;

     o) dichiarazione del produttore circa la conformità del contenuto della confezione alla normativa vigente in materia di radioattività;

     p) nome ed indirizzo del produttore o del responsabile della commercializzazione del prodotto.

     2. In caso di impossibilità di indicare o documentare il luogo di origine e la data di raccolta della pianta, l'etichetta dovrà recare, in corrispondenza di tali voci, secondo i casi: «Dato non conosciuto» o «Dato non documentato». Nel caso delle miscele i dati dovranno indicare la conformità dei componenti alle disposizioni vigenti.

     3. I prodotti non preconfezionati in vendita in erboristeria devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono o nei comparti in cui sono esposti, riportanti almeno le indicazioni previste alle lettere a, c, d, f, h, o, p del comma 1 nonché il prezzo.

     4. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai produttori che procedono alla vendita diretta, agli importatori ed ai grossisti di articoli erboristici.

 

     Art. 5. Finanziamenti.

     1. La Regione, nell'ambito degli stanziamenti già previsti per le imprese artigiane agricole e vivaistiche, promuove iniziative per incentivare la produzione e la coltivazione delle piante di cui alla presente legge, con priorità per i territori montani o svantaggiati. Dispone la concessione di contributi in favore di imprenditori agricoli, singoli o associati.

     2. Detti contributi potranno inoltre essere erogati per i seguenti fini:

     a) attuazione di piani di sviluppo per la coltivazione delle piante di cui alla presente legge;

     b) realizzazione e gestione di centri per la raccolta, la conservazione e la prima lavorazione delle piante e loro parti;

     c) svolgimento di attività di ricerca e di sperimentazione genetica ed agrotecnica finalizzate al miglioramento delle caratteristiche delle piante per uso erboristico ed alla produzione di sementi selezionate nonché al miglioramento dei processi produttivi.

 

     Art. 6. Esercizio dell'attività.

     1. L'esercizio delle attività erboristiche è subordinato all'acquisizione della qualifica di «produttore di piante officinali» ai fini della coltivazione e di «erborista» per la commercializzazione e la lavorazione o alla laurea in scienze erboristiche o denominazioni affini, rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509 e del 4 agosto 2000, ai fini della coltivazione, lavorazione e commercializzazione, secondo quanto previsto dalla presente legge e dalla legislazione nazionale [1].

     2. Coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono in possesso del diploma di erboristeria, di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, continuano ad esercitare l'attività.

 

     Art. 7. Elenco degli erboristi.

     1. L'esercizio dell'attività di erborista è da considerarsi di tipo artigianale.

     2. Presso le camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura, nell'ambito dell'albo delle imprese artigiane, è istituito l'elenco degli erboristi a cui si accede con il possesso della relativa qualifica ed alle medesime condizioni previste per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

 

     Art. 8. Corsi professionali.

     1. Nell'ambito dei propri piani formativi la Regione autorizza e finanzia lo svolgimento di corsi professionali di «produttore di piante officinali» ed «erborista».

 

     Art. 9. Vigilanza.

     1. La vigilanza sulle attività di produzione delle piante officinali è affidata all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste che la esercita attraverso i propri organi.

     2. La vigilanza sulle attività di lavorazione e commercializzazione dei prodotti erboristici è affidata all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca che la esercita direttamente ed attraverso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

     Art. 10.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma così modificato dall’art. 20 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.