Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 caccia |
Data: | 08/05/2001 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Controllo della fauna. |
Art. 2. Centri di recupero. |
Art. 3. Danni e prevenzione. |
Art. 4. Ripartizioni faunistico-venatorie. |
Art. 5. Comitato regionale faunistico-venatorio. |
Art. 6. Compiti del Comitato regionale faunistico-venatorio. |
Art. 7. Esercizio dell'attività venatoria. |
Art. 8. Calendario venatorio. |
Art. 9. Periodi di attività venatoria. |
Art. 10. Specie cacciabili. |
Art. 11. Ambiti territoriali di caccia. |
Art. 12. Commissione per gli esami di abilitazione all'esercizio venatorio. |
Art. 13. Tasse di concessione regionale. |
Art. 14. Tesserino regionale. |
Art. 15. Sanzioni. |
Art. 16. Federazione siciliana della caccia. |
Art. 17. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). |
Art. 18. Modifiche alle disposizioni sull'attestato di idoneità per la vigilanza venatoria. |
Art. 19. Modifiche alle disposizioni sulla vigilanza venatoria ed ambientalista. |
Art. 20. Disposizioni sui Parchi. |
Art. 21. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). |
Art. 22. Norme sul Corpo forestale. |
Art. 23. 1. Per le finalità di cui all'articolo precedente è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 5.000 milioni. |
Art. 24. 1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di [...] |
Art. 25. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 3.8.50 - L.R. 8 maggio 2001, n. 7.
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, concernente "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale e in materia di lavori socialmente utili".
(G.U.R. 11 maggio 2001, n. 22).
Art. 1. Controllo della fauna.
1. All'articolo 4 della
a) [1];
b) [2].
Art. 2. Centri di recupero.
1. All'articolo 6 della
a) [3];
b) [4].
Art. 3. Danni e prevenzione.
1. [5].
Art. 4. Ripartizioni faunistico-venatorie.
1. All'articolo 8 della
(la lett. a) è omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto);
b) [6].
Art. 5. Comitato regionale faunistico-venatorio.
1. [7].
Art. 6. Compiti del Comitato regionale faunistico-venatorio.
1. [8].
Art. 7. Esercizio dell'attività venatoria.
1. [9].
Art. 8. Calendario venatorio.
1. [1]0.
Art. 9. Periodi di attività venatoria.
1. [1]1.
Art. 10. Specie cacciabili.
1. Nel caso di modifiche all'articolo 18 della
Art. 11. Ambiti territoriali di caccia.
1. All'articolo 22 della
a) [1]2.
b) [1]3.
(la lett c) è omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
d) [1]4.
(la lett. e) è omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
f) [1]5.
Art. 12. Commissione per gli esami di abilitazione all'esercizio venatorio.
1. [1]6.
Art. 13. Tasse di concessione regionale.
1. [1]7.
Art. 14. Tesserino regionale.
1. [1]8.
Art. 15. Sanzioni.
1. All'articolo 32 della
a) [1]9;
b) [2]0;
c) il comma 11 è abrogato.
Art. 16. Federazione siciliana della caccia.
1. [2]1.
Art. 17. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 18. Modifiche alle disposizioni sull'attestato di idoneità per la vigilanza venatoria.
1. [2]2.
Art. 19. Modifiche alle disposizioni sulla vigilanza venatoria ed ambientalista.
1. [2]3.
Art. 20. Disposizioni sui Parchi.
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, d'intesa con l'Ente Parco competente per territorio, individua con proprio decreto, per ciascuno dei Parchi regionali, le zone contigue (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Nelle aree contigue così delimitate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 della
Art. 21. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 22. Norme sul Corpo forestale.
1. Il dirigente generale delle foreste provvede a regolamentare le attività del personale di ruolo del Corpo forestale della Regione siciliana in materia di vigilanza venatoria.
2. [2]4.
3. Le maggiorazioni intervenute nell'indennità dall'1 settembre 1995 hanno effetto economico dall'1 gennaio 1997.
4. I commi 3 e 4 dell'articolo 77 della
1. Per le finalità di cui all'articolo precedente è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 5.000 milioni.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
3. Per l'esercizio finanziario 2002 la spesa è di lire 25.000 milioni comprensiva della copertura economica delle indennità per gli anni 1997, 1998, 1999 e 2000.
4. L'onere di cui al comma 3 trova riscontro, per l'esercizio finanziario 2002, nel bilancio pluriennale della Regione, codice 010802, accantonamento 1001.
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Sostituisce il comma 3, art. 4 della
[2] Modifica il comma 4, art. 4 della
[3] Modifica il comma 4, art. 6 della
[4] Modifica il comma 5, art. 6 della
[5] Sostituisce il comma 2, art. 7 della
[6] Sostituisce il comma 3, art. 8 della
[7] Modifica la lett. g), comma 3, art. 12 della
[8] Aggiunge la lett. p) al comma 1, art. 13 della
[9] Sostituisce il comma 6, art. 17 della
[1]10 Modifica il comma 1, art. 18 della
[1]11 Sostituisce le lett. c) e d) del comma 1, art. 19 della
[1]12 Modifica il comma 1, art. 22 della
[1]13 Sostituisce il comma 2, art. 22 della
[1]14 Sostituisce le lett a) e b) del comma 5, art. 22 della
[1]15 Aggiunge il comma 9 all'art. 22 della
[1]16 Modifica la lett. b) del comma 2, art. 22 della
[1]17 Modifica il comma 1, art. 30 della
[1]18 Sostituisce il comma 10, art. 31 della
[1]19 Sostituisce il comma 9, art. 32 della
[2]20 Inserisce il comma 9 bis nell'art. 32 della
[2]21 Modifica il comma 1, art. 35 della
[2]22 Modifica il comma 5, art. 43 della
[2]23 Sostituisce il comma 5, art. 44 della
[2]24 Sostituisce i commi 1 e 2 dell'art. 77 della