§ 63.1.50 - D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 280.
Attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:07/08/1997
Numero:280


Sommario
Art. 1.  Campo e condizioni di applicazione
Art. 2.  Ripartizione e suddivisione delle risorse
Art. 3.  Campo e condizioni di applicazione
Art. 4.  Procedure
Art. 5.  Campo e condizioni di applicazione
Art. 6.  Procedure
Art. 7.  Assunzione dei giovani
Art. 8.  Fondo per l'occupazione
Art. 9.  Procedure
Art. 10.  Entrata in vigore


§ 63.1.50 - D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 280.

Attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno

(G.U. 27 agosto 1997, n. 199)

 

Titolo I

Criteri generali

 

     Art. 1. Campo e condizioni di applicazione

     1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale attua, sentite le regioni e le province interessate, un piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro nelle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise e nelle province di Massa Carrara, Frosinone, Roma, Latina, Viterbo, che hanno registrato un tasso medio annuo di disoccupazione nel 1996 superiore alla media nazionale, secondo la definizione allargata ISTAT.

     2. Il piano straordinario di cui al comma 1 è destinato a giovani di età ricompresa tra i 21 e i 32 anni, iscritti da più di trenta mesi alla prima classe delle liste di collocamento. Ai predetti fini le sezioni circoscrizionali per l'impiego rilasciano, a richiesta dei giovani, apposita certificazione.

     3. I requisiti anagrafici e relativi all'anzianità di iscrizione di cui al comma 2 devono essere posseduti alla data del 31 ottobre 1997.

     4. La durata dell'impegno nei lavori di pubblica utilità e nelle borse di lavoro non può comunque essere superiore a dodici mesi.

     5. L'impegno dei giovani nei lavori di pubblica utilità e nelle borse di lavoro non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento.

     6. Gli enti promotori e le imprese assicurano i lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché per la responsabilità civile verso terzi e forniscono ai giovani adeguate informazioni circa le disposizioni vigenti riguardanti la tutela e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

          Art. 2. Ripartizione e suddivisione delle risorse

     1. La ripartizione delle risorse previste per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 1, tra le regioni e le province, è effettuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto della distribuzione percentuale, nelle medesime aree, del numero medio annuo nel 1996 di persone in cerca di occupazione da più di un anno, della classe di età 20-29 anni, secondo la definizione allargata ISTAT, ripartendo, per le province interessate, il dato regionale, in modo proporzionale al numero di iscritti alla prima classe delle liste di collocamento.

     2. La suddivisione delle risorse da destinare al finanziamento dei lavori di pubblica utilità e delle borse di lavoro è determinata, sentite le regioni e le province interessate e la Conferenza Stato-città e autonomie locali, con il decreto ministeriale di cui al comma 1, in modo equilibrato al fine di ottenere la piena realizzazione degli interventi e garantire il raggiungimento degli obiettivi, con particolare riferimento, per quanto attiene ai progetti di pubblica utilità, alla effettiva stabilità, come tale intendendosi l'autosufficienza economica, nel tempo, delle nuove attività poste come sbocco dei progetti. Per quanto riguarda le risorse destinate ai lavori di pubblica utilità, si tiene conto dell'incidenza nelle singole regioni o province dei progetti di lavori di pubblica utilità interregionali; per quanto riguarda le risorse destinate alle borse di lavoro, il decreto di cui al comma 1, contiene la distribuzione provinciale all'interno delle singole regioni.

 

Titolo II

Lavori di pubblica utilità

 

          Art. 3. Campo e condizioni di applicazione

     1. I lavori di pubblica utilità sono attivati nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e dell'acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali. Ambiti e tipologia dei progetti sono definiti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 agosto 1997.

     2. I progetti sono di durata determinata non superiore ai dodici mesi e possono riguardare ambiti locali o interregionali.

     3. Le modalità di attuazione dei progetti di lavori di pubblica utilità sono quelle stabilite dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, con particolare riferimento alle misure previste nell'articolo 1, comma 1, ai fini della tempestività degli interventi per la promozione e l'attivazione dei progetti, compresa la designazione di un commissario che provveda all'esecuzione del progetto, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'interno, in caso di mancata esecuzione da parte dell'ente promotore.

 

          Art. 4. Procedure

     1. Sono considerati ammissibili solo i progetti presentati alla commissione regionale per l'impiego o alla commissione centrale per l'impiego, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che prevedono, a favore dei lavoratori interessati, l'impegno a realizzare nuove attività stabili nel tempo, capaci di essere competitive nel mercato anche nel settore del lavoro autonomo, nonché i contenuti formativi, teorici o pratici, ad esse funzionali. Il progetto è compilato secondo il modello A allegato al presente decreto.

     2. Ai fini del comma 1, al progetto di lavori di pubblica utilità è allegato, in separato documento, il piano di impresa, relativo all'attività che si intende promuovere alla fine del progetto ed i progetti devono essere corredati da dichiarazione scritta, rilasciata da una delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa di cui al comma 3, attestante la eventuale fornitura di assistenza tecnico-progettuale e, comunque, la sussistenza dei presupposti tecnicamente fondati dell'impegno a realizzare nuove attività stabili nel tempo.

     3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, sono individuate le seguenti agenzie di promozione di lavoro e di impresa, di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle politiche di reimpiego dei lavoratori: Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., GEPI S.p.a., SPI S.p.a., INSAR, enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nonché le società partecipate dai medesimi soggetti e da società pubbliche, aventi analoghe finalità promozionali, regionali o provinciali, individuate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle regioni o province interessate. Ulteriori agenzie di promozione di lavoro e di impresa possono essere individuate, anche su proposta delle regioni e delle province interessate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro il 15 settembre 1997, a richiesta degli organismi eventualmente interessati, previo accertamento dei requisiti di esperienza e capacità tecnica.

     4. Entro dieci giorni dal termine di cui al comma 1, le direzioni regionali del lavoro comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, alle regioni - assessorati al lavoro ed alle province interessate, un quadro riassuntivo dei progetti presentati alle commissioni regionali per l'impiego con le indicazioni relative al numero dei progetti e la loro durata, gli enti proponenti, il numero dei lavoratori interessati, l'ambito provinciale, il settore, l'ambito e la tipologia di intervento degli stessi, l'indicazione della agenzia di promozione che ha rilasciato l'attestazione.

     5. Entro quindici giorni dalla emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, le commissioni regionali per l'impiego e la commissione centrale per l'impiego procedono con unico atto all'approvazione dei progetti ammissibili, con eventuale selezione sulla base di una equilibrata distribuzione territoriale e della qualità dei progetti, in caso di ammissione di progetti per un importo superiore a quello attribuito alla regione. I progetti selezionati si intendono finanziati per la loro intera durata, così come proposta dall'ente.

     6. I giovani aventi i requisiti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono avviati, entro trenta giorni dall'approvazione del progetto stesso, su base volontaria, sia per i progetti locali che interregionali a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, secondo i criteri di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la regione siciliana, l'avviamento avverrà secondo i criteri stabiliti dalla commissione regionale per l'impiego. Gli enti promotori indicheranno, nello schema di bando allegato al progetto, come requisiti per l'inserimento, esclusivamente titoli di studio o attestati di qualifica aventi valore legale. I giovani al momento dell'adesione al progetto dovranno autocertificare il possesso dei requisiti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Gli enti promotori possono effettuare una selezione di idoneità specificamente rivolta all'accertamento delle competenze utili alla realizzazione delle successive attività imprenditoriali e richiedere l'eventuale assegnazione di giovani in sostituzione dei candidati non idonei.

 

Titolo III

Borse di lavoro

 

          Art. 5. Campo e condizioni di applicazione

     1. Le borse di lavoro possono essere svolte presso imprese appartenenti ai settori di attività D (manifatturiere), G (commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa), H (alberghi e ristoranti), I (trasporti, magazzinaggio e comunicazione), J (intermediazione monetaria e finanziaria), K (attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali).

     2. Le borse di lavoro non possono riguardare le attività a carattere stagionale di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, elencate nel decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive integrazioni e modificazioni, nonché le attività riferite ad intensificazioni produttive o di servizio in determinati e limitati periodi dell'anno, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18, e all'articolo 8-bis, comma 2, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, per le quali si sia fatto ricorso ad assunzioni a tempo determinato nei dodici mesi precedenti.

     3. Le imprese che possono attivare le borse di lavoro sono quelle che, alla data della dichiarazione di disponibilità di cui all'articolo 6, comma 1, abbiano almeno due dipendenti e non più di cento, ad eccezione delle imprese appartenenti al settore di attività G (commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa) che devono avere almeno cinque dipendenti e non più di cento. Nel computo numerico dei limiti aziendali sono compresi i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, con contratto di apprendistato e con contratto di reinserimento, mentre non sono ricompresi i lavoratori assunti con contratto a termine. I lavoratori con contratto a tempo parziale sono considerati pro quota.

     4. Per poter attivare le borse di lavoro le imprese non devono aver licenziato personale, salvo che per giusta causa o per raggiungimento dei requisiti del pensionamento di vecchiaia, nel corso dei dodici mesi precedenti la dichiarazione di disponibilità di cui all'articolo 6, comma 1, e i giovani impegnati devono essere ad incremento del personale mediamente occupato nel medesimo periodo. Le imprese aventi un numero di dipendenti inferiore alla media degli ultimi dodici mesi non possono attivare borse di lavoro. Il computo dei lavoratori ai fini del presente comma è fatto secondo gli stessi criteri di cui al comma 3. Le imprese, ai fini del presente comma, devono essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ivi comprese le norme sul condono previdenziale, e devono rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi comprese le condizioni particolari ammesse per i contratti di riallineamento.

     5. L'effetto incrementale delle borse di lavoro deve essere mantenuto durante la loro durata; le borse di lavoro non possono essere utilizzate in sostituzione di attività svolte da dipendenti, salvo che non intervenga l'effettiva assunzione dei giovani, anche durante lo svolgimento delle borse di lavoro.

     6. La durata delle borse di lavoro è articolata nel modo seguente:

     a) presso le imprese sino a 15 dipendenti, la durata è di undici mesi per i giovani senza diploma di scuola secondaria superiore o laurea e di dieci mesi per i giovani con diploma di scuola secondaria superiore o laurea;

     b) presso le imprese con più di 15 dipendenti, la durata è rispettivamente, per le stesse categorie di giovani, di dodici mesi e di undici mesi;

     c) presso le imprese appartenenti all'artigianato artistico, la durata è sempre di dodici mesi.

     7. Ai giovani impegnati nelle borse di lavoro viene corrisposto il sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Tale sussidio viene erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a seguito di attestazione mensile, secondo le modalità comunicate dall'INPS, da parte dell'impresa della effettiva partecipazione alle attività previste, con predisposizione di procedure automatiche di accesso ai benefici, nei limiti insuperabili delle risorse preordinate allo scopo. L'orario di impegno presso le imprese è a tempo parziale per 20 ore settimanali e per non più di otto ore giornaliere.

 

          Art. 6. Procedure

     1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le imprese, aventi i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 5, presentano all'INPS, anche tramite le organizzazioni datoriali di categoria, un'apposita dichiarazione di disponibilità, secondo il modello B allegato al presente decreto, ad accogliere presso le proprie sedi i giovani per svolgere le borse di lavoro.

     2. I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 5 sono dichiarati con apposita autocertificazione da parte dell'impresa nella dichiarazione di disponibilità di cui al comma 1. E' comunque fatta salva la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

     3. Nell'ammissione alla possibilità di attivare le borse di lavoro, hanno priorità le imprese che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

     a) imprese le cui dichiarazioni siano presentate dalle associazioni datoriali unitamente all'impegno delle medesime di erogare almeno 40 ore di formazione teorica, in modo collettivo, sulla normativa del lavoro e della prevenzione degli infortuni in raccordo con il sistema di formazione professionale regionale o con organismi convenzionati con il medesimo;

     b) imprese artigiane, il cui titolare si impegni a svolgere attività formativa, per almeno 40 ore con esclusione del semplice affiancamento, in qualità di tutore ovvero imprese, appartenenti alla categoria ISTAT K-74, il cui titolare sia un libero professionista che assuma analogo impegno.

     4. Entro dieci giorni dal termine di cui al comma 1, l'INPS comunica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, alle regioni - assessorati al lavoro ed alle province interessate, i dati relativi alle prenotazioni presentate dalle imprese, secondo il settore di attività, le dimensioni dell'impresa, la durata delle borse di lavoro, la presenza delle condizioni di priorità di cui al comma 3 e l'ambito provinciale.

     5. Entro quindici giorni dalla emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, l'INPS è autorizzato, nei limiti delle risorse fissate nello stesso, ad individuare le imprese ammesse all'attivazione delle borse di lavoro, sulla base di una graduatoria provinciale elaborata, innanzitutto tra le imprese aventi i requisiti di priorità di cui al comma 3 e, successivamente, le altre imprese, secondo l'ordine cronologico di presentazione, ovvero, in caso di domande presentate nello stesso giorno, secondo la maggiore dimensione dell'impresa. L'INPS comunica a tutte le imprese che hanno inviato la dichiarazione di disponibilità l'inserimento o il non inserimento tra le imprese ammesse alla attivazione delle borse di lavoro.

     6. Le imprese, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, attivano le borse di lavoro mediante la scelta nominativa dei giovani aventi i requisiti di cui all'articolo 1, ed in possesso della relativa certificazione rilasciata dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego, dando comunicazione dei nominativi alle sedi INPS territorialmente competenti ed allegando copia della documentazione comprovante gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 6. Le borse di lavoro non possono essere attivate per più di un parente o affine fino al terzo grado del titolare dell'impresa e non possono essere attivate nei confronti del coniuge.

 

          Art. 7. Assunzione dei giovani

     1. Alle imprese che assumono i giovani a tempo indeterminato, durante o al termine della borsa di lavoro, sono riconosciute le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, oppure le eventuali condizioni di maggior favore vigenti al momento delle assunzioni.

 

Titolo IV

Finanziamento e adeguamento del piano

 

          Art. 8. Fondo per l'occupazione

     1. Per l'attuazione del piano straordinario sono preordinate, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, lire 300 miliardi per il 1997 e lire 700 miliardi per il 1998.

     2. Gli enti proponenti, per la realizzazione dei progetti di lavori di pubblica utilità, possono richiedere un contributo a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come richiamato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per le spese relative alla assistenza tecnico progettuale delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del presente decreto, sino ad un limite massimo di L. 500.000 per giovane, nonché per le spese relative alle attrezzature necessarie per lo svolgimento dei progetti di lavori di pubblica utilità e per le attività di impresa che si intendono promuovere al termine dei progetti, con particolare riferimento alle nuove tecnologie, sino ad un limite massimo di L. 1.500.000 per giovane. L'erogazione del contributo dovrà comunque prevedere un saldo non inferiore 50 per cento alla positiva conclusione del progetto.

 

          Art. 9. Procedure

     1. Entro il 31 gennaio 1998, le agenzie regionali per l'impiego, sulla base dei dati forniti dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego, per il tramite delle direzioni provinciali del lavoro, e degli enti che realizzano i progetti, realizzano un'attività di monitoraggio, al fine di far pervenire le relazioni illustrative sull'andamento dell'utilizzazione nei progetti di lavori di pubblica utilità anche ad ambito interregionale, alla Direzione generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle regioni - assessorati al lavoro ed alle amministrazioni provinciali interessate e alle commissioni regionali per l'impiego.

     2. Entro il 31 gennaio 1998, l'INPS procede al monitoraggio dell'attuazione delle borse di lavoro, dando tempestiva informazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, alle regioni - assessorati al lavoro ed alle amministrazioni provinciali interessate ed alle commissioni regionali per l'impiego.

     3. Entro il primo trimestre dell'anno 1998, le commissioni regionali per l'impiego possono proporre la revisione della suddivisione, verificato l'andamento del piano straordinario, sulla base dei dati forniti ai sensi dei commi 1 e 2.

     4. Sulla base delle proposte di cui al comma 3, e dei parametri desumibili dai dati di cui ai commi 1 e 2, può essere emanato, sentite le regioni e le province interessate, un decreto ministeriale di modifica della ripartizione e della suddivisione stabilita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, al fine del pieno conseguimento degli obiettivi del piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 1.

     5. Le risorse eventualmente riutilizzabili sulla base del decreto di cui al comma 4, sono destinate alla approvazione di progetti di lavori di pubblica utilità già presentati, provvisti della attestazione favorevole di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, previa conferma della volontà dell'ente proponente, e alla attivazione di nuove borse di lavoro di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto.

     6. Il Ministero dei lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei dati forniti dall'INPS e dalle agenzie regionali per l'impiego, trasmette alle competenti commissioni parlamentari i dati di cui al commi 1 e 2 e due rapporti semestrali.

     7. I modelli A e B allegati al presente decreto possono essere modificati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

          Art. 10. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

     ALLEGATO A

     (Omissis)

 

     ALLEGATO B

     (Omissis)