§ 98.1.30805 - D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.
Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto


Settore:Normativa nazionale
Data:11/07/1980
Numero:753


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49. 
Art. 50. 
Art. 51. 
Art. 52. 
Art. 53. 
Art. 54. 
Art. 55. 
Art. 56. 
Art. 57. 
Art. 58. 
Art. 59. 
Art. 60. 
Art. 61. 
Art. 62. 
Art. 63. 
Art. 64. 
Art. 65. 
Art. 66. 
Art. 67. 
Art. 68. 
Art. 69. 
Art. 70. 
Art. 71. 
Art. 72. 
Art. 73. 
Art. 74. 
Art. 75. 
Art. 76. 
Art. 77. 
Art. 78. 
Art. 79. 
Art. 80. 
Art. 81. 
Art. 82. 
Art. 83. 
Art. 84. 
Art. 85. 
Art. 86. 
Art. 87. 
Art. 88. 
Art. 89. 
Art. 90. 
Art. 91. 
Art. 92. 
Art. 93. 
Art. 94. 
Art. 95. 
Art. 96. 
Art. 97. 
Art. 98. 
Art. 99. 
Art. 100. 
Art. 101. 
Art. 102. 
Art. 103. 
Art. 104. 


§ 98.1.30805 - D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

(G.U. 15 novembre 1980, n. 314, S.O.)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Vista la legge 6 dicembre 1978, n. 835, concernente delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

     Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 3, comma primo, della suddetta legge 6 dicembre 1978, n. 835;

     Udito il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 1980;

     Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste;

     Emana

     il seguente decreto:

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     Le presenti norme si applicano alle ferrovie destinate al servizio pubblico per il trasporto di persone e di cose esercitate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o in regime di concessione o di gestione commissariale governativa e, per quanto riguarda la sicurezza delle persone e delle cose, anche alle ferrovie private di seconda categoria di cui all'art. 4 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

     Nel presente decreto con il termine "ferrovie" si indicano tutte le ferrovie specificate al comma precedente e con la espressione "ferrovie in concessione" sia le ferrovie esercitate in regime di concessione che quelle in regime di gestione commissariale governativa.

     Salvo quanto specificato nei successivi articoli, le norme comunque riguardanti le ferrovie in concessione sono estese a tutti gli altri servizi collettivi di pubblico trasporto terrestre di competenza degli organi dello Stato e, se concernenti la polizia e la sicurezza dell'esercizio, sono anche estese a quelli di competenza delle regioni.

     Le norme del presente decreto sono anche estese, se ed in quanto applicabili, ai servizi ferroviari esercitati con navi traghetto delle ferrovie dello Stato e agli autoservizi sostitutivi delle ferrovie dello Stato.

     Nei successivi articoli del presente decreto, con la sigla "F.S." è indicata la Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e con la sigla "M.C.T.C." la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

 

          Art. 2.

     In attesa che venga provveduto con legge al riordinamento degli uffici centrali e periferici della M.C.T.C., in relazione anche allo stato di attuazione delle deleghe previste all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 gli uffici stessi competenti agli effetti delle presenti norme sono individuati, nell'ambito e nei limiti dell'attuale organizzazione, con propri decreti dal Ministro dei trasporti.

     In tutti i casi in cui ai sensi delle presenti norme agli uffici di cui al comma precedente competa il rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza, quale presupposto per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni od agli enti locali territoriali, il relativo provvedimento deve essere adottato nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

 

          Art. 3.

     L'esecuzione delle opere per la realizzazione di una ferrovia in concessione non può essere iniziata senza apposita autorizzazione rilasciata dai competenti uffici della M.C.T.C., o dagli organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni.

     Detta autorizzazione è in ogni caso subordinata alla preventiva approvazione dei progetti relativi alle opere di cui al primo comma da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte degli stessi uffici della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni o degli enti locali territoriali.

     Chiunque dia inizio alle opere per la realizzazione di una ferrovia in concessione senza avere ottenuto l'autorizzazione di cui al primo comma è punito con la ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 oppure con l'arresto fino a due mesi.

     Per le ferrovie in concessione già in esercizio è vietato, senza l'autorizzazione di cui al primo comma, apportare varianti rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti definitivi approvati a norma del secondo comma. Ai trasgressori si applica la medesima sanzione di cui al precedente comma.

     Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, intendendosi per tali, agli effetti delle presenti norme, anche i complessi di veicoli destinati al trasporto di persone, come definiti dal vigente codice della strada.

 

          Art. 4.

     Nessuna ferrovia in concessione può essere aperta al pubblico esercizio senza preventiva autorizzazione rilasciata dai competenti uffici della M.C.T.C., delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni.

     E' parimenti soggetta all'autorizzazione di cui al primo comma la riapertura o la prosecuzione dell'esercizio di una ferrovia in concessione dopo l'esecuzione delle varianti di cui al quarto comma del precedente art. 3, nonchè dopo l'immissione in servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato.

     Per i servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni delle regioni e degli enti locali territoriali, le autorizzazioni di cui al primo ed al secondo comma sono subordinate al nulla osta tecnico ai fini della sicurezza rilasciato dal competente ufficio della M.C.T.C.

     Chiunque effettua l'esercizio di una ferrovia in concessione senza l'autorizzazione di cui al primo comma è punito con l'ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 oppure con l'arresto fino a due mesi.

     Chiunque, nell'esercizio di servizi di pubblico trasporto effettuati su strada, mediante autobus, ne varii il percorso senza l'autorizzazione degli organi di cui al primo comma, secondo le rispettive attribuzioni, è punito con l'ammenda da L. 200.000 a L. 600.000, salvo i casi di forza maggiore.

 

          Art. 5.

     L'autorizzazione di cui al precedente art. 4 è subordinata al favorevole esito di verifiche e prove funzionali, rivolte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni perchè il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità.

     All'espletamento delle verifiche e delle prove funzionali di cui al precedente comma provvedono i competenti uffici della M.C.T.C., con la partecipazione degli organi regionali agli effetti della regolarità dell'esercizio, per i servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni stesse.

     Le verifiche e le prove funzionali vengono disposte dagli uffici e dagli organi indicati al precedente comma su richiesta del concessionario il quale, all'uopo, dovrà unire alla propria domanda una dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione di tutte le opere costituenti la ferrovia in concessione, rilasciata dal professionista preposto alla realizzazione delle opere stesse e corredata del certificato relativo al collaudo statico delle eventuali opere civili ai sensi della legge 5 gennaio 1971, n. 1086, nonchè, per le attrezzature, per le apparecchiature e per il materiale mobile in genere, della documentazione probatoria rilasciata dal costruttore ovvero dal capocommessa qualora si tratti di complessi non prodotti da unico fornitore.

     Ai fini della sicurezza il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le disposizioni e le modalità di esecuzione per le verifiche e prove funzionali di cui al primo comma, nonchè la forma ed i contenuti della dichiarazione di cui al terzo comma e dei documenti probatori da allegare ad essa, in particolare per quanto riguarda la rispondenza alle normative tecniche, nonchè i controlli sulla qualità e sull'assenza di difetti dei materiali e dei componenti impiegati.

     Nei confronti delle ferrovie in concessione o, comunque, di loro singoli impianti o di parti di essi nonchè del materiale mobile realizzati con contributi finanziari dello Stato resta fermo quanto stabilito dall'art. 102 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e dal capo VI del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni, per quanto riguarda il generale e definitivo collaudo, che, in ogni caso, non potrà intervenire se non trascorso un anno dall'apertura all'esercizio. Il collaudo si effettua anche per le opere realizzate con contributi finanziari delle regioni o degli enti locali territoriali, intendendosi sostituiti agli organi statali quelli regionali o degli enti locali medesimi.

     Le procedure di cui ai precedenti commi trovano applicazione, oltrechè in sede di prima realizzazione di una ferrovia in concessione, anche in sede di varianti rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti definitivi approvati a norma del precedente art. 3, secondo comma, intendendosi l'autorizzazione di cui al precedente primo comma riferita alla riapertura od alla prosecuzione dell'esercizio per la sede e gli impianti, ovvero alla immissione in servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato.

     Per quanto riguarda i servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, gli accertamenti di cui al primo comma sono limitati al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, della idoneità del percorso, delle sue eventuali variazioni, nonchè dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare. Restano ferme inoltre le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione per ciò che concerne l'ammissione alla circolazione dei veicoli.

 

          Art. 6.

     Le aziende esercenti ferrovie devono essere provviste dei mezzi necessari per assicurare l'espletamento del servizio e per eseguire l'ordinaria manutenzione dei veicoli, della propria sede, degli impianti e delle apparecchiature.

 

          Art. 7.

     Le ferrovie e le loro dipendenze devono essere mantenute in buono stato di efficienza per la sicura circolazione dei treni e veicoli, in rapporto alle condizioni di esercizio, e provviste del personale necessario a garantire la sicurezza e la regolarità del servizio.

     Per ogni azienda esercente ferrovie in concessione il numero degli addetti necessario per il servizio è determinato, sentito il direttore od il responsabile dell'esercizio, dal direttore generale della M.C.T.C. per i servizi rientranti nelle attribuzioni statali, o dagli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni.

     Per le aziende non tenute ad applicare le norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la determinazione di cui al precedente comma è limitata alle qualifiche di cui alla legge 1° febbraio 1978, n. 30, interessanti la sicurezza dell'esercizio.

     Per le aziende esercenti sia servizi rientranti nelle attribuzioni statali, sia servizi rientranti nelle attribuzioni regionali il numero degli addetti di cui al precedente secondo comma è determinato con provvedimento, rispettivamente, del direttore generale della M.C.T.C., qualora risulti quantitativamente prevalente il personale addetto ai primi, o degli organi regionali nel caso contrario. Ciascuno dei predetti organi, nell'adottare il provvedimento di competenza, dovrà acquisire come vincolanti le determinazioni dell'altro per i servizi rientranti nelle attribuzioni di quest'ultimo, fermo restando il nulla osta ai fini della sicurezza da parte dei competenti uffici della M.C.T.C. per il personale dei servizi di interesse regionale.

 

          Art. 8.

     Nell'esercizio delle ferrovie si devono adottare le misure e le cautele suggerite dalla tecnica e dalla pratica, atte ad evitare sinistri.

     Quando tuttavia si verifichi un incidente, il personale è tenuto a prestare tutti i possibili soccorsi e a mettere in opera ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e per impedirne altri.

 

          Art. 9.

     Tutto il personale delle ferrovie deve essere idoneo a soddisfare le condizioni poste dalle leggi e dai regolamenti per le mansioni che deve svolgere.

     Per il personale delle F.S., l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento di abilitazioni a determinate mansioni sono disciplinati dalle norme in materia.

     Per il personale delle ferrovie in concessione e degli altri servizi di pubblico trasporto di competenza degli organi dello Stato l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti.

     Per il personale dei servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti, se addetto a mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio, e dai competenti organi regionali, se addetto ad altre mansioni.

     Per i conducenti degli autobus il prescritto certificato di abilitazione professionale è rilasciato secondo le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione.

 

          Art. 10.

     Il personale delle ferrovie ha l'obbligo di svolgere con la necessaria diligenza il proprio servizio, osservando le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti o delle istruzioni in vigore.

     Esso deve adoperarsi con diligenza anche nei casi non previsti dalle norme, ai fini della sicurezza e della regolarità dell'esercizio.

     Nei rapporti con il pubblico il personale stesso è tenuto ad usare la massima correttezza.

     Le aziende esercenti sono tenute a vigilare su tali adempimenti, applicando in caso di inosservanza le sanzioni disciplinari stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

     Fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari previste dalle norme in vigore, il personale delle ferrovie in concessione riconosciuto responsabile di incidenti od inconvenienti che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio non può comunque essere impiegato nelle mansioni in precedenza espletate se non a seguito di nuovo accertamento della idoneità allo svolgimento delle mansioni stesse, secondo quanto stabilito dal precedente art. 9. Per i conducenti degli autobus in servizio pubblico resta fermo quanto stabilito dal vigente codice della strada.

 

          Art. 11.

     Il personale delle ferrovie addetto alla custodia e alla sorveglianza, ovvero destinato ad avere relazioni con il pubblico, deve svolgere il servizio vestito in uniforme o portare un segno distintivo.

     Le specifiche disposizioni in materia sono emanate, per le ferrovie dello Stato, dal consiglio di amministrazione delle F.S. e, per gli altri servizi di pubblico trasporto, dalle aziende esercenti, previo nulla osta del competente ufficio della M.C.T.C. o degli organi regionali secondo le rispettive attribuzioni.

 

          Art. 12.

     L'orario e la composizione dei treni nonchè l'orario o il numero delle corse degli altri mezzi di trasporto sono stabiliti in relazione alle esigenze del traffico, in modo che il servizio sia adeguato alla normale affluenza di viaggiatori e alla richiesta di trasporto delle merci, tenuto conto delle caratteristiche tecniche degli impianti, del materiale mobile e delle necessità dell'esercizio con particolare riguardo alla sicurezza.

     Inoltre, le aziende esercenti adotteranno tutte le possibili misure per fronteggiare le maggiori esigenze del traffico in determinati periodi o in eccezionali circostanze.

 

          Art. 13.

     In ogni stazione e nelle principali fermate deve essere esposto l'orario di partenza delle corse per il servizio viaggiatori o comunque l'orario di effettuazione del servizio.

     Nelle stazioni devono inoltre essere tenute a disposizione del pubblico le condizioni e le tariffe relative ai servizi cui esse sono abilitate e tenuto in evidenza un registro per i reclami.

 

          Art. 14.

     La spedizione e la riconsegna delle merci si effettuano senza preferenza e secondo l'ordine di accettazione e di svincolo, salvo motivi di esercizio o esigenze di traffico.

     Le merci vanno custodite e manipolate in modo che non riportino avarie deterioramenti o perdite.

     Il carico e lo scarico delle merci e la loro sistemazione nei veicoli devono essere eseguiti in modo da garantire la sicurezza dell'esercizio.

 

          Art. 15.

     Il trasporto delle merci pericolose e nocive, definite tali dalle norme in vigore, deve essere effettuato con l'osservanza delle particolari disposizioni e cautele per esse previste.

 

          Art. 16.

     Il trasporto di animali al seguito dei viaggiatori, ove ammesso, è regolato da apposite disposizioni emanare dall'azienda esercente.

 

Titolo II

 

COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE FERROVIE E DEL PUBBLICO IN

GENERE NELL'AMBITO FERROVIARIO E IN PROSSIMITA' DELLO STESSO

 

          Art. 17.

     Chiunque si serve delle ferrovie deve osservare tutte le prescrizioni relative all'uso delle medesime ed è tenuto in ogni caso ad attenersi alle avvertenze, inviti e disposizioni delle aziende esercenti e del personale per quanto concerne la regolarità amministrativa e funzionale, nonchè l'ordine e la sicurezza dell'esercizio.

     Salvo quanto previsto specificatamente nei successivi articoli, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000.

     Gli utenti delle ferrovie devono inoltre usare le precauzioni necessarie e vigilare, per quanto da loro dipenda, sulla sicurezza ed incolumità propria, delle persone e degli animali che sono sotto la loro custodia, nonchè sulla sicurezza delle proprie cose.

     Le aziende esercenti non rispondono delle conseguenze derivanti alla inosservanza delle norme di cui al primo e terzo comma.

 

          Art. 18.

     Nei servizi di pubblico trasporto caratterizzati da veicoli a moto continuo nei quali, in relazione alle peculiarità del sistema, per la realizzazione del trasporto risulti necessaria la collaborazione attiva dei viaggiatori, questi ultimi devono strettamente uniformarsi agli obblighi ed ai divieti resi manifesti con appositi avvisi delle aziende esercenti e devono, comunque, comportarsi in maniera da non arrecare pericolo ad altre persone o danni.

     Gli obblighi e i divieti di cui al comma precedente sono fissati dalle F.S., per i servizi da queste istituiti, e dalle altre aziende esercenti previa approvazione da parte dei competenti uffici della M.C.T.C. o degli organi regionali secondo le rispettive attribuzioni.

     I trasgressori agli obblighi e divieti di cui al primo comma sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000.

 

          Art. 19.

     Alle persone estranee al servizio è proibito - salvo autorizzazione o esigenze attinenti all'esercizio dei diritti sindacali regolati da leggi o da accordi contrattuali - introdursi nelle aree, recinti e impianti ferroviari, e loro dipendenze, nonchè nei veicoli in sosta, esclusi i casi previsti dall'art. 20.

     I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000.

     L'accesso o la sosta non autorizzati in determinate aree, recinti ed impianti, segnalati con appositi cartelli di divieto e stabiliti dalle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C. o dagli organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, su indicazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 500.000 o con l'arresto fino a due mesi.

     L'apposizione dei cartelli di cui al comma precedente deve essere effettuata previo nulla osta dell'autorità giudiziaria competente per territorio.

     I divieti di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti indicati al successivoart. 71.

 

          Art. 20.

     Le aziende esercenti determinano le aree, gli impianti e i locali aperti al pubblico nei quali l'accesso e la sosta delle persone nonchè la circolazione e sosta dei veicoli stradali hanno luogo in base a quanto previsto dalle disposizioni delle predette aziende.

     Per le ferrovie in concessione tali disposizioni devono essere approvate dai competenti uffici della M.C.T.C. o dagli organi regionali secondo le rispettive attribuzioni.

     I trasgressori alle disposizioni di cui al primo comma incorrono nella sanzione amministrativa da L. 7.000 a L. 21.000.

 

          Art. 21.

     Nelle stazioni e fermate è vietato alle persone estranee al servizio l'attraversamento dei binari.

     Ove non esistano appositi soprapassaggi o sottopassaggi, l'attraversamento è ammesso solo nei punti stabiliti e attenendosi alle avvertenze specifiche.

     E' vietato, comunque, attraversare un binario quando sullo stesso stia sopraggiungendo un treno o una locomotiva od altro materiale mobile.

     E' vietato inoltre attraversare i binari in immediata vicinanza dei veicoli fermi, oppure introducendosi negli stessi o fra due veicoli in sosta, siano essi agganciati o disgiunti.

     Può essere, però, consentito di attraversare i binari fra due colonne di veicoli fermi, od alle loro estremità, quando ciò sia indispensabile per il servizio viaggiatori, con l'osservanza delle avvertenze del personale.

     I trasgressori alle suddette norme sono soggetti alla sanzione amministrativa da L 10.000 a L. 30.000.

     Nell'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi ai servizi di pubblico trasporto diversi da quelli ferroviari e tramviari in sede propria, si intendono sostituiti ai binari le piste, corsie o vie di corsa caratterizzanti detti servizi. Dette norme non si applicano alle fermate su pubbliche vie delle autolinee e filovie, nonchè alle ferrovie e tramvie in sede promiscua.

 

          Art. 22.

     E' vietato alle persone che non debbano viaggiare occupare posti a sedere nei veicoli ed ai viaggiatori di simularne l'occupazione in corso di viaggio.

     E' altresì vietato, senza averne titolo, occupare i posti prenotati, oppure distaccare o alterare i contrassegni delle prenotazioni e delle riservazioni.

     I trasgressori alle suddette disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 7.000 a L. 21.000 da applicarsi per ogni contrassegno manomesso e per ogni posto indebitamente occupato.

 

          Art. 23.

     I viaggiatori devono prendere posto nei treni o veicoli già muniti di regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio, anche per l'eventuale bagaglio eccedente quello ammesso gratuitamente, salvo che sia diversamente disposto dalle aziende esercenti per determinati casi ed impianti.

     Tuttavia può essere ammessa la regolarizzazione in corso di viaggio secondo quanto stabilito, per le ferrovie dello Stato, dalle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone su dette ferrovie, e, per le ferrovie in concessione, dalle norme emanate dalle aziende esercenti, previa approvazione della M.C.T.C. o degli organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni.

     I viaggiatori che, ove ammesso, non provvedano a regolarizzare la loro posizione vengono fatti scendere dai treni o dai veicoli nella prima fermata ed assoggettati al pagamento delle tasse e sopratasse stabilite, mediante formale invito di pagamento. Detto invito fissa il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento, termine che non può essere inferiore a quindici giorni dalla data dell'invito stesso.

     In difetto del pagamento nel termine fissato, la mancata regolarizzazione in corso di viaggio costituisce infrazione e il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000, in aggiunta alle tasse e sopratasse dovute.

     Può essere consentito, con identificazione del viaggiatore, di far proseguire il viaggio; anche in tal caso deve essere provveduto al versamento delle somme dovute per tasse e sopratasse nel termine di cui al terzo comma e, in difetto, diviene altresì applicabile la sanzione amministrativa di cui al comma precedente.

     Quando non sia ammessa la regolarizzazione di cui al secondo comma, i viaggiatori trovati durante il viaggio o all'arrivo sprovvisti di regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio, anche per l'eventuale bagaglio eccedente quello ammesso gratuitamente, sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 7.000 a lire 21.000.

     In tutti i casi il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio, di cui all'art. 80 delle presenti norme, è subordinato al pagamento delle somme dovute per tasse e sopratasse e per il prezzo del biglietto.

     Le tasse e sopratasse stabilite dalle tariffe sono sempre dovute nei casi in cui siano commessi reati di alterazione o contraffazioni di biglietti e documenti di viaggio, truffa od altri, puniti dalle leggi penali, nonchè nei casi di infrazioni ai regolamenti in vigore.

 

          Art. 24.

     I biglietti o altri recapiti di viaggio non possono essere usati in modo diverso da quello stabilito dalle rispettive norme di utilizzazione.

     E' vietata la cessione dei biglietti e degli altri documenti di trasporto nominativi, di quelli non nominativi dopo l'inizio del viaggio, nonchè della parte del biglietto di andata e ritorno relativa al viaggio di ritorno.

     E' vietato acquistare od ottenere biglietti in violazione al precedente comma. Il biglietto o altro documento di trasporto indebitamente acquistato od ottenuto decade di validità.

     E' altresì vietata la vendita di biglietti, quando non sia autorizzata dall'azienda esercente.

     I trasgressori alle disposizioni del secondo e terzo comma sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 7.000 a L. 21.000.

     I trasgressori alla disposizione del quarto comma incorrono nella sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000 e, ove il fatto avvenga con il concorso di più persone, nella sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.

 

          Art. 25.

     Ai viaggiatori non è consentito entrare nei bagagliai, nei carri merci ed, in generale, nei veicoli o loro spazi destinati al servizio, salvo i casi previsti o autorizzati dalle aziende esercenti. E' ammesso l'attraversamento dei bagagliai e degli altri veicoli di servizio provvisti di passaggio, durante la corsa del treno, se necessario per il servizio viaggiatori.

     E' fatto divieto di aprire le porte esterne dei veicoli e di salire o discendere dagli stessi quando non sono completamente fermi. Questo divieto non si applica quando il servizio di trasporto è caratterizzato da veicoli in moto continuo e regolato da norme particolari.

     E' inoltre vietato salire o discendere dalla parte opposta a quella stabilita per il servizio viaggiatori o da aperture diverse da quelle all'uopo destinate.

     I trasgressori alle suddette disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000.

     E' vietato aprire le finestre dei veicoli senza l'assenso di tutti i viaggiatori interessati.

 

          Art. 26.

     Salvo il caso di grave e incombente pericolo, è fatto divieto alle persone estranee al servizio di azionare i freni di emergenza, i segnali di allarme, i comandi per l'apertura di emergenza delle porte nonchè qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato nei veicoli e come tale evidenziato.

     I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a L. 500.000 o con l'arresto fino a due mesi.

 

          Art. 27.

     E' vietato gettare dai veicoli qualsiasi oggetto.

     I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 30.000.

     Ove il fatto avvenga con il veicolo in movimento i trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o con l'arresto fino a due mesi.

 

          Art. 28.

     E' vietato fumare nei compartimenti e nei veicoli ferroviari ad unico ambiente non riservati ai fumatori, nelle vetture autofilotramviarie, delle funicolari aeree e terrestri e delle metropolitane, nonchè nelle sale di attesa delle stazioni e delle fermate.

     E' inoltre vietato durante il servizio di notte fumare nei compartimenti a cuccette e in quelli delle carrozze letti occupati da più di una persona.

     Negli spazi non riservati ai fumatori devono essere esposti, in posizione visibile, avvisi riportanti il divieto di fumare.

     I trasgressori alle disposizioni del primo e del secondo comma sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 15.000.

     Il divieto di fumare può essere esteso ai compartimenti ferroviari per fumatori quando, per insufficienza di posti, debbano essere occupati anche da viaggiatori ai quali sia molesto il fumo.

 

          Art. 29.

     L'utente che danneggia, deteriora o insudicia i veicoli, i locali, gli ambienti delle ferrovie nonchè i loro arredi ed accessori, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000.

     La sanzione anzidetta non si applica quando gli atti vengono compiuti da chi è colto da improvviso malore, fermo restando l'obbligo del risarcimento dell'eventuale danno arrecato.

     Il pagamento della sanzione in misura ridotta con effetto liberatorio, di cui all'art. 80 delle presenti norme, è subordinato al contestuale versamento della somma corrispondente all'eventuale danno arrecato, quando la somma stessa sia prefissata, come appresso specificato, e sia notificata al trasgressore all'atto della contestazione dell'infrazione.

     Le aziende esercenti hanno facoltà, a tale scopo, di determinare preventivamente in apposite tariffe gli importi da esigere nei vari casi a titolo di risarcimento del danno.

     Per le ferrovie in concessione, dette tariffe devono essere approvate dai competenti uffici della M.C.T.C. o dagli organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni.

     Per i veicoli circolanti su linee di altre aziende sono applicabili le tariffe delle aziende cui i veicoli appartengono, semprechè le stesse siano disponibili su di essi o presso il personale di servizio in base agli accordi fra le aziende interessate.

     Negli altri casi, ferma restando la possibilità del pagamento della sanzione in misura ridotta, con effetto liberatorio, l'importo dell'eventuale danno deve essere risarcito separatamente, previo accertamento e notifica.

 

          Art. 30.

     E' fatto divieto alle persone non espressamente autorizzate dalle aziende esercenti di svolgere sui treni e veicoli, nonchè nelle stazioni e fermate, l'attività di venditore di beni o di servizi.

     E' fatto altresì divieto di svolgere attività di cantante, suonatore e simili, e di fare raccolta di fondi a qualunque titolo.

     I trasgressori sono allontanati dai treni, veicoli e impianti, previo ritiro del recapito di viaggio senza diritto ad alcun rimborso per i percorsi ancora da effettuare, ed incorrono inoltre nella sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.

     Ove l'attività di vendita di beni avvenga con il concorso di più persone i trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o con l'arresto fino a due mesi.

     Nei confronti dei trasgressori le aziende esercenti possono rifiutare il rilascio del biglietto di abbonamento.

 

          Art. 31.

     Possono essere escluse dai treni e dai veicoli e allontanate dalle stazioni e dalle fermate le persone che si trovino in stato di ubriachezza, che offendano la decenza o diano scandalo o disturbo agli altri viaggiatori e che ricusino di ottemperare alle prescrizioni d'ordine o di sicurezza del servizio.

     Le persone escluse in corso di viaggio ai sensi del comma precedente non hanno diritto ad alcun rimborso per il percorso ancora da effettuare.

 

          Art. 32.

     Possono essere escluse dai treni e dai veicoli nonchè dai locali delle stazioni e delle fermate le persone malate o ferite che possano arrecare danno o incomodo agli altri viaggiatori.

     Il trasporto di queste persone potrà avere luogo, occorrendo sotto custodia, in veicoli o compartimenti riservati, alle condizioni e tariffe stabilite.

     La norma del precedente primo comma non si applica alle persone di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, agli invalidi per cause di guerra, di lavoro e di servizio, nonchè ai ciechi e sordomuti.

     Dai servizi di pubblico trasporto di cui al precedente art. 18 possono essere escluse in relazione alle peculiarità del sistema, le persone che per età, per condizioni fisiche o per manifesta incapacità ad utilizzare correttamente i servizi stessi possano arrecare danno a sè o agli altri ovvero ai veicoli ed agli impianti.

 

          Art. 33.

     Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di detenzione di armi nonchè di tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, è vietato portare con sè sui treni e nei veicoli armi da fuoco cariche e non smontate. Le munizioni di dotazione devono essere tenute negli appositi contenitori e accuratamente custodite.

     Il divieto di cui al comma precedente non è applicabile agli agenti della forza pubblica nonchè agli addetti alla sorveglianza in ambito ferroviario.

     I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 150.000 a L. 450.000.

 

          Art. 34.

     La consegna, la spedizione ed il ritiro delle merci devono essere effettuati nell'osservanza delle modalità stabilite dalle aziende esercenti e dalle leggi o disposizioni emanate per determinate merci.

     L'utente è responsabile di tutti gli eventuali danni derivanti dalla mancata inesatta o incompleta osservanza delle modalità di cui al comma precedente.

 

          Art. 35. [1]

     1. Ai fini del trasporto su ferrovia sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate nel regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID) di cui all'allegato I dell'appendice C della convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005, e successive modificazioni.

     2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su ferrovia, nonchè le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli ferroviari sono regolate dagli allegati all'accordo di cui al comma 1, recepiti nell'ordinamento in conformità alle normative vigenti.

     3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su ferrovia è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada rotabile, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.

     4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, acquisito il parere dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con decreti previamente notificati alla Commissione europea ai fini dell'autorizzazione, può prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato da veicoli ferroviari, purchè non relative alla costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e della salute, acquisito il parere dell'ANSFISA, possono altresì essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su ferrovia, materia ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1 ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, secondo i criteri e le modalità determinati dall'ANSFISA [2].

     5. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisito il parere dell'ANSFISA, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica [3].

     6. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.

     7. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione europea, ai fini dell'autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisito il parere dell'ANSFISA, può derogare le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per [4]:

     a) il trasporto nazionale di piccole quantità di merce, purchè non relative a materie a media o alta radioattività;

     b) merci pericolose destinate al trasporto locale su tragitti debitamente designati del territorio nazionale, facenti parte di un processo industriale definito di carattere locale e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente definite.

     8. Chiunque senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, trasporta o presenta al trasporto merci pericolose, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con l'ammenda da 5.000 euro a 15.000 euro e l'arresto fino a sei mesi.

     9. Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneità tecnica dei veicoli, delle cisterne o contenitori che trasportano merci pericolose, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro. Alle stesse sanzioni amministrative è soggetto chi non rispetta le disposizioni del comma 4 che impongono disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose.

     10. Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 9.000 euro.

     11. Fuori dai casi previsti dai commi 9 e 10, il vettore che viola le altre prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro.

     12. I soggetti che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dai paragrafi 1.4.2 e 1.4.3 del RID sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro. L'accertamento delle violazioni è svolto dai soggetti individuati dall'articolo 71 e dal personale dell'ANSFISA [5].

     13. Le sanzioni amministrative sono applicate secondo la disciplina del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'autorità amministrativa competente è il Prefetto del luogo ove la violazione è accertata.

 

Titolo III

 

DISCIPLINA DELLE SEPARAZIONI DELLE PROPRIETÀ LATERALI DALLA SEDE FERROVIARIA

E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE SERVITU' E DELL'ATTIVITA' DI TERZI IN PROSSIMITÀ

DELLA SEDE FERROVIARIA AI FINI DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO

 

          Art. 36.

     Le ferrovie in sede propria sono separate dalle proprietà laterali e dalle strade con siepi, muri o altro tipo di recinzione stabile ove, a giudizio delle aziende esercenti, sia ritenuto necessario ai fini della sicurezza dell'esercizio.

     Per le ferrovie in concessione, i competenti uffici della M.C.T.C. possono sempre disporre, per motivi di sicurezza dell'esercizio, la recinzione di tratti di linea.

     Per i servizi di pubblico trasporto caratterizzati da veicoli che circolano sospesi a funi, travate od altre strutture le recinzioni di cui al primo comma o comunque idonee opere di protezione devono essere realizzate quando i franchi minimi laterali od inferiori rispetto a qualunque ostacolo sono minori dei minimi stabiliti.

     Le chiusure sono stabilite nell'esclusivo interesse delle ferrovie e degli altri servizi di pubblico trasporto e nessuna opposizione o pretesa potrà essere avanzata dai terzi in dipendenza della messa in opera di recinzioni da parte delle aziende esercenti.

     Le norme di cui al presente titolo III, salvo quelle di cui all'art. 38, non si applicano ai servizi di pubblico trasporto laddove questi utilizzino sedi in comune con strade ed aree pubbliche.

 

          Art. 37.

     E' proibito fare opere e costituire depositi o cumuli anche temporanei sulle aree di proprietà ferroviaria senza espressa autorizzazione delle aziende esercenti.

     I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a L 300.000.

     Le aziende esercenti possono procedere alla rimozione delle opere, dei depositi e dei cumuli. Le spese sostenute sono poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.

 

          Art. 38.

     Chiunque arrechi danni e guasti agli impianti ed ai mezzi di esercizio delle ferrovie senza pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000.

     Quando i fatti di cui al primo comma siano tali da pregiudicare la sicurezza dell'esercizio, quando vengano poste cose sulle rotaie, piste, corsie, vie di corsa o vicino ad esse, o quando vengano lasciati oggetti contro treni e veicoli o imitati i segnali, si applica a carico dei trasgressori l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o l'arresto fino a due mesi.

 

          Art. 39.

     E' vietato installare e mantenere su fabbricati, su strade e su opere varie, sorgenti luminose colorate o bianche abbaglianti, visibili dalla ferrovia, che a giudizio dei competenti organi tecnici delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possono confondersi con segnali ferroviari o comunque ostacolarne la esatta valutazione.

     Le sorgenti luminose, per le quali i predetti organi tecnici dichiarino, in qualunque momento, la necessità di rimozione, devono essere eliminate entro sessanta giorni dalla notifica della comunicazione, salvo i termini più brevi che potranno di volta in volta essere stabiliti nei casi di particolare pericolosità. Destinatari della notifica possono essere indifferentemente gli utenti delle sorgenti, i proprietari degli immobili sui quali sono state collocate e i diretti installatori che sono tenuti in solido a provvedere alla rimozione.

     I trasgressori alla disposizione di cui al comma precedente sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.

     Indipendentemente dalla sanzione, decorsi inutilmente i termini stabiliti nel secondo comma, la rimozione viene disposta con ordinanza del prefetto competente per territorio e le spese sostenute per la rimozione sono poste a carico dei trasgressori stessi ed eventualmente recuperate dalle aziende esercenti mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.

     Se le sorgenti luminose in questione sono situate su strade pubbliche perchè predisposte per la pubblica illuminazione o quali segnali luminosi di circolazione, prima di provvedere a diffide, devono essere presi accordi in merito con l'amministrazione cui la strada appartiene.

 

          Art. 40.

     Nei casi di nuovi insediamenti abitativi o industriali adiacenti alle ferrovie è fatto obbligo ai proprietari di provvedere, ai fini della sicurezza pubblica e dell'esercizio ferroviario, alla preventiva idonea recinzione dei terreni stessi in prossimità della sede ferroviaria.

     I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 900.000.

     Indipendentemente dalla sanzione, in caso di mancanza osservanza della disposizione di cui al primo comma, le aziende esercenti potranno provvedere esse stesse alla recinzione. Le spese sostenute saranno poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.

 

          Art. 41.

     In vicinanza delle ferrovie è vietato far pascolare bestiame non custodito in modo idoneo ad impedirne l'entrata nella sede ferroviaria.

     I trasgressori, salvo che non sia applicabile il successivo art. 42, sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000.

     Nel caso di effettiva introduzione del bestiame nella sede ferroviaria i trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 150.000 a L. 450.000.

     Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

 

          Art. 42.

     Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, coloro che esercitano sui fondi adiacenti alle ferrovie attività di pascolo, di allevamento o di riproduzione di bovini, equini, cervi, cinghiali o comunque di animali di grossa taglia, devono apporre, lungo il tratto di terreno avente la detta destinazione, in prossimità della sede ferroviaria, recinzioni stabili e permanenti, idonee ad impedire che il bestiame si introduca nella sede stessa.

     Identico obbligo sussiste per coloro che esercitano riserve di caccia e bandite con cervi, cinghiali o altri animali di grossa taglia, poste in vicinanze di ferrovie.

     L'obbligo suddetto sussiste pure per coloro che esercitano le attività di cui ai commi precedenti su fondi non direttamente confinanti con la sede ferroviaria per i quali sia stata fatta motivata richiesta in merito dall'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dal competente ufficio della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione. In tal caso il termine di cui al primo comma decorre dalla data di notificazione della richiesta.

     Le recinzioni devono rispondere a requisiti tecnici di sicurezza ampiamente cautelativi, avuto riguardo allo stato dei luoghi ed alla specie di bestiame.

     Qualora, entro il termine suindicato, non si ottemperi alle disposizioni di cui ai commi precedenti, entro il termine stesso deve cessare l'utilizzazione dei fondi per le attività previste dal presente articolo. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 900.000.

     Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque dopo l'entrata in vigore delle presenti norme inizi l'esercizio delle predette attività senza avere provveduto alle idonee recinzioni.

     Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

 

          Art. 43.

     Indipendentemente dalla sanzione prevista al precedente art. 42, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stabilite con lo stesso articolo, le aziende esercenti potranno eseguire i lavori necessari per impedire l'introduzione del bestiame nella sede ferroviaria.

     Le spese sostenute saranno poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.

 

          Art. 44.

     E' vietato porre impedimenti al libero scolo delle acque nei fossi laterali alle linee ferroviarie come pure è vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle linee stesse sui terreni circostanti.

     E' vietato scaricare nei fossi laterali o immettere in essi acque di qualunque natura salvo concessione dell'azienda esercente.

     I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.

 

          Art. 45.

     I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente alla sede ferroviaria debbono impedire che le acque si espandano sulla sede stessa o comunque le arrechino danno.

     E' vietato irrigare i terreni laterali alle linee ferroviarie senza le precauzioni atte ad evitare danni alle linee stesse.

     I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000.

 

          Art. 46.

     E' fatto obbligo ai proprietari dei fondi laterali alle linee ferroviarie di mantenere inalterate le ripe dei fondi stessi in modo da impedire lo scoscendimento del terreno sulla sede ferroviaria e sui fossi laterali. Qualora non siano in grado di ottemperare a tale obbligo, i proprietari medesimi possono cedere a titolo gratuito la proprietà delle ripe alle aziende esercenti che sono tenute ad acquistarle.

     I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 150.000 a L. 450.000.

     Gli uffici lavori compartimentali delle F.S. ed i competenti uffici della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, potranno porre divieti allo sradicamento ed al taglio dei boschi laterali alle linee, rispettivamente delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie in concessione, quando ciò possa comportare pericolo alla sicurezza della sede ferroviaria per caduta di valanghe o frane.

     I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 o con l'arresto fino a due mesi.

 

          Art. 47.

     I fabbricati e le opere di qualunque genere esistenti lungo le ferrovie debbono essere mantenuti in condizioni tali da non compromettere la sicurezza dell'esercizio.

     I fabbricati e le opere che, a giudizio dell'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e del competente ufficio della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possono compromettere la sicurezza dell'esercizio debbono essere demoliti o adeguatamente riparati entro centottanta giorni dalla notifica della comunicazione ai proprietari, salvo i termini più brevi che potranno di volta in volta essere stabiliti nei casi di particolare pericolosità.

     I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 900.000.

     Indipendentemente dall'ammenda, decorsi inutilmente i termini stabiliti nel secondo comma, la demolizione viene disposta con ordinanza del prefetto competente per territorio. Le spese sostenute per la demolizione sono poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate dalle aziende esercenti mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.

     Nelle zone asservite ad elettrodotti di proprietà delle aziende esercenti ferrovie, per i fabbricati e le opere di qualunque genere costruiti o iniziati senza il consenso delle aziende stesse e la cui presenza, a giudizio delle medesime, venga a creare situazioni di pericolo, il prefetto competente per territorio, su istanza dell'ufficio impianti elettrici compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del direttore o del responsabile dell'esercizio, per le ferrovie in concessione, al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio, dichiara con ordinanza la loro immediata inagibilità e dispone di conseguenza. Restano fermi tutti gli altri poteri di intervento previsti dalle vigenti leggi.

 

          Art. 48.

     E' vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze.

     Sotto le linee dei servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36 l'accensione dei fuochi è comunque subordinata ad intese con le aziende esercenti, le quali determinano i periodi in cui è consentita l'accensione e le cautele necessarie.

     I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.

 

          Art. 49.

     Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.

     La norma di cui al comma precedente si applica solo alle ferrovie con esclusione degli altri servizi di pubblico trasporto assimilabili ai sensi del terzo comma dell'art. 1.

 

          Art. 50.

     Il divieto di cui al precedente art. 49 decorre dall'entrata in vigore delle presenti norme, per le linee ferroviarie esistenti e per quelle il cui progetto sia stato già approvato, e dalla data di pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali delle singole prefetture competenti per territorio dell'avviso dell'avvenuta approvazione, per le ferrovie il cui progetto sia approvato successivamente all'entrata in vigore delle norme stesse, e si applica a tutti gli edifici e manufatti i cui progetti non siano stati approvati in via definitiva dai competenti organi alle date suddette.

     I comuni non possono comunque rilasciare concessioni di costruzione entro la fascia di rispetto di cui al precedenteart. 49 dal momento della comunicazione agli stessi dei progetti di massima relativi alla costruzione di nuove linee ferroviarie, quando detti progetti, a norma dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non siano difformi dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi.

 

          Art. 51.

     Lungo i tracciati delle tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

     Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette costruzioni non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

     A richiesta del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, la detta distanza deve essere accresciuta in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.

     Le norme del presente articolo si applicano anche ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36, intendendosi le distanze riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.

 

          Art. 52.

     Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

     Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

     Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

     Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di m 2.

     Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

     A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.

     Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

 

          Art. 53.

     Nei terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi escavazione o canale deve essere effettuato ad una distanza tale che, in relazione alla natura dei terreni interessati, non arrechi pregiudizio alla sede o alle opere ferroviarie.

     La distanza del ciglio più vicino all'escavazione o canale non deve comunque essere inferiore alla sua profondità partendo dal ciglio più esterno del fosso laterale o della cunetta, ove questi esistano, oppure dal ciglio degli sterri se la ferrovia è in trincea oppure dal piede della scarpata se la ferrovia è in rilevato.

     Tale distanza non potrà mai essere minore di tre metri anche se l'escavazione del terreno sia meno profonda.

 

          Art. 54.

     Lungo le linee ferroviarie fuori dai centri abitati è vietato costruire fornaci, fucine e fonderie ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

 

          Art. 55.

     I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

     La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

 

          Art. 56.

     Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.

     Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.

     La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.

     Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell'art. 36 le distanze di cui ai precedenti commi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.

 

          Art. 57.

     In vicinanza della ferrovia è vietato depositare materie pericolose o insalubri o costruire opere per la loro conduzione ad una distanza tale che a giudizio dei competenti organi tecnici delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possano arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.

 

          Art. 58.

     Chiunque costruisce una strada, un canale o un condotto d'acqua, un elettrodotto, gasdotto, oleodotto o qualunque altra opera di pubblica utilità che debba attraversare impianti ferroviari, compresi gli elettrodotti, o svolgersi ad una distanza che possa creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio ferroviario deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'azienda esercente che potrà condizionarla alla realizzazione di tutte le varianti ai piani costruttivi che riterrà necessarie per garantire la sicurezza delle opere e degli impianti e la regolarità dell'esercizio ferroviario.

     Per le ferrovie in concessione l'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinata al nulla osta del competente ufficio della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli organi delle regioni, previo assenso ai fini della sicurezza da parte del competente ufficio della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni stesse.

 

          Art. 59.

     L'esecuzione, lungo le linee ferroviarie, di scavi e perforazioni per estrazione di sostanze minerali a distanza minore di cinquanta metri dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale, è subordinata al nulla osta dell'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e del competente ufficio della M.C.T.C., sentite le aziende esercenti, per le ferrovie in concessione.

     Le autorizzazioni di cui agli articoli 62, 63 e 104 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente le norme di polizia delle miniere e delle cave, potranno essere concesse previo rilascio del nulla osta di cui al comma precedente.

 

          Art. 60.

     Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione, riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56.

     I competenti uffici della M.C.T.C., prima di autorizzare le richieste riduzioni delle distanze legali prescritte, danno, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione alle aziende interessate delle richieste pervenute, assegnando loro un termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali osservazioni.

     Trascorso tale termine, i predetti uffici possono autorizzare le riduzioni richieste.

 

          Art. 61.

     Per tutte le situazioni esistenti non conformi, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, alle disposizioni dei precedenti articoli 49, 51, 52, 53, 54, 55 e 56, gli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, ed i competenti uffici della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, potranno richiedere l'adeguamento alle disposizioni stesse quando ciò sia ritenuto necessario per la sicurezza dell'esercizio.

     In tale caso è dovuta una indennità da determinarsi in base alle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità purchè si tratti di opere eseguite non in violazione alle preesistenti disposizioni di legge in materia di distanze legali.

     Nel caso di costruzione di nuove linee, per le opere preesistenti non conformi alle disposizioni degli articoli richiamati al precedente primo comma, gli organi di cui allo stesso primo comma potranno richiedere l'adeguamento alle disposizioni stesse quando ciò sia necessario alla sicurezza dell'esercizio.

     In tale caso è dovuta una indennità da determinarsi in base alle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le opere eseguite precedentemente alla data di pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali delle singole prefetture competenti per territorio dell'avviso dell'approvazione del progetto.

 

          Art. 62.

     Le disposizioni di cui agli articoli dal 49 al 56 non sono applicabili alle aziende esercenti le ferrovie le quali potranno pertanto realizzare, nel rispetto della sicurezza dell'esercizio, le opere necessarie alle proprie esigenze, previa autorizzazione da parte dei competenti uffici della M.C.T C. per le ferrovie in concessione.

 

          Art. 63.

     I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli 49 e 51 sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 900.000.

     I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli dal 52 al 57 sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.

     Sono pure soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000 coloro che esercitano le attività di cui agli articoli 58 e 59 senza le autorizzazioni o i nulla osta prescritti.

 

Titolo IV

 

SISTEMA DI PROTEZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI

DEI PASSAGGI A LIVELLO E PRESCRIZIONI PER GLI UTENTI

 

          Art. 64.

     I passaggi a livello delle strade pubbliche o private per l'attraversamento delle ferrovie possono essere:

     a) del tipo con barriere o semi-barriere, manovrati sul posto, a distanza o automaticamente intendendosi compresi nel termine di barriere le sbarre, i cancelli ed altri dispositivi di chiusura equivalenti;

     b) del tipo senza barriere, provvisti o meno di segnalazione luminosa e acustica verso la strada ed a comando automatico.

     Spetta alle aziende esercenti le ferrovie stabilire il tipo di impianto per ogni attraversamento. Per le ferrovie in concessione, i competenti uffici della M.C.T.C. possono sempre disporre, per motivi di sicurezza, l'installazione dei dispositivi di protezione di cui al comma precedente a passaggi a livello senza barriere.

     Per quanto riguarda le segnalazioni stradali di "passaggio a livello", la visibilità della linea ferrata per i passaggi a livello senza barriere nonchè il funzionamento automatico dei dispositivi di segnalazione e di protezione dei passaggi a livello con semi-barriere e di quelli senza barriere provvisti di segnalazione luminosa e acustica, si applicano le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione.

     Per i passaggi a livello con barriere manovrate in correlazione con l'effettiva marcia dei treni, la chiusura delle barriere stesse, prima del passaggio di ogni convoglio, deve essere assicurata dall'azienda esercente, con appositi dispositivi o con idonei sistemi di esercizio.

     Negli altri casi in cui non sia stabilita la suddetta correlazione le barriere devono essere chiuse almeno cinque minuti prima dell'orario di transito del treno.

     I passaggi pedonali senza barriere possono essere muniti di girandole, manovrabili dagli utenti, o di labirinti.

     I passaggi a livello privati possono essere muniti di chiusure con chiavi in consegna agli utenti.

 

          Art. 65.

     Per l'attraversamento dei passaggi a livello pubblici si applicano le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione.

     Le stesse norme sono estese ai passaggi a livello privati, esclusi quelli con chiavi in consegna agli utenti.

     E' proibito ai non addetti al servizio dei passaggi a livello aprire, chiudere e, comunque, manovrare le barriere e gli altri dispositivi dei medesimi. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 o con l'arresto fino a due mesi

 

          Art. 66.

     L'uso dei passaggi a livello privati è regolato da apposita convenzione fra l'azienda esercente la linea e l'utente.

     Per le ferrovie in concessione la convenzione deve essere approvata dai competenti uffici della M.C.T.C.

     I passaggi a livello privati con chiavi in consegna agli utenti sono usati sotto la diretta responsabilità degli utenti stessi che, prima di effettuare l'attraversamento, devono accertare con ogni cura e prudenza che nessun treno od altro mezzo su rotaia stia sopraggiungendo e quindi transitare rapidamente.

     Inoltre è fatto divieto agli utenti dei detti passaggi a livello di tenere aperti gli attraversamenti oltre il tempo strettamente necessario per il passaggio.

     I trasgressori alle disposizioni del terzo e quarto comma incorrono nell'ammenda da L. 150.000 a L. 450.000.

 

Titolo V

 

UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE E SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO

IN CASO DI MOBILITAZIONE DELLE FORZE ARMATE E DI GUERRA

 

          Art. 67.

     In caso di mobilitazione delle forze armate e in caso di guerra, le aziende esercenti i servizi di trasporto sono tenute ad osservare le norme previste per tali eventualità nonchè le disposizioni che verranno emanate dalle autorità competenti.

     In tali evenienze le aziende stesse sono autorizzate, anche in deroga alla normativa esistente:

     - ad adibire temporaneamente a funzioni superiori a quelle svolte il dipendente personale, purchè in grado di esercitarle;

     - a richiedere al personale dipendente, ove sia necessario, prestazioni eccezionali in eccedenza all'orario di lavoro;

     - ad anticipare o ritardare le prescritte visite e prove del materiale rotabile e degli impianti, rispetto ai termini stabiliti;

     - ad effettuare il trasporto delle merci pericolose e nocive.

 

Titolo VI

 

INTERVENTI PER LA RIMOZIONE DEI CADAVERI RINVENUTI SULLA SEDE

FERROVIARIA E PER LA RIMOZIONE DEL MATERIALE IN CASO DI INCIDENTE

 

          Art. 68.

     Qualora, in seguito ad incidente o per qualsiasi altra causa, anche ignota, si rinvengano sulla sede ferroviaria, ed in posizione tale da interessare la libera circolazione dei treni, dei cadaveri, questi possono essere rimossi anche prima dell'intervento dell'autorità giudiziaria, previo accertamento e descrizione delle precise condizioni in cui furono rinvenuti, a cura dei funzionari, ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza, degli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri o del sindaco del luogo o di chi ne fa le veci nell'esercizio delle funzioni di autorità locale di pubblica sicurezza.

     Uguale facoltà è attribuita ai graduati e agenti della polizia ferroviaria e dei carabinieri in servizio di polizia ferroviaria qualora non sia possibile il tempestivo intervento di una delle autorità di cui al primo comma, in relazione alle necessità dell'esercizio.

 

          Art. 69.

     Qualora, in seguito ad incidente o per qualsiasi altra causa, si venga a trovare sulla sede ferroviaria, ed in posizione tale da interessare la libera circolazione dei treni, materiale non di proprietà dell'azienda esercente, detto materiale può essere rimosso, anche prima dell'eventuale intervento dell'autorità giudiziaria, previo accertamento e descrizione delle precise condizioni in cui viene rinvenuto, a cura dei funzionari, ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza, degli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri o del sindaco del luogo o di chi ne fa le veci nell'esercizio delle funzioni di autorità locale di pubblica sicurezza, nonchè, in mancanza, dei graduati ed agenti della polizia ferroviaria e dei carabinieri in servizio di polizia ferroviaria.

 

          Art. 70.

     In caso di urgenza, i dirigenti dell'esercizio addetti al movimento, alla linea e al materiale rotabile, o, in assenza di questi, gli agenti con funzioni di capotreno hanno facoltà, anche prima dell'intervento dell'autorità giudiziaria e previo accertamento e descrizione, di disporre la rimozione del materiale rotabile la cui permanenza sul luogo di un qualsiasi incidente ostacoli la pronta riattivazione della circolazione dei treni.

     Tale materiale è inviato alle officine per le occorrenti riparazioni o, se del caso, rimesso in circolazione, salvo divieto dell'autorità giudiziaria da revocarsi, però, appena compiuti, con precedenza su ogni altra indagine, gli accertamenti ed i rilievi necessari.

     Per le ferrovie in concessione le facoltà di cui al primo comma possono essere esercitate solo dal personale giurato ai sensi del successivo art. 71.

 

Titolo VII

 

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI ALLE NORME RELATIVE

ALLA POLIZIA DEI TRASPORTI. APPLICAZIONE DELLE RELATIVE SANZIONI E DEVOLUZIONE DEI PROVENTI

 

Capo I

 

GENERALITA'

 

          Art. 71.

     La prevenzione e l'accertamento delle infrazioni alle presenti norme, con esclusione di quelle di cui al successivo titolo VIII, e la stesura dei relativi verbali spettano agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia ferroviaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonchè agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei comuni primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale.

     In assenza dei soggetti sopraindicati il personale addetto all'esercizio, alla custodia ed alla manutenzione delle ferrovie deve procedere alla constatazione dei fatti ed alle relative verbalizzazioni.

     Al suddetto personale delle ferrovie compete pure, in aggiunta al personale di cui all'art. 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, la constatazione e la relativa verbalizzazione delle infrazioni alle disposizioni sull'attraversamento dei passaggi a livello.

     Per la legalità dei verbali, il personale delle ferrovie in concessione deve essere giurato nelle forme di legge.

     Per le ferrovie in concessione l'espletamento dei servizi di polizia ferroviaria spetta inoltre ai funzionari della M.C.T.C. addetti alla vigilanza nonchè ai funzionari dei competenti organi delle regioni e degli enti locali territoriali secondo le rispettive attribuzioni.

     Al fine di assicurare il più efficace contrasto dell'evasione tariffaria, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme di viaggio anche a soggetti non appartenenti agli organici del gestore medesimo, qualificabili come agenti accertatori, previa verifica della possibilità di reimpiegare efficacemente con tali mansioni il personale dipendente dichiarato non idoneo. Gli stessi dovranno essere appositamente abilitati dall'impresa di trasporto pubblico che mantiene comunque la responsabilità del corretto svolgimento dell'attività di verifica e che ha l'obbligo di trasmettere l'elenco degli agenti abilitati alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di competenza. Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'azienda e possono effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, ivi incluso il potere di richiedere l'esibizione di valido documento di identità, nonchè tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge. Gli agenti accertatori, nei limiti del servizio a cui sono destinati, rivestono la qualità di pubblico ufficiale. Gli agenti accertatori possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel presente titolo, per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa [6].

     Il Ministero dell'interno può mettere a disposizione agenti ed ufficiali aventi qualifica di polizia giudiziaria, secondo un programma di supporto agli agenti accertatori di cui al comma precedente, con copertura dei costi a completo carico dell'ente richiedente e per periodi di tempo non superiori ai trentasei mesi [7].

Capo II

 

PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PENALI

 

          Art. 72.

     Nelle contravvenzioni per le quali è stabilita la sola pena dell'ammenda, il trasgressore è ammesso a pagare immediatamente una somma corrispondente al minimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa.

     Per le infrazioni alle disposizioni sull'attraversamento dei passaggi a livello di cui al comma undicesimo dell'art. 15 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, l'importo della oblazione è quello previsto dallo stesso testo unico.

     Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore può provvedervi, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale, con le modalità indicate nel verbale di contravvenzione, entro sessanta giorni dalla contestazione.

 

          Art. 73.

     La contravvenzione deve essere, in quanto possibile, immediatamente contestata al trasgressore.

     Salvo il caso che questi addivenga immediatamente all'oblazione, dell'avvenuta contestazione deve essere redatto un verbale, contenente anche le dichiarazioni che il trasgressore chiede che vi siano inserite. Copia di detto verbale deve essere consegnata al trasgressore stesso.

 

          Art. 74.

     Qualora la contravvenzione non possa essere immediatamente contestata, debbono essere notificati gli estremi del relativo verbale, entro novanta giorni dall'accertamento, al trasgressore o, quando questi non sia identificato e si tratti di contravvenzione commessa ad un passaggio a livello da un conducente di veicolo munito di targa di riconoscimento, all'intestatario del documento di circolazione.

     Alla notificazione si provvede a mezzo posta con le norme in vigore per la notificazione degli atti giudiziari in materia penale, sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio dal quale dipende chi ha accertato la contravvenzione.

     Per le contestazioni e le relative verbalizzazioni effettuate dal personale delle ferrovie in concessione alla notificazione provvede il direttore o il responsabile dell'esercizio.

     Dalla notificazione decorre per il trasgressore il termine previsto dal terzo comma del precedente art. 72 per effettuare l'eventuale oblazione. Entro lo stesso termine la persona alla quale sono stati notificati gli estremi del verbale può chiedere che siano allegate al verbale stesso le proprie dichiarazioni.

     Salvo, comunque, il disposto dell'art. 162 del codice penale, la notificazione non è obbligatoria quando la contravvenzione sia connessa con un delitto perseguibile d'ufficio, ovvero riguardi persona che non risiede in Italia.

     Le spese di notificazione fanno parte delle spese di procedimento ai sensi dell'art. 162 del codice penale.

 

          Art. 75.

     Quando non sia ammessa o non abbia avuto luogo l'oblazione, il verbale viene trasmesso al pretore, ai sensi dell'art. 2 del codice di procedura penale, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.

 

          Art. 76.

     Quando la contravvenzione non sia stata notificata nel termine prescritto, il pretore pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

     Il pretore, quando in seguito all'esame degli atti ed alle investigazioni che reputa necessarie, ritenga di infliggere soltanto la pena dell'ammenda, pronuncia condanna mediante decreto penale senza procedere al dibattimento, salvo che nei casi indicati nell'art. 506, comma terzo, del codice di procedura penale.

 

          Art. 77.

     Il provento delle oblazioni riscosse dagli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia ferroviaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale, nonchè delle condanne a pene pecuniarie, è devoluto allo Stato.

     Il provento delle oblazioni riscosse dagli altri soggetti di cui al precedente art. 71 è devoluto alle aziende o alle amministrazioni di appartenenza dei soggetti stessi.

 

Capo III

 

PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

 

          Art. 78.

     Il presente capo contiene le disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative del pagamento di somme, previste per le infrazioni alle presenti norme, escluse quelle sull'attraversamento dei passaggi a livello di cui ai commi nono e decimo dell'art. 15 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, per le quali sono da osservarsi le disposizioni della legge 3 maggio 1967, n. 317.

 

          Art. 79.

     Qualora le infrazioni siano commesse da persone soggette all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è tenuta in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

     Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere l'infrazione è obbligato in solido con l'autore dell'infrazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

     Per tutte le infrazioni, l'obbligazione di pagare le somme dovute non si trasmette agli eredi.

 

          Art. 80.

     E' ammesso il pagamento immediato nelle mani di chi constata l'infrazione e con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, salvo il disposto degli articoli 23 e 29 delle presenti norme, di una somma in misura ridotta corrispondente al minimo della sanzione stabilita per l'infrazione commessa.

     Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga immediatamente, può provvedersi ad esso anche a mezzo di versamento in conto corrente postale con le modalità indicate nel verbale di accertamento dell'infrazione, entro sessanta giorni dalla contestazione.

 

          Art. 81.

     L'infrazione deve essere, in quanto possibile, contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alle persone che siano obbligate in solido al pagamento della somma dovuta per l'infrazione stessa.

     Salvo il caso del pagamento immediato in misura ridotta con effetto liberatorio, dell'avvenuta contestazione deve essere redatto un sommario verbale, contenente anche le dichiarazioni che il trasgressore ed eventualmente le persone obbligate in solido chiedano vi siano inserite. Copia di detto verbale deve essere consegnata al trasgressore e alle persone suddette.

 

          Art. 82.

     Se non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, gli estremi del relativo verbale devono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.

     Alla notificazione si provvede a mezzo posta con le norme in vigore per la notificazione degli atti giudiziari in materia penale, sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio dal quale dipende chi ha accertato l'infrazione.

     Per le constatazioni e le relative verbalizzazioni effettuate dal personale delle ferrovie in concessione, alla notificazione provvede il direttore o il responsabile dell'esercizio.

     Dalla notificazione decorre il termine previsto dal secondo comma del precedente art. 80 per effettuare l'eventuale pagamento in misura ridotta. Entro lo stesso termine le persone alle quali sono stati notificati gli estremi del verbale possono chiedere che siano allegate al verbale stesso le proprie dichiarazioni.

     Le spese di notificazione vanno aggiunte alla somma dovuta per sanzione amministrativa.

     L'obbligazione di pagare la somma dovuta si estingue per le persone nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

 

          Art. 83.

     Qualora non abbia avuto luogo il pagamento con effetto liberatorio, il verbale, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni viene trasmesso al direttore compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e al direttore del competente ufficio della M.C.T.C. o agli organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, per le ferrovie in concessione.

     L'organo territorialmente competente è quello del luogo ove è stata constatata l'infrazione.

     Se ricorre l'ipotesi contemplata nel successivo art. 86, il rapporto è invece trasmesso all'autorità giudiziaria competente per il reato.

     Nel caso di cui al comma precedente, come pure ogni qualvolta l'infrazione riguardi persone che non risiedono in Italia, la notificazione non è obbligatoria, salva, comunque, la facoltà di pagare, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto penale di condanna o del provvedimento ingiuntivo, una somma corrispondente al minimo della sanzione prevista.

 

          Art. 84.

     Il direttore compartimentale delle F.S., il direttore dell'ufficio della M.C.T.C. o l'organo regionale, secondo la rispettiva competenza, se ritiene fondata la contestazione, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta entro il termine utile per il pagamento con effetto liberatorio, determina, con provvedimento motivato, l'importo della sanzione per l'infrazione commessa, entro i limiti stabiliti, minimo e massimo, e ne ingiunge il pagamento, insieme con le somme eventualmente dovute per tasse e sopratasse o per il prezzo del biglietto di trasporto o per altro titolo e per le spese di notificazione, all'autore della infrazione e alle persone che siano obbligate in solido.

     L'ordinanza-ingiunzione fissa un termine non inferiore a trenta giorni per il pagamento. Di tale pagamento l'interessato deve dare comunicazione, con gli estremi del versamento, entro il decimo giorno da quello in cui è avvenuto, all'organo che ha emesso l'ingiunzione.

     L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

 

          Art. 85.

     Contro l'ordinanza-ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata constatata l'infrazione, entro il termine prescritto per il pagamento.

     L'esercizio dell'azione non sospende l'esecuzione forzata sui beni degli obbligati, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre la sospensione per gravi motivi.

     Nel procedimento di opposizione l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'art. 82, secondo comma, del codice di procedura civile.

     Nei limiti previsti dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706 e successive modificazioni, il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

     L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

     E' inappellabile la sentenza che decide la controversia.

 

          Art. 86.

     Qualora l'esistenza di un reato dipenda da una infrazione per la quale sia prevista la sanzione amministrativa e per l'infrazione stessa non sia avvenuto il pagamento a norma degli articoli 80 e 84, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta infrazione e ad applicare con il provvedimento di condanna la sanzione stabilita per l'infrazione stessa.

     Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la persona obbligata in solido con l'autore dell'infrazione deve essere citata nell'istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone d'ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

     Il pretore, qualora ritenga di provvedere con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalle presenti norme per l'infrazione.

     Cessa la competenza del giudice penale in ordine all'infrazione non costituente reato se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

     Per l'impugnabilità del provvedimento del giudice penale si applicano le disposizioni dell'art. 11 della legge 3 maggio 1967, n. 317.

 

          Art. 87.

     Salvo quanto previsto dal precedente art. 85, secondo comma, decorso inutilmente il termine prescritto per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

     E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

     Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del cinquanta per cento, effettuano il versamento delle somme riscosse ai destinatari dei proventi.

     Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.

     Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna, ai sensi del precedente art. 86, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

     In caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un quarto per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore.

     Il diritto a riscuotere le somme si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata constatata l'infrazione.

 

          Art. 88.

     Il provento dei pagamenti in misura ridotta riscossi dagli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia ferroviaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale, è devoluto allo Stato.

     Il provento dei pagamenti in misura ridotta riscossi dagli altri soggetti di cui al precedente art. 71, nonchè delle sanzioni amministrative comminate dagli organi di cui all'art. 84 è devoluto alle aziende o alle amministrazioni di appartenenza dei soggetti o degli organi stessi.

 

Titolo VIII

 

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI DIRETTORI DI ESERCIZIO DELLE FERROVIE IN CONCESSIONE

 

          Art. 89.

     Le aziende esercenti ferrovie in concessione devono avere un direttore od un responsabile dell'esercizio.

     Per le aziende di maggiori dimensioni, ovvero esercenti servizi di trasporto di diversa natura, la M.C.T.C. o gli organi regionali, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, anche in assenza di specifica proposta dell'azienda esercente, possono disporre la nomina di più direttori o responsabili dell'esercizio, ciascuno dei quali risponde per linee o gruppi di linee costituenti complessi omogenei, ovvero distinte per natura del servizio di trasporto.

     Nei limiti stabiliti ai fini della sicurezza dalla M.C.T.C., può essere consentito che la stessa persona assolva le funzioni di direttore o responsabile dell'esercizio per linee esercitate da aziende diverse.

     Gli amministratori delle aziende di cui al primo comma che non provvedono entro i termini ultimativi stabiliti dalla M.C.T.C. o dai competenti organi regionali secondo le rispettive attribuzioni, alla nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio sono puniti con l'ammenda da L. 330.000 a L. 1.000.000.

     Quando gli amministratori non provvedono entro i successivi termini ultimativi alla nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio, la M.C.T.C. o i competenti organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, dispongono per la decadenza della concessione.

 

          Art. 90.

     L'incarico di direttore o di responsabile dell'esercizio è subordinato all'assenso della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte della stessa M.C.T.C., per i servizi di competenza regionale o degli enti locali territoriali.

     Ai fini della sicurezza, l'assenso od il nulla osta di cui al precedente comma sono subordinati all'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale della persona proposta quale direttore o responsabile dell'esercizio, sulla base delle disposizioni che verranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, con il quale verranno altresì fissate le categorie di aziende o i sistemi di trasporto per i quali viene richiesta l'una o l'altra funzione.

     La M.C.T.C. o gli organi regionali nell'ambito delle rispettive attribuzioni, possono in qualunque momento revocare l'assenso o il nulla osta di cui al precedente primo comma, richiedendo la sostituzione del direttore o del responsabile dell'esercizio, ove questi dimostri imperizia o negligenza nell'espletamento dei propri compiti, ovvero quando ne sia venuta meno l'idoneità fisica o morale.

     Quando le disposizioni del decreto di cui al precedente secondo comma consentono l'espletamento delle funzioni di direttore o di responsabile dell'esercizio anche a persone sprovviste di specifico titolo di studio professionale ad indirizzo tecnico, gli amministratori delle aziende esercenti, ove si avvalgano di detta facoltà, devono designare un assistente tecnico, in possesso del titolo di studio fissato con il decreto stesso, per l'assolvimento delle specifiche incombenze a carattere professionale determinate, per ciascun tipo di servizio di trasporto, con le norme di cui ai successivi articoli 100 e 102.

     Per il caso di mancata designazione dell'assistente tecnico da parte degli amministratori dell'azienda esercente, si applicano le disposizioni del precedente art. 89, quarto comma, salvo la misura della ammenda che è fissata da L. 250.000 a L. 750.000.

 

          Art. 91.

     Il direttore o il responsabile dell'esercizio rappresenta l'azienda presso gli organi di vigilanza dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, e risponde dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della regolarità. A tali effetti, in particolare, il direttore o il responsabile dell'esercizio cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio stesso, delle disposizioni contenute negli atti di concessione, nonchè delle prescrizioni impartite dai competenti uffici della M.C.T.C., delle regioni e degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, e risponde verso detti organi per tutte le trasgressioni ed irregolarità che si dovessero verificare nell'esercizio. Restano ferme le responsabilità delle aziende esercenti e degli amministratori ai sensi del codice civile e delle altre specifiche disposizioni di legge.

     Fermo restando quanto disposto dall'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, per le aziende tenute ad applicarlo, gli amministratori delle aziende esercenti devono attribuire al direttore od al responsabile dell'esercizio i poteri e gli strumenti per l'effettivo governo del servizio di trasporto, ivi compreso, in particolare, quello di dare il proprio benestare sull'assunzione del personale dell'esercizio e sul conferimento e la variazione delle relative mansioni.

     Il direttore o il responsabile dell'esercizio ha l'obbligo di risiedere in prossimità di una delle stazioni principali del servizio di trasporto al quale è preposto, salvo motivata deroga accordata dal competente ufficio della M.C. T.C. nonchè dagli organi regionali per i servizi rientranti nelle loro attribuzioni. Egli deve comunque essere reperibile nei periodi di funzionamento del servizio stesso.

     Per l'eventualità di sua temporanea assenza od impedimento, il direttore od il responsabile dell'esercizio deve nominare un sostituto di sua fiducia, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

 

          Art. 92.

     Le infrazioni da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio alle norme di leggi e di regolamenti riguardanti l'esercizio, nonchè alle disposizioni contenute negli atti di concessione e le trasgressioni alle prescrizioni ufficialmente impartite dagli organi di vigilanza statali, regionali e degli enti locali, secondo le rispettive attribuzioni, sono punite con le seguenti ammende:

     1) per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla sicurezza dell'esercizio da L. 250.000 a L. 750.000; tali misure sono aumentate di un terzo qualora l'esercizio risulti effettuato con dispositivi di sicurezza o di soccorso, stabiliti per quel determinato servizio di trasporto, mancanti o inefficienti e non siano ammesse altre idonee misure atte a tutelare la sicurezza delle persone e delle cose, ovvero nel caso che venga addetto a mansioni interessanti la sicurezza personale non all'uopo abilitato;

     2) per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla regolarità dell'esercizio da L. 100.000 a L. 300.000;

     3) per la trasgressione alle prescrizioni concernenti la sicurezza dell'esercizio:

     a) per la trasgressione ad una prima intimazione da L. 100.000 a L. 300.000;

     b) per la trasgressione ad una seconda intimazione, da L. 330.000 a L. 1.000.000;

     4) per la trasgressione alle prescrizioni concernenti la regolarità dell'esercizio:

     a) per la trasgressione ad una prima intimazione da L. 30.000 a L. 90.000;

     b) per la trasgressione ad una seconda intimazione da L. 100.000 a L. 300.000;

     c) per la trasgressione ad una terza intimazione da L. 300.000 a L. 900.000.

     Nel caso che, dopo la seconda o la terza delle intimazioni previste rispettivamente ai punti 3) e 4) del precedente comma, non risultino ottemperate le prescrizioni impartite, la M.C.T.C. ed i competenti organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, revocano, con provvedimento motivato, l'assenso o il nulla osta di cui al precedente art. 90 nei confronti del direttore o del responsabile dell'esercizio.

 

          Art. 93.

     Il direttore o il responsabile dell'esercizio deve dare immediata comunicazione telegrafica al competente ufficio della M.C.T.C. e della regione degli incidenti interessanti la sicurezza o la regolarità dell'esercizio.

     Entro cinque giorni dall'accaduto il direttore o il responsabile dell'esercizio deve inviare agli uffici indicati al precedente comma un rapporto sull'incidente, con indicazione dei provvedimenti eventualmente adottati o con proposte circa quelli da adottare.

     Per gli incidenti dai quali siano derivati danni alle persone, entro i successivi cinque giorni il direttore o il responsabile dell'esercizio deve disporre l'espletamento di una inchiesta, invitando ad intervenirvi il competente ufficio della M.C.T.C. e della regione.

     In caso di incidente dal quale siano derivati danni solo a cose, i competenti uffici della M.C.T.C. possono invitare il direttore od il responsabile dell'esercizio ad espletare la relativa inchiesta, qualora la natura o le modalità dell'incidente stesso coinvolgano la sicurezza dell'esercizio.

     Le risultanze delle inchieste, unitamente alle eventuali proposte di conseguenti provvedimenti, devono essere immediatamente comunicate al competente ufficio della M.C.T.C. e della regione.

     Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo è punito con l'ammenda da L. 50.000 a L. 150.000 e, in caso dl recidiva, da L. 200.000 a L. 600.000.

 

          Art. 94.

     Le contravvenzioni di cui ai precedenti articoli 89, 90, 92 e 93 vengono accertate, mediante processo verbale, dai funzionari della M.C.T.C. addetti alla vigilanza o dai funzionari dei competenti organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni.

     La contestazione, ove possibile, deve essere fatta immediatamente. Comunque, entro quindici giorni dall'accertamento, deve essere notificato al contravventore il verbale di cui al comma precedente.

     Per le trasgressioni alle prescrizioni, il direttore o il responsabile dell'esercizio incorre nelle sanzioni previste ai numeri 3) e 4) del precedente art. 92, primo comma, dopo trascorso inutilmente il termine fissato nell'atto di intimazione.

     E' ammessa l'oblazione alle contravvenzioni di cui agli articoli 89, 90, 92 e 93, secondo quanto stabilito dall'art. 162 del codice penale.

     Salvo il caso di servizio di pubblico trasporto esercitato in regime di gestione commissariale governativa, le aziende esercenti sono civilmente obbligate, in solido con i direttori o i responsabili dell'esercizio, per le ammende di cui al presente titolo, secondo gli articoli 196 e 197 del codice penale.

 

Titolo IX

 

DETERMINAZIONE DEGLI ORGANI COMPETENTI AD EMANARE NORME REGOLAMENTARI E DISPOSIZIONI INTERNE

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI COMUNI

 

          Art. 95.

     Il Ministro dei trasporti emana le norme regolamentari, in relazione alle diverse esigenze proprie delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie in concessione, relative:

     1) alle modalità di svolgimento dell'esercizio, al movimento ed alla circolazione dei treni e veicoli;

     2) al segnalamento ed alle telecomunicazioni lungo le linee, nelle stazioni, nei posti di servizio, nei veicoli e negli impianti in genere;

     3) alle caratteristiche generali delle linee e degli impianti;

     4) alle caratteristiche tecniche e funzionali cui deve corrispondere il materiale mobile.

     Per i veicoli destinati a circolare su strada restano ferme le norme del vigente codice della strada, delle relative disposizioni di esecuzione e delle leggi speciali.

 

Capo II

 

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE FERROVIE DELLO STATO

 

          Art. 96.

     Il direttore generale delle F.S. emana:

     1) le disposizioni interne in applicazione delle norme regolamentari emanate dal Ministro dei trasporti ai sensi del precedente art. 95 e in particolare quelle relative alle modalità di esecuzione delle diverse mansioni del personale addetto al servizio ferroviario;

     2) le disposizioni interne riguardanti:

     a) le prove e i collaudi necessari per l'accettazione e l'immissione in servizio delle locomotive e dei rotabili automotori anche se destinati a servizi di manovra o a servizi interni delle officine, nonchè dei veicoli di ogni specie;

     b) le modalità e la frequenza delle visite di controllo agli impianti di sicurezza e segnalamento lungo le linee e nelle stazioni;

     c) le condizioni da osservare per l'esercizio degli impianti di trazione elettrica;

     d) l'illuminazione dei treni delle stazioni e dei loro accessi nonchè degli impianti e tratti di linea in relazione alle esigenze dell'esercizio e della sicurezza pubblica;

     e) l'esecuzione delle prove, delle visite e dei collaudi da effettuare sulle caldaie di qualunque tipo;

     f) le misure da adottare ai fini della sicurezza dell'esercizio durante lo svolgimento dei lavori lungo le linee e nelle stazioni;

     g) le condizioni da osservare per la composizione e la frenatura dei treni;

     h) la determinazione della velocità massima dei treni e delle locomotive isolate in relazione al tracciato delle linee o dei tratti di linea interessati, al materiale rotabile, alla composizione dei convogli ed alle condizioni di frenatura;

     i) la condotta e la scorta dei treni;

     l) l'accesso sulle locomotive ed al posto di manovra dei rotabili automotori e dei veicoli pilota da parte di persone non addette alla condotta degli stessi;

     m) le attrezzature e le caratteristiche dei mezzi di soccorso da utilizzare in caso di sinistri;

     n) i servizi delle stazioni e della linea, l'esercizio dei passaggi a livello e i servizi ai treni;

     o) l'istituzione di temporanei servizi sostitutivi o sussidiari di quelli ferroviari forzatamente sospesi o ridotti.

 

          Art. 97.

     Il direttore del servizio materiale e trazione delle F.S. emana le disposizioni interne riguardanti:

     1) le modalità e la frequenza delle revisioni periodiche del materiale rotabile nonchè le modalità delle prove e verifiche da effettuarsi nel caso di notevoli riparazioni del materiale stesso che abbia subìto incidenti;

     2) la tenuta delle registrazioni dello stato di servizio del materiale rotabile e delle sue parti di rilevante importanza;

     3) le indicazioni da apporsi sul materiale rotabile per consentirne l'individuazione e per rilevarne le caratteristiche e lo stato di manutenzione.

 

          Art. 98.

     Il direttore del servizio lavori e costruzioni delle F.S. emana le disposizioni interne riguardanti:

     1) le modalità e la frequenza delle visite di controllo alla linea, alle gallerie ed alle altre opere d'arte;

     2) la tenuta delle registrazioni sullo stato di conservazione delle principali opere d'arte.

 

          Art. 99.

     Il direttore del servizio impianti elettrici delle F.S. emana le disposizioni interne riguardanti:

     1) le modalità e la frequenza delle visite di controllo agli impianti di trazione elettrica, di telecomunicazione e di illuminazione ed ai meccanismi speciali;

     2) la tenuta delle registrazioni sullo stato di conservazione degli impianti di cui al precedente punto 1), nonchè di quelli di sicurezza e di segnalamento.

 

Capo III

 

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE FERROVIE IN CONCESSIONE

 

          Art. 100.

     Il Ministro dei trasporti emana, per le ferrovie in concessione, le norme regolamentari riguardanti:

     1) le modalità e la frequenza delle verifiche e prove funzionali da effettuare periodicamente, od a seguito di incidenti, ovvero qualora sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza, per la sede, per le principali opere d'arte, per gli impianti, per il materiale mobile, nonchè per qualsiasi apparecchiatura attinente alla sicurezza dell'esercizio;

     2) la determinazione delle verifiche e prove cui provvedono i competenti uffici della M.C.T.C. e di quelle cui devono invece autonomamente provvedere i direttori o i responsabili dell'esercizio, ovvero gli assistenti tecnici di cui al quarto comma del precedente art. 90, in relazione alle peculiarità dei diversi tipi di servizi di pubblico trasporto;

     3) la tenuta delle registrazioni relative allo stato di servizio o di conservazione della sede, delle principali opere d'arte, degli impianti, delle apparecchiature e del materiale mobile;

     4) le indicazioni da apporsi sul materiale mobile e sue parti di rilevante importanza per consentirne l'individuazione;

     5) la formazione, nell'ambito delle disposizioni regolanti l'orario di lavoro, dei turni di servizio per il personale addetto a mansioni interessanti la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;

     6) la determinazione delle qualifiche del personale che deve essere giurato nelle forme di legge agli effetti del quarto comma del precedente art. 71;

     7) l'istituzione di temporanei servizi sostitutivi di quelli ferroviari forzatamente sospesi;

     8) la libera circolazione, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge ed in relazione all'espletamento delle funzioni previste dalle presenti norme, per il personale della M.C.T.C., per quello di altre amministrazioni dello Stato che presta la propria opera presso il Ministero dei trasporti in collaborazione con la M.C.T.C., nonchè per coloro che, nell'interesse della stessa, svolgono attività di ricerca, studio o consulenza, ferme restando le competenze delle regioni in ordine alla libera circolazione, nell'ambito dei servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni delle regioni stesse, per il personale regionale addetto alla vigilanza su tali servizi.

     Per i servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni, alle verifiche e prove alle quali provvedono i competenti uffici della M.C.T.C. ai sensi del precedente primo comma, punto 2), partecipano, agli effetti della regolarità dell'esercizio, gli organi regionali.

     I competenti uffici della M.C.T.C. hanno facoltà di effettuare ispezioni sulla tenuta dello stato di servizio o di conservazione della sede, delle principali opere d'arte, degli impianti, delle apparecchiature e del materiale mobile, nonchè sulle verifiche e prove cui, ai sensi del precedente primo comma, punto 2), provvedono autonomamente i direttori o i responsabili dell'esercizio.

     In relazione all'esito sfavorevole delle verifiche e prove di cui al primo comma o delle ispezioni di cui al terzo comma, i competenti uffici della M.C.T.C. possono revocare l'autorizzazione di cui al primo comma del precedente art. 4, ovvero il nulla osta tecnico di cui al terzo comma dello stesso articolo, secondo che si tratti rispettivamente di servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni degli organi statali o regionali.

     Qualora insorgano ragioni di pubblica incolumità, i competenti uffici della M.C.T.C., gli organi delle regioni nonchè quelli degli enti locali territoriali possono inoltre disporre la sospensione dell'esercizio per i servizi rientranti nelle rispettive attribuzioni.

     Per quanto concerne le revisioni degli autobus dei servizi di pubblico trasporto effettuati su strada restano ferme le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione.

 

          Art. 101.

     Il direttore generale della M.C.T.C., in relazione alle caratteristiche ed alle peculiarità dei diversi tipi di servizi di pubblico trasporto, emana le disposizioni riguardanti:

     1) l'applicazione delle norme regolamentari di cui ai punti 3) e 4) del precedente art. 95, nonchè di quelle di cui al precedente art. 100;

     2) l'espletamento da parte del personale della M.C.T.C. delle funzioni di vigilanza previste dalle presenti norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dei servizi di pubblico trasporto rientranti nelle competenze statali e, per quanto riguarda la polizia e la sicurezza, anche di quelli rientranti nelle competenze regionali;

     3) le modalità per l'accertamento delle infrazioni previste dalle presenti norme;

     4) il rilascio, da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., dell'approvazione o del nulla osta di cui al precedente art. 3, secondo comma;

     5) il rilascio, da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., dell'approvazione o del nulla osta di cui al successivoart. 102, secondo comma.

 

          Art. 102.

     Il direttore o il responsabile dell'esercizio di ogni ferrovia in concessione deve emanare nei limiti e nel rispetto dei patti di concessione e delle altre norme:

     1) le disposizioni interne in applicazione delle norme regolamentari di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 95 in relazione alle caratteristiche e peculiarità del servizio;

     2) le disposizioni interne riguardanti:

     a) l'impiego delle apparecchiature di trazione;

     b) la manutenzione della sede, degli impianti e delle apparecchiature;

     c) la condotta, la scorta e la manutenzione del materiale mobile;

     d) l'illuminazione dei veicoli, delle stazioni, dei passaggi a livello e degli altri impianti necessari per il servizio nelle ore notturne;

     e) le misure da adottare, ai fini della sicurezza, durante lo svolgimento dei lavori alla sede ed agli impianti della linea e delle stazioni;

     f) il numero delle corse da effettuare giornalmente, nonchè il numero delle fermate;

     g) l'ubicazione delle fermate;

     h) le velocità ammesse e gli orari;

     i) la composizione dei treni, la capacità dei veicoli e le relative condizioni di frenatura;

     l) la disciplina dell'accesso ai posti di manovra o di controllo dei veicoli e delle stazioni;

     m) il numero e l'ubicazione dei mezzi di soccorso, nonchè le modalità per lo svolgimento delle relative operazioni;

     n) i servizi delle stazioni e della linea, l'esercizio dei passaggi a livello ed i servizi ai veicoli.

     Le disposizioni interne di cui al precedente comma, salvo quelle di cui al punto 2), lettere d) ed e), devono essere preventivamente approvate dai competenti, uffici della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o dagli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte degli stessi uffici della M.C.T.C, per i servizi rientranti nelle attribuzioni regionali; detto nulla osta non è peraltro richiesto per le disposizioni interne di cui al precedente punto 2), lettera f).

     Agli effetti della valutazione delle esigenze locali di pubblico interesse, il numero e gli orari delle corse giornaliere nonchè il numero e l'ubicazione delle fermate, per i servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni degli enti locali territoriali, devono essere anche da questi approvati.

 

Titolo X

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 103.

     Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX restano in vigore le disposizioni di legge regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo.

 

          Art. 104. [8]

     Salvo quanto previsto dal precedente art. 103, sono abrogati:

     - gli articoli 210, 211, 213, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 301,302, 303, 305, 306, 307, 308,309, 310, 311,314, 315, 316, 317, 318 e la dizione "in quelle stazioni che verranno designate dal Ministero dei lavori pubblici" dell'art. 304 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F

     - il regolamento, approvato con il regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687;

     - gli articoli 7, 8, punto 2° 9,10,12,15,16 del regolamento approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1688;

     - il regio decreto 22 maggio 1892, n. 354;

     - il regio decreto 23 giugno 1895, n. 385;

     - la legge 27 dicembre 1896, n. 561;

     - il regio decreto 8 gennaio 1899, n. 4;

     - la legge 21 dicembre 1899, n. 446;

     - il regio decreto 22 marzo 1900, n. 143;

     - il regio decreto 22 marzo 1900, n. 145;

     - gli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 43, 44, 45,46, 47,48, 49, 50, 51, 53,54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107 del regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1900, n. 306;

     - il regio decreto 25 giugno 1905, n. 369;

     - il regio decreto 21 agosto 1905, n. 522;

     - gli articoli 1, ultimo comma, 2, commi primo e secondo, 8, commi secondo e terzo, 9, 10, 11, 12, 13, 14, escluso ultimo comma, 23, 26 della legge 30 giugno 1906, n. 272;

     - l'art. 7 e la dizione "e 7" dell'art. 11 della legge 25 giugno 1909, n. 372;

     - gli articoli 3, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 101, 105, 107, 109, escluso ultimo comma, 110, 111, 112, 113, escluso ultimo comma, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 124, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 172, 174, 175, 176, 177, 206, 207, 208, 216, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 269, 270, la dizione "in quelle stazioni che vengano designate dal Ministero dei lavori pubblici" dell'art. 108 - le dizioni "118, ultimo comma," e "e 166" dell'art. 271, comma primo, del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

     - il regio decreto 9 luglio 1914, n. 730;

     - gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2375;

     - il regio decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1608;

     - il regio decreto 19 novembre 1921, n. 1684;

     - il regio decreto 19 novembre 1921, n. 1686;

     - il regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328;

     - il regio decreto 13 gennaio 1924, n. 46;

     - il regio decreto 22 novembre 1925, n. 2175;

     - il regio decreto 9 maggio 1926, n. 1059;

     - gli articoli 8 e 14 della legge 23 giugno 1927, n. 1110;

     - il regio decreto 29 luglio 1928, n. 1867;

     - il decreto ministeriale 28 novembre 1928, n. 1265;

     - il regio decreto 9 agosto 1929, n. 1694;

     - gli articoli 13, 18, commi primo, 19, 37 del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 2 dicembre 1930, n. 1752;

     - l'art. 8, comma sesto, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;

     - il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 43, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 300;

     - il decreto ministeriale 28 marzo 1932, n. 1966;

     - il regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1860, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 1062;

     - il decreto ministeriale 23 aprile 1935, n. 2995;

     - il decreto ministeriale 26 novembre 1935, n. 1285;

     - gli articoli 1, commi terzo e quarto, 3, 4, 6 del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8;

     - gli articoli 20, commi primo, secondo e terzo, 21, 27, 30 e36 della legge 28 settembre 1939, n. 1822;

     - il decreto ministeriale 26 novembre 1940, n. 1710;

     - il decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 344;

     - il comma quinto dell'art. 13 e il comma quinto dell'art. 27 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173;

     - il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1951, n. 173;

     - il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1139;

     - gli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21, comma secondo, 23, 24, 25, 26, commi terzo e quarto, 28, 29, 50, 52 e la dizione ", in quelle stazioni o fermate che vengano designate dal competente ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione" dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;

     - il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367;

     - la legge 27 luglio 1967, n. 660;

     - la legge 20 marzo 1968, n. 304;

     - gli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 12 novembre 1968, n. 1202;

     - la legge 4 marzo 1969, n. 89;

     - il comma terzo dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

     - tutti i riferimenti ai servizi di pubblico trasporto terrestre contenuti nell'art. 1, lettera a), nonchè i commi primo e secondo dell'art. 2 della legge 11 novembre 1975, n. 584.

     Sono inoltre abrogate tutte le altre disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme del presente decreto.

 


[1] Articolo sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

[4] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

[6] Comma aggiunto dall'art. 48 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 e così modificato dall'art. 9 quater del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123.

[7] Comma aggiunto dall'art. 48 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

[8] La Corte costituzionale con sentenza 18 novembre 1993, n. 400, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui dispone l'abrogazione dell'art. 17, lett. c), del R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328.