§ 41.7.111 - D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902.
Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:25/11/1975
Numero:902


Sommario
Art. 1.      Le funzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 , sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, [...]
Art. 2.      Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, tutte le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, in materia di polizia [...]
Art. 3.      Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia tutte le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, in materia di istituzioni culturali, che abbiano sede nel [...]
Art. 4.      Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, tutte le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, in materia di musei e [...]
Art. 5.      Sono considerati d'interesse statale il museo archeologico ed il museo paleocristiano in Aquileia, il museo archeologico nazionale di Cividale, la biblioteca statale isontina, la biblioteca del [...]
Art. 6.      La sovrintendenza ai beni librari, già demandata alla biblioteca statale isontina, in forza dell'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, è [...]
Art. 7.      Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica, previste dagli articoli 1, 2, 3 e 5, [...]
Art. 8.      Le funzioni amministrative in materia d'igiene e sanità ed assistenza sanitaria ed ospedaliera, delegate alla regione a statuto ordinario con l'art. 13 del decreto del Presidente della [...]
Art. 9.      Le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, trasferite alle regioni con gli articoli 1, 2, 3 e 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 [...]
Art. 10.      Sono abrogati il primo e l'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869
Art. 11.      Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia i seguenti uffici periferici del Ministero della sanità, aventi sede nel territorio regionale
Art. 12.      Sono abrogate le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1966, n. 833, e riguardo al passaggio di funzioni [...]
Art. 13.      Le funzioni amministrative previste dagli articoli 1, 3, 4, primo comma, 5, 6, 7, 8, secondo comma, e 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, sono [...]
Art. 14.      La direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Friuli-Venezia Giulia viene trasferita alla regione con esclusione dei centri prove autoveicoli e [...]
Art. 15.      Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative degli organi dello Stato, in materia di linee marittime di cabotaggio che servano esclusivamente scali compresi nel [...]
Art. 16.      Sono soppresse le limitazioni stabilite negli articoli 17, 18, 19, primo comma, e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, riguardo al passaggio di funzioni [...]
Art. 17.      Le funzioni amministrative previste dagli articoli 1, 2, secondo comma, e 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, sono trasferite alla regione [...]
Art. 18.      Si applicano anche nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia le disposizioni di cui all'art. 6, terzo e quarto comma, ed all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio [...]
Art. 19.      Il distretto minerario di Trieste, pur restando inquadrato nell'amministrazione statale, dipende funzionalmente dalla amministrazione regionale, per quanto attiene all'esercizio delle [...]
Art. 20.      In tutti i casi in cui le norme sull'ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle commissioni e degli uffici, costituiti presso le medesime, fanno [...]
Art. 21.      L'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, è sostituito dal seguente
Art. 22.      Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia gli uffici del provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia e gli uffici del genio civile, con esclusione delle [...]
Art. 23.      L'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, è sostituito dal seguente
Art. 24.      E' abrogato il terzo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116
Art. 25.      Salvo quanto stabilito, per le opere cui non spetti alcun contributo dello Stato, dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, per le opere ammesse a [...]
Art. 26.      Ferme restando tutte le competenze statali, di cui all'art. 23 del presente decreto, le funzioni amministrative previste dagli articoli 2, 3, 4 e 7, secondo comma, del decreto del Presidente [...]
Art. 27.      Le funzioni amministrative previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono trasferite anche alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo [...]
Art. 28.      Le funzioni amministrative ed i compiti in materia di istruzione artigiana e professionale, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, sono trasferiti anche [...]
Art. 29.      I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art. 822 del codice civile, se appartengono alla regione, costituiscono il demanio regionale e sono soggetti al regime previsto [...]
Art. 30.      Fanno parte del patrimonio indisponibile della regione, oltre i beni indicati nell'art. 55 dello statuto, gli edifici destinati a sede di uffici regionali, con i loro arredi, e gli altri beni [...]
Art. 31.      Le funzioni delegate alle regioni, mediante i decreti del Presidente della Repubblica numeri 3 e 5 del 14 gennaio 1972, 8 del 15 gennaio 1972 e 315 del 5 giugno 1972, che già non spettino per [...]
Art. 32.  [2]
Art. 33.  [3]
Art. 34.  [4]
Art. 35.  [5]
Art. 36.  [6]
Art. 37.  [7]
Art. 38.      Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di protezione civile, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di sicurezza degli impianti e delle [...]
Art. 39.      Ai trasferimenti degli uffici statali, previsti dal presente decreto, si applicano le disposizioni dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116
Art. 40.      La regione, per l'esercizio delle attribuzioni spettanti a norma del presente decreto, si avvarrà, in posizione di comando, del personale dello Stato organicamente assegnato agli uffici statali, [...]
Art. 41.      Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto d'intesa con l'amministrazione regionale, [...]
Art. 42.      Fino al riordinamento del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'art. 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, alla [...]
Art. 43.      Spetta allo Stato la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative della regione che attengono ad esigenze di carattere unitario anche con riferimento agli obiettivi del [...]
Art. 44.      La definizione dei procedimenti amministrativi, che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di trasferimento alla [...]
Art. 45.      Le disposizioni del presente decreto hanno applicazione a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore della legge statale che stabilisce le norme relative al finanziamento necessario [...]
Art. 46.      Sono abrogate tutte le norme in contrasto con quelle del presente decreto


§ 41.7.111 - D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902.

Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia

(G.U. 3 marzo 1975, n. 57)

 

Titolo I

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA

 

     Art. 1.

     Le funzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 , sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che già non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 959, relativamente al suo territorio.

 

Titolo II

POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE

 

          Art. 2.

     Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, tutte le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, in materia di polizia locale, urbana e rurale, svolte dagli enti locali.

 

Titolo III

ISTITUZIONI CULTURALI, BIBLIOTECHE E

MUSEI DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE

 

          Art. 3.

     Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia tutte le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, in materia di istituzioni culturali, che abbiano sede nel territorio regionale e vi svolgano prevalentemente la loro attività.

 

          Art. 4.

     Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, tutte le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, in materia di musei e biblioteche d'interesse locale e regionale.

 

          Art. 5.

     Sono considerati d'interesse statale il museo archeologico ed il museo paleocristiano in Aquileia, il museo archeologico nazionale di Cividale, la biblioteca statale isontina, la biblioteca del popolo del commissariato del Governo di Trieste, il museo storico del castello di Miramare di Trieste e la galleria d'arte antica di Trieste.

 

          Art. 6.

     La sovrintendenza ai beni librari, già demandata alla biblioteca statale isontina, in forza dell'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, è trasferita alla regione Friuli-Venezia Giulia.

 

Titolo IV

ASSISTENZA SCOLASTICA

 

          Art. 7.

     Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica, previste dagli articoli 1, 2, 3 e 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

     Si applica anche alla regione Friuli-Venezia Giulia l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

 

Titolo V

IGIENE E SANITÀ -

ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA

 

          Art. 8.

     Le funzioni amministrative in materia d'igiene e sanità ed assistenza sanitaria ed ospedaliera, delegate alla regione a statuto ordinario con l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, fermo restando quanto disposto dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, per la parte che già non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869.

 

          Art. 9.

     Le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, trasferite alle regioni con gli articoli 1, 2, 3 e 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, fermo restando quanto disposto dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che già non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869, relativamente al suo territorio.

 

          Art. 10.

     Sono abrogati il primo e l'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869.

     L'alta sorveglianza sugli enti sanitari nella regione Friuli-Venezia Giulia è svolta, su iniziativa del Ministro per la sanità, nell'ambito della funzione d'indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'art. 43 del presente decreto.

 

          Art. 11.

     Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia i seguenti uffici periferici del Ministero della sanità, aventi sede nel territorio regionale:

     a) gli uffici dei medici provinciali;

     b) gli uffici dei veterinari provinciali.

     Sono parimenti trasferite alla regione, relativamente al territorio di sua competenza, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ai seguenti organismi sanitari:

     a) consigli provinciali di sanità;

     b) comitati provinciali di coordinamento dell'attività ospedaliera;

     c) commissioni provinciali di vigilanza sugli ospedali psichiatrici;

     d) consorzi provinciali antitubercolari;

     e) comitati provinciali per la lotta antimalarica;

     f) dispensari antivenerei;

     g) ogni altro organismo avente sede presso gli uffici trasferiti alla regione con il primo comma del presente articolo e la cui attività sia attinente alle funzioni amministrative di competenza della regione.

     Gli ufficiali sanitari dei comuni e dei consorzi comunali cessano di essere organi periferici del Ministero della sanità e divengono organismi periferici della regione.

     Sono abrogati gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869.

 

Titolo VI

TRASPORTI DI INTERESSE REGIONALE

 

          Art. 12.

     Sono abrogate le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1966, n. 833, e riguardo al passaggio di funzioni amministrative dello Stato alla regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasporti su funivie e linee automobilistiche, tramviarie e filoviarie d'interesse regionale, sono soppresse le limitazioni stabilite nel primo comma, n. 3, dell'art. 3, relative all'approvazione dei progetti, alle operazioni di collaudo ed alla vigilanza tecnica. Restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato, oltre che nell'emanazione di prescrizioni tecniche per l'impianto e l'esercizio dei trasporti a fune, anche in materia di approvazione e collaudo dei prototipi di impianti o loro componenti.

     Sono altresì soppresse le limitazioni stabilite nell'art. 5 e nel secondo comma dell'art. 6 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1966, n. 833.

 

          Art. 13.

     Le funzioni amministrative previste dagli articoli 1, 3, 4, primo comma, 5, 6, 7, 8, secondo comma, e 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, sono trasferite anche alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, per la parte che già non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1966, n. 833.

     Sono altresì trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni di controllo, di cui all'art. 113, ultimo comma, del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nonchè le funzioni amministrative nella materia di cui all'art. 5, n. 7, dello statuto regionale.

 

          Art. 14.

     La direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Friuli-Venezia Giulia viene trasferita alla regione con esclusione dei centri prove autoveicoli e dispositivi.

     Viene delegato alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al proprio territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che residuano alla competenza statale:

     1) nel settore dei trasporti ferroviari in concessione:

     esercitare le funzioni amministrative attualmente svolte dagli organi periferici dello Stato in ordine alle linee ferroviarie in concessione;

     2) nel settore del personale delle aziende concessionarie:

     vigilare sulla esatta applicazione delle norme di leggi e di regolamenti per il trattamento del personale dipendente dalle aziende concessionarie dei servizi pubblici di trasporto di competenza regionale, decidendo sui ricorsi degli agenti contro i cambiamenti di qualifica e determinando la misura delle trattenute sugli stipendi o paghe per risarcimento dei danni arrecati all'azienda, nonchè nominare il presidente del consiglio di disciplina.

     Lo svolgimento delle attribuzioni inerenti alla motorizzazione ed alla circolazione su strada, nonchè all'autotrasporto di cose, escluse le attribuzioni relative ai trasporti merci di linea di competenza regionale attualmente esercitate da appositi uffici della direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione viene assegnato, per connessione con le altre competenze, agli esistenti uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti. Ciò fino a quando con il provvedimento di riordinamento dei servizi del Ministero dei trasporti non sarà definitivamente disciplinata l'organizzazione periferica del Ministero medesimo.

 

          Art. 15.

     Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative degli organi dello Stato, in materia di linee marittime di cabotaggio che servano esclusivamente scali compresi nel territorio regionale.

     Restano salve le attribuzioni statali in materia di polizia marittima e portuale e di sicurezza della navigazione.

 

Titolo VII

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

 

          Art. 16.

     Sono soppresse le limitazioni stabilite negli articoli 17, 18, 19, primo comma, e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, riguardo al passaggio di funzioni amministrative dallo Stato alla regione Friuli-Venezia Giulia in materia di turismo e di industria alberghiera.

     Tuttavia, fino a quando la materia tributaria attinente ai provvedimenti relativi al riconoscimento ed alla revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, alla delimitazione dei rispettivi territori, alla classificazione delle stazioni stesse, nonchè alla determinazione delle località di interesse turistico non sarà disciplinata diversamente, rimane fermo l'obbligo di sentire il parere del Ministro per le finanze. Si prescinde dal suddetto parere se esso non è espresso nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della richiesta da parte della regione.

 

          Art. 17.

     Le funzioni amministrative previste dagli articoli 1, 2, secondo comma, e 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che già non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, relativamente al suo territorio.

 

          Art. 18.

     Si applicano anche nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia le disposizioni di cui all'art. 6, terzo e quarto comma, ed all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6.

 

Titolo VIII

INDUSTRIA E COMMERCIO

 

          Art. 19.

     Il distretto minerario di Trieste, pur restando inquadrato nell'amministrazione statale, dipende funzionalmente dalla amministrazione regionale, per quanto attiene all'esercizio delle attribuzioni regionali nelle materie da esso trattate.

 

          Art. 20.

     In tutti i casi in cui le norme sull'ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle commissioni e degli uffici, costituiti presso le medesime, fanno riferimento a funzioni amministrative di organi centrali o periferici dello Stato, a questi s'intendono sostituiti gli organi della regione.

     Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative relative alla nomina degli organi e al controllo degli atti dell'Ente per la zona industriale di Trieste già attribuite al commissario generale del Governo in forza dell'ordine del cessato Governo militare alleato 18 aprile 1953, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Titolo IX

VIABILITÀ, ACQUEDOTTI E LAVORI PUBBLICI

DI INTERESSE REGIONALE - URBANISTICA

 

          Art. 21.

     L'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, è sostituito dal seguente:

     "Sono trasferite alla regione, relativamente al suo territorio, tutte le attribuzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di:

     a) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;

     b) espropriazione per pubblica utilità, eccetto quelle riguardanti opere a totale carico dello Stato;

     c) urbanistica, edilizia popolare, opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali, opere idrauliche di IV e V categoria e non classificabili, utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni".

 

          Art. 22.

     Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia gli uffici del provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia e gli uffici del genio civile, con esclusione delle sezioni o servizi cui sono affidate le funzioni rimaste di competenza statale.

     Nei casi di sezioni o servizi che siano addetti contemporaneamente a funzioni rimaste di competenza statale ed a funzioni attribuite alla regione, la determinazione delle sezioni o servizi esclusi dal trasferimento sarà effettuata di intesa fra il Ministero dei lavori pubblici e la regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 23.

     L'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, è sostituito dal seguente:

     "Sono considerate d'interesse statale e rimangono di competenza degli organi dello Stato le categorie e lavori pubblici relative a:

     a) rete autostradale e strade statali classificate ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 2 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e quelle classificate ai sensi delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo stesso, salvo che non vengano declassificate secondo quanto previsto dall'art. 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 8;

     b) costruzione e manutenzione di opere ferroviarie, eccetto quelle riguardanti linee metropolitane;

     c) costruzione e manutenzione di aerodromi, eccetto quelli a carattere esclusivamente turistico;

     d) opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria e grandi derivazioni di acque pubbliche;

     e) costruzione e manutenzione di porti, eccetto quelli di seconda categoria dalla seconda classe in poi;

     f) opere e lavori per servizi statali, con esclusione dell'edilizia scolastica di competenza degli enti locali;

     g) opere e lavori di edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato, di edilizia universitaria;

     h) opere e lavori di riparazione di danni bellici;

     i) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali, relative a materia di competenza statale, nonchè gli interventi straordinari nelle opere di soccorso relative a calamità di estensione ed entità particolarmente gravi".

 

          Art. 24.

     E' abrogato il terzo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116.

 

          Art. 25.

     Salvo quanto stabilito, per le opere cui non spetti alcun contributo dello Stato, dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, per le opere ammesse a contributo statale e per quelle indicate nell'art. 31, secondo comma, del presente decreto, le attribuzioni amministrative, contemplate dal medesimo decreto, rimangono devolute alla giunta regionale ai sensi dell'art. 46 dello statuto.

 

          Art. 26.

     Ferme restando tutte le competenze statali, di cui all'art. 23 del presente decreto, le funzioni amministrative previste dagli articoli 2, 3, 4 e 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono trasferite anche alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che già non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, relativamente al suo territorio.

     Si applicano anche nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 6.

 

          Art. 27.

     Le funzioni amministrative previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono trasferite anche alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, per la parte che già non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116.

 

Titolo X

ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE

 

          Art. 28.

     Le funzioni amministrative ed i compiti in materia di istruzione artigiana e professionale, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, sono trasferiti anche alla regione Friuli-Venezia Giulia.

     Al trasferimento dei beni, di cui al penultimo comma dell'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, si provvede, sentita la regione, con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sugli enti interessati, di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

Titolo XI

DEMANIO E PATRIMONIO

 

          Art. 29.

     I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art. 822 del codice civile, se appartengono alla regione, costituiscono il demanio regionale e sono soggetti al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico.

     Fanno parte, altresì, del demanio regionale e sono soggetti allo stesso regime: i porti lacuali e fluviali; le opere di navigazione interna di terza e quarta classe; le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e non classificate.

     Sono pure soggetti al regime del demanio regionale i diritti reali che spettano alla regione su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati nei precedenti commi o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondente a quelli cui servono i beni medesimi.

 

          Art. 30.

     Fanno parte del patrimonio indisponibile della regione, oltre i beni indicati nell'art. 55 dello statuto, gli edifici destinati a sede di uffici regionali, con i loro arredi, e gli altri beni destinati ad un pubblico servizio regionale.

 

Titolo XII

DELEGA DI FUNZIONI STATALI

 

          Art. 31.

     Le funzioni delegate alle regioni, mediante i decreti del Presidente della Repubblica numeri 3 e 5 del 14 gennaio 1972, 8 del 15 gennaio 1972 e 315 del 5 giugno 1972, che già non spettino per competenza propria alla regione Friuli-Venezia Giulia, vengono delegate anche a questa ultima, relativamente al suo territorio, in applicazione dell'art. 10 dello statuto regionale.

     Sono altresì delegate alla regione tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato, concernenti espropriazioni per pubblica utilità, occupazioni temporanee e d'urgenza, dichiarazioni di pubblica utilità e dichiarazioni d'indifferibilità e d'urgenza, relativamente alle opere di competenza statale, delegate alla regione medesima, ed a quelle a totale carico dello Stato ma non di competenza statale.

     Salvo quanto stabilito nell'art. 45 dello statuto regionale, nell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, e nell'art. 25 del presente decreto, all'esercizio delle funzioni delegate la regione provvede a mezzo degli organi ed uffici istituzionalmente competenti, secondo le proprie leggi, per la materia cui la delega inerisce.

     Le funzioni delegate vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.

     In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

 

Titolo XIII

FUNZIONI DI CONTROLLO [1]

 

          Art. 32. [2]

     1. E' istituita la sezione di controllo della regione Friuli-Venezia Giulia con sede in Trieste.

     2. La sezione di cui al comma 1 è composta da un presidente di sezione e da quattro magistrati della Corte dei conti, due dei quali nominati ai sensi del comma seguente.

     3. Alla nomina di due consiglieri, rientranti nel contingente previsto dall'articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, provvede il Consiglio dei Ministri, su indicazione del Presidente della regione, da formulare con le modalità di cui all'articolo 44 dello statuto della regione.

     4. I due posti di consigliere di cui al precedente comma 3, aggiuntivi rispetto alla tabella B prevista dalla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, rendono indisponibili un corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale della carriera di magistratura della Corte dei conti.

 

          Art. 33. [3]

     1. La sezione regionale di controllo esercita, nel rispetto dell'ordinamento regionale ed ai sensi dell'articolo 3, commi 4, 5 e 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nell'ambito dei programmi annuali dalla stessa deliberati anche sulla base delle richieste della regione, il controllo sulla gestione dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali, ai fini del referto al Consiglio regionale, nonché il controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e loro enti strumentali, e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, per riferirne agli organi rappresentativi di detti enti. La sezione, nell'esercizio del controllo sulla gestione, valuta le deduzioni delle amministrazioni controllate, evidenziandole nei referti di cui sopra, ed esamina i risultati dei controlli interni eventualmente effettuati. Il controllo comprende anche la verifica della gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi comunitari; tale attività deve adeguarsi ai sistemi di controllo espressamente previsti, collateralmente ai sistemi gestionali, dalle specifiche normative dell'Unione europea.

     2. La sezione delibera il programma annuale di cui al comma 1, tenendo conto degli altri controlli esterni già programmati o effettuati, al fine di evitare la duplicazione dei controlli.

     3. La sezione regionale, oltre a riferire annualmente con una o più relazioni al consiglio regionale gli esiti del controllo sulle gestioni e ad assumere le decisioni in materia di parificazione del rendiconto generale della regione ai sensi del combinato disposto dell'articolo 36 del presente decreto e degli articoli 39 e 41 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, presenta allo stesso consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità del conto e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, esplicitando le modalità di verifica.

     4. La sezione, a richiesta del consiglio regionale, procede alla valutazione degli effetti finanziari delle norme legislative che comportino spese riferendone con una o più relazioni al consiglio stesso; a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica.

     5. La sezione inoltre esercita, ai sensi delle disposizioni vigenti, il controllo sugli atti ed attività delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella regione.

 

          Art. 34. [4]

     1. La sezione ripartisce le proprie funzioni tra collegi, per materie.

     2. I collegi sono composti da tre magistrati; alla loro composizione provvede annualmente il presidente della sezione che, con il medesimo atto, indica anche il consigliere anziano che potrà sostituirlo. Alla composizione dei collegi si procede tenendo conto della specificità delle materie di cui al comma 1 e della specializzazione dei magistrati.

     3. Il presidente attribuisce le indagini di controllo sulla gestione all'inizio di ciascun anno, secondo le cadenze previste dai programmi. I magistrati riferiscono l'esito dell'indagine di controllo sulla gestione alla sezione regionale, oppure al collegio ove ne abbia competenza, ai fini delle deliberazioni delle relazioni e dell'assunzione delle altre determinazioni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

 

          Art. 35. [5]

     1. L'ufficio distaccato di Udine provvede ad espletare tutte le attività istruttorie riguardanti gli assessorati regionali aventi sede in Udine. Nella delibera annuale di programma, inoltre, si provvede ad indicare le ulteriori funzioni assegnate a detto ufficio tenendo conto delle particolari esigenze di decentramento individuate d'intesa con la regione.

 

          Art. 36. [6]

     1. La sezione delibera con la presenza di tre magistrati, compreso il presidente, di cui uno scelto tra quelli nominati ai sensi del comma 3 dell'articolo 32. La sezione plenaria, le cui deliberazioni sono assunte con la presenza dei cinque componenti, ha competenza riservata per l'assunzione delle decisioni in materia di rendiconto generale della regione, per l'approvazione del programma annuale di controllo, per il controllo sulla evoluzione della spesa per il personale nel qual caso provvede alla certificazione dei contratti collettivi relativi al comparto unico regionale, per la risoluzione delle questioni di massima ad essa sottoposte dai collegi.

 

          Art. 37. [7]

     1. Presso la sezione è istituito un servizio con compiti di collaborazione, revisione ed istruttori, anche nel settore delle analisi tecnico-economiche, esecutivi e di segreteria. Il servizio è posto alle dipendenze funzionali del presidente della sezione e dei magistrati in relazione agli affari a ciascuno di essi assegnati.

     2. Le norme contenute nel presente titolo sono improntate al criterio del rinvio dinamico alle eventuali future modificazioni apportate da leggi e regolamenti riguardanti l'organizzazione della Corte dei conti.

     3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 32, la regione concorre anche all'organizzazione dell'attività di supporto alla sezione. A tale fine l'Amministrazione regionale, d'intesa con la sezione stessa, individua e mette a disposizione risorse umane, beni immobili e mobili.

     4. La sezione adotta un proprio regolamento interno al fine della migliore organizzazione delle risorse umane e materiali disponibili.

 

Titolo XIV

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 38.

     Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di protezione civile, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di sicurezza degli impianti e delle condizioni di lavoro marittimo e portuale, nonchè le altre attribuzioni che, pur essendo esercitate in relazione alle attività di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese negli articoli 4 e 5 dello statuto speciale.

 

          Art. 39.

     Ai trasferimenti degli uffici statali, previsti dal presente decreto, si applicano le disposizioni dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116.

 

          Art. 40.

     La regione, per l'esercizio delle attribuzioni spettanti a norma del presente decreto, si avvarrà, in posizione di comando, del personale dello Stato organicamente assegnato agli uffici statali, che sia necessario all'esercizio delle funzioni trasferite.

     Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, la regione emanerà le norme per l'inquadramento del personale comandato salvaguardandone la posizione giuridica ed economica acquisita.

 

          Art. 41.

     Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto d'intesa con l'amministrazione regionale, il personale di ruolo o con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso le sedi periferiche nel Friuli-Venezia Giulia degli enti menzionati nel primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, è trasferito alla regione, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai commi quarto e quinto dello stesso articolo.

     Con legge regionale sarà disciplinata la definitiva destinazione di detto personale, fermo il rispetto delle prescrizioni sopraindicate.

     Le spese per gli stipendi e per tutte le altre competenze ed oneri relativi al personale con contratto a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli enti di cui al precedente primo comma sono a carico della regione nel rispetto dei termini contrattuali.

 

          Art. 42.

     Fino al riordinamento del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'art. 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, alla ripartizione delle disponibilità del fondo medesimo partecipa anche la regione Friuli-Venezia Giulia.

 

          Art. 43.

     Spetta allo Stato la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative della regione che attengono ad esigenze di carattere unitario anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali; la funzione viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa col Ministro o con i Ministri competenti.

     L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato, di volta in volta, dal Consiglio dei Ministri al comitato interministeriale per la programmazione economica, per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente, quando si tratti di affari particolari.

     Gli organi statali e l'amministrazione regionale sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella regione, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui al presente decreto.

 

          Art. 44.

     La definizione dei procedimenti amministrativi, che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di trasferimento alla regione delle funzioni amministrative, oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla regione, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

 

          Art. 45.

     Le disposizioni del presente decreto hanno applicazione a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore della legge statale che stabilisce le norme relative al finanziamento necessario all'esercizio delle funzioni statali trasferite alla regione.

 

          Art. 46.

     Sono abrogate tutte le norme in contrasto con quelle del presente decreto.

 


[1] Rubrica così sostituita dall’art. 1 del D.Lgs. 15 maggio 2003, n. 125.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 15 maggio 2003, n. 125.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 15 maggio 2003, n. 125.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 15 maggio 2003, n. 125.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 15 maggio 2003, n. 125.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 15 maggio 2003, n. 125.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 15 maggio 2003, n. 125.