Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.8 beni d'interesse storico ed artistico |
Data: | 29/04/2005 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. l. (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 22/2004). |
§ 5.8.24 - L.R. 29 aprile 2005, n. 10. [1]
Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2004, n. 22 «Tutela e valorizzazione dei locali storici».
(B.U. 4 maggio 2005, n. 18).
Art. l. (Modifiche all’articolo 4 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della
«1 bis. Qualora i locali di cui al comma 1 siano stati dichiarati di interesse storico o artistico, ai sensi del
2. Il comma 2 dell’articolo 4 della
«2. Il Comune, ricevuta l’approvazione della competente Soprintendenza nei casi previsti dal comma 1 bis, rilascia l’autorizzazione agli interventi e ne dà adeguata informazione alle Associazioni interessate.».
3. Il comma 4 dell’articolo 4 della
«4. Spetta al Comune, d’intesa con la competente Soprintendenza nei casi previsti dal comma 1 bis, verificare la conformità degli interventi eseguiti con quelli progettati ed autorizzati. Tale conformità è vincolante ai fini della concessione dei contributi.».
[1] Abrogata dall’art. 113 della