Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.18 turismo ed industria alberghiera |
Data: | 12/04/2007 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 29/2005. |
Art. 2. Modifica all’articolo 3 della legge regionale 29/2005. |
Art. 3. Modifica all’articolo 5 della legge regionale 29/2005. |
Art. 4. Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 29/2005. |
Art. 5. Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 29/2005. |
Art. 6. Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 29/2005. |
Art. 7. Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 29/2005. |
Art. 8. Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 29/2005. |
Art. 9. Inserimento dell’articolo 30 bis nella legge regionale 29/2005. |
Art. 10. Sostituzione dell’articolo 35 della legge regionale 29/2005. |
Art. 11. Modifica all’articolo 48 della legge regionale 29/2005. |
Art. 12. Modifica all’articolo 70 della legge regionale 29/2005. |
Art. 13. Modifiche all’articolo 98 della legge regionale 29/2005. |
Art. 14. Modifica all’articolo 107 della legge regionale 29/2005. |
Art. 15. Modifiche agli allegati C e D della legge regionale 29/2005. |
Art. 16. Disposizioni transitorie. |
Art. 17. Modifica all’articolo 40 della legge regionale 2/2002. |
Art. 18. Modifiche all’articolo 57 della legge regionale 2/2002. |
Art. 19. Sostituzione dell’articolo 58 della legge regionale 2/2002. |
Art. 20. Inserimento dell’articolo 58 bis nella legge regionale 2/2002. |
Art. 21. Modifica all’articolo 88 della legge regionale 2/2002. |
Art. 22. Inserimento dell’articolo 92 bis nella legge regionale 2/2002. |
Art. 23. Modifica all’articolo 93 della legge regionale 2/2002. |
Art. 24. Modifica all’allegato C della legge regionale 2/2002. |
Art. 25. Disposizioni transitorie. |
Art. 26. Spese per la realizzazione di progetti interregionali. |
§ 3.18.138 - L.R. 12 aprile 2007, n. 7.
Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29, e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo.
(B.U. 18 aprile 2007, n. 16).
CAPO I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29/2005 IN MATERIA DI COMMERCIO E TURISMO
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della
1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della
Art. 2. Modifica all’articolo 3 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della
"3 bis. Nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, la vendita dei farmaci di cui all’articolo 5 del
Art. 3. Modifica all’articolo 5 della
1. Il comma 2 dell’articolo 5 della
Art. 4. Modifiche all’articolo 6 della
1. La rubrica dell’articolo 6 della
2. Al comma 1 dell’articolo 6 della
Art. 5. Modifiche all’articolo 7 della
1. Il comma 1 dell’articolo 7 della
"1. L’esercizio dell’attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche di prodotti non alimentari è subordinato al possesso dei soli requisiti morali.".
2. Al comma 2 dell’articolo 7 della
Art. 6. Modifiche all’articolo 10 della
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della
Art. 7. Modifiche all’articolo 15 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della
"2 bis. Il Piano di settore di cui al comma 2 riproduce il contenuto di accordi di programma esistenti al momento dell’adozione del Piano medesimo e dei quali il Comune è stato parte contraente.".
2. Dopo il comma 10 dell’articolo 15 della
"10 bis. La congruità commerciale dei Piani comunali di settore del commercio al Piano per la grande distribuzione è verificata dalla Direzione centrale attività produttive, qualora richiesta dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto nell’ambito del procedimento di variante urbanistica.".
Art. 8. Modifiche all’articolo 29 della
1. Al comma 2 dell’articolo 29 della
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 29 della
"3 bis. Il programma delle eventuali chiusure obbligatorie di cui al comma 3 si applica anche agli esercizi commerciali al dettaglio che vendono prevalentemente generi non alimentari. I prodotti per la cura e l’igiene della persona e della casa sono equiparati ai generi alimentari.
3 ter. Si considera prevalente l’attività esercitata su almeno il 60 per cento della superficie di vendita autorizzata o denunciata. Qualora la prevalenza, ai fini della vendita dei generi alimentari e dei prodotti equiparati, non venga raggiunta all’interno del singolo esercizio, l’esercizio medesimo osserva integralmente il programma delle eventuali chiusure obbligatorie di cui al comma 3. All’interno dei centri commerciali al dettaglio o dei complessi commerciali, la prevalenza è accertata in relazione ai singoli esercizi di vendita e il programma delle eventuali chiusure di cui al comma 3, all’interno del centro commerciale al dettaglio o del complesso commerciale, si applica solo agli esercizi che vendano prevalentemente prodotti non alimentari. La prevalenza è accertata dal Comune su dichiarazione dell’operatore commerciale.
3 quater. Non sono soggetti alle disposizioni sugli orari di cui al presente titolo gli esercizi commerciali con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400. Tale disposizione non si applica agli esercizi allocati all’interno dei centri commerciali al dettaglio o dei complessi commerciali, che rimangono integralmente assoggettati al regime degli orari di cui ai commi 3 bis e 3 ter.".
3. Al comma 8 dell’articolo 29 dopo la parola "adozione." sono aggiunte le seguenti: "Alla deliberazione di cui al comma 6 è attribuita la medesima efficacia esecutiva dell’ordinanza sindacale.".
4. Al comma 9 dell’articolo 29 della
5. Il comma 10 dell’articolo 29 della
"10. Per comprovate esigenze di pubblico interesse ovvero qualora ne ricorra l’esigenza, i Comuni hanno facoltà di derogare alla chiusura obbligatoria di cui al comma 2, fatta eccezione per le seguenti festività: 1 gennaio, Pasqua, 1 maggio e 25 dicembre.".
6. Dopo il comma 11 dell’articolo 29 della
"11 bis. La Conferenza dei Comuni degli ambiti di cui all’allegato C, composti da Comuni non confinanti ovvero appartenenti a Province diverse, è estesa anche a tutti i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia interessati.".
Art. 9. Inserimento dell’articolo 30 bis nella
1. Dopo l’articolo 30 della
"Art. 30 bis. (Modalità di modifica degli ambiti di cui agli allegati C e D).
1. Ai fini di una maggiore omogeneizzazione dell’offerta commerciale sul territorio e per esigenze di uniformità di regolamentazione, gli ambiti di cui agli allegati C e D possono essere modificati con decreto del Presidente della Regione sulla base di un regolamento disciplinante criteri e parametri da approvarsi dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie e la competente Commissione consiliare, in ogni caso garantendo eguale trattamento per i diversi capoluoghi di provincia.".
Art. 10. Sostituzione dell’articolo 35 della
1. L’articolo 35 della
"Art. 35. (Disciplina delle vendite promozionali).
1. Le vendite promozionali, caratterizzate da sconti o ribassi diretti a presentare al consumatore l’opportunità dell’acquisto, sono effettuate per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato determinati a facoltà dell’esercente.
2. Le vendite promozionali non possono essere effettuate nei quaranta giorni precedenti l’inizio dei saldi di cui all’articolo 34, comma 1.
3. L’effettuazione delle vendite promozionali va comunicata al Comune mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita con almeno cinque giorni di anticipo e indicante la loro data di inizio e la loro durata.
4. E’ obbligatoria l’esposizione del prezzo praticato ordinariamente e dello sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita e il prezzo finale praticato nel corso della vendita promozionale.".
Art. 11. Modifica all’articolo 48 della
1. Al comma 14 dell’articolo 48 della
Art. 12. Modifica all’articolo 70 della
1. Al comma 2 dell’articolo 70 della
Art. 13. Modifiche all’articolo 98 della
1. Alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 98 della
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 98 della
"6 bis. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.".
Art. 14. Modifica all’articolo 107 della
1. Dopo il comma 17 dell’articolo 107 della
"17 bis. Nell’ambito del processo di rafforzamento patrimoniale delle società d’area dell’ambito marino e in conformità al quadro normativo e funzionale definito dal titolo II, capo III, della
Art. 15. Modifiche agli allegati C e D della
1. Al punto 2 dell’allegato C della
2. Alla lettera d) del punto 1 dell’allegato D della
Art. 16. Disposizioni transitorie.
1. [In deroga a quanto prescritto dall’articolo 29, comma 8, della
2. In deroga a quanto prescritto dall’articolo 87, comma 3, della
3. In attuazione dell’articolo 98 della
4. [Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge si procede alla riclassificazione dei Comuni di cui agli allegati C e D della
CAPO II
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2/2002 IN MATERIA DI TURISMO
Art. 17. Modifica all’articolo 40 della
1. Il comma 2 dell’articolo 40 della
"2. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) requisiti di onorabilità e capacità finanziaria di cui all’articolo 44;
c) requisiti professionali di cui all’articolo 45;
d) disponibilità di locali strutturalmente e funzionalmente idonei all’esercizio dell’attività, destinati in via esclusiva all’attività di agenzia di viaggio e turismo, con idonee distinzioni nel caso di svolgimento di altre attività economiche e non;
e) denominazione dell’agenzia di viaggio e turismo non confondibile con quella di altre agenzie di viaggio e turismo già operanti sul territorio nazionale e con quella di Regioni e Comuni italiani;
f) esposizione di un’insegna visibile all’esterno del locale dell’agenzia recante la denominazione, laddove consentito dalle norme vigenti.".
Art. 18. Modifiche all’articolo 57 della
1. Il comma 2 dell’articolo 57 della
"2. La classificazione ha validità per un periodo di cinque anni, decorrente, per le strutture ricettive, dalla data di emanazione, da parte del Comune, del provvedimento di classificazione e, per le case e appartamenti per vacanze, dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione di cui all’articolo 83, comma 2.".
2. Il comma 3 dell’articolo 57 della
Art. 19. Sostituzione dell’articolo 58 della
1. L’articolo 58 della
"Art. 58. (Riclassificazione e certificazione di qualità delle strutture ricettive).
1. Il Comune competente per territorio fornisce al titolare o al gestore delle strutture ricettive la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi, almeno sette mesi prima della scadenza del periodo di validità della classificazione delle strutture ricettive.
2. Il titolare o il gestore delle strutture ricettive presenta al Comune competente per territorio, sei mesi prima della scadenza del periodo di validità della classificazione, la scheda di denuncia di cui al comma 1, con le modalità stabilite con regolamento regionale emanato ai sensi dell’articolo 62, allegando i documenti comprovanti le eventuali modifiche intervenute.
3. Qualora alla scadenza del periodo di validità della classificazione non siano intervenute modifiche, il titolare o il gestore delle strutture ricettive presenta la sola dichiarazione di non intervenuta modifica.".
Art. 20. Inserimento dell’articolo 58 bis nella
1. Dopo l’articolo 58 della
"Art. 58 bis. (Riclassificazione e certificazione di qualità delle case e appartamenti per vacanze).
1. Il Comune competente per territorio fornisce al titolare o al gestore delle case e appartamenti per vacanze la dichiarazione per la classificazione di cui all’articolo 83, comma 2, almeno sette mesi prima della scadenza del periodo di validità della classificazione delle case e appartamenti per vacanze.
2. Il titolare o il gestore delle case e appartamenti per vacanze presenta al Comune competente per territorio, entro la data di scadenza del periodo di validità della classificazione, la dichiarazione di cui al comma 1.
3. Qualora alla scadenza del periodo di validità della classificazione non siano intervenute modifiche, il titolare o il gestore delle case e appartamenti per vacanze presenta la sola dichiarazione di non intervenuta modifica.".
Art. 21. Modifica all’articolo 88 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 88 della
"1 bis. In deroga alla
1 ter. Non è altresì soggetta ad autonoma autorizzazione comunale l’apertura e la messa a disposizione ai clienti di aree dotate di attrezzature ginnico-sportive ubicate all’interno di strutture ricettive.".
Art. 22. Inserimento dell’articolo 92 bis nella
1. [Dopo l’articolo 92 della
"Art. 92 bis. (Subingresso nelle strutture ricettive).
1. Il trasferimento in gestione o in proprietà delle strutture ricettive è soggetto alla denuncia di inizio attività, ai sensi dell’articolo 27 della
2. Il subentrante per atto tra vivi, in possesso, alla data del trasferimento dell’azienda, dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 88 e al relativo regolamento attuativo, presenta la denuncia di inizio attività entro il termine di novanta giorni dalla data del trasferimento, pena l’applicazione di quanto disposto all’articolo 98, salva proroga per gravi e comprovati motivi di cui al medesimo articolo 98.
3. Il subentrante per causa di morte presenta la denuncia di inizio attività entro il termine di sei mesi dalla data di acquisizione del titolo, pena l’applicazione di quanto disposto all’articolo 98, salva proroga per gravi e comprovati motivi di cui al medesimo articolo 98. I requisiti morali e professionali di cui all’articolo 88 e al relativo regolamento attuativo sono conseguiti entro il predetto termine.
4. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l’attività del dante causa fino alla regolarizzazione prescritta ai sensi del comma 3.
5. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell’attività o il soggetto cui l’azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell’azienda avvenga entro i termini di cui ai commi 2 e 3. L’erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività, possono soltanto trasferire l’azienda in proprietà o in gestione a un terzo soggetto.
6. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, la denuncia di inizio attività è valida fino alla data contrattuale in cui termina la gestione, e alla cessazione della medesima il titolare deve effettuare, ai fini del ritorno in disponibilità dell’azienda, la denuncia di inizio attività entro il termine di cui al comma 2, decorrente dalla data di cessazione della gestione."] [9].
Art. 23. Modifica all’articolo 93 della
1. Al comma 3 quater dell’articolo 93 della
Art. 24. Modifica all’allegato C della
1. La lettera C1 dell’allegato C della
"C1 – Punteggio in relazione alle caratteristiche dell’alloggio e del fabbricato:
1. TIPOLOGIA DEL FABBRICATO:
villa singola (esclusi bungalow) 5
villa a schiera 4
condominio ai sensi del Codice civile (articoli 1117 e seguenti) 2
altro fabbricato non riconducibile né a villa né a condominio 3
2. UBICAZIONE DEL FABBRICATO:
distanza dalla spiaggia o dagli impianti di risalita fino a 200 metri (in linea d’aria) 4
distanza dal centro storico fino a 300 metri (in linea d’aria) 2
3. STATO DEL FABBRICATO:
fabbricato edificato negli ultimi cinque anni 5
fabbricato ristrutturato negli ultimi cinque anni 4
fabbricato edificato negli ultimi dieci anni 3
fabbricato edificato negli ultimi venti anni 2
4. STATO DELL’ALLOGGIO:
alloggio ristrutturato negli ultimi due anni 7
alloggio ristrutturato negli ultimi cinque anni 6
alloggio oggetto di manutenzione straordinaria negli ultimi due anni 5
alloggio oggetto di manutenzione straordinaria negli ultimi cinque anni 4
alloggio non ristrutturato o non oggetto di manutenzione straordinaria negli ultimi dieci anni 3
alloggio non ristrutturato o non oggetto di manutenzione straordinaria negli ultimi quindici anni 2
5. PIANO DELL’ALLOGGIO:
piano attico/villa singola 4
piano intermedio, villa a schiera e bungalow 3
piano terreno 2
seminterrato 1
6. ARREDAMENTO DELL’ALLOGGIO:
arredamento artigianale su misura o di pregio (per materiale o design) 3
arredamento comune (per materiale o design) 1
7. IMPIANTI:
impianto di climatizzazione 5
impianto di condizionamento 3
impianto di riscaldamento 2
(gli impianti, compresi, in particolare, quelli elettrici, termosanitari e idrici, devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti)
8. CARATTERISTICHE DELL’ALLOGGIO E SERVIZI ANNESSI:
soggiorno 1
doppi servizi 2
cucina abitabile 2
vasca con idromassaggio 1
balcone/terrazza 1
antenna centralizzata TV 1
TV 1
telefono/connessione internet 1
lavastoviglie 2
lavatrice in uso esclusivo 1
ascensore 1
garage 2
posto auto 1
giardino comune 1
giardino privato 2
piscina comune 1
piscina privata 2
giardino recintato 1
tripli servizi 3
antenna satellitare 1
posto barca 2
cassetta di sicurezza 1
alloggio compreso in un complesso nautico 1".
Art. 25. Disposizioni transitorie.
1. L’articolo 57, comma 2, della
2. L’articolo 58 della
3. La lettera C1 dell’allegato C della
4. Il titolare di case e appartamenti per vacanze, che ha presentato al Comune, in data successiva all’entrata in vigore della
Art. 26. Spese per la realizzazione di progetti interregionali.
1. Per i progetti interregionali di cui alla
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 75.000 euro per l’anno 2007 a carico dell’unità previsionale di base 14.3.360.1.1314 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 1885 (2.1.158.2.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 295 - Per lo sviluppo del sistema turistico regionale - spese correnti - con la denominazione “Spese per la realizzazione dei progetti interregionali” e con lo stanziamento di 75.000 euro per l’anno 2007.
3. All’onere di 75.000 euro per l’anno 2007, derivante dall’autorizzazione di spesa disposta con il comma 2, si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 9277 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
[1] Comma abrogato dall'art. 32 della
[2] Comma abrogato dall'art. 32 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 105 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 105 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 94 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 94 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 105 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 105 della
[9] Comma abrogato dall'art. 78 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 105 della