§ 3.18.138 - L.R. 12 aprile 2007, n. 7.
Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29, e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 turismo ed industria alberghiera
Data:12/04/2007
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 29/2005.
Art. 2.  Modifica all’articolo 3 della legge regionale 29/2005.
Art. 3.  Modifica all’articolo 5 della legge regionale 29/2005.
Art. 4.  Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 29/2005.
Art. 5.  Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 29/2005.
Art. 6.  Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 29/2005.
Art. 7.  Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 29/2005.
Art. 8.  Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 29/2005.
Art. 9.  Inserimento dell’articolo 30 bis nella legge regionale 29/2005.
Art. 10.  Sostituzione dell’articolo 35 della legge regionale 29/2005.
Art. 11.  Modifica all’articolo 48 della legge regionale 29/2005.
Art. 12.  Modifica all’articolo 70 della legge regionale 29/2005.
Art. 13.  Modifiche all’articolo 98 della legge regionale 29/2005.
Art. 14.  Modifica all’articolo 107 della legge regionale 29/2005.
Art. 15.  Modifiche agli allegati C e D della legge regionale 29/2005.
Art. 16.  Disposizioni transitorie.
Art. 17.  Modifica all’articolo 40 della legge regionale 2/2002.
Art. 18.  Modifiche all’articolo 57 della legge regionale 2/2002.
Art. 19.  Sostituzione dell’articolo 58 della legge regionale 2/2002.
Art. 20.  Inserimento dell’articolo 58 bis nella legge regionale 2/2002.
Art. 21.  Modifica all’articolo 88 della legge regionale 2/2002.
Art. 22.  Inserimento dell’articolo 92 bis nella legge regionale 2/2002.
Art. 23.  Modifica all’articolo 93 della legge regionale 2/2002.
Art. 24.  Modifica all’allegato C della legge regionale 2/2002.
Art. 25.  Disposizioni transitorie.
Art. 26.  Spese per la realizzazione di progetti interregionali.


§ 3.18.138 - L.R. 12 aprile 2007, n. 7.

Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29, e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo.

(B.U. 18 aprile 2007, n. 16).

 

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29/2005 IN MATERIA DI COMMERCIO E TURISMO

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 29/2005.

     1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”), dopo le parole "materiali dell’edilizia," sono aggiunte le seguenti: "ivi compresi quelli elettrici," e dopo le parole "articoli di arredamento," sono aggiunte le seguenti: "gli elettrodomestici,".

 

     Art. 2. Modifica all’articolo 3 della legge regionale 29/2005.

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 29/2005 è aggiunto il seguente:

     "3 bis. Nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, la vendita dei farmaci di cui all’articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 248/2006, avviene secondo le modalità dell’articolo 2, comma 1, lettera w), fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legge 223/2006 solo in capo al farmacista e i requisiti di cui all’articolo 7 della presente legge solo in capo al titolare. La mancata comunicazione comporta la sanzione di cui all’articolo 80, comma 2.".

 

     Art. 3. Modifica all’articolo 5 della legge regionale 29/2005.

     1. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 29/2005 è abrogato.

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 29/2005.

     1. La rubrica dell’articolo 6 della legge regionale 29/2005 è sostituita dalla seguente: "Requisiti morali e condizioni ostative".

     2. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 29/2005 dopo le parole "l’attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche" sono aggiunte le seguenti: ", nonchè l’attività di somministrazione di alimenti e bevande".

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 29/2005.

     1. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

     "1. L’esercizio dell’attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche di prodotti non alimentari è subordinato al possesso dei soli requisiti morali.".

     2. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 29/2005 le parole "l’iscrizione al REC ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione" sono soppresse.

 

     Art. 6. Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 29/2005.

     1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 29/2005 le parole "attività commerciale" sono sostituite dalle seguenti: "attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande", in tutte le ricorrenze.

 

     Art. 7. Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 29/2005.

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:

     "2 bis. Il Piano di settore di cui al comma 2 riproduce il contenuto di accordi di programma esistenti al momento dell’adozione del Piano medesimo e dei quali il Comune è stato parte contraente.".

     2. Dopo il comma 10 dell’articolo 15 della legge regionale 29/2005 è aggiunto il seguente:

     "10 bis. La congruità commerciale dei Piani comunali di settore del commercio al Piano per la grande distribuzione è verificata dalla Direzione centrale attività produttive, qualora richiesta dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto nell’ambito del procedimento di variante urbanistica.".

 

     Art. 8. Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 29/2005.

     1. Al comma 2 dell’articolo 29 della legge regionale 29/2005 dopo le parole "1 gennaio," sono inserite le seguenti: "6 gennaio," e dopo le parole "15 agosto, " sono inserite le seguenti: "1 novembre,".

     2. Dopo il comma 3 dell’articolo 29 della legge regionale 29/2005 sono inseriti i seguenti:

     "3 bis. Il programma delle eventuali chiusure obbligatorie di cui al comma 3 si applica anche agli esercizi commerciali al dettaglio che vendono prevalentemente generi non alimentari. I prodotti per la cura e l’igiene della persona e della casa sono equiparati ai generi alimentari.

     3 ter. Si considera prevalente l’attività esercitata su almeno il 60 per cento della superficie di vendita autorizzata o denunciata. Qualora la prevalenza, ai fini della vendita dei generi alimentari e dei prodotti equiparati, non venga raggiunta all’interno del singolo esercizio, l’esercizio medesimo osserva integralmente il programma delle eventuali chiusure obbligatorie di cui al comma 3. All’interno dei centri commerciali al dettaglio o dei complessi commerciali, la prevalenza è accertata in relazione ai singoli esercizi di vendita e il programma delle eventuali chiusure di cui al comma 3, all’interno del centro commerciale al dettaglio o del complesso commerciale, si applica solo agli esercizi che vendano prevalentemente prodotti non alimentari. La prevalenza è accertata dal Comune su dichiarazione dell’operatore commerciale.

     3 quater. Non sono soggetti alle disposizioni sugli orari di cui al presente titolo gli esercizi commerciali con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400. Tale disposizione non si applica agli esercizi allocati all’interno dei centri commerciali al dettaglio o dei complessi commerciali, che rimangono integralmente assoggettati al regime degli orari di cui ai commi 3 bis e 3 ter.".

     3. Al comma 8 dell’articolo 29 dopo la parola "adozione." sono aggiunte le seguenti: "Alla deliberazione di cui al comma 6 è attribuita la medesima efficacia esecutiva dell’ordinanza sindacale.".

     4. Al comma 9 dell’articolo 29 della legge regionale 29/2005 dopo le parole "l’apertura obbligatoria" sono aggiunte le seguenti: "o facoltativa" e dopo la parola "prestabiliti" sono aggiunte le seguenti: ", con particolare riguardo alle festività e alle ricorrenze legate alle tradizioni e agli usi locali".

     5. Il comma 10 dell’articolo 29 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

     "10. Per comprovate esigenze di pubblico interesse ovvero qualora ne ricorra l’esigenza, i Comuni hanno facoltà di derogare alla chiusura obbligatoria di cui al comma 2, fatta eccezione per le seguenti festività: 1 gennaio, Pasqua, 1 maggio e 25 dicembre.".

     6. Dopo il comma 11 dell’articolo 29 della legge regionale 29/2005 è aggiunto il seguente:

     "11 bis. La Conferenza dei Comuni degli ambiti di cui all’allegato C, composti da Comuni non confinanti ovvero appartenenti a Province diverse, è estesa anche a tutti i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia interessati.".

 

     Art. 9. Inserimento dell’articolo 30 bis nella legge regionale 29/2005.

     1. Dopo l’articolo 30 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:

     "Art. 30 bis. (Modalità di modifica degli ambiti di cui agli allegati C e D).

     1. Ai fini di una maggiore omogeneizzazione dell’offerta commerciale sul territorio e per esigenze di uniformità di regolamentazione, gli ambiti di cui agli allegati C e D possono essere modificati con decreto del Presidente della Regione sulla base di un regolamento disciplinante criteri e parametri da approvarsi dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie e la competente Commissione consiliare, in ogni caso garantendo eguale trattamento per i diversi capoluoghi di provincia.".

 

     Art. 10. Sostituzione dell’articolo 35 della legge regionale 29/2005.

     1. L’articolo 35 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

     "Art. 35. (Disciplina delle vendite promozionali).

     1. Le vendite promozionali, caratterizzate da sconti o ribassi diretti a presentare al consumatore l’opportunità dell’acquisto, sono effettuate per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato determinati a facoltà dell’esercente.

     2. Le vendite promozionali non possono essere effettuate nei quaranta giorni precedenti l’inizio dei saldi di cui all’articolo 34, comma 1.

     3. L’effettuazione delle vendite promozionali va comunicata al Comune mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita con almeno cinque giorni di anticipo e indicante la loro data di inizio e la loro durata.

     4. E’ obbligatoria l’esposizione del prezzo praticato ordinariamente e dello sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita e il prezzo finale praticato nel corso della vendita promozionale.".

 

     Art. 11. Modifica all’articolo 48 della legge regionale 29/2005.

     1. Al comma 14 dell’articolo 48 della legge regionale 29/2005 dopo le parole "Centri di coordinamento." sono aggiunte le seguenti: "A tal fine, i Comuni possono anche addivenire a provvedimenti contrattati con i CAT o i loro Centri di coordinamento per la definizione degli aspetti attuativi dei titoli autorizzatori.".

 

     Art. 12. Modifica all’articolo 70 della legge regionale 29/2005.

     1. Al comma 2 dell’articolo 70 della legge regionale 29/2005 le parole "di cui agli articoli 5 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 5, 6 e 7 ".

 

     Art. 13. Modifiche all’articolo 98 della legge regionale 29/2005.

     1. Alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 98 della legge regionale 29/2005 le parole "tre componenti" sono sostituite dalle seguenti: "quattro componenti".

     2. Dopo il comma 6 dell’articolo 98 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:

     "6 bis. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.".

 

     Art. 14. Modifica all’articolo 107 della legge regionale 29/2005.

     1. Dopo il comma 17 dell’articolo 107 della legge regionale 29/2005 è aggiunto il seguente:

     "17 bis. Nell’ambito del processo di rafforzamento patrimoniale delle società d’area dell’ambito marino e in conformità al quadro normativo e funzionale definito dal titolo II, capo III, della legge regionale 2/2002, l’Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a titolo gratuito le azioni di sua proprietà della Società Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA alla TurismoFVG. ".

 

     Art. 15. Modifiche agli allegati C e D della legge regionale 29/2005.

     1. Al punto 2 dell’allegato C della legge regionale 29/2005 la parola "Palmanova," è soppressa.

     2. Alla lettera d) del punto 1 dell’allegato D della legge regionale 29/2005 dopo le parole "Palazzolo dello Stella," è aggiunta la seguente: "Palmanova,".

 

     Art. 16. Disposizioni transitorie.

     1. [In deroga a quanto prescritto dall’articolo 29, comma 8, della legge regionale 29/2005 ed esclusivamente con riferimento all’anno 2007, le deliberazioni della Conferenza dei Comuni di cui al medesimo articolo 29 possono essere revocate o modificate anche prima che sia trascorso un anno dalla loro adozione; a tal fine, la Conferenza dei Comuni di cui all’articolo 29, comma 3, si svolge entro il primo semestre dell’anno medesimo] [1].

     2. In deroga a quanto prescritto dall’articolo 87, comma 3, della legge regionale 29/2005 ed esclusivamente con riferimento all’anno 2007, il termine ai fini delle deliberazioni di competenza dei Comuni è prorogato al 30 settembre 2007.

     3. In attuazione dell’articolo 98 della legge regionale 29/2005, come modificato dall’articolo 13, il Comitato di gestione ivi previsto è integrato nella sua composizione.

     4. [Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge si procede alla riclassificazione dei Comuni di cui agli allegati C e D della legge regionale 29/2005, secondo le modalità di cui all’articolo 30 bis della legge regionale 29/2005, come inserito dall’articolo 9, comma 1] [2].

 

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2/2002 IN MATERIA DI TURISMO

 

     Art. 17. Modifica all’articolo 40 della legge regionale 2/2002. [3]

     1. Il comma 2 dell’articolo 40 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è sostituito dal seguente:

     "2. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

     a) godimento dei diritti civili e politici;

     b) requisiti di onorabilità e capacità finanziaria di cui all’articolo 44;

     c) requisiti professionali di cui all’articolo 45;

     d) disponibilità di locali strutturalmente e funzionalmente idonei all’esercizio dell’attività, destinati in via esclusiva all’attività di agenzia di viaggio e turismo, con idonee distinzioni nel caso di svolgimento di altre attività economiche e non;

     e) denominazione dell’agenzia di viaggio e turismo non confondibile con quella di altre agenzie di viaggio e turismo già operanti sul territorio nazionale e con quella di Regioni e Comuni italiani;

     f) esposizione di un’insegna visibile all’esterno del locale dell’agenzia recante la denominazione, laddove consentito dalle norme vigenti.".

 

     Art. 18. Modifiche all’articolo 57 della legge regionale 2/2002. [4]

     1. Il comma 2 dell’articolo 57 della legge regionale 2/2002 è sostituto dal seguente:

     "2. La classificazione ha validità per un periodo di cinque anni, decorrente, per le strutture ricettive, dalla data di emanazione, da parte del Comune, del provvedimento di classificazione e, per le case e appartamenti per vacanze, dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione di cui all’articolo 83, comma 2.".

     2. Il comma 3 dell’articolo 57 della legge regionale 2/2002, come sostituito dall’articolo 106, comma 30, della legge regionale 29/2005, è abrogato.

 

     Art. 19. Sostituzione dell’articolo 58 della legge regionale 2/2002. [5]

     1. L’articolo 58 della legge regionale 2/2002, come modificato dall’articolo 106, comma 31, della legge regionale 29/2005, è sostituito dal seguente:

     "Art. 58. (Riclassificazione e certificazione di qualità delle strutture ricettive).

     1. Il Comune competente per territorio fornisce al titolare o al gestore delle strutture ricettive la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi, almeno sette mesi prima della scadenza del periodo di validità della classificazione delle strutture ricettive.

     2. Il titolare o il gestore delle strutture ricettive presenta al Comune competente per territorio, sei mesi prima della scadenza del periodo di validità della classificazione, la scheda di denuncia di cui al comma 1, con le modalità stabilite con regolamento regionale emanato ai sensi dell’articolo 62, allegando i documenti comprovanti le eventuali modifiche intervenute.

     3. Qualora alla scadenza del periodo di validità della classificazione non siano intervenute modifiche, il titolare o il gestore delle strutture ricettive presenta la sola dichiarazione di non intervenuta modifica.".

 

     Art. 20. Inserimento dell’articolo 58 bis nella legge regionale 2/2002. [6]

     1. Dopo l’articolo 58 della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente:

     "Art. 58 bis. (Riclassificazione e certificazione di qualità delle case e appartamenti per vacanze).

     1. Il Comune competente per territorio fornisce al titolare o al gestore delle case e appartamenti per vacanze la dichiarazione per la classificazione di cui all’articolo 83, comma 2, almeno sette mesi prima della scadenza del periodo di validità della classificazione delle case e appartamenti per vacanze.

     2. Il titolare o il gestore delle case e appartamenti per vacanze presenta al Comune competente per territorio, entro la data di scadenza del periodo di validità della classificazione, la dichiarazione di cui al comma 1.

     3. Qualora alla scadenza del periodo di validità della classificazione non siano intervenute modifiche, il titolare o il gestore delle case e appartamenti per vacanze presenta la sola dichiarazione di non intervenuta modifica.".

 

     Art. 21. Modifica all’articolo 88 della legge regionale 2/2002. [7]

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 88 della legge regionale 2/2002 sono aggiunti i seguenti:

     "1 bis. In deroga alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell’artigianato), la messa a disposizione, all’interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, a beneficio dei clienti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all’attività principale della struttura ricettiva, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista e non è soggetta al rilascio di autonoma autorizzazione comunale. Resta fermo l’obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni e precauzioni da adottare, anche attraverso l’esposizione di cartelli nei locali dove è prestato il servizio e la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza.

     1 ter. Non è altresì soggetta ad autonoma autorizzazione comunale l’apertura e la messa a disposizione ai clienti di aree dotate di attrezzature ginnico-sportive ubicate all’interno di strutture ricettive.".

 

     Art. 22. Inserimento dell’articolo 92 bis nella legge regionale 2/2002. [8]

     1. [Dopo l’articolo 92 della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente:

     "Art. 92 bis. (Subingresso nelle strutture ricettive).

     1. Il trasferimento in gestione o in proprietà delle strutture ricettive è soggetto alla denuncia di inizio attività, ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 7/2000, e comporta di diritto il trasferimento dell’esercizio a chi subentra, sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui alla presente legge e relativo regolamento attuativo.

     2. Il subentrante per atto tra vivi, in possesso, alla data del trasferimento dell’azienda, dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 88 e al relativo regolamento attuativo, presenta la denuncia di inizio attività entro il termine di novanta giorni dalla data del trasferimento, pena l’applicazione di quanto disposto all’articolo 98, salva proroga per gravi e comprovati motivi di cui al medesimo articolo 98.

     3. Il subentrante per causa di morte presenta la denuncia di inizio attività entro il termine di sei mesi dalla data di acquisizione del titolo, pena l’applicazione di quanto disposto all’articolo 98, salva proroga per gravi e comprovati motivi di cui al medesimo articolo 98. I requisiti morali e professionali di cui all’articolo 88 e al relativo regolamento attuativo sono conseguiti entro il predetto termine.

     4. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l’attività del dante causa fino alla regolarizzazione prescritta ai sensi del comma 3.

     5. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell’attività o il soggetto cui l’azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell’azienda avvenga entro i termini di cui ai commi 2 e 3. L’erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività, possono soltanto trasferire l’azienda in proprietà o in gestione a un terzo soggetto.

     6. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, la denuncia di inizio attività è valida fino alla data contrattuale in cui termina la gestione, e alla cessazione della medesima il titolare deve effettuare, ai fini del ritorno in disponibilità dell’azienda, la denuncia di inizio attività entro il termine di cui al comma 2, decorrente dalla data di cessazione della gestione."] [9].

 

     Art. 23. Modifica all’articolo 93 della legge regionale 2/2002. [10]

     1. Al comma 3 quater dell’articolo 93 della legge regionale 2/2002, le parole "mq. 47" sono sostituite dalle seguenti: "mq. 42".

 

     Art. 24. Modifica all’allegato C della legge regionale 2/2002.

     1. La lettera C1 dell’allegato C della legge regionale 2/2002, come modificata dall’articolo 106, commi da 42 a 47, della legge regionale 29/2005, è sostituita dalla seguente:

     "C1 – Punteggio in relazione alle caratteristiche dell’alloggio e del fabbricato:

     1. TIPOLOGIA DEL FABBRICATO:

     villa singola (esclusi bungalow) 5

     villa a schiera 4

     condominio ai sensi del Codice civile (articoli 1117 e seguenti) 2

     altro fabbricato non riconducibile né a villa né a condominio 3

     2. UBICAZIONE DEL FABBRICATO:

     distanza dalla spiaggia o dagli impianti di risalita fino a 200 metri (in linea d’aria) 4

     distanza dal centro storico fino a 300 metri (in linea d’aria) 2

     3. STATO DEL FABBRICATO:

     fabbricato edificato negli ultimi cinque anni 5

     fabbricato ristrutturato negli ultimi cinque anni 4

     fabbricato edificato negli ultimi dieci anni 3

     fabbricato edificato negli ultimi venti anni 2

     4. STATO DELL’ALLOGGIO:

     alloggio ristrutturato negli ultimi due anni 7

     alloggio ristrutturato negli ultimi cinque anni 6

     alloggio oggetto di manutenzione straordinaria negli ultimi due anni 5

     alloggio oggetto di manutenzione straordinaria negli ultimi cinque anni 4

     alloggio non ristrutturato o non oggetto di manutenzione straordinaria negli ultimi dieci anni 3

     alloggio non ristrutturato o non oggetto di manutenzione straordinaria negli ultimi quindici anni 2

     5. PIANO DELL’ALLOGGIO:

     piano attico/villa singola 4

     piano intermedio, villa a schiera e bungalow 3

     piano terreno 2

     seminterrato 1

     6. ARREDAMENTO DELL’ALLOGGIO:

     arredamento artigianale su misura o di pregio (per materiale o design) 3

     arredamento comune (per materiale o design) 1

     7. IMPIANTI:

     impianto di climatizzazione 5

     impianto di condizionamento 3

     impianto di riscaldamento 2

     (gli impianti, compresi, in particolare, quelli elettrici, termosanitari e idrici, devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti)

     8. CARATTERISTICHE DELL’ALLOGGIO E SERVIZI ANNESSI:

     soggiorno 1

     doppi servizi 2

     cucina abitabile 2

     vasca con idromassaggio 1

     balcone/terrazza 1

     antenna centralizzata TV 1

     TV 1

     telefono/connessione internet 1

     lavastoviglie 2

     lavatrice in uso esclusivo 1

     ascensore 1

     garage 2

     posto auto 1

     giardino comune 1

     giardino privato 2

     piscina comune 1

     piscina privata 2

     giardino recintato 1

     tripli servizi 3

     antenna satellitare 1

     posto barca 2

     cassetta di sicurezza 1

     alloggio compreso in un complesso nautico 1".

 

     Art. 25. Disposizioni transitorie.

     1. L’articolo 57, comma 2, della legge regionale 2/2002, come modificato dall’articolo 18, si applica anche alle classificazioni risultanti, per le strutture ricettive, dal provvedimento comunale emanato anteriormente all’entrata in vigore della presente legge e, per le case e appartamenti per vacanze, dalla dichiarazione, di cui all’articolo 83, comma 2, della legge regionale 2/2002 e successive modifiche, presentata anteriormente alla predetta data. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 2, comma 4, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2002, n. 0128/Pres., in materia di strutture ricettive turistiche.

     2. L’articolo 58 della legge regionale 2/2002, nel testo vigente anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi alle strutture ricettive e alle case e appartamenti per vacanze, il cui quinquennio di validità della classificazione scade al 31 dicembre 2007 e sino a tale data.

     3. La lettera C1 dell’allegato C della legge regionale 2/2002, come modificata dall’articolo 24, si applica alle classificazioni delle case e appartamenti per vacanze presentate a partire dall’1 luglio 2007.

     4. Il titolare di case e appartamenti per vacanze, che ha presentato al Comune, in data successiva all’entrata in vigore della legge regionale 29/2005, la dichiarazione per la classificazione di cui all’articolo 83, comma 2, della legge regionale 2/2002 e successive modifiche, ha facoltà di ripresentare la medesima dichiarazione, a partire dall’1 luglio 2007, sulla base dell’articolo 24.

 

     Art. 26. Spese per la realizzazione di progetti interregionali.

     1. Per i progetti interregionali di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), e con riferimento alle quote comuni conferite da altre Regioni e Province autonome partecipanti ai progetti attivati, è autorizzata la spesa di 75.000 euro a titolo di anticipazione dell’utilizzo delle risorse già versate dai soggetti cofinanziatori e introitate al bilancio regionale ma non ancora iscritte nello stato della spesa.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 75.000 euro per l’anno 2007 a carico dell’unità previsionale di base 14.3.360.1.1314 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 1885 (2.1.158.2.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 295 - Per lo sviluppo del sistema turistico regionale - spese correnti - con la denominazione “Spese per la realizzazione dei progetti interregionali” e con lo stanziamento di 75.000 euro per l’anno 2007.

     3. All’onere di 75.000 euro per l’anno 2007, derivante dall’autorizzazione di spesa disposta con il comma 2, si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 9277 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.


[1] Comma abrogato dall'art. 32 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[2] Comma abrogato dall'art. 32 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[3] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[4] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[5] Articolo abrogato dall'art. 94 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[6] Articolo abrogato dall'art. 94 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[7] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[8] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[9] Comma abrogato dall'art. 78 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[10] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.