§ 2.3.57 - L.R. 30 luglio 2015, n. 13.
Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:30/07/2015
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Disposizioni per l'adeguamento della legislazione regionale. Principi per la riforma della pianificazione territoriale
Art. 3.  Principi per il riparto delle funzioni amministrative
Art. 4.  Ruolo e funzioni della Regione
Art. 5.  Ruolo e funzioni per il governo dell'area vasta metropolitana di Bologna. Intesa generale quadro Regione - Città metropolitana di Bologna
Art. 6.  Ruolo e funzioni delle Province per il governo delle aree vaste
Art. 7.  Misure per favorire l'esercizio in forma associata delle funzioni strumentali degli enti locali
Art. 8.  Ruolo e funzioni dei Comuni e delle loro Unioni costituite negli ambiti territoriali ottimali. Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012
Art. 9.  Misure per favorire lo sviluppo delle fusioni di Comuni. Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1996
Art. 10.  Conferenza interistituzionale per l'integrazione territoriale
Art. 11.  Centri di competenza inter-istituzionali per gli interventi strategici e l'integrazione amministrativa
Art. 12.  Unità tecniche di missione per l'attuazione della presente legge e la gestione della transizione
Art. 13.  Composizione e funzionamento del CAL. Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2009
Art. 14.  Oggetto e principi
Art. 15.  Funzioni della Regione, della Città metropolitana di Bologna e delle Province
Art. 16.  Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. Funzioni in materia di ambiente
Art. 17.  Funzioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia in materia di energia
Art. 18.  Enti di gestione per i parchi e la biodiversità
Art. 19.  Riordino delle funzioni amministrative. Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile
Art. 20.  Forme di raccordo per il funzionamento delle Autorità di bacino
Art. 21.  Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni
Art. 22.  Personale dipendente delle Agenzie e degli enti di governo delle funzioni in materia di ambiente, di energia, di difesa del suolo e della costa e di protezione civile
Art. 23.  Oggetto
Art. 24.  Funzioni della Regione in materia di trasporti e viabilità
Art. 25.  Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province in materia di trasporto
Art. 26.  Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province in materia di viabilità
Art. 27.  Catasto delle strade e archivio regionale delle strade
Art. 28.  Trasporti eccezionali e competizioni sportive su strada
Art. 29.  Decorrenza e continuità delle funzioni
Art. 30.  Funzioni della Regione in materia di trasporto marittimo e fluviale e navigazione interna
Art. 31.  Funzioni delle Province in materia di navigazione marittima
Art. 32.  Funzioni dei Comuni in materia di porti di rilievo regionale
Art. 33.  Funzioni delegate ad AIPO in materia di navigazione interna
Art. 34.  Disposizioni in materia di personale, risorse finanziarie e strumentali di AIPO
Art. 35.  Affidamento e attribuzione ad AIPO dei beni regionali funzionali alle attività delegate
Art. 36.  Oggetto
Art. 37.  Funzioni della Regione
Art. 38.  Funzioni delle Province, della Città metropolitana di Bologna, delle Unioni di Comuni e di altri enti subentrati alle Comunità montane in materia di agricoltura
Art. 39.  Conferenza agricola
Art. 40.  Funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna
Art. 41.  Comitati di consultazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne
Art. 42.  Funzioni della Regione
Art. 43.  Adeguamento delle leggi di settore
Art. 44.  Ogetto
Art. 45.  Funzioni della Regione
Art. 46.  Rete degli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP)
Art. 47.  Funzioni della Città metropolitana di Bologna, delle Province e dei Comuni e loro Unioni in materia di commercio e turismo
Art. 48.  Funzioni di area vasta a finalità turistica
Art. 49.  Oggetto
Art. 50.  Funzioni della Regione
Art. 51.  Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province
Art. 52.  Prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro
Art. 53.  Disposizioni di prima applicazione concernenti l'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro
Art. 54.  Integrazioni alla legge regionale n. 17 del 2005. Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro
Art. 55.  Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni
Art. 56.  Funzioni della Regione
Art. 57.  Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni e disposizioni transitorie
Art. 58.  Oggetto
Art. 59.  Relazioni istituzionali tra la Regione e gli enti locali
Art. 60.  Conferenze territoriali sociali e sanitarie
Art. 61.  Comitati di distretto
Art. 62.  Esercizio associato delle funzioni
Art. 63.  Sanità pubblica
Art. 64.  Organizzazione del servizio farmaceutico
Art. 65.  Funzioni della Regione in materia sociale ed educativa
Art. 66.  Disposizioni transitorie in materia sociale
Art. 67.  Disposizioni generali in materia di personale
Art. 68.  Decorrenza delle funzioni e disposizioni per la continuità amministrativa
Art. 69.  Conclusione dei procedimenti amministrativi in corso
Art. 70.  Unità tecnica di missione per la ricognizione dei procedimenti in corso
Art. 71.  Unità tecnica di missione per la ricognizione dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali
Art. 72.  Unità tecnica di missione per il monitoraggio degli effetti derivanti dal riordino delle funzioni amministrative
Art. 73.  Norma finanziaria
Art. 74.  Clausola valutativa
Art. 75.  Oggetto
Art. 76.  Modifiche alle leggi regionali n. 24 del 1996 e n. 21 del 2012
Art. 77.  Modifiche alle leggi regionali n. 24 del 2011 e n. 26 del 2004
Art. 78.  Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2004
Art. 79.  Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999
Art. 80.  Osservatorio regionale per l'educazione alla sicurezza stradale. Modifiche alle leggi regionali n. 30 del 1992 e n. 35 del 1990
Art. 81.  Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003
Art. 82.  Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2011
Art. 83.  Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001
Art. 84.  Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005
Art. 85.  Adeguamenti normativi in materia di cultura e spettacolo. Modifiche alle leggi regionali n. 37 del 1994 e n. 13 del 1999
Art. 86.  Modifiche alla legge regionale n. 18 del 2000
Art. 87.  Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2000
Art. 88.  Abrogazioni
Art. 89.  Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004


§ 2.3.57 - L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni.

(B.U. 30 luglio 2015, n. 187)

 

TITOLO I

PRINCIPI PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE, LA DEFINIZIONE DEL NUOVO RUOLO ISTITUZIONALE DEI SOGGETTI DEL GOVERNO TERRITORIALE E IL GOVERNO DELLE AREE VASTE

CAPO I

Riordino delle funzioni amministrative e principi per i successivi adeguamenti legislativi

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, persegue l'obiettivo della riforma del sistema di governo territoriale, anche in coerenza con le previsioni della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), attraverso la definizione di un nuovo ruolo dei livelli istituzionali e l'individuazione di nuove sedi per la governance multilivello, rafforzando gli strumenti di concertazione e co-decisione delle strategie politiche territoriali.

2. Sono oggetto specifico della presente legge:

a) la definizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, della Città metropolitana di Bologna, delle Province, dei Comuni e delle loro Unioni;

b) la definizione di nuove disposizioni per il governo delle aree vaste;

c) l'individuazione di nuove sedi di concertazione istituzionale e discipline comuni per la governance multilivello;

d) la nuova disciplina di ridelimitazione degli ambiti territoriali ottimali di maggiori dimensioni e di incentivazione delle fusioni di Comuni;

e) la disciplina delle funzioni amministrative e la diversa allocazione di competenze conseguente alla legge n. 56 del 2014;

f) la definizione di misure di prima applicazione volte a garantire la continuità di esercizio delle funzioni in atto esercitate dalla Regione, dalla Città metropolitana di Bologna, dalle Province, dai Comuni e dalle loro Unioni, nonché i processi di mobilità del personale interessato dal riordino delle funzioni.

3. La Regione, allo scopo di rafforzare la coesione sociale, promuove, anche in attuazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), la partecipazione dei cittadini nel perseguimento degli obiettivi e nei processi di attuazione delineati dalla presente legge.

 

     Art. 2. Disposizioni per l'adeguamento della legislazione regionale. Principi per la riforma della pianificazione territoriale

1. Nelle materie oggetto di riordino sono individuate le abrogazioni e le modifiche di norme, nonché i principi per il successivo adeguamento legislativo.

2. Ai fini del successivo adeguamento della legislazione regionale di settore al ruolo differenziato della Città metropolitana di Bologna si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.

3. Le funzioni in materia di pianificazione e governo del territorio sono riordinate con successivo intervento di modifica della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), in coerenza con il ruolo istituzionale della Regione, della Città metropolitana di Bologna, delle Province, dei Comuni e delle loro Unioni, come definito dalla presente legge, ferma restando la possibilità di avviare progetti di sperimentazione istituzionale di area vasta, ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

4. Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica.

 

     Art. 3. Principi per il riparto delle funzioni amministrative

1. Nel quadro delle disposizioni della legge n. 56 del 2014, alla Regione, alla Città metropolitana di Bologna, alle Province, ai Comuni e alle loro Unioni sono attributi compiti e funzioni definiti per settori organici di materie, in coerenza, rispettivamente, con il ruolo istituzionale:

a) di indirizzo, pianificazione e controllo della Regione;

b) di governo dell'area vasta della Città metropolitana di Bologna;

c) di governo delle aree vaste delle Province;

d) del governo di prossimità dei Comuni e delle loro Unioni.

2. Per ciascun settore organico di materia sono indicate le funzioni oggetto di riordino sotto il profilo della competenza o del contenuto, le funzioni confermate in capo ai diversi soggetti istituzionali, nonché i principi per i successivi adeguamenti legislativi, collegati alla presente legge e con essa coerenti.

3. Il titolo II è articolato sulla base dei seguenti settori organici:

a) ambiente, energia e protezione civile;

b) trasporti e viabilità;

c) agricoltura, caccia e pesca;

d) attività produttive, commercio e turismo;

e) istruzione e formazione professionale e lavoro, cultura sport e giovani;

f) sanità e politiche sociali.

4. Per assicurare il maggior grado di efficienza nella gestione delle funzioni amministrative di elevata complessità, nelle materie dell'ambiente, dell'energia, della sicurezza territoriale e protezione civile, nonché in materia di servizi per il lavoro, facendo comunque salva l'attività di controllo, di cui all'articolo 28, comma 1, dello Statuto regionale, sono individuati idonei modelli organizzativi nella forma delle "agenzie" ed in particolare:

a) l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, di cui all'articolo 16;

b) l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, di cui all'articolo 19;

c) l'Agenzia regionale per il lavoro, di cui all'articolo 52.

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è redatto un testo unico di riordino delle leggi regionali che disciplinano le Agenzie regionali, gli istituti, le forme societarie e gli enti regionali, ponendo particolare attenzione alle forme nelle quali i diversi programmi di attività vengono posti all'approvazione dell'Assemblea legislativa, alla disciplina relativa alla nomina ed ai compensi dei direttori, nonché all'utilizzo di procedura ad evidenza pubblica per la loro selezione.

6. Per ciascuna delle Agenzie di cui al comma 4, la Giunta regionale, al fine di verificare le performances organizzative e l'efficacia delle attività svolte dalle Agenzie, presenta annualmente all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato dei programmi di attività nonché il rendiconto di gestione.

 

CAPO II

Ruolo e funzioni dei soggetti istituzionali del governo territoriale

 

     Art. 4. Ruolo e funzioni della Regione

1. Nei settori di intervento oggetto di riordino ai sensi del titolo II, la Regione svolge prioritariamente funzioni di indirizzo, programmazione e controllo perseguendo la massima integrazione tra tutti i livelli istituzionali del governo territoriale, anche attraverso la valorizzazione delle nuove sedi inter-istituzionali di cui agli articoli 6 e 10, quali luoghi di confronto sulle strategie territoriali e di condivisione degli indirizzi per i successivi adeguamenti legislativi ai principi e alle finalità della presente legge, nel rispetto dei poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa elencati all'articolo 28 dello Statuto regionale.

2. La Regione cura, altresì, i rapporti con lo Stato e l'Unione europea, valorizzando l'esercizio delle funzioni di programmazione, pianificazione e gestione degli interventi di attuazione delle politiche comunitarie.

 

     Art. 5. Ruolo e funzioni per il governo dell'area vasta metropolitana di Bologna. Intesa generale quadro Regione - Città metropolitana di Bologna

1. La Città metropolitana di Bologna, quale ente di governo unitario del territorio metropolitano, svolge le funzioni ad essa assegnate dalle leggi statali e dalle norme di cui al titolo II della presente legge. Con successive leggi, la Regione adegua la propria legislazione di settore al ruolo istituzionale differenziato della Città metropolitana di Bologna, quale ente con finalità istituzionali generali volto alla cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano.

2. A tal fine, la Regione e la Città metropolitana di Bologna, sentite le Province, sulla base di una intesa generale quadro, danno avvio ad una sede istituzionale e di indirizzo per l'individuazione degli interventi legislativi e degli obiettivi programmatico-politici coerenti con il contenuto e le finalità del piano strategico metropolitano, nel perseguimento delle finalità attribuite a tale strumento dalla legge statale. In tale sede, con successivi atti di intesa, sono altresì individuate le specifiche altre funzioni da attribuire alla Città metropolitana di Bologna.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, e a legislazione vigente, sono individuati prioritariamente le funzioni ed i compiti della Città metropolitana di Bologna riferiti alla promozione e al coordinamento dei sistemi di digitalizzazione, informatizzazione, dello sviluppo economico e sociale, della pianificazione territoriale e della mobilità e delle relative principali infrastrutture strategiche metropolitane. Nelle stesse materie, la presente legge individua i principi ed i criteri per la revisione della legislazione regionale di settore

4. In coerenza con l'articolo 1, comma 44, della legge n. 56 del 2014, concernente la definizione delle funzioni della Città metropolitana di Bologna, compete ad essa la cura dello sviluppo sociale ed economico territoriale, nonché la tutela e la valorizzazione ambientale del territorio metropolitano. La Città metropolitana di Bologna esercita la funzione di pianificazione territoriale generale, finalizzata alla definizione delle politiche di programmazione e pianificazione territoriale stabilite dal quadro generale di assetto territoriale regionale, nonché alla definizione dei contenuti strutturali della pianificazione urbanistica dei Comuni compresi nel territorio metropolitano.

 

     Art. 6. Ruolo e funzioni delle Province per il governo delle aree vaste

1. Su iniziativa delle Province, le funzioni loro attribuite dalla legislazione statale vigente ed in particolare dall'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014, nonché quelle loro confermate dalla Regione, in base alle disposizioni contenute nel titolo II della presente legge, possono essere esercitate in forma associata, previa convenzione, e in ambiti territoriali di area vasta adeguati. I predetti ambiti sono definiti con provvedimenti della Giunta regionale adottati, previo parere della competente commissione assembleare, d'intesa con le Province medesime e sentito il sindaco della Città metropolitana di Bologna, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 specificano i compiti, le funzioni e le competenti strutture organizzative, nonché la decorrenza dell'esercizio associato, con priorità per le funzioni in materia di trasporto pubblico, sanità pubblica e politiche sociali, nonché per le relative funzioni di concertazione istituzionale - territoriale. Le convenzioni possono altresì prevedere la costituzione di uffici comuni di area vasta e prevedere il progressivo esercizio associato di ulteriori funzioni.

3. Con priorità per la pianificazione territoriale, infrastrutturale e ambientale, nel definire il nuovo assetto funzionale, i successivi interventi legislativi di adeguamento ai principi della presente legge regolano le modalità attraverso cui le aree vaste e la Città metropolitana di Bologna concorrono con la Regione alla definizione delle strategie territoriali.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque non oltre tre mesi dalla sua entrata in vigore, la Regione e le Province adottano d'intesa indirizzi comuni per la realizzazione di progetti di sperimentazione istituzionale di area vasta, definendo le funzioni che, nei relativi ambiti ottimali, sono esercitate in forma associata tra le stesse Province, in una o più delle materie oggetto di riordino ed in particolare in materia di tutela ed uso del territorio, sportello unico per le attività produttive e semplificazione amministrativa.

 

     Art. 7. Misure per favorire l'esercizio in forma associata delle funzioni strumentali degli enti locali

1. Al fine di favorire ulteriormente l'esercizio in maniera efficace delle funzioni fondamentali dei Comuni, la Regione valorizza la funzione delle Province e della Città metropolitana di Bologna, di cui alla legge n. 56 del 2014, finalizzata all'assistenza tecnico-amministrativa per l'esercizio in forma associata di procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell'Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni.

 

     Art. 8. Ruolo e funzioni dei Comuni e delle loro Unioni costituite negli ambiti territoriali ottimali. Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012

1. La presente legge riconosce ai Comuni la generalità delle funzioni amministrative di prossimità, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. Le funzioni comunali sono esercitate in forma associata entro gli ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) nei casi e nelle forme previsti dalla suddetta legge.

2. L'Unione realizza, per le funzioni ad essa conferite, l'integrazione delle politiche e dell'azione amministrativa dei Comuni e favorisce i rapporti di collaborazione fra i Comuni aderenti e quelli ad essa non ancora aderenti, appartenenti al medesimo ambito ottimale, nonché verso le istituzioni e gli altri enti, contribuendo al processo di innovazione e miglioramento della pubblica amministrazione e allo sviluppo di percorsi di partecipazione alla vita delle comunità locali.

3. La Regione valorizza, nelle sedi di confronto e partecipazione alle politiche ed alla programmazione regionale, le Unioni costituite a norma della legge regionale n. 21 del 2012 quali interlocutori in rappresentanza del territorio dell'ambito ottimale nel quale sono costituite. Ne valorizza altresì il ruolo di enti di governo dell'ambito territoriale ottimale nel quale sono costituite, riconoscendo alle Unioni montane la funzione di promozione e di coordinamento delle politiche territoriali a favore della montagna.

4. L'Unione costituisce, nello sviluppo delle politiche regionali, il perno dell'organizzazione dei servizi di prossimità al cittadino a presidio del territorio. A tal fine l'articolo 21 della presente legge attribuisce alle Unioni funzioni in materia di vincolo idrogeologico e forestazione e l'articolo 48, comma 4, attribuisce loro alcune funzioni a presidio dello sviluppo turistico dei territori.

5. Restano confermate le funzioni delle Unioni subentrate alle Comunità montane soppresse, fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge. Con successiva legge regionale verrà disciplinata la riorganizzazione di tali funzioni al fine di razionalizzarne l'esercizio nell'ambito territoriale di riferimento.

6 Nei casi in cui la presente legge attribuisce funzioni in capo ai Comuni e alle loro Unioni, deve intendersi che le stesse sono di competenza delle Unioni di Comuni ove costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, fermo restando l'esercizio diretto da parte dei Comuni non aderenti alle Unioni medesime. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 32, comma 5, della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione), con riguardo ai Comuni già appartenuti a Comunità montane che non abbiano aderito alle Unioni di Comuni ad esse subentrate.

7. Dopo l'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012 è inserito il seguente:

"Art. 6 bis

Modifica degli ambiti territoriali ottimali di maggiori dimensioni

1. Fermo restando l'obbligo di coerenza con i distretti socio-sanitari previsti dalla legge regionale n. 19 del 1994, gli ambiti territoriali ottimali composti da più di dieci Comuni in cui sono presenti un'Unione e uno o più Comuni non associati possono essere ridelimitati, nel rispetto dei criteri dell'articolo 6, scorporandoli o aggregandoli ad altri ambiti ottimali limitrofi, su motivata richiesta di almeno i due terzi dei Comuni interessati. La Giunta regionale può valutare la proposta tenendo conto dei restanti Comuni dell'ambito ottimale d'origine.

2. La richiesta di ridelimitazione può essere accolta alle seguenti condizioni, valevoli per tutti gli ambiti che subiscono variazioni:

a) ciascun ambito, se costituito da Comuni appartenuti a Comunità montane, deve avere una soglia demografica minima di 8.000 abitanti, negli altri casi deve avere una soglia demografica minima di 10.000 abitanti;

b) le proposte di ridelimitazione sono formulate attraverso conformi deliberazioni dei consigli comunali approvate a maggioranza assoluta e devono indicare le motivazioni della richiesta.

3. Le proposte, che dovranno pervenire entro il 15 novembre 2015, saranno valutate dalla Giunta regionale che, in caso di accoglimento, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, provvederà a modificare ed integrare il programma di riordino territoriale entro il 31 dicembre con apposita deliberazione, con efficacia dal 1° gennaio 2016.".

8. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale n. 21 del 2012 sono inseriti i seguenti:

"5 bis. Il trasferimento del personale di cui al comma 5 costituisce presupposto indispensabile, ai fini previsti dalla stessa norma, per le unità di personale comunale addette esclusivamente all'espletamento della funzione conferita; il trasferimento di personale, anche a tempo parziale, deve intendersi invece facoltativo per il personale dei Comuni o di alcuni Comuni che svolge ulteriori funzioni non conferite in Unione.

5 ter. Il presupposto di cui al comma 5, in materia di trasferimento del personale comunale e ai fini previsti dalla stessa norma, si intende sussistente qualora le funzioni conferite dai Comuni alle Unioni sono svolte con personale transitato dalle Comunità montane alle Unioni che ne sono derivate, ed eventualmente con ulteriore personale assunto direttamente dalle Unioni.".

9. Alla fine del comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale n. 21 del 2012, sono aggiunte le parole: "Il programma di riordino territoriale può introdurre misure incentivanti a favore delle Unioni per l'adesione ad esse dei Comuni dello stesso ambito ottimale non ancora associati, in particolare di quelli montani, al fine di far coincidere l'Unione con il suo ambito territoriale ottimale.".

 

     Art. 9. Misure per favorire lo sviluppo delle fusioni di Comuni. Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1996

1. Al fine di promuovere la fusione di Comuni quale opportunità strategica e nell'intento di rendere concretamente sostenibili i percorsi di fusione nell'intero territorio regionale, sono introdotte norme di semplificazione procedimentale e di incentivazione finanziaria, volte a stimolare fusioni demograficamente significative e coinvolgenti il maggior numero di Comuni.

2. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1996 le parole "e alle Province" sono soppresse. Qualora, all'entrata in vigore della presente legge, sia pendente richiesta di parere alla Provincia ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1996, il procedimento legislativo procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 è inserito il seguente:

"Art. 18 bis

Incentivazione delle fusioni di Comuni

1. La Regione incentiva prioritariamente le fusioni dei Comuni che raggiungono la soglia minima di popolazione di 5.000 abitanti e quelle che, pur al di sotto di tale soglia, includano almeno tre Comuni, di cui almeno uno sotto i 1.000 abitanti. Sono previste premialità per le fusioni con maggior popolazione e coinvolgenti un maggior numero di Comuni. Ulteriori premialità sono riconosciute alle fusioni comprendenti Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti. Ai fini del calcolo della popolazione si prendono a riferimento i dati demografici ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno antecedente la legge di fusione.

2. Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la definizione dei contributi ordinari corrisposti alle fusioni e ne stabilisce la durata, che non può essere inferiore a dieci anni.

3. Il programma di riordino territoriale può altresì prevedere e disciplinare contributi straordinari per spese di investimento, prevedendone la durata.

4. Ferme restando le diverse previsioni e priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione europea, i programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali garantiscono priorità ai Comuni derivanti da fusione nei dieci anni successivi alla loro costituzione. La disposizione si applica anche ai provvedimenti delle Province e della Città metropolitana di Bologna adottati su delega regionale.

5. L'articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) è abrogato.".

4. Gli obblighi previsti dall'articolo 7, comma 3, secondo periodo della legge regionale n. 21 del 2012 sono sospesi fino al termine del procedimento legislativo di fusione per i Comuni che abbiano formalmente approvato e trasmesso, a norma dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996, istanza alla Giunta regionale per l'avvio dell'iniziativa legislativa per la fusione di Comuni.

5. La disciplina di cui al comma 3 si applica dal 1° gennaio 2016.

 

CAPO III

Strumenti e discipline comuni per la governance multilivello. Principi per la semplificazione e misure per l'integrazione amministrativa

 

     Art. 10. Conferenza interistituzionale per l'integrazione territoriale

1. La Regione, la Città metropolitana di Bologna, le Province e i Comuni individuano nuove sedi e discipline comuni a sostegno della governance multilivello e per assicurare il concorso effettivo delle aree vaste metropolitana e provinciali alla definizione delle strategie territoriali.

2. A tal fine, è istituita una Conferenza interistituzionale composta dal presidente della Regione, che la presiede, dall'assessore regionale competente in materia di riordino istituzionale, dal sindaco metropolitano, dai presidenti delle Province, nonché dal presidente di ANCI regionale.

3. La Conferenza interistituzionale, sentite le organizzazioni economiche di rilievo regionale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e sentite altresì le autonomie funzionali definisce e aggiorna periodicamente un documento unitario di strategia istituzionale e di programmazione degli obiettivi del governo territoriale, a presidio del rafforzamento dell'integrazione amministrativa e territoriale, quale Patto tra le Istituzioni territoriali dell'Emilia-Romagna. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, sottopone tale documento all'Assemblea legislativa.

4. Le altre sedi di concertazione poste a presidio, rispettivamente, della valorizzazione delle peculiarità delle politiche agricole regionali nonché della concertazione istituzionale in materia sanitaria e sociale, di cui rispettivamente agli articoli 39 e 59, si coordinano, ai fini delle strategie istituzionali comuni, con la Conferenza interistituzionale per l'integrazione territoriale.

5. Alla Conferenza è, altresì, attribuito il compito di presidiare, in raccordo con l'Osservatorio di cui all'articolo 67, la transizione istituzionale fino al completamento del processo di riordino, in coerenza con le disposizioni della presente legge e nel quadro dei principi di cui alla legge n. 56 del 2014.

6. A supporto delle attività della Conferenza operano una o più unità tecniche di missione, istituite ai sensi dell'articolo 12.

7. La partecipazione ai lavori della Conferenza non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi delle spese di trasferta.

 

     Art. 11. Centri di competenza inter-istituzionali per gli interventi strategici e l'integrazione amministrativa

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle attribuzioni statutarie dell'Assemblea legislativa, può individuare interventi straordinari, anche a carattere infrastrutturale, volti allo sviluppo dell'attrattività economica-produttiva, turistica e culturale del territorio, la cui realizzazione comporta l'applicazione di procedure straordinarie a garanzia della riduzione degli oneri e dei tempi di conclusione dei procedimenti. L'individuazione è operata, sentita la Conferenza interistituzionale di cui all'articolo 10, a mezzo di un programma approvato dall'Assemblea legislativa in sede di bilancio di previsione o di variazione di bilancio. Il programma tiene conto della pianificazione territoriale vigente. A tal fine, previo accordo con le amministrazioni coinvolte, sono individuate le soluzioni tecniche organizzative, anche di natura sperimentale, compresa l'istituzione, in convenzione, di uffici comuni a carattere temporaneo, denominati "centri di competenza interistituzionale".

2. Al fine di superare le sovrapposizioni di competenza, assicurare il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti pluri-livello, nonché ridurre gli oneri a carico dei destinatari dei conseguenti provvedimenti, possono essere istituiti "centri di competenza interistituzionale" con funzioni di supporto tecnico e amministrativo nella gestione dei procedimenti che richiedono un coordinamento unitario tra le amministrazioni coinvolte e con il compito di definire interventi di semplificazione nell'ambito dei processi di riordino legislativo previsti dalla presente legge.

3. La partecipazione agli organismi di cui al presente articolo non comporta compensi aggiuntivi per le attività svolte. Le spese di missione restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.

 

     Art. 12. Unità tecniche di missione per l'attuazione della presente legge e la gestione della transizione

1. Al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni oggetto di riordino ai sensi della presente legge, nonché l'integrazione amministrativa, con provvedimento della Giunta regionale sono istituite unità tecniche di missione che svolgono i seguenti compiti:

a) ricognizione dei procedimenti in corso alla data di effettivo trasferimento delle funzioni oggetto di riordino, del relativo personale, nonché dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse alle materie oggetto di riordino, secondo quanto stabilito all'articolo 70;

b) ricognizione dei beni, mobili e immobili, dei contratti in essere e dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino secondo quanto stabilito all'articolo 71;

c) monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione della presente legge secondo quanto stabilito all'articolo 72.

2. Le unità tecniche di missione sono composte da dirigenti e funzionari della Regione, della Città metropolitana di Bologna, delle Province e delle altre istituzioni territoriali, individuati per materia di competenza e con riguardo alla funzione specifica dell'unità di missione. La Giunta regionale definisce, con propri atti, sentito il Consiglio delle autonomie locali, composizione e modalità di funzionamento, senza oneri per la finanza regionale. A tali fini, le unità di missione indicano le misure organizzative e procedurali necessarie, in particolare, per realizzare la transizione verso l'esercizio associato delle funzioni negli ambiti di area vasta.

3. Con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2, unità tecniche di missione sono altresì istituite per supportare la Conferenza interistituzionale per l'integrazione territoriale di cui all'articolo 10, nonché il processo di costituzione delle aree vaste interprovinciali di cui all'articolo 6. A tali fini, le unità di missione indicano le misure organizzative e procedurali necessarie, in particolare, per realizzare la transizione verso l'esercizio associato delle funzioni negli ambiti di area vasta.

4. La partecipazione agli organismi di cui al presente articolo non comporta compensi aggiuntivi per le attività svolte. Le spese di missione restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.

 

CAPO IV

Composizione e funzionamento del Consiglio delle autonomie locali (CAL)

 

     Art. 13. Composizione e funzionamento del CAL. Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2009

1. L'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali) è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Composizione

1. Il CAL è così composto:

a) il Sindaco della Città metropolitana di Bologna;

b) i Presidenti delle Province;

c) i Sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

d) 18 Sindaci designati con le modalità indicate nel comma 2.

2. La Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Bologna prevista dall'articolo1, comma 7, lettera c), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e per le altre Province l'Assemblea dei Sindaci di cui al medesimo articolo 1, comma 54, lettera c), designano al loro interno due Sindaci scelti fra i presidenti delle Unioni costituite negli ambiti ottimali di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) di cui uno relativo a Unioni montane, ove presenti.".

2. L'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

Organizzazione e funzionamento

1. Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale convoca la seduta di insediamento che è presieduta dal componente più anziano di età fino all'elezione del Presidente. Il CAL nella seduta di insediamento elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente, con il compito di organizzarne e coordinarne l'attività, secondo le previsioni del regolamento interno previsto dall'articolo 23, comma 8, dello Statuto.

2. Il regolamento disciplina altresì la nomina e la composizione di un Comitato di presidenza con il compito di coadiuvare il Presidente nell'organizzazione dei lavori.

3. Il CAL è convocato dal suo Presidente, anche su richiesta di un quinto dei suoi componenti.

4. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e possono svolgersi per via telematica. Il regolamento interno può disciplinare le relative modalità di svolgimento. Il voto può essere espresso anche mediante posta elettronica certificata.

5. Ogni componente del CAL ha diritto a un voto.

6. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I componenti del CAL possono delegare un componente della propria Giunta o un Consigliere delegato alla partecipazione alle sedute del CAL.".

3. L'articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Durata in carica

1. I componenti del CAL decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco, di Presidente di Provincia o di Presidente di Unione di Comuni. La decadenza è dichiarata, su proposta del Presidente del CAL, dal Presidente della Regione con proprio decreto, che provvede altresì a designare il nuovo Sindaco, o il nuovo presidente di Provincia. Qualora decada un Presidente di Unione, si procede alla sua sostituzione secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 2. Il Presidente della Regione, su richiesta del Presidente CAL, provvede con decreto alla nomina.

2. Se decade dalla carica il Presidente del CAL si procede a nuova elezione.".

4. Gli articoli 3 e 10 della legge regionale n. 13 del 2009 sono abrogati.

5. In sede di prima applicazione, fino alla nomina di tutti i componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 13 del 2009, il CAL opera con i soli membri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).

 

TITOLO II

DISCIPLINA E RIPARTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE TRA REGIONE, CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI NEL QUADRO DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 56 DEL 2014

CAPO I

Ambiente, energia, difesa del suolo e della costa, protezione civile

SEZIONE I

Riordino delle funzioni amministrative

 

     Art. 14. Oggetto e principi

1. Il presente capo disciplina il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di ambiente, di energia, di difesa del suolo e della costa e di protezione civile, ed in particolare di quelle afferenti alle seguenti materie:

a) risorse idriche;

b) inquinamento atmosferico, elettromagnetico e acustico, e attività a rischio d'incidente rilevante;

c) gestione dei rifiuti e dei siti contaminati;

d) valutazioni e autorizzazioni ambientali;

e) utilizzo del demanio idrico e acque minerali e termali;

f) forestazione;

g) aree protette, tutela e conservazione della biodiversità;

h) difesa del suolo e della costa;

i) attività estrattive;

l) sismica;

m) protezione civile;

n) interventi e servizi in materia di energia.

2. Nelle materie di cui al presente capo, la Regione assume a base del riordino delle funzioni l'assetto normativo derivante dalla legislazione statale e regionale vigente. A tal fine, persegue l'obiettivo dell'esercizio unitario e coerente delle funzioni anche attraverso le Agenzie di cui agli articoli 16 e 19, che costituiscono centri di competenza inter-istituzionali ai sensi dell'articolo 11.

 

     Art. 15. Funzioni della Regione, della Città metropolitana di Bologna e delle Province

1. Nelle materie di cui al presente capo, la Regione esercita le funzioni di indirizzo, anche attraverso apposite direttive, di pianificazione e di programmazione, compresa l'erogazione di contributi e benefici economici. Nelle stesse materie esercita inoltre le funzioni di sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi, di supporto allo svolgimento delle relazioni inter-istituzionali, nonché le funzioni in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge non espressamente attribuite con la presente legge ad altri enti.

2. La Regione effettua gli studi e le indagini sulla valutazione della pericolosità e del rischio sismico finalizzati alla definizione delle politiche per la prevenzione sismica. Alla Regione competono inoltre:

a) l'autorizzazione sismica e l'approvazione tecnico-economica degli interventi facenti parte dei programmi per la riduzione del rischio sismico;

b) l'autorizzazione sismica degli interventi di rilievo sovracomunale, definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale, che riguardino gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;

c) l'autorizzazione sismica e l'approvazione tecnico-economica degli interventi riguardanti le opere pubbliche nell'ambito dei programmi di ricostruzione conseguenti ad eventi calamitosi.

3. La Regione esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2 tramite le proprie strutture.

4. La Regione, inoltre, esercita le funzioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), previa istruttoria dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui all'articolo 16.

5. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni in materia di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 20 del 2000, attribuite alle Province ai sensi della legge regionale 13 giugno 2008, n. 9 (Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), previa istruttoria dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui all'articolo 16 della presente legge.

6. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni di pianificazione infra-regionale delle attività estrattive di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive).

7. Per l'applicazione delle sanzioni nelle materie di cui al presente capo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

8. Mediante l'Agenzia di cui all'articolo 16 la Regione esercita le funzioni di gestione in materia di ambiente ed energia, comprese quelle precedentemente esercitate dalle Province in base alla normativa regionale nelle stesse materie.

9. Mediante l'Agenzia di cui all'articolo 16 la Città metropolitana di Bologna e le Province possono esercitare altresì le funzioni loro attribuite in materia ambientale dall'articolo 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56 del 2014.

10. Mediante l'Agenzia di cui all'articolo 19 la Regione esercita le funzioni di gestione in materia di difesa del suolo e della costa e di protezione civile, comprese quelle precedentemente esercitate dalle Province.

11. La Regione coordina le Agenzie di cui agli articoli 16 e 19 e, al fine di realizzare l'esercizio unitario e coerente delle funzioni, assicura la piena interoperabilità delle banche dati relative alle materie individuate ai punti a), d), e) e h) dell'articolo 14, in particolare sotto i profili di scambio e riutilizzo delle informazioni.

 

SEZIONE II

Funzioni in materia di ambiente e di energia. Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna

 

     Art. 16. Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. Funzioni in materia di ambiente

1. L'Agenzia istituita ai sensi della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) è ridenominata "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia".

2. Mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e). Nelle stesse materie sono esercitate attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia tutte le funzioni già esercitate dalle Province in base alla legge regionale.

3. Mediante l'Agenzia sono altresì esercitate le funzioni relative a:

a) l'autorizzazione unica ambientale (AUA), in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35);

b) l'autorizzazione all'immersione in mare e al ripascimento costiero prevista dall'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

c le funzioni già conferite alle Province ai sensi della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), fatta salva l'applicazione degli articoli 6 e 7 della medesima legge.

d) la gestione del demanio della navigazione interna e il rilascio delle concessioni di cui alla lettera d) dell'articolo 30;

d bis) la gestione, mediante apposita struttura organizzativa, delle attività in materia di informazione ed educazione alla sostenibilità definite e previste dalla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità), secondo le direttive della Giunta regionale [1].

3 bis. Nelle funzioni di cui alla lettera d bis) del comma 3 rientrano le seguenti:

a) gestione del Programma triennale dell'informazione ed educazione alla sostenibilità (INFEAS) e sue principali azioni di sistema;

b) gestione del portale web ed altri canali informativi, dei sistemi di documentazione e formazione a supporto;

c) coordinamento e supporto dei Centri di educazione alla sostenibilità istituiti dagli enti locali in collaborazione con il volontariato del territorio;

d) promozione e supporto al coordinamento delle azioni di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità attivati dalle strutture della Regione;

e) promozione di campagne di comunicazione regionali sugli stili di vita sostenibili;

f) azioni di stakeholder engagement, intese come rapporto e collaborazione con istituzioni scolastiche, Università e ricerca, associazioni ambientali e consumatori nella promozione della cultura ambientale e della sostenibilità;

g) promozione di progetti europei e partecipazione alle reti nazionali e internazionali che promuovono la formazione ed educazione alla sostenibilità [2].

4. Il Comitato d'indirizzo di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituito da un Comitato interistituzionale con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dell'Agenzia. Il Comitato interistituzionale è composto da:

a) l'assessore regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di presidente;

b) l'assessore regionale competente in materia di sanità;

c) l'assessore regionale competente in materia di energia;

d) il sindaco della Città metropolitana di Bologna o un suo delegato.

e) i presidenti delle Province o loro delegati.

5. Il Comitato interistituzionale si dota di un Comitato tecnico consultivo paritetico, composto da dirigenti regionali e dell'Agenzia competenti in materia di ambiente e di energia, con il compito di coordinare la corretta attuazione dei piani e programmi e la omogenea applicazione delle disposizioni normative nelle suddette materie.

6. Con cadenza almeno annuale il Comitato interistituzionale verifica con i soggetti istituzionali del territorio l'andamento dell'attività dell'Agenzia in relazione alla coerenza con gli indirizzi strategici, l'omogeneità delle procedure e il rispetto degli obiettivi di semplificazione.

7. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 44 del 1995, le parole "cinque anni, prorogabili, di norma, una sola volta" sono sostituite con le parole "per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabili una sola volta per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni.".

8. Il personale dell'Agenzia che svolge funzioni di vigilanza e controllo con qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria appartiene a una sezione separata dell'Agenzia, che risponde direttamente al direttore generale.

9. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è riformata la legge regionale n. 44 del 1995 che, nelle more della sua modifica, si applica integralmente all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.

 

     Art. 17. Funzioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia in materia di energia

1. Mediante apposita sezione dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di energia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera n), ed in particolare:

a) autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti sino a 150 KV e altri elettrodotti di interesse non nazionale;

b) autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia, salve le funzioni riservate alle competenze dello Stato;

c) autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di metanodotti di interesse non nazionale;

d) permessi di ricerca geotermici e concessioni geotermiche non espressamente riservati allo Stato;

e) autorizzazioni relative a oli minerali e GPL, di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e di cui al decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239), fatte salve quelle espressamente riservate allo Stato;

f) autorizzazioni alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di biometano;

g) autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di bioraffinazione di cui al decreto del Ministro per lo sviluppo economico 9 ottobre 2013, n. 139 (Regolamento concernente specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili).

2. Mediante la sezione competente in materia di energia di cui al comma 1, sono inoltre esercitate le funzioni di affidamento dei servizi della distribuzione di gas naturale ai sensi del decreto del Ministro per lo sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 (Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222) nei casi in cui sia stata individuata la Provincia come stazione appaltante, nonché il potere sostitutivo previsto dall'articolo 3 dello stesso decreto, fatte salve le competenze dei Comuni in materia.

3. Mediante la sezione competente in materia di energia di cui al comma 1, sono altresì esercitate le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche, nonché le funzioni previste dall'articolo 26 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) in materia di supporto tecnico-scientifico, assistenza tecnica e attività di studio e ricerca e attività informativa, nonché le funzioni di osservatorio.

4. La Regione esercita le funzioni relative al rilascio delle intese per le opere di competenza statale, previa acquisizione del parere da parte dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.

 

SEZIONE III

Parchi e biodiversità

 

     Art. 18. Enti di gestione per i parchi e la biodiversità

1. Sono confermate in capo agli enti di gestione per i parchi e la biodiversità le funzioni loro attribuite dalla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano).

2. Agli enti di gestione sono altresì attribuite le seguenti funzioni:

a) gestione delle Riserve naturali regionali;

b) gestione dei Siti della Rete natura 2000. Per il restante territorio le suddette funzioni sono gestite dai Comuni e dalle loro Unioni, anche tramite convenzioni con gli enti di gestione per i parchi e la biodiversità;

c) istituzione e gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, previa proposta della Provincia territorialmente interessata;

d) istituzione e coordinamento della gestione delle aree di riequilibrio ecologico;

e) valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale nonché dei progetti e interventi approvati dalla Provincia e dal Comune e che interessano il territorio della macroarea, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali).

3. Agli enti di gestione, in relazione al territorio delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000, sono inoltre attribuite:

a) la valutazione d'incidenza nelle aree protette, di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 2004;

b) le funzioni di cui alla legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna), fatte salve quelle riservate alla competenza della Regione da tale legge e ferma restando la competenza dell'Agenzia di cui all'articolo 16 per le restanti parti del territorio regionale;

c) le funzioni conferite alle Province ai sensi della legge regionale n. 24 del 2011 e della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000), salvo quanto stabilito dal comma 5.

4. Le funzioni di approvazione del progetto d'intervento particolareggiato, del piano territoriale del parco, del regolamento generale del parco, del regolamento della riserva e del programma triennale di tutela e di valorizzazione della riserva, rispettivamente previsti dagli articoli 27, 28, 32, 46 e 47 della legge regionale n. 6 del 2005, sono attribuite alla Regione. Sono altresì attribuite alla regione le funzioni di approvazione delle misure di conservazione o dei piani di gestione dei siti della rete natura di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004, su proposta dei rispettivi enti di gestione.

5. Agli enti di gestione, in relazione al territorio delle aree protette, sono delegate le funzioni disciplinate dalla legge regionale 2 aprile 1996, n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 352 del 23 agosto 1993). Per il restante territorio le suddette funzioni sono delegate ai Comuni e alle loro Unioni. Sono fatte salve le funzioni riservate alla competenza della Regione dalle suddette leggi.

6. Al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione della biodiversità, la tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge e sentito l'ente per i parchi e la biodiversità del delta del Po, la Giunta regionale propone alla Regione Veneto ed al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare un'intesa, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), per l'istituzione del parco interregionale del delta del Po secondo le perimetrazioni e le zonizzazioni dei due parchi regionali esistenti.

 

SEZIONE IV

Funzioni in materia di sicurezza territoriale e protezione civile

 

     Art. 19. Riordino delle funzioni amministrative. Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile

1. La Regione, i Comuni e le loro Unioni continuano ad esercitare le funzioni attribuite a loro e alle Comunità montane dall'ordinamento regionale nelle materie di cui all'articolo 14, comma 1, lettera m), della presente legge e in particolare dalla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile).

2. La Regione riorganizza le funzioni di sicurezza territoriale e protezione civile dettando norme atte a garantire l'esercizio coordinato delle funzioni fra i vari livelli istituzionali, anche al fine di rendere omogenea e unitaria la disciplina dei procedimenti per il superamento delle emergenze e per le fasi successive all'emergenza.

3. L'Agenzia regionale di protezione civile, istituita con la legge regionale n. 1 del 2005, è ridenominata "Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile" ed esercita le funzioni attribuitele dalla suddetta legge regionale, comprese quelle attribuite alle Province, articolandole per sezioni territoriali. Le sezioni sono articolate tenendo conto dell'omogeneità dei bacini idrografici come individuati dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 140 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).

4. Le funzioni di gestione nelle materie previste dall'articolo 14, comma 1, lettere h), i), l) ed m) sono esercitate dalla Regione mediante l'Agenzia di cui al comma 3.

5. Mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, la Regione cura in particolare la progettazione e realizzazione interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sicurezza idraulica, esercita le funzioni afferenti al servizio di piena, al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica. L'Agenzia rilascia inoltre i pareri previsti dalla normativa di settore. Esercita altresì le funzioni in materia di trasporto marittimo e fluviale previste dall'articolo 30, comma 1, lettere c), f) e g).

6. L'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile è dotata di un Comitato tecnico composto dai dirigenti regionali competenti in materia di sicurezza territoriale e di navigazione interna con il compito di coordinare la corretta attuazione dei piani e programmi e l'omogenea applicazione delle disposizioni normative.

7. Al comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005 dopo le parole "e rinnovabile" sono aggiunte le parole "una sola volta per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni".

8. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è riformata la legge regionale n. 1 del 2005.

 

     Art. 20. Forme di raccordo per il funzionamento delle Autorità di bacino

1. Sono attribuite all'Autorità di bacino del Reno istituita con legge regionale 25 maggio 1992, n. 25 (Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Reno) le funzioni di segreteria tecnica, comprese quelle di segretario, dell'Autorità dei bacini regionali istituita con legge regionale 29 marzo 1993, n. 14 (Istituzione dell'Autorità dei bacini regionali) sino al compiuto insediamento delle Autorità di distretto previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. I costi del personale di cui al comma 1, che è a tal fine attribuito all'Autorità di bacino del Reno, rimangono ad esclusivo carico della Regione Emilia-Romagna.

3. Previa intesa con la Regione Marche e la Regione Toscana, sono attribuite all'Autorità di cui al comma 1 le funzioni di segreteria tecnica, comprese quelle di segretario, dell'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca istituita con la legge regionale 24 marzo 2000, n. 21 (Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca).

 

SEZIONE V

Riordino delle funzioni amministrative dei Comuni e delle loro Unioni

 

     Art. 21. Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni

1. Nelle materie di cui al presente capo, sono confermate ai Comuni e alle loro Unioni le funzioni ad essi attribuite dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresa la pianificazione comunale delle attività estrattive. Restano altresì ferme le attribuzioni ai Comuni in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale n. 9 del 1999.

2. Sono altresì attribuite ai Comuni e alle loro Unioni:

a) le funzioni già delegate alle Comunità montane e alle Province ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionale 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6);

b) le funzioni in materia di vincolo idrogeologico già delegate ai Comuni, alle Comunità montane e alle Province dagli articoli 148, comma 3, e 149, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1999;

c) le funzioni amministrative concernenti la tutela dei castagneti e il controllo delle fabbriche per la produzione del tannino dal legno di castagno, già delegate alle Comunità montane e alle Province dall'articolo 148, comma 1, della legge regionale n. 3 del 1999;

d) le funzioni in materia di spegnimento degli incendi boschivi, già delegate alle Province dall'articolo 177, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1999, con l'avvalimento dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di cui all'articolo 19;

e) le funzioni relative al rilascio del parere per l'abbattimento delle alberature stradali già delegate alle Comunità montane e alle Province dall'articolo 148, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1999.

3. I Comuni, anche attraverso le loro Unioni, esercitano le funzioni in materia sismica già svolte ai sensi della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), nel rispetto degli standard organizzativi minimi stabiliti dalla Giunta regionale in base all'articolo 3, comma 4 della stessa legge. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge si avvalgono stabilmente delle strutture tecniche regionali ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge regionale n. 19 del 2008, stipulano accordi con la Regione per definire, in via anticipata, la data di decorrenza dell'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica, con conseguente cessazione dell'avvalimento.

4. Restano confermate in capo ai Comuni e alle Unioni subentrate alle Comunità montane soppresse le funzioni attribuite dalla legge regionale n. 1 del 2005, in materia di protezione civile, rispettivamente ai Comuni e alle Comunità montane.

5. Restano altresì confermate le funzioni riconosciute alle Unioni montane, subentrate alle comunità montane, in materia di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.

 

SEZIONE VI

Disposizioni finali

 

     Art. 22. Personale dipendente delle Agenzie e degli enti di governo delle funzioni in materia di ambiente, di energia, di difesa del suolo e della costa e di protezione civile

1. La Regione individua i dipendenti dell'amministrazione regionale nonché i dipendenti della Città metropolitana di Bologna e delle Province da assegnare all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, agli enti di gestione per i parchi e la biodiversità, alle Unioni di Comuni e all'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR).

2. Il personale individuato ai sensi del comma 1 è trasferito o assegnato con le modalità di cui all'articolo 67.

3. La Regione assegna con distacco funzionale il personale regionale necessario all'adempimento delle nuove funzioni attribuite all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia; il personale della Città metropolitana e delle Province necessario allo svolgimento delle medesime funzioni è trasferito all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. La Regione adegua i finanziamenti all'Agenzia in considerazione delle nuove funzioni attribuite e degli oneri corrispondenti al personale trasferito.

4. Il personale della Città metropolitana e delle Province necessario allo svolgimento delle funzioni assegnate ad ATERSIR è trasferito all'Agenzia. I costi del personale sono coperti con le modalità previste dalla legge regionale legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai sevizi pubblici locali dell'ambiente).

 

CAPO II

Trasporti e viabilità

 

     Art. 23. Oggetto

1. Il presente capo ha ad oggetto le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale (TPL) e la relativa programmazione, il trasporto ferroviario, anche in ambito metropolitano, il trasporto marittimo e fluviale, la navigazione interna, il trasporto aereo, il trasporto privato e la viabilità spettanti a Regione, Città metropolitana di Bologna e Province, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge n. 56 del 2014 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)).

2. Il presente capo individua, altresì, le funzioni amministrative della Regione in materia di trasporto marittimo, fluviale e di navigazione interna e disciplina la gestione delle idrovie e della navigazione interna da parte dell'Agenzia interregionale del fiume Po (AIPO) in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera f bis) dell'accordo allegato alla legge regionale 22 novembre 2001, n. 42 (Istituzione dell'Agenzia interregionale del fiume Po (AIPO)) come modificato dall'articolo 55 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012).

 

SEZIONE I

Trasporto pubblico, autorizzazioni per il trasporto privato e viabilità

 

     Art. 24. Funzioni della Regione in materia di trasporti e viabilità

1. La Regione esercita le funzioni di pianificazione e programmazione attraverso il piano regionale integrato dei trasporti (PRIT), principale strumento di indirizzo del settore.

2. In materia di trasporto pubblico locale, la Regione esercita altresì le funzioni amministrative di:

a) programmazione del servizio ferroviario regionale (SFR) che per la parte riguardante il servizio ferroviario metropolitano (SFM) si attua d'intesa con la Città metropolitana di Bologna;

b) zonizzazione del territorio regionale ai fini tariffari dei servizi ferroviari regionali e locali e dei servizi autofiloviari;

c) definizione delle politiche tariffarie, delle tipologie dei titoli di viaggio e regolazione dei livelli tariffari, anche riferiti ai servizi integrati, dei servizi ferroviari regionali e locali e dei servizi autofiloviari di trasporto pubblico locale di bacino e di interbacino;

3. In materia di viabilità, la Regione esercita le funzioni amministrative di:

a) indirizzo in materia di progettazione, costruzione, manutenzione, sicurezza e gestione delle strade.

b) gestione del Centro di monitoraggio regionale per la sicurezza stradale, attivato ai sensi del piano nazionale della sicurezza stradale, di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e predisposizione dell'archivio regionale delle strade di cui all'articolo 27 della presente legge;

c) disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle Regioni e degli enti locali in attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 (Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali).

4. Sono fatte salve le funzioni di cui alla parte III, titolo VI, capo VI della legge regionale n. 3 del 1999 in materia di viabilità di interesse regionale, come definita all'articolo 163 della medesima legge.

5. In materia di aeroporti ed interporti, la Regione esercita le funzioni amministrative di:

a) programmazione e gestione degli aeroporti di interesse regionale e locale;

b) intesa con lo Stato per la programmazione e la realizzazione degli interventi di comune interesse negli aeroporti di rilievo nazionale ed internazionale, acquisita la proposta della Città metropolitana di Bologna;

c) programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo regionale;

d) intesa con lo Stato per la programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale, acquisita la proposta della Città metropolitana di Bologna.

 

     Art. 25. Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province in materia di trasporto

1. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni amministrative di pianificazione del trasporto pubblico locale autofiloviario; sono confermate le funzioni previste dall'articolo 19 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) in capo alle Agenzie locali per la mobilità, che le svolgono, quali enti di governo, nei rispettivi ambiti ottimali sovrabacinali, individuati ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni).

2. In coerenza con l'articolo 1, comma 90, della legge n. 56 del 2014 e con l'articolo 1, comma 609, della legge n. 190 del 2014, gli enti locali partecipanti alle Agenzie locali per la mobilità provvedono ad adeguare le stesse nelle forme organizzative previste all'articolo 25 della legge regionale n. 10 del 2008, secondo gli ambiti territoriali ottimali come definiti ai sensi del comma 1.

3. Al fine di garantire l'esercizio coordinato delle funzioni di pianificazione del trasporto pubblico locale, la Città metropolitana di Bologna e le Province, in relazione agli ambiti ottimali come definiti ai sensi del comma 1 del presente articolo, sottoscrivono appositi accordi.

4. La Città metropolitana di Bologna concorre, d'intesa con la Regione, alla programmazione del servizio ferroviario metropolitano (SFM) nell'ambito del servizio ferroviario regionale (SFR) e alle intese di cui all'articolo 24, comma 5, lettere b) e d). Tale intesa è di norma annuale e comunque prevista ogniqualvolta vi siano significativi atti di programmazione del servizio.

5. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano inoltre le funzioni amministrative di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, comprensive di quelle per il rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali ed alle competizioni sportive su strada.

 

     Art. 26. Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province in materia di viabilità

1. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni di costruzione, gestione, compresa la manutenzione, classificazione e declassificazione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente.

2. Le funzioni di classificazione e declassificazione delle strade provinciali sono svolte secondo quanto previsto dalla legge regionale 19 agosto 1994, n. 35 (Norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico).

 

     Art. 27. Catasto delle strade e archivio regionale delle strade

1. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e le Province collaborano alla redazione e all'aggiornamento di un catasto delle strade provinciali e comunali.

2. La Regione predispone e provvede a rendere disponibile, sul proprio sito web, l'Archivio regionale delle strade (ARS) costituito dall'elenco delle strade regionali, provinciali e comunali ricadenti nel territorio regionale, con l'indicazione di tutte le informazioni fornite dagli enti proprietari delle strade e comprensivo di quelle riguardanti le strade percorribili dai veicoli e dai trasporti eccezionali.

3. L'ARS costituisce il riferimento informativo per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di viabilità, nonché per il coordinamento della funzione amministrativa di rilascio delle autorizzazioni dei trasporti eccezionali.

4. Anche al fine del periodico aggiornamento dell'ARS, la Città metropolitana di Bologna, le Province e i Comuni comunicano tempestivamente alla Regione i provvedimenti di classificazione e declassificazione delle strade adottati ai sensi della legge regionale n. 35 del 1994.

 

     Art. 28. Trasporti eccezionali e competizioni sportive su strada

1. Al fine di assicurare modalità di esercizio univoche nel territorio regionale, la Regione esercita il coordinamento della funzione di rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla Città metropolitana di Bologna e dalla Provincia nel cui territorio ha sede legale la ditta richiedente o dal primo ente sulle cui strade avviene il transito, nel caso la ditta abbia sede legale fuori dal territorio regionale. L'ente rilascia l'autorizzazione per l'intero territorio regionale con riferimento all'ARS, previo eventuale nulla osta degli enti proprietari delle strade.

3. Con riferimento alle competizioni sportive su strada le autorizzazioni sono rilasciate dai soggetti e con le modalità di cui all'articolo 233 della legge regionale n. 3 del 1999.

 

     Art. 29. Decorrenza e continuità delle funzioni

1. L'esercizio delle funzioni di cui alla presente sezione decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale, sono fatti salvi gli atti adottati secondo la disciplina previgente in materia, fino all'esercizio da parte della Regione delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 2, concernenti la zonizzazione del territorio regionale di cui alla lettera b) e le politiche tariffarie come individuate alla lettera c).

 

SEZIONE II

Trasporto marittimo e fluviale e navigazione interna

 

     Art. 30. Funzioni della Regione in materia di trasporto marittimo e fluviale e navigazione interna

1. In materia di trasporto marittimo e fluviale, la Regione esercita le funzioni di pianificazione e programmazione nell'ambito del PRIT e le funzioni amministrative relative:

a) all'approvazione del piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classi I e II di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale);

b) alla disciplina della navigazione interna nei corsi d'acqua classificati navigabili;

c) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto, con riferimento all'idrovia ferrarese;

d) alla gestione del demanio della navigazione interna, rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, con riferimento all'idrovia ferrarese;

e) all'Intesa con lo Stato nella programmazione del sistema idroviario padano-veneto;

f) alla polizia di navigazione di competenza regionale, nonché di soccorso in appoggio alle esigenze del turismo fluviale, con riferimento all'idrovia ferrarese;

g) all'ispettorato di porto;

h) alla programmazione e pianificazione degli interventi di infrastrutturazione nei porti, sulla base delle proposte formulate dai Comuni sedi di porti appartenenti alla categoria II classe III di cui alla legge n. 84 del 1994.

 

     Art. 31. Funzioni delle Province in materia di navigazione marittima

1. Le Province competenti per territorio esercitano le funzioni amministrative relative all'approvazione del piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classe III di cui all'articolo 5, comma 4, della legge n. 84 del 1994.

2. La Città metropolitana di Bologna e le Province competenti per territorio esercitano le funzioni amministrative relative all'estimo navale, nonché l'autorizzazione delle scuole nautiche e la relativa vigilanza amministrativa.

 

     Art. 32. Funzioni dei Comuni in materia di porti di rilievo regionale

1. I Comuni sedi di porti appartenenti alla categoria II classe III di cui alla legge n. 84 del 1994 esercitano tutte le funzioni amministrative relative agli interventi di infrastrutturazione nei porti.

 

     Art. 33. Funzioni delegate ad AIPO in materia di navigazione interna

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera f bis), dell'Accordo costitutivo di AIPO, come modificato dall'articolo 55 della legge regionale n. 24 del 2009, sono delegate ad AIPO, che le esercita limitatamente all'asta del fiume Po nel territorio emiliano-romagnolo, le funzioni indicate al comma 4 del presente articolo.

2. Per i tratti navigabili assegnati ad AIPO, la Regione concorre alla programmazione dello Stato del sistema idroviario padano-veneto, d'intesa con le Regioni interessate, ai sensi dell'articolo 104, comma 1, lettera ff), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59).

3. Resta di competenza della Regione quanto non espressamente indicato al comma 4.

4. Le funzioni, i compiti e le attività delegate ad AIPO per i tratti navigabili dell'ambito territoriale di cui al comma 1 sono le seguenti:

a) gestione del sistema idroviario padano-veneto del fiume Po, nonché gestione delle banchine e infrastrutture per la navigazione ivi connesse;

b) gestione del demanio della navigazione interna, rilascio delle concessioni, vigilanza e controllo sulla corretta occupazione del demanio della navigazione interna sulla base delle direttive emanate dalla Regione;

c) esercizio delle funzioni di ispettorato di porto, di polizia di navigazione di competenza regionale, nonché di soccorso in appoggio alle esigenze del turismo fluviale;

d) esercizio delle funzioni di stazione appaltante per interventi da realizzare nel sistema idroviario padano-veneto del fiume Po dalla fase progettuale al collaudo relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti, alla realizzazione di pronti interventi, nonché alla realizzazione di nuove opere e di adeguamenti straordinari di nuove strutture relative alle vie navigabili finalizzate ad un uso multifunzionale delle vie d'acqua e all'ammodernamento e potenziamento della rete, delle opere idroviarie e dei relativi impianti;

e) supporto per l'esercizio del servizio di piena relativo alla navigabilità del fiume Po;

f) gestione di opere, impianti, mezzi, attrezzature, materiali od altri beni attinenti ad attività strettamente collegate alla navigazione, ivi compresa la gestione della rete radiotelefonica;

g) utilizzo, acquisto, manutenzione e riparazione dei mezzi meccanici e nautici necessari per la migliore funzionalità delle vie navigabili;

h) attività di dragaggio e di segnalazione;

i) gestione del sistema di controllo finalizzato alla sicurezza della navigazione ed al contenimento delle escavazioni abusive;

l) autorità portuale per le aree portuali regionali lungo il fiume Po;

m) proposizione alle Regioni dell'Intesa interregionale per la navigazione interna di programmi di intervento tecnico-funzionali per il miglioramento della fruizione delle vie d'acqua e di strutture ad esse collegate al fine di incrementare e migliorare il trasporto e il diporto nautico.

5. In deroga all'articolo 20 della legge regionale n. 7 del 2004, il pagamento dei depositi cauzionali e i relativi canoni inerenti le concessioni demaniali rilasciate da AIPO, saranno disposti a favore di AIPO stessa. La Giunta regionale disciplina, con apposito atto da pubblicare nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), le modalità di svolgimento dei rapporti tra Regione e AIPO anteriori alla presente legge, in materia di demanio della navigazione interna.

 

     Art. 34. Disposizioni in materia di personale, risorse finanziarie e strumentali di AIPO

1. La Regione Emilia-Romagna conferma il distacco del personale regionale ad AIPO, attivato ai sensi dell'articolo 54, comma 6, della legge regionale n. 24 del 2009, che continua fino alla data del trasferimento da attuare, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 66, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del primo contratto nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2. Il trasferimento del personale regionale è disposto, con atto del dirigente competente, nel rispetto delle procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)).

3. Il rapporto di lavoro del personale trasferito continua con AIPO che applica, dalla data del subentro, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali e integrativi vigenti presso l'amministrazione regionale al momento del trasferimento fino alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo successivo al trasferimento.

4. A decorrere dal trasferimento del personale, AIPO aumenta, mentre la Regione riduce in modo corrispondente, la propria dotazione organica e le risorse finanziarie destinate al trattamento economico del precitato personale, compresi i fondi per il trattamento accessorio.

5. La Giunta regionale, previa intesa con AIPO, disciplina con proprio atto i rapporti tra i due enti in ordine al trasferimento di beni strumentali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35, e delle risorse finanziarie a seguito della delega delle funzioni, nonché al trasferimento del personale.

 

     Art. 35. Affidamento e attribuzione ad AIPO dei beni regionali funzionali alle attività delegate

1. La Regione affida ad AIPO la gestione e le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni immobili appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile regionale, insistenti sul territorio di cui all'articolo 33, comma 1, funzionali allo svolgimento delle attività delegate.

2. I beni immobili sono affidati in gestione ad AIPO con vincolo di destinazione all'esercizio delle funzioni delegate, nello stato di fatto, di diritto, conservazione e consistenza in cui attualmente si trovano, sulla base di apposita convenzione amministrativa gratuita, che specificherà anche i vincoli gravanti sui beni stessi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). All'atto della presa in consegna dei beni immobili da parte di AIPO, le parti procederanno in contraddittorio alla redazione di un verbale di consegna, comprendente l'elenco puntuale degli immobili assegnati, redatto sulla base dell'inventario dei beni immobili risultante nei registri di consistenza della Regione Emilia-Romagna.

3. AIPO, previa comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, dovrà eseguire a sua cura sui beni immobili di cui al comma 2 tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari alla conservazione dei beni affidati in gestione, nonché provvedere a tutte le attività inerenti e conseguenti la gestione degli stessi, ivi compresi gli adeguamenti alle normative edilizie e di sicurezza, il pagamento delle imposte, contributi e tasse a carico della proprietà, attuali o di futura istituzione.

4. I beni mobili, di proprietà della Regione Emilia-Romagna, attualmente assegnati ad AIPO per l'esercizio delle funzioni oggetto di avvalimento, ad eccezione di quelli di cui al comma 5, vengono ceduti a titolo gratuito dalla Regione stessa ad AIPO, previa individuazione dei singoli beni, distinti per categorie, con specifica determinazione del dirigente regionale competente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali- Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n.11).

5. I beni mobili registrati, fatta eccezione per gli autoveicoli ai quali si applica il comma 4, sono affidati dalla Regione ad AIPO in comodato gratuito, nello stato di fatto, di diritto, conservazione e consistenza in cui attualmente si trovano, con vincolo di destinazione all'esercizio delle funzioni delegate. All'atto della presa in consegna dei beni mobili da parte di AIPO, le parti procederanno in contraddittorio alla redazione di un verbale di consegna, comprendente l'elenco puntuale dei beni mobili assegnati, redatto sulla base dell'inventario dei beni mobili patrimoniali della Regione Emilia-Romagna di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2000. AIPO, previa comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, dovrà eseguire a sua cura sui beni mobili di cui al presente comma tutti gli interventi di manutenzione necessari alla conservazione dei beni affidati in gestione, nonché provvedere a tutte le attività inerenti e conseguenti la gestione degli stessi, ivi compresi gli adeguamenti alle normative di sicurezza, il pagamento delle imposte e tasse a carico della proprietà, attuali o di futura istituzione. L'eventuale affidamento di nuovi beni della tipologia di cui al presente comma sarà regolato dalle medesime disposizioni.

 

CAPO III

Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura

 

     Art. 36. Oggetto

1. Oggetto del presente capo è il riordino delle funzioni in materia di agricoltura, di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne e di pesca marittima e maricoltura.

 

SEZIONE I

Funzioni in materia di agricoltura

 

     Art. 37. Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione in materia agricola ed agroalimentare, di programmazione e gestione degli interventi di attuazione delle politiche comunitarie, nonché l'esercizio di tutte le funzioni amministrative in materia di agricoltura rientranti nella sfera di competenza regionale sulla base della normativa comunitaria, statale e regionale.

2. In relazione alle previsioni della disciplina dell'Unione europea e della relativa normativa nazionale di applicazione, la Regione e l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA), ciascuno per i propri ambiti di competenza, esercitano le funzioni loro spettanti.

3. La Giunta regionale dispone ogni misura organizzativa atta a fronteggiare esigenze di intervento di carattere emergenziale connesse all'attuazione della disciplina dell'Unione europea su specifiche attività stipulando appositi accordi e protocolli di intervento, anche con le amministrazioni dello Stato e le sue articolazioni decentrate.

 

     Art. 38. Funzioni delle Province, della Città metropolitana di Bologna, delle Unioni di Comuni e di altri enti subentrati alle Comunità montane in materia di agricoltura

1. Le funzioni amministrative in materia di agricoltura esercitate ai sensi della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) o in applicazione di specifiche leggi di settore, dalle Province, dalla Città metropolitana di Bologna, dalle Unioni di Comuni e da altri enti subentrati alle Comunità montane sono attribuite alla Regione. Sono altresì attribuite alla regione le funzioni amministrative esercitate dalle Provincie ai sensi della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale).

2. Con atto della Giunta regionale, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 1, sono disposte le misure organizzative tese all'esercizio delle funzioni in capo alla Regione.

3. Al fine di garantire continuità nell'esercizio delle funzioni, fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 68, comma 3, le Province, la Città metropolitana di Bologna, le Unioni di Comuni e gli altri enti subentrati alle Comunità montane continuano ad esercitare le funzioni di cui alla legge regionale n. 15 del 1997 o previste da specifiche leggi di settore e le funzioni affidate da AGREA ai sensi della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)).

 

     Art. 39. Conferenza agricola

1. Al fine di valorizzare le peculiarità produttive, ambientali e territoriali e sostenere lo sviluppo socio-economico dell'agricoltura regionale ed allo scopo di assicurare la partecipazione e la consultazione delle amministrazioni provinciali e locali è istituita la Conferenza agricola.

2. La Conferenza, presieduta dall'assessore regionale in materia di agricoltura e composta dai presidenti delle Province e dal sindaco della Città Metropolitana di Bologna o loro delegati, è consultata sulle linee programmatiche, sugli indirizzi e sui principali documenti settoriali di pianificazione e di attuazione.

3. La partecipazione alla Conferenza di cui al presente articolo non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico dell'amministrazione regionale.

 

SEZIONE II

Funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne

 

     Art. 40. Funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria e in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica che restano confermati alle Province ed alla Città metropolitana di Bologna.

2. Con atto della Giunta regionale, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 1, vengono disposte le misure organizzative tese all'esercizio delle funzioni in capo alla Regione.

3. Al fine di garantire continuità nell'esercizio delle funzioni, fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 68, comma 3, le Province e la Città metropolitana di Bologna continuano ad esercitare le funzioni di cui alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE) e alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne).

 

     Art. 41. Comitati di consultazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne

1. Al fine di coordinare la programmazione e pianificazione faunistico-venatoria e l'esercizio venatorio sull'intero territorio regionale, assicurando la necessaria partecipazione delle amministrazioni provinciali e locali sui principali documenti settoriali di pianificazione e di attuazione, è istituito il Comitato di consultazione presieduto dall'assessore regionale e composto dai presidenti delle Province e dal sindaco della Città metropolitana di Bologna o loro delegati.

2. Al fine di coordinare la pianificazione e gli interventi di salvaguardia e conservazione della fauna ittica, ivi compresi quelli di ripristino e mantenimento degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca nelle acque interne garantendo la partecipazione e consultazione delle amministrazioni provinciali e locali, è istituito il Comitato di consultazione presieduto dall'assessore regionale e composto dai presidenti delle Province e dal sindaco della Città metropolitana di Bologna o loro delegati.

3. La partecipazione ai Comitati di cui al presente articolo non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico dell'amministrazione regionale.

 

SEZIONE III

Funzioni in materia di pesca marittima e maricoltura

 

     Art. 42. Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di pesca marittima, maricoltura e attività connesse che rientrano nella sfera di competenza regionale.

2. Le funzioni amministrative di concessione, di liquidazione dei contributi e di controllo sulla destinazione dei fondi su programmi di intervento in materia di pesca marittima, maricoltura ed attività connesse, affidate alle Province costiere di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini ai sensi dell'articolo 80 della legge regionale n. 3 del 1999 sono attribuite alla Regione.

 

SEZIONE IV

Disposizioni finali

 

     Art. 43. Adeguamento delle leggi di settore

1. Con successivi provvedimenti normativi verranno apportate le necessarie modifiche alla legge regionale n. 15 del 1997, alla legge regionale n. 8 del 1994, alla legge regionale n. 3 del 2007, alla legge regionale n. 11 del 2012 e alle ulteriori leggi di settore concernenti l'esercizio di funzioni nelle materie di cui al presente capo.

 

CAPO IV

Attività produttive, commercio e turismo

 

     Art. 44. Ogetto

1. Il presente capo disciplina le funzioni in materia di attività produttive di competenza regionale ed, in particolare, quelle in materia di industria e servizi, ricerca e innovazione, internazionalizzazione delle imprese, fiere, commercio, turismo, artigianato, cooperazione, coordinamento e sviluppo della rete degli Sportelli unici come disciplinata dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4 (Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010), anche ai fini della diversa allocazione delle competenze spettanti a ciascun livello del governo territoriale.

2. Il riordino delle funzioni in materia di demanio marittimo è definito con apposita legge regionale e, nelle more, tali funzioni continuano ad essere disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale).

 

     Art. 45. Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e di pianificazione, nonché l'adozione dei relativi piani e programmi di intervento, nelle materie di cui all'articolo 44.

2. La Regione esercita inoltre:

a) i rapporti con lo Stato e l'Unione europea, nonché lo sviluppo delle relazioni internazionali per il sistema produttivo.

b) il conferimento delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali di cui all'articolo 105, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 112 del 1998;

c) le funzioni non specificatamente delegate o attribuite agli enti locali da leggi regionali o nazionali.

3. La Giunta regionale dispone altresì le misure organizzative atte a fronteggiare esigenze di intervento connesse all'utilizzo dei fondi e all'attuazione dei programmi dell'Unione europea.

 

     Art. 46. Rete degli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP)

1. Con riferimento allo Sportello unico telematico e alla rete regionale dei SUAP, la Regione assicura il coordinamento dei SUAP e lo sviluppo della piattaforma e della banca dati regionale, così come previsto dall'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2010.

2. Alla Città metropolitana di Bologna e alle Province spettano le funzioni di coordinamento della rete dei SUAP e di supporto tecnicoministrativo, anche sulla base della piattaforma telematica prevista dalla legge regionale n. 4 del 2010 e attraverso l'utilizzazione della banca dati regionale dei procedimenti SUAP ivi prevista.

3. La Regione supporta la Città metropolitana di Bologna, le Province e le Unioni di Comuni per lo sviluppo di un sistema della rete dei SUAP basata su ulteriori livelli di integrazione, in particolare per la gestione dei procedimenti caratterizzati da un elevato impatto economico e produttivo.

4. Restano confermate in capo ai Comuni ed alle Unioni di Comuni le funzioni di gestione dei SUAP, attraverso l'utilizzo di modalità telematiche.

 

     Art. 47. Funzioni della Città metropolitana di Bologna, delle Province e dei Comuni e loro Unioni in materia di commercio e turismo

1. In materia di commercio, la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni relative a:

a) scelte di pianificazione inerenti le grandi strutture di vendita di rilievo sovracomunale;

b) definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento per la riqualificazione dei centri commerciali naturali di cui alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L. R. 7 dicembre 1994, n. 49);

c) collaborazione con la Regione ai fini dell'attività dell'Osservatorio regionale del commercio.

2. In materia di turismo, la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni relative a:

a) la definizione di proposta dei programmi turistici di promozione locale (PTPL) con i quali vengono stabilite le priorità degli interventi per lo sviluppo delle attività di promozione turistica a carattere locale di cui alla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della l.r. 9 agosto 1993, n. 28);

b) la definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento per la qualificazione degli impianti e delle stazioni sciistiche di cui alla legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna);

c) la definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento in materia di porti di cui alla legge regionale 9 marzo 1983, n. 11 (Modificazioni della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19, riguardante il sistema portuale dell'Emilia-Romagna).

3. In materia di turismo, la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano inoltre le funzioni di relative a:

a) gestione di attività amministrative connesse PTPL di cui al comma 2, lettera a);

b) raccolta dati relativi alle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, con particolare riferimento ai dati riguardanti ricettività, attrezzature e servizi;

c) coordinamento e gestione del servizio di statistica turistica, con particolare riferimento alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza ricettiva ed il movimento turistico elencati nel piano statistico nazionale (PSN) e nel programma statistico regionale di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione);

d) riconoscimento della qualifica di Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica o di Ufficio di Informazione Turistica e l'attività di vigilanza e controllo;

e) rilascio dell'attestato di idoneità e del tesserino di riconoscimento per le professioni turistiche di accompagnamento, nonché sospensione e revoca dell'attestato medesimo;

f) tenuta degli elenchi degli abilitati all'esercizio delle diverse professioni turistiche.

4. In materia di turismo, ai Comuni e alle Unioni di Comuni costituite negli ambiti territoriali, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 21 del 2012, sono attribuite le seguenti funzioni:

a) l'attività di vigilanza, controllo e sanzionatoria sulle agenzie di viaggio e turismo;

b) l'affidamento agli Uffici di informazione e accoglienza turistica del servizio di prenotazione turistica in ingresso per il territorio regionale, ai sensi della legge regionale n. 7 del 1998.

 

     Art. 48. Funzioni di area vasta a finalità turistica

1. Le funzioni in materia di turismo di cui all'articolo 47, comma 3, possono essere esercitate d'intesa fra gli enti competenti nell'ambito delle aree vaste a finalità turistica, come individuate dalla legge regionale di revisione della legge regionale n. 7 del 1998.

 

CAPO V

Istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport e giovani

 

     Art. 49. Oggetto

1. Il presente capo contiene disposizioni in materia di istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport, giovani, ai fini della definizione dell'assetto delle funzioni e dell'attribuzione delle competenze alla Regione, alla Città metropolitana di Bologna, alle Province, favorendo l'esercizio associato in aree vaste funzionali, ai Comuni e alle loro Unioni.

 

SEZIONE I

Norme in materia di istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale e lavoro

 

     Art. 50. Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni in materia di:

a) programmazione e attuazione amministrativa dell'offerta formativa inerente all'istruzione e formazione professionale;

b) programmazione e attuazione amministrativa della formazione professionale;

c) programmazione e gestione delle politiche comunitarie negli ambiti di cui alla presente sezione;

d) indirizzi per la programmazione territoriale in materia di offerta di istruzione e di rete scolastica;

e) indirizzi per la programmazione territoriale in materia di diritto allo studio scolastico;

f) indirizzi per la programmazione territoriale in materia di edilizia scolastica;

programmazione e attuazione amministrativa delle politiche attive e dei servizi per il lavoro.

2. La Giunta regionale con specifico atto, previa convenzione, affida alla Città metropolitana di Bologna e alle Province le attività di controllo seguendo le specifiche tecniche definite dalla regolamentazione europea e dalla normativa nazionale e regionale, individuando le misure organizzative volte a rafforzare forme di controllo e vigilanza da parte della Regione.

 

     Art. 51. Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province

1. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni in materia di:

a) programmazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi della Regione, fatte salve le competenze dei Comuni;

b) programmazione dell'offerta formativa inerente all'istruzione, sulla base degli indirizzi della Regione, fatte salve le competenze dei Comuni;

c) programmazione dell'edilizia scolastica, sulla base degli indirizzi della Regione;

d) gestione dell'edilizia scolastica, ivi compresi gli interventi di costruzione, fatte salve le competenze dei Comuni;

e) programmazione e gestione degli interventi per il diritto allo studio scolastico sulla base degli indirizzi della Regione, fatte salve le competenze dei Comuni.

2. La Città metropolitana di Bologna e le Province possono esercitare le funzioni loro riservate attraverso forme di gestione associata secondo criteri dettati dalla Giunta regionale nel rispetto dei principi di razionalizzazione della spesa.

 

     Art. 52. Prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro

1. La Regione assume come obiettivo la qualità dei servizi, l'integrazione con le politiche formative e la garanzia della continuità dell'esercizio delle funzioni in materia di lavoro, come attribuite dalla legge regionale 1 agosto 2005, n.17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) ed esercitate dalla Città metropolitana di Bologna e dalle Province. Assume le competenze dei Centri per l'impiego e le organizza con un modello a rete di servizi, a presidio territoriale delle politiche attive e passive del lavoro, fondato sulla cooperazione tra le istituzioni territoriali, nonché sulla collaborazione di soggetti pubblici e privati.

2. In attesa dell'entrata in vigore della disciplina statale attuativa della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), è istituita, quale centro di competenza tecnica, l'Agenzia regionale per il lavoro con il compito di eseguire gli indirizzi politici definiti dalla Giunta regionale, previa condivisione con le altre istituzioni territoriali, e concernenti la gestione e la qualificazione dei servizi per il lavoro erogati a cittadini ed imprese.

3. La Giunta regionale adotta i provvedimenti per l'assegnazione all'Agenzia regionale per il lavoro del personale e dei finanziamenti a seguito delle disposizioni legislative statali connesse all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 53 relativamente alle disposizioni di prima applicazione.

 

     Art. 53. Disposizioni di prima applicazione concernenti l'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro

1. Con l'entrata in vigore della presente legge e a seguito dell'attivazione dell'Agenzia regionale per il lavoro, la Regione provvede all'assegnazione con distacco funzionale all'Agenzia del personale dipendente della stessa amministrazione regionale addetto alle relative funzioni.

2. Il restante personale attualmente addetto ai Centri per l'impiego della Città metropolitana di Bologna e delle Province è trasferito all'Agenzia con successive norme regionali conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni statali di cui all'articolo 52, comma 2.

3. La presente legge integra, con l'articolo 54, la legge regionale n. 17 del 2005 per le parti concernenti l'istituzione, gli organi e i compiti dell'Agenzia regionale per il lavoro.

 

     Art. 54. Integrazioni alla legge regionale n. 17 del 2005. Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro

1. Dopo l'articolo 32 della legge regionale n.17 del 2005 è inserito il seguente:

"Art. 32 bis

Agenzia regionale per il lavoro

1. È istituita l'Agenzia regionale per il lavoro, ente regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 bis, lettera c), della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), dotato di personalità giuridica, di autonomia tecnico operativo, amministrativo contabile e finanziaria, patrimoniali, organizzativa. L'Agenzia si configura come agenzia operativa ai sensi degli articoli 42 e 43 della legge regionale n. 6 del 2004.

2. L'Agenzia provvede a:

a) garantire il raccordo con l'Agenzia nazionale per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro);

b) gestire il sistema informativo regionale del lavoro in raccordo con il sistema nazionale;

c) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi ai LEP;

d) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi per l'accreditamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti privati e gestire il sistema regionale di accreditamento e autorizzazione ivi compresa la tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati e autorizzati;

e) attuare e gestire gli standard qualitativi regionali;

f) proporre alla Regione gli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione dei servizi pubblici per il lavoro;

g) g) governare e dirigere i servizi pubblici per il lavoro;

h) proporre alla Regione le modalità di raccordo tra i soggetti pubblici e privati accreditati e realizzare la rete delle politiche attive del lavoro;

i) organizzare, coordinare e valorizzare le sinergie riguardanti i servizi per il lavoro gestiti da soggetti pubblici e privati accreditati;

l) supportare la programmazione regionale tramite proposte per l'attuazione delle politiche del lavoro;

m) gestire le crisi aziendali e i processi di autorizzazione degli ammortizzatori sociali;

n) attuare progetti attribuiti dalla Regione;

o) promuovere interventi che aumentino il numero di imprese disponibili ad ospitare giovani assunti con i contratti di apprendistato ed, in generale, tesi a favorire la diffusione dell'istituto; verificare la sussistenza dei requisiti delle imprese con capacità formative;

p) attuare interventi integrati rivolti alle persone con disabilità e con fragilità e vulnerabilità in integrazione con i servizi sociali dei Comuni e i dipartimenti di salute mentale delle aziende AUSL.

q) monitorare l'attuazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 20 della presente legge;

r) svolgere funzioni di osservatorio del mercato del lavoro;

s) curare il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni dei servizi per il lavoro;

t) supportare la programmazione dell'offerta formativa con riferimento alle dinamiche del mercato del lavoro e all'analisi dei fabbisogni professionali;

u) supportare l'elaborazione normativa in materia di lavoro, tirocini e apprendistato;

v) autorizzare i tirocini oggetto di finanziamenti non a carico del soggetto ospitante;

z) svolgere tutte le altre funzioni di gestione assegnate dalla presente legge.

3. Sono organi dell'Agenzia regionale il direttore e il revisore unico.

4. Il direttore è nominato, con delibera della Giunta regionale, che ne determina il compenso e le modalità di valutazione annuale, fra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private con le modalità e secondo le procedure previste per i direttori generali dell'amministrazione regionale. Il rapporto di servizio del direttore con la Regione è regolato da contratto di lavoro di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni, stipulato tra il soggetto interessato e la Regione e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

5. Il direttore predispone e invia alla Giunta regionale il piano annuale di attività e una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Sugli stessi atti la Giunta regionale acquisisce il parere, in seduta congiunta, del Comitato di coordinamento istituzionale e della Commissione regionale tripartita di cui agli articoli 50 e 51 della legge regionale n. 12 del 2003 nonché della Commissione assembleare competente.

6. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. Esso adotta, in particolare, il bilancio preventivo e il rendiconto generale, che sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

7. La Giunta regionale approva, inoltre, i seguenti atti relativi all'Agenzia:

a) lo statuto, i regolamenti in materia di organizzazione, di contabilità e dei contratti;

b) la definizione della dotazione organica e le sue variazioni;

c) gli atti di programmazione di acquisizione di beni, servizi e lavori.

8. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.

9. L'incarico di direttore è inconferibile e incompatibile nei casi previsti dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) ed è incompatibile con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato.

10. Il posto di direttore non è ricompreso nelle dotazioni organiche della Regione. Nell'ipotesi di nomina di un dipendente regionale o dell'Agenzia il conferimento dell'incarico di direttore dell'Agenzia, determina il suo collocamento in aspettativa, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, legge regionale n. 43 del 2001, fino al termine dell'incarico stesso.

11. Il revisore unico è nominato dalla Giunta regionale tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Dura in carica tre anni. Al revisore unico spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 39 del 2010.

12. L'Agenzia dispone di personale proprio. Essa adotta la dotazione organica, assume e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa definito con cadenza biennale dalla Giunta regionale e con le modalità e le procedure previste dalla normativa statale e regionale in materia di personale e nel rispetto della contrattazione collettiva.

13. L'Agenzia dispone dei seguenti mezzi finanziari:

a) finanziamento annuo della Regione;

b) finanziamenti regionali finalizzati agli interventi e ai servizi di cui alla presente legge;

c) contributi da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali;

d) donazioni, eredità, legati.

14. Il sistema contabile e gli schemi di bilancio dell'Agenzia sono disciplinati a norma della legislazione vigente sugli enti strumentali delle Regioni che adottano la contabilità finanziaria. Il bilancio di previsione è adottato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, e il rendiconto generale entro il 30 aprile nell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

15. Il bilancio di previsione e il rendiconto generale sono pubblicati sul sito internet della Regione.".

 

     Art. 55. Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni

1. Sono confermate le funzioni che la normativa vigente attribuisce ai Comuni in forma singola o associata. Tali funzioni riguardano in particolare:

a) promozione del coordinamento delle politiche formative con i servizi sociali, sanitari, educativi, culturali, sportivi;

b) sostegno ai soggetti del sistema formativo nel processo di qualificazione e di arricchimento dell'offerta formativa e della sua integrazione ed articolazione;

c) sostegno agli interventi e servizi di orientamento svolti dai soggetti formativi;

d) valorizzazione delle iniziative a favore delle persone in stato di disagio;

e) valorizzazione degli aspetti educativi e di cura dei servizi educativi per la prima infanzia;

f) valorizzazione e sostegno all'azione delle istituzioni scolastiche per il pieno esercizio dell'autonomia;

g) sostegno a iniziative per arricchire e potenziare l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche;

h) convenzionamento con organismi di formazione professionale accreditati per la realizzazione di progetti specifici;

i) predisposizione, nell'ambito delle proprie competenze, dei piani per l'offerta di istruzione e di organizzazione della rete scolastica.

 

SEZIONE II

Norme in materia di cultura, sport e giovani

 

     Art. 56. Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di:

a) programmazione e pianificazione in materia di cultura, spettacolo, nonché adozione e attuazione dei relativi piani e programmi di intervento;

b) programmazione e pianificazione in materia di sport, nonché adozione e attuazione dei relativi piani e programmi di intervento;

c) programmazione e pianificazione in materia di politiche giovanili, nonché adozione e attuazione dei relativi piani e programmi di intervento.

2. La Giunta regionale può affidare con specifico atto, previa convenzione, alla Città metropolitana di Bologna e alle Province, nonché ai Comuni o alle Unioni di Comuni costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, attività di istruttoria, di gestione e di controllo.

3. Nelle materie di cui al comma 1, lettera a), la Regione si avvale dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN), quale organismo tecnico-scientifico ai fini della programmazione regionale, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle leggi regionali.

 

     Art. 57. Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni e disposizioni transitorie

1. Sono confermate le funzioni attribuite ai Comuni e alle loro Unioni dalla normativa regionale vigente, ivi comprese le competenze in materia di politiche giovanili, ai sensi dell'articolo 33 bis della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), sulla base della programmazione regionale.

2. Nelle more della ridefinizione legislativa statale e regionale in materia e della completa attuazione della presente legge, le Province e la Città metropolitana di Bologna possono mantenere le relative partecipazioni e garantire il funzionamento degli enti, fondazioni, associazioni e altre istituzioni operanti in ambito culturale, sportivo e ricreativo.

 

CAPO VI

Sanità e politiche sociali

SEZIONE I

Oggetto e disposizioni generali

 

     Art. 58. Oggetto

1. Il presente capo detta disposizioni generali concernenti il modello di governance sociale e sanitaria, individuando, in coerenza con l'assetto istituzionale disciplinato al capo I ed in considerazione della peculiarità del settore, la disciplina delle relazioni istituzionali tra la Regione e gli enti locali, delle conferenze territoriali sociali e sanitarie, e dei comitati di distretto.

2. Il presente capo disciplina, altresì, il riordino delle funzioni amministrative in materia sanitaria e sociale spettanti alla Regione, alla Città metropolitana di Bologna, alle Province, ai Comuni ed alle loro Unioni.

 

     Art. 59. Relazioni istituzionali tra la Regione e gli enti locali

1. Per lo svolgimento delle funzioni di concertazione istituzionale in materia sanitaria e sociale, è istituita la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali.

2. La Cabina di regia opera quale sede di confronto, coordinamento ed integrazione tra la Regione e il sistema delle autonomie locali ed esercita attività di impulso, di valutazione e di supporto all'attività istruttoria preliminare e propedeutica alla formazione delle decisioni della Giunta regionale.

3. Con apposito atto della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, sono definiti la composizione, le modalità di funzionamento e gli strumenti di supporto tecnico della Cabina di regia. La partecipazione alla Cabina di regia non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico della Regione.

 

     Art. 60. Conferenze territoriali sociali e sanitarie

1. Le Conferenze territoriali sociali e sanitarie possono assumere valenza territoriale relativa ad ambiti di area vasta per le Province, definiti con provvedimenti della Giunta regionale adottati ai sensi dell'articolo 7.

2. È istituita la Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana di Bologna al fine di garantire il coordinato sviluppo delle attività delle aziende sanitarie di Bologna e di Imola, e degli altri soggetti istituzionali competenti, con riferimento sia alle politiche per la salute ed il benessere sociale, sia al funzionamento ed all'erogazione dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali.

3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, individua, con uno o più provvedimenti specifici, la composizione, le modalità di funzionamento, le funzioni e gli strumenti di supporto tecnico delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie operanti in ambito di area vasta e della Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana di Bologna.

 

     Art. 61. Comitati di distretto

1. La Regione individua, in coerenza con le politiche territoriali di carattere istituzionale, gli ambiti distrettuali quali articolazioni fondamentali delle Aziende sanitarie e circoscrizioni territoriali nelle quali gli enti locali e gli altri soggetti istituzionali esercitano, nelle forme e con gli strumenti previsti dalla normativa vigente e dagli atti di programmazione regionale, le funzioni di regolazione, programmazione, governo, verifica e realizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari.

2. Le funzioni del Comitato di distretto, per la parte degli enti locali, sono svolte, qualora l'ambito distrettuale coincida con quello di una o più Unioni, dalla Giunta dell'Unione o dalle Giunte delle Unioni. Nel caso in cui l'ambito distrettuale comprenda oltre all'Unione o a più Unioni anche altri Comuni, le funzioni del Comitato di distretto sono svolte anche attraverso la partecipazione dei sindaci dei Comuni non ricompresi nell'Unione o nelle Unioni.

 

     Art. 62. Esercizio associato delle funzioni

1. La Regione, d'intesa con la Cabina di regia regionale di cui all'articolo 59, individua, a completamento e sviluppo della normativa vigente, le funzioni e i compiti che, in materia sociale, socio-sanitaria, sanitaria e socio-educativa, gli enti locali esercitano in forma associata in ambito distrettuale e disciplina le forme e i soggetti che svolgono per conto dell'ambito distrettuale i compiti e le funzioni medesimi.

2. Nel caso in cui il Comune o l'Unione siano socio unico di una Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) di cui all'articolo 25 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) le funzioni dell'assemblea dei soci dell'ASP sono svolte rispettivamente dalla Giunta del Comune o dell'Unione.

 

SEZIONE II

Disposizioni in materia di sanità e di servizi sociali ed educativi

 

     Art. 63. Sanità pubblica

1. Le Province e la Città metropolitana di Bologna esercitano le seguenti funzioni:

a) programmazione dei fabbisogni e definizione della localizzazione degli impianti di cremazione;

b) tutela e controllo della popolazione canina e felina;

c) finanziamenti ai Comuni per ristrutturazioni canili;

d) organizzazione e gestione di corsi per il benessere animale.

 

     Art. 64. Organizzazione del servizio farmaceutico

1. La Regione assicura la migliore assistenza farmaceutica territoriale, curando la distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio. In particolare la Regione:

a) nell'ambito della procedura di formazione delle piante organiche comunali esercita le funzioni di impulso, controllo e potere sostitutivo, avvalendosi del supporto tecnico delle Aziende USL;

b) indice e svolge il concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e vacanti;

c) istituisce le farmacie di cui all'articolo 1 bis della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) nei luoghi ad alto transito e le assegna ai Comuni.

2. I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti:

a) la formazione e la revisione della pianta organica per il proprio territorio, assicurando l'equa distribuzione delle sedi farmaceutiche sul territorio e l'accessibilità del servizio farmaceutico ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate;

b) l'istituzione e l'assegnazione dei dispensari farmaceutici, compresi quelli stagionali e delle farmacie succursali secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente.

3. L'Azienda USL supporta la Regione e i Comuni del proprio ambito territoriale per assicurare la migliore distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio. In particolare:

a) L'Azienda USL supporta la Regione e i Comuni del proprio ambito territoriale per assicurare la migliore distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio. In particolare: svolge l'attività di supporto e consulenza tecnica ai Comuni, anche per quanto concerne la sussistenza o meno del diritto di prelazione del Comune sulle farmacie vacanti o di nuova istituzione, in base al criterio dell'alternanza di cui all'articolo 9 della legge n. 475 del 1968;

b) svolge la funzione di controllo preventivo sui progetti di conferma o di revisione delle piante organiche dei Comuni;

c) svolge l'attività di supporto tecnico alla Regione per l'esercizio delle funzioni regionali.

4. In attuazione del principio generale di collaborazione istituzionale, la Regione, le Aziende USL competenti per territorio e i Comuni garantiscono l'esercizio coordinato delle rispettive attribuzioni, per la migliore dislocazione delle sedi farmaceutiche.

5 Con successiva legge regionale in materia di organizzazione del servizio farmaceutico sono disciplinati, in particolare, il procedimento di formazione e revisione della pianta organica di cui al comma 2, nonché i casi in cui le funzioni comunali sono esercitate dalle Unioni costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012. A seguito dell'approvazione della legge il personale provinciale impiegato sulle funzioni viene trasferito con le modalità previste dalle norme contenute nel titolo III della presente legge.

6. In attuazione dell'articolo 112 quater, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), i Comuni sono individuati quali autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni a fornire medicinali a distanza al pubblico, alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Al fine di rendere omogeneo sul territorio regionale l'esercizio della funzione di cui al presente comma, e in armonia con le disposizioni del Ministero della salute, la Regione può dettare specifiche linee guida in materia.

 

     Art. 65. Funzioni della Regione in materia sociale ed educativa

1. La Regione esercita le funzioni in materia sociale ed educativa già spettanti alle Province e non ricomprese nell'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014.

2. Con successive leggi regionali finalizzate a completare il processo di riordino normativo, in conformità con il comma 1, si provvede alla riforma delle leggi nei settori sociale ed educativo, con particolare riferimento alle seguenti:

a) legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia)

b) legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

c) legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2);

d) legge regionale n. 14 del 2008 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni).

3. Sono confermate in capo ai Comuni le funzioni di promozione degli interventi per le politiche abitative ed i compiti attinenti all'attuazione e gestione degli stessi, nonché le funzioni amministrative in materia di gestione degli alloggi ERP, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo). Per l'alienazione degli alloggi ERP si applicano le disposizioni previste all'articolo 37 della stessa legge.

 

SEZIONE III

Norme transitorie

 

     Art. 66. Disposizioni transitorie in materia sociale

1. I termini previsti dall'articolo 46, comma 4, della legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 (Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della Giornata della cittadinanza solidale) e dall'articolo 28, comma 3, della legge regionale 17 luglio 2014, n. 12 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381") per l'esercizio delle funzioni provinciali relative alle procedure di iscrizione, verifica e cancellazione afferenti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, e all'albo regionale delle cooperative sociali, sono prorogati fino al perfezionamento delle procedure di trasferimento del personale alla Regione ai sensi delle norme contenute nel titolo III della presente legge.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

Disposizioni transitorie

 

     Art. 67. Disposizioni generali in materia di personale

1. Nell'ambito del processo di riordino territoriale e organizzativo di cui alla presente legge, la Regione pone in essere forme di coinvolgimento e confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative con l'obiettivo di ottimizzare l'allocazione delle risorse umane ai nuovi soggetti istituzionali individuati perseguendo, in via prioritaria, la valorizzazione delle competenze e il mantenimento della professionalità dei dipendenti nel nuovo contesto organizzativo.

2. È istituito l'Osservatorio regionale previsto dall'accordo di cui all'articolo 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014 nella composizione di cui all'articolo 48 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione) e presieduto dall'assessore regionale competente in materia.

3. L'Osservatorio regionale di cui al comma 2 monitora, nel rispetto delle relazioni sindacali, il processo di ricognizione e ricollocazione del personale soprannumerario della Città metropolitana di Bologna e delle Province, nel rispetto delle procedure delineate dalla legge n. 56 del 2014 e dall'articolo 1, commi 421, 422, 423 e 424 della legge n. 190 del 2014.

4. L'Osservatorio regionale, in particolare:

a) verifica il rispetto dei criteri delineati all'articolo 4, comma 1, del decreto di cui all'articolo 1, comma 92, della legge n. 56 del 2014;

b) può proporre alla Giunta regionale, a seguito di esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'adozione di ulteriori criteri, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del citato decreto e dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo del 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, approva con delibera gli elenchi di ricollocazione del personale soprannumerario della Città metropolitana di Bologna e delle Province, sulla base di conformi delibere degli enti medesimi, tenuto conto del processo di riordino funzionale avviato con la presente legge.

6. Gli elenchi del personale addetto a funzioni regionali comprendono anche il personale con contratto a tempo determinato. Negli elenchi del personale soprannumerario non sono compresi:

a) coloro che saranno collocati a riposo entro il 31 dicembre 2016;

b) coloro che svolgono compiti di polizia provinciale;

c) coloro che sono addetti ai centri per l'impiego.

7. Il personale di cui al comma 6, lettere b) e c), sarà ricollocato solo a seguito del processo di riordino del relativo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 52.

8. Le procedure di ricollocazione del personale soprannumerario presso la Regione Emilia-Romagna e gli altri enti individuati come destinatari di funzioni nell'ambito del riordino di cui alla presente legge, devono essere completate entro il 31 dicembre 2016.

9. Il personale soprannumerario è ricollocato con le modalità e nel rispetto dei criteri definiti dall'Osservatorio. In via residuale, è ricollocato presso le amministrazioni e con le procedure indicate all'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014.

10. Il personale soprannumerario della Città metropolitana di Bologna e delle Province è trasferito nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014. Il personale impegnato su funzioni già assegnate ai Comuni e alle loro Unioni, oggetto di riallocazione ai sensi della presente legge, è trasferito all'ente cui le funzioni sono assegnate; a tale personale si applica quanto previsto all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014. Il rapporto di lavoro del personale trasferito continua con l'ente di destinazione che applica, dalla data del subentro, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali e integrativi vigenti presso l'amministrazione di provenienza al momento del trasferimento fino alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo successivo al primo contratto nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della presente legge. I fondi per il trattamento accessorio dell'ente di provenienza sono ridotti, e quelli dell'ente di destinazione incrementati, secondo quanto previsto al comma 16 del presente articolo.

11. Il personale addetto a funzioni regionali confermate o attribuite alla Città metropolitana di Bologna e alle Province con leggi regionali di riordino funzionale è trasferito alla Regione e successivamente distaccato presso i precitati enti, tenuto conto anche degli ambiti territoriali ottimali per lo svolgimento delle funzioni. Il distacco del personale avviene previa stipulazione di una convenzione tra gli enti interessati che disciplini le modalità di gestione del rapporto di lavoro, fermi restando gli oneri a carico della Regione.

12. Gli enti di destinazione del personale trasferito assicurano continuità agli incarichi dirigenziali e non dirigenziali fino all'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione della funzione, fermo restando il rispetto del divieto di incremento di spesa sancito dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014.

13. Il personale addetto a funzioni regionali per cui è previsto il collocamento in quiescenza entro il 31 dicembre 2016, resta alle dipendenze dall'amministrazione di provenienza e viene utilizzato, fino alla cessazione dal servizio, dagli enti cui vengono attribuite le funzioni, previa convenzione e con oneri a carico dell'ente utilizzatore.

14. Dalla data del trasferimento cessano di applicarsi, al personale trasferito, le disposizioni della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni).

15 Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio, la Regione e gli altri enti individuati per la riallocazione delle funzioni incrementano i rispettivi tetti di spesa di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), o l'analogo limite previsto dai rispettivi ordinamenti, di un importo pari al costo del personale trasferito per l'esercizio delle funzioni a tali enti assegnate, destinando inoltre le risorse derivanti dalle cessazioni di personale a tempo indeterminato degli anni 2014 e 2015, che, come previsto dall'articolo 1, comma 424, della legge 190 del 2014, non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa, alle mobilità del restante personale soprannumerario delle Province e della Città metropolitana di Bologna fino a completa ricollocazione.

16. Le risorse finanziarie corrispondenti alle voci fisse e variabili del trattamento economico accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, di tutto il personale trasferito, vanno a costituire specifici fondi destinati a questo solo personale, nell'ambito dei fondi più generali delle risorse decentrate del personale dirigenziale e non dirigenziale. La Regione e gli altri enti individuati incrementano il proprio fondo in misura pari alle risorse relative al personale trasferito, ai sensi della presente legge, per l'esercizio delle funzioni; al fine di garantire la neutralità finanziaria, la Città metropolitana di Bologna e le Province riducono del medesimo importo le risorse e i fondi di rispettiva competenza. La Regione e gli altri enti decurtano altresì il proprio fondo per il trattamento accessorio a seguito di trasferimento di proprio personale ad altro ente nell'ambito dei processi di riallocazione delle funzioni.

17. Nell'ambito della disponibilità complessiva dei fondi così rideterminati, la Regione e gli altri enti, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali, promuovono politiche retributive finalizzate alla progressiva equiparazione dei trattamenti accessori, in ossequio al principio di parità di trattamento da attuarsi a seguito dell'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

18. La Giunta regionale, sulla base dei dati predisposti dall'Osservatorio regionale e previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, attesta la conclusione del processo di riallocazione del personale. A seguito dell'avvenuto completo assorbimento del personale soprannumerario, gli enti possono utilizzare l'eventuale capacità assunzionale residua per assunzioni a tempo indeterminato.

 

     Art. 68. Decorrenza delle funzioni e disposizioni per la continuità amministrativa

1. Le funzioni oggetto di riordino ai sensi della presente legge sono esercitate dal nuovo ente titolare a decorrere dalla data di trasferimento del relativo personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più provvedimenti, la Giunta regionale individua le decorrenze dell'esercizio delle funzioni, del trasferimento del personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse, previa informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono graduare, secondo date certe, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni contestuale al trasferimento effettivo del personale e delle risorse finanziarie e strumentali connesse, in modo da completare il processo di riordino entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Per garantire la continuità amministrativa, fino al completamento del processo di trasferimento, le funzioni oggetto di riordino continuano ad essere esercitate dagli enti titolari alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 69. Conclusione dei procedimenti amministrativi in corso

1. A garanzia della continuità amministrativa, i procedimenti amministrativi in corso alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino sono conclusi dall'ente subentrante, fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni. Ai procedimenti in corso continuano ad applicarsi le discipline procedimentali vigenti alla data del loro avvio.

2. Il nuovo titolare della funzione subentra altresì nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai procedimenti di cui al comma 1, cura l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle relative sentenze.

3. La Giunta regionale adotta ogni misura necessaria a garantire la tempestiva conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1.

3 bis La Città metropolitana di Bologna e le Province concludono i procedimenti per i quali la Regione, alla data del 31 dicembre 2015, ha già assegnato alle medesime amministrazioni le relative risorse finanziarie. A tal fine una quota del personale regionale, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia o dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile può essere utilizzato dalla Città metropolitana di Bologna e dalle Province sulla base di convenzioni tra gli enti interessati [3].

3 ter. Gli enti subentrati alle Comunità montane concludono i procedimenti in materia di agricoltura per i quali la Regione, alla data del 31 marzo 2016, ha già assegnato alle medesime amministrazioni le relative risorse finanziarie. A tal fine una quota del personale regionale può essere utilizzato da tali enti sulla base di convenzioni con la Regione [4].

 

     Art. 70. Unità tecnica di missione per la ricognizione dei procedimenti in corso

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale istituisce, ai sensi dell'articolo 12, unità tecniche di missione per la puntuale ricognizione dei procedimenti amministrativi in corso alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino, del trasferimento del relativo personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse. La ricognizione ha altresì ad oggetto lo stato di utilizzo delle risorse collegate alle procedure di spesa gestite dagli enti titolari dei procedimenti con fondi assegnati dalla Regione.

2. Entro novanta giorni dall'avvio delle attività, le unità tecniche di missione presentano una relazione dettagliata contenente gli esiti della ricognizione.

 

     Art. 71. Unità tecnica di missione per la ricognizione dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire il contestuale trasferimento delle risorse umane e materiali necessarie, la Giunta regionale istituisce, ai sensi dell'articolo 12, unità tecniche di missione per la puntuale ricognizione dei beni, mobili e immobili, dei contratti in essere e dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino.

2. Entro novanta giorni dall'avvio delle attività, le unità tecniche di missione presentano una relazione dettagliata contenente gli esiti della ricognizione.

3. Agli enti che subentrano nelle funzioni oggetto di riordino sono trasferiti i beni strumentali e le risorse finanziarie corrispondenti a quelli utilizzati dagli enti titolari delle funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il personale oggetto di trasferimento continua ad operare nella sede di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio fino alla completa definizione dei rapporti in merito al trasferimento dei beni e delle risorse di cui al comma 1, sulla base di quanto previsto dagli atti di trasferimento. La Giunta regionale e gli enti interessati possono sottoscrivere accordi per l'ottimizzazione dell'uso dei beni e delle risorse strumentali.

 

     Art. 72. Unità tecnica di missione per il monitoraggio degli effetti derivanti dal riordino delle funzioni amministrative

1. Per il monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione della presente legge, nonché dai successivi provvedimenti ad essa collegati, la Giunta regionale istituisce una unità tecnica di missione ai sensi dell'articolo 12.

2. I risultati del monitoraggio di cui al comma 1 sono trasmessi alla Conferenza regionale interistituzionale per l'integrazione territoriale di cui all'articolo 10, per le conseguenti valutazioni e proposte.

3. Entro centottanta giorni dall'avvio delle attività, le unità tecniche di missione presentano una relazione dettagliata contenente gli esiti del monitoraggio.

 

     Art. 73. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, relativamente al personale e alle funzioni trasferite, con esclusione di quanto previsto al comma 3, per gli esercizi 2016 e 2017, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.

2. Nelle more dell'attuazione della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, in misura proporzionale al periodo di permanenza del personale per cui è previsto il trasferimento su funzioni, la Regione partecipa alle spese di funzionamento della Città metropolitana di Bologna e delle Province per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite ai sensi della legislazione vigente. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a trasferire a tali enti, secondo modalità e criteri da essa predefiniti, le relative risorse. Ai relativi oneri, per l'esercizio 2015, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015 - 2017. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 34, in relazione alle funzioni delegate ad AIPO in materia di navigazione interna, per gli esercizi 2016 e 2017, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.

4. Per gli esercizi successivi al 2017, la Regione provvede al finanziamento della presente legge, nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) e dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

     Art. 74. Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa, anche in attuazione della lettera d), comma 2, articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. lstituzione della sessione di semplifìcazione) esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti, a tal fine con cadenza, almeno triennale, la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare una relazione sull'attuazione della legge che fornisca, per i diversi obiettivi, settori ed enti ed in generale per tutti i soggetti interessati dal processo di riordino, informazioni in merito a:

a) grado di attuazione dei processi di trasferimento e ricollocazione previsti dalla legge;

b numero e caratteristiche, anche qualitative, delle normative di settore conseguenti all'entrata in vigore della legge;

c) costituzione e principali attività svolte dai tavoli interistituzionali e dei centri di competenza e di missione previsti nel Capo II del Titolo l;

d) principali criticità emerse nell'attuazione della legge.

2. La Giunta regionale, in sede di prima applicazione, presenta annualmente una relazione amministrativa intermedia sull'attuazione della legge.

3 Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale attuano un'opera di raccordo per consentire le migliori condizioni dirette all'esercizio della funzione valutativa di cui al comma 1.

 

CAPO II

Modifiche e abrogazioni di norme

 

     Art. 75. Oggetto

1. Nel presente capo sono indicate le norme di modifica e le abrogazioni nelle seguenti materie:

a) fusioni di Comuni ed esercizio associato delle funzioni;

b) ambiente ed energia;

c) trasporti e viabilità;

d) istruzione, formazione professionale, servizi per l'impiego;

e) cultura, spettacolo e sport;

f) sanità e politiche sociali;

g) statistica.

 

SEZIONE I

Modifiche alla legislazione in materia di fusioni di Comuni e di esercizio associato delle funzioni

 

     Art. 76. Modifiche alle leggi regionali n. 24 del 1996 e n. 21 del 2012

1. All'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 il numero "33" è sostituito dal numero "18" e alla lettera b) del comma 1 il numero "27" è sostituito dal numero "50";

b) al comma 2, le parole "art. 4, comma 3, della legge n. 142 del 1990" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)".

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) è abrogato.

 

SEZIONE II

Modifiche e abrogazioni in materia di ambiente ed energia

 

     Art. 77. Modifiche alle leggi regionali n. 24 del 2011 e n. 26 del 2004

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano) è abrogata. Tale norma continua ad applicarsi fino alla decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18, comma 2.

2. La lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 e l'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi fino alla data di effettiva decorrenza di esercizio delle funzioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui all'articolo 16.

 

     Art. 78. Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2004

1. L'articolo 3 della legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Autorità competente

1. La Regione è autorità competente per l'esercizio delle funzioni amministrative derivanti dalla presente legge e le esercita attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.

2. Qualora un'istallazione interessi anche il territorio di altre regioni, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) è rilasciata d'intesa tra le autorità competenti in tali regioni e la Regione Emilia-Romagna. Nel caso di istallazioni che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di territori di altre regioni, si applica quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 152 del 2006.".

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale, al fine di assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnico-scientifici nonché l'omogeneità dei procedimenti, istituisce un apposito gruppo tecnico di coordinamento tra la Regione e l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, al quale sono invitate le associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale.".

3. Al comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2004 sono soppresse le parole "ed all'ARPA".

4. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2004 le parole "dalle autorità competenti" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia".

5. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2004 è abrogato.

6. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 21 del 2004 sono soppresse le seguenti parole: "nonché quelli di cui all'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università)".

7. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione, l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia ed i Comuni e le loro Unioni sono tenuti al reciproco scambio di informazioni e di ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge.".

8. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 67 della presente legge, continua ad applicarsi la legge regionale n. 21 del 2004 nel testo precedente all'entrata in vigore della presente legge.

 

SEZIONE III

Modifiche normative in materia di trasporti e viabilità

 

     Art. 79. Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999

1. Alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

2. All'articolo 161 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "funzioni amministrative" sono inserite le seguenti: "di Regione, Città metropolitana di Bologna e Province";

b) il comma 2 è abrogato.

3. Le lettere c), d), e) ed f) del comma 2 dell'articolo 162 sono abrogate.

4. Al comma 1 dell'articolo 163 la parola "essa" è sostituita dalle seguenti: "queste ultime".

5. Al comma 2 dell'articolo 164 bis dopo le parole "esigenze indicate" sono inserite le parole "dalla Città metropolitana di Bologna e".

6. All'articolo 165 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "partecipano anche" sono inserite le parole "la Città metropolitana di Bologna e";

b) al comma 3, dopo le parole "accordi con" sono inserite le seguenti: "la Città metropolitana di Bologna e".

7. All'articolo 167 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, dopo la parola "viaria" sono inserite le seguenti: "di interesse regionale";

b) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b bis) interventi di costruzione e manutenzione sulle infrastrutture oggetto degli accordi previsti al comma 2 dell'articolo 165";

c) al comma 3, dopo le parole "sono assegnate" sono inserite le parole "alla Città metropolitana di Bologna e";

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

" 3 bis. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettera b bis) sono assegnate alla Città metropolitana di Bologna e alle Province secondo quanto stabilito negli accordi.";

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

" 4 bis. La Città metropolitana di Bologna e le Province sono tenute a fornire periodicamente, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, informazioni relative agli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), nonché relative allo stato complessivo della rete di propria competenza.";

f) al comma 5, dopo le parole "convenzioni con" sono inserite le parole "la Città metropolitana di Bologna e".

8. All'articolo 167 bis sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole "le opere stradali" sono sostituite dalle seguenti: "interventi sulla restante viabilità";

b) al comma 1 dopo la parola "assegnare" sono inserite le seguenti: "alla Città metropolitana di Bologna e";

c) al comma 4 bis dopo la parola "assegnare" sono inserite le seguenti: "alla Città metropolitana di Bologna e".

9. Gli articoli 164 e 166, nonché il capo VII del titolo VI, costituito dagli articoli da 168 a 175, sono abrogati.

 

     Art. 80. Osservatorio regionale per l'educazione alla sicurezza stradale. Modifiche alle leggi regionali n. 30 del 1992 e n. 35 del 1990

1. L'articolo 6 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Osservatorio regionale per l'educazione alla sicurezza stradale

1. Al fine di rafforzare e coordinare le politiche regionali di educazione alla sicurezza stradale rivolte ai cittadini negli ambienti di vita e di lavoro, è costituito, nell'ambito della direzione generale competente in materia di trasporti, l'Osservatorio regionale per l'educazione alla sicurezza stradale con funzioni consultive, propositive ed attuative delle politiche e degli interventi regionali in materia.

2. L'Osservatorio è composto da sei dirigenti o funzionari delle direzioni generali competenti in materia di trasporti, programmazione territoriale, politiche per la salute, cultura, politiche giovanili, politiche per la legalità e statistica e da tre componenti, esperti della materia, designati dal Consiglio delle autonomie locali tra i dirigenti degli enti locali, previo accordo con gli enti di appartenenza.

3. L'Osservatorio è nominato dal Presidente della Regione, il quale attribuisce la carica di Presidente a persona che si sia contraddistinta per le attività svolte in campo istituzionale, culturale o sociale e quella di Presidente onorario a persona che ha svolto importanti iniziative nel settore della sicurezza stradale.

4. Ai componenti dell'Osservatorio sono riconosciute esclusivamente le spese di trasferta sostenute per l'attività svolta per l'Osservatorio medesimo, con le modalità previste dalla normativa vigente per il personale regionale, secondo la categoria o qualifica di appartenenza. Ai Presidenti è riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, nei limiti e secondo le modalità vigenti per i dirigenti regionali.

5. Con delibera della Giunta regionale sono stabilite le modalità di funzionamento dell'Osservatorio e si individua la struttura di supporto tecnico, nell'ambito della direzione generale competente in materia di trasporti. L'Osservatorio utilizza il proprio logo con il quale caratterizza le iniziative promosse.

6. Possono essere invitati ai lavori dell'Osservatorio, con funzione consultiva, esperti e tecnici di settore di volta in volta individuati a seconda degli argomenti da trattare. Ai partecipati ai lavori dell'Osservatorio non sono corrisposte indennità o gettoni di presenza.

7. L'Osservatorio predispone, d'intesa con le direzioni generali competenti in materia di politiche per la salute, cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità, il programma annuale delle attività e lo sottopone alla Giunta regionale per l'approvazione.

8. L'Osservatorio svolge attività consultiva e di proposta sulle politiche regionali in materia di educazione alla sicurezza stradale, anche attraverso la formulazione di contributi agli atti di programmazione, l'acquisizione e l'analisi di dati e informazioni, nonché l'elaborazione di studi utili alla migliore definizione del quadro conoscitivo in materia di sicurezza stradale. L'Osservatorio svolge, inoltre, attività consultiva e di proposta su azioni formative, campagne informative e di sensibilizzazione, promuove e partecipa ad attività convegnistiche e seminariali finalizzate a diffondere la cultura della sicurezza stradale.

9. Ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio si rapporta con gli enti locali, nonché con i seguenti soggetti:

a) Centro di monitoraggio regionale per la sicurezza stradale, attivato sulla base del piano nazionale della sicurezza stradale, previsto dall'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL);

b) Comitato tecnico di polizia locale di cui all'articolo 13 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza);

c Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna del Ministero dell'istruzione, università e ricerca;

d) Ministero delle infrastrutture e trasporti;

e) associazioni regionali delle autoscuole;

f) associazioni operanti nel settore di cui alla presente legge;

g gli uffici di statistica della Città metropolitana di Bologna e delle Province che raccolgono i dati sugli incidenti stradali.".

2. L'articolo 6 della legge regionale 27 aprile 1990, n. 35 (Norme in materia di promozione, attuazione e gestione delle strutture destinate allo spettacolo, allo sport e al tempo libero) è abrogato.

 

SEZIONE IV

Modifiche normative in materia di istruzione, formazione professionale, istruzione e formazione professionale

 

     Art. 81. Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003

1. Alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

2. Il comma 3 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"3. La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 44, sostiene le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati per lo sviluppo delle funzioni di orientamento, anche attraverso interventi per la formazione dei docenti, l'utilizzo di esperti e la messa a disposizione di adeguati strumenti.".

3. Il comma 2 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"2. La Regione provvede alla scelta delle attività di formazione professionale e di integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale da finanziare nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza, di proporzionalità, di mutuo riconoscimento. La Regione seleziona i soggetti destinatari dei finanziamenti tramite procedure ad evidenza pubblica.".

4. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "La Regione favorisce l'accesso individuale ad attività di formazione iniziale per adulti, superiore, continua e permanente, concedendo assegni formativi alle persone che abbiano adempiuto all'obbligo formativo.".

5. Al comma 3 dell'articolo 22 le parole "Essi operano nello specifico ambito territoriale individuato in sede di Conferenza provinciale di coordinamento" sono sostituite dalle seguenti: "Essi operano in uno specifico ambito territoriale".

6. L'articolo 27 è abrogato.

7. Il comma 2 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:

"2. La Regione, in collaborazione con le parti sociali, sostiene la formazione professionale quale elemento determinante dello sviluppo socio-economico e dell'innovazione nel territorio.".

8. Il comma 3 dell'articolo 30 è abrogato.

9. Il comma 2 dell'articolo 31 è abrogato.

10. Il comma 1 dell'articolo 34 è sostituito dal seguente:

"1. Gli organismi, ancorché non accreditati, che organizzano attività formative, possono richiedere alla Regione l'autorizzazione allo svolgimento delle stesse e il relativo riconoscimento ai fini delle certificazioni.".

11. Il comma 1 dell'articolo 36 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione, nel rispetto della legislazione e della contrattazione nazionale, sostiene la formazione degli apprendisti allo scopo di contribuire alla crescita delle persone ed all'arricchimento delle competenze all'interno delle imprese.".

12. Al comma 3 dell'articolo 39 le parole ", le Province" sono soppresse.

13. Il comma 3 dell'articolo 41 è sostituito dal seguente:

"3. 3. La Regione sostiene iniziative di recupero e di reinserimento nel percorso scolastico e formativo di tutti coloro che non hanno conseguito la licenza media. Tali iniziative sono realizzate in raccordo con i corsi di educazione degli adulti, finalizzati al conseguimento della licenza media e svolti dai centri di cui all'articolo 42, comma 4.".

14. All'articolo 42 ai commi 2 e 4 le parole "i Centri territoriali per l'educazione degli adulti" sono sostituite dalle seguenti: "i Centri per l'istruzione degli adulti".

15. Il comma 2 dell'articolo 43 è abrogato.

16. All'articolo 44 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è abrogata;

b) alla lettera b) del comma 1 la parola "formativa" è sostituita dalle seguenti: "di istruzione";

c) al comma 3, le parole "delle linee di programmazione approvate" sono sostituite dalle seguenti: "dalla programmazione approvata".

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Competono alla Giunta regionale le funzioni amministrative per gli interventi di cui alla presente legge.".

17. All'articolo 45 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le Province e i Comuni, singoli o associati, nel rispetto delle linee di programmazione e degli indirizzi regionali, esercitano le funzioni di programmazione territoriale dell'offerta di istruzione e di organizzazione della rete scolastica, nell'ambito delle rispettive competenze attribuite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni) e dalla presente legge.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le Province e i Comuni predispongono, nell'ambito delle proprie competenze, i piani per l'offerta di istruzione";

c) al comma 7 le parole "scolastici e formativi" sono soppresse;

d) al comma 8, le parole "i Centri territoriali per l'educazione degli adulti" sono sostituite dalle seguenti: "i Centri per l'istruzione degli adulti";

e) i commi 2, 3 e 9 sono abrogati.

18. All'articolo 46 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1 Per le finalità di cui all'articolo 45, comma 11, la Provincia, d'intesa con i Comuni del territorio, istituisce la Conferenza provinciale di coordinamento e ne definisce la composizione. Ad essa possono partecipare i Comuni, singoli o associati, l'amministrazione scolastica regionale, le Università, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le istituzioni scolastiche. Ove necessario, limitatamente alle zone di confine o ad aspetti che riguardino il territorio di più province, sono invitate a partecipare alla Conferenza anche le altre province interessate. Le istituzioni scolastiche possono partecipare alla Conferenza mediante rappresentanti delle loro reti o consorzi; le istituzioni scolastiche possono individuare rappresentanti per ordini e gradi di scuole.";

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Conferenza esprime parere in merito ai piani ed ai programmi di cui all'articolo 45, ed all'istituzione dei Centri di cui all'articolo 45, comma 8.".

19. Al comma 1 dell'articolo 52 le parole "della formazione professionale e del lavoro di competenza provinciale" sono soppresse.

 

     Art. 82. Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2011

1. All'articolo 8 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole "e alle Province secondo quanto previsto dal presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi della legge regionale n. 12 del 2003";

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

 

     Art. 83. Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

1. Alla lettera c) del comma 3 bis dell'articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), dopo le parole "enti regionali:" sono inserite le seguenti: "l'Agenzia regionale per il lavoro, istituita dall'articolo 32 bis della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro),".

 

     Art. 84. Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005

1. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 18 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) sono abrogati.

2. Nell'articolo 19 della legge regionale n. 17 del 2005, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Giunta regionale, a seguito dei processi di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale, di cui all'articolo 6, sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative, programma annualmente le risorse del fondo.";

b) il comma 5 è abrogato.

 

SEZIONE V

Modifiche normative in materia di cultura, spettacolo e sport

 

     Art. 85. Adeguamenti normativi in materia di cultura e spettacolo. Modifiche alle leggi regionali n. 37 del 1994 e n. 13 del 1999

1. Alla legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale) sono apportate le modifiche di cui ai commi 2 e 3.

2. All'articolo 3 della legge regionale n. 37 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: "Programma pluriennale degli interventi";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'attività di promozione culturale della Regione si realizza sulla base di un programma pluriennale approvato dall'Assemblea legislativa.";

c) ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 le parole: "programma triennale" sono sostituite dalle seguenti: "programma pluriennale".

3. L'articolo 6 della legge regionale n. 37 del 1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Interventi a sostegno di iniziative culturali promosse dalle città capoluogo e dalle forme associative dei Comuni

1. La Regione può concorrere finanziariamente alla realizzazione di progetti per obiettivi specifici presentati dai Comuni o dalle Unioni di Comuni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nel caso in cui le funzioni in materia di promozione culturale siano esercitate in forma associata. Le iniziative debbono essere realizzate con la diretta partecipazione di soggetti pubblici e privati operanti nel campo della promozione culturale e debbono prevedere il concorso finanziario e operativo di tutti i soggetti interessati.".

4. L'articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo) è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Funzioni dei Comuni

1. I Comuni o le loro Unioni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nel caso in cui le funzioni in materia di spettacolo siano esercitate in forma associata, in collaborazione con la Regione e con le modalità previste dalla presente legge e dal programma regionale di cui all'articolo 5:

a) concorrono alla definizione dei programmi nazionali e regionali in materia di spettacolo dal vivo e alle attività di osservatorio svolte dalla Regione;

b) promuovono l'attività di spettacolo dal vivo e la formazione del pubblico;

c) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili che operano nello spettacolo dal vivo;

d) svolgono i compiti attinenti all'erogazione dei servizi teatrali, con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture o di strutture di soggetti privati convenzionati, o tramite associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate;

e) promuovono la diffusione delle attività di spettacolo dal vivo nelle scuole e nelle università, in accordo con le amministrazioni competenti;

f) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;

g) attuano interventi di realizzazione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo dal vivo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo;

h) promuovono la cultura musicale di tipo bandistico e corale;

i) provvedono alle funzioni amministrative previste dalla normativa nazionale relative agli spettacoli di arte varia, alle attività circensi e agli spettacoli viaggianti.

2. Nell'ambito delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, di cui all'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante), compete ai Comuni e alle loro Unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, realizzare aree di sosta temporanee per operatori di spettacolo viaggiante, regolamentandone con propri atti l'accesso, l'utilizzo ed il concorso ai costi delle stesse.".

5. Per l'anno 2015, la Città metropolitana di Bologna e le Province continuano ad esercitare le funzioni in materia di spettacolo ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 18 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti e improrogabili per la continuità di funzioni, interventi straordinari in materia di sicurezza del territorio e proroga di termini).

 

     Art. 86. Modifiche alla legge regionale n. 18 del 2000

1. Alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

2. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 3 è aggiunta la seguente:

"l bis. può assegnare e concedere contributi per sostenere la realizzazione di progetti per obiettivi specifici presentati dai Comuni o dalle Unioni di Comuni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nel caso in cui le funzioni in materia di promozione culturale siano esercitate in forma associata.".

3. Al comma 3 dell'articolo 3, dopo le parole "lettere c), d), e), f), g), h), i), l)" sono aggiunte le seguenti: "e l bis)".

4. Ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 5 dopo le parole "i Comuni" sono aggiunte le seguenti: "anche attraverso le Unioni di Comuni istituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012";

5. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 5 le parole: "concorrono con le Province alla predisposizione dei" sono sostituite dalle seguenti: "predispongono i";

6. Il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"2. L'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, in base alla programmazione poliennale di cui all'articolo 7, propone all'approvazione della Regione la suddivisione per destinazione di intervento dei fondi annuali per la programmazione bibliotecaria e per quella museale coordinati con il programma delle proprie attività di cui al comma 1.".

7. All'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole: "programma poliennale" sono inserite le seguenti: ", efficace fino all'approvazione del programma successivo,";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Giunta regionale, acquisite le istruttorie del piano bibliotecario e di quello museale condotte dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, approva annualmente l'assegnazione allo stesso delle risorse necessarie, stabilendo anche i termini per l'utilizzo dei fondi assegnati.";

c) alla lettera a) del comma 5 dopo la parola: "potenziamento" sono inserite le seguenti: "e gestione";

d) alla lettera e) del comma 5 dopo le parole "del patrimonio culturale" sono aggiunte le seguenti: "e delle raccolte delle biblioteche, dei musei e degli altri istituti culturali";

e) il comma 7 dell'articolo 7 è abrogato.

8. All'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole "e le Province territorialmente competenti" sono soppresse;

b) al comma 4 le parole: "il concorso delle rispettive Province e" sono soppresse.

9. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 13 le parole: "con i centri di documentazione delle Province" sono soppresse.

10. All'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole: "e le Province" sono soppresse;

b) al comma 5 le parole: "il concorso delle rispettive Province e" sono soppresse.

11. Gli articoli 4 e 8 della legge regionale n. 18 del 2000 sono abrogati.

 

     Art. 87. Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2000

1. Alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport) sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

2. Al comma 4 dell'articolo 2 le parole "nei registri regionale e provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "nel registro regionale".

3. L'articolo 3 della legge regionale n. 13 del 2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Funzioni degli enti locali

1. I Comuni partecipano alla definizione dei programmi regionali in materia di sport per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.

2. Il Consiglio delle autonomie locali designa i membri rappresentanti in seno alla Consulta di cui all'articolo 6.

3. I Comuni concorrono all'attuazione delle finalità della presente legge, collaborando con la Regione per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) e all'articolo 4.

4 Le Province esercitano, per il proprio ambito territoriale, funzioni di coordinamento istituzionale ed associativo, potendo a tal fine istituire sedi di confronto tra i Comuni e le organizzazioni sportive.

5. In particolare i Comuni:

a) svolgono funzioni amministrative e promozionali anche attraverso le Unioni di Comuni istituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza);

b) elaborano i progetti riguardanti l'impiantistica sportiva.".

4. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2000 le parole "della Conferenza Regione-Autonomie locali" sono sostituite dalle seguenti: "del Consiglio delle autonomie locali".

5. All'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "nei registri regionale e provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "nel registro regionale";

b) al comma 2 le parole "in considerazione delle priorità espresse dalle Province" sono soppresse.

6. Il comma 1 dell'articolo 11 è sostituto dal seguente:

"1. La Regione, in concorso con i Comuni, nell'ambito della propria programmazione, a sostegno delle attività organizzative e di coordinamento delle associazioni di livello regionale sportive e ricreative, iscritte nel registro regionale di promozione sociale, concede contributi finalizzati a progetti di promozione, diffusione e organizzazione dell'associazionismo sportivo e ricreativo.".

 

SEZIONE VI

Modifiche normative in materia di sanità e politiche sociali

 

     Art. 88. Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 11 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517);

b) l'articolo 11 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali);

c) gli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 21 (Istituzione dell'Azienda unità sanitaria locale di Bologna - modifiche alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19);

d) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale);

e i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 4 della legge regionale 21 novembre 2013, n. 22 (Misure di adeguamento degli assetti istituzionali in materia sanitaria. Istituzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori" s.r.l.).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi fino alla dalla data di adozione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'articolo 60, comma 3.

3. Sono abrogati i seguenti articoli della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale):

a) articolo 118;

b) articoli 185 e 186.

4. Le disposizioni contenute negli articoli di cui al comma 3, lettera b), continuano ad applicarsi fino alla dalla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 64, comma 5.

 

SEZIONE VII

Modifiche normative in materia di statistica

 

     Art. 89. Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 ter della legge regionale del 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) è sostituita dalla seguente:

"c) gli uffici di statistica della Città metropolitana di Bologna, delle Province, dei Comuni, singoli o associati, nonché degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale".

2. Il comma 3 dell'articolo 15 ter della legge regionale n. 11 del 2004 è sostituito dai seguenti:

"3. L'attività di coordinamento del SiSt-ER è esercitata dall'Ufficio di statistica della Regione di cui all'articolo 15 bis, tramite il Comitato regionale di statistica. Il Comitato Regionale di Statistica pianifica, in accordo con le amministrazioni interessate, le attività statistiche comuni agli enti del SiSt-ER e redige annualmente un programma di lavoro, che viene ricompreso nel Programma Statistico Regionale.

3 bis. Il Comitato regionale di statistica è nominato con atto del direttore generale della Regione Emilia-Romagna competente in materia di statistica ed è costituito da:

a) il responsabile dell'ufficio regionale di statistica ai sensi del decreto legislativo n. 322 del 1989, che lo coordina;

b) un rappresentante dell'ufficio di statistica della Città metropolitana di Bologna;

c) due rappresentanti degli uffici di statistica delle Province, designati dal Consiglio delle autonomie locali;

d) tre rappresentanti dei Comuni, di cui almeno uno per i Comuni associati, designati dal Consiglio delle autonomie locali;

3 ter. Al Comitato è invitato permanentemente il responsabile dell'ufficio regionale dell'ISTAT; potranno inoltre essere invitati ai lavori del Comitato i rappresentanti di università, enti, associazioni e soggetti pubblici e privati del territorio regionale.

3 quater. Il Comitato favorisce l'utilizzo degli strumenti di lavoro a distanza; la partecipazione al Comitato non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico dell'amministrazione regionale.".

 


[1] Lettera aggiunta dall'art. 9 della L.R. 29 luglio 2016, n. 13.

[2] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 29 luglio 2016, n. 13.

[3] Comma aggiunto dall'art. 19 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22.

[4] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 9 maggio 2016, n. 7.