§ 3.9.32 – L.R. 1 agosto 2005, n. 17.
Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 lavoro e formazione professionale
Data:01/08/2005
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Principi.
Art.  2. Finalità.
Art.  3. Funzioni della Regione.
Art.  4. Funzioni regionali di osservatorio del mercato del lavoro.
Art.  5.Funzioni delle Province.
Art.  6. Organismi regionali di collaborazione istituzionale e concertazione sociale
Art.  7. Collaborazione istituzionale e concertazione sociale a livello provinciale.
Art.  8. Finalità.
Art.  9. Strumenti.
Art.  10. Incentivi ed assegni di servizio.
Art.  11. Priorità di intervento.
Art.  12. Incentivi all'assunzione di persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro.
Art.  13. Sostegno alla stabilizzazione del lavoro.
Art.  14. Conciliazione tra tempi di lavoro e di cura.
Art.  15. Mobilità territoriale dei lavoratori.
Art.  16. Crisi occupazionali.
Art.  17. Promozione dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità.
Art.  18. Partecipazione.
Art.  19. Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità.
Art.  20. Assunzioni e convenzioni.
Art.  21. Attivazione del collocamento mirato nelle amministrazioni pubbliche.
Art.  22. Programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali.
Art.  23. Orientamento al lavoro.
Art.  24. Tirocini
Art.  25. Tipologie e durata dei tirocini
Art.  26. Soggetti promotori
Art. 26 bis.  Obblighi per i soggetti ospitanti
Art. 26 ter.  Qualificazione dei tirocini e formazione professionale dei tirocinanti
Art. 26 quater.  Indennità di partecipazione
Art. 26 quinquies.  Monitoraggio e vigilanza
Art. 26 sexies.  Sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 26 septies.  Norma di rinvio
Art. 26 octies.  Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione
Art.  27. Aspetti formativi dei contratti di apprendistato.
Art.  28. Formazione nel contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.
Art.  29. Formazione per l'apprendistato professionalizzante.
Art.  30. Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
Art.  31. Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato.
Art.  32. Funzioni.
Art.  33. Modalità di svolgimento delle funzioni da parte delle Province.
Art.  34. Standard essenziali delle prestazioni e indirizzi operativi.
Art.  35. Accreditamento.
Art.  36. Monitoraggio.
Art.  37. Avviamento a selezione presso le amministrazioni pubbliche.
Art.  38. Sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER).
Art.  39. Autorizzazione.
Art.  40. Particolari forme di autorizzazione.
Art.  41. Sistema integrato di sicurezza e di miglioramento della qualità della vita lavorativa
Art.  42. Interventi.
Art.  43. Coordinamento della pubblica amministrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Art.  44. Promozione delle condizioni di regolarità del lavoro.
Art.  45. Finalità.
Art.  46. Interventi.
Art.  47. Clausola valutativa.
Art.  48. Norme finali.
Art.  49. Conformità alle disposizioni comunitarie
Art.  50. Norme transitorie.
Art.  51. Abrogazioni.
Art.  52.Norma finanziaria.


§ 3.9.32 – L.R. 1 agosto 2005, n. 17.

Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro.

(B.U. 1 agosto 2005, n. 106).

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Principi.

     1. Con la presente legge la Regione, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea e dello Statuto regionale, riconoscendo il diritto al lavoro di ogni donna e uomo, contribuisce alla promozione dell'occupazione ed alla sua qualità come definita dalla presente legge, alla valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone, all'affermazione dei loro diritti nelle attività lavorative e nel mercato del lavoro, all'attuazione del principio delle pari opportunità, quali fondamenti essenziali per lo sviluppo economico e sociale del territorio.

     2. La Regione esercita le proprie competenze legislative ed amministrative in materia di tutela e sicurezza del lavoro, nel rispetto delle competenze dello Stato, in particolare di quelle relative all'ordinamento civile ed alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

     3. La Regione valorizza il ruolo degli enti locali e la collaborazione tra livelli istituzionali, ed attribuisce le funzioni amministrative secondo i principi di adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione, fatte salve quelle già attribuite alle Province in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59).

 

     Art. 2. Finalità.

     1. Le politiche regionali in materia di qualità, tutela e sicurezza del lavoro, nell'ambito dei principi e degli obiettivi dell'Unione europea per la piena occupazione, lo sviluppo, la competitività e la coesione sociale, nonché dei principi fondamentali della legislazione nazionale, sono volte a:

     a) promuovere la piena occupazione, una migliore qualità del lavoro e la regolarità e la sicurezza del lavoro;

     b) favorire l'acquisizione di condizioni lavorative continuative e stabili che contribuiscano alla qualità della vita dei lavoratori, contrastando le forme di precarizzazione del lavoro;

     c) rafforzare la coesione e l'integrazione sociale;

     d) qualificare le competenze professionali, al fine di favorire la crescita, la competitività, la capacità di innovazione delle imprese e del sistema economico-produttivo e territoriale;

     e) promuovere l'inserimento e la permanenza nel lavoro delle persone con disabilità, svantaggiate, a rischio di esclusione;

     f) superare le discriminazioni fra uomini e donne nonché le altre forme di discriminazione nell'accesso al lavoro, nello sviluppo professionale e di carriera nel rispetto della Costituzione e delle disposizioni dell'Unione europea in materia;

     g) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura;

     h) favorire lo sviluppo occupazionale e l'imprenditorialità in termini quantitativi e qualitativi, anche mediante la facilitazione delle modalità di accesso al credito nel rispetto dei principi di cui alle lettere a), b), c) e d) e di pari opportunità;

     i) favorire le condizioni per l'esercizio pieno, durante tutto l'arco della vita, del diritto alla formazione;

     j) promuovere pari opportunità e qualità della condizione lavorativa degli immigrati, in coerenza con i principi e gli obiettivi della legge regionale 24 Marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2);

     k) promuovere parità di condizioni per i lavoratori nell'accesso al credito.

     2. La valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone di cui al comma 1 costituisce strategia prioritaria per le politiche di sviluppo economico, per l'innovazione e la competitività, nonché per le politiche di coesione sociale; rappresenta altresì riferimento essenziale per la complessiva programmazione regionale.

     3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione adotta metodi di:

     a) integrazione fra gli interventi di politica del lavoro e quelli in materia di istruzione, formazione professionale ed orientamento;

     b) coordinamento fra gli interventi di politica del lavoro e le politiche regionali sociali, sanitarie e per lo sviluppo economico e territoriale;

     c) collaborazione istituzionale con gli enti locali, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le altre istituzioni pubbliche presenti sul territorio, gli enti pubblici nazionali, lo Stato e le sue articolazioni decentrate;

     d) concertazione, quale strumento per il governo delle materie di cui alla presente legge, in particolare con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello territoriale secondo quanto previsto dalla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) agli articoli 51 e 52, nel rispetto del principio di pariteticità;

     e) partecipazione dei soggetti interessati alle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento alle associazioni delle persone con disabilità, alle organizzazioni del terzo settore, agli ordini e collegi professionali.

     4. Per conseguire le finalità di cui al comma 1 la Regione individua strumenti di tutela e promozione del lavoro aggiuntivi e migliorativi dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla disciplina nazionale. La Regione persegue altresì, in collaborazione con le Province, il miglioramento dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, l'ulteriore qualificazione dei servizi pubblici per il lavoro, la semplificazione delle procedure amministrative nonché la facilitazione dell'accesso ai servizi ed alle informazioni secondo criteri di trasparenza.

 

CAPO II

FUNZIONI DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE.

COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE E CONCERTAZIONE SOCIALE

 

SEZIONE I

FUNZIONI DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE

 

     Art. 3. Funzioni della Regione.

     1. La Regione, sentiti gli organismi di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale di cui all'articolo 6, nonché la Conferenza regionale del terzo settore di cui all'articolo 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche del lavoro, nonché le altre funzioni attribuite espressamente dalla presente legge. A tale fine l'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta, approva le linee di programmazione e gli indirizzi per le politiche del lavoro, di norma con cadenza triennale, in modo unitario o comunque integrato con gli indirizzi per il sistema formativo di cui all'articolo 44 della legge regionale n. 12 del 2003, prevedendo inoltre modalità di coordinamento con la programmazione regionale in materia di politiche economiche, sociali e sanitarie.

     2. Le linee di programmazione e gli indirizzi per le politiche del lavoro contengono:

     a) gli obiettivi, le priorità e le linee di intervento;

     b) i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati;

     c) i criteri per il riparto delle risorse finanziarie da assegnare agli enti locali;

     d) i criteri e le priorità per le iniziative a favore dei soggetti indicati nell'articolo 11;

     e) i criteri e le priorità per la concessione degli incentivi ai soggetti che, fuori dai propri obblighi legali o contrattuali, favoriscano l'inserimento lavorativo o la stabilizzazione occupazionale.

     3. Sulla base delle analisi e della rilevazione delle dinamiche del mercato del lavoro regionale di cui all'articolo 4 ed in attuazione degli indirizzi programmatici di cui al comma 1 la Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, approva, di norma annualmente, il Piano regionale del lavoro, strumento attuativo degli indirizzi di programmazione di cui al comma 1.

     4. La Regione partecipa, ai sensi dello Statuto regionale, alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari inerenti le materie di cui alla presente legge. La Giunta regionale, nel rispetto delle linee di programmazione di cui al comma 1, individua le modalità di attuazione dei programmi comunitari, in particolare per quanto attiene alla programmazione, alla gestione ed al controllo degli interventi.

     5. La Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, delibera, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dalla legislazione nazionale, gli standard delle prestazioni in materia di tutela, sicurezza e qualità del lavoro da raggiungere nel territorio regionale.

     6. La Giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione sociale e di collaborazione istituzionale di cui all'articolo 6, adotta i provvedimenti amministrativi relativi a:

     a) sperimentazione ed avvio di attività innovative, per le metodologie previste o le tipologie di utenti, e verifica della loro efficacia e delle condizioni di omogeneità ed adeguatezza per la relativa messa a regime;

     b) programmazione degli interventi che possono essere adeguatamente svolti, per ambito territoriale, specializzazione e bacino d'utenza, esclusivamente a livello regionale;

     c) esercizio delle altre competenze attribuite dalla presente legge.

     7. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, approva criteri e modalità attuative in ordine alla certificazione delle competenze, comunque acquisite, di cui al sistema regionale delle qualifiche, nonché per l'elaborazione dei bilanci di competenza.

     8. La Regione esercita funzioni di monitoraggio sulle attività e le politiche di cui alla presente legge, raccordandole con le azioni di analisi del sistema economico e sociale regionale. Spettano altresì alla Regione il controllo e la valutazione delle attività inerenti le funzioni di cui al presente articolo, nonché la valutazione dell'efficacia e dei risultati prodotti dalle politiche attuate sul territorio regionale.

     9. Nei casi in cui vi sia un'accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni amministrative e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale, la Regione esercita il potere sostitutivo, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).

 

     Art. 4. Funzioni regionali di osservatorio del mercato del lavoro.

     1. La Regione svolge e promuove, anche in modo integrato con le attività di monitoraggio delle Province di cui all'articolo 5, comma 5, analisi qualitative e quantitative delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, a supporto delle politiche del lavoro, della formazione professionale e dell'istruzione. Sono garantite l'articolazione di dette indagini su base provinciale ed in relazione al genere, nonché adeguate forme di divulgazione.

     2. Le attività di cui al comma 1 sono in particolare dirette all'analisi dell'andamento del mercato del lavoro regionale, dei processi lavorativi e delle loro interazioni con il sistema economico, formativo e sociale, allo svolgimento di studi e ricerche, anche di carattere settoriale, sulle diverse forme contrattuali e su specifici aspetti, con particolare riferimento alle analisi di genere, alle dinamiche salariali ed all'integrazione lavorativa degli immigrati. Possono, inoltre, essere svolte indagini su particolari categorie di lavoratori e sui fenomeni connessi alla sicurezza, alla regolarità ed alla qualità del lavoro.

     3. La Regione favorisce la partecipazione delle parti sociali, nonché adeguate forme di raccordo con le rilevazioni e le ricerche socio-economiche sul mercato, l'organizzazione e le condizioni lavorative, svolte da Università, Istituto per il lavoro, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, enti locali, enti con funzioni di vigilanza sul lavoro, istituti nazionali previdenziali ed assicurativi, gli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5 ed altri qualificati organismi di analisi, osservazione e ricerca pubblici e privati.

 

     Art. 5.Funzioni delle Province.

     1. Le Province, in coerenza con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 3, comma 1, esercitano le funzioni di programmazione territoriale delle politiche attive del lavoro e dei servizi per il lavoro nel quadro socio-economico del loro territorio, perseguendo gli obiettivi ed adottando i metodi individuati dall'articolo 2. Le Province approvano a tale fine programmi per le politiche del lavoro, di norma triennali, in modo unitario o, comunque, integrato con la programmazione di cui all'articolo 45, comma 3 della legge regionale n. 12 del 2003.

     2. Nell'ambito degli organismi di collaborazione istituzionale e concertazione sociale di cui all'articolo 7, le Province esercitano una funzione di raccordo e coordinamento nel proprio contesto territoriale, al fine di indirizzare verso obiettivi condivisi la programmazione e di armonizzare gli interventi sul territorio, nonché di favorire accordi per servizi ed interventi di area vasta.

     3. Le Province programmano ai sensi del comma 1 e svolgono le funzioni amministrative relative:

     a) al collocamento come disciplinato dalla legislazione nazionale e dalla presente legge;

     b) alle politiche attive del lavoro ed alle misure di sostegno all'occupazione di cui al capo III, sezione I;

     c) ai tirocini formativi e di orientamento di cui al capo IV;

     d) al collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nonché al collocamento delle altre categorie protette ai sensi della medesima legge;

     e) agli altri compiti e funzioni attribuite dalla presente legge.

     4. Le Province, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 6, lettera b), esercitano altresì le funzioni amministrative di cui all'articolo 53, comma 3 della legge regionale n. 12 del 2003.

     5. Le Province svolgono attività di monitoraggio del mercato del lavoro territoriale nonché attività di analisi di specifici aspetti e fenomeni di particolare rilievo, in modo complementare ed integrato con le funzioni regionali di cui all'articolo 3, comma 8 ed all'articolo 4.

 

SEZIONE II

COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE E CONCERTAZIONE SOCIALE

 

     Art. 6. Organismi regionali di collaborazione istituzionale e concertazione sociale

     1. Per la realizzazione delle finalità dell'articolo 2 la Regione si avvale del Comitato di coordinamento istituzionale e della Commissione regionale tripartita di cui, rispettivamente, all'articolo 50 ed all'articolo 51 della legge regionale n. 12 del 2003, per le funzioni consultive, propositive e concertative previste da tali articoli nonché dalla presente legge.

     2. Partecipano altresì ai lavori degli organismi di cui al comma 1, oltre all'assessore che li presiede, gli assessori regionali e provinciali competenti nelle materie di volta in volta poste all'ordine del giorno.

     3. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di promozione dell'occupazione e di una migliore qualità, regolarità e sicurezza del lavoro nelle sue diverse forme e per l'esercizio delle competenze di rilievo regionale relative all'emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) la Regione si avvale, in sessione congiunta, degli organismi di cui al comma 1 integrati con rappresentanti degli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, previdenziale, assicurativa ed immigrazione.

 

     Art. 7. Collaborazione istituzionale e concertazione sociale a livello provinciale.

     1. Le Province, al fine di raccordare in ambito territoriale le politiche del lavoro con le azioni per lo sviluppo locale e con le politiche sociali, istituiscono conferenze provinciali di coordinamento, definendone la composizione e regolandone altresì il funzionamento. Ad esse possono partecipare i Comuni singoli ed associati del territorio provinciale, le Università, le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Aziende unità sanitarie locali, gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, previdenziale, assicurativa e di immigrazione. Ai lavori delle conferenze possono essere inoltre invitati rappresentanti dei soggetti accreditati allo svolgimento dei servizi per il lavoro, al fine di coordinare le attività di programmazione in un'ottica di valorizzazione delle risorse pubbliche e private.

     2. Per le funzioni di cui al comma 1 le Province possono avvalersi delle conferenze di coordinamento istituite ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale n. 12 del 2003, opportunamente integrate.

     3. Le Province si avvalgono delle commissioni previste dall'articolo 52 della legge regionale n. 12 del 2003, quali sedi di concertazione con le parti sociali in merito agli indirizzi programmatici ed alle azioni fondamentali delle politiche del lavoro di competenza provinciale.

     4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di promozione dell'occupazione e di una migliore qualità, regolarità e sicurezza del lavoro nelle sue diverse forme e per l'esercizio delle competenze di rilievo provinciale relative all'emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 78 della legge n. 448 del 1998 le Province possono avvalersi, in sessione congiunta, degli organismi di cui ai commi 1 e 3.

     5. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1 lettere h) e k) le Province possono istituire tavoli di confronto diretti all'adozione di intese e di specifiche misure per favorire l'accesso al credito da parte dei lavoratori di cui agli articoli 11 e 12. Ai tavoli partecipano istituti di credito, istituzioni, parti sociali ed altri soggetti, anche associativi, interessati.

 

CAPO III

POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO

 

SEZIONE I

FINALITÀ E STRUMENTI

 

     Art. 8. Finalità.

     1. Le politiche attive del lavoro promosse dalla Regione e dalle Province sono orientate, nell'ambito della strategia di sviluppo economico e di coesione sociale e nel rispetto dei principi di pari opportunità, alle seguenti finalità:

     a) favorire l'inserimento, il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone in condizioni di svantaggio personale o sociale sul mercato del lavoro, con particolare riferimento alle persone con disabilità;

     b) favorire l'acquisizione da parte delle persone di condizioni lavorative continuative e stabili, contrastando le forme di precarizzazione del lavoro;

     c) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura;

     d) sostenere i processi di mobilità territoriale dei lavoratori al fine della valorizzazione delle competenze professionali e del loro reperimento;

     e) sostenere i processi di trasformazione o riorganizzazione economica e produttiva che si traducano in un aumento occupazionale o in un miglioramento delle condizioni di lavoro;

     f) sostenere il reinserimento lavorativo, anche in forma autonoma o associata, dei lavoratori interessati da processi di riorganizzazione, riconversione o, comunque, espulsi dal mercato del lavoro;

     g) sostenere processi di recupero del livello occupazionale di attività economiche e produttive nelle aree interessate da calamità naturali o altri eventi di carattere eccezionale;

     h) sostenere processi che, nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale, favoriscano il consolidamento sul territorio degli insediamenti produttivi volti al mantenimento o incremento del livello occupazionale.

     2. La Regione e le Province perseguono con la propria complessiva programmazione, nell'ambito delle rispettive competenze, le suddette finalità anche riguardo alle forme del lavoro autonomo, associato o di nuove imprese.

 

     Art. 9. Strumenti.

     1. Le politiche attive del lavoro finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8 sono realizzate in via generale dalle Province, in coerenza con gli indirizzi regionali, e dalla Regione nei casi indicati all'articolo 3, comma 6, attraverso strumenti quali:

     a) percorsi formativi, sia per l'accesso al lavoro sia per l'acquisizione, l'adeguamento e la qualificazione delle competenze professionali, ai sensi del capo III, sezione IV della legge regionale n. 12 del 2003;

     b) gli assegni formativi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 12 del 2003, i quali, nel caso siano erogati a persone non occupate, possono prevedere anche indennità di frequenza;

     c) attività di orientamento, secondo quanto previsto all'articolo 23;

     d) tirocini, ai sensi degli articoli 24, 25 e 26;

     e) preselezione ed incrocio fra domanda ed offerta di lavoro, di cui all'articolo 32, comma 3, lettera d);

     f) incentivi, secondo le priorità di cui all'articolo 11;

     g) gli assegni di servizio di cui all'articolo 10.

 

     Art. 10. Incentivi ed assegni di servizio.

     1. Gli incentivi sono contributi economici erogati ai lavoratori ed ai datori di lavoro finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8, secondo le priorità dell'articolo 11.

     2. La Regione, nell'ottica di estendere la piena e buona occupazione, introduce, nelle proprie azioni incentivanti, parametri di valorizzazione in coerenza con i fini di cui all'articolo 8, comma 1.

     3. Gli assegni di servizio sono finalizzati, con specifico riferimento agli obiettivi di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura di cui all'articolo 14, all'acquisizione da parte dei lavoratori di una condizione occupazionale attiva, in forma subordinata, non subordinata, autonoma o associata, ovvero al suo mantenimento, nonché agli sviluppi di carriera.

     4. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, definisce i criteri generali di concessione, sospensione e revoca degli incentivi e degli assegni di servizio, prevedendo in riferimento ai lavoratori autonomi o associati ed alla costituzione di nuove imprese specifici criteri di concessione, esclusivamente per il perseguimento degli obiettivi indicati dall'articolo 8, comma 1, lettere b), f) e g), secondo le priorità di cui all'articolo 11.

     5. Al fine di assicurare efficaci modalità di gestione degli interventi, possono essere previste, per specifiche situazioni, previa intesa con le parti sociali e mediante specifica convenzione, forme di raccordo, coerentemente con le funzioni previste dai loro statuti, con gli enti bilaterali costituiti secondo le clausole degli accordi e dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tali convenzioni, che devono essere sottoscritte da tutte le organizzazioni costituenti gli enti bilaterali, prevedono modalità operative distinte, da parte degli stessi, per la gestione degli interventi.

     6. Il rispetto da parte dei beneficiari degli interventi delle disposizioni normative in materia di lavoro, con particolare attenzione al principio di non discriminazione ed agli obblighi relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle condizioni previste nei contratti stipulati dalle organizzazioni di cui al comma 5, costituisce requisito essenziale per agevolazioni ed incentivi. Il mancato rispetto di tali condizioni ne determina la non ammissibilità ovvero la revoca.

     7. Le amministrazioni concedenti revocano gli incentivi concessi, con obbligo di restituzione di quanto percepito, qualora non siano stati realizzati gli scopi per i quali sono stati assegnati, o siano stati realizzati a condizioni diverse da quelle stabilite da norme di legge o di contratto collettivo.

 

SEZIONE II

PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

 

     Art. 11. Priorità di intervento.

     1. Le politiche attive del lavoro, nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 8, sono rivolte in via prioritaria a:

     a) le persone con disabilità, con particolare riferimento a quanto previsto alla sezione III;

     b) le persone di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);

     c) le persone che rientrano nei casi previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

     d) le persone occupate, per un tempo prolungato o in modo reiterato, con rapporti di lavoro anche autonomi e che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 2;

     e) le persone, anche occupate con rapporti stagionali, a rischio di esclusione o di depauperamento professionale che possa comportare la perdita del lavoro;

     f) le persone di età superiore a quarantacinque anni, prive di occupazione od interessate dai processi di cui alle lettere g) e h);

     g) le persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo prolungati periodi di assenza anche per motivi di cura familiare;

     h) i lavoratori interessati da processi di riorganizzazione o riconversione, con particolare riferimento a quanto previsto all'articolo 16.

     2. Nell'ambito delle categorie di persone di cui al comma 1 a parità di condizioni viene individuata ulteriore priorità per gli interventi a favore delle donne, secondo modalità attuative definite dalle amministrazioni competenti.

     3. Gli interventi di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g) vengono realizzati con particolare riferimento a quanto previsto agli articoli 13 e 14.

     4. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, può definire ulteriori priorità d'intervento rivolte alle persone che abbiano difficoltà all'inserimento o al reinserimento lavorativo di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.

     5. La normativa comunitaria di cui al comma 4 e la normativa nazionale di cui al comma 1, lettere b) e c) costituiscono il riferimento per l'individuazione delle persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro.

     6. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, può, inoltre, definire priorità territoriali, con riferimento alle aree con difficoltà socio-economiche, come individuate dalla normativa comunitaria, statale e regionale, oltre che a quelle interessate dai programmi speciali d'area ed alle zone montane di cui alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna).

 

     Art. 12. Incentivi all'assunzione di persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro.

     1. Le Province, in coerenza con gli indirizzi ed i criteri generali definiti dalla Regione, programmano ed erogano, mediante procedimento ad evidenza pubblica, incentivi per l'assunzione di persone rientranti nelle priorità di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c), f) e comma 4.

 

     Art. 13. Sostegno alla stabilizzazione del lavoro.

     1. Al fine di sostenere l'acquisizione di condizioni lavorative stabili, in coerenza con i principi e gli obiettivi dell'Unione europea e in particolare della direttiva 1999/70/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, nella quale si assume il contratto di lavoro a tempo indeterminato quale forma comune dei rapporti di lavoro, la Regione e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, intervengono, in relazione al mercato del lavoro, mediante:

     a) incentivi alla trasformazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato delle situazioni ad elevato rischio di precarizzazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d); tali incentivi si applicano anche alle trasformazioni nella forma del socio lavoratore di cooperativa come definito dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);

     b) concessione di assegni formativi individuali e predisposizione di percorsi formativi qualificati a favore di lavoratori occupati sulla base di rapporti di lavoro non subordinati e dei rapporti di cui all'articolo 11, comma 1, lett. d), al fine di favorirne l'occupabilità attraverso il rafforzamento delle competenze;

     c) offerta alle persone di servizi e strumenti, fra i quali anche i bilanci di competenza, per valorizzare e rendere riconoscibili le competenze acquisite con le esperienze lavorative, ivi comprese quelle maturate nell'ambito di rapporti di lavoro non subordinato, ed i percorsi di istruzione e formazione professionale;

     d) sostegno ai processi aziendali di trasformazione organizzativa e di innovazione tecnologica finalizzati alla stabilizzazione del lavoro.

     2. Al fine di modulare gli interventi del presente articolo in relazione alla diffusione delle tipologie contrattuali ed all'andamento del mercato del lavoro, la Giunta regionale stabilisce, sulla base delle previsioni del piano annuale di cui all'articolo 3, comma 3, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, i criteri per l'assegnazione da parte delle Province, previo procedimento ad evidenza pubblica, degli incentivi di cui al comma 1, lettera a). Ai fini dell'erogazione di tali incentivi la Giunta regionale stabilisce altresì, secondo lo stesso procedimento, le condizioni che, in relazione alla natura dei rapporti di lavoro ed alle situazioni personali, comportano elevato rischio di precarizzazione, nonché le caratteristiche, quali quelle dimensionali, settoriali e territoriali, delle imprese, che devono, comunque, operare nel rispetto delle condizioni normative e contrattuali vigenti.

     3. La Giunta regionale stabilisce altresì, a seguito dei processi di collaborazione istituzionale e di concertazione sociale di cui all'articolo 6, i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera d).

     4. La Regione e le Province promuovono accordi fra le parti sociali, a livello settoriale o territoriale, diretti a sostenere un utilizzo della normativa sui rapporti di lavoro e degli strumenti contrattuali orientato verso il miglioramento della qualità del lavoro e degli strumenti di tutela e di stabilizzazione delle condizioni lavorative, nonché a favorire il consolidamento sul territorio degli insediamenti produttivi.

 

     Art. 14. Conciliazione tra tempi di lavoro e di cura.

     1. Al fine di promuovere condizioni di pari opportunità di accesso, permanenza e progressione di carriera nel mercato del lavoro, la Regione e le Province nell'ambito delle rispettive competenze, coerentemente con le finalità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), perseguono l'obiettivo di favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura.

     2. In relazione alle finalità del comma 1 la Regione e le Province, anche promuovendo accordi con le parti sociali:

     a) sostengono, in relazione ad accordi fra le parti sociali, progetti specifici di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura, da realizzare nei diversi ambiti produttivi, per la messa a disposizione di servizi territoriali di supporto alla conciliazione, con particolare riferimento all'organizzazione dell'orario di lavoro, all'utilizzo del lavoro a tempo parziale e del telelavoro;

     b) erogano gli assegni di servizio di cui all'articolo 10 volti a favorire l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, nonché la progressione di carriera, di persone a rischio di esclusione per carichi di cura;

     c) sostengono, in relazione ad accordi fra le parti sociali, processi di riorganizzazione del lavoro volti a favorire la conciliazione, anche in riferimento all'utilizzo del rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora richiesto dal lavoratore e rispondente alle esigenze di conciliazione espresse.

     3. Gli assegni di servizio di cui al comma 2, lettera b) possono prevedere, a fronte di esigenze certificate, il sostegno ai costi per attività di cura ed assistenza dei lavoratori interessati o di persone a loro carico. Nel caso di lavoratori occupati in forme diverse da quelle del lavoro subordinato gli assegni di servizio possono essere altresì previsti, sulla base di criteri operativi definiti dalla Giunta regionale, per l'acquisizione di prestazioni lavorative, che sostituiscano l'impegno dell'interessato a fronte della sua inoperatività, a seguito di maternità o paternità ovvero di certificate esigenze di cura ed assistenza personali o delle persone a suo carico.

     4. In coerenza con i principi dell'Unione europea in ordine alla dimensione trasversale della priorità di genere, la Regione e le Province programmano, sentite le parti sociali, in collaborazione con i Comuni e con le associazioni del terzo settore, azioni e interventi per perseguire le finalità del comma 1 nei diversi ambiti delle politiche attive del lavoro.

 

     Art. 15. Mobilità territoriale dei lavoratori.

     1. La Regione, le Province ed i Comuni perseguono l'obiettivo del sostegno ai processi di mobilità territoriale dei lavoratori, al fine della valorizzazione delle competenze professionali e del loro reperimento, anche riferiti a cittadini stranieri immigrati di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2004, mediante misure di accoglienza ed integrazione sociale, nonché di sostegno all'inserimento lavorativo anche attraverso soluzioni autoimprenditoriali, ed alla formazione per lo sviluppo professionale dei lavoratori interessati.

     2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 la Regione e le Province nell'ambito delle rispettive competenze, anche attraverso iniziative ed accordi interregionali, e previo confronto negli organismi di cui agli articoli 6 e 7:

     a) promuovono ed organizzano, nell'ambito del sistema regionale dei servizi per il lavoro, l'informazione, l'orientamento, la preselezione e l'incrocio fra domanda ed offerta sulle opportunità di lavoro, anche stagionale, e di tirocinio;

     b) promuovono, attraverso accordi con altre Regioni, Comuni e parti sociali, un'adeguata offerta formativa, realizzabile anche nelle aree d'origine dei lavoratori, e la messa a disposizione di tirocini formativi e di orientamento, da realizzarsi presso datori di lavoro del territorio regionale;

     c) promuovono intese con Comuni, parti sociali ed organizzazioni pubbliche e private, dirette a facilitare, con particolare riferimento al raccordo con le politiche di istruzione, formazione ed abitative, l'integrazione sociale dei lavoratori interessati e delle loro famiglie.

 

     Art. 16. Crisi occupazionali.

     1. La Regione, le Province ed i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze e in concorso con le parti sociali pongono in essere, anche mediante specifiche intese, azioni volte a prevenire situazioni di crisi occupazionale e ad attenuarne gli effetti negativi sui lavoratori, sul sistema produttivo e sul territorio. Intervengono altresì nelle procedure relative alle crisi aziendali di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 469 del 1997.

     2. Le azioni di cui al comma 1 sono finalizzate in particolare a:

     a) coordinare gli interventi delle amministrazioni locali interessate;

     b) assicurare lo svolgimento delle procedure di confronto e concertazione fra le parti;

     c) sostenere, anche attraverso le forme di cui all'articolo 10, comma 5, processi di trasformazione o riorganizzazione economica e produttiva diretti al mantenimento delle condizioni occupazionali, nonché l'azione degli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5, volta all'individuazione di soluzioni, anche imprenditoriali, per salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio produttivo, di conoscenze e di competenze;

     d) sostenere progetti diretti alla formazione, all'orientamento, alla riqualificazione ed al reinserimento dei lavoratori interessati, anche promuovendo l'adozione di apposite misure di accompagnamento.

     3. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, adotta indirizzi operativi in ordine agli interventi di cui al comma 1.

 

SEZIONE III

POLITICHE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

 

     Art. 17. Promozione dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità.

     1. La Regione e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono e sostengono, nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari, l'inserimento e la stabilizzazione nel lavoro dipendente delle persone con disabilità, nonché l'avviamento ed il consolidamento di attività autonome da parte degli stessi, attraverso azioni di avvio al lavoro, primo inserimento e di accompagnamento ad una positiva e stabile integrazione nell'ambiente di lavoro anche in forma autoimprenditoriale.

     2. A tale fine le programmazioni regionale e provinciali sono attuate nel rispetto dei seguenti principi e metodologie:

     a) partecipazione attiva dei destinatari degli interventi, con il coinvolgimento, anche attraverso accordi di programma territoriali, delle loro famiglie, delle associazioni rappresentative dei loro interessi, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del sistema educativo, delle cooperative sociali operanti in materia di integrazione lavorativa delle persone con disabilità e dei loro consorzi;

     b) integrazione fra attività formative, misure di accompagnamento e tutoraggio, nonché azioni di politica attiva per il lavoro;

     c) integrazione fra le attività di cui alla lettera b) ed i servizi sociali e sanitari, al fine di realizzare, con un progetto unitario, forme di sostegno personalizzato, anche mediante l'utilizzo coordinato degli strumenti del collocamento mirato, degli strumenti della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), fra i quali, in particolare, i piani di zona previsti all'articolo 29 della stessa legge.

     3. La Giunta regionale, al fine di consentire pari opportunità sul territorio regionale nella fruizione da parte delle persone con disabilità dei servizi per l'integrazione lavorativa, definisce:

     a) criteri generali e requisiti delle convenzioni per l'inserimento delle persone con disabilità;

     b) criteri per la formazione degli elenchi e delle graduatorie delle persone con disabilità;

     c) criteri per la concessione di agevolazioni ed incentivi ai datori di lavoro, nonché per la concessione ai lavoratori con disabilità impegnati in attività autonome degli assegni di servizio e formativi di cui alla sezione I e di contributi per l'adeguamento dei posti di lavoro, tenendo conto delle specifiche peculiarità organizzative delle piccole e medie imprese;

     d) le modalità di pagamento, riscossione e versamento di esoneri e sanzioni al fondo di cui all'articolo 19.

     4. La Regione esercita, con il supporto delle Province, anche in collaborazione con le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative, nonché con le loro federazioni, funzioni di osservatorio degli interventi di integrazione al lavoro delle persone con disabilità e delle azioni attuate ai sensi della presente legge e ne mette a disposizione i risultati, anche al fine di realizzare la conferenza di cui all'articolo 18, comma 2.

 

     Art. 18. Partecipazione.

     1. La Regione assume la partecipazione dei soggetti rappresentativi delle persone con disabilità quale elemento portante per le politiche del lavoro a queste rivolte attraverso il confronto con la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili di cui alla legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili) e con le loro associazioni comparativamente più rappresentative a livello regionale sui principali atti di programmazione di cui alla presente sezione.

     2. Al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione attiva, la Regione organizza una conferenza, di norma biennale, a cui partecipano le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro e le associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, le organizzazioni del terzo settore, gli enti locali e le Aziende unità sanitarie locali per svolgere un periodico esame dell'attuazione, in ambito regionale, degli interventi di integrazione lavorativa delle persone con disabilità previsti dalla presente legge, nonché per acquisire pareri e proposte per la loro programmazione.

     3. La conferenza di cui al comma 2 può essere preparata da gruppi di lavoro a composizione paritetica fra enti locali, associazioni delle persone con disabilità e parti sociali, operanti senza oneri per la Regione. Ai gruppi, al fine di approfondire temi specifici, possono essere altresì invitati responsabili ed operatori dei servizi di integrazione lavorativa, sociale, nonché delle Aziende unità sanitarie locali. I gruppi di lavoro si avvalgono delle risultanze emergenti dall'esercizio delle funzioni di osservatorio di cui all'articolo 17, comma 4.

     4. Le Province realizzano la concertazione delle politiche per l'integrazione al lavoro delle persone con disabilità all'interno di un organismo composto, in misura paritetica, di rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello provinciale. Tale concertazione può essere realizzata anche nell'organismo previsto dall'articolo 52 della legge regionale n. 12 del 2003, all'uopo integrato, nel rispetto del principio di pariteticità, dalle associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello territoriale.

     5. Possono partecipare ai lavori della Commissione di cui all'articolo 52 della legge regionale n. 12 del 2003, rappresentanti, designati in misura che garantisca il rispetto del principio di pariteticità, delle associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello territoriale, con diritto all'espressione del parere esclusivamente nelle materie relative alla disabilità.

     6. Nell'ambito della sede di concertazione di cui al comma 4 è istituito il comitato tecnico previsto dall'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 469 del 1997. Di esso fanno parte almeno due esperti designati dalle associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello provinciale.

 

     Art. 19. Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità.

     1. È istituito il Fondo regionale dell'Emilia-Romagna per l'occupazione delle persone con disabilità.

     2. Al fondo sono destinati i contributi versati dai datori di lavoro a fronte delle procedure di esonero e gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 15 della legge n. 68 del 1999, nonché il contributo di fondazioni, enti pubblici e privati e di soggetti comunque interessati.

     3. La Regione, anche con il concorso delle Province, promuove opportune forme di raccordo con i competenti organismi di vigilanza al fine della verifica dell'adempimento da parte del datore di lavoro, pubblico e privato, agli obblighi in merito al collocamento delle persone con disabilità e dell'eventuale irrogazione di sanzioni.

     4. La Giunta regionale, a seguito dei processi di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale di cui all'articolo 6, sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative e la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 29 del 1997, assegna annualmente alle Province le risorse del fondo, adottando altresì indirizzi per il loro utilizzo.

     5. Le Province svolgono la programmazione delle risorse di cui al comma 4 previa concertazione con i competenti organismi locali di cui all'articolo 18, comma 4, valorizzando, in particolare, le misure di accompagnamento e tutoraggio.

 

     Art. 20. Assunzioni e convenzioni.

     1. Le Province rappresentano i servizi competenti per le assunzioni da effettuarsi da parte dei datori di lavoro ai fini dell'adempimento agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999. Le Province possono stipulare con i datori di lavoro privati e pubblici convenzioni finalizzate all'integrale e progressiva copertura della quota d'obbligo.

     2. Le convenzioni, nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, possono essere riferite alla totalità o a parte della quota d'obbligo.

     3. Le assunzioni sono effettuate con richiesta nominativa nelle percentuali previste dall'articolo 7, comma 1 della legge n. 68 del 1999. Tali percentuali sono modificabili esclusivamente a fronte di specifica previsione nelle convenzioni di cui al comma 1.

 

     Art. 21. Attivazione del collocamento mirato nelle amministrazioni pubbliche.

     1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge dello Stato, sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative, la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili di cui alla legge regionale n. 29 del 1997, nonché la Conferenza Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale n. 3 del 1999, individua con proprio atto da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna, per le amministrazioni pubbliche della regione non comprese nell'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, gli ambiti professionali o le mansioni da computarsi in misura piena per l'individuazione della quota di riserva.

     2. La Regione si conformerà ad eventuali normative nazionali qualora determinino, nella materia di cui al comma 1, ulteriori condizioni migliorative per le persone con disabilità.

     3. Per le amministrazioni pubbliche della regione non comprese nell'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, restano fermi, nelle more del provvedimento di cui al comma 1, gli obblighi di assunzione già previsti dalla legge n. 68 del 1999, nonché le convenzioni eventualmente stipulate dalle Province, fino alle scadenze in esse individuate.

     4. La Giunta regionale, acquisite adeguate valutazioni tecniche specialistiche, definisce altresì la percentuale minima dell'incidenza degli ambiti professionali e delle mansioni non ricomprese nel provvedimento di cui al comma 1, per il computo della complessiva quota di riserva delle amministrazioni pubbliche interessate.

 

     Art. 22. Programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali.

     1. Le assunzioni delle persone con disabilità previste all'articolo 20 possono essere realizzate anche attraverso programmi di inserimento individuali da effettuarsi presso le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381 del 1991 e i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge. Sono fatti salvi gli obblighi e le opportunità previste da leggi speciali per le persone con disabilità qualora risultino più funzionali al loro inserimento lavorativo.

     2. Gli inserimenti di cui al comma 1 sono possibili nel rispetto di convenzioni quadro stipulate dalle Province, sentiti gli organismi previsti dall'articolo 18, comma 4, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello territoriale nonché con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali del medesimo comma 1.

     3. Le convenzioni quadro individuano criteri di riferimento in base ai quali stipulare le specifiche convenzioni previste al comma 4, lettera a).

     4. Le assunzioni di cui al comma 1 sono possibili esclusivamente per le persone per le quali risulti particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato, nonché a fronte delle seguenti condizioni:

     a) adozione di specifica convenzione fra la Provincia competente, l'impresa fornitrice di commessa e la cooperativa sociale o il consorzio di cui al comma 1 ove viene realizzato l'inserimento;

     b) copertura, attraverso questa modalità e relativamente alla durata della commessa, per tutte le imprese, di una percentuale della quota d'obbligo di riferimento non superiore al 30 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, ferma restando, per la quota rimanente, l'ottemperanza, anche attraverso le convenzioni di cui all'articolo 20, agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68 del 1999;

     c) individuazione da parte delle Province dei lavoratori da inserire, previo consenso degli stessi, con riferimento alle persone con disabilità psichiche, o in condizione di gravità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ovvero con altra disabilità che renda particolarmente difficile l'integrazione e la permanenza al lavoro attraverso le vie ordinarie individuata sulla base di criteri definiti sentito l'organismo di concertazione sociale di cui all'articolo 18, comma 4;

     d) valore della commessa commisurato, relativamente agli inserimenti delle persone con disabilità attuati in base alla convenzione della lettera a), ai costi del lavoro dell'impresa committente, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, maggiorati di una percentuale pari almeno al 20 per cento, a fronte degli oneri relativi alle misure di accompagnamento; le commesse possono essere relative anche a quote parziali dei costi corrispondenti alle unità inserite, fermo restando che il computo, ai fini degli obblighi di assunzione di cui all'articolo 20, comma 1, degli inserimenti realizzati attraverso le convenzioni con le cooperative sociali è possibile solo a fronte del raggiungimento, anche attraverso più commesse, del costo complessivo corrispondente ad ogni unità di personale.

     5. Le convenzioni di cui al comma 4, lettera a) possono essere stipulate da ogni Provincia con imprese che abbiano sede legale o amministrativa o unità operativa nel territorio di competenza, ovvero con imprese che abbiano unità operative nel territorio di competenza e sede legale o amministrativa in altre Province, previa intesa fra le Province interessate.

     6. Le convenzioni sono sottoposte a verifica periodica, da realizzarsi, comunque, ogni ventiquattro mesi anche in raccordo con le attività delle commissioni di cui alla legge n. 104 del 1992, con particolare riferimento all'obiettivo della stabilizzazione del rapporto di lavoro, anche mediante assunzione da parte delle imprese committenti o delle cooperative sociali e dei consorzi di cui al comma 1, e di accesso a contributi ed agevolazioni.

     7. Alla scadenza della commessa le imprese adempiono agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999, eventualmente emergenti, attraverso:

     a) assunzioni, da effettuarsi con le modalità di cui all'articolo 20 entro sessanta giorni dalla conclusione delle commesse;

     b) ulteriori commesse di durata non inferiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi ai sensi del comma 4;

     c) stipula di convenzioni di cui all'articolo 20, ovvero con il ricorso agli altri istituti e strumenti previsti dalla legge n. 68 del 1999.

     8. La Giunta regionale approva criteri e modalità per l'avvio di sperimentazioni relative all'utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche individuate all'articolo 21, comma 1, delle possibilità di inserimento di cui al comma 1, fermo restando il pieno rispetto da parte delle stesse amministrazioni delle disposizioni previste al presente articolo.

     9. Sono fatte salve, in ordine all'accertamento della condizione di gravità di cui al comma 4, lettera c), le competenze dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), in riferimento agli invalidi del lavoro, nonché le previsioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), in riferimento alle persone di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge n. 68 del 1999.

 

CAPO IV

ORIENTAMENTO E TIROCINI

 

     Art. 23. Orientamento al lavoro.

     1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale n. 12 del 2003, la funzione di orientamento al lavoro di cui all'articolo 32, comma 3, lettera b) si esplica attraverso l'erogazione di servizi per il sostegno e l'aiuto alla persona nella ricerca di prima o nuova occupazione, anche mediante iniziative di accoglienza, informazione, accompagnamento e consulenza.

     2. La Giunta regionale definisce, secondo quanto previsto all'articolo 35, comma 2, le figure professionali di riferimento e gli standard di servizio per l'orientamento. La Giunta regionale sostiene, inoltre, la qualificazione degli operatori e delle attività.

     3. Le Province programmano i servizi di orientamento al lavoro perseguendo l'obiettivo della loro qualificazione e dell'integrazione con gli ambiti in cui la funzione di orientamento è esercitata dai soggetti del sistema formativo.

     4. I Comuni, singoli o associati nelle forme di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), possono svolgere le funzioni di informazione e orientamento di cui all'articolo 32, comma 3, lettere a) e b), nel rispetto degli standard essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 34. Relativamente a tali funzioni i Comuni garantiscono adeguate forme di informazione e raccordo nei confronti delle Province.

 

     Art. 24. Tirocini [1]

     1. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia dalla legislazione nazionale, disciplina i tirocini, come definiti dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2003, quali modalità formative, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzate, in via esclusiva, a sostenere le scelte professionali e a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Per i beneficiari di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c) il tirocinio può avere quali ulteriori finalità l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva.

     2. I tirocini sono promossi da parte di un soggetto, terzo rispetto al datore di lavoro ospitante e al tirocinante, garante della regolarità e qualità dell'iniziativa. I tirocini sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore e il datore di lavoro, pubblico o privato, che ospita il tirocinante. I tirocini sono attuati secondo un progetto individuale sottoscritto anche dal tirocinante. La Giunta regionale individua i modelli di convenzione e di progetto cui fare riferimento.

     3. Per ogni tirocinio devono essere individuati un tutore responsabile didattico e organizzativo dell'attività, posto a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio, nonché un responsabile del tirocinio scelto dal soggetto ospitante.

     4. Il soggetto promotore invia alla Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei termini stabiliti nel comma 6, attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 38, la convenzione e il progetto formativo, che la Regione medesima mette a disposizione della Direzione territoriale del lavoro e delle organizzazioni sindacali rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 7, comma 3.

     5. E' obbligatoria l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante.

     6. I datori di lavoro ospitanti sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9 bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

     7. Le disposizioni del presente capo trovano applicazione, per i tirocini realizzati nel territorio regionale, in relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, anche in caso di soggetto ospitante multi localizzato, comprese le pubbliche amministrazioni con più sedi territoriali. La Giunta regionale, previi appositi accordi, può definire disposizioni volte a tener conto delle esigenze delle imprese multi localizzate.

 

     Art. 25. Tipologie e durata dei tirocini [2]

     1. Sono configurabili le seguenti tipologie di tirocini, in ragione delle diverse tipologie di utenti:

a) tirocini formativi e di orientamento. Sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro; i destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i dodici mesi;

b) tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro. Sono finalizzati a percorsi di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati, anche in mobilità, e inoccupati; questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori in regime di cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;

c) tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento in favore di persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999, di persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991 nonché di richiedenti asilo e di titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998;

c bis) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, disciplinati dall'articolo 26 octies [3].

     2. I tirocini hanno il limite di durata massima, intesa come comprensiva delle eventuali proroghe:

a) non superiore a sei mesi nel caso di cui al comma 1, lettera a);

b) non superiore a dodici mesi nel caso di cui al comma 1, lettera b);

c) non superiore a dodici mesi nel caso di soggetti svantaggiati, escluse le persone con disabilità, nonché dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998;

d) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di persone con disabilità.

     3. Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità, malattia o infortunio, che si protragga per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva fino a un massimo di sei mesi.

     4. Nel caso dei tirocini di cui al comma 1, lettera c), la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), può individuare misure di agevolazione e di sostegno nonché condizioni di maggior favore; può altresì prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità.

 

     Art. 26. Soggetti promotori [4]

     1. Possono promuovere tirocini:

a) i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 32, comma 2, secondo i limiti stabiliti dalla Giunta regionale;

b) le università e gli istituti d'istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo;

c) le istituzioni scolastiche statali e paritarie;

d) i soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione della formazione professionale;

e) l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO), istituita con legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione);

f) i comuni in forma singola o associata, le comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, nei limiti individuati dalla Giunta regionale e relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo, al fine del loro pieno reinserimento sociale;

g) le aziende unità sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo;

h) i comuni, le associazioni e gli enti autorizzati dalla Regione, ai sensi degli articoli 39 e 40, ovvero ai sensi della legislazione nazionale, all'esercizio di funzioni orientative, con riferimento a modalità, criteri e particolari categorie di utenti, che sono definiti dalla Giunta regionale;

h bis) gli Istituti tecnici superiori (ITS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori) [5].

     2. I soggetti di cui al comma 1 non possono promuovere più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, avente progetto formativo individuale identico o simile.

     3. La Regione verifica l'idoneità dei singoli soggetti promotori, alla luce delle previsioni dell'articolo 26 ter.

 

          Art. 26 bis. Obblighi per i soggetti ospitanti [6]

     1. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata di cui all'articolo 25.

     2. I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso. Il soggetto ospitante può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatti salvi i limiti numerici di cui al comma 4.

     3. Il soggetto ospitante deve:

a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999;

c) non avere effettuato licenziamenti, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;

d) non fruire della cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva.

     4. Possono essere ospitati tirocinanti nel rispetto dei seguenti limiti:

a) un tirocinante nelle unità produttive con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato;

b) non più di due tirocinanti contemporaneamente nelle unità produttive con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti;

c) numero di tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei dipendenti nelle unità produttive con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore.

     5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione, da pubblicare nel BURERT, definisce i casi di esclusione dai limiti di cui al comma 4, quanto ai tirocini in favore dei soggetti con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1 della legge n. 68 del 1999, delle persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991 nonché delle persone richiedenti asilo politico e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

 

          Art. 26 ter. Qualificazione dei tirocini e formazione professionale dei tirocinanti [7]

     1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 24, comma 1, promuove e sostiene la qualificazione dei tirocini attraverso il miglioramento della capacità di promozione e realizzazione da parte dei soggetti pubblici e privati.

     2. Il progetto formativo di cui all'articolo 24 ha a riferimento una qualifica del sistema regionale delle qualifiche.

     3. Nell'attuazione del tirocinio deve essere garantito l'accesso a tutte le conoscenze e la capacità necessarie all'acquisizione di almeno un'unità di competenza della qualifica di cui al comma 2, ai fini della sua certificabilità.

     4. Ai tirocinanti deve essere garantita una formazione idonea, relativa alla prevenzione ambientale e antinfortunistica, secondo le previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e in particolare dell'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sottoscritto il 21 dicembre 2011.

     5. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, definisce le modalità di attuazione della formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio, secondo gli standard del sistema regionale.

     6. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi del tirocinio nei casi di cui all'articolo 25, comma 1, la lettera b), il soggetto promotore e il soggetto ospitante valutano, nella redazione del progetto formativo personalizzato, le attività didattiche ulteriori che devono essere previste, rispetto a quelle in situazione. Tali ulteriori modalità devono essere realizzate attraverso un soggetto formativo accreditato ai sensi della legge regionale n. 12 del 2003.

     7. Al fine di migliorare la diffusione e la qualificazione dei tirocini possono essere stipulate convenzioni quadro fra i soggetti promotori di cui all'articolo 26, comma 1, e le parti sociali.

 

          Art. 26 quater. Indennità di partecipazione [8]

     1. E' corrisposta al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio.

     2. L' indennità è di importo corrispondente ad almeno 450 euro mensili.

     3. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di cui al comma 1 non viene corrisposta. In tali casi è riconosciuto ai tirocinanti il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità definite nella convenzione.

     4. Ferme restando le previsioni dell'articolo 25, comma 4, nel caso dei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione da pubblicare nel BURERT, può prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità.

 

          Art. 26 quinquies. Monitoraggio e vigilanza [9]

     1. La Regione realizza il monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 24, comma 4, dei requisiti di accesso dei tirocinanti, del percorso formativo previsto nei progetti individuali, degli eventuali inserimenti lavorativi successivi al tirocinio.

     2. La Regione promuove, anche perseguendo la più stretta integrazione con il Ministero del lavoro, la qualità e il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso. A tale fine la Giunta regionale individua e programma attività di controllo al fine di:

a) avere tempestiva informazione sugli accertamenti ispettivi realizzati;

b) verificare l'effettiva attuazione di quanto previsto dall'articolo 26 ter, comma 3.

     3. In caso di mancato rispetto della convenzione o del progetto formativo individuale di cui all'articolo 24, comma 2 e degli obblighi di cui all'articolo 24, commi 3 e 5, al soggetto promotore e al soggetto ospitante è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi.

     4. In caso d'inosservanza degli obblighi posti dall'articolo 26 bis, il soggetto ospitante non può attivare tirocini per un periodo di dodici mesi ed è tenuto al rimborso di quanto eventualmente corrispostogli dalla Regione.

 

     Art. 26 sexies. Sanzioni amministrative pecuniarie [10]

     1. L'omesso o ritardato invio della convenzione e del progetto formativo per via telematica, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, comporta l'irrogazione a carico del soggetto promotore di sanzione amministrativa, negli importi di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

     2. Nelle ipotesi previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 quinquies, commi 3 e 4, e al presente articolo, ferma restando l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni in esse previsti, i tirocini attivati sono immediatamente interrotti.

 

     Art. 26 septies. Norma di rinvio [11]

     1. Per tutto quanto non previsto dal presente capo e dagli articoli 5 e 9 della legge regionale n. 12 del 2003, valgono le previsioni di cui all'articolo 1, commi 34, 35 e 36 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nonché quelle contenute nelle Linee guida in materia di tirocini, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della legge n. 92 del 2012.

 

     Art. 26 octies. Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione [12]

     1. I tirocini previsti all'articolo 25, comma 1, lettera d), sono tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento, finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti.

     2. La durata massima dei tirocini di cui al comma 1 è di ventiquattro mesi.

     3. A seguito di attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona, i tirocini di cui al comma 1 possono essere prorogati o ripetuti, anche oltre i termini di durata previsti al comma 2.

     4. Alla convenzione che regola i tirocini di cui al comma 1 deve essere allegato un progetto personalizzato per ciascun tirocinante, predisposto sulla base di modelli definiti dalla Giunta regionale, da sottoscrivere da parte dei soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio.

     5. I tirocini di cui al comma 1 sono esclusi dai limiti indicati dall'articolo 26 bis, comma 4.

     6. Per i tirocini di cui al comma 1 l'indennità, che costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione indicata nel progetto personalizzato, è corrisposta, di norma, da parte dell'ente responsabile che ha preso in carico il tirocinante.

     7. I tirocini di cui al comma 1 non possono essere inseriti tra le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'articolo 11, comma 2, della legge n. 68 del 1999.

     8. Per tutto quanto non previsto valgono le previsioni contenute nelle "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" di cui all'accordo tra il Governo e le regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), sottoscritto il 22 gennaio 2015.

 

CAPO V

APPRENDISTATO

 

     Art. 27. Aspetti formativi dei contratti di apprendistato.

     1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale n. 12 del 2003, la presente legge, nel rispetto della normativa dello Stato in materia e dei livelli essenziali delle prestazioni fissati a livello nazionale, nonché dei contratti collettivi di lavoro, detta norme per la regolamentazione degli aspetti formativi dei contratti di apprendistato, che si articolano nelle seguenti tipologie:

     a) apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

     b) apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;

     c) apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

     2. La Giunta regionale, d'intesa con le parti sociali rappresentate nella commissione di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 12 del 2003, definisce, nel rispetto degli standard minimi nazionali, ove fissati, e in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche, gli aspetti formativi dell'apprendistato, precisando i criteri progettuali da osservare per l'identificazione degli obiettivi formativi da conseguire e delle modalità per la verifica dei risultati.

     3. La formazione per i contratti di apprendistato si articola secondo un piano formativo individuale che delinea il percorso formativo dell'apprendista, in coerenza con gli aspetti formativi di cui al comma 2, ed in relazione alle competenze possedute dall'apprendista stesso. A tal fine la Giunta regionale definisce, secondo le forme di cui al comma 2, criteri e modalità per la formulazione dei piani formativi individuali.

     4. Possono essere realizzate, da parte degli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5, azioni di monitoraggio e valutazione dell'apprendistato sul territorio regionale nonché, sulla base delle clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro, azioni di assistenza tecnica.

 

     Art. 28. Formazione nel contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.

     1. In relazione al contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione la Regione privilegia le modalità proprie della programmazione integrata tra formazione professionale ed istruzione di cui alla legge regionale n. 12 del 2003, per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali, con l'obiettivo del conseguimento della qualifica professionale ed anche al fine di favorire il rientro nei sistemi di formazione ed istruzione.

     2. La Giunta regionale, nel rispetto degli standard di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30), definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell'Istruzione, università e ricerca, nonché, a seguito del processo di concertazione sociale e di collaborazione istituzionale di cui all'articolo 6 e sentita la commissione assembleare competente, stabilisce gli aspetti formativi del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.

 

     Art. 29. Formazione per l'apprendistato professionalizzante.

     1. Relativamente all'apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003, la Giunta regionale, con le modalità di cui all'articolo 27, comma 2, definisce gli aspetti formativi, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti nazionalmente ed in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche nonché, per quanto attiene l'articolazione della formazione e la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.

     2. Ai fini di cui al comma 1 si definisce formale la formazione che viene attuata, mediante una specifica progettazione, in un ambiente formativo adeguato, anche nel luogo di lavoro; in tal caso deve essere svolta in situazione distinta da quella finalizzata prioritariamente alla produzione di beni o servizi. Essa si realizza mediante un percorso formativo finalizzato a conferire all'apprendista le competenze trasversali e tecnico-professionali per l'acquisizione di adeguata capacità professionale. Tale formazione deve produrre esiti verificabili e certificabili, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 30. Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

     1. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma per percorsi di alta formazione, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

     2. Per queste finalità la Giunta regionale, con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, promuove e sostiene sperimentazioni, da attuarsi nell'ambito di intese con Università, istituzioni scolastiche autonome, soggetti accreditati della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente maggiormente rappresentative.

     3. I contratti di apprendistato in attuazione delle intese di cui al comma 2 sono realizzati, nelle singole imprese, nel rispetto degli accordi di settore fra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

     4. La Giunta regionale, anche attraverso le intese con i soggetti di cui al comma 2, definisce standard della formazione nel contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, nonché criteri per il riconoscimento e la certificazione delle competenze, dei crediti formativi e dei titoli.

 

     Art. 31. Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato.

     1. La Giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione sociale e di collaborazione istituzionale di cui all'articolo 6, definisce i criteri e le modalità di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle attività formative dell'apprendistato. Tali sostegno e contribuzione possono essere attribuiti ad appositi fondi, costituiti anche presso gli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5.

     2. La Regione e le Province collaborano, anche attraverso intese con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, ai fini della verifica e del controllo dell'effettiva erogazione della formazione di cui all'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

 

CAPO VI

SERVIZI PER IL LAVORO

 

SEZIONE I

SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI PER IL LAVORO

 

     Art. 32. Funzioni.

     1. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro opera verso le persone e le imprese, per soddisfarne i bisogni e favorirne le aspirazioni occupazionali e professionali, anche mediante specifiche azioni, rivolte in particolare sia alle persone inoccupate, disoccupate, a rischio di perdere l'occupazione o di precarizzazione della propria condizione lavorativa, ai soggetti deboli ed a rischio di esclusione sociale, sia al rafforzamento della competitività delle imprese tramite la qualificazione delle risorse umane.

     2. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro è composto dalle Province e dai soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro ai sensi della presente legge. La Regione e le Province promuovono, anche attraverso apposite intese, forme di collaborazione attiva con i soggetti autorizzati dalla Regione, ai sensi dell'articolo 40, commi 1 e 2, per l'erogazione dei servizi di intermediazione. La Regione e le Province promuovono inoltre forme di raccordo e confronto con le agenzie di somministrazione di lavoro, d'intermediazione, di ricerca e selezione di personale, di supporto alla ricollocazione di personale, autorizzate a livello nazionale e regionale, operanti sul territorio regionale.

     3. Il sistema regionale, in relazione ai bisogni dei lavoratori e dei datori di lavoro, espleta le seguenti funzioni:

     a) informazione sui servizi disponibili per l'accesso al lavoro, sulle caratteristiche ed opportunità del mercato del lavoro locale e del sistema formativo, sugli incentivi, sulle politiche attive per l'inserimento al lavoro o la creazione di lavoro autonomo, nonché sulla rete di servizi in grado di dare risposte alle esigenze complessive connesse al lavoro;

     b) orientamento al lavoro;

     c) sostegno alle persone nella costruzione dei bilanci di competenze;

     d) preselezione ed incrocio fra domanda ed offerta di lavoro;

     e) misure personalizzate di promozione dell'inserimento nel lavoro, con particolare riferimento alle azioni di mediazione interculturale rivolte a lavoratori stranieri immigrati finalizzate a sostenerne l'inserimento lavorativo, il consolidamento occupazionale e l'integrazione sociale;

     f) accompagnamento delle persone con disabilità nell'inserimento lavorativo;

     g) accompagnamento nell'inserimento lavorativo dei soggetti in condizione di svantaggio personale e sociale;

     h) informazione alle imprese in relazione ai servizi di cui al presente articolo.

     4. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, ed in particolare di quelle previste alla lettera d), il sistema regionale tiene conto delle peculiarità dei diversi settori economico-produttivi e delle specificità dei fenomeni di stagionalità, con particolare riferimento alle attività agricole, agroindustriali e turistiche.

     5. Le Province esercitano in via esclusiva le funzioni amministrative attualmente previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) del decreto legislativo n. 469 del 1997 e dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), ed in particolare:

     a) il riconoscimento, la sospensione, la perdita e la certificazione dello stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo n. 181 del 2000, anche in relazione alle condizioni di congruità dell'offerta per gli inserimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003;

     b) la selezione di personale per le qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);

     c) il collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999;

     d) il ricevimento e la gestione delle comunicazioni di cui ai commi 6 e 7.

     6. Le Province sono competenti per le comunicazioni da parte dei datori di lavoro privati, degli enti pubblici economici e delle pubbliche amministrazioni, relative:

     a) all'instaurazione dei rapporti di lavoro subordinati e non subordinati, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente e ai sensi dell'articolo 9 bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, o di socio lavoratore di cooperativa come definito dalla legge n. 142 del 2001;

     b) alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato o alle cessazioni avvenute in data diversa da quella comunicata al tempo dell'assunzione ai sensi dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati);

     c) alle variazioni dei rapporti di lavoro, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 5 del decreto legislativo n. 181 del 2000;

     d) alla proroga e alla cessazione dei lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro.

     7. Le Province sono competenti per le comunicazioni relative:

     a) alle assunzioni, ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 4 del decreto legislativo n. 181 del 2000, da parte delle agenzie di somministrazione di lavoro;

     b) ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata ai sensi dell'articolo 9 bis del decreto-legge n. 510 del 1996 convertito dalla legge n. 608 del 1996.

     8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 5 le Province possono altresì avvalersi, previa intesa, dei Comuni singoli o associati, qualora sussistano le necessarie condizioni di adeguatezza organizzativa.

     9. La Regione e le Province promuovono, in accordo con gli enti pubblici competenti in materia previdenziale, assicurativa, di vigilanza ed immigrazione, la realizzazione di centri integrati ed unificati dei servizi per il lavoro e ne favoriscono la diffusione quale modalità di organizzazione dell'offerta relativa alle funzioni di cui al comma 3.

 

     Art. 33. Modalità di svolgimento delle funzioni da parte delle Province.

     1. Le Province svolgono le funzioni di cui all'articolo 32 mediante i propri uffici, in particolare attraverso proprie strutture denominate "Centri per l'impiego". Le Province svolgono direttamente le funzioni di cui all'articolo 32, comma 3 ovvero tramite soggetti, pubblici o privati, accreditati ai sensi della presente legge, selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica. Tali soggetti intervengono, in via integrativa e non sostitutiva delle funzioni delle Province, al fine di completare la gamma, migliorare la qualità ed ampliare la diffusione sul territorio delle funzioni dei servizi, nonché per fornire interventi specializzati per determinate categorie di utenti. I servizi di cui all'articolo 32 sono erogati senza oneri per i lavoratori e le persone in cerca di occupazione.

     2. Le Province possono individuare forme di collaborazione con i soggetti pubblici e privati autorizzati a livello nazionale o regionale. In tale contesto la Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6 e secondo quanto previsto dalla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), definisce criteri e modalità per la reciproca messa a disposizione delle banche dati.

 

     Art. 34. Standard essenziali delle prestazioni e indirizzi operativi.

     1. I soggetti del sistema regionale dei servizi per il lavoro devono fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, lavoratori e datori di lavoro, che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo.

     2. La Giunta regionale, al fine di garantire prestazioni omogenee ed adeguate su tutto il territorio regionale, sentita la commissione assembleare competente, e nell'ambito dei processi di collaborazione istituzionale e di concertazione di cui all'articolo 6, definisce, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato, gli standard delle prestazioni cui devono attenersi le Province ed i soggetti accreditati, nonché i Comuni singoli o associati allorché svolgano le funzioni di orientamento di cui all'articolo 23, comma 4, nonché le funzioni di cui all'articolo 32, comma 5. Detti standard si riferiscono in particolare alle risorse umane e strumentali da investire nel processo, alle metodologie e modalità d'erogazione delle prestazioni, nonché ai risultati da conseguire in termini d'efficienza ed efficacia. La Regione sostiene, collaborando con le Province, azioni finalizzate alla realizzazione dei processi di cui al presente comma.

     3. La Giunta regionale, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti a livello nazionale al fine di garantire omogeneità di comportamenti e la trasparenza nell'azione amministrativa, definisce indirizzi operativi con particolare riferimento a:

     a) i contenuti dell'elenco anagrafico e della scheda professionale dei lavoratori e modalità di gestione operativa;

     b) i criteri e procedure per l'accertamento, la verifica periodica, la certificazione dell'esistenza o la perdita dello stato di disoccupazione;

     c) le caratteristiche dei moduli relativi alle comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro e modalità di trasmissione, anche telematica, ai servizi competenti;

     d) il collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999.

 

     Art. 35. Accreditamento.

     1. La Regione, al fine di garantire servizi di adeguata qualità e per l'eventuale concessione di finanziamenti pubblici, accredita soggetti pubblici e privati aventi o meno scopo di lucro, per la gestione dei servizi relativi alle funzioni di cui all'articolo 32, comma 3, da erogarsi secondo quanto previsto all'articolo 33, comma 1.

     2. La Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente e gli organismi di cui all'articolo 6, entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge, disciplina, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, i criteri ed i requisiti per la concessione, la sospensione e la revoca dell'accreditamento, nonché le modalità per la formazione e l'aggiornamento di un apposito elenco dei soggetti accreditati. Tali requisiti attengono, in particolare, alle competenze professionali, alle capacità gestionali, alla dotazione strutturale, strumentale e logistica dei soggetti richiedenti. Possono essere previsti ambiti o requisiti specifici per l'accreditamento, tra cui l'orientamento nonché l'accompagnamento al lavoro delle persone con disabilità o delle persone in condizione di svantaggio personale e sociale.

     3. Nella definizione dei criteri e dei requisiti di cui al comma 2 la Giunta regionale tiene conto delle peculiari esigenze, di carattere strumentale o relative a specifiche competenze professionali degli operatori, con particolare riferimento al lavoro stagionale, ai servizi di cura ed ai lavoratori immigrati, per i quali deve essere realizzato materiale informativo plurilingue.

     4. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera d) possono essere accreditati esclusivamente i soggetti autorizzati all'intermediazione a livello nazionale o regionale.

     5. Nel definire i criteri ed i requisiti di cui al comma 2, la Giunta regionale tiene conto del raccordo con il sistema di accreditamento per la formazione professionale di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 12 del 2003.

 

     Art. 36. Monitoraggio.

     1. La Regione, in collaborazione con le Province, cura azioni di monitoraggio dei servizi erogati dal sistema regionale per il lavoro al fine di qualificarne l'azione e di valorizzarne l'efficacia e l'efficienza.

     2. I soggetti pubblici e privati accreditati o autorizzati a livello regionale mettono a disposizione della Regione e delle Province i dati necessari per l'esercizio delle funzioni di osservatorio del mercato del lavoro previste all'articolo 4.

 

     Art. 37. Avviamento a selezione presso le amministrazioni pubbliche.

     1. Le Province avviano a selezione il personale per le qualifiche di cui all'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, garantendo adeguata e diffusa informazione mediante avviso pubblico.

     2. Le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, nonché le altre amministrazioni pubbliche qualora consentito dal loro ordinamento, possono svolgere le funzioni di cui al comma 1, garantendo adeguata e diffusa informazione mediante avviso pubblico, nonché contestuale comunicazione alla Provincia competente.

     3. La Giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione sociale e di collaborazione istituzionale di cui all'articolo 6, determina i criteri operativi cui devono attenersi i soggetti nell'espletamento delle procedure di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 38. Sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER).

     1. Il sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER), costituito nell'ambito del sistema informativo regionale (SIR) di cui alla legge regionale n. 11 del 2004, è costruito in rete e si raccorda con i sistemi informativi delle altre regioni al fine di realizzare, attraverso la collaborazione applicativa interregionale, il collegamento con la borsa nazionale del lavoro e l'interconnessione ai sistemi informativi europei, per favorire le più ampie opportunità occupazionali e di mobilità geografica del lavoro. Per la realizzazione ed il costante aggiornamento del SILER la Regione promuove accordi con le Province, collaborazioni con altre regioni, nonché intese con enti competenti in materia di vigilanza sul lavoro, previdenziale, assicurativa, immigrazione ed altri qualificati soggetti pubblici e privati.

     2. La Regione e le Province perseguono gli obiettivi di un ampio e diffuso accesso ai servizi ed alle informazioni sulle opportunità lavorative disponibili attraverso il SILER, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati, nonché della semplificazione degli adempimenti amministrativi in capo ai cittadini ed alle imprese, anche attraverso l'unificazione degli obblighi di comunicazione inerenti i rapporti di lavoro e l'utilizzo di sistemi telematici. A tale fine possono avvalersi, previa intesa, dei Comuni.

     3. Il SILER, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), consente ai lavoratori ed ai datori di lavoro che ne facciano richiesta l'accesso alle informazioni in ordine alle offerte ed alle richieste di lavoro disponibili, garantendo il rispetto dell'autonomia di scelta rispetto alle modalità di pubblicizzazione dei dati, con particolare riferimento agli ambiti territoriali, alle tipologie contrattuali previste, ai soggetti prescelti per l'intermediazione e l'inserimento delle informazioni.

     4. A tale fine la Regione promuove e facilita il collegamento al SILER da parte di tutti i soggetti del sistema regionale dei servizi per il lavoro di cui all'articolo 32 e tutti i soggetti autorizzati a livello nazionale e regionale alla somministrazione di lavoro, all'intermediazione, alla ricerca e selezione di personale, al supporto alla ricollocazione di personale.

     5. Le informazioni fornite dal SILER ai sensi del comma 3 indicano il soggetto responsabile del loro inserimento o aggiornamento.

 

SEZIONE II

SERVIZI AUTORIZZATI

 

     Art. 39. Autorizzazione.

     1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, a seguito dei processi di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale di cui all'articolo 6 e sentita la commissione assembleare competente, determina, sulla base della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso), le modalità ed i criteri per l'autorizzazione regionale allo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale, nonché per l'eventuale sospensione e revoca dell'autorizzazione stessa.

 

     Art. 40. Particolari forme di autorizzazione.

     1. La Giunta regionale definisce, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, le modalità di autorizzazione di cui all'articolo 39 per i Comuni, anche nelle forme associative disciplinate dalla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e paritarie.

     2. I soggetti di cui al comma 1 possono fornire, garantendo adeguate forme di raccordo con le Province territorialmente competenti, i servizi di intermediazione per i seguenti ambiti di utenza:

     a) i Comuni, esclusivamente verso le persone residenti o verso le imprese con sedi operative sul loro territorio;

     b) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, esclusivamente nei confronti delle imprese iscritte nel proprio registro;

     c) le istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e paritarie, esclusivamente nei confronti di coloro che sono stati propri allievi non oltre i due anni precedenti l'erogazione del servizio di intermediazione.

     3. La Giunta regionale disciplina altresì, ai sensi dell'articolo 39, modalità particolari di autorizzazione per i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

 

CAPO VII

SICUREZZA, REGOLARITÀ E QUALITÀ DEL LAVORO

 

SEZIONE I

SICUREZZA NEL LAVORO

 

     Art. 41. Sistema integrato di sicurezza e di miglioramento della qualità della vita lavorativa

     1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), promuove la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualità della vita lavorativa e, a tale fine, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento.

     2. La programmazione regionale diretta al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 è prioritariamente orientata al sostegno del diritto-dovere alla sicurezza ed alla salute nei luoghi di lavoro, favorendo iniziative e progetti, anche di carattere locale, volti:

     a) alla riduzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

     b) alla promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori, quale parte integrante della qualità del lavoro e dell'occupazione, anche attraverso la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

     c) al supporto alle attività per la prevenzione dei rischi rivolte ai datori di lavoro, anche promuovendo la diffusione di buone pratiche;

     d) all'inserimento nelle misure di prevenzione degli aspetti relativi al genere ed all'età dei lavoratori, alla presenza di lavoratori immigrati, alle forme di partecipazione al lavoro ed alle sue modalità di organizzazione, nonché alle eventuali condizioni di svantaggio dei lavoratori in relazione ai rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

     3. La strategia di promozione di condizioni di regolarità del lavoro e di acquisizione da parte delle persone di condizioni lavorative stabili costituisce elemento prioritario del sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualità della vita lavorativa. Tale sistema si realizza mediante gli interventi di cui al comma 2 e di cui all'articolo 42, le azioni della sezione II ed attraverso le misure di stabilizzazione previste all'articolo 13.

 

     Art. 42. Interventi.

     1. La Regione e le Province promuovono e sostengono iniziative, anche in collaborazione con le parti sociali, orientate alla prevenzione, all'anticipazione dei rischi e al miglioramento delle condizioni di lavoro e in particolare:

     a) l'adozione di patti territoriali per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, anche individuando misure di sostegno per gli accordi, assunti dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello territoriale, diretti a qualificare le misure per la prevenzione dei rischi e la diffusione della cultura della sicurezza;

     b) il supporto ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, con particolare riferimento al rafforzamento delle competenze e ad azioni di coordinamento, attraverso iniziative concertate con le organizzazioni sindacali;

     c) il supporto alle azioni promosse dagli organismi paritetici previsti dagli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5.

     2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove e sostiene:

     a) la realizzazione di azioni di ricerca, individuazione e comparazione di buone pratiche, trasferibili sul territorio regionale;

     b) il monitoraggio degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e la realizzazione di un rapporto annuale sullo stato di salute e sicurezza dei lavoratori;

     c) centri di riferimento, anche in collaborazione con Università, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di diritto privato, nonché con gli enti e le aziende di diritto pubblico operanti nel settore, sostenendone l'attività con proprie risorse.

     3. La Regione e le Province favoriscono, altresì, la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso:

     a) campagne informative ed azioni di sensibilizzazione;

     b) formazione degli operatori delle istituzioni e delle organizzazioni competenti;

     c) azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione, sul tema della sicurezza e dell'igiene del lavoro, da realizzarsi anche nell'ambito dell'offerta dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti di cui all'articolo 45, comma 8 della legge regionale n. 12 del 2003, con particolare riferimento ai lavoratori immigrati, caratterizzate dall'utilizzo di specifiche metodologie, strumentazioni didattiche e di mediazione linguistica e culturale;

     d) interventi educativi nei confronti dei giovani;

     e) realizzazione di unità formative dedicate al tema della sicurezza e dell'igiene del lavoro nelle attività formative programmate o riconosciute dalla Regione e dalle Province;

     f) attività formative volte all'acquisizione di competenze specifiche nelle materie della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento agli aspetti sia igienico-sanitari sia normativi e socio-organizzativi;

     g) accordi con gli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5 e con i soggetti autorizzati alla somministrazione ed all'intermediazione di lavoro, finalizzati alla realizzazione di unità formative dedicate al tema della sicurezza e dell'igiene del lavoro;

     h) accordi con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, finalizzati a definire condizioni di tutela dei lavoratori migliorative rispetto ai livelli minimi stabiliti dalla normativa nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 626 del 1994 ed ai contesti produttivi contrassegnati dall'interrelazione e dall'integrazione di diverse attività imprenditoriali;

     i) l'introduzione del tema della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro negli interventi di cui all'articolo 44.

     4. La Regione esercita funzioni d'indirizzo e coordinamento delle attività di controllo e vigilanza svolte dalle Aziende unità sanitarie locali e ne verifica la qualità e l'efficacia delle azioni di prevenzione. La Regione promuove, inoltre, la sperimentazione di "audit" dei luoghi di lavoro, da realizzarsi sulla base dell'adesione volontaria delle imprese e mediante procedure che producano esiti certificabili, per il miglioramento dell'organizzazione e della gestione della sicurezza e dell'igiene del lavoro.

     5. La Regione, fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, persegue l'introduzione e la diffusione, anche mediante specifici accordi, nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di appalti pubblici di disposizioni dirette ad individuare misure ulteriori di tutela delle condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro, anche in riferimento all'articolo 1, comma 3 della legge 7 novembre 2000, n. 327 (Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto).

     6. Gli interventi sono programmati e realizzati promuovendone la corrispondenza con le esigenze e le specificità delle persone con disabilità.

 

     Art. 43. Coordinamento della pubblica amministrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

     1. La Regione promuove azioni di indirizzo e coordinamento degli interventi della pubblica amministrazione, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, anche attraverso il comitato di coordinamento, istituito ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 626 del 1994.

     2. Il Comitato di coordinamento di cui al comma 1 promuove:

     a) sistematici scambi di informazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, anche mediante la reciproca messa a disposizione degli archivi dei diversi enti con competenza sulla regolarità e sicurezza del lavoro;

     b) l'elaborazione di proposte finalizzate all'uniformità delle procedure amministrative e dei metodi di controllo;

     c) la realizzazione di piani integrati di intervento, secondo priorità individuate sulla base dei dati elaborati, rapportati alle effettive risorse disponibili delle diverse amministrazioni pubbliche;

     d) campagne di sensibilizzazione e di divulgazione per la promozione dell'adozione di mezzi e misure prevenzionali.

 

SEZIONE II

REGOLARITÀ DEL LAVORO

 

     Art. 44. Promozione delle condizioni di regolarità del lavoro.

     1. La Regione e le Province promuovono la regolarità delle condizioni di lavoro quale obiettivo centrale delle proprie politiche in materia di qualità, tutela e sicurezza del lavoro.

     2. La programmazione regionale persegue gli obiettivi di cui al comma 1 attraverso:

     a) iniziative di educazione alla legalità;

     b) il supporto a progetti, anche di carattere locale, diretti a raccordare ed a potenziare, anche mediante specifiche iniziative di formazione, le funzioni e le attività ispettive realizzate dagli enti competenti in materia, in particolare nei settori a più alto rischio di irregolarità;

     c) la qualificazione del ruolo della committenza pubblica negli appalti per opere, forniture e servizi, sostenendo e diffondendo intese ed accordi, a partire dalle esperienze in essere, fra gli enti locali, gli enti con funzioni di vigilanza e le parti sociali;

     d) azioni dirette alla semplificazione amministrativa, con particolare riferimento alle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 32, commi 6 e 7;

     e) la realizzazione e la diffusione, in accordo con gli enti competenti in materia previdenziale, assicurativa, di vigilanza ed immigrazione, di servizi integrati ed unificati per il lavoro, secondo quanto previsto all'articolo 32, comma 9;

     f) la promozione ed il supporto, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, di progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento a specifici segmenti del mercato del lavoro, quali quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali;

     g) la promozione di accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la loro sicurezza ed il miglioramento della qualità delle stesse e degli strumenti di tutela dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti, con particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati dall'interrelazione e dall'integrazione di diverse attività imprenditoriali, nonché nei casi di ricorso ad appalti ed a subappalti.

 

CAPO VIII

RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

 

     Art. 45. Finalità.

     1. La Regione, in accordo con gli obiettivi e gli orientamenti dell'Unione europea, favorisce l'assunzione della responsabilità sociale delle imprese, intesa quale l'integrazione volontaria delle problematiche sociali ed ambientali nelle attività produttive e commerciali e nei rapporti con i soggetti che possono interagire con le imprese medesime.

     2. La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese quale strumento per l'innalzamento della qualità del lavoro, il consolidamento ed il potenziamento delle competenze professionali, la diffusione delle conoscenze, il miglioramento della competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile e la coesione sociale.

 

     Art. 46. Interventi.

     1. La Regione e le Province integrano i principi della responsabilità sociale delle imprese nei programmi e negli indirizzi per l'occupazione e perseguono le finalità di cui all'articolo 45 attraverso le proprie programmazioni ed il sostegno ad iniziative promosse, anche mediante intese e sperimentazioni locali, dagli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente maggiormente rappresentative, da imprese, associazioni per la tutela dell'ambiente, dei consumatori, del terzo settore, ordini e collegi professionali, organismi di ricerca ed altri enti pubblici e privati.

     2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione e le Province sostengono, anche attraverso forme di raccordo con i soggetti di cui al comma 1, interventi:

     a) di informazione e formazione sui temi della responsabilità sociale delle imprese;

     b) diretti all'adozione da parte di imprese, enti ed organizzazioni di codici di condotta e di documenti, quali i bilanci sociali ed ambientali, che evidenzino, mediante procedure che producano esiti certificabili, l'assunzione della responsabilità sociale;

     c) per l'acquisizione, da parte dei soggetti indicati alla lettera b), di marchi di qualità sociale ed ambientale diffusi a livello europeo ed internazionale, ovvero rientranti nelle sperimentazioni sostenute dalla Regione di cui alla lettera d);

     d) di sperimentazione di strumenti di misurazione e certificazione della qualità sociale ed ambientale;

     e) di informazione e pubblicizzazione delle buone prassi e delle esperienze realizzate, con particolare riferimento alle misure di cui alle lettere b), c) e d);

     f) di sensibilizzazione dei consumatori e rivolti a favorire la partecipazione attiva delle loro associazioni alle misure di cui alla presente sezione;

     g) di sensibilizzazione dei grandi acquirenti in ordine ai temi della responsabilità sociale;

     h) di sperimentazione diretti a realizzare condizioni migliorative per la piena integrazione lavorativa delle persone con disabilità, o di impiego in misura aggiuntiva;

     i) rivolti al contrasto del lavoro minorile, anche mediante specifici interventi per l'adempimento dell'obbligo formativo, favorendo il pieno rispetto delle convenzioni internazionali in materia, come elemento comune alle azioni di cui alle lettere precedenti, nonché rivolti al sostegno ed in collaborazione con gli osservatori operanti su questo fenomeno.

     3. Fermo restando l'obbligo di applicazione dell'articolo 18, comma 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), la Regione persegue l'introduzione e la diffusione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e statale, di interessi sociali ed ambientali nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di appalti pubblici. A tal fine favorisce gli accordi di cui all'articolo 13, comma 4, nonché accordi fra le amministrazioni pubbliche, anche con il concorso delle parti sociali, diretti:

     a) alla tutela ed al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed alla valorizzazione della responsabilità sociale delle imprese;

     b) alla definizione di modalità di verifica e controllo, anche in accordo con le Aziende unità sanitarie locali titolari delle competenze di vigilanza sulla sicurezza, gli enti con funzioni di vigilanza sul lavoro e gli istituti nazionali previdenziali ed assicurativi;

     4. La Regione orienta i propri interventi di incentivazione e di valorizzazione verso le imprese che attuino le misure di cui al presente capo ed al capo VII e che rispettino le condizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 6.

 

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 47. Clausola valutativa.

     1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere l'occupazione e nel migliorare la qualità, la sicurezza e la regolarità del lavoro. A tal fine, con cadenza triennale e contestualmente alla presentazione all'Assemblea legislativa delle linee di programmazione e degli indirizzi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 3, la Giunta, avvalendosi anche delle analisi svolte dall'Osservatorio del mercato del lavoro di cui all'articolo 4, presenta alla commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

     a) il grado di attivazione, in termini di risorse impiegate e di destinatari raggiunti, dei singoli strumenti di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 9 e la loro efficacia nel perseguire gli obiettivi elencati all'articolo 8;

     b) il grado di partecipazione dei soggetti di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 2, comma 3, alla progettazione degli interventi di integrazione lavorativa, con particolare riferimento alle capacità degli interventi adottati di aumentare le opportunità occupazionali delle persone con disabilità;

     c) le modalità di utilizzo dei tirocini formativi e delle azioni di orientamento, nonché le caratteristiche dei percorsi formativi attivati nell'ambito delle tipologie di apprendistato di cui all'articolo 27;

     d) il grado di esercizio delle funzioni indicate all'articolo 32, commi 3 e 5, nell'ambito del sistema regionale dei servizi per il lavoro e lo stato di operatività del sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER), anche con riferimento ai soggetti autorizzati di cui agli articoli 39 e 40;

     e) la tipologia e i principali risultati delle iniziative promosse per la prevenzione, l'anticipazione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, nonché per la promozione della regolarità delle condizioni di lavoro;

     f) le criticità emerse nell'attuazione della presente legge, con particolare riguardo al raccordo dell'azione della Regione con gli interventi predisposti dalle autonomie locali, e le conseguenti proposte di modifica normativa.

     2. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge unitamente ai relativi documenti.

     3. Per svolgere le attività di controllo e valutazione sono stanziate adeguate risorse finanziarie.

 

     Art. 48. Norme finali.

     1. La Regione può stipulare con gli esperti dell'Agenzia per l'Impiego dell'Emilia-Romagna trasferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999 (Individuazione delle risorse in materia di mercato del lavoro da trasferire alla regione Emilia-Romagna), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1999, contratti individuali di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, a termine, di durata triennale, rinnovabili, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché di prestazione d'opera intellettuale.

     2. Nei casi in cui non sia raggiunta l'intesa di cui all'articolo 27, comma 2 la Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, provvede con deliberazione motivata.

 

     Art. 49. Conformità alle disposizioni comunitarie

     1. Gli incentivi di cui alla presente legge, con esclusione di quelli, di cui all'articolo 10, destinati alle persone e di quelli rientranti nelle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002, sono erogati successivamente all'esito favorevole dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea del regime di aiuti in essa previsto.

 

     Art. 50. Norme transitorie.

     1. I procedimenti in corso, in attuazione della legge regionale 25 novembre 1996, n. 45 (Misure di politica regionale del lavoro) e della legge regionale 27 luglio 1998, n. 25 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego), compresi quelli relativi alla concessione di contributi ed erogazione di finanziamenti, sono disciplinati dalle disposizioni delle stesse leggi regionali fino alla loro conclusione.

     2. Fino all'approvazione dei criteri di cui all'articolo 10, comma 4, si applicano, per l'erogazione degli incentivi e degli assegni di servizio, gli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale n. 45 del 1996.

     3. Fino all'approvazione dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 17, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni dettate, in materia, dalla Giunta regionale in attuazione della legge n. 68 del 1999 e della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 14 (Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate).

     4. Fino all'approvazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1, si applicano integralmente, in relazione ai tirocini, le norme di cui alla legge n. 196 del 1997.

     5. Nelle more dell'emanazione degli standard formativi minimi per l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge n. 53 del 2003, continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 16 della legge n. 196 del 1997 e di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali).

     6. Nelle more dell'approvazione dei criteri, requisiti e modalità per l'accreditamento ai sensi dell'articolo 35 le Province continuano a garantire l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 32.

     7. Fino all'approvazione degli indirizzi di cui all'articolo 34, comma 3 e dei criteri operativi di cui all'articolo 37, comma 3 continuano ad applicarsi le disposizioni dettate dalla Giunta regionale per l'attuazione dei servizi per l'impiego delle Province.

     8. Fino alla designazione dei rappresentanti degli enti pubblici di cui all'articolo 6, comma 3, al fine dell'esercizio delle funzioni ivi previste l'integrazione dei componenti degli organi di cui all'articolo 6, comma 1, è attuata mediante invito ai componenti delle commissioni regionali di cui all'articolo 78, comma 4, della legge n. 448 del 1998.

 

     Art. 51. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) legge regionale n. 45 del 1996;

     b) legge regionale n. 25 del 1998;

     c) legge regionale n. 14 del 2000.

 

     Art. 52.Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 7.

[2] Articolo sostituito dall'art. 2 della L.R. 19 luglio 2013, n. 7.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 19 della L.R. 30 luglio 2015, n. 14.

[4] Articolo sostituito dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2013, n. 7.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 46 della L.R. 20 dicembre 2013, n. 28.

[6] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 19 luglio 2013, n. 7.

[7] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 19 luglio 2013, n. 7.

[8] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 19 luglio 2013, n. 7.

[9] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 7.

[10] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 19 luglio 2013, n. 7.

[11] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 19 luglio 2013, n. 7.

[12] Articolo inserito dall'art. 19 della L.R. 30 luglio 2015, n. 14.