§ 6.2.142 - L.R. 29 luglio 2016, n. 13.
Disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:29/07/2016
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale n. 1 del 1971
Art. 3.  Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994
Art. 4.  Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1999
Art. 5.  Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001
Art. 6.  Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2002
Art. 7.  Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002
Art. 8.  Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge regionale n. 2 del 2015
Art. 9.  Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015
Art. 10.  Disposizioni attuative dell'articolo 9
Art. 11.  Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2016
Art. 12.  Istituzione dell'Organismo strumentale per gli interventi europei
Art. 13.  Trasferimento dello stabilimento di Baggiovara dall'Azienda USL di Modena all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
Art. 14.  Istituzione dell'Anagrafe regionale degli assistiti
Art. 15.  Semplificazione degli adempimenti amministrativi per i servizi accessori presso le strutture ricettive
Art. 16.  Entrata in vigore


§ 6.2.142 - L.R. 29 luglio 2016, n. 13.

Disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018

(B.U. 29 luglio 2016, n. 236)

 

Art. 1. Finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR 2016) in collegamento con la legge di assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale n. 1 del 1971

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 (Legge regionale sui tributi propri della Regione) dopo le parole "in materia di tributi regionali" sono aggiunte le seguenti: "o ad un suo delegato".

 

     Art. 3. Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994

1. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 26 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) sono aggiunti i seguenti:

"6 ter. Al fine di tutelare ed assistere la fauna selvatica ferita o in difficoltà, la Regione può stipulare apposite convenzioni con i centri per il recupero degli animali selvatici autorizzati ai sensi della disciplina regionale vigente e con le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) con finalità statutarie compatibili, per attività di raccolta, trasporto e primo soccorso dei capi alle strutture deputate alla successiva cura, riabilitazione e liberazione.

6 quater. La Regione provvede a pubblicizzare la volontà di stipulare le convenzioni, secondo i principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, definendo specifiche modalità per l'esecuzione delle attività.

6 quinquies. I contenuti delle convenzioni saranno definiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte con l'apporto prevalente dei propri aderenti volontari;

b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;

c) devono essere stipulate apposite assicurazioni in favore dei volontari aderenti;

d) tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese ammesse a rimborso, devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative.".

 

     Art. 4. Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1999

1. Dopo il comma 13 bis dell'articolo 7 bis della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), è aggiunto il seguente:

"13 ter. Limitatamente all'anno 2016, sono previste le seguenti disposizioni transitorie:

a) coloro che hanno già ottenuto il rilascio di due tesserini negli anni 2013, 2014 o 2015 possono richiedere al Comune competente il rilascio di un ulteriore tesserino;

b) i tesserini rilasciati nell'anno 2015 conservano efficacia per tutto l'anno 2016, fino alla completa vidimazione degli spazi.".

 

     Art. 5. Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) le parole: "sono irrogate dal direttore generale competente in materia di personale" sono sostituite dalle seguenti: "sono irrogate dall'Ufficio procedimenti disciplinari".

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale n. 43 del 2001 è aggiunto il seguente periodo: "La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa possono prevedere la possibilità di delega a funzionari direttivi di elevata responsabilità dell'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno sulla base di propria specifica deliberazione che individua le tipologie di atti, con riferimento al loro livello di complessità, e i limiti di carattere economico-finanziario. ".

3. Al comma 5 dell'articolo 37 della legge regionale n. 43 del 2001 le parole "Non può essere delegata l'adozione di atti" sono sostituite dalle seguenti:"La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa individuano, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, i criteri e i limiti specifici per la delega dei seguenti atti".

 

     Art. 6. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2002

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 2 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Aziende USL in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni, nonché di vaccinazioni antipoliomielitiche non obbligatorie, di cui all'art. 3 della L. 14 ottobre 1999, n. 362) è sostituito dal seguente:

"2. Le Aziende USL anticipano agli aventi diritto il pagamento degli indennizzi, compresi gli arretrati maturati e la rivalutazione degli stessi, e rendicontano periodicamente alla Regione gli importi erogati al fine di ottenere il trasferimento delle risorse finanziarie da parte della medesima.".

 

     Art. 7. Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002

1. Alla lettera i bis) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), le parole "nel limite del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti:"nel limite del 50 per cento".

 

     Art. 8. Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge regionale n. 2 del 2015

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 2015, n. 2 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015) si interpreta nel senso che la salvaguardia si applica ai dipendenti in servizio presso l'amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della norma stessa.

 

     Art. 9. Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015

1. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è aggiunta la seguente:

"d bis) la gestione, mediante apposita struttura organizzativa, delle attività in materia di informazione ed educazione alla sostenibilità definite e previste dalla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità), secondo le direttive della Giunta regionale.".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 13 del 2015 è inserito il seguente:

"3 bis. Nelle funzioni di cui alla lettera d bis) del comma 3 rientrano le seguenti:

a) gestione del Programma triennale dell'informazione ed educazione alla sostenibilità (INFEAS) e sue principali azioni di sistema;

b) gestione del portale web ed altri canali informativi, dei sistemi di documentazione e formazione a supporto;

c) coordinamento e supporto dei Centri di educazione alla sostenibilità istituiti dagli enti locali in collaborazione con il volontariato del territorio;

d) promozione e supporto al coordinamento delle azioni di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità attivati dalle strutture della Regione;

e) promozione di campagne di comunicazione regionali sugli stili di vita sostenibili;

f) azioni di stakeholder engagement, intese come rapporto e collaborazione con istituzioni scolastiche, Università e ricerca, associazioni ambientali e consumatori nella promozione della cultura ambientale e della sostenibilità;

g) promozione di progetti europei e partecipazione alle reti nazionali e internazionali che promuovono la formazione ed educazione alla sostenibilità.".

 

     Art. 10. Disposizioni attuative dell'articolo 9

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 9 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 2015, fatto salvo quanto specificamente previsto dal comma 2, al fine della graduazione dell'attribuzione all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) delle funzioni, nonché ai fini dell'attribuzione delle relative risorse.

2. La Giunta regionale trasferisce ad ARPAE nel rispetto degli articoli 22 e 67 della legge regionale n. 13 del 2015, in quanto compatibili, la gestione delle attività in materia di informazione ed educazione alla sostenibilità previste dalla legge regionale n. 27 del 2009 con specifico atto, che definisce la decorrenza di esse e dispone l'attribuzione delle conseguenti risorse umane e finanziarie.

 

     Art. 11. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2016

1. Il comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)) è sostituito dal seguente:

"7. Il direttore è nominato dall'Assemblea.".

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016 è aggiunto il seguente:

"7 bis. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ente.".

 

     Art. 12. Istituzione dell'Organismo strumentale per gli interventi europei

1. Al fine di favorire la gestione finanziaria degli interventi finanziati con l'utilizzo delle risorse europee, è istituito, in conformità all'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), l'Organismo strumentale per gli interventi europei della Regione Emilia-Romagna, avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei.

2. L'Organismo di cui al comma 1, a carattere strumentale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 118 del 2011, è dotato di autonomia gestionale e contabile e privo di personalità giuridica.

3. Con il presente articolo è autorizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 118 del 2011, la gestione fuori bilancio dell'Organismo strumentale e sono disposti i trasferimenti allo stesso di tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e di tutti i debiti regionali agli aventi diritto, riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

4. Con provvedimenti della Giunta regionale si procede alle variazioni di bilancio relative alla registrazione, nelle scritture patrimoniali e finanziarie, del trasferimento dei crediti e dei debiti all'Organismo strumentale.

5. Il patrimonio dell'Organismo strumentale di cui al comma 1 è costituito solo dall'eventuale fondo di cassa e dai crediti e dai debiti concernenti gli interventi europei. Per lo svolgimento della propria attività l'Organismo utilizza le strutture, i beni e il personale della Regione, che garantisce l'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale dell'Organismo medesimo per gli interventi europei.

6. Ove l'Organismo strumentale di cui al comma 1 sia diretto da un dirigente, questi è scelto nei ruoli organici della Regione.

7. Per la gestione dell'Organismo strumentale di cui al comma 1 è istituito un apposito conto di tesoreria unica intestato allo stesso Organismo secondo le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato) e un corrispondente conto corrente presso il tesoriere della Regione.

8. L'Organismo trasmette quotidianamente alla banca dati "Sistema informativo sulle operazioni degli Enti pubblici" (SIOPE), tramite il proprio tesoriere, i dati codificati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, secondo le modalità previste per le Regioni. Il tesoriere non può accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme.

9. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede alla definizione dei criteri e delle modalità di funzionamento dell'Organismo strumentale di cui al comma 1, nonché alla relativa disciplina del funzionamento e individua le misure organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

10. La Regione registra nelle proprie scritture patrimoniali e finanziarie il trasferimento dei debiti e dei crediti trasferiti all'Organismo strumentale per gli interventi comunitari ai sensi del comma 4.

11. Il trasferimento dei crediti e dei debiti esigibili al 31 dicembre 2016 a favore dell'Organismo strumentale per gli interventi europei è registrato nel bilancio di previsione 2017-2019 iscrivendo, tra gli stanziamenti relativi all'esercizio 2017, le entrate e le spese per trasferimenti da e verso l'Organismo strumentale, per lo stesso importo, pari al maggior valore tra i residui attivi e passivi trasferiti, ed effettuando le necessarie regolarizzazioni contabili con i residui attivi e passivi.

12. L'eventuale differenza tra i residui passivi e attivi concorre alla determinazione del debito o del credito della Regione nei confronti dell'Organismo strumentale esigibile nell'esercizio 2017.

13. Al fine di garantire il rispetto del principio della competenza finanziaria, il trasferimento dei crediti e dei debiti della Regione esigibili nell'esercizio 2017 e successivi è registrato cancellando dalle scritture contabili riguardanti ciascun esercizio i relativi accertamenti e impegni, e registrando l'impegno per trasferimenti all'Organismo strumentale, di importo pari alla differenza tra gli impegni e gli accertamenti cancellati nell'esercizio.

14. I crediti e i debiti cancellati dalla Regione sono registrati dall'Organismo strumentale.

15. L'Organismo strumentale accerta le entrate derivanti dai trasferimenti della Regione a seguito dei correlati impegni della stessa Regione.

16. Il Collegio dei revisori dei conti della Regione esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'Organismo strumentale, per il quale resta salva l'applicazione dell'articolo 1, comma 799, della legge n. 208 del 2015.

17. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni e prescrizioni previste dall'ordinamento contabile vigente.

18. Nelle more dell'effettiva operatività dell'Organismo strumentale, la Regione assicura gli adempimenti connessi alla gestione finanziaria degli interventi europei; tale gestione è, a tutti gli effetti, imputata all'Organismo strumentale al momento della sua istituzione e piena operatività.

 

     Art. 13. Trasferimento dello stabilimento di Baggiovara dall'Azienda USL di Modena all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

1. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione gestionale unica tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e il "Nuovo Ospedale Civico Sant'Agostino Estense" dell'Azienda Unità sanitaria locale di Modena con sede a Baggiovara, a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono trasferiti all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena lo stabilimento di Baggiovara e le proprie attrezzature biomedicali, economali ed informatiche inventariate all'atto del trasferimento di proprietà. Il presente articolo costituisce titolo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421).

2. In caso di esito negativo della sperimentazione gestionale, la proprietà del patrimonio di cui al comma 1 è ritrasferita all'Azienda USL di Modena.

3. La Giunta regionale con apposita deliberazione identifica i riferimenti catastali dei beni immobili da trasferire.

 

     Art. 14. Istituzione dell'Anagrafe regionale degli assistiti

1. Al fine di permettere l'identificazione univoca all'interno della Regione Emilia-Romagna degli assistiti e degli assistibili, è istituita l'Anagrafe regionale degli assistiti (ARA) quale anagrafica di riferimento del Servizio sanitario regionale.

2. L'Anagrafe di cui al comma 1 ha la finalità di:

a) gestire in maniera unificata, integrata e certificata i dati personali e sanitari degli assistiti e degli assistibili della Regione;

b) gestire in maniera appropriata il processo di erogazione delle prestazioni ai cittadini e delle attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, attraverso la condivisione dei dati tra le strutture sanitarie regionali;

c) garantire la funzionalità di servizi avanzati;

d) assicurare una efficace programmazione, gestione e valutazione dell'assistenza sanitaria e un efficiente controllo della spesa sanitaria.

3. La Giunta regionale disciplina con proprio regolamento le modalità di raccolta e trattamento dei dati anagrafici e sanitari di cui al comma 1, compresi gli aspetti relativi alla titolarità degli stessi, nel rispetto e con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.

 

     Art. 15. Semplificazione degli adempimenti amministrativi per i servizi accessori presso le strutture ricettive

1. La messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi, bagni a vapore, vasche con idromassaggio e servizi similari, a uso esclusivo degli ospiti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle attrezzature di cui al presente articolo, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza.

 

     Art. 16. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).