§ 5.2.91 - L.R. 17 luglio 2014, n. 12.
Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:17/07/2014
Numero:12


Sommario
Art. 1 . Finalità
Art. 2 . Cooperative sociali
Art. 3 . Persone svantaggiate e persone in condizione di fragilità
Art. 4 . Albo regionale delle cooperative sociali
Art. 5 . Raccordo con le attività socio-sanitarie ed educative
Art. 6 . Raccordo con le politiche attive del lavoro
Art. 7 . Raccordo con le attività di formazione professionale
Art. 8 . Educazione degli adulti
Art. 9 . Ambito di applicazione e principi comuni
Art. 10 . Affidamento dei servizi sociali, sanitari, educativi e di formazione professionale ed educazione permanente alle cooperative di tipo A
Art. 11 . Affidamento dei servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria per finalità di inserimento lavorativo alle cooperative di tipo B
Art. 12 . Modalità di scelta del contraente per appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria a favore delle cooperative di tipo B
Art. 13 . Clausole sociali per gli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria a favore delle cooperative di tipo B
Art. 14 . Verifica dell'esecuzione dell'affidamento
Art. 15 . Fondo rischi consortile
Art. 16 . Sostegno all'inserimento dei lavoratori svantaggiati e disabili nel mercato del lavoro
Art. 17 . Affidamento di beni immobili o strumentali e sostegno ad interventi edilizi e di risparmio energetico
Art. 18 . Contratti
Art. 19 . Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004
Art. 20 . Istituzione e finalità della Commissione consultiva sulla cooperazione sociale
Art. 21 . Modalità di funzionamento e compiti
Art. 22 . Composizione
Art. 23 . Nomina e durata
Art. 24 . Rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato
Art. 25 . Norma finanziaria
Art. 26 . Clausola valutativa
Art. 27 . Abrogazioni
Art. 28 . Norme transitorie e finali


§ 5.2.91 - L.R. 17 luglio 2014, n. 12.

Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381"

(B.U. 17 luglio 2014, n. 214)

 

TITOLO I

Finalità della legge e istituzione dell'albo regionale delle cooperative sociali

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze ai sensi degli articoli 45 e 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e fermi restando i propri atti di programmazione, con la presente legge riconosce e sostiene il ruolo e la funzione pubblica esercitata dalle cooperative sociali che, al fine della gestione dei servizi alla persona e dell'inserimento lavorativo delle persone di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, promuovono l'autogestione e la partecipazione dei cittadini, affermandosi come imprese di carattere sociale che costruiscono coesione sociale e beni relazionali, anche in rapporto di sussidiarietà con le amministrazioni pubbliche, con cui collaborano in maniera sinergica per l'erogazione di beni e servizi.

2. La presente legge, in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) detta norme:

a) per l'istituzione dell'albo regionale delle cooperative sociali;

b) per determinare, ferma restando la titolarità e la responsabilità sulla programmazione degli enti locali, le forme di partecipazione della cooperazione sociale alla progettazione, gestione, realizzazione ed erogazione degli interventi nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi alla persona, secondo quanto previsto dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) ed entro la programmazione del Piano sociale e sanitario regionale;

c) per disciplinare i rapporti fra le attività delle cooperative sociali e quelle dei servizi pubblici aventi contenuto sociale, socio-assistenziale, socio-educativo, socio-sanitario, educativo e sanitario, nonché con le attività di formazione professionale ed educazione permanente e di sviluppo dell'occupazione e delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento all'inserimento lavorativo delle persone di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3;

d) per individuare criteri e modalità di affidamento e conferimento dei servizi a cui devono essere uniformati i rapporti tra istituzioni pubbliche e cooperative sociali o loro consorzi;

e) per definire le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale.

3. Ai sensi di quanto previsto al comma 2, lettera b), la Giunta regionale emana linee guida al fine di garantire, secondo il principio di sussidiarietà, la partecipazione delle cooperative sociali alle diverse fasi di strutturazione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona.

4. La Regione, ferma restando la titolarità pubblica della programmazione, valorizza e promuove i patti di solidarietà territoriale, come virtuoso strumento di progettazione e gestione condivisa del sistema dei servizi e delle attività a cui le cooperative sociali, gli altri soggetti dell'economia sociale e del privato no profit e gli enti pubblici contribuiscono nel rispetto delle identità, dei ruoli e delle competenze.

5. Nell'ambito dei propri atti di programmazione, la Regione individua strumenti per ottimizzare il raccordo e la collaborazione dei servizi pubblici di cui al comma 2, lettera c), con i servizi e le prestazioni erogate dalle cooperative sociali e dai loro consorzi, che risultino accreditati o convenzionati ai sensi della vigente normativa.

6. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze ed in coerenza con le disposizioni di cui alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale), per l'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea che prevedono un ampliamento dei soggetti rientranti nella definizione di persone svantaggiate e delle possibilità di inserimento lavorativo delle stesse, al fine di facilitare tale inserimento, individua modalità amministrative semplificate che consentano la più efficace e rapida applicazione di tali disposizioni.

 

     Art. 2. Cooperative sociali

1. Le cooperative sociali operano, ai sensi della legge n. 381 del 1991, senza fine di lucro con lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone attraverso:

a) la gestione di servizi sociali, socio-assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari, educativi e sanitari, nonché di formazione professionale ed educazione permanente;

b) la gestione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 nei settori industriali, commerciali, di servizi ed agricoli, anche attraverso l'organizzazione delle attività sociali di cui all'articolo 7 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole).

2. Fra le cooperative sociali di cui alla lettera b) del comma 1 rientrano altresì quelle che svolgono anche attività di terapia occupazionale, ospitano tirocini formativi e lavoro protetto per persone svantaggiate difficilmente occupabili in attività produttive e che necessitano di una progettazione innovativa integrata finalizzata ad assicurare loro attività lavorative, anche sostenute dalla pubblica amministrazione.

3. Allo scopo di contribuire a mantenere vive e a valorizzare le comunità locali, le cooperative sociali costituite ai sensi della vigente normativa possono favorire la partecipazione di persone fisiche, giuridiche, di associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, che abbiano residenza o la sede legale nella comunità di riferimento della cooperativa stessa, alla costituzione di "cooperative di comunità" che, ai fini della presente legge, sono cooperative che perseguono lo sviluppo di attività economiche a favore della comunità stessa, finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali e alla creazione di offerta di lavoro.

4. Possono altresì assumere la qualifica di soci delle cooperative di comunità gli enti pubblici a partire dagli enti locali in cui opera la cooperativa di comunità.

5. Alle cooperative sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla legge n. 381 del 1991, le norme relative agli specifici settori in cui le stesse cooperative operano.

6. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili ai consorzi costituiti come società cooperative ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 381 del 1991.

 

     Art. 3. Persone svantaggiate e persone in condizione di fragilità

1. Sono persone svantaggiate i soggetti di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991.

2. Ai fini della presente legge sono considerate persone in condizione di fragilità coloro che vivono una fase di vulnerabilità e debolezza economica e sociale transitoria. La Regione, con successivo atto individua le categorie di soggetti caratterizzate da tale condizione di fragilità, anche in riferimento alle dinamiche del mercato del lavoro ed includendovi i soggetti di cui all'articolo 2, commi 18 e 19, del Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 "Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria).

3. Secondo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, solo le persone svantaggiate di cui al comma 1 concorrono al raggiungimento del trenta per cento dei lavoratori necessario al mantenimento dello status di cooperativa sociale di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 4. Nelle cooperative sociali ad oggetto plurimo tale percentuale è determinata esclusivamente in rapporto al numero complessivo dei lavoratori impiegati in attività di tipo B.

4. Il trenta per cento di cui al comma 3 è calcolato avendo a riferimento i lavoratori soci e non soci impiegati in attività di tipo B.

 

     Art. 4. Albo regionale delle cooperative sociali

1. È istituito l'albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell'articolo 9 della legge n. 381 del 1991.

2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo le cooperative sociali e i loro consorzi che abbiano sede legale nel territorio regionale.

3. L'albo si articola nelle seguenti sezioni:

a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi sociali, socio-assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari, educativi e sanitari, nonché di formazione professionale ed educazione permanente;

b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse, industriali, commerciali, di servizi ed agricole, finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3;

c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da soggetti giuridici costituiti quali cooperative sociali.

4. Le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art.1 della legge n. 381 del 1991 possono essere iscritte contemporaneamente alle sezioni A e B dell'albo regionale alle seguenti condizioni:

a) l'organizzazione della cooperativa sociale prevede una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa tale da consentire la separazione delle gestioni relative alle attività di tipo A e B esercitate;

b) le tipologie di svantaggio e le aree di intervento, esplicitamente indicate nell'oggetto sociale, devono essere tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali ed il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e B, nonché essere espresse chiaramente nello statuto della cooperativa;

c) la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 deve essere determinata avendo riguardo solo al personale addetto alle attività rispondenti alla sezione B.

5. Per le cooperative aventi sede sul territorio regionale l'iscrizione all'albo è condizione necessaria per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e delle attività di inserimento lavorativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di settore.

6. Le cooperative aventi sede al di fuori del territorio regionale possono concorrere all'affidamento dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e delle attività di inserimento lavorativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), solo se soddisfano i medesimi requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo regionale.

7. L'iscrizione all'albo è inoltre condizione per:

a) la fruizione di benefici e l'utilizzo di forme di collaborazione previsti dalla vigente normativa regionale a favore delle cooperative sociali;

b) la stipula, per i consorzi di cui al comma 3, lettera c), delle convenzioni quadro di cui all'articolo 22 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);

c) la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 17 del 2005;

d) la collaborazione con la Regione e gli enti locali nella progettazione e nella realizzazione delle attività di educazione permanente degli adulti, nel rispetto della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).

8. Per le cooperative sociali che svolgono attività finalizzate alle funzioni socio-assistenziali di cui all'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), l'iscrizione all'albo regionale soddisfa, nel rispetto della disciplina regionale dell'accreditamento, le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 117 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

9. Qualora le cooperative sociali svolgano attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione sociale e lavorativa di persone portatrici di handicap, l'iscrizione all'albo regionale è condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

10. Le modalità, le procedure e le condizioni per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione dell'albo, nonché le modalità di verifica dei requisiti in possesso delle cooperative sociali di cui al comma 6, sono stabilite dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

11. La revisione dell'albo di cui al comma 10 avviene di norma con cadenza annuale al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione delle cooperative. Al tale fine le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'albo regionale sono tenuti a trasmettere, entro i termini stabiliti dall'atto di Giunta di cui al comma 10, eventuali variazioni dello statuto, il bilancio annuale d'esercizio, il bilancio sociale annuale ed una relazione che dia conto dell'attività svolta, della composizione e della variazione della base sociale e del rapporto tra numero di soci ed altri dipendenti e collaboratori, nonché la dichiarazione degli enti previdenziali attestante la regolarità dei versamenti relativi ai soci lavoratori ed ai soci dipendenti.

12. Qualora le cooperative sociali ed i consorzi abbiano ottenuto contributi regionali, la relazione di cui al comma 11 deve specificare la modalità di utilizzo di tali incentivi.

13. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione dei rapporti con gli enti pubblici per la gestione dei servizi e delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, nonché la perdita dei benefici contributivi e degli altri vantaggi previsti dalla presente legge.

 

TITOLO II

Raccordo con l'attività dei servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi, di formazione professionale ed educazione permanente e di sviluppo dell'occupazione

 

     Art. 5. Raccordo con le attività socio-sanitarie ed educative

1. Nell'ambito dei propri atti di programmazione delle attività sociali, assistenziali, sanitarie ed educative, la Regione individua le modalità di partecipazione della cooperazione sociale al perseguimento delle finalità di sviluppo della società regionale, promuovendo il raccordo e la collaborazione tra servizi pubblici e la cooperazione sociale.

 

     Art. 6. Raccordo con le politiche attive del lavoro

1. La Regione riconosce la cooperazione sociale quale soggetto che concorre all'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione e alla promozione di uno sviluppo occupazionale in grado di coniugare efficienza, solidarietà e coesione sociale. In particolare possono essere previsti all'interno dei piani regionali di politica del lavoro interventi volti a:

a) sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi alla persona;

b) sviluppare nuova occupazione a favore delle persone in condizioni di svantaggio personale e sociale nel mercato del lavoro, anche attraverso il supporto alle cooperative sociali che in qualità di imprese di transizione accompagnano questi soggetti verso altri contesti produttivi;

c) definire opportunità di mercato per le cooperative sociali, con particolare riferimento a quelle di tipo B;

d) sostenere nell'ambito della Regione lo sviluppo imprenditoriale della cooperazione sociale;

e) promuovere la qualificazione delle nuove professionalità impiegate nell'ambito dei servizi alla persona in base alle norme regionali vigenti in materia di standard professionali e di certificazione.

 

     Art. 7. Raccordo con le attività di formazione professionale

1. Ai sensi degli articoli 33 e 34 della legge regionale n. 12 del 2003, le cooperative sociali e i loro consorzi possono partecipare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, alla realizzazione di interventi formativi rivolti ai loro dipendenti e alle persone di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3.

2. Nell'ambito della propria programmazione delle attività di formazione al lavoro e sul lavoro, la Regione consulta la Commissione consultiva sulla cooperazione sociale di cui all'articolo 20, riguardo alle modalità della formazione di base e dell'aggiornamento degli operatori delle cooperative sociali e dei loro consorzi.

3. La Regione può individuare nuovi profili professionali nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate e riconoscere esperienze e profili professionali innovativi già esistenti nei servizi alla persona ovvero funzionali a questi. A tal fine, ad integrazione delle figure presenti nel repertorio regionale delle qualifiche, possono essere delineate nuove qualifiche in base alle norme regionali vigenti in materia di standard professionali e di certificazione.

4. Per la formazione dei propri operatori e dei propri amministratori, le cooperative sociali e i loro consorzi, laddove non accreditati, possono realizzare autonome attività di formazione professionale in collaborazione con gli organismi di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale n. 12 del 2003.

5. La Regione riconosce ai propri dipendenti, impegnati come soci volontari nelle cooperative sociali iscritte all'albo di cui all'articolo 4, i crediti formativi derivanti dalla partecipazione alle attività formative svolte nelle cooperative, ai sensi della legge regionale n. 12 del 2003.

 

     Art. 8. Educazione degli adulti

1. Ai sensi della legge regionale n. 12 del 2003, le cooperative sociali e i loro consorzi possono partecipare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, alla realizzazione di interventi di educazione degli adulti.

 

TITOLO III

Affidamenti alle cooperative sociali e clausole sociali

 

     Art. 9. Ambito di applicazione e principi comuni

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alla Regione, agli enti ed alle agenzie da essa dipendenti, alle società partecipate, nonché alle Aziende del Servizio sanitario regionale (SSR).

2. Gli enti locali, anche organizzati in forma associata, nelle forme previste dalla vigente normativa, possono applicare le disposizioni di cui al presente titolo nell'esercizio dell'azione amministrativa.

3. La Regione può supportare gli enti locali, nelle forme previste dall'ordinamento, ai fini dell'applicazione della presente legge, anche mediante appositi accordi o protocolli d'intesa.

4. L'affidamento e l'esecuzione dei servizi di cui al presente titolo devono comunque garantire:

a) la qualità del servizio, adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai fini della valutazione della migliore offerta, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") e dall'articolo 41 della legge regionale n. 2 del 2003 in quanto applicabile;

b) il confronto, anche tecnico, finalizzato ad individuare le forme di affidamento più idonee a salvaguardare la qualità del servizio, i diritti dei lavoratori sanciti da leggi e contratti e i bisogni degli utenti;

c) il radicamento costante nel territorio e il legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti di prossimità con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni;

d) la previsione puntuale nello statuto della categoria di servizio oggetto dell'affidamento o del conferimento;

e) la solidità di bilancio dell'impresa, nonché la comprovata competenza ed esperienza imprenditoriale adeguata;

f) l'applicazione della vigente contrattazione collettiva del settore delle cooperative sociali sottoscritta dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria;

g) la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;

h) la qualificazione professionale degli operatori, nonché la pianificazione dei percorsi di riqualificazione e formazione permanente;

j) la valutazione comparata costi/qualità, desunta da corrispondenti servizi pubblici o privati, sulla base di criteri o linee guida di congruità predisposti dalla Giunta regionale con apposito atto;

k) il pieno ed adeguato assolvimento degli obblighi di legge e contrattuali per la regolarità contributiva;

l) il pieno ed adeguato assolvimento degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

5. Gli enti e le amministrazioni di cui al comma 1 ricorrono alla programmazione dei servizi, con le modalità previste dall'articolo 271 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente titolo.

6. In ragione della natura dei servizi di cui al presente titolo e delle finalità della presente legge, le amministrazioni aggiudicatrici, di cui ai commi 1 e 2, laddove l'affidamento dei servizi avvenga nella forma della concessione, di cui alla disciplina vigente, di norma prevedono negli atti di gara il divieto al ricorso al subappalto e all'avvalimento.

7. Nel rispetto della vigente disciplina, statale e regionale, anche di settore, le disposizioni previste agli articoli 11, 12, 13 e 14, ai fini dell'attuazione della presente legge ed in applicazione dell'articolo 117, comma quarto, della Costituzione, possono trovare applicazione nell'ambito delle procedure di affidamento dei servizi pubblici indette dagli enti ed amministrazioni di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 10. Affidamento dei servizi sociali, sanitari, educativi e di formazione professionale ed educazione permanente alle cooperative di tipo A

1. Per le cooperative di tipo A che gestiscono servizi che risultino autorizzati o accreditati ai sensi della vigente normativa:

a) l'affidamento dei servizi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) avviene secondo le modalità previste agli articoli 38 e 41 della legge regionale n. 2 del 2003 e dalla legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997", nonché dalla normativa comunitaria e statale vigente in quanto applicabile;

b) l'affidamento dei servizi educativi e socio-educativi di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), avviene secondo le modalità previste all'articolo 5 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), nonché dalla normativa comunitaria e statale vigente in quanto applicabile.

c) l'affidamento dei servizi di formazione professionale ed educazione permanente di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), avviene secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 12 del 2003, nonché dalla normativa comunitaria e statale vigente in quanto applicabile.

2. Nell'ambito delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica dei servizi di cui al comma 1, è facoltà della stazione appaltante inserire negli atti di gara idonea clausola sociale per l'inserimento lavorativo delle persone di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3.

 

     Art. 11. Affidamento dei servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria per finalità di inserimento lavorativo alle cooperative di tipo B

1. Gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 9, comma 1, destinano, in ragione della natura, oggetto ed equilibrio tecnico-economico dell'approvvigionamento, alla spesa per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, calcolata al netto dell'IVA, ove dovuta, una percentuale di almeno il 5% dell'importo complessivo dell'approvvigionamento di servizi, purché tali contratti siano finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3.

2. In attuazione della presente legge, alle procedure di affidamento dei servizi di cui al presente articolo partecipano le cooperative sociali di inserimento lavorativo ed i consorzi, iscritti nell'apposito albo regionale, ai sensi dell'articolo 4.

3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, le procedure di affidamento dei servizi di cui al presente articolo devono garantire il perseguimento delle seguenti finalità e considerare i seguenti elementi:

a) numero delle persone svantaggiate assunte;

b) tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta;

c) ruolo e profilo professionale di riferimento;

d) presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine;

e) numero e qualifica delle eventuali figure di sostegno;

f) rendicontazione sociale e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di inserimento lavorativo;

g) semplificazione degli oneri amministrativi ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 180 del 2011.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle procedure indette dagli enti di cui all'articolo 9, comma 2.

 

     Art. 12. Modalità di scelta del contraente per appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria a favore delle cooperative di tipo B

1. Le modalità di selezione del contraente per appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria devono, tra l'altro, tener conto della qualificazione e dell'esperienza nel settore specifico di attività oggetto dell'affidamento.

2. I consorzi saranno comunque vincolati a dichiarare, in sede di partecipazione alla procedura di affidamento, le cooperative di tipo B affidatarie del servizio.

3. L'affidamento dei servizi avviene ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 381 del 1991, garantendo un adeguato confronto concorrenziale tra gli operatori, ai sensi della disciplina vigente in materia di contratti pubblici e nel rispetto dei principi generali della trasparenza dell'azione amministrativa. È fatto salvo l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, nelle ipotesi normativamente previste.

4. Al fine di invitare i soggetti interessati all'affidamento dei servizi di cui al presente articolo, le singole amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere, alternativamente, all'istituzione di apposito elenco speciale aperto, articolato per settore merceologico, al quale le cooperative sociali ed i consorzi di inserimento lavorativo di cui alla presente legge possono iscriversi, oppure alla pubblicazione, nei modi di legge, di un avviso pubblico per eventuali manifestazioni di interesse all'affidamento dei servizi in oggetto.

5. Le singole amministrazioni aggiudicatrici disciplinano le modalità di funzionamento dell'elenco speciale e della procedura di manifestazione di interesse di cui al comma 4.

6. Le offerte, in ragione delle finalità della presente legge, dovranno garantire il rispetto di quanto previsto agli articoli 9, comma 4, e 11, comma 3.

7. Nelle commissioni per la valutazione delle offerte partecipa almeno un esperto in inserimenti socio-lavorativi, appartenente alla stessa amministrazione aggiudicatrice o, in caso di carenza nell'organico anche temporanea, appartenente ad altro ente o amministrazione, che sia comunque in possesso di requisiti idonei in relazione all'oggetto dell'affidamento.

 

     Art. 13. Clausole sociali per gli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria a favore delle cooperative di tipo B

1. Nei bandi di gara e nei capitolati d'oneri degli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo, ai sensi dell'articolo 69 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

2. Il progetto di inserimento lavorativo previsto dalla clausola sociale può essere valutato ai fini dell'attribuzione dei punteggi nell'offerta tecnica, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nel perseguimento delle finalità di cui al presente Titolo e nel rispetto del principio di proporzionalità.

3. Nelle commissioni per la valutazione delle offerte partecipa almeno un esperto in inserimenti socio-lavorativi, appartenente alla stessa amministrazione aggiudicatrice o, in caso di carenza nell'organico, anche temporanea, avvalendosi di personale appartenente ad altro ente o amministrazione, che sia comunque in possesso di requisiti idonei in relazione all'oggetto dell'affidamento.

 

     Art. 14. Verifica dell'esecuzione dell'affidamento

1. L'ufficio committente, nell'ambito delle proprie prerogative di monitoraggio e controllo del contratto, stabilite dalla vigente disciplina statale, verifica, tra l'altro, l'adempimento degli obblighi relativi agli inserimenti lavorativi, anche a seguito di comprovata, circostanziata e specifica segnalazione della Commissione consultiva sulla cooperazione sociale di cui all'articolo 20.

2. Le modalità di verifica della corretta attuazione delle clausole sociali in sede di esecuzione del contratto e le sanzioni legate alla mancata attuazione delle stesse, fino alla risoluzione del contratto in caso di violazione dell'obbligo di inserimento di persone svantaggiate dichiarato in sede di offerta, sono stabilite nel capitolato stesso.

 

TITOLO IV

Interventi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione sociale

 

     Art. 15. Fondo rischi consortile

1. La Regione eroga contributi al Consorzio fidi regionale tra imprese cooperative di cui all'articolo 7 della legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione) al fine di costituire e integrare un fondo rischi consortile per le cooperative sociali iscritte ed i loro consorzi.

2. Il fondo rischi è destinato ad interventi per:

a) l'abbattimento dei tassi di interesse ordinari nel credito di esercizio;

b) agevolare l'accesso al credito a breve, medio e lungo termine;

c) prestare garanzie su depositi cauzionali e fideiussioni bancarie o assicurative richiesti da enti pubblici o soggetti privati per la partecipazione a gare d'appalto o comunque per l'affidamento di servizi;

d) l'attivazione di strumenti di finanza sociale, cioè destinati alla partecipazione diretta o indiretta del Consorzio fidi al capitale di rischio delle cooperative sociali o dei loro consorzi, a condizione che tali strumenti siano comunque connessi all'attivazione di nuovi servizi;

e) favorire e valorizzare processi di aggregazione, fusione e incorporazione tra cooperative sociali.

3. La Giunta regionale con propria delibera determina, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 e stabilisce i vincoli e le priorità di destinazione.

4. Gli interessi maturati annualmente sui contributi integrativi erogati dalla Regione al fondo rischi consortile sono destinati all'incremento del fondo stesso e possono essere utilizzati, nella misura massima del trenta per cento, per le spese necessarie al raggiungimento degli scopi del fondo stesso.

 

     Art. 16. Sostegno all'inserimento dei lavoratori svantaggiati e disabili nel mercato del lavoro

1. La Regione favorisce l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che cessino di essere soci lavoratori o lavoratori di una cooperativa sociale, anche per il venir meno della condizione di svantaggio. A tal fine la Regione può concedere ai datori di lavoro che assumano dette persone con contratto di lavoro di apprendistato o a tempo indeterminato un contributo fino al trenta per cento del costo effettivo della retribuzione, oneri diretti e riflessi, per una durata non superiore a due anni.

2. Al fine di favorire il passaggio di lavoratori ex degenti psichiatrici o disabili con invalidità superiore ai due terzi dalla condizione di socio lavoratore o lavoratore di cooperativa sociale a quella di lavoratore dipendente, la Regione interviene in favore del datore di lavoro che assuma tali soggetti con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato con contributi fino al settanta per cento del costo effettivo della retribuzione, oneri diretti e riflessi, per una durata non superiore a due anni. Nel caso di trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, il contributo viene prorogato di ulteriori due anni.

3. La Giunta regionale determina entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalità di accesso e di erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, nonché gli opportuni strumenti di verifica e controllo. Il provvedimento è pubblicato sul BURERT.

 

     Art. 17. Affidamento di beni immobili o strumentali e sostegno ad interventi edilizi e di risparmio energetico

1. Le attività di edificazione, ristrutturazione o adeguamento di immobili effettuate dalle cooperative sociali o da loro consorzi sono caratterizzate dalla prevalenza dello scopo mutualistico qualora esclusivamente finalizzate alla gestione delle attività e dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) di cui sono titolari o concessionari le medesime cooperative o loro consorzi.

2. La Regione, nel rispetto delle direttive europee, della normativa nazionale e della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), incentiva la realizzazione da parte delle cooperative sociali di interventi di risparmio energetico, di impianti per la valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia, di interventi per il miglioramento dei livelli di efficienza, qualità, fruibilità e sicurezza di edifici e impianti, qualora tali impianti siano di servizio a strutture esclusivamente finalizzate alla gestione delle attività e dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e che mantengano la destinazione d'uso vincolata ai medesimi servizi e attività per il tempo previsto dallo stesso atto di concessione dei contributi.

3. Alle cooperative sociali potranno essere affidati beni immobili o strumentali pubblici in concessione gratuita o onerosa per la realizzazione di progetti volti al perseguimento del loro scopo sociale, alla creazione di nuova occupazione nel settore della green economy, alla fornitura di servizi di informazione volti a diffondere la cultura del risparmio energetico e della sostenibilità e a facilitare il miglioramento dell'efficienza energetica, alla promozione di uno sviluppo occupazionale in grado di coniugare innovazione tecnologica, efficienza, uso razionale delle risorse e tutela dell'ambiente.

4. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto da pubblicarsi sul BURERT, detta linee guida per consentire alle pubbliche amministrazioni di procedere agli affidamenti di cui al comma 3, ovvero per regolamentare la partecipazione delle cooperative sociali all'acquisizione dei cespiti pubblici dismessi.

 

     Art. 18. Contratti

1. Nell'affidamento di fornitura di beni e servizi alle cooperative sociali si applica la vigente contrattazione collettiva del settore delle cooperative sociali sottoscritta dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.

2. Per il pagamento dei corrispettivi dovuti alle cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi, le amministrazioni pubbliche appaltanti devono fissare il calendario massimo dei pagamenti secondo la normativa vigente.

3. In caso di ritardi nei pagamenti, gli enti pubblici si impegnano a versare alla cooperative sociali gli interessi di legge ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

 

     Art. 19. Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004

1. All'articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), dopo il comma 8 ter è aggiunto il seguente comma:

"8 quater. L'agenzia può altresì prestare i propri servizi, in ragione dell'interesse generale che perseguono, in favore delle cooperative sociali e dei loro consorzi, istituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), e iscritti nell'apposita sezione dell'albo regionale, ai sensi della vigente normativa regionale, nonché delle reti di imprese costituite da cooperative sociali e loro consorzi, secondo la legislazione vigente in materia, nel limite dei servizi gestiti in regime di accreditamento regionale o comunque convenzionati con gli enti pubblici.".

 

TITOLO V

Commissione consultiva sulla cooperazione sociale

 

     Art. 20. Istituzione e finalità della Commissione consultiva sulla cooperazione sociale

1. È istituita, senza oneri sul bilancio regionale, la Commissione consultiva sulla cooperazione sociale, con la finalità di collaborare con la Giunta regionale in materia sociale, sanitaria, educativa, di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione, favorendo il raccordo tra le politiche regionali e il ruolo svolto dalla cooperazione sociale in tali ambiti.

 

     Art. 21. Modalità di funzionamento e compiti

1. La Commissione esprime pareri e formula proposte con particolare riguardo:

a) a provvedimenti programmatori relativi alle politiche e ai settori di interesse della cooperazione sociale;

b) all'individuazione di specifici strumenti e modalità organizzative adatti al raggiungimento degli obiettivi programmati;

c) a provvedimenti relativi alla gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali;

d) alla definizione di provvedimenti concernenti criteri e proposte per la concessione di contributi alle cooperative sociali previsti dalla normativa regionale vigente;

e) al monitoraggio sul rapporto tra pubblico e privato sociale e sulle attività della cooperazione sociale nel territorio regionale.

2. Nell'atto di nomina di cui all'articolo 23, la Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale del Terzo settore, individua, nell'ambito dei compiti affidati alla Commissione, gli obiettivi prioritari verso cui orientare i lavori della stessa per la durata del mandato.

3. La Commissione adotta un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento interno e le modalità di svolgimento dei compiti.

4. La Commissione riferisce periodicamente sui propri lavori alla Conferenza regionale del Terzo settore.

5. La Commissione, per ogni esigenza di tipo organizzativo ed operativo, può avvalersi del supporto dei servizi della direzione generale sanità e politiche sociali della Regione Emilia-Romagna.

 

     Art. 22. Composizione

1. La Commissione è composta dall'assessore regionale competente in materia di politiche sociali, o suo delegato, che la presiede, da rappresentanti delle organizzazioni delle cooperative sociali più rappresentative a livello regionale, da rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito regionale, da un rappresentante designato dall'ANCI e da esperti in possesso di comprovata esperienza nel settore della cooperazione sociale.

2. In ordine agli argomenti di volta trattati possono altresì essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione assessori regionali, o loro delegati, le presidenze delle Commissioni assembleari competenti per materia, nonché rappresentanti delle autonomie locali o di altri organismi che possano essere coinvolti in merito a problematiche inerenti la cooperazione sociale.

 

     Art. 23. Nomina e durata

1. All'individuazione ed alla nomina dei componenti della Commissione provvede la Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale competente in materia di politiche sociali.

2. La Commissione resta in carica per il periodo coincidente con il mandato della Giunta regionale che ha provveduto alla sua nomina e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.

 

TITOLO VI

Disposizioni finali

 

     Art. 24. Rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato

1. I finanziamenti di cui alla presente legge sono erogati nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in materia di aiuti di stato.

 

     Art. 25. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 2014, la Regione fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016, previsti per le leggi di settore coinvolte. In riferimento agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 15 e 16, per l'esercizio finanziario 2014, la Regione fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016, di cui all'unità previsionale di base 1.5.2.2.20120 - Valorizzazione del volontariato e dell'associazionismo sociale.

2. La Giunta è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014 che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

 

     Art. 26. Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel promuovere la cooperazione sociale. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) evoluzione, diffusione e caratteristiche delle cooperative sociali operanti sul territorio regionale, anche rispetto alla situazione nazionale;

b) quali azioni di raccordo con le attività dei servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi, di formazione professionale ed educazione permanente e di sviluppo dell'occupazione sono state realizzate e come hanno contribuito a incrementare l'inserimento lavorativo delle persone di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3;

c) come le modifiche introdotte in materia di affidamento e le clausole sociali hanno contribuito a sostenere l'attività delle cooperative sociali, evidenziando eventuali criticità riscontrate;

d) risultati raggiunti e risorse stanziate per gli interventi di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale previsti dal titolo IV.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

 

     Art. 27. Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381).

2. Sono abrogati la lettera j) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti della disabilità - ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale) ed il capo IV del titolo III del regolamento regionale 23 aprile 2009, n. 2 (Regolamento di semplificazione delle commissioni e di altri organismi collegiali operanti in materia sanitaria e sociale in attuazione dell'art. 8 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4).

 

     Art. 28. Norme transitorie e finali

1. Ai procedimenti finanziari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere applicate fino alla loro conclusione le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7 del 1994.

2. Restano salve le iscrizioni all'albo disposte ai sensi della legge regionale n. 7 del 1994 e successive modificazioni, nonché le domande presentate in epoca anteriore alla pubblicazione sul BURERT del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 10.

3. Fino al 30 giugno 2015 le Province mantengono funzioni relative alle procedure di iscrizione, verifica e cancellazione afferenti all'albo regionale delle cooperative sociali, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione da pubblicarsi sul BURERT.