Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali |
Data: | 30/06/2014 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1 . Oggetto e obiettivi dell'intervento |
Art. 2 . Registri locali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale |
Art. 3 . Istituzione della Giornata della cittadinanza solidale |
Art. 4 . Modifiche all' articolo 1 della legge regionale n. 12 del 2005 |
Art. 5 . Sostituzione dell' articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2005 |
Art. 6 . Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2005 |
Art. 7 . Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005 |
Art. 8 . Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2005 |
Art. 9 . Modifiche all' articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2005 |
Art. 10 . Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2005 |
Art. 11 . Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2005 |
Art. 12 . Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 12 del 2005 |
Art. 13 . Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 12 del 2005 |
Art. 14 . Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 12 del 2005 |
Art. 15 . Modifiche all' articolo 12 della legge regionale n. 12 del 2005 |
Art. 16 . Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 12 del 2005 |
Art. 17 . Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005 |
Art. 18 . Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 12 del 2005 |
Art. 19 . Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2005 |
Art. 20 . Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale n. 12 del 2005 |
Art. 21 . Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 12 del 2005 |
Art. 22 . Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 12 del 2005 |
Art. 23 . Modifiche alla rubrica del titolo II della legge regionale n. 34 del 2002 |
Art. 24 . Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002 |
Art. 25 . Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002 |
Art. 26 . Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 34 del 2002 |
Art. 27 . Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 34 del 2002 |
Art. 28 . Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002 |
Art. 29 . Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 34 del 2002 |
Art. 30 . Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 34 del 2002 |
Art. 31 . Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 34 del 2002 |
Art. 32 . Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 34 del 2002 |
Art. 33 . Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale n. 34 del 2002 |
Art. 34 . Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 20 del 2003 |
Art. 35 . Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2003 |
Art. 36 . Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 2003 |
Art. 37 . Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2003 |
Art. 38 . Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2003 |
Art. 39 . Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2003 |
Art. 40 . Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 20 del 2003 |
Art. 41 . Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2003 |
Art. 42 . Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 20 del 2003 |
Art. 43 . Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 20 del 2003 |
Art. 44 . Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 20 del 2003 |
Art. 45 . Sostituzione dell'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999 |
Art. 46 . Norme transitorie e di prima applicazione |
Art. 47 . Abrogazioni |
Art. 48 . Entrata in vigore |
§ 1.8.17 - L.R. 30 giugno 2014, n. 8.
Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. istituzione della giornata della cittadinanza solidale
(B.U. 30 giugno 2014, n. 184)
Capo I
Oggetto e finalità
Art. 1. Oggetto e obiettivi dell'intervento
1. La presente legge, in coerenza con i principi contenuti nella
2. La Regione, con la presente legge e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, adotta, relativamente alle disposizioni afferenti a volontariato, associazionismo e servizio civile, misure per assicurare l'adeguamento dell'articolazione delle funzioni amministrative sul territorio regionale, alla luce delle disposizioni di riordino territoriale e funzionale contenute nella
3. In coerenza con la disciplina contenuta nella
4. Gli obiettivi di cui al comma 3 possono essere perseguiti anche attraverso la stipula di accordi con i comuni, ovvero con le loro unioni, con i soggetti istituzionali, economici e sociali interessati e con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e degli altri soggetti del Terzo settore.
Art. 2. Registri locali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale
1. Al fine di perseguire le finalità e i principi di cui alla presente legge, i comuni, ovvero le unioni costituite negli ambiti territoriali ottimali di cui alla
2. Nei registri di cui al comma 1 sono iscritte, a cura dell'ente locale, le organizzazioni e le associazioni che, non essendo iscritte nei registri regionali, hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuato e sono in possesso dei requisiti previsti dalle rispettive norme.
3. Nei registri locali possono altresì essere iscritti gli organismi di collegamento e coordinamento delle organizzazioni e associazioni di cui al comma 2. A tali organismi possono aderire contestualmente sia organizzazioni di volontariato, sia associazioni di promozione sociale.
4. Le organizzazioni e le associazioni iscritte unicamente nei registri locali acquisiscono titolo a:
a) accedere a contributi erogati dai comuni titolari dei registri;
b) accedere a rapporti convenzionali con gli stessi comuni, nel rispetto di quanto previsto dalle rispettive norme regionali;
c) accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà dei medesimi comuni;
d) accedere alla riduzione dei tributi locali eventualmente previsti.
5. Gli enti locali, relativamente ai registri di cui al comma 1, disciplinano con propri regolamenti le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione in attuazione dell'articolo 117, comma sesto, della Costituzione.
Art. 3. Istituzione della Giornata della cittadinanza solidale
1. La Regione Emilia-Romagna istituisce la Giornata della cittadinanza solidale, da celebrarsi ogni anno l'ultimo sabato del mese di settembre, al fine di incentivare una nuova stagione della solidarietà e della partecipazione al servizio della collettività e quale occasione di crescita civile della comunità regionale.
2. In occasione della Giornata della cittadinanza solidale tutti i cittadini, per la loro competenza professionale o disponibilità operativa, singolarmente o in forma associata, possono promuovere attività di volontariato a favore di istituzioni, enti locali, soggetti del Terzo settore o attività di vicinato.
3. La Regione garantisce ampio risalto all'iniziativa in tutti gli strumenti di comunicazione istituzionale, anche istituendo un'apposita sezione divulgativa nel proprio sito web, e sollecita tutti gli enti locali perché pubblicizzino attraverso i propri strumenti di comunicazione l'iniziativa, prevedendo apposite attività tese a coinvolgere, valorizzare e attrarre i volontari.
Capo II
Modifiche alla
Art. 4. Modifiche all' articolo 1 della
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della
Art. 5. Sostituzione dell' articolo 2 della
1. L'articolo 2 della
"Art. 2
Registro regionale delle organizzazioni di volontariato
1. É istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla
2. Nel registro regionale vengono iscritte le organizzazioni aventi sede legale ed operanti nel territorio regionale, nonché i loro organismi di coordinamento e collegamento a cui aderiscono organizzazioni di volontariato di cui la maggioranza già iscritte nel registro.
3. Ai fini dell'iscrizione sono considerate in modo distinto:
a) le organizzazioni aventi rilevanza regionale che operino in più ambiti territoriali provinciali del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa;
b) le organizzazioni aventi rilevanza locale che operino in ambito comunale o sovra comunale;
c) gli organismi di collegamento e coordinamento di organizzazioni di volontariato, con base associativa costituita in numero prevalente da organizzazioni iscritte nel registro regionale.
4. Le organizzazioni a rilevanza regionale e gli organismi di collegamento e coordinamento sono individuate in base a caratteristiche determinate dalla Giunta regionale con proprio atto pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).".
Art. 6. Modifiche all'articolo 3 della
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della
"1. Possono richiedere l'iscrizione nel registro regionale di cui all'articolo 2 le organizzazioni dotate di autonomia, liberamente costituite a fini di solidarietà e di impegno civile, qualunque sia la forma giuridica assunta, aventi sede ed operanti nel territorio regionale.".
2. Il comma 3 dell'articolo 3 della
"3. L'iscrizione nel registro regionale di cui all'articolo 2 è incompatibile con l'iscrizione nel registro di cui alla
Art. 7. Modifiche all'articolo 4 della
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della
2. Il comma 2 dell'articolo 4 della
"2. Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione del registro regionale devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema, alla informatizzazione delle procedure e all'accertamento preventivo della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione al registro.".
3. Il comma 4 dell'articolo 4 della
"4. L'elenco delle organizzazioni di volontariato è consultabile tramite banca dati informatica ed è trasmesso annualmente per via telematica all'Osservatorio nazionale ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della
"4 bis. Al fine di agevolare i rapporti convenzionali di cui all'articolo 13 e le forme di partecipazione delle organizzazioni alla funzione pubblica, la Giunta regionale, con il medesimo atto di cui al comma 1 del presente articolo, definisce le modalità per l'individuazione delle articolazioni locali, localizzate nel territorio regionale e dotate di elevata autonomia organizzativa, delle organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), o afferenti ad organizzazioni aventi sede legale extraregionale e, pertanto, iscritte nei registri di altre regioni.".
Art. 8. Sostituzione dell'articolo 5 della
1 L'articolo 5 della
"Art. 5
Attività di controllo
1. Al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti per l'iscrizione, la Giunta regionale, con proprio atto pubblicato sul BURERT, approva criteri e modalità di controllo, sia diretto, sia avvalendosi degli enti locali, sulle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte. Il controllo dovrà in particolare verificare la trasparenza di bilancio, la democrazia di gestione, il rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui alla
2. Il mancato assolvimento, da parte delle organizzazioni, degli obblighi previsti dalle procedure di controllo comporta la cancellazione delle stesse dal registro.
3. Le modalità di controllo devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema e alla informatizzazione delle procedure e sono ispirate ai principi di coordinamento e collaborazione tra gli enti coinvolti.".
Art. 9. Modifiche all' articolo 6 della
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della
Art. 10. Sostituzione dell'articolo 7 della
1. L'articolo 7 della
"Art. 7
Diritto di partecipazione e di informazione
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, in coerenza con quanto disposto dalla
a) possono partecipare alle fasi istruttorie di programmazione pubblica, progettazione, realizzazione ed erogazione degli interventi nei settori cui si riferisce la loro attività e, successivamente, quali attori e realizzatori di azioni specifiche, sia in autonomia, sia in collaborazione con la pubblica amministrazione, secondo le norme nazionali e regionali di riferimento;
b) possono proporre alla Regione ed agli enti locali, ciascuno per il proprio ambito territoriale di attività, programmi ed iniziative di intervento nelle materie di loro interesse;
c) possono stipulare dei patti di solidarietà territoriale che si sostanziano in accordi redatti ai sensi della normativa e secondo quanto stabilito dagli strumenti di programmazione regionali;
d) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche pubblicate dalla Regione e dagli enti locali nei settori di loro interesse.
2. La Regione e gli enti locali favoriscono il diritto di partecipazione e di informazione delle organizzazioni di volontariato. La Regione, inoltre, nell'ambito della propria attività istituzionale, favorisce l'acquisizione da parte delle organizzazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti ed alle iniziative nazionali e dell'Unione europea.".
Art. 11. Modifiche all'articolo 8 della
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della
Art. 12. Modifiche all'articolo 9 della
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della
Art. 13. Modifiche all'articolo 10 della
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della
Art. 14. Sostituzione dell'articolo 11 della
1. L'articolo 11 della
"Art. 11
Disposizioni in materia di edilizia
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte devono dare comunicazione ai Comuni in merito alla loro sede ed ai locali in cui intendono svolgere le relative attività. La sede delle organizzazioni di volontariato iscritte ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso ammissibili definite dagli strumenti urbanistici. L'insediamento delle organizzazioni di volontariato iscritte è subordinato alla verifica dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, non comporta il mutamento d'uso delle unità immobiliari esistenti e il pagamento del contributo di costruzione ed è attuato, in assenza di opere edilizie, senza titolo abilitativo. È comunque fatta salva la facoltà dei Comuni di non autorizzare, con atto motivato, l'utilizzo in deroga.
2. Per gli interventi edilizi realizzati dalle organizzazioni di volontariato iscritte, è possibile la deroga a limiti definiti dagli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 20 della
2. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera h), della
Art. 15. Modifiche all' articolo 12 della
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della
Art. 16. Sostituzione dell'articolo 13 della
1. L'articolo 13 della
"Art. 13
Rapporti convenzionali
1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale da almeno sei mesi per l'erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato.
2. I suddetti enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, secondo il principio di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione e secondo linee di indirizzo regionali, dandone comunicazione in ogni caso a tutte le organizzazioni attive nel loro territorio iscritte al registro ed operanti nel settore oggetto della convenzione.
3. Le convenzioni devono essere stipulate nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte dalle organizzazioni contraenti con l'apporto determinante e prevalente dei propri aderenti volontari;
b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;
c) devono essere stipulate le assicurazioni previste dall'articolo 4 della
d) tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese ammesse a rimborso, ancorché non interamente documentate, devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese generali di funzionamento delle organizzazioni.
4. Le convenzioni possono prevedere la partecipazione a percorsi formativi e informativi utili al perseguimento del raccordo coi servizi nei quali le attività oggetto di convenzione si esplicano.".
Art. 17. Modifiche all'articolo 16 della
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della
2. Al comma 2 dell'articolo 16 della
3. Al comma 6 dell'articolo 16 della
4. Al comma 7 dell'articolo 16 della
Art. 18. Modifiche all'articolo 17 della
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della
2. Al comma 3 dell'articolo 17 della
Art. 19. Modifiche all'articolo 18 della
1. Al comma 2 dell'articolo 18 della
Art. 20. Sostituzione dell'articolo 19 della
1. L'articolo 19 della
"Art. 19
Partecipazione al Comitato di gestione
1. Partecipano al Comitato di gestione i seguenti componenti di nomina regionale:
a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;
b) un rappresentante degli enti locali, nominato dal Presidente della Giunta regionale su designazione del Consiglio delle Autonomie locali;
c) quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, nominati dal Presidente della Giunta regionale su designazione delle stesse organizzazioni secondo procedure che garantiscano un sistema articolato su più livelli territoriali e adeguate forme di partecipazione e rappresentanza delle organizzazioni medesime. Tali procedure sono individuate con atto della Giunta regionale da pubblicarsi sul BURERT.
2. La partecipazione al Comitato di gestione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.".
Art. 21. Modifiche all'articolo 20 della
1. Il comma 1 dell'articolo 20 della
"1. La Regione, in accordo con la Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 della
Art. 22. Modifiche all'articolo 23 della
1. Il comma 1 dell'articolo 23 della
"1. La Regione per ogni ambito territoriale provinciale promuove la costituzione di comitati paritetici provinciali composti da rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel registro regionale. Partecipano inoltre ai comitati paritetici provinciali i rappresentanti dei soggetti che contribuiscono al fondo speciale per il volontariato in relazione alle diverse appartenenze territoriali.".
Capo III
Modifiche alla
Art. 23. Modifiche alla rubrica del titolo II della
1. Alla rubrica del titolo II della
Art. 24. Sostituzione dell'articolo 4 della
1. L'articolo 4 della
"Art. 4
Registro regionale delle associazioni di promozione sociale
1. È istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale a cui possono iscriversi le associazioni che hanno sede legale ed operano nel territorio regionale e sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.
2. Nel registro regionale vengono iscritte le associazioni aventi rilevanza regionale, le associazioni aventi rilevanza locale, nonché i loro organismi di coordinamento e collegamento a cui aderiscono associazioni di cui la maggioranza già iscritte nel registro.
3. Ai fini dell'iscrizione sono considerate in modo distinto:
a) le associazioni che operino in più ambiti territoriali provinciali del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa;
b) le associazioni di rilevanza locale che operino in ambito comunale o sovra comunale;
c) gli organismi di collegamento e coordinamento di associazioni di promozione sociale, con base associativa costituita in numero prevalente da associazioni iscritte nel registro regionale.
4. Le associazioni a rilevanza regionale e gli organismi di collegamento e coordinamento sono individuati in base a caratteristiche determinate dalla Giunta regionale con proprio atto pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
5. L'iscrizione nel registro regionale è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla
6. L'iscrizione nel registro regionale è incompatibile con l'iscrizione nel registro del volontariato di cui alla
Art. 25. Modifiche all'articolo 6 della
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della
"1. Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione del registro regionale sono stabilite dalla Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, con deliberazione pubblicata sul BURERT. Tali modalità devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema, alla informatizzazione delle procedure e all'accertamento preventivo della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione al registro.".
2. Il comma 4 dell'articolo 6 della
"4. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione nel registro regionale e di cancellazione dal medesimo registro è ammesso il ricorso di cui all'articolo 10 della
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della
"4 bis. Al fine di agevolare i rapporti convenzionali di cui all'articolo 12 e le forme di partecipazione delle associazioni alla funzione pubblica, la Giunta regionale, con il medesimo atto di cui al comma 1 del presente articolo, definisce le modalità per l'individuazione delle articolazioni locali, localizzate nel territorio regionale e dotate di elevata autonomia organizzativa, delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), o afferenti ad associazioni aventi sede legale extraregionale e, pertanto, iscritte o al registro nazionale di cui all'articolo 7 della
Art. 26. Modifiche all'articolo 7 della
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della
Art. 27. Modifiche all'articolo 8 della
1. Al comma 3 dell'articolo 8 della
Art. 28. Modifiche all'articolo 9 della
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della
"1. La Regione assegna contributi finanziari alle associazioni aventi rilevanza regionale iscritte al registro di cui all'articolo 4 per la realizzazione di progetti di interesse e diffusione regionale, nonché di sostegno e valorizzazione delle attività delle associazioni a rilevanza locale.".
2. Al comma 3 dell'articolo 9 della
Art. 29. Sostituzione dell'articolo 10 della
1. L'articolo 10 della
"Art. 10
Diritto di partecipazione e di informazione
1. Le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale, in coerenza con quanto disposto dalla
a) possono partecipare alle fasi istruttorie di programmazione pubblica, progettazione, realizzazione ed erogazione degli interventi nei settori cui si riferisce la loro attività e, successivamente, quali attori e realizzatori di azioni specifiche, sia in autonomia, sia in collaborazione con la pubblica amministrazione, secondo le norme nazionali e regionali di riferimento;
b) possono proporre alla Regione ed agli enti locali, ciascuno per il proprio ambito territoriale di attività, programmi ed iniziative di intervento nelle materie di loro interesse;
c) possono stipulare dei patti di solidarietà territoriale che si sostanziano in accordi redatti ai sensi della normativa e secondo quanto stabilito dagli strumenti di programmazione regionali;
d) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche pubblicate dalla Regione e dagli enti locali nei settori di loro interesse.
2. La Regione e gli enti locali favoriscono il diritto di partecipazione e di informazione delle associazioni di promozione sociale. La Regione, inoltre, nell'ambito della propria attività istituzionale, favorisce l'acquisizione da parte delle associazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti ed alle iniziative nazionali e dell'Unione europea.".
Art. 30. Modifiche all'articolo 12 della
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della
Art. 31. Modifiche all'articolo 14 della
1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 14 della
2. Il comma 4 dell'articolo 14 della
"4. La Regione, in accordo con la Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 della
Art. 32. Modifiche all'articolo 15 della
1. Al comma 1 dell'articolo 15 della
Art. 33. Sostituzione dell'articolo 17 della
1. L'articolo 17 della
"Art. 17
Attività di controllo
1. La Regione stabilisce criteri e modalità di controllo sia diretto, sia avvalendosi degli enti locali, sulle attività delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro, al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, nonché in merito alle modalità con cui esse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento. Le modalità di controllo devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema e alla informatizzazione delle procedure e sono ispirate ai principi di coordinamento e collaborazione tra gli enti coinvolti.
2. Il mancato assolvimento da parte delle associazioni agli obblighi previsti dalle procedure di controllo comporta la cancellazione delle stesse dal registro.
3. Qualora venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti essenziali per l'iscrizione ovvero gravi disfunzioni nello svolgimento delle attività, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie, la Regione procede alla cancellazione dal registro.
4. Avverso i provvedimenti di cancellazione di cui al comma 3 è ammesso il ricorso ai sensi dell'articolo 6, comma 4.".
Capo IV
Modifiche alla
Art. 34. Modifiche all'articolo 1 della
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della
"1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 4, secondo comma, 11 e 52 della Costituzione e della normativa statale in materia di obiezione di coscienza, in attuazione degli obiettivi previsti dall'articolo 2 dello Statuto regionale e dalla normativa statale in materia di servizio civile, nell'esercizio delle proprie competenze legislative, detta norme per lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile nel territorio regionale. A questo scopo viene istituito il servizio civile regionale, così come definito e disciplinato nei successivi articoli.".
Art. 35. Modifiche all'articolo 2 della
1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della
2. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 36. Modifiche all'articolo 4 della
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della
"1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 3 sono individuati i seguenti strumenti:
a) le azioni formative, informative e di sensibilizzazione rivolte agli studenti impegnati nei percorsi per il diritto dovere all'istruzione e formazione, ai loro insegnanti, alle loro famiglie ed alle persone frequentanti centri di aggregazione, nell'ambito dell'autonomia scolastica, sentito l'Ufficio scolastico regionale ed in coordinamento con le previsioni della
b) le prestazioni di servizio civile volontario effettuate dai giovani che assolvono il diritto dovere all'istruzione e formazione, frequentando la scuola secondaria di secondo grado o l'istruzione e formazione professionale (IeFP), nell'ambito dei progetti d'impiego predisposti ed attuati dagli enti di servizio civile di cui all'articolo 8, con modalità di svolgimento, attestazione e valorizzazione dell'esperienza opportunamente adeguate ed integrate nei percorsi formativi, sentito l'Ufficio scolastico regionale;
c) le prestazioni di servizio civile volontario svolte da giovani fino ai 29 anni, nel rispetto dell'ordinamento in materia di assolvimento agli obblighi e al diritto dovere all'istruzione e formazione;
d) le prestazioni di servizio civile alternative al servizio militare di leva, effettuate dagli obiettori di coscienza, nel rispetto della specifica normativa statale in materia;
e) le prestazioni di servizio civile volontario svolte da adulti e da anziani che in modo spontaneo e gratuito dedicano il proprio tempo libero alla collettività, secondo le modalità previste dalla presente legge;
f) le attività formative e di addestramento rivolte ai volontari, agli obiettori ed ai responsabili di servizio civile.".
Art. 37. Modifiche all'articolo 6 della
1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 della
a) prioritariamente i giovani secondo le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), ed i giovani secondo le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);".
Art. 38. Modifiche all'articolo 9 della
1. La lettera a) del comma 6 dell'articolo 9 della
a) lo svolgimento del servizio civile all'estero e la partecipazione a missioni umanitarie da parte dei giovani che lo richiedono, nei modi e con le forme previsti dalla normativa statale in materia di obiezione di coscienza e in materia di servizio civile, ed in coordinamento con le previsioni della
Art. 39. Modifiche all'articolo 10 della
1. Il comma 2 dell'articolo 10 della
"2. A favore dei giovani di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), compete un assegno per il servizio civile regionale nella misura attualmente prevista dall'articolo 9, comma 2, del
2. Al comma 4 dell'articolo 10 della
Art. 40. Modifiche all'articolo 12 della
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della
Art. 41. Modifiche all'articolo 16 della
1. Il comma 2 dell'articolo 16 della
"2. Qualora la Provincia non provveda, si applica l'articolo 30 della
Art. 42. Modifiche all'articolo 19 della
1. La lettera l) del comma 2 dell'articolo 19 della
l) la struttura nazionale competente secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia di servizio civile e di obiezione di coscienza;".
Art. 43. Modifiche all'articolo 22 della
1. Il comma 4 dell'articolo 22 della
"4. Per quanto non espressamente indicato nella presente legge, nel documento di programmazione triennale regionale e nei piani annuali attuativi del servizio civile regionale si applicano le previsioni contenute nella normativa statale in materia di obiezione di coscienza e di servizio civile."
Art. 44. Modifiche all'articolo 23 della
1. Il comma 2 dell'articolo 23 della
"2. Al finanziamento del Fondo regionale per il servizio civile possono concorrere risorse statali e comunitarie, risorse degli Enti pubblici, risorse di cui al comma 3 ed erogazioni liberali di soggetti privati destinate allo sviluppo del servizio civile regionale. Tali risorse possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per progetti specifici di servizio civile.".
2. Il comma 3 dell'articolo 23 della
"3. Per le stesse finalità di spesa previste dalla presente legge possono direttamente provvedere le risorse della quota parte del Fondo speciale regionale del volontariato di cui all'articolo 15, comma 3, della
Capo V
Modifiche alla
Art. 45. Sostituzione dell'articolo 35 della
1. L'articolo 35 della
"Art. 35
Conferenza regionale del Terzo settore
1. Per il confronto e la concertazione tra la Giunta regionale e gli organismi del Terzo settore è istituita la Conferenza regionale del Terzo settore, a cui partecipano gli organismi rappresentativi dei soggetti del Terzo settore aventi sede ed operanti nel territorio regionale, con particolare riferimento a quelli del volontariato, della cooperazione sociale e dell'associazionismo.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di composizione, organizzazione e funzionamento della Conferenza.".
Capo VI
Norme transitorie e finali
Art. 46. Norme transitorie e di prima applicazione
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede con atto ricognitivo ad iscrivere nei rispettivi registri regionali le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri provinciali abrogati. Fino alla completa operatività dei registri regionali restano salve le iscrizioni delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale nei registri provinciali effettuate sulla base della normativa previgente.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta l'atto previsto dall'articolo 6, comma 1, della
3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta gli atti di cui all'articolo 2, comma 4, della
4. Fino al 30 giugno 2015 le Province mantengono funzioni relative alle procedure di iscrizione, verifica e cancellazione afferenti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato e di quello delle associazioni di promozione sociale, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Art. 47. Abrogazioni
1. Il comma 4 dell'articolo 20 della
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della
a) l'articolo 5;
b) il comma 2 dell'articolo 6;
c) il comma 2 dell'articolo 9.
Art. 48. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul BURERT, ad eccezione dell'articolo 28, comma 2, e dell'articolo 47, comma 2, lettera c), che entrano in vigore il 1° luglio 2015.