Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.2 lavori pubblici |
Data: | 09/03/1983 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Ambito del Piano regionale integrato dei trasporti. Il Piano regionale integrato dei trasporti, di cui all'art. 3 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45 |
Art. 2. Disciplina della zona portuale. Il Piano Regolatore Generale comunale o il Programma di fabbricazione, anche a mezzo di varianti specifiche, delimita e disciplina la zona portuale ricadente [...] |
Art. 3. L'art. 8 della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19, è sostituito dal seguente: |
Art. 4. L'art. 9 della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19, è sostituito dal seguente: |
Art. 5. Delega ai Comuni sedi di porti regionali. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono delegate ai Comuni di Cattolica, Cesenatico, Comacchio, Goro e Rimini, per i porti regionali [...] |
Art. 6. Gli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 27 dicembre 1976, n. 19, sono sostituiti dal seguente articolo: |
Art. 7. Commissario regionale «ad acta». L'articolo 20 della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19, è sostituito dal seguente articolo: |
Art. 8. Costruzione di nuovi porti in pendenza del P.R.I.T. L'articolo 29 della legge regionale 27 dicembre 1976, n. 19, è sostituito dal seguente articolo: |
Art. 9. Classificazione portuale in pendenza del P.R.I.T. L'articolo 30 della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19, è sostituito dal seguente articolo: |
Art. 10. Norme abrogate. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 e 28 della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19. |
Art. 11. Norma transitoria. Il Comitato circondariale di Rimini ed i Comitati comprensoriali |
§ 4.2.5/1 - Legge Regionale 9 marzo 1983, n. 11. - Modificazione della
legge regionale 27 aprile 1976, n. 19, riguardante il sistema portuale dell'Emilia-Romagna.
(B.U. n. 31 del 10-3-1983).
Art. 1. Ambito del Piano regionale integrato dei trasporti. Il Piano regionale integrato dei trasporti, di cui all'art. 3 della
a) i porti regionali di Cattolica, Cesenatico, Goro, Porto Garibaldi e Rimini;
b) i porti comunali di Bellaria, Cervia, Gorino e Riccione;
c) i porti ed approdi turistici marittimi;
d) i porti e gli approdi della navigazione interna.
Art. 2. Disciplina della zona portuale. Il Piano Regolatore Generale comunale o il Programma di fabbricazione, anche a mezzo di varianti specifiche, delimita e disciplina la zona portuale ricadente nell'ambito del territorio di competenza in conformità alle direttive vincolanti di cui al Piano regionale integrato dei trasporti di cui all'art. 3 della
Art. 3. L'art. 8 della
(omissis) [2].
Art. 4. L'art. 9 della
(omissis) [3].
Art. 5. Delega ai Comuni sedi di porti regionali. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono delegate ai Comuni di Cattolica, Cesenatico, Comacchio, Goro e Rimini, per i porti regionali ricadenti nei rispettivi territori, le funzioni amministrative di cui all'art. 6 della presente legge. Dette funzioni possono essere gestite dai Comuni stessi anche in forma associata; a tali gestioni i Comuni possono associare le Province ed il Comitato circondariale di Rimini.
Art. 6. Gli articoli 10, 11, 12 e 13 della
(omissis) [4].
Art. 7. Commissario regionale «ad acta». L'articolo 20 della
(omissis) [5].
Art. 8. Costruzione di nuovi porti in pendenza del P.R.I.T. L'articolo 29 della
(omissis) [6].
Art. 9. Classificazione portuale in pendenza del P.R.I.T. L'articolo 30 della
(omissis) [7].
Art. 10. Norme abrogate. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 e 28 della
Art. 11. Norma transitoria. Il Comitato circondariale di Rimini ed i Comitati comprensoriali [8] continuano ad esercitare le funzioni amministrative agli stessi attribuite ai sensi delle disposizioni legislative di cui al precedente art. 5, limitatamente alle opere dei medesimi appaltate alla data di entrata in vigore della presente legge.
[1] La
[2] Riportato al § 4.2.5.
[3] Riportato al § 4.2.5.
[4] Riportato al § 4.2.5 in luogo degli articoli 10, 11, 12 e 13 della
[5] Riportato al § 4.2.5.
[6] Riportato al § 4.2.5.
[7] Riportato al § 4.2.5.
[8] I comitati comprensoriali sono stati soppressi ad opera dell'art. 40 della