Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 18/07/2014 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Sostituzione dell'articolo 1 (Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale) della legge regionale n. 28 del 2013 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 3 (Cartografia regionale) della legge regionale n. 28 del 2013 |
Art. 3. Programmazione delle attività strumentali ai processi di riordino degli organismi partecipati dalla Regione |
Art. 4. Contributo straordinario statale all'Unione di Comuni Valmarecchia |
Art. 5. Manutenzione straordinaria del patrimonio forestale |
Art. 6. Modifiche all'articolo 7 (Interventi nel settore delle bonifiche) della legge regionale n. 28 del 2013 |
Art. 7. Modifiche all'articolo 9 (Strumenti di garanzia) della legge regionale n. 28 del 2013 |
Art. 8. Fondo per la mobilità fiere |
Art. 9. Modifiche all'articolo 11 (Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica) della legge regionale n. 28 del 2013 |
Art. 10. Sostituzione dell'articolo 12 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico) della legge regionale n. 28 del 2013 |
Art. 11. Abrogazione dell'articolo 14 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l'emergenza abitativa) della legge regionale n. 28 del 2013 |
Art. 12. Opere acquedottistiche e fognarie |
Art. 13. Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate |
Art. 14. Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali |
Art. 15. Modifiche all'articolo 21 (Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio [...] |
Art. 16. Modifiche all'articolo 22 (Integrazione regionale per il finanziamento del SSR) della legge regionale n. 28 del 2013 |
Art. 17. Gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994 |
Art. 18. Finanziamenti in conto capitale a favore di Aziende sanitarie ed enti del SSR |
Art. 19. Aree di sosta e transito per minoranze nomadi |
Art. 20. Edilizia universitaria |
Art. 21. Incremento del fondo di dotazione della Fondazione "Emilia-Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile pubblico regionale" |
Art. 22. Modifiche ad autorizzazioni di spesa disposte da leggi regionali precedenti |
Art. 23. Modifiche all'articolo 31 (Trasferimento all'esercizio 2014 delle autorizzazioni di spesa relative al 2013 finanziate con mezzi regionali) della legge regionale n. 28 del 2013 |
Art. 24. Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1981 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni [...] |
Art. 25. Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1996 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) |
Art. 26. Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1998 (Organizzazione turistica regionale -Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. [...] |
Art. 27. Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) |
Art. 28. Norme in materia di distribuzione carburanti per autotrazione |
Art. 28 bis. Disposizioni transitorie e finali per l'applicazione dell'articolo 28 |
Art. 29. Modifiche alla legge regionale n. 34 del 1999 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) |
Art. 30. Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2000 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) |
Art. 31. Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2001 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)) |
Art. 32. Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna) |
Art. 33. Proroga del Piano triennale di attuazione del piano energetico regionale |
Art. 34. Variazione dell'aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF. Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2006 (Disposizioni in materia tributaria) |
Art. 35. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2008 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) e norma transitoria |
Art. 36. Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2011 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche) |
Art. 37. Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2011 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale) |
Art. 38. Norma transitoria in materia di anagrafe regionale degli studenti |
Art. 39. Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2012 (Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012) |
Art. 40. Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2012 (Legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio [...] |
Art. 41. Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) |
Art. 41. Ulteriori misure applicative della legge regionale n. 21 del 2012 |
Art. 43. Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2013 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle [...] |
Art. 44. Norma di interpretazione autentica dell'articolo 7 comma 1, lettera f), e comma 2 della legge regionale n. 15 del 2013 (Semplificazione della disciplina edilizia) |
Art. 45. Formazione e aggiornamento degli amministratori di sostegno |
Art. 46. Proroga di graduatorie |
Art. 47. Proroga del termine di diretta applicazione della delibera dell'Assemblea legislativa 17 dicembre 2013, n. 149 |
Art. 48. Disposizioni transitorie per la continuità di esercizio delle funzioni amministrative provinciali |
Art. 49. Copertura finanziaria |
Art. 50. Entrata in vigore |
§ 6.2.126 - L.R. 18 luglio 2014, n. 17.
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione
(B.U. 18 luglio 2014, n. 219)
Art. 1. Sostituzione dell'articolo 1 (Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale) della
1. L'articolo 1 della
"Art. 1
Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla
a) |
Cap. U03905 |
"Spese per l'automazione dei servizi regionali (Art. 13, |
Esercizio 2014: |
Euro |
371.000,00 |
Esercizio 2015: |
Euro |
2.000.000,00 |
b) |
Cap. U03910 |
"Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale ( |
Esercizio 2014: |
Euro |
488.215,54 |
Esercizio 2015: |
Euro |
5.000.000,00 |
c) |
Cap. U03937 |
"Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale ( |
Esercizio 2014: |
Euro |
1.850.000,00 |
Esercizio 2015: |
Euro |
1.686.500,00 |
Esercizio 2016: |
Euro |
266.000,00 |
2. Contestualmente, l'autorizzazione per l'esercizio 2014 disposta da leggi regionali precedenti, a valere sul capitolo U03905 afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500, è ridotta di Euro 140.000,00.".
Art. 2. Modifiche all'articolo 3 (Cartografia regionale) della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 3. Programmazione delle attività strumentali ai processi di riordino degli organismi partecipati dalla Regione
1. Per le finalità e gli obiettivi connessi ai processi di razionalizzazione e di dismissione delle partecipazioni societarie e per realizzare operazioni, atti propedeutici e strumentali al corretto svolgimento delle relative procedure, a norma dell'articolo 18 della
Art. 4. Contributo straordinario statale all'Unione di Comuni Valmarecchia
1. Per il finanziamento degli interventi volti al completamento del passaggio dalla Regione Marche alla Regione Emilia-Romagna dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo, la Regione è autorizzata a trasferire la somma di euro 2.000.000,00, di cui all'articolo 12, comma 1 bis del
2. L'Unione, anche in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche, impiega le risorse finalizzandole agli interventi di cui al comma 1. La Giunta regionale con propria deliberazione specifica le modalità e i tempi per la concessione delle risorse, nei limiti delle disponibilità trasferite dallo Stato.
Art. 5. Manutenzione straordinaria del patrimonio forestale
1. Per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio forestale regionale e delle strutture adibite a vivai forestali in gestione alla Regione, a norma della
Art. 6. Modifiche all'articolo 7 (Interventi nel settore delle bonifiche) della
1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della
"a bis) |
Cap. U16400 |
"Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4 comma 3 |
Esercizio 2014: |
Euro |
500.000,00.". |
Art. 7. Modifiche all'articolo 9 (Strumenti di garanzia) della
1. Al comma 3 dell'articolo 9 della
Art. 8. Fondo per la mobilità fiere
1. Per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità, nell'ambito del complessivo sistema di accessibilità alla fiera di Parma, di cui all'articolo 1 della
Art. 9. Modifiche all'articolo 11 (Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica) della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della
"1 bis. Le autorizzazioni di spesa disposte, per l'esercizio 2014, a valere sul capitolo U25664, nell'ambito della U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, sono ridotte di Euro 21.723,17.".
Art. 10. Sostituzione dell'articolo 12 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico) della
1. L'articolo 12 della
"Art. 12
Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico
1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della
Art. 11. Abrogazione dell'articolo 14 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l'emergenza abitativa) della
1. L'articolo 14 della
Art. 12. Opere acquedottistiche e fognarie
1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni, per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della
Art. 13. Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate
1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 7 marzo 1995, n. 11 (Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Modifica alle leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9) e in attuazione della Convenzione, approvata dal Consiglio regionale con
2. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio finanziario 2014 un'autorizzazione di spesa di Euro 100.180,90 a valere sul capitolo U41993, afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15218 - Navigazione interna fiume Po e idrovie collegate.
Art. 14. Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali
1. Per la realizzazione degli interventi di costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali, ai sensi di quanto disposto dalla
Art. 15. Modifiche all'articolo 21 (Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale (SSR)) della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della
"1 bis. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 738.798,25, quanto ad Euro 254.797,24, a valere sui capitoli U51721, U51773 e U51776 afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120, quanto ad Euro 484.001,01, a valere sui capitoli U51614 e U51616 afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18000. Il suddetto importo viene reiscritto, con riferimento all'esercizio 2014, per l'attuazione delle rispettive finalità, come segue:
a) |
Cap. U51704 |
"Fondo Sanitario Regionale di parte corrente. Assegnazioni alle Aziende sanitarie della Regione (art. 39 |
|
Euro |
254.797,24 |
b) |
Cap. U51616 |
"Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - Quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed altri Enti per progetti obiettivo, per l'innovazione, per la realizzazione delle politiche sanitarie e degli obiettivi del Piano Sociale e Sanitario Regionale e del sistema integrato Regione-Enti del SSR (art. 2, |
|
Euro |
484.001,01 |
1 ter. Per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali è altresì autorizzata l'iscrizione delle quote provenienti dai rimborsi relativi a progetti di ricerca sanitaria, pari a complessivi Euro 955.275,61, sul capitolo U51799 "Spese per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)" afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120.".
Art. 16. Modifiche all'articolo 22 (Integrazione regionale per il finanziamento del SSR) della
1. Al comma 1 dell'articolo 22 della
2. Al comma 1 dell'articolo 22 della
Art. 17. Gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994
1. La Regione Emilia-Romagna, per il ripiano delle gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994, è autorizzata a trasferire agli enti del Servizio sanitario regionale, per l'esercizio 2014, l'importo di Euro 6.000.000,00 a valere sul capitolo U51912, afferente all'U.P.B. 1.5.1.2.18137 - Gestioni liquidatorie ex UU.SS.LL.
Art. 18. Finanziamenti in conto capitale a favore di Aziende sanitarie ed enti del SSR
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere alle Aziende sanitarie e agli enti del SSR finanziamenti per investimenti, derivanti da quote di pay-back delle aziende farmaceutiche, da destinare alla realizzazione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, acquisto, completamento di strutture, relativi impianti e attrezzature, nonché all'acquisto di tecnologie biomediche, informatiche e di altri beni ad utilità pluriennale aventi finalità sanitaria e socio-sanitaria, anche al fine dell'adeguamento alle normative in tema di sicurezza e accreditamento del patrimonio sanitario e socio-sanitario. A tal fine è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 25.500.000,00 a valere sul capitolo U65777 afferente all'U.P.B. 1.5.1.3.19070 - Programma regionale investimenti in sanità.
2. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, individua interventi e soggetti destinatari dei finanziamenti e definisce modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1.
Art. 19. Aree di sosta e transito per minoranze nomadi
1. Per la concessione di contributi in conto capitale a Comuni per l'acquisto e la realizzazione di infrastrutture volte alla creazione di aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi, a norma della
2. Contestualmente, le disposizioni recate da precedenti leggi regionali, relative alla concessione di contributi per la realizzazione di centri di accoglienza e alloggi per cittadini stranieri immigrati a norma dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2) e della
Art. 20. Edilizia universitaria
1. Per la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedono l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature, ai sensi della
2. Contestualmente, l'autorizzazione per l'esercizio 2014 disposta da leggi regionali precedenti, a valere sul capitolo U73140 afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510, è ridotta di euro 300.000,00.
Art. 21. Incremento del fondo di dotazione della Fondazione "Emilia-Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile pubblico regionale"
1. La Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 2014 è autorizzata a partecipare all'incremento del fondo di dotazione della Fondazione "Emilia-Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile pubblico regionale" con sede in Modena, della quale è già socio fondatore ai sensi della
Art. 22. Modifiche ad autorizzazioni di spesa disposte da leggi regionali precedenti
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sui sottoindicati capitoli nell'ambito delle rispettive U.P.B., sono ridotte come segue:
Progr. |
Capitolo |
UPB |
Euro |
1) |
U02698 |
1.2.3.3.4420 |
1.252,61 |
2) |
U04348 |
1.2.1.3.1600 |
75.000,00 |
3) |
U25525 |
1.3.3.3.10010 |
114.596,61 |
4) |
U30634 |
1.4.1.3.12630 |
3.231.299,35 |
5) |
U30640 |
1.4.1.3.12630 |
11.071,52 |
6) |
U32020 |
1.4.1.3.12670 |
10.344,33 |
7) |
U35305 |
1.4.2.3.14000 |
38.243,90 |
8) |
U37150 |
1.4.2.3.14150 |
43.456,88 |
9) |
U38030 |
1.4.2.3.14300 |
159.165,52 |
10) |
U41997 |
1.4.3.3.15820 |
200.000,00 |
11) |
U43270 |
1.4.3.3.16010 |
26.674,71 |
12) |
U43282 |
1.4.3.3.16010 |
49.675,24 |
13) |
U43654 |
1.4.3.3.16508 |
7.248,89 |
14) |
U46136 |
1.4.3.3.16654 |
11.628,11 |
15) |
U70718 |
1.6.5.3.27520 |
16.000,00 |
16) |
U73060 |
1.6.2.3.23500 |
243.583,33 |
17) |
U78707 |
1.6.6.3.28500 |
355.000,00. |
Art. 23. Modifiche all'articolo 31 (Trasferimento all'esercizio 2014 delle autorizzazioni di spesa relative al 2013 finanziate con mezzi regionali) della
1. Il comma 1 dell'articolo 31 della
"1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2014 a seguito della mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2013:
Progr. |
Capitolo |
UPB |
Euro |
1) |
U02701 |
1.2.3.3.4420 |
30.500,00 |
2) |
U02708 |
1.2.3.3.4420 |
339,07 |
3) |
U02775 |
1.2.3.3.4420 |
75.509,38 |
4) |
U02800 |
1.2.3.3.4422 |
3.828,00 |
5) |
U03451 |
1.2.2.3.3100 |
63.454,05 |
6) |
U03453 |
1.2.2.3.3100 |
91.000,00 |
7) |
U03455 |
1.2.2.3.3100 |
2.525.312,87 |
8) |
U03850 |
1.2.3.3.4440 |
16,40 |
9) |
U03861 |
1.2.3.3.4440 |
28.132,88 |
10) |
U03905 |
1.2.1.3.1500 |
42.659,87 |
11) |
U03910 |
1.2.1.3.1510 |
784,46 |
12) |
U03925 |
1.2.1.3.1520 |
43.679,66 |
13) |
U03937 |
1.2.1.3.1510 |
780.448,73 |
14) |
U03939 |
1.2.1.3.1510 |
566.000,00 |
15) |
U04276 |
1.2.1.3.1600 |
24.426.337,40 |
16) |
U04348 |
1.2.1.3.1600 |
2.425.000,00 |
17) |
U14427 |
1.3.1.3.6212 |
18,30 |
18) |
U16332 |
1.3.1.3.6300 |
1.284.713,41 |
19) |
U16400 |
1.3.1.3.6300 |
761.666,70 |
20) |
U21088 |
1.3.2.3.8000 |
2.200.808,13 |
21) |
U22210 |
1.3.2.3.8260 |
2.422.293,58 |
22) |
U22258 |
1.3.2.3.8270 |
6.568.520,67 |
23) |
U23028 |
1.3.2.3.8300 |
40.299.621,91 |
24) |
U23752 |
1.3.2.3.8368 |
5.130.159,00 |
25) |
U25525 |
1.3.3.3.10010 |
438.801,50 |
26) |
U25528 |
1.3.3.3.10010 |
696.442,13 |
27) |
U25798 |
1.3.3.3.10010 |
915.852,08 |
28) |
U30634 |
1.4.1.3.12630 |
3.158.662,14 |
29) |
U30636 |
1.4.1.3.12630 |
600.000,00 |
30) |
U30638 |
1.4.1.3.12630 |
200.000,00 |
31) |
U30640 |
1.4.1.3.12630 |
1.855.053,48 |
32) |
U30885 |
1.4.1.3.12620 |
208.084,66 |
33) |
U31110 |
1.4.1.3.12650 |
16.968.992,56 |
34) |
U31116 |
1.4.1.3.12650 |
270.190,10 |
35) |
U32020 |
1.4.1.3.12670 |
289.655,67 |
36) |
U32045 |
1.4.1.3.12800 |
969.177,31 |
37) |
U32097 |
1.4.1.3.12735 |
4.902.007,20 |
38) |
U35305 |
1.4.2.3.14000 |
146.967,76 |
39) |
U35310 |
1.4.2.3.14000 |
105.788,81 |
40) |
U36186 |
1.4.2.3.14062 |
841,00 |
41) |
U36188 |
1.4.2.3.14062 |
236,05 |
42) |
U37250 |
1.4.2.3.14170 |
37.530,00 |
43) |
U37332 |
1.4.2.3.14220 |
1.695.844,16 |
44) |
U37344 |
1.4.2.3.14220 |
800.000,00 |
45) |
U37374 |
1.4.2.3.14220 |
5.605.596,17 |
46) |
U37378 |
1.4.2.3.14223 |
213.325,00 |
47) |
U37385 |
1.4.2.3.14223 |
821.681,89 |
48) |
U37404 |
1.4.2.3.14223 |
158.800,98 |
49) |
U37408 |
1.4.2.3.14223 |
5.886.386,31 |
50) |
U37431 |
1.4.2.3.14223 |
800.000,00 |
51) |
U37436 |
1.4.2.3.14223 |
4.125.077,10 |
52) |
U38027 |
1.4.2.3.14310 |
4.506.839,24 |
53) |
U38030 |
1.4.2.3.14300 |
71.990,80 |
54) |
U38090 |
1.4.2.3.14305 |
472.356,78 |
55) |
U39050 |
1.4.2.3.14500 |
895.577,51 |
56) |
U39220 |
1.4.2.3.14500 |
2.786.381,08 |
57) |
U39360 |
1.4.2.3.14555 |
847.433,20 |
58) |
U41250 |
1.4.3.3.15800 |
940.504,00 |
59) |
U41360 |
1.4.3.3.15800 |
915.199,25 |
60) |
U41570 |
1.4.3.3.15800 |
212.000,00 |
61) |
U41900 |
1.4.3.3.15820 |
51.402,56 |
62) |
U41997 |
1.4.3.3.15820 |
746.921,96 |
63) |
U43027 |
1.4.3.3.16000 |
632.715,97 |
64) |
U43221 |
1.4.3.3.16010 |
299.637,79 |
65) |
U43270 |
1.4.3.3.16010 |
12.254.171,66 |
66) |
U43282 |
1.4.3.3.16010 |
1.210.991,22 |
67) |
U45123 |
1.4.3.3.16420 |
242.620,42 |
68) |
U45125 |
1.4.3.3.16420 |
550.433,93 |
69) |
U45175 |
1.4.3.3.16200 |
499.888,47 |
70) |
U45177 |
1.4.3.3.16200 |
1.259.227,00 |
71) |
U45186 |
1.4.3.3.16200 |
3.993.224,38 |
72) |
U45194 |
1.4.3.3.16200 |
6.428,04 |
73) |
U46115 |
1.4.3.3.16600 |
86.196,82 |
74) |
U46125 |
1.4.3.3.16600 |
250.150,38 |
75) |
U46136 |
1.4.3.3.16654 |
3.081.385,72 |
76) |
U47114 |
1.4.4.3.17400 |
3.025.174,61 |
77) |
U47315 |
1.4.4.3.17400 |
2.000.000,00 |
78) |
U48050 |
1.4.4.3.17450 |
697.534,17 |
79) |
U57198 |
1.5.2.3.21000 |
175.000,00 |
80) |
U57200 |
1.5.2.3.21000 |
8.521.845,49 |
81) |
U57680 |
1.5.2.3.21060 |
996.602,21 |
82) |
U65721 |
1.5.1.3.19050 |
375.000,00 |
83) |
U65725 |
1.5.1.3.19050 |
367.844,03 |
84) |
U65729 |
1.5.1.3.19050 |
2.471.195,23 |
85) |
U65770 |
1.5.1.3.19070 |
51.803.223,35 |
86) |
U68321 |
1.5.2.3.21060 |
1.866.414,31 |
87) |
U70541 |
1.6.5.3.27500 |
283.033,52 |
88) |
U70545 |
1.6.5.3.27500 |
513,64 |
89) |
U70678 |
1.6.5.3.27500 |
1.596.342,20 |
90) |
U70715 |
1.6.5.3.27520 |
2.992.173,32 |
91) |
U70718 |
1.6.5.3.27520 |
5.890.748,98 |
92) |
U71566 |
1.6.5.3.27537 |
722.035,12 |
93) |
U71572 |
1.6.5.3.27540 |
1.449.317,23 |
94) |
U73060 |
1.6.2.3.23500 |
935.699,22 |
95) |
U73135 |
1.6.3.3.24510 |
376,41 |
96) |
U73140 |
1.6.3.3.24510 |
1.000.000,00 |
97) |
U78410 |
1.4.2.3.14384 |
9.106,90 |
98) |
U78458 |
1.4.2.3.14384 |
108.111,45 |
99) |
U78464 |
1.4.2.3.14384 |
92.800,00 |
100) |
U78705 |
1.6.6.3.28500 |
2.576.212,81 |
101) |
U78707 |
1.6.6.3.28500 |
1.275.000,00. |
Art. 24. Modifiche alla
1. L'articolo 3 bis della
"Art. 3 bis
Albo regionale delle imprese forestali
1. Al fine di assicurare adeguate garanzie di qualificazione, affidabilità e sicurezza delle imprese che operano nel settore agro-forestale e per le finalità di cui all'articolo 7 del
2. All'albo possono essere iscritte le imprese singole o associate che operano nel settore agricolo, forestale ed ambientale in via continuativa o comunque prevalente, e che rispettano i requisiti definiti con apposita direttiva regionale.
3. La Regione Emilia-Romagna gestisce la tenuta dell'albo, e con la direttiva di cui al comma 2, approvata con deliberazione della Giunta regionale, disciplina le modalità relative all'iscrizione e alla cancellazione delle imprese dall'albo, e alla tenuta e aggiornamento del medesimo.
4. Per la gestione dell'albo e delle autorizzazioni previste dall'articolo 13 della presente legge è istituito un sistema informativo regionale. La Giunta regionale con successivi provvedimenti definisce i contenuti, gli aspetti organizzativi e le modalità di gestione del sistema informativo.
5. Al fine di promuovere la qualificazione e la sicurezza sul lavoro delle imprese che operano nel settore agro-forestale, la Regione, tenuto conto delle indicazioni contenute nella normativa e negli strumenti di pianificazione vigenti in materia, promuove la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore.".
Art. 25. Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 12 della
"Art. 12 bis
Propaganda elettorale indiretta
1. Nelle consultazioni referendarie per le variazioni territoriali e di denominazione di Comuni è garantita adeguata partecipazione a tutti coloro i quali, al di fuori dei partiti o gruppi politici titolati all'uso della propaganda elettorale diretta, intendano esprimersi a sostegno di una delle opzioni di voto oggetto di referendum.
2. In tali casi è consentita l'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla consultazione referendaria, soltanto in appositi spazi, di numero eguale a quelli riservati ai partiti o gruppi politici, aventi le seguenti misure: metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base, nei comuni sino a 10.000 abitanti; metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base, nei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti; metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, nei comuni con popolazione superiore o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia.
3. Gli interessati devono far pervenire apposita domanda al sindaco entro il trentaquattresimo giorno antecedente la data fissata per la consultazione referendaria.
4. Il Comune provvede ad allestire tali spazi e, entro tre giorni dal termine di ricevimento delle domande, provvede a ripartire gli spazi suddetti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande.
5. Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per 1 metro di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata.".
2. Dopo l'articolo 13 della
"Art. 13 bis
Norme di salvaguardia per i progetti di legge di fusione decaduti a fine legislatura
1. Quando il procedimento legislativo per la fusione di comuni avviato ai sensi all'articolo 8, commi 2 e 3, non possa concludersi entro la legislatura per lo scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa, pur intervenendo ai sensi dell'articolo 50, comma 6, dello Statuto regionale la decadenza dei relativi progetti di legge, sono fatti salvi gli atti propedeutici già acquisiti al procedimento ed il procedimento legislativo si svolge secondo la procedura speciale di cui al presente articolo.
2. Entro trenta giorni dal suo insediamento, la Giunta nominata a seguito delle nuove elezioni regionali, apportate le necessarie modifiche al testo del progetto di legge di fusione nella sua versione originaria deliberata dalla precedente Giunta o in quella più avanzata deliberata dai competenti organi dell'Assemblea legislativa, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati, può provvedere all'approvazione e alla tempestiva trasmissione dello stesso all'Assemblea legislativa.
3. La Commissione assembleare competente, esaminato il progetto di legge e preso atto dei pareri resi, provvede a licenziarlo e a trasmetterlo all'Assemblea legislativa entro trenta giorni dall'iscrizione all'ordine del giorno generale dell'Assemblea.
4. Esaminato il testo licenziato dalla Commissione, l'Assemblea legislativa delibera nei successivi 15 giorni se procedere o meno all'indizione del referendum e il procedimento legislativo prosegue secondo la procedura ordinaria.
5. Qualora, nelle ipotesi di cui al comma 1, al progetto di legge di fusione decaduto si fossero applicate le speciali norme di cui all'articolo 7, comma 3 bis, della
Art. 26. Modifiche alla
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 della
"3 bis. La Regione riconosce negli arcisodalizi enogastronomici organizzati in confraternite, accademie e magisteri, e nelle associazioni di rievocazione storica quali contrade, consorzi, borghi, rioni e sestieri, soggetti attivi nella tutela e valorizzazione delle identità territoriali, sociali, culturali e culinarie dell'Emilia-Romagna. Istituisce pertanto, con apposito provvedimento, due elenchi distinti di cui prevede la pubblicazione annuale aggiornata sul proprio Bollettino ufficiale e sul proprio sito internet e ne disciplina il coinvolgimento nell'ambito della sua più ampia azione di promozione e commercializzazione turistica.".
Art. 27. Modifiche alla
1. Al comma 1 bis dell'articolo 19 della
Art. 28. Norme in materia di distribuzione carburanti per autotrazione
1. I titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 1 del
2. Il Comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, da presentarsi entro la scadenza di cui al comma 1, può autorizzare un'ulteriore sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo non superiore a dodici mesi, qualora non vi ostino le esigenze dell'utenza.
3. Al termine dei periodi di cui ai commi 1 e 2, in assenza della riapertura dell'impianto, l'autorizzazione all'esercizio si intende decaduta e il titolare deve mettere il sito in pristino entro il termine stabilito dal Comune, nel rispetto delle norme vigenti.
Art. 28 bis. Disposizioni transitorie e finali per l'applicazione dell'articolo 28 [1]
1. Gli impianti di distribuzione carburanti, per i quali sussiste un'autorizzazione efficace ai sensi dell'articolo 1 del
2. Entro il 18 novembre 2015, i titolari degli impianti di cui al comma 1 possono richiedere al Comune competente l'autorizzazione all'ulteriore sospensione dell'attività fino al 18 luglio 2016.
3. Oltre che nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 28, si intendono decadute le autorizzazioni degli impianti di distribuzione carburanti di cui all'articolo 1 del
a) qualora l'attività dell'impianto al 19 novembre 2015 risulti sospesa da prima dell'entrata in vigore della presente legge e il titolare non abbia richiesto, oppure gli sia stata rigettata, l'autorizzazione alla sospensione di cui al comma 2;
b) qualora l'attività risulti ancora sospesa al termine del periodo di cui al comma 2;
c) qualora l'impianto fosse attivo al 19 luglio 2014, ma successivamente a questa data l'attività venga sospesa per oltre un anno senza la comunicazione di cui all'articolo 28.
4. Nei casi di decadenza di cui al comma 3, il titolare provvede alla remissione in pristino del sito entro il termine stabilito dal Comune.
Art. 29. Modifiche alla
1. Il comma 5 dell'articolo 28 della
"5. Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo che l'Ufficio elettorale di sezione, riprese le operazioni elettorali alle ore sette del giorno fissato per la votazione, abbia terminato le operazioni preliminari e terminano alle ore ventitré del giorno stesso.".
Art. 30. Modifiche alla
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 ter della
"3 bis. In attuazione dell'articolo 2 bis del
3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 bis prevalgono sulle diverse previsioni sulla densità edilizia, sull'altezza degli edifici e sulle distanze tra fabbricati previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.".
Art. 31. Modifiche alla
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
2. Al comma 2 dell'articolo 2 della
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della
"2 bis. L'Agenzia svolge altresì attività in materia di controllo relativamente ai programmi e progetti finanziati con i Fondi europei, secondo quanto definito nei programmi operativi regionali (POR), di Cooperazione Territoriale Europea e nazionali, secondo quanto di competenza della Regione, relativi ai singoli fondi. In particolare può svolgere le funzioni di competenza dell'Autorità di Certificazione e quelle di competenza dell'Autorità di Audit, secondo le regole ed entro i limiti definiti nei Regolamenti relativi ai diversi Fondi. Nell'organizzazione di tali attività l'Agenzia si conforma ai modelli previsti dai Regolamenti comunitari e dai connessi documenti relativi ai sistemi di gestione e controllo.".
4. Al comma 2 dell'articolo 3 le parole "del
5. Il comma 1 dell'articolo 4 della
"1. Sono Organi dell'Agenzia il Direttore ed il Revisore unico".
6. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della
"1. bis Il Direttore nel ruolo di Autorità di Certificazione o di Autorità di Audit, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, risponde direttamente al Presidente della Giunta regionale.".
7. L'articolo 7 della
"Art. 7
Revisore unico
1. Il Revisore unico è nominato dalla Giunta regionale tra soggetti in possesso della qualifica di revisore legale di cui al
2. Il Revisore esamina, sotto il profilo della regolarità contabile, gli atti dell'Agenzia, comunicando tempestivamente le proprie eventuali osservazioni al Direttore e alla Giunta regionale.
3. Il Revisore presenta ogni sei mesi al Direttore, alla Commissione consiliare per le attività produttive ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'Agenzia e sulla conformità alla legge ed ai principi contabili del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
4. L'indennità annua lorda spettante al Revisore è fissata dalla Giunta regionale."
8. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della
"2 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2 comma 2-bis la Giunta può assumere ulteriori unità di personale a tempo determinato, a carico dei relativi Fondi europei, nei limiti previsti dai rispettivi Regolamenti".
9. Alla lettera b) del comma 1 ed al comma 6 dell'articolo 9 della
10. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della
11. Al comma 1 dell'articolo 11 della
Art. 32. Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 10 della
"Art. 10
Attrattività turistica
1. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), la Regione Emilia-Romagna, sulla base delle modalità e dei criteri definiti dalla Giunta regionale, finanzia le iniziative di promozione e sostegno alla commercializzazione turistica realizzate da APT servizi s.r.l. al fine di accrescere la capacità turistica, durante tutto l'arco dell'anno, del territorio regionale appenninico.".
Art. 33. Proroga del Piano triennale di attuazione del piano energetico regionale
1. Il Piano triennale di attuazione del piano energetico regionale 2011-2013, in attuazione dell'articolo 9, comma 1 della
Art. 34. Variazione dell'aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF. Modifiche alla
1. L'articolo 2 della
"Art. 2
Variazione dell'aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF
1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 6 del
a) di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;
b) di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
c) di 0,80 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro;
d) di 1,00 punti percentuali per i redditi oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro;
e) di 1,10 punti percentuali per i redditi oltre 75.000,00 euro.".
2. Al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e ai periodi precedenti continua ad applicarsi la normativa previgente all'entrata in vigore della presente legge.
3. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non derivano minori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio pluriennale 2014-2016. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, la Giunta regionale, nelle more della necessaria variazione di bilancio, è autorizzata, con proprio atto, a limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti delle spese non obbligatorie del bilancio di previsione di ciascun esercizio, al fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.
Art. 35. Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 5 dell'articolo 7, la locuzione ", d'intesa con le province, sono specificati e articolati i compiti e gli obiettivi della sezione giovani" è soppressa;
b) dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:
"Art. 33 bis
Realizzazione dei programmi regionali
1. La Regione, sulla base degli ambiti ottimali di cui alla
2. Per la realizzazione dei programmi regionali, gli Enti locali di cui al comma 1 presentano alla Regione progetti con riferimento al proprio ambito territoriale ottimale di riferimento.".
c) la lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 e l'articolo 36 sono abrogati.
2. Ai procedimenti in corso, in attuazione dell'articolo 47, commi 5 e 7, della
Art. 36. Modifiche alla
1. Il comma 2 bis dell'articolo 6 della
"2 bis. Se durante il periodo di sospensione l'interessato presenta una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la propria regolarità contributiva, la sospensione si intende revocata, comunque non prima di un mese dalla data di inizio della sanzione. In questo caso il Comune prende atto della dichiarazione sostitutiva e la sottopone al controllo di veridicità ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.".
Art. 37. Modifiche alla
1. Il comma 1 dell'articolo 12 della
"1. Al fine di consentire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 2, comma 1, della
2. Il comma 2 dell'articolo 12 della
"2. Tali settori sono finalizzati alla realizzazione delle azioni di:
a) analisi, valutazione e supporto alle decisioni in ordine alla programmazione della rete scolastica e formativa, nonché alle altre attività di programmazione di competenza della Giunta regionale sulle materie oggetto dei diversi settori indicati al comma 1;
b) studio, analisi e statistiche del fenomeno scolastico e formativo anche attraverso l'interpolazione di serie storiche;
c) supporto alla comunicazione e promozione dell'offerta di istruzione e formazione sul proprio territorio;
d) raggiungimento del successo scolastico e formativo;
e) interventi integrati per la prevenzione della dispersione scolastica, del disagio sociale, della devianza e dell'insuccesso formativo;
f) programmazione dei finanziamenti agli enti locali e la razionalizzazione dei servizi di diritto allo studio e trasporto scolastico;
g) assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione;
h) gestione, monitoraggio, controllo e valutazione delle attività relative all'offerta educativa e formativa;
i) raccolta e conservazione delle certificazioni delle competenze;
j) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
k) promozione di politiche per le pari opportunità in materia di istruzione e formazione;
l) supporto per sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuole;
m) promozione di interventi perequativi;
n) educazione degli adulti;
o) educazione alla salute;
p) individuazione della popolazione studentesca soggetta a rischio sismico e idrogeologico;
q) analisi dell'inserimento lavorativo e del mercato del lavoro.".
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 della
"5 bis. Il Sistema informativo regionale di cui al comma 1, si raccorda con il sistema informativo della formazione professionale e del lavoro, nonché con i sistemi informativi contenenti dati attinenti alle materie oggetto della presente legge e gestiti da soggetti pubblici, istituzioni scolastiche, Ministero dell'Istruzione università e ricerca, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Istituto nazionale della previdenza sociale, Camere di commercio, Università, Enti locali, organismi formativi, nonché da altre Regioni e garantisce ai soggetti coinvolti lo scambio delle informazioni, anche attraverso l'interconnessione fra le banche dati e la comunicazione di dati personali definiti tramite accordi e intese, nel rispetto e nell'osservanza delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali sopra richiamate e del regolamento regionale in materia.".
4. Al comma 7 dell'articolo 12 della
5. Il comma 8 dell'articolo 12 della
"8. Per le finalità di cui ai commi 2, 4, 5, 6 e 7, la Giunta regionale acquisisce dalle istituzioni scolastiche e dagli organismi formativi le informazioni sui percorsi scolastici, di istruzione e formazione professionale e di apprendistato, individuate attraverso la comunicazione dei seguenti dati personali:
a) dati anagrafici, residenza, domicilio, recapiti, cittadinanza, codice fiscale;
b) istituzione scolastica e classe frequentata negli anni scolastici;
c) organismi formativi;
d) indirizzo di studi prescelto;
e) frequenza scolastica;
f) esiti intermedi e finali del profitto e del comportamento.".
6. All'articolo 12 della
"8 bis. I dati degli studenti vengono conservati fino all'inserimento lavorativo e comunque fino al compimento del ventiquattresimo anno di età, conformemente a quanto previsto dagli indicatori International Standard Classification of Education (ISCED).".
Art. 38. Norma transitoria in materia di anagrafe regionale degli studenti
1. Nelle more dell'approvazione dell'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 3, comma 4, del
a) percorsi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di apprendistato svolti nel territorio regionale;
b) percorsi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di apprendistato svolti in altre regioni da studenti residenti in Emilia-Romagna.".
Art. 39. Modifiche alla
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16 (Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012) le parole "30 settembre 2014" sono sostituite dalle seguenti:"31 dicembre 2014".
Art. 40. Modifiche alla
1. Al comma 2 dell'articolo 34 della
2. Al comma 3 dell'articolo 34 della
Art. 41. Modifiche alla
1. Al comma 3 dell'articolo 13 della
2. Al comma 3 bis dell'articolo 19 della
3. Dopo il comma 6 dell'articolo 22 della
"6 bis. La Regione, al fine di garantire la migliore attuazione della legislazione sull'ordinamento degli enti locali, in presenza di modifiche legislative statali o regionali riguardanti gli assetti del governo locale, con particolare riferimento all'esercizio associato delle funzioni, dispone interventi formativi e di alto approfondimento rivolti al personale e agli amministratori degli enti locali, indirizzati ad assicurare lo sviluppo delle politiche territoriali e a consolidare sistemi di relazione tra le istituzioni interessate.
6 ter. La Regione può altresì concedere contributi all'ANCI per l'attuazione degli interventi formativi rivolti al personale e agli amministratori degli enti locali, indirizzati ad assicurare lo sviluppo delle politiche territoriali e a consolidare sistemi di relazione tra le istituzioni interessate di cui al comma 6 bis.".
Art. 41. Ulteriori misure applicative della
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, commi 3 e 5, della
2. Le Unioni di cui al comma 1 continuano, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, ad esercitare le funzioni e a svolgere i servizi della preesistente Comunità montana per i Comuni ad essa aderenti nonché per i Comuni montani, già appartenenti alla Comunità montana, che risultano inclusi nel medesimo ambito territoriale.
3. Nei casi di cui all'articolo 9 della
Art. 43. Modifiche alla
1. Al comma 7 dell'articolo 6 della
Art. 44. Norma di interpretazione autentica dell'articolo 7 comma 1, lettera f), e comma 2 della
1. L'articolo 7, comma 1, lettera f), e comma 2 della
Art. 45. Formazione e aggiornamento degli amministratori di sostegno
1. Per il finanziamento delle attività di formazione e aggiornamento degli amministratori di sostegno di cui all'articolo 2 della
2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2014, nei limiti dei fondi previsti nell'ambito della U.P.B. 1.6.4.2.25245 - Accesso al sapere, istruzione e formazione professionale, del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 anche mediante la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione di appositi capitoli. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle eventuali variazioni al bilancio 2014 che si rendessero necessarie.
3. Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della
Art. 46. Proroga di graduatorie
1. La Regione e gli enti regionali di cui all' articolo 1, comma 3 bis, lettera c) della
2. Il comma 5 dell'articolo 14 della
Art. 47. Proroga del termine di diretta applicazione della
1. Il termine a partire dal quale trovano diretta applicazione i requisiti obbligatori previsti dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa 17 dicembre 2013, n. 149 è prorogato al 31 gennaio 2015. Resta salva l'applicazione delle prescrizioni dirette ad eliminare i pericoli di caduta dall'alto di persone e cose, di cui al
Art. 48. Disposizioni transitorie per la continuità di esercizio delle funzioni amministrative provinciali
1. Al fine di garantire la continuità ed il regolare svolgimento delle funzioni amministrative provinciali, nelle more dell'attuazione della
2. Il Nucleo di coordinamento monitora il corretto svolgimento delle funzioni amministrative conferite alle Province dalla Regione e propone l'adozione di misure volte ad assicurarne la continuità di esercizio, come previsto dall'art. 1, comma 89, terzo periodo, della
3. Restano ferme le funzioni amministrative attribuite dalla legge regionale alle province secondo quanto previsto dal comma 89 della
4. Il Nucleo di coordinamento opera senza oneri per la Regione.
Art. 49. Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 50. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
[1] Articolo inserito dall'art. 2 della