Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 09/05/2016 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2000 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 18 del 2012 e disposizioni transitorie |
Art. 5. Modifiche all'articolo 69 della legge regionale n. 13 del 2015 |
Art. 6. Disposizioni per l'attuazione del capo I del titolo II della legge regionale n. 13 del 2015 |
Art. 7. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001 |
Art. 8. Norme di attuazione della legge regionale n. 23 del 2015 |
Art. 9. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2016 |
Art. 10. Misure per favorire la ripresa economica nel settore edilizio |
Art. 11. Entrata in vigore |
§ 6.2.139 - L.R. 9 maggio 2016, n. 7.
Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018
(B.U. 9 maggio 2016, n. 131)
Art. 1. Finalità
1. In coerenza con il
Art. 2. Modifiche all'articolo 8 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della
"2 bis Al fine di poter far fronte ai danni subiti dagli impianti sportivi a seguito di eccezionali eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, la Regione è autorizzata a concedere agli enti locali individuati sulla base di specifica valutazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile contributi in conto capitale per il ripristino, il recupero e la ricostruzione di impianti sportivi danneggiati. Con specifico riferimento agli interventi di cui al presente comma, nel rispetto dell'ambito di applicazione e dei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.".
Art. 3. Modifiche all'articolo 34 della
1. Al comma 2 dell'articolo 34 della
2. Al comma 3 dell'articolo 34 della
Art. 4. Modifiche all'articolo 8 della
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della
2. Il Collegio regionale dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad esercitare le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2017.
Art. 5. Modifiche all'articolo 69 della
1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 69 della
"3 ter. Gli enti subentrati alle Comunità montane concludono i procedimenti in materia di agricoltura per i quali la Regione, alla data del 31 marzo 2016, ha già assegnato alle medesime amministrazioni le relative risorse finanziarie. A tal fine una quota del personale regionale può essere utilizzato da tali enti sulla base di convenzioni con la Regione.".
Art. 6. Disposizioni per l'attuazione del capo I del titolo II della
1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della
2. Il Programma di cui al comma 1 concerne, in particolare, le attività, le opere e i lavori finalizzati alla sicurezza territoriale e alla difesa del suolo e della costa in coerenza con la pianificazione di distretto, sulla base delle priorità e delle disponibilità finanziarie. Il Programma è aggiornato con le medesime modalità previste per l'approvazione, in funzione delle priorità emergenti e dei nuovi piani di finanziamento.
3. Il Programma è attuato dalla Regione tramite l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della
4. Per garantire la continuità amministrativa dei procedimenti relativi alle opere e ai lavori già in corso o già programmati alla data di decorrenza dell'esercizio, attraverso l'Agenzia, delle funzioni di cui all'articolo 19, comma 5, della
5. Nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 15, comma 1, della
Art. 7. Modifiche all'articolo 9 della
1. Dopo il comma 12 dell'articolo 9 della
"12 bis In relazione agli incarichi di cui al presente articolo, resta fermo, anche in coerenza con l'articolo 90, comma 3 bis, del
Art. 8. Norme di attuazione della
1. Entro i limiti delle autorizzazioni di spesa disposte dagli articoli 8 e 9 della
Art. 9. Modifiche all'articolo 5 della
1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 5 della
Art. 10. Misure per favorire la ripresa economica nel settore edilizio
1. A conferma di quanto disposto dall'articolo 28, comma 4, della
Art. 11. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).