§ 3.3.8 - Legge Regionale 2 settembre 1991, n. 24.
Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 bonifica, flora, fauna
Data:02/09/1991
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Compiti e funzioni
Art. 3.  Tartufaie controllate e coltivate.
Art. 4.  Messa a dimora delle piantine.
Art. 5.  Collaudo e riconoscimento.
Art. 6.  Controlli e revoca.
Art. 7.  Vivai.
Art. 8.  Autorizzazione alla raccolta.
Art. 9.  Commissioni d'esame.
Art. 10.  Tesserino di idoneità.
Art. 11.  Tassa di concessione regionale.
Art. 12.  Modalità di raccolta.
Art. 13.  Calendario.
Art. 14.  Zone geografiche di raccolta.
Art. 15.  Raccolta nelle aree di tutela della fauna selvatica.
Art. 16.  Vigilanza.
Art. 17.  Sanzioni amministrative pecuniarie.
Art. 18.  Infrazioni sanzionate e loro ammontare.
Art. 19.  Sanzioni amministrative.
Art. 20.  Tutela e valorizzazione delle aree pubbliche.
Art. 21.  Regolamentazione della raccolta dei tartufi nelle aree pubbliche e nelle aree protette.
Art. 22.  Norme particolari per le tartufaie di enti pubblici.
Art. 23.  Diritti di uso civico.
Art. 24.  Interventi a favore della tartuficoltura.
Art. 24 bis.  Interventi e finanziamenti
Art. 24 ter.  Eventi
Art. 24 quater.  Università ed Enti di Ricerca
Art. 24 quinquies.  Conferenza regionale annuale
Art. 24 sexies.  Carta regionale delle aree tartufigene
Art. 25.  Consorzi volontari.
Art. 26.  Associazioni locali.
Art. 27.  Norma finanziaria
Art. 28.  Abrogazione di norme.
Art. 29.  Disposizioni transitorie per le tartufaie già riconosciute.
Art. 30.  Commissione consultiva  per la tutela e la valorizzazione del tartufo.


§ 3.3.8 - Legge Regionale 2 settembre 1991, n. 24. [1]

Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale [2].

(B.U. n. 59 del 5 settembre 1991).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 16 dicembre 1985, n. 752, disciplina con la presente legge la raccolta, la coltivazione ed il commercio dei tartufi nel proprio territorio assumendo i seguenti criteri ispiratori:

     a) promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del settore tartuficolo attraverso la conservazione, il ripristino ed il potenziamento degli ecosistemi naturali nelle zone vocate e la messa a dimora delle piante tartufigene [3];

     b) promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo pubblico avvalendosi anche del contributo

dell’associazionismo di settore [4].

     b bis) sostenere le potenzialità turistiche, culturali, commerciali ed ambientali legate alla raccolta e commercializzazione del tartufo, attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche anche di richiamo sovraregionale e l’avvio di percorsi gastronomici dedicati [5].

 

     Art. 2. Compiti e funzioni [6]

1. La Regione definisce i criteri generali e adotta gli atti di indirizzo relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale ed allo sviluppo della tartuficoltura.

2. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative all’applicazione della presente legge, eccetto quelle specificamente assegnate alla Giunta regionale o necessitanti di un coordinamento sovraprovinciale.

3. Per l’espletamento delle funzioni previste dalla presente legge le Province possono avvalersi:

a) dei Coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato, nei limiti delle vigenti convenzioni tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna;

b) dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 2 agosto del 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di bonifica. Delega di funzioni amministrative);

c) dei servizi tecnici di bacino di cui alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).

 

TITOLO II

PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO Dì TARTUFAIE

 

     Art. 3. Tartufaie controllate e coltivate.

     01. Per la tartufaia controllata si intende una tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti e incrementi, così come previsti dal presente articolo. Per tartufaia coltivata si intende un impianto specializzato, realizzato ex novo, con piante tartufigene, prodotte conformemente al disciplinare di cui all’articolo 7, comma 2, o ad analoghi processi di certificazione delle piante tartufigene adottati a livello nazionale o regionale [7].

     02. Le tartufaie coltivate sono assimilate agli impianti per arboricoltura da legno come definiti all’articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e soggette alle norme per la gestione degli impianti per l’arboricoltura da legno di cui alle prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione Emilia-Romagna [8].

     1. Le tartufaie controllate e coltivate di cui all'art. 3 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 sono soggette a riconoscimento secondo il procedimento definito dalla presente legge.

     2. A tal fine i soggetti interessati che ne hanno titolo debbono presentare istanza alla Provincia competente per territorio allegando la seguente documentazione [9]:

     a) per le tartufaie controllate:

1) documentazione idonea ad attestare la disponibilità del terreno, 2) planimetria catastale che individui con esattezza l'area per la quale viene richiesto il riconoscimento, con l'indicazione della attuale destinazione colturale dei terreni,

3) relazione contenente gli elementi agronomici e di altra natura che evidenzino le caratteristiche intrinseche dei terreni proposti sì da poterli qualificare come tartufaia naturale vocata per una determinata specie di tartufo. In particolare devono essere specificati: la giacitura de terreno; il tipo di vegetazione nel sottobosco; il numero e le specie elle piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora con l'indicazione del vivaio di provenienza,

4) piano colturale per il miglioramento della tartufaia naturale che riporti le pratiche colturali nonché l’incremento della tartufaia stessa con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene. Il piano potrà prevedere i seguenti interventi:

4.1) messa a dimora di piante autoctone arboree ed arbustive tartufigene comprese le eventuali cure colturali;

4.2) realizzazione o manutenzione di opere di regimazione delle acque superficiali quali scoline, fossetti, muretti a secco, palificate e graticciate;

4.3) interventi di diradamento e di controllo della vegetazione infestante.

È considerato incremento di tartufaie naturali l’inserimento di piantine tartufigene, nel perimetro dell’area proposta per il riconoscimento, in numero non inferiore a trenta piante per ettaro. Qualora l’inserimento di piante tartufigene non possa essere effettuato in terreno vocato rispettando le caratteristiche e gli equilibri della tartufaia, la Provincia competente può derogare a quanto previsto nel presente numero, sentito il parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all’articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) [10];

     b) per le tartufaie coltivate:

1) documentazione idonea ad attestare la disponibilità del terreno, 2) planimetria catastale che individui con esattezza l'area per la quale viene richiesto il riconoscimento, con l'indicazione della attuale destinazione colturale dei terreni,

3) relazione che illustri le caratteristiche fisico-chimiche del terreno e contenga altresì: la descrizione dell'ambiente con indicazione della giacitura del terreno e della sua altitudine; la destinazione in atto del terreno con la specificazione se si tratta di terreno incolto o precedentemente coltivato, indicando in quest'ultimo caso il tipo di coltivazione; la specie di tartufo che si intende coltivare; le specie e quantità di piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora e le modalità di impianto; l'indicazione del vivaio o dei vivai di provenienza delle piantine tartufigene da mettere a dimora,

4) piano colturale e di coltivazione della tartufaia [11].

     2 bis. È ammesso il riconoscimento di tartufaie coltivate per soprassuoli originati da imboschimenti realizzati con finanziamenti pubblici non dedicati, a condizione che la tipologia dell’impianto sia riconducibile all’ “arboricoltura da legno” e che tale riconoscimento non contrasti con specifici impegni in corso. Ai casi in questione si applica il divieto di raccolta di cui all’articolo 18 della legge n. 752 del 1985 per un periodo di quindici anni dal momento dell’impianto e comunque per il periodo in riferimento al quale per le medesime superfici sono corrisposti o dovuti pagamenti per “perdita di reddito”. Alle stesse condizioni è ammesso il riconoscimento di tartufaie controllate per soprassuoli originati da imboschimenti realizzati con finanziamenti pubblici non dedicati qualora le tipologie di intervento siano riconducibili a “bosco” e “bosco permanente” [12].

     3. Qualora il terreno della tartufaia risulti in tutto o in parte classificato montano, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza la Provincia richiede su di essa il parere della Comunità montana competente per il territorio. Decorsi trenta giorni dall'invio della richiesta di parere senza che alla Provincia siano pervenute comunicazioni in merito, si intende che il parere della Comunità montana sia favorevole.

     3 bis. La Provincia, ogni tre anni, sentite le organizzazioni professionali agricole, le associazioni dei tartufai, i Comuni e la Commissione di cui all’articolo 30 della presente legge, provvede a stabilire, in relazione alle caratteristiche di produzione del tartufo del proprio territorio agro - forestale ed al numero di raccoglitori autorizzati, l'ambito di estensione ed il limite di autorizzazioni concedibili per la realizzazione delle tartufaie controllate [13].

     3 ter. Periodicamente la Provincia provvede ad informare la Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo, di cui al successivo art. 30, circa l'andamento del rilascio delle autorizzazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate [14].

 

     Art. 4. Messa a dimora delle piantine.

     1. In relazione alle domande di riconoscimento pervenute, gli enti delegati, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 3, impartiscono indicazioni e prescrizioni per la messa a dimora delle piantine [15].

     2. [16].

     3. Al fine di consentire eventuali sopralluoghi in corso d'opera, il richiedente è tenuto a comunicare con preavviso di quindici giorni alla Provincia, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la data di inizio delle operazioni di messa a dimora delle piantine; successivamente deve comunicare la data di ultimazione dell'impianto.

     4. [17].

 

     Art. 5. Collaudo e riconoscimento.

     1. La Provincia, entro un anno dalla data di ultimazione dell'impianto, effettua il collaudo volto ad accertare che esso sia conforme alla domanda e risponda alle prescrizioni eventualmente impartite ai fini ella messa a dimora. Può richiedere allo scopo la esibizione di ogni opportuna documentazione e certificazione [18].

     2. Eseguito il collaudo con esito positivo, la Provincia rilascia attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata e detta ogni opportuna prescrizione sulla conduzione delle tartufaie tenuto conto anche del piano colturale e di conservazione sottoscritto dal richiedente.

     3. Qualora dall'esito del collaudo risulti che l'impianto, pur non essendo allo stato idoneo, possa divenirlo con, appropriate modifiche, la Provincia assegna un termine congruo per regolarizzare la piantagione, decorso il quale, previa ogni ulteriore verifica, adotta i provvedimenti del caso.

     4. Coloro che conducono le tartufaie controllate o coltivate hanno diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse, ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752. Le tabelle, poste ad almeno 2,50 metri dal suolo, devono essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo. La scritta, autorizzata, in stampatello e ben leggibile, riporta: Raccolta di tartufi riservata [19].

     4 bis. Ai soggetti privati non è consentita in alcun caso l'apposizione di tabelle di divieto della ricerca e della raccolta dei tartufi negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, scolatoi pubblici di proprietà demaniale e nella porzione di territorio adiacente risultante demaniale dalla cartografia catastale, anche se confinanti con i terreni che essi conducono. A tal fine, gli Enti delegati provvedono a redigere la carta dei corsi d'acqua demaniali [20].

 

     Art. 6. Controlli e revoca.

     1. la Provincia effettua controlli almeno biennali sulla buona conduzione della tartufaia ed ha facoltà di revocare il riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata qualora vengano a mancare, nel prosieguo del tempo, i requisiti essenziali che lo avevano consentito oppure non vengano rispettate le prescrizioni dettate per la conduzione ai sensi dell'art. 5. Alla revoca consegue l'obbligo di rimozione delle tabelle apposte entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento.

 

     Art. 7. Vivai.

     1. La produzione vivaistica di piante tartufigene è assoggettata alla disciplina di cui alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 (Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31) e alla legge regionale 6 luglio 2007, n. 10 (Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione) per le specie di cui in allegato alla stessa [21].

     2. La Regione con proprio atto istituisce la certificazione delle piante tartufigene, prevedendo il relativo disciplinare di produzione [22].

 

TITOLO III

DELLA RACCOLTA DEL TARTUFO

 

CAPO I

Autorizzazione e modalità

 

     Art. 8. Autorizzazione alla raccolta.

     1. L'attività di ricerca e raccolta dei tartufi è consentita previa autorizzazione amministrativa rilasciata dalla Provincia [23].

     2. La domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia nella cui circoscrizione territoriale il richiedente ha la residenza anagrafica.

     3. L'autorizzazione è concessa mediante rilascio di apposito tesserino di idoneità a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo. Essa è subordinata all'esito favorevole di un esame volto ad accertare nel candidato la conoscenza delle specie e varietà dei tartufi, delle modalità di raccolta dei medesimi, della legislazione statale e regionale vigente in materia. L'esame consiste in una prova basata su risposte a quesiti posti sugli argomenti sopra indicati.

     3 bis. Le Province, direttamente o attraverso le Associazioni locali dei raccoglitori, possono promuovere lo svolgimento di corsi di formazione e preparazione volti a sostenere l’esame di cui al comma precedente senza oneri per l’amministrazione [24].

     4. Le autorizzazioni alla raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.

     5. L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai quattordici anni.

     6. Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi il proprietario, l'usufruttuario o il coltivatore del fondo nonché i rispettivi familiari e dipendenti.

 

     Art. 9. Commissioni d'esame.

     1. L'esame viene effettuato da Commissioni nominate dagli enti delegati, che durano in carica quanto il Consiglio provinciale e il Comitato circondariale ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina delle nuove Commissioni.

     2. Le Commissioni d'esame sono composte:

     a) dal Presidente della Provincia;

     b) da un funzionario dell'Amministrazione provinciale o del Servizio provinciale Agricoltura e Alimentazione da scegliere fra quelli esperti in tartuficoltura;

     c) da un micologo da nominarsi fra gli esperti designati dalle facoltà universitarie di Scienze agrarie e forestali o Scienze naturali o da istituti tecnici agrari e forestali.

     3. Al componente di cui alla lett. a) del comma 2, o suo delegato, è attribuita la funzione di Presidente della Commissione. Funge da segretario un dipendente della Provincia.

     4. Le Commissioni d'esame hanno facoltà di svolgere le prove anche in sedi decentrate.

     5. Ai componenti delle Commissioni d'esame spettano i compensi ed i rimborsi previsti dalla L.R. 15 dicembre 1977, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 10. Tesserino di idoneità.

     1. Il tesserino deve contenere le generalità e la fotografia del titolare; ha validità per sei anni ed è rinnovato su domanda del titolare, senza ripetizione dell'esame di cui all'art. 8.

     2. Quando l'autorizzazione alla ricerca e raccolta sia stata revocata, una nuova autorizzazione non può essere rilasciata prima di cinque anni e deve essere preceduta da un nuovo esame con esito positivo [25].

     3. La Giunta regionale predispone un modello di tesserino uniforme per tutto il territorio regionale. Fino a nuove determinazioni resta valido il modello di tesserino approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3117 del 21 giugno 1988.

 

     Art. 11. Tassa di concessione regionale.

     1. La tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi è regolata dalla L.R. 29 dicembre 1980, n. 60 come integrata dall'art. 3 della L.R. 28 gennaio 1991, n. 3, fermo restando quanto disposto in deroga dal comma 6 dell'art. 8 della presente legge.

 

     Art. 12. Modalità di raccolta.

     1. La ricerca e raccolta dei tartufi, da chiunque eseguita, deve essere effettuata esclusivamente con l'ausilio di non più di due cani per ciascun cercatore, salvo quanto previsto al successivo art. 15 e nei regolamenti di cui al successivo art. 21, e con l'impiego di apposito attrezzo (vanghetto o vangarola) di larghezza non superiore a cm. 6; lo scavo deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato; i cani debbono essere tenuti al guinzaglio, quando i raccoglitori, per raggiungere zone di libera raccolta, attraversino tartufaie riconosciute, utilizzando gli accessi che all'uopo, ove occorra, vanno previsti all'atto del rilascio della autorizzazione [26].

     2. Sono in ogni caso vietate:

     a) la lavorazione andante del terreno tartufigeno, nel periodo di raccolta dei tartufi;

     b) la raccolta dei tartufi immaturi;

     c) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne e comunque dalle ore 17.00 alle ore 7.00 nei mesi di dicembre e gennaio, dalle ore 18.00 alle ore 6.00 nei mesi di ottobre, novembre e febbraio, dalle ore 20.00 alle ore 6.00 per gli altri periodi consentiti dal calendario [27].

     3. Il raccoglitore ha l'obbligo di provvedere, subito dopo la raccolta, alla riempitura di ogni buca che abbia aperto.

     4. Nelle zone di libera raccolta, il quantitativo massimo giornaliero raccoglibile per cercatore è fissato in Kg. 1. Qualora venga raccolto un solo esemplare di tartufo di peso superiore, il quantitativo massimo è elevato al peso dello stesso [28].

 

     Art. 13. Calendario.

     1. Nelle tartufaie coltivate, riconosciute ai sensi della presente legge, la ricerca e la raccolta sono consentite in qualunque periodo dell'anno. Nel restante territorio regionale la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite nei soli periodi seguenti [29]:

     a) Tuber magnatum (tartufo bianco):

dal 1° settembre al 20 gennaio per le zone di pianura, dal 20 settembre al 20 gennaio per le zone di collina;

     b) Tuber melanosporum:

dal 1° novembre al 31 marzo per tutte le zone;

     c) Tuber aestivum:

     dal 1° maggio al 30 giugno per le zone di pianura,

     dal 1° maggio al 31 luglio per le zone di collina [30];

     d) Tuber uncinatum:

dal 20 settembre al 31 gennaio per tutte le zone;

     e) Tuber brumale e sua varietà moschatum:

dal 1° dicembre al 30 aprile per tutte le zone;

     f) Tuber albidum (bianchetto):

dal 1° dicembre al 15 aprile per le zone di pianura, dal 1° dicembre al 30 aprile per le zone di collina [31];

     g) Tuber macrosporum:

dal 1° settembre al 20 gennaio per le zone di pianura, dal 20 settembre al 20 gennaio per le zone di collina.

     2. Agli effetti del presente calendario si considerano zone di pianura quelle a nord delle strade statali n. 9 Emilia e n. 16 Adriatica e zone di collina quelle a sud delle stesse.

     3. La Provincia, su conforme parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all'art. 2 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752, e sentita la Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo, può variare il calendario di raccolta in relazione alle peculiarità di presenza e di periodo di maturazione dei tartufi del proprio territorio. In tal caso, gli Enti delegati sono tenuti a dare adeguata pubblicità alle variazioni intervenute [32].

     4. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere di uno dei centri od istituti di ricerca di cui al comma 3 e sentita la Provincia interessata, può autorizzare enti o associazioni, che presentino un adeguato progetto, alla raccolta per scopi scientifici e di studio anche in deroga al calendario ed alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge [33].

 

     Art. 14. Zone geografiche di raccolta.

     1. La delimitazione e la denominazione delle zone geografiche di raccolta di cui al quinto comma dell'art. 7 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 sono definite dalla Giunta regionale, in relazione alle caratteristiche dei prodotti, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all’articolo 8 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000) e delle Province, che si esprimono sentite le Commissioni di cui all’articolo 30 della presente legge [34].

     2. La delimitazione viene definita mediante idonea rappresentazione cartografica sulla base di adeguati studi sulla distribuzione delle diverse specie di tartufi nei vari ambiti territoriali.

     3. La Giunta regionale adotta le proprie determinazioni su proposta degli enti delegati.

     3 bis. La Regione, attraverso idonei provvedimenti, promuove forme di gestione e interventi per le aree forestali finalizzati alla conservazione ed alla valorizzazione della produzione del tartufo anche incentivando la collaborazione fra associazioni dei tartufai e proprietari dei terreni [35].

 

     Art. 15. Raccolta nelle aree di tutela della fauna selvatica. [36]

     1. La ricerca e la raccolta dei tartufi nelle oasi di protezione della fauna selvatica, nelle zone di rifugio, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico- venatorie, istituite ai sensi della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, sono consentite con l'ausilio di un solo cane per cercatore.

     2. La Regione, sentiti gli Enti delegati, può, con proprio atto, vietare o disporre limitazioni alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi nelle oasi, zone ed aziende di cui al comma 1 qualora si manifesti il pericolo di alterazione dell'ecosistema o dell'equilibrio faunistico.

     3. Nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, per effettuare la ricerca e la raccolta dei tartufi è obbligatorio segnalare la presenza. A tal fine il cercatore deposita gli estremi del tesserino autorizzatorio negli appositi contenitori che i proprietari delle aziende sono obbligati a collocare in luoghi facilmente visibili ed accessibili.

     4. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate:

     a) nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, nei giorni in cui è consentita la caccia vagante, durante le battute di caccia al cinghiale in squadra e caccia di selezione, nonché nelle zone umide delle stesse aziende nei giorni in cui viene esercitata la caccia da appostamento fisso;

     b) nelle oasi, zone ed aziende, di cui al comma 1 dal 1° aprile al 30 giugno per le zone di pianure e dal 1° febbraio al 30 giugno per le zone di collina.

     5. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 21.

 

CAPO II

Vigilanza e sanzioni

 

     Art. 16. Vigilanza.

     1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge compete agli agenti del corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752. Compete altresì alle guardie venatorie provinciali, agli appartenenti ai servizi i polizia municipale, alle guardie ecologiche volontarie nominate dalle Province e dal Circondario di Rimini ai sensi della L.R. 3 luglio 1989, n. 23, nonché alle guardie giurate designate da cooperative, consorzi, enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e della fauna e la salvaguardia dell'ambiente.

 

     Art. 17. Sanzioni amministrative pecuniarie.

     1. L'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge è regolata dalla L.R. 28 aprile 1984, n. 21.

     2. Alla applicazione delle sanzioni pecuniarie provvedono gli enti delegati; i proventi che ne derivano sono ad essi devoluti.

     3. I verbali di accertamento della avvenuta raccolta di tartufi senza la prescritta abilitazione ovvero senza previo pagamento della tassa di concessione regionale sono trasmessi senza ritardo all'ufficio regionale competente per applicazione delle ulteriori sanzioni di natura tributaria previste dalla L.R. 23 agosto 1979, n. 26.

 

     Art. 18. Infrazioni sanzionate e loro ammontare. [37]

     1. Le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alla presente legge ed alla Legge 16 dicembre 1985, n. 752 sono determinate nella misura seguente:

     a) - ricerca e raccolta di tartufi senza l'ausilio del cane addestrato: da 516 Euro a 1.549 Euro,

     - ricerca e raccolta di tartufi con l'ausilio di più di un cane nelle fattispecie di cui all'art. 15 e più di due cani in tutte le altre fattispecie: da 516 Euro a 1.549 Euro;

     b) scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti ai sensi dell'art. 12: da 516 Euro a 1.549 Euro;

     c) lavorazione andante del terreno, nel periodo di raccolta dei tartufi: per ogni mille metri quadrati di terreno, da 516 Euro a 1.549 Euro;

     d) apertura di buche al di fuori dei punti in cui il cane abbia iniziato lo scavo o mancato riempimento con la terra prima estratta di qualsiasi buca aperta: per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte: da 103 Euro a 516 Euro;

     e) ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti del tesserino prescritto, sempreché non se ne dimostri il possesso e la regolarità, esibendolo, nel termine perentorio di venti giorni dalla data di contestazione dell'infrazione, all'autorità della Provincia preposta all'applicazione delle sanzioni: da 516 Euro a 1.549 Euro, ferma restando, per le ipotesi ivi previste, l'applicabilità delle sanzioni di cui al primo comma dell'art. 6 della L.R. 23 agosto 1979, n. 26;

     f) ricerca e raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, purché adeguatamente tabellate, per un periodo di quindici anni dalla data di messa a dimora dell'impianto: da 516 Euro a 1.549 Euro;

     g) ricerca e raccolta di tartufi in periodo di divieto: da 516 Euro a 1.549 Euro;

     h) raccolta di tartufi oltre i limiti massimi di quantità consentiti per cercatore: da 516 Euro a 1.549 Euro [38];

     i) raccolta e commercio di tartufi immaturi: da 516 Euro a 1.549 Euro [39];

     l) ricerca e raccolta di tartufi durante le ore notturne e negli orari di divieto: da 516 Euro a 1.549 Euro;

     m) ricerca e raccolta di tartufi entro zone autorizzate e tabellate quali tartufaie controllate o coltivate, anche consorziali: da 516 Euro a 1.549 Euro;

     n) ricerca e raccolta di tartufi nelle zone di rifugio, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie e agri- turistico-venatorie e nelle oasi di protezione della fauna selvatica, in violazione dei divieti cui all'art. 15: da 516 Euro a 1.549 Euro;

     o) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva ai sensi dell'art. 3 della Legge 752/85 nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate: da 1.549 Euro a 4.647 Euro [40];

     o bis) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 752 del 1985 nei terreni di cui all’articolo 5, comma 4 bis della presente legge: da 1.549 Euro a 4.647 Euro [41];

     p) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'art. 7 della Legge 752/85: da 516 Euro a 1.549 Euro;

     q) lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 8, della Legge 752/85: da 516 Euro a 1.549 Euro;

     r) commercio di tartufi conservati, senza il rispetto delle modalità prescritte dagli artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della Legge 752/85, salvo che il fatto non costituisca reato, a norma degli artt. 515 e 516 del codice penale: da 516 Euro a 1.549 Euro;

     s) mancata segnalazione della presenza di cui al comma 3 dell'art. 15: da 51 Euro a 154 Euro. La sanzione non si applica in assenza degli appositi contenitori [42];

     s bis) mancato rispetto del disciplinare di produzione delle piante tartufigene adottato ai sensi dell’articolo 7, comma 2: da 250 Euro a 1.500 Euro [43];

     s ter) cessione a qualunque titolo di piante dichiarate tartufigene, non conformi al disciplinare di produzione delle piante tartufigene adottato ai sensi dell’articolo 7, comma 2: da 1.000 Euro a 6.000 Euro [44].

 

     Art. 19. Sanzioni amministrative.

     1. Le infrazioni di cui all'articolo precedente comportano la confisca del prodotto.

     2. Nei casi di infrazione di cui alla lettera o) del comma 1 dell'art. 18, ove il trasgressore non rimuova le tabelle abusive, la Provincia provvede d'ufficio, previa diffida, ponendo la relativa spesa a carico del trasgressore [45].

     3. L'autorizzazione alla raccolta viene sospesa ed il tesserino ritirato per un periodo massimo di due anni qualora il titolare incorra in una delle infrazioni previste alle lettere g) ed l) del precedente art. 18. Per altre infrazioni alle modalità di ricerca e raccolta sanzionate dall'art. 18, la sospensione dell'autorizzazione ed il ritiro per un periodo massimo di due anni avviene qualora, nell'arco di un quinquennio, il titolare incorra in più di due di esse [46].

     4. Alla terza sospensione consegue la revoca dell'autorizzazione alla raccolta.

     5. La sospensione e la revoca dell'autorizzazione sono disposte dalla Provincia che l'ha rilasciata. A tal fine gli enti competenti all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, qualora siano diversi dall'ente autorizzante, comunicano a quest'ultimo i provvedimenti sanzionatori adottati una volta che siano divenuti definitivi.

 

TITOLO IV

AREE PUBBLICHE

 

     Art. 20. Tutela e valorizzazione delle aree pubbliche.

     1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 21 rimane invariata, nelle aree costituenti il patrimonio agro-forestale dello Stato, della Regione e degli Enti locali territoriali ove si esercita la raccolta dei tartufi, la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Gli enti di cui al comma 1 potranno richiedere agli enti delegati, anche su proposta delle associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative, il riconoscimento di tali aree o parti di esse quali tartufaie controllate o coltivate a norma degli artt. 3 e seguenti.

     3. Gli enti di cui al primo comma possono avvalersi della collaborazione delle associazioni dei tartufai interessate nella costituzione e conduzione delle tartufaie controllate e coltivate mediante apposite convenzioni.

     3 bis. Le Province possono avvalersi della collaborazione volontaria e gratuita delle associazioni dei tartufai per il monitoraggio e la manutenzione delle aree tartufigene e delle tartufaie pubbliche attraverso la programmazione di giornate ecologiche [47].

     3 ter. Gli enti locali territoriali di cui al comma 1 ed i Consorzi di bonifica, al fine del mantenimento delle capacità produttive delle aree tartufigene oggetto di libera raccolta, promuovono interventi colturali di messa a dimora di piante tartufigene, manutenzione e forme di tutela degli alberi singoli o in filare, anche avvalendosi, mediante apposita convenzione non onerosa, delle associazioni dei tartufai [48].

     4. I Comuni, le Comunità montane, l'Azienda regionale delle foreste e gli altri enti o aziende e proprietà pubbliche e collettive su cui si esercita la vigilanza della Regione possono presentare agli enti delegati proposte per la costituzione di nuove tartufaie controllate o coltivate aventi lo scopo di favorire la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico.

     5. La Giunta regionale emana direttive al riguardo, sentito il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui alla L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

 

     Art. 21. Regolamentazione della raccolta dei tartufi nelle aree pubbliche e nelle aree protette.

     1. I titolari di tesserino rilasciato ai sensi dell'art. 10 sono abilitati alla raccolta dei tartufi nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 20 con le limitazioni di cui ai commi seguenti del presente articolo senza il versamento di ulteriori tasse, canoni o diritti.

     2. Gli Enti locali e le aziende cui compete la titolarità delle aree di cui al comma 1 dell'art. 20 provvedono ad approvare appositi regolamenti per la disciplina della raccolta dei tartufi nelle aree stesse o a adeguare i regolamenti già esistenti alla presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa. Tali regolamenti sono adottati d'intesa con gli enti delegati e sentite le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative.

     3. I regolamenti possono prevedere limitazioni temporali e scaglionamenti degli accessi nell'arco della settimana, nell'ambito dei periodi utili per la raccolta fissati dal calendario regionale.

     4. Il regime delle aree sulle quali sono istituiti parchi regionali e riserve naturali rimane disciplinato, per quanto riguarda la raccolta dei tartufi, dai rispettivi atti istitutivi, dai loro strumenti di pianificazione e dai relativi regolamenti.

 

     Art. 22. Norme particolari per le tartufaie di enti pubblici.

     1. Qualora le aree di cui all'art. 20 abbiano ottenuto il riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate, la loro regolamentazione dovrà prevedere anche la determinazione del numero massimo giornaliero di raccoglitori che può essere consentito e norme per la concessione degli accessi entro i limiti predetti. Tali regolamenti sono adottati dagli enti ed aziende cui compete la titolarità delle tartufaie, d'intesa con gli enti delegati e sentite le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative.

 

     Art. 23. Diritti di uso civico.

     1. Sono fatti salvi i diritti d'uso civico concernenti la raccolta dei tartufi in quanto se ne possa dimostrare l'esistenza e l'esercizio effettivo al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

     2. I relativi accertamenti e le conseguenti certificazioni, ad istanza degli aventi diritto, competono agli enti delegati su conforme parere dell'Assessore regionale all'Agricoltura.

 

TITOLO V

PROMOZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO E DELLA TARTUFICOLTURA [49]

 

     Art. 24. Interventi a favore della tartuficoltura.

     1. Al secondo comma dell'art. 4 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, contenente la disciplina degli incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, è aggiunta la seguente lettera:

     (Omissis).

 

          Art. 24 bis. Interventi e finanziamenti [50]

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 la Regione promuove e sostiene:

a) attività di studio, ricerca, sperimentazione e divulgazione, certificazione di qualità e tracciabilità;

b) attività formative e di aggiornamento di conduttori, raccoglitori, tecnici e personale addetto alla vigilanza;

c) attività di tutela, promozione e valorizzazione commerciale sui mercati locali ed esteri;

d) attività di ripristino ambientale e conservazione del patrimonio tartufigeno.

2. La Regione concede contributi ad Enti pubblici e privati per l’organizzazione e lo sviluppo di fiere, mostre, manifestazioni e convegni riguardanti il tartufo e la tartuficoltura.

La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

3. La Regione concede alle Province contributi finalizzati alle attività di valorizzazione del tartufo e prodotti a base di tartufo, del patrimonio tartufigeno e della tartuficoltura. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

4. I Comuni provvedono, tramite i propri regolamenti del verde pubblico e privato, a valorizzare le piante tartufigene.

5. Nei territori collinari rientranti nelle aree di cui all’articolo 24 sexies, il taglio di specie arboree ed erbacee lungo le sponde dei corsi d’acqua tiene conto della presenza di specie tartufigene, fatta salva la sicurezza idraulica e la fine della produttività di tali piante.

6. Le Province favoriscono intese ed accordi fra tutti i soggetti del territorio interessati alla promozione e valorizzazione del tartufo.

7. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d’esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

 

     Art. 24 ter. Eventi [51]

1. La Regione, attraverso il competente Assessorato, coordina le Province nell’elaborazione di un calendario annualedi eventi legati al tartufo.

2. La Regione, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 23 (Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell’Emilia-Romagna), incentiva la nascita di percorsi di valorizzazione del territorio legati al tartufo.

 

     Art. 24 quater. Università ed Enti di Ricerca [52]

1. La Regione promuove la stipula di convenzioni con Università ed Enti di ricerca regionali, per i fini di cui all’articolo 24 bis, comma 1, lettera a).

2. La Regione promuove altresì collaborazioni e progetti fra le Università e gli Enti di ricerca presenti sul proprio territorio e analoghe istituzioni presenti nelle regioni limitrofe.

 

     Art. 24 quinquies. Conferenza regionale annuale [53]

1. È convocata annualmente una Conferenza regionale sul tartufo con funzioni consultive e propositive.

2. La Conferenza è presieduta dall’Assessore regionale competente in materia o suo delegato, e vi partecipano le Province ed i soggetti di cui all’articolo 30 comma 2.

3. La Conferenza esamina e discute la relazione sullo stato del patrimonio tartufigeno e lo sviluppo della tartuficoltura regionale, elaborata dall’Assessorato regionale competente con la collaborazione delle Province.

 

     Art. 24 sexies. Carta regionale delle aree tartufigene [54]

1. Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, acquisite le proposte delle Province e sentiti il Comitato consultivo regionale per l’ambiente naturale, gli Enti gestori dei parchi e delle aree protette e le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative a livello regionale, la Carta regionale delle aree tartufigene.

2. I contenuti tecnico-scientifici della Carta e le modalità di elaborazione e di redazione sono definiti dalla Giunta con proprio atto, sentita la competente Commissione assembleare.

3. Per le modifiche della Carta regionale delle aree tartufigene si applica la procedura di cui al comma 1.

4. La Carta viene aggiornata con cadenza quinquennale seguendo le procedure di cui al comma 1.

 

     Art. 25. Consorzi volontari.

     1. I consorzi volontari di cui all'art. 4 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 sono costituiti per atto pubblico.

     2. La costituzione dei consorzi può essere promossa anche dagli enti delegati e dalle Comunità montane.

 

     Art. 26. Associazioni locali. [55]

     1. La Regione favorisce la costituzione di Associazioni locali che, particolarmente attraverso intese tra produttori o proprietari e raccoglitori, Enti locali, Enti gestori dei parchi e Consorzi di bonifica perseguano statutariamente i seguenti scopi:

a) il miglioramento, la valorizzazione e salvaguardia del patrimonio tartuficolo locale e la promozione della corretta attività di raccolta;

b) la valorizzazione del bosco quale elemento essenziale per l’esistenza di tartufaie, nonché la razionalizzazione dei sistemi di manutenzione e di rinnovamento;

c) la salvaguardia del patrimonio tartufigeno regionale dei boschi a produzione dei tartufi dei re demaniali delle piante singole o a filari;

d) la promozione della gastronomia locale e delle potenzialità turistiche e commerciali legate al tartufo ed ai prodotti locali.

2. Con tali Associazioni le Province possono stipulare convenzioni per lo svolgimento di attività volte alla realizzazione dei fini di cui al comma 1.

3. Le Associazioni di cui al comma 1 possono compartecipare o produrre iniziative per la valorizzazione del prodotto. Qualora il loro statuto lo contempli, possono svolgere attività volte alla conservazione, miglioramento e tutela degli ambienti tartufigeni ottenendo specifiche agevolazioni in base alla presente legge.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 27. Norma finanziaria [56].

     1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, o mediante l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) [57].

     2. [All'onere relativo si provvede in sede di approvazione della legge di bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31] [58].

     3. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire le somme assegnate nel bilancio regionale con proprio atto deliberativo, previa valutazione dell'attività effettivamente svolta da ciascuna Provincia che dovrà risultare da rendiconti annuali, dell’effettiva realizzazione della Carta di cui all’articolo 24 sexies relativamente a quel territorio provinciale, e tenuto conto anche del numero dei tesserati per Provincia e della presenza di eventi di livello regionale o nazionale legati alla promozione e valorizzazione del tartufo. La Giunta relaziona alla Commissione consiliare competente, una volta all'anno, su tutti gli effetti della presente legge [59].

 

     Art. 28. Abrogazione di norme.

     1. E' abrogata la L.R. 11 maggio 1981, n. 13.

     2. Sono altresì abrogati il quarto ed il quinto comma dell'art. 11 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2.

 

     Art. 29. Disposizioni transitorie per le tartufaie già riconosciute.

     1. Restano validi i provvedimenti regionali di riconoscimento di tartufaie adottati ai sensi dell'art. 3, Legge 16 dicembre 1985, n. 752 prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge devono essere rimosse le tabelle abusivamente apposte per impedire la raccolta dei tartufi, al di fuori di zone diverse da quelle previste dal comma 1. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui alla lett. n) dell'art. 18.

 

     Art. 30. Commissione consultiva  per la tutela e la valorizzazione del tartufo.

     1. Presso ciascuna Provincia è istituita una Commissione consultiva avente il compito di formulare proposte e pareri sui provvedimenti da adottare per la tutela e la valorizzazione del tartufo, sui problemi connessi alla regolamentazione della raccolta e su ogni altro problema derivante dall'applicazione della presente legge.

     2. La composizione della Commissione consultiva è determinata dalla Provincia, assicurando la presenza in essa dei rappresentanti delle associazioni dei tartufai, delle associazioni degli agricoltori, delle associazioni ambientaliste e dei soggetti interessati alla tartuficoltura.

     3. Della Commissione consultiva fanno altresì parte tecnici ed esperti della Provincia aventi competenze nelle materie di cui alla presente legge. Sono invitati permanenti i Comuni e gli Enti gestori dei parchi e delle riserve naturali presenti sul territorio provinciale [60].

     3 bis. La Commissione si riunisce almeno una volta all’anno ed ogniqualvolta lo richieda il suo Presidente o almeno un quinto dei suoi membri [61].

     4. Le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate da apposito regolamento provinciale adottato previo parere della Commissione stessa [62].

 

 

TABELLA [63]

 

[1. Caratteristiche di base dell'ambiente, richieste per la realizzazione di tartufaie:

1a. terreno:

pH neutro o basico intorno a 7-8.

Il terreno deve avere una quantità media di azoto (1-2 per mille) e di humus (1-4 per cento), un eccesso di calcare totale (25%-30%) e carenza di fosforo e di azoto nitrico. Tali valori sono indicativi; in relazione alle caratteristiche ambientali dei luoghi considerati e delle specie di tartufo gli enti delegati possono determinarli diversamente sia in più che in meno; 1h. granulometria:

tessitura franca o franco-limosa; sono ammesse però anche tessiture sabbioso-franche e franco-sabbioso-argillose oppure argilloso-limose; 1c. altitudine:

da 0 fino a 400-450 metri con punte fino a 800 m. s.l.m.;

1d. ambienti dove crescono tutte le specie di tartufo ad eccezione del Tuber albidum (bianchetto):

bosco di pioppo, specialmente bianco, quercia (con tutte le sue specie), piante di tiglio, salice, nocciolo e carpino;

1e. ambiente dove cresce il Tuber albidum (bianchetto):

boschi di pino, nocciolo e quercia;

1f. superficie minima delle tartufaie:

la superficie minima ammessa all'intervento viene determinata dagli enti delegati in relazione alle caratteristiche fisico-climatiche delle aree proposte.

 

2. Caratteristiche d'impianto delle nuove tartufaie:

2a. modalità:

a buche 40 X 40 X 40 cm. con aratura andante in pianura;

2b. sesto:

4 - 5 - 5,5 metri quinconce od in quadrato a seconda delle specie arboree; 2c. numero delle piantine:

il numero delle piantine da mettere a dimora è compreso di norma tra 400 e 500 per ettaro nelle zone pianeggianti e 200 - 300 nei terreni in pendenza. Sono ammissibili variazioni di tali quote in relazione a particolari situazioni di giacitura e di accessibilità dei terreni da verificarsi e valutarsi da parte degli enti delegati.

 

3. Cure successive all'impianto a cura dei titolari delle tartufaie: adacquature, sarchiature superficiali, pulizia del sottobosco, diserbo anche a piazzole, idonea recinzione delle singole piantine o di tutto l'appezzamento, almeno per tre anni, ad evitare i danni di animali che distruggano le piantine appena messe a dimora.

 

4. Il piano colturale ai fini del riconoscimento delle tartufaie controllate deve prevedere il miglioramento della tartufaia naturale con opportune pratiche colturali nonché l'incremento della medesima con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene preventivamente micorizzate.

4a. Sono considerate pratiche colturali di miglioramento una o più delle seguenti operazioni:

1) opere di regimazione delle acque superficiali quali scoline, fossetti, muretti a secco, graticciate;

2) eliminazione della vegetazione eventualmente infestante; 3) sarchiature superficiali dell'area coltivata; dette sarchiature non devono essere effettuate in terreni a forte pendenza;

4) eventuali potature delle piante simbionti;

5) irrigazioni e pacciamature.

4b. E' considerato incremento di tartufaie naturali l'inserimento di piantine tartufigene, nel perimetro dell'area proposta per il riconoscimento, in numero non inferiore a 50 piante per ettaro.]


[1] Nella presente legge, le parole “l’ente delegato” sono state sostituite dalla parola “la Provincia” per effetto dell'art. 4 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[2] Titolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[7] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[8] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[9] Alinea così modificato dall'art. 4 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[10] Numero così sostituito dall'art. 4 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[11] Numero così modificato dall'art. 4 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[12] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[13] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 25 giugno 1996, n. 20 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[14] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 25 giugno 1996, n. 20.

[15] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 25 giugno 1996, n. 20 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[16] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 25 giugno 1996, n. 20.

[17] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 25 giugno 1996, n. 20.

[18] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[19] Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 25 giugno 1996, n. 20 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[20] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 25 giugno 1996, n. 20 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[21] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[22] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[23] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 25 giugno 1996, n. 20.

[24] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[25] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 25 giugno 1996, n. 20.

[26] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 25 giugno 1996, n. 20.

[27] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 25 giugno 1996, n. 20.

[28] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 25 giugno 1996, n. 20.

[29] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 25 giugno 1996, n. 20.

[30] Lettera così sostituita dall'art. 6 della L.R. 25 giugno 1996, n. 20.

[31] Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[32] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 25 giugno 1996, n. 20.

[33] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[34] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[35] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[36] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 25 giugno 1996, n. 20.

[37] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 25 giugno 1996, n. 20.

[38] Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[39] Lettera così sostituita dall'art. 11 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[40] Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[41] Lettera aggiunta dall'art. 11 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[42] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[43] Lettera aggiunta dall'art. 11 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[44] Lettera aggiunta dall'art. 11 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[45] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 25 giugno 1996, n. 20.

[46] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 25 giugno 1996, n. 20.

[47] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[48] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[49] Rubrica così sostituita dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[50] Articolo inserito dall'art. 14 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[51] Articolo inserito dall'art. 14 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[52] Articolo inserito dall'art. 14 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[53] Articolo inserito dall'art. 14 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[54] Articolo inserito dall'art. 14 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[55] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[56] Rubrica così sostituita dall'art.16 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[57] Comma modificato dall'art. 11 della L.R. 25 giugno 1996, n. 20 e così sostituito dall'art. 16 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[58] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[59] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[60] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[61] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[62] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.

[63] Tabella abrogata dall'art. 18 della L.R. 5 aprile 2011, n. 2.